Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 60. Locazione e Affitto |
Capitolo: | 60.1 locazioni abitative |
Data: | 25/02/2000 |
Numero: | 32 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il termine dilatorio di cui all'articolo 6, comma 5, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, non può comunque essere inferiore a nove mesi, fermo restando il limite massimo di diciotto mesi di [...] |
Art. 2. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione [...] |
§ 60.1.29 – D.L. 25 febbraio 2000, n. 32. [1]
Disposizioni urgenti in materia di locazioni per fronteggiare il disagio abitativo.
(G.U. 25 febbraio 2000, n. 46).
1. Il termine dilatorio di cui all'articolo 6, comma 5, della
2. L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio già emessi ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della
3. Le disposizioni di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 7 della
4. I contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione, a valere sulle risorse attribuite al Fondo nazionale di cui all'articolo 11, comma 1, della
5. La scadenza dei termini di centottanta giorni e di centoventi giorni, previsti rispettivamente dall'articolo 11, comma 2, e dell'articolo 12, comma 2, della
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dalla
[2] Comma così modificato dalla
[3] Comma così modificato dalla
[4] Comma così modificato dalla
[5] Comma così modificato dalla