§ 98.1.26962 - Legge 22 marzo 1995, n. 85.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, recante misure urgenti per il risanamento della finanza [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:22/03/1995
Numero:85


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse, è convertito in [...]


§ 98.1.26962 - Legge 22 marzo 1995, n. 85.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse.

(G.U. 23 marzo 1995, n. 69)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

 

     Allegato – Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41

     All'articolo 1, al comma 1, la parola: "esclusivamente" è soppressa; le parole: "16.000 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "15.750 miliardi"; e le parole: "8.000 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "7.500 miliardi".

     All'articolo 2:

     al comma 1, dopo le parole: "tabelle A" sono inserite le seguenti: ", con esclusione dell'accantonamento relativo al Ministero dell'interno,"; dopo le parole: "rate ammortamento mutui," sono inserite le seguenti: "e per interventi nel settore agroalimentare,"; le parole: "del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 22 per cento per il 1995, del 24 per cento per il 1996 e del 26 per cento per il 1997"; ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ove i decreti-legge, che hanno utilizzato quote di cui al periodo precedente e siano emanati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, non vengano convertiti nè vengano reiterati, trova applicazione su tali quote la riduzione di cui al periodo precedente";

     dopo il comma 1, è inserito il seguente:

     "1-bis. La previsione di spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri al capitolo 5501 per il fondo di riparto per il CESIS, il SISMI e il SISDE è ridotta di lire 10 miliardi";

     al comma 2, le parole da: "Categoria I" fino a: "5%" sono soppresse;

     al comma 2, alla voce: "Categoria II", le parole da: "con esclusione" fino a: "6%" sono sostituite dalle seguenti: "limitatamente alle spese per compensi per lavoro straordinario, per indennità di missione all'interno e all'estero e per indennità di servizio all'estero ed assegni di sede nonché per tutte le altre indennità non rilevanti ai fini della copertura dei costi dei contratti da individuarsi con decreto del Ministro del tesoro ... 8%";

     al comma 2, dopo le parole: "Categoria IV - con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria e di quelle relative al Ministero della difesa ... 6%" sono aggiunte le seguenti: "Categoria IV - spese relative al Ministero della difesa, con esclusione di quelle aventi natura obbligatoria e di quelle della rubrica 12 dello stato di previsione dello stesso Ministero ... 2%";

     al comma 2, alla voce: "Categoria V", nell'ultimo periodo, la parola: "3" è sostituita dalla seguente: "1" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I capitoli 1256, 7324 e 7551 dello stato di previsione dello stesso Ministero vengono ulteriormente ridotti rispettivamente di lire 30, 100 e 30 miliardi intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa";

     al comma 2, alla voce: "Categoria IX", lettera a), dopo la parola: "6868" sono inserite le seguenti: ", 6869 e 6877";

     al comma 2, le parole: "Categorie XIV e XVI" sono sostituite dalle seguenti: "Categorie XIV, XV e XVI";

     dopo il comma 2, è inserito il seguente:

     "2-bis. Per i capitoli della categoria IX e per quelli dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con codice economico 5.7.2., i cui stanziamenti vengono destinati anche a retribuzioni a personale statale, nonché per i capitoli relativi alle indennità di servizio all'estero e assegni di sede, per quelli dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione con codici economici 5.1.3., 5.1.5 e 5.7.9. e per il capitolo 1121 del medesimo stato di previsione, la riduzione di cui al comma 2 può essere modificata su proposta del Ministro competente, con corrispondente compensazione a carico di altri capitoli dei medesimi stati di previsione aventi natura discrezionale. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio";

     al comma 3, le parole: "legge 22 febbraio 1986, n. 41" sono sostituite dalle seguenti: "legge 28 febbraio 1986, n. 41";

     dopo il comma 3, è inserito il seguente:

     "3-bis. Il concorso dello Stato all'aumento del capitale sociale dell'impresa Ferrovie dello Stato S.p.A. previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 725, è ridotto per l'anno 1997 di 160 miliardi di lire".

