§ 95.27.10 - D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643.
Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.27 tributi locali
Data:26/10/1972
Numero:643


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione
Art. 2.  Applicazione dell'imposta
Art. 3.  Applicazione dell'imposta per decorso del decennio
Art. 4.  Soggetti passivi
Art. 5.  Obblighi dei notai e degli altri pubblici ufficiali
Art. 6.  Imponibile
Art. 7.  Usufrutto
Art. 8.  Enfiteusi
Art. 9.  Superficie
Art. 10.  Incrementi naturali
Art. 11.  Maggiorazione del valore iniziale
Art. 12.  Spese di acquisto
Art. 13.  Spese di costruzione ed incrementative
Art. 14.  Detrazioni
Art. 15.  Aliquote
Art. 16.  Determinazione delle aliquote
Art. 17.  Ufficio competente all'accertamento e alla riscossione
Art. 18.  Dichiarazione
Art. 19.  Accertamento e riscossione dell'imposta
Art. 20.  Rettifica delle dichiarazioni
Art. 21.  Imposta complementare
Art. 22.  Partecipazione del comune all'accertamento
Art. 23.  Sanzioni per omessa o infedele dichiarazione
Art. 24.  Soprattassa per infedele dichiarazione
Art. 25.  Esenzioni e riduzioni
Art. 26.  Solidarietà
Art. 27.  Intrasferibilità dell'imposta
Art. 28.  Privilegi
Art. 29.  Devoluzione e rimborso dell'imposta
Art. 30.  Delegazioni
Art. 31.  Disposizioni varie
Art. 32.  Norme transitorie e finali
Art. 33.      Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1973.


§ 95.27.10 - D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643.

Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili

(G.U. 11 novembre 1972, n. 292, S.O.)

 

     Art. 1. Ambito di applicazione

     L'incremento di valore degli immobili siti nel territorio dello Stato è soggetto ad imposta secondo le disposizioni degli articoli seguenti.

     Il gettito dell'imposta è attribuito ai comuni nel territorio dei quali si trovano gli immobili.

 

          Art. 2. Applicazione dell'imposta [1]

     L'imposta si applica all'atto dell'alienazione a titolo oneroso o dell'acquisto a titolo gratuito, anche per causa di morte, o per usucapione del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento sull'immobile [2] .

     Si considerano atti di alienazione a titolo oneroso anche le vendite forzate, le sentenze indicate nel secondo comma dell'art. 2932 del Codice civile, i conferimenti in società di ogni tipo e le assegnazioni ai soci, eccettuate le assegnazioni di alloggi costruiti dalle cooperative edilizie previste dalle leggi in materia di edilizia economica e popolare. Per i diritti reali di godimento si intendono l'usufrutto, l'uso, l'abitazione, l'enfiteusi e la superficie.

     In caso di vendita con riserva di proprietà e di locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti l'alienazione si considera avvenuta all'atto della stipulazione della vendita o della locazione.

     Gli immobili e i diritti reali di godimento alienati a titolo oneroso o acquistati a titolo gratuito anteriormente al 1° gennaio 1973 mediante scrittura non avente data certa si considerano alienati o acquistati a tale data.

     L'imposta non si applica all'atto del trasferimento a seguito di espropriazione per pubblica utilità o della cessione all'espropriante in caso di procedura espropriativa per pubblica utilità [3] .

 

          Art. 3. Applicazione dell'imposta per decorso del decennio [4]

     Per gli immobili appartenenti a titolo di proprietà o di enfiteusi alle società di ogni tipo e oggetto e agli enti pubblici e privati diversi dalle società, compresi i consorzi, le associazioni non riconosciute e le organizzazioni di cui all'art. 2 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, l'imposta si applica, oltre che nei casi previsti dall'articolo precedente, al compimento di ciascun decennio dalla data dell'acquisto [5].

     Qualora successivamente all'acquisto venga costituito sull'immobile un diritto di usufrutto, uso, abitazione o superficie l'imposta si liquida sull'incremento di valore della piena proprietà al compimento del decennio diminuito della parte sottoposta a tassazione all'atto della costituzione del diritto. Nei casi di fusione tra più società si tiene conto, per il computo del decennio, anche del periodo di tempo in cui gli immobili sono appartenuti alle società fuse o incorporate. La stessa disposizione si applica in caso di scissione, con riferimento al periodo di appartenenza alla società scissa [6] .

     (Omissis) [7]

     (Omissis) [8]

     (Omissis) [9]

     Le disposizioni di quest'articolo si applicano dal 1° gennaio 1975 .

 

          Art. 4. Soggetti passivi [10]

     L'imposta è dovuta dall'alienante a titolo oneroso o dall'acquirente a titolo gratuito o per usucapione. Nell'ipotesi prevista dall'art. 3 l'imposta è dovuta dalla società titolare della proprietà, della nuda proprietà o dell'enfiteusi al compimento del decennio, anche per gli immobili già appartenenti a società fuse o incorporate [11] .

 

          Art. 5. Obblighi dei notai e degli altri pubblici ufficiali

     I notai e gli altri pubblici ufficiali sono obbligati secondo le norme e nei medesimi casi previsti per l'imposta di registro, al pagamento dell'imposta e delle soprattasse stabilite dal presente decreto ed hanno diritto ad esercitare la relativa rivalsa.

