§ 93.4.236 - D.P.R. 16 marzo 1999, n. 146.
Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 95/18/CE, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie, e della direttiva 95/19/CE, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.4 ferrovie
Data:16/03/1999
Numero:146


Sommario
Art. 1.  (Oggetto)
Art. 2.  (Definizioni)
Art. 3.  (Utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria)
Art. 4.  (Licenza)
Art. 5.  (Requisiti per il rilascio della licenza)
Art. 6.  (Validità della licenza)
Art. 7.  (Certificato di sicurezza)
Art. 8.  (Criteri di ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria)
Art. 9.  (Richiesta ed assegnazione di capacità)
Art. 10.  (Riesame delle determinazioni del gestore dell'infrastruttura ferroviaria)
Art. 11.  (Disposizioni finali)
Art. 12.  (Abrogazione)
Art. 13.  (Entrata in vigore)


§ 93.4.236 - D.P.R. 16 marzo 1999, n. 146. [1]

Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 95/18/CE, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie, e della direttiva 95/19/CE, relativa alla ripartizione delle capacità di infrastruttura ferroviaria e alla riscossione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura

(G.U. 24 maggio 1999, n. 119)

 

 

     Art. 1. (Oggetto)

     1. Il presente regolamento disciplina:

     a) i criteri relativi al rilascio, alla proroga ed alla modifica delle licenze alle associazioni internazionali di imprese ferroviarie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e alle imprese ferroviarie stabilite in Italia che effettuano trasporti combinati internazionali di merci;

     b) i principi e le procedure da seguire nella ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e nella riscossione dei diritti dovuti per l'utilizzo della infrastruttura.

     2. Il presente regolamento non si applica alle imprese ferroviarie la cui attività si limita all'esercizio di servizi di trasporto di interesse regionale, locale e interregionale di interesse locale di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.

 

          Art. 2. (Definizioni)

     1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

     a) “impresa ferroviaria”, qualsiasi impresa privata o pubblica la cui attività principale consiste nell'espletamento di servizi di trasporto di merci o di persone per ferrovia e che garantisce obbligatoriamente la trazione;

     b) “gestore dell'infrastruttura”, il soggetto indicato all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 277, recante il regolamento di attuazione della direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle imprese ferroviarie;

     c) “infrastruttura ferroviaria”, l'infrastruttura definita nell'allegato 1, parte A, del Regolamento (CEE) n. 2598/70 della Commissione del 18 dicembre 1970, individuante il contenuto delle voci degli schemi per la contabilità dell'allegato I del Regolamento (CEE) n. 1108/70 del Consiglio del 4 giugno 1970, ad eccezione dell'ultimo alinea che, ai soli fini del presente regolamento, si limita alla formulazione “Edifici adibiti al servizio delle infrastrutture”;

     d) “associazione internazionale”, l'associazione comprendente almeno due imprese ferroviarie stabilite in due o più Stati dell'Unione europea che ha lo scopo di fornire prestazioni di trasporto internazionale tra Stati membri;

     e) “licenza”, l'autorizzazione, valida su tutto il territorio comunitario, rilasciata dalle apposite autorità degli Stati membri alle imprese ferroviarie che hanno sede nel territorio comunitario, per legittimarle all'espletamento di servizi internazionali di trasporto di merci o di persone per ferrovia;

     f) “autorità preposta al rilascio delle licenze”, l'autorità di cui all'articolo 4, incaricata del rilascio delle licenze alle imprese ferroviarie che hanno sede nel territorio italiano;

     g) “linea ferroviaria”, l'infrastruttura che collega due località;

     h) “traccia oraria”, il tempo di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria necessario a far viaggiare un convoglio tra due località;

     i) “capacità” la somma delle tracce orarie che costituiscono la potenzialità di utilizzo di determinati segmenti di infrastruttura ferroviaria;

     l) “ripartizione”, l'assegnazione della capacità di infrastruttura ferroviaria da parte dell'organo a ciò preposto;

     m) “organo preposto alla ripartizione della capacità”, il soggetto incaricato della ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria;

     n) “orario cadenzato”, successione di treni di identiche caratteristiche, a intervallo costante fino alle due ore;

     o) “interconnessione cadenzata”, successione di corrispondenze con identico tempo di attesa, ad intervallo costante, fra treni ad orario cadenzato.