     All'articolo 3:

     al comma 2, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: "La determinazione del provento dell'ICI al 4 per mille si effettua, anche per gli altri fini previsti dalla legge, riproporzionando, se necessario, con criterio proporzionale, il gettito dell'ICI riscossa per il 1994, al netto delle detrazioni per l'abitazione principale.";

     al comma 4, dopo il secondo periodo, sono inseriti i seguenti: "L'elenco dei servizi indispensabili è aggiornato, prima di ciascun triennio, tenendo anche conto dei servizi a prevalente diffusione territoriale. La metodologia dei parametri monetari è gradualmente sostituita nei trienni successivi a quello 1996-1998 con metodologie di costo standard definite dal Ministero dell'interno, sentita la Commissione di ricerca per la finanza locale";

     al comma 4, ultimo periodo, le parole: "le lettere da a) ad e)" sono sostituite dalle seguenti: "le lettere da a) ad e-bis)" e dopo le parole: "decreto legislativo n. 504 del 1992" sono aggiunte le seguenti: "come modificato dal decreto legislativo 1° dicembre 1993, n. 528".

     All'articolo 5:

     al comma 1, primo periodo, le parole: "comma 4 dell'articolo 1 della legge 17 marzo 1993, n. 63" sono sostituite dalle seguenti: "comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63", e le parole: "devono trasmettere all'INPS ed all'INAIL, entro tre giorni dalla data di presentazione, copia delle domande di iscrizione" sono sostituite dalle seguenti: "danno comunicazione su supporto informatico, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, entro tre giorni all'INPS e all'INAIL delle iscrizioni al registro ditte"; al secondo periodo, le parole: "dovranno essere trasmesse all'INPS e all'INAIL copia delle domande giacenti presso le citate camere di commercio" sono sostituite dalle seguenti: "le camere di commercio danno comunicazione su supporto informatico all'INPS e all'INAIL delle iscrizioni eventualmente non ancora comunicate";

     dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

     "1-bis. Le domande di iscrizione di cui al comma 1 sono approvate o respinte entro trenta giorni dalla data di presentazione, ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241".

     L'articolo 8 è soppresso.

     Dopo l'articolo 9, è inserito il seguente:

     "Art. 9 bis. (Possibilità di modifica delle aliquote dell'ICI per l'anno 1995). 1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 48, i comuni possono deliberare modifiche alle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1995 entro il 30 giugno 1995.

     2. Per l'anno 1995, il versamento di acconto di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è calcolato in relazione alle aliquote vigenti alla data del 31 maggio 1995; l'eventuale compensazione fra l'ammontare dell'imposta conseguente alle aliquote vigenti alla data predetta e quella relativa all'applicazione delle aliquote deliberate successivamente dal comune, è operata in sede di versamento dell'imposta a saldo".

     All'articolo 10:

     al comma 2, lettera a), le parole da: "e dei medicinali da banco" fino a: "decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539" sono soppresse;

     al comma 2, lettera b), dopo il numero 2), sono aggiunti i seguenti:

     "2-bis) prosciutto cotto;

     2-ter) animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo (ex 01.02), e suina (ex 01.03)";

     dopo il comma 2, è inserito il seguente:

     "2-bis. All'articolo 4, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, è aggiunto il seguente numero:

     "8-bis) ai trasporti delle merci di cui è accertata la provenienza da o la destinazione verso altri Paesi comunitari"";

     al comma 3, nel numero 120) richiamato, dopo la parola: "campeggio", sono inserite le seguenti: "nonché prestazioni di maggiore comfort alberghiero rese a persone ricoverate in istituti sanitari".

     Dopo l'articolo 10, è inserito il seguente:

     "Art. 10 bis. (Modifica dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633). 1. All'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "Nell'ipotesi di cui al quinto comma dell'articolo 6 le fatture emesse devono essere registrate anche dal soggetto destinatario in apposito registro, bollato e numerato ai sensi dell'articolo 39, secondo modalità e termini stabiliti con apposito decreto ministeriale"".

     All'articolo 14:

     al comma 1, nel numero 21-bis) richiamato, le parole: "e delle attività connesse" sono sostituite dalle seguenti: "e alle attività connesse";

     dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

     "1-bis. All'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 4, primo periodo, le parole: "entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo 1995";

     b) al comma 5, primo periodo, le parole: "31 dicembre 1994" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 1995";

     c) al comma 5, primo periodo, le parole: "15 marzo 1995" sono sostituite dalle seguenti: "15 aprile 1995" e le parole: "15 giugno 1995" sono sostituite dalle seguenti: "15 luglio 1995";

     d) al comma 5, alla fine del terzo periodo, le parole: "31 dicembre 1994" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 1995";

     e) al comma 6, primo periodo, le parole: "15 dicembre 1994" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 1995"".

     Dopo l'articolo 14, è inserito il seguente:

     "Art. 14 bis. (Recupero contributi agricoli). 1. Il termine di cui al comma 9 dell'articolo 18 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è prorogato al 31 dicembre 1995. Conseguentemente fino a tale data sono sospesi i procedimenti esecutivi riguardanti il recupero dei contributi agricoli unificati.

     2. All'articolo 18, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le parole: "1993 e precedenti" sono sostituite dalle seguenti: "1994 e precedenti"".

     All'articolo 15, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "2-bis. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano alle cessioni di fabbricati effettuate nei confronti degli utilizzatori in esecuzione di contratti di locazione finanziaria.".

     Dopo l'articolo 16, è aggiunto il seguente:

     "Art. 16 bis. (Modifiche agli articoli 2, 3 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633). 1. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al secondo comma, numero 5), sono aggiunte, in fine, le parole: "si considera destinato a finalità estranee all'impresa o all'esercizio dell'arte o della professione l'impiego di beni per l'effettuazione di operazioni diverse da quelle imponibili ovvero non imponibili ai sensi degli articoli 8, 8-bis e 9, di operazioni escluse dal campo di applicazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 7 e dell'articolo 74, commi primo, quinto e sesto, nonché delle operazioni di cui al terzo comma del presente articolo e all'articolo 3, quarto comma";

     b) al terzo comma, lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "a condizione che il soggetto conferitario abbia diritto ad esercitare la detrazione totale dell'imposta nei modi ordinari";

     c) al terzo comma, lettera f), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "a condizione che il soggetto incorporante o risultante dalla fusione, dalla scissione, dalla trasformazione o da analoghe operazioni abbia diritto ad esercitare la detrazione totale dell'imposta nei modi ordinari"".

     2. All'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Costituiscono prestazioni di servizi a titolo oneroso quelle effettuate per l'uso personale o familiare dell'imprenditore o di coloro i quali esercitano un'arte o una professione o per altre finalità estranee all'impresa o all'esercizio dell'arte o della professione".

     3. All'articolo 13, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

     "c) per le cessioni indicate ai numeri 4), 5) e 6) dell'articolo 2, per le prestazioni di cui all'articolo 3, primo comma, secondo periodo, per le assegnazioni di cui al terzo comma dell'articolo 3 e per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate per estinguere precedenti obbligazioni, dal valore normale dei beni e delle prestazioni"".

     All'articolo 17, al comma 6, all'alinea, sono premesse le parole: "A decorrere dal 1° gennaio 1996".

     All'articolo 18:

     la rubrica è sostituita dalla seguente: "(Detrazioni ai fini IRPEF)";

     al comma 1 è premesso il seguente:

     "01. All'articolo 3, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 725, le parole: "ridotta del 60 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "ridotta del 20 per cento"".

     Dopo l'articolo 19, è inserito il seguente:

     "Art. 19 bis. (Sanatoria per irregolarità nelle dichiarazioni dei redditi e nelle dichiarazioni IVA). 1. Le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, anche se connessi all'esercizio di facoltà diverse dalle opzioni, che non rilevano ai fini della determinazione del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto commesse fino al 31 dicembre 1994 da soggetti che esercitano arti o professioni o attività di impresa nonché quelle di cui ai successivi commi e alle disposizioni in essi previste possono essere definite mediante versamento della somma di cui al comma 5 sulla base di apposita istanza da presentare entro il 30 giugno 1995 all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente in ragione del domicilio fiscale alla data di presentazione dell'istanza stessa. L'istanza deve essere redatta in duplice esemplare, in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 maggio 1995; con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di trasmissione all'ufficio delle imposte di uno degli esemplari.

