Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 86. Sanità |
Capitolo: | 86.2 farmaci e presidi medici |
Data: | 12/09/1983 |
Numero: | 463 |
§ 86.2.13 – D.L. 12 settembre 1983, n. 463. [1]
Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini.
(G.U. 12 settembre 1983, n. 250).
Titolo I
MISURE URGENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE
1. I datori di lavoro non agricoli versano entro termini unificati, in ogni caso non oltre il 25 del mese, ferme restando le diverse periodicità, l'imposta sul valore aggiunto, le somme dovute quali sostituti d'imposta e quelle dovute a gestioni previdenziali ed assistenziali o la cui riscossione sia a queste affidata. I termini unificati sono stabiliti con decreto dei Ministri delle finanze, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto [2].
2. Le somme di cui al comma che precede sono versate distintamente alle amministrazioni di competenza con i procedimenti e le modalità rispettivamente vigenti, a mezzo di moduli conformi ad unico modello, recante le informazioni richieste dalle amministrazioni interessate, cui ne compete la verifica, da effettuarsi mediante controlli incrociati, con idonea campionatura. Il modello è approvato con il decreto di cui al comma 1 [3].
3. La codificazione effettuata dall'Amministrazione finanziaria, viene estesa a tutti i soggetti per i rapporti con le gestioni previdenziali e assistenziali, con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e con le altre amministrazioni pubbliche. I relativi adempimenti hanno inizio immediato e sono ultimati entro il 30 giugno 1984.
1. Le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della
1 bis. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Il datore di lavoro non è punibile, nè assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione [5].
1 ter. La denuncia di reato è presentata o trasmessa senza ritardo dopo il versamento di cui al comma 1-bis ovvero decorso inutilmente il termine ivi previsto. Alla denuncia è allegata l'attestazione delle somme eventualmente versate [6].
1 quater. Durante il termine di cui al comma 1-bis il corso della prescrizione rimane sospeso [7].
2. Il datore di lavoro che non provveda al pagamento dei contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali entro il termine stabilito, o vi provveda in misura inferiore, è tenuto al versamento di una somma aggiuntiva, in sostituzione di quella prevista dalle disposizioni che disciplinano la materia, fino a due volte l'importo dovuto, ferme restando le ulteriori sanzioni amministrative e penali. Per la graduazione delle somme aggiuntive dovute sui premi resta in vigore la
3. [Nel settore agricolo, per quanto attiene la contribuzione unificata dovuta per gli operai, le ipotesi previste dai precedenti commi si realizzano allorquando la mancata o minore imposizione dei contributi sia conseguente ad una omessa, incompleta, reticente o infedele presentazione delle denunce contributive previste dall'art. 2 della
4. Le sanzioni amministrative previste per violazione delle norme di cui al
5. Entro il 30 novembre 1983 i datori di lavoro che abbiano effettuato il versamento dei contributi afferenti al periodo successivo al 1° febbraio 1983 sono ammessi a regolarizzare la loro posizione debitoria relativa ai periodi di paga precedenti. La regolarizzazione estingue il reato e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connessi con la denuncia ed il versamento dei contributi stessi, ivi compresi quelli di cui all'art. 18 del
6. Il versamento dei contributi può essere effettuato anche in rate mensili eguali e consecutive, in numero non superiore a nove, delle quali la prima entro il 30 novembre 1983, con applicazione sull'importo delle rate successive degli interessi di dilazione previsti dall'art. 13, primo comma, del
6 bis. Le imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria in data successiva al 1° febbraio 1983 sono ammesse a regolarizzare la loro posizione debitoria relativa ai periodi di paga precedenti con gli effetti di cui al secondo periodo del comma quinto, a condizione che provvedano al versamento dei contributi afferenti al periodo successivo alla data suindicata entro il 30 novembre 1983 [12].
6 ter. Le imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria possono usufruire dei benefici di cui al comma quinto anche se non sono in regola con i versamenti dei contributi previsti nello stesso comma, alla condizione che sia stata autorizzata dal CIPI la continuazione dell'esercizio dell'impresa e che esse, od il gruppo di cui fanno parte, abbiano usufruito delle garanzie del Tesoro di cui all'art. 2-bis del
7. Per le imprese che alla data del 30 novembre 1983 si trovino in stato di amministrazione controllata o di amministrazione straordinaria, il termine per la regolarizzazione della posizione debitoria è differito all'ultimo giorno del mese successivo a quello di cessazione dell'amministrazione controllata o straordinaria [14].
7 bis. Per gli istituti di patronato e di assistenza sociale, istituiti ai sensi del
8. Per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è differito al 30 novembre 1983 il termine utile per la presentazione della richiesta di cui al primo comma dell'art. 14 della
9. La regolarizzazione estingue le obbligazioni per le sanzioni civili di cui agli articoli 50 e 51 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con
10. Per il pagamento rateale dei premi, per lo stato di regolarità fino al 31 dicembre 1983 e per le imprese che alla data del 30 novembre 1983 si trovino in stato di amministrazione controllata o di amministrazione straordinaria valgono le disposizioni di cui al presente articolo [17].
11. Le disposizioni di cui ai commi precedenti trovano applicazione anche in fase di contenzioso previdenziale e, nel caso in cui il debito sia in corso di soluzione a mezzo di pagamento rateale, relativamente alle sole rate non ancora versate.
12. Decade dal beneficio della regolarizzazione di cui al presente articolo il datore di lavoro che ometta di effettuare, alle scadenze di legge, il versamento dei contributi di previdenza ed assistenza dovuti per il periodo compreso tra la data di effettuazione del versamento di cui al presente articolo ed il 31 luglio 1984 [18].
13. Gli enti previdenziali e assistenziali impositori determinano le modalità per i versamenti [19].
14. Le disposizioni di cui ai commi da 5 a 13 si applicano anche ai coltivatori diretti, ai mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, agli artigiani, agli esercenti attività commerciali ed ai liberi professionisti iscritti negli appositi alibi o elenchi professionali, per la regolarizzazione delle posizioni debitorie relative a periodi di contribuzione anteriori al 1° gennaio 1983. I relativi contributi sono versati entro il 30 giugno 1984. Per coloro che non abbiano ottemperato all'obbligo di iscrizione presso le rispettive commissioni, le disposizioni si applicano purché la denuncia entro il 30 novembre 1983 e la relativa regolarizzazione avvenga comunque entro sessanta giorni dall'iscrizione stessa [20].
15. Il datore di lavoro, tenuto alla denuncia ed al versamento dei contributi con le modalità previste nel decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 5 febbraio 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 13 marzo 1969, il quale non abbia presentato all'Istituto nazionale della previdenza sociale le denunce individuali dei lavoratori occupati nei periodi anteriori all'entrata in vigore del
16. Al datore di lavoro che non provveda, entro il termine stabilito, a quanto previsto nel comma precedente ovvero vi provveda fornendo dati infedeli o incompleti, si applicano le disposizioni previste dall'art. 4, secondo comma, del
17. I termini per la presentazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale della denuncia nominativa di cui all'art. 4 del
18. Alle amministrazioni dello Stato, che abbiano presentato o presentino, entro il 31 dicembre 1983, le denunce nominative degli anni 1978, 1979, 1980 e 1981, non si applicano le sanzioni previste dal citato art. 4. Alle predette amministrazioni non si applicano, altresì, le sanzioni previste dall'art. 30 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, qualora abbiano presentato o presentino entro il 30 novembre 1983, le denunce contributive relative a periodi di paga scaduti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge [23].