 

          Art. 3. (Utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria)

     1. L'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, già disciplinato dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 277, è consentito a condizione che ciascuna impresa ferroviaria dimostri:

     a) il possesso della licenza di cui all'articolo 4, ovvero di altro titolo equiparato rilasciato da uno Stato membro dell'Unione europea, che legittimi l'espletamento di servizi intenzionali di trasporto di merci o di persone per ferrovia, fermo restando che in caso di associazione tutte le imprese ferroviarie associate debbono essere titolari del medesimo tipo di licenza corrispondente al servizio da prestare;

     b) la disponibilità in qualsiasi momento del certificato di sicurezza rilasciato dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria di cui si richiede l'utilizzo ai sensi dell'articolo 7;

     c) la stipulazione con il gestore dell'infrastruttura ferroviaria, direttamente o per il tramite dell'associazione eventualmente costituita con altre imprese ferroviarie, dei necessari accordi amministrativi, tecnici e finanziari, conseguenti all'assegnazione di capacità. Le condizioni di base degli accordi non devono essere discriminatorie.

 

          Art. 4. (Licenza)

     1. Possono chiedere il rilascio della licenza di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), le imprese ferroviarie che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, che dispongono direttamente di materiale rotabile, nonché del personale incaricato della guida e dell'accompagnamento dei convogli e che sono in grado di dimostrare la copertura assicurativa per la responsabilità civile in caso di incidenti, in particolare per quanto riguarda i passeggeri, il bagaglio, le merci trasportate, la posta, le altre imprese ferroviarie, il gestore dell'infrastruttura ferroviaria e i terzi, dal momento dell'inizio dell'attività.

     2. La licenza è rilasciata dal Ministero dei trasporti e della navigazione, entro tre mesi dal ricevimento delle informazioni concernenti i requisiti indicati all'articolo 5 con provvedimento comunicato al soggetto richiedente la licenza. Il rigetto della richiesta deve essere motivato.

     3. La licenza deve indicare la tipologia dei servizi internazionali di trasporto per ferrovia di merci o di persone che l'impresa è legittimata ad espletare.

     4. Le imprese di cui al comma 1 sono tenute all'atto di presentazione della domanda al pagamento di un contributo a titolo di rimborso dei costi amministrativi sostenuti per l'istruttoria e per il rilascio della licenza. Le modalità del pagamento e l'ammontare del contributo sono determinati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

 

          Art. 5. (Requisiti per il rilascio della licenza)

     1. Le imprese ferroviarie devono essere in possesso di requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e competenza professionale per ottenere il rilascio della licenza.

     2. Costituiscono requisiti di onorabilità:

     a) non essere stati dichiarati falliti o sottoposti a liquidazione coatta amministrativa o ad amministrazione straordinaria, salvo che sia intervenuta sentenza di riabilitazione civile, nè essere stati ammessi, nei cinque anni antecedenti la richiesta della licenza, alle procedure di concordato preventivo o di amministrazione controllata;

     b) non aver riportato sentenza di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per delitti contro il patrimonio, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, contro la pubblica incolumità, contro la pubblica amministrazone, per i delitti previsti dal titolo XI del libro V del codice civile e dal titolo VI del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero per delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, salvo che sia intervenuta sentenza di riabilitazione;

     c) non aver riportato per due volte sentenze di condanna per reati in materia di previdenza e di assistenza sociale, di infortuni e di igiene del lavoro;

     d) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione personali o patrimoniali.

     3. I requisiti di cui al comma 2 debbono essere posseduti:

     a) dai titolari delle imprese individuali;

     b) da tutti i soci delle società di persone;

     c) dai soci accomandatari, quando trattasi di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;

     d) dagli amministratori delegati e dai legali rappresentanti per ogni altro tipo di società.

     4. Se non si tratta di imprese individuali il requisito di cui al comma 2, lettera a), deve essere altresì posseduto dall'ente che esercita l'impresa.

     5. Costituisce requisito di capacità finanziaria la capacità dell'impresa di far fronte agli impegni effettivi e potenziali, stabiliti in base a presupposti realistici, per un periodo non inferiore a dodici mesi.

     6. Per l'effettuazione dell'esame di capacità finanziaria la richiesta di licenza deve essere corredata da specifiche informazioni e in particolare, dei seguenti elementi:

     a) risorse finanziarie disponibili, compresi depositi bancari, anticipi concessi in conto corrente, prestiti;

     b) fondi ed elementi di attivo realizzabile a titolo di garanzia;

     c) capitale di esercizio;

     d) costi di esercizio, compresi costi di acquisto e acconti per veicoli, terreni, edifici, attrezzature e materiale rotabile;

     e) oneri gravanti sul patrimonio dell'impresa ferroviaria.

     7. Il Ministero dei trasporti e della navigazione può inoltre esigere la presentazione di una relazione di valutazione, nonché di documenti appropriati da parte di una banca, una cassa di risparmio, un revisore dei conti o di altro esperto contabile; tale documentazione deve comprendere le informazioni relative agli elementi indicati al comma 6.

     8. In materia di competenza professionale, l'impresa ferroviaria garantisce:

     a) di disporre o di essere in grado di disporre di un'organizzazione gestionale efficiente e di possedere le conoscenze e l'esperienza necessarie per esercitare un controllo operativo ed una supervisione sicuri ed efficaci relativamente ai servizi ferroviari della tipologia specificata nella licenza;

     b) che il personale responsabile della sicurezza ed in particolare quello addetto alla guida dei convogli sia pienamente qualificato nel proprio campo di attività;

     c) che il personale, il materiale rotabile e l'organizzazione siano tali da garantire un alto livello di sicurezza per i servizi ferroviari da espletare.

     9. Per l'effettuazione dell'esame della competenza professionale la richiesta di licenza deve essere corredata da specifiche informazioni relativamente:

     a) alla natura e allo stato di manutenzione del materiale rotabile con particolare riguardo alle norme di sicurezza;

     b) alle qualifiche del personale responsabile della sicurezza, nonché alle modalità di formazione del personale, fermo restando che il rispetto dei requisiti in materia di qualifiche deve essere provato mediante la presentazione dei corrispondenti documenti giustificativi.

 

          Art. 6. (Validità della licenza)

     1. La licenza ha validità temporale illimitata, salvo quanto previsto dal presente articolo.

     2. Il Ministero dei trasporti e della navigazione, in qualsiasi momento, può richiedere all'impresa di comprovare il possesso ed il mantenimento dei requisiti che hanno consentito il rilascio della licenza.

     3. Il Ministero dei trasporti e della navigazione revoca la licenza se accerta la mancanza dei titoli e dei requisiti per il suo rilascio, mentre ne sospende l'efficacia quando esiste un dubbio fondato circa la loro effettiva sussistenza, per un periodo non superiore ad un mese, per l'effettuazione dei necessari accertamenti.

     4. Il Ministero dei trasporti e della navigazione, qualora vi siano fondati dubbi circa la sussistenza dei requisiti previsti dal presente regolamento per il rilascio della licenza ad un'impresa ferroviaria, ne informa l'autorità dello Stato membro che l'ha rilasciata.

     5. Il Ministero dei trasporti e della navigazione può rilasciare una licenza temporanea per il tempo necessario alla riorganizzazione dell'impresa ferroviaria, comunque non superiore al periodo di sei mesi dalla data di rilascio, purché non sia compromessa la sicurezza del servizio di trasporto, quando la sospensione o la revoca della licenza è dovuta al mancato possesso dei requisiti di capacità finanziaria.

     6. Il Ministero dei trasporti e della navigazione può sospendere la licenza o richiedere la conferma dell'istanza di rilascio quando l'impresa ferroviaria sospende l'attività per oltre sei mesi o non la inizia decorsi sei mesi dal rilascio della licenza. L'impresa ferroviaria può chiedere la concessione di un termine più lungo di sei mesi per l'inizio dell'attività in considerazione della specificità dei servizi prestati.

     7. Il Ministero dei trasporti e della navigazione può invitare l'impresa ferroviaria a chiedere la conferma della licenza nel caso in cui siano sopravvenute modifiche della configurazione giuridica dell'impresa stessa e, in particolare, nei casi di fusione, incorporazione o acquisizione del controllo societario da parte di un altro soggetto. Il Ministero dei trasporti e della navigazione può sospendere, con provvedimento motivato, l'efficacia della licenza già rilasciata se ritiene compromessa la sicurezza del servizio di trasporto.

     8. L'impresa ferroviaria che intende estendere o modificare in modo rilevante la propria attività deve chiedere la revisione della licenza. Il Ministero dei trasporti e della navigazione può revocare la licenza quando l'impresa ferroviaria risulta assoggettata ad una procedura concorsuale e mancano realistiche possibilità di una soddisfacente ristrutturazione entro un ragionevole periodo di tempo. Il Ministero dei trasporti e della navigazione comunica senza indugio alla Commissione delle Comunità europee i provvedimenti di revoca, sospensione o modifica delle licenze adottati.

     9. Al fine di verificare l'effettivo adempimento e il rispetto di quanto stabilito dal presente articolo, il Ministero dei trasporti e della navigazione provvede, con cadenza quinquennale, al riesame della posizione di ciascuna impresa ferroviaria cui è stata rilasciata la licenza, ferma restando comunque la possibilità di procedere, in qualsiasi momento, ad apposite verifiche circa l'osservanza e la sussistenza dei suddetti obblighi e requisiti.

 

          Art. 7. (Certificato di sicurezza)

     1. L'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 277, è sostituito dal seguente: “1. Il Ministero dei trasporti e della navigazione definisce gli standard e le norme di sicurezza, su proposta del gestore dell'infrastruttura ferroviaria, e controlla la loro applicazione”.

     2. Il certificato di sicurezza di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), attesta la conformità agli standard in materia di sicurezza della circolazione definiti dal Ministero dei trasporti e della navigazione, per le singole linee e per i singoli servizi, al fine di garantire il sicuro e affidabile espletamento dei servizi ferroviari.

     3. Ai fini del rilascio del certificato di sicurezza le imprese ferroviarie devono dimostrare il rispetto delle prescrizioni e delle normative concernenti i requisiti tecnici e operativi specifici per i servizi ferroviari da espletare, oltre quelli in materia di sicurezza applicabili al personale, al materiale rotabile e all'organizzazione interna dell'impresa.

     4. Le imprese ferroviarie attestano che il personale incaricato della guida e dell'accompagnamento dei convogli utilizzati per l'espletamento dei servizi di trasporto possiede la formazione e le conoscenze necessarie per il rispetto delle disosizioni in materia di sicurezza e di circolazione definite dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria.

     5. Le imprese ferroviarie attestano che il materiale rotabile che compone i convogli è stato regolarmente immatricolato ed omologato ed è stato sottoposto a tutti i controlli prescritti dalla vigente normativa.

     6. Il certificato di sicurezza è rilasciato, su richiesta del legale rappresentante dell'impresa, dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria entro tre mesi dalla richiesta. Entro lo stesso termine il gestore dell'infrastruttura ferroviaria comunica ai richiedenti le ragioni del mancato rilascio.

     7. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria controlla periodicamente la conformità agli standard di sicurezza e può revocare il certificato di sicurezza, informandone immediatamente l'autorità che ha rilasciato la licenza all'impresa ferroviaria, nel caso in cui accerta la perdita dei requisiti previsti dal presente articolo.

     8. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria è tenuto a rispettare gli obblighi di riservatezza inerenti alla tutela delle persone o delle imprese su notizie, informazioni e dati in conformità alla normativa in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali.

     9. Le imprese ferroviarie che alla data di entrata in vigore del presente regolamento espletano regolarmente servizi di trasporto sull'infrastruttura ferroviaria devono richiedere la conferma del certificato di sicurezza ottenuto ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 277, e, in attesa di tale conferma, continuano a svolgere la propria attività di trasporto.

 

          Art. 8. (Criteri di ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria)

     1. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 277, è il soggetto preposto alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria.

     2. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria, che è a conoscenza della capacità di tutte le linee disponibili, procede alla ripartizione della capacità, garantendo che:

     a) la capacità sia ripartita su base equa e non discriminatoria;

     b) la ripartizione della capacità consenta un utilizzo efficace e ottimale dell'infrastruttura ferroviaria.

     3. Nella ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria il gestore dà priorità:

     a) ai servizi di trasporto quantitativamente e qualitativamente sufficienti a soddisfare la mobilità dei cittadini, disciplinati da appositi contratti di servizio da stipulare tra le imprese ferroviarie e lo Stato, o le regioni. Tali servizi, in presenza di richiesta di capacità per altri servizi, non possono comunque assorbire l'intera capacità delle tratte e delle fasce orarie interessate;

     b) ai servizi di trasporto ad alta velocità effettuati totalmente o parzialmente su infrastrutture appositamente costruite o adattate e ai servizi di trasporto merci effettuati su linee specializzate per tali servizi, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 85, 86 e 90 del Trattato CEE.

     4. Nell'ambito dei servizi di trasporto viaggiatori e in quello dei servizi merci, diversi da quelli previsti dal comma 3, è data priorità rispettivamente:

     a) ai servizi espletati con orario cadenzato o che costituiscono interconnessione cadenzata su più linee;

     b) ai servizi in grado di realizzare una interconnessione a rete di diffusione nazionale.

     5. Il Ministero dei trasporti e della navigazione, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 85, 86 e 90 del Trattato CEE e sentito il gestore dell'infrastruttura, può concedere diritti speciali, su base non discriminatoria, alle imprese ferroviarie che forniscono determinati servizi, se tali diritti speciali sono indispensabili:

     a) per garantire un buon livello di servizio pubblico;

     b) per garantire un utilizzo efficace della capacità d'infrastruttura;

     c) per consentire il finanziamento di nuove infrastrutture.

 

          Art. 9. (Richiesta ed assegnazione di capacità)

     1. Le associazioni internazionali di imprese ferroviarie e le imprese ferroviarie presentano al gestore dell'infrastruttura ferroviaria la richiesta di capacità, quando la località di partenza dei servizi ferroviari si trova nel territorio italiano.

     2. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria rende pubblici i criteri e le procedure per l'assegnazione della capacità e provvede in merito alla richiesta di capacità entro due mesi dal ricevimento di tutte le necessarie informazioni fornite dai soggetti di cui al comma 1, dandone comunicazione ai soggetti richiedenti. Il rigetto della richiesta deve essere motivato.

     3. Quando il rigetto della richiesta è motivato dalla insufficienza della capacità, la richiesta è riesaminata, d'accordo con l'istante, in occasione del successivo adeguamento dell'orario per gli itinerari interessati. Le date degli adeguamenti di orario e le relative prescrizioni sono rese disponibili ai soggetti interessati.

     4. Il gestore dell'infrastruttura adotta tutte le procedure necessarie al coordinamento ed agli scambi di informazione con gli organi corrispondenti interessati degli altri Stati membri. È fatto salvo il diritto dei soggetti di cui al comma 1 di contattare direttamente gli altri organi interessati preposti alla ripartizione, purché informino il gestore dell'infrastruttura ferroviaria.

     5. All'atto della richiesta di capacità i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a prestare a favore del gestore dell'infrastruttura ferroviaria una fidejussione, assicurativa o bancaria, per l'importo fissato direttamente dal gestore stesso sulla base dei commi 3, lettera a), e 4 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 277, a garanzia della mancata utilizzazione della capacità assegnata.

     6. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria è tenuto a comunicare tempestivamente alle imprese ferroviarie interessate ogni modifica rilevante della qualità delle linee o della capacità utilizzata per l'espletamento di servizi ferroviari internazionali.

 

          Art. 10. (Riesame delle determinazioni del gestore dell'infrastruttura ferroviaria)

     1. Le imprese ferroviarie e le associazioni internazionali hanno facoltà di richiedere al Ministero dei trasporti e della navigazione il riesame delle determinazioni adottate dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria in materia di ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria o in materia di riscossione del canone. Il Ministero dei trasporti e della navigazione provvede, entro due mesi dalla data di ricevimento di tutte le informazioni necessarie, ai fini della pronuncia richiesta.

 

          Art. 11. (Disposizioni finali)

     1. Le imprese ferroviarie e le associazioni internazionali di imprese ferroviarie che espletano sull'infrastruttura ferroviaria nazionale servizi di trasporto di merci o di persone, sono tenute all'osservanza degli standard definiti e delle prescrizioni emesse dal gestore dell'infrastruttura, in particolare in materia di:

     a) requisiti tecnici ed operativi specifici per i servizi ferroviari;

     b) requisiti di sicurezza applicabili al personale, al materiale rotabile e all'organizzazione interna delle imprese ferroviarie;

     c) sanità, sicurezza e diritti dei lavoratori e dei consumatori.

     2. È fatto obbligo alle imprese e associazioni di cui al comma 1 di rispettare gli accordi relativi ai trasporti ferroviari internazionali vigenti nel territorio italiano.

 

          Art. 12. (Abrogazione)

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati i commi 4 e 5 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 277.

 

          Art. 13. (Entrata in vigore)

     1. Il presente decreto entra in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.


[1] Abrogato dall’art. 38 del D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 188, a decorrere dalla data ivi indicata, salvo l'articolo 8, commi 3 e 5, che resta in vigore fino all'adozione del decreto ministeriale di cui all'articolo 17, comma 11, dello stesso D.Lgs. 188/2003. Abrogato dall'art. 42 del D.Lgs. 15 luglio 2015, n. 112.