     2. Le pene pecuniarie non si applicano per le violazioni richiamate nel primo periodo del terzo comma dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e nel terzo comma dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nonché, per le violazioni indicate nei successivi commi. Le pene pecuniarie sono, tuttavia, applicabili qualora il contribuente, i suoi eredi, il rappresentante legale, il rappresentante negoziale e, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, a seguito di richiesta da parte degli uffici competenti, non provvedano a rimuovere le irregolarità o le omissioni e ad integrare le incompletezze entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta stessa. In caso di mancato o insufficiente versamento si applicano gli interessi di mora in ragione del 9 per cento annuo e la soprattassa pari alla metà della somma non versata o versata in meno.

     3. Sono considerate valide:

     a) le dichiarazioni dei redditi redatte su stampati non conformi al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, se contengono i dati e gli elementi necessari per la individuazione del contribuente e del suo indirizzo, nonché per la determinazione dei redditi imponibili dichiarati;

     b) le dichiarazioni di cui al titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, considerate omesse perché pervenute all'ufficio competente oltre i termini previsti dalla legge, a condizione che siano state presentate, ancorché ad ufficio incompetente, entro il 31 dicembre 1994;

     c) le dichiarazioni dei redditi di cui alla lettera b) non sottoscritte in violazione del terzo e quarto comma dell'articolo 8 del predetto decreto n. 600 del 1973;

     d) le dichiarazioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, considerate omesse ai sensi dell'articolo 37 dello stesso decreto, a condizione che siano state presentate, ancorché ad ufficio incompetente, entro il 31 dicembre 1994.

     4. Non si applicano le pene pecuniarie previste:

     a) dall'articolo 46, primo comma, e dall'articolo 47, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per le dichiarazioni di cui al comma 3, lettera b);

     b) dagli articoli 46, ultimo comma, e 47, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per le dichiarazioni presentate e pervenute all'ufficio competente con ritardo non superiore ad un mese;

     c) dall'articolo 13, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689, per la mancata presentazione della situazione patrimoniale in allegato alla dichiarazione dei redditi;

     d) dagli articoli 93 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, per le ipotesi di versamenti di somme al concessionario incompetente e per le ipotesi di incompletezza della distinta di versamento o del documento di conto corrente postale;

     e) dall'articolo 43, commi primo e terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a condizione che le dichiarazioni siano state presentate entro la data del 15 febbraio 1995;

     f) dall'articolo 7, secondo, terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627; le violazioni per le quali non si applicano le pene pecuniarie non si computano agli effetti del secondo comma dell'articolo 8 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 627 del 1978;

     g) dall'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni ed integrazioni, limitatamente alle infrazioni diverse da quelle di mancata emissione della ricevuta o di emissione della stessa con indicazione del corrispettivo in misura inferiore a quella reale;

     h) dall'articolo 2 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, limitatamente alle infrazioni diverse da quelle di mancata emissione dello scontrino fiscale o di emissione dello stesso con indicazione del corrispettivo in misura inferiore a quello reale;

     i) dall'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, limitatamente alle infrazioni diverse da quelle di omessa presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie.

     5. Per ciascuno dei periodi di imposta a cui si riferiscono le violazioni indicate al comma 1 è dovuta, con la loro estinzione ad ogni effetto, la somma: a) di lire 1.000.000 per le persone fisiche, per le società semplici e per gli enti non commerciali; b) di lire 1.500.000 per le società commerciali di persone; c) di lire 2.500.000 per le società di capitali e per gli enti commerciali aventi un capitale sociale o un fondo di dotazione inferiore a lire 5 miliardi; d) di lire 5.000.000 per le società di capitali ed enti commerciali aventi un capitale sociale o un fondo di dotazione superiore a lire 5 miliardi, nonché per le società diverse da quelle di cui alle lettere precedenti non residenti e con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, indipendentemente dal capitale sociale. La somma deve essere versata entro la stessa data di presentazione dell'istanza ovvero, a richiesta del contribuente, in quattro rate costanti con scadenza, la prima l'ultimo giorno del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza e le altre rispettivamente l'ultimo giorno del sesto, nono e dodicesimo mese successivi alla presentazione dell'istanza. La rateizzazione può essere richiesta se l'importo complessivo supera i tre milioni di lire e sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi nella misura del 10 per cento annuo.

