Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 42. Enti pubblici |
Capitolo: | 42.1 disciplina generale |
Data: | 30/12/2005 |
Numero: | 273 |
Sommario |
Art. 1. Definizione transattiva delle controversie per opere pubbliche di competenza dell'ex Agensud |
Art. 2. Fondo per la produzione, la distribuzione l'esercizio e le industrie tecniche |
Art. 3. Privatizzazione, trasformazione, fusione di enti |
Art. 4. Mandato dei Consigli della rappresentanza militare |
Art. 5. Adeguamento alle prescrizioni antincendio per le strutture ricettive |
Art. 6. Iscrizioni alla scuola dell'infanzia |
Art. 7. Università «Carlo Bo» di Urbino |
Art. 8. Personale docente e non docente universitario |
Art. 9. Programma Socrates |
Art. 10. Garanzie di sicurezza nel trattamento dei dati personali |
Art. 11. Procedure di integrazione della documentazione in materia edilizia |
Art. 12. Diritto annuale delle Camere di commercio |
Art. 13. Edilizia residenziale pubblica |
Art. 14. Attività di programmazione da parte di ARCUS S.p.A. |
Art. 15. Canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nazionale |
Art. 16. Permanenza in carica del Consiglio nazionale degli studenti universitari |
Art. 17. Codice della strada |
Art. 18. Giurisdizioni |
Art. 19. Conversione in tecnica digitale del sistema televisivo su frequenze terrestri |
Art. 20. Interventi in materia di ammortizzatori sociali |
Art. 21. Reclutamento nell'Arma dei carabinieri |
Art. 22. Incenerimento dei rifiuti |
Art. 23. Disposizioni in materia di energia e attività produttive |
Art. 24. Termini in materia di assicurazioni |
Art. 25. Disposizioni in materia di catasto |
Art. 26. Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura |
Art. 27. Disposizioni in materia di Consorzi agrari |
Art. 28. Personale del Ministero degli affari esteri |
Art. 29. Trasformazione e soppressione di enti pubblici |
Art. 30. Credito d'imposta per giovani imprenditori agricoli |
Art. 31. Disposizioni in materia di fiscalità di impresa |
Art. 32. Controllo sulla gestione degli enti |
Art. 33. Esposizione permanente del design italiano e del made in Italy |
Art. 34. Servizi pubblici di motorizzazione |
Art. 35. Procedure di reclutamento docenti universitari |
Art. 36. Equiparazione dello stato di crisi a quello di insolvenza |
Art. 37. Interventi per taluni settori industriali |
Art. 38. Disposizioni per il servizio farmaceutico |
Art. 39. Conservazione delle quote dei limiti di impegno per le infrastrutture |
Art. 40. Entrata in vigore |
§ 42.1.22 - D.L. 30 dicembre 2005, n. 273. [1]
Definizione e proroga di termini, nonchè conseguenti disposizioni urgenti [2].
(G.U. 30 dicembre 2005, n. 303)
Art. 1. Definizione transattiva delle controversie per opere pubbliche di competenza dell'ex Agensud
1. All'articolo 9-bis, comma 2, del
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle politiche agricole e forestali presenta al Parlamento una relazione dettagliata sulla gestione delle attività connesse alla definizione delle controversie di cui all'articolo 9-bis del citato
Art. 1 bis. Servizi a domanda individuale [3]
1. Tra i servizi a domanda individuale di cui agli articoli 172, comma 1, lettera e), e 243, comma 2, lettera a), del testo unico di cui al
Art. 2. Fondo per la produzione, la distribuzione l'esercizio e le industrie tecniche
1. All'articolo 12, comma 8, del
Art. 3. Privatizzazione, trasformazione, fusione di enti
1. Il termine di cui al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 2 del
2. Il termine per la revisione dello statuto, l'approvazione del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Istituto per la storia del Risorgimento italiano, nonchè per il rinnovo dei relativi organi statutari, è prorogato al 31 dicembre 2006.
2-bis. All'articolo 18, comma 3-ter, alinea, del
Art. 4. Mandato dei Consigli della rappresentanza militare [6]
1. Il mandato dei componenti in carica del consiglio centrale interforze della rappresentanza militare, nonchè dei consigli centrali, intermedi e di base dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, eletti nelle categorie del personale in servizio permanente volontario, già prorogato al 15 maggio 2006 dall'articolo 5-quater del
Art. 4 bis. Accatastamento di immobili in uso al Ministero della difesa [7]
1. All'articolo 3, comma 2, della
Art. 4 ter. Differimento di termini in materia fiscale [8]
1. All'articolo 3 della
a) al comma 1, lettera b), sesto periodo, le parole: «30 settembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2006»;
b) al comma 1, lettera b), decimo periodo, le parole:
«30 settembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2006» e le parole: «31 ottobre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2006».
Art. 4 quater. Infrastrutture militari e assegnazione di fondi al Ministero della difesa [9]
1. [All'articolo 26, comma 11-quater, alinea, del
2. [Le eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1 sono destinate, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 5, della
3. Al comma 40 dell'articolo 1 della
«Una quota del predetto importo, pari a 250 milioni di euro, è destinata, per 50 milioni di euro, al rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 della
Art. 5. Adeguamento alle prescrizioni antincendio per le strutture ricettive
1. Il termine per il completamento degli investimenti per gli adempimenti relativi alla messa a norma delle strutture ricettive, previsto dall'articolo 14 del
Art. 6. Iscrizioni alla scuola dell'infanzia
1. All'articolo 7, comma 4, della
Art. 7. Università «Carlo Bo» di Urbino
1. All'articolo 1, comma 2, del
Art. 8. Personale docente e non docente universitario
1. Gli effetti dell'articolo 5 del
Art. 9. Programma Socrates
1. L'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa di cui all'articolo 2 del
Art. 10. Garanzie di sicurezza nel trattamento dei dati personali
1. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al
a) all'articolo 180:
1) al comma 1 le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2006»;
2) al comma 3 le parole: «31 marzo 2006» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2006»;
b) all'articolo 181, comma 1, lettera a), le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «15 maggio 2006» [15].