 

          Art. 6. Imponibile

     L'incremento di valore è costituito dalla differenza fra il valore dell'immobile alla data nella quale si verificano i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 ed il valore, aumentato delle spese indicate nel successivo art. 11, che l'immobile aveva alla data dell'acquisto ovvero della precedente tassazione.

     Per la determinazione della differenza si assumono, per gli immobili di cui all'art. 2, quale valore finale quello dichiarato o quello maggiore definitivamente accertato per il trasferimento del bene ai fini dell'imposta di registro o di successione e quale valore iniziale quello analogamente dichiarato o accertato per il precedente acquisto ovvero quello venale al momento dell'acquisto stesso se il valore dell'immobile agli effetti dell'imposta di registro o di successione è stato determinato ai sensi delle leggi 20 ottobre 1954, n. 1044, e 27 maggio 1959, n. 355. Per i trasferimenti assoggettati all'imposta sul valore aggiunto si assumono, quale valore finale o iniziale, i corrispettivi determinati ai fini di detta imposta. Per i trasferimenti non soggetti all'imposta proporzionale di registro o all'imposta di successione né all'imposta sul valore aggiunto si assumono quali valore iniziale e valore finale i valori venali determinati secondo le norme relative all'imposta di registro [12] .

     Per gli acquisti verificatisi oltre un decennio prima dell'entrata in vigore del presente decreto il valore iniziale è quello venale che i beni avevano al 1º gennaio 1963 ovvero, nel caso di beni per i quali erano applicabili le disposizioni della legge 5 marzo 1963, n. 246, quello che essi avevano alla diversa data stabilita con le deliberazioni previste dagli artt. 5 e 25 della predetta legge [13] .

     Il valore dei beni acquistati sia entro il decennio che oltre, per i quali, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, si siano verificati i presupposti per l'applicazione dell'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili e per questa sia intervenuto l'accertamento, è quello risultante dall'accertamento stesso.

     Per gli immobili di cui all'art. 3 si assumono, ai fini della differenza imponibile, quale valore finale quello venale dell'immobile al compimento del decennio e quale valore iniziale quello di essi alla data dell'acquisto per atto tra vivi o a causa di morte, determinato ai sensi dei commi precedenti, ovvero quello assunto a base della precedente tassazione. Per gli immobili che al 1° gennaio 1975 appartengano alle società da oltre dieci anni si assumono come valore iniziale e come valore finale i valori venali al 1° gennaio 1965 e al 1° gennaio 1975 [14] .

     In caso di utilizzazione edificatoria dell'area l'imposta è liquidata separatamente sull'incremento di valore dell'area verificatosi sino all'inizio della costruzione e sull'incremento di valore del fabbricato verificatosi tra la data di ultimazione della costruzione e quella del trasferimento del fabbricato o del compimento del decennio [15] .

     Per la determinazione dell'incremento di valore degli immobili già appartenenti a società fuse o incorporate, alienati dalla società risultante dalla fusione o incorporante o a questa appartenenti al compimento del decennio, il valore iniziale è quello degli immobili stessi alla data dell'acquisto da parte delle società fuse o incorporate ovvero quello assunto a base della precedente tassazione nei confronti di tali società. La stessa disposizione si applica in caso di scissione, per quanto riguarda gli immobili già appartenenti alla società scissa [16] .

     Per la determinazione dell'incremento di valore degli alloggi alienati a titolo oneroso o trasmessi a titolo gratuito dai soci delle cooperative edilizie previste dalle leggi in materia di edilizia economica e popolare il valore iniziale è calcolato in proporzione al valore dell'area edificabile alla data dell'acquisto da parte della cooperativa [17] .

     Per gli immobili e per i diritti reali acquistati per usucapione si assume come valore finale quello venale alla data in cui passa in giudicato la sentenza dichiarativa dell'usucapione e come valore iniziale quello dichiarato o definitivamente accertato per l'acquisto da parte del precedente proprietario o titolare del diritto, ovvero, in mancanza, quello venale alla data in cui ha avuto inizio il termine per l'usucapione, salvo quanto disposto nel terzo comma [18] .

 

          Art. 7. Usufrutto

     Nella costituzione o nel trasferimento del diritto di usufrutto e nel trasferimento della nuda proprietà l'incremento imponibile è dato dalla differenza tra la quota del valore finale della piena proprietà corrispondente al diritto costituito o trasferito, determinato agli effetti dell'imposta di registro o di successione, ed una eguale quota riferita al valore iniziale della piena proprietà.

     Quando il proprietario, dopo aver trasferito la nuda proprietà ovvero costituito l'usufrutto, ceda, rispettivamente, l'usufrutto ovvero la nuda proprietà allo stesso soggetto entro tre anni dalla data del primo atto di disposizione, l'imposta, in relazione al secondo atto, è liquidata con riferimento all'incremento della piena proprietà, salvo detrazione dell'imposta pagata in occasione del primo trasferimento.

     La consolidazione dell'usufrutto con la nuda proprietà nella persona del nudo proprietario per decorso del termine o per causa naturale non dà luogo all'applicazione dell'imposta. Nei successivi trasferimenti del bene o costituzioni di diritti reali l'incremento imponibile si determina considerando quale valore iniziale quello della piena proprietà all'atto dell'acquisto e dall'incremento così determinato si detrae quello sottoposto a tassazione all'atto della costituzione dell'usufrutto [19] .

     Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per i diritti di uso e di abitazione.

 

          Art. 8. Enfiteusi

     La costituzione dell'enfiteusi ed il trasferimento del diritto dell'enfiteuta sono equiparati, agli effetti della applicazione dell'imposta prevista dal presente decreto, al trasferimento del diritto di proprietà.

     La devoluzione e l'affrancazione non danno luogo all'applicazione dell'imposta; nei successivi trasferimenti del bene o costituzioni di diritti reali, l'incremento imponibile si determina considerandosi quale valore iniziale del bene quello della piena proprietà al momento della precedente costituzione del diritto di enfiteusi o del trasferimento del diritto dell'enfiteuta.

 

          Art. 9. Superficie

     Nella costituzione o nel trasferimento del diritto di superficie l'incremento imponibile è dato dalla differenza tra la quota del valore finale della piena proprietà corrispondente al diritto costituito o trasferito, determinata agli effetti dell'imposta di registro o di successione, ed una eguale quota riferita al valore iniziale della piena proprietà.

     L'estinzione del diritto di superficie per decorso del termine non dà luogo all'applicazione dell'imposta; nei successivi trasferimenti del bene o costituzioni di diritti reali, l'incremento imponibile si determina considerandosi quale valore iniziale del bene quello della piena proprietà all'atto dell'acquisto e dall'incremento così determinato si detrae quello sottoposto a tassazione all'atto della costituzione del diritto di superficie [20] .

 

          Art. 10. Incrementi naturali

     Non sono soggetti all'imposta gli incrementi di valore dei terreni agricoli dovuti alla presenza di frutti pendenti né gli incrementi di valore dei boschi e dei terreni a colture arboree a ciclo poliennale dovuti alla variazione della quantità dei prodotti e dei frutti durante il ciclo.

     Le partecipazioni in società di ogni tipo si considerano comprese nell'attivo ereditario anche se per clausola del contratto di società o dell'atto costitutivo o per patto parasociale ne sia previsto a favore di altri soci, compresi quelli divenuti eredi o legatari, il diritto di accrescimento o il diritto di acquisto ad un prezzo inferiore al valore di cui all'articolo 22 [21] .

 

          Art. 11. Maggiorazione del valore iniziale

     Ai fini del calcolo dell'incremento imponibile il valore iniziale del bene è maggiorato delle spese di acquisto, di costruzione ed incrementative riferibili al periodo considerato per la determinazione dell'incremento stesso.

     Non sono computabili le spese corrispondenti ad incrementi di valore non soggetti ad imposta a norma dell'articolo precedente.

 

          Art. 12. Spese di acquisto

     Sono spese di acquisto quelle notarili e quelle per tributi pagati in relazione all'acquisto del bene.

     Qualora l'acquisto abbia riguardato anche altri beni, le spese notarili e gli oneri tributari complessivi, compresi quelli per imposte applicate con aliquote progressive, sono rapportati con criterio proporzionale al valore del bene per il quale va determinato l'incremento imponibile, tranne che non risulti operata una distinta liquidazione.

     L'imposta sulle successioni e sulle donazioni costituisce spesa di acquisto limitatamente all'importo netto dovuto previa deduzione dell'imposta prevista dal presente decreto.

     Non costituisce spesa di acquisto l'imposta prevista dal presente decreto e gli interessi passivi corrisposti in relazione all'acquisto medesimo.

 

          Art. 13. Spese di costruzione ed incrementative [22]

     Si considerano spese di costruzione e incrementative quelle specificamente relative ad opere e utilità esistenti alla data di determinazione del valore finale, comprese le spese effettuate per liberare l'immobile da servitù, oneri e altri vincoli e per demolire le costruzioni esistenti sulle aree utilizzate a fini edificatori.

     Per le opere eseguite in economia, qualora siano documentate soltanto le spese di acquisto del materiale impiegato, il relativo importo è aumentato del cinquanta per cento.

     Per le aree fabbricabili la cui edificazione è subordinata a norma di legge all'accollo delle spese per la urbanizzazione primaria o secondaria, il valore iniziale è maggiorato anche della quota parte di tali spese, ancorché non eseguite alla data del trasferimento, da computarsi, con riferimento alla edificabilità specifica dell'area, in base all'importo risultante dalle convenzioni o da altri atti di impegno stipulati con i comuni ovvero dalle delibere adottate in merito dai comuni stessi. Il contribuente deve versare l'imposta corrispondente alla maggiorazione qualora non provveda all'ultimazione delle opere di urbanizzazione nei termini stabiliti.

 

          Art. 14. Detrazioni [23]

 

          Art. 15. Aliquote [24]

     L'imposta si applica per scaglioni di incremento imponibile determinati con riferimento al valore iniziale del bene moltiplicato per il numero degli anni intercorrenti tra la data di acquisto o di riferimento di cui all'art. 6 e quella di alienazione o trasmissione, ovvero di compimento del decennio, e maggiorato delle spese di acquisto, incrementative e di costruzione moltiplicate per il numero degli anni intercorrenti fra la data in cui le spese sono state sostenute e quella di alienazione o trasmissione del bene ovvero di compimento del decennio. La frazione di anno superiore al semestre si considera come un anno intero.

