Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.4 organizzazione |
Data: | 10/01/2006 |
Numero: | 4 |
Sommario |
Art. 1. Strumenti di semplificazione e qualità, nonchè di monitoraggio e valutazione della regolazione |
Art. 2. Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287 |
Art. 3. Personale delle amministrazioni dello Stato in posizione di comando o fuori ruolo |
Art. 3 bis. (Modifica dell'articolo 1, comma 137, della legge 23 dicembre 2005, n. 266). |
Art. 4. Monitoraggio sui contratti a tempo determinato e la somministrazione a tempo determinato nelle pubbliche amministrazioni |
Art. 5. Proroga dei contratti a tempo determinato della Croce rossa italiana |
Art. 5 bis. (Contratti a tempo determinato stipulati dall'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale). |
Art. 6. Semplificazione degli adempimenti amministrativi per le persone con disabilità |
Art. 7. Monitoraggio della attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 |
Art. 8. Comitato nazionale italiano permanente per il Microcredito |
Art. 9. Agevolazione della mobilità volontaria |
Art. 10. Segretari comunali e provinciali |
Art. 11. Modifica all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 |
Art. 12. Proroga delle assunzioni autorizzate |
Art. 13. Contratti di collaborazione |
Art. 14. Priorità nelle assunzioni per l'anno 2006 |
Art. 15. Modifica al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 |
Art. 16. Reggenza di uffici dirigenziali non generali |
Art. 17. Strumenti informativi per la sicurezza dei trasporti |
Art. 18. Gestione dei diritti da parte di Cinecittà Holding S.p.a. |
Art. 19. Ruolo organico dell'Autorità garante della concorrenza e del marcato |
Art. 20. Disposizioni urgenti in materia di energia elettrica |
Art. 21. Ambito delle attività di Stretto di Messina S.p.a. |
Art. 22. Conferimento di funzioni a magistrati ordinari ed a quelli elettivi del Consiglio superiore della magistratura |
Art. 23. Dirigenti dell'Amministrazione archivi notarili |
Art. 24. Autorità portuali |
Art. 25. Modifiche all'articolo 28, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 |
Art. 26. Disposizioni in materia di pari opportunità |
Art. 27. Comitato atlantico italiano |
Art. 28. Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori - ISFOL |
Art. 29. Consigli di amministrazione delle fondazioni lirico-sinfoniche |
Art. 30. Adeguamento della componente aereonavale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera |
Art. 31. Sistema di trasporto ad impianti fissi |
Art. 32. Carta nazionale dei servizi |
Art. 33. Centro per la documentazione e valorizzazione delle arti contemporanee |
Art. 34. Funzionamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio |
Art. 34 bis. (Modifica all'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178). |
Art. 34 ter. (Utilizzazione di somme). |
Art. 34 quater. (Tutela del risparmio). |
Art. 34 quinquies. (Disposizioni di semplificazione in materia edilizia). |
Art. 34 sexies. (Sgravi contributivi per le imprese di cabotaggio marittimo). |
Art. 34 septies. (Disposizioni concernenti le autorità portuali). |
Art. 34 octies. (Rifinanziamento della legge 16 marzo 2001, n. 88). |
Art. 35. Entrata in vigore |
§ 80.4.210 - D.L. 10 gennaio 2006, n. 4. [1]
Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione.
(G.U. 11 gennaio 2006, n. 8)
Art. 1. Strumenti di semplificazione e qualità, nonchè di monitoraggio e valutazione della regolazione
1. L'attività di indirizzo e la guida strategica delle politiche di semplificazione e di qualità della regolazione, anche ai sensi della
2. Il Comitato predispone, entro il 31 marzo di ogni anno, un piano di azione per il perseguimento degli obiettivi del Governo in tema di semplificazione, di riassetto e di qualità della regolazione per l'anno successivo. Il piano, sentito il Consiglio di Stato, è approvato dal Consiglio dei Ministri e trasmesso alle Camere.
3. Il Comitato verifica, durante l'anno, lo stato di realizzazione degli obiettivi, che viene reso pubblico ogni sei mesi. Inoltre il Comitato:
a) svolge funzioni di indirizzo, di coordinamento e, ove necessario, di impulso delle amministrazioni dello Stato nelle politiche della semplificazione, del riassetto e della qualità della regolazione;
b) [3];
c) [4];
d) [5];
e) [6].
4. [7].
5. [8].
6. Il Comitato si avvale del supporto tecnico fornito dalla Commissione di cui all'articolo 3, comma 6 duodecies, del
7. [10].
8. [11].
9. [12].
10. [13].
11. [14].
12. [15].