19. I termini di prescrizione relativi ai contributi dovuti o la cui riscossione è affidata a qualsiasi titolo all'Istituto nazionale della previdenza sociale ed all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro sono sospesi per un triennio dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed è corrispondentemente prolungato il periodo durante il quale il datore di lavoro ha l'obbligo di conservare i libri paga e di matricola [24].
20. Dalla data di entrata in vigore della
21. Le variazioni di carattere generale del trattamento economico di attività di servizio a favore delle categorie di dipendenti iscritti alle casse pensioni facenti parte degli istituti di previdenza, derivanti da leggi, da norme regolamentari o da contratti collettivi di lavoro, che intervengano a partire dal 1° gennaio 1984, sono assoggettate a contributo, anche nel corso dell'anno, dalla data di effetto dei miglioramenti stessi, con le modalità di cui all'art. 27 dell'ordinamento delle stesse casse approvato con regio
22. Per le cessazioni dal servizio a partire dal 1° gennaio 1983, nei riguardi degli iscritti negli elenchi dei contributi della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, della Cassa per le pensioni ai sanitari e della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, l'eventuale recupero contributivo con le modalità previste dal comma primo dell'art. 30 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, si effettua limitatamente al periodo non anteriore al 1° gennaio 1970.
23. Per le cessazioni dal servizio anteriori al 1° gennaio 1983, il recupero contributivo, qualora riguardi emolumenti ammessi a far parte della retribuzione annua contributiva, si effettua, relativamente alla quota a carico dell'ente datore di lavoro, in 24 semestralità, al saggio del sei per cento annuo.
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5 della
a) di accedere a tutti i locali delle aziende, agli stabilimenti, ai laboratori, ai cantieri ed altri luoghi di lavoro, per esaminare i libri di matricola e paga, i documenti equipollenti ed ogni altra documentazione, compresa quella contabile, che abbia diretta o indiretta pertinenza con l'assolvimento degli obblighi contributivi e l'erogazione delle prestazioni;
b) di assumere dai datori di lavoro, dai lavoratori, dalle rispettive rappresentanze sindacali e dagli istituti di patronato, dichiarazioni e notizie attinenti alla sussistenza di rapporti di lavoro, alle retribuzioni, agli adempimenti contributivi e assicurativi e alla erogazione delle prestazioni.
2. I soggetti di cui al comma precedente possono anche esercitare gli altri poteri spettanti in materia di previdenza e assistenza sociale agli ispettori del lavoro, ad eccezione di quello di contestare contravvenzioni, e debbono, a richiesta, presentare un documento di riconoscimento rilasciato dagli istituti di appartenenza. Essi devono porre la data e la firma sotto l'ultima scritturazione del libro paga e matricola e possono estrarne copia controfirmata dal datore di lavoro.
3. I datori di lavoro e i loro rappresentanti, che impediscano ai funzionari dell'ispettorato del lavoro e ai soggetti indicati nel precedente comma 1 l'esercizio dei poteri di vigilanza di cui al presente articolo, sono tenuti a versare alle amministrazioni da cui questi dipendono, a titolo di sanzione amministrativa, una somma da L. 500.000 a lire 5 milioni, ancorché il fatto costituisca reato. Qualora forniscano scientemente dati errati o incompleti, che comportino evasione contributiva, i datori di lavoro e i loro rappresentanti sono tenuti a versare alle amministrazioni stesse, a titolo di sanzione amministrativa, una somma pari a L. 500.000 per ogni dipendente cui si riferisce l'inadempienza, ancorché il fatto costituisca reato.
4. A richiesta di uno degli enti di cui al precedente comma 1, l'amministrazione che ha proceduto a redigere un verbale ispettivo è tenuta ad inviarne copia congiuntamente ad ogni altra notizia utile.
5. I soggetti di cui al precedente comma 1 sono tenuti ad osservare il segreto sui processi e sopra ogni altro particolare di lavorazione che venisse a loro conoscenza. La violazione di tale obbligo è punita con la pena stabilita dall'articolo 623 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato.
6. L'ispettorato provinciale del lavoro esercita i poteri di coordinamento ad esso attribuiti anche mediante programmi annuali per la repressione delle evasioni contributive in materia di previdenza e assistenza sociale obbligatoria, sentiti gli istituti interessati. L'ispettorato provinciale del lavoro riferisce annualmente al Ministro del lavoro e della previdenza sociale sull'attività di coordinamento effettuata [26].
7. [27].
8. Ai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo non compete la qualifica di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria.
1. Per l'anno 1983 i contributi base di adeguamento e per l'anno 1984 i contributi di adeguamento dovuti dagli artigiani, dagli esercenti attività commerciali e quelli relativi ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni sono confermati nella misura stabilita rispettivamente per gli anni 1982 e 1983 e sono soggetti alla variazione annuale di cui all'articolo 22 della
2. In attesa della legge di riforma del sistema pensionistico, restano confermate, per gli anni 1983 e 1984, le disposizioni di cui agli articoli 2, secondo e terzo comma, 2-bis, 3, secondo, terzo e quinto comma, del
3. I contributi dovuti dalle aziende esercenti la pesca ai sensi del primo comma dell'articolo 17 del
4. Il contributo sociale di malattia dovuto in misura fissa per gli anni 1983 e 1984 dagli artigiani, dagli esercenti attività commerciali, dai coltivatori diretti e dai liberi professionisti è confermato nella misura stabilita rispettivamente per gli anni 1982 e 1983 ed è soggetto alla variazione annuale di cui all'articolo 2 del
4 bis. I contributi aggiuntivi aziendali per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per l'assistenza di malattia di cui all'articolo 2, secondo comma, del
5. Le maggiorazioni delle aliquote contributive di cui al primo comma dell'articolo 14-sexies del
6. Le misure dei contributi dovuti all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli impiegati dell'agricoltura ai sensi della
6 bis. Il contributo annuo fisso personale a carico degli iscritti alle Casse nazionali di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, previsto dall'articolo 2 della
7. Le modalità di versamento dei contributi indicate dall'articolo 17, quarto comma, punto 2), del
8. Il termine previsto dall'articolo 1 della
9. Ai lavoratori agricoli di cui all'articolo 14, primo comma, del
10. Ai lavoratori di cui al precedente comma è riconosciuto, per gli anni 1984 e 1985, il diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali previste per gli iscritti negli elenchi nominativi, compilati a norma dell'articolo 7, n. 5), del
11. L'Istituto nazionale della previdenza sociale non riconosce il diritto alle prestazioni di cui ai precedenti commi 9 e 10 per coloro che fruiscono di pensione diretta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti o a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi, o di forme sostitutive, esonerative o esclusive della stessa o, se titolari di pensioni di invalidità, al compimento dell'età di 55 anni per le donne e di 60 per gli uomini [35].
12. L'Istituto nazionale della previdenza sociale sospende l'erogazione delle prestazioni di cui ai precedenti commi 9 e 10 in caso di svolgimento di attività di lavoro extra agricolo in forma prevalente o di emigrazione all'estero.
13. Il termine di cui agli articoli 16, primo e quinto comma, e 18 della
14. L'articolo 2 della
14 bis. L'articolo 35, terzo comma, della
15. Le norme contenute nell'articolo 16 della
16. Il quarto comma dell'articolo 8 della
17. L'articolo 23 della
17 bis. L'articolo 8, primo comma, della
18. All'onere valutato in nove miliardi di lire, derivante dall'attuazione del comma secondo dell'articolo 5 del
19. Al fine di concorrere al contenimento dell'inflazione ed al miglioramento dei livelli occupazionali, le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie a carico delle imprese commerciali considerate tali ai fini dell'inquadramento previdenziale ed assistenziale e con, esclusione di quelle di cui all'art. 1 della
a) a decorrere dal 1° febbraio 1983, del 2 per cento per gli uomini e del 2,60 per cento per le donne;
b) a decorrere dal 1° gennaio 1984, di un ulteriore 1,38 per cento per gli uomini e di un ulteriore 6,05 per cento per le donne.
20. Le riduzioni contributive di cui al precedente comma si applicano alle imprese che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, assicurino ai propri dipendenti trattamenti economici non inferiori a quelli minimi previsti dai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
21. Per una verifica delle finalità di cui al comma 19 del presente articolo il Governo, al termine degli anni 1983 e 1984, esaminerà l'andamento medio annuo dell'indice dei prezzi al consumo, limitatamente ai prodotti commercializzati, depurandolo dalle variazioni delle imposte indirette e dalle eccedenze, rispetto ai tassi di inflazione programmati, degli aumenti, tenendo conto di un ritardo massimo di tre mesi, dell'indice dei prezzi all'ingrosso della stessa categoria di prodotti e degli aumenti dell'indice delle retribuzioni minime contrattuali del commercio.
22. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative degli imprenditori e dei lavoratori, sulla base degli elementi che debbono essere forniti dall'ISTAT, ed avvalendosi delle risultanze dell'osservatorio dei prezzi e del mercato istituito presso l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, elabora entro il 15 gennaio degli anni 1984 e 1985 un rapporto sull'andamento generale dei prezzi e del mercato.
23. [39].
24. Il decreto di cui al precedente comma è emanato entro il 31 gennaio degli anni 1984 e 1985.
25. All'onere derivante dall'applicazione dei precedenti commi 19, 20 e 23, valutato in lire 250 miliardi per l'anno finanziario 1983, si provvede con le maggiori entrate di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 del presente decreto.
26. Per l'anno 1983, ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per gli operai agricoli a tempo indeterminato, dipendenti da imprese agricole individuali o associate, si applica una ulteriore riduzione del 25 per cento. All'onere derivante dal presente comma, valutato in lire 66 miliardi, si fa fronte con le maggiori entrate di cui al presente articolo.
27. Il periodo massimo di concessione dell'indennità prevista dall'articolo 1 del
28. All'onere derivante dall'attuazione del precedente comma 27, valutato in lire 14 miliardi, si provvede a carico della gestione per il finanziamento integrativo dei progetti speciali di cui all'articolo 26 della
1. Ai lavoratori pubblici e privati, con contratto a tempo determinato, i trattamenti economici e le indennità economiche di malattia sono corrisposti per un periodo non superiore a quello di attività lavorativa nei dodici mesi immediatamente precedenti l'evento morboso, fermi restando i limiti massimi e di durata previsti dalle vigenti disposizioni.
2. Non possono essere corrisposti trattamenti economici e indennità economiche per malattia per periodi successivi alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato.
3. Nel caso in cui il lavoratore a tempo determinato nei dodici mesi immediatamente precedenti non possa far valere periodi lavorativi superiori a trenta giorni, il trattamento economico e l'indennità di malattia sono concessi per un periodo massimo di trenta giorni nell'anno solare. In tal caso l'indennità economica di malattia è corrisposta, previa comunicazione del datore di lavoro, direttamente dall'Istituto nazionale per la previdenza sociale.
4. Il periodo di malattia di cui al precedente comma si computa ai fini del limite massimo delle giornate indennizzabili.
5. Il datore di lavoro non può corrispondere l'indennità economica di malattia per un numero di giornate superiore a quelle effettuate dal lavoratore a tempo determinato alle proprie dipendenze. Le indennità relative ad un maggior numero di giornate indennizzabili sono corrisposte al lavoratore direttamente dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
6. I lavoratori agricoli a tempo determinato iscritti o aventi diritto alla iscrizione negli elenchi nominativi di cui all'articolo 7, n. 5), del
7. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano ai marittimi assistiti ai sensi del regio
8. Ai fini del presente articolo i periodi di godimento del trattamento di Cassa integrazione guadagni e di astensione obbligatoria dal lavoro per gravidanza e puerperio sono assimilati ai periodi di lavoro.
9. Ai fini dei controlli sullo stato di salute dei lavoratori, il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, formula gli schemi-tipo di convenzione di cui all'articolo 8-bis, del
10. Entro i trenta giorni successivi alla data di pubblicazione degli schemi di cui al comma che precede le unità sanitarie locali adottano le convenzioni di cui al comma che precede e predispongono un servizio idoneo ad assicurare entro lo stesso giorno della richiesta, anche se domenicale o festivo, in fasce orarie di reperibilità, il controllo dello stato di malattia dei lavoratori dipendenti per tale causa assentatisi dal lavoro e accertamenti preliminari al controllo stesso anche mediante personale non medico, nonché un servizio per visite collegiali presso poliambulatori pubblici per accertamenti specifici.
11. L'omissione degli adempimenti di cui al comma che precede nel termine fissato comporta l'immediata nomina di un commissario "ad acta" da parte del competente organo regionale.
12. Per l'effettuazione delle visite mediche di controllo dei lavoratori l'Istituto nazionale della previdenza sociale, sentiti gli ordini dei medici, istituisce presso le proprie sedi liste speciali formate da medici, a rapporto di impiego con pubbliche amministrazioni e da medici liberi professionisti, ai quali possono fare ricorso gli istituti previdenziali o i datori di lavoro [42].
12 bis. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, per gli accertamenti sanitari connessi alla sua attività istituzionale, è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro [43].
13. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, sentiti la Federazione nazionale degli ordini dei medici e il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, sono stabilite le modalità per la disciplina e l'attuazione dei controlli secondo i criteri di cui al comma 10 del presente articolo ed i compensi spettanti ai medici. Con il medesimo decreto sono stabilite le esenzioni dalla reperibilità per i lavoratori subordinati dipendenti dai datori di lavoro privati [44].
14. Qualora il lavoratore, pubblico o privato, risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l'intero periodo sino a dieci giorni e nella misura della metà per l'ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo [45].
1. L'integrazione al trattamento minimo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni sostitutive ed esclusive della medesima, nonché delle gestioni previdenziali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, della gestione speciale minatori e dell'ENASARCO non spetta ai soggetti che posseggano:
a) nel caso di persona non coniugata, ovvero coniugata ma legalmente ed effettivamente separata, redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un importo superiore a due volte l'ammontare annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a tredici volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio di ciascun anno;
b) nel caso di persona coniugata, non legalmente ed effettivamente separata, redditi propri per un importo superiore a quello richiamato al punto a), ovvero redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo superiore a quattro volte il trattamento minimo medesimo. Per i lavoratori andati in pensione successivamente al 31 dicembre 1993 e fino al 31 dicembre 1994, il predetto limite di reddito è elevato a cinque volte il trattamento minimo [46].
1 bis. Dal computo dei redditi sono esclusi i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata. Non concorre alla formazione dei redditi l'importo della pensione da integrare al trattamento minimo. Per i lavoratori autonomi agricoli, il reddito dichiarato dal titolare dell'azienda ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche viene imputato, indipendentemente dalla effettiva percezione, a ciascun componente attivo del nucleo familiare, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato da ciascuno di essi in modo continuativo, attestato con dichiarazione dello stesso titolare dell'azienda [47].