     L'imposta si applica con le aliquote stabilite dai comuni nei limiti seguenti:

     a) sulla parte di incremento fino al 20 per cento del valore di riferimento di cui al primo comma, dal 3 al 5 per cento;

     b) sulla parte oltre il 20 fino al 50 per cento del valore di riferimento di cui al primo comma, dal 5 al 10 per cento;

     c) sulla parte oltre il 50 fino al 100 per cento del valore di riferimento di cui al primo comma, dal 10 al 15 per cento;

     d) sulla parte oltre il 100 fino al 150 per cento del valore di riferimento di cui al primo comma, dal 15 al 20 per cento;

     e) sulla parte oltre il 150 fino al 200 per cento del valore di riferimento di cui al primo comma, dal 20 al 25 per cento;

     f) sulla parte oltre il 200 per cento del valore di riferimento di cui al primo comma, dal 25 al 30 per cento .

 

          Art. 16. Determinazione delle aliquote

     La misura delle aliquote di cui al precedente articolo è stabilita dal comune con deliberazione adottata dal Consiglio con riguardo, da una parte, alle esigenze finanziarie anche in riferimento alle risultanze dell'ultimo bilancio approvato ed alle ulteriori previsioni di spesa e, dall'altra, alle condizioni dell'economia locale.

     Le deliberazioni debbono essere adottate entro il 1° agosto dell'anno precedente a quello di applicazione del tributo e debbono essere inviate al competente organo di controllo non oltre il 10 agosto.

     Divenuta esecutiva la delibera, il comune deve farne pervenire copia autentica, non oltre il 1° novembre, al Ministero delle finanze, che annualmente pubblica l'elenco delle aliquote vigenti nei singoli comuni [25] .

     Per il primo anno di applicazione, nonché successivamente se il comune non adempie a quanto di competenza nei termini anzidetti, le aliquote del tributo sono stabilite nelle misure minime previste nel precedente articolo.

     Qualora la misura delle aliquote non venga modificata nelle forme e nei termini stabiliti dai commi precedenti, si intendono prorogate le aliquote in vigore.

 

          Art. 17. Ufficio competente all'accertamento e alla riscossione

     All'accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta provvedono gli Uffici dell'amministrazione finanziaria dello Stato competenti alla registrazione dell'atto di trasferimento o della denuncia di successione.

 

          Art. 18. Dichiarazione

     I cedenti, i donatari, gli eredi e tutte le altre persone obbligate a presentare gli atti o le denunce agli effetti delle imposte di registro o di successione debbono contestualmente produrre una dichiarazione su modello fornito gratuitamente dall'Amministrazione contenente i seguenti elementi:

     a) il valore iniziale del bene ai sensi del precedente art. 6;

     b) gli estremi di registrazione dell'atto o della denuncia in riferimento ai quali il valore iniziale venne determinato ovvero gli estremi dell'accertamento effettuato per l'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili;

     c) il valore finale dell'area e quello iniziale del fabbricato quando ricorra l'ipotesi di cui al sesto comma dell'art. 6 [26] .

     I notai e gli altri pubblici ufficiali debbono richiedere la dichiarazione di cui al comma precedente per tutti gli atti stipulati con il loro ministero e debbono produrla all'Ufficio con l'atto stesso allegando altro esemplare dell'atto medesimo in carta semplice [27] .

     Le spese di cui all'art. 11 se già non esposte nella dichiarazione prevista dal primo comma debbono, a pena di decadenza, essere denunciate all'Ufficio al momento della registrazione dell'atto ovvero nel termine stabilito ai fini della deduzione delle passività agli effetti dell'imposta successoria, se le spese sono afferenti a beni caduti in successione.

     Per le spese effettuate dopo l'entrata in vigore del presente decreto la dichiarazione deve essere corredata dalla documentazione relativa.

     Le dichiarazioni previste dal primo e dal terzo comma vanno corredate di tante copie quanti sono i comuni nel territorio dei quali sono siti i beni.

     Le società indicate nel primo comma dell'art. 3 devono presentare apposita dichiarazione, all'Ufficio del registro nella cui circoscrizione si trova ciascun immobile, entro il 31 gennaio o il 31 luglio successivo al semestre in cui si è compiuto il decennio. Per gli immobili relativamente ai quali il primo decennio è già scaduto alla data del 1° gennaio 1975 la dichiarazione deve essere presentata entro il 31 marzo 1975 e successivamente entro il 31 luglio dell'anno di compimento di ogni ulteriore decennio [28] .

     Nella dichiarazione prevista dal precedente comma devono essere indicati gli elementi di cui al primo comma e il valore della proprietà o della nuda proprietà dell'immobile al compimento del decennio, nonché, a pena di decadenza, le relative spese. Alla dichiarazione devono essere allegati l'estratto catastale relativo all'immobile, in carta semplice, e la documentazione delle spese effettuate dopo il 1° gennaio 1973 [29] .

     Se l'atto di alienazione non è soggetto a registrazione in termine fisso la dichiarazione di cui al primo comma deve essere presentata entro venti giorni dalla data dell'atto stesso [30] .

     In caso di acquisto per usucapione la dichiarazione deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data in cui si è verificato l'evento che ha determinato il passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa dell'usucapione [31] .

 

          Art. 19. Accertamento e riscossione dell'imposta

     In base agli elementi risultanti dalle dichiarazioni presentate l'Ufficio liquida e riscuote l'imposta nei modi e nei termini stabiliti per l'imposta di registro ovvero, nei casi di acquisto a titolo gratuito e di applicazione dell'imposta per decorso del decennio, nei modi e nei termini stabiliti per l'imposta di successione [32] .

     Se il valore iniziale dichiarato dal soggetto passivo risulta diverso da quello già definito a norma dell'art. 6, l'Ufficio, in base agli elementi in suo possesso, liquida l'imposta e provvede per la riscossione ovvero per il rimborso.

 

          Art. 20. Rettifica delle dichiarazioni

     L'Ufficio quando non ritenga di accettare la dichiarazione del contribuente sugli elementi che concorrono alla determinazione dell'incremento imponibile notifica avviso di accertamento:

     a) dei valori attribuiti al bene;

     b) delle spese ritenute non ammissibili;

     c) degli importi riconosciuti ammissibili per le spese effettuate prima dell'entrata in vigore del presente decreto e non documentate.

     L'accertamento se riguarda anche la determinazione del valore ai fini dell'applicazione delle imposte di registro o di successione può essere notificato con un unico avviso.

     L'avviso di accertamento deve essere notificato nei termini e con le modalità stabilite per l'imposta di registro ovvero, nei casi di acquisto a titolo gratuito, nei termini e con le modalità stabilite per l'imposta di successione; per le spese relative a beni caduti in successione, denunciate ai sensi del terzo comma dell'art. 18, il termine decorre dalla data della denuncia. Per l'applicazione dell'imposta per decorso del decennio l'avviso deve essere notificato entro tre anni dalla data di presentazione della dichiarazione. Se il valore iniziale o finale deve essere stabilito sulla base dei corrispettivi determinati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto l'avviso può essere notificato fino al 31 dicembre del quarto anno solare successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione [33] .

     In caso di omessa presentazione delle dichiarazioni previste dall'art. 18 l'Ufficio può procedere all'accertamento dell'incremento imponibile entro il quinto anno solare successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, indicando nell'avviso il valore iniziale e il valore finale dell'immobile [34] .

 

          Art. 21. Imposta complementare [35]

     Quando per la determinazione dei valori ovvero per l'accertamento della congruità delle spese pende procedimento contenzioso, la riscossione dell'imposta complementare sull'incremento di valore degli immobili è effettuata nei termini, nei limiti e con le modalità stabiliti per la riscossione dell'imposta complementare di registro o di successione in pendenza di giudizio.

     Qualora prima della definizione del procedimento di valutazione l'immobile sia alienato a titolo oneroso o trasferito a titolo gratuito, l'imposta relativa al secondo trasferimento deve essere riliquidata assumendo come valore iniziale quello definitivamente accertato come finale agli effetti dell'imposta relativa al precedente trasferimento. La domanda di rimborso della differenza fra l'imposta pagata e quella risultante dalla riliquidazione deve essere presentata entro sei mesi dalla data in cui è stato definitivamente accertato il detto valore finale .

 

          Art. 22. Partecipazione del comune all'accertamento

     L'Ufficio del registro entro trenta giorni dal ricevimento delle dichiarazioni di cui all'art. 18, primo e terzo comma, relative ad immobili alienati a titolo oneroso o acquistati a titolo gratuito da persone fisiche deve trasmettere ai comuni nei cui territori sono situati i beni le copie delle dichiarazioni stesse [36] .

     Nei novanta giorni successivi al ricevimento della copia degli atti di cui al comma precedente il comune interessato può formulare motivate proposte di rettifica degli elementi compresi nelle dichiarazioni che comportino la liquidazione di una maggiore imposta, salvo che si tratti di valori già definiti ai fini delle imposte di registro o di successione.

     Le proposte di rettifica non condivise dall'Ufficio devono essere trasmesse alla Commissione di cui al comma successivo, operante presso ciascun Ufficio, la quale determina i singoli elementi controversi. Se la Commissione non delibera entro quarantacinque giorni dalla trasmissione della proposta, l'Ufficio procede all'accertamento, sentito l'Ufficio Tecnico Erariale nella cui circoscrizione sono situati i singoli immobili [37] .

     Presso ogni Ufficio del registro è costituita la Commissione per l'esame delle proposte del comune. Ad essa si applicano le disposizioni dell'art. 45 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 [38] .

     L'Ufficio del registro comunica al comune gli accertamenti e le decisioni dei vari gradi del contenzioso [39] .

     In mancanza di proposte da parte del comune, l'Ufficio del registro procede all'accertamento dell'incremento di valore imponibile ai sensi del precedente art. 20.

 

          Art. 23. Sanzioni per omessa o infedele dichiarazione [40]

     1. Per l'omessa dichiarazione prevista dall'articolo 18, primo e sesto comma, si applica la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'imposta dovuta.