Art. 2. Modifiche al
Art. 3. Personale delle amministrazioni dello Stato in posizione di comando o fuori ruolo [17]
Art. 3 bis. (Modifica dell'articolo 1, comma 137, della
1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il comma 137 è sostituito dal seguente: "137. A decorrere dal 1° gennaio 2006, le imposte o addizionali risultanti dalla dichiarazione dei redditi non sono dovute o, se il saldo è negativo, non sono rimborsabili se i relativi importi, con riferimento alla singola imposta o addizionale, non superano il limite di dodici euro. La disposizione si applica anche alle dichiarazioni presentate con il modello `730'. Ai soggetti che prestano assistenza fiscale o al sostituto d'imposta non è dovuto alcun compenso a carico del bilancio dello Stato per le dichiarazioni modello '730' dei contribuenti per i quali si rende applicabile una delle condizioni di esonero di cui all'articolo 1, quarto comma, del
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
Art. 4. Monitoraggio sui contratti a tempo determinato e la somministrazione a tempo determinato nelle pubbliche amministrazioni
1. All'articolo 35 del
«4-bis. L'avvio delle procedure concorsuali mediante l'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 4 si applica anche alle procedure di reclutamento a tempo determinato per contingenti superiori alle cinque unità, inclusi i contratti di formazione e lavoro, e tiene conto degli aspetti finanziari, nonchè dei criteri previsti dall'articolo 36.».
2. All'articolo 36 del
«1-bis. Le amministrazioni possono attivare i contratti di cui al comma 1 solo per esigenze temporanee ed eccezionali e previo esperimento di procedure inerenti assegnazione di personale anche temporanea, nonchè previa valutazione circa l'opportunità di attivazione di contratti con le agenzie di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del
1-bis. 1. Le disposizioni di cui al comma 1-bis costituiscono norme di principio per l'utilizzo di forme contrattuali flessibili negli enti locali.
1-ter. Le amministrazioni pubbliche trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le convenzioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili.» [19].
Art. 5. Proroga dei contratti a tempo determinato della Croce rossa italiana
1. Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni istituzionali, possono essere prorogati per l'intero anno 2006, a tutti gli effetti di legge, i contratti a tempo determinato stipulati dalla Croce rossa italiana. Alla copertura del relativo onere si provvede con le ordinarie dotazioni finanziarie della Croce rossa italiana e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Alla compensazione degli effetti finanziari che ne derivano sui saldi di finanza pubblica, relativi all'indebitamento e al fabbisogno, si fa fronte mediante riduzione di 8,5 milioni di euro dell'importo complessivo fissato dall'articolo 1, comma 33, della
Art. 5 bis. (Contratti a tempo determinato stipulati dall'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale). [21]
1. Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni istituzionali, possono essere prorogati per l'intero anno 2006, a tutti gli effetti di legge, i contratti a tempo determinato stipulati dall'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS). Alla copertura del relativo onere si provvede con le ordinarie dotazioni finanziarie della medesima Agenzia, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.
Art. 6. Semplificazione degli adempimenti amministrativi per le persone con disabilità
1. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze, adottano disposizioni dirette a semplificare e unificare le procedure di accertamento sanitario di cui all'articolo 1 della
2. Al comma 3 dell'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al
3. Il comma 2 dell'articolo 97 della
«2. I soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti, inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide, che abbiano dato luogo al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o di comunicazione sono esonerati da ogni visita medica finalizzata all'accertamento della permanenza della minorazione civile o dell'handicap. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sono individuate, senza ulteriori oneri per lo Stato, le patologie e le menomazioni rispetto alle quali sono esclusi gli accertamenti di controllo e di revisione ed è indicata la documentazione sanitaria, da richiedere agli interessati o alle commissioni mediche delle aziende sanitarie locali qualora non acquisita agli atti, idonea a comprovare la minorazione.» [23].
3-bis. L'accertamento dell'invalidità civile ovvero dell'handicap, riguardante soggetti con patologie oncologiche, è effettuato dalle commissioni mediche di cui all'articolo 1 della
Art. 7. Monitoraggio della attuazione della
[1. Al fine di verificare la corretta ed uniforme applicazione della
Art. 8. Comitato nazionale italiano permanente per il Microcredito [26]
Art. 9. Agevolazione della mobilità volontaria
1. Per agevolare l'attuazione del previo esperimento delle procedure di mobilità e la razionale distribuzione dei dipendenti tra le pubbliche amministrazioni, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica può istituire, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, una banca dati informatica, ad adesione volontaria, finalizzata all'incontro tra la domanda e l'offerta di mobilità [27].