Art. 11. Procedure di integrazione della documentazione in materia edilizia
1. L'integrazione documentale prevista nell'allegato 1, ultimo periodo, del
Art. 12. Diritto annuale delle Camere di commercio
1. All'articolo 44, comma 2, della
Art. 13. Edilizia residenziale pubblica
1. All'articolo 4, comma 150, della
2. I termini di centottanta giorni e di centoventi giorni, previsti dagli articoli 11, comma 2, e 12, comma 2, della
Art. 14. Attività di programmazione da parte di ARCUS S.p.A.
1. All'articolo 3, comma 1, del
Art. 15. Canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nazionale
1. All'articolo 17, comma 10, del
Art. 16. Permanenza in carica del Consiglio nazionale degli studenti universitari
1. Il Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU), rinnovato ai sensi dell'articolo 3-bis del
Art. 17. Codice della strada
1. All'articolo 72 del codice della strada, di cui al
a) al comma 2-bis, ultimo periodo, le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006»;
b) al comma 2-ter il primo periodo è sostituito dai seguenti:
«Gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi, abilitati al trasporto di cose, di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t, sono equipaggiati con dispositivi, di tipo omologato, atti a ridurre la nebulizzazione dell'acqua in caso di precipitazioni. La prescrizione si applica ai veicoli nuovi immatricolati in Italia a decorrere dal 1° gennaio 2007» [18].
Art. 18. Giurisdizioni
1. I giudici onorari aggregati, il cui mandato è scaduto o scade tra il 15 settembre 2005 ed il 31 dicembre 2006, anche per effetto della proroga disposta dall'articolo 18, comma 1, del
2. All'articolo 19, comma 1, n. 3), della
3. La disposizione di cui alla lettera e) del comma 97 dell'articolo 1 della
4. Per le finalità di cui al comma 3 la dotazione organica del Consiglio di Stato è incrementata di una unità a decorrere dal 1° gennaio 2006. Alla relativa spesa si fa fronte mediante l'utilizzo delle risorse recate dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20 della
4-bis. All'articolo 245, comma 1, del
4-ter. Per assicurare il completamento della redistribuzione territoriale e della razionalizzazione dell'impiego delle risorse umane e strumentali presso gli organi di giustizia tributaria, con l'obiettivo del più spedito conseguimento della definitività dei giudizi necessaria ad assicurare la stabilizzazione delle entrate tributarie connesse agli accertamenti tributari oggetto di contenzioso, in coerenza con le modifiche apportate alla giurisdizione tributaria e alla durata dell'incarico dei singoli componenti degli organi giudicanti, ai sensi dell'articolo 3-bis del
Art. 19. Conversione in tecnica digitale del sistema televisivo su frequenze terrestri
1. All'art. 2-bis, comma 5, del
Art. 19 bis. Deroga al
1. L'art. 58, comma 2, del codice del consumo di cui al
Art. 20. Interventi in materia di ammortizzatori sociali
1. All'art. 1., comma 1, primo periodo, del
2. All'art. 1, comma 1, primo periodo, del
2-bis. Le risorse finanziarie per l'anno 2005 previste dall'art. 13, comma 2, lettera a), del
Art. 20 bis. Modifiche alla
1. Alla
a) all'articolo 1, comma 1, le parole: «di cui all'articolo 18 della
b) all'articolo 1, comma 2, le parole: «siano emanazione o delle organizzazioni democratiche e nazionali dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi, degli imprenditori, o di associazioni con finalità formative e sociali, o di imprese e loro consorzi, o del movimento cooperativo;» sono soppresse;
c) all'articolo 2, comma 1, le parole: «31 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «15 febbraio»;
d) all'articolo 2, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti criteri e modalità per la determinazione dell'entità dei contributi».
2. Per le finalità di cui alla
Art. 21. Reclutamento nell'Arma dei carabinieri
1. All'articolo 26, comma 1, del
Art. 22. Incenerimento dei rifiuti
1. All'articolo 21, commi 1 e 9, del
1-bis. All'articolo 21 del
«10-bis. Per gli impianti la cui funzione principale consiste nella produzione di energia elettrica e che utilizzano come combustibile accessorio prodotti trasformati di categoria 1, 2 e 3 ai sensi degli art. 4, 5 e 6 del
Art. 22 bis. Conferimento in discarica dei rifiuti [26]
1. Al comma 9 dell'articolo 11-quaterdecies del
Art. 23. Disposizioni in materia di energia e attività produttive
1. Il termine del periodo transitorio previsto dall'articolo 15, comma 5, del
2. I termini di cui al comma 1 possono essere ulteriormente prorogati di un anno, con atto dell'ente locale affidante o concedente, per comprovate e motivate ragioni di pubblico interesse.
3. Sono fatte salve le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 15 del
4. I termini di durata delle concessioni e degli affidamenti per la realizzazione delle reti e la gestione della distribuzione di gas naturale ai sensi dell'articolo 11 della
5. I termini, non ancora scaduti alla data di entrata in vigore del presente decreto, previsti per l'adeguamento alle prescrizioni contenute nei decreti autorizzativi di impianti che generano emissioni in atmosfera sono prorogati di sessanta giorni, decorrenti:
a) dalla «messa in esercizio dell'impianto», intesa come data di avvio delle prime prove di funzionamento del medesimo;
b) dalla «entrata in esercizio dell'impianto», intesa come data successiva al completamento del collaudo, a partire dalla quale l'impianto, nel suo complesso, risulta in funzione nelle condizioni operative definitive, ossia quando, decorsi sei mesi dalla comunicazione di cui all'art. 8, comma 2, del
5-bis. I termini scaduti nel 2005 per la presentazione delle domande di liquidazione degli interventi per le finalità di cui all'articolo 103, comma 5, della
Art. 23 bis. Convenzioni per la gestione di interventi in favore delle imprese artigiane [29]
[1. Le convenzioni per le concessioni relative alle agevolazioni, sovvenzioni, contributi o incentivi alle imprese artigiane, di cui all'articolo 3, comma 1, della
Art. 23 ter. Convenzione di Parigi per il disarmo chimico [30]
1. Gli incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della
Art. 23 quater. Denunce dei pozzi [31]
1. All'articolo 23, comma 6-bis, del
Art. 23 quinquies. Differimento di termini e agevolazioni concernenti aree colpite da calamità naturali [32]
1. I termini previsti dagli articoli 1 e 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 dicembre 2003, n. 383, già differiti dal
2. I finanziamenti di cui agli articoli 2 e 3 del
3. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del
Art. 24. Termini in materia di assicurazioni
1. L'efficacia dell'articolo 1-bis, comma 1, secondo periodo, della
Art. 24 bis. Tutela del risparmio [33]
1. Le disposizioni di cui agli articoli 8, comma 2, 11, comma 2, lettere b) e c), e comma 3, limitatamente, in quest'ultimo caso, ai prodotti assicurativi, e 25, comma 2, della
Art. 25. Disposizioni in materia di catasto
1. Il termine di due anni, da ultimo stabilito con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 7 della
Art. 26. Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura
1. All'articolo 1, comma 1, del
Art. 27. Disposizioni in materia di Consorzi agrari
1. All'articolo 5, comma 4, della
2. All'articolo 12, comma 1-bis, del
a) le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 5, comma 4, della
b) dopo le parole: «di liquidazione, valuta», sono inserite le seguenti: «, di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali e previo parere della commissione di cui al comma 1-ter,».
3. All'articolo 12 del
«1-ter. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, è istituita una commissione di valutazione delle attività dei consorzi agrari. La commissione è composta da cinque membri, appartenenti alla pubblica amministrazione, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.».
Art. 28. Personale del Ministero degli affari esteri
1. Per assicurare il rispetto degli obblighi derivanti da impegni internazionali, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 10, del decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22 settembre 2005, sono prorogate al 31 dicembre 2006. [37]
Art. 28 bis. Riconoscimento della cittadinanza italiana agli emigrati dai territori attualmente italiani, già austroungarici, e ai loro discendenti. [38]
1. Per le persone di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della
Art. 29. Trasformazione e soppressione di enti pubblici
1. All'articolo 28, comma 1, della
Art. 30. Credito d'imposta per giovani imprenditori agricoli
1. All'articolo 3, comma 3, del
Art. 31. Disposizioni in materia di fiscalità di impresa
1. I termini per effettuare le comunicazioni di cui all'articolo 1, comma 4, del
2. La disposizione di cui al comma 337 dell'articolo 1 della
Art. 31 bis. Differimento di termini in materia di etichettatura [41]
1. L'efficacia della disposizione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), del codice del consumo di cui al
Art. 32. Controllo sulla gestione degli enti
1. Il termine previsto dalle disposizioni vigenti per l'invio ai Ministeri vigilanti dei bilanci degli enti che vi sono tenuti è prorogato di sessanta giorni per gli enti che, a decorrere dall'anno 2006, effettuano la trasmissione in via telematica ai predetti Ministeri nonchè, insieme ai conti consuntivi, ai bilanci di previsione e alle relative variazioni, al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, cui gli stessi sono obbligatoriamente inoltrati in via telematica, a decorrere dall'esercizio 2007. Con provvedimento del Ragioniere generale dello Stato, sentiti i Ministeri vigilanti, adottato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità applicative del presente articolo, incluse quelle occorrenti per la fase della sua prima attuazione.
Art. 33. Esposizione permanente del design italiano e del made in Italy [42]
[1. Le risorse già previste per gli anni 2004, 2005 e 2006 di cui al comma 70 dell'articolo 4 della
Art. 34. Servizi pubblici di motorizzazione
1. In relazione alla pubblica utilità del servizio erogato dal Centro elaborazione dati (CED) del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di garantire la piena continuità nelle more del completamento delle procedure per il nuovo affidamento della gestione del servizio medesimo, in deroga a quanto previsto dall'articolo 23 della
Art. 35. Procedure di reclutamento docenti universitari
1. All'articolo 1, comma 6, secondo periodo, della
Art. 36. Equiparazione dello stato di crisi a quello di insolvenza
1. All'articolo 160 del
Art. 37. Interventi per taluni settori industriali
1. Al fine di concorrere alla soluzione delle crisi industriali, gli interventi di cui all'articolo 11, comma 8, del
Art. 38. Disposizioni per il servizio farmaceutico
1. Al fine di favorire il mantenimento di un'efficiente rete di assistenza farmaceutica territoriale anche nelle zone disagiate, le percentuali di sconto a carico delle farmacie con un fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale al netto dell'IVA non superiore ad euro 258.228,45 sono ulteriormente ridotte, limitatamente all'arco temporale decorrente dal 1° marzo al 31 dicembre 2006, rispetto alla riduzione prevista dall'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 40, della
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 2.100.000,00 per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione, per il medesimo anno 2006, dell'autorizzazione di spesa di cui articolo 5, comma 2, del
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 39. Conservazione delle quote dei limiti di impegno per le infrastrutture
1. Le quote dei limiti di impegno, autorizzati dall'art. 13, comma 1, della
Art. 39 bis. Modifica al
[1. Al punto 22 dell'allegato previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del
Art. 39 ter. Differimento di termine in materia di sicurezza di impianti sportivi [46]
1. Il termine di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto del Ministro dell'interno 6 giugno 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno 2005, è prorogato all'inizio della stagione calcistica 2006-2007.
Art. 39 quater. Modifica al processo civile [47]
1. Ai commi 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies dell'articolo 2 del
2. Al comma 4 dell'articolo 2 della
Art. 39 quinquies. Finanziamento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas [48]
1. Nell'articolo 1, comma 68, della
«68-bis. Fermo restando il comma 66 del presente articolo, l'entità della contribuzione a carico dei soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas, già determinata ai sensi dell'articolo 2, comma 38, lettera b), della
Art. 39 sexies. Risorse per apprendistato per ultra diciottenni [49]
1. All'articolo 118, comma 16, della
Art. 39 septies. Validità del documento unico di regolarità contributiva [50]
1. Il documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 3, comma 8, del
Art. 39 octies. Fondo di garanzia per la costruzione di infrastrutture [51]
1. All'articolo 6 della
«Il fondo è altresì autorizzato a concedere garanzie, a condizioni di mercato, in relazione alla costruzione, manutenzione e gestione di infrastrutture autostradali pedaggiabili, ivi compresi gli interventi per il miglioramento ambientale e culturale delle infrastrutture stesse, ovvero alla erogazione delle somme necessarie per assicurare l'equilibrio dei piani finanziari dei concessionari interessati al versamento al fondo di cui al presente comma.
Qualora soggetti interessati ad avvalersi delle garanzie per finanziamenti per la costruzione, manutenzione e gestione di infrastrutture diverse da quelle autostradali versino al fondo specifici apporti, potranno avvalersi delle garanzie rilasciate dal fondo, in misura proporzionale a quanto versato.
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'economia e delle finanze determina i criteri di assegnazione delle disponibilità del fondo, anche con riferimento agli impegni già assunti, da destinare alle attività autorizzate dai commi secondo e terzo ed approva le modificazioni alle norme regolamentari del fondo stesso, occorrenti per adeguarne le modalità d'intervento ai nuovi compiti».
Art. 39 novies. Termine di efficacia e trascrivibilità degli atti di destinazione per fini meritevoli di tutela [52]
1. Dopo l'articolo 2645-bis del codice civile è inserito il seguente:
«Art. 2645-ter (Trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche). Gli atti in forma pubblica con cui beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri sono destinati, per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche ai sensi dell'articolo 1322, secondo comma, possono essere trascritti al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione; per la realizzazione di tali interessi può agire, oltre al conferente, qualsiasi interessato anche durante la vita del conferente stesso. I beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dall'articolo 2915, primo comma, solo per debiti contratti per tale scopo.
Art. 39 decies. Perseguitati politici [53]
1. Al quarto comma dell'articolo 4 della
Art. 39 undecies. Interventi per la ricostruzione del Belice [54]
1. Per il completamento degli interventi di cui all'articolo 17, comma 5, della
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 39 duodecies. Interventi a favore di alcune zone della Sicilia occidentale colpite da eventi sismici [55]
1. Per il completamento degli interventi di cui al
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 39 terdecies. Utilizzo di somme residue dell'8 per mille [56]
1. Le somme iscritte nel fondo da ripartire ai sensi dell'articolo 47, comma 2, della
Art. 39 quaterdecies. Modifiche alle leggi 18 novembre 1981, n. 659, 3 giugno 1999, n. 157, e 2 maggio 1974, n. 195 [57]
1. All'articolo 4, terzo comma, della
2. Alla
a) all'articolo 1, comma 6, terzo periodo, le parole: «è interrotto» sono sostituite dalle seguenti: «è comunque effettuato»;
b) all'articolo 1, comma 6, il quarto periodo è soppresso;
c) all'articolo 1, comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le somme erogate o da erogare ai sensi del presente articolo ed ogni altro credito, presente o futuro, vantato dai partiti o movimenti politici possono costituire oggetto di operazioni di cartolarizzazione e sono comunque cedibili a terzi»;
d) dopo l'articolo 6, è inserito il seguente:
«Art. 6-bis. (Garanzia patrimoniale). - 1. Le risorse erogate ai partiti ai sensi della presente legge costituiscono, ai sensi dell'articolo 2740 del codice civile, garanzia ai fini dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte da parte dei partiti e movimenti politici beneficiari delle stesse. I creditori dei partiti e movimenti politici di cui alla presente legge non possono pretendere direttamente dagli amministratori dei medesimi l'adempimento delle obbligazioni del partito o movimento politico se non qualora questi ultimi abbiano agito con dolo o colpa grave.
2. Per il soddisfacimento dei debiti dei partiti e movimenti politici maturati in epoca antecedente all'entrata in vigore della presente legge è istituito un fondo di garanzia alimentato dall'1 per cento delle risorse stanziate per i fondi indicati all'articolo 1. Le modalità di gestione e funzionamento del fondo sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze».
3. La disposizione di cui al comma 2, lettera d), si applica anche per i giudizi e procedimenti in corso.
4. All'articolo 6 della
Art. 39 quinquiesdecies. Genova capitale europea della cultura 2004 [58]
1. Per gli interventi connessi al programma «Genova capitale europea della cultura 2004», di cui all'articolo 4 della
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 39 sexiesdecies. Modifiche al
1. All'articolo 11-bis, comma 1, del
2. Il secondo periodo del comma 138 dell'articolo 1 della
3. L'alinea del comma 140 dell'articolo 1 della
Art. 39 septiesdecies. Rideterminazione di contributi [60]
1. La rideterminazione dei contributi previsti per gli anni 2006 e 2007 dall'articolo 1, comma 28, della
2. All'articolo 11-quaterdecies, comma 20, del
Art. 39 duodevicies. Proroga del termine di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 maggio 2005 [61]
1. Il termine di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2005, relativo allo stato di emergenza concernente la situazione socio-economica, ambientale determinatasi nella Laguna di Grado e Marano, è prorogato fino al 30 novembre 2006.
Art. 39 undevicies. Disposizioni concernenti le cooperative edilizie [62]
1. Al testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, di cui al
a) all'articolo 97:
1) alla lettera b), le parole: «, gli ufficiali generali e i colonnelli comandanti di corpo o capi di servizio dell'Esercito, nonchè gli ufficiali di grado e carica corrispondenti delle altre Forze Armate dello Stato» sono soppresse;
2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) per il personale appartenente alle Forze armate, al Corpo della guardia di finanza e alle Forze di polizia ad ordinamento civile»;
b) gli articoli 114, 115 e 117 sono abrogati.
2. L'articolo 17 della
3. All'articolo 9 della
a) al comma 1, le parole da: «del Ministero dei lavori pubblici» fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: «dei Servizi integrati infrastrutture e trasporti, già provveditorati regionali alle opere pubbliche, e con delibera adottata dall'assemblea dei soci con le modalità prescritte per le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto delle società per azioni. Qualora la cooperativa abbia realizzato più interventi edilizi in varie località, l'autorizzazione deve essere concessa per singolo intervento edilizio a cura del Servizio integrato infrastrutture e trasporti competente per territorio»;
b) al comma 2:
1) alla fine della lettera a), è aggiunto il seguente periodo: «In caso di mancata consegna di tutti gli alloggi sociali di ciascun intervento edilizio, essi devono comunque essere tutti assegnati, eventualmente anche con riserva di consegna»;
2) dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:
«b-bis) ad una richiesta di autorizzazione alla cessione in proprietà individuale che riguardi almeno il 50 per cento degli alloggi effettivamente consegnati facenti parte dell'insediamento oggetto della richiesta di autorizzazione stessa, ovvero, nel caso in cui una cooperativa realizzi con un intervento edilizio piu` edifici separati ed i soci assegnatari degli alloggi compresi in un medesimo edificio non intendano avvalersi della facoltà prevista nel comma 3, ad una richiesta di autorizzazione alla cessione in proprietà individuale che riguardi almeno il 50 per cento degli alloggi effettivamente consegnati facenti parte del medesimo intervento edilizio. In entrambi i casi, qualora la richiesta di autorizzazione non riguardi la totalità degli alloggi, la cooperativa deve assumere contestualmente l'impegno a provvedere alla diretta gestione degli alloggi che non verranno ceduti in proprietà individuale».
Art. 39 vicies. Conto residui di somme per le scuole non statali [63]
1. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2005 sulle unità previsionali di base denominate «Scuole non statali», non impegnate al termine dell'esercizio stesso, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.
Art. 39 vicies semel. Partecipazione di personale militare a missioni internazionali [64]
1. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 13.437.521 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione internazionale Enduring Freedom e alle missioni Active Endeavour e Resolute Behaviour a essa collegate, di cui all'articolo 1, comma 1, del
2. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 148.935.976 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione internazionale International Security Assistance Force (ISAF), di cui all'articolo 1, comma 2, del
3. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 111.918.982 per la proroga della partecipazione di personale militare, compreso il personale appartenente al corpo militare dell'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta, speciale ausiliario dell'Esercito italiano, alle missioni internazionali, di cui all'articolo 1, comma 3, del
a) Over the Horizon Force in Bosnia e Kosovo;
b) Multinational Specialized Unit (MSU) in Kosovo;
c) Joint Enterprise in Kosovo e Fyrom e NATO Headquarters Skopje (NATO HQS) in Fyrom;
d) United Nations Mission in Kosovo (UNMIK) e Criminal Intelligence Unit (CIU) in Kosovo;
e) Albania 2 e NATO Headquarters Tirana (NATO HQT) in Albania.
4. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 21.285.597 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, di cui all'articolo 1, comma 4, del
5. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 638.599 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione di monitoraggio dell'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia- EUMM, di cui all'articolo 1, comma 5, del
6. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 727.361 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione internazionale Temporary International Presence in Hebron (TIPH 2), di cui all'articolo 1, comma 6, del
7. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 3.037.774 per la proroga della partecipazione di personale militare al processo di pace per il Sudan, di cui all'articolo 1, comma 8, del
8. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 297.528 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione denominata United Nation Mission in Sudan (UNMIS), di cui all'articolo 2 del
9. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 114.106 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione di polizia dell'Unione europea nella Repubblica democratica del Congo, denominata EUPOL Kinshasa, di cui all'articolo 3 del
10. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 1.656.594 per la partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'azione comune 2005/889/PESC del Consiglio, del 25 novembre 2005.
11. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 136.311 per la partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Peacekeeping Force in Cipro (UNFICYP), di cui alla risoluzione n. 1642 adottata dal Consiglio di sicurezza il 14 dicembre 2005.
12. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 6.525.541 per la partecipazione di personale militare alla missione NATO per il soccorso umanitario in Pakistan.
13. Per la prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi, di cui all'articolo 12 del
14. Per le finalità di cui al comma 13, il Ministero della difesa è autorizzato, in caso di necessità e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia.
15. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 49.354 per l'invio in Afghanistan di un funzionario diplomatico per l'espletamento dell'incarico di consigliere diplomatico del comandante della missione ISAF, di cui al comma 2.
16. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 43.186 per l'invio in Bosnia di un funzionario diplomatico per l'espletamento dell'incarico di consigliere diplomatico del comandante della missione ALTHEA, di cui al comma 4.
17. Al fine di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, nell'ambito delle missioni ISAF, Joint Enterprise e ALTHEA, di cui ai commi 2, 3, lettera c), e 4, i comandanti dei contingenti militari sono autorizzati, nei casi di necessità e urgenza, a disporre interventi urgenti o a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, entro i seguenti limiti complessivi:
a) euro 2.800.000, per la missione ISAF;
b) euro 500.000, per la missione Joint Enterprise;
c) euro 15.000, per la missione ALTHEA.
18. Per le finalità di cui al comma 17 è autorizzata, per l'anno 2006, la spesa di euro 3.315.000.
19. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 1.444.396 per il sostegno logistico della compagnia di fanteria rumena, di cui all'articolo 11 del
20. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 696.404 per la proroga della partecipazione del personale della Polizia di Stato alla missione United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all'articolo 7, comma 1, del
21. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 3.908.511 per la proroga dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, di cui all'articolo 7, comma 2, del
22. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 792.264 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione in Bosnia-Erzegovina denominata EUPM, di cui all'articolo 7, comma 3, del
23. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 120.415 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione di polizia dell'Unione europea in Macedonia, denominata EUPOL Proxima, di cui all'articolo 7, comma 4, del
24. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 71.787 per la partecipazione di personale della Polizia di Stato alle attività per l'istituzione di una missione dell'Unione europea di assistenza alla gestione delle frontiere e dei controlli doganali in Moldavia e Ucraina.
25. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al personale che partecipa alle missioni di cui ai commi 1, 2, 3, lettere a), b), c) ed e), 4, 6, 10, 12 e 20, è corrisposta per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennità di missione di cui al
26. La misura dell'indennità di cui al comma 25, per il personale che partecipa alle missioni di cui ai commi 1, 2 e 12 nonchè per il personale dell'Arma dei carabinieri in servizio di sicurezza presso la sede diplomatica di Kabul in Afghanistan, è calcolata sul trattamento economico all'estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman.
27. L'indennità di cui al comma 25 è corrisposta al personale che partecipa alla missione di cui al comma 24 nella misura intera.
28. L'indennità di cui al comma 25 è corrisposta al personale che partecipa alle missioni di cui ai commi 3, lettera d), 5, 7, 8, 9, 11, 22 e 23 nella misura intera, incrementata del 30 per cento se il personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti.
29. L'indennità di cui al comma 25 è corrisposta ai funzionari diplomatici di cui ai commi 15 e 16 nella misura intera incrementata del 30 per cento. Per il funzionario diplomatico di cui al comma 15, l'indennità è calcolata sul trattamento economico all'estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman.
30. Al personale che partecipa alla missione di cui al comma 21 si applica il trattamento economico previsto dalla
31. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali di cui al presente articolo sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni.
32. Al personale militare impiegato nelle missioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano il codice penale militare di guerra e l'articolo 9 del
33. I reati commessi dallo straniero in territorio afgano, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle missioni di cui ai commi 1 e 2, sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia e sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate.
34. Per i reati di cui al comma 33 la competenza territoriale è del Tribunale di Roma.
35. Al personale militare impiegato nelle missioni di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 21, 22 e 23 si applicano il codice penale militare di pace e l'articolo 9, commi 3, 4, lettere a), b), c) e d), 5 e 6, del
36. Le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 8, comma 2, del
37. Per quanto non diversamente previsto, alle missioni internazionali di cui al presente articolo si applicano gli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7, 8, commi 1 e 2, 9, 13 e 14, commi 1, 2, 4, 5 e 7, del
38. [E' autorizzata, per l'anno 2006, la spesa di euro 190.000 per la prosecuzione dello studio epidemiologico di tipo prospettico seriale indirizzato all'accertamento dei livelli di uranio e di altri elementi potenzialmente tossici presenti in campioni biologici di militari impiegati nelle missioni internazionali, al fine di individuare eventuali situazioni espositive idonee a costituire fattore di rischio per la salute, di cui all'articolo 13-ter del
39. L'articolo 1 del
40. [All'articolo 1, comma 102, ultimo periodo, della
41. All'articolo 3, primo comma, lettera b), della
42. [All'articolo 4-bis del
a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2005» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2005»;
b) al comma 3, dopo le parole: «della
43. All'articolo 23, comma 5, della
a) alla lettera b), le parole: «821 unità» sono sostituite dalle seguenti: «478 unità»;
b) alla lettera c), le parole: «749 unità» sono sostituite dalle seguenti: «406 unità».
44. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, esclusi i commi 42 e 43, pari complessivamente a euro 324.508.207 per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 97, della
45. II Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 39 viciesbis. Missione umanitaria, di stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq [68]
1. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 22.928.310 per la prosecuzione della missione umanitaria, di stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq, di cui all'articolo 1 del
2. Nell'ambito degli obiettivi e delle finalità individuati nella risoluzione delle Nazioni Unite n. 1546 dell'8 giugno 2004, le attività operative della missione sono finalizzate, oltre che ai settori di cui all'articolo 1, comma 2, del
a) al sostegno dello sviluppo socio-sanitario in favore delle fasce più deboli della popolazione;
b) al sostegno istituzionale e tecnico;
c) alla formazione nel settore della pubblica amministrazione, delle infrastrutture, della informatizzazione, della gestione dei servizi pubblici;
d) al sostegno dello sviluppo socio-economico;
e) al sostegno dei mezzi di comunicazione.
3. Per le finalità e nei limiti temporali previsti dai commi 1 e 2, il Ministero degli affari esteri è autorizzato, nei casi di necessità e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato.
4. Al capo della rappresentanza diplomatica italiana a Baghdad è affidata la direzione in loco della missione di cui ai commi da 1 a 8.
5. Per quanto non diversamente previsto, alla missione di cui ai commi da 1 a 8 si applicano l'articolo 2, comma 2, l'articolo 3, commi 1, 2, 3, 5 e 6, e l'articolo 4, commi 1, 2 e 3-bis, del
6. Per l'affidamento degli incarichi e per la stipula dei contratti di cui all'articolo 4, comma 1, del citato
7. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 189.895 per lo svolgimento in Italia di un corso di formazione per magistrati e funzionari iracheni, a cura del Ministero della giustizia, nell'ambito della missione integrata dell'Unione europea denominata EUJUST LEX.
8. Nei limiti dello stanziamento di cui al comma 7, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite la misura delle indennità orarie e dei rimborsi forfetari delle spese di viaggio per i docenti e gli interpreti, la misura delle indennità giornaliere e delle spese di vitto per i partecipanti ai corsi, la misura delle spese per i sussidi didattici.
9. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 189.965.418 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione internazionale in Iraq, di cui all'articolo 4, comma 1, del
10. Nell'ambito della missione di cui al comma 9, il comandante del contingente militare è autorizzato, nei casi di necessità e urgenza, a disporre interventi urgenti o a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, entro il limite complessivo di euro 4.000.000, al fine di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'anno 2006, la spesa di euro 4.000.000.
11. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 541.297 per la partecipazione di esperti militari italiani alla riorganizzazione dei Ministeri della difesa e dell'interno iracheni, nonchè alle attività di formazione e addestramento del personale delle Forze armate irachene.
12. Al personale dell'Arma dei carabinieri impiegato in Iraq, nell'ambito della missione di cui ai commi da 1 a 8, per il servizio di protezione e sicurezza dell'Ambasciata d'Italia e del Consolato generale, è attribuito il trattamento assicurativo previsto dall'articolo 3 del
13. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al personale di cui al comma 9, è corrisposta per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennità di missione di cui al
14. La misura dell'indennità di cui al comma 13 è calcolata sul trattamento economico all'estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman.
15. L'indennità di cui ai commi 13 e 14 è corrisposta nella misura intera incrementata del 30 per cento al personale di cui al comma 11, e, nell'ambito della missione di cui al comma 9, al personale impiegato nella NATO Training Mission (NTM), se il personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti.
16. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni di cui al presente articolo sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni.
17. Al personale militare impiegato nella missione di cui ai commi da 9 a 11 si applicano il codice penale militare di guerra e l'articolo 9 del
18. I reati commessi dallo straniero in territorio iracheno a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle missioni di cui al presente articolo sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia e sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate.
19. Per i reati di cui al comma 18 la competenza territoriale è del Tribunale di Roma.
20. Le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 8, comma 2, del
21. Per quanto non diversamente previsto dal presente articolo, alla missione internazionale di cui ai commi da 9 a 11 si applicano gli articoli 2, commi 2 e 3, 4, 5, 7, 8, commi 1 e 2, 9 e 13 del
22. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari complessivamente a euro 217.633.525 per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 97, della
23. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 39 viciester. Attività socialmente utili [69]
1. All'articolo 1, comma 430, della
Art. 39 viciesquater. Formazione di personale sanitario [70]
1. All'articolo 1 della
Art. 39 viciesquinquies. Modifica al
1. All'articolo 2, comma 6, del
Art. 39 vicies sexies. Consigli di amministrazione delle fondazioni lirico-sinfoniche [72]
1. All'articolo 12 del
Art. 39 vicies septies. Interventi per il patrimonio culturale [73]
1. La disposizione di cui all'articolo 4, comma 3, del regolamento di cui al
2. Gli stanziamenti destinati alle spese per investimenti, iscritti nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, non impegnati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono essere destinati, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, all'attuazione di interventi sul patrimonio culturale immediatamente cantierabili, nonchè ad interventi di sviluppo della gestione dei complessi monumentali o museali. A tal fine il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 39 duodetricies. Commissione per le adozioni internazionali [74]
1. Al comma 3 dell'articolo 38 della
Art. 39 undetricies. Indennità di trasferta per le Forze armate e di polizia [75]
1. All'articolo 1, comma 213, della
2. All'articolo 1 della
«213-bis. Le disposizioni di cui al comma 213 non si applicano al personale delle Forze armate e di polizia, fermi restando gli ordinari stanziamenti di bilancio».
Art. 39 tricies. Contributi per la ricostruzione a favore di territori colpiti da calamità naturali [76]
1. Al comma 100, quinto periodo, dell'articolo 1 della
Art. 40. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Definizione e proroga di termini, nonchè conseguenti disposizioni urgenti [77].
Art. 1. Definizione transattiva delle controversie per opere pubbliche di competenza dell'ex Agensud
1. All'articolo 9-bis, comma 2, del
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle politiche agricole e forestali presenta al Parlamento una relazione dettagliata sulla gestione delle attività connesse alla definizione delle controversie di cui all'articolo 9-bis del citato
Art. 2. Fondo per la produzione, la distribuzione l'esercizio e le industrie tecniche
1. All'articolo 12, comma 8, del
Art. 3. Privatizzazione, trasformazione, fusione di enti
1. Il termine di cui al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 2 del
2. Il termine per la revisione dello statuto, l'approvazione del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Istituto per la storia del Risorgimento italiano, nonchè per il rinnovo dei relativi organi statutari, è prorogato al 31 dicembre 2006.
Art. 4. Mandato dei Consigli della rappresentanza militare
1. Il mandato dei componenti in carica del consiglio centrale interforze della rappresentanza militare, nonchè dei consigli centrali, intermedi e di base dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, eletti nelle categorie del personale in servizio permanente volontario, già prorogato al 15 maggio 2006 dall'articolo 5-quater del
Art. 5. Adeguamento alle prescrizioni antincendio per le strutture ricettive
1. Il termine per il completamento degli investimenti per gli adempimenti relativi alla messa a norma delle strutture ricettive, previsto dall'articolo 14 del
Art. 6. Iscrizioni alla scuola dell'infanzia
1. All'articolo 7, comma 4, della
Art. 7. Università «Carlo Bo» di Urbino
1. All'articolo 1, comma 2, del
Art. 8. Personale docente e non docente universitario
1. Gli effetti dell'articolo 5 del
Art. 9. Programma Socrates
1. L'istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa di cui all'articolo 2 del
Art. 10. Garanzie di sicurezza nel trattamento dei dati personali
1. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al
a) all'articolo 180:
1) al comma 1 le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2006»;
2) al comma 3 le parole: «31 marzo 2006» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2006»;
b) all'articolo 181, comma 1, lettera a), le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2006».
Art. 11. Procedure di integrazione della documentazione in materia edilizia
1. L'integrazione documentale prevista nell'allegato 1, ultimo periodo, del
Art. 12. Diritto annuale delle Camere di commercio
1. All'articolo 44, comma 2, della
Art. 13. Edilizia residenziale pubblica
1. All'articolo 4, comma 150, della
2. I termini di centottanta giorni e di centoventi giorni, previsti dagli articoli 11, comma 2, e 12, comma 2, della
Art. 14. Attività di programmazione da parte di ARCUS S.p.A.
1. All'articolo 3, comma 1, del
Art. 15. Canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nazionale
1. All'articolo 17, comma 10, del
Art. 16. Permanenza in carica del Consiglio nazionale degli studenti universitari
1. Il Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU), rinnovato ai sensi dell'articolo 3-bis del
Art. 17. Codice della strada
1. All'articolo 72 del codice della strada, di cui al
a) al comma 2-bis, ultimo periodo, le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2006»;
b) al comma 2-ter il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi, abilitati al trasporto di cose, di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t, sono equipaggiati con dispositivi, di tipo omologato, atti a ridurre la nebulizzazione dell'acqua in caso di precipitazioni. La prescrizione si applica ai veicoli nuovi immatricolati in Italia a decorrere dal 1° gennaio 2007.».
Art. 18. Giurisdizioni
1. I giudici onorari aggregati il cui mandato scade tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il 31 dicembre 2006, anche per effetto della proroga disposta dall'articolo 18, comma 1, del
2. All'articolo 19, comma 1, n. 3), della
3. La disposizione di cui alla lettera e) del comma 97 dell'articolo 1 della
4. Per le finalità di cui al comma 3 la dotazione organica del Consiglio di Stato è incrementata di una unità a decorrere dal 1° gennaio 2006. Alla relativa spesa si fa fronte mediante l'utilizzo delle risorse recate dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20 della
Art. 19. Conversione in tecnica digitale del sistema televisivo su frequenze terrestri
1. All'articolo 2-bis, comma 5, del
Art. 20. Interventi in materia di ammortizzatori sociali
1. All'articolo 1, comma 1, primo periodo, del
2. All'articolo 1, comma 1, primo periodo, del
Art. 21. Reclutamento nell'Arma dei carabinieri
1. All'articolo 26, comma 1, del
Art. 22. Incenerimento dei rifiuti
1. All'articolo 21, commi 1 e 9, del
Art. 23. Disposizioni in materia di energia e attività produttive
1. Il termine del periodo transitorio previsto dall'articolo 15, comma 5, del
2. I termini di cui al comma 1 possono essere ulteriormente prorogati di un anno, con atto dell'ente locale affidante o concedente, per comprovate e motivate ragioni di pubblico interesse.
3. Sono fatte salve le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 15 del
4. I termini di durata delle concessioni e degli affidamenti per la realizzazione delle reti e la gestione della distribuzione di gas naturale ai sensi dell'articolo 11 della
5. I termini, non ancora scaduti alla data di entrata in vigore del presente decreto, previsti per l'adeguamento alle prescrizioni contenute nei decreti autorizzativi di impianti che generano emissioni in atmosfera sono prorogati di sessanta giorni, decorrenti:
a) dalla «messa in esercizio dell'impianto», intesa come data di avvio delle prime prove di funzionamento del medesimo;
b) dalla «entrata in esercizio dell'impianto», intesa come data successiva al completamento del collaudo, a partire dalla quale l'impianto, nel suo complesso, risulta in funzione nelle condizioni operative definitive, ossia quando, decorsi sei mesi dalla comunicazione di cui all'articolo 8, comma 2, del
Art. 24. Termini in materia di assicurazioni
1. L'efficacia dell'articolo 1-bis, comma 1, secondo periodo, della
Art. 25. Disposizioni in materia di catasto
1. Il termine di due anni, da ultimo stabilito con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 7 della
Art. 26. Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura
1. All'articolo 1, comma 1, del
Art. 27. Disposizioni in materia di Consorzi agrari
1. All'articolo 5, comma 4, della
2. All'articolo 12, comma 1-bis, del
a) le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 5, comma 4, della
b) dopo le parole: «di liquidazione, valuta», sono inserite le seguenti: «, di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali e previo parere della commissione di cui al comma 1-ter,».
3. All'articolo 12 del
Art. 28. Personale del Ministero degli affari esteri
1. Per assicurare il rispetto degli obblighi derivanti da impegni internazionali, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 10, del decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22 settembre 2005, sono prorogate al 31 dicembre 2006.
Art. 29. Trasformazione e soppressione di enti pubblici
1. All'articolo 28, comma 1, della
Art. 30. Credito d'imposta per giovani imprenditori agricoli
1. All'articolo 3, comma 3, del
Art. 31. Disposizioni in materia di fiscalità di impresa
1. I termini per effettuare le comunicazioni di cui all'articolo 1, comma 4, del
2. La disposizione di cui al comma 337 dell'articolo 1 della
Art. 32. Controllo sulla gestione degli enti
1. Il termine previsto dalle disposizioni vigenti per l'invio ai Ministeri vigilanti dei bilanci degli enti che vi sono tenuti è prorogato di sessanta giorni per gli enti che, a decorrere dall'anno 2006, effettuano la trasmissione in via telematica ai predetti Ministeri nonchè, insieme ai conti consuntivi, ai bilanci di previsione e alle relative variazioni, al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, cui gli stessi sono obbligatoriamente inoltrati in via telematica, a decorrere dall'esercizio 2007. Con provvedimento del Ragioniere generale dello Stato, sentiti i Ministeri vigilanti, adottato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità applicative del presente articolo, incluse quelle occorrenti per la fase della sua prima attuazione.
Art. 33. Esposizione permanente del design italiano e del made in Italy
1. Le risorse già previste per gli anni 2004, 2005 e 2006 di cui al comma 70 dell'articolo 4 della
Art. 34. Servizi pubblici di motorizzazione
1. In relazione alla pubblica utilità del servizio erogato dal Centro elaborazione dati (CED) del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di garantire la piena continuità nelle more del completamento delle procedure per il nuovo affidamento della gestione del servizio medesimo, in deroga a quanto previsto dall'articolo 23 della
Art. 35. Procedure di reclutamento docenti universitari
1. All'articolo 1, comma 6, secondo periodo, della
Art. 36. Equiparazione dello stato di crisi a quello di insolvenza
1. All'articolo 160 del
Art. 37. Interventi per taluni settori industriali
1. Al fine di concorrere alla soluzione delle crisi industriali, gli interventi di cui all'articolo 11, comma 8, del
Art. 38. Disposizioni per il servizio farmaceutico
1. Al fine di favorire il mantenimento di un'efficiente rete di assistenza farmaceutica territoriale anche nelle zone disagiate, le percentuali di sconto a carico delle farmacie con un fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale al netto dell'IVA non superiore ad euro 258.228,45 sono ulteriormente ridotte, limitatamente all'arco temporale decorrente dal 1° marzo al 31 dicembre 2006, rispetto alla riduzione prevista dall'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 40, della
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 2.100.000,00 per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione, per il medesimo anno 2006, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 2, del
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 39. Conservazione delle quote dei limiti di impegno per le infrastrutture
1. Le quote dei limiti di impegno, autorizzati dall'articolo 13, comma 1 della
Art. 40. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Titolo così corretto con Errata Corrige pubblicato nella G.U. 2 gennaio 2006, n. 1.
[3] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[4] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[5] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[6] Articolo abrogato dall'art. 2268 del
[7] Articolo inserito dalla L. di conversione e abrogato dall'art. 2268 del
[8] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[9] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[10] Comma abrogato dall'art. 2268 del
[11] Comma abrogato dall'art. 2268 del
[12] Comma così modificato dall'art. 2268 del
[13] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[14] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[15] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[16] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[17] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[18] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[19] Comma così sostituito dalla L. di conversione.
[20] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[21] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[22] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[23] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[24] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[25] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[26] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[27] I termini di cui al presente comma sono stati prorogati di due anni dall'art. 46 bis del
[28] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[29] Articolo inserito dalla L. di conversione e abrogato dall'art. 8 undecies del
[30] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[31] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[32] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[33] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[34] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[35] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[36] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[37] Le disposizioni di cui al presente comma sono state prorogate al 30 aprile 2007 dall'art. 1 del
[38] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[39] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[40] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[41] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[42] Articolo abrogato dall'art. 12, comma 70, del
[43] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[44] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[45] Articolo inserito dalla L. di conversione e abrogato dall'art. 6 del
[46] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[47] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[48] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[49] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[50] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[51] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[52] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[53] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[54] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[55] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[56] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[57] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[58] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[59] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[60] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[61] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[62] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[63] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[64] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[65] Comma abrogato dall'art. 2268 del
[66] Comma abrogato dall'art. 2268 del
[67] Comma abrogato dall'art. 2268 del
[68] Articolo inserito dalla L. di conversione e abrogato dall'art. 2268 del
[69] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[70] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[71] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[72] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[73] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[74] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[75] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[76] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[77] Titolo così corretto con Errata Corrige pubblicato nella G.U. 2 gennaio 2006, n. 1.
[78] Comma così corretto con Errata-Corrige pubblicato nella G.U. 10 gennaio 2006, n. 7.