2. Qualora il reddito, come determinato ai commi precedenti, risulti inferiore ai limiti ivi previsti, l'integrazione al minimo è riconosciuta in misura tale che non comporti il superamento del limite stesso [48].
3. Fermi restando i limiti di reddito di cui ai precedenti commi, nel caso di concorso di due o più pensioni l'integrazione di cui ai commi stessi spetta una sola volta ed è liquidata sulla pensione a carico della gestione che eroga il trattamento minimo di importo più elevato o, a parità di importo, della gestione che ha liquidato la pensione avente decorrenza più remota. Nel caso di titolarità di pensioni dirette ed ai superstiti a carico della stessa gestione inferiori al trattamento minimo, l'integrazione al trattamento minimo è garantita sulla sola pensione diretta, sempreché non risultino superati i predetti limiti di reddito; nel caso in cui una delle pensioni risulti costituita per effetto di un numero di settimane di contribuzione obbligatoria, effettiva e figurativa con esclusione della contribuzione volontaria e di quella afferente a periodi successivi alla data di decorrenza della pensione, non inferiore a 781, l'integrazione al trattamento minimo spetta su quest'ultima pensione.
4. Per l'accertamento del reddito di cui al primo comma gli interessati devono presentare alle gestioni previdenziali di competenza la dichiarazione di cui all'articolo 24 della
5. Le pensioni non integrate al trattamento minimo di cui al presente articolo sono assoggettate alla disciplina della perequazione automatica delle pensioni integrate al trattamento minimo secondo i rispettivi ordinamenti [49].
6. Le pensioni integrate al trattamento minimo i cui titolari superino il limite di reddito di cui ai precedenti commi successivamente alla data di decorrenza della pensione, ivi comprese quelle aventi decorrenza anteriore al 30 settembre 1983, sono assoggettate alle disposizioni di cui ai commi precedenti dalla cessazione del diritto alla integrazione. In tal caso l'importo della pensione non integrata è determinato, all'atto della cessazione del diritto all'integrazione, applicando all'importo in vigore alla data di decorrenza della pensione, calcolato sulla base dei periodi di contribuzioni utili, le percentuali di rivalutazione dei trattamenti minimi di pensione dei rispettivi ordinamenti nel frattempo intervenute [50].
7. L'importo erogato alla data della cessazione del diritto all'integrazione viene conservato fino al suo superamento per effetto dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 5 dell'importo determinato ai sensi del comma 6 [51].
8. [52].
9. [53].
10. Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 si applicano altresì alle pensioni aventi decorrenza anteriore al 1° ottobre 1983 per le quali il coefficiente 5,74 e quelli successivi assorbono anche gli aumenti per perequazione automatica intervenuti alla data di decorrenza della pensione [54].
10 bis. Ai fini dei commi 8, 9 e 10, per le pensioni aventi decorrenza successiva al 30 settembre 1983, i contributi base versati dai coltivatori diretti, coloni e mezzadri si intendono rivalutati secondo l'anno di riferimento con i seguenti coefficienti: [55]
1979 ................................................ |
1,2038 |
1980 ................................................ |
1,1346 |
1981 ................................................. |
1,3003 |
1982 ................................................. |
1,2731 |
1983 ................................................. |
1,2126 |
10 ter. I trattamenti minimi dei lavoratori autonomi sono rivalutati ai sensi dell'articolo 19 della
11. A decorrere dal 1984 gli aumenti annuali del contributo capitario di cui all'articolo 22 della
11 bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle pensioni spettanti ai superstiti, quando vi siano più titolari [57].
11 ter. Chiunque compie dolosamente atti che procurino a sé o ad altri la corresponsione dell'integrazione al minimo non spettante è tenuto a versare alla gestione previdenziale interessata, a titolo di sanzione amministrativa, una somma pari al doppio di quella indebitamente percepita, ancorché il fatto costituisca reato [58].
11 quater. Nei casi in cui risulti che l'integrazione al trattamento minimo sia stata erogata sulla base di una dichiarazione non conforme al vero, ferme restando le sanzioni previste dalle leggi vigenti, l'integrazione stessa è annullata o rideterminata nella misura effettivamente spettante e la somma indebitamente erogata può essere recuperata senza tener conto dei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia [59].
11 quinquies. Le gestioni previdenziali possono procedere al recupero sul trattamento di pensione delle somme erogate in eccedenza anche in deroga ai limiti posti dalla normativa vigente [60].
1. Il numero dei contributi settimanali da accreditare ai lavoratori dipendenti nel corso dell'anno solare, ai fini delle prestazioni pensionistiche a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, per ogni anno solare successivo al 1983 è pari a quello delle settimane dell'anno stesso retribuite o riconosciute in base alle norme che disciplinano l'accreditamento figurativo, sempre che risulti erogata, dovuta o accreditata figurativamente per ognuna di tali settimane una retribuzione non inferiore al 30% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio dell'anno considerato. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1984, il limite minimo di retribuzione giornaliera, ivi compresa la misura minima giornaliera dei salari medi convenzionali, per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale non può essere inferiore al 7,50% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio di ciascun anno [62].
2. In caso contrario viene accreditato un numero di contributi settimanali pari al quoziente arrotondato per eccesso che si ottiene dividendo la retribuzione complessivamente corrisposta, dovuta o accreditata figurativamente nell'anno solare, per la retribuzione di cui al comma precedente. I contributi così determinati, ferma restando l'anzianità assicurativa, sono riferiti ad un periodo comprendente tante settimane retribuite, e che hanno dato luogo all'accreditamento figurativo, per quanti sono i contributi medesimi risalendo a ritroso nel tempo, a decorrere dall'ultima settimana lavorativa o accreditata figurativamente compresa nell'anno.
3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano per i periodi successivi al 31 dicembre 1983 ai fini del diritto alle prestazioni non pensionistiche per le quali è previsto un requisito contributivo, a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale [63].
4. Per l'anno in cui cade la decorrenza della pensione, il numero dei contributi settimanali da accreditare ai lavoratori per il periodo compreso tra il primo giorno dell'anno stesso e la data di decorrenza della pensione si determina applicando le norme di cui ai precedenti commi limitatamente alle settimane comprese nel periodo considerato per le quali sia stata prestata attività lavorativa o che abbiano dato luogo all'accreditamento figurativo. Lo stesso criterio si applica per le altre prestazioni previdenziali e assistenziali.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo non si applicano ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, agli operai agricoli, agli apprendisti e ai periodi di servizio militare o equiparato [64].
6. A decorrere dal 1° gennaio 1984 il primo e il secondo comma dell'art. 10 del
(Omissis) [65].
7. A decorrere dal 1° gennaio 1984 l'importo minimo della retribuzione settimanale sulla quale sono commisurati i contributi volontari non può essere inferiore a quello della retribuzione media della classe di retribuzione di cui alla tabella F allegata al
8. L'importo del contributo volontario minimo dovuto da tutte le categorie di prosecutori volontari dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti è quello che si ottiene applicando alla retribuzione media di cui al precedente comma le aliquote percentuali in vigore per ciascuna categoria. Per i lavoratori autonomi, fermo restando quanto disposto dal comma 2 dell'art. 4 in materia di contribuzione base, tale contributo non può essere inferiore a quello stabilito, con i criteri predetti, per i lavoratori dipendenti comuni. Per le categorie tenute al versamento di contributi volontari mensili tale importo è ragguagliato al mese [67].
9. Ai fini dell'accertamento del diritto e dell'anzianità contributiva per la determinazione della misura delle pensioni di vecchiaia, di anzianità, di invalidità ed ai superstiti degli operai agricoli, da liquidare con decorrenza successiva al 31 dicembre 1983, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, il requisito minimo di contribuzione annua è elevato a 270 giornate di contribuzione effettiva, volontaria o figurativa e, conseguentemente, il requisito minimo di contribuzione, per tutte le categorie di operai agricoli, resta fissato in: 5.460 giornate, con esclusione di quelle coperte da contribuzione figurativa per malattia e per indennità ordinaria di disoccupazione, per il diritto alla pensione di anzianità. Per il conseguimento dello stesso diritto è altresì richiesto il requisito di 35 anni di iscrizione negli elenchi nominativi di categoria; 4.050 giornate per il diritto alla pensione di vecchiaia; 1.350 giornate per il diritto alla pensione di invalidità, di cui almeno 270 nel quinquennio precedente la domanda di pensione [68].
10. Le giornate eccedenti le 270 possono essere riferite ad un anno successivo nel quale risultino accreditate almeno 30 giornate di contribuzione effettiva.
11. Per la contribuzione relativa a periodi successivi al 31 dicembre 1983, qualora nel corso dell'anno sussista anche contribuzione relativa ad attività lavorativa extra agricola, non potrà valutarsi complessivamente per ciascun anno un numero di settimane superiore a 52 [69].
12. I contributi versati o accreditati relativamente al lavoro agricolo per periodi anteriori al 1° gennaio 1984 in numero inferiore a 270 giornate per anno sono rivalutati per i coefficienti 2,60 e 3,86, rispettivamente, per gli uomini e per le donne e i ragazzi [70].
12 bis. Per effetto della rivalutazione di cui al comma precedente non possono, comunque, essere computati più di 270 contributi giornalieri per anno [71].
13. I lavoratori agricoli che non raggiungano nell'anno il numero minimo di 270 contributi obbligatori giornalieri, possono effettuare versamenti volontari per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ad integrazione di quelli effettivi e figurativi fino alla concorrenza del predetto numero [72].
1. All'articolo 10 del regio
(Omissis) [73].
1 bis. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 68 della
Titolo II
MISURE URGENTI IN MATERIA SANITARIA
1. In attuazione dell'art. 30 della
2. Nel prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale deve essere previsto apposito elenco di farmaci destinati al trattamento delle situazioni patologiche di urgenza, delle malattie ad alto rischio, delle gravi condizioni o sindromi morbose che esigono terapia di lunga durata, nonché alle cure necessarie per assicurare la sopravvivenza nelle malattie croniche, per i quali non è dovuta alcuna quota di partecipazione. Nel predetto elenco i galenici preparati dal farmacista su ricetta medica sono indicati per sostanza o per categoria terapeutica, con eventuale specificazione di limitazioni quantitative.
3. Gli utenti del Servizio sanitario nazionale che richiedano l'erogazione di farmaci diversi da quelli di cui al comma precedente compresi nel prontuario terapeutico, sono tenuti a versare al farmacista all'atto del prelievo dei farmaci:
a) una quota di partecipazione sul prezzo di vendita al pubblico dei suddetti farmaci, esclusi gli antibiotici e i chemioterapici, pari a L. 150 per ogni mille lire; tale quota si applica anche alla frazione di prezzo superiore a L. 500;
b) una quota fissa di L. 1.000 per ogni ricetta, ivi comprese quelle prescriventi antibiotici e chemioterapici. [77]
4. [78].
5. Sono inseriti nel prontuario terapeutico i prodotti galenici officinali per uso umano di cui all'elenco-indice del "Formulario nazionale", allegato al decreto del Ministro della sanità 26 giugno 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 197 del 20 luglio 1981, e successivi aggiornamenti. Ai fini dell'inserimento di tali prodotti nel prontuario terapeutico saranno seguite le procedure di cui ai commi 1, 2 e 3 del successivo articolo 12.
6. I farmaci previsti nel comma precedente sono posti a carico del Servizio sanitario nazionale, a seguito del loro inserimento nel prontuario, dalla data di applicazione dei primi prezzi ad essi relativi determinati dal Comitato interministeriale dei prezzi (CIP). Il CIP è tenuto a fissare tali prezzi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per i farmaci dei quali gli elenchi di cui al comma precedente non specificano il dosaggio e la confezione, i predetti elementi sono stabiliti, ai fini dell'inclusione dei farmaci medesimi nel prontuario terapeutico, dal comitato previsto dall'articolo 30 della
7. Fino alla data dell'applicazione dei primi prezzi determinati dal CIP per i farmaci previsti nel precedente comma 5, le preparazioni galeniche officinali di cui all'allegato n. 4 dell'accordo nazionale recante la disciplina dei rapporti con le farmacie per l'assistenza farmaceutica nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 15 settembre 1979, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 22 ottobre 1979, sono prescrivibili con onere a totale carico del Servizio sanitario nazionale, che corrisponderà ai farmacisti i prezzi indicati nell'allegato predetto e successive modificazioni.
8. [80].
9. La quota di partecipazione alla spesa a carico dell'assistito sulle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio prevista dall'articolo 12 della
9 bis. Le disposizioni relative alla compartecipazione dei cittadini per le prestazioni di cui ai commi 3 e 9 non vengono applicate per le prestazioni, erogate dai servizi pubblici, eseguite ai sensi e per le finalità di cui alle leggi 13 maggio 1978, n. 180 e 22 dicembre 1975, n. 685 [81].
9 ter. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 9 non vengono applicate per le prestazioni farmaceutiche e di diagnostica strumentale e di laboratorio effettuate ai fini della tutela sanitaria dei donatori di sangue ed organi in connessione con gli atti di donazione e per le prestazioni sanitarie da effettuarsi nei confronti delle donne in stato di gravidanza ed a tutela della maternità responsabile con accesso agli esami di laboratorio e di diagnostica strumentale in misura da stabilirsi mediante protocolli da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto [82].
1. Sono esentati dal pagamento delle quote di partecipazione di cui all'articolo 10 gli utenti del Servizio sanitario nazionale che abbiano nell'anno precedente un reddito personale assoggettabile ai fini dell'IRPEF non superiore a L. 4.500.000 o che appartengano a famiglia i cui componenti, compreso l'assistito, abbiano in detto anno redditi assoggettabili ai fini dell'IRPEF per un importo complessivo non superiore a L. 4.000.000 aumentato di L. 500.000 per ogni componente oltre il dichiarante.
2. Sono esentati altresì dal pagamento delle quote di partecipazione di cui all'articolo 10 gli invalidi civili e del lavoro nei cui confronti sia stata accertata una riduzione della capacità lavorativa nella misura superiore ai due terzi, gli invalidi di guerra o per servizio per una menomazione dell'integrità fisica ascrivibile alle categorie dalla 1a alla 5a della tabella A allegata alla
3. Restano in vigore, ai fini delle esenzioni di cui ai commi precedenti, le disposizioni dell'articolo 12 della
4. Gli estremi del documento previsto dall'articolo 12, ottavo comma, della
5. Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, ai fini della prevenzione e della cura di forme morbose di particolare rilevanza sociale o di peculiare interesse per la tutela della salute pubblica, stabilisce, con proprio decreto, entro novanta giorni, norme rivolte ad indicare i soggetti esentati dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sulle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio [84].