     6. I giudizi relativi alle violazioni previste nei commi precedenti, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono sospesi.

     7. Gli uffici competenti devono trasmettere alle commissioni tributarie, entro il semestre successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto, un elenco cumulativo contenente l'indicazione delle parti e dell'oggetto della controversia quali risultano dalla copia del ricorso nonché l'attestazione che è stato adempiuto alla richiesta prevista nel secondo periodo del comma 2 o che l'ufficio medesimo non ha inteso formularla. Le commissioni, esaminati gli atti, dichiarano l'estinzione del giudizio.

     8. I versamenti delle somme di cui al comma 5 sono eseguiti a norma dell'articolo 12 della legge 12 novembre 1976, n. 751. Le caratteristiche e le modalità di conferimento delle deleghe, di rilascio delle attestazioni da parte delle aziende di credito e dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni delegate, nonché quelle per l'esecuzione dei versamenti e per la trasmissione dei relativi dati e documenti all'Amministrazione finanziaria e per i relativi controlli sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni".

     All'articolo 20, al comma 1, le parole: "26 novembre 1992, n. 462" sono sostituite dalle seguenti: "26 novembre 1992, n. 461".

     All'articolo 22:

     al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tra le riserve ed i fondi in sospensione d'imposta si ricomprendono i fondi di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, per la parte trasferita ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del predetto decreto";

     al comma 11, le parole: "in ragione del 60 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "in ragione del 50 per cento".

     All'articolo 23:

     al comma 1, primo periodo, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "18 per cento" e dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "L'applicazione dell'imposta deve, comunque, riguardare tutti i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea";

     al comma 2, primo periodo, le parole da: "salvo quanto" fino a: "articolo 24" sono soppresse;

     al comma 3, primo periodo, le parole: "15 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "14 per cento";

     al comma 5, ultimo periodo, le parole: "30 giugno 1995" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 1995".

     All'articolo 25:

     il comma 1 è soppresso;

     al comma 3, le parole: "nell'esercizio e nella misura in cui la riserva sia comunque utilizzata" sono sostituite dalle seguenti: "nell'esercizio e nella misura in cui la riserva sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite. Si applica l'articolo 22, comma 9".

     All'articolo 26, il comma 3 è sostituito dal seguente:

     "3. Le disposizioni del presente articolo e quelle degli articoli da 23 a 25 si applicano anche alle operazioni di conferimento, effettuate ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, i cui atti siano perfezionati dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, ma comunque entro il termine di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 novembre 1993, n. 489, nonché, per le operazioni di conferimento i cui atti siano stati perfezionati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, alle operazioni di fusione previste dall'articolo 23, comma 4, perfezionate entro il predetto termine. Per tali operazioni come valore dei beni e come valore delle azioni si assume quello iscritto in contabilità in dipendenza del conferimento o della fusione e l'imposta deve essere versata in unica soluzione entro un mese dal perfezionamento dell'atto di conferimento o di fusione. Per le operazioni di conferimento perfezionate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto gli effetti previsti dalle disposizioni dei precedenti periodi non si producono qualora le società destinatarie dei conferimenti effettuati ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della legge 30 luglio 1990, n. 218, partecipino ad una operazione di fusione o di scissione con la società conferente entro l'esercizio successivo a quello nel corso del quale è stato perfezionato il conferimento".

     All'articolo 27, al comma 1, lettera a), capoverso 2, dopo il quinto periodo, sono inseriti i seguenti: "Per valore normale riferito agli immobili si intende quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi d'imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, su richiesta del contribuente e nel rispetto delle condizioni prescritte. Nel caso in cui il valore normale non sia determinabile con i predetti criteri, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 50, 51 e 52 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131".

     All'articolo 28, al comma 1, dopo la parola: "limitatamente" sono inserite le seguenti: ", per ciascun periodo di imposta,".

     All'articolo 31, al comma 1, lettera c), dopo le parole: "l'importazione di oggetti di arte, di antiquariato" aggiungere la seguente: "o".

     All'articolo 32, al comma 1, lettere a) e b), dopo la parola: "percepiti" sono inserite le seguenti: "al netto delle spese legali sostenute,".

