§ 98.1.26596 - Legge 27 novembre 1989, n. 384.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, recante misure fiscali urgenti


Settore:Normativa nazionale
Data:27/11/1989
Numero:384


Sommario
Art. 1.      Il decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, recante misure fiscali urgenti, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge
Art. 2.      Per giornali periodici, di cui all'articolo 22 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, si intendono tutte le pubblicazioni periodiche registrate ai sensi della legge 8 febbraio 1948, n. 47
Art. 3.      Nel primo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, il numero 6) è sostituito dal seguente
Art. 4.      1. All'art. 80 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente comma


§ 98.1.26596 - Legge 27 novembre 1989, n. 384.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, recante misure fiscali urgenti

(G.U. 29 novembre 1989, n. 279)

 

     Art. 1.

     Il decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, recante misure fiscali urgenti, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

 

          Art. 2.

     Per giornali periodici, di cui all'articolo 22 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, si intendono tutte le pubblicazioni periodiche registrate ai sensi della legge 8 febbraio 1948, n. 47.

     Il regime previsto dall'articolo 74, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 34 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, per le cessioni congiunte di periodici e di altri beni si applica anche alle operazioni effettuate anteriormente al 1° gennaio 1990.

     Non si dà luogo a rimborsi, né è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

 

          Art. 3.

     Nel primo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, il numero 6) è sostituito dal seguente:

     "6) ai trasporti relativi a pane, latte sfuso, acqua, barbabietole destinate a zuccherifici, giornali quotidiani, libri e periodici, campioni gratuiti, generi di monopolio, sale per uso alimentare per una quantità non superiore a cinque chilogrammi, e a quelli relativi alla raccolta di pelli grezze ed altri sottoprodotti della macellazione, nonchè ai trasporti di ``pacchetti stampa sotto fascia e campioni'' spediti a mezzo posta".

     Il comma 7 dell'articolo 34 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, è abrogato.

     Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, come modificato dal comma 7 dell'articolo 34 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, è sostituito dal seguente:

     "La disposizione di cui al primo comma non si applica per le cessioni di tabacchi e di altri beni commercializzati esclusivamente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di beni mobili iscritti nei pubblici registri, di carburanti e lubrificanti per autotrazione, di combustibili liquidi sfusi e di giornali quotidiani, libri e periodici, per le cessioni di prodotti agricoli effettuate dai soggetti di cui all'art. 2 della legge 9 febbraio 1963, n. 59, nonchè per le cessioni di beni risultanti da fatture accompagnatorie o da bolle di accompagnamento".

     All'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, il secondo periodo del comma 2 è abrogato.

 

          Art. 4.

     1. All'art. 80 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "4-bis. Per gli enti non commerciali e gli organismi di tipo associativo di cui agli articoli 108 e 111 del presente testo unico, che rientrano fra i soggetti disciplinati dal precedente art. 79 o dal presente articolo, si applicano, comunque, i criteri indicati nel comma 1 del predetto art. 79 per la determinazione del reddito".

 

 

     Allegato

     Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332

     All'art. 1, al comma 1, capoverso 4, secondo periodo, dopo le parole: "secondo la sua destinazione d'uso" è inserita la seguente: "effettiva".

     All'art. 3:

     al comma 1, capoverso 2, le parole: "alla tesoreria del comune" sono sostituite dalle seguenti: "al comune";

     al comma 2, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

     "a-bis) dopo il comma 5-ter è aggiunto il seguente; "5-quater. Per l'esecuzione dei controlli previsti dal comma 5-bis, l'Amministrazione finanziaria provvede a comunicare ai comuni competenti per domicilio fiscale die soggetti indicati nell'art. 1, comma 2, il reddito di impresa, di arti e professioni da essi dichiarato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, sulla base dei dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle finanze"";

     al comma 4, nella tabella richiamata, l'ultima colonna è soppressa; è aggiunta, in calce alla tabella stessa, la seguente annotazione:

     "Oltre 10.000 mq si formano classi di 10.000 mq. L'imposta di base di ogni classe, così formata, è pari a quella della classe precedente maggiorata di L. 750.000".

     Dopo l'art. 4 sono inseriti i seguenti:

     "Art. 4-bis. - 1. A decorrere dal 1° gennaio 1990 la tassa erariale automobilistica, nella misura risultante dall'applicazione dell'art. 8, comma 2, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è aumentata del 50 per cento. L'aumento è acquisito per intero al bilancio dello Stato. Coloro che hanno corrisposto nel 1989 la tassa automobilistica anche per periodi che cadono nel 1990, dovranno corrispondere l'integrazione relativa a questi ultimi in occasione del rinnovo del pagamento. Qualora non si proceda a detto rinnovo l'integrazione dovrà essere corrisposta entro 30 giorni dalla scadenza di validità della tassa.

     2. Le tasse sulle concessioni governative previste dalla tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, sono aumentate del 20 per cento, con esclusione delle tasse di cui al n. 125 della medesima tariffa nonchè dell'imposta sulle concessioni governative di cui alla legge 6 giugno 1973, n. 312, della tassa sulle società di cui ai commi 18 e 19 dell'art. 3 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, e successive modificazioni, e della tassa per l'attribuzione del numero di partita IVA, di cui all'art. 36, commi 1 e 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.

     3. I nuovi importi di tassa vanno arrotondati alle mille lire superiori. Nei casi in cui il pagamento deve essere effettuato con applicazione di marche e manchino o non siano reperibili i tagli idonei a formare l'importo dovuto, il pagamento del solo aumento o dell'intera tassa può essere eseguito in modo ordinario; per le patenti di guida la differenza di tassa annuale può essere corrisposta anche con le normali marche di concessione governativa da annullarsi a cura del contribuente. L'aumento si applica alle tasse sulle concessioni governative il cui termine ultimo di pagamento stabilito nel citato decreto n. 641 del 1972, e successive modificazioni ed integrazioni, scade successivamente al 30 dicembre 1989.

     4. Per l'anno 1990 l'Automobile club italiano versa nel conto corrente aperto presso la tesoreria centrale dello Stato, ai sensi dell'art. 6, comma 7, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, a valere sulle somme comunque riscosse a titolo di tassa erariale automobilistica comprensiva anche della soprattassa annua dovuta per le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose azionati con motore diesel e della tassa speciale per gli autoveicoli muniti di impianto di alimentazione a gas di petrolio liquefatto (GPL) o di impianto di alimentazione a gas metano, un importo di lire 700 miliardi in quattro rate di uguale misura, con scadenza 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio e 30 settembre 1990. Le somme affluite nel predetto conto corrente di tesoreria sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere correlativamente iscritte, con decreti del Ministro del tesoro, nello stato di previsione del Ministero dell'interno per la successiva ripartizione tra i comuni e le province secondo criteri individuati dalla normativa concernente la finanza locale per l'anno 1990.

Art. 4-ter. - 1. I termini previsti per le dichiarazioni ed i versamenti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, dall'art. 9 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, prorogati dall'art. 10 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, dall'art. 22-bis del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, dall'art. 3 del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1989, n. 263, e dall'art. 1 del decreto-legge 30 giugno 1989, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 288, sono differiti al 31 dicembre 1990.

     2. I periodi di imposta cui si applicano le disposizioni contenute nell'art. 9 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, le disposizioni contenute nell'art. 10, commi 1 e 4, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, e le disposizioni del comma 2 dell'art. 22-bis del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, sono quelli chiusi anteriormente al 1° gennaio 1990".

     All'art. 7:

     il comma 1 è sostituito dai seguenti:

     "1. Il primo comma dell'art. 40 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, da ultimo modificato dall'art. 15 della legge 2 agosto 1982, n. 528, è sostituito dal seguente:

     "L'Intendenza di finanza può autorizzare previo nulla osta della prefettura:

     1) le lotterie promosse e dirette da enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi, disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del codice civile, con vendita di biglietti staccati da registri a matrice in numero determinato, il cui importo complessivo per ogni singola operazione non superi la somma di L. 100.000.000. La vendita di biglietti deve essere limitata al territorio della provincia;

     2) le tombole promosse e dirette da enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del codice civile, purchè il prodotto netto di esse sia destinato a scopi assistenziali, educativi e culturali e purchè i premi non superino complessivamente la somma di L. 25.000.000. La vendita delle cartelle deve essere limitata al comune in cui la tombola si estrae e nei comuni limitrofi e deve effettuarsi per il tramite delle ricevitorie del lotto;

     3) le pesche o banchi di beneficenza promossi e diretti da enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi, disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del codice civile, purchè l'operazione sia limitata al territorio del comune ed il ricavato non ecceda la somma di lire 100.000.000''.

     1-bis. L'ultimo comma dell'art. 40 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, di cui al comma 1, e successive modificazioni, è abrogato";

     al comma 2 è aggiunto il seguente periodo: "La tassa di lotteria é ridotta al 10 per cento per le manifestazioni che si mantengono ad un livello complessivo inferiore alla decima parte dei limiti massimi stabiliti al comma 1";

     al comma 4, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: "Quando i concorsi e le operazioni a premio sono promossi da due o più soggetti in associazione tra loro, è dovuta da ciascun soggetto, in aggiunta alla tassa di cui al comma 3 e a quella prevista dal presente comma, una tassa fissa di L. 50.000 se la manifestazione si effettua in una sola provincia e di L. 100.000 se si effettua in due o più province. Non sono soggette alle disposizioni sulle operazioni a premi le manifestazioni i cui premi sono costituiti da sconti di prezzo o da quantità aggiuntive del prodotto propagandato";

     il comma 5 è soppresso;

     dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

     "7-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle manifestazioni di sorte locali, ai concorsi e alle operazioni a premio autorizzati a decorrere dal 30 settembre 1989 e non si applicano alle domande di autorizzazione pendenti alla stessa data".

     All'art. 8:

     al comma 1, dopo la parola: "provvedimenti", ovunque ricorra, è inserita la seguente: "normativi";

     al comma 4, capoversi 1, 2, 3 e 4, le parole: "pena pecuniaria", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa".