Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 6. Appalti |
Capitolo: | 6.6 disciplina generale |
Data: | 24/12/2003 |
Numero: | 355 |
Sommario |
Art. 1. Benefici in favore dell'emittenza locale |
Art. 2. Aliquote sui prodotti della coltivazione di idrocarburi |
Art. 2 bis. Disposizioni in materia di IVA infragruppo per la prestazione di servizi di carattere ausiliario |
Art. 3. Efficacia dei decreti di occupazione di urgenza |
Art. 4. Validità attestazioni SOA |
Art. 5. Codice della strada |
Art. 6. Edilizia residenziale pubblica |
Art. 6 bis. Rideterminazione di valori di acquisto |
Art. 7. Interventi per incrementare il trasporto di merci per ferrovia |
Art. 8. Comitato centrale e comitati regionali e provinciali per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi |
Art. 9. Rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale |
Art. 10. Obblighi di cui agli articoli 48e 51 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene. |
Art. 10 bis. Rifiuti prodotti dalle navi e residui del carico |
Art. 11. Gestioni fuori bilancio |
Art. 11 bis. Proroga del termine di cui all'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 |
Art. 12. Servizio civile |
Art. 13. Completamento degli interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219. |
Art. 13 bis. Riordino fondiario nelle zone del Friuli-Venezia Giulia |
Art. 14. Norme per la sicurezza degli impianti |
Art. 15. Acque potabili trattate |
Art. 16. Prestazioni aggiuntive programmabili da parte degli infermieri e dei tecnici sanitari di radiologia medica |
Art. 17. Privatizzazione, trasformazione e fusione di enti pubblici |
Art. 18. Definizione transattiva delle controversie per opere pubbliche di competenza dell'ex Agensud |
Art. 19. Funzionamento del Parco Nazionale Abruzzo, Lazio, Molise |
Art. 20. Proroga e completamento degli interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici e da altre calamità. |
Art. 20 bis. Proroga degli interventi nei comuni del Friuli-Venezia Giulia e della provincia di Bologna colpiti da calamità naturali |
Art. 21. Concessioni autostradali |
Art. 22. Gestione dei servizi di trasporto ferroviario |
Art. 23. Finanziamento del rinnovo contrattuale per il settore del trasporto pubblico locale, proroga di termine in materia di servizi di trasporto pubblico regionale e locale e differimento del nuovo regime [...] |
Art. 23 bis. Proroga di termini in materia di benefici tributari per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio |
Art. 23 ter. Proroga di termini relativi ad opere fognarie a Venezia |
Art. 23 quater. Proroga di interventi infrastrutturali nei comuni di Venezia e Chioggia |
Art. 23 quinquies. Proroga di termine in materia di avviamento al lavoro |
Art. 23 sexies. Regolamento interno delle società cooperative |
Art. 23 septies. Proroga del Fondo regionale di protezione civile |
Art. 23 octies. Materiali utilizzati nei lavori in corso al 30 novembre 2003 relativi ad infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici |
Art. 23 nonies. Riscossione dei tributi degli enti locali |
Art. 23 decies. Disposizioni in materia di definizioni agevolate Copertura finanziaria |
Art. 23 undecies. Interventi a favore del trasporto aereo |
Art. 23 duodecies. Interventi a favore del comune di Pietrelcina |
Art. 24. Entrata in vigore |
§ 6.6.86 - D.L. 24 dicembre 2003, n. 355 [1].
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
(G.U. 29 dicembre 2003, n. 300)
Art. 1. Benefici in favore dell'emittenza locale
1. Il termine del 31 gennaio previsto dal comma 19 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per la emanazione del bando di concorso ivi previsto, relativamente all'anno 2004, è prorogato al 31 maggio.
Art. 2. Aliquote sui prodotti della coltivazione di idrocarburi
1. Relativamente all'anno 2003, i versamenti previsti dall'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, possono essere effettuati entro il 30 giugno 2004, con applicazione dell'interesse al saggio legale.
2. Relativamente all'anno 2003, la comunicazione di cui all'articolo 19, comma 11, del medesimo decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmessa entro il 15 luglio 2004.
Art. 2 bis. Disposizioni in materia di IVA infragruppo per la prestazione di servizi di carattere ausiliario [2]
1. All'articolo 6, comma 4, della
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 1.000.000 di euro per il 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Art. 3. Efficacia dei decreti di occupazione di urgenza
1. All'articolo 1, comma 1, del
1-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle attività connesse al programma di ricostruzione di cui al titolo VIII della
Art. 4. Validità attestazioni SOA [5]
1. E' prorogata al 15 luglio 2004 la validità delle attestazioni di cui al comma 5 dell'articolo 15 del regolamento di cui al
Art. 5. Codice della strada
1. All'articolo 162, comma 4-ter, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: «1° gennaio 2004» sono sostituite dalle seguenti: «1° aprile 2004».
2. Al comma 5-bis dell'articolo 7 del
Art. 6. Edilizia residenziale pubblica
1. All'articolo 17-ter del
Art. 6 bis. Rideterminazione di valori di acquisto [6]
1. Nell'articolo 2, comma 2, del
Art. 7. Interventi per incrementare il trasporto di merci per ferrovia
1. All'articolo 38, comma 5, primo periodo, della legge 1° agosto 2002, n. 166, come modificato dall'articolo 1-bis, comma 2, del
Al comma 7, primo periodo, del medesimo articolo 38, le parole: «Per il triennio 2003-2005» sono sostituite dalle seguenti: «Per il triennio 2004-2006».
Art. 8. Comitato centrale e comitati regionali e provinciali per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi [7]
1. I componenti del comitato centrale e dei comitati regionali e provinciali per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, nella qualità di soggetti nominati ai sensi degli articoli 3, 4, 5e 6 della
Art. 9. Rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale [8]
[1. Il termine di cui all'articolo 4, comma 14, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, è prorogato al 30 aprile 2005. Le Autorità competenti definiscono o adeguano conseguentemente i propri calendari delle scadenze per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale, da rilasciarsi nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, del medesimo
Art. 10. Obblighi di cui agli articoli 48e 51 del
1. La decorrenza degli obblighi di cui agli articoli 48, comma 2, e 51, comma 6-ter, del
Art. 10 bis. Rifiuti prodotti dalle navi e residui del carico [11]
1. L'entrata in vigore del comma 2 dell'articolo 2 del
2. Sono inoltre autorizzati a conferire le acque di cui al comma 1, presso gli stessi impianti nonché presso le aziende autorizzate dalle autorità competenti, i mezzi navali portuali di raccolta delle acque di lavaggio e di sentina, nonché i mezzi navali di disinquinamento.
3. Gli impianti di cui al comma 1 effettuano il recupero degli idrocaburi e delle frazioni oleose con autorizzazione ai sensi del
4. Fino alla data di cui al comma 1, sono ritenute idonee, ai fini della quantificazione dei residui del carico conferiti, le registrazioni attualmente in uso.
Art. 11. Gestioni fuori bilancio
1. Il termine di cui all'articolo 11 del
Art. 11 bis. Proroga del termine di cui all'articolo 6, comma 1 del
1. In attuazione del disposto della
Art. 12. Servizio civile
1. All'articolo 14, comma 3 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, le parole: «1° giugno 2004» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2005».
Art. 13. Completamento degli interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici di cui alla
1. All'articolo 86, comma 2, della
Art. 13 bis. Riordino fondiario nelle zone del Friuli-Venezia Giulia [14]
1. All'articolo 140, comma 1, della
2. All'onere di cui al comma 1, pari a 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 1.500.000 euro per l'anno 2004, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 1.500.000 euro per l'anno 2005, l'accantonamento relativo al Ministero.
Art. 14. Norme per la sicurezza degli impianti
1. Le disposizioni del capo quinto della parte seconda del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2005. La proroga non si applica agli edifici scolastici di ogni ordine e grado. [15]
Art. 15. Acque potabili trattate
1. L'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 14-quater dell'articolo 39 del
Art. 16. Prestazioni aggiuntive programmabili da parte degli infermieri e dei tecnici sanitari di radiologia medica
1. Per garantire la continuità assistenziale e fronteggiare l'emergenza infermieristica, le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 1, 1–bis, 2, 3, 4, 5 e 6 del
Art. 17. Privatizzazione, trasformazione e fusione di enti pubblici
1. Il termine di cui al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 2 del
1-bis. Il termine di sessanta giorni di cui all'articolo 5, comma 26, del
Art. 18. Definizione transattiva delle controversie per opere pubbliche di competenza dell'ex Agensud
1. Al comma 2 dell'articolo 9-bis del
Art. 19. Funzionamento del Parco Nazionale Abruzzo, Lazio, Molise
1. Nelle more della definizione della nuova pianta organica e della conclusione delle procedure concorsuali per la copertura delle conseguenti vacanze, al fine di garantire il necessario funzionamento del Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, i contratti individuali in essere alla data del 31 dicembre 2003, sono prorogati di ventiquattro mesi.
2. La proroga di cui al comma 1 opera nel limite del contributo speciale previsto per il Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, per gli anni 2003-2004-2005, dall'articolo 94, comma 12, della
Art. 20. Proroga e completamento degli interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici e da altre calamità.
1. I termini di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2002, dell'8 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 14 novembre 2002, del 12 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 18 settembre 2003, nonché il termine di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 6 ottobre 2003, relativo agli eventi atmosferici nel territorio della provincia di Massa Carrara, sono prorogati al 31 dicembre 2005; per la prosecuzione degli interventi disposti in attuazione dei predetti provvedimenti il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a provvedere con contributi quindicennali ai mutui che i soggetti competenti possono stipulare allo scopo; a tale fine sono autorizzati due limiti di impegno di 5 milioni di euro ciascuno a decorrere rispettivamente dagli anni 2005 e 2006. I predetti mutui possono essere stipulati con la Banca europea per gli investimenti, la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Alla ripartizione dei limiti d'impegno si provvede con ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, d'intesa con le regioni interessate. Le norme contenute nel presente comma entrano in vigore il primo gennaio 2004. [18]
2. All'onere di cui al comma 1, pari ad euro 5.000.000 per l'anno 2005 e ad euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, così come rifinanziata dall'articolo 4, comma 176, della
Art. 20 bis. Proroga degli interventi nei comuni del Friuli-Venezia Giulia e della provincia di Bologna colpiti da calamità naturali [19]
1. I termini di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2003, relativo ai gravi eventi alluvionali verificatisi il 29 agosto 2003 nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia ed al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 6 ottobre 2003, relativo agli eventi sismici verificatisi il 14 settembre 2003 nel territorio della provincia di Bologna, sono prorogati al 30 giugno 2005; per la prosecuzione degli interventi disposti in attuazione, rispettivamente, dei predetti decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri:
a) il Dipartimento della protezione civileèautorizzato a provvedere con contributi quindicennali ai mutui che il commissario delegato nominato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3309 dell'11 settembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 18 settembre 2003, può stipulare allo scopo; a tal fine è autorizzato il limite di impegno di 12,5 milioni di euro dall'anno 2005. I predetti mutui possono essere stipulati con la Banca europea per gli investimenti, la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Al relativo onere, pari a 12,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per gli anni 2005 e 2006, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
b) è autorizzata la spesa per l'anno 2004 di euro 12 milioni al cui onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 21. Concessioni autostradali [20]
1. [In presenza di un nuovo piano di interventi aggiuntivi, comportante rilevanti investimenti, l'intervallo temporale tra revisioni successive della formula tariffaria, relativamente al parametro X, di cui alla
2. [La congrua remunerazione degli investimenti aggiuntivi, come definiti ai sensi dei commi 1 e 7, al piano finanziario vigente dei concessionari autostradali viene calcolata sulla base di un ritorno sul capitale investito addizionale pari al WACC (Costo medio ponderato delle fonti di finanziamento), attraverso la predisposizione di piani di convalida economica per ogni singolo nuovo investimento, utilizzando il metodo dell'attualizzazione dei flussi di cassa] [22].
3. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sottopone al CIPE una proposta intesa a integrare gli standard di qualità e le modalità di misurazione e verifica dei relativi livelli, con l'obiettivo di migliorare qualità e sicurezza del servizio, fluidità in itinere e qualità ambientale. La formulazione integrativa dovrà basarsi su rilevazioni oggettive e verificabili dei risultati ottenuti. Essa dovrà essere resa operativa in tempo utile a permetterne l'applicazione alle scadenze previste dagli impegni contrattuali vigenti o a far tempo dal loro rinnovo.
4. [Le modifiche delle convenzioni vigenti, anche laddove comportino variazioni o modificazioni al piano degli investimenti e al parametro X della formula di adeguamento tariffario di cui alla citata
5. Il concessionario formula al concedente, entro il 15 ottobre di ogni anno, la proposta di variazioni tariffarie che intende applicare nonchè la componente investimenti dei parametri X e K relativi a ciascuno dei nuovi interventi aggiuntivi. Con decreto motivato del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 15 dicembre, sono approvate o rigettate le variazioni proposte. Il decreto motivato può riguardare esclusivamente le verifiche relative alla correttezza dei valori inseriti nella formula revisionale e dei relativi conteggi, nonchè alla sussistenza di gravi inadempienze delle disposizioni previste dalla convenzione e che siano state formalmente contestate dal concessionario entro il 30 giugno precedente [24].
6. [Le variazioni tariffarie, come sopra determinate, sono comunicate tempestivamente dal concedente ai Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze e si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo] [25].
7. Il IV atto aggiuntivo alla vigente convenzione tra ANAS e Autostrade S.p.a., ora Autostrade per l'Italia S.p.a., stipulato il 23 dicembre 2002,èapprovato a tutti gli effetti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ai soli fini di tale atto aggiuntivo, lo stesso subordina l'applicazione del primo incremento tariffario annuale relativo a ciascuno dei nuovi interventi aggiuntivi all'approvazione del relativo progetto ai sensi della vigente normativa; i successivi incrementi tariffari annuali devono essere applicati in funzione del progressivo stato di avanzamento dei lavori di realizzazione del singolo intervento.]
Art. 22. Gestione dei servizi di trasporto ferroviario
1. I servizi ferroviari di interesse regionale e locale, con esclusione dei servizi automobilistici integrativi di cui all'articolo 8 del
Art. 23. Finanziamento del rinnovo contrattuale per il settore del trasporto pubblico locale, proroga di termine in materia di servizi di trasporto pubblico regionale e locale e differimento del nuovo regime di ricorsi in materia di invalidità civile [26]
1. Al fine di assicurare il rinnovo del contratto collettivo relativo al settore del trasporto pubblico locale è autorizzata la spesa di euro 337.500.000 per l'anno 2004 e di euro 214.300.000 annui a decorrere dall'anno 2005; i trasferimenti erariali conseguenti sono effettuati con le procedure e le modalità stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
2. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 42, comma 3, del
3. All'onere complessivo, pari a euro 339.500.000 per l'anno 2004 e a euro 214.300.000 annui a decorrere dall'anno 2005 derivante dal presente articolo, si provvede con le maggiori entrate per accisa conseguenti all'aumento a euro 558,64 per mille litri dell'aliquota di accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con
3-bis. Il termine del 31 dicembre 2003, previsto dall'articolo 18, comma 3-bis, del
Art. 23 bis. Proroga di termini in materia di benefici tributari per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio [30]
1. Sono prorogate per gli anni 2004 e 2005, nella misura e alle condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio relative:
a) agli interventi di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2005;
b) agli interventi di cui all'articolo 9, comma 2, della
c) alle prestazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, fatturate dal 1° gennaio 2004.
2. Sono abrogati i commi 15 e 16 dell'articolo 2 della
Art. 23 ter. Proroga di termini relativi ad opere fognarie a Venezia [31]
1. All'articolo 10 del
"5. Le aziende artigiane produttive, di cui al comma 3, le piccole e medie imprese e le aziende industriali situate nel centro storico di Venezia e nelle isole della laguna di Venezia, gli stabilimenti ospedalieri, gli enti assistenziali, le aziende turistiche, ricettive e della ristorazione, i mercati all'ingrosso e al minuto, gli impianti sportivi, non serviti da pubblica fognatura, che presentino ai comuni, entro il 30 aprile 2004, un piano di adeguamento degli scarichi, possono completare le opere entro il 31 dicembre 2004. Le disposizioni di cui al presente comma e al comma 4 si applicano: a) ai soggetti, di cui al primo periodo del presente comma, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che abbiano presentato ai comuni, entro il 30 aprile 2004, il suddetto piano di adeguamento degli scarichi; b) ai soggetti di cui al primo periodo del presente comma che iniziano l'attività dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione".
2. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 13-bis del
Art. 23 quater. Proroga di interventi infrastrutturali nei comuni di Venezia e Chioggia [32]
1. La disposizione di cui all'articolo 80, comma 28, della
Art. 23 quinquies. Proroga di termine in materia di avviamento al lavoro [33]
1. Il regime transitorio previsto dall'articolo 18, comma 3, della
Art. 23 sexies. Regolamento interno delle società cooperative [34]
1. Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, della
Art. 23 septies. Proroga del Fondo regionale di protezione civile [35]
1. All'articolo 138, comma 17, della
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 154.970.000 euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della
Art. 23 octies. Materiali utilizzati nei lavori in corso al 30 novembre 2003 relativi ad infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici [36]
1. L'articolo 23 della
Art. 23 nonies. Riscossione dei tributi degli enti locali [37]
1. All'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, al comma 5, lettera b), numero 2), le parole: "e comunque non oltre il 30 giugno 2004," sono soppresse.
Art. 23 decies. Disposizioni in materia di definizioni agevolate Copertura finanziaria [38]
1. All'articolo 1 del
2. Al comma 2-ter dell'articolo 12 della
3. All'articolo 16 della
4. All'articolo 2 della
a) ai commi da 44 a 49, le parole: "16 marzo 2004", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "16 aprile 2004";
b) al comma 48, terzo periodo, le parole: "18 marzo 2004" sono sostituite dalle seguenti: "19 aprile 2004";
c) al comma 49, quinto periodo, le parole: "17 marzo 2004" sono sostituite dalle seguenti: "17 aprile 2004".
5. Gli ulteriori termini connessi, contenuti nelle disposizioni degli articoli 7, 8, 9, 9-bis, 11, 12, 14, 15 e 16 della
6. I concessionari o i commissari governativi della riscossione versano, entro il 30 dicembre 2004, l'acconto di cui all'articolo 9, comma 1, del
7. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 23-bis, valutato in 213.800.000 euro per l'anno 2004, in 192.270.000 euro per l'anno 2005, in 176.500.000 euro per l'anno 2006 e in 84.300.000 euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede, quanto a 213.800.000 euro per l'anno 2004, a 69.070.000 euro per l'anno 2005 e a 53.300.000 euro per l'anno 2006, con le maggiori entrate derivanti dai commi da 1 a 6 e, quanto a 123.200.000 euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 e a 84.300.000 euro a decorrere dall'anno 2007, mediante corrispondente quota delle maggiori entrate di cui al comma 3 dell'articolo 23.
Art. 23 undecies. Interventi a favore del trasporto aereo [39]
1. All'articolo 4, comma 153, della
2. Per lo sviluppo e la realizzazione delle infrastrutture aeroportuali di cui alla
Art. 23 duodecies. Interventi a favore del comune di Pietrelcina [40]
1. All'articolo 1, comma 3, della
Art. 24. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
Art. 1. Benefici in favore dell'emittenza locale
1. Il termine del 31 gennaio previsto dal comma 19 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per la emanazione del bando di concorso ivi previsto, relativamente all'anno 2004, è prorogato al 31 maggio.
Art. 2. Aliquote sui prodotti della coltivazione di idrocarburi
1. Relativamente all'anno 2003, i versamenti previsti dall'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, possono essere effettuati entro il 30 giugno 2004, con applicazione dell'interesse al saggio legale.
2. Relativamente all'anno 2003, la comunicazione di cui all'articolo 19, comma 11, del medesimo decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmessa entro il 15 luglio 2004.
Art. 3. Efficacia dei decreti di occupazione di urgenza
1. All'articolo 7, comma 1 del
Art. 4. Validità attestazioni SOA
1. E' prorogato al 30 aprile 2004 il termine triennale di validità delle attestazioni di cui al comma 5 dell'articolo 15 del
Art. 5. Codice della strada
1. All'articolo 162, comma 4-ter, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: «1° gennaio 2004» sono sostituite dalle seguenti: «1° aprile 2004».
2. Al comma 5-bis dell'articolo 7 del
Art. 6. Edilizia residenziale pubblica
1. All'articolo 17-ter del
Art. 7. Interventi per incrementare il trasporto di merci per ferrovia
1. All'articolo 38, comma 5, primo periodo, della legge 1° agosto 2002, n. 166, come modificato dall'articolo 1-bis, comma 2, del
Art. 8. Comitato centrale e comitati regionali e provinciale per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi
1. I componenti del comitato centrale e dei comitati regionali e provinciali per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, nella qualità di soggetti nominati ai sensi degli articoli 3, 4, 5 e 6 della
Art. 9. Rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale
1. Il termine di cui all'articolo 4, comma 14, del
Art. 10. Obblighi di cui agli articoli 48 e 51 del
1. La decorrenza degli obblighi di cui agli articoli 48, comma 2, e 51, comma 6-ter, del
Art. 11. Gestioni fuori bilancio
1. Il termine di cui all'articolo 11 del
Art. 12. Servizio civile
1. All'articolo 14, comma 3 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, le parole: «1° giugno 2004»" sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2005».
Art. 13. Completamento degli interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici di cui alla
1. All'articolo 86, comma 2, della
Art. 14. Norme per la sicurezza degli impianti
1. Le disposizioni del capo quinto della parte seconda del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2005. La proroga non si applica agli edifici scolastici di ogni ordine e grado.
Art. 15. Acque potabili trattate
1. L'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 14-quater dell'articolo 39 del
Art. 16. Prestazioni aggiuntive programmabili da parte degli infermieri e dei tecnici sanitari di radiologia medica
1. Per garantire la continuità assistenziale e fronteggiare l'emergenza infermieristica, le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del
Art. 17. Privatizzazione, trasformazione e fusione di enti pubblici
1. Il termine di cui al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 2 del
Art. 18. Definizione transattiva delle controversie per opere pubbliche di competenza dell'ex Agensud
1. Al comma 2 dell'articolo 9-bis del
Art. 19. Funzionamento del Parco Nazionale Abruzzo, Lazio, Molise
1. Nelle more della definizione della nuova pianta organica e della conclusione delle procedure concorsuali per la copertura delle conseguenti vacanze, al fine di garantire il necessario funzionamentodel Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, i contratti individuali in essere alla data del 31 dicembre 2003, sono prorogati di ventiquattro mesi.
2. La proroga di cui al comma 1 opera nel limite del contributo speciale previsto per il Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, per gli anni 2003-2004-2005, dall'articolo 94, comma 12, della
Art. 20. Proroga e completamento degli interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici e da altre calamità.
1. I termini di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2002, dell'8 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 14 novembre 2002, del 12 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 18 settembre 2003, nonchè il termine di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 6 ottobre 2003, relativo agli eventi atmosferici nel territorio della provincia di Massa Carrara, sono prorogati al 31 dicembre 2005; per la prosecuzione degli interventi disposti in attuazione dei predetti provvedimenti il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a provvedere con contributi quindicennali ai mutui che i soggetti competenti possono stipulare allo scopo; a tale fine sono autorizzati due limiti di impegno di 5 milioni di euro ciascuno a decorrere rispettivamente dagli anni 2005 e 2006. I predetti mutui possono essere stipulati con la Banca europea per gli investimenti, la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Alla ripartizione dei limiti d'impegno si provvede con ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, d'intesa con le regioni interessate. Le norme contenute nel presente entrano in vigore il primo gennaio 2004.
2. All'onere di cui al comma 1, pari ad euro 5.000.000 per l'anno 2005 e ad euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, così come rifinanziata dall'articolo 4, comma 176, della
Art. 21. Concessioni autostradali
1. Preso atto delle operazioni di riassetto societario effettuate nell'anno 2003 da soggetti titolari di concessioni autostradali, nonchè del verbale di accordo stipulato il 23 dicembre 2002 con l'ANAS, il termine del 31 dicembre 2003 relativo all'approvazione da parte del CIPE del IV atto aggiuntivo, stipulato con l'ANAS il 23 dicembre 2002, ed all'emanazione del relativo decreto interministeriale, viene prorogato al 31 gennaio 2004.
Art. 22. Gestione dei servizi di trasporto ferroviario
1. I servizi ferroviari di interesse regionale e locale, con esclusione dei servizi automobilistici integrativi di cui all'articolo 8 del
Art. 23. Finanziamento del rinnovo contrattuale per il settore del trasporto pubblico locale
1. Al fine di assicurare il rinnovo del contratto collettivo relativo al settore del trasporto pubblico locale è autorizzata la spesa di euro 337.500.000 annui a decorrere dell'anno 2004; i trasferimenti erariali conseguenti sono effettuati con le procedure e le modalità stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
2. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 42, comma 3, del
3. All'onere complessivo, pari a euro 339.500.000 per l'anno 2004 e a euro 337.500.000 annui a decorrere dall'anno 2005 derivante dal presente articolo, si provvede con le maggiori entrate per accisa conseguenti all'aumento a euro 558,64 per mille litri dell'aliquota di accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con
Art. 24. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[3] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[4] Comma inserito dalla L. di conversione.
[5] Articolo modificato dalla L. di conversione e così sostituito dall'art. 1 del
[6] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[7] Rubrica così modificata con errata-corrige pubblicato nella G.U. 9 gennaio 2004, n. 6.
[8] Articolo abrogato dall’art. 19 del
[9] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[10] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[11] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[12] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[13] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[14] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[15] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[16] Comma così modificato dalla L. di conversione. Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 31 dicembre 2005 dall'art. 1 del
[17] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[18] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[19] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[20] Articolo sostituito dalla L. di conversione e abrogato dall'art. 16 della
[21] Comma abrogato dall'art. 2 del
[22] Comma abrogato dall'art. 2 del
[23] Comma abrogato dall'art. 43 del
[24] Comma già sostituito dall'art. 2 del
[25] Comma abrogato dall'art. 2 del
[26] Rubrica così modificata dalla L. di conversione.
[27] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[28] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[29] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[30] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[31] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[32] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[33] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[34] Articolo inserito dallaL. di conversione .
[35] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[36] Articolo inserito dallaL. di conversione .
[37] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[38] Articolo inserito dallaL. di conversione .
[39] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[40] Articolo inserito dallaL. di conversione .