     All'articolo 33, al comma 1, le parole: "ovvero noleggiato a tal fine" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero noleggiato al fine di essere utilizzato per una specifica trasferta".

     All'articolo 34:

     al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La presentazione degli elenchi presso gli uffici abilitati può essere effettuata anche a mezzo raccomandata ed in tal caso, ai fini dell'osservanza dei termini, farà fede il timbro postale";

     al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La pena pecuniaria non si applica qualora il contribuente provveda spontaneamente, entro i successivi trenta giorni dalla data di presentazione degli elenchi, alla rettifica degli elenchi medesimi";

     al comma 4, le parole da: "51, 59, 63 e 64" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "51, 52, 59, 63 e 64 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Gli uffici doganali possono altresì effettuare i controlli necessari per l'accertamento delle anzidette violazioni nonché delle altre infrazioni connesse rilevate nel corso dei controlli medesimi, avvalendosi dei poteri di cui all'articolo 52 del medesimo decreto".

     All'articolo 36, al comma 1, dopo le parole: "stato originario" è inserita la seguente: "o".

     All'articolo 38:

     al comma 1, le parole: "dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633";

     al comma 5, le parole: "commi 1 e 3" sono sostituite dalle seguenti: "commi primo e terzo".

     All'articolo 41:

     al comma 1, nell'articolo 3 richiamato, dopo il capoverso 2-ter è aggiunto il seguente:

     "2-quater. Ai fini dell'applicabilità dei criteri di accertamento con adesione di cui al comma 1, le disposizioni di detto comma vanno interpretate nel senso che le elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria sono effettuate tenendo conto, ai fini della distribuzione dei contribuenti per fasce di ricavi o di compensi, dei soggetti che hanno esposto in dichiarazione ricavi o compensi non superiori all'importo indicato nell'articolo 2435-bis, primo comma, lettera b), del codice civile";

     dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

     "1-bis. Il comma 8 dell'articolo 2-quinquies del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, si interpreta come applicabile a tutte le liti in materia, indipendentemente dalla data in cui esse sono sorte o sorgeranno".

     Dopo l'articolo 42, sono inseriti i seguenti:

     "Art. 42 bis. (Sanzioni per irregolarità formali). 1. Le sanzioni previste dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, inerenti le infrazioni ed irregolarità formali in materia di indicazione del numero di codice fiscale, sono ridotte del 50 per cento e, se pagate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, del 90 per cento.

     Art. 42 ter. (Conciliazione giudiziale in materia di tributi locali). 1. L'istituto della conciliazione giudiziale di cui all'articolo 2-sexies, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, si applica anche alle controversie relative all'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni, nonché all'imposta comunale sugli immobili. Non si estende a dette imposte la riserva di cui all'articolo 5 del citato decreto-legge n. 564 del 1994.

     2. Al comma 8 dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, le parole: "possono essere proposti i ricorsi e le azioni di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente delle Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638" sono sostituite dalle seguenti: "possono essere proposti i ricorsi secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e successive modificazioni".

     3. Le modificazioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano agli atti e provvedimenti notificati a decorrere dal novantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

     All'articolo 43, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

     "5-bis. All'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, l'alinea è sostituito dal seguente: "Per gli autocaravan, in aggiunta alla tassa automobilistica, è dovuta una tassa speciale erariale per i seguenti importi:". La lettera a) del comma 3 del medesimo articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, è abrogata. Il comma 3-bis del medesimo articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, è abrogato.

     5-ter. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, alla voce n. 36), dopo la parola: "circolari" è inserita la seguente: "pubbliche" e dopo le parole: "delle radiodiffusioni" è inserita la seguente: "pubbliche"".

     All'articolo 44, al comma 1, le parole: "articolo 17, comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 17, secondo comma".

     All'articolo 46, al comma 2, le parole da: "I titolari" fino a: "esercente" sono sostituite dalle seguenti: "La società e i soci, i titolari di impresa, i familiari coadiuvanti del titolare, i familiari partecipanti all'impresa familiare, esercenti".

