§ 17.2.72 – L. 8 agosto 1977, n. 546.
Ricostruzione delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia e della regione Veneto colpite dal terremoto nel 1976.


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.2 provvedimenti per la ricostruzione
Data:08/08/1977
Numero:546


Sommario
Art. 1.      Per la rinascita dei comuni colpiti dagli eventi sismici dei mesi di maggio e settembre 1976 indicati ai sensi degli articoli 1 e 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con [...]
Art. 2.      Nell'attuazione degli interventi previsti dall'art. 1 della presente legge la regione Friuli-Venezia Giulia si atterrà ai seguenti criteri
Art. 3.      Limitatamente ad una sola unità immobiliare destinata ad uso di abitazione, il contributo di cui al precedente articolo 2, numero 3), lettera a) potrà essere di importo pari alla spesa [...]
Art. 4. 
Art. 5.      Il termine di presentazione delle domande di finanziamento agli istituti ed aziende di credito di cui all'ultimo comma dell'art. 2 bis del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227 convertito, con [...]
Art. 6.      Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la regione Friuli-Venezia Giulia dovrà determinare i titolari delle unità immobiliari distrutte o danneggiate, tali risultanti alla [...]
Art. 7.      Nei comuni del Friuli colpiti dagli eventi sismici del 1976 i titolari delle licenze edilizie scadute tra la data del 6 maggio 1976 e quella di entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. [...]
Art. 8.      Per l'attuazione degli interventi di competenza dello Stato previsti dalla presente legge, gli organi statali competenti procederanno in collaborazione con la regione autonoma Friuli-Venezia [...]
Art. 9.      Per la sistemazione, anche con opere di ammodernamento, delle strade statali numeri 13 e 251 interessanti la regione Friuli-Venezia Giulia è autorizzata la spesa di lire 60.000 milioni così [...]
Art. 10.      Per opere di sistemazione idrogeologica di competenza del Ministero dei lavori pubblici riguardanti i bacini idrografici interessati delle zone terremotate e da eseguirsi in armonia con gli [...]
Art. 11.      Per gli interventi di competenza del Ministero dei lavori pubblici previsti dalla legge 14 marzo 1968, n. 292, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni
Art. 12.      Per l'ammodernamento ed il raddoppio del tratto Tarcento-Confine di Stato della linea ferroviaria Udine-Tarvisio è autorizzata la spesa di lire 150.000 milioni che verrà iscritta nello stato di [...]
Art. 13.      Sono autorizzate le seguenti spese, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 1977 per provvedere nelle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite [...]
Art. 14.      E' autorizzata la spesa di lire 100.000 milioni che viene iscritta nello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali in ragione di
Art. 15.      Per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo precedente, avvalendosi degli stanziamenti ivi indicati e limitatamente alle qualifiche nelle quali non sia possibile procedere ad [...]
Art. 16.      I soprintendenti nella cui competenza ricadono i territori dei comuni di cui al precedente articolo 1 e il direttore della biblioteca statale isontina sono autorizzati a provvedere nei limiti di [...]
Art. 17.      A fini della elaborazione dei programmi di cui al precedente articolo 14 e d'intesa con i competenti istituti centrali del Ministero per i beni culturali e ambientali, i soprintendenti nella cui [...]
Art. 18.      A favore delle soprintendenze nella cui competenza ricadono i territori dei comuni di cui al precedente articolo 1 e del direttore della biblioteca statale isontina sono istituite, a norma degli [...]
Art. 19.      Le disposizioni di cui all'articolo 7 ter del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, sono applicabili a tutti i dipendenti [...]
Art. 20.      In conseguenza della soppressione dell'ente ONAIRC disposta ai sensi della legge 20 marzo 1975, n. 70, le scuole materne dell'ente soppresso, operanti in regioni diverse dal Trentino-Alto Adige, [...]
Art. 21.      In deroga al disposto dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, i dipendenti dello Stato organicamente assegnati agli uffici trasferiti alla regione [...]
Art. 22.      Il termine di sessanta giorni per la definizione della gestione stralcio, affidata al prefetto della provincia di Udine, ai sensi dell'articolo 2, ultimo comma, del decreto-legge 18 settembre [...]
Art. 23.      I cittadini soggetti ad obblighi di leva per gli anni dal 1978 al 1981 residenti alla data del 6 maggio 1976 nei comuni delle province di Udine e Pordenone di cui all'articolo 1 del [...]
Art. 24.      Il Ministro per l'interno è autorizzato a provvedere mediante concorso per titoli, integrato da un colloquio e da una prova pratica tecnico-attitudinale, alla copertura dei posti nella qualifica [...]
Art. 25.      A ciascuna delle famiglie dei vigili del fuoco caduti nell'adempimento del dovere nelle zone colpite dal terremoto del 1976, è concessa una speciale elargizione di lire 10 milioni
Art. 26.      E' istituita a decorrere dall'anno accademico 1977-1978, la Università statale di Udine, i cui corsi di laurea saranno attivati a partire dall'anno accademico 1978-1979. L'Università di Udine si [...]
Art. 27.      Ai pagamenti a favore dell'ENEL di cui all'articolo 34 ter, terzo comma, del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, provvede [...]
Art. 28.      Per gli interventi previsti dall'articolo 17 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, è stanziata un'ulteriore spesa di lire [...]
Art. 29.      Il Ministro per la sanità è autorizzato ad assegnare alla regione Friuli-Venezia Giulia la somma di lire 1.703.887.230 ad ulteriore integrazione della quota del fondo nazionale per l'assistenza [...]
Art. 30.      Per la riparazione dei danni ed il ripristino delle opere ed attività distrutte o danneggiate dagli eventi sismici del 6 maggio e 15 settembre 1976, è assegnato alla regione Veneto un contributo [...]
Art. 31.      Per l'esecuzione, nelle zone della regione Veneto colpite dagli eventi sismici del 1976, dei lavori di pronto intervento necessari per il ripristino delle comunicazioni sulla rete delle strade [...]
Art. 32.      Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge, la regione Friuli-Venezia Giulia, la regione Veneto e le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, sono autorizzate ad [...]
Art. 33.      All'onere di lire 3.050 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con il ricavo netto conseguente al ricorso ad operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro è [...]
Art. 34.      E' istituita una Commissione, composta da quindici senatori e da quindici deputati nominati in rappresentanza proporzionale dei vari Gruppi parlamentari, la quale esprime il parere per [...]
Art. 35.      Il Governo riferisce semestralmente al Parlamento in merito all'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge


§ 17.2.72 – L. 8 agosto 1977, n. 546.

Ricostruzione delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia e della regione Veneto colpite dal terremoto nel 1976.

(G.U. 22 agosto 1977, n. 227).

 

     Art. 1.

     Per la rinascita dei comuni colpiti dagli eventi sismici dei mesi di maggio e settembre 1976 indicati ai sensi degli articoli 1 e 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e dell'art. 11 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, è assegnato alla regione Friuli-Venezia Giulia un ulteriore contributo speciale di lire 375 miliardi per il 1977 e lire 500 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1978 al 1981 nonché un contributo speciale di lire 10 miliardi per il 1977, di lire 20 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1978 al 1996 e di lire 10 miliardi per il 1997, che si aggiungono a quelli disposti con l'art. 1 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336.

