Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 79. Protezione civile |
Capitolo: | 79.1 disciplina generale |
Data: | 13/05/1999 |
Numero: | 132 |
Sommario |
Art. 1. Interventi urgenti in favore delle regioni Basilicata, Calabria e Campania interessate dal sisma del 9 settembre 1998. |
Art. 2. Disciplina degli interventi. |
Art. 2 bis. (Disposizioni sul servizio di leva e sul servizio civile sostitutivo). |
Art. 3. Modifiche al decreto-legge n. 6/1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61/1998 - disposizioni varie relative a eventi calamitosi. |
Art. 3 bis. (Agevolazioni fiscali). |
Art. 3 ter. (Interventi a favore dei territori colpiti dagli eventi sismici del 1984 in Umbria, Abruzzo, Molise, Lazio e Campania). |
Art. 3 qua ter. (Deroghe a norme tecniche per costruzioni in zone sismiche). |
Art. 3 qui nquies. (Misure a favore delle attività produttive danneggiate da eventi calamitosi). |
Art. 4. Norma di copertura. |
Art. 5. Interventi urgenti in favore delle regioni Campania, Emilia- Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Toscana e Piemonte colpite da eventi calamitosi |
Art. 5 bis. (Proroga di termini). |
Art. 6. Interventi a favore dei soggetti privati delle regioni Campania, Friuli-Venezia Giulia, Liguria e Toscana danneggiati dalle calamità idrogeologiche del 1998 e dei primi mesi del 1999. |
Art. 6 bis. (Modifica all'articolo 8 del decreto-legge n. 328 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 471 del 1994). |
Art. 7. Norma di copertura. |
Art. 8. Altri interventi di protezione civile. |
Art. 8 bis. (Misure di sicurezza per le gallerie stradali ed autostradali). |
Art. 9. Modifiche al decreto-legge n. 180 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 267 del 1998, in materia di rischio idrogeologico. |
Art. 9 bis. (Atto di indirizzo e coordinamento). |
Art. 10. Entrata in vigore. |
§ 79.1.27 - D.L. 13 maggio 1999, n. 132. [1]
Interventi urgenti in materia di protezione civile.
(G.U. 15 maggio 1999, n. 112).
Art. 1. Interventi urgenti in favore delle regioni Basilicata, Calabria e Campania interessate dal sisma del 9 settembre 1998.
1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 sono volte a disciplinare gli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Basilicata, Calabria e Campania, interessati dal sisma del 9 settembre 1998 e individuati o da individuare con ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile. In dette ordinanze sono, altresì, adottate le disposizioni e fissati i termini per il completamento degli accertamenti tecnici, ai fini della definitiva delimitazione dei territori interessati dal sisma. I presidenti delle regioni Basilicata e Calabria, nominati commissari delegati ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza n. 2847 del 17 settembre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 220 del 21 settembre 1998, completano gli interventi urgenti di loro competenza avvalendosi delle risorse e delle procedure stabilite e, comunque, nel termine della durata dello stato di emergenza [2].
2. Le regioni Basilicata, Calabria e Campania, sulla base dei risultati degli accertamenti tecnici di cui al comma 1, definiscono, entro sessanta giorni a decorrere dal termine fissato per il completamento degli accertamenti tecnici ai sensi del medesimo comma 1, con deliberazione delle rispettive Giunte, i rispettivi programmi finanziari di utilizzazione delle disponibilità di cui all'articolo 4. Nel programma vengono individuati, come obiettivi prioritari, il rientro dei nuclei familiari nelle abitazioni principali, che risultano totalmente o parzialmente inagibili, la ripresa delle attività produttive, il recupero della funzionalità delle strutture e infrastrutture pubbliche e del patrimonio culturale, il completamento del piano degli interventi sui dissesti idrogeologici già avviati, ivi compresi gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili oggetto di sgombero per inagibilità conseguente a dissesti idrogeologici verificatisi anteriormente al sisma del 9 settembre 1998 nei territori individuati dalle ordinanze di cui al comma 1, e per i quali non sono stati concessi altri contributi. La regione Basilicata, sulla base degli accertamenti tecnici e dei criteri di intervento di cui al comma 1, provvede, altresì, a redigere ed attuare, utilizzando fino ad un importo di lire 5 miliardi annui dei contributi ad essa assegnati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, un programma di interventi per i territori delle province di Matera e Potenza interessati dagli eventi sismici del 5 maggio 1990 e 25 maggio 1991 [3].
Art. 2. Disciplina degli interventi.
1. Per le attività di ricostruzione nei territori di cui all'articolo 1 si applicano le norme del
2. Per l'anno 1999 ai comuni interessati dal sisma del 9 settembre 1998 è concesso dal Ministero dell'interno un contributo straordinario rispetto alle risorse in godimento nell'anno 1998 pari al 20 per cento, al 30 per cento ed al 40 per cento, rispettivamente per i comuni con abitazioni totalmente o parzialmente inagibili superiori al 15 per cento, al 25 per cento e al 35 per cento del totale delle abitazioni. Le risorse sono costituite dal contributo ordinario, consolidato e perequativo assegnato ai comuni e dall'imposta comunale sugli immobili a suo tempo detratta. L'onere, valutato in lire 11.000 milioni, è posto a carico delle disponibilità derivanti dai mutui di cui all'articolo 4, comma 1. Le regioni provvedono a versare direttamente i contributi agli enti locali interessati sulla base di apposita tabella di ripartizione predisposta dal Ministero dell'interno [5].
3. Per gli ulteriori interventi da attuarsi da parte del Ministero per i beni e le attività culturali, i soprintendenti per i beni ambientali e architettonici della Basilicata e della Calabria sono autorizzati, sulla base di una ripartizione effettuata dal Ministero per i beni e le attività culturali, a contrarre mutui ventennali con la Banca europea degli investimenti, il Fondo di sviluppo sociale del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti ed altri enti creditizi nazionali ed esteri, nel limite di impegno ventennale, a decorrere dal 2000 e fino al 2019, di lire 3 miliardi per l'anno 2000. I proventi dei mutui affluiscono direttamente alla contabilità speciale intestata agli stessi soprintendenti. Per il recupero degli edifici monumentali privati, danneggiati dal terremoto, possono essere inoltre concessi contributi per gli altri interventi di restauro ai sensi e con le modalità di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo 3 della
4. Con ordinanze, ai sensi dell'articolo 5 della
Art. 2 bis. (Disposizioni sul servizio di leva e sul servizio civile sostitutivo). [7]
[1. I soggetti interessati al servizio militare o al servizio civile relativamente agli anni 1998 e 1999 e residenti alla data del 9 settembre 1998 nei comuni delle regioni Basilicata, Calabria e Campania interessati dal sisma di cui all'articolo 1, comma 1, sono utilizzati a domanda, anche se già incorporati o in servizio, come coadiutori del personale dello Stato, delle regioni o degli enti locali per le esigenze connesse alla realizzazione degli interventi necessari a fronteggiare le conseguenze del sisma.
2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio nazionale per il servizio civile è tenuta ad attivare, con procedura d'urgenza, le convenzioni relative al servizio civile per l'utilizzazione degli obiettori di coscienza da parte dei comuni di cui al comma 1 e da parte delle organizzazioni di volontariato che operino nei territori interessati dal sisma, che abbiano già presentato o presentino domanda, nonché ad effettuare le relative assegnazioni.
3. I soggetti di cui al comma 1, le cui abitazioni principali siano state oggetto di ordinanza di sgombero a seguito di inagibilità parziale o totale, sono, a domanda, dispensati dal servizio militare di leva o dal servizio civile e, se già in servizio, collocati in congedo anticipato.]
Art. 3. Modifiche al
1. Le disposizioni di cui all'articolo 12 della
2. All'articolo 2, comma 3, lettera e), del
(Omissis).
2 bis. Al comma 3 dell'articolo 4 del
2 ter. Il comma 4 dell'articolo 4 del
(Omissis) [10].
2 quater. Al comma 5 e al comma 6 dell'articolo 4 del
(Omissis) [11].
2 quinquies. Dopo il comma 5 dell'articolo 4 del
(Omissis) [12].
3. All'articolo 5, comma 2, del
(Omissis) [13].
3 bis. Dopo il comma 6-bis dell'articolo 5 del
(Omissis) [14].
3 ter. Il comma 7 dell'articolo 8 del
(Omissis) [15].
3 quater. Dopo il comma 1 dell'articolo 13 del
(Omissis) [16].
3 quinquies. Dopo il comma 6 novies dell'articolo 13 del
(Omissis) [17].
3 sexies. I contributi di cui al comma 3-quinquies sono erogati dalle regioni Umbria e Marche in favore dei consorzi di bonifica. Al relativo onere, pari a lire 856 milioni per l'anno 1999 e a lire 340 milioni per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità derivanti dai mutui di cui all'articolo 50, comma 1, lettera d), della
3 septies. Il primo periodo del comma 14 dell'articolo 14 del decreto-
(Omissis) [19].
3 octies. Per le finalità di cui al comma 14 dell'articolo 14 del
3 novies. All'articolo 17, comma 1, del
3 decies. Al comma 1 dell'articolo 1-ter del
3 undecies. Ai fini della concessione delle provvidenze di cui al
3 duodecies. Per l'esecuzione degli interventi di ricostruzione e di recupero conseguenti alla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, i comuni interessati possono, garantendo in ogni caso l'equilibrio dei rispettivi bilanci, deliberare l'esonero dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche [24].
4. Per l'attuazione degli interventi di ricostruzione nel territorio dei comuni della provincia di Messina interessati dall'evento sismico del 14 febbraio 1999 è assegnato alla regione siciliana, per l'anno 1999, un contributo di lire 6,5 miliardi. Con ordinanze ai sensi dell'articolo 5 della
5. Il termine di cui all'articolo 4-quinquies, comma 1, del decreto-
5 bis. Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 5-ter del decreto-
Art. 3 bis. (Agevolazioni fiscali). [27]
1. Le domande di contributo per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili distrutti o danneggiati dagli eventi sismici e idrogeologici di cui al
Art. 3 ter. (Interventi a favore dei territori colpiti dagli eventi sismici del 1984 in Umbria, Abruzzo, Molise, Lazio e Campania). [28]
1. I contributi concessi a favore dei soggetti privati a seguito degli eventi sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania possono essere utilizzati anche per gli interventi di ricostruzione o di recupero di immobili, anche se già adibiti a civile abitazione, acquistati dagli enti locali successivamente agli eventi calamitosi e dagli stessi utilizzati per fini istituzionali.
Art. 3 quater. (Deroghe a norme tecniche per costruzioni in zone sismiche). [29]
1. Al fine di garantire il recupero delle caratteristiche urbanistiche ed ambientali dei comparti urbani interessati, per gli interventi di ricostruzione in sito, da realizzare ai sensi del
2. Per gli interventi di ricostruzione, riparazione e consolidamento con miglioramento sismico degli edifici ricadenti nei territori della regione siciliana, distrutti o gravemente danneggiati dagli eventi sismici del giugno 1981, di cui al
Art. 3 quinquies. (Misure a favore delle attività produttive danneggiate da eventi calamitosi). [30]
1. I soggetti beneficiari dei finanziamenti di cui agli articoli 2 e 3 del
2. Nei limiti delle risorse residue autorizzate ai sensi dell'articolo 5, comma 3, e dell'articolo 15 del
3. Per la concessione dei contributi in conto interessi per la ripresa delle attività produttive di cui al presente decreto, il tasso d'interesse a carico dei soggetti beneficiari è fissato nella misura dell'1,5 per cento nominale annuo nei limiti, comunque, della autorizzazione di spesa prevista dal presente decreto.
Art. 4. Norma di copertura.
1. Per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 1 e 2, commi 1 e 2, le regioni sono autorizzate a contrarre mutui con la Banca europea per gli investimenti, il Fondo di sviluppo sociale del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti ed altri enti creditizi nazionali ed esteri, in deroga al limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente, ai mutui il Dipartimento della protezione civile concorre con contributi ventennali, pari a lire 41 miliardi annui per la regione Basilicata, a lire 5,5 miliardi annui per la regione Calabria ed a lire 0,5 miliardi annui per la regione Campania, a decorrere dall'anno 2000 fino al 2019. Al relativo onere, pari a complessive lire 47 miliardi annui per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'esercizio finanziario 1999, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. All'onere di cui all'articolo 2, comma 3, si provvede, per l'anno 2000, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui ad decreto-
3. All'onere di cui all'articolo 3, comma 4, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota dello Stato dell'8 per mille dell'IRPEF, iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999 ai sensi dell'articolo 48 della
Art. 5. Interventi urgenti in favore delle regioni Campania, Emilia- Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Toscana e Piemonte colpite da eventi calamitosi [32].
1. Le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 6 sono volte a disciplinare la ricostruzione e gli interventi infrastrutturali di emergenza nei territori della regione Campania colpiti dalle colate di fango del 5 e 6 maggio 1998 e nei territori delle regioni Friuli-Venezia Giulia, Liguria e Toscana colpiti da eventi alluvionali nei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 1998 e gennaio e febbraio 1999. Esse sono, altresì, volte alla realizzazione ed al completamento degli interventi strutturali di emergenza già avviati nei territori delle regioni Emilia-Romagna e Toscana, in attuazione, rispettivamente, del
2. Il presidente della regione Campania, nominato commissario delegato attua, nei limiti di spesa di cui all'articolo 7 e nei territori dei comuni interessati, gli interventi previsti dal piano di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2787 del 21 maggio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 120 del 26 maggio 1998, e successive modificazioni, con priorità per quelli che hanno per finalità il riassetto idrogeologico complessivo e la riduzione del rischio.
3. Le regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Toscana e Piemonte attuano, anche attraverso gli enti locali interessati, nei limiti di spesa di cui all'articolo 7, gli interventi di emergenza già avviati nei territori indicati nelle ordinanze, adottate ai sensi dell'articolo 5 della
4. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 3 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14 del
4 bis. Nei territori di cui al comma 1, gli interventi di ricostruzione e recupero degli edifici pubblici delle regioni e degli enti locali distrutti o gravemente danneggiati comprendono anche le opere strettamente necessarie per l'adeguamento degli impianti tecnici e per l'abbattimento delle barriere architettoniche previsti dalla normativa vigente, nei limiti di spesa di cui all'articolo 7 [36].
5. Ai comuni di Sarno, Quindici, Bracigliano, Siano e San Felice a Cancello è concesso dal Ministero dell'interno un contributo complessivo di lire 6 miliardi, per l'anno 1999, per compensare le minori entrate derivanti dai cespiti erariali, nonché le maggiori spese connesse all'emergenza [37].
Art. 5 bis. (Proroga di termini). [38]
1. Il termine di cui all'articolo 4, comma 10-bis, del
Art. 6. Interventi a favore dei soggetti privati delle regioni Campania, Friuli-Venezia Giulia, Liguria e Toscana danneggiati dalle calamità idrogeologiche del 1998 e dei primi mesi del 1999.
1. A favore dei soggetti privati e delle attività produttive danneggiati dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 5, comma 1, si applicano i benefici e le modalità di cui agli articoli 4, comma 6, 5, comma 4, e 18, commi 1, 2, 3 e 4, del
2. Nelle aree direttamente investite dalle calamità idrogeologiche del 1998 e dei primi mesi del 1999 nelle regioni Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Toscana e Piemonte è vietato procedere alla ricostruzione di manufatti ed immobili distrutti e alla riparazione di quelli gravemente danneggiati oggetto di ordinanze di sgombero per inagibilità totale, nonché realizzare nuovi insediamenti anche produttivi. Le regioni territorialmente competenti, entro il termine del 30 settembre 1999, provvedono alla individuazione e perimetrazione delle aree ad elevato rischio idrogeologico interessate dalle predette calamità. Se le regioni non provvedono entro tale termine, l'individuazione e la perimetrazione sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile e con il Ministro dell'ambiente, previa diffida e decorso il termine di quindici giorni dalla comunicazione della diffida medesima alla competente regione. In tali aree ad elevato rischio idrogeologico sono dettate misure di salvaguardia fino alla realizzazione degli interventi strutturali di emergenza e di messa in sicurezza di cui all'articolo 5 e conseguente riperimetrazione delle aree a rischio. Per i territori della regione Campania colpiti dagli eventi calamitosi del 5 e 6 maggio 1998 per i quali è stata già effettuata la perimetrazione delle aree a rischio e sono state fissate le conseguenti misure di salvaguardia, la prima riperimetrazione delle aree ad elevato rischio idrogeologico è effettuata sempre entro il 30 settembre 1999 ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera b), dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2980 del 27 aprile 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 102 del 4 maggio 1999. Le successive riperimetrazioni saranno stabilite, di volta in volta, con le stesse procedure ed in relazione agli interventi di salvaguardia realizzati e programmati, previa verifica delle condizioni di sicurezza [40].
3. Entro trenta giorni dalla perimetrazione delle aree a rischio di cui al comma 2 comuni interessati provvedono ad individuare, d'intesa con la regione, o con la provincia, ove delegata, le aree per la ricostruzione degli edifici pubblici e delle unità immobiliari totalmente distrutti o da demolire come previsto dal comma 4. La deliberazione del comune e la relativa intesa con l'amministrazione regionale o con l'amministrazione provinciale, ove delegata, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti ed altresì dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere previste. La superficie delle aree per la ricostruzione, nonché i parametri e gli indici edificatori per esse stabiliti, devono essere strettamente commisurati all'entità delle unità immobiliari totalmente distrutte o da demolire come previsto dal comma 4; possono essere ammessi per le predette unità immobiliari limitati incrementi delle superfici edilizie correlati esclusivamente a comprovabili necessità di adeguamenti funzionali e igienico-sanitari, previsti dalle norme tecniche. Le predette aree sono acquisite, tramite espropriazione, al patrimonio del comune e conseguentemente cedute ai soggetti proprietari delle unità immobiliari da ricostruire ad un prezzo pari al costo di acquisizione, maggiorato di quello delle opere di urbanizzazione realizzate. Ove gli immobili non vengano ricostruiti nel medesimo sito, i relitti dei medesimi sono demoliti e l'area di risulta è acquisita al patrimonio indisponibile del comune [41].
4. I presidenti delle regioni, perimetrate le aree a rischio idrogeologico ai sensi del comma 2, provvedono, entro i successivi sei mesi, all'individuazione e demolizione degli immobili, a qualsiasi uso adibiti, che costituiscono ostacolo al regolare deflusso delle acque e limitano l'adeguamento delle sezioni idrauliche; l'area di risulta è acquisita al patrimonio indisponibile del comune, ove non si tratti di bene demaniale. In tali casi ai soggetti interessati spettano, nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui a comma 6, i seguenti contributi:
a) qualora la demolizione abbia ad oggetto immobili adibiti ad uso abitativo, è corrisposto il contributo di cui al comma 1, secondo le modalità e le condizioni ivi previste;
b) qualora la demolizione abbia ad oggetto immobili adibiti ad attività produttive, è corrisposto un contributo pari al valore dell'immobile da demolire.
5. Ove l'immobile sia stato costruito in violazione delle norme urbanistiche ed edilizie, o di tutela paesistico-ambientale, senza che sia intervenuta sanatoria, non è dovuto alcun indennizzo. Nel caso sia stata presentata richiesta di sanatoria e l'istruttoria non sia conclusa, la corresponsione dell'indennizzo è sospesa fino all'adozione dell'eventuale provvedimento di sanatoria. Trascorso il termine di cui al comma 4, all'individuazione e alla demolizione provvede il prefetto della provincia interessata, avvalendosi delle strutture tecniche civili e militari dello Stato [42].
6. Le regioni provvedono all'accertamento definitivo dei danni e alla concessione dei contributi di cui al presente articolo, nonché a stabilire le relative modalità e disposizioni operative. Per l'erogazione dei contributi le regioni possono avvalersi dei sindaci dei comuni territorialmente competenti. Le provvidenze già concesse per gli stessi eventi calamitosi con ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile costituiscono anticipazione sui benefici di cui al presente articolo [43].
Art. 6 bis. (Modifica all'articolo 8 del
1. Al comma 1 dell'articolo 8 del
(Omissis).
Art. 7. Norma di copertura.
1. Per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 5, con esclusione del comma 5, e 6, le regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria e Toscana sono autorizzate a contrarre mutui con la Banca europea per gli investimenti, il Fondo di sviluppo sociale del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti ed altri enti creditizi nazionali ed esteri, in deroga al limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente, ai mutui il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a concorrere con contributi ventennali, rispettivamente, pari a lire 4 miliardi annui per la regione Emilia-Romagna, a lire 7 miliardi annui per la regione Friuli-Venezia Giulia, a lire 12,5 miliardi annui per la regione Liguria ed a lire 6 miliardi annui per la regione Toscana, a decorrere dall'anno 2000 fino al 2019, nonché a lire 3,5 miliardi annui per la regione Toscana, a decorrere dall'anno 2001 e fino al 2020. Al relativo onere pari a complessive lire 29,5 miliardi per l'anno 2000 ed a lire 33 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni relative agli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'esercizio finanziario 1999, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. All'onere di lire 304 miliardi per l'anno 1999 per gli interventi di cui agli articoli 5 e 6 nella regione Campania, si fa fronte con corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 3, della
3. All'onere di cui all'articolo 5, comma 5, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, per l'anno 1999, nell'ambito dell'unità previsionale di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
3 bis. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 5 è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 15 miliardi per l'anno 2000 e lire 45 miliardi per l'anno 2001 in favore della regione Emilia-Romagna e di lire 15 miliardi per l'anno 2000 e lire 10 miliardi per l'anno 2001 in favore della regione Piemonte. Al relativo onere si provvede mediante riduzione delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri [46].
4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.
Art. 8. Altri interventi di protezione civile.
1. Per interventi straordinari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco relativi all'attività antincendi boschivi e per il completamento del piano di potenziamento dei mezzi aerei per lo spegnimento degli incendi boschivi sono, rispettivamente, autorizzate la spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, nonché la spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000, e di lire 15 miliardi per l'anno 2001. All'onere complessivo di lire 20 miliardi per l'anno 1999, si provvede, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota dello Stato dell'8 per mille dell'IRPEF, iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999 ai sensi dell'articolo 48 della
1 bis. Per le esigenze del Corpo forestale dello Stato connesse all'attività antincendi boschivi è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole [48].
2. Per il completamento della carta geologica nazionale alla scala 1:50.000 per le terre emerse e 1:250.000 per il fondo marino, è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'esercizio finanziario 1999, utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3. Al fine di garantire la continuità dell'espletamento delle attività connesse ai compiti di protezione civile, è autorizzato l'acquisto del complesso immobiliare sito in Castelnuovo di Porto, adibito a sede del Centro polifunzionale di protezione civile. Le relative risorse finanziarie sono reperite direttamente o anche attraverso la stipula di apposite convenzioni con una o più banche che dispongono di idonee strutture operanti da almeno un quinquennio nel settore immobiliare, la cui entità sarà commisurata ad un piano finanziario di ammortamento, nel limite di un impegno ventennale di lire 20 miliardi a decorrere dall'anno 1999. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, è autorizzata a corrispondere alle banche contributi nel limite della spesa sopraindicata. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, del
4. Per le esigenze connesse all'attività di protezione civile, il personale del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali, fuori ruolo ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del
5. I prefetti ed i funzionari delegati che operano per conto del Dipartimento della protezione civile sono autorizzati, dal medesimo Dipartimento, alla conservazione, alla gestione ed alla rendicontazione delle somme accreditate, nelle rispettive contabilità speciali, fino all'esecuzione degli interventi per i quali i fondi sono stati assegnati e comunque non oltre la fine dell'esercizio finanziario in cui scade il termine previsto dalla dichiarazione dello stato di emergenza di cui all'articolo 5 della
6. Le disposizioni di cui all'articolo 47, commi 1 e 2, della
7. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme relative a mutui già contratti ai sensi del comma 3 dell'articolo 10 del
8. Al fine di dare attuazione alla
8 bis. Il comma 4 dell'articolo 19 della
(Omissis) [53].
Art. 8 bis. (Misure di sicurezza per le gallerie stradali ed autostradali). [54]
1. Allo scopo di assicurare la prevenzione di gravi calamità sono attuate misure di protezione e di miglioramento delle condizioni di sicurezza di tunnel e gallerie stradali ed autostradali.
2. Nell'ambito del Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della
3. In sede di prima applicazione del presente articolo, il Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione e con il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, individua i siti potenzialmente a rischio e provvede ad avviare gli interventi di sicurezza prioritari nella rete autostradale; nell'ambito di tali interventi è in particolare ricompresa la dotazione di presidi territoriali di sicurezza da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o degli equivalenti Corpi regionali o provinciali in prossimità delle strutture che presentano le maggiori condizioni di rischio per la pubblica incolumità.
4. Il finanziamento delle attività e degli interventi relativi alla rete autostradale è assicurato dalle rispettive società concessionarie previ appositi accantonamenti, individuati nei rispettivi piani finanziari. I piani finanziari delle società concessionarie autostradali, predisposti ai sensi dell'articolo 11 della
Art. 9. Modifiche al
1. Il comma 1 dell'articolo 1 del
(Omissis) [56].
2. All'articolo 1 del
(Omissis) [57].
2 bis. I piani straordinari di cui al comma 1-bis dell'articolo 1 del
3. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 1 del
(Omissis) [59].
3 bis. All'articolo 1 del
(Omissis) [60].
4. [61].
5. Il secondo ed il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 2 del
(Omissis) [62].
6. All'articolo 2 del
(Omissis).
6 bis. Il comma 4-bis dell'articolo 2 del
(Omissis) [63].
Art. 9 bis. (Atto di indirizzo e coordinamento). [64]
1. Su proposta del Comitato dei Ministri di cui all'articolo 4 della
Art. 10. Entrata in vigore.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Comma così modificato dalla
[3] Comma così modificato dalla
[4] Comma così modificato dalla
[5] Comma così modificato dalla
[6] Comma così modificato dalla
[7] Articolo inserito dalla
[8] Comma così sostituito dalla
[9] Comma inserito dalla
[10] Comma inserito dalla
[11] Comma inserito dalla
[12] Comma inserito dalla
[13] Comma così modificato dalla
[14] Comma inserito dalla
[15] Comma inserito dalla
[16] Comma inserito dalla
[17] Comma inserito dalla
[18] Comma inserito dalla
[19] Comma inserito dalla
[20] Comma inserito dalla
[21] Comma inserito dalla
[22] Comma inserito dalla
[23] Comma inserito dalla
[24] Comma inserito dalla
[25] Comma così modificato dalla
[26] Comma inserito dalla
[27] Articolo inserito dalla
[28] Articolo inserito dalla
[29] Articolo inserito dalla
[30] Articolo inserito dalla
[31] Comma così modificato dalla
[32] Rubrica così modificata dalla
[33] Comma così modificato dalla
[34] Comma così modificato dalla
[35] Comma così modificato dalla
[36] Comma inserito dalla
[37] La disposizione di cui al presente comma, già prorogata al 31 dicembre 2000 dall'art. 5 dell'ordinanza 31 marzo 2000, n. 3049 è stata ulteriormente prorogata al 31 dicembre 2001 dalla stessa ordinanza n. 3049/2000, nel testo risultante dall'art. 2 dell'ordinanza 19 marzo 2001, n. 3114.
[38] Articolo inserito dalla
[39] Comma così sostituito dalla
[40] Comma così sostituito dalla
[41] Comma così sostituito dalla
[42] Comma così modificato dalla
[43] Comma così modificato dalla
[44] Articolo inserito dalla
[45] Comma così modificato dalla
[46] Comma inserito dalla
[47] Comma così modificato dalla
[48] Comma inserito dalla
[49] Comma così modificato dalla
[50] Il termine del 30 giugno 2000 di cui al presente comma è stato prorogato al 31 dicembre 2001 dall'art. 21 dell'ordinanza 30 giugno 2000, n. 3061.
[51] Comma così modificato dalla
[52] Comma così modificato dalla
[53] Comma inserito dalla
[54] Articolo inserito dalla
[55] Rubrica così sostituita dalla
[56] Comma così modificato dalla
[57] Comma così modificato dalla
[58] Comma inserito dalla
[59] Comma così modificato dalla
[60] Comma inserito dalla
[61] Comma abrogato dalla
[62] Comma così modificato dalla
[63] Comma aggiunto dalla
[64] Articolo inserito dalla