     2. Per l'omessa o infedele indicazione dei dati e degli elementi rilevanti per la determinazione dell'imponibile, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta o della maggiore imposta dovuta. Se rileva l'incremento di valore, si tiene conto, per la sua determinazione, del valore iniziale già definito ai sensi dell'articolo 6, secondo e quarto comma.

     3. La sanzione di cui al comma 2 non si applica se il valore definitivamente accertato non supera di un quarto quello dichiarato.

     4. L'omessa o infedele indicazione di dati diversi da quelli di cui al comma 2, ovvero la mancata allegazione dei documenti prescritti, è punita con sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro milioni.

     5. I notai o gli altri pubblici ufficiali che non hanno richiesto o non hanno prodotto la dichiarazione sono puniti con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni.

 

          Art. 24. Soprattassa per infedele dichiarazione [41]

 

          Art. 25. Esenzioni e riduzioni [42]

     Sono esenti dall'imposta di cui all'art. 2 gli incrementi di valore:

     a) degli immobili acquistati a titolo gratuito, anche per causa di morte, dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni e dai relativi consorzi o associazioni dotate di personalità giuridica;

     b) degli immobili trasferiti a titolo oneroso tra gli enti di cui alla lettera a);

     c) degli immobili acquistati a titolo gratuito, anche per causa di morte, da enti pubblici o privati legalmente riconosciuti, qualora la donazione, l'istituzione di erede o il legato abbiano scopo specifico di assistenza, educazione, istruzione, studio, ricerca scientifica o pubblica utilità, nonché da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e dalle fondazioni previste dal decreto legislativo emanato in attuazione della legge 23 dicembre 1998, n. 461. L'esenzione è revocata qualora la realizzazione dello scopo non sia dimostrata entro cinque anni dall'acquisto mediante l'esibizione di idonea documentazione all'Ufficio del registro; [43]

     d) dei fondi rustici, comprese le costruzioni rurali di cui all'art. 39 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, trasferiti per causa di morte o per atto tra vivi nell'ambito di una famiglia diretto-coltivatrice. È diretto-coltivatrice la famiglia che si dedica direttamente e abitualmente alla coltivazione dei fondi e all'allevamento e governo del bestiame, sempreché la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità della coltivazione del fondo e dell'allevamento e governo del bestiame. L'esistenza di questi requisiti deve essere attestata dall'ispettorato provinciale agrario; il lavoro della donna è equiparato a quello dell'uomo nel calcolo della forza lavorativa [44] ;

     e) degli immobili trasferiti per causa di morte il cui valore complessivo agli effetti dell' imposta sul valore globale dell'asse ereditario netto non sia superiore a lire 250 milioni [45] .

     Sono esenti dall'imposta di cui all'art. 3 gli incrementi di valore:

     a) degli immobili appartenenti allo Stato, alle regioni, alle province, ai comuni e ai relativi consorzi o associazioni dotate di personalità giuridica, nonché alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza [46] ;

     b) degli immobili appartenenti ai soggetti indicati ai nn. 3, 7 e 15 dell'art. 16 del Testo unico delle leggi sull'edilizia economica e popolare approvato con il R.D. 28 aprile 1938, n. 1165;

     c) degli immobili appartenenti agli enti di cui alla lettera c) dell'art. 2 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, destinati all'esercizio delle attività istituzionali;

     d) dei fabbricati destinati all'esercizio di attività commerciali e non suscettibili di diversa destinazione senza radicale trasformazione e degli immobili destinati all'esercizio di cave e torbiere e relative pertinenze, sempreché l'attività commerciale sia in essi esercitata direttamente dal proprietario o dall'enfiteuta. Nei confronti delle società che esercitano esclusivamente attività di locazione finanziaria l'esenzione si applica anche per i fabbricati dati in locazione;

     e) degli immobili totalmente destinati allo svolgimento ad opera dello stesso proprietario o enfiteuta di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, culturali, ricreative e sportive;

     f) degli immobili totalmente destinati allo svolgimento delle attività politiche dei partiti rappresentati nelle assemblee nazionali o regionali; delle attività culturali, ricreative, sportive ed educative di circoli aderenti ad organizzazioni nazionali legalmente riconosciute; delle attività sindacali dei sindacati dei lavoratori, dipendenti ed autonomi, nonché delle organizzazioni rappresentative delle imprese, rappresentati nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro; dei fini istituzionali delle società di mutuo soccorso [47] ;

     g) degli immobili destinati all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione;

     h) degli immobili di proprietà degli enti di sviluppo di cui al D.P.R. 14 febbraio 1966, n. 257;

     i) degli immobili di proprietà della Cassa per la formazione della piccola proprietà coltivatrice di cui al D.Lgs.C.P.S. 5 marzo 1948, n. 121 [48] .

     Per gli immobili di cui alle lettere c), e), f) e g) del comma precedente l'esenzione si applica a condizione che al compimento del decennio la destinazione ivi indicata duri da almeno otto anni [49] .

     L'imposta di cui agli artt. 2 e 3 è ridotta al 25 per cento per gli incrementi di valore degli immobili di interesse artistico, storico o archeologico soggetti alla legge 15 giugno 1939, n. 1089, a condizione che in base a certificazione del competente organo della pubblica Amministrazione gli obblighi stabiliti per la conservazione e la protezione dell'immobile risultino adempiuti fino alla data del suo trasferimento o a quella del compimento del decennio [50] .