Art. 10. Segretari comunali e provinciali [28]
Art. 11. Modifica all'articolo 6 del
1. Al comma 1 dell'articolo 6 del
Art. 12. Proroga delle assunzioni autorizzate
1. Le assunzioni autorizzate per l'anno 2005 con decreto del Presidente della Repubblica in data 6 settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22 settembre 2005, possono essere effettuate entro il 30 aprile 2006. Le assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 1, comma 98, della
Art. 13. Contratti di collaborazione [30]
Art. 14. Priorità nelle assunzioni per l'anno 2006 [31]
Art. 15. Modifica al
Art. 16. Reggenza di uffici dirigenziali non generali [33]
Art. 17. Strumenti informativi per la sicurezza dei trasporti
1. Ferme restando le competenze, anche in ordine al coordinamento tecnico-operativo, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, nonchè del Ministero dell'interno, può essere istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, un sistema di controllo e monitoraggio delle informazioni inerenti alla sicurezza e alla regolarità della circolazione stradale e dello svolgimento dei servizi di trasporto, da realizzarsi mediante il continuo interscambio di dati grazie alla connessione stabile, in via telematica, dei centri di controllo, delle sale operative e delle strutture apposite esistenti presso le pubbliche amministrazioni, gli enti ed i soggetti operatori, pubblici e privati, comunque preposti ai settori della circolazione stradale e del trasporto dei passeggeri e delle merci, ferme restando le funzioni di coordinamento in materia di informazione stradale svolte dal Centro di coordinamento informazioni sulla sicurezza stradale (CCISS) [34].
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sono adottate direttive per l'organizzazione del sistema di cui al comma 1 e per l'attuazione degli strumenti di connessione.
Art. 18. Gestione dei diritti da parte di Cinecittà Holding S.p.a.
1. Cinecittà Holding S.p.a., istituita ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 1, del
2. Lo sfruttamento dei diritti di cui al comma 1 è oggetto di apposita convenzione stipulata tra il Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione generale per il cinema e Cinecittà Holding S.p.a., sentita la Consulta territoriale per le attività cinematografiche di cui all'articolo 4 del
3. I proventi derivanti dallo sfruttamento dei diritti di cui al comma 1 sono versati al Fondo di cui all'articolo 12 del
4. Dalle disposizioni del presente articolo, ed in particolare dalla convenzione di cui al comma 2, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica [36].
Art. 19. Ruolo organico dell'Autorità garante della concorrenza e del marcato [37]
Art. 20. Disposizioni urgenti in materia di energia elettrica [38]
Art. 21. Ambito delle attività di Stretto di Messina S.p.a. [39]
Art. 22. Conferimento di funzioni a magistrati ordinari ed a quelli elettivi del Consiglio superiore della magistratura [40]
Art. 23. Dirigenti dell'Amministrazione archivi notarili [41]
Art. 24. Autorità portuali [42]
Art. 25. Modifiche all'articolo 28, comma 2 del
Art. 26. Disposizioni in materia di pari opportunità [44]
Art. 27. Comitato atlantico italiano
1. Al fine di assicurare la funzionalità del Comitato atlantico italiano, incluso nella tabella degli enti a carattere internazionalistico di cui alla
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 28. Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori - ISFOL
1. Per il finanziamento delle attività istituzionali dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 29. Consigli di amministrazione delle fondazioni lirico-sinfoniche
1. All'articolo 12 del
a) [45];
b) al comma 2 è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Per le fondazioni il cui consiglio di amministrazione è composto da nove membri, lo statuto deve prevedere che all'autorità di Governo in materia di spettacolo siano attribuiti almeno due rappresentanti.».
Art. 30. Adeguamento della componente aereonavale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera
1. Al fine di rafforzare le capacità di pattugliamento e sorveglianza marittima del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, tramite l'adeguamento della propria componente aeronavale, è autorizzato un contributo annuale di 4 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 78, della
Art. 31. Sistema di trasporto ad impianti fissi [46]
1. Le regolazioni debitorie dei disavanzi delle ferrovie concesse e in ex gestione commissariale governativa, comprensivi degli oneri di trattamento di fine rapporto maturati alla data del 31 dicembre 2000, previste dall'articolo 145, comma 30, della
Art. 32. Carta nazionale dei servizi [47]
Art. 33. Centro per la documentazione e valorizzazione delle arti contemporanee [48]
Art. 34. Funzionamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio [49]
Art. 34 bis. (Modifica all'articolo 8 del
1. All'articolo 8, comma 4, del
Art. 34 ter. (Utilizzazione di somme). [51]
1. Le somme iscritte, rispettivamente, nel fondo da ripartire per il finanziamento di progetti di innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni e nel Paese, ai sensi dell'articolo 26 della
Art. 34 quater. (Tutela del risparmio). [52]
1. Le disposizioni di cui agli articoli 8, comma 2, 11, comma 2, lettere b) e c), e comma 3, limitatamente, in quest'ultimo caso, ai prodotti assicurativi, e 25, comma 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, si applicano a decorrere dal 17 maggio 2006 ovvero, ove previste, dall'emanazione delle relative disposizioni di attuazione da parte della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) e dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP).