     Con le somme anzidette la regione provvede alla ricostruzione, con finalità di sviluppo economico sociale e di riassetto del territorio, di propulsione della produzione industriale e agricola, di potenziamento dei servizi e d'incremento dell'occupazione, nella salvaguardia del patrimonio etnico e culturale delle popolazioni, in un quadro di sicurezza idrogeologica.

     A tal fine la regione, in armonia con le istanze espresse dai comuni interessati, dai loro consorzi e dalle comunità montane, con proprie leggi definisce:

     a) le direttive per l'opera di risanamento e di ricostruzione e per la formazione di un piano regionale di sviluppo economico e sociale e di rinascita a carattere pluriennale articolato in piani annuali ed in piani comprensoriali, con la individuazione delle opere, ivi comprese quelle infrastrutturali da realizzarsi in collegamento con le regioni finitime;

     b) le indicazioni e i termini per la elaborazione e l'approvazione da parte dei comuni, dei consorzi e delle comunità, sulla base degli indirizzi del piano di cui alla precedente lett. a), dei piani annuali comprensoriali di sviluppo alla cui attuazione provvederanno gli stessi comuni, consorzi e comunità, tranne per quanto riguarda gli interventi di interesse regionale; nonché le modalità con cui la regione provvede al coordinamento dei piani annuali e comprensoriali di sviluppo proposti ed approva i piani annuali regionali di intervento comprensivi dei predetti piani comprensoriali;

     c) i modi e i tempi per la predisposizione da parte dei comuni, loro consorzi e comunità montane, dei piani comprensoriali di cui alla precedente lett. b) e per l'individuazione dei territori omogenei interessati;

     d) le norme per la delega di funzione e l'attribuzione di mezzi finanziari agli enti locali, alle comunità montane, ai consorzi di comuni per gli interventi ai fini del risanamento e della ricostruzione nonché per l'attuazione dei piani comprensoriali di sviluppo di cui alla lett. b);

     e) le norme per l'accelerazione delle procedure di revisione degli strumenti urbanistici dei comuni colpiti;

     f) interventi straordinari per l'occupazione giovanile, sulla base delle norme contenute nella legge 1° giugno 1977, n. 285, e per un programma di riqualificazione e di formazione professionale dei lavoratori, con particolare riguardo agli emigranti e alle donne;

     g) le modalità per l'immediata esecuzione di interventi ritenuti urgenti ed indilazionabili, in attesa dell'approvazione del piano regionale;

     h) il potere sostitutivo della regione nei casi di omissione o ritardi nell'attuazione degli interventi da parte di enti locali, comunità montane e consorzi di comuni.

     Per la elaborazione del piano regionale di sviluppo la regione potrà avvalersi degli apporti tecnici e scientifici degli uffici dell'amministrazione dello Stato, di enti e istituzioni nazionali nonché di tutti i possibili apporti esterni.

     Con legge regionale saranno anche determinate le modalità degli interventi e delle iniziative nonché le procedure relative, ove occorra anche in deroga alle norme vigenti, ivi comprese quelle sulla contabilità generale dello Stato, fermo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

 

          Art. 2.

     Nell'attuazione degli interventi previsti dall'art. 1 della presente legge la regione Friuli-Venezia Giulia si atterrà ai seguenti criteri:

     1) Industria, commercio, artigianato e turismo

     Concessione di contributi in conto interessi e contributi in conto capitale, da attribuirsi ai sensi, nei modi e nei limiti previsti dall'art. 1 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, nel quadro delle finalità previste dal secondo comma dell'art. 1 della presente legge.

     Il tasso di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spese sui finanziamenti agevolati, è fissato nella misura del 40 per cento del tasso di riferimento.

     Ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, concernente la disciplina del credito agevolato al settore industriale, nei territori dei comuni indicati all'art. 1 della presente legge si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 del decreto succitato graduando le agevolazioni sulla base della delimitazione delle aree colpite dagli eventi tellurici che sarà definita dalla regione.

     Le domande intese ad ottenere le agevolazioni previste dal precedente comma potranno essere presentate entro il 31 dicembre 1980 e la stipulazione dei relativi contratti dovrà essere effettuata entro il 30 giugno 1981.

     Per la esclusiva applicazione del terzo e del quarto comma del presente numero 1) le somme che si renderanno necessarie saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dal Ministro per il tesoro, d'intesa con la regione Friuli-Venezia Giulia, con propri decreti a valere sui mezzi finanziari assegnati alla regione ai sensi dell'art. 1 della presente legge. Tali somme sono aggiuntive e non rientrano pertanto nella ripartizione percentuale prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

     a) nei comuni di cui all'art. 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e all'art. 11 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730;

     Concessione a decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 30 giugno 1978, per il periodo di due anni, dello sgravio nella misura del 50 per cento dei contributi relativi alle retribuzioni maturate nel periodo suddetto, da corrispondere all'Istituto nazionale della previdenza sociale dalle aziende industriali, artigiane e commerciali che abbiano sede nei comuni di cui all'art. 1 della presente legge per i dipendenti nuovi assunti, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 30 giugno 1980, ad incremento delle unità effettivamente occupate alla data del 6 maggio 1976:

     b) negli altri comuni indicati a norma dell'art. 1 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, relativamente alle aziende gravemente danneggiate nella loro attività lavorativa per effetto degli eventi sismici.

     La concessione di contributi in conto interessi per mutui contratti da imprese artigiane sia per le finalità previste dall'articolo 2 bis del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, sia per il finanziamento di nuove iniziative o di ampliamenti di iniziative esistenti nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976, sarà effettuata nei modi previsti dal predetto articolo 2 bis con la integrazione di cui all'articolo 9 bis del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730.

     Le provvidenze dell'articolo 2 bis del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e dell'articolo 9 bis del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, si applicano anche alle aziende classificate artigiane ai sensi della legge regionale Friuli-Venezia Giulia 10 aprile 1972, n. 17.

     Le provvidenze dell'articolo 2 bis del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e dell'articolo 9 bis del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, con la estensione di cui al precedente comma, si applicano a tutte le imprese artigiane aventi sede, alla data del 15 settembre 1976, nei comuni classificati dagli articoli 1 e 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e dall'articolo 11 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730.

     E' concesso un contributo straordinario a favore delle piccole e medie imprese industriali, delle aziende artigianali e commerciali della regione sulle quali abbiano gravato gli oneri derivanti dall'applicazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336. Detto contributo straordinario sarà proporzionale agli oneri sostenuti ed accertati con idonea documentazione avente data certa, sulla base delle scritture contabili previste dalla legge. Le modalità e la misura del contributo saranno determinate con legge regionale.

     A richiesta delle aziende ubicate nei comuni di cui all'articolo 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e all'articolo 11 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, nonché delle aziende danneggiate ubicate nei comuni indicati dall'articolo 1 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, potranno essere concessi finanziamenti per l'estinzione di passività derivanti da mutui, contratti per finalità aziendali dalle imprese stesse, in essere alla data del 6 maggio 1976, e con scadenza a tutto il 31 dicembre 1980. Il tasso di interesse per tali finanziamenti comprensivo di ogni onere accessorio e spese, è quello indicato nel precedente secondo comma. I predetti finanziamenti, in deroga alle norme vigenti mantengono lo stesso grado di garanzia del mutuo le cui passività servono ad estinguere.

     Gli Istituti di credito che operano nella regione Friuli-Venezia Giulia sono autorizzati a compiere le operazioni creditizie di cui al precedente comma anche in deroga a norme di legge o di statuto e senza l'applicazione delle penalità previste dai relativi contratti di mutuo per l'anticipato pagamento delle predette passività.

     Concessione di incentivi per la costituzione di forme associative fra piccole e medie imprese industriali, fra artigiani, commercianti, cooperative e consorzi di garanzia fidi, a favore di soggetti operanti, alla data del 6 maggio 1976, nei comuni delimitati dall'articolo 1 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336.La Cassa per il credito alle imprese artigiane è autorizzata a concedere alle imprese artigiane ubicate nei territori di cui all'articolo 1 della presente legge, finanziamenti agevolati a medio termine fino all'importo massimo di 200 milioni di lire. A tal fine la regione Friuli-Venezia Giulia è autorizzata a conferire alla predetta Cassa per il credito alle imprese artigiane un fondo di 3 miliardi di lire, da gestire con contabilità separata, a valere sugli stanziamenti di cui all'articolo 1 della presente legge, per la concessione degli indicati finanziamenti.

     2) Agricoltura

     a) Attuazione dei piani zonali di valorizzazione agricola, predisposti nel quadro dei piani comprensoriali di cui al precedente articolo 1;

     b) prosecuzione dell'azione pubblica diretta a completare gli interventi già disposti sulla base di precedenti leggi per la ricostituzione delle scorte vive e morte e la ricostruzione delle strutture aziendali ed interaziendali, degli impianti collettivi e delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana distrutti o danneggiati dal sisma;

     c) adeguamento e potenziamento delle strutture aziendali ed interaziendali nel quadro dell'attuazione delle direttive comunitarie, con le opportune deroghe, estensioni e adattamenti suggeriti dalle necessità delle zone agricole colpite dal terremoto, e comunque per promuovere la formazione di aziende vitali, con particolare riguardo alla dotazione di idonei fabbricati rurali con i relativi servizi civili, alla realizzazione di impianti e servizi comuni specialmente di reti irrigue, elettroagricole, telefoniche, idrico-potabili e viarie, sistemazioni idraulico-agraria e idraulico-forestali nonché di infrastrutture per la più conveniente utilizzazione dei pascoli;

     d) diffusione e sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo;

     e) valorizzazione delle produzioni agricole, zootecniche e forestali anche attraverso la realizzazione, l'ampliamento e l'ammodernamento di impianti collettivi o pubblici per la conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti stessi;

     f) attuazione di iniziative per favorire il riordinamento fondiario;

     g) realizzazione di idonee condizioni di utilizzazione delle risorse attuali e potenziali dei terreni attraverso l'esecuzione di opere pubbliche di irrigazione, di bonifica e di bonifica montana, nonché il recupero e la utilizzazione produttiva dei terreni collinari e montani abbandonati o semi-abbandonati, nel rispetto delle vigenti leggi;

     h) istituzione, da parte della regione, di un fondo di rotazione speciale, a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 1 della presente legge, che, nelle zone di cui al primo comma di detto articolo, concederà finanziamenti a breve e a medio termine a favore delle aziende agricole singole o associate. Sono altresì concessi finanziamenti a breve e a medio termine a favore delle cooperative e loro consorzi operanti nei settori della manipolazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici. Detti finanziamenti sono altresì concessi per il consolidamento a medio termine di passività onerose, in essere alla data del 30 settembre 1976, di aziende agricole singole o associate e di cooperative e loro consorzi. Il fondo avrà la durata di dieci anni e la misura del tasso di interesse a carico dei beneficiari dei finanziamenti, nonché i criteri e le modalità, saranno determinati con riferimento alle leggi statali vigenti in materia.

     La regione attua gli interventi di cui alle lettere precedenti anche se localizzati in zone esterne alle aree colpite dal sisma, ove ne emerga la necessità ai fini della funzionalità delle opere previste dalla presente legge.

     3) Opere pubbliche ed edilizia

     a) Concessione, con le modalità di cui al successivo articolo 3, di contributi, sia in conto capitale sia in conto interessi, per la riparazione o la ricostruzione di unità immobiliari, alle persone fisiche o giuridiche che, alla data del sisma, risultavano titolari di un diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento relativo a fabbricati urbani, danneggiati, di qualsiasi natura e destinazione, nonché a fabbricati rurali destinati ad abitazione. Gli aventi diritto ai predetti contributi possono delegare ai comuni o ad altri enti i diritti loro riconosciuti per la gestione della riparazione o della ricostruzione dei fabbricati danneggiati o distrutti;

     b) ripristino o ricostruzione di opere di interesse degli enti locali o di assistenza e beneficenza quali edifici demaniali e patrimoniali, strutture sanitarie e cimiteriali, edifici scolastici, nonché opere per la sistemazione idrogeologica in coordinamento con gli interventi statali nel settore; opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

     c) sovvenzioni agli istituti autonomi per le case popolari e ai comuni per interventi straordinari di edilizia residenziale pubblica destinata alla locazione;

     d) contributi per la costruzione di abitazioni di tipo economico e popolare a cooperative di sinistrati e di emigrati non proprietari di immobili e residenti nei comuni di cui all'articolo 1 della presente legge.

     La ricostruzione, che dovrà avvenire, di massima, nelle aree di insediamento degli abitati già esistenti e, comunque, qualora vi ostino ragioni di carattere geologico, tecnico o sociale, nell'ambito del territorio comunale, potrà essere realizzata anche con i miglioramenti, completamenti e adattamenti tecnici e funzionali che saranno ritenuti necessari.

     Tutti i provvedimenti adottati dalla regione per gli interventi di cui alla presente legge e alle emanande norme statali e regionali per la ricostruzione e lo sviluppo del Friuli, sono sottoposti al solo controllo successivo della Corte dei conti secondo il disposto di cui al quarto comma dell'art. 1 del D.L. 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella L. 29 maggio 1976, n. 336.

     Fra gli interventi di cui alla lettera b) sono compresi anche quelli destinati al rinnovo degli arredamenti e delle attrezzature tecnico-sanitarie, nei limiti fissati dall'art. 14, ultimo comma, del D.L. 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella L. 16 ottobre 1975, n. 492.

     La regione con propria legge, definirà le modalità e le procedure per il controllo della conformità delle opere e degli impianti realizzati ai progetti agevolati con i benefici di cui al presente articolo, nonché per i casi di eventuale revoca dei benefici stessi in presenza di gravi difformità, seguendo, per le imprese industriali, le norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.Gli istituti di credito che operano nella regione Friuli-Venezia Giulia sono autorizzati a compiere le operazioni creditizie previste dal presente articolo anche in deroga a norme di legge o di statuto, ma sempre nei limiti di finanziamento massimo concedibile [1].

 

          Art. 3.

     Limitatamente ad una sola unità immobiliare destinata ad uso di abitazione, il contributo di cui al precedente articolo 2, numero 3), lettera a) potrà essere di importo pari alla spesa occorrente per le opere necessarie secondo le norme di edilizia economica e popolare e comunque non superiore a quella determinata in applicazione del terzo comma dell'articolo 8 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179.

     Qualora l'immobile appartenga in comproprietà a più titolari, il contributo di cui al comma precedente viene concesso al titolare il cui nucleo familiare alla data del sisma occupava l'abitazione, salvo il diritto degli altri comproprietari sul bene ricostituito.

     I titolari dei diritti di godimento che occupavano l'immobile alla data del sisma possono chiedere la concessione dei contributi di cui al precedente articolo 2, numero 3), lettera a), e procedere al ripristino dell'immobile, salvo il diritto di proprietà, qualora il proprietario non vi abbia, per qualsiasi motivo, provveduto nel termine stabilito con legge regionale. A tal fine la regione stabilirà un breve termine suppletivo per la presentazione delle domande da parte dei titolari dei predetti diritti.

     Potrà essere prevista la concessione del contributo per la ricostruzione o la riparazione anche in favore dei proprietari che abbiano iniziato o completato, senza autorizzazione, i lavori di ripristino prima della data di entrata in vigore della presente legge, purché le opere eseguite siano conformi agli strumenti urbanistici e alle norme tecniche vigenti.

     Per le unità immobiliari destinate ad uso di abitazione, appartenenti allo stesso proprietario e diverse dalla prima, nonché per le unità immobiliari destinate ad altro uso, la regione determinerà la misura del contributo da concedersi al proprietario. La definitiva liquidazione del contributo deve essere subordinata alla stipulazione con il comune di un atto d'obbligo, redatto sulla base di quanto previsto dagli articoli 7 ed 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, per la determinazione del canone di locazione, del prezzo di cessione dell'immobile ripristinato e della durata della convenzione. L'atto di obbligo sarà trascritto nei registri immobiliari a cura del comune, con esenzione da spese.

     Il proprietario che, avendo beneficiato del contributo di cui al precedente comma, sia inadempiente alle clausole dell'atto d'obbligo o abbia alienato l'immobile prima di cinque anni dalla data del collaudo, dovrà essere dichiarato decaduto dalle provvidenze emanate in dipendenza delle presenti norme e sarà soggetto al rimborso del contributo riscosso, maggiorato degli interessi legali.

     Qualora la ricostruzione o la riparazione di una unità immobiliare, ferma restando la destinazione residenziale, interessi la conservazione di valori ambientali e nessun titolare dell'immobile proceda al ripristino, se ne potrà prevedere l'occupazione temporanea.

 

          Art. 4. [2]

     Nei comuni indicati ai sensi dell'art. 20 del D.L. 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella L. 29 maggio 1976, n. 336, e dell'art. 11 del D.L. 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella L. 30 ottobre 1976, n. 730, qualora si renda necessario procedere nella ricomposizione particellare delle proprietà fondiarie per l'attuazione unitaria di comparti edificatori previsti nei piani particolareggiati di ricostruzione ed i proprietari interessati non abbiano a tal fine raggiunto l'accordo, si applicano le disposizioni previste dal presente articolo e dalla legge regionale.

     Il comune predispone, per ciascun comparto edificatorio, un apposito piano di ricomposizione, con il quale sono disposte le permute e le compensazioni di superficie e di volume strettamente necessarie alla formazione di lotti edificabili.

     Il comune predispone, altresì, una graduatoria dei proprietari che risultino tali alla data del sisma, dando precedenza a quelli tra essi che alla stessa data abitavano l'immobile, e procede alle assegnazioni dei lotti agli stessi con le modalità previste dalla legge regionale.

     Qualora non sia possibile ricavare nell'ambito del comparto un numero di unità immobiliari corrispondente a quello dei precedenti proprietari, il comune assicura l'edificazione agli aventi diritto nell'ambito del piano di zona in vigore o da adottare per le necessità della ricostruzione.

     La legge regionale indica i termini per la formazione degli accordi fra i proprietari e per la relativa notifica al comune, le modalità relative al deposito del piano e della graduatoria dei proprietari di cui ai commi precedenti ed alle conseguenti deliberazioni di adozione e di approvazione definitiva, le forme di pubblicità inerenti a tali adempimenti con particolare riguardo ai proprietari emigrati o assenti, le modalità di comunicazione agli interessati nonché le modalità ed i termini per le osservazioni e le opposizioni.

     Alla deliberazione del consiglio comunale, con cui sono approvati in via definitiva il piano di ricomposizione e, in conformità allo stesso ed alla graduatoria, l'assegnazione di singoli lotti, consegue il trasferimento coattivo della proprietà e degli altri diritti reali. La deliberazione è trascritta presso l'ufficio dei registri immobiliari nella cui circoscrizione sono situati i beni. Ai soli fini di tale trascrizione e delle operazioni conseguenti, e per il tempo strettamente necessario, è consentito intestare in capo al comune i fondi oggetto del piano di ricomposizione [3].

     Nel trasferimento coattivo di cui al precedente comma si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 853 del codice civile.

     Nei confronti dell'assegnatario di lotto che non provvede ad iniziare i lavori di costruzione o di recupero dell'immobile di sua pertinenza o non provvede ad ultimarli nei termini che saranno stabiliti dalla legge regionale, il comune procede alla espropriazione.

     Alle domande, agli atti, agli accordi fra i proprietari, ai provvedimenti ed ai contratti comunque relativi all'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi, si applicano le esenzioni di cui all'art. 32 del D.L. 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella L. 29 maggio 1976, n. 336. Gli eventuali incrementi di valore conseguenti non danno luogo all'applicazione dell'imposta sull'incremento di valore sugli immobili [4].

     Le controversie relative all'applicazione delle norme di cui al presente articolo sono devolute in via esclusiva alla competenza del tribunale amministrativo regionale.

     [Qualora sia proposta domanda di sospensione di taluno dei provvedimenti di attuazione degli strumenti urbanistici di cui ai commi precedenti, il giudice amministrativo, può disporre in luogo della richiesta sospensione, il deposito di una cauzione rapportata al valore dell'indennità di espropriazione del bene, da calcolare in relazione al provvedimento impugnato, determinandone l'ammontare, nonché le modalità ed i termini del deposito] [5].

     Il tribunale amministrativo regionale, qualora accolga il ricorso, può disporre, tenuto conto della situazione di fatto, che la reintegrazione avvenga solo per equivalente.

     Le norme di cui al presente articolo si applicano fino al 31 dicembre 1985, fatte salve le attribuzioni del tribunale amministrativo regionale.

 

          Art. 5.

     Il termine di presentazione delle domande di finanziamento agli istituti ed aziende di credito di cui all'ultimo comma dell'art. 2 bis del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227 convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, è fissato al 30 giugno 1978 e può essere ulteriormente prorogato con decreto del Ministro per il tesoro sulla proposta della giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia [6].

 

          Art. 6.

     Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la regione Friuli-Venezia Giulia dovrà determinare i titolari delle unità immobiliari distrutte o danneggiate, tali risultanti alla data del danno, e la composizione del rispettivo nucleo familiare.

     Coloro che abbiano ricostruito o riparato l'abitazione con il contributo di cui al precedente articolo 2, n. 3), lettera a), dovranno riconsegnare l'alloggio provvisorio ad essi eventualmente assegnato, non oltre la data del collaudo dell'abitazione ripristinata.

 

          Art. 7.

     Nei comuni del Friuli colpiti dagli eventi sismici del 1976 i titolari delle licenze edilizie scadute tra la data del 6 maggio 1976 e quella di entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10, possono chiedere, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ovvero dalla data di approvazione degli strumenti urbanistici di cui all'art. 1, il rilascio della concessione a costruire dalla predetta legge 28 gennaio 1977, n. 10, con esonero dal pagamento del contributo di cui all'art. 3 della stessa legge.

 

          Art. 8.

     Per l'attuazione degli interventi di competenza dello Stato previsti dalla presente legge, gli organi statali competenti procederanno in collaborazione con la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e con gli enti interessati ai singoli interventi.

 

          Art. 9.

     Per la sistemazione, anche con opere di ammodernamento, delle strade statali numeri 13 e 251 interessanti la regione Friuli-Venezia Giulia è autorizzata la spesa di lire 60.000 milioni così ripartita:

     lire 30.000 milioni per il tratto Pontebba-Malborghetto della strada statale n. 13 "Pontebbana";

     lire 30.000 milioni per il tratto Ponte del Giulio-Barcis della strada statale n. 251 "della Val di Zoldo e Val Cellina".

     La spesa complessiva di lire 60.000 milioni sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per essere assegnata alla Azienda nazionale autonoma delle strade in ragione di lire 35.000 milioni per l'anno finanziario 1977 e di lire 25.000 milioni per l'anno finanziario 1978.

     In deroga al disposto dell'art. 18 bis del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, è autorizzata la prosecuzione dei lavori di costruzione dell'autostrada Udine-Carnia-Tarvisio.

     Il Governo è autorizzato ad assumere le opportune iniziative in ordine all'attuazione del traforo di Monte Croce Carnico.

     Per la prosecuzione dei lavori di costruzione della autostrada Udine-Carnia-Tarvisio è autorizzata in favore della società concessionaria di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale 21 giugno 1968 un contributo di lire 95.000 milioni che verrà liquidato in misura non superiore a lire 20.000 milioni nell'anno finanziario 1977, a lire 35.000 milioni nell'anno finanziario 1978 e a lire 40.000 milioni nell'anno finanziario 1979.

     Per l'erogazione del contributo di cui al precedente comma sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per essere assegnate all'ANAS le somme di lire 20.000 milioni per l'anno finanziario 1977, di lire 35.000 milioni per l'anno finanziario 1978 e di lire 40.000 milioni per l'anno finanziario 1979.

     Un contributo di pari importo di lire 95.000 milioni sarà erogato dalla regione Friuli-Venezia Giulia a valere sui fondi di cui all'articolo 1 della presente legge.

 

          Art. 10.

     Per opere di sistemazione idrogeologica di competenza del Ministero dei lavori pubblici riguardanti i bacini idrografici interessati delle zone terremotate e da eseguirsi in armonia con gli interventi di cui all'articolo 2, n. 3), lettera b), della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 70.000 milioni. Tale somma verrà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 20.000 milioni per l'anno finanziario 1977, lire 25.000 milioni per l'anno finanziario 1978 e lire 25.000 milioni per l'anno finanziario 1979.

 

          Art. 11.

     Per gli interventi di competenza del Ministero dei lavori pubblici previsti dalla legge 14 marzo 1968, n. 292, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni.

     L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 35, quarto comma, del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, aumentata con l'art. 35 del D.L. 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, è ulteriormente aumentata di lire 10.000 milioni.

     I lavori di costruzione e di riparazione degli edifici di culto, dopo l'approvazione del progetto esecutivo, possono essere affidati in concessione all'ordinario diocesano competente per territorio.

     In ogni progetto è computata, per spese di compilazione, direzione e sorveglianza, da corrispondersi all'ordinario diocesano, una somma corrispondente al 5 per cento dell'ammontare dei lavori eseguiti.

     Il collaudo delle opere è effettuato a cura dello Stato.

 

          Art. 12.

     Per l'ammodernamento ed il raddoppio del tratto Tarcento-Confine di Stato della linea ferroviaria Udine-Tarvisio è autorizzata la spesa di lire 150.000 milioni che verrà iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro per essere assegnata al bilancio dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, in ragione di:

     lire 30.000 milioni per il 1978;

     lire 30.000 milioni per il 1979;

     lire 30.000 milioni per il 1980;

     lire 30.000 milioni per il 1981;

     lire 30.000 milioni per il 1982.

     L'Azienda potrà assumere impegni anche in via immediata fino alla concorrenza di lire 150.000 milioni fermo restando che i pagamenti annuali non potranno superare i limiti degli stanziamenti iscritti in ciascun anno sul proprio bilancio.

 

          Art. 13.

     Sono autorizzate le seguenti spese, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 1977 per provvedere nelle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976:

     a) quanto a lire 25.000 milioni, in ragione di lire 5.000 milioni per l'anno finanziario 1977, e di lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1978 e 1979, alla ricostruzione, riparazione e riattamento, a cura dell'Amministrazione militare, di immobili, impianti ed altre infrastrutture militari;

     b) quanto a lire 4.000 milioni per l'anno finanziario 1977 alla ricostruzione ed al ripristino di mezzi e scorte impiegati nell'opera di soccorso dell'Amministrazione militare. Con la legge di approvazione del bilancio degli anni 1978 e successivi potranno essere autorizzate ulteriori spese per detta ricostruzione e ripristino, per un complessivo volume non superiore a lire 8.000 milioni.

 

          Art. 14.

     E' autorizzata la spesa di lire 100.000 milioni che viene iscritta nello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali in ragione di :

     lire 20.000 milioni per l'anno 1977;

     lire 20.000 milioni per l'anno 1978;

     lire 20.000 milioni per l'anno 1979;

     lire 20.000 milioni per l'anno 1980;

     lire 20.000 milioni per l'anno 1981;

     per provvedere, con pagamenti organici di intervento, alle spese e ai contributi per il ripristino ed il restauro del patrimonio monumentale, archeologico, storico, artistico, librario e archivistico nelle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto nel 1976, nonché ad ogni occorrenza connessa agli interventi nelle predette zone.

     Le somme non utilizzate negli esercizi di competenza potranno essere utilizzate negli esercizi successivi.

     Con lo stanziamento di cui al primo comma del presente articolo possono essere svolti interventi per restauro anche su beni non demaniali, riconosciuti di interesse artistico o storico ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

     In caso di alienazione per atto oneroso del bene che ha formato oggetto dell'intervento, l'acquirente, in solido con l'alienante, è tenuto a rimborsare allo Stato l'importo dell'intervento stesso.

     I lavori relativi alle spese dei primi due anni sono qualificati come urgenti ai sensi dell'articolo 6 del regolamento approvato con regio decreto 22 aprile 1886, n. 3859.

     Per i suddetti lavori sono sospesi i controlli preventivi previsti dalle norme vigenti e possono essere superati i limiti di spesa stabiliti con la legge 1° marzo 1975, n. 44, senza alcuna limitazione.

     Alle prestazioni ed alle spese inerenti al ripristino ed al restauro del patrimonio di cui al primo comma si applicano le norme di cui all'articolo 40, primo comma, lettera f), del D.L. 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730.

 

          Art. 15.

     Per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo precedente, avvalendosi degli stanziamenti ivi indicati e limitatamente alle qualifiche nelle quali non sia possibile procedere ad assunzioni a termine o a norma della legge 1° giugno 1977, n. 285, è disposta l'integrazione, in soprannumero, dei ruoli del personale di cui alle tabelle 1, 2, 3, 4, e 5 allegate al D.P.R. 3 dicembre 1975, n. 805, nelle misure massime seguenti:

     sei posti di architetto;

     due posti di storico dell'arte;

     due posti di segretario;

     due posti di ragioniere;

     otto posti di restauratore;

     quattro posti di disegnatore;

     quattro posti di geometra;

     dieci posti di coadiutore;

     cinque posti di assistente;

     cinque posti di operatore tecnico.