5 bis. Le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 9, non vengono applicate per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio conseguenti ad interventi ed a campagne di prevenzione (medicina scolastica, medicina dello sport, tutela sanitaria negli ambienti e luoghi di lavoro, prevenzione oncologica), previste dal piano sanitario nazionale [85].
6. Sono esentati dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa farmaceutica ed alla spesa delle prestazioni di diagnostica strumentale o di laboratorio i lavoratori soggetti alla tutela assicurativa di cui al
7. Le amministrazioni che gestiscono l'assicurazione obbligatoria di cui al precedente comma rimborsano al Fondo sanitario nazionale gli oneri relativi, mediante un contributo nella misura e secondo le modalità determinate annualmente con decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro.
8. Le autocertificazioni di cui alle disposizioni dell'articolo 12, nono comma, lettera a), della
9. Nell'ambito dei controlli sistematici di cui al secondo comma dell'articolo 1 della
10. All'articolo 13 della
(Omissis).
1. In sede di aggiornamento annuale del prontuario terapeutico di cui al penultimo comma dell'articolo 30 della
2. In applicazione dei criteri come sopra stabiliti, il Ministro della sanità, con la procedura prevista dal predetto articolo 30, approva con proprio decreto, con periodicità quadrimestrale, a partire dalla data di entrata in vigore del prontuario terapeutico di cui al precedente articolo 10, l'inserimento di nuovi prodotti nel prontuario stesso, nonché l'esclusione di quelli già inseriti. Ai fini della integrazione, il Ministro della sanità, contestualmente all'emanazione del decreto di registrazione, avvia la procedura prevista dal richiamato articolo 30.
3. Il Consiglio sanitario nazionale si riunisce entro il terzo mese di ogni quadrimestre per esprimere il proprio parere. Se non si pronuncia entro il termine suddetto, il parere si intende espresso in senso conforme alla proposta del comitato di cui all'articolo 30 della
4. Con il decreto di approvazione del prontuario terapeutico sono altresì stabilite le modalità per l'indicazione, sulle fustelle o bollini autoadesivi e sulle confezioni, della partecipazione alla spesa da parte degli assistiti ovvero della esenzione dalla partecipazione stessa.
5. Il prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali e dei galenici preconfezionati deve essere riportato, oltre che sul fustellato o bollino autoadesivo, anche in altra parte della confezione.
6. Fino al termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore del prontuario terapeutico, le scorte di specialità medicinali giacenti presso l'industria, i grossisti e le farmacie possono essere esitate senza l'adempimento di cui ai commi precedenti. In tale periodo le farmacie indicheranno sulla ricetta le quote di partecipazione alla spesa percepite.
7. Trascorso tale termine l'indicazione della partecipazione dovrà essere apposta, secondo modalità previste dal decreto medesimo, sulle scorte residue, dall'industria, dai grossisti e dalle farmacie mediante sovrastampa indelebile o bollino trasparente autoadesivo da sovrapporre alla fustella o etichetta originale, in modo da identificare chiaramente la denominazione del prodotto ivi stampato.
8. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministro della sanità, al fine di assicurare il rigoroso controllo della spesa sanitaria mediante l'acquisizione sistematica di dati quantitativi e qualitativi, adotta disposizioni per la codifica delle specialità medicinali e dei galenici preconfezionati nonché per l'impiego nelle relative confezioni di fustelle o bollini autoadesivi a lettura automatica.
9. Per le medesime finalità ed in connessione alla applicazione della disciplina di cui al comma precedente, il Ministro della sanità è altresì autorizzato ad emanare disposizioni per:
a) l'adozione nel Servizio sanitario nazionale di ricettari unici standardizzati e la lettura automatica;
b) la razionalizzazione delle modalità secondo le quali il prezzo delle specialità medicinali e dei galenici preconfezionati nonché la quota a carico dell'assistito debbono essere indicati sulle relative confezioni;
c) l'eventuale estensione delle tecniche di codificazione e di fustellatura agli altri prodotti e presidi comunque erogati a carico del Servizio sanitario nazionale.
10. Il numero d'ordine 3 della tariffa annessa al
11. Le tasse annuali previste nell'allegato sono dovute anche se non sono state corrisposte le correlative tasse di rilascio, perché non dovute in base alle disposizioni al momento vigenti.
12. Per il 1983, coloro che hanno ottenuto le autorizzazioni in data anteriore al 1° gennaio 1983 devono corrispondere le tasse annuali o i conguagli, fino a concorrenza delle somme dovute, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
13. Per la trattazione di questioni concernenti i prezzi dei medicinali il Ministro della sanità partecipa, in qualità di componente, alle sedute del Comitato interministeriale dei prezzi di cui all'articolo 1 del
14. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto il CIP approva, previa deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta congiunta dei Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel rispetto dei criteri indicati dall'articolo 29 della
15. Il Ministro della sanità presenta annualmente al Parlamento una relazione sull'applicazione del nuovo metodo di determinazione dei prezzi dei medicinali.
1. L'assistenza sanitaria integrativa e le prestazioni previste in favore degli assicurati all'INPS e all'INAIL restano disciplinate dalle disposizioni del
2. Per l'anno 1983 il versamento al bilancio dello Stato previsto a carico dell'INPS e dell'INAIL dall'articolo 69, lettera b), della
3. Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati, le prestazioni idrotermali possono essere concesse, fuori dei congedi ordinari e delle ferie annuali, esclusivamente per effettive esigenze terapeutiche o riabilitative, su motivata prescrizione di un medico specialista dell'unità sanitaria locale ovvero, limitatamente ai lavoratori avviati alle cure dall'INPS e dall'INAIL, su motivata prescrizione dei medici dei predetti istituti [89].
4. I congedi straordinari, le aspettative per infermità, i permessi per malattia comunque denominati, concessi per fruire delle prestazioni di cui al comma precedente, non possono superare il periodo di quindici giorni l'anno anche per i soggetti di cui all'articolo 57, terzo comma, della
5. Tra i periodi concessi ai sensi dei commi precedenti e i congedi ordinari e le ferie annuali deve intercorrere un intervallo di almeno quindici giorni.
6. I congedi straordinari, le aspettative per infermità ed i permessi per malattia di cui ai commi precedenti non possono essere concessi per cure elioterapiche, climatiche e psammoterapiche, ad eccezione di quelli spettanti agli invalidi per causa di guerra, di servizio e del lavoro e ai ciechi, ai sordomuti e agli invalidi civili con una percentuale superiore ai due terzi [90].
7. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a proseguire, fino al definitivo passaggio alle unità sanitarie locali territorialmente competenti, l'attività terapeutica presso gli stabilimenti termali di cui al terzo comma dell'articolo 36 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Restano in vigore dal 1° gennaio 1983 le disposizioni di cui al quarto comma dell'articolo 52 della citata legge [91].
1. La norma di cui all'articolo 3, primo comma, lettera b), del
2. A decorrere dal 1° gennaio 1983 i liberi professionisti iscritti negli appositi albi o elenchi professionali di cui all'articolo 2229 del codice civile, sono tenuti al pagamento del contributo sociale di malattia nelle misure di cui al
2 bis. In caso di cumulo tra reddito di lavoro professionale e reddito di lavoro dipendente, autonomo o di pensione soggetta ad un contributo di malattia, sul reddito derivante dall'attività professionale è dovuta solo la maggiorazione del contributo di cui all'articolo 1, ultimo comma, del decreto del presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, e successive modificazioni ed integrazioni [94].
1. Fermi restando i residui attivi e passivi che i soppressi enti, casse mutue anche aziendali - escluse le affidatarie - e gestioni di assistenza malattia espongono alla data di entrata in vigore del presente decreto nei confronti della Direzione generale degli istituti di previdenza e/o della Cassa depositi e prestiti, ivi comprese le sezioni autonome e speciali istituite presso la stessa, nonché i crediti ex Gescal relativi alla costruzione di alloggi per i lavoratori, sono estinti i residui crediti e debiti che le gestioni di liquidazione dei menzionati enti soppressi - assunte ai sensi dell'articolo 77 della
2. Le disposizioni di cui al precedente comma si estendono anche a tutte le gestioni di liquidazione degli enti soppressi, comunque affidate allo stesso speciale ufficio liquidazioni.
3. Sono, altresì, estinti tutti i rapporti di debito e credito esposti fra di loro dagli enti soppressi, alla cui liquidazione provvede il predetto speciale ufficio liquidazioni.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non trovano applicazione nei confronti dei debiti e dei crediti che gli enti soppressi espongono verso terzi nella situazione patrimoniale presentata allo speciale ufficio liquidazioni all'atto delle consegne.
5. In deroga all'articolo 69 della
6. Al personale dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e delle unità sanitarie locali che, per l'effettuazione di omologazioni, collaudi e verifiche periodiche ai fini della sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro, abbia frequente necessità di recarsi in località comprese nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio di appartenenza o di spostarsi da uno ad un altro luogo di lavoro, anche nell'ambito della città sede dell'ufficio, può essere consentito, ancorché non acquisti titolo all'indennità di trasferta, l'uso di un proprio mezzo di trasporto con la corresponsione dell'indennità chilometrica dovuta. L'uso di tale mezzo è autorizzato dal responsabile dell'ufficio, previa domanda dell'interessato dalla quale risulti che l'amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità circa l'uso del mezzo. Allo stesso personale che non si avvale di mezzi propri compete il rimborso delle spese per l'uso dei normali servizi di trasporto.
1. All'articolo 49 della
(Omissis) [95].
1 bis. Al secondo comma dell'articolo 49 della
1. Qualora entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto non sia stato costituito il collegio dei revisori della unità sanitaria locale, previsto dall'articolo 15, secondo comma, della
2. [98].
1. Entro il 30 novembre 1983 il comitato di gestione della unità sanitaria locale determina per la competenza il totale degli accertamenti di entrata e il totale degli impegni assunti alla data del 30 settembre 1983 e sulla base di questi e delle esigenze previste in entrata, nonché di quelle in uscita relative alle sole attività necessarie per il funzionamento dei servizi, alla data del 31 dicembre successivo, definisce il presunto risultato di amministrazione di competenza dell'esercizio 1983 [99].
2. Il collegio dei revisori verifica entro il 31 gennaio 1984 i disavanzi pregressi e con apposita relazione da inviarsi alla regione e ai Ministeri del tesoro e della sanità accerta l'entità dei disavanzi non ripianabili con le disponibilità attuali della unità sanitaria locale [100].
1. Il bilancio di previsione delle unità sanitarie locali per l'esercizio 1984 deve essere deliberato entro il 31 dicembre 1983 nei limiti inderogabili degli stanziamenti fissati dalle regioni in base al riparto del Fondo sanitario nazionale deliberato non oltre il 15 novembre 1983, dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) in coerenza con le previsioni del disegno di legge di bilancio per l'anno 1984 presentato al Parlamento. Le regioni provvedono alla fissazione degli stanziamenti entro il 30 novembre 1983 [101].
2. Per i bilanci degli esercizi successivi il CIPE, le regioni e le unità sanitarie locali provvedono agli adempimenti di competenza, rispettivamente, entro i termini del 31 ottobre, del 20 novembre e del 31 dicembre [102].
3. Fino a quando le unità sanitarie locali non abbiano deliberato il bilancio di previsione, le stesse non possono impegnare, in ciascun mese, somme superiori ad 1/12 delle entrate accertate nell'esercizio precedente a titolo di finanziamento dal Fondo sanitario nazionale. La gestione in dodicesimi non può comunque essere protratta oltre il mese di aprile dell'esercizio di riferimento [103].
1. All'articolo 53 della
(Omissis) [104].
Titolo III
MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO
DELLA SPESA PUBBLICA E DISPOSIZIONI PER TALUNI SETTORI
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
1. L'autorizzazione di spesa di lire 500 miliardi contenuta nel primo comma dell'articolo 7 del
2. L'ultimo comma dell'articolo 25 della
(Omissis) [105].
3. Il primo comma dell'articolo 65 della
(Omissis).
4. Il primo comma dell'articolo 40 della
(Omissis).
1. Limitatamente all'anno scolastico 1983-84, nelle scuole di ogni ordine e grado non si dà luogo a nuove istituzioni nè ad altre iniziative di espansione scolastica che possano comportare comunque in ambito nazionale o in ambito provinciale a seconda che trattisi rispettivamente di ruoli nazionali o ruoli provinciali un aumento del numero delle classi funzionanti all'inizio dell'anno scolastico 1982-83.
2. Ai fini di cui al precedente comma si può derogare ai limiti numerici di alunni previsti dalle vigenti disposizioni per la costituzione di ciascuna classe, sulla base di apposite istruzioni che saranno impartite con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quello del tesoro.
3. Nel limite dei posti della dotazione aggiuntiva coperti a seguito dell'espletamento del concorso indetto ai sensi dell'art. 20 della
4. Il conferimento delle supplenze è consentito subordinatamente alla completa utilizzazione del personale delle dotazioni organiche aggiuntive a norma dell'art. 14, ultimo comma, della
1. Con decorrenza dal 1° gennaio 1983, l'indennità integrativa speciale, di cui alla
2. La disposizione di cui al precedente comma si applica a tutti i rapporti di lavoro, con orario settimanale di servizio di durata inferiore a quello normalmente previsto per la categoria, che, secondo le disposizioni vigenti, danno titolo alla corresponsione della indennità integrativa speciale.
3. A decorrere dall'11 gennaio 1983, in deroga alle vigenti disposizioni e fino a quando non sarà diversamente stabilito, la retribuzione per le supplenze temporanee, a qualsiasi titolo conferite e quale che sia la loro durata, con esclusione di quelle di cui al terzo comma dell'articolo 15 della
1. L'inclusione dell'indennità integrativa speciale di cui alla
2. Ai soli fini della eventuale regolarizzazione delle posizioni contributive pregresse alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applica il termine di prescrizione quinquennale.
1. E' prorogato di due anni il termine di cui alla
2. Il termine previsto dal secondo comma dell'art. 37 del
3. Il termine del 30 giugno 1983 di cui al terzo comma dell'art. 1 del
4. Le disposizioni del
5. Con riferimento al triennio 1° luglio 1983 - 30 giugno 1986, per il personale addetto agli istituti di previdenza sono autorizzate, in deroga agli artt. 1 e 2 del
6. La maggiore spesa derivante dall'attuazione del precedente comma è a carico dei bilanci delle casse pensioni degli istituti di previdenza.
