§ 60.1.29 – D.L. 25 febbraio 2000, n. 32.
Disposizioni urgenti in materia di locazioni per fronteggiare il disagio abitativo.


Settore:Normativa nazionale
Materia:60. Locazione e Affitto
Capitolo:60.1 locazioni abitative
Data:25/02/2000
Numero:32


Sommario
Art. 1.      1. Il termine dilatorio di cui all'articolo 6, comma 5, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, non può comunque essere inferiore a nove mesi, fermo restando il limite massimo di diciotto mesi di [...]
Art. 2.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione [...]


§ 60.1.29 – D.L. 25 febbraio 2000, n. 32. [1]

Disposizioni urgenti in materia di locazioni per fronteggiare il disagio abitativo.

(G.U. 25 febbraio 2000, n. 46).

 

Art. 1.

     1. Il termine dilatorio di cui all'articolo 6, comma 5, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, non può comunque essere inferiore a nove mesi, fermo restando il limite massimo di diciotto mesi di cui al medesimo articolo 6, comma 5 [2].

     2. L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio già emessi ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è differita di nove mesi a partire dal 1 gennaio 2000.

     3. Le disposizioni di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 7 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, si interpretano nel senso che la dimostrazione dell'esistenza delle condizioni ivi indicate deve essere effettuata anche con riferimento ai provvedimenti di rilascio emessi in data anteriore a quella di entrata in vigore della medesima legge. Ai fini dell'esecuzione di tali provvedimenti di rilascio, il locatore dell'immobile rende, ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, apposita dichiarazione in carta libera, contenente gli elementi conoscitivi di cui al predetto articolo 7, che deve essere notificata all'intimato e consegnata all'ufficiale giudiziario, il quale la allega al precetto [3].

     4. I contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione, a valere sulle risorse attribuite al Fondo nazionale di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, sono assegnati prioritariamente ai conduttori in possesso dei requisiti individuati con il decreto emanato ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 11, nei confronti dei quali risulti emesso provvedimento di rilascio dell'immobile e che abbiano proceduto, o che procedano entro il 15 maggio 2000, a stipulare nuovo contratto di locazione ad uso abitativo con le modalità previste dalla stessa legge 9 dicembre 1998, n. 431. A tale fine i comuni, acquisite le risorse dalle regioni sulla base del segnalato fabbisogno finanziario per soddisfare i conduttori in possesso dei richiamati requisiti, provvedono ad assegnare i contributi entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Sono fatte salve le procedure già avviate dalle regioni ai sensi dell'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, che comunque consentano l'attribuzione delle risorse ai comuni entro il 30 giugno 2000 [4].

     5. La scadenza dei termini di centottanta giorni e di centoventi giorni, previsti rispettivamente dall'articolo 11, comma 2, e dell'articolo 12, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 136, è differita al 31 ottobre 2000 [5].

 

     Art. 2.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 20 aprile 2000, n. 97.

[2] Comma così modificato dalla L. di conversione 20 aprile 2000, n. 97.

[3] Comma così modificato dalla L. di conversione 20 aprile 2000, n. 97.

[4] Comma così modificato dalla L. di conversione 20 aprile 2000, n. 97.

[5] Comma così modificato dalla L. di conversione 20 aprile 2000, n. 97.