§ 86.2.8 – D.L. 4 maggio 1977, n. 187.
Revisione generale dei prezzi dei medicinali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.2 farmaci e presidi medici
Data:04/05/1977
Numero:187


Sommario
Art. 1.      A decorrere dal 1° giugno 1977 sono abrogati il decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica 23 maggio 1955 e l'art. 4 della legge 4 agosto 1955, n. [...]
Art. 2.      Il nuovo metodo di determinazione dei prezzi dei medicinali, di cui al disposto dell'art. 33 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18 [...]
Art. 2 bis. 
Art. 3.      Le confezioni farmaceutiche delle specialità medicinali inserite nel prontuario terapeutico, approvato con decreto ministeriale 19 ottobre 1976, e successive [...]
Art. 4.      Per le preparazioni galeniche magistrali e per le preparazioni galeniche preconfezionate, le farmacie sono tenute a corrispondere agli enti mutualistici lo sconto [...]
Art. 5.      A decorrere dal 1° giugno 1977, l'art. 26 della convenzione 29 marzo 1974 per l'erogazione delle prestazioni farmaceutiche agli assistiti dagli enti mutualistici, di cui [...]
Art. 5 bis. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 86.2.8 – D.L. 4 maggio 1977, n. 187. [1]

Revisione generale dei prezzi dei medicinali.

(G.U. 14 maggio 1977, n. 130).

 

     Art. 1.

     A decorrere dal 1° giugno 1977 sono abrogati il decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica 23 maggio 1955 e l'art. 4 della legge 4 agosto 1955, n. 692, modificato dall'art. 32 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034.

     Rimane fermo il diritto degli enti ed istituti, già titolari dello sconto di cui alle norme indicate nel precedente comma, ad acquistare direttamente dai produttori qualsiasi preparazione farmaceutica in dose e forma di medicamento, nonché i galenici preconfezionati, da consumare direttamente nei propri ambulatori.

 

          Art. 2.

     Il nuovo metodo di determinazione dei prezzi dei medicinali, di cui al disposto dell'art. 33 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, diventa operativo con decorrenza 1° giugno 1977.

     I prezzi dei medicinali registrati dal 2 maggio 1975 al 31 maggio 1977 sono sottoposti a revisione secondo il nuovo metodo nella sua prima fase di applicazione [2].

     La revisione generale dei prezzi dei medicinali secondo i criteri stabiliti dal CIPE dovrà essere ultimata, nella sua prima applicazione, entro il 30 novembre 1977.

     Dal 1° giugno 1977 il nuovo metodo di determinazione dei prezzi si applica anche in occasione della fissazione del primo prezzo delle specialità medicinali all'atto delle loro registrazioni [3].

 

          Art. 2 bis. [4]

     Il presidente del C.I.P. presenta al Parlamento annualmente, e per la prima volta entro il mese di febbraio 1978, una relazione analitica che documenti i risultati della revisione dei prezzi dei medicinali e della determinazione dei prezzi dei medicinali di nuova registrazione, ivi compresa l'incidenza delle singole voci di costo, per specialità aggregate per categoria terapeutica.

 

          Art. 3.

     Le confezioni farmaceutiche delle specialità medicinali inserite nel prontuario terapeutico, approvato con decreto ministeriale 19 ottobre 1976, e successive modificazioni e integrazioni, dovranno seguitare ad essere munite del bollino esterno o fustellato previsto dall'art. 2 della convenzione 23 marzo 1956, stipulata tra gli enti mutualistici ed i rappresentanti delle aziende farmaceutiche, dei farmacisti e dei grossisti.

     I farmacisti hanno l'obbligo di applicare il bollino esterno o fustellato, di cui al precedente comma, sulle ricette spedite a favore degli assistiti degli enti mutualistici preposti alla assistenza di malattia.

 

          Art. 4.

     Per le preparazioni galeniche magistrali e per le preparazioni galeniche preconfezionate, le farmacie sono tenute a corrispondere agli enti mutualistici lo sconto stabilito nella "Convenzione nazionale per l'erogazione delle prestazioni farmaceutiche agli assistiti dagli enti mutualistici", stipulata in data 29 marzo 1974 tra gli enti stessi e le rappresentanze dei farmacisti.

 

          Art. 5.

     A decorrere dal 1° giugno 1977, l'art. 26 della convenzione 29 marzo 1974 per l'erogazione delle prestazioni farmaceutiche agli assistiti dagli enti mutualistici, di cui al precedente art. 4, è abrogato.

     Dalla stessa data le farmacie sono tenute a corrispondere all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei farmacisti (ENPAF) lo 0,90 per cento dell'importo lordo, richiesto agli istituti ed enti erogatori dell'assistenza di malattia, per i medicinali forniti agli assistiti di detti enti in regime di assistenza diretta.

     Il contributo di cui al precedente comma è trattenuto da ogni singolo ente in sede di pagamento delle forniture effettuate dalle farmacie ed è versato trimestralmente all'ENPAF entro il giorno 15 del mese successivo a ciascun trimestre solare [5].

 

          Art. 5 bis. [6]

     Le imprese farmaceutiche sono tenute a corrispondere agli enti mutualistici gli sconti dovuti sui medicinali forniti agli assistiti dagli enti stessi, fino al 30 settembre 1975, in conformità a quanto previsto integralmente dagli accordi 20 giugno 1973 e 2 ottobre 1975 stipulati tra gli enti mutualistici e le imprese farmaceutiche.

     I termini e le modalità per l'estinzione totale dei debiti per gli sconti dovuti, sui medicinali forniti agli assistiti dagli enti mutualistici dal 1° ottobre 1975 al 31 maggio 1977, in base agli estratti conto notificati dall'ufficio per l'accertamento e la notifica degli sconti farmaceutici in conformità a quanto previsto dal punto 3 dell'accordo 20 giugno 1973 e dal punto 2 dell'accordo 2 ottobre 1975 stipulati tra gli enti mutualistici e le imprese farmaceutiche, dovranno essere concordati dalle imprese farmaceutiche con gli enti creditori, d'intesa con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

 

          Art. 6. [7]

     Con successivo provvedimento legislativo, si provvederà alla sistemazione, alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, del personale assunto dall'ufficio per l'accertamento e la notifica degli sconti farmaceutici anteriormente al 1° gennaio 1977 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

     Nelle more dell'emanazione del provvedimento suddetto gli oneri per il personale dell'ufficio di cui al precedente comma, nonché per i residui adempimenti di competenza dell'ufficio stesso, sono posti a carico degli enti mutualistici indicati all'art. 2 dell'accordo 9 giugno 1973, in proporzione della spesa annua da essi sostenuta per l'assistenza farmaceutica.

 

          Art. 7. [8]

 

          Art. 8.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. unico della L. 11 luglio 1977, n. 395.

[2] Comma aggiunto dalla L. di conversione 11 luglio 1977, n. 395.

[3] Comma aggiunto dalla L. di conversione 11 luglio 1977, n. 395.

[4] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 11 luglio 1977, n. 395.

[5] Comma così sostituito dalla L. di conversione 11 luglio 1977, n. 395.

[6] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 11 luglio 1977, n. 395.

[7] Articolo così sostituito dalla L. di conversione 11 luglio 1977, n. 395.

[8] Articolo abrogato dalla L. di conversione 11 luglio 1977, n. 395.