     Il suindicato personale, qualora non vi siano possibilità di reperimento tra quello reso disponibile per effetto del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, nonché della legge 20 marzo 1975, n. 70, è assunto dal Ministero per i beni culturali ed ambientali che, in deroga alle vigenti disposizioni, è autorizzato ad indire pubblici concorsi, con termini abbreviati da stabilirsi nei relativi bandi.

     L'amministrazione è autorizzata a procedere all'espletamento dei concorsi di cui al comma precedente se entro quindici giorni dall'inoltro dei relativi bandi agli organi di controllo non sia stato rifiutato il visto dalla Corte dei conti.

     Il personale nominato in prova è assunto in servizio anche prima della registrazione da parte della Corte dei conti del relativo decreto di nomina.

     Al termine degli interventi di cui al precedente articolo 14, il predetto personale in soprannumero è posto a disposizione del Ministero per i beni culturali e ambientali per le eventuali diverse destinazioni di sede.

     L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, compreso quello per l'espletamento di concorsi, graverà per gli anni dal 1977 al 1981 sullo stanziamento di lire 100.000 milioni di cui al precedente articolo 14.

 

          Art. 16.

     I soprintendenti nella cui competenza ricadono i territori dei comuni di cui al precedente articolo 1 e il direttore della biblioteca statale isontina sono autorizzati a provvedere nei limiti di spesa di 15 milioni di lire per ciascuna fornitura, alla provvista diretta di mezzi, attrezzature e mano d'opera occorrenti per l'individuazione, il recupero il trasporto ed il restauro del materiale archeologico, storico, artistico, librario e archivistico delle zone colpite dal sisma.

 

          Art. 17.

     A fini della elaborazione dei programmi di cui al precedente articolo 14 e d'intesa con i competenti istituti centrali del Ministero per i beni culturali e ambientali, i soprintendenti nella cui competenza ricadono i territori dei comuni di cui al precedente articolo 1 e il direttore della biblioteca statale isontina sono autorizzati a valersi di apporti esterni all'amministrazione per quanto riguarda i lavori di rilevamento, studio, ricerca, progettazione e appalto delle opere mediante apposite convenzioni da stipularsi con enti pubblici o privati.

     Le convenzioni di cui al precedente comma non potranno riconoscere onorari se non sulla base delle tariffe professionali, nè spese che non siano documentate dal professionista, con esclusione di qualsiasi liquidazione forfettaria. Per la stipulazione di tali convenzioni non è richiesto il parere del Consiglio di Stato previsto dalle norme vigenti.

 

          Art. 18.

     A favore delle soprintendenze nella cui competenza ricadono i territori dei comuni di cui al precedente articolo 1 e del direttore della biblioteca statale isontina sono istituite, a norma degli articoli 585 e seguenti del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, contabilità speciali limitatamente alla gestione delle offerte di enti o privati, di cittadini o di organizzazioni nazionali o straniere.

     Alle prestazioni ed alle spese dipendenti dalle predette offerte si applicano le norme di cui all'articolo 40, primo comma, lettera f), del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730.

 

          Art. 19.

     Le disposizioni di cui all'articolo 7 ter del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, sono applicabili a tutti i dipendenti regionali in servizio presso uffici aventi sede nella regione Friuli-Venezia Giulia che siano compresi nei contingenti del personale il cui collocamento a riposo è fissato al 1° luglio 1977 e al 1° gennaio 1978.

     Le disposizioni di cui all'articolo 7 ter del predetto decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, debbono intendersi riferite anche al personale insegnante ed ausiliario dipendente dal Ministero della pubblica istruzione.

 

          Art. 20.

     In conseguenza della soppressione dell'ente ONAIRC disposta ai sensi della legge 20 marzo 1975, n. 70, le scuole materne dell'ente soppresso, operanti in regioni diverse dal Trentino-Alto Adige, vengono riconosciute scuole materne statali a far data dall'inizio dell'anno scolastico 1977-1978.

     Il personale didattico, insegnante e direttivo in servizio presso le scuole materne ONAIRC operanti in regioni diverse dal Trentino-Alto Adige è trasferito allo Stato con la qualifica corrispondente a quella rivestita nell'ente di provenienza alla data della soppressione e continua a prestare servizio nella attuale sede.

     Il personale didattico non di ruolo con apporto di lavoro a tempo determinato e a tempo indeterminato è collocato nella posizione di impiego statale non di ruolo corrispondente a quella posseduta nell'ente di provenienza alla data della soppressione.

     Il personale amministrativo della carriera di concetto ed esecutiva in servizio in regioni diverse dal Trentino-Alto Adige, è trasferito allo Stato ed inquadrato nei ruoli corrispondenti dell'amministrazione periferica del Ministero della pubblica istruzione.

     Il personale della carriera ausiliaria in servizio nelle scuole materne dell'ONAIRC operanti in regioni diverse dal Trentino-Alto Adige alla data della soppressione è trasferito allo Stato, inquadrato in apposito ruolo ad esaurimento istituito presso il Ministero della pubblica istruzione e destinato a svolgere le proprie mansioni presso le scuole materne statali nella predetta regione.

     I trasferimenti di cui sopra sono effettuati con decreto del Presidente della Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per il tesoro.

     Al personale trasferito compreso quello collocato nel ruolo ad esaurimento si applicano le norme dello stato giuridico ed il trattamento economico, di attività e di quiescenza, previsti per il personale statale.

     L'eventuale maggiore trattamento economico di carattere fisso e continuativo è conservato a titolo di assegno personale pensionabile e riassorbibile con la progressione economica e di carriera.

 

          Art. 21.

     In deroga al disposto dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, i dipendenti dello Stato organicamente assegnati agli uffici trasferiti alla regione ai sensi del'articolo 22 del decreto sopra indicato, a richiesta della regione medesima, sono trasferiti alla regione Friuli-Venezia Giulia fino ad un massimo di 150 unità entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     La regione stessa con propria legge, provvederà all'inquadramento nei propri ruoli del personale statale trasferito, salvaguardando la posizione giuridica ed economica acquisita all'atto del trasferimento.

     In corrispondenza dei trasferimenti di cui al presente articolo i relativi ruoli organici dell'amministrazione dello Stato vengono ridotti con decorrenza dalla data dell'effettivo trasferimento.

 

          Art. 22.

     Il termine di sessanta giorni per la definizione della gestione stralcio, affidata al prefetto della provincia di Udine, ai sensi dell'articolo 2, ultimo comma, del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, è prorogato al 31 dicembre 1977 [7].

     Per le esigenze di tale gestione stralcio è stanziata la somma di lire 5.000 milioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1977 per essere versata alla contabilità speciale affidata al prefetto della provincia di Udine a termini della norma richiamata dal precedente primo comma.

     Fino alla data indicata nel primo comma il prefetto della provincia di Udine, con riferimento ai provvedimenti adottati e alle iniziative assunte dal commissario straordinario, assicura il coordinamento degli interventi delle pubbliche amministrazioni civili e militari, d'intesa con la regione Friuli-Venezia Giulia.

     Al personale in servizio presso gli uffici della gestione stralcio di cui al primo comma sono applicabili a decorrere dal 1° maggio 1977 le disposizioni di cui all'articolo 7, primo e secondo comma del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730.

 

          Art. 23.

     I cittadini soggetti ad obblighi di leva per gli anni dal 1978 al 1981 residenti alla data del 6 maggio 1976 nei comuni delle province di Udine e Pordenone di cui all'articolo 1 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, sono arruolati a domanda nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi della legge 13 ottobre 1950, n. 913, anche al di fuori del contingente massimo stabilito all'articolo 9, secondo comma, della legge 8 dicembre 1970, n. 996.

     I giovani arruolati ai sensi del comma precedente sono esonerati dal frequentare il corso di addestramento presso le scuole centrali antincendi e prestano l'intero periodo di servizio di leva presso il comando provinciale dei vigili del fuoco della provincia di appartenenza o i relativi distaccamenti, per essere impiegati nei servizi di soccorso e di assistenza e in altri servizi civili a favore delle popolazioni sinistrate, compresi quelli attinenti ai programmi di ricostruzione.

 

          Art. 24.

     Il Ministro per l'interno è autorizzato a provvedere mediante concorso per titoli, integrato da un colloquio e da una prova pratica tecnico-attitudinale, alla copertura dei posti nella qualifica di vigile di cui alla lettera d) della tabella A della legge 27 dicembre 1973, n. 850, che si renderanno vacanti successivamente alla data di approvazione della graduatoria dei vincitori del concorso per titoli di cui all'articolo 7 bis del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 463 convertito, con modificazioni, nella legge 10 agosto 1976, n. 557, e comunque entro il 19 gennaio 1978.

     Il concorso è riservato ai vigili volontari che alla data del 6 maggio 1976 risultavano iscritti nei quadri provinciali e che, richiamati per interventi di emergenza nelle province di Udine e di Pordenone connessi al sisma, abbiano prestato servizio per un periodo non inferiore a trenta giorni alla data di entrata in vigore della presente legge.

     I candidati, dei quali dovrà essere accertata la piena ed incondizionata idoneità fisica, non dovranno aver superato alla data del bando di concorso i 35 anni di età, salvo deroga per coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano prestato servizio per un anno in occasione degli eventi sismici del maggio-settembre 1976 che hanno colpito il territorio delle province di Udine e di Pordenone.

 

          Art. 25.

     A ciascuna delle famiglie dei vigili del fuoco caduti nell'adempimento del dovere nelle zone colpite dal terremoto del 1976, è concessa una speciale elargizione di lire 10 milioni.

     All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvederà mediante iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1977.

 

          Art. 26.

     E' istituita a decorrere dall'anno accademico 1977-1978, la Università statale di Udine, i cui corsi di laurea saranno attivati a partire dall'anno accademico 1978-1979. L'Università di Udine si pone l'obiettivo di contribuire al progresso civile, sociale e alla rinascita economica del Friuli, e di divenire organico strumento di sviluppo e di rinnovamento dei filoni originali della cultura, della lingua, delle tradizioni e della storia del Friuli.

     Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e sentito il parere della Commissione parlamentare di cui al successivo articolo 34, norme aventi valore di legge ordinaria che tengano conto dei seguenti principi e criteri direttivi:

     a) definizione dei corsi di laurea, delle relative tabelle organiche del personale docente e non docente e dei criteri per l'assegnazione di detto personale alla Università di Udine. Il numero ed il tipo dei corsi di laurea sarà tale da garantire una adeguata base culturale e scientifica, nonché sbocchi professionali coerenti alla linea di sviluppo sociale ed economico programmato nella regione;

     b) previsione della organizzazione dipartimentale;

     c) previsione della costituzione del comitato tecnico-amministrativo e dei comitati ordinatori, garantendo, per questi ultimi, che essi siano costituiti per due terzi da professori ordinari e fuori ruolo delle discipline previste nell'ordinamento delle rispettive facoltà, eletti dai docenti ordinari di tutte le corrispondenti facoltà delle università statali o legalmente riconosciute, e per un terzo designati dal Ministro per la pubblica istruzione;

     d) promozione di ogni altra necessaria disposizione al fine di assicurare il funzionamento all'Università fino alla costituzione di tutti i normali organi.

     Per il funzionamento del comitato tecnico-amministrativo dell'Università di Udine è previsto, per l'anno finanziario 1977, un contributo di lire 100 milioni. Alla copertura di tale spesa si provvederà mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

     All'onere relativo alle spese di funzionamento della Università di Udine, valutato in lire 11.400 milioni per gli anni finanziari 1977 e 1978, si provvede, quanto a lire 1.400 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1977, e, quanto a lire 10.000 milioni per il biennio 1977-1978 a valere sui fondi stanziati con la presente legge.

     In deroga alle vigenti norme che vietano la istituzione di corsi universitari in sedi diverse da quelle dall'ateneo e in deroga alla norma che subordina lo sdoppiamento di corsi universitari alle esigenze didattiche o al numero degli studenti e per il resto conformemente alle norme vigenti, si autorizza, limitatamente all'anno accademico 1977-1978, l'istituzione di corsi sdoppiati da tenersi a Udine, del biennio propedeutico alla facoltà di ingegneria dell'Università di Trieste.

     Sarà mantenuta a favore della Università degli studi di Udine l'assegnazione in uso gratuito e la destinazione degli immobili di proprietà degli enti facenti parte del consorzio per la costituzione e lo sviluppo degli insegnamenti universitari di Udine, istituito con decreto del prefetto di Udine del 27 novembre 1967, modificato con decreto del Ministro per l'interno numero 8785 del 3 febbraio 1973.

     Resteranno fermi in favore della Università statale degli studi di Udine gli impegni finanziari assunti dal predetto consorzio universitario e da altri enti pubblici.

     Il Governo della Repubblica è altresì delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e sentito il parere della Commissione parlamentare di cui al successivo articolo 34, norme aventi valore di legge ordinaria per la istituzione e il potenziamento di istituzioni e strutture per la ricerca scientifica e tecnologica, alta cultura ed universitarie a Trieste, nel rispetto del principio dell'armonico sviluppo dell'università e della ricerca scientifica nella regione.

 

          Art. 27.

     Ai pagamenti a favore dell'ENEL di cui all'articolo 34 ter, terzo comma, del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, provvede fino al 31 dicembre 1977 la gestione stralcio di cui all'articolo 22 della presente legge e, successivamente a tale data, la regione Friuli-Venezia Giulia in favore della quale con legge di approvazione del bilancio dello Stato può essere assegnato, per lo scopo, un contributo speciale.

 

          Art. 28.

     Per gli interventi previsti dall'articolo 17 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, è stanziata un'ulteriore spesa di lire 5.000 milioni.

     All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede mediante iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1977.

 

          Art. 29.

     Il Ministro per la sanità è autorizzato ad assegnare alla regione Friuli-Venezia Giulia la somma di lire 1.703.887.230 ad ulteriore integrazione della quota del fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera per l'anno 1976 disposta dall'articolo 30 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730.

     All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo 1576 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno 1977.

 

          Art. 30.

     Per la riparazione dei danni ed il ripristino delle opere ed attività distrutte o danneggiate dagli eventi sismici del 6 maggio e 15 settembre 1976, è assegnato alla regione Veneto un contributo straordinario di lire 8 miliardi, che verrà impiegato, nelle zone identificate con decreto del presidente della giunta regionale, per:

     a) riattamento e ripristino delle abitazioni danneggiate mediante l'esecuzione dei lavori necessari a renderle abitabili;

     b) concessione di contributi sulla spesa occorrente per la riparazione o la ricostruzione di fabbricati urbani di proprietà privata di qualsiasi natura o destinazione. Limitatamente ad una sola unità immobiliare abitativa, il contributo potrà essere di importo pari alla spesa occorrente per le opere necessarie;

     c) ripristino o ricostruzione di edifici pubblici e di uso pubblico di acquedotti, di fognature, di ospedali e di strade, nonché di ogni altra opera di interesse degli enti locali;

     d) concessione alle aziende industriali, commerciali e artigiane di contributi per investimenti fissi comprendenti le opere murarie, gli allacciamenti, i macchinari e le attrezzature. Il contributo potrà estendersi ad opere di ampliamento fino ad un massimo del 50 per cento e potrà essere erogato in conto capitale o in conto interessi a scelta dei richiedenti.

 

          Art. 31.

     Per l'esecuzione, nelle zone della regione Veneto colpite dagli eventi sismici del 1976, dei lavori di pronto intervento necessari per il ripristino delle comunicazioni sulla rete delle strade statali, per la sistemazione e per la riparazione di strade statali, comprese le opere di consolidamento risanamento e difesa, nonché di edifici a servizio delle stesse, è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi.

     Tale somma è iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1977 per essere assegnata all'Azienda nazionale autonoma delle strade.

 

          Art. 32.

     Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge, la regione Friuli-Venezia Giulia, la regione Veneto e le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, sono autorizzate ad assumere impegni, fino alla concorrenza degli importi previsti dalla legge stessa, ancor prima della iscrizione in bilancio di detti importi; a tale iscrizione si farà luogo, in relazione agli effettivi fabbisogni di pagamento connessi con lo stato di realizzazione degli interventi, mediante le operazioni finanziarie di cui al successivo articolo.

 

          Art. 33.

     All'onere di lire 3.050 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con il ricavo netto conseguente al ricorso ad operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare negli anni dal 1977 al 1982 nella forma di assunzione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con altri istituti di credito a medio o lungo termine, a ciò autorizzati, in deroga anche a disposizioni di legge e di statuto, oppure di emissione di buoni poliennali del tesoro, oppure di certificati speciali di credito.

     I mutui con gli istituti di credito di cui al precedente primo comma saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra essi istituti ed il Ministero del tesoro e da approvarsi con decreto del Ministro per il tesoro. Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro. Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione del Ministero medesimo e specificamente vincolate a favore dei predetti istituti di credito.

     Per la provvista dei fondi per la concessione dei mutui di cui ai precedenti commi il Consorzio di credito per le opere pubbliche, singolarmente o congiuntamente con gli altri istituti di credito di cui al primo comma, può essere autorizzato a contrarre prestiti all'estero, anche in deroga alle disposizioni di legge o di statuto, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. Con lo stesso decreto è accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, per il pagamento degli interessi e per il rischio di cambio rispetto a quello vigente al momento della stipula o delle erogazioni dei prestiti.

     Con decreto del Ministro per il tesoro saranno stabilite le norme di attuazione per l'eventuale operatività della garanzia dello Stato, nonché per la rivalsa agli enti interessati degli eventuali oneri di cambio concernenti i prestiti contratti, stipulando, all'uopo, ove occorra, anche apposita convenzione con l'Ufficio italiano dei cambi.

     Gli oneri eventuali derivanti dalla garanzia statale e dalla convenzione di cui al presente articolo graveranno su apposito capitolo da iscriversi nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1977 e per quelli successivi.

     Per l'emissione dei buoni pluriennali del tesoro a scadenza non superiore a nove anni si osservano le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

     Per l'emissione dei certificati di credito si osservano le condizioni e le modalità di cui ai commi dal sesto al nono dell'articolo 3 della legge 4 agosto 1975, n. 403.

     Il Mediocredito per le piccole e medie imprese della regione Friuli-Venezia Giulia sentita la regione stessa può chiedere l'autorizzazione al Ministro per il tesoro, che la può concedere con proprio decreto, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, ad assumere per gli interventi di cui alla presente legge prestiti all'estero il cui onere, per capitale ed interessi, sarà assunto a carico del bilancio dello Stato mediante iscrizione delle relative rate di ammortamento in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

     Il controvalore in lire dei prestiti contratti sarà portato a scomputo dei contributi speciali di cui al precedente articolo 1.

     Agli oneri relativi agli interessi, alle spese ed alle rate capitale delle operazioni finanziarie di cui, al presente articolo si farà fronte mediante utilizzo delle disponibilità derivanti dalle maggiori entrate di cui all'articolo 43 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, nonché, ove occorra, mediante maggiorazione dell'ammontare delle operazioni finanziarie medesime.

     Le annualità relative al contributo speciale di cui al primo comma del precedente articolo 1 per gli esercizi successivi al 1982 saranno iscritti in apposito capitolo del bilancio dello Stato in ragione di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni dal 1983 al 1996 e di lire 10 miliardi per l'anno 1997.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.

 

          Art. 34.

     E' istituita una Commissione, composta da quindici senatori e da quindici deputati nominati in rappresentanza proporzionale dei vari Gruppi parlamentari, la quale esprime il parere per l'attuazione delle deleghe previste dall'articolo 26 della presente legge.

 

          Art. 35.

     Il Governo riferisce semestralmente al Parlamento in merito all'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge.


[1] Comma così modificato dall'art. 17 della L. 11 novembre 1982, n. 828.

[2] Articolo sostituito dall'art. 15 della L. 11 novembre 1982, n. 828. Le disposizioni del presente articolo sono state prorogate al 31 dicembre 1992 dall'art. 3 del D.L. 30 dicembre 1991, n. 417; al 31 dicembre 1993 dall'art. 1 della L. 23 gennaio 1992, n. 34; al 31 dicembre 1999 dall'art. 3 della L. 23 dicembre 1996, n. 662 e infine al 31 dicembre 2003 dall'art. 140 della L. 23 dicembre 2000, n. 388.

[3] Comma così modificato dall'art. 15 della L. 1 dicembre 1986, n. 879.

[4] Le disposizioni di cui al presente comma sono state prorogate al 31 dicembre 1986 dall'art. 5 del D.L. 30 dicembre 1985, n. 791; al 31 dicembre 1990 dall'art. 20 della L. 1 dicembre 1986, n. 879; al 31 dicembre 1992 dall'art. 6 della L. 29 dicembre 1990, n. 405; al 31 dicembre 1994 dall'art. 2 della L. 23 dicembre 1992, n. 500.

[5] Comma abrogato dall'art. 4 dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

[6] Il termine di cui al presente comma è stato da ultimo prorogato al 31 dicembre 1984, per le imprese commerciali, dal D.M. 16 febbraio 1983, al 31 dicembre 1985 per le imprese turistiche dal D.M. 30 settembre 1985 e al 31 dicembre 1986 per le imprese artigiane dal D.M. 15 gennaio 1986.

[7] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 30 giugno 1978 dall'art. 12 della L. 3 gennaio 1978, n. 2.