Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.6 interventi di mercato |
Data: | 28/12/1992 |
Numero: | 3950 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. 1. Il prelievo si applica a tutti i quantitativi di latte o di equivalente latte, commercializzati nel periodo di dodici mesi in questione, che superano l'uno o l'altro dei quantitativi di cui [...] |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 5. |
Art. 6. 1. Anteriormente ad una data che essi stabiliscono e al più tardi il 31 marzo, gli Stati membri autorizzano, per il periodo in questione di dodici mesi, cessioni temporanee di quantitativi di [...] |
Art. 7. 1. I quantitativi di riferimento disponibili in un'azienda sono trasferiti con l'azienda in caso di vendita, locazione o trasmissione per successione ai produttori che la riprendono, secondo [...] |
Art. 8. |
Art. 8 bis. |
Art. 9. Ai sensi del presente regolamento si intende per: |
Art. 10. Il prelievo è considerato parte degli interventi intesi a regolarizzare i mercati agricoli ed è destinato al finanziamento delle spese del settore lattiero-caseario. |
Art. 11. |
Art. 12. I regolamenti (CEE) n. 857/84 e (CEE) n. 2074/92 sono abrogati. |
Art. 13. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. |
§ 1.6.4 - Regolamento 28 dicembre 1992, n. 3950. [1]
Regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
(G.U.C.E. 31 dicembre 1992, n. L 405).
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
considerando che il
considerando che, per far tesoro dell'esperienza acquisita e per rispettare esigenze di semplicità e chiarezza atte a garantire la certezza giuridica dei produttori e degli altri operatori economici interessati, è opportuno fissare in un regolamento autonomo le norme fondamentali del regime prorogato, snellendo ed uniformando la pertinente normativa, ed abrogare, da un lato, il
considerando che dev'essere mantenuto il metodo adottato nel 1984, consistente nell'imposizione di un prelievo sui quantitativi di latte raccolto o venduto direttamente eccedenti un limite di garanzia; che tale limite di garanzia è determinato, per ciascuno Stato membro, mediante la fissazione di un quantitativo globale garantito, che non può essere superato dalla somma dei quantitativi individualmente attribuiti per le consegne e per le vendite dirette; che i quantitativi sono fissati per i prossimi sette periodi a decorrere dal 1° aprile 1993 e che la loro determinazione deve tener conto dei vari elementi del regime precedente;
considerando in particolare che sin dall'inizio è stata creata una riserva comunitaria per tener conto delle difficoltà che possono incontrare alcuni Stati membri per quanto attiene all'attuazione di un regime di controllo della produzione lattiera; che detta riserva è stata più volte aumentata per soddisfare esigenze specifiche di taluni Stati membri nonché di taluni produttori; che è opportuno trarne le debite conseguenze, integrando nei quantitativi globali garantiti le diverse parti della riserva comunitaria e sopprimendo quindi quest'ultima;
considerando che il Consiglio ha deciso, nell'ambito della riforma della politica agricola comune, di prendere una decisione definitiva sul livello dei quantitativi globali applicabili nel corso del primo dei due periodi di dodici mesi, in particolare sulla scorta di una relazione sulla situazione del mercato che la Commissione presenterà prima di ciascuno di questi periodi;
considerando che il superamento di uno o l'altro dei quantitativi globali garantiti per lo Stato membro comporta il pagamento del prelievo da parte dei produttori che hanno contribuito al superamento; che il prelievo deve essere fissato ad un livello corrispondente al 115 % del prezzo indicativo del latte sia per le consegne che per le vendite dirette; che in effetti non appare più giustificato differenziare le percentuali in quanto i produttori sono in una situazione comparabile per quanto riguarda il calcolo del prelievo;
considerando che, allo scopo di mantenere una certa duttilità nella gestione del regime, occorre prevedere la perequazione dei superamenti su tutti i quantitativi di riferimento individuali dello stesso tipo all'interno del territorio dello Stato membro; che, per quanto riguarda le consegne, che costituiscono la quasi totalità dei quantitativi commercializzati, la necessità di garantire la piena efficacia del prelievo in tutta la Comunità giustifica, in linea di principio, il mantenimento della possibilità per gli Stati membri di scegliere tra due modalità di perequazione dei superamenti dei quantitativi di riferimento individuali, tenuto conto della diversità delle strutture di produzione e di raccolta lattiere; che, a tale proposito, occorre autorizzare gli Stati membri a non riassegnare i quantitativi di riferimento inutilizzati alla fine del periodo, a livello nazionale o tra gli acquirenti, e a destinare l'importo riscosso che supera il prelievo dovuto al finanziamento di programmi nazionali di ristrutturazione e/o a restituirlo ai produttori facenti parte di talune categorie o che si trovano in una situazione eccezionale;
considerando che per evitare, come avvenuto in passato, lunghi ritardi nella riscossione e nel pagamento del prelievo, incompatibili con l'obiettivo del regime, occorre stabilire che l'acquirente, che risulta il più idoneo ad effettuare le operazioni necessarie, è assoggettato al prelievo e dargli i mezzi per assicurarne la riscossione presso i produttori che ne sono debitori;
considerando che è opportuno stabilire che il quantitativo di riferimento individuale è il quantitativo disponibile, indipendentemente dai quantitativi che hanno potuto fare oggetto di una cessione temporanea, al 31 marzo 1993, data di scadenza dei primi nove periodi di applicazione del regime di prelievo, precisando i principi o le disposizioni in base ai quali tale quantitativo dovrà o potrà essere diminuito o aumentato nell'ambito del regime prorogato;
considerando che, nel rispetto delle norme per la determinazione dei quantitativi di riferimento individuali, occorre tener conto dei produttori cui è stato provvisoriamente attribuito un quantitativo specifico nell'ambito del precedente regime;
considerando che è stato ammesso che l'applicazione del regime di controllo della produzione lattiera non deve porre in discussione la ristrutturazione delle aziende agricole nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca; che le difficoltà incontrate richiedono una proroga, per un periodo supplementare, degli snellimenti apportati al regime per detto territorio, garantendo al contempo che solo tale territorio ne sia beneficiario;
considerando che occorre adeguare i quantitativi di riferimento consegne e vendite dirette alle realtà economiche e che, pertanto, è opportuno riconoscere al produttore il diritto di ottenere l'aumento o la fissazione di un quantitativo di riferimento, con riduzione o soppressione correlativa dell'altro, qualora egli presenti una domanda debitamente giustificata per far fronte a cambiamenti delle sue esigenze di commercializzazione;
considerando che dall'esperienza acquisita è emerso che l'applicazione dell'attuale regime presuppone l'esistenza di una riserva nazionale nella quale confluiscano tutti i quantitativi che, indipendentemente dai motivi, non hanno o non hanno più una destinazione individuale; che lo Stato membro può trovarsi nella necessità di disporre di quantitativi di riferimento per far fronte a situazioni particolari, determinate da criteri obiettivi; che occorre, a tale scopo, autorizzarlo ad alimentare la riserva nazionale, in particolare in seguito a una riduzione lineare dell'insieme dei quantitativi di riferimento;
considerando che, negli Stati membri che le hanno autorizzate, le cessioni temporanee di una parte del quantitativo di riferimento individuale hanno consentito un migliore funzionamento del regime; che è quindi opportuno estendere all'insieme dei produttori la possibilità di avvalersi, in linea di principio, di tale disposizione; che l'attuazione di tale principio non deve tuttavia ostacolare il proseguimento delle evoluzioni e degli adeguamenti strutturali, né ignorare le conseguenti difficoltà amministrative;
considerando che, all'atto dell'instaurazione del regime del prelievo supplementare nel 1984, è stato stabilito il principio che il quantitativo di riferimento corrispondente ad una azienda è trasferito all'acquirente, al locatorio o all'erede in caso di vendita, locazione o trasmissione per successione dell'azienda e che non sarebbe opportuno modificare tale scelta iniziale; che occorre tuttavia prevedere che siano applicate, in tutti i casi di trasferimento, le disposizioni nazionali necessarie alla salvaguardia degli interessi legittimi delle parti in mancanza di accordi tra queste ultime;
considerando che, per proseguire la ristrutturazione della produzione lattiera e per migliorare l'ambiente, occorre estendere talune deroghe al principio del collegamento del quantitativo di riferimento all'azienda ed autorizzare gli Stati membri a mantenere la possibilità di attuare programmi nazionali di ristrutturazione e a prevedere una certa mobilità dei quantitativi di riferimento all'interno di un ambito geografico determinato e in base a criteri obiettivi;
considerando che il prelievo previsto dal presente regolamento è destinato a regolarizzare e stabilizzare il mercato dei prodotti lattiero-caseari e che è pertanto opportuno destinarne il ricavato al finanziamento delle spese del settore lattiero,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
A decorrere dal 1° aprile 2000 è istituito, per altri otto periodi consecutivi di dodici mesi, un prelievo supplementare a carico dei produttori di latte vaccino; tale prelievo si applica ai quantitativi di latte o di equivalente latte, consegnati ad un acquirente o venduti direttamente per il consumo nel corso del periodo di dodici mesi di cui trattasi, che superano un quantitativo da determinare.
