Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.8 parlamento della Repubblica |
Data: | 11/07/1998 |
Numero: | 224 |
Sommario |
Art. 1. 1. Allo scopo di garantire la continuità del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari, e confermando lo strumento della convenzione da stipulare a seguito di gara pubblica, [...] |
Art. 2. 1. Il comma 11 bis dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, è abrogato. |
Art. 3. 1. In via di interpretazione autentica in materia di contributi all'editoria, i contributi annui previsti dall'articolo 3 della legge 14 agosto 1991, n. 278, sono aggiuntivi ed integrativi dei [...] |
Art. 4. [2] |
Art. 5. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
§ 80.8.25 - L. 11 luglio 1998, n. 224.
Trasmissione radiofonica dei lavori parlamentari e agevolazioni per l'editoria.
(G.U. 13 luglio 1998, n. 161).
1. Allo scopo di garantire la continuità del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari, e confermando lo strumento della convenzione da stipulare a seguito di gara pubblica, i cui criteri saranno definiti nel quadro dell'approvazione della riforma generale del sistema delle comunicazioni, in via transitoria la convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e il Centro di produzione S.p.a., stipulata ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del
2. Fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma generale del sistema delle comunicazioni, la rete radiofonica dedicata ai lavori parlamentari di cui all'articolo 24, comma 1, della
3. All'inizio e al termine di ciascuna delle trasmissioni di cui al comma 1, il Centro di produzione S.p.a. è tenuto ad evidenziare, mediante appositi messaggi, rispettivamente il termine e l'inizio dei programmi trasmessi in quanto emittente organo di informazione di partito.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, determinati in L. 11.500.000.000 per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, a tal fine parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. Il comma 11 bis dell'articolo 3 della
2 [1].
3. Il comma 29, ultimo periodo, dell'articolo 2 della
1. In via di interpretazione autentica in materia di contributi all'editoria, i contributi annui previsti dall'articolo 3 della
[1. La corresponsione delle rate di ammortamento per i mutui agevolati concessi ai sensi dell'articolo 12 della
2. La garanzia concessa a carico dello Stato applicata per capitale, interessi anche di mora ed indennizzi contrattuali, è escutibile a seguito di accertata e ripetuta inadempienza da parte del concessionario ovvero a seguito di inizio di procedure concorsuali. Gli interessi di mora, se dovuti, sono calcolati in misura non superiore al tasso di riferimento cui è commisurato il tasso di interesse del finanziamento fino alla data della richiesta di perfezionamento della documentazione necessaria alla liquidazione e al tasso di interesse legale per il periodo successivo.]
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
[1] Modifica il comma 10, art. 3. della
[2] Articolo abrogato dall'art. 10 del