     Dopo l'articolo 46, è inserito il seguente:

     "Art. 46 bis. (Ammortamento mutui). 1. Le amministrazioni provinciali, i comuni e le comunità montane possono impiegare nel corso dell'esercizio 1995 le quote, non ancora utilizzate, dei contributi statali assegnati sulle rate di ammortamento dei mutui ordinari da contrarre negli esercizi 1988, 1989, 1990, 1991 e 1992, di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 12 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, al comma 2-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80, nonché ai commi 1 e 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.

     2. I contributi sono corrisposti per il solo periodo di ammortamento di ciascun mutuo e sono attivabili, con la presentazione, entro il termine perentorio, a pena di decadenza, del 31 marzo 1996, di apposita certificazione firmata dal segretario e dal ragioniere, ove esista, secondo le modalità stabilite entro il 30 novembre 1995, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro. Si applicano le disposizioni vigenti per l'anno 1992, di cui al comma 4 dell'articolo 4 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68. Per gli enti locali che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario di cui all'articolo 21, del citato decreto-legge n. 8 del 1993, e successive modificazioni, le quote dei contributi statali previste al comma 1, sono obbligatoriamente destinate in via prioritaria alla contrazione dei mutui da assumere per la procedura del risanamento finanziario, con oneri a totale carico dello Stato nell'ambito delle quote stesse; la quota capitaria residua può essere utilizzata per la contrazione di nuovi mutui a totale carico dello Stato".

     All'articolo 47, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano in quanto non in contrasto con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione".

     Dopo l'articolo 47, sono inseriti i seguenti:

     "Art. 47 bis. (Vendita dei tabacchi lavorati esteri sequestrati). 1. Il Ministro delle finanze è autorizzato alla vendita, mediante gara internazionale, dei tabacchi lavorati esteri ricevuti in custodia per effetto dei sequestri relativi ad operazioni di polizia giudiziaria che siano stati convalidati dall'autorità giudiziaria competente.

     2. L'acquirente di detti tabacchi deve adottare gli accorgimenti tecnici necessari per la loro identificazione ed assicurarne l'effettiva destinazione e commercializzazione in mercati extracomunitari preventivamente comunicati all'amministrazione stessa.

     3. Al fine di garantire la effettiva destinazione e commercializzazione dei tabacchi lavorati alienati in mercati extracomunitari, preventivamente comunicati all'amministrazione finanziaria, l'acquirente, prima del ritiro della merce, deve prestare idonea fidejussione, pari al prezzo di vendita al pubblico in Italia dei corrispondenti prodotti, da svincolare dopo l'avvenuta certificazione dell'autorità competente del Paese di destinazione che il prodotto, nella sua totale quantità, è stato immesso al consumo alle condizioni fiscali e doganali ivi previste e, comunque, non prima di due anni dal ritiro della merce.

     4. Qualora siano sottoposti a sequestro sul territorio nazionale quantitativi di tabacchi lavorati esteri provenienti dalla vendita di cui al comma 1, è comminata, a carico dell'aggiudicatario, una sanzione pecuniaria pari a dieci volte il prezzo di vendita dei corrispondenti prodotti commercializzati dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ed il medesimo non può partecipare ad altre gare per la durata di tre anni.

     5. Il Ministero delle finanze può richiedere direttamente all'istituto bancario che ha prestato la fidejussione il pagamento, a semplice richiesta, delle pene pecuniarie irrogate, nei limiti della somma garantita.

     6. Nel caso di mancata adozione del definitivo provvedimento di confisca, il Ministero delle finanze è tenuto a restituire agli aventi diritto solo la somma realizzata nella vendita, oltre agli interessi nella misura legale.

     Art. 47 ter. (Liquidazione enti inutili). 1. All'articolo 6, primo comma, della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, le parole: "in cui lo Stato abbia la proprietà dell'intero capitale o della maggioranza di esso" sono sostituite dalle seguenti: "controllate dallo Stato".

     2. Al primo comma dell'articolo 8 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dopo la parola: "termine" è aggiunta la seguente: "perentorio".

     3. All'articolo 9 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, le parole: "lire 20.000" sono sostituite con le seguenti: "200.000 lire".