Il prelievo è fissato al 115 % del prezzo indicativo del latte.
1. Il prelievo si applica a tutti i quantitativi di latte o di equivalente latte, commercializzati nel periodo di dodici mesi in questione, che superano l'uno o l'altro dei quantitativi di cui all'articolo 3. Esso è ripartito tra i produttori che hanno contribuito al superamento.
A seconda della decisione dello Stato membro, il contributo dei produttori al pagamento del prelievo dovuto è stabilito, previa riassegnazione o meno dei quantitativi di riferimento inutilizzati, a livello dell'acquirente in base al superamento sussistente dopo la ripartizione, proporzionale ai quantitativi di riferimento a disposizione di ciascun produttore, dei quantitativi di riferimento inutilizzati oppure a livello nazionale in base al superamento del quantitativo di riferimento a disposizione di ciascun produttore.
2. Per quanto riguarda le consegne, l'acquirente tenuto al pagamento del prelievo versa all'organismo competente dello Stato membro, prima di una data stabilita e secondo modalità da determinare, l'importo dovuto che trattiene sul prezzo del latte pagato ai produttori debitori del prelievo e che, in mancanza, riscuote con ogni mezzo appropriato.
Se un acquirente si sostituisce in tutto o in parte a uno o più acquirenti, i quantitativi di riferimento individuali a disposizione dei produttori sono presi in considerazione per il completamento del periodo di dodici mesi in corso, esclusi i quantitativi già consegnati e tenuto conto del loro tenore di grassi. Le stesse disposizioni si applicano in caso di passaggio di un produttore da un acquirente ad un altro.
Qualora i quantitativi consegnati da un produttore superino il quantitativo di riferimento a sua disposizione, l'acquirente è autorizzato a trattenere a titolo di anticipo sul prelievo dovuto, secondo modalità determinate dallo Stato membro, un importo del prezzo del latte su ogni consegna di tale produttore che supera il quantitativo di riferimento a sua disposizione.
3. Per quanto riguarda le vendite dirette, il produttore paga il prelievo dovuto al competente organismo dello Stato membro entro una data stabilita e secondo modalità da determinare.
4. Qualora il prelievo sia dovuto e l'importo riscosso sia superiore, lo Stato membro può destinare l'eccedenza riscossa al finanziamento delle misure di cui all'articolo 8, primo trattino e/o rimborsarlo ai produttori che rientrano in categorie prioritarie stabilite dallo Stato membro in base a criteri obiettivi da determinarsi o confrontati ad una situazione eccezionale risultante da una disposizione nazionale non avente alcun nesso con il presente regime.
1. La somma dei quantitativi di riferimento individuali dello stesso tipo non può superare i quantitativi globali corrispondenti da fissare per ciascuno Stato membro.
2. I quantitativi globali di cui all'allegato sono fissati fatto salvo un eventuale riesame alla luce della situazione generale del mercato e di condizioni specifiche esistenti in taluni Stati membri.
Per compensare i produttori 'SLOM' finlandesi, il quantitativo globale per la quota delle consegne della Finlandia può essere incrementato fino a un massimo di 200000 t, da assegnare conformemente alla normativa comunitaria. Tale riserva non è cedibile e va utilizzata esclusivamente per i produttori il cui diritto a riprendere la produzione fosse compromesso in conseguenza dell'adesione.