     L'imposta di cui all'art. 3 è ridotta:

     a) al 50 per cento per gli incrementi di valore degli immobili appartenenti agli enti di cui alla lettera c) dell'art. 2 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, non destinati all'esercizio delle attività istituzionali;

     b) al 40 per cento per gli incrementi di valore dei terreni o fabbricati destinati ad esercizio di attività agricola o forestale a condizione che detti terreni non siano compresi in piani urbanistici particolareggiati o lottizzazioni convenzionate che ne modifichino la destinazione [51] ;

     c) al 20 per cento per gli incrementi di valore degli immobili non destinati all'esercizio delle attività istituzionali, appartenenti agli enti che gestiscono forme di previdenza ed assistenza sociale a norma della legge 30 aprile 1969, n. 153 [52] .

     L'imposta di cui all'art. 2 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, è ridotta al 50 per cento per gli incrementi di valore degli immobili trasferiti a causa di morte in linea retta o in favore del coniuge [53] .

     L'imposta di cui all'articolo 2 è ridotta al 50 per cento per gli incrementi di valore conseguenti ai trasferimenti di cui all'articolo 1, comma 1, quarto periodo, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e di cui al numero 21) della tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni [54] .

 

          Art. 26. Solidarietà

     Le obbligazioni previste dal presente decreto sono solidali tra gli alienanti ovvero tra i beneficiari del trasferimento di ciascun immobile.

 

          Art. 27. Intrasferibilità dell'imposta

     È nullo qualsiasi patto diretto a trasferire ad altri l'onere dell'imposta prevista dal presente decreto.

 

          Art. 28. Privilegi

     Il credito derivante dall'applicazione dell'imposta di cui al presente decreto e delle relative soprattasse e degli interessi è privilegiato sugli immobili trasferiti con lo stesso grado dei crediti previsti dal n. 5 dell'art. 2780 del codice civile.

     Per le imposte suppletive il privilegio non si può esercitare in pregiudizio dei diritti acquistati successivamente dai terzi.

 

          Art. 29. Devoluzione e rimborso dell'imposta

     Le somme riscosse per imposta, interessi e soprattasse sono attribuite al comune nel cui territorio ubicato l'immobile.

     Per gli immobili ubicati in pi comuni l'imponibile ripartito in proporzione alla superficie compresa in ciascuno di essi e l'imposta liquidata separatamente con l'aliquota applicabile in ciascun comune [55] .

     L'Ufficio del registro che ha effettuato la riscossione provvede alla ripartizione e al versamento mensile delle somme spettanti ai singoli comuni.

     Le somme indebitamente percette sono rimborsate al contribuente dall'Amministrazione finanziaria e, su disposizione dell'Intendente di finanza, recuperate nei confronti del comune insieme con gli interessi passivi, anche mediante trattenuta sui versamenti successivi.

     Con decreto del Ministro per le finanze sono determinate le ulteriori modalità per l'attuazione delle norme contenute nel presente articolo.

 

          Art. 30. Delegazioni

     I comuni possono rilasciare a carico della tesoreria comunale delegazioni di pagamento sull'imposta in misura non superiore ai due terzi del gettito dell'anno precedente, a garanzia dei mutui assunti o da assumere.

     Quando il gettito dell'imposta risulti insufficiente il comune debitore deve rilasciare delegazioni suppletive su altri cespiti comunali delegabili per legge.

 

          Art. 31. Disposizioni varie [56]

     Per l'accertamento, la liquidazione e la riscossione dell'imposta e delle soprattasse e pene pecuniarie, per gli interessi, per le dilazioni di pagamento, per i termini di prescrizione e decadenza e per quanto altro non sia diversamente disciplinato dal presente decreto, si applicano le disposizioni relative all'imposta di registro ovvero, nei casi di acquisto a titolo gratuito e di applicazione dell'imposta per decorso del decennio, quelle relative all'imposta di successione. Qualora l'imposta sia applicata per decorso del decennio la dilazione di pagamento non può in nessun caso superare i tre anni [57] .

     Le disposizioni concernenti il pagamento dell'imposta mediante cessione allo Stato di beni culturali si applicano esclusivamente nei casi di acquisto per successione a causa di morte da parte degli eredi o legatari [58] .

     L'imposta deve essere restituita quando l'atto di alienazione a titolo oneroso o di trasmissione a titolo gratuito, anche per causa di morte, è dichiarato nullo o annullato ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634. Per i successivi trasferimenti imponibili si assume quale valore iniziale quello determinato o determinabile come tale in relazione all'atto nullo o annullato.

     L'avveramento della condizione risolutiva espressa non dà luogo a rimborso dell'imposta né ad applicazione di una nuova imposta. Per i successivi trasferimenti si assume quale valore iniziale quello determinato come valore finale ai fini della precedente tassazione.

     Le disposizioni del comma precedente si applicano anche in caso di risoluzione dei contratti indicati nel terzo comma dell'art. 2.

 

          Art. 32. Norme transitorie e finali

     Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi i contributi di miglioria previsti dalle norme vigenti , nonché l'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili istituita con legge 5 marzo 1963, n. 246 .

     L'ente titolare può tuttavia procedere all'accertamento ed alla riscossione dell'imposta e dei contributi di cui al primo comma se alla data di entrata in vigore del presente decreto si era già verificato il presupposto per l'applicazione dell'imposta o del contributo.

     L'importo del contributo di miglioria o di altre analoghe contribuzioni obbligatorie corrisposte nel periodo preso a base per il calcolo dell'incremento imponibile ai fini dell'applicazione dell'imposta di cui al presente decreto è detratto dall'ammontare dell'imposta medesima.

     L'imposta prevista dal presente decreto è deducibile dalla plusvalenza assoggettata all'imposta di ricchezza mobile .

 

          Art. 33.

     Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1973.

 


[1]  Articolo modificato dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 e così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 688.

[2]  Comma così sostituito dall'art. 24 del D.L. 2 marzo 1989, n. 69.

[3]  Comma aggiunto dall'art. 1 del D.P.R. 13 dicembre 1977, n. 959.

[4]  Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 688.

[5]  Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 22 dicembre 1975, n. 694.

[6]  Comma così modificato dall'art. 16 della L. 24 dicembre 1993, n. 537.

[7]  Comma abrogato dall'art. 4 della L. 22 dicembre 1975, n. 694.

[8]  Comma abrogato dall'art. 4 della L. 22 dicembre 1975, n. 694.

[9]  Comma abrogato dall'art. 4 della L. 22 dicembre 1975, n. 694.

[10]  Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 688.

[11]  Comma così modificato dall'art. 24 del D.L. 2 marzo 1989, n. 69.

[12]  Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 688.

[13]  Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 688.

[14]  Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 688.

[15]  Comma così modificato dall'art. 2 della L. 22 dicembre 1975, n. 694.

[16]  Comma aggiunto dall'art. 1 del D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 688 e così modificato dall'art. 16 della L. 24 dicembre 1993, n. 537.

[17]  Comma aggiunto dall'art. 1 del D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 688.

[18]  Comma aggiunto dall'art. 24 del D.L. 2 marzo 1989, n. 69.

[19]  Comma aggiunto dall'art. 1, D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 688.

[20]  Comma così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 688.

[21]  Comma aggiunto dall'art. 25 del D.L. 2 marzo 1989, n. 69.

[22]  Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 688.

[23]  Articolo abrogato dall'art. 1 del D.L. 12 novembre 1979, n. 571.

[24]  Articolo già sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 688 e così ulteriormente sostituito dall'art. 2 del D.L. 12 novembre 1979, n. 571.

[25]  Comma così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 688.

[26]  Lettera così modificata dall'art. 1 del D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 688.

[27]  Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 688.

[28]  Comma così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 688.

[29]  Comma così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 688.

[30]  Comma così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 688.

[31]  Comma aggiunto dall'art. 24 del D.L. 2 marzo 1989, n. 69.

[32]  Comma così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 688.

[33]   Comma così sostituito dall'art. 6 del L. 22 dicembre 1975, n. 694, a decorrere dal 1° gennaio 1975.

[34]  Comma così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 688.

[35]  Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 688.

[36]  Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 688.

[37]  Comma così sostituito dall'art. 19 della L. 24 aprile 1980, n. 146.

[38]  Comma aggiunto dall'art. 19 della L. 24 aprile 1980, n. 146.

[39]  Comma aggiunto dall'art. 2 ter del D.L. 12 novembre 1979, n. 571.

[40]  Articolo modificato dall'art. 8 del D.L. 30 settembre 1989, n. 332 e così sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473.

[41]  Articolo abrogato dall'art. 3 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473.

[42]  Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 688.

[43]  Lettera già modificata dall'art. 20 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e così ulteriormente modificata dall'art. 12 del D.Lgs. 17 maggio 1999, n. 153.

[44]  Lettera così modificata dall'art. 3 della L. 22 dicembre 1975, n. 694.

[45]  Lettera aggiunta dall'art. 3 della L. 22 dicembre 1975, n. 694, sostituita dall'art. 2 della L. 17 dicembre 1986, n. 880 e così modificata dall'art. 23 della L. 30 dicembre 1991, n. 413.

[46]  Lettera così modificata dall'art. 1 del D.L. 13 dicembre 1991, n. 396.

[47]  Lettera così modificata dall'art. 1 del D.L. 13 dicembre 1991, n. 396.

[48]  Comma così sostituito dall'art. 3 della L. 22 dicembre 1975, n. 694.

[49]  Comma aggiunto dall'art. 3 della L. 22 dicembre 1975, n. 694.

[50]  Comma così sostituito dall'art. 3 della L. 22 dicembre 1975, n. 694.

[51]  Lettera così sostituita dall'art. 23 della L. 30 dicembre 1991, n. 413.

[52]  Comma aggiunto dall'art. 3 della L. 22 dicembre 1975, n. 694.

[53]  Comma aggiunto dall'art. 3 della L. 22 dicembre 1975, n. 694.

[54]  Comma aggiunto dall'art. 16 del D.L. 22 maggio 1993, n. 155.

[55]  Comma così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 688.

[56]  Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 688.

[57]  Comma così modificato dall'art. 6 del D.P.R. 28 marzo 1975, n. 60.

[58]  Comma aggiunto dall'art. 6 della L. 2 agosto 1982, n. 512.