7. Il termine del 30 giugno 1983, di cui al penultimo comma dell'art. 15 della
8. Il termine previsto dal secondo comma dell'art. 35 del
9. Il termine previsto dall'art. 33 della
10. Il trattamento economico provvisorio del personale di cui all'art. 1 del
11. All'onere derivante dall'attuazione del precedente comma, valutato per il periodo 1° luglio - 31 dicembre 1983 in lire 93 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1983, alla voce "Amministrazioni diverse - Miglioramenti economici ai pubblici dipendenti" [112].
12. La disposizione del comma 2 dell'articolo 19 del
13. I termini del 31 luglio e del 30 settembre 1983 previsti dal comma 2 dell'art. 19 del
14. Per i comuni e le province che hanno provveduto nell'anno 1983 alla rinnovazione dei rispettivi consigli ai sensi dell'art. 1 della
15. I comuni di cui al precedente comma possono altresì adottare entro il 10 novembre 1983 le deliberazioni per la istituzione della sovrimposta comunale sul reddito dei fabbricati e per l'aumento delle tariffe della imposta di soggiorno, cura e turismo previste rispettivamente dal comma 2 dell'art. 19 e dall'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 24 del
16. Il termine del 30 giugno 1983, indicato nell'articolo unico della
17. Il termine di cui al terzo comma dell'articolo 26 della
17 bis. Ai conferimenti di aziende agricole in società esistenti o da costituire, eseguiti entro il 30 giugno 1988, si applicano, agli effetti dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, le disposizioni di cui all'art. 6, settimo comma, del
18. Il termine di cui al primo comma dell'art. 7-ter del
19. All'onere finanziario derivante dall'applicazione del comma 18, valutato in lire 15.000 milioni, si provvede per lire 7.500 milioni mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 194 dello stesso stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'anno finanziario 1983 e per lire 7.500 milioni mediante riduzione del corrispondente capitolo per l'anno finanziario 1984 [119].
19 bis. Il termine previsto dall'articolo 2 della
20. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Allegato
(Omissis)
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. unico della
[2] Comma così modificato dalla
[3] Comma così modificato dalla
[4] Comma modificato dalla
[5] Comma inserito dall'art. 1 del
[6] Comma inserito dall'art. 1 del
[7] Comma inserito dall'art. 1 del
[8] Per un estensione dell’applicazione del presente comma, vedi l'art. 4 del
[9] Comma abrogato dall'art. 1, comma 1172, della
[10] Comma così modificato dalla
[11] Comma così modificato dalla
[12] Comma aggiunto dalla
[13] Comma aggiunto dalla
[14] Comma così modificato dalla
[15] Comma aggiunto dalla
[16] Comma così modificato dalla
[17] Comma così modificato dalla
[18] Comma così modificato dalla
[19] Comma così modificato dalla
[20] Comma così sostituito dalla L. di conversione 11 novembre 1983, n. 638. Il termine del 30 novembre 1983 di cui al presente comma è stato prorogato al 30 aprile 1984 dall'art. 2 del
[21] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 30 novembre 1984 dall'art. 1 del
[22] Comma così modificato dalla
[23] Comma così modificato dalla
[24] Comma così modificato dalla
[25] Comma così modificato dalla
[26] Comma così sostituito dalla
[27] Comma abrogato dalla
[28] Comma così modificato dalla
[29] Comma così modificato dalla
[30] Comma aggiunto dalla
[31] Comma aggiunto dalla
[32] Il termine di cui al presente comma è stato ulteriormente prorogato al 31 marzo 1984 dall'art. 2 del
[33] Comma così modificato dalla
[34] Per l’interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 2 del
[35] Comma così rettificato con avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 23 settembre 1983, n. 262.
[36] Il termine di cui al presente comma è stato ulteriormente prorogato al 30 giugno 1984 dall'art. 2 del
[37] Comma aggiunto dalla
[38] Comma aggiunto dalla
[39] Comma abrogato dall'art. 31 della
[40] Comma così modificato dalla
[41] Comma così modificato dalla
[42] Comma così modificato dalla
[43] Comma aggiunto dalla
[44] Comma così modificato dall'art. 25 del
[45] Comma così sostituito dalla L. di conversione 11 novembre 1983, n. 638. La Corte costituzionale, con sentenza 26 gennaio 1988, n. 78 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non prevede una seconda visita medica di controllo prima della decadenza del diritto a qualsiasi trattamento economico di malattia nella misura della metà per l'ulteriore periodo successivo ai primi dieci giorni.
[46] Comma modificato dalla
[47] Comma aggiunto dall'art. 4 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 1993.
[48] Comma sostituito dall'art. 4 del
[49] Comma così modificato dalla
[50] Comma così modificato dalla
[51] Comma così modificato dalla
[52] Comma modificato dalla
[53] Comma modificato dalla
[54] Comma così modificato dalla
[55] Comma aggiunto dalla
[56] Comma aggiunto dalla
[57] Comma aggiunto dalla
[58] Comma aggiunto dalla
[59] Comma aggiunto dalla
[60] Comma aggiunto dalla
[61] Per un’estensione dell’applicazione del presente articolo, vedi l'art. 1 del D.Lgs. 4 dicembre 1996.
[62] Comma così modificato dalla
[63] Comma così modificato dalla
[64] Comma così rettificato con avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 23 settembre 1983, n. 262.
[65] Comma così modificato dalla
[66] Comma così modificato dalla
[67] Comma già modificato dalla
[68] Comma così modificato dalla
[69] Comma così modificato dalla
[70] Comma così modificato dalla
[71] Comma aggiunto dalla
[72] Comma così modificato dalla
[73] Comma così modificato dalla
[74] Comma aggiunto dalla
[75] Articolo modificato dalla
[76] Articolo aggiunto dalla
[77] Per ulteriori determinazioni delle quote previste dalle lettere a) e b) del presente comma, vedi l'art. 15 della
[78] Comma abrogato dall'art. 28 della
[79] Comma così modificato dalla
[80] Comma abrogato dalla
[81] Comma aggiunto dalla
[82] Comma aggiunto dalla
[83] Comma così sostituito dalla
[84] Comma così sostituito dalla
[85] Comma aggiunto dalla
[86] Comma così modificato dalla
[87] Comma così sostituito dalla
[88] Comma così modificato dalla
[89] Comma così modificato dalla
[90] Comma così sostituito dalla
[91] Comma così modificato dalla
[92] Comma così modificato dalla
[93] Comma così modificato dalla
[94] Comma aggiunto dalla
[95] Comma così modificato dalla
[96] Comma aggiunto dalla
[97] Comma così modificato dalla
[98] Comma abrogato dalla
[99] Comma così sostituito dalla
[100] Comma così modificato dalla
[101] Comma così modificato dalla
[102] Comma così sostituito dalla
[103] Comma così modificato dalla
[104] Comma così modificato dalla
[105] Comma così sostituito dalla
[106] Comma così modificato dalla
[107] Il termine di cui al presente comma è stato ulteriormente prorogato dall'art. 1 del
[108] Per una proroga delle disposizioni del presente comma, vedi l'art. 6 del
[109] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 30 giugno 1984 dall'art. 2 del
[110] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 30 giugno 1984 dall'art. 2 del
[111] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 31 marzo 1984 dall'art. 1 del
[112] Comma così modificato dalla
[113] Comma così modificato dalla
[114] Comma così modificato dalla
[115] Comma così modificato dalla
[116] Il termine di cui al presente comma è stato successivamente prorogato dall'art. 1 della
[117] Comma aggiunto dalla
[118] Comma così modificato dalla
[119] Comma così sostituito dalla
[120] Comma aggiunto dalla
[121] Articolo abrogato dalla