L'incremento dei quantitativi globali e le condizioni per la concessione dei quantitativi di riferimento individuali di cui al paragrafo precedente sono stabiliti conformemente alla procedura di cui all'articolo 11.
Per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia, i quantitativi in questione includono tutto il latte vaccino o l'equivalente latte, consegnato a un acquirente o venduto direttamente per il consumo, indipendentemente dal fatto che sia prodotto o commercializzato sulla base di una misura transitoria applicabile in tali paesi.
Per la Polonia, la distribuzione del quantitativo totale fra consegne e vendite dirette è riveduta sulla base dei dati reali del 2003 per le consegne e le vendite dirette e, se necessario, essa è adeguata dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 42 del
Per la Repubblica ceca, l'Estonia, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia, è istituita una riserva speciale per la ristrutturazione, conformemente alla tabella g) dell'allegato. Tale riserva è liberata dal 1° aprile 2006, a condizione che il consumo in azienda di latte e prodotti lattiero-caseari in ciascuno di tali paesi sia diminuito dal 1998 per Estonia e Lettonia e dal 2000 per Repubblica ceca, la Lituania, Ungheria, Polonia, Slovenia e Slovacchia. La decisione di liberare la riserva e distribuirla tra le quote per le consegne e per le vendite dirette è presa dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 42 del
Quantitativi di riferimento globali applicabili dal 1° aprile 1999 al 31 marzo 2000
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(espressi in tonnellate) |
Stati membri |
Consegne |
Vendite dirette |
Belgio |
3 152 062 |
158 369 |
Danimarca |
4 454 411 |
937 |
Germania (1) |
27 768 016 |
96 800 |
Grecia |
629 817 |
696 |
Spagna |
5 469 725 |
97 225 |
Francia |
23 816 298 |
419 500 |
Irlanda |
5 236 758 |
9 006 |
Italia |
9 703 974 |
226 086 |
Lussemburgo |
268 098 |
951 |
Paesi Bassi |
10 990 667 |
84 025 |
Austria |
2 563 309 |
186 092 |
Portogallo |
1 862 977 |
9 484 |
Finlandia |
2 396 730 |
9 462 |
Svezia |
3 300 000 |
3 000 |
Regno Unito |
14 394 532 |
195 515 |
(1) Di cui 6 242 276 tonnellate destinate alle consegne dei produttori sui territori dei nuovi Länder e 11 091 tonnellate alle vendite dirette nei nuovi Länder.
[3. Se il Consiglio decide di adeguare i quantitativi globali di cui sopra alla situazione del mercato, gli adeguamenti sono espressi sotto forma di percentuale dei quantitativi globali da rispettare per il periodo precedente.] [5]
1. Il quantitativo di riferimento individuale disponibile nell'azienda è pari al quantitativo disponibile il 31 marzo 2000. Sel del caso, esso deve essere adottato, per ciascuno dei periodi di cui trattasi, in modo che la somma dei quantitativi di riferimento individuali dello stesso tipo non superi il quantitativo globale corrispondente di cui all'articolo 3, tenuto conto delle eventuali riduzioni operate per alimentare la riserva nazionale conformemente al disposto dell'articolo 5.
Per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia, il quantitativo di riferimento individuale di cui sopra è pari al quantitativo disponibile il 31.3.2002 per l'Ungheria, il 31.3.2003 per Malta e Lituania, il 31.3.2004 per Repubblica ceca, Cipro, Estonia, Lettonia e Slovacchia e il 31.3.2005 per Polonia e Slovenia. [7]
2. Il quantitativo di riferimento individuale è aumentato o fissato, a richiesta debitamente motivata del produttore, per tener conto dei cambiamenti che incidono sulle sue consegne e/o vendite dirette. L'aumento o la fissazione di siffatto quantitativo di riferimento sono subordinati alla riduzione o alla soppressione corrispondente dell'altro quantitativo di riferimento di cui dispone il produttore. Questi adeguamenti non possono comportare, per lo Stato membro interessato, un incremento della somma dei quantitativi globali delle consegne e delle vendite dirette di cui all'articolo 3.
In caso di modifiche definitive di quantitativi di riferimento individuali, i quantitativi di cui all'articolo 3 sono adattati di conseguenza secondo la procedura di cui all'articolo 11.
Nei limiti dei quantitativi di cui all'articolo 3, lo Stato membro può alimentare la riserva nazionale, in seguito ad una riduzione lineare dell'insieme dei quantitativi di riferimento individuali, per accordare quantitativi supplementari o specifici a produttori determinati secondo criteri oggettivi fissati con la Commissione.
Fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 1, i quantitativi di riferimento per produttori che non hanno commercializzato latte o prodotti lattiero caesari durante uno dei periodi di dodici mesi sono attribuiti alla riserva nazionale e possono essere riattribuiti a norma del primo comma. Se il produttore riprende la produzione di latte o altri prodotti lattiero caseari nel periodo di tempo che sarà stabilito dallo Stato membro, gli sarà assegnato, non oltre il 1° aprile successivo alla data della domanda, un quantitativo di riferimento conformemente all'articolo 4, paragrafo 1.
Qualora per un periodo di almeno dodici mesi un produttore non utilizzi, attraverso consegne o vendite dirette, almeno il 70 % del quantitativo di riferimento individuale messo a sua disposizione, gli Stati membri possono decidere, in conformità dei principi generali della legislazione comunitaria:
- se e a quali condizioni tutto o parte del quantitativo di riferimento inutilizzato è riversato nella riserva nazionale. Tuttavia, in caso di forza maggiore e in casi debitamente giustificati che colpiscono la capacità produttiva dei produttori in questione, riconosciuti dalle autorità competenti, i quantitativi di riferimento inutilizzati non sono riversati nella riserva nazionale.
- a quali condizioni un quantitativo di riferimento è riassegnato ai produttori interessati.
1. Anteriormente ad una data che essi stabiliscono e al più tardi il 31 marzo, gli Stati membri autorizzano, per il periodo in questione di dodici mesi, cessioni temporanee di quantitativi di riferimento individuali che i produttori aventi diritto non intendono utilizzare. [9]
2. Ciascuno Stato membro può decidere di non applicare il paragrafo 1 sulla base di uno o di entrambi i seguenti criteri:
- la necessità di facilitare le evoluzioni e gli adeguamenti strutturali,
- imperative esigenze amministrative.
1. I quantitativi di riferimento disponibili in un'azienda sono trasferiti con l'azienda in caso di vendita, locazione o trasmissione per successione ai produttori che la riprendono, secondo modalità che gli Stati membri definiscono tenendo conto delle superfici utilizzate per la produzione lattiero casearia o di altri criteri oggettivi e, eventualmente, di un accordo tra le parti.
La parte del quantitativo di riferimento eventualmente non trasferita con l'azienda viene aggiunta alla riserva nazionale. Tuttavia, se al momento del trasferimento dei quantitativi di riferimento una parte è stata aggiunta alla riserva nazionale, non vi è più alcuna riduzione al momento del trasferimento in senso inverso.
Le stesse disposizioni si applicano agli altri casi di trasferimenti che abbiano analoghi effetti giuridici per i produttori.
Tuttavia in caso di trasferimento di terre alle autorità pubbliche e/o per motivi di pubblica utilità o allorché il trasferimento è effettuato a fini non agricoli, gli Stati membri prevedono che siano applicate le disposizioni necessarie alla salvaguardia dei legittimi interessi delle parti e in particolare che il produttore uscente sia in grado, se vuole farlo, di continuare la produzione lattiera. [10]
2. Qualora non vi sia accordo tra le parti, nel caso di affitti rurali che scadono e non sono rinnovabili a condizioni analoghe, o in situazioni che abbiano analoghi effetti giuridici, i quantitativi di riferimento disponibili nelle aziende di cui trattasi sono trasferiti tutti o in parte ai produttori che li riprendono, secondo le disposizioni che gli Stati membri hanno adottato o adotteranno, tenendo conto degli interessi legittimi delle parti.
Per portare a termine la ristrutturazione della produzione lattiera o per migliorare l'ambiente, gli Stati membri possono applicare una o più delle seguenti misure secondo modalità che essi definiscono tenendo conto dei legittimi interessi delle parti:
a) accordare ai produttori che si impegnano ad abbandonare definitivamente una parte o la totalità della loro produzione lattiera un'indennità, versata in una o più rate annuali, e alimentare la riserva nazionale con i quantitativi di riferimento così liberati;
b) stabilire, in base a criteri obiettivi, le condizioni alle quali i produttori possono ottenere, all'inizio di un periodo di dodici mesi e dietro preventivo pagamento, la riassegnazione, da parte dell'autorità competente o dall'organismo da essa designato, di quantitativi di riferimento liberati definitivamente alla fine del precedente periodo di dodici mesi da altri produttori dietro versamento, in una o più rate annuali, di un'indennità pari al pagamento anzidetto;
c) prevedere, nel caso di trasferimento di terre destinato a migliorare l'ambiente, l'assegnazione al produttore uscente, se intende proseguire la produzione lattiera, del quantitativo di riferimento disponibile per l'azienda interessata;
d) determinare, in base a criteri obiettivi, le regioni o le zone di raccolta all'interno delle quali sono autorizzati, allo scopo di migliorare la struttura della produzione lattiera, i trasferimenti definitivi di quantitativi di riferimento senza corrispondente trasferimento di terre;
e) autorizzare, dietro richiesta del produttore all'autorità competente o all'organismo da essa designato, allo scopo di migliorare la struttura della produzione lattiera a livello dell'impresa o di consentire l'estensivizzazione della produzione, il trasferimento definitivo di quantitativi di riferimento senza corrispondente trasferimento di terre o viceversa.
Le disposizioni di cui alle lettere a), b), c) ed e) possono essere applicate a livello nazionale o al livello territoriale appropriato o nelle zone di raccolta.
In conformità dei principi generali della legislazione comunitaria, gli Stati membri possono prendere le seguenti misure allo scopo di garantire che i quantitativi di riferimento siano attribuiti unicamente a produttori lattieri attivi:
a) Fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, qualora i quantitativi di riferimento siano stati o siano ceduti con o senza corrispondente trasferimento di terre mediante affitti rurali o altri mezzi che abbiano analoghi effetti giuridici, gli Stati membri possono decidere in base a criteri obiettivi se e a quali condizioni tutti o parte dei quantitativi di riferimento ceduti sarà versata nella riserva nazionale.
La presente disposizione non si applica alle cessioni temporanee ai sensi dell'articolo 6.
b) Gli Stati membri possono decidere di non applicare le disposizioni relative alla cessione dei quantitativi di riferimento di cui all'articolo 7, paragrafo 1.
Ai sensi del presente regolamento si intende per:
a) latte, il prodotto proveniente dalla mungitura di una o più vacche;
b) altri prodotti lattiero-caseari, in particolare, la crema di latte, il burro e i formaggi;
c) produttore, l'imprenditore agricolo, persona fisica o giuridica o associazione di persone fisiche o giuridiche, la cui azienda è situata sul territorio geografico di uno Stato membro, [13]
- che vende latte o altri prodotti lattiero-caseari direttamente al consumatore;
- e/o che effettua consegne all'acquirente;
d) azienda, il complesso delle unità di produzione gestite dal produttore e situate sul territorio geografico di uno Stato membro; [14]
e) acquirente, un'impresa o un'associazione che acquista latte o altri prodotti lattiero-caseari presso il produttore;
- per procedere al loro trattamento o alla loro trasformazione,
- per cederli a una o più imprese dedite al trattamento o alla trasformazione del latte o di altri prodotti lattiero-caseari.
Tuttavia, si considera come acquirente un'associazione di acquirenti operanti in una stessa zona geografica, la quale effettui per conto dei propri aderenti le operazioni di gestione amministrativa e contabile necessarie al pagamento del prelievo. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, la Grecia è considerata un'unica zona geografica e può assimilare un ente pubblico all'associazione di acquirenti summenzionata;
f) impresa dedita al trattamento o alla trasformazione del latte o di altri prodotti lattiero-caseari, un'impresa o un'associazione che procede ad operazioni di raccolta, di imballaggio, di magazzinaggio, di refrigerazione e di trasformazione del latte o che limita la sua attività lattiera a una di tali operazioni;
g) consegna, qualsiasi consegna di latte o di altri prodotti lattiero-caseari, indipendentemente dal fatto che al trasporto provveda il produttore, l'acquirente, l'impresa dedita al trattamento o alla trasformazione di tali prodotti, o un terzo;
h) latte o equivalente latte venduto direttamente al consumo, il latte o i prodotti lattiero-caseari convertiti in equivalente latte, venduti o ceduti gratuitamente senza passare attraverso un'impresa dedita al trattamento o alla trasformazione del latte o di altri prodotti lattiero-caseari.
Il prelievo è considerato parte degli interventi intesi a regolarizzare i mercati agricoli ed è destinato al finanziamento delle spese del settore lattiero-caseario.
Le modalità di applicazione del presente regolamento, in particolare le caratteristiche del latte, fra cui il contenuto di grassi, ritenute rappresentative per stabilire i quantitativi di latte consegnati o acquistati sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68.
Tuttavia, per l'Austria, la Finlandia, la Norvegia e la Svezia le caratteristiche del latte considerate rappresentative sono quelle dell'anno civile 1992 e il tenore rappresentativo medio nazionale di materia grassa del latte consegnato è fissato al 4,03% per l'Austria, al 4,34% per la Finlandia, al 3,87% per la Norvegia e al 4,33% per la Svezia.
Tuttavia, per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia, le caratteristiche del latte considerate rappresentative sono quelle dell'anno civile 2001 e il tenore rappresentativo medio nazionale di materia grassa del latte consegnato è fissato al 4,21 % per la Repubblica ceca, al 4,31% per l'Estonia, al 3,46 % per Cipro, al 4,07 % per la Lettonia, al 3,99 % per la Lituania, al 3,85 % per l'Ungheria, al 3,90 % per la Polonia, al 4,13 % per la Slovenia e al 3,71 % per la Slovacchia.
I regolamenti (CEE) n. 857/84 e (CEE) n. 2074/92 sono abrogati.
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dal 1° aprile 1993.
ALLEGATO [16]
a) Quantitativi di riferimento globali di cui all'articolo 3, paragrafo 2, applicabili dal 1° aprile 2000 al 31 marzo 2001
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(in tonnellate) |
Stati membri |
Consegne |
Vendite dirette |
Belgio |
3 171 279,539 |
139 151,461 |
Danimarca |
4 454 616,417 |
731,583 |
Germania |
27 768 686,841 |
96 129,159 |
Grecia |
674 471,000 |
842,000 |
Spagna |
5 828 977,475 |
87 972,525 |
Francia |
23 832 232,240 |
403 565,760 |
Irlanda |
5 332 448,840 |
9 315,160 |
Italia |
10 100 482,000 |
213 578,000 |
Lussemburgo |
268 254,000 |
795,000 |
Paesi Bassi |
10 992 901,000 |
81 791,000 |
Austria |
2 583 251,804 |
166 149,196 |
Portogallo |
1 863 166,000 |
9 295,000 |
Finlandia |
2 397 527,921 |
9 120,645 |
Svezia |
3 300 000,000 |
3 000,000 |
Regno Unito (1) |
14 420 829,479 |
181 825,521 |
(1) Aumento della quota specifica per attribuzione all'Irlanda del Nord.
b) Quantitativi di riferimento globali di cui all'articolo 3, paragrafo 2, applicabili dal 1° aprile 2001 al 31 marzo 2002
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(in tonnellate) |
Stati membri |
Consegne |
Vendite dirette |
Belgio |
3 188 202,403 |
122 228,597 |
Danimarca |
4 454 709,217 |
638,783 |
Germania |
27 769 228,612 |
95 587,388 |
Grecia |
699 626,000 |
887,000 |
Spagna |
6 035 564,833 |
81 385,167 |
Francia |
23 844 318,264 |
391 479,736 |
Irlanda |
5 386 176,780 |
9 587,220 |
Italia |
10 316 482,000 |
213 578,000 |
Lussemburgo |
268 554,000 |
495,000 |
Paesi Bassi |
11 001 277,000 |
73 415,000 |
Austria |
2 599 130,467 |
150 270,533 |
Portogallo (1) |
1 861 171,000 |
9 290,000 |
Finlandia |
2 398 275,179 |
8 685,339 |
Svezia |
3 300 000,000 |
3 000,000 |
Regno Unito (2) |
14 437 481,500 |
172 265,500 |
(1) Eccetto Madera.
(2) Aumento della quota specifica per attribuzione all'Irlanda del Nord.
c) Quantitativi di riferimento globali di cui all'articolo 3, paragrafo 2, applicabili dal 1o aprile 2002 al 31 marzo 2005. Per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia, i quantitativi di riferimento globali di cui all'articolo 3, paragrafo 2 sono applicabili dal 1o maggio 2004 al 31 marzo 2005.
|
|
(in tonnellate) |
Stati membri |
Consegne |
Vendite dirette |
Belgio |
3 223 362,202 |
87 068,798 |
Danimarca |
4 454 786,123 |
561,877 |
Germania |
27 769 157,124 |
95 658,876 |
Grecia |
6 045 799,525 |
71 150,475 |
Spagna |
23 862 955,457 |
372 842,543 |
Francia |
5 388 946,743 |
6 817,257 |
Irlanda |
10 300 000,000 |
230 060,000 |
Italia |
10 997 492,000 |
77 200,000 |
Lussemburgo |
2 624 105,009 |
125 295,991 |
Paesi Bassi |
1 860 590,000 |
9 871,000 |
Austria |
2 399 220,152 |
8 400,917 |
Portogallo (1) |
14 457 010,123 |
152 736,877 |
Finlandia |
3 223 362,202 |
87 068,798 |
Svezia |
4 454 786,123 |
561,877 |
Regno Unito |
27 769 157,124 |
95 658,876 |
(1) Eccetto Madera.
d) Quantitativi di riferimento globali di cui all'articolo 3, paragrafo 2, applicabili dal 1° aprile 2005 al 31 marzo 2006
(Omissis)
e) Quantitativi di riferimento globali di cui all'articolo 3, paragrafo 2, applicabili dal 1° aprile 2006 al 31 marzo 2007
(Omissis)
f) Quantitativi di riferimento globali di cui all'articolo 3, paragrafo 2, applicabili dal 1° aprile 2007 al 31 marzo 2008
(Omissis)
g) quantitativi della riserva speciale per la ristrutturazione di cui all'articolo 3, paragrafo 2
|
(tonnellate) |
Stato membro |
Riserva speciale per la ristrutturazione |
Repubblica ceca |
55 788 |
Estonia |
21 885 |
Lettonia |
33 253 |
Lituania |
57 900 |
Ungheria |
42 780 |
Polonia |
416 126 |
Slovenia |
16 214 |
Slovacchia |
27 472 |
[1] Regolamento abrogato dall’art. 25 del
[2] Articolo così modificato dall’art. 1 del
[3] Articolo modificato dall’art. 1 del regolamento (CEE) n. 748/93. e così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CEE) n. 1560/93.
[4] Paragrafo modificato dall’art. 29 dell’atto di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d' Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 647/94, sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1883/94, modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 630/95, sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1552/95, modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 635/96, dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1109/96, dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 614/97, dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 903/98, dall’art. 1 del
[5] Paragrafo abrogato dall’art. 1 del
[6] Paragrafo modificato dall’art. 29 dell’atto di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d' Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, dall’art. 2 del regolamento (CE) n. 1883/94, dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 551/98 e così sostituito dall’art. 1 del
[7] Paragrafo così modificato dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca.
[8] Articolo modificato dall’art. 1 del regolamento (CEE) n. 1560/93 e così sostituito dall’art. 1 del
[9] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del
[10] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del
[11] Articolo modificato dall’art. 1 del regolamento (CEE) n. 1560/93 e così sostituito dall’art. 1 del
[12] Articolo inserito dall’art. 1 del
[13] Lettera così modificata dall’art. 1 del regolamento (CEE) n. 1560/93.
[14] Lettera così modificata dall’art. 1 del regolamento (CEE) n. 1560/93.
[15] Articolo così modificato dall’art. 29 dell’atto di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d' Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca.
[16] Allegato aggiunto dall’art. 1 del