§ 95.21.67 – D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 466.
Riordino delle imposte personali sul reddito al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese, a norma dell'articolo 3, comma 162, lettere [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.21 imposta sul reddito
Data:18/12/1997
Numero:466


Sommario
Art. 1.      1. Il reddito complessivo netto dichiarato dalle società e dagli enti indicati nell'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, [...]
Art. 2.      1. La variazione in aumento di cui all'articolo 1, comma 4, non ha effetto fino a concorrenza
Art. 3.      1. Ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1 che, nel corso del periodo d'imposta, potevano considerarsi controllanti, in base all'articolo 2359 del codice civile, [...]
Art. 4.      1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 si applicano anche alle società e agli enti di cui all'articolo 1 che si sono costituiti successivamente al 30 settembre [...]
Art. 5.      1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 si applicano, in quanto compatibili e secondo i criteri indicati nel presente articolo, ai soggetti indicati nel [...]
Art. 6.      1. Per le società i cui titoli di partecipazione sono ammessi, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, alla quotazione nei mercati [...]
Art. 7.      1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 30 settembre 1996 e, per le banche e le imprese di [...]


§ 95.21.67 – D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 466. [1]

Riordino delle imposte personali sul reddito al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese, a norma dell'articolo 3, comma 162, lettere a), b), c), d) ed f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

(G.U. 5 gennaio 1998, n. 3, S.O.).

 

     Art. 1.

     1. Il reddito complessivo netto dichiarato dalle società e dagli enti indicati nell'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone giuridiche con l'aliquota del 19 per cento per la parte corrispondente alla remunerazione ordinaria della variazione in aumento del capitale investito rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 30 settembre 1996, incrementata del 20 per cento per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 30 settembre 1999, e del 40 per cento per i periodi d'imposta successivi. La presente disposizione non si applica nei casi previsti dall'articolo 125 del testo unico delle imposte sui redditi. Se il periodo di imposta è superiore o inferiore ad un anno, la variazione in aumento va ragguagliata alla durata del periodo stesso [2].

     2. La remunerazione ordinaria di cui al comma 1 è determinata con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro il 31 marzo di ogni anno, tenendo conto dei rendimenti finanziari medi dei titoli obbligazionari pubblici e privati, aumentabili fino al 3 per cento a titolo di compensazione del maggior rischio differenziabile in funzione del settore di attività e delle dimensioni dell'impresa, nonché della localizzazione [3].

     3. La parte della remunerazione ordinaria di cui al comma 1 che supera il reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento del reddito assoggettabile all'aliquota ridotta dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto [4].

     4. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il capitale investito esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 30 settembre 1996 è costituito dal patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, senza tener conto dell'utile del medesimo esercizio. Rilevano come variazioni in aumento i conferimenti in denaro nonché gli utili accantonati a riserva ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili costituite a fronte di plusvalenze derivanti dalla valutazione effettuata a norma dell'articolo 2426, comma 1, n. 4, del codice civile; come variazioni in diminuzione le riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti. In ciascun esercizio la variazione in aumento, così come incrementata ai sensi del comma 1, non può comunque eccedere il patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, escluso l'utile del medesimo periodo [5].

     5. Gli incrementi derivanti da conferimenti in denaro rilevano a partire dalla data del versamento; quelli derivanti dall'accantonamento di utili a partire dall'inizio dell'esercizio in cui le relative riserve sono formate. I decrementi rilevano a partire dall'inizio dell'esercizio in cui si sono verificati.

 

          Art. 2.

     1. La variazione in aumento di cui all'articolo 1, comma 4, non ha effetto fino a concorrenza:

     a) dell'incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 30 settembre 1996;

     b) del corrispettivo per l'acquisizione di aziende già appartenenti ad impresa controllata o comunque facente capo allo stesso soggetto economico.

     2. La disposizione di cui alla lettera a) del comma 1 non si applica alle banche e alle imprese di assicurazione.

 

          Art. 3.

     1. Ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1 che, nel corso del periodo d'imposta, potevano considerarsi controllanti, in base all'articolo 2359 del codice civile, di soggetti di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 1 o che sono controllati, anche insieme ad altri soggetti, dallo stesso controllante si applicano, in aggiunta alle disposizioni degli articoli 1 e 2, anche quelle del presente articolo.

     2. La variazione in aumento di cui all'articolo 1, comma 4, è ridotta di un importo pari ai conferimenti in denaro effettuati, successivamente alla chiusura dell'esercizio in corso al 30 settembre 1996, a favore di soggetti controllati, o sottoposti al controllo del medesimo controllante, ovvero divenuti tali a seguito del conferimento. La riduzione prescinde dalla persistenza del rapporto di controllo alla data di chiusura dell'esercizio.

     3. La variazione in aumento che residua non ha altresì effetto fino a concorrenza:

     a) dei conferimenti in denaro provenienti da soggetti non residenti, se controllati da soggetti residenti, qualora non sia stato ottenuto il parere favorevole del comitato istituito ai sensi dell'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nelle forme ivi previste;

     b) dei conferimenti in denaro provenienti da soggetti domiciliati in Paesi diversi da quelli indicati nel decreto ministeriale 4 settembre 1996 [6];

     c) dell'incremento dei crediti di finanziamento nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 30 settembre 1996.

 

          Art. 4.

     1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 si applicano anche alle società e agli enti di cui all'articolo 1 che si sono costituiti successivamente al 30 settembre 1996 assumendo come incremento, ai fini dell'articolo 1, comma 4, anche il patrimonio di costituzione.

 

          Art. 5.

     1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 si applicano, in quanto compatibili e secondo i criteri indicati nel presente articolo, ai soggetti indicati nel comma 2 assumendo, in luogo della variazione in aumento del capitale investito, il patrimonio netto di cui all'articolo 1, comma 4 [7].

     2. Il reddito d'impresa dichiarato dalle persone fisiche e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, anche per opzione irrevocabile, può essere assoggettato separatamente all'imposta sul reddito con l'aliquota del 19 per cento per la parte corrispondente all'ammontare agevolato, determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 1. Tuttavia detto reddito, per un importo comunque non eccedente il limite superiore previsto per il primo scaglione, concorre alla formazione del reddito complessivo delle persone fisiche e dei soci delle società personali ai fini della determinazione delle aliquote per scaglioni di reddito di cui all'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 [8].

     3. [9].

     4. [10].

     5. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 si applicano, in quanto compatibili, anche ai soggetti commerciali non residenti per le attività svolte mediante stabili organizzazioni nel territorio dello Stato [11].

 

          Art. 6.

     1. Per le società i cui titoli di partecipazione sono ammessi, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, alla quotazione nei mercati regolamentati dei paesi aderenti all'Unione Europea, per i primi tre periodi di imposta successivi a quello della prima quotazione, l'aliquota di cui al comma 1 dell'articolo 1 è ridotta al 7 per cento [12].

     1 bis. Le disposizioni del comma 1 non si applicano alle società i cui titoli di partecipazione sono ammessi alle quotazioni nei mercati regolamentati aventi patrimonio netto superiore a 500 miliardi di lire, così come risultante dal bilancio dell'esercizio precedente a quello di riferimento, escluso l'utile del medesimo esercizio [13].

     2. Alle disposizioni del presente decreto si applicano le previsioni degli articoli 37, terzo comma, e 37 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Ai fini del citato articolo 37 bis si considerano indebiti i comportamenti tesi a moltiplicare la base di calcolo del beneficio di cui all'articolo 1 a fronte della medesima immissione di nuovo capitale investito.

 

          Art. 7.

     1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 30 settembre 1996 e, per le banche e le imprese di assicurazione, dal quarto periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data predetta.


[1] Abrogato dall'art. 3 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, con la decorrenza stabilita nell'art. 4 dello stesso D.Lgs. 344/2003. Le agevolazioni fiscali di cui al presente decreto erano state abrogate dall'art. 5 della L. 18 ottobre 2001, n. 383, con le modalità stabilite dallo stesso art. 5 della L. 383/2001.

[2] Comma così modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 18 gennaio 2000, n. 9, con effetto a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 30 settembre 1999.

[3] Comma così modificato dall'art. 8 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2001.

[4] Comma così sostituito dall'art. 6 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, con effetto a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2000.

[5] Comma così modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 18 gennaio 2000, n. 9, con effetto a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 30 settembre 1999.

[6] Lettera così modificata dall'art. 3 del D.Lgs. 23 marzo 1998, n. 56, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 1998.

[7] Comma così modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 18 gennaio 2000, n. 9, con effetto a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 30 settembre 1999.

[8] Comma così modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 18 gennaio 2000, n. 9, con effetto a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 30 settembre 1999.

[9] Comma abrogato dall'art. 2 del D.Lgs. 18 gennaio 2000, n. 9.

[10] Comma abrogato dall'art. 2 del D.Lgs. 18 gennaio 2000, n. 9.

[11] Comma così modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 18 gennaio 2000, n. 9, con effetto a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 30 settembre 1999.

[12] Comma già modificato dall'art. 12 del D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505 e così ulteriormente modificato dall'art. 6 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, con effetto a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2000.

[13] Comma inserito dall'art. 12 del D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505, con la decorrenza e l'efficacia previste dallo stesso art. 12 del D.Lgs. 505/1999.