     4. Allo scopo di accelerare la chiusura delle liquidazioni assunte ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, l'Ispettorato generale per gli affari e la gestione del patrimonio degli enti disciolti (IGED) individua i problemi e i casi nei quali norme di legge o di regolamento o provvedimenti amministrativi determinano situazioni distorsive del corretto andamento delle gestioni liquidatorie. L'IGED segnala i casi al Ministro del tesoro e esprime parere circa le iniziative necessarie per rimuovere o prevenire le distorsioni e i problemi stessi. Ogni qual volta ne ravvisi l'opportunità o almeno ogni sei mesi, il Ministro del tesoro presenta al Presidente del Consiglio dei ministri un rapporto circa i problemi e le azioni da promuovere per consentire la prosecuzione e chiusura delle gestioni liquidatorie.

     5. Entro il 31 marzo di ogni anno, l'IGED presenta al Ministro del tesoro un programma che, con riferimento alle singole gestioni liquidatorie o alle liquidazioni di gruppi omogenei, preveda in dettaglio le singole operazioni, la loro sequenza, i tempi di attuazione e il risultato anche in termini di razionalizzazione che si intendono conseguire nell'anno in corso e le relative motivazioni. Il programma può altresì prevedere lo schema di massima di operazioni in specifici settori ed il loro risultato, rinviando a una data determinata la presentazione di progetti esecutivi che prevedano in dettaglio le operazioni di cui al primo periodo e le loro modalità. Le eventuali variazioni e aggiornamenti devono essere periodicamente comunicati al Ministro del tesoro. Entro il 30 gennaio di ogni anno, l'Ispettore generale presenta al Ministro del tesoro una relazione nella quale si dà conto in dettaglio dei risultati conseguiti nell'anno precedente, del rispetto del programma di cui al presente comma, nonché delle variazioni che si sono rese necessarie con la loro motivazione. La relazione dovrà essere inviata al Presidente del Consiglio dei ministri.

     Art. 47 quater. (Gestione dei beni culturali). 1. Per la fruizione dei beni artistici, archeologici, librari e archivistici, storici e culturali in genere, fermi restando, per i beni statali, gli obblighi di tutela a carico del personale statale a ciò qualificato e incaricato, possono essere affidati, in tutto o in parte, in gestione a Fondazioni culturali e bancarie, società o consorzi, costituiti a tale fine, i servizi di cui al comma 2 qualora risulti finanziariamente conveniente.

     2. I servizi affidabili in gestione ai sensi del comma 1 sono quelli indicati dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1993, n. 4, nonché quelli di accoglienza, di informazione, di guida e assistenza didattica e di fornitura di sussidi catalografici, audiovisivi ed informatici, di utilizzazione commerciale delle riproduzioni, di gestione dei punti vendita, dei centri di incontro e di ristoro, delle diapoteche, delle raccolte discografiche e biblioteche museali, dei servizi di pulizia, di vigilanza, di gestione dei biglietti di ingresso, dell'organizzazione delle mostre e delle altre iniziative promozionali, utili alla migliore valorizzazione del patrimonio culturale ed alla diffusione delle conoscenza dello stesso.

     Art. 47 quinquies. (Assegno e detrazioni fiscali per il nucleo familiare). 1. A partire dal 1° luglio 1995, l'importo dell'assegno per il nucleo familiare di cui al decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, è aumentato, nelle misure stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, con riferimento al reddito previsto per la determinazione del predetto assegno, nei casi di nucleo comprendente più di due figli. La relativa spesa non può superare negli anni 1995, 1996 e 1997, rispettivamente, l'ammontare annuo di lire 300, 600 e 600 miliardi.

     2. All'onere di cui al comma 1 si provvede, quanto a lire 100 miliardi, 200 miliardi e 200 miliardi, con le maggiori entrate e le minori spese recate dal presente decreto; quanto a lire 200 miliardi, 400 miliardi e 400 miliardi:

     a) per l'anno 1995, mediante corrispondente riduzione dell'importo autorizzato dal comma 1 dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1994, n. 725;

     b) per gli anni 1996 e 1997, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero del tesoro. - 3. Le maggiori detrazioni di cui al comma 1 dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1994, n. 725, sono prorogate, con le stesse modalità applicative, per gli anni successivi al 1995, tenuto conto della riduzione apportata dal precedente comma 2, lettera a). Al relativo onere, pari a lire 400 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997 si provvede mediante riduzione delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri".