Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 27. Contabilità pubblica |
Capitolo: | 27.8 leggi finanziarie |
Data: | 23/12/2000 |
Numero: | 388 |
Sommario |
Art. 1. Risultati differenziali. |
Art. 2. Disposizioni in materia di imposte sui redditi relative alla riduzione delle aliquote e alla disciplina delle detrazioni e delle deduzioni. |
Art. 3. Disposizioni fiscali in materia di pensioni, assegni di fonte estera, nonché di redditi da lavoro dipendente prestato all'estero. |
Art. 4. Riduzione della aliquota IRPEG. |
Art. 5. Emersione di basi imponibili e riduzione del carico tributario sui redditi d'impresa. |
Art. 6. Disposizioni in materia di tassazione del reddito di impresa. |
Art. 7. Incentivi per l'incremento dell'occupazione. |
Art. 8. Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate |
Art. 9. Tassazione del reddito d'impresa con aliquota proporzionale. |
Art. 10. Soppressione della tassa di proprietà sugli autoscafi. |
Art. 11. Trattamento fiscale delle imprese che esercitano la pesca costiera o nelle acque interne e lagunari. |
Art. 12. Trattamento fiscale degli avanzi di gestione di Consorzi. |
Art. 13. Regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo. |
Art. 14. Regime fiscale delle attività marginali. |
Art. 15. Agevolazioni fiscali in materia di scambi di servizi fra aziende agricole dei comuni montani. |
Art. 16. Disposizioni in materia di base imponibile IRAP. |
Art. 17. Interpretazione autentica sull'inderogabilità delle clausole mutualistiche da parte delle società cooperative e loro consorzi. |
Art. 18. Modifica alla disciplina dei versamenti ICI. |
Art. 19. Versamento dell'ICI nel caso di immobili con diritti di godimento a tempo parziale. |
Art. 20. Semplificazione per l'INVIM decennale. |
Art. 21. Disposizioni concernenti l'esenzione dall'accisa sul biodiesel. |
Art. 22. Riduzione dell'accisa su alcuni prodotti a fini di tutela ambientale. |
Art. 23. Riduzione dell'accisa per alcuni impieghi agevolati. |
Art. 24. Riduzione delle aliquote delle accise sui prodotti petroliferi. |
Art. 25. Agevolazioni sul gasolio per autotrazione impiegato dagli autotrasportatori. |
Art. 26. Soggetti obbligati nel settore dell'accisa sul gas metano. |
Art. 27. Agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane ed in altri specifici territori nazionali. |
Art. 28. Razionalizzazione delle imposte e norme in materia di energia elettrica. |
Art. 29. Norme in materia di energia geotermica. |
Art. 30. Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto. |
Art. 31. Ulteriori disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto. |
Art. 32. Semplificazione degli adempimenti fiscali per le società sportive dilettantistiche. |
Art. 33. Disposizioni in materia di imposta di registro e altre imposte indirette e disposizioni agevolative. |
Art. 34. Disposizioni in materia di compensazione e versamenti diretti. |
Art. 35. Regime fiscale di proventi spettanti a istituzioni o a soggetti stranieri e internazionali. |
Art. 36. Modalità di riscossione dei tributi da parte di regioni ed enti locali. |
Art. 37. Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. |
Art. 38. Nulla osta rilasciato dall'Amministrazione finanziaria per gli apparecchi da divertimento e intrattenimento. |
Art. 39. Disposizioni transitorie. |
Art. 40. Disposizioni in materia di capitale della società di gestione della casa da gioco di Campione d'Italia. |
Art. 41. Disposizioni in materia di concorso pronostici Enalotto e di gioco del lotto. |
Art. 42. Disposizioni in materia di controlli dell'Amministrazione finanziaria, di rappresentanza e di assistenza dei contribuenti. |
Art. 43. Dismissione di beni e diritti immobiliari. |
Art. 44. Norme in materia di beni immobili oggetto di sequestro o di confisca. |
Art. 45. Cessione in proprietà di alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà statale nella regione Friuli-Venezia Giulia. |
Art. 46. Trasferimento in proprietà di alloggi. |
Art. 47. Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici. |
Art. 48. Rimborso della tassa sulle concessioni governative. |
Art. 49. Alienazione dei materiali fuori uso della Difesa, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. |
Art. 50. Rinnovi contrattuali. |
Art. 51. Programmazione delle assunzioni e norme interpretative. |
Art. 52. Norme per il trasferimento di funzioni statali alle regioni e agli enti locali e relativi costi. |
Art. 53. Regole di bilancio per le regioni, le province e i comuni. |
Art. 54. Modifica al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 in materia di tariffe, prezzi pubblici e tributi locali. |
Art. 55. Norme particolari per gli enti locali. |
Art. 56. Regole di bilancio per le università e gli enti di ricerca. |
Art. 57. Finanza di progetto. |
Art. 58. Consumi intermedi. |
Art. 59. Acquisto di beni e servizi a rilevanza regionale degli enti decentrati di spesa |
Art. 60. Analisi dei mercati dei prodotti acquistati dalla pubblica amministrazione. |
Art. 61. Spese per l'energia elettrica, postali e per combustibili. |
Art. 62. Affitti passivi. |
Art. 63. Vettovagliamento e approvvigionamento della Polizia di Stato, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco |
Art. 64. Determinazione delle rendite catastali e trasferimenti erariali ai comuni. |
Art. 65. Semplificazione di procedure. |
Art. 66. Controllo dei flussi finanziari degli enti pubblici e norme sulla tesoreria unica. |
Art. 67. Compartecipazione al gettito IRPEF per i comuni per l'anno 2002. |
Art. 68. Gestioni previdenziali. |
Art. 69. Disposizioni relative al sistema pensionistico. |
Art. 70. Maggiorazioni. |
Art. 71. Totalizzazione dei periodi assicurativi. |
Art. 72. Cumulo tra pensione e reddito da lavoro. |
Art. 73. Revisione della normativa in materia di cumulo tra rendita INAIL e trattamento di reversibilità INPS. |
Art. 74. Previdenza complementare dei dipendenti pubblici. |
Art. 75. Incentivi all'occupazione dei lavoratori anziani. |
Art. 76. Previdenza giornalisti. |
Art. 77. Norme in materia di gestione e di bilanci degli enti previdenziali. |
Art. 78. Interventi urgenti in materia di ammortizzatori sociali, di previdenza e di lavori socialmente utili. |
Art. 79. Norme in materia di ENPALS. |
Art. 80. Disposizioni in materia di politiche sociali. |
Art. 82. Disposizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. |
Art. 83. Norme attuative dell'accordo Governo-Regioni. |
Art. 84. Eliminazione progressiva dei ticket sanitari. |
Art. 85. Riduzione dei ticket e disposizioni in materia di spesa farmaceutica. |
Art. 86. Dotazione finanziaria complessiva dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta, degli specialisti ambulatoriali e convenzionati e dei medici di continuità assistenziale del [...] |
Art. 87. Monitoraggio delle prescrizioni mediche, farmaceutiche, specialistiche e ospedaliere. |
Art. 88. Disposizioni per l'appropriatezza nell'erogazione dell'assistenza sanitaria. |
Art. 89. Contributo dovuto al Servizio sanitario nazionale per le prestazioni erogate ai cittadini coinvolti in incidenti di veicoli a motore o di natanti. |
Art. 90. Sperimentazioni gestionali. |
Art. 91. Disposizioni per l'assolvimento dei compiti del Ministero della sanità. |
Art. 92. Interventi vari di interesse sanitario. |
Art. 93. Ridefinizione di alcune misure di medicina preventiva. |
Art. 94. Disposizioni in materia di oneri di utilità sociale. |
Art. 95. Disposizioni in materia di tutela sanitaria degli infortuni sul lavoro. |
Art. 96. Potenziamento delle strutture di radioterapia. |
Art. 97. Interventi a favore dei cittadini affetti dal morbo di Hansen e dalla sindrome di Down nonché disabili. |
Art. 98. Interventi per la tutela della salute mentale. |
Art. 99. Misure per la profilassi internazionale. |
Art. 100. Provvidenze in favore degli allevamenti ovini e degli impianti avicoli. |
Art. 101. Attribuzione di risorse alla regione Friuli-Venezia Giulia. |
Art. 102. Cartolarizzazione dei crediti e altre misure. |
Art. 103. Utilizzo dei proventi derivanti dalle licenze UMTS e norme in materia di carta di credito formativa e di commercio elettronico. |
Art. 104. Fondo per gli investimenti della ricerca di base e norme sul programma Antartide. |
Art. 105. Modifiche ai D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 297 e D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 419. |
Art. 106. Promozione e sviluppo di nuove imprese innovative. |
Art. 107. Informatizzazione della normativa vigente. |
Art. 108. Misure a sostegno degli investimenti in ricerca e sviluppo nelle imprese industriali. |
Art. 109. Interventi in materia di promozione dello sviluppo sostenibile. |
Art. 110. Fondo per la riduzione delle emissioni in atmosfera e per la promozione dell'efficienza energetica e delle fonti sostenibili di energia. |
Art. 111. Contributo straordinario all'ENEA. |
Art. 112. Disposizioni in materia di inquinamento elettromagnetico. |
Art. 113. Compartecipazione degli enti locali ai tributi erariali con finalità ambientale. |
Art. 114. Disinquinamento, bonifica e ripristino ambientale. |
Art. 115. Ente geopaleontologico di Pietraroia. |
Art. 116. Misure per favorire l'emersione del lavoro irregolare. |
Art. 117. Disposizioni in materia di lavoro temporaneo. Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469. |
Art. 118. Interventi in materia di formazione professionale nonché disposizioni di attività svolte in fondi comunitari e di Fondo sociale europeo. |
Art. 119. Potenziamento dell'attività ispettiva del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. |
Art. 120. Riduzione degli oneri sociali. |
Art. 121. Interventi per la ristrutturazione delle imprese agricole in difficoltà. |
Art. 122. Interventi per agevolare la raccolta di prodotti agricoli. |
Art. 123. Promozione e sviluppo delle aziende agricole e zootecniche biologiche. |
Art. 124. Patti territoriali specializzati nei settori dell'agricoltura e della pesca. |
Art. 125. Disposizioni per il settore agricolo. |
Art. 126. Garanzie a favore di cooperative agricole. |
Art. 127. Nuove norme procedurali in materia di assicurazioni agricole agevolate. |
Art. 128. Disposizioni in materia di credito agrario. |
Art. 129. Emergenze nel settore agricolo e zootecnico. |
Art. 130. Modifiche alla legge 28 ottobre 1999, n. 410, ed altre disposizioni in materia di consorzi agrari. |
Art. 131. Disposizioni in materia di trasporto ferroviario e di applicazione della normativa vigente in materia di appalti ferroviari. |
Art. 132. Disposizioni in materia di concessioni autostradali. |
Art. 133. Contributo per le spese di trasporto alle piccole e medie imprese siciliane. |
Art. 134. Riqualificazione del settore trasporto merci nella regione Sicilia. |
Art. 135. Continuità territoriale per la Sicilia. |
Art. 136. Oneri di pubblico servizio per i servizi aerei di linea. |
Art. 137. Ulteriori erogazioni a favore della regione Sicilia. |
Art. 138. Disposizioni relative a eventi calamitosi. |
Art. 139. Differimento dei termini e altre disposizioni per la ultimazione dei lavori nelle zone colpite dalla catastrofe del Vajont. |
Art. 140. Riordino fondiario nelle zone del Friuli-Venezia Giulia. |
Art. 141. Patrimonio idrico nazionale. |
Art. 142. Fondo per il finanziamento dei piani stralcio di assetto idrogeologico. |
Art. 143. Interventi in materia di patrimonio storico-artistico. |
Art. 144. Limiti di impegno. 1. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione, sono autorizzati nel triennio 2001-2003 i limiti di impegno di cui alla tabella 1, allegata alla presente [...] |
Art. 145. Altri interventi. |
Art. 146. Erogazioni a favore delle emittenti televisive locali. |
Art. 147. Norme in materia di esecuzione forzata nei confronti di pubbliche amministrazioni. |
Art. 148. Utilizzo delle somme derivanti da sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato. |
Art. 149. Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale. |
Art. 150. Attività dell'Ufficio italiano dei cambi in materia di prevenzione e contrasto della criminalità economica. |
Art. 151. Costituzione delle unità di informazione finanziaria e modifiche al decreto-legge n. 143 del 1991. |
Art. 152. Modifiche alla legge n. 217 del 1990, in materia di patrocinio per i non abbienti. |
Art. 153. Imprese editrici di quotidiani e periodici. |
Art. 154. Ristrutturazione finanziaria dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato. |
Art. 155. Norme per la sostituzione della lira con l'euro. |
Art. 156. Razionalizzazione e accelerazione delle procedure di liquidazione delle società del gruppo EFIM. |
Art. 157. Fondi speciali e tabelle. |
Art. 158. Copertura finanziaria ed entrata in vigore. |
§ 27.8.31 - L. 23 dicembre 2000, n. 388.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).
(G.U. 29 dicembre 2000, n. 302, S.O.).
CAPO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO
Art. 1. Risultati differenziali.
1. Per l'anno 2001, il livello massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in lire 74.000 miliardi, al netto di lire 34.349 miliardi per regolazioni debitorie, nonché degli importi posti a carico del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 68, comma 8. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della
2. Per gli anni 2002 e 2003 il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in lire 73.500 miliardi ed in lire 55.000 miliardi, al netto di lire 11.429 miliardi per l'anno 2002 e lire 6.029 miliardi per l'anno 2003, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in lire 339.500 miliardi ed in lire 328.000 miliardi. Per il bilancio programmatico degli anni 2002 e 2003, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in lire 62.600 miliardi ed in lire 49.200 miliardi ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in lire 328.000 miliardi ed in lire 323.000 miliardi.
3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
4. Le eventuali maggiori entrate rispetto alle previsioni iniziali riscontrate nel 2001 a seguito dell'approvazione degli atti di cui all'articolo 17, commi primo e secondo, della
CAPO II
DISPOSIZIONI PER LA RIDUZIONE
DEL CARICO FISCALE DELLE FAMIGLIE
Art. 2. Disposizioni in materia di imposte sui redditi relative alla riduzione delle aliquote e alla disciplina delle detrazioni e delle deduzioni.
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
(Omissis).
2. All'articolo 1 della
(Omissis).
3. All'articolo 13 della
4. Ai fini delle detrazioni di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i lavori iniziati entro il 30 giugno 2000, si considerano validamente presentate le comunicazioni di cui al
5. Ai fini della determinazione del reddito delle cooperative edilizie a proprietà indivisa si deduce un importo pari alla rendita catastale di ciascuna unità immobiliare adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari e delle relative pertinenze.
6. All'articolo 17 del
7. All'articolo 6 della
8. Le disposizioni del comma 1, lettere a), e), numero 2), e h), numeri 1) e 2), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 2000; quelle di cui al medesimo comma, lettere b), c), d), e), numeri 1), 3), 4) e 5), f), g) e h), numero 3), e i), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 2001. Le disposizioni dei commi 5 e 6 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1999.
9. Le modifiche apportate dalle disposizioni di cui al presente titolo in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche valgono ai fini della restituzione del drenaggio fiscale disciplinata dall'articolo 3, comma 2, del
10. In deroga all'articolo 17, comma 1, del
Art. 3. Disposizioni fiscali in materia di pensioni, assegni di fonte estera, nonché di redditi da lavoro dipendente prestato all'estero.
1. Per i periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2000, i redditi derivanti da pensioni di ogni genere ed assegni ad esse equiparati di fonte estera, imponibili in Italia per effetto di disciplina convenzionale, possono essere dichiarati entro il 30 giugno 2001 con apposita istanza. A tali redditi si applica l'aliquota marginale del contribuente ovvero quella del 25 per cento in caso di omessa presentazione della dichiarazione, per l'anno cui si riferiscono i redditi. Non si fa luogo all'applicazione di soprattasse, pene pecuniarie ed interessi a condizione che sia versata una somma pari al 25 per cento delle imposte così calcolate. Le somme dovute ai sensi del presente comma devono essere versate in quattro rate di pari importo da corrispondere entro le date del 15 dicembre 2001, del 15 giugno 2002, del 15 dicembre 2002 e del 15 giugno 2003 senza applicazione di interessi. Le disposizioni del presente comma si applicano altresì alle controversie pendenti originate da avvisi di accertamento riguardanti i redditi di cui al presente comma nonché a coloro i quali si siano avvalsi della facoltà di cui all'articolo 9-bis del
2. Per gli anni 2001 e 2002, i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato sono esclusi dalla base imponibile; i percettori dei suddetti redditi non possono in alcun caso essere considerati fiscalmente a carico e, se richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione, sono comunque tenuti a dichiararli all'ufficio erogatore della prestazione, ai fini della valutazione della propria situazione economica[1].
CAPO III
DISPOSIZIONI FISCALI PER FAVORIRE LO SVILUPPO EQUILIBRATO
Art. 4. Riduzione della aliquota IRPEG.
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
a) all'articolo 14, comma 1, in materia di credito d'imposta per gli utili distribuiti da società ed enti, le parole: «pari al 58,73 per cento» sono sostituite dalle seguenti: (omissis);
b) all'articolo 91, in materia di aliquota dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, le parole: «con l'aliquota del 37 per cento» sono sostituite dalle seguenti: (omissis);
c) all'articolo 105, comma 4, in materia di credito d'imposta ai soci o partecipanti sugli utili distribuiti, le parole: «nella misura del 58,73 per cento» sono sostituite dalle seguenti: (omissis);
d) all'articolo 105, comma 5, le parole: «di un importo pari al 58,73 per cento» sono sostituite dalle seguenti: (omissis).
2. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 467, in materia di imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio e di credito di imposta sugli utili societari, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: (omissis).
3. Per il reddito del periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2001, la misura del 48,65 per cento, prevista dall'articolo 2, comma 10, della
4. La misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2001, è ridotta dal 98 per cento al 93,5 per cento; per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2002, è aumentata dal 98 per cento al 98,5 per cento; a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2003, è aumentata dal 98 per cento al 99 per cento.
Art. 5. Emersione di basi imponibili e riduzione del carico tributario sui redditi d'impresa.
1. Le maggiori entrate che risulteranno dall'aumento delle basi imponibili dei tributi erariali e dei contributi sociali per effetto dell'applicazione delle disposizioni per favorire l'emersione, di cui all'articolo 116 della presente legge, sono destinate ad un fondo istituito presso lo stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica finalizzato, con appositi provvedimenti, alla riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta sul reddito delle persone fisiche gravanti sul reddito d'impresa. La riduzione è effettuata con priorità temporale nelle aree e nei territori di cui al comma 10 dell'articolo 7.
2.[2].
3.[3].
Art. 6. Disposizioni in materia di tassazione del reddito di impresa.
1. All'articolo 16, comma 1, lettera d), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
2. All'articolo 79, comma 8, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
3. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 21 della
4. All'articolo 2, comma 11, primo periodo, della
5. Al
(Omissis).
6. Le disposizioni del comma 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2000; a decorrere dal medesimo periodo d'imposta si applicano le disposizioni del comma 5, fermo restando il diritto al riporto a nuovo maturato in base alle disposizioni previgenti.
7. I soggetti che, avendo in precedenti esercizi imputato gli ammortamenti anticipati a riduzione del costo dei beni, adottino la diversa metodologia contabile di imputazione alla speciale riserva prevista dall'articolo 67, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
8. All'articolo 14, comma 1, alinea, della
9. All'articolo 14, comma 6, della
10. Per le finalità di cui al comma 9 possono essere utilizzati anche i fondi residui disponibili sul capitolo 7627 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali.
11. Alle persone fisiche in possesso della qualifica di imprenditore agricolo, partecipanti ad imprese familiari o socie delle società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice si applicano le condizioni previste dall'articolo 13 del
12. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, le parole: «e al 1° gennaio 1999» sono sostituite dalle seguenti: (omissis); nel medesimo comma le parole: «per i quattro periodi d'imposta successivi, l'aliquota è stabilita, rispettivamente, nelle misure del 2,3, del 2,5» sono sostituite dalle seguenti: (omissis).
13. [La quota di reddito delle piccole e medie imprese destinata a investimenti ambientali, come definiti al comma 15, non concorre a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito] [4].
14. [Se i beni oggetto degli investimenti agevolati di cui al comma 13 sono ceduti entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui gli investimenti ambientali sono effettuati, il reddito escluso dall'imposizione si determina diminuendo l'ammontare degli investimenti ambientali di un importo pari alla differenza tra i corrispettivi derivanti dalle predette cessioni e i costi sostenuti nello stesso periodo d'imposta per la realizzazione degli investimenti ambientali] [5].
15. [Per investimento ambientale si intende il costo di acquisto delle immobilizzazioni materiali di cui all'articolo 2424, primo comma, lettera B), n. II, del codice civile, necessarie per prevenire, ridurre e riparare danni causati all'ambiente. Sono in ogni caso esclusi gli investimenti realizzati in attuazione di obblighi di legge. Gli investimenti ambientali vanno calcolati con l'approccio incrementale] [6].
16. [A decorrere dal 1° gennaio 2001, le imprese interessate sono tenute a rappresentare nel bilancio di esercizio gli investimenti ambientali realizzati] [7].
17. [Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente che si avvale dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, sentite le categorie professionali interessate, effettua nell'anno 2001 un censimento degli investimenti ambientali realizzati] [8].
18. [All'onere derivante dalle misure agevolative di cui ai commi da 13 a 17 si provvede mediante l'istituzione di un apposito fondo presso il Ministero delle finanze con una dotazione di lire 7,7 miliardi per il 2001, 150 miliardi per il 2002 e 150 miliardi per il 2003] [9].
19. [A decorrere dal secondo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, la quota di reddito di cui al comma 13 corrisponde all'eccedenza rispetto alla media degli investimenti ambientali realizzati nei due periodi di imposta precedenti] [10].
20. All'articolo 65, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
21. Le disposizioni di cui al comma 20 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002.
22. Ai fini di quanto previsto al comma 20, il Ministro dell'ambiente determina l'ammontare delle erogazioni deducibili in misura complessivamente non superiore a 15 miliardi di lire a decorrere dall'anno 2002.
23. L'articolo 12 del
24. Al comma 8 dell'articolo 2 della
Art. 7. Incentivi per l'incremento dell'occupazione.
1. Ai datori di lavoro, che nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2000 e il 31 dicembre 2003 incrementano il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato è concesso un credito di imposta. Sono esclusi i soggetti di cui all'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
2. Il credito di imposta è commisurato, nella misura di lire 800.000 per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese, alla differenza tra il numero dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese rispetto al numero dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1° ottobre 1999 e il 30 settembre 2000. Il credito di imposta decade se, su base annuale, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, compresi i lavoratori con contratti di lavoro con contenuto formativo, risulta inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1° ottobre 1999 e il 30 settembre 2000. Per le assunzioni di dipendenti con contratti di lavoro a tempo parziale, il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale. Il credito d'imposta è concesso anche ai datori di lavoro operanti nel settore agricolo che incrementano il numero dei lavoratori operai, ciascuno occupato per almeno 230 giornate all'anno.
3. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti che assumono la qualifica di datore di lavoro a decorrere dal 1° ottobre 2000, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.
4. Il credito d'imposta, che non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive né ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è utilizzabile, a decorrere dal 1° gennaio 2001, esclusivamente in compensazione ai sensi del
5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta a condizione che:
a) i nuovi assunti siano di età non inferiore a 25 anni;
b) i nuovi assunti non abbiano svolto attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato da almeno 24 mesi o siano portatori di handicap individuati ai sensi della
c) siano osservati i contratti collettivi nazionali anche con riferimento ai soggetti che non hanno dato diritto al credito d'imposta;
d) siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dai
6. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, il credito d'imposta spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in più rispetto a quello dell'impresa sostituita.
7. Qualora vengano definitivamente accertate violazioni non formali, e per le quali sono state irrogate sanzioni di importo superiore a lire 5 milioni, alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, ovvero violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, prevista dai
8. Le agevolazioni previste dal presente articolo sono cumulabili con altri benefìci eventualmente concessi.
9. Entro il 31 dicembre 2001 il Governo provvede ad effettuare la verifica ed il monitoraggio degli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo, identificando la nuova occupazione generata per area territoriale, sesso, età e professionalità.
10. Le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, restano in vigore per le assunzioni intervenute nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1999 e il 31 dicembre 2000. Per i datori di lavoro che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2001 e il 31 dicembre 2003 effettuano nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato da destinare a unità produttive ubicate nei territori individuati nel citato articolo 4 e nelle aree di cui all'obiettivo 1 del
11. Ai fini delle agevolazioni previste dal presente articolo, i soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.
Art. 8. Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate [11].
1. Alle imprese che operano nei settori delle attività estrattive e manifatturiere, dei servizi, del turismo, del commercio, delle costruzioni, della produzione e distribuzione di energia elettrica, vapore ed acqua calda, della pesca e dell'acquacoltura, della trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui all'allegato I del Trattato che istituisce la Comunità europea, e successive modificazioni, che, fino alla chiusura del periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006, effettuano nuovi investimenti nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del citato Trattato, individuate dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, è attribuito un contributo nella forma di credito di imposta nei limiti massimi di spesa pari a 870 milioni di euro per l'anno 2002 pari a 1.725 milioni di euro per l'anno 2003, 1.740 milioni di euro per l'anno 2004, 1.511 milioni di euro per l'anno 2005, 1.250 milioni di euro per l'anno 2006, 700 milioni di euro per l'anno 2007 e 300 milioni di euro per l'anno 2008. Ai fini dell'individuazione dei predetti settori, salvo per il settore della pesca e dell'acquacoltura, si rinvia alla disciplina di attuazione delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
1 bis. Per fruire del contributo le imprese inoltrano, in via telematica, al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate un'istanza contenente gli elementi identificativi dell'impresa, l'ammontare complessivo dei nuovi investimenti e la ripartizione regionale degli stessi, nonché l'impegno, a pena di disconoscimento del beneficio, ad avviare la realizzazione degli investimenti successivamente alla data di presentazione della medesima istanza e comunque entro sei mesi dalla predetta data [13].
1 ter. L'Agenzia delle entrate rilascia, in via telematica e con procedura automatizzata, certificazione della data di avvenuta presentazione della domanda, esamina le istanze di cui al comma 1-bis dando precedenza, secondo l'ordine cronologico di presentazione, alle domande presentate nell'anno precedente e non accolte per esaurimento dei fondi stanziati e, tra queste, a quelle delle piccole e medie imprese, come definite dall'allegato I del
1 quater. [15].
1 quinquies. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati di cui ai commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater [16].
1 sexies. Per le modalità delle trasmissioni telematiche previste dal presente articolo si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 3 del regolamento di cui al
1 septies. L'Agenzia delle entrate provvede a pubblicare, con cadenza semestrale, sul proprio sito INTERNET, il numero delle istanze pervenute, l'ammontare totale dei contributi concessi, nonchè quello delle risorse finanziarie residue [18].
2. Per nuovi investimenti si intendono le acquisizioni di beni strumentali nuovi di cui agli articoli 67 e 68 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
3. [19].
4. All'articolo 1, comma 2, del
5. Il credito d'imposta è determinato con riguardo ai nuovi investimenti eseguiti in ciascun periodo d'imposta e va indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
6. Il credito d'imposta a favore di imprese o attività che riguardano prodotti o appartengono ai settori soggetti a discipline comunitarie specifiche, ivi inclusa la disciplina multisettoriale dei grandi progetti, è riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalle predette discipline dell'Unione europea e previa autorizzazione della Commissione delle Comunità europee. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato procede all'inoltro alla Commissione della richiesta di preventiva autorizzazione, ove prescritta, nonché al controllo del rispetto delle norme sostanziali e procedurali della normativa comunitaria.
7. Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti; se nel periodo di imposta in cui si verifica una delle predette ipotesi vengono acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati, il credito d'imposta è rideterminato escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria le disposizioni precedenti si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il minore credito d'imposta che deriva dall'applicazione del presente comma è versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate [20].
7 bis. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definite le tipologie di investimento per le imprese agricole e per quelle della prima trasformazione e commercializzazione ammesse agli aiuti, in osservanza di quanto previsto dal piano di sviluppo rurale di cui al citato
8. Con uno o più decreti del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, verranno emanate disposizioni per l'effettuazione delle verifiche necessarie a garantire la corretta applicazione delle presenti disposizioni. Tali verifiche, da effettuare dopo almeno dodici mesi dall'attribuzione del credito di imposta, sono altresì finalizzate alla valutazione della qualità degli investimenti effettuati, anche al fine di valutare l'opportunità di effettuare un riequilibrio con altri strumenti aventi analoga finalità.
Art. 9. Tassazione del reddito d'impresa con aliquota proporzionale.
1. Il reddito d'impresa degli imprenditori individuali, determinato ai sensi dell'articolo 52 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
2. L'imposta è commisurata al reddito di cui al comma 1 con l'aliquota prevista dall'articolo 91 del citato testo unico delle imposte sui redditi, come modificato dalla presente legge; si applicano le disposizioni dell'articolo 1 del
3. L'imposta è versata, anche a titolo d'acconto, con le modalità e nei termini previsti per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche; i crediti di imposta, i versamenti in acconto e le ritenute d'acconto sui proventi che concorrono a formare il reddito di cui al comma 1 sono scomputati dall'imposta ai sensi degli articoli 92, 93 e 94 del citato testo unico delle imposte sui redditi. Si applicano le disposizioni del
4. La perdita di un periodo d'imposta può essere computata in diminuzione del reddito d'impresa dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto, con le regole stabilite dall'articolo 102 del citato testo unico delle imposte sui redditi.
5. Il regime di cui al comma 1 è applicato su opzione revocabile. L'opzione e la revoca sono esercitate nella dichiarazione dei redditi e hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione.
6. Ai fini dell'accertamento si applica l'articolo 40, primo comma, del
7. Gli utili dei periodi d'imposta nei quali è applicato il regime di cui al comma 1, se prelevati dal patrimonio dell'impresa, costituiscono per l'imprenditore redditi ai sensi dell'articolo 41, comma 1, lettera e), del citato testo unico delle imposte sui redditi e per essi spetta il credito d'imposta secondo i criteri dell'articolo 14 di detto testo unico, come modificato della presente legge; si applicano gli articoli 105, 105-bis e 106-bis dello stesso testo unico. A tale fine nella dichiarazione dei redditi vanno indicati separatamente il patrimonio netto formato con gli utili non distribuiti dei periodi d'imposta nei quali è applicato il regime di cui al comma 1 e le altre componenti del patrimonio netto.
8. Le somme trasferite dal patrimonio dell'impresa a quello personale dell'imprenditore, al netto delle somme versate nello stesso periodo d'imposta, costituiscono prelievi degli utili dell'esercizio in corso e, per l'eccedenza, di quelli degli esercizi precedenti. L'importo che supera il patrimonio si considera prelievo degli utili dei periodi d'imposta successivi, da assoggettare a tassazione in tali periodi.
9. In caso di revoca, si considerano prelevati gli utili ancora esistenti al termine dell'ultimo periodo d'imposta di applicazione del regime di cui al comma 1.
10. Per le imprese familiari, le disposizioni dei commi da 7 a 9 si applicano al titolare dell'impresa e ai collaboratori in proporzione alle quote di partecipazione agli utili determinate secondo le disposizioni del comma 4 dell'articolo 5 del citato testo unico delle imposte sui redditi.
11. Le disposizioni dei commi da 1 a 9 si applicano, su opzione, anche alle società in nome collettivo e in accomandita semplice. In tale caso, dette società sono considerate soggetti passivi d'imposta assimilati alle società di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), del citato testo unico delle imposte sui redditi e ad esse si applicano, in quanto compatibili, le relative disposizioni.
12. Le disposizioni del presente articolo decorrono dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1° gennaio 2001.
Art. 10. Soppressione della tassa di proprietà sugli autoscafi.
1. All'articolo 1 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con
2. All'articolo 13 del citato testo unico approvato con
3. La tariffa E allegata al citato testo unico approvato con
Art. 11. Trattamento fiscale delle imprese che esercitano la pesca costiera o nelle acque interne e lagunari. [22]
1. Per la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare, i benefici di cui agli articoli 4 e 6 del
Art. 12. Trattamento fiscale degli avanzi di gestione di Consorzi.
1. Il trattamento fiscale degli avanzi di gestione, di cui al comma 2-bis dell'articolo 41 del
Art. 13. Regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo. [23]
[1. Le persone fisiche che intraprendono un'attività artistica o professionale ovvero d'impresa, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 49 e 51 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto a condizione che:
a) il contribuente non abbia esercitato negli ultimi tre anni attività artistica o professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
c) sia realizzato un ammontare di compensi di lavoro autonomo non superiore a lire 60 milioni o un ammontare di ricavi non superiore a lire 60 milioni per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi ovvero a lire 120 milioni per le imprese aventi per oggetto altre attività;
d) qualora venga proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore a lire 60 milioni per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi ovvero a lire 120 milioni per le imprese aventi per oggetto altre attività;
e) siano regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi.
3. Il regime agevolato cessa di avere efficacia e il contribuente è assoggettato a tassazione ordinaria:
a) a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello nel quale i compensi o i ricavi conseguiti superano gli importi indicati al comma 2, lettera c);
b) a decorrere dallo stesso periodo d'imposta nel quale i compensi o i ricavi superano del 50 per cento gli importi indicati al comma 2, lettera c); in tale caso sarà assoggettato a tassazione nei modi ordinari l'intero reddito d'impresa o di lavoro autonomo conseguito nel periodo d'imposta.
4. I contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di cui al comma 1 possono farsi assistere negli adempimenti tributari dall'ufficio delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale. In tal caso, devono munirsi di un'apparecchiatura informatica corredata di accessori idonei da utilizzare per la connessione con il sistema informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze.
5. Ai contribuenti che si avvalgono del regime di cui al presente articolo, è attribuito un credito d'imposta, utilizzabile in compensazione ai sensi del
6. Fermi restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 del
7. Ai fini contributivi, previdenziali ed extratributari, nonché del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
8. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi. Nei confronti dei contribuenti che hanno fruito del regime di cui al presente articolo e per i quali risultino inesistenti le condizioni richieste per fruire dello stesso si applicano, in particolare, le sanzioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del
9. Con uno o più decreti del Ministero delle finanze sono dettate le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.]
Art. 14. Regime fiscale delle attività marginali. [24]
[1. Le persone fisiche esercenti attività per le quali risultano applicabili gli studi di settore possono avvalersi del regime disciplinato nel presente articolo a condizione che i ricavi e i compensi del periodo d'imposta precedente risultino di ammontare non superiore al limite individuato con appositi decreti ministeriali, tenuto conto delle dimensioni medie degli operatori del settore. Tale limite, differenziato in relazione ai diversi settori di attività, non può, comunque, essere superiore a 50 milioni di lire.
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo per ricavi e compensi si intendono i ricavi e i compensi minimi di riferimento determinati in base all'applicazione degli studi di settore dopo aver normalizzato la posizione del contribuente tenendo conto delle peculiarità delle situazioni di marginalità, anche in riferimento agli indici di coerenza economica che caratterizzano il contribuente stesso. Per il primo periodo di applicazione ai fini della ammissione al regime si fa riferimento ai ricavi e ai compensi conseguiti nell'anno precedente.
3. I contribuenti indicati al comma 1 presentano domanda all'ufficio delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale entro il mese di gennaio dell'anno a decorrere dal quale si intende fruire del predetto regime. Nell'anno 2001 la domanda è presentata entro il 31 marzo.
4. I soggetti che si avvalgono del regime fiscale delle attività marginali sono tenuti al versamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'imposta sostitutiva è pari al 15 per cento del reddito di lavoro autonomo o di impresa determinato rispettivamente ai sensi dell'articolo 50 o dell'articolo 79 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
5. Il regime fiscale delle attività marginali cessa di avere efficacia e il contribuente è assoggettato a tassazione ordinaria:
a) a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello nel quale i ricavi o i compensi valutati in base agli studi di settore applicabili nel periodo di riferimento, prendendo a base i dati dichiarati dal contribuente o rettificati dall'ufficio, superano il limite individuato dai decreti di cui al comma 1, in relazione allo specifico settore di attività;
b) a decorrere dallo stesso periodo d'imposta in cui i ricavi o i compensi conseguiti ovvero valutati in base agli studi di settore applicabili nel periodo di riferimento, prendendo a base i dati dichiarati dal contribuente o rettificati dall'ufficio, superano il limite, individuato nei decreti di cui al comma 1 in relazione allo specifico settore di attività, del cinquanta per cento del limite stesso; in tal caso sarà assoggettato a tassazione nei modi ordinari l'intero reddito d'impresa o di lavoro autonomo conseguito nel periodo d'imposta;
c) in caso di rinuncia da parte del contribuente mediante comunicazione all'ufficio delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale da effettuare entro il mese di gennaio dell'anno a decorrere dal quale si intende rinunciare al predetto regime.
6. Fermi restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 del
7. I contribuenti che si avvalgono del regime fiscale delle attività marginali possono farsi assistere negli adempimenti tributari dall'ufficio delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale. In tal caso, devono munirsi di un'apparecchiatura informatica corredata di accessori idonei da utilizzare per la connessione con il sistema informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze.
8. Ai contribuenti che si avvalgono del regime di cui al presente articolo è attribuito un credito d'imposta, utilizzabile in compensazione ai sensi del
9. Ai fini contributivi, previdenziali ed extratributari, nonché del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
10. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi. Nei confronti dei contribuenti che hanno fruito del regime di cui al presente articolo e per i quali risultino inesistenti le condizioni richieste per fruire dello stesso si applicano, in particolare, le sanzioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del
11. Con uno o più decreti del Ministero delle finanze sono dettate le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.]
Art. 15. Agevolazioni fiscali in materia di scambi di servizi fra aziende agricole dei comuni montani.
1. Il comma 1 dell'articolo 17 della
(Omissis).
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 17 della citata
Art. 16. Disposizioni in materia di base imponibile IRAP.
1. Al
(Omissis).
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1999.
Art. 17. Interpretazione autentica sull'inderogabilità delle clausole mutualistiche da parte delle società cooperative e loro consorzi.
1. Le disposizioni di cui all'articolo 26 del
CAPO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FISCALITÀ SUGLI IMMOBILI
Art. 18. Modifica alla disciplina dei versamenti ICI.
1. All'articolo 10 del
(Omissis).
2. Al comma 12 dell'articolo 30 della
3. All'articolo 3, comma 2, del
(Omissis).
4. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della
Art. 19. Versamento dell'ICI nel caso di immobili con diritti di godimento a tempo parziale.
1. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del
2. L'amministratore è autorizzato a prelevare l'importo necessario al pagamento dell'ICI dalle disponibilità finanziarie del condominio attribuendo le quote al singolo titolare dei diritti di cui al comma 1, con addebito nel rendiconto annuale.
Art. 20. Semplificazione per l'INVIM decennale.
1. Per gli immobili di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, concernente l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, e successive modificazioni, per i quali il decennio si compie tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2002, può essere corrisposta entro il 30 marzo 2001, in luogo dell'imposta INVIM decennale, un'imposta sostitutiva pari allo 0,10 per cento del loro valore al 31 dicembre 1992, determinato con l'applicazione alla rendita catastale, anche presunta, dei moltiplicatori di cui al decreto 14 dicembre 1991, del Ministro delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 1991.
2. Per gli immobili suscettibili di destinazione edificatoria l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è commisurata al valore finale dichiarato o definitivamente accertato per l'imposta INVIM di cui agli articoli 2 e 3 del
3. Per gli immobili assoggettati all'imposta INVIM straordinaria di cui al
4. Con decreto del Ministero delle finanze sono individuati i casi di esclusione dell'obbligo della dichiarazione di cui all'articolo 18 del
CAPO V
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TASSAZIONE DELL'ENERGIA
Art. 21. Disposizioni concernenti l'esenzione dall'accisa sul biodiesel.
1. A decorrere dal 1° luglio 2001, il comma 6 dell'articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
(Omissis).
2. Al fine di promuovere l'impiego del prodotto denominato «biodiesel», di cui al comma 1, come carburante per autotrazione, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato alla realizzazione di un progetto pilota che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, del decreto 22 maggio 1998, n. 219, del Ministro delle finanze preveda l'avvio al consumo del «biodiesel» puro presso utenti in rete, a partire dalle aree urbane a maggiore concentrazione di traffico.
3. Tra i soggetti beneficiari di quote del quantitativo di 125.000 tonnellate di «biodiesel» esente da accisa nell'àmbito del progetto-pilota triennale di cui all'articolo 21, comma 6, del citato testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nel testo previgente alla data di entrata in vigore della presente legge, relativo al periodo 1° luglio 2000-30 giugno 2001, sono ripartiti, proporzionalmente alle relative quote e purché vengano immessi in consumo nel suddetto periodo, i quantitativi di «biodiesel» esente complessivamente non immessi in consumo nei due precedenti periodi 1° luglio 1998-30 giugno 1999 e 1° luglio 1999-30 giugno 2000. In caso di rinuncia, totale o parziale, delle quote risultanti dalla suddetta ripartizione da parte di un beneficiario, le stesse sono redistribuite, proporzionalmente alle relative assegnazioni, fra gli altri beneficiari.
Art. 22. Riduzione dell'accisa su alcuni prodotti a fini di tutela ambientale.
1. All'articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi approvato, con
(Omissis).
2. Il progetto sperimentale di cui al comma 1 ha la durata di un triennio a decorrere dal 1º gennaio 2005 [25].
Art. 23. Riduzione dell'accisa per alcuni impieghi agevolati.
1. I punti 12 e 13 della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, approvato con
(Omissis).
Art. 24. Riduzione delle aliquote delle accise sui prodotti petroliferi.
1. Al fine di compensare le variazioni dell'incidenza sui prezzi al consumo derivanti dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, a decorrere dal 1° gennaio 2001 e fino al 30 giugno 2001, le aliquote di accisa dei seguenti prodotti petroliferi sono stabilite nella sottoindicata misura:
a) benzina: lire 1.077.962 per mille litri;
b) benzina senza piombo: lire 1.007.486 per mille litri;
c) olio da gas o gasolio:
1) usato come carburante: lire 739.064 per mille litri;
2) usato come combustibile per riscaldamento: lire 697.398 per mille litri;
d) emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di olio combustibile denso con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso, idonee all'impiego nella carburazione e nella combustione:
1) emulsione con oli da gas usata come carburante: lire 474.693 per mille litri;
2) emulsione con oli da gas usata come combustibile per riscaldamento: lire 474.693 per mille litri;
3) emulsione con olio combustibile denso usata come combustibile per riscaldamento:
3.1) con olio combustibile ATZ: lire 192.308 per mille chilogrammi;
3.2) con olio combustibile BTZ: lire 57.154 per mille chilogrammi;
4) emulsione con olio combustibile denso per uso industriale:
4.1) con olio combustibile ATZ: lire 80.717 per mille chilogrammi;
4.2) con olio combustibile BTZ: lire 40.359 per mille chilogrammi;
e) gas di petrolio liquefatti (GPL):
1) usati come carburante: lire 509.729 per mille chilogrammi;
2) usati come combustibile per riscaldamento: lire 281.125 per mille chilogrammi;
f) gas metano:
1) per autotrazione: lire 7,11 per metro cubo;
2) per combustione per usi civili:
2.1) per usi domestici di cottura di cibi e produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986: lire 56,99 per metro cubo;
2.2) per uso riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui: lire 124,62 per metro cubo;
2.3) per altri usi civili: lire 307,51 per metro cubo;
3) per i consumi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con
3.1) per gli usi di cui ai numeri 2.1) e 2.2): lire 46,78 per metro cubo;
3.2) per altri usi civili: lire 212,46 per metro cubo.
2. Il regime agevolato previsto dall'articolo 7, comma 1-ter, del
3. Per il periodo 1° gennaio 2001-30 giugno 2001 il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente da accisa. Per le modalità di erogazione del beneficio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 127, secondo periodo, della
4. L'aliquota normale di riferimento per il gasolio destinato agli impieghi di cui al numero 5 della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, approvato con
5. A decorrere dal 1° gennaio 2001 e fino al 30 giugno 2001, l'accisa sul gas metano, stabilita con il citato testo unico approvato con
Art. 25. Agevolazioni sul gasolio per autotrazione impiegato dagli autotrasportatori.
1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, e fino al 30 giugno 2001, l'aliquota prevista nell'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, approvato con
2. La riduzione prevista al comma 1 si applica altresì ai seguenti soggetti:
a) agli enti pubblici ed alle imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto di cui al
b) alle imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla
c) agli enti pubblici e alle imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 10 ottobre 2001, è eventualmente rideterminata, per il periodo dal 1° gennaio 2001 al 30 giugno 2001, la riduzione di cui al comma 1, al fine di compensare la variazione del prezzo di vendita al consumo del gasolio per autotrazione, rilevato settimanalmente dal Ministero delle attività produttive purché lo scostamento del medesimo prezzo che risulti alla fine del semestre, rispetto al prezzo rilevato nella prima settimana di gennaio 2001, superi mediamente il 10 per cento in più o in meno dell'ammontare di tale riduzione. Con il medesimo decreto vengono altresì stabilite le modalità per la regolazione contabile dei crediti di imposta[27].
4. Per ottenere il rimborso di quanto spettante, anche mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del
Art. 26. Soggetti obbligati nel settore dell'accisa sul gas metano.
1. I commi 4 e 5 dell'articolo 26 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, approvato con
(Omissis).
2. Dopo il comma 8 dell'articolo 26 del citato testo unico approvato con
(Omissis).
Art. 27. Agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane ed in altri specifici territori nazionali.
1. Per il periodo 1° gennaio - 30 giugno 2001, l'ammontare della riduzione minima di costo prevista dall'articolo 8, comma 10, lettera c), della
2. Le agevolazioni per il gasolio e per il gas di petrolio liquefatto usati come combustibili per riscaldamento in particolari zone geografiche, di cui alla lettera c) del comma 10 dell'articolo 8 della
3. All'articolo 4, comma 2, primo periodo, del
4. Per gli anni 2001 e 2002, per i consumi di gas metano per combustione per usi civili nelle province nelle quali oltre il 70 per cento dei comuni ricade nella zona climatica F di cui alla lettera c) del comma 10 dell'articolo 8 della citata
a) per uso riscaldamento individuale a tariffe T2 fino a 250 metri cubi annui: lire 78,79 per metro cubo;
b) per altri usi civili: lire 261,68 per metro cubo.
5. Per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2001, l'ammontare della agevolazione fiscale con credito d'imposta prevista dall'articolo 8, comma 10, lettera f), della
Art. 28. Razionalizzazione delle imposte e norme in materia di energia elettrica.
1. L'addizionale erariale di cui all'articolo 4 del
2. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulle produzioni e sui consumi, approvato con
a) all'articolo 3, comma 4, le parole: «entro il giorno 15» sono sostituite dalle seguenti: «entro il giorno 16»;
b) all’articolo 52, comma 2, è aggiunta, in fine la seguente lettera:
(Omissis)
c) all’articolo 52, comma 3, è aggiunta, in fine la seguente lettera:
(Omissis)
d) all’articolo 53, comma 2, è aggiunta, in fine la seguente lettera:
(Omissis)
e) all'articolo 56, comma 2, primo e secondo periodo, il numero «20» è sostituito dal numero «16»;
f) la lettera b) del comma 3 dell'art. 63 è sostituita dalla seguente:
(Omissis)
g) all'articolo 63, comma 4, le parole: «dal 1° al 15» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° al 16».
h) all'allegato I le parole: «lire 4,10 fino a 200.000 kWh di consumo al mese e lire 2,45 per l'ulteriore consumo mensile» sono sostituite dalle seguenti: «lire 6 al kWh».
3. All'imposta erariale di consumo di cui all'articolo 52 del citato testo unico approvato con
4. L'articolo 4 del
5. I clienti grossisti di cui al
6. Per i tributi previsti dal citato testo unico approvato con
7. A decorrere dal 1° marzo 2001 i pagamenti delle somme di cui alle lettere a), e) e g) del comma 2, nonché di cui al comma 6 possono essere effettuati, limitatamente a quelle che affluiscono ai capitoli di bilancio dello Stato e alla contabilità speciale ai sensi dell'articolo 3, comma 12, della
8. La potenza nominale media di cui al comma 4 dell'articolo 28 della
[9. I sovracanoni provenienti dagli impianti di produzione per pompaggio sono liquidati nel modo seguente:
a) quelli riguardanti i bacini imbriferi montani, ai sensi dell'articolo 1 della
b) quelli riguardanti i comuni rivieraschi, ai sensi dell'articolo 2 della
[10. I sovracanoni di cui al comma 9 sono immediatamente esigibili dagli aventi diritto senza attendere la formalizzazione dei decreti di concessione degli impianti] [31].
11. All'articolo 11, comma 2, del
Art. 29. Norme in materia di energia geotermica.
1. Al fine di sviluppare l'utilizzazione dell'energia geotermica quale fonte di energia rinnovabile, ferme restando le agevolazioni previste dalla normativa vigente, dal 1° gennaio 2001, agli utenti che si collegano ad una rete di teleriscaldamento alimentata da tale energia, è concesso un contributo pari a lire 40.000 per ogni kW di potenza impegnata. Il contributo è trasferito all'utente finale sotto forma di credito d'imposta a favore del soggetto nei cui confronti è dovuto il costo di allaccio alla rete.
2. Agli utenti che si collegano a reti di teleriscaldamento alimentate da biomassa devono intendersi applicabili le stesse agevolazioni previste per l'utilizzazione di energia geotermica, secondo analoghe modalità.
CAPO VI
DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO ALL'ORDINAMENTO COMUNITARIO
Art. 30. Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto.
1. Al
a) all’articolo 10, relativo alle operazioni esenti dall’imposta, nel primo comma, il numero 6) è sostituito dal seguente:
(Omissis)
b) all’articolo 10, relativo alle operazioni esenti, dopo il numero 27-quinquies), è aggiunto il seguente:
(Omissis)
c) all'articolo 74, è abrogato il settimo comma, concernente il regime speciale IVA applicabile ai giochi di abilità ed ai concorsi pronostici.
2. Al
(Omissis)
3. All'alinea del comma 1 dell'articolo 7 della
4. L'indetraibilità dell'imposta sul valore aggiunto afferente le operazioni aventi per oggetto ciclomotori, motocicli, autovetture e autoveicoli di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 19-bis 1 del
5. Per le cessioni dei veicoli per i quali l'imposta sul valore aggiunto è stata detratta dal cedente solo in parte a norma del comma 4, la base imponibile è assunta per il 15 per cento ovvero per il 50 per cento del relativo ammontare nel caso di veicoli con propulsioni non a combustione interna [33].
6. Il regime speciale previsto, per i rivenditori di beni usati, negli articoli 36 e seguenti del
7. Le agevolazioni di cui all'articolo 8 della
8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad iscrivere nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali un importo pari al maggior gettito acquisito per effetto delle disposizioni del comma 2.
CAPO VII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO E ALTRE IMPOSTE INDIRETTE
Art. 31. Ulteriori disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto.
1. Al
a) all'articolo 19-bis 1, comma 1, concernente limiti alla detrazione per alcuni beni e servizi:
1) alla lettera g), dopo le parole: «50 per cento;», sono aggiunte le seguenti: «la predetta limitazione non si applica agli impianti di telefonia fissa installati all'interno dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto»;
2) alla lettera h), sono aggiunte, in fine, le parole: «, tranne quelle sostenute per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a lire cinquantamila»;
b) all’articolo 74, nono comma, concernente disposizioni relative a particolari settori, dopo la lettera e-bis) sono aggiunte le seguenti:
(Omissis)
c) all'art. 74-bis è aggiunto, in fine, il seguente comma:
(Omissis)
d) alla tabella A, parte II, relativa a beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento:
1) al numero 18), dopo le parole: «di spacci delle agenzie di stampa, libri, periodici,» sono inserite le seguenti: «anche in scrittura braille e su supporti audio-magnetici per non vedenti e ipovedenti,»;
2) al numero 35), dopo le parole: «prestazioni relative alla composizione,» sono inserite le seguenti: «montaggio, duplicazione,»; e dopo le parole: «legatoria e stampa» sono inserite le seguenti: «, anche in scrittura braille e su supporti audio-magnetici per non vedenti e ipovedenti,».
2. All'articolo 11 del
a) al comma 5, le parole: «Per gli anni 1998, 1999 e 2000» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 1998, 1999, 2000 e 2001» e le parole: «negli anni 1998, 1999 e 2000» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 1998, 1999, 2000 e 2001»;
b) al comma 5-bis, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2001» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2002».
3. Per i soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma 1 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, le somme da versare ai fini dell'imposta sul valore aggiunto sono maggiorate degli interessi nella misura dell'1 per cento, previa apposita annotazione nei registri di cui agli articoli 23 e 24 del
4. L'articolo 45 della
Art. 32. Semplificazione degli adempimenti fiscali per le società sportive dilettantistiche.
1. All’articolo 18 del
(Omissis)
Art. 33. Disposizioni in materia di imposta di registro e altre imposte indirette e disposizioni agevolative.
1. All'articolo 8 della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con
a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
(Omissis)
b) nella nota II) le parole: «Gli atti di cui alla lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «Gli atti di cui al comma 1, lettera b), e al comma 1-bis».
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal 1° marzo 2001.
3. [I trasferimenti di beni immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, regolarmente approvati ai sensi della normativa statale o regionale, sono soggetti all'imposta di registro dell'1 per cento e alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, a condizione che l'utilizzazione edificatoria dell'area avvenga entro cinque anni dal trasferimento] [34].
4. Alla Tabella di cui all'allegato B del
a) all'articolo 7, primo comma, le parole: «ricevute ed altri documenti relativi a conti correnti postali» sono sostituite dalle seguenti: «ricevute, quietanze ed altri documenti recanti addebitamenti o accreditamenti formati, emessi ovvero ricevuti dalle banche nonché dagli uffici della società Poste Italiane S.p.A.»;
b) dopo l'articolo 8 è inserito il seguente: (Omissis);
c) dopo l'articolo 13 è inserito il seguente: (Omissis);
5. All'articolo 25 della
(Omissis)
6. A decorrere dal 1° gennaio 2001 la Croce Rossa Italiana è esonerata dal pagamento del canone radio complessivamente dovuto per tutte le attività assistenziali, di protezione civile e di soccorso sanitario. Per la Croce Rossa Italiana sono altresì autorizzati i collegamenti esercitati alla data del 31 dicembre 2000, che non risultino incompatibili con impianti di telecomunicazione esistenti appartenenti ad organi dello Stato o ad altri soggetti autorizzati.
7. All'articolo 9, comma 8, della
8. Il comma 10 dell'articolo 9 della
9. All'articolo 9, comma 11, secondo periodo, della
10. Sono esenti dall'imposta di cui all'articolo 3 del
11. All’articolo 56, comma 6, del
12. Alla lettera a) del comma 1 della nota II-bis all'articolo 1 della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con
13. All’articolo 6 del
(Omissis)
CAPO VIII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE E DI GIOCHI E ALTRE DISPOSIZIONI FISCALI
Art. 34. Disposizioni in materia di compensazione e versamenti diretti.
1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del
2. Le domande di rimborso presentate al 31 dicembre 2000 non possono essere revocate.
3. All’articolo 3, secondo comma, del
(Omissis).
4. Se le ritenute o le imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria non sono state operate ovvero non sono stati effettuati dai sostituti d'imposta o dagli intermediari i relativi versamenti nei termini ivi previsti, si fa luogo in ogni caso esclusivamente all'applicazione della sanzione nella misura ridotta indicata nell'articolo 13, comma 1, lettera a), del
5. All'articolo 37, primo comma, del
6. All'articolo 38, secondo comma, del
Art. 35. Regime fiscale di proventi spettanti a istituzioni o a soggetti stranieri e internazionali.
1. All'articolo 6, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, riguardante il regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché quelli percepiti, anche in relazione all'investimento delle riserve ufficiali dello Stato, dalle Banche centrali di Paesi che non hanno stipulato con la Repubblica italiana convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito, purché tali Paesi non siano comunque inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze emanato in attuazione dell'articolo 76, comma 7-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
2. All’articolo 8 del citato decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
(Omissis)
Art. 36. Modalità di riscossione dei tributi da parte di regioni ed enti locali.
1. Ferma restando l'eventuale utilizzazione di intermediari previsti da norme di legge o di regolamento, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali possono prevedere la riscossione spontanea dei propri tributi secondo modalità che, velocizzando le fasi di acquisizione delle somme riscosse, assicurino la più ampia diffusione dei canali di pagamento e la sollecita trasmissione all'ente creditore dei dati del pagamento stesso.
Art. 37. Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
1. All'articolo 17-bis, comma 3, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con
2. All’articolo 36 del testo unico delle leggi di sicurezza, approvato con
(Omissis)
3. All'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
(Omissis);
b) il quarto comma è sostituito dal seguente:
(Omissis)
c) al quinto comma:
1) dopo le parole: «all'elemento aleatorio», sono inserite le seguenti: «ed il valore del costo della partita non supera il valore della moneta metallica corrente di valore non superiore ad un euro»;
2) le parole da: «Tali apparecchi» fino a: «finalità di lucro» sono sostituite dalle seguenti: «Tali apparecchi possono distribuire premi che consistono, per ciascuna partita ed immediatamente dopo la sua conclusione, nel prolungamento o nella ripetizione della partita stessa fino ad un massimo di dieci volte. La durata di ciascuna partita non può essere inferiore a dodici secondi»;
d) i commi sesto e settimo sono sostituiti dal seguente:
(Omissis)
e) dopo l’ultimo comma è aggiunto il seguente:
(Omissis)
4. L’articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con
5. All’articolo 4 della
(Omissis).
Art. 38. Nulla osta rilasciato dall'Amministrazione finanziaria per gli apparecchi da divertimento e intrattenimento. [38]
1. [Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato rilascia nulla osta ai produttori e agli importatori degli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al
2. [I gestori degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 1 prodotti o importati dopo il 1º gennaio 2003 richiedono il nulla osta previsto dal medesimo comma 1 per gli apparecchi e congegni dagli stessi gestiti, precisando per ciascuno, in particolare, l'appartenenza ad una delle tipologie di cui all'articolo 110, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al
3. Gli importatori e i produttori degli apparecchi e dei congegni di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al
4. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato rilascia nulla osta ai produttori e agli importatori degli apparecchi e dei congegni di cui all'articolo 110, commi 6, lettera a), e 7, del citato testo unico di cui al
La copia del nulla osta e la scheda esplicativa sono altresì consegnate, insieme agli apparecchi e congegni, in occasione di ogni loro ulteriore cessione [42].
5. I gestori degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 3 prodotti o importati dopo il 1º gennaio 2003 richiedono il nulla osta previsto dal medesimo comma 3, precisando in particolare il numero progressivo di ogni apparecchio o congegno per il quale la richiesta è effettuata nonchè gli estremi del nulla osta del produttore o dell'importatore ad essi relativo.
5-bis. Fatta eccezione per gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, commi 6, lettera b), e 7, del citato testo unico di cui al
6. Ai fini del rilascio dei nulla osta di cui ai precedenti commi, è necessario il possesso delle licenze previste dall'articolo 86, terzo comma, lettera a) o b), del testo unico di cui al
7. Gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza, secondo le direttive del Ministero dell'interno-Dipartimento della pubblica sicurezza, nonchè il Ministero dell'economia e delle finanze e gli ufficiali ed agenti di polizia tributaria effettuano il controllo degli apparecchi, anche a campione e con accesso alle sedi dei produttori, degli importatori e dei gestori degli apparecchi e dei congegni di cui ai commi 1 e 3 ovvero di coloro che comunque li detengono anche temporaneamente, verificando altresì che, per ogni apparecchio e congegno, risulti rilasciato il nulla osta, che gli stessi siano contrassegnati dal numero progressivo e dotati della relativa scheda esplicativa. In caso di irregolarità, è revocato il nulla osta al produttore o all'importatore ovvero al gestore, relativamente agli apparecchi e congegni irregolari, e il relativo titolo è ritirato, ovvero dallo stesso sono espunti gli identificativi degli apparecchi e congegni irregolari.
8. Il Corpo della Guardia di finanza, in coordinamento con gli uffici finanziari competenti per l'attività finalizzata all'applicazione delle imposte dovute sui giochi, ai fini dell'acquisizione e del reperimento degli elementi utili per la repressione delle violazioni alle leggi in materia di lotto, lotterie, concorsi pronostici, scommesse e degli altri giochi amministrati dallo Stato, procede, di propria iniziativa o su richiesta dei predetti uffici, secondo le norme e con le facoltà di cui agli articoli 32 e 33 del
Art. 39. Disposizioni transitorie.
1. In sede di prima applicazione, per l'installazione di apparecchi non muniti di scheda a deconto o strumenti similari e del dispositivo di cui al comma 1 dell'articolo 38, è rilasciato, previa verifica della documentazione prodotta dal richiedente, attestante la conformità degli apparecchi alle prescrizioni di legge o di regolamento, un nulla osta provvisorio i cui effetti cessano decorsi quattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 dell'articolo 38 e comunque non prima della data del 31 maggio 2001.
2. Per gli apparecchi già installati, o comunque già in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, il nulla osta provvisorio di cui al comma 1 è richiesto entro quarantacinque giorni dalla medesima data. In caso di diniego del nulla osta provvisorio l'apparecchio deve essere immediatamente rimosso. Per i medesimi apparecchi, la licenza di cui all'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con
3. Al fine di garantire il conseguimento delle maggiori entrate previste dall'articolo 7 del
Art. 40. Disposizioni in materia di capitale della società di gestione della casa da gioco di Campione d'Italia.
1. Al comma 38 dell'articolo 31 della
Art. 41. Disposizioni in materia di concorso pronostici Enalotto e di gioco del lotto.
1. La posta unitaria di partecipazione al concorso pronostici Enalotto è di lire 787 per colonna a decorrere dal 1° gennaio 2001, e di un euro per giocata minima a decorrere dal 1° gennaio 2002.
2. Il comma 5 dell'articolo 12 della
(Omissis)
Art. 42. Disposizioni in materia di controlli dell'Amministrazione finanziaria, di rappresentanza e di assistenza dei contribuenti.
1. A decorrere dall'anno 2002 è esercitato il controllo sostanziale e sistematico dei contribuenti con volume di affari, ricavi o compensi non inferiore a 10 miliardi di lire. Tali controlli saranno esercitati almeno una volta ogni due anni per i contribuenti con volume di affari, ricavi o compensi non inferiore a 50 miliardi di lire, ed almeno una volta ogni quattro anni per gli altri contribuenti. A tale fine è autorizzato il potenziamento dell'amministrazione finanziaria nel limite delle risorse disponibili.
2. Al terzo comma dell'articolo 63 del
CAPO IX
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VENDITE DI IMMOBILI E DI ALLOGGI
Art. 43. Dismissione di beni e diritti immobiliari.
1. Al comma 6 dell'articolo 2 della
2. Al comma 99-bis dell'articolo 3 della
(Omissis).
3. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica definisce e cura l'attuazione di un programma di alienazione degli immobili appartenenti al patrimonio degli enti di cui alla
4. Gli enti venditori sono esonerati dalla consegna di documenti relativi alla proprietà o al diritto sul bene, producendo apposita dichiarazione di titolarità del diritto. La disposizione non ha effetto per tutti gli immobili per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in atto controversie con privati od altro ente pubblico, in sede amministrativa, stragiudiziale o giudiziale, sulla proprietà dei beni stessi.
5. Al comma 11 dell'art. 1 della
6. Gli enti pubblici trasformati in società per azioni nelle quali lo Stato, le regioni e gli enti locali hanno una partecipazione di controllo, negli atti di trasferimento o conferimento e in ogni atto avente ad oggetto immobili o diritti reali su immobili di loro proprietà, sono esonerati dall'obbligo di comprovare la regolarità urbanistico-edilizia prevista dagli articoli 17, 18, 40 e 41 della
7. [Per le alienazioni, permute, valorizzazioni e gestioni dei beni immobili del Ministero della difesa trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 3, comma 112, della
8. [Dopo il comma 1 dell'articolo 44 della
(Omissis) ] [46].
9. [Il Ministero della difesa può altresì effettuare alienazioni e permute di beni valutati non più necessari per le proprie esigenze, anche se non ricompresi nei programmi di dismissione previsti dall'articolo 3, comma 112, della
10. [A valere sulle risorse derivanti dalle alienazioni effettuate ai sensi delle norme di cui ai commi 8 e 9 e riassegnate al Ministero della difesa secondo le modalità di cui all'articolo 44, comma 4, della
11. [Alla lettera c) del comma 112 dell'articolo 3 della
12. Al fine di favorire l'attuazione dei piani di dismissione dei rispettivi patrimoni immobiliari e la realizzazione dei nuovi modelli gestionali di cui al
13. Gli enti di cui al comma 12, al fine di accelerare la realizzazione dei piani di dismissione, sono autorizzati a definire bonariamente la posizione debitoria dei conduttori di immobili ad uso abitativo maturata alla data del 30 settembre 2000 purché questi, previa formale rinuncia a qualsiasi azione, eccezione o pretesa, versino in unica soluzione e senza interessi l'80 per cento delle somme risultanti a loro debito dalle scritture contabili a titolo di morosità locativa per canone ed oneri accessori, oltre alle eventuali spese legali.
14. [Per le attività tecnico-operative di supporto alle dismissioni di cui ai commi precedenti, il Ministero della difesa può avvalersi di una idonea società a totale partecipazione diretta o indiretta dello Stato, in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato] [50].
15. Al comma 99 dell'articolo 3 della
16. [In relazione al processo di ristrutturazione delle Forze armate, anche allo scopo di assicurare la mobilità del personale militare, il Ministro della difesa è autorizzato a procedere all'alienazione degli alloggi di cui alla
17. Dopo il comma 10 dell'articolo 16 della
(Omissis).
18. Al comma 109 dell'articolo 3 della
a) all'alinea, le parole: «le società a prevalente partecipazione pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «le società derivanti da processi di privatizzazione nelle quali, direttamente o indirettamente, la partecipazione pubblica è uguale o superiore al 30 per cento del capitale espresso in azioni ordinarie»;
b) la lettera c) è abrogata.
19. I lavoratori, già dipendenti degli enti previdenziali, addetti al servizio di portierato o di custodia e vigilanza degli immobili che vengono dismessi, di proprietà degli enti previdenziali, restano alle dipendenze dell'ente medesimo. Si applica quanto disposto dagli articoli 33 e 34 del
20. Agli immobili di cui al decreto 27 marzo 2000, del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2000, e fino all'esaurimento delle relative procedure di dismissione, non si applica il comma 9 dell'articolo 4 della
21. Agli immobili dello Stato oggetto di programmi di dismissione, di cui all'articolo 3, commi 99 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, già individuati, non si applica l'articolo 4, secondo comma, del decreto 10 settembre 1986, del Ministro dell'interno, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 16 settembre 1986.
22. [All’articolo 1, comma 1, della
Art. 44. Norme in materia di beni immobili oggetto di sequestro o di confisca.
1. Dopo il comma 1 dell'art. 39 della
(Omissis).
Art. 45. Cessione in proprietà di alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà statale nella regione Friuli-Venezia Giulia.
1. I contratti preliminari e definitivi già stipulati, relativi al trasferimento in proprietà degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà statale, gestiti dalle aziende territoriali per l'edilizia residenziale pubblica della regione Friuli-Venezia Giulia, sono validi ed efficaci e costituiscono titolo che autorizza gli uffici tavolari a provvedere agli adempimenti di propria competenza in ordine alle operazioni di trascrizione.
2. Le disposizioni del presente articolo non comportano alcun aggravio di spesa per il bilancio dello Stato e per i bilanci delle aziende territoriali per l'edilizia residenziale pubblica della regione Friuli-Venezia Giulia.
3. Il termine per la domanda di cessione di immobili a profughi di cui agli articoli 1, 17 e 18 della
3-bis. Tra gli immobili di cui al comma 3 rientrano anche quelli ad uso non abitativo qualora destinati, realizzati, assegnati oppure utilizzati per i profughi di cui al citato comma 3, ed allorché negli stessi immobili si svolgano o si siano svolte attività culturali, sociali, scolastiche e sanitarie. Rientrano altresì nei predetti immobili quelli destinati allo svolgimento di attività commerciali o artigianali, nella misura in cui siano diretti a soddisfare esigenze di primaria necessità, in attuazione degli scopi statutari degli enti soppressi di cui al comma 3[54].
Art. 46. Trasferimento in proprietà di alloggi.
1. I comuni nei cui territori sono ubicati gli alloggi di cui all'articolo 2 della
2. Gli alloggi di cui al comma 1 sono trasferiti ai comuni nello stato di fatto e di diritto in cui gli stessi si trovano al momento del passaggio. Lo Stato è esonerato, relativamente ai beni consegnati ai comuni ai sensi della citata
3. Qualora dopo la scadenza del termine di cui al comma 1 i comuni non abbiano esercitato il diritto di cui al medesimo comma, l'Istituto autonomo case popolari comunque denominato competente per territorio può presentare, nei successivi sei mesi, richiesta di trasferimento della proprietà alle medesime condizioni previste dal comma 1 del citato articolo 2 della
4. Gli alloggi costruiti a cura del Dipartimento della protezione civile, di cui all'articolo 2, secondo comma, del
Art. 47. Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici.
1. Al fine di favorire il completamento dei processi di dismissione dei patrimoni immobiliari degli enti previdenziali pubblici, il termine di durata dell'operatività dell'Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici, istituito ai sensi dell'articolo 10 del
CAPO X
ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA
Art. 48. Rimborso della tassa sulle concessioni governative.
1. L'importo del netto ricavo relativo all'emissione dei titoli pubblici per il prosieguo delle attività di rimborso della tassa sulle concessioni governative per l'iscrizione nel registro delle imprese, di cui all'articolo 11 della
2. L'importo di cui al comma 1 è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle finanze, che provvederà a soddisfare gli aventi diritto con le modalità di cui al comma 6 dell'articolo 11 della
Art. 49. Alienazione dei materiali fuori uso della Difesa, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
1. Alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 3 della
2. Con decreto del Ministro competente per l'amministrazione di appartenenza, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono individuati, nell'àmbito delle pianificazioni di ammodernamento connesse al nuovo modello organizzativo delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i materiali ed i mezzi suscettibili di alienazione e le procedure, anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato, nel rispetto della
3. Il decreto di cui al comma 2 disciplina le modalità per la cessione a titolo gratuito ai musei, pubblici o privati, dei materiali o dei mezzi non più destinati all'impiego, allo scopo di consentirne l'esposizione al pubblico.
4. Le alienazioni di cui al comma 2 possono avere luogo anche nei confronti delle imprese fornitrici dei materiali e mezzi da alienare, eventualmente a fronte di programmi di ammodernamento predisposti dalle imprese stesse, anche ai fini della relativa esportazione nel rispetto delle norme vigenti.
CAPO XI
ONERI DI PERSONALE
Art. 50. Rinnovi contrattuali.
1. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 52 del
2. Le somme occorrenti per corrispondere i miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 2, comma 4, del
3. In aggiunta a quanto previsto dal comma 1, per il personale del comparto scuola, anche allo scopo di favorire il processo di attuazione dell'autonomia scolastica, l'ammodernamento del sistema e il miglioramento della funzionalità della docenza, è stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 1.100 miliardi di cui lire 850 miliardi per l'incremento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa del personale docente, lire 200 miliardi destinate alla dirigenza scolastica e lire 50 miliardi per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario trasferito dagli enti locali allo Stato ai sensi dell'articolo 8 della
4. In aggiunta a quanto previsto dal comma 1, in relazione al nuovo assetto retributivo del personale dirigente contrattualizzato delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 100 miliardi finalizzata anche all'incremento e alle perequazioni dei fondi per il trattamento accessorio di cui lire 40 miliardi anche con riferimento all'anno 2000 per i dirigenti incaricati della titolarità di uffici di livello dirigenziale generale. Tali risorse sono ripartite, sulla base dei criteri perequativi definiti con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, tra i fondi delle singole amministrazioni. Per le analoghe finalità, e anche al fine di consentire il definitivo completamento del processo di perequazione retributiva previsto dall'articolo 19 della
5. Per il riconoscimento e l'incentivazione della specificità e onerosità dei compiti del personale dei Corpi di polizia e delle Forze armate di cui al
6. Per le medesime finalità di cui al comma 5 è stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 10 miliardi, da destinare al trattamento accessorio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
7. Le somme di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al
8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 19, comma 4, della
9. È stanziata la somma di lire 239.340 milioni per il 2001, 317.000 milioni per il 2002 e 245.000 milioni a decorrere dal 2003, per le finalizzazioni di spesa di cui alle seguenti lettere a), b) e c), nonché la somma di lire 10.254 milioni per la finalizzazione di cui alla seguente lettera d):
a) ulteriori interventi necessari a realizzare l'inquadramento dei funzionari della Polizia di Stato nei nuovi ruoli e qualifiche e la conseguente equiparazione del personale direttivo delle altre Forze di polizia e delle Forze armate secondo quanto previsto dai decreti legislativi emanati ai sensi degli articoli 1, 3, 4 e 5 della
b) copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 9, comma 1, della
c) allineamento dei trattamenti economici del personale delle Forze di polizia relativamente al personale tecnico, alle bande musicali ed ai servizi prestati presso le rappresentanze diplomatiche o consolari all'estero;
d) copertura e riorganizzazione degli uffici di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 1, al comma 1 dell'articolo 2 e al comma 3 dell'articolo 3 del
10. Per il completamento delle iniziative di cui alle lettere a) e b) del comma 9 in relazione alle modifiche organizzative introdotte e ai provvedimenti attuativi della concertazione e contrattazione delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e delle Forze armate, le spese per consumi intermedi non aventi natura obbligatoria, con esclusione delle spese relative ad armi e armamenti, dei Ministeri della difesa, dell'interno, delle finanze, della giustizia e delle politiche agricole e forestali sono complessivamente ridotte di lire 70 miliardi a decorrere dall'anno 2001, rispettivamente nelle seguenti misure: 43 per cento, 27 per cento, 14 per cento, 14 per cento e 2 per cento. Le spese così ridotte non possono essere incrementate con l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno 2001.
11. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 9, lettera a), il Governo può provvedere con i decreti di cui all'articolo 7, comma 4, della
12. Il contingente degli ausiliari di leva da assumere in sovrannumero a tempo determinato e per il solo periodo di ferma obbligatoria, rispetto alle dotazioni organiche dei ruoli della Polizia penitenziaria di cui alla tabella A allegata al
Art. 51. Programmazione delle assunzioni e norme interpretative.
1. All'articolo 39 della
a) al comma 2 è aggiunto, in fine. Il seguente periodo: (Omissis);
b) al comma 18, il secondo periodo è sostituito dal seguente: (Omissis).
2. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della
3. L'articolo 7, comma 1, del
4. L'articolo 4, comma 2, del
5. In caso di ricorso a forme arbitrali di composizione delle controversie di lavoro delle amministrazioni pubbliche, si provvede con le stesse modalità di bilancio relative alle spese per liti.
6. I comandi in atto del personale dell'ex Ente poste italiane presso le amministrazioni pubbliche, già disciplinati dall'articolo 45, comma 10, della
7. Gli inquadramenti del personale di cui al comma 6, che abbia assunto servizio in comando presso l'amministrazione richiedente dopo il 28 febbraio 1998, sono detratti dalla quota di assunzioni che sarà autorizzata per l'amministrazione stessa nell'anno 2001, in applicazione dell'articolo 39 della
8. Ferma restando la validità ordinaria delle graduatorie, i termini di validità delle graduatorie già prorogati al 31 dicembre 2000, per l'assunzione di personale presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono prorogati fino al 30 giugno 2001, purché i relativi concorsi siano stati banditi dopo il 1° gennaio 1998. Per le Forze armate la validità delle graduatorie è disciplinata dalla normativa di settore.
9. Al comma 2, quarto periodo, dell'articolo 110 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con
10. All'articolo 1 della
(Omissis).
11. Gli enti locali, non dissestati e non strutturalmente deficitari, che, alla data del 30 novembre 2000, utilizzino personale assunto a tempo determinato mediante prove selettive, ai sensi dell'articolo 7 della
12. Fermi i limiti della dotazione organica del Consiglio superiore della magistratura, al personale del Ministero della giustizia ivi distaccato alla data del 31 dicembre 1998 si applica la disciplina di cui all'articolo 5, commi da 1 a 3, del
13. All'ultimo periodo del comma 23 dell'articolo 45 del
CAPO XII
SPESE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
Art. 52. Norme per il trasferimento di funzioni statali alle regioni e agli enti locali e relativi costi.
1. Ove alla data del 31 dicembre 2000 non sia stata completata la procedura di mobilità relativa ai contingenti di personale trasferito ai sensi di uno o più dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati in attuazione dell'articolo 7 della
2. Ove alla data del 31 dicembre 2000 non sia stato completato il processo di aggregazione degli enti locali nelle forme associative, come previsto dall'articolo 3 del
3. Al fine di accelerare il trasferimento di funzioni statali alle regioni ed agli enti locali, relativamente alla materia concernente la polizia amministrativa regionale e locale di cui al titolo V del
4. All'articolo 86 del
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
(Omissis);
b) il comma 3 è abrogato.
5. Per il completamento del trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali ai sensi dell'articolo 7 della
6. Le regioni sono autorizzate ad assumere impegni per nuove opere stradali di interesse regionale, a valere sulle risorse destinate per il completamento del trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali, per i seguenti importi: lire 2.248 miliardi per il 2001, lire 2.242 miliardi per il 2002, lire 1.648 miliardi a decorrere dal 2003. Le assegnazioni di cassa di tali somme alle regioni saranno effettuate con il seguente profilo: lire 1.150 miliardi per il 2001, lire 1.694 miliardi per il 2002, lire 1.648 miliardi a decorrere dal 2003. Pertanto, a titolo di reintegro all'Ente nazionale per le strade (ANAS) di somme già impegnate, utilizzate per il predetto trasferimento di funzioni, è autorizzata la spesa di lire 550 miliardi per l'anno 2001.
7. Le agevolazioni edilizie e creditizie di cui alla
8. Al fine di favorire il puntuale esercizio da parte di regioni ed enti locali delle funzioni loro conferite ai sensi del capo I della
9. Per gli anni 1999 e 2000 la perdita di entrata realizzata dalle regioni a statuto ordinario derivante dalla riduzione dell'accisa sulla benzina a lire 242 al litro, non compensata dal maggior gettito dalle tasse automobilistiche come determinato dall'articolo 17, comma 22, della
10. Nelle more dell'entrata in vigore dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 4, comma 1, del
11. Nell'àmbito del fondo per il federalismo amministrativo, una quota di lire 80 miliardi è destinata al finanziamento dei contratti di servizio per il trasporto pubblico locale che verranno stipulati dalle singole regioni a statuto ordinario con la società Ferrovie dello Stato Spa, a decorrere dal 1° gennaio 2001, in sostituzione del contratto già vigente a livello nazionale, per fare fronte ai maggiori servizi regionali erogati, rispetto agli esercizi precedenti, in conseguenza dell'entrata in esercizio di nuove linee e degli accordi tra lo Stato e le regioni raggiunti in conferenze di servizi per l'alta capacità. La ripartizione di tale importo è effettuata tra le regioni interessate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
12. Nell'art. 96, comma 1, della
Art. 53. Regole di bilancio per le regioni, le province e i comuni.
1. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obblighi comunitari della Repubblica e alla conseguente realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, e salvo quanto disposto dall'articolo 30 della
a) per l'anno 2001 il disavanzo, computato ai sensi del comma 1 dell'articolo 28 della
b) per l'anno 2000 il disavanzo di cui all'articolo 28 della
c) il confronto tra il 1999 e il 2001 è effettuato escludendo dal computo spese ed entrate per le quali siano intervenute modifiche legislative di trasferimento o attribuzione di nuove funzioni o di nuove entrate proprie.
2. I presidenti delle giunte regionali garantiscono il rispetto dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno per il sistema regionale e riferiscono collegialmente ogni tre mesi, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sull'andamento di spese, entrate e saldi di bilancio. In caso di peggioramento dei saldi rispetto ai valori programmati, le regioni interessate informano tempestivamente il Governo sulle misure individuate per il rispetto del vincolo e adottano i provvedimenti conseguenti.
3. Attraverso le loro associazioni, gli enti locali riferiscono ogni tre mesi in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, sull'andamento di spese, entrate e saldi di bilancio delle province, dei comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti e di un campione rappresentativo dei restanti comuni.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
5. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2001-2003 con le modalità stabilite dall'articolo 48, comma 2, secondo periodo, della
6. Il comma 2-bis dell'articolo 28 della
(Omissis).
7. Al comma 1 dell'articolo 30 della
8. Al comma 6, primo periodo, dell'articolo 30 della
9. I trasferimenti erariali per l'anno 2001 di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 30, comma 9, della
10. A decorrere dall'anno 2001, i trasferimenti erariali agli enti locali di cui al comma 9 sono aumentati di lire 500.000 milioni annue, di cui lire 30.000 milioni destinate alle province, lire 420.000 milioni ai comuni, lire 20.000 milioni alle unioni di comuni e alle comunità montane per l'esercizio associato delle funzioni e lire 30.000 milioni alle comunità montane. I maggiori trasferimenti spettanti alle singole province ed ai singoli comuni sono attribuiti in proporzione all'ammontare dei trasferimenti a ciascuno attribuiti per l'anno 2000 a titolo di fondo ordinario, fondo consolidato e fondo perequativo. Per le comunità montane i maggiori trasferimenti sono prioritariamente attribuiti alle comunità montane per le quali sono intervenute dal 1997 al 1999 variazioni in aumento del numero dei comuni membri con territorio montano, in misura pari a lire 20.000 per ciascun nuovo residente nel territorio montano della comunità. I restanti contributi erariali spettanti alle comunità montane sono attribuiti in proporzione alla popolazione residente nei territori montani[57].
11. Il fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del
12. A titolo di riconoscimento di somme dovute per gli esercizi precedenti, il contributo di cui all'articolo 3, comma 9, secondo periodo, del
13. A titolo di riconoscimento di somme dovute per gli esercizi precedenti, è riconosciuto ai comuni che hanno dichiarato lo stato di dissesto finanziario entro il 31 dicembre 1993 ed hanno ottenuto entro il 31 dicembre 1996 l'approvazione, da parte del Ministero dell'interno, dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, un contributo a fronte degli oneri sostenuti per il trattamento economico di base annuo lordo spettante al personale posto in mobilità. Il contributo spetta a far data dalla messa in disponibilità del predetto personale sino al trasferimento presso altro ente o all'avvenuto riassorbimento nella propria pianta organica ai sensi dell'articolo 1, comma 46, della
14. A titolo di riconoscimento di somme dovute per gli esercizi precedenti, lo Stato eroga un contributo ai comuni che hanno subito negli anni 1998, 1999 e 2000 minori entrate derivanti dal gettito dell'imposta comunale sugli immobili a seguito dell'attribuzione della rendita catastale ai fabbricati classificati nella categoria catastale D. Il contributo statale è commisurato alla differenza tra il gettito, derivante dai predetti fabbricati, dell'imposta comunale sugli immobili dell'anno 1993 con l'aliquota del 4 per mille e quello riscosso in ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, anch'esso calcolato con l'aliquota del 4 per mille. Il contributo è da intendere al netto del contributo minimo garantito, previsto dall'articolo 36, comma 1, lettera b), del
15. A titolo di riconoscimento del contributo spettante alle unioni di comuni, ai comuni risultanti da procedure di fusione ed alle comunità montane svolgenti esercizio associato di funzioni comunali, è attribuito agli enti interessati, per gli anni 1999 e 2000, un contributo complessivo di lire 20.000 milioni, da ripartire secondo i criteri di cui all'articolo 6, comma 8, della
16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del
17. In deroga a quanto previsto dall'articolo 61, comma 3-bis, del
18. I comuni possono prorogare fino al 31 dicembre 2001, a condizioni più vantaggiose per l'ente da stabilire tra le parti, i contratti di gestione già stipulati ai sensi degli articoli 25 e 52 del
19. Per l'anno 2001 ai comuni con popolazione inferiore a tremila abitanti è concesso un contributo a carico dello Stato, entro il limite di lire 40 milioni per ciascun ente e per un importo complessivo di lire 167 miliardi, per le medesime finalità dei contributi attribuiti a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti.
20. Il comma 4 dell'art. 208 del
(Omissis).
21. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 61, comma 1, del
22. Con riferimento all'assegnazione alle province del gettito di imposta sull'assicurazione obbligatoria contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore esclusi i ciclomotori, i concessionari della riscossione provvedono mensilmente ad inviare alle autorità competenti i relativi allegati esplicativi.
23. Gli enti locali con popolazione inferiore a cinquemila abitanti fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 97, comma 4, lettera d), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con
Art. 54. Modifica al
1. Al
a) all'articolo 54, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
(Omissis);
b) all'art. 56, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: (Omissis).
Art. 55. Norme particolari per gli enti locali.
1. Al comma 37 dell'articolo 31 della
Art. 56. Regole di bilancio per le università e gli enti di ricerca.
1. Il sistema universitario concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2001-2003, garantendo che il fabbisogno finanziario, riferito alle università statali, ai policlinici universitari a gestione diretta, ai dipartimenti ed a tutti gli altri centri con autonomia finanziaria e contabile, da esso complessivamente generato in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno determinato a consuntivo nell'esercizio precedente incrementato del 4 per cento per ciascun anno.
2. Il Consiglio nazionale delle ricerche, l'Agenzia spaziale italiana, l'Istituto nazionale di fisica nucleare, l'Istituto nazionale di fisica della materia, l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2001-2003, garantendo che il fabbisogno finanziario da essi complessivamente generato in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno determinato a consuntivo nell'esercizio precedente incrementato del 5 per cento per ciascun anno.
3. Il fabbisogno finanziario di cui ai commi 1 e 2 è incrementato degli effetti derivanti dall'approvazione di nuove disposizioni normative nel triennio 2001-2003.
4. La determinazione del fabbisogno finanziario per ciascun ateneo e per ciascun ente di ricerca è effettuata con le modalità di cui all'articolo 51, commi 1 e 2, della
5. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, tenuto conto delle esigenze finanziarie rappresentate nei programmi triennali presentati dalle Scuole superiori ad ordinamento speciale, determina annualmente, con proprio decreto, sentito il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, le risorse da riassegnare a ciascuna Scuola sul fondo di finanziamento ordinario, sul fondo per l'edilizia universitaria e sul fondo per la programmazione. In sede di prima applicazione del presente comma, il finanziamento ordinario aggiuntivo di importo complessivo non superiore a lire 22 miliardi nel triennio 2001-2003, da destinare alle Scuole superiori ad ordinamento speciale, ivi comprese quelle di Catania, Lecce e Pavia in via di costituzione, viene assicurato nell'àmbito degli stanziamenti relativi al fondo di finanziamento ordinario delle università in ragione di lire 7 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002 e di lire 8 miliardi per l'anno 2003.
6. I consorzi per l'istruzione universitaria a distanza, di cui al comma 3 dell'articolo 11 della
Art. 57. Finanza di progetto.
1. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2001-2004 in coerenza con gli orientamenti programmatici definiti dal CIPE, le amministrazioni statali, in fase di pianificazione ed attuazione dei programmi di spesa per la realizzazione di infrastrutture, acquisiscono le valutazioni dell'unità tecnica-finanza di progetto, di cui all'articolo 7 della
Art. 58. Consumi intermedi.
1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 26, comma 3, della
2. All'articolo 26, comma 1, della
3. Con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
4. Con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
5. Con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
6. Ai fini della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni mobili durevoli, gli stanziamenti di conto capitale destinati a tale scopo possono essere trasformati in canoni di locazione finanziaria. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica autorizza la trasformazione e certifica l'equivalenza dell'onere finanziario complessivo.
Art. 59. Acquisto di beni e servizi a rilevanza regionale degli enti decentrati di spesa [61]. [62]
[1. Al fine di realizzare l'acquisizione di beni e servizi a rilevanza regionale alle migliori condizioni del mercato da parte degli enti decentrati di spesa, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica promuove aggregazioni di enti con il compito di elaborare strategie comuni di acquisto attraverso la standardizzazione degli ordini di acquisto per specie merceologiche e la eventuale stipula di convenzioni valevoli su parte del territorio nazionale, a cui volontariamente possono aderire tutti gli enti interessati [63].
2. In particolare vengono promosse, sentiti rispettivamente il Ministro dell'interno, il Ministro della sanità e il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:
a) più aggregazioni di province e di comuni, appartenenti a regioni diverse, indicati dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali;
b) più aggregazioni di aziende sanitarie e ospedaliere appartenenti a regioni diverse indicate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
c) più aggregazioni di università appartenenti a regioni diverse indicate dalla Conferenza permanente dei rettori delle università italiane.]
3. Per lo svolgimento delle attività strumentali e di supporto alla didattica e alla ricerca, una o più università possono costituire fondazioni di diritto privato con la partecipazione di enti ed amministrazioni pubbliche e soggetti privati. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
[4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica riferisce periodicamente sui risultati delle iniziative alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza permanente dei rettori delle università italiane.
5. Le convenzioni e i prezzi relativi alle singole categorie merceologiche sono pubblicati sul sito INTERNET del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. [Alle regioni, alle aziende sanitarie e ospedaliere, agli enti locali e alle università che non aderiscono alle convenzioni si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 26 della
6. Al fine di rilevare gli elementi di conoscenza degli effettivi risultati di economia di spesa nell'acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26 della
Art. 60. Analisi dei mercati dei prodotti acquistati dalla pubblica amministrazione.
1. Al fine di massimizzare l'efficacia delle convenzioni e della collaborazione da fornire alle aggregazioni di enti e aziende definite all'articolo 59, la CONSIP Spa si avvale della collaborazione della Commissione tecnica per la spesa pubblica e dell'Istituto di studi e analisi economica (ISAE) per la definizione di un'appropriata classificazione merceologica delle principali voci di acquisto della pubblica amministrazione, per la individuazione dell'area di interesse delle convenzioni da predisporre, in relazione alle diverse caratteristiche e condizioni:
a) dei beni oggetto delle convenzioni, distinguendo in particolare tra beni preesistenti, beni forniti appositamente su richiesta e beni prodotti esclusivamente in mercati locali;
b) dell'offerta: monopoli pubblici o privati regolamentati, monopoli privati in mercati contendibili o selezionabili mediante asta, oligopoli nazionali o internazionali, concorrenza;
c) delle forme e tecniche di aggiudicazione delle forniture a seconda delle tipologie industriali del mercato di riferimento: affidamento diretto, tipi di gara e semplice ricorso al mercato.
Art. 61. Spese per l'energia elettrica, postali e per combustibili.
1. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano gli specifici atti di programmazione di cui all'articolo 14, comma 2, lettera b), del
2. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica promuove la costituzione dei consorzi di cui all'articolo 25 della
3. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
4. Al fine di ridurre la spesa per l'approvvigionamento di combustibili e di utilizzare impianti o combustibili a basso impatto ambientale per il riscaldamento degli immobili, le pubbliche amministrazioni provvedono alla riconversione degli impianti di riscaldamento direttamente ovvero mediante le convenzioni di cui agli articoli dal 58 al 60.
5. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente identifica gli impianti ed i combustibili a basso tenore inquinante e a basso costo promuovendone l'utilizzo.
6. Il competente Ministero non procede al recupero di imposta e relativi accessori per quanto attiene ad introiti tributari, a qualunque titolo dovuti e comunque denominati, derivanti dall'esercizio di servizi elettrici gestiti direttamente dai comuni e ceduti a terzi gestori. Gli enti locali interessati ai benefìci di cui al precedente periodo devono presentare apposita istanza di estinzione del debito al competente Ministero entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 62. Affitti passivi.
1. Al comma 1 dell'articolo 24 della
2. Al comma 3 dell'articolo 24 della citata
3. Le altre pubbliche amministrazioni che intendono attuare piani di razionalizzazione e riduzione degli spazi adibiti a pubblici uffici si avvalgono dell'Agenzia del demanio o della struttura di cui al comma 1 dell'articolo 24 della citata
4. [Per la stipula dei contratti di locazione sottoscritti in attuazione dei piani di razionalizzazione di cui al presente articolo non sono richiesti il parere di congruità del canone di locazione, né la previa attestazione dell'inesistenza di immobili demaniali ed il nulla osta alla spesa previsti dall'articolo 34 del regolamento sui servizi del Provveditorato generale dello Stato, approvato con
5. Entro il 31 dicembre 2001 le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché le altre pubbliche amministrazioni, devono pervenire al conseguimento di risparmi pari ad almeno il 20 per cento della spesa annua per affitti e locazioni.
Art. 63. Vettovagliamento e approvvigionamento della Polizia di Stato, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco [67].
1. Il servizio di vettovagliamento sostituisce le razioni viveri in natura, le quote miglioramento vitto, le integrazioni vitto ed i generi di conforto in speciali condizioni di impiego, nonché ogni altra forma di fornitura di alimenti a titolo gratuito.
2. Le modalità di fornitura del servizio di vettovagliamento a favore dei militari e del personale, anche ad ordinamento civile, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai quali le norme vigenti attribuiscono il diritto ai trattamenti di cui al comma 1 sono stabilite sulla base delle procedure di cui all'articolo 59 con decreto del Ministro competente per l'amministrazione di appartenenza da adottare di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica entro il 30 settembre di ogni anno con riferimento all'anno successivo. Con il medesimo decreto sono determinati il valore in denaro delle razioni viveri e del miglioramento vitto, nonché la composizione dei generi di conforto. All'Arma dei carabinieri si applica l'articolo 546 del codice dell'ordinamento militare, emanato con
3. Il servizio di vettovagliamento è assicurato, in relazione alle esigenze operative, logistiche, di dislocazione e di impiego degli enti e reparti della Polizia di Stato, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nelle seguenti forme: a) gestione diretta, ovvero affidata, in tutto od in parte, a privati mediante apposite convenzioni; b) fornitura di buoni pasto; c) fornitura di viveri speciali da combattimento. La gestione diretta e le eventuali convenzioni sono finanziate mediante utilizzo, anche in modo decentrato, del controvalore in contanti dei trattamenti alimentari determinati con il decreto di cui al comma 2 [69].
4. In sede di prima applicazione il decreto di cui al comma 2, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce il termine iniziale di operatività del nuovo sistema di vettovagliamento. Con effetto da tale termine sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 4, della
5. Dopo il comma 3 dell'art. 5 del
(Omissis).
6. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede alla realizzazione delle attività, ivi comprese quelle di tipo consulenziale, previste dai precedenti articoli, anche avvalendosi, con apposite convenzioni, di società, già costituite o da costituire, interamente possedute, direttamente o indirettamente. Le predette società possono fornire servizi di consulenza a supporto anche di altre attività del Ministero.
Art. 64. Determinazione delle rendite catastali e trasferimenti erariali ai comuni.
1. A decorrere dall'anno 2001 i minori introiti relativi all'ICI conseguiti dai comuni per effetto dei minori imponibili derivanti dalla autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D, eseguita dai contribuenti secondo quanto previsto dal decreto 19 aprile 1994, n. 701, del Ministro delle finanze, sono compensati con corrispondente aumento dei trasferimenti statali se di importo superiore a lire 3 milioni e allo 0,5 per cento della spesa corrente prevista per ciascun anno.
2. Qualora, ai singoli comuni che beneficiano dell'aumento dei maggiori trasferimenti erariali di cui al comma 1 derivino, per effetto della determinazione della rendita catastale definitiva da parte degli uffici tecnici erariali, introiti superiori, almeno del 30 per cento, rispetto a quelli conseguiti prima della autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D ai sensi del decreto 19 aprile 1994, n. 701, del Ministro delle finanze, i trasferimenti erariali di parte corrente spettanti agli stessi enti sono ridotti in misura pari a tale eccedenza. La riduzione si applica e si intende consolidata a decorrere dall'anno successivo rispetto a quello in cui la determinazione della rendita catastale è divenuta inoppugnabile anche a seguito della definizione di eventuali ricorsi in merito.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'applicazione dei commi 1 e 2.
4. Il termine del 31 dicembre 2000 previsto dall'articolo 7, comma 5, della
5. Il termine di cui all'articolo 1, comma 6, del
Art. 65. Semplificazione di procedure.
1. Ai fini dell'accelerazione e della semplificazione delle procedure di liquidazione degli enti disciolti di cui alla
2. Il fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della
3. L’articolo 17, comma 3, della
(Omissis).
4. All'articolo 2, comma 2, lettera c), della
5. Al comma 2 dell'articolo 26 del
6. Il comma 3 dell'articolo 31 del
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 8, comma 8, della
Art. 66. Controllo dei flussi finanziari degli enti pubblici e norme sulla tesoreria unica.
1. Per gli anni 2001 e 2002 conservano validità le disposizioni che disciplinano la riduzione delle giacenze di cui all'articolo 47, comma 1, della
2. Per gli anni 2001 e 2002 i soggetti destinatari della norma di cui all'articolo 8, comma 3, del
3. All'articolo 1, comma 3, della
4. Per l'anno 2001 le erogazioni di cassa a favore delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni educative, sono disposte con l'obiettivo di assicurare che per l'anno 2001 i pagamenti delle istituzioni scolastiche non risultino globalmente superiori a quelli rilevati nel conto consuntivo 1999, incrementati del 6 per cento. Per l'anno 2002 i predetti pagamenti non dovranno superare l'obiettivo previsto per l'anno precedente incrementato di un punto in più del tasso di inflazione programmato. Nei decreti attuativi si terrà conto dell'intervenuta autonomia delle istituzioni scolastiche.
5. A decorrere dal 1° marzo 2001 le regioni sono incluse nella tabella A annessa alla
6. Le entrate costituite da assegnazioni, contributi, devoluzioni o compartecipazioni di tributi erariali e quant'altro proveniente dal bilancio dello Stato a favore delle regioni devono essere versate nelle contabilità speciali infruttifere che devono essere aperte presso le competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Tra le predette entrate sono comprese quelle provenienti da operazioni di indebitamento assistite, in tutto o in parte, da interventi finanziari dello Stato sia in conto capitale che in conto interessi. Le entrate relative ai finanziamenti comunitari continuano ad affluire nel conto corrente infruttifero intestato a ciascun ente ed aperto presso la tesoreria centrale dello Stato.
7. Si applicano le disposizioni contenute nei commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 7 del
8. Ferme restando le disposizioni contenute nel decreto 24 marzo 1998, del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 1998, l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è riversata alle contabilità speciali di cui al comma 6; l'addizionale regionale all'IRPEF è versata mensilmente dalla tesoreria centrale dello Stato sui conti correnti accesi da ciascuna regione presso il proprio tesoriere.
9. Sino all'apertura delle contabilità speciali di cui al comma 6, per l'IRAP e l'addizionale regionale all'IRPEF continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni che disciplinano il riversamento alle regioni delle somme a tale titolo riscosse.
10. Le quote dell'accisa sulle benzine continuano ad essere versate ai tesorieri delle regioni con le modalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. 11. A decorrere dal 1° marzo 2001 le disposizioni di cui all'articolo 7 del
12. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla revisione delle procedure e delle modalità di gestione dei flussi di cassa, di cui ai commi da 5 a 10 del presente articolo, si provvede con norme di attuazione adottate secondo quanto previsto dai rispettivi statuti di autonomia.
13. Per garantire la necessaria autonomia della Cassa depositi e prestiti, ai fini del raccordo con le esigenze di funzionamento degli enti locali e delle altre autonomie e con quelle di controllo dei flussi finanziari degli enti pubblici, al comma 1 dell'articolo 5 del
14. Al fine di favorire la puntuale realizzazione dei programmi di gestione faunistico-ambientale sul territorio nazionale da parte delle regioni, degli enti locali e delle altre istituzioni delegate ai sensi della
Art. 67. Compartecipazione al gettito IRPEF per i comuni per l'anno 2002.
1. I decreti di cui all'articolo 1, comma 2, del
2. All'articolo 1, comma 2, del
a) nel primo periodo, dopo le parole: «conseguentemente determinata» sono inserite le seguenti: «, con i medesimi decreti,»;
b) nel primo periodo, dopo le parole: «con
3. Per gli anni 2002 e 2003 è istituita per i comuni una compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in una misura pari al 4,5 per cento del riscosso in conto competenza affluente al bilancio dello Stato, per l'esercizio finanziario precedente, quali entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione iscritte al capitolo 1023. Il gettito della compartecipazione, attribuito ad un apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno, è ripartito dallo stesso Ministero a ciascun comune in proporzione all'ammontare, fornito dal Ministero dell'economia e delle finanze sulla base dei dati disponibili, dell'imposta netta, dovuta dai contribuenti, distribuito territorialmente in funzione del domicilio fiscale risultante presso l'anagrafe tributaria. Per l'anno 2002, il gettito è ripartito tra i comuni sulla base dei dati statistici più recenti forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 giugno 2002[72].
4. I trasferimenti erariali sono ridotti a ciascun comune in misura pari al gettito spettante dalla compartecipazione di cui al comma 3. Nel caso in cui il livello dei trasferimenti spettanti ai singoli enti risulti insufficiente a consentire il recupero integrale della compartecipazione, la compartecipazione stessa è corrisposta al singolo ente nei limiti dei trasferimenti spettanti per l'anno[73].
5. Ai fini del riparto del gettito, relativamente all'anno 2003, il Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 luglio 2002, provvede a comunicare al Ministero dell'interno i dati previsionali relativi all'ammontare del gettito della compartecipazione di cui al comma 3, ripartito per ciascun comune in base ai criteri di cui al medesimo comma 3. Entro il 30 ottobre 2002 il Ministero dell'interno comunica ai comuni l'importo previsionale del gettito della compartecipazione spettante e il correlato ammontare previsto di riduzione dei trasferimenti erariali. L'importo del gettito della compartecipazione di cui al comma 3 è erogato dal Ministero dell'interno, nel corso dell'anno 2003, in quattro rate di uguale importo. Le prime due rate sono erogate sulla base dei dati previsionali anzidetti; la terza e la quarta rata sono calcolate sulla base dei dati di consuntivo relativi all'esercizio finanziario 2002 comunicati dal Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 maggio 2003 al Ministero dell'interno e da questo ai comuni, e su tali rate sono operati i dovuti conguagli rispetto alle somme già erogate[74].
6. Per i comuni e le province delle regioni a statuto speciale, all'attuazione del comma 3 si provvede in conformità alle disposizioni contenute nei rispettivi statuti, anche al fine della regolazione dei rapporti finanziari tra Stato, regioni, province e comuni [75].
CAPO XIII
INTERVENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE E SOCIALE
Art. 68. Gestioni previdenziali.
1. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, rispettivamente ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della
a) in lire 1.044 miliardi in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché in favore dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS);
b) in lire 258 miliardi in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a), della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani.
2. Conseguentemente a quanto previsto al comma 1 gli importi complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno 2001 in lire 26.431 miliardi per le gestioni di cui al comma 1, lettera a), e in lire 6.531 miliardi per le gestioni di cui al comma 1, lettera b).
3. I medesimi complessivi importi di cui ai commi 1 e 2 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della
4. Con effetto dal 1° gennaio 2003 è soppresso il contributo di cui all'articolo 37 del testo unico approvato con
5. L'articolo 3, comma 6, del
6. L'articolo 8, comma 2, della
7. Il comma 3 dell'articolo 41 della
8. Al fine di migliorare la trasparenza delle gestioni previdenziali, l'eventuale differenza tra l'indennità di buonuscita, spettante ai dipendenti della società Poste italiane S.p.A. maturata fino al 27 febbraio 1998 da un lato e l'ammontare dei contributi in atto posti a carico dei lavoratori, delle risorse dovute dall'INPDAP e delle risorse derivanti dalla chiusura della gestione commissariale dell'IPOST, dall'altro, è posta a carico del bilancio dello Stato.
Art. 69. Disposizioni relative al sistema pensionistico.
1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della
a) nella misura del 100 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a tre volte il trattamento minimo INPS;
b) nella misura del 90 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra tre e cinque volte il trattamento minimo INPS;
c) nella misura del 75 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il predetto trattamento minimo.
2. All'articolo 59, comma 13, terzo periodo, della
3. A decorrere dal 1° gennaio 2001:
a) la misura della maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici di cui all'articolo 1, comma 2, della
b) la misura della maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici di cui all'articolo 1, comma 12, della
4. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1 le maggiorazioni sociali di cui al comma 3, come modificate dal presente articolo, sono concesse, alle medesime condizioni previste dalla citata disposizione della
5. I contributi versati dal 1° gennaio 1952 al 31 dicembre 2000 nell'assicurazione facoltativa di cui al titolo IV del regio
6. Ai fini dell'esercizio del diritto di opzione di cui all'articolo 1, comma 23, della
7. L'articolo 7 del
8. I provvedimenti concernenti le pensioni di reversibilità alle vedove ed agli orfani dei cittadini italiani, che siano stati perseguitati nelle circostanze di cui all'articolo 1 della
9. Per favorire la continuità della copertura assicurativa previdenziale nel caso dei lavori discontinui e negli altri casi previsti dalle disposizioni del capo II del
10. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 del
(Omissis).
11. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti modalità, condizioni e termini del concorso di cui al comma 9 agli oneri a carico del lavoratore, in materia di copertura assicurativa per periodi non coperti da contribuzione, previsti dal citato capo II del
12. L'articolo 37, comma 2, della
13. L’articolo 9, comma 3, della
(Omissis).
14. A decorrere dal 1° gennaio 2001 la gestione finanziaria e patrimoniale dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) è unica, ed è unico il bilancio dell'Istituto, per tutte le attività relative alle gestioni ad esso affidate, le quali conservano autonoma rilevanza economico-patrimoniale nell'àmbito della gestione complessiva dell'Istituto stesso. Conseguentemente, dalla stessa data, viene meno la competenza in materia di predisposizione dei bilanci da parte dei comitati di vigilanza di cui all'articolo 4, comma 3, del
15. Le movimentazioni tra le gestioni dell'INPDAP di cui al comma 14 sono evidenziate con regolazioni e non determinano oneri od utili.
16. Gli enti pubblici, che gestiscono forme di previdenza e assistenza obbligatorie, affidano l'attività di consulenza legale, difesa e rappresentanza alle avvocature istituite presso ciascun ente. Nei casi di insufficienza o mancanza di avvocature interne la predetta attività può essere assicurata dalle avvocature esistenti presso altri enti del comparto, mediante convenzioni onerose, che disciplinano i relativi aspetti organizzativi, normativi ed economici. Il trattamento giuridico ed economico degli appartenenti alle avvocature costituite presso gli enti è disciplinato dai rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro e comunque senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
17. Per il finanziamento degli oneri derivanti dall'articolo 59, comma 31, della
18. I pescatori autonomi di cui alla
19. Al fine di sopperire alle necessità della gestione del Fondo credito per i dipendenti postali gestito dall'Istituto Postelegrafonici (IPOST) a decorrere dal 1° agosto 1994, è disposto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il trasferimento della somma di lire 100 miliardi dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), gestore del Fondo credito per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, all'IPOST.
Art. 70. Maggiorazioni.
1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, è concessa ai titolari dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, una maggiorazione di importo pari a lire 25.000 mensili per i titolari con età inferiore a settantacinque anni e a lire 40.000 mensili per i titolari con età pari o superiore a settantacinque anni.
2. La maggiorazione di cui al comma 1 è corrisposta a condizione che la persona:
a) non possieda redditi propri per un importo pari o superiore all'ammontare annuo complessivo dell'assegno sociale e della maggiorazione di cui al comma 1;
b) non possieda, se coniugata, redditi propri per un importo pari o superiore a quello di cui alla lettera a), né redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell'ammontare annuo dell'assegno sociale comprensivo della maggiorazione di cui al comma 1 e dell'ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Non si procede al cumulo dei redditi con quelli del coniuge legalmente ed effettivamente separato.
3. Qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui alle lettere a) o b) del comma 2, l'aumento è corrisposto in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi. Agli effetti dell'aumento di cui al comma 1, si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, eccetto quelli derivanti dai trattamenti di famiglia.
4. Per i titolari della pensione sociale di cui all'articolo 26 della
5. Per i soggetti titolari dei trattamenti trasferiti all'INPS, ai sensi dell'articolo 10 della
6. A decorrere dal 1° gennaio 2001 è concessa una maggiorazione di lire 20.000 mensili per tredici mensilità della pensione ovvero dell'assegno di invalidità a favore di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti con età inferiore a sessantacinque anni, a condizione che la persona titolare:
a) non possieda redditi propri per un importo pari o superiore all'ammontare annuo complessivo dell'assegno sociale e della predetta maggiorazione;
b) non possieda, se coniugata, redditi propri per un importo pari o superiore a quello di cui alla lettera a), né redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell'ammontare annuo dell'assegno sociale comprensivo della predetta maggiorazione e dell'ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Non si procede al cumulo dei redditi con quelli del coniuge legalmente ed effettivamente separato.
7. A decorrere dall'anno 2001, a favore dei soggetti che siano titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al
a) non possieda un reddito complessivo individuale assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) relativo all'anno stesso superiore a una volta e mezza il predetto trattamento minimo;
b) non possieda, se coniugato, un reddito complessivo individuale assoggettabile all'IRPEF relativo all'anno stesso superiore a una volta e mezza il predetto trattamento minimo, né redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un importo superiore a tre volte il medesimo trattamento minimo. Non si procede al cumulo dei redditi con quelli del coniuge legalmente ed effettivamente separato.
8. Nei confronti dei soggetti che soddisfano le condizioni di cui al comma 7 e per i quali l'importo complessivo annuo dei trattamenti pensionistici risulti superiore al trattamento minimo di cui al comma 7 e inferiore al limite costituito dal medesimo trattamento minimo incrementato di lire 300.000 annue, l'importo aggiuntivo viene corrisposto fino a concorrenza del predetto limite.
9. Qualora i soggetti di cui al comma 7 non risultino beneficiari di prestazioni presso l'INPS, il casellario centrale dei pensionati istituito con
10. L'importo aggiuntivo di cui al comma 7 non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.
Art. 71. Totalizzazione dei periodi assicurativi. [77]
[1. Al lavoratore, che non abbia maturato il diritto a pensione in alcuna delle forme pensionistiche a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al
2. Nei casi previsti dal comma 1 ciascuna gestione previdenziale verifica la sussistenza del diritto alla pensione e determina la misura del trattamento a proprio carico, in proporzione dell'anzianità assicurativa e contributiva maturata presso la gestione medesima, sulla base dei requisiti e secondo i criteri stabiliti dal proprio ordinamento. Per le pensioni o quote delle medesime da liquidare con il sistema retributivo, il predetto importo a carico di ciascuna gestione è ottenuto applicando all'importo teorico risultante dalla somma dei diversi periodi assicurativi un coefficiente pari al rapporto tra l'anzianità contributiva accreditata nella gestione stessa e l'anzianità contributiva accreditata a favore dell'interessato nel complesso delle gestioni previdenziali. I trattamenti liquidati dalle singole gestioni costituiscono altrettante quote di un'unica pensione che è soggetta a rivalutazione e viene integrata al trattamento minimo secondo l'ordinamento e con onere a carico della gestione che eroga la quota di importo maggiore. Qualora il lavoratore abbia diritto al cumulo dei periodi assicurativi di cui al comma 1 e si sia avvalso della facoltà di ricongiunzione dei periodi contributivi, il medesimo può optare, fino alla conclusione del relativo procedimento, per la totalizzazione dei periodi stessi. In caso di esercizio dell'opzione, la gestione previdenziale competente provvede alla restituzione degli importi già versati a titolo di ricongiunzione, maggiorati degli interessi legali.
3. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da adottare entro due mesi dalla data in entrata in vigore della presente legge, sentiti gli enti gestori della previdenza dei liberi professionisti di cui ai
Art. 72. Cumulo tra pensione e reddito da lavoro.
1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 le pensioni di vecchiaia e le pensioni liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, anche se liquidate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2001 le quote delle pensioni dirette di anzianità, di invalidità e degli assegni diretti di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, eccedenti l'ammontare del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 70 per cento. Le relative trattenute non possono, in ogni caso, superare il valore pari al 30 per cento dei predetti redditi. Per i trattamenti liquidati in data precedente al 1° gennaio 2001 si applica la relativa previgente disciplina se più favorevole.
Art. 73. Revisione della normativa in materia di cumulo tra rendita INAIL e trattamento di reversibilità INPS.
1. A decorrere dal 1° luglio 2001, il divieto di cumulo di cui all'articolo 1, comma 43, della
2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 66, comma 1, della
3. All'articolo 13, comma 2, del
Art. 74. Previdenza complementare dei dipendenti pubblici.
1. Per fare fronte all'obbligo della pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del
2. Le complessive risorse di cui al comma 1, ivi comprese quelle previste dall'articolo 26, comma 18, della
3. In fase di prima attuazione, la quota di trattamento di fine rapporto che i dipendenti già occupati alla data del 31 dicembre 1995 e quelli assunti nel periodo dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2000 che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 59, comma 56, della
4. Al comma 8 dell'articolo 2 della
5. Al
a) all’articolo 4, il comma 7 è sostituito dal seguente:
(Omissis);
b) all’articolo 5, comma 1, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: (Omissis);
c) all'articolo 6, comma 4-bis, primo periodo, dopo le parole: «i competenti organismi di amministrazione dei fondi» sono inserite le seguenti: «individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 1, terzo periodo».
Art. 75. Incentivi all'occupazione dei lavoratori anziani. [78]
[1. Per favorire l'occupabilità dei lavoratori anziani, a decorrere dal 1° aprile 2001, ai lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano maturato i requisiti minimi di cui alla tabella B allegata alla
2. La facoltà di cui al comma 1 è esercitabile a condizione che:
a) il lavoratore si impegni, al momento dell'esercizio della facoltà medesima, a posticipare l'accesso al pensionamento per un periodo di almeno due anni rispetto alla prima scadenza utile prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà;
b) il lavoratore e il datore di lavoro stipulino un contratto a tempo determinato di durata pari al periodo di cui alla lettera a).
3. La facoltà di cui al comma 1 è esercitabile più volte. Dopo il primo periodo, tale facoltà può essere esercitata anche per periodi inferiori rispetto a quello indicato al comma 2, lettera a).
4. All'atto del pensionamento il trattamento liquidato a favore del lavoratore che abbia perfezionato il diritto al pensionamento esercitando la facoltà di cui al comma 1 risulta pari a quello che sarebbe spettato alla data di inizio del periodo di cui al comma 2, sulla base dell'anzianità contributiva maturata a tale data. Sono in ogni caso salvi gli adeguamenti del trattamento pensionistico spettanti per effetto della rivalutazione automatica al costo della vita durante il periodo di posticipo di cui ai commi 2 e 3.
5. Per i lavoratori i quali abbiano raggiunto un'anzianità contributiva non inferiore ai 40 anni, prima del raggiungimento dell'età di 60 anni se donna e 65 anni se uomo, e che scelgano di restare in attività, il 40 per cento della contribuzione versata sul reddito di attività è destinato alle regioni di residenza ed è finalizzato al finanziamento di attività di assistenza agli anziani non autosufficienti e alle famiglie; il restante 60 per cento concorre all'incremento dell'ammontare della pensione, calcolato secondo il metodo contributivo, a decorrere dal compimento dell'età di quiescenza.
6. Con uno o più decreti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo, con particolare riferimento all'esercizio della facoltà di cui al comma 1, alla verifica della sussistenza delle condizioni di cui al comma 2 e alla reiterabilità della facoltà medesima di cui al comma 3.]
Art. 76. Previdenza giornalisti.
1. L’articolo 38 della
(Omissis).
2. L'opzione di cui all'articolo 38 della
Art. 77. Norme in materia di gestione e di bilanci degli enti previdenziali.
1. Per ottimizzare i costi organizzativi e gestionali e migliorare la qualità del servizio, gli istituti gestori di forme obbligatorie di assicurazione sociale realizzano modalità di integrazione dei processi di acquisizione delle risorse professionali nonché dei beni e servizi occorrenti per l'esercizio dell'assicurazione.
2. Al fine di cui al comma 1, gli enti, secondo i criteri generali fissati con decreto del Ministro per la funzione pubblica ed in base a piani triennali congiuntamente definiti dagli organi di indirizzo politico, stipulano convenzioni ai sensi e per gli effetti della
a) esperire in comune procedure di selezione di personale delle varie qualifiche;
b) utilizzare, nei limiti di efficacia previsti dalle vigenti disposizioni, graduatorie di idonei in prove di selezione effettuate da uno degli enti;
c) concertare l'acquisto di beni e servizi, anche al fine di ottimizzare l'utilizzazione di strumenti già messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni dalla vigente normativa;
d) prevedere, per procedure di gara di uno degli enti, la possibilità di integrare, entro i limiti previsti dalle vigenti normative, la fornitura in favore di altro ente.
3. Con le stesse finalità di cui al comma 2, i piani definiscono obiettivi di cooperazione al servizio dell'utenza, in termini di utilizzazione comune di strutture funzionali e tecnologiche nella prospettiva di integrazione con i servizi sociali regionali e territoriali.
4. In sede di prima applicazione i piani per il triennio 2001-2003 sono approvati dagli organi competenti entro il 30 aprile 2001.
5. Il periodo intercorrente dal 1° gennaio alla data di approvazione del bilancio è assoggettato alla disciplina normativa dell'esercizio provvisorio.
Art. 78. Interventi urgenti in materia di ammortizzatori sociali, di previdenza e di lavori socialmente utili.
1. La data di presentazione della domanda di ammissione alla contribuzione volontaria di cui all'articolo 10, comma 1, del
2. Ferma restando la possibilità di stipulare convenzioni ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del citato
a) la realizzazione, da parte della Regione, di programmi di stabilizzazione dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del citato
b) le risorse finanziarie necessarie ad assicurare a tutti i soggetti non stabilizzati entro il 31 dicembre 2000, ad esclusione di quelli impegnati in attività progettuali interregionali di competenza nazionale e dei soggetti che maturino il cinquantesimo anno di età entro il 31 dicembre 2000, anche la copertura dell'erogazione della quota di cui all'articolo 4, comma 2, del citato
c) la possibilità, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'àmbito del Fondo per l'occupazione, per i soggetti, di cui all'articolo 2, comma 1, del citato
d) la possibilità di impiego, da parte delle regioni, delle risorse del citato Fondo per l'occupazione, destinate alle attività socialmente utili e non impegnate per il pagamento di assegni, per misure aggiuntive di stabilizzazione e di politica attiva del lavoro e per il sostegno delle situazioni di maggiore difficoltà [79].
3. A seguito dell'attivazione delle convenzioni di cui al comma 2, sono trasferite alle regioni le responsabilità di programmazione e di destinazione delle risorse finanziarie, ai sensi del medesimo comma 2, e rese applicabili le misure previste dal citato
4. All'articolo 9, comma 11, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla
5. I soggetti impegnati in prestazioni di attività socialmente utili, ai sensi della lettera d) del comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, che abbiano effettivamente maturato dodici mesi di permanenza in tali attività nel periodo tra il 1° gennaio 1998 e il 31 dicembre 1999 e che a quest'ultima data siano esclusi da ogni trattamento previdenziale, se in possesso, dei requisiti di ammissione alla contribuzione volontaria di cui alla lettera a), comma 5, dell'articolo 12 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, possono presentare la relativa domanda intesa ad ottenere il solo beneficio di cui alla medesima lettera a) nei limiti e condizioni ivi previsti, e nei limiti delle risorse stabilite nel predetto comma 5 entro i termini di cui al comma 1 del presente articolo.
6. In deroga a quanto disposto dall'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e limitatamente agli anni 2001, 2002 e 2003, le regioni e gli altri enti locali che hanno vuoti in organico e nell'àmbito delle disponibilità finanziarie possono, relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della
7. Resta ferma la facoltà di cui all'articolo 45, comma 5, della
8. In attesa della definizione, tra le parti sociali, dei criteri di attuazione della normativa di cui al
a) per il periodo successivo alla data di entrata in vigore del predetto
b) entro il 31 dicembre 2001 potrebbero far valere:
1) i requisiti per il pensionamento di anzianità tenendo conto della riduzione dei limiti di età anagrafica e di anzianità contributiva previsti rispettivamente dall'articolo 1, comma 36, della
2) i requisiti per il pensionamento di vecchiaia nel regime retributivo o misto tenendo conto della riduzione dei limiti di età pensionabile e di anzianità contributiva previsti dall'articolo 2, comma 1, del
3) i requisiti per il pensionamento di vecchiaia nel regime contributivo con la riduzione del limite di età pensionabile prevista dall'articolo 1, comma 37, della
9. All'articolo 5, comma 2, primo periodo, della
10. Per coloro che, potendo far valere i requisiti di cui all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, come modificato dai commi 3 e 4 dell'articolo 69, presentino domanda entro il 30 giugno 2001, la maggiorazione decorre dal 1° gennaio 2001 o dal mese successivo a quello del compimento dell'età prevista, qualora quest'ultima ipotesi si verifichi in data successiva.
11. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attestazione dello svolgimento, da parte dei lavoratori, delle attività di cui al citato decreto 19 maggio 1999, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, nonché i criteri per il riconoscimento del beneficio di cui al comma 8 nella misura determinata dai limiti dello stanziamento di cui al comma 13.
12. La domanda per il riconoscimento del beneficio di cui al comma 8 deve essere presentata dagli interessati all'ente previdenziale di appartenenza entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 11, a pena di decadenza.
13. All'onere derivante dal riconoscimento di cui al comma 8, corrispondente all'incremento delle aliquote contributive di cui all'articolo 1 del decreto 19 maggio 1999, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità di cui all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 38, della
14. All'articolo 8, comma 1-bis, del
a) dopo le parole: «acquisti effettuati tramite moneta elettronica» sono inserite le seguenti: «o altro mezzo di pagamento»;
b) le parole: «con il titolare della moneta elettronica e» sono soppresse;
c) al terzo periodo, dopo le parole: «fondo pensione» è inserita la seguente: «complementare».
15. Nei limiti delle risorse rispettivamente indicate a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del
a) sono prorogati, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2001, i trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità di cui all'articolo 62, comma 1, lettera g), della
b) all'articolo 1, comma 1, del
c) all'articolo 1, comma 2, del
d) il comma 5 dell'articolo 16 della
(Omissis);
e) le disposizioni previste dall'articolo 7, comma 5, della
16. I piani di inserimento professionale di cui all'articolo 15 del
17. In relazione a quanto disposto al comma 15, lettera d), restano comunque validi agli effetti previdenziali e assistenziali i versamenti contributivi effettuati sulla base dell'articolo 2, comma 215, della
18. All'articolo 68, comma 4, lettera a), della
19. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, la percentuale di commisurazione alla retribuzione dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali, di cui all'articolo 19, primo comma, del regio
20. Per il periodo dal 1° gennaio 2001 al 30 giugno 2001, il divieto di cumulo di cui all'articolo 1, comma 43, della
21. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 66, comma 1, della
22. La contribuzione figurativa accreditata per i periodi successivi al 31 dicembre 2000 per i quali è corrisposto il trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini è utile ai fini del conseguimento del diritto e della determinazione della misura del trattamento pensionistico, compreso quello di anzianità.
23. Per i lavoratori già impegnati in lavori di sottosuolo presso miniere, cave e torbiere, la cui attività è venuta a cessare a causa della definitiva chiusura delle stesse, e che non hanno maturato i benefìci previsti dall'articolo 18 della
24. Il comma 6 dell'articolo 36 del
(Omissis).
25. Le risorse finanziarie comunque derivanti dagli effetti dell'applicazione della
26. Alla
a) all'articolo 45, comma 1, lettera a), numero 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «con revisione e razionalizzazione del collocamento ordinario, nel rispetto di quanto previsto dal
b) all'articolo 55, comma 2, quinto periodo, le parole: «entro un anno» sono sostituite dalle seguenti: «entro due anni».
27. Agli agenti temporanei, in servizio presso gli organismi dell'Unione europea, che hanno chiesto, anteriormente al 13 maggio 1981, data di entrata in vigore del decreto 19 febbraio 1981, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 13 maggio 1981, emanato in attuazione dell'articolo 13 della
28. Per il calcolo delle quote di pensione relative alle posizioni assicurative di cui al comma 27, le retribuzioni di riferimento determinate per ciascun anno solare sono rivalutate in misura corrispondente alle variazioni dell'articolo 3, undicesimo comma, della
29. All'articolo 1, comma 14, del
a) le parole: «entro il 14 febbraio 2000» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2000»;
b) le parole: «centoquarantacinque unità e nel limite di lire 7 miliardi e 240 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «duecentottantanove unità e nel limite di lire 14 miliardi».
30. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 16 e ai commi da 22 a 29, valutati in lire 76,5 miliardi per l'anno 2001, in lire 7,4 miliardi per l'anno 2002 e in lire 12,4 miliardi a decorrere dall'anno 2003, si provvede, per gli anni 2002 e 2003, a valere sulle disponibilità del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del
31. Ai fini della stabilizzazione dell'occupazione dei soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili presso gli istituti scolastici, sono definite, in base ai criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del
32. Per l'integrazione dei servizi informativi catastale e ipotecario e la costituzione dell'Anagrafe dei beni immobiliari, previsti dall'articolo 64 del
33. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346. La presente disposizione acquista efficacia a decorrere dal 27 gennaio 2001.
Art. 79. Norme in materia di ENPALS.
1. Al fine di consentire all'ENPALS di adeguare la propria struttura istituzionale, ordinamentale ed operativa rispetto all'obiettivo del recupero del lavoro sommerso, anche con riferimento alla convenzione già sottoscritta tra l'ENPALS e la SIAE relativamente agli obblighi contributivi di competenza del predetto ente, il competente organo dell'ENPALS può proporre le modifiche dello statuto e dei regolamenti in coerenza con i princìpi della
2. Entro il 28 febbraio 2001 l'INPS stipula con la SIAE apposita convenzione, per lo scambio, anche mediante collegamento telematico, dei dati presenti nei rispettivi archivi e per l'acquisizione di informazioni utili all'accertamento ed alla riscossione dei contributi. Per l'acquisizione delle informazioni di cui al periodo precedente, nonché per l'acquisizione di quelle previste nella convenzione sottoscritta tra l'ENPALS e la SIAE, agli agenti della SIAE con contratto di lavoro a tempo indeterminato con la medesima società è consentito raccogliere e verificare dichiarazioni del lavoratore e documentazioni riferite al relativo rapporto di lavoro.
Art. 80. Disposizioni in materia di politiche sociali.
1. Nei limiti di lire 350 miliardi per l'anno 2001 e di lire 430 miliardi per l'anno 2002 e fino alla data del 31 dicembre 2002, ovvero fino alla conclusione dei processi attuativi della sperimentazione e comunque non oltre il 30 giugno 2007, fermi restando gli stanziamenti già previsti [81]:
a) i comuni individuati ai sensi dell'articolo 4 del
b) la disciplina dell'istituto del reddito minimo di inserimento di cui al citato
2. Dopo il comma 4 dell'articolo 4 della
(Omissis).
3. A decorrere dall'anno 2002, ai lavoratori sordomuti di cui all'articolo 1 della
4. Il comma 3 dell'articolo 65 della
(Omissis).
5. L'assegno di cui all'articolo 65 della
6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 sono efficaci per gli assegni da concedere per l'anno 2001 e successivi.
7. La potestà concessiva degli assegni di cui agli articoli 65 e 66 della
8. Le regioni possono prevedere che la potestà concessiva dei trattamenti di invalidità civile di cui all'articolo 130 del
9. Le disposizioni dell'articolo 65 della
10. [82]
11. [83]
12. La disposizione di cui al comma 16, quarto periodo, dell'articolo 59 della
13. Il Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 59, comma 44, della
14. Una quota del Fondo di cui al comma 13, nel limite massimo di lire 10 miliardi annue, è destinata al sostegno dei servizi di telefonia rivolti alle persone anziane, attivati da associazioni di volontariato e da altri organismi senza scopo di lucro con comprovata esperienza nel settore dell'assistenza agli anziani, che garantiscano un servizio continuativo per tutto l'anno e l'assistenza alle persone anziane per la fruizione degli interventi e dei servizi pubblici presenti nel territorio. Una quota del medesimo Fondo, nel limite massimo di lire 3 miliardi, viene destinata alle famiglie nel cui nucleo siano comprese una o più persone anziane titolari di assegno di accompagnamento, totalmente immobili, costrette a letto e bisognose di assistenza continuativa di cui la famiglia si fa carico. Un'ulteriore quota del medesimo Fondo, nel limite massimo di lire 20 miliardi, è destinata al cofinanziamento delle iniziative sperimentali, promosse dagli enti locali entro il 30 settembre 2000, per la realizzazione di specifici servizi di informazione sulle attività e sulla rete dei servizi attivati nel territorio in favore delle famiglie. Il Ministro per la solidarietà sociale, sentite le competenti Commissioni parlamentari, con propri decreti definisce i criteri, i requisiti, le modalità e i termini per la concessione, l'erogazione e la revoca dei contributi di cui al presente comma, nonché per la verifica delle attività svolte.
15. Nell'anno 2001, al fondo di cui all'articolo 17, comma 2, della
16. I comuni di cui all'articolo 1, comma 2, secondo periodo, della
17. Con effetto dal 1° gennaio 2001 il Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della
a) testo unico approvato con
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i) articolo 59, comma 47, della
l)
m)
n)
o)
p) articoli 65 e 66 della
q)
r)
r-bis)
r-ter)
18. Le risorse afferenti alle disposizioni indicate al comma 17, lettere a), d), f), g), h), l), m), r), sono ripartite in unica soluzione, sulla base della vigente normativa, fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con decreto annuale del Ministro per la solidarietà sociale.
19. Ai sensi dell'articolo 41 del
20. I comuni indicati dall'articolo 6 della
21. Ai fini dell'applicazione del comma 20 i comuni predispongono graduatorie degli inquilini per cui vengano accertate le condizioni di cui al medesimo comma 20. Nella prima applicazione le graduatorie sono predisposte entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
22. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 21 sono sospese le procedure esecutive di sfratto iniziate contro gli inquilini che si trovino nelle condizioni di cui al comma 20.
23. Le disponibilità finanziarie stanziate dal
24. Il contributo in conto capitale di cui al comma 23 può essere maggiorato fino al 50 per cento del limite massimo di mutuo agevolato ammissibile per ciascuna delle fasce di reddito prevista dalla normativa della regione Campania. In ogni caso, il contributo per l'acquisto di ciascun alloggio non può superare l'importo di 50 milioni di lire.
25. In caso di rinuncia all'azione giudiziaria promossa da parte dei lavoratori esposti all'amianto aventi i requisiti di cui alla
Art 81. Interventi in materia di solidarietà sociale.
1. Ai fini del finanziamento di un programma di interventi svolti da associazioni di volontariato e da altri organismi senza scopo di lucro con comprovata esperienza nel settore dell'assistenza ai soggetti con handicap grave di cui all'articolo 3, comma 3, della
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per la solidarietà sociale emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
3. All'articolo 13-bis, comma 1, lettera c), quarto periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
Art. 82. Disposizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.
1. Al personale di cui all'articolo 3 della
2. Non sono ripetibili le somme già corrisposte dal Ministero dell'interno a titolo di risarcimento dei danni, in esecuzione di sentenze, anche non definitive, in favore delle persone fisiche costituitesi nei procedimenti penali riguardanti il gruppo criminale denominato «Banda della Uno bianca». Il Ministero dell'interno è autorizzato, fino al limite complessivo di 6.500 milioni di lire, a definire consensualmente, anche in deroga alle disposizioni di legge in materia, ogni altra lite in corso con le persone fisiche danneggiate dai fatti criminosi commessi dagli appartenenti al medesimo gruppo criminale.
3. Il Ministero della difesa è autorizzato, fino al limite complessivo di 10 miliardi di lire, in ragione di 5 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2001 e 2002, a definire consensualmente, anche in deroga alle disposizioni di legge in materia, ogni lite in corso con le persone fisiche che hanno subìto danni a seguito del naufragio della nave «Kaider I Rades A451» avvenuto nel canale di Otranto il 28 marzo 1997.
4. Gli importi già corrisposti a titolo di speciale elargizione di cui alla
5. I benefìci previsti dalla
6. Per la concessione di benefìci alle vittime della criminalità organizzata si applicano le norme vigenti in materia per le vittime del terrorismo, qualora più favorevoli.
7. All'articolo 11 della
8. Le disposizioni della
9. Alla
a) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: «nonché ai superstiti delle vittime di azioni terroristiche» sono inserite le seguenti: «e della criminalità organizzata»;
b) all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: «nonché agli orfani e ai figli delle vittime del terrorismo» sono inserite le seguenti: «e della criminalità organizzata».
CAPO XIV
INTERVENTI NEL SETTORE SANITARIO
Art. 83. Norme attuative dell'accordo Governo-Regioni.
1. La lettera g) del comma 1 dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133, è abrogata. Con decorrenza dal 1° gennaio 2001, il vincolo di destinazione delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, previsto dall'articolo 8, comma 1, del
2. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 della citata
3. L'importo di lire 30.000 miliardi di cui all'articolo 20, comma 1, della
4. Nel rispetto degli adempimenti assunti dal Paese con l'adesione al patto di stabilità e crescita, a decorrere dall'anno 2001, le singole regioni, contestualmente all'accertamento dei conti consuntivi sulla spesa sanitaria da effettuare entro il 30 giugno dell'anno successivo, sono tenute a provvedere alla copertura degli eventuali disavanzi di gestione, attivando nella misura necessaria l'autonomia impositiva con le procedure e modalità di cui ai commi 5, 6 e 7.
5. I Ministri della sanità, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, procedono sulla base delle risultanze delle gestioni sanitarie ad accertare gli eventuali disavanzi delle singole regioni, ad individuare le basi imponibili dei rispettivi tributi regionali e a determinare le variazioni in aumento di una o più aliquote dei tributi medesimi, in misura tale che l'incremento di gettito copra integralmente il predetto disavanzo.
6. Entro il 31 ottobre di ciascun anno le regioni interessate deliberano, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo, l'aumento delle aliquote dei tributi di spettanza nei termini stabiliti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
7. In caso di inerzia delle amministrazioni regionali nell'adozione delle misure di cui al comma 6, il Governo, previa diffida alle regioni interessate a provvedere agli adempimenti di competenza entro trenta giorni, adotta, entro e non oltre i successivi trenta giorni, le forme d'intervento sostitutivo previste dalla normativa vigente.
8. All'articolo 28, comma 14, della
Art. 84. Eliminazione progressiva dei ticket sanitari.
1. Alla realizzazione degli obiettivi di spesa programmati nell'accordo Governo-regioni concorrono le disposizioni contenute negli articoli 85, 86, 87 e 88.
2. In vista della progressiva eliminazione della partecipazione degli assistiti al costo delle prestazioni sanitarie erogate dal Servizio sanitario nazionale, è sospesa l'efficacia delle seguenti disposizioni del
a) articolo 1, comma 2, e comma 3, lettera a);
b) articolo 2, comma 1, lettere c) ed e);
c) articolo 3, comma 1; comma 2, ad eccezione dell'ultimo periodo; comma 3, primo e secondo periodo; commi 4, 5, 6, 7 e 8; comma 9, primo periodo;
d) articoli 4 e 6; e) articolo 7, comma 1, lettera b), limitatamente alle parole: «sia alla situazione economica del nucleo familiare, sia» e comma 2;
f) articolo 8, comma 4.
3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 85, sono confermate le modalità di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie stabilite dall'articolo 8, comma 15, della
Art. 85. Riduzione dei ticket e disposizioni in materia di spesa farmaceutica.
1. A decorrere dal 1° luglio 2001, è soppressa la classe di cui all'articolo 8, comma 10, lettera b), della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Entro il 31 gennaio 2001 e con effetto dal 1° luglio 2001, la Commissione unica del farmaco provvede ad inserire, per categorie terapeutiche omogenee, nelle classi di cui all'articolo 8, comma 10, lettera a) e lettera c), della
2. A decorrere dal 1° gennaio 2001 è abolita ogni forma di partecipazione degli assistiti al costo delle prestazioni farmaceutiche relative ai medicinali collocati nelle classi a) e b) di cui all'articolo 8, comma 10, della
3. [89].
4. A decorrere dal 1° gennaio 2001, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, lettera a), del
a) mammografia, ogni due anni, a favore delle donne in età compresa tra quarantacinque e sessantanove anni e tutte le prestazioni di secondo livello qualora l'esame mammografico lo richieda[90];
b) esame citologico cervico-vaginale (PAP test), ogni tre anni, a favore delle donne in età compresa tra venticinque e sessantacinque anni;
c) colonscopia, ogni cinque anni, a favore della popolazione di età superiore a quarantacinque anni e della popolazione a rischio individuata secondo criteri determinati con decreto del Ministro della sanità.
5. Sono altresì erogati senza oneri a carico dell'assistito gli accertamenti diagnostici e strumentali specifici per le patologie neoplastiche nell'età giovanile in soggetti a rischio di età inferiore a quarantacinque anni, individuati secondo criteri determinati con decreto del Ministro della sanità.
6. Le risorse disponibili per il Servizio sanitario nazionale sono aumentate di lire 1.900 miliardi per l'anno 2001, di lire 1.875 miliardi per l'anno 2002, di lire 2.375 miliardi per l'anno 2003 e di lire 2.165 miliardi a decorrere dall'anno 2004.
7. Per ciascuno degli anni 2002 e 2003 le politiche proposte dalle regioni, i comportamenti prescrittivi dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta del distretto relativamente alle prestazioni farmaceutiche, diagnostiche, specialistiche e ospedaliere, nonché la politica dei prezzi dei farmaci e delle prestazioni convenzionate, dovranno contenere la crescita della spesa sanitaria nella misura pari, per il 2002, almeno all'1,3 per cento della spesa relativa nel preconsuntivo nell'anno 2000, ad almeno il 2,3 per cento per il 2003 e ad almeno il 2,5 per cento per il 2004.
8. Per effetto delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 7 le previsioni programmatiche della spesa sanitaria previste per gli anni 2002, 2003 e 2004 sono rideterminate, rispettivamente, nella misura del 3,5, del 3,45 e del 2,9 per cento.
9. A decorrere dal 30 marzo 2002, sulla base dei risultati del monitoraggio è verificato mensilmente l'andamento della spesa sanitaria. Qualora tale andamento si discosti dall'effettivo conseguimento degli obiettivi previsti ai commi 7 e 8, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano propone criteri e strumenti idonei a finanziare lo scostamento. Per la parte dello scostamento imputabile a responsabilità regionali, le regioni adottano le deliberazioni per il reintegro dei ticket soppressi ovvero le altre misure di riequilibrio previste dall'articolo 83, comma 6. In caso di inerzia delle amministrazioni regionali il Governo, previa diffida alle regioni interessate a provvedere agli adempimenti di competenza entro trenta giorni, adotta, entro e non oltre i successivi trenta giorni, le forme di intervento sostitutivo previste dalla normativa vigente.
10. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, quanto a lire 120 miliardi per l'anno 2002 e a lire 830 miliardi per l'anno 2003, mediante utilizzo delle maggiori entrate tributarie connesse alle minori detrazioni conseguenti alla progressiva abolizione dei ticket di cui ai commi 2, 3 e 4.
11. All'articolo 19, comma 14, della
12. Entro il 31 gennaio 2001 la Commissione unica del farmaco provvede a individuare le categorie di medicinali destinati alla cura delle patologie di cui al decreto 28 maggio 1999, n. 329, del Ministro della sanità, e il loro confezionamento ottimale per ciclo di terapia, prevedendo standard a posologia limitata per l'avvio delle terapie e standard che assicurino una copertura terapeutica massima di 28-40 giorni. Il provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Sono collocati nella classe di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della
13. All'articolo 29, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole: «è ridotto del 5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «è ridotto del 10 per cento in due anni, con riduzione del 5 per cento a decorrere dal 31 gennaio di ciascuno degli anni 2000 e 2001». Allo stesso comma 4 è aggiunto il seguente periodo:
(Omissis).
14. Il Ministro della sanità stabilisce, con proprio decreto, i requisiti tecnici e le modalità per l'adozione, entro il 31 marzo 2001, della numerazione progressiva, per singola confezione, dei bollini autoadesivi a lettura automatica dei medicinali prescrivibili nell'àmbito del Servizio sanitario nazionale di cui al decreto 29 febbraio 1988 del Ministro della sanità pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 5 aprile 1988, e successive modificazioni. A decorrere dal sesto mese successivo alla data di pubblicazione del decreto di cui al precedente periodo, le confezioni dei medicinali erogabili dal Servizio sanitario nazionale devono essere dotate di bollini conformi alle prescrizioni del predetto decreto. Con la stessa decorrenza, i produttori, i depositari ed i grossisti mantengono memoria nei propri archivi del numero identificativo di ciascuno dei pezzi usciti e della destinazione di questi; i depositari, i grossisti ed i farmacisti mantengono memoria nei propri archivi del numero identificativo di ciascuno dei pezzi entrati e della provenienza di questi. La mancata o non corretta archiviazione dei dati comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da lire 3 milioni a lire 18 milioni.
15. All'articolo 68, comma 9, primo periodo, della
16. Con decreto del Ministro della sanità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate procedure standard per il controllo delle prescrizioni farmaceutiche, anche ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 1, comma 4, del
17. Il Ministero della sanità trasmette periodicamente alle regioni i risultati delle valutazioni dell'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali relative al controllo di cui al comma 16.
18. Entro il 28 febbraio 2001 il Ministro della sanità fissa, con proprio decreto, le modalità per la rilevazione e la contabilizzazione in forma automatica, in ciascuna farmacia convenzionata con il Servizio sanitario nazionale, dell'erogazione di ossigeno terapeutico e della fornitura dei prodotti dietetici di cui al D.M. 1° luglio 1982, del Ministro della sanità, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 9 agosto 1982, dei dispositivi protesici monouso di cui al
19. Le disposizioni sulla contrattazione dei prezzi previste dall'articolo 1, comma 41, della
20. La Commissione unica del farmaco può stabilire, con particolare riferimento ai farmaci innovativi di cui al
21. La commissione per la spesa farmaceutica, prevista dall'articolo 36, comma 16, della
22. Per specifici progetti di ricerca scientifica e sorveglianza epidemiologica, tesi a garantire una migliore definizione della sicurezza d'uso di medicinali di particolare rilevanza individuati con provvedimento della Commissione unica del farmaco, il Ministro della sanità, per un periodo definito e limitato, e relativamente alla dispensazione di medicinali con onere a carico del Servizio sanitario nazionale, può concordare con le organizzazioni maggiormente rappresentative delle farmacie e dei distributori intermedi che alle cessioni di tali medicinali non si applichino le quote di spettanza dei grossisti e delle farmacie né lo sconto a carico delle farmacie, previsti dall'articolo 1, comma 40, della
23. Decorsi quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione alla pubblicità di un medicinale di automedicazione ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del
24. Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative delle farmacie e dei produttori di medicinali di automedicazione, con proprio decreto da emanare entro il 10 luglio 2001, stabilisce criteri per meglio definire le caratteristiche dei medicinali di automedicazione e meccanismi concorrenziali per i prezzi, ed individua misure per definire un ricorso corretto ai medicinali di automedicazione in farmacia, anche attraverso campagne informative rivolte a cittadini ed operatori sanitari.
25. Le variazioni dei prezzi dei medicinali collocati nella classe c) di cui all'articolo 8, comma 10, della
26. A decorrere dal 1° luglio 2001, i medicinali non coperti da brevetto aventi uguale composizione in princìpi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio, numero di unità posologiche e dosi unitarie uguali, sono rimborsati al farmacista dal Servizio sanitario nazionale fino a concorrenza del prezzo medio ponderato dei medicinali aventi prezzo non superiore a quello massimo attribuibile al generico secondo la legislazione vigente. Ai fini del presente comma sono considerate equivalenti tutte le forme farmaceutiche solide orali. Qualora il medico prescriva un medicinale avente prezzo maggiore del prezzo rimborsabile dal Servizio sanitario nazionale ai sensi del presente comma, la differenza fra i due prezzi è a carico dell'assistito; il medico è, in tale caso, tenuto ad informare il paziente circa la disponibilità di medicinali integralmente rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale e della loro bioequivalenza con la specialità medicinale prescritta. Il Ministero della sanità, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato verifica gli effetti della disposizione di cui al presente comma e propone le eventuali modifiche al sistema di rimborso da attuare a decorrere dal 1° settembre 2003.
27. I medici che prescrivono farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale tengono conto, nella scelta del medicinale, di quanto previsto dal comma 26.
28. Entro il 15 aprile 2001, il Ministero della sanità, previo accertamento, da parte della Commissione unica del farmaco, della bioequivalenza dei medicinali rimborsabili ai sensi del comma 26 e previa verifica della loro disponibilità in commercio, pubblica nella Gazzetta Ufficiale l'elenco dei medicinali ai quali si applica la disposizione del medesimo comma, con indicazione dei relativi prezzi, nonché del prezzo massimo di rimborso. L'elenco è aggiornato ogni sei mesi. L'aggiornamento entra in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione.
29. Le risorse disponibili per il Servizio sanitario nazionale sono aumentate di lire 28 miliardi per l'anno 2001 e di lire 56 miliardi a decorrere dall'anno 2002.
30. Il Ministero della sanità adotta idonee iniziative per informare i medici prescrittori, i farmacisti e gli assistiti delle modalità di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 26 e 28 e delle finalità della nuova disciplina.
31. Sono abrogati il secondo e terzo periodo del comma 16 e il comma 16-bis dell'articolo 36 della
32. Il termine del 31 dicembre 2001 previsto dall'articolo 7, comma 1, del
33. Il comma 2 dell'articolo 7 del
(Omissis).
34. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le imprese che hanno provveduto a presentare la documentazione al Ministero della sanità ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del
Art. 86. Dotazione finanziaria complessiva dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta, degli specialisti ambulatoriali e convenzionati e dei medici di continuità assistenziale del distretto.
1. Ciascuna regione individua, entro il 30 giugno 2001, nell'àmbito del proprio territorio, uno o più distretti, ai quali assegnare, in via sperimentale, in accordo con l'azienda sanitaria interessata, la dotazione finanziaria di cui al presente articolo.
2. La regione assegna al distretto una dotazione finanziaria virtuale, calcolata sulla base del numero di abitanti moltiplicato per la parte della quota capitaria concernente le spese per prestazioni farmaceutiche, diagnostiche, specialistiche, ospedaliere e residenziali, che si presumono indotte dall'attività prescrittiva dei medici di medicina generale nonché dei pediatri di libera scelta, degli specialisti ambulatoriali e convenzionati e dei medici di continuità assistenziale.
3. La regione comunica ai Ministeri della sanità e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la metodologia ed i criteri utilizzati per l'individuazione della quota di spesa indotta di cui al comma 2.
4. La sperimentazione è costantemente seguita da un comitato di monitoraggio, composto da un rappresentante regionale, dal responsabile del distretto e da un rappresentante di ciascuna delle cinque categorie mediche interessate nominato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale. Il comitato procede trimestralmente alla verifica delle spese indotte dai medici di medicina generale, dai pediatri di libera scelta, dagli specialisti ambulatoriali e convenzionati e dai medici di continuità assistenziale, e trasmette, entro trenta giorni dalla verifica, ai Ministeri della sanità e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alla regione e all'azienda unità sanitaria locale competente, una relazione sull'andamento della spesa rilevata e sulla compatibilità tra la proiezione di spesa e la dotazione finanziaria complessiva annua.
5. La sperimentazione ha durata di dodici mesi, con decorrenza dalla data individuata dalla regione e resa nota a tutti i soggetti interessati anche tramite le organizzazioni sindacali. A conclusione della sperimentazione la regione destina il 60 per cento delle minori spese indotte dai medici di medicina generale, dai pediatri di libera scelta, dagli specialisti ambulatoriali e convenzionati e dai medici di continuità assistenziale rispetto alla dotazione finanziaria complessiva individuata anche con riferimento a valori di spesa coerenti con gli obiettivi di cui all'accordo Governo-regioni, all'erogazione di servizi per i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, gli specialisti ambulatoriali e convenzionati e i medici di continuità assistenziale, con esclusione di incentivi di carattere pecuniario. Qualora le spese siano superiori alla dotazione finanziaria complessiva, la regione e l'azienda unità sanitaria locale competente ne verificano le cause ed attivano, in caso di accertamento di comportamenti irregolari, le misure previste dagli accordi collettivi nazionali e regionali, fatto salvo il procedimento disciplinare di cui al regolamento approvato con
6. Sono fatte comunque salve le autonome iniziative regionali in materia di sperimentazione di dotazione finanziaria, che siano già in corso.
Art. 87. Monitoraggio delle prescrizioni mediche, farmaceutiche, specialistiche e ospedaliere.
1. Nel quadro delle competenze di governo della spesa da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di garanzia verso il cittadino di appropriatezza ed efficacia delle prestazioni di cura da parte del Ministero della sanità, e nel rispetto dei compiti attribuiti alle regioni in materia sanitaria, al fine di migliorare il monitoraggio della spesa sanitaria nelle sue componenti farmaceutica, diagnostica e specialistica, e di semplificare le transazioni tra il cittadino, gli operatori e le istituzioni preposte, è introdotta la gestione informatizzata delle prescrizioni relative alle prestazioni farmaceutiche, diagnostiche, specialistiche e ospedaliere, erogate da soggetti pubblici e privati accreditati. Tutte le procedure informatiche devono garantire l'assoluto anonimato del cittadino che usufruisce delle prestazioni, rispettando la normativa a tutela della riservatezza. Ai dati oggetto della gestione informatizzata possono avere accesso solo gli operatori da identificare secondo quanto disposto dal
2. Il sistema di monitoraggio interconnette i medici e gli altri operatori sanitari di cui al comma 1, il Ministero della sanità, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, le regioni, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le aziende sanitarie locali e dispone, per la consultazione in linea e ai diversi livelli di competenza, delle informazioni relative:
a) ai farmaci del Servizio sanitario nazionale;
b) alle diverse prestazioni farmaceutiche, diagnostiche e specialistiche erogabili;
c) all'andamento dei consumi dei farmaci e delle prestazioni;
d) all'andamento della spesa relativa.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero della sanità, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana i regolamenti e i decreti attuativi, individuando le risorse finanziarie nell'àmbito di quelle indicate dall'articolo 103, definendo le modalità operative e i relativi adempimenti, le modalità di trasmissione dei dati ed il flusso delle informazioni tra i diversi organismi di cui al comma 2.
4. Le soluzioni adottate dovranno rispettare le norme sulla sicurezza e sulla riservatezza dei dati secondo le leggi vigenti e risultare coerenti con le linee generali del processo di evoluzione dell'utilizzo dell'informatica nell'amministrazione.
5. Entro il 1° gennaio 2002 o le diverse date stabilite con i decreti attuativi di cui al comma 3, tutte le prescrizioni citate dovranno essere trasmissibili e monitorabili per via telematica.
5-bis. Le regioni adottano le necessarie iniziative per attivare, nel proprio territorio, il monitoraggio delle prescrizioni mediche, farmaceutiche, specialistiche ed ospedaliere previsto dal presente articolo, assicurando la tempestiva disponibilità delle informazioni, anche per via telematica, ai Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze, nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali[91].
5-ter. Le regioni garantiscono la standardizzazione dei dati e l'interoperabilità delle soluzioni tecnologiche adottate con quelle che verranno definite nell'àmbito del nuovo sistema informativo nazionale del Ministero della salute[92].
5-quater. Le regioni determinano le modalità e gli strumenti del monitoraggio. Le regioni determinano, inoltre, le sanzioni da applicare a carico dei soggetti che abbiano omesso gli adempimenti connessi al monitoraggio o che abbiano effettuato prescrizioni in misura superiore al livello appropriato[93].
6. Per l'avvio del nuovo sistema informativo nazionale del Ministero della sanità, nonché per l'estensione dell'impiego sperimentale della carta sanitaria prevista dal progetto europeo «NETLINK» è autorizzata per l'anno 2001 la spesa, rispettivamente, di lire 10 miliardi e di lire 4 miliardi.
7. All'articolo 38, quarto comma, del regolamento per il servizio farmaceutico, approvato con
Art. 88. Disposizioni per l'appropriatezza nell'erogazione dell'assistenza sanitaria.
1. Nella definizione delle tariffe delle prestazioni di assistenza ospedaliera, le regioni ove siano assicurati adeguati programmi di assistenza domiciliare integrata e centri residenziali per le cure palliative inseriscono un valore soglia di durata della degenza per i ricoveri ordinari nei reparti di lungodegenza, oltre il quale si applica una riduzione della tariffa giornaliera, fatta salva la garanzia della continuità dell'assistenza. Il valore soglia è fissato in un massimo di sessanta giorni di degenza; la riduzione tariffaria è pari ad almeno il 30 per cento della tariffa giornaliera piena.
2. Al fine di realizzare gli obiettivi di economicità nell'utilizzazione delle risorse e di verifica della qualità dell'assistenza erogata, secondo criteri di appropriatezza, le regioni assicurano, per ciascun soggetto erogatore, un controllo analitico annuo di almeno il 10 per cento delle cartelle cliniche e delle corrispondenti schede di dimissione, in conformità a specifici protocolli di valutazione. L'individuazione delle cartelle e delle schede deve essere effettuata secondo criteri di campionamento rigorosamente casuali. Tali controlli sono estesi alla totalità delle cartelle cliniche per le prestazioni ad alto rischio di inappropriatezza individuate delle regioni tenuto conto di parametri definiti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze [94].
3. Le regioni applicano abbattimenti sulla remunerazione complessiva dei soggetti erogatori presso i quali si registrino frequenze di ricoveri inappropriati superiori agli standard stabiliti dalla regione stessa.
Art. 89. Contributo dovuto al Servizio sanitario nazionale per le prestazioni erogate ai cittadini coinvolti in incidenti di veicoli a motore o di natanti. [95]
[1. Sono abrogati i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 38 della
2. Il contributo di cui all'articolo 11-bis della
3. Gli assicuratori sono tenuti a scorporare dal totale dei contributi di cui al citato articolo 11-bis della
4. I commi 2 e 3 si applicano alla regione Valle d'Aosta a decorrere dal 2002. Conseguentemente per l'anno 2002 il contributo di cui al comma 2 è attribuito alla regione Valle d'Aosta nella misura di due terzi.]
Art. 90. Sperimentazioni gestionali.
1. Sino al 30 giugno 2002 il trasferimento di beni, anche di immobili e di aziende, a favore di fondazioni di diritto privato e di enti pubblici, ivi compresi gli enti disciplinati dal
Art. 91. Disposizioni per l'assolvimento dei compiti del Ministero della sanità.
1. Al fine di consentire al dipartimento competente per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza del Ministero della sanità e all'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali l'espletamento delle funzioni connesse alle attività di promozione, valutazione e controllo disposte dagli articoli 85 e 87, nonché di permettere l'attiva partecipazione dell'Italia, quale Paese di riferimento, alle procedure autorizzative e ispettive nel settore dei medicinali previste dalla normativa dell'Unione europea, il Ministero della sanità è autorizzato ad avvalersi, per gli anni 2001, 2002 e 2003, del personale non appartenente alla pubblica amministrazione, in servizio presso lo stesso dipartimento alla data del 30 settembre 2000, entro il limite massimo di cinquanta unità di medici, chimici, farmacisti, economisti, informatici, amministrativi. La misura dei compensi per i predetti incarichi è determinata con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, tenuto conto della professionalità richiesta. Ai relativi oneri, che non possono eccedere lire cinque miliardi per anno, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36, comma 14, della
2. Per l'effettuazione delle ispezioni alle officine farmaceutiche e di quelle concernenti le sperimentazioni cliniche dei medicinali, nonché per altri specifici adempimenti di alta qualificazione tecnico-scientifica previsti dalla normativa dell'Unione europea, il Ministero della sanità può stipulare specifiche convenzioni con l'Agenzia europea per la valutazione dei medicinali (EMEA), con istituti di ricerca, società o associazioni scientifiche, di verifica o di controllo di qualità o altri organismi nazionali e internazionali operanti nel settore farmaceutico, nonché con esperti di elevata professionalità. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, che non possono eccedere l'importo di due miliardi di lire per anno, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 68, comma 11, della
Art. 92. Interventi vari di interesse sanitario.
1. Ai fini della realizzazione del Centro nazionale di adroterapia oncologica è istituito un ente non commerciale dotato di personalità giuridica di diritto privato con la partecipazione di enti di ricerca, individuati con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e soggetti pubblici e privati. Al predetto ente è assegnato un contributo di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002.
2. Per l'attività del Centro nazionale per i trapianti è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003. Lo stanziamento è utilizzabile anche per la stipula di contratti con personale di alta qualificazione, con le modalità previste dall'articolo 15-septies del
3. Per l'attivazione e la gestione, ivi comprese l'acquisizione o l'utilizzazione di specifiche risorse umane e strumentali, del sistema informativo per la formazione continua, per l'attribuzione dei crediti formativi e per l'accreditamento delle società scientifiche e dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività formative di cui all'articolo 16-ter del
4. È istituito un fondo dell'ammontare di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, da destinare alla ricerca sulle cellule staminali e sui vaccini e al cofinanziamento con il settore privato per lo sviluppo di progetti specifici di ricerca di interesse pubblico, che saranno individuati con decreti del Ministero della salute[97].
5. I soggetti pubblici e privati e le società scientifiche che chiedono, ai sensi dell'articolo 16-ter del
6. Per l'attuazione di un programma nazionale di ricerche sperimentali e cliniche sulle cellule staminali umane post-natali è istituito un fondo dell'ammontare di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003. Il programma nazionale sulle cellule staminali è gestito secondo le modalità del programma di ricerca sulla terapia dei tumori di cui all'articolo 5 del
7. Per consentire all'Istituto superiore di sanità di fare fronte, con i propri dipendenti, ai compiti inerenti il coordinamento delle attività di ricerca per la tutela della salute pubblica, la sorveglianza dei fattori critici che incidono sulla salute, nonché la gestione dei registri nazionali, è autorizzato lo stanziamento di lire 15 miliardi per gli anni 2001 e 2002. 8. Al fine di potenziare l'azione di monitoraggio e sorveglianza dei coadiutori veterinari sul territorio nazionale a seguito dell'epidemia di «lingua blu» sulla specie ovina è autorizzato lo stanziamento di lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002 [98].
9. Al fine di garantire l'erogazione, da parte del Servizio sanitario nazionale, di medicinali essenziali non altrimenti reperibili, tenuto conto dei compiti attribuiti allo Stabilimento chimico-farmaceutico militare, il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro della difesa, emana, entro il 30 giugno 2001, un decreto che stabilisce le modalità e le procedure connesse alla produzione, all'autorizzazione all'immissione in commercio e alla distribuzione dei medicinali predetti. Al finanziamento delle attività necessarie al conseguimento degli obiettivi di cui al presente comma, quantificato in 5 miliardi di lire, si provvede mediante l'utilizzazione di quota parte degli introiti delle tariffe per le domande di autorizzazione all'immissione in commercio previste dal
10. Le specifiche tecniche, le progettazioni e le procedure finalizzate alla realizzazione della tessera sanitaria di cui all'articolo 59, comma 50, lettera i), della
11. Al fine di provvedere al finanziamento degli interventi di cui ai commi precedenti, ad eccezione del comma 9, sono utilizzate le disponibilità di cui all'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 2, comma 1, penultimo periodo, del
12. I benefìci di cui all'articolo 7 della
13. Per le attrezzature dei centri di riferimento interregionali per i trapianti è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi annue per gli anni 2001 e 2002; le somme sono suddivise con decreto del Ministro della sanità in proporzione ai rispettivi bacini di utenza.
14. A decorrere dal 1° gennaio 2001 le disposizioni di cui all'articolo 14 della
15. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro della sanità, al Ministero della sanità è attribuita, per l'anno 2001, la somma di lire 3 miliardi, per il finanziamento di un programma di tutela sanitaria dei consumatori, concernente:
a) indagini dell'Istituto superiore di sanità in merito ad eventuali effetti cumulativi sull'organismo umano, derivanti dalle sinergie tra diverse sostanze attive dei prodotti fitosanitari, a causa della presenza simultanea di residui di due o più sostanze attive in uno stesso alimento o bevanda, con particolare riferimento agli alimenti destinati alla prima infanzia, di cui all'articolo 17, comma 4, lettera c), del
b) indagini, coordinate dall'Istituto superiore di sanità, in merito ad eventuali effetti derivanti dall'utilizzazione dei prodotti fitosanitari sulla salute degli operatori e della popolazione, con particolare riferimento alla fascia di età compresa tra zero e diciotto anni, a seguito dell'esposizione a residui di sostanze attive di prodotti fitosanitari negli alimenti, nelle bevande e nell'ambiente, di cui all'articolo 17, comma 4, lettera a), del
c) la valutazione del rischio di esposizione della popolazione a quantità, superiori alla dose giornaliera accettabile, di residui negli alimenti o nelle bevande di sostanze attive di prodotti fitosanitari, o di eventuali loro metaboliti, impurezze o prodotti di degradazione o di reazione, tenuto conto della vulnerabilità della popolazione differenziata per diverse fasce di età e con particolare riferimento alla fascia di età compresa tra zero e diciotto anni;
d) la pubblicazione dei risultati degli studi di cui alle lettere a), b), e c), quale base scientifica per iniziative del Ministero della sanità finalizzate a una corretta informazione degli operatori e dei consumatori, nonché ad incentivare i produttori agricoli e le industrie alimentari ad intraprendere iniziative di informazione dei consumatori in merito ai trattamenti con i prodotti fitosanitari subiti dagli alimenti prima della loro immissione in commercio e ai residui di prodotti fitosanitari negli alimenti immessi in commercio.
16. Il termine di cui all'articolo 8-septies, comma 1, secondo periodo, del
17. Per l'attivazione o la realizzazione delle strutture di cui all'articolo 1, comma 1, del
Art. 93. Ridefinizione di alcune misure di medicina preventiva.
1. Al fine di razionalizzare alcuni interventi di medicina preventiva e di uniformare la legislazione italiana a quella degli altri Stati membri dell'Unione europea, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 sono abrogati: l'articolo 10, comma 1, della
2. Con un regolamento da emanare entro il 30 giugno 2001 ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
3. Le regioni possono, nei casi di riconosciuta necessità e sulla base della situazione epidemiologica locale, disporre l'esecuzione della vaccinazione antitifica in specifiche categorie professionali.
Art. 94. Disposizioni in materia di oneri di utilità sociale.
1. All’articolo 65, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
(Omissis).
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2001.
3. Ai fini di quanto previsto al comma 1, il Ministro della sanità determina l'ammontare delle erogazioni deducibili in misura complessivamente non superiore a 50 miliardi di lire per l'anno 2001 e a 200 miliardi di lire a decorrere dall'anno 2002.
Art. 95. Disposizioni in materia di tutela sanitaria degli infortuni sul lavoro.
1. Per realizzare l'effettiva garanzia, di cui all'articolo 57, della
2. Le convenzioni, stipulate secondo uno schema tipo approvato dal Ministero della sanità di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su proposta dell'INAIL e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, inquadrano l'erogazione delle prestazioni di cui al comma 1 nell'àmbito della programmazione sanitaria, nazionale e regionale, garantendo la piena integrazione fra i livelli di tutela a carico del Servizio sanitario nazionale e quelli a carico dell'INAIL, ferme restando la non duplicazione delle strutture sanitarie e la disciplina dell'autorizzazione e dell'accreditamento per i servizi sanitari.
Art. 96. Potenziamento delle strutture di radioterapia.
1. Al fine di consentire la prosecuzione di quanto previsto dall'articolo 28, comma 12, della
2. Al fine di consentire al Centro internazionale radio-medico (CIRM), di cui al
Art. 97. Interventi a favore dei cittadini affetti dal morbo di Hansen e dalla sindrome di Down nonché disabili.
1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, le misure del sussidio spettante ai cittadini affetti dal morbo di Hansen, previste dall'articolo 1, comma 1, della
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sono individuate, senza ulteriori oneri per lo Stato, le patologie e le menomazioni rispetto alle quali sono esclusi gli accertamenti di controllo e di revisione ed è indicata la documentazione sanitaria, da richiedere agli interessati o alle commissioni mediche delle aziende sanitarie locali qualora non acquisita agli atti, idonea a comprovare la minorazione [99].
3. In attuazione dell'articolo 24 della
Art. 98. Interventi per la tutela della salute mentale.
1. Per l'anno 2001, al fine di promuovere la realizzazione del progetto obiettivo «Tutela salute mentale 1998-2000», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 22 novembre 1999, è istituito presso il Ministero della sanità un fondo di lire tre miliardi per la realizzazione di un programma nazionale, adottato dal Ministro della sanità previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la realizzazione in ciascuna regione o provincia autonoma di progetti di prevenzione per la salute mentale, aventi ad oggetto, in particolare, interventi in ambiente scolastico e interventi di promozione per la collaborazione stabile tra medici di base e dipartimenti di salute mentale.
2. Per l'anno 2001, il fondo di cui al comma 1 è integrato di lire un miliardo per la realizzazione di un programma nazionale di comunicazione e di informazione contro lo stigma e il pregiudizio sulla salute mentale.
3. All’articolo 3, comma 5, della
Art. 99. Misure per la profilassi internazionale.
1. Per l'assolvimento dei maggiori compiti di profilassi internazionale, il Ministero della sanità è autorizzato ad avvalersi, fino al 30 giugno 2002, delle unità di personale medico, tecnico-sanitario ed amministrativo di cui all'articolo 12, comma 2, della
Art. 100. Provvidenze in favore degli allevamenti ovini e degli impianti avicoli.
1. La dotazione finanziaria del Fondo sanitario nazionale relativa all'applicazione delle misure di cui alla
Art. 101. Attribuzione di risorse alla regione Friuli-Venezia Giulia.
1. Al fine di adeguare le risorse attribuite alla regione Friuli-Venezia Giulia con le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 144, 145, 146 e 147, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al maggiore fabbisogno della spesa sanitaria, è attribuita alla regione medesima la somma di lire 25 miliardi a decorrere dal 2002, aumentabili di 25,82 milioni di euro annui per ogni anno fino al raggiungimento dell'importo di 206,58 milioni di euro a titolo di anticipazione sulle maggiori compartecipazioni ai tributi statali che, a tale scopo, saranno devolute con provvedimento legislativo al raggiungimento del predetto importo di 206,58 milioni di euro. Utilizzando la proiezione pluriennale di tale somma la regione è autorizzata a contrarre mutui di durata decennale[100].
CAPO XV
STRUMENTI DI GESTIONE DEL DEBITO PUBBLICO
Art. 102. Cartolarizzazione dei crediti e altre misure.
1. L'articolo 15 della
(Omissis).
2. Il comma 3 dell'articolo 48 della
(Omissis).
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, cessa per gli enti cessionari la facoltà prevista dall'articolo 1, comma 9, del
4. All'articolo 13, comma 1, terzo periodo, della
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, concorda con l'INAIL appropriate forme di remunerazione dei proventi della cartolarizzazione dei crediti del medesimo istituto nei limiti delle eventuali maggiori economie rispetto alle previsioni iniziali per il 2001.
CAPO XVI
DISPOSIZIONI PER AGEVOLARE L'INNOVAZIONE
Art. 103. Utilizzo dei proventi derivanti dalle licenze UMTS e norme in materia di carta di credito formativa e di commercio elettronico.
1. Nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è istituito un fondo destinato al finanziamento della ricerca scientifica nel quadro del Programma nazionale della ricerca ed anche con riferimento al settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) ed al progetto «Genoma», nonché per il finanziamento di progetti per lo sviluppo della società dell'informazione relativi all'introduzione delle nuove tecnologie nella pubblica amministrazione, all'informatizzazione della pubblica amministrazione, compreso il monitoraggio della spesa, allo sviluppo tecnologico delle imprese, alla formazione all'utilizzo dei relativi strumenti, alla riduzione delle emissioni elettromagnetiche, alla alfabetizzazione informatica e delle nuove tecnologie, alle ricerche e studi nel settore delle telecomunicazioni. La dotazione del fondo è determinata in misura pari al 10 per cento dei proventi derivanti dal rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione. Alla ripartizione del fondo tra le diverse finalizzazioni, fermo restando quanto previsto dal comma 3 del presente articolo e dall'articolo 112 provvede il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
3. Una quota del fondo di cui al comma 1, pari a lire 50 miliardi nell'anno 2001, è destinata all'istituzione della carta di credito formativa per i cittadini italiani che compiono diciotto anni nel corso del 2001. Il Ministro delle attività produttive, sentito il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, promuove la stipula di una convenzione tra le imprese del settore delle tecnologie della informazione e della comunicazione, le imprese del credito bancario e il Ministero delle attività produttive e il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di ottenere le migliori possibili condizioni di utilizzo della carta di credito formativa per l'acquisto, con particolare riguardo alle iniziative economiche in forma associativa, di beni e servizi nel settore delle tecnologie della informazione e della comunicazione e di corsi di formazione a distanza, per un ammontare pari a 2.500 euro, da effettuare entro il 2005. La convenzione identifica i prodotti e servizi ammissibili all'acquisto, e prevede le condizioni di rimborso della somma utilizzata. La convenzione prevede inoltre che lo Stato sia garante di ultima istanza delle imprese emittenti di fronte ai casi di insolvenza nei limiti delle somme che siano annualmente destinate a tale fine dalla legge finanziaria. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono determinate le procedure e le modalità per l'esercizio delle funzioni di garanzia di cui al periodo precedente. [101]
4. [102].
5. [Per lo sviluppo delle attività di commercio elettronico, di cui all'articolo 21 del
6. [Alla selezione delle iniziative finanziabili ai sensi del comma 5 si provvede tramite bandi pubblici, nei quali sono indicate le tipologie dei soggetti destinatari degli interventi, con priorità verso forme associative e consortili tra piccole e medie imprese, mirando a favorire iniziative comuni delle stesse, nonché le spese ammissibili e le misure delle agevolazioni. Tra le spese ammissibili dovranno essere incluse le spese per interventi di formazione e per i portali internet. I contributi in conto capitale di cui al comma 5 non sono cumulabili con il credito di imposta di cui allo stesso comma. Potranno essere altresì previste azioni di monitoraggio e di promozione del mercato nell'àmbito delle attività degli osservatori permanenti nel limite di lire 500 milioni per ciascuno dei medesimi anni. Per la gestione dei predetti interventi il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di enti pubblici, ovvero di altri soggetti individuati con le procedure di cui all'articolo 3, comma 2, del
Art. 104. Fondo per gli investimenti della ricerca di base e norme sul programma Antartide. [105]
1. Al fine di favorire l'accrescimento delle competenze scientifiche del Paese e di potenziarne la capacità competitiva a livello internazionale, è istituito presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, a decorrere dall'esercizio 2001, il Fondo per gli investimenti della ricerca di base (FIRB).
2. Il FIRB finanzia, in particolare:
a) progetti di potenziamento delle grandi infrastrutture di ricerca pubbliche o pubblico-private;
b) progetti di ricerca di base di alto contenuto scientifico o tecnologico, anche a valenza internazionale, proposti da università, istituzioni pubbliche e private di ricerca, gruppi di ricercatori delle stesse strutture;
c) progetti strategici di sviluppo di tecnologie pervasive e multisettoriali;
d) costituzione, potenziamento e messa in rete di centri di alta qualificazione scientifica, pubblici o privati, anche su scala internazionale.
3. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità procedurali per l'assegnazione delle relative risorse finanziarie.
4. Gli oneri di cui al presente articolo gravano sulle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR) di cui all'articolo 5 del
5. All'articolo 5, comma 3, quarto periodo, della
Art. 105. Modifiche ai
1. Al
a) all'articolo 2, comma 1, lettera f), dopo le parole: «enti di ricerca» sono inserite le seguenti: «anche a carattere regionale» e sono aggiunte, in fine, le parole: «e per attività, proposte in collaborazione con i soggetti di cui alle lettere a), b), c), d), e), di ricerca e di alta formazione tecnologica finalizzate agli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 1»;
b) all’articolo 2, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
(Omissis);
c) l’articolo 5, comma 1, è sostituito dal seguente:
(Omissis).
2. All'articolo 5, comma 1, del
3. All'articolo 5, comma 2, del
Art. 106. Promozione e sviluppo di nuove imprese innovative. [106]
1. Gli interventi del Fondo di cui all'articolo 14 della
2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è determinata entro il 31 gennaio di ogni anno la quota delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 14 della
Art. 107. Informatizzazione della normativa vigente.
1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo destinato al finanziamento di iniziative volte a promuovere l'informatizzazione e la classificazione della normativa vigente al fine di facilitarne la ricerca e la consultazione gratuita da parte dei cittadini, nonché di fornire strumenti per l'attività di riordino normativo. A favore del fondo è autorizzata la spesa di lire 25 miliardi per il quinquennio 2001-2005 nella misura di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni dal 2001 al 2005. Il programma, le forme organizzative e le modalità di funzionamento del fondo sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa con il Presidente del Senato della Repubblica e con il Presidente della Camera dei deputati. Ulteriori finanziamenti possono essere attribuiti al fondo da soggetti pubblici e privati, con le modalità stabilite dallo stesso decreto.
Art. 108. Misure a sostegno degli investimenti in ricerca e sviluppo nelle imprese industriali.
1. – 6. [108]
7. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica provvede, con le modalità previste dal presente articolo, in relazione alle spese di ricerca effettuate in strutture situate nel territorio dello Stato o in progetti di collaborazione internazionale a maggioranza italiana. Gli oneri di cui al presente articolo gravano sul Fondo previsto dall'articolo 14 della
CAPO XVII
INTERVENTI IN MATERIA AMBIENTALE
Art. 109. Interventi in materia di promozione dello sviluppo sostenibile.
1. Al fine di incentivare misure ed interventi di promozione dello sviluppo sostenibile è istituito presso il Ministero dell'ambiente un apposito fondo, con dotazione complessiva di lire 150 miliardi per l'anno 2001, 50 miliardi per l'anno 2002 e 50 miliardi per l'anno 2003. Per le annualità successive si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della
2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono prioritariamente destinate al finanziamento di misure ed interventi nelle seguenti materie:
a) riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti;
b) raccolta differenziata dei rifiuti, loro riuso e riutilizzo;
c) minore uso delle risorse naturali non riproducibili nei processi produttivi;
d) riduzione del consumo di risorsa idrica e sua restituzione, dopo il processo di depurazione, con caratteristiche che ne consentano il riutilizzo;
e) minore consumo energetico e maggiore utilizzo di fonti energetiche riproducibili e non derivanti dal consumo di combustibili fossili, e per quanto concerne i finanziamenti relativi a risparmi energetici riferiti ad attività produttive, tenendo in particolare conto le richieste delle aziende la cui attività si svolge nei territori interessati dai patti territoriali approvati;
f) innovazione tecnologica finalizzata alla protezione dell'ambiente;
g) azioni di sperimentazione della contabilità ambientale territoriale;
h) promozione presso i comuni, le province e le regioni dell'adozione delle procedure e dei programmi denominati Agende XXI ovvero certificazioni di qualità ambientale territoriale;
i) attività agricole multifunzionali e di forestazione finalizzate alla promozione dello sviluppo sostenibile;
l) interventi per il miglioramento della qualità dell'ambiente urbano;
m) promozione di tecnologie ed interventi per la mitigazione degli impatti prodotti dalla navigazione e dal trasporto marittimi sugli ecosistemi marini;
m-bis) elaborazione ed attuazione di piani di sostenibilità in aree territoriali di particolare interesse dal punto di vista delle relazioni fra i settori economico, sociale ed ambientale[109].
3. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio definisce, previa approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica, il programma annuale di utilizzazione del fondo di cui al comma 1, elaborato anche sulla base delle proposte fatte pervenire dalle altre amministrazioni interessate. In tale programma sono individuati:
a) le specifiche tipologie di azione da finanziare;
b) i settori prioritari di intervento, con particolare riferimento a quelli indicati nel comma 2;
c) i fondi attribuibili alle singole misure ed interventi programmati, in relazione alle risorse finanziarie disponibili per l'anno di riferimento;
d) le condizioni e le modalità per l'attribuzione e l'erogazione delle forme di sostegno, anche mediante credito di imposta;
e) le priorità territoriali e tematiche;
f) le categorie di soggetti benefìciari;
g) le modalità di verifica della corretta e tempestiva attuazione delle iniziative e di valutazione dei risultati conseguiti[110].
Art. 110. Fondo per la riduzione delle emissioni in atmosfera e per la promozione dell'efficienza energetica e delle fonti sostenibili di energia.
1. Per il finanziamento degli interventi attuativi del protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 3 dicembre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 1998, e successive modificazioni, è istituito, a decorrere dall'anno 2001, nell'àmbito di apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, un fondo per la riduzione delle emissioni in atmosfera e per la promozione dell'efficienza energetica e delle fonti sostenibili di energia.
2. Ai fini del comma 1, una quota di risorse pari al 3 per cento delle entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, commi da 1 a 9, della
3. Le disponibilità finanziarie del fondo di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento di programmi di rilievo nazionale e regionale finalizzati alla riduzione delle emissioni in atmosfera, alla promozione dell'efficienza energetica ed alla diffusione delle fonti rinnovabili di energia, definiti ai sensi della citata deliberazione del CIPE del 3 dicembre 1997, nonché al finanziamento di programmi agricoli e forestali finalizzati all'assorbimento dell'anidride carbonica, e sono ripartite, con deliberazione dello stesso Comitato, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
4. Fra i programmi di rilievo nazionale da sottoporre alla deliberazione del Comitato di cui al comma 3, è inserito, su proposta del Ministro dell'ambiente, un piano di installazione con priorità nel Mezzogiorno di pannelli solari, che preveda, in una logica sistemica integrata e per il superamento della dipendenza dalla tecnologia estera:
a) l'incentivazione, mediante finanziamenti nella misura dell'80 per cento dei costi totali, alla installazione di pannelli solari in abitazioni private;
b) il sostegno allo sviluppo tecnologico delle imprese nazionali di produzione di collettori solari;
c) la predisposizione da parte dell'ENEA di parametri tecnici di standardizzazione dei collettori e delle attrezzature ad essi collegate, nonché la revisione e il raccordo con le iniziative in atto di formazione di tecnici per l'installazione e la manutenzione degli impianti solari termici nell'àmbito del progetto interregionale «Comune solarizzato».
Art. 111. Contributo straordinario all'ENEA.
1. L'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), anche in cooperazione con altri soggetti, attua un programma di ricerca, sviluppo e produzione dimostrativa alla scala industriale di energia elettrica a partire dall'energia solare utilizzata come sorgente di calore ad alta temperatura. L'ENEA attua altresì un programma di ricerca per lo sviluppo delle tecnologie delle celle combustibili ad alto rendimento, al fine di sviluppare e di sperimentare, in collaborazione con produttori di impianti, con produttori di energia e con soggetti utilizzatori della stessa, prototipi a scala industriale e per le applicazioni stazionarie.
2. Per le finalità di cui al comma 1, è assegnato all'ENEA un contributo straordinario nella misura di 25.822.844 euro per l'anno 2002 e di 20.658.275 euro per l'anno 2003 da impiegare, in misura pari almeno ad un terzo, per la realizzazione degli interventi nel settore dell'uso efficiente dell'energia, definiti da un apposito accordo di programma tra il Ministro delle attività produttive e l'ENEA. [111] Il costo complessivo degli investimenti realizzati nell'àmbito del programma può essere coperto sino e non oltre il 40 per cento con il contributo di cui al presente comma. L'ENEA presenta entro il 31 agosto 2001 al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il progetto di massima che definisce le caratteristiche tecniche dell'impianto, la localizzazione e la stima dei costi di realizzazione e di gestione dello stesso impianto e indica, altresì, i soggetti con i quali sarà sviluppato il programma.
3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro dell'ambiente, valuta il progetto di massima, liquida l'importo di 30 miliardi di lire quale corrispettivo per il progetto di massima e liquida il contributo residuo entro il 30 settembre per l'anno 2001 ed entro il 31 luglio per gli anni 2002 e 2003. L'ENEA presenta ogni sei mesi una relazione sull'andamento delle attività di ricerca, sperimentazione, progettazione, esecuzione del progetto e profittabilità della gestione.
4. L'ENEA è tenuto a predisporre un piano di ristrutturazione della propria organizzazione e della propria attività finalizzato alla concentrazione su un numero limitato di rilevanti progetti di ricerca, di sviluppo tecnologico e di trasferimento dell'innovazione.
Art. 112. Disposizioni in materia di inquinamento elettromagnetico.
1. Una quota non inferiore al 10 per cento della dotazione del fondo di cui all'articolo 103 è destinata alla prevenzione ed alla riduzione dell'inquinamento elettromagnetico, con particolare riferimento alle seguenti finalità:
a) sostegno ad attività di studio e di ricerca per approfondire la conoscenza dei rischi connessi all'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
b) realizzazione del catasto nazionale delle sorgenti fisse di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, nonché adeguamento delle strutture e formazione del personale degli istituti pubblici addetti ai controlli sull'inquinamento elettromagnetico;
c) incentivi per la promozione di nuove tecnologie a basso impatto ambientale in grado di minimizzare le esposizioni e di raggiungere gli obiettivi di qualità previsti dal decreto 10 settembre 1998, n. 381, del Ministro dell'ambiente.
Art. 113. Compartecipazione degli enti locali ai tributi erariali con finalità ambientale.
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo definisce, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
2. L'entità delle compartecipazioni è commisurata agli oneri degli enti locali interessati, necessari per la gestione del territorio compatibile con la utilizzazione industriale.
3. Le entrate degli enti locali derivanti dalle compartecipazioni non hanno carattere di compensazione del rischio ambientale e sanitario, e sono utilizzabili per programmi di salvaguardia e di sviluppo ecocompatibile del territorio. Sono fatti salvi tutti gli obblighi di protezione della salute e dell'ambiente e di rispetto della sicurezza, posti a carico delle aziende.
Art. 114. Disinquinamento, bonifica e ripristino ambientale.
1. All’articolo 18 della
(Omissis).
2. Il decreto di cui al comma 9-ter dell'articolo 18 della
3. L'accantonamento per gli oneri a fronte degli interventi di bonifica ai sensi dell'articolo 9 del
4. [Al fine di assicurare l'ottimale ripristino ambientale e di incrementare il livello di sicurezza contro gli infortuni mediante la ristrutturazione e la modifica strutturale degli ambienti di lavoro nelle cave localizzate in giacimenti di calcare metamorfico con sviluppo a quote di oltre 300 metri, che per i loro sistemi di fratturazione e per la elevata pendenza presentino situazioni di pericolosità potenziale di particolare rilevanza ai fini della sicurezza dei lavoratori, sono concessi finanziamenti in conto capitale riservati a programmi di particolare valenza e qualità ai fini del ripristino e ai fini di prevenzione, approvati dal comune in conformità al parere dell'azienda sanitaria locale, nei limiti di una disponibilità pari a lire 8 miliardi per il 2001, 15 miliardi per il 2002 e 15 miliardi per il 2003] [112].
5. All'articolo 27 del
6. [Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, provvede a definire le modalità e i criteri di accesso al beneficio di cui al comma 4] [113].
7. Chiunque abbia adottato o adotti le procedure di cui all'articolo 17 del
8. La disposizione di cui al comma 7 non è applicabile quando i fatti di inquinamento siano stati commessi a titolo di dolo o comunque nell'àmbito di attività criminali organizzate volte a realizzare illeciti guadagni in violazione delle norme ambientali.
9. Per costi sopportabili di cui al comma 6 dell'articolo 17 del
10. Al fine di conservare e valorizzare, anche per finalità sociali e produttive, i siti e i beni dell'attività mineraria con rilevante valore storico, culturale ed ambientale, è assegnato un finanziamento di lire 3 miliardi per l'anno 2001 e di lire 6 miliardi a decorrere dall'anno 2002 al Parco geominerario della Sardegna, istituito entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e di intesa con la regione Sardegna e gestito da un consorzio assimilato agli enti di cui alla
11. È istituito con decreto del Ministero dell'ambiente, d'intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali, con il Ministero delle politiche agricole e forestali, con le regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Lazio, Molise e Puglia, nonché con gli Enti parco nazionali interessati, il coordinamento nazionale dei tratturi e della civiltà della transumanza, all'interno del programma d'azione per lo sviluppo sostenibile dell'Appennino, denominato «Appennino Parco d'Europa». In tale intesa sono individuati:
a) i siti, gli itinerari, le attività antropiche e i beni che hanno rilevanza naturale, ambientale, storica, culturale, archeologica, economica, sociale e connessi con la civiltà della transumanza;
b) gli obiettivi per il recupero, la tutela e la valorizzazione dei siti e dei beni di cui alla lettera a) anche ai fini dello sviluppo integrato sostenibile delle aree del coordinamento di cui al presente comma.
12. Il coordinamento nazionale di cui al comma 11 è gestito da un consorzio formato dai Ministeri, dalle regioni e dagli enti parco di cui al medesimo comma 11, nonché dalle province, dai comuni e dalle comunità montane interessati. Alle attività di promozione e programmazione dello sviluppo del coordinamento partecipano soggetti pubblici e privati, quali università, associazioni ambientalistiche e culturali, enti economici e di volontariato, organizzazioni sociali.
13. L'istituzione e il funzionamento del coordinamento di cui ai commi 11 e 12 sono finanziati nei limiti massimi di spesa di lire 1.000 milioni nel 2001, di lire 1.000 milioni nel 2002 e di lire 1.000 milioni nel 2003.
14. Al fine di conservare e valorizzare, anche per finalità sociali e produttive, i siti e i beni dell'attività mineraria con rilevante valore storico, culturale e ambientale, è assegnato un finanziamento di lire un miliardo per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 al Parco tecnologico ed archeologico delle colline metallifere grossetane e al Parco museo delle miniere dell'Amiata, istituiti con decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali e con la regione Toscana e gestito da un consorzio costituito dal Ministero dell'ambiente, dal Ministero per i beni e le attività culturali, dalla regione Toscana e dagli enti locali. Al fine di consentire la realizzazione di opere di recupero e di ripristino della ufficiosità del fiume Sile è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per l'anno 2001 a favore dell'Ente parco naturale del fiume Sile.
15. Al fine di conservare e valorizzare gli antichi siti di escavazione ed i beni di rilevante testimonianza storica, culturale e ambientale connessi con l'attività estrattiva, è assegnato un finanziamento di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 al Parco archeologico delle Alpi Apuane, istituito con decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali e con la regione Toscana e gestito da un consorzio costituito dal Ministero dell'ambiente, dal ministero per i beni e le attività culturali, dalla regione Toscana, dagli enti locali e dall'Ente parco delle Alpi Apuane. Nell'intesa, previo parere dei comuni interessati, sono individuati:
a) i siti ed i beni che hanno rilevante valenza di testimonianza storica, culturale e ambientale connessi con l'attività estrattiva;
b) gli obiettivi per il recupero, la conservazione e la valorizzazione dei siti e dei beni di cui alla lettera a).
16. I siti ed i beni di cui alla lettera a) del comma 15 compresi nell'area del Parco regionale delle Alpi Apuane e gli obiettivi di cui alla lettera b) dello stesso comma 15 ad essi correlati sono individuati dal Ministero dell'ambiente, d'intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali e con l'Ente parco delle Alpi Apuane.
17. Con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è approvato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, il piano di completamento della bonifica e del recupero ambientale dell'area industriale di Bagnoli. Il piano è predisposto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal soggetto attuatore previsto dall'articolo 1, comma 1, del
18. Sono abrogati i commi 1, da 3 a 13 e 15 dell'articolo 1 del citato
19. Il Comitato di coordinamento e di alta vigilanza e la commissione per il controllo ed il monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 4, del citato
20. Il decreto di cui al comma 17 dovrà indicare un elenco di aree industriali prioritarie, ivi comprese quelle ex estrattive minerarie, rientranti in un piano straordinario per la bonifica e il recupero ambientale, nonché le modalità per la redazione dei relativi piani di recupero. Per la realizzazione del piano straordinario per la bonifica e il recupero ambientale è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003.
21. Salvo quanto disposto dai commi 17 e 19 del presente articolo, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
22. Al fine di migliorare, incrementare ed adeguare agli standard europei, alle migliori tecnologie disponibili ed alle migliori pratiche ambientali la progettazione in materia di rifiuti e bonifiche e di tutela delle acque interne, nonché programmare iniziative di supporto alle azioni in tali settori delle amministrazioni pubbliche per aumentare l'efficienza dei relativi interventi, anche sotto il profilo della capacità di utilizzazione delle risorse derivanti da cofinanziamenti dell'Unione europea, sono istituite presso il Servizio per la gestione dei rifiuti e per le bonifiche e il Servizio per la tutela delle acque interne del Ministero dell'ambiente apposite segreterie tecniche composte ciascuna da non più di dodici esperti di elevata qualificazione nominati con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale ne è stabilito il funzionamento. Per la costituzione e il funzionamento delle predette segreterie è autorizzata la spesa di lire 1.800 milioni annue per gli anni 2001 e 2002.
23. Al comma 6-bis dell'articolo 23 del
24. Ferme restando le disposizioni di cui al
(Omissis).
25. All’articolo 1, comma 4, della
(Omissis).
26. All'articolo 29 del
(Omissis).
27. Al fine di completare la bonifica e la realizzazione del Parco naturale Molentargius-Saline, istituito con la legge della regione Sardegna 26 febbraio 1999, n. 5, i beni immobili compresi nelle saline di Cagliari, già in uso all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, previa intesa con la regione autonoma della Sardegna, sono trasferiti a titolo gratuito al demanio regionale.
28. All'articolo 43, comma 1, della
Art. 115. Ente geopaleontologico di Pietraroia.
1. È istituito, con decreto del Ministero dell'ambiente, d'intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali e con la regione Campania, l'Ente geopaleontologico di Pietraroia, in provincia di Benevento; nell'àmbito di tale intesa sono individuati i siti geologici, paleontologici, naturalistici e paesaggistici che hanno rilevante valenza di testimonianza scientifica, culturale ed ambientale connessi con l'attività di ricerca scientifica e gli obiettivi di conservazione e valorizzazione del geosito e di sviluppo socioeconomico in termini ecosostenibili.
2. L'Ente di cui al comma 1 è gestito da un consorzio formato dai Ministeri di cui al medesimo comma 1, dalla regione Campania, dalla provincia di Benevento, dal comune di Pietraroia, dall'università del Sannio, dall'università «Federico II» di Napoli e dalle associazioni locali e ambientali interessate ai sensi della
3. Ai fini di cui al presente articolo è autorizzata una spesa nel limite massimo di lire 500 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.
CAPO XVIII
INTERVENTI IN MATERIA DI LAVORO
Art. 116. Misure per favorire l'emersione del lavoro irregolare.
1. Alle imprese che recepiscono, entro un anno dalla decisione assunta dalla Commissione delle Comunità europee sul regime di aiuto di Stato n. 236/A/2000, contratti di riallineamento regolati ai sensi e alle condizioni dell'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla
2. Lo sgravio contributivo di cui al comma 1, determinato sulle retribuzioni corrisposte, è fissato nella misura del 100 per cento per il primo anno, dell'80 per cento per il secondo anno, del 60 per cento per il terzo anno, del 40 per cento per il quarto anno e del 20 per cento per il quinto anno.
3. Per i lavoratori già denunciati agli enti previdenziali e interessati dai contratti di riallineamento di cui al comma 1 per periodi e retribuzioni non denunciate, è concesso uno sgravio contributivo pari alla metà delle misure di cui al comma 2.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 trovano applicazione anche nei confronti delle imprese che hanno in corso, alla data di entrata in vigore della presente legge, il programma di riallineamento ai sensi dell'articolo 5 del citato
a) per il periodo successivo secondo le annualità e con le entità dello sgravio previste dai commi 1, 2 e 3;
b) per il periodo del contratto di riallineamento antecedente, lo sgravio si applica sotto forma di conguaglio sulle spettanze contributive già versate per i lavoratori interessati al contratto stesso nelle misure di cui ai commi 1, 2 e 3. L'importo del conguaglio così determinato, usufruibile entro il termine del periodo di riallineamento e, comunque, entro il periodo di fruizione dello sgravio di cui alla lettera a), è utilizzato secondo le modalità fissate dagli enti previdenziali, a valere anche sulle regolarizzazioni in corso di cui al comma 3-sexies dell'articolo 5 del citato
5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4, valutati nel limite massimo di lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, e di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del
6. All'articolo 63 della
7. All'articolo 78 della
b) al comma 4, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: (Omissis);
c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
(Omissis).
8. I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti:
a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; se il pagamento dei contributi o premi è effettuato entro centoventi giorni, in unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, la maggiorazione non trova applicazione; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
b) in caso di evasione connessa a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero, poste in essere con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi mediante l'occultamento di rapporti di lavoro in essere, retribuzioni erogate o redditi prodotti, ovvero di fatti o notizie rilevanti per la determinazione dell'obbligo contributivo, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento, fermo restando che la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Se la denuncia della situazione debitoria è effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile pari, in ragione d'anno, al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, se il versamento in unica soluzione dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia. Il tasso ufficiale di riferimento è maggiorato di 7,5 punti, se il versamento in unica soluzione dei contributi o premi è effettuato entro novanta giorni dalla denuncia. La sanzione civile non può, in ogni caso, essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge. In caso di pagamento in forma rateale, l'applicazione della misura di cui al secondo e terzo periodo è subordinata al versamento della prima rata. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 11, del
b-bis) in caso di situazione debitoria rilevata d'ufficio dagli enti impositori ovvero a seguito di verifiche ispettive, al versamento della sanzione civile di cui al primo periodo delle lettere a) e b) nella misura del 50 per cento, se il pagamento dei contributi e premi è effettuato, in unica soluzione, entro trenta giorni dalla notifica della contestazione. In caso di pagamento in forma rateale, l'applicazione della misura di cui al primo periodo è subordinata al versamento della prima rata. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 11, del
9. Dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili nelle misure previste alle lettere a) e b) del comma 8 senza che si sia provveduto all'integrale pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturano interessi nella misura degli interessi di mora di cui all'articolo 30 del
10. Nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori, sono dovuti gli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile [115].
11. Nelle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e negli enti locali il dirigente responsabile è sottoposto a sanzioni disciplinari ed è tenuto al pagamento delle sanzioni e degli interessi di cui ai commi 8, 9 e 10.
12. Ferme restando le sanzioni penali, sono abolite tutte le sanzioni amministrative relative a violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatorie consistenti nell'omissione totale o parziale del versamento di contributi o premi o dalle quali comunque derivi l'omissione totale o parziale del versamento di contributi o premi, ai sensi dell'articolo 35, commi secondo e terzo, della
13. Nei casi di tardivo pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, per i quali non si fa luogo all'applicazione delle sanzioni civili e degli interessi di mora di cui al comma 8 del presente articolo e di cui alla previgente normativa in materia sanzionatoria, non possono essere richiesti gli interessi previsti dall'articolo 1282 del codice civile.
14. I pagamenti effettuati per contributi sociali obbligatori ed accessori a favore degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'articolo 67 delle disposizioni approvate con
15. Fermo restando l'integrale pagamento dei contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali, i consigli di amministrazione degli enti impositori, sulla base di apposite direttive emanate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, fissano criteri e modalità per la riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8 fino alla misura degli interessi legali, in caso di:
a) oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo successivamente riconosciuto in sede giurisdizionale o amministrativa in relazione alla particolare rilevanza delle incertezze interpretative che hanno dato luogo alla inadempienza e nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, derivanti da fatto doloso del terzo denunciato, entro il termine di cui all'articolo 124, primo comma, del codice penale, all'autorità giudiziaria;
b) crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale per i quali siano stati adottati i provvedimenti di concessione del trattamento di integrazione salariale straordinario e comunque in tutti i casi di crisi che presentino particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore e che rendono probabile l'insolvenza [116].
15-bis. Per le aziende agricole colpite da eventi eccezionali, ivi comprese le calamità naturali dichiarate ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 della
16. In attesa della fissazione da parte dei medesimi consigli di amministrazione dei criteri e delle modalità di riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8 per i casi di cui alle lettere a) e b) del comma 15, resta fermo quanto stabilito dall'articolo 3, commi da 1 a 3, del
17. Nei casi previsti dal comma 15, lettera a), il pagamento rateale di cui all'articolo 2, comma 11, del
17-bis. Nei casi di particolare eccezionalità, individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze tra quelli previsti dal comma 15-bis, il pagamento rateale di cui all'articolo 2, comma 11, del
18. Per i crediti in essere e accertati al 30 settembre 2000 le sanzioni sono dovute nella misura e secondo le modalità fissate dai commi 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223 e 224 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Il maggiore importo versato, pari alla differenza fra quanto dovuto ai sensi dei predetti commi del citato articolo 1 della
19. L'articolo 37 della
(Omissis).
20. Il pagamento della contribuzione previdenziale, effettuato in buona fede ad un ente previdenziale pubblico diverso dal titolare, ha effetto liberatorio nei confronti del contribuente. Conseguentemente, l'ente che ha ricevuto il pagamento dovrà provvedere al trasferimento delle somme incassate, senza aggravio di interessi, all'ente titolare della contribuzione.
Art. 117. Disposizioni in materia di lavoro temporaneo. Modifiche all'articolo 10 del
1. Alla
a) all'articolo 2, comma 2:
1) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le parole: «o di altro Stato membro dell'Unione europea»;
2) alla lettera c), dopo le parole: «dipendenza nel territorio nazionale» sono inserite le seguenti: «o di altro Stato membro dell'Unione europea»;
b) all'articolo 9, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
(Omissis);
c) all'articolo 10, comma 2, secondo periodo, le parole: «a tempo indeterminato» sono sostituite dalle seguenti: «a tempo determinato»; [119]
d) all'articolo 16, comma 3, secondo periodo, le parole: «derivanti dal contributo di cui all'articolo 5, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «da preordinare allo scopo, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del
2. All'articolo 2751-bis del codice civile, dopo il numero 5-bis) è aggiunto il seguente:
(Omissis).
3. All'articolo 10 del
a) al comma 1, dopo le parole: «idonee strutture organizzative» sono aggiunte le seguenti: «nonché le modalità di accreditamento dell'attività di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale»;
b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
(Omissis);
c) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: (Omissis);
d) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero l'attività di ricerca e selezione ovvero di supporto alla ricollocazione professionale, ciascuna attraverso la specifica procedura di cui al comma 4»;
e) il comma 4 è sostituito dal seguente:
(Omissis);
f) al comma 5, dopo le parole: «di autorizzazione» sono inserite le seguenti: «ovvero di accreditamento», la parola: «trenta», ovunque ricorra, sostituita dalla seguente: «quindici» e, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «ovvero dell'accreditamento»;
g) al comma 6, all'alinea, dopo le parole: «dell'autorizzazione» sono inserite le seguenti: «ovvero dell'accreditamento» e alle lettere a) e c) sono premesse le seguenti parole: «con riferimento alle società di mediazione,»;
h) al comma 7, lettera a), dopo la parola: «biennale» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero da titoli di studio adeguati»;
i) ai commi 8 e 10, la parola: «mediazione» è sostituita dalle seguenti: «cui ai commi da 1 a 1-ter»;
l) al comma 11, la parola: «mediazione» è sostituita dalle seguenti: «cui ai commi da 1 a 1-ter» e dopo la parola: «autorizzazione» sono inserite le seguenti: «ovvero dell'accreditamento»;
m) al comma 12, alla lettera b) dopo la parola: «autorizzazione» sono inserite le seguenti: «ovvero dell'accreditamento» e alla lettera d) sono premesse le parole: «con riferimento alle società di mediazione,»;
n) al comma 13, le parole: «alla mediazione di manodopera» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero accreditati»;
4. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale emana entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il decreto di cui all'articolo 10, comma 12, del
5. Al fine di potenziare lo sviluppo dei servizi per l'impiego assicurando l'esercizio delle funzioni esplicitate nell'Accordo in materia di standard minimi di funzionamento dei servizi per l'impiego tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le regioni, le province, le province autonome, i comuni e le comunità montane sancito il 16 dicembre 1999 dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
Art. 118. Interventi in materia di formazione professionale nonché disposizioni di attività svolte in fondi comunitari e di Fondo sociale europeo.
1. Al fine di promuovere, in coerenza con la programmazione regionale e con le funzioni di indirizzo attribuite in materia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, lo sviluppo della formazione professionale continua e dei percorsi formativi o di riqualificazione professionale per soggetti disoccupati o inoccupati, in un'ottica di competitività delle imprese e di garanzia di occupabilità dei lavoratori, possono essere istituiti, per ciascuno dei settori economici dell'industria, dell'agricoltura, del terziario e dell'artigianato, nelle forme di cui al comma 6, fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua, nel presente articolo denominati "fondi". Gli accordi interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale possono prevedere l'istituzione di fondi anche per settori diversi, nonchè, all'interno degli stessi, la costituzione di un'apposita sezione relativa ai dirigenti. I fondi relativi ai dirigenti possono essere costituiti mediante accordi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei dirigenti comparativamente più rappresentative, oppure come apposita sezione all'interno dei fondi interprofessionali nazionali. Inoltre, con accordo interconfederale stipulato dalle organizzazioni territoriali delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nelle province autonome di Trento e di Bolzano può essere istituito un fondo territoriale intersettoriale. I fondi, previo accordo tra le parti, si possono articolare regionalmente o territorialmente e possono altresì utilizzare parte delle risorse a essi destinati per misure di formazione a favore di apprendisti e collaboratori a progetto. I fondi possono finanziare in tutto o in parte: 1) piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali concordati tra le parti sociali; 2) eventuali ulteriori iniziative propedeutiche e comunque direttamente connesse a detti piani concordate tra le parti; 3) piani di formazione o di riqualificazione professionale previsti dal Patto di formazione di cui all'articolo 8, comma 2, del
2. L'attivazione dei fondi è subordinata al rilascio di autorizzazione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa verifica della conformità alle finalità di cui al comma 1 dei criteri di gestione delle strutture di funzionamento dei fondi medesimi, della professionalità dei gestori, nonchè dell'adozione di criteri di gestione improntati al principio di trasparenza. La vigilanza sulla gestione dei fondi è esercitata dall'ANPAL, istituita dal
3. I datori di lavoro che aderiscono ai fondi effettuano il versamento del contributo integrativo, di cui all'articolo 25 della
4. Nei confronti del contributo versato ai sensi del comma 3, trovano applicazione le disposizioni di cui al quarto comma dell'articolo 25 della citata
5. Resta fermo per i datori di lavoro che non aderiscono ai fondi l'obbligo di versare all'INPS il contributo integrativo di cui al quarto comma dell'articolo 25 della citata
6. Ciascun fondo è istituito, sulla base di accordi interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, alternativamente:
a) come soggetto giuridico di natura associativa ai sensi dell'articolo 36 del codice civile;
b) come soggetto dotato di personalità giuridica ai sensi degli articoli 1 e 9 del regolamento di cui al
7. [124].
8. In caso di omissione, anche parziale, del contributo integrativo di cui all'articolo 25 della
9. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono determinati, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, modalità, termini e condizioni per il concorso al finanziamento di progetti di ristrutturazione elaborati dagli enti di formazione entro il limite massimo di lire 100 miliardi per l'anno 2001, nell'àmbito delle risorse preordinate allo scopo nel Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del
10. A decorrere dall'anno 2001 è stabilita al 20 per cento la quota del gettito complessivo da destinare ai fondi a valere sul terzo delle risorse derivanti dal contributo integrativo di cui all'articolo 25 della
11. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono determinati le modalità ed i criteri di destinazione al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 80, comma 4, della
12. Gli importi previsti per gli anni 1999 e 2000 dall'articolo 66, comma 2, della
a) per il 75 per cento assegnati al Fondo di cui al citato articolo 25 della
b) per il restante 25 per cento accantonati per essere destinati ai fondi, a seguito della loro istituzione. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i termini ed i criteri di attribuzione delle risorse di cui al presente comma ed al comma 10 [127].
13. Per le annualità di cui al comma 12, l'INPS continua ad effettuare il versamento stabilito dall'articolo 1, comma 72, della
14. Nell'esecuzione di programmi o di attività, i cui oneri ricadono su fondi comunitari, gli enti pubblici di ricerca sono autorizzati a procedere ad assunzioni o ad impiegare personale a tempo determinato per tutta la durata degli stessi, anche mediante proroghe dei relativi contratti di lavoro, anche in deroga ai limiti quantitativi previsti dall'articolo 1, comma 1, del
15. Gli avanzi finanziari derivanti dalla gestione delle risorse del Fondo sociale europeo, amministrate negli esercizi antecedenti la programmazione comunitaria 1989-1993 dei Fondi strutturali dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale tramite la gestione fuori bilancio del Fondo di rotazione istituito dall'articolo 25 della
16. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, destina nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 68, comma 4, lettera a), della
Art. 119. Potenziamento dell'attività ispettiva del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
1. Al fine di potenziare l'attività ispettiva nelle materie di competenza con particolare riferimento alle disposizioni concernenti la sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 39 della
2. È prorogata di ulteriori dodici mesi la validità della graduatoria del concorso espletato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui al decreto dirigenziale 3 giugno 1997 per il profilo professionale di ispettore del lavoro.
3. L'articolo 79, comma 2, della
(Omissis).
4. La tenuta dei libri matricola e paga può altresì avvenire mediante l'utilizzo di fogli mobili. Le condizioni e le modalità di detta tenuta sono stabilite con apposito decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
Art. 120. Riduzione degli oneri sociali.
1. Nell'àmbito del processo di armonizzazione delle forme di contribuzione e della disciplina relative alle prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e in attuazione del programma di riduzione del costo del lavoro stabilito dal Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione del dicembre 1998, a decorrere dal 1° febbraio 2001 è riconosciuto ai datori di lavoro un esonero dal versamento dei contributi sociali per assegni per il nucleo familiare dovuti dai medesimi alla predetta gestione pari a 0,8 punti percentuali.
2. In via aggiuntiva rispetto a quanto riconosciuto in applicazione del comma 1, nei confronti dei datori di lavoro operanti nei settori per i quali l'aliquota contributiva per assegni per il nucleo familiare è dovuta in misura inferiore a 0,8 punti percentuali, è riconosciuto un ulteriore esonero nella misura di 0,4 punti percentuali a valere sui versamenti di altri contributi sociali dovuti dai medesimi datori di lavoro alla gestione di cui al medesimo comma 1, prioritariamente considerando i contributi per maternità e per disoccupazione. In ogni caso il complessivo esonero non può superare la misura di 0,8 punti percentuali.
3. All'articolo 3, comma 9, della
CAPO XIX
INTERVENTI IN MATERIA DI AGRICOLTURA
Art. 121. Interventi per la ristrutturazione delle imprese agricole in difficoltà.
1. A favore delle imprese agricole, singole ed associate e cooperative, iscritte nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della
2. Alle imprese di cui al comma 1 è concesso il concorso nel pagamento degli interessi, nella misura massima del 3 per cento ed entro il limite di impegno di lire 40 miliardi, sui mutui di ammortamento a quindici anni, di cui tre di preammortamento, contratti per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese medesime, anche in relazione ad esposizioni debitorie verso enti pubblici operanti nei settori dell'assistenza e della previdenza.
3. I mutui di cui al comma 2 sono considerati operazioni di credito agrario ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e possono essere assistiti dalla garanzia fideiussoria della sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 45 dello stesso decreto legislativo, ad integrazione delle garanzie ritenute idonee dalle banche mutuanti. Detta garanzia fideiussoria potrà impegnare una quota non superiore all'80 per cento delle dotazioni finanziarie della sezione speciale.
4. I mutui sono concessi a condizione che il richiedente presenti alla banca un piano finalizzato al ripristino della redditività dell'impresa, e che comprenda i seguenti elementi: riorganizzazione, razionalizzazione e riqualificazione delle attività aziendali, con abbandono di quelle non redditizie; riduzione delle produzioni soggette al ritiro; riconversione verso produzioni di qualità che tutelino e migliorino l'ambiente naturale.
5. L'importo dei mutui può essere ragguagliato all'intera spesa ritenuta ammissibile dalla banca a seguito della compiuta istruttoria. Gli interessi di preammortamento vengono capitalizzati e corrisposti unitamente alle singole rate di ammortamento.
6. Gli interventi per la ristrutturazione delle imprese agricole, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 2, possono assumere, inoltre, le seguenti forme finalizzate, in ogni caso, ad assicurare ai beneficiari prospettive di redditività a lungo termine:
a) conferimenti di capitale, cancellazione di esposizioni debitorie, erogazione di crediti, ovvero concessioni di garanzie su operazioni creditizie, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali;
b) riduzione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche nella misura del 30 per cento;
c) esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali nella misura del 30 per cento.
7. Nel caso di imprese individuali, nel valutare lo stato della difficoltà finanziaria, si tiene conto di tutti i beni appartenenti ai soggetti che esercitano l'attività di impresa, anche quando tali beni non riguardino l'esercizio di attività agricola.
8. Nei confronti delle imprese di cui al comma 1, sono sospesi, sino alla stipula dei mutui ovvero della concessione delle misure di ristrutturazione, i termini di pagamento delle rate delle operazioni creditizie in scadenza entro il 30 giugno 2001.
Art. 122. Interventi per agevolare la raccolta di prodotti agricoli.
1. In sede di sperimentazione e per un periodo non superiore a due anni, i coltivatori diretti iscritti agli elenchi provinciali possono avvalersi per la raccolta di prodotti agricoli, in deroga alla normativa vigente, di collaborazioni occasionali di parenti ed affini entro il quinto grado per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a tre mesi.
Art. 123. Promozione e sviluppo delle aziende agricole e zootecniche biologiche.
1. All'articolo 59 della
a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:
(Omissis);
b) il comma 2 è sostituito dai seguenti:
(Omissis);
c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
(Omissis);
d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
(Omissis).
2. In sede di prima applicazione il primo decreto di cui al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 59 della
Art. 124. Patti territoriali specializzati nei settori dell'agricoltura e della pesca.
1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica approva i patti territoriali specializzati nei settori dell'agricoltura e della pesca pervenuti entro la scadenza del bando del 15 maggio 2000, che hanno positivamente superato l'istruttoria, e ne finanzia le iniziative imprenditoriali nell'àmbito delle risorse per le aree depresse e per le intese istituzionali di programma. Le regioni possono finanziare le iniziative infrastrutturali proposte negli stessi patti. Per tali patti, per i quali sia stato emanato il decreto di approvazione da parte del Ministro competente, il finanziamento pubblico riguarda tutte le iniziative imprenditoriali ed infrastrutturali previste da ciascun patto, anche se le stesse sono attuabili parzialmente all'esterno delle aree classificate depresse[130].
Art. 125. Disposizioni per il settore agricolo.
1. All’articolo 4, comma 11, del
(Omissis).
2. All'articolo 53, comma 18, della
Art. 126. Garanzie a favore di cooperative agricole.
1. A titolo di riconoscimento di somme già maturate e dovute per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del
2. Il pagamento da parte dello Stato delle garanzie ammesse per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del
3. L'intervento dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis, del
3-bis. Resta salvo il diritto dello Stato di ripetere quanto corrisposto a seguito dell'intervento, nei confronti dei soci che abbiano comunque contribuito alla insolvenza della cooperativa o che in ogni caso non abbiano titolo a beneficiare dell'intervento, subentrando nelle relative garanzie [131].
4. Le procedure esecutive nei confronti dei soci garanti, inseriti nell'elenco di cui al comma 2, per l'escussione delle garanzie sono sospese sino alla comunicazione da parte dell'amministrazione della messa a disposizione della somma spettante.
5. Subordinatamente alle cooperative ammesse a godere dei benefìci previsti dall'articolo 1, comma 1-bis, del
Art. 127. Nuove norme procedurali in materia di assicurazioni agricole agevolate.
1. [All’articolo 3, comma 1, della 14 febbraio 1992, n. 185, e successive modificazioni, il terzo periodo è sostituito dai seguenti: (Omissis)] [132].
2. I contratti di assicurazione di cui all'articolo 1 del
3. I valori delle produzioni assicurabili con polizze agevolate sono stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno, per l'anno successivo sulla base delle rilevazioni dei prezzi unitari di mercato alla produzione, effettuate dall'Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo (ISMEA). Al fine di sostenere la competitività delle imprese e favorire la riduzione delle conseguenze dei rischi atmosferici, è istituito presso l'ISMEA un fondo per la riassicurazione dei rischi. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono fissate le modalità operative del fondo.
4. [Le modalità di erogazione del contributo dello Stato per il pagamento del premio delle polizze stipulate singolarmente dal produttore, sono stabilite con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge] [134].
5. [Per le polizze multirischio e globali delle produzioni aziendali, ammesse all'assicurazione agevolata, il contributo dello Stato per il pagamento del premio è determinato nella misura massima dell'80 per cento conformemente alle disposizioni della comunicazione della Commissione europea 2000/C28/02 in materia di aiuti di Stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee serie C n. 28 del 1° febbraio 2000] [135].
6. [La riscossione dei contributi consortili può essere eseguita mediante ruolo in base alle disposizioni vigenti in materia di esazione dei contributi non erariali] [136].
7. [Con le maggioranze previste dagli statuti per le assemblee ordinarie i consorzi devono adottare delibere per:
a) la soppressione della cassa sociale;
b) la contabilità separata dei contributi, associativi e pubblici, relativi alla difesa attiva e passiva dalle calamità e alle iniziative mutualistiche] [137].
8. [All’articolo 17, quarto comma, della
(Omissis) ] [138].
9. Le spese derivanti dall'attuazione del presente articolo, sono comprese nell'àmbito degli stanziamenti annuali di cui alla
Art. 128. Disposizioni in materia di credito agrario.
1. Il comma 3 dell'articolo 5 del
(Omissis).
2. Per le operazioni di finanziamento in essere della Cassa per la formazione della proprietà contadina e per i finanziamenti concessi ai sensi della
3. A favore delle imprese di cui al comma 3 dell'articolo 5 del
4. Le rate già assistite dal concorso pubblico nel pagamento degli interessi conservano l'agevolazione anche nel periodo di proroga e di sospensione. L'onere finanziario è coperto dalle economie accertate nella rinegoziazione dei tassi e comunque nel limite di queste, senza ulteriore onere per il bilancio dello Stato.
5. Le regioni possono deliberare il consolidamento delle posizioni debitorie delle aziende di cui al comma 3 scadute e non pagate, già assistite dal concorso pubblico nel pagamento degli interessi, nel limite delle economie derivanti dalla rinegoziazione dei tassi, senza oneri ulteriori a carico dei bilanci regionali. La durata delle operazioni di consolidamento è variabile in relazione alle disponibilità finanziarie.
6. Entro il 31 marzo 2003, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, emana con proprio decreto le norme di attuazione del presente articolo [139].
Art. 129. Emergenze nel settore agricolo e zootecnico.
1. Per fare fronte alle emergenze determinatesi nel settore agricolo e zootecnico a seguito delle malattie e della crisi di mercato da esse determinata, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'attivazione degli interventi in base ai seguenti tetti di spesa:
a) interventi strutturali e di indennizzo per assicurare l'agibilità degli allevamenti bovini che operano nella linea vacca-vitello, nonché di prevenzione in allevamenti di bovini e ovini, in zone di protezione di sorveglianza istituite dall'autorità sanitaria a seguito della accertata presenza di influenza catarrale dei ruminanti: euro 10.329.138 per ciascuno degli anni 2002 e 2003 [140];
a bis) interventi strutturali e di sostegno per fronteggiare le conseguenze della malattia scrapie negli allevamenti ovini: 2,5 milioni di euro [141];
b) interventi strutturali e di prevenzione e di indennizzo dalla encefalopatia spongiforme bovina negli allevamenti anche con riguardo al sostegno dei sistemi di tracciabilità, nonché delle razze da carne italiana e delle popolazioni bovine autoctone: lire 10 miliardi per il 2001 e 20 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003 [142];
c) interventi strutturali e di prevenzione negli impianti avicoli e di fauna selvatica colpiti dall'influenza aviaria: lire 20 miliardi per il 2001 e 30 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
d) interventi strutturali negli impianti viticoli colpiti da flavescenza dorata: lire 20 miliardi per il 2001 e 25 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
e) interventi per fronteggiare gli eventi eccezionali conseguenti alla grave crisi di mercato degli agrumi: lire 6 miliardi per il 2001 e 25 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
f) interventi strutturali negli impianti frutticoli colpiti dalla malattia della sharka: lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002.
2. All’articolo 1 del
Art. 130. Modifiche alla
1. Alla
a) all’articolo 4, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: (Omissis);
b) all’articolo 8, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: (Omissis).
2. I trattamenti recante sussidi al reddito per i lavoratori dipendenti dai Consorzi agrari possono essere prorogati nel limite massimo di lire 30 miliardi, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, fino al 31 dicembre 2001.
CAPO XX
INTERVENTI IN MATERIA DI TRASPORTI
E DI INFRASTRUTTURE VIARIE
Art. 131. Disposizioni in materia di trasporto ferroviario e di applicazione della normativa vigente in materia di appalti ferroviari.
1. Al fine di garantire il contenimento delle tariffe e il risanamento finanziario delle attività di trasporto ferroviario, il Ministro dei trasporti e della navigazione può rilasciare titoli autorizzatori ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dal
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, ultimo periodo, del
3. Al fine di garantire la sollecita conclusione dei lavori relativi alla tratta ferroviaria ad alta capacità Torino-Milano approvati nella conferenza di servizi tenutasi il 14 luglio 2000 ed il contenimento dei costi di realizzazione, anche in relazione alle esigenze connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali del 2006, il Ministro dei trasporti e della navigazione entro i quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge istituisce l'Osservatorio permanente per il monitoraggio dei lavori relativi alla medesima tratta ferroviaria, composto da sei componenti, di cui uno nominato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e cinque nominati dal Ministro dei trasporti e della navigazione e designati, rispettivamente, dal Ministro medesimo, dal presidente della regione Lombardia, dal presidente della regione Piemonte, dalla TAV S.p.A. e dal General Contractor affidatario della progettazione esecutiva e dei lavori di costruzione. Ai componenti non spetta alcun compenso. I servizi di segreteria dell'Osservatorio sono assicurati dal Ministero dei trasporti e della navigazione nell'àmbito delle ordinarie dotazioni organiche e finanziarie. Ai lavori di cui al presente comma non si applicano le disposizioni del comma 2.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in relazione alle convenzioni stipulate tra le aziende ferroviarie in concessione ed in gestione commissariale governativa e i soggetti esecutori, per la realizzazione degli interventi di ammodernamento e potenziamento finanziati con la
5. Tutte le operazioni di ristrutturazione della società Ferrovie dello Stato S.p.A. effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2000 in esecuzione delle direttive comunitarie 91/440/CEE, 95/18/CE e 95/19/CE, così come recepite dal
Art. 132. Disposizioni in materia di concessioni autostradali.
1. L'articolo 12 della
2. La garanzia dello Stato sui mutui contratti e le obbligazioni emesse dalle società per azioni concessionarie per la costruzione e l'esercizio di autostrade di cui all'articolo 3 della
3. In sede di revisione delle concessioni autostradali, ai sensi dell'articolo 11 della
CAPO XXI
INTERVENTI PER LA CONTINUITÀ TERRITORIALE CON LA SICILIA
Art. 133. Contributo per le spese di trasporto alle piccole e medie imprese siciliane.
1. È concesso alle piccole e medie imprese agricole, estrattive e di trasformazione classificate dal decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 18 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1° ottobre 1997, con sede legale e stabilimento operativo nel territorio della regione Sicilia, ad eccezione di quelle di distillazione dei petroli, un contributo, mediante credito d'imposta, per le spese di trasporto ferroviario, marittimo e aereo e combinato, nei limiti stabiliti dall'Unione europea in materia di aiuti di Stato. Il contributo è concesso nei limiti del comma 2 del presente articolo per i prodotti provenienti dalle imprese site nel territorio della regione Sicilia e destinati al restante territorio comunitario. Per il 2001 il 20 per cento dello stanziamento complessivo di cui al comma 2 è riservato al contributo per le spese di trasporto su gomma. A decorrere dal 2002 tale percentuale è diminuita del 5 per cento per ciascun anno.
2. L'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è affidata alla regione Sicilia tramite apposita convenzione tra il Ministro delle finanze, il Ministro dei trasporti e della navigazione e il presidente della regione, da definire entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con la quale si stabiliranno le modalità per il trasferimento dei fondi dal bilancio statale alla regione Sicilia e l'entità del cofinanziamento regionale dell'agevolazione di cui al presente articolo, che non dovrà comunque essere inferiore al 50 per cento del contributo statale. L'onere complessivo per il bilancio dello Stato non può superare l'importo di lire 25 miliardi per l'anno 2001 e di lire 50 miliardi a decorrere dall'anno 2002.
Art. 134. Riqualificazione del settore trasporto merci nella regione Sicilia.
1. È assegnata alla regione Sicilia la somma di lire 100 miliardi per l'anno 2001 per il cofinanziamento di interventi regionali di carattere straordinario per la ristrutturazione e la riqualificazione del settore del trasporto merci siciliano. Il contributo statale è erogato subordinatamente alla verifica della coerenza degli interventi con gli obiettivi di cui al presente articolo. Il cofinanziamento regionale non dovrà essere inferiore al 30 per cento del contributo statale.
Art. 135. Continuità territoriale per la Sicilia.
1. Al fine di realizzare la continuità territoriale per la Sicilia, in conformità alle disposizioni di cui al
a) l'imposizione degli oneri di servizio pubblico relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali della Sicilia e i principali aeroporti nazionali e tra gli scali aeroportuali della Sicilia e quelli delle isole minori siciliane in conformità alle conclusioni della conferenza di servizi di cui ai commi 2 e 3;
b) qualora nessun vettore abbia istituito servizi di linea con assunzione di oneri di servizio pubblico, una gara di appalto europea per l'assegnazione delle rotte tra gli scali aeroportuali della Sicilia e gli aeroporti nazionali.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Presidente della Regione siciliana, indice una conferenza di servizi [144].
3. La conferenza di servizi di cui al comma 2 definisce i contenuti dell'onere di servizio in relazione:
a) alle tipologie e ai livelli tariffari;
b) ai soggetti che usufruiscono di agevolazioni;
c) al numero dei voli;
d) agli orari dei voli;
e) alle tipologie degli aeromobili;
f) alla capacità dell'offerta;
g) [all'entità dell'eventuale copertura finanziaria da porre a carico del bilancio dello Stato qualora si proceda alla gara di appalto europea] [145].
4. Qualora nessun vettore accetti l'imposizione degli oneri di servizio pubblico di cui al comma 1, lettera a), il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Presidente della Regione siciliana, provvede all'affidamento mediante gara di appalto secondo la procedura di cui all'articolo 17 del
5. Ai sensi delle disposizioni vigenti, la decisione di imporre gli oneri di servizio pubblico relativi ai servizi aerei sulle rotte tra gli scali siciliani e nazionali è comunicata all'Unione europea.
6. Per le compensazioni degli oneri di servizio pubblico accettati dai vettori conseguentemente all'esito della gara di appalto di cui al comma 4, sono stanziate lire 50 miliardi per l'anno 2001 e lire 100 miliardi a decorrere dall'anno 2002.
7. [L'entità del cofinanziamento regionale alle agevolazioni di cui al presente articolo non potrà essere inferiore al 50 per cento del contributo statale] [147].
Art. 136. Oneri di pubblico servizio per i servizi aerei di linea.
1. Al fine di realizzare politiche di coesione tra le diverse aree del Paese, con riguardo ai servizi aerei di linea, il Ministro dei trasporti e della navigazione dispone, con proprio decreto, l'imposizione di oneri di pubblico servizio in conformità alle disposizioni del
2. I contenuti dell'onere di pubblico servizio di cui al comma 1 sono determinati secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 36 della
Art. 137. Ulteriori erogazioni a favore della regione Sicilia.
1. Alla regione Sicilia è assegnato un limite di impegno di 21 miliardi di lire della durata di quindici anni, corrispondente a un capitale mutuabile di almeno lire 200 miliardi, per interventi diretti a:
a) contenere i consumi ed i costi energetici delle piccole e medie imprese;
b) fronteggiare la crisi del settore agrumicolo;
c) sostenere iniziative e investimenti nei comuni sede di impianti di raffinazione, estrazione e stoccaggio di prodotti petroliferi;
c-bis) realizzare infrastrutture primarie con interventi intersettoriali [148].
CAPO XXII
INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE, DI RIASSETTO
IDROGEOLOGICO, DI TUTELA DEL PATRIMONIO STORICO ARTISTICO
Art. 138. Disposizioni relative a eventi calamitosi.
1. I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell'articolo 3 dell'O.M. 21 dicembre 1990, n. 2057, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1990, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, versando l'ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, entro il 15 dicembre 2002 [149].
2. Le somme dovute ai sensi del comma 1 possono essere versate fino ad un massimo di dodici rate semestrali, di pari importo. La prima rata deve essere versata entro il termine di cui al comma 1[150].
3. Le somme dovute dai contribuenti di cui al comma 1, e non versate, sono recuperate mediante iscrizioni in ruoli da rendere esecutivi entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla scadenza dell'ultima rata[151].
4. L'articolo 11 della
5. Le modalità di versamento delle somme di cui al comma 1 sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze[153].
6. Per i versamenti dei tributi e contributi sospesi effettuati oltre le scadenze dei termini previsti, ma comunque entro il 1° gennaio 2002, non si dà luogo all'applicazione di sanzioni[154].
7. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 si applicano anche ai contributi e premi dovuti agli enti previdenziali. Le modalità di versamento sono fissate dagli enti impositori[155].
7-bis. Fino al termine di cui al comma 1, sono sospesi i procedimenti di riscossione coattiva e le azioni concorsuali relativi ai tributi, contributi e premi di cui al presente articolo[156].
8. I soggetti residenti alla data delle calamità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della
9. Coloro che intendono beneficiare delle disposizioni di cui al comma 8 devono presentare domanda al distretto militare di appartenenza al momento dell'arruolamento ovvero, in caso di avvenuto arruolamento, entro venti giorni dalla data di dichiarazione ovvero di proroga dello stato di emergenza. Se il soggetto è alle armi, la domanda deve essere presentata ai rispettivi Comandi di corpo. I comandi militari competenti, sulla base delle esigenze rappresentate da parte delle Amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali territoriali e loro consorzi, assegnano, previa convenzione, i soggetti interessati, tenendo conto delle professionalità richieste e delle attitudini individuali dei soggetti medesimi a svolgere i previsti interventi. Per il vitto e l'alloggio di tali soggetti si provvede tenendo conto della ricettività delle caserme e della disponibilità dei comuni, nonché autorizzando il pernottamento ed eventualmente il vitto presso le rispettive abitazioni. L'assegnazione dei militari di leva alle amministrazioni che hanno stipulato la convenzione avviene entro venti giorni dalla presentazione della domanda da parte dei militari stessi.
10. Qualora in occasione della chiamata alla leva di ciascun contingente si verifichino circostanze eccezionali che non consentano di assicurare il fabbisogno delle Forze armate, il Ministro della difesa, con proprio decreto, può sospendere temporaneamente la applicazione delle disposizioni del comma 8 ovvero di quelle sul servizio di leva recate da norme di legge che prevedano interventi a favore delle zone colpite da eventi calamitosi.
11. Le norme recate dai commi 1 e 2 dell'articolo 1-ter del
12. Nell'àmbito delle risorse disponibili, in attuazione dell'articolo 3, comma 1, del
13. Al fine di consentire il recupero delle minori entrate dell'imposta comunale sugli immobili relative ai fabbricati colpiti dal sisma del 1998 nell'area del Lagonegrese-Senisese, è concesso, per il 2001, un contributo straordinario ai comuni colpiti, con le modalità di cui agli articoli 2 e 4 del
14. Si intendono ricompresi tra gli oneri detraibili ai sensi dell'articolo 13-bis, comma 1, lettera i-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
15. Il Magistrato per il Po può utilizzare gli enti locali come soggetti attuatori per specifici interventi di protezione civile sul territorio di competenza.
16. Per finanziare gli interventi delle regioni, delle province autonome e degli enti locali, diretti a fronteggiare esigenze urgenti per le calamità naturali di livello b) di cui all'articolo 108 del
17. In sede di prima applicazione per il triennio 2001-2003 il concorso delle regioni al Fondo di cui al comma 16 è assicurato mediante riduzione delle somme trasferite ai sensi della
18. Sui fondi assegnati a tutto il 2003, l'Ente nazionale per le strade (ANAS) è tenuto a riservare la somma di lire 600 miliardi, da impegnare nel 2001 e nel 2002, per gli interventi urgenti di ripristino della viabilità statale nelle regioni danneggiate dagli eventi alluvionali dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2000, per i quali è intervenuta, da parte del Consiglio dei ministri, la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della
Art. 139. Differimento dei termini e altre disposizioni per la ultimazione dei lavori nelle zone colpite dalla catastrofe del Vajont.
1. I termini per la ultimazione dei lavori previsti dall'articolo 8 della
2. I contributi previsti dai commi primo, secondo, terzo e settimo dell'articolo 4 della
3. I provvedimenti di assegnazione definitiva delle aree già assegnate in via provvisoria agli aventi diritto dovranno essere definiti entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso inutilmente tale termine l'assegnazione dell'area, già provvisoria, diventa definitiva.
4. Per garantire l'erogazione di contributi necessari per la ricostruzione delle abitazioni, nonché per il completamento della ricostruzione dei centri abitati di Erto, Casso e Vajont, di cui alla
Art. 140. Riordino fondiario nelle zone del Friuli-Venezia Giulia.
1. Al fine di consentire il riordino fondiario nelle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976, le disposizioni di cui all'articolo 4 della
Art. 141. Patrimonio idrico nazionale.
1. Al fine di assicurare il recupero di risorse idriche disponibili in aree di crisi del territorio nazionale e per il miglioramento e la protezione ambientale, mediante eliminazione di perdite, incremento di efficienza della distribuzione e risanamento delle gestioni, nonché mediante la razionalizzazione e il completamento di opere e di interconnessioni, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede alla concessione, ed alla conseguente erogazione direttamente agli istituti mutuanti, di contributi pari agli oneri, per capitale ed interessi, di ammortamento di mutui o altre operazioni finanziarie che i seguenti soggetti sono autorizzati a contrarre in rapporto alle rispettive quote di limiti di impegno quindicennali con decorrenza dagli anni 2002 e 2003:
a) Consorzio Ovest Sesia Baraggia, del sistema Canale Cavour Vercellese, per la quota di lire 8 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
b) Consorzio Irrigazione Est Sesia di Novara, per la quota di lire 8 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
c) Canale Emiliano-Romagnolo, per la quota di lire 7,5 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
d) Ente Irriguo Umbro-Toscano, per la quota di lire 7,5 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
e) Complessi Irrigui della Campania Centrale e Piana del Sele, per la quota di lire 4 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
f) Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, per la quota di lire 4,5 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
g) Sistema Lentini, Simeto e Ogliastro, per la quota di lire 3,5 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
h) Consorzio di bonifica Medio Astico Bacchiglione, per la quota di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
i) Consorzi di bonifica dell'oristanese, per la quota di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
l) Consorzio bacini del Trebbia e del Tidone, per la quota di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 2002 e 2003.
2. Gli enti indicati al comma 1 presentano entro il 31 dicembre 2001 progetti esecutivi e cantierabili per la realizzazione delle opere necessarie al recupero di risorse idriche. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede alla revoca della concessione degli enti inadempienti a ripartire le connesse risorse tra i rimanenti.
3. Per assicurare altresì il perseguimento delle finalità di cui al comma 2 nelle restanti aree del territorio nazionale, sono autorizzati gli ulteriori limiti di impegno quindicennali di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali per la concessione di contributi pluriennali per la realizzazione degli interventi da parte dei soggetti interessati.
3 bis. Al fine di assicurare il corretto funzionamento degli enti di cui al comma 1 nonchè per la realizzazione di ulteriori investimenti è autorizzato il limite d'impegno quindicennale di 5.270.000 euro a decorrere dall'anno 2003. Entro il 30 giugno 2003 i suddetti enti presentano al Ministero delle politiche agricole e forestali propri programmi finalizzati al loro corretto funzionamento e alla realizzazione di investimenti [161].
4. Per l'adempimento degli obblighi comunitari in materia di fognatura, collettamento e depurazione di cui agli articoli 27, 31 e 32 del
Art. 142. Fondo per il finanziamento dei piani stralcio di assetto idrogeologico.
1. Per gli interventi relativi al finanziamento delle opere previste dai piani stralcio di assetto idrogeologico, per l'individuazione delle aree a rischio e per le relative misure di salvaguardia è istituito un apposito fondo.
2. Ai fini di cui al comma 1, per gli anni 2002 e 2003 è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi annue.
Art. 143. Interventi in materia di patrimonio storico-artistico.
1. Al Ministero per i beni e le attività culturali è attribuita, per l'anno 2001, la somma di lire 100 miliardi aggiuntiva rispetto a quanto disposto dall'articolo 3, comma 83, della
CAPO XXIII
INTERVENTI IN MATERIA DI INVESTIMENTI PUBBLICI
Art. 144. Limiti di impegno. 1. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione, sono autorizzati nel triennio 2001-2003 i limiti di impegno di cui alla tabella 1, allegata alla presente legge, con la decorrenza e l'anno terminale ivi indicati.
2. Il comune di Venezia è autorizzato a destinare parte del ricavato dei mutui contratti utilizzando le quote di limiti di impegno ad esso attribuite per la prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia ai sensi dell'articolo 54, comma 1, della
3. Per le finalità di sviluppo da parte dell'industria a tecnologia avanzata, ai sensi dell'articolo 5 del
4. Per il completamento degli interventi urgenti a seguito degli eventi sismici e idrogeologici avvenuti tra il settembre 1997 e l'agosto 2000, esclusi gli eventi sismici delle regioni Marche e Umbria, e per i quali è intervenuta da parte del Consiglio dei ministri la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della
5. Per fronteggiare le esigenze derivanti da eventi calamitosi o da eccezionali avversità atmosferiche verificatisi nell'anno 2000 sul territorio nazionale, nelle zone definite dalle ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, il Dipartimento della protezione civile provvede con le modalità e le procedure di cui al comma 4 ed è autorizzato a concorrere con contributi in favore delle regioni che contraggono mutui allo scopo. A tale fine, in aggiunta alle risorse già a disposizione del Dipartimento medesimo, sono autorizzati due limiti di impegno quindicennali: di lire 100 miliardi decorrente dall'anno 2001 e di lire 100 miliardi decorrente dall'anno 2002. Per gli interventi nelle zone colpite dall'alluvione in Calabria nei mesi di settembre e ottobre 2000 sono inoltre autorizzati due limiti di impegno quindicennali di lire 10 miliardi a decorrere dall'anno 2002 e di lire 10 miliardi a decorrere dall'anno 2003.
6. Per la prosecuzione degli interventi conseguenti al terremoto della Campania di cui alla
7. Al fine di garantire il miglioramento della viabilità e dei trasporti, sono attribuiti all'ANAS stanziamenti destinati alle seguenti iniziative, nei limiti finanziari indicati:
a) strada trans-polesana: lire 20.000 milioni per gli anni 2001 e 2002, e lire 40.000 milioni per l'anno 2003;
b) pedemontana-lombarda: lire 30.000 milioni per gli anni 2001 e 2002, e lire 40.000 milioni per l'anno 2003;
c) ionica: lire 10.000 milioni per l'anno 2001, lire 20.000 milioni per l'anno 2002, e lire 30.000 milioni per l'anno 2003;
d) tirreno-adriatica (strada statale n. 652): lire 20.000 milioni per gli anni 2001 e 2002, e lire 30.000 milioni per l'anno 2003;
e) collegamento aeroporto Malpensa 2000, strade statali n. 32 e n. 527; lire 10.000 milioni per gli anni 2001, 2002 e 2003;
f) strada trasversale «Delle Serre», in provincia di Vibo Valentia: lire 10.000 milioni per l'anno 2002 e lire 10.000 milioni per l'anno 2003;
g) strada a scorrimento veloce Caltanissetta-Gela: lire 5.000 milioni per l'anno 2002 e lire 10.000 milioni per l'anno 2003.
8. Per il completamento della dorsale appenninica Atina-Isernia, tronco Atina-confine della regione Lazio, è attribuita alla provincia di Frosinone la somma di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003.
9. Per interventi relativi al miglioramento del nodo stradale Venezia-Mestre è autorizzata per l'anno 2001 l'erogazione di lire 2.000 milioni a favore della provincia di Venezia.
10. Per interventi relativi alla superstrada Noce Rivello-Colla Maratea nella regione Basilicata è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per il 2001 e di lire 2.000 milioni per il 2002. Nell'àmbito degli interventi per la risoluzione dei problemi della viabilità dell'area centrale veneta la regione Veneto è autorizzata a contrarre mutui quindicennali con onere per capitale ed interessi a carico del bilancio dello Stato. A tal fine è autorizzato il limite di impegno quindicennale di lire 7 miliardi a decorrere dal 2002.
11. L'ANAS è inoltre autorizzato, nell'àmbito delle risorse esistenti, a contrarre mutui quindicennali assistiti da contributi erariali, nei limiti finanziari indicati:
a) strada Termoli-San Vittore, A1-A14: lire 3.000 milioni per l'anno 2002 e lire 4.000 milioni per l'anno 2003;
b) strada Ragusa-Catania: lire 3.000 milioni per gli anni 2002 e 2003.
12. Per la progettazione definitiva del raddoppio dell'intero tracciato, con priorità per la nuova galleria di valico, della linea ferroviaria Parma-La Spezia (Pontremolese), è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni nell'anno 2002 e di lire 5.000 milioni nell'anno 2003.
13. Sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 1 miliardo a decorrere dall'anno 2002 e di lire 1 miliardo a decorrere dall'anno 2003, in corrispondenza dei mutui che la regione Sicilia stipulerà per il completamento della ferrovia Siracusa-Ragusa-Gela.
14. Per la realizzazione della strada medio Adriatico-medio Tirreno (adeguamento strada statale n. 4, Salaria) sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 7 miliardi a decorrere dall'anno 2002 e di lire 9 miliardi a decorrere dall'anno 2003; è altresì autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni del triennio 2001-2003.
15. Al fine di assicurare il finanziamento del programma triennale di intervento contenuto nel piano di bacino adottato dall'autorità di bacino del fiume Arno, secondo le procedure previste dagli articoli 17 e 18 della
16. Per interventi infrastrutturali di collegamento con la Val d'Aosta, è concesso alla comunità montana Valsesia un limite di impegno quindicennale di lire 3 miliardi decorrente dall'anno 2002, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
17. È autorizzato un limite di impegno quindicennale di lire 20 miliardi annue a decorrere dal 2002 e di lire 15 miliardi annue a decorrere dal 2003 destinato alla copertura finanziaria di un programma finalizzato all'avvio della gestione del servizio idrico integrato di cui alla
18. Per il cofinanziamento di interventi per alloggi e residenze per studenti universitari di cui alla
Art. 145. Altri interventi.
1. All'articolo 3, comma 1, della
2. Le infrastrutture ferroviarie delle aziende concessionarie ed in regime di gestione commissariale governativa, per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati conclusi specifici accordi di programma, nei termini e nei modi previsti dall'articolo 8, comma 6-bis, del
3. La
4. [Per il finanziamento di programmi interforze ad elevato contenuto tecnologico, connessi alle esigenze della difesa nel contesto dell'Unione europea, è autorizzata la spesa di lire 200 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della difesa] [162].
5. I progetti nel settore spaziale con particolari ricadute commerciali sono individuati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministero della difesa. Per tali progetti il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato concede finanziamenti con le modalità e nelle misure di cui alla
6. Per le finalità previste dall'articolo 1 del
7. All'articolo 20, primo comma, del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con
8. All'articolo 4, comma 19, primo periodo, della
9. Per le finalità previste dall'articolo 6 della
10. Per fare fronte alle esigenze connesse all'avvio del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici di cui all'articolo 1 della
11. Ai fini della trasformazione in società per azioni dell'Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV) ai sensi delle
12. I dipendenti dell'ENAV, aventi diritto all'indennità di buonuscita alla data del 31 dicembre 2000, possono optare per il mantenimento del trattamento di fine servizio secondo le regole per loro vigenti alla medesima data.
13. Al fine di consentire al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) lo svolgimento dei propri compiti istituzionali e il potenziamento dell'attività sportiva è autorizzata la concessione al CONI medesimo di un contributo straordinario di lire 195 miliardi per l'anno 2001 di cui 20 da destinare a sport sociale e giovanile. A tal fine, nei limiti della quota del suddetto contributo, per agevolare e promuovere l'addestramento e la preparazione di giovani calciatori di età compresa tra i quattordici ed i diciannove anni compiuti, definiti ai sensi dell'articolo 33 del regolamento interno della Federazione italiana gioco calcio «giovani di serie», alle società sportive, militanti nei campionati nazionali di serie C1 e C2, che stipulano un contratto di lavoro avente le predette finalità sono riconosciuti, per ogni giovane assunto, uno sgravio contributivo in forma capitaria pari ad un milione di lire, nonché un credito di imposta pari al 30 per cento del reddito di lavoro dipendente corrisposto a tali soggetti, con un limite massimo di lire dieci milioni per dipendente; e per ogni preparatore atletico una riduzione del 3 per cento sul totale dei contributi dovuti alle gestioni previdenziali di competenza. È possibile la proroga del limite di età fino al compimento del ventiduesimo anno nel caso in cui la società sportiva abbia provveduto o provveda a stipulare con il giovane di serie il primo contratto professionistico. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione delle agevolazioni di cui al presente comma [163].
14. Per le stesse finalità di cui al comma 13 è autorizzata la concessione alla Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi della somma di lire 15 miliardi per l'anno 2001 nonché di 6 milioni di euro per l'anno 2002. L'erogazione è preceduta da una verifica, effettuata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulle risultanze contabili e sulle prospettive finanziarie della stessa Cassa, da completare entro il 30 giugno 2001[164].
15. Per consentire lo svolgimento dei propri compiti istituzionali agli enti di promozione sportiva sono destinate lire 10 miliardi per il potenziamento e finanziamento dei programmi relativi allo sport sociale per l'anno 2001.
16. Per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva delle persone disabili è autorizzata la concessione alla Federazione italiana sport disabili (FISD) di un contributo straordinario di lire 500 milioni per l'anno 2001.
17. A decorrere dall'anno 2001, sono concessi un contributo annuo di lire 800 milioni al Club alpino italiano, per le attività del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS), e un contributo annuo di lire 1.500 milioni complessivamente al Forum permanente per le comunicazioni, di cui all'articolo 1, comma 24, della
18. [Al comma 10 dell'articolo 27 della
19. [L'erogazione delle somme di cui al comma 10, sesto periodo, dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificato dal comma 18 del presente articolo, avviene entro il 31 luglio di ciascun anno. In caso di ritardi procedurali, alle singole emittenti risultanti dalla graduatoria formata dai comitati regionali per le comunicazioni, ovvero, se non ancora costituiti, dai comitati regionali per i servizi radiotelevisivi nonchè alle singole emittenti radiofoniche locali risultanti dalla graduatoria formata dal Ministero delle comunicazioni, è erogato, entro il predetto termine del 31 luglio, un acconto, salvo conguaglio, pari al 90 per cento del totale al quale avrebbero diritto, calcolato sul totale di competenza dell'anno di erogazione. Il bando di concorso previsto dall'articolo 1, comma 1, del regolamento adottato con
20. È autorizzata l'ulteriore spesa di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 per la proroga della convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e il Centro di produzione S.p.A., stipulata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della
21. Gli oneri per il completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno, di cui all'articolo 11 della
22. All’articolo 15 del
(Omissis).
23. All'articolo 19 del
(Omissis).
24. Al comma 8 dell'articolo 6 della
25. Le disponibilità del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive di cui all'articolo 18 della
26. Le disposizioni dell'articolo 24, commi 1, 2 e 3, della
27. All'articolo 14, comma 2, della
28. Il comma 3 dell'articolo 40 della
(Omissis).
29. Nei commi 1, 2, 3, primo periodo, e 5 dell'articolo 40 della
30. Per le regolazioni debitorie dei disavanzi delle ferrovie concesse e in ex gestione commissariale governativa, comprensivi degli oneri di trattamento di fine rapporto, maturati alla data del 31 dicembre 2000, ad esclusione della società Ferrovie dello Stato S.p.A., e per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubblico locale relativi all'anno 1999, il Ministro dei trasporti e della navigazione, con decreto emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, provvede nell'anno 2001 all'erogazione di lire 1.500 miliardi, nonché di ulteriori lire 300 miliardi per la copertura, per il tramite dell'INPS, degli oneri sopportati dalle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto in conseguenza del mancato allineamento, per l'anno 1999, delle aliquote contributive di dette aziende a quelle medie del settore industriale[167].
31. Sui fondi delle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria riguardanti il versamento, da parte dei produttori, del prelievo supplementare sulle produzioni lattiere, ai sensi del
32. Per il finanziamento dei programmi di riqualificazione urbana, di cui all'articolo 2, comma 63, lettera a), della
33. Per il finanziamento delle iniziative relative a studi, ricerche e sperimentazioni in materia di edilizia residenziale e all'anagrafe degli assegnatari di abitazioni, di cui all'articolo 2, comma 63, lettera b), della
34. Il Ministro della giustizia:
a) entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone l'elenco degli istituti penitenziari ritenuti strutturalmente non idonei alla funzione propria e per i quali risulti necessaria o conveniente la dismissione;
b) promuove le intese necessarie con le regioni o con gli enti locali interessati, per attuare le suddette dismissioni e reperire le aree per la localizzazione dei nuovi istituti;
c) può valersi, ai fini delle acquisizioni dei nuovi istituti, degli strumenti della locazione finanziaria, della permuta e della finanza di progetto.
35. Al primo comma, dell'articolo 19 della
36. Per l'assegnazione dei contributi relativi all'acquisto di macchine agricole, di cui all'articolo 17, comma 34, della
37. Per le attività di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali, di cui all'articolo 4 della
38. Per la realizzazione dei programmi del settore aeronautico, di cui all'articolo 4, comma 3, della
39. Il primo e il secondo comma dell'articolo 2 della
(Omissis).
40. È istituito un fondo di lire 1,5 miliardi nel 2001 e 5.164.589,99 euro a decorrere dall'anno 2002, per la promozione di trasporti marittimi sicuri, anche mediante il finanziamento di studi e ricerche. A tale fine, per la razionalizzazione degli interventi previsti ai sensi del presente comma e per la valorizzazione delle professionalità connesse con l'utilizzo delle risorse nautiche, negli anni successivi le risorse del fondo, in misura non inferiore all'80 per cento delle dotazioni complessive per ciascun anno, sono destinate a misure di sostegno e incentivazione per l'alta formazione professionale tramite l'istituzione di un forum permanente realizzato da una o più ONLUS per la professionalità nautica partecipate da istituti di istruzione universitaria o convenzionate con gli stessi. Tali misure, in una percentuale non superiore al 50 per cento, possono essere destinate dai citati enti alla realizzazione, tramite il recupero di beni pubblici, di idonee infrastrutture. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma [168].
41. I diritti speciali di prelievo disciplinati dall'articolo 8-quinquies della
42. Le autorizzazioni di spesa relative agli interventi di cui all'articolo 14, comma 2, della
43. Per l'anno finanziario 2001 i ricavi delle operazioni di cui all'articolo 7, comma 3, del
44. Per promuovere la presenza delle imprese italiane nell'àmbito della rassegna «Italia in Giappone 2001», di cui alla
a) in favore del Ministero per i beni e le attività culturali nella misura di lire 5.500 milioni per l'anno 2001 e di lire 1.000 milioni per l'anno 2002;
b) in favore del Ministero del commercio con l'estero al fine di finanziare le iniziative promozionali realizzate dai consorzi alle esportazioni, nella misura di lire 4.500 milioni per l'anno 2001 e di lire 4.000 milioni per l'anno 2002.
45. Il contributo annuo previsto dall'articolo 8, comma 3, della
46. Gli impianti di cui si prevede l'ammodernamento con i benefici di cui all'articolo 8, comma 3, della
47. Allo scopo di potenziare l'informatica di servizio, con specifico riferimento alle esigenze connesse alle funzioni del giudice di pace, è disposto un finanziamento di 30 miliardi di lire per l'anno 2001.
48. Per l'avvio di interventi di tipo infrastrutturale inerenti il canale navigabile dei Navicelli è autorizzata una spesa di 5 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2002 e 2003.
49. Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è autorizzato ad utilizzare nel 2001 una somma pari a 7 miliardi di lire per sostenere i programmi della fondazione IDIS relativi al progetto «Città della scienza» volti, in collaborazione con le istituzioni europee, ad incentivare le sinergie fra il Mezzogiorno d'Italia e le aree del Mediterraneo, lo sviluppo di un polo di eccellenza sulle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione, il trasferimento tecnologico e la creazione di imprese.
50. All'articolo 30, comma 1, della
51. Al fine di favorire gli investimenti nei parchi nazionali è istituito un apposito fondo dell'ammontare di lire 20 miliardi per ciascun anno del triennio 2001-2003. Con decreto del Ministro dell'ambiente, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione del presente comma con la determinazione dei criteri di ripartizione dei finanziamenti tra i parchi nazionali.
52. Il programma speciale di reindustrializzazione di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla
53. Al fine di un più adeguato utilizzo dei finanziamenti per la preparazione del Vertice G-8 a Genova, all'articolo 1, comma 1, della
a) dopo le parole: «(G8),», sono inserite le seguenti: «nonché per quelle connesse con gli oneri conseguenti ad eventuali ricollocazioni di attività produttive»;
b) le parole: «beni del demanio marittimo» sono sostituite dalle seguenti: «beni del demanio»;
c) le parole: «detti beni rimangono, anche successivamente all'evento di cui al presente comma, affidati in concessione al comune di Genova» sono sostituite dalle seguenti: «detti beni, successivamente all'evento, ove abbiano subito un definitivo mutamento nella destinazione d'uso, con l'aggiunta dei sedimi e dei manufatti della Fiera del mare, sono ceduti al comune di Genova ad un prezzo complessivo di lire un miliardo».
54. L'area demaniale di circa 56.200 metri quadrati su piazza dell'umanità nel comune di Chiavari, è ceduta al comune di Chiavari ad un prezzo complessivo di 300 milioni di lire.
55. Al comma 7 dell'articolo 9 del
56. Al comma 3 dell'articolo 12 del
57. All'articolo 32, comma 5, della
a) all'articolo 3, comma 3, sono soppresse le parole: «comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio»;
b) All'articolo 18, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
(Omissis);
c) all'articolo 24, comma 2, le parole: «da lire duecentomila a lire due milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da lire quattrocentomila a lire tre milioni».
58. A valere sulle disponibilità di tesoreria del fondo rotativo di cui all'articolo 2 del
59. È assegnato alla regione Sardegna un contributo dello Stato pari a lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002 e pari a lire 40 miliardi per l'anno 2003, per l'attuazione degli interventi del piano per la soluzione dell'emergenza idrica.
60. Per le spese di funzionamento in relazione all'attività degli advisors nominati per l'esame del progetto del ponte sullo stretto di Messina è autorizzata la concessione alla società Stretto di Messina di un contributo straordinario di lire 2 miliardi per l'anno 2001.
61. Per l'anno 2001 sono stanziate lire 50 miliardi per investimenti nelle sedi di Autorità portuali. Con proprio decreto, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ripartisce i fondi fra le Autorità portuali che hanno presentato domanda documentata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
62. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 29 della
63. La società di cui all'articolo 2 del
64. Una parte, stabilita nella misura del 25 per cento, del valore complessivo dei beni provenienti da reato, oggetto di confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del
65. È abrogato l'articolo 11 della
66. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'applicazione del trattamento fiscale previsto dall'articolo 4, comma 2, del
67. Per il potenziamento delle attività ispettive, di controllo dei traffici marittimi, nonché di prevenzione degli inquinamenti del mare causati dal trasporto marittimo di sostanze pericolose, svolte da parte delle Capitanerie di porto, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, dotato di lire 5 miliardi per l'anno 2001 e di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003.
68. Per il finanziamento di opere di ampliamento, ristrutturazione, restauro e manutenzione straordinaria di immobili adibiti ad istituti penitenziari è autorizzata la spesa di lire 60.000 milioni per l'anno 2001 da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della giustizia.
69. Alla tabella III di cui alla
70. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 della
(Omissis).
71. Per la realizzazione delle infrastrutture per la mobilità al servizio del nuovo polo esterno della Fiera di Milano è autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per il 2002 e di lire 50 miliardi per il 2003.
72. Per la realizzazione di uno studio di fattibilità della ferrovia Martigny-Aosta è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per l'anno 2001, a favore della regione Valle d'Aosta[171].
73. Per l'eliminazione dei fattori di pericolosità e di criticità viaria denominati «punti neri» delle strade statali 52 e 52-bis nella regione Friuli-Venezia Giulia, è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per l'anno 2001, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione.
74. All'articolo 11, comma 9, secondo periodo, della
75. L'infrastruttura di cui all'articolo 50, comma 1, lettera g), secondo periodo, della
76. Per la realizzazione del secondo accesso alla città di Amelia è autorizzata la spesa di lire 3 miliardi da erogare alla regione Umbria per gli anni 2001, 2002 e 2003; per la conservazione della foresta fossile di Dunarobba, è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo per l'anno 2001, da erogare al comune di Avigliano Umbro; per la conservazione del campo di concentramento di Fossoli è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo.
77. Al fine di garantire la realizzazione dei centri visitatori e di strutture didattiche di educazione ambientale e di sensibilizzazione ecologica presso il Parco nazionale dello Stelvio, di cui all'articolo 3 del
78. Le risorse finanziarie conferite alla società Ferrovie dello Stato S.p.A. come contributi alla realizzazione di opere specifiche di cui all'articolo 10, comma 1, del
79. I termini di cui all'articolo 1 del
80. La disposizione dettata dall'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dall'articolo 4, comma 2, lettera d), del
81. La scadenza dei termini di centottanta giorni e di centoventi giorni, previsti rispettivamente dall'articolo 11, comma 2, e dall'articolo 12, comma 2, della
82. [172]
83. All'articolo 36 della
(Omissis).
84. All'articolo 36 della
(Omissis).
85. Al fine di favorire la conclusione dell'iter di risarcimento ai lavoratori coatti italiani nella Germania nazista negli anni 1943-1945, il Ministero degli interni è autorizzato ad erogare contributi per complessive lire 1.000 milioni nel biennio 2001-2002 agli enti e associazioni che predispongono gli atti richiesti per le procedure di risarcimento.
86. A titolo di concorso per l'attuazione dei progetti collocati nella graduatoria dei programmi di iniziativa comunitaria URBAN II di cui al decreto 19 luglio 2000, del Ministro dei lavori pubblici, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 13 settembre 2000, viene concesso ai primi venti progetti non ammessi al finanziamento comunitario, con procedure e modalità da definire con decreto dei Ministri dei lavori pubblici e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, un contributo fino a lire 10 miliardi, per una spesa complessiva massima di lire 100 miliardi annue per ciascuno degli anni 2001 e 2002.
87. A decorrere dall'anno 2001, il fondo di cui alla
88. Le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 4 della
89. All'articolo 17, comma 3, della
90. Al fine di rendere più agevole e rapida la revisione statutaria degli enti e istituti operanti in agricoltura, per i quali si applicano le disposizioni di cui al
91. Con decreto del Ministro delle finanze da emanare entro il 28 febbraio di ogni anno è prorogato il periodo di applicazione degli imponibili medi forfettari da applicare agli apparecchi da divertimento e intrattenimento previsti dall'articolo 14-bis del
92. I redditi di pensione estera di cui sono titolari minatori che abbiano lavorato per almeno 20 anni nelle miniere di carbone del Belgio e per i quali sia riscontrata la malattia professionale sono equiparati ai fini fiscali alla rendite INAIL.
93. Ai soggetti e alle opere nei cui confronti ha operato la norma di validazione degli atti e dei provvedimenti adottati e di salvaguardia degli effetti prodottisi e dei rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 11 del
94. All'insieme dei comuni sedi delle comunità terapeutiche interessate alla sanatoria di cui al comma 93 è concesso un contributo fino ad un massimo di lire 5 miliardi, da erogare negli anni 2002 e 2003, secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.
95. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i soggetti indicati alla lettera f) del medesimo comma, si applica anche per le spese sostenute nel periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2001. In questo caso la deducibilità delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione ivi indicate è consentita in quote costanti nel periodo di imposta di sostenimento e nei tre successivi.
96. Gli atti di aggiornamento geometrico di cui all'articolo 8 della legge 1° ottobre 1969, n. 679, ed agli articoli 5 e 7 del
97. Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, può autorizzare i concessionari di autostrade e trafori a destinare risorse, ai sensi e per gli effetti e nei limiti di cui all'articolo 65 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
98. All’articolo 62, comma 1-bis, del testo unico dell’imposta sui redditi, approvato con
99. All’articolo 40, comma 2, del testo unico dell’imposta sui redditi, approvato con
CAPO XXIV
DISPOSIZIONI IN SETTORI DIVERSI
Art. 146. Erogazioni a favore delle emittenti televisive locali.
1. Nell'àmbito degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo ed al fine di incentivare la produzione televisiva destinata al mercato nazionale ed internazionale da parte delle emittenti televisive locali, è stanziata la somma di lire 10 miliardi per il 2001 e di 2 milioni di euro per l'anno 2003 da prelevare dagli stanziamenti di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali [174].
2. La somma di cui al comma 1 è erogata entro il 30 giugno 2001 dal Ministero per i beni e le attività culturali alle emittenti televisive locali titolari di concessione che trasmettano programmi autoprodotti, in base ad apposito regolamento adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge dal Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite le competenti Commissioni parlamentari.
Art. 147. Norme in materia di esecuzione forzata nei confronti di pubbliche amministrazioni.
1. All'articolo 14 del
a) al comma 1, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centoventi giorni»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
(Omissis).
Art. 148. Utilizzo delle somme derivanti da sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
1. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato sono destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori, salvo quanto previsto al secondo periodo del comma 2 [175].
2. Le entrate di cui al comma 1 possono essere riassegnate anche nell'esercizio successivo, per la parte eccedente l'importo di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e di 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ad un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per essere destinate alle iniziative di cui al medesimo comma 1, individuate di volta in volta con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le competenti Commissioni parlamentari. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui all'articolo 51-septies, Sezione IX, Capo I, Titolo VI dell'Allegato 1 al
2-bis. Limitatamente all'anno 2001, le entrate di cui al comma 1 sono destinate alla copertura dei maggiori oneri derivanti dalle misure antinflazionistiche dirette al contenimento dei prezzi dei prodotti petroliferi [177].
2-ter. Per l'anno 2017, le entrate di cui al comma 1, incassate nell'ultimo bimestre 2016, sono riassegnate, per l'importo di 23 milioni di euro, al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della
Art. 149. Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale.
1. Nei confronti di coloro che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), del
Art. 150. Attività dell'Ufficio italiano dei cambi in materia di prevenzione e contrasto della criminalità economica. [179]
[1. L'Ufficio italiano dei cambi svolge attività consultiva nei confronti del Parlamento e del Governo in materia di prevenzione e contrasto sul piano finanziario della criminalità economica. Allo scopo di contribuire ad una più completa attività di prevenzione del riciclaggio, l'Ufficio italiano dei cambi individua i casi di particolare rilevanza nei quali norme di legge o di regolamento o provvedimenti amministrativi di carattere generale possono introdurre condizioni favorevoli all'attività di riciclaggio e li segnala al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alle Commissioni parlamentari competenti e al Procuratore nazionale antimafia, esprimendo, ove ne ravvisi l'opportunità, pareri circa le iniziative da adottare.
2. Nello svolgimento delle proprie funzioni in materia di usura ed antiriciclaggio, l'Ufficio italiano dei cambi, anche sulla base delle informazioni trasmesse dagli organi investigativi ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del
3. [Le autorità di vigilanza indicate nell'articolo 11 del
4. Nell'articolo 3, comma 5, del
Art. 151. Costituzione delle unità di informazione finanziaria e modifiche al
[1. Per ottemperare al disposto dell'articolo 2, comma 3, della decisione 2000/642/GAI, del Consiglio dell'Unione europea del 17 ottobre 2000, concernente le modalità di cooperazione tra le unità di informazione finanziaria degli Stati membri per quanto riguarda lo scambio di informazioni, l'unità di informazione finanziaria di cui alla predetta decisione è costituita, per l'Italia, presso l'Ufficio italiano dei cambi. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica comunica per iscritto l'avvenuta costituzione della predetta unità al Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.
2. All'articolo 3 del
a) al comma 4, lettera f), dopo le parole: «qualora siano attinenti alla criminalità organizzata» sono inserite le seguenti: «ovvero le archivia, informandone gli stessi organi investigativi»;
b) al comma 10 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: (Omissis).]
Art. 152. Modifiche alla
Art. 153. Imprese editrici di quotidiani e periodici.
1. Gli stanziamenti relativi ai contributi di cui alla
2. La normativa di cui all'articolo 3, comma 10, della
3. I quotidiani e i periodici telematici organi di movimenti politici di cui al comma 2 debbono essere comunque registrati presso i tribunali. Le richieste di contributi, ai sensi del presente articolo, per tali testate non sono cumulabili con nessuna altra richiesta analoga, che viene automaticamente annullata. Il contributo è pari al 60 per cento dei costi del bilancio d'esercizio dell'impresa editrice, certificati ai sensi di legge e riferiti alla testata.
4. Entro e non oltre il 1° dicembre 2001 le imprese editrici di quotidiani o periodici organi di movimenti politici, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 10, della
5. Le imprese di cui al comma 4, per accedere ai contributi debbono, fermi restando i requisiti di cui alla vigente normativa:
a) aver sottoposto l'intero bilancio di esercizio al quale si riferiscono i contributi alla certificazione di una società di revisione scelta tra quelle di cui all'elenco apposito previsto dalla CONSOB;
b) editare testate con una diffusione formalmente certificata pari ad almeno il 25 per cento della tiratura complessiva se nazionali ovvero almeno al 40 per cento se locali. Ai fini del presente articolo, si intende per diffusione l'insieme delle vendite e degli abbonamenti e per testata locale quella la cui diffusione complessiva è concentrata per almeno l'80 per cento in una sola regione;
c) adottare una norma statutaria che introduca il divieto di distribuzione degli utili nell'esercizio di riscossione dei contributi e nei cinque successivi.
Art. 154. Ristrutturazione finanziaria dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato.
1. Il contributo ventennale previsto dall'articolo 22 della
2. Al primo comma dell'art. 22 della
(Omissis).
Art. 155. Norme per la sostituzione della lira con l'euro.
1. Le banconote e le monete metalliche denominate in lire continuano ad avere corso legale fino al 28 febbraio 2002.
2. Il secondo comma dell'art. 11 della
(Omissis).
3. Sono prorogati di diritto al 2 gennaio 2002 tutti i termini scadenti il 31 dicembre 2001, anche se di prescrizione e di decadenza, cui sia soggetto qualunque adempimento, pagamento od operazione, da effettuare per il tramite della Banca d'Italia, delle banche, della società Poste italiane S.p.A., delle imprese di investimento degli agenti di cambio, delle società di gestione del risparmio, delle società di investimento a capitale variabile (SICAV), delle società fiduciarie, delle imprese assicurative, degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e degli organismi che svolgono i servizi e le attività di cui agli articoli 69, 70 e 80 del
4. I crediti della Banca d'Italia e i crediti dello Stato rispettivamente derivanti dalla consegna antecedentemente al 1° gennaio 2002, di banconote e di monete metalliche denominate in euro alle banche e ad altri soggetti hanno privilegio generale sui beni mobili, anche risultanti da annotazioni elettroniche, delle banche e degli altri soggetti consegnatari con preferenza su ogni altro credito. Il privilegio generale è esercitato direttamente dalla Banca d'Italia anche nell'interesse dello Stato, considerato che la somministrazione di monete metalliche denominate in euro alle banche ed agli altri soggetti consegnatari avviene esclusivamente per il tramite della Tesoreria centrale e delle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi del comma terzo dell'articolo 11 della
CAPO XXV
DISPOSIZIONI PER ACCELERARE I PROCESSI DI PRIVATIZZAZIONE
Art. 156. Razionalizzazione e accelerazione delle procedure di liquidazione delle società del gruppo EFIM.
1. I patrimoni delle seguenti società in liquidazione coatta amministrativa: Alucasa S.p.A., Alutekna S.p.A., Alures S.p.A., Almax Italia S.p.A., Comsal S.p.A., Nuova Comsal S.p.A., Sardal S.p.A., Sistemi e Spazio S.p.A., sono trasferiti, dalla data di entrata in vigore della presente legge, con ogni componente attiva e passiva, ivi compresi i rapporti in corso, alla società Alumix S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa. I compendi così trasferiti costituiscono, ad ogni effetto di legge, altrettanti patrimoni separati sia tra di loro, sia dal patrimonio della società Alumix S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa, esistente alla data di entrata in vigore della presente legge. Le liquidazioni coatte amministrative delle predette società sono chiuse alla data di entrata in vigore della presente legge e gli organi delle stesse presentano il rendiconto agli organi della liquidazione coatta amministrativa della società Alumix S.p.A.
2. I patrimoni delle seguenti società in liquidazione coatta amministrativa: Breda Progetti e Costruzioni S.p.A., Ecosafe S.p.A., Edina S.p.A., Efimdata S.p.A., Etnea Vini S.p.A., Istituto Ricerche Breda S.p.A., Metallotecnica Veneta S.p.A., Nuova Safim S.p.A., Nuova Sopal S.p.A., Olisud S.p.A., Reggiane OMI S.p.A., Safimgest S.p.A., Termomeccanica Italiana S.p.A., sono trasferiti, dalla data di entrata in vigore della presente legge, con ogni componente attiva e passiva, ivi compresi i rapporti in corso, alla società Efimpianti S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa. I compendi così trasferiti costituiscono, ad ogni effetto di legge, altrettanti patrimoni separati sia tra di loro, sia dal patrimonio della società Efimpianti S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa, esistente alla data di entrata in vigore della presente legge. Le liquidazioni coatte amministrative delle predette società, il cui patrimonio è trasferito, sono chiuse alla data di entrata in vigore della presente legge. Gli organi di tali liquidazioni coatte amministrative presentano il loro rendiconto agli organi della liquidazione coatta amministrativa della società Efimpianti S.p.A. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nomina due commissari liquidatori in aggiunta a quello in carica alla società Efimpianti S.p.A.
3. Tutte le cause pendenti, promosse da e contro le società i cui patrimoni sono trasferiti ai sensi dei commi 1 e 2, sono proseguite direttamente ed a cura della società Alumix S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa e della società Efimpianti S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa, che, nella veste di società subentranti nei patrimoni trasferiti, devono, ai fini della prosecuzione, costituirsi nei giudizi nella udienza immediatamente successiva al trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza farsi luogo alla interruzione dei procedimenti. Il commissario liquidatore dell'EFIM, nella sua qualità di autorità di vigilanza ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del
4. I patrimoni delle seguenti società in liquidazione coatta amministrativa: Breda Energia S.p.A., Bredafin Innovazione S.p.A., Breda Fucine Meridionali S.p.A., CESIS S.p.A., C.T.O. S.p.A., Efimservizi S.p.A., Oto Breda Finanziaria S.p.A., Oto Trasm S.p.A., Sistemi e Tecnologie Speciali S.p.A., Safim Leasing S.p.A., sono trasferiti, dalla data di entrata in vigore della presente legge, con ogni componente attiva e passiva, ivi compresi i rapporti in corso, alla società Nuova Breda Fucine S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa. I patrimoni trasferiti alla società Nuova Breda Fucine S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa, ad ogni effetto di legge, costituiscono altrettanti patrimoni separati sia tra di loro, sia dal patrimonio della società Nuova Breda Fucine S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa, esistente alla data di entrata in vigore della presente legge, anche allo scopo di garantire ai creditori il mantenimento delle posizioni giuridiche. Le liquidazioni coatte amministrative delle predette società sono chiuse alla data di entrata in vigore della presente legge. Gli organi di tali liquidazioni coatte amministrative presentano il loro rendiconto agli organi della liquidazione coatta amministrativa della società Nuova Breda Fucine S.p.A. Tutte le cause pendenti, promosse da e contro le società i cui patrimoni sono trasferiti ai sensi del presente comma, sono proseguite direttamente ed a cura della società Nuova Breda Fucine S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa che, nella veste di società subentrante nei patrimoni trasferiti, deve, ai fini della prosecuzione, costituirsi nei giudizi nella udienza immediatamente successiva al trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza farsi luogo alla interruzione dei procedimenti. Il commissario liquidatore dell'EFIM, nella sua qualità di autorità di vigilanza ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del
5. Alle società F.E.B. S.p.A. e Safim Factor S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa si applica il comma 4, ad esclusione dell'ultimo periodo, qualora non abbiano presentato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la proposta di concordato di cui all'articolo 214 delle disposizioni approvate con
6. Le disposizioni di cui all'articolo 11 del
7. I trasferimenti dei patrimoni e dei rapporti di cui al presente articolo sono effettuati a titolo gratuito. Tutti gli atti compiuti in attuazione delle norme contenute nel presente articolo sono esenti da qualunque imposta, diretta o indiretta, tassa, obbligo e onere tributario comunque inteso o denominato.
8. In applicazione dell'articolo 5, comma 1, del
CAPO XXVI
NORME FINALI
Art. 157. Fondi speciali e tabelle.
1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della
2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2001 e triennale 2001-2003, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella tabella C allegata alla presente legge.
3. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della
4. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della
5. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, nelle misure indicate nella tabella F allegata alla presente legge.
6. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella tabella di cui al comma 5, le amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 2001, a carico di esercizi futuri nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.
Art. 158. Copertura finanziaria ed entrata in vigore.
1. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel Fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della
2. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.
3. La presente legge entra il vigore il 1° gennaio 2001. Le disposizioni di cui all'articolo 33, comma 9, acquistano efficacia il giorno successivo a quello di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
Tabella 1 - (Articolo 144, comma 1)
(Omissis)
Prospetto di copertura - (Articolo 158, comma 1)
(Omissis)
Tabella A - Indicazione delle voci da includere nel fondo speciale di parte corrente
(Omissis)
Tabella B - Indicazione delle voci da includere nel fondo speciale di conto capitale (Omissis)
Tabella C - Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria
(Omissis)
Tabella D - Rifinanziamento di norme recanti interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale
(Omissis)
Tabella E - Variazioni da apportare al bilancio a legislazione vigente a seguito della riduzione di autorizzazioni legislative di spesa precedentemente disposte
(Omissis)
Tabella F - Importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali
(Omissis)
[1] Comma così modificato dall’art. 9 della
[2] Comma abrogato dall'art. 1 della
[3] Comma abrogato dall'art. 1 della
[4] Comma abrogato dall'art. 23 del
[5] Comma abrogato dall'art. 23 del
[6] Comma abrogato dall'art. 23 del
[7] Comma abrogato dall'art. 23 del
[8] Comma abrogato dall'art. 23 del
[9] Comma abrogato dall'art. 23 del
[10] Comma abrogato dall'art. 23 del
[11] Rubrica modificata dall'art. 60 della
[12] Comma già modificato dall'art. 60 della
[13] L'originario comma 1 è stato così sostituito dagli attuali commi da 1 a 1 septies per effetto dell'art. 10 del
[14] L'originario comma 1 è stato così sostituito dagli attuali commi da 1 a 1 septies per effetto dell'art. 10 del
[15] L'originario comma 1 è stato così sostituito dagli attuali commi da 1 a 1 septies per effetto dell'art. 10 del
[16] L'originario comma 1 è stato così sostituito dagli attuali commi da 1 a 1 septies per effetto dell'art. 10 del
[17] L'originario comma 1 è stato così sostituito dagli attuali commi da 1 a 1 septies per effetto dell'art. 10 del
[18] L'originario comma 1 è stato così sostituito dagli attuali commi da 1 a 1 septies per effetto dell'art. 10 del
[19] Comma modificato dall'art. 60 della
[20] Per un'interpretazione autentica del secondo periodo del presente comma, vedi l'art. 7 del
[21] Comma aggiunto dall'art. 60 della
[22] Le disposizioni di cui al presente articolo, già prorogate, per l'anno 2004, dall'art. 2 della
[23] Articolo abrogato dall'art. 1, comma 85, della
[24] Articolo abrogato dall'art. 1 della
[25] Comma già modificato dall'art. 19 della
[26] Comma così modificato dall'art. 8 del
[27] Comma così modificato dall'art. 8 del
[28] Comma così modificato dall'art. 8 del
[29] Comma così modificato dall’art. 1 quinquies del
[30] Comma abrogato dall’art. 1 quinquies del
[31] Comma abrogato dall’art. 1 quinquies del
[32] Comma già modificato dall'art. 9 della
[33] Comma così modificato dall'art. 1, comma 125, della
[34] Comma abrogato dall'art. 36, comma 15, del
[35] Periodo così sostituito dall'art. 2 della
[36] Comma così modificato dall'art. 10 del
[37] Comma così modificato dall'art. 32 del
[38] Articolo così sostituito dall'art. 22 della
[39] Comma abrogato dall'art. 1, comma 501, della
[40] Comma abrogato dall'art. 1, comma 501, della
[41] Comma già modificato dall'art. 1, comma 500, della
[42] Comma già modificato dall'art. 1, comma 500, della
[43] Comma inserito dall'art. 15 bis del
[44] Comma così sostituito dall'art. 1, comma 529, della
[45] Comma abrogato dall'art. 2268 del
[46] Comma abrogato dall'art. 2268 del
[47] Comma abrogato dall'art. 2268 del
[48] Comma abrogato dall'art. 2268 del
[49] Comma abrogato dall'art. 2268 del
[50] Comma abrogato dall'art. 2268 del
[51] Comma abrogato dall'art. 2268 del
[52] Comma così modificato dall'art. 7 della
[53] Comma abrogato dall'art. 29 del
[54] Comma aggiunto dall'art. 61 della
[55] Comma così modificato dall'art. 2268 del
[56] La Corte costituzionale, con sentenza 11 gennaio 2024, n. 4, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.
[57] Comma così modificato dall'art. 1 del
[58] Comma così sostituito dall'art. 26 della
[59] Comma così sostituito dal comma 8, art. 27, della
[60] Comma così modificato dal comma 4, art. 29, della
[61] Rubrica così modificata dall'art. 3 della L. 24 dicembre 2003, n. 350, a decorrere dal 1 gennaio 2004.
[62] Articolo abrogato dall'art. 1, comma 458, della
[63] Comma così modificato dall'art. 3 della L. 24 dicembre 2003, n. 350, a decorrere dal 1 gennaio 2004.
[64] Comma così modificato dall'art. 1, comma 458, della
[65] Periodo soppresso dall'art. 3 della L. 24 dicembre 2003, n. 350, a decorrere dal 1 gennaio 2004.
[66] Comma abrogato dall'art. 1, comma 209, della
[67] Rubrica così modificata dall'art. 10 del
[68] Comma già modificato dall'art. 2268 del
[69] Comma così modificato dall'art. 2268 del
[70] Per una proroga delle disposizioni del presente comma, vedi l’art. 1 della
[71] Comma così modificato dal comma 5, art. 25, della
[72] Comma così sostituito dal comma 5, art. 25, della
[73] Comma così sostituito dal comma 5, art. 25, della
[74] Comma così sostituito dal comma 5, art. 25, della
[75] Comma così modificato dall'art. 31 della
[76] L’art. 1 del
[77] Articolo abrogato dall'art. 7 del
[78] Articolo abrogato dall'art. 1 della
[79] Per la proroga del termine di cui al presente comma, vedi l'art. 1, comma 430, della
[80] Comma già modificato dall'art. 2-bis del
[81] Alinea già modificato dall’art. 5 del
[82] Comma abrogato dall'art. 86 del
[83] Comma abrogato dall'art. 86 del
[84] Lettera così modificata dall'art. 12 della
[85] Lettera aggiunta dal comma 2, art. 52, della
[86] Lettera aggiunta dal comma 2, art. 52, della
[87] La Corte costituzionale, con sentenza 30 luglio 2008, n. 306, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma nella parte in cui esclude che l'indennità di accompagnamento, di cui all'art. 1 della
[88] La Corte costituzionale, con sentenza 12 febbraio 2004, n. 62 ha dichiarato non fondata, ai sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità proposta contro il presente comma.
[89] Comma modificato dall'art. 2 del
[90] Lettera così modificata dal comma 31, art. 52, della
[91] Comma aggiunto dall'art. 2 del
[92] Comma aggiunto dall'art. 2 del
[93] Comma aggiunto dall'art. 2 del
[94] Comma così sostituito dall'art. 79 del
[95] Articolo abrogato dall'art. 354 del
[96] Comma così modificato dal comma 53, art. 52, della
[97] Comma così modificato dal comma 41, art. 52, della
[98] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 31 dicembre 2010 dall'art. 6 del
[99] Comma sostituito dall'art. 42 del
[100] Comma così modificato dal comma 3, art. 52, della
[101] I periodi secondo e quarto del presente comma sono stati così modificati dall’art. 8 della
[102] Comma modificato dall’art. 8 della
[103] Comma abrogato dall'art. 23 del
[104] Comma abrogato dall'art. 23 del
[105] Articolo abrogato dall'art. 63 del
[106] Articolo abrogato dall'art. 23 del
[107] Comma così modificato dall’art. 1 della
[108] Commi abrogati dall’art. 9 della
[109] Lettera aggiunta dell'art. 62 della
[110] Comma così sostituito dall'art. 62 della
[111] Periodo così sostituito dall’art. 31 della
[112] Comma abrogato dall'art. 23 del
[113] Comma abrogato dall'art. 23 del
[114] Comma così modificato dall'art. 30 del
[115] Comma così modificato dall'art. 30 del
[116] Comma così modificato dall'art. 30 del
[117] Comma inserito dall'art. 4 della L. 24 dicembre 2003, n. 350, a decorrere dal 1 gennaio 2004.
[118] Comma inserito dall'art. 4 della L. 24 dicembre 2003, n. 350, a decorrere dal 1 gennaio 2004, e così modificato dall’art. 1 ter del
[119] La Corte Costituzionale, con sentenza 16 febbraio 2006, n. 58, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della presente lettera.
[120] Comma sostituito dall'art. 48 della
[121] Comma sostituito dall'art. 48 della
[122] Comma già sostituito dall'art. 48 della
[123] Comma così sostituito dall'art. 48 della
[124] Comma abrogato dall'art. 48 della
[125] Comma così sostituito dall'art. 48 della
[126] Comma così sostituito dall'art. 48 della
[127] Comma così sostituito dall'art. 48 della
[128] Comma così modificato dall'art. 14 del
[129] Comma già modificato dall'art. 47 della
[130] Periodo aggiunto dal comma 3, art. 67, della
[131] Comma inserito dall'art. 22 del
[132] Comma abrogato dall'art. 16 del
[133] Comma così modificato dal comma 83, art. 52, della
[134] Comma abrogato dall'art. 16 del
[135] Comma abrogato dall'art. 16 del
[136] Comma abrogato dall'art. 16 del
[137] Comma abrogato dall'art. 16 del
[138] Comma abrogato dall'art. 16 del
[139] Comma già modificato dall'art. 1 del
[140] Lettera così sostituita, con decorrenza 1° gennaio 2002, dal comma 5, art. 66, della
[141] Lettera inserita dall'art. 68 della
[142] Lettera così modificata dall'art. 69 della
[143] Alinea così modificato dall'art. 1, comma 705, della
[144] Comma così sostituito dall'art. 1, comma 705, della
[145] Lettera abrogata dall'art. 1, comma 705, della
[146] Comma così sostituito dall'art. 1, comma 705, della
[147] Comma abrogato dall'art. 1, comma 705, della
[148] Lettera aggiunta dall'art. 4 della L. 24 dicembre 2003, n. 350, a decorrere dal 1 gennaio 2004.
[149] Comma già modificato dall'art. 3 del
[150] Comma così sostituito dal comma 24, art. 52, della
[151] Comma così sostituito dal comma 24, art. 52, della
[152] Comma così sostituito dal comma 24, art. 52, della
[153] Comma così sostituito dal comma 24, art. 52, della
[154] Comma così sostituito dal comma 24, art. 52, della
[155] Comma così sostituito dal comma 24, art. 52, della
[156]) Comma aggiunto dal comma 24, art. 52, della
[157] Comma così modificato dall'art. 4 della L. 24 dicembre 2003, n. 350, a decorrere dal 1 gennaio 2004.
[158] Comma così modificato dall'art. 23 septies del
[159] Comma così sostituito dall'art. 19 ter del
[160] Comma così modificato dall'art. 13 bis del
[161] Comma inserito dall'art. 80 della
[162] Comma abrogato dall'art. 2268 del
[163] Comma già modificato dal comma 86, art. 52, della
[164] Comma così modificato dal comma 20, art. 9, della
[165] Comma abrogato dall'art. 1, comma 164, della
[166] Comma già modificato dall'art. 1, comma 559, della
[167] Comma così modificato dall'art. 3-bis del
[168] Comma già modificato dal comma 14, art. 22, della
[169] Comma già modificato dall'art. 31 della
[170] Comma così modificato dall'art. 4 della L. 24 dicembre 2003, n. 350, a decorrere dal 1 gennaio 2004.
[171] Comma così modificato dal comma 11, art. 52, della
[172] Comma abrogato dal comma 62, art. 52, della
[173] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 26 del
[174] Comma già modificato dall'art. 5, comma 8, della
[175] Comma così modificato dall'art. 51 septies del
[176] Comma già modificato dall'art. 48 del
[177] Comma aggiunto dall'art. 9 del D.L. 1° ottobre 2001, n. 356.
[178] Comma inserito dall'art. 9 del
[179] Articolo abrogato dall'art. 73 del
[180] Comma così modificato dall'art. 6 del
[181] Comma abrogato dall'art. 6 del
[182] Articolo abrogato dall'art. 73 del
[183] Articolo abrogato dall'art. 23 della