2. All'articolo 42 della
Art. 34 quinquies. (Disposizioni di semplificazione in materia edilizia). [53]
1. Per attuare la semplificazione dei procedimenti amministrativi catastali ed edilizi, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità tecniche e operative per l'istituzione di un modello unico digitale per l'edilizia da introdurre gradualmente per la presentazione in via telematica ai comuni di denunce di inizio attività, di domande per il rilascio di permessi di costruire e di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia. Il suddetto modello unico comprende anche le informazioni necessarie per le dichiarazioni di variazione catastale e di nuova costruzione da redigere in conformità a quanto disposto dal regolamento di cui al
2. Al fine della razionalizzazione dei procedimenti di presentazione delle domande di nuova costruzione o di mutazione nello stato dei beni:
a) al primo comma dell'articolo 28 del
b) le dichiarazioni relative alle mutazioni nello stato dei beni delle unità immobiliari già censite, di cui all'articolo 17 primo comma, lettera b), del regio
Art. 34 sexies. (Sgravi contributivi per le imprese di cabotaggio marittimo). [54]
1. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali e della competitività delle navi italiane, i benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 3, della
Art. 34 septies. (Disposizioni concernenti le autorità portuali). [55]
1. Alle autorità portuali, istituite ai sensi della
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
3. All'onere derivante dal comma 1, determinato in 60 milioni di euro per l'anno 2006 e 90 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio [57].
Art. 34 octies. (Rifinanziamento della
1. Per la prosecuzione degli interventi in materia di investimenti navali, di cui all'articolo 3 della
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 19 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012, si fa fronte: mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 35. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione.
Art. 1. Strumenti di semplificazione e qualità, nonchè di monitoraggio e valutazione della regolazione
1. L'attività di indirizzo e la guida strategica delle politiche di semplificazione e di qualità della regolazione, anche ai sensi della
2. Il Comitato predispone, entro il 31 marzo di ogni anno, un piano di azione per il perseguimento degli obiettivi del Governo in tema di semplificazione, di riassetto e di qualità della regolazione per l'anno successivo. Il piano, sentito il Consiglio di Stato, è approvato dal Consiglio dei Ministri e trasmesso alle Camere.
3. Il Comitato verifica, durante l'anno, lo stato di realizzazione degli obiettivi, che viene reso pubblico ogni sei mesi. Inoltre il Comitato:
a) svolge funzioni di indirizzo, di coordinamento e, ove necessario, di impulso delle amministrazioni dello Stato nelle politiche della semplificazione, del riassetto e della qualità della regolazione;
b) può richiedere un approfondimento dell'esame delle iniziative normative del Governo in caso di proposte che non appaiano necessarie o giustificate relativamente al rapporto tra costi e benefici o alla coerenza con gli obiettivi del piano di azione annuale di cui al comma 2, anche avvalendosi degli strumenti di cui all'articolo 14 della
c) individua, assume e sostiene iniziative non normative di semplificazione, anche tramite progetti di innovazione tecnologica o amministrativa, di comunicazione e di formazione;
d) effettua, con le opportune procedure di verifica di impatto, il monitoraggio successivo dell'efficacia delle misure di semplificazione introdotte e della loro effettiva applicazione, proponendo, ove necessario, interventi correttivi;
e) individua forme e modalità stabili di consultazione con le organizzazioni rappresentative degli interessi della società civile, anche prevedendo, ove possibile in via elettronica, forme di pubblicizzazione di tale attività e coordinando la consultazione in via telematica di cui all'articolo 18 della
4. Ai fini dell'attuazione delle direttive e delle linee strategiche dettate dal Comitato, ciascun Ministro individua un proprio referente per le politiche di semplificazione e di qualità della regolazione, dandone comunicazione al Comitato.
5. Ai sensi dell'articolo 20-ter della
6. Il Comitato si avvale del supporto tecnico fornito dalla Commissione di cui all'articolo 3, comma 6duodecies, del
7. All'articolo 3 del
a) al comma 6-duodecies, dopo le parole «da un numero massimo di», la parola: «venti» è sostituita dalla seguente: «trenta» e dopo le parole: «dirigenti delle amministrazioni pubbliche» sono aggiunte le seguenti: «, esperti nelle materie economiche e statistiche»;
b) al comma 6-terdecies dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Le professionalità amministrative della segreteria tecnica della Commissione sono rinvenute, ove possibile, all'interno delle amministrazioni pubbliche, nel limite numerico complessivo di trenta unità. A tale fine si provvede tramite comando, anche contestualmente alla riorganizzazione di strutture già operanti per finalità analoghe e utilizzando le corrispondenti dotazioni finanziarie.».
8. Il termine di cui all'articolo 14, comma 1, del
9. Per l'implementazione del sistema informatico e per la definizione delle linee guida di cui al comma 8, nonchè per lo svolgimento delle ulteriori attività di monitoraggio e valutazione della regolazione e dei suoi effetti con riguardo alla attuazione del programma di Governo e per i conseguenti aspetti di comunicazione istituzionale, nell'anno 2006 il Ministro per l'attuazione del programma di Governo si avvale di un Comitato tecnico istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'attuazione del programma di Governo, presieduta dal Ministro o da un suo delegato e composta dal Capo del Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con funzioni di vicepresidente, e da un numero massimo di otto componenti scelti tra le categorie di cui all'articolo 3, comma 6-duodecies, del
10. La nomina dei componenti del Comitato tecnico e della segreteria tecnica di cui al comma 9 è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per l'attuazione del programma di Governo da lui delegato, che ne disciplina altresì l'organizzazione ed il funzionamento. Nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 12, con successivo decreto dello stesso Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i compensi spettanti ai predetti componenti.
11. Per l'attuazione del comma 7 è autorizzata la spesa massima di euro 600.000 per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al
12. Per l'attuazione dei commi 9 e 10 è autorizzata la spesa massima di 650.000 euro per l'anno 2006, a valere sull'autorizzazione di spesa per l'anno 2006 di cui all'articolo 1, comma 261, della
Art. 2. Modifiche al
1. All'articolo 2, comma 6, del
Art. 3. Personale delle amministrazioni dello Stato in posizione di comando o fuori ruolo
1. Al fine di un più efficace e razionale utilizzo delle risorse umane in servizio, il personale non dirigente di ruolo delle amministrazioni dello Stato in posizione di comando o fuori ruolo, ad esclusione degli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di Polizia, è trasferito, su domanda da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nei ruoli delle Amministrazioni dello Stato in cui presta servizio alla data del 30 settembre 2005, nei limiti dei posti disponibili della dotazione organica complessiva, con inquadramento sulla base dell'anzianità di servizio nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta, salvo quanto disposto, per il personale non dirigente di ruolo delle amministrazioni dello Stato in posizione di comando o di fuori ruolo presso il Ministero degli affari esteri, dall'articolo 30, comma 2-ter, del
2. A seguito delle procedure di trasferimento di cui al comma 1, le dotazioni organiche delle amministrazioni di provenienza sono contestualmente ridotte in misura pari alle unità di personale trasferito e, conseguentemente, sono trasferite le risorse finanziarie relative al trattamento economico. Limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, le procedure di trasferimento comportano anche una corrispondente riduzione della dotazione organica complessiva del personale di prestito, di cui agli articoli 2 e 3 e alle relative tabelle C e D del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 luglio 2003, e successive modificazioni.
3. Il personale non immediatamente trasferito per carenza di posti disponibili in organico nelle amministrazioni dove presta servizio, permane nella posizione di comando o fuori ruolo, previo assenso dell'interessato, fino al successivo inquadramento a copertura di posti resisi disponibili in organico, con precedenza rispetto alle procedure concorsuali.
4. Le disposizioni del presente articolo non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
Art. 4. Monitoraggio sui contratti a tempo determinato e la somministrazione a tempo determinato nelle pubbliche amministrazioni
1. All'articolo 35 del
«4-bis. L'avvio delle procedure concorsuali mediante l'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 4 si applica anche alle procedure di reclutamento a tempo determinato per contingenti superiori alle cinque unità, inclusi i contratti di formazione e lavoro, e tiene conto degli aspetti finanziari, nonchè dei criteri previsti dall'articolo 36.».
2. All'articolo 36 del
«1-bis. Le amministrazioni possono attivare i contratti di cui al comma 1 solo per esigenze temporanee ed eccezionali e previo esperimento di procedure inerenti assegnazione di personale anche temporanea, nonchè previa valutazione circa l'opportunità di attivazione di contratti con le agenzie di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del
1-ter. Le amministrazioni pubbliche trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le convenzioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili.».
Art. 5. Proroga dei contratti a tempo determinato della Croce rossa italiana
1. Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni istituzionali, possono essere prorogati per l'intero anno 2006, a tutti gli effetti di legge, i contratti a tempo determinato stipulati dalla Croce rossa italiana. Alla copertura del relativo onere si provvede con le ordinarie dotazioni finanziarie della Croce rossa italiana, senza ulteriori aggravi per le finanze pubbliche. Alla compen-sazione degli effetti finanziari che ne derivano sui saldi di finanza pubblica, relativi all'indebitamento e al fabbisogno, si fa fronte mediante riduzione di 8,5 milioni di euro dell'importo complessivo fissato dall'articolo 1, comma 33, della
Art. 6. Semplificazione degli adempimenti amministrativi per le persone con disabilità
1. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze, adottano disposizioni dirette a semplificare e unificare le procedure di accertamento sanitario di cui all'articolo 1 della
2. Al comma 3 dell'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al
3. Il comma 2 dell'articolo 97 della
«2. I soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti che abbiano dato luogo al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o di comunicazione sono esonerati da ogni visita medica finalizzata all'accertamento della permanenza della minorazione civile o dell'handicap. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sono individuate, senza ulteriori oneri per lo Stato, le patologie e le menomazioni rispetto alle quali sono esclusi gli accertamenti di controllo e di revisione ed è indicata la documentazione sanitaria, da richiedere agli interessati o alle commissioni mediche delle aziende sanitarie locali qualora non acquisita agli atti, idonea a comprovare la minorazione.».
Art. 7. Monitoraggio della attuazione della
1. Al fine di verificare la corretta ed uniforme applicazione della
Art. 8. Comitato nazionale italiano permanente per il Microcredito
1. Per consentire lo sviluppo dei programmi di microfinanza, in conformità a quanto previsto dall'Assemblea generale delle Nazioni unite nelle risoluzioni 53/198 e 58/221, il Comitato nazionale italiano per il 2005, anno internazionale del Microcredito, è trasformato nel Comitato nazionale italiano permanente per il Microcredito, senza oneri aggiuntivi per l'erario.
Art. 9. Agevolazione della mobilità volontaria
1. Per agevolare l'attuazione del previo esperimento delle procedure di mobilità e la razionale distribuzione dei dipendenti tra le pubbliche amministrazioni, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica può istituire, senza oneri aggiuntivi a carico dell'erario, una banca dati informatica, ad adesione volontaria, finalizzata all'incontro tra la domanda e l'offerta di mobilità.
Art. 10. Segretari comunali e provinciali
1. All'articolo 10-bis del
2. All'articolo 40 del
«2-bis. Per i segretari comunali e provinciali è stabilita una disciplina distinta nell'ambito del contratto collettivo di comparto. L'ARAN ammette alle trattative le organizzazioni rappresentative del comparto ai sensi dell'articolo 43 e le organizzazioni sindacali rappresentative dei segretari comunali e provinciali.».
Art. 11. Modifica all'articolo 6 del
1. Al comma 1 dell'articolo 6 del
Art. 12. Proroga delle assunzioni autorizzate
1. Le assunzioni autorizzate per l'anno 2005 con decreto del Presidente della Repubblica in data 6 settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22 settembre 2005, possono essere effettuate entro il 30 aprile 2006. Le assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 1, comma 98, della
Art. 13. Contratti di collaborazione
1. Al fine di ridurre il numero delle collaborazioni coordinate continuative nelle pubbliche amministrazioni, all'articolo 7 del
«6. Per esigenze cui non possono fare fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di provata competenza in presenza dei presupposti di seguito specificati:
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e, altresì, corrispondere ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) l'esigenza deve essere di natura temporanea e richiedere prestazioni altamente qualificate;
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
6-bis. Con appositi regolamenti, da trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, le amministrazioni definiscono procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione.
6-ter. Le disposizioni di cui al comma 6 costituiscono norme di principio per l'attribuzione degli incarichi di cui all'articolo 110, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.».
Art. 14. Priorità nelle assunzioni per l'anno 2006
1. All'articolo 1, comma 97, della
«h-bis) la trasformazione dei contratti di formazione e lavoro già prorogati presso l'Inpdap, l'Inps e l'Inail in contratti a tempo indeterminato, da destinare agli uffici con maggiori carenze di organico.».
Art. 15. Modifica al
1. All'articolo 19, comma 6, del
Art. 16. Reggenza di uffici dirigenziali non generali
1. Allo scopo di consentire la continuità dell'azione amministrativa, il Ministero per i beni e le attività culturali, nel caso di temporanea indisponibilità di dirigenti da preporre agli uffici dirigenziali non generali di cui all'articolo 19 del
Art. 17. Strumenti informativi per la sicurezza dei trasporti
1. Ferme restando le competenze, anche in ordine al coordinamento tecnico-operativo, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, nonchè del Ministero dell'interno, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato e comunque avvalendosi delle strutture esistenti e delle risorse già stanziate, un sistema di controllo e monitoraggio delle informazioni inerenti alla sicurezza e alla regolarità della circolazione stradale e dello svolgimento dei servizi di trasporto, da realizzarsi mediante il continuo interscambio di dati grazie alla connessione stabile, in via telematica, dei centri di controllo, delle sale operative e delle strutture apposite esistenti presso le pubbliche amministrazioni, gli enti ed i soggetti operatori, pubblici e privati, comunque preposti ai settori della circolazione stradale e del trasporto dei passeggeri e delle merci.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sono adottate direttive per l'organizzazione del sistema di cui al comma 1 e per l'attuazione degli strumenti di connessione.
Art. 18. Gestione dei diritti da parte di Cinecittà Holding S.p.a.
1. Cinecittà Holding S.p.a., istituita ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 1, del
2. Lo sfruttamento dei diritti di cui al comma 1 è oggetto di apposita convenzione stipulata tra il Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione generale per il cinema e Cinecittà Holding S.p.a., sentita la Consulta territoriale per le attività cinematografiche di cui all'articolo 4 del
3. I proventi derivanti dallo sfruttamento dei diritti di cui al comma 1 sono versati al Fondo di cui all'articolo 12 del
4. Dalla presente disposizione, ed in particolare dalla convenzione di cui al comma 2, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 19. Ruolo organico dell'Autorità garante della concorrenza e del marcato
1. Nell'ambito delle risorse assegnate e per lo svolgimento delle funzioni in materia di concorrenza bancaria, il ruolo organico dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui all'articolo 11 della
Art. 20. Disposizioni urgenti in materia di energia elettrica
1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, i termini per la copertura dei costi di cui all'articolo 3, comma 13, del
2. Il Gestore del sistema elettrico S.p.a., in conformità agli indirizzi stabiliti dal Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, può cedere, a condizioni di mercato, ai sensi della
3. In caso di insolvenza di qualsiasi soggetto cui siano attribuite funzioni di esazione delle prestazioni imposte destinate al pagamento dei crediti di cui al comma 2, il diritto del Gestore del sistema elettrico S.p.a. ovvero dei relativi aventi causa è assistito da privilegio su tutti i beni del soggetto insolvente, con prevalenza sui titoli di prelazione di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
4. All'articolo 3, comma 13, del
5. Le cessioni di cui al comma 2 sono opponibili ai competenti organi della procedura in caso di insolvenza del Gestore del sistema elettrico S.p.a. e i relativi contratti non possono essere sciolti.
6. I costi finanziari connessi alle operazioni di cui al comma 2 sono compresi tra i costi di acquisto dell'energia, ai sensi dell'articolo 3, comma 13, del
7. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, tenuto conto delle operazioni poste in essere dal Gestore del sistema elettrico S.p.a. ai sensi del presente articolo, stabilisce la durata della proroga di cui al comma 1 e adotta ogni altro opportuno provvedimento finalizzato a garantire le risorse necessarie a soddisfare i diritti dei soggetti creditori, anche prevedendo la segmentazione della componente tariffaria attualmente destinata alla copertura dei medesimi costi.
8. Il Gestore del sistema elettrico S.p.a. può versare a tutti o parte degli aventi diritto, in via anticipata, tutto o parte dell'importo che è tenuto a riconoscere ai sensi dell'articolo 3, comma 12, secondo periodo, del
9. Per l'anno 2006, il termine per la presentazione delle domande di cui al
10. Al fine di assicurare, per l'anno 2006, la realizzazione degli interventi di cui al
Art. 21. Ambito delle attività di Stretto di Messina S.p.a.
1. La Stretto di Messina S.p.a., titolare della concessione di cui alla
Art. 22. Conferimento di funzioni a magistrati ordinari ed a quelli elettivi del Consiglio superiore della magistratura
1. Ai fini del conferimento delle funzioni previste dall'articolo 2, comma 1, lettera h), numeri da 7) a 16), e lettera i), numeri 1) e 2), della
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai magistrati ordinari che hanno svolto, per almeno due anni, gli incarichi ivi previsti antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. I magistrati componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura in scadenza nel periodo previsto per l'esercizio delle deleghe di cui alla
Art. 23. Dirigenti dell'Amministrazione archivi notarili
1. Il secondo comma dell'articolo 7 della
2. Il quarto comma dell'articolo 45 della
«Un coadiutore temporaneo può essere nominato, per un periodo non inferiore ad un mese, al notaio assente per servizio militare o, in luogo del delegato di cui all'articolo 44, al notaio assente in permesso o temporaneamente impedito. Competente per la nomina è il presidente del consiglio notarile ovvero il consiglio qualora il notaio assente rivesta la qualifica di presidente del consiglio.».
3. E' abrogato il secondo comma dell'articolo unico della
Art. 24. Autorità portuali
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 della
«1-bis. Il Governo promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della
Art. 25. Modifiche all'articolo 28, comma 2 del
1. All'articolo 28, comma 2, quarto periodo, del
Art. 26. Disposizioni in materia di pari opportunità
1. Tutti gli oneri derivanti dall'istituzione dell'ufficio di cui all'articolo 29, comma 1, lettere i) ed l), della legge 1° marzo 2002, n. 39, ivi compresi i compensi per gli esperti e consulenti esterni previsti dall'articolo 7, comma 5, del
Art. 27. Comitato atlantico italiano
1. Al fine di assicurare la funzionalità del Comitato atlantico italiano, incluso nella tabella degli enti a carattere internazionalistico di cui alla
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 28. Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori - ISFOL
1. Per il finanziamento delle attività istituzionali dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 29. Consigli di amministrazione delle fondazioni lirico-sinfoniche
1. All'articolo 12 del
a) al comma 1 le parole: «da sette membri» sono sostituite dalle seguenti: «da sette a nove membri»;
b) al comma 2 è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Per le fondazioni il cui consiglio di amministrazione è composto da nove membri, lo statuto deve prevedere che all'autorità di Governo in materia di spettacolo siano attribuiti almeno due rappresentanti.».
Art. 30. Adeguamento della componente aereonavale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera
1. Al fine di rafforzare le capacità di pattugliamento e sorveglianza marittima del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, tramite l'adeguamento della propria componente aeronavale, è autorizzato un contributo annuale di 4 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 78, della
Art. 31. Sistema di trasporto ad impianti fissi
1. Le regolazioni debitorie dei disavanzi delle ferrovie concesse e in ex gestione commissariale governativa, comprensivi degli oneri di trattamento di fine rapporto maturati alla data del 31 dicembre 2000, previste dall'articolo 145, comma 30, della
Art. 32. Carta nazionale dei servizi
1. Il termine relativo alla procedura di accertamento preventivo del possesso della Carta d'identità elettronica (CIE), di cui all'articolo 8, comma 5, del
Art. 33. Centro per la documentazione e valorizzazione delle arti contemporanee
1. Una quota pari a 10 milioni di euro a valere sull'autorizzazione di spesa per l'anno 2005 di cui all'articolo 32-bis, comma 1, del
Art. 34. Funzionamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
1. Per l'immediato potenziamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio è istituita, senza aumenti di spesa a carico del bilancio dello Stato, la Direzione generale per il danno ambientale.
2. Alla nuova Direzione generale è attribuito un posto di funzione di livello dirigenziale generale. A tale fine è soppressa una unità del contingente previsto dall'articolo 1, comma 3, del
3. La Direzione generale svolge le funzioni di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in materia di danno ambientale, nonchè quelle inerenti alla gestione e sviluppo dei sistemi informativi e statistici, ivi compresi quelli cartografici, utilizzati dalle altre strutture ministeriali, con le correlate attività di studio e ricerca ed a quelle per la informazione e la comunicazione ambientale.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
Art. 35. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Comma già modificato dalla L. di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del
[3] Lettera soppressa dalla L. di conversione.
[4] Lettera soppressa dalla L. di conversione.
[5] Lettera soppressa dalla L. di conversione.
[6] Lettera soppressa dalla L. di conversione.
[7] Comma soppresso dalla L. di conversione.
[8] Comma soppresso dalla L. di conversione.
[9] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[10] Comma soppresso dalla L. di conversione.
[11] Comma soppresso dalla L. di conversione.
[12] Comma soppresso dalla L. di conversione.
[13] Comma soppresso dalla L. di conversione.
[14] Comma soppresso dalla L. di conversione.
[15] Comma soppresso dalla L. di conversione.
[16] Articolo soppresso dalla L. di conversione.
[17] Articolo soppresso dalla L. di conversione.
[18] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[19] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[20] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[21] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[22] Comma così modificato dall'art. 3 della
[23] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[24] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[25] Articolo abrogato dall'art. 25 del
[26] Articolo soppresso dalla L. di conversione.
[27] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[28] Articolo soppresso dalla L. di conversione.
[29] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[30] Articolo soppresso dalla L. di conversione.
[31] Articolo soppresso dalla L. di conversione.
[32] Articolo soppresso dalla L. di conversione.
[33] Articolo soppresso dalla L. di conversione.
[34] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[35] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[36] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[37] Articolo soppresso dalla L. di conversione.
[38] Articolo soppresso dalla L. di conversione.
[39] Articolo soppresso dalla L. di conversione.
[40] Articolo soppresso dalla L. di conversione.
[41] Articolo soppresso dalla L. di conversione.
[42] Articolo soppresso dalla L. di conversione.
[43] Articolo soppresso dalla L. di conversione.
[44] Articolo soppresso dalla L. di conversione.
[45] Lettera soppressa dalla L. di conversione.
[46] La Corte costituzionale, con sentenza 20 marzo 2019, n. 54, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.
[47] Articolo soppresso dalla L. di conversione.
[48] Articolo soppresso dalla L. di conversione.
[49] Articolo soppresso dalla L. di conversione.
[50] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[51] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[52] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[53] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[54] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[55] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[56] Comma così modificato dall'art. 17 bis del
[57] Comma così modificato dall'art. 17 bis del
[58] Articolo inserito dalla L. di conversione.