Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 2. Agricoltura |
Capitolo: | 2.3 disciplina generale |
Data: | 19/12/1983 |
Numero: | 700 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sarà costituita la società « Interventi a sostegno del settore agro industriale - RIBS - S.p.a.», con sede in Roma e con capitale di [...] |
Art. 3. Gli interventi della RIBS - S.p.a. devono esaurirsi nel termine massimo di cinque anni dall'adozione dei singoli piani specifici di cui al precedente articolo 1. |
Art. 4. I mutui di cui all'art. 3, comma 3, lettera a), del decreto- legge 12 agosto 1983, n. 371, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 11 ottobre 1983, n. 546, da ammortizzarsi entro il termine [...] |
Art. 5. Sono abrogati le lettere b) e c) del comma 3, il comma 5 e il secondo periodo del comma 6 dell'articolo 3 del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371, convertito in legge, con modificazioni, dalla [...] |
Art. 6. Per gli adempimenti di cui all'articolo 2 della presente legge, è autorizzato il conferimento al Fondo di dotazione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (EFIM), da [...] |
§ 2.3.99 - L. 19 dicembre 1983, n. 700. [1]
Norme per il risanamento, la ristrutturazione e lo sviluppo del settore bieticolo-saccarifero.
(G.U. 22 dicembre 1983, n. 350)
Art. 2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sarà costituita la società « Interventi a sostegno del settore agro industriale - RIBS - S.p.a.», con sede in Roma e con capitale di lire 1 miliardo, ripartito in 1.000 azioni del valore nominale di 1 milione ciascuna. Il capitale è sottoscritto per 950 azioni dal Fondo di cui all'articolo 3, comma 2, del
La RIBS - S.p.a. ha per oggetto l'intervento nel settore bieticolo- saccarifero, secondo le direttive del CIPE, al fine di promuovere il risanamento, la riorganizzazione e il riordinamento produttivo e commerciale. A tal fine:
a) promuovere la costituzione di società con imprese, consorzi di imprese, produttori agricoli anche associati, cooperative e loro consorzi, enti pubblici anche territoriali, enti pubblici economici o società da questi partecipate, gruppi composti da imprenditori anche associati e da enti o organismi pubblici o privati;
b) partecipa al capitale di società già costituite ed operanti nel settore;
c) eroga finanziamenti agevolati a favore delle società ed organismi di cui alle precedenti lettere a) e b).
Il Fondo sottoscrive gli ulteriori aumenti di capitale necessari per l'attuazione dei piani specifici di cui al precedente articolo 1.
La RIBS S.p.a. è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da sei membri, dei quali il presidente è nominato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, mentre i restanti membri sono nominati, rispettivamente, dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica e dall'EFIM [4].
Per l'attuazione di un programma di ricerca sperimentazione e divulgazione nel settore bieticolo-saccarifero, è autorizzata la spesa di lire un miliardo da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1984 [5].
Il programma, sul quale saranno sentite le regioni, dovrà essere conforme agli obiettivi indicati dal piano agricolo nazionale di cui alla
Il collegio sindacale è nominato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste ed è costituito da un magistrato amministrativo, che lo presiede, da due rappresentanti del Ministro, dell'agricoltura e delle foreste, da un rappresentante del Ministro del tesoro e da un rappresentante del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Due dei sindaci devono essere scelti fra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Non si fa luogo a nomina di supplenti [7].
Art. 3. Gli interventi della RIBS - S.p.a. devono esaurirsi nel termine massimo di cinque anni dall'adozione dei singoli piani specifici di cui al precedente articolo 1.
La RIBS - S.p.a., nel consociarsi con i soggetti o nel partecipare al capitale di società ai sensi del precedente art. 2, secondo comma, stipula appositi accordi con i quali si stabilisce che le azioni o quote sociali nelle società partecipate vengono acquisite dalla stessa RIBS - S.p.a. al loro valore nominale e che gli altri soci si impegnano a riscattare al valore nominale, alla fine del periodo di intervento ed in ogni caso nel termine massimo di cui al comma precedente, le azioni o le quote sociali di cui la RIBS - S.p.a. è titolare [8].
La RIBS - S.p.a. è tenuta a promuovere la liquidazione di quelle società che nei due esercizi finanziari anteriori alla scadenza del suo periodo di intervento abbiano registrato perdite, in ciascun esercizio, in misura superiore ad un terzo del capitale sociale.
Allo scioglimento o alla messa in liquidazione della RIBS - S.p.a., il relativo patrimonio viene devoluto allo Stato.
Art. 4. I mutui di cui all'art. 3, comma 3, lettera a), del decreto-
Art. 5. Sono abrogati le lettere b) e c) del comma 3, il comma 5 e il secondo periodo del comma 6 dell'articolo 3 del
Art. 6. Per gli adempimenti di cui all'articolo 2 della presente legge, è autorizzato il conferimento al Fondo di dotazione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (EFIM), da parte del Ministero delle partecipazioni statali, della somma di lire 2 miliardi per l'anno 1983.
All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 40 miliardi per l'anno 1983, si fa fronte con le disponibilità del Fondo costituito ai sensi del secondo comma dell'articolo 3 del
[1] Abrogata dall'art. 20 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 23 della
[3] Comma così modificato dall'art. 23 della
[4] Comma così modificato dall'art. 23 della
[5] Comma aggiunto dall'art. 3,
[6] Comma aggiunto dall'art. 3,
[7] Comma aggiunto dall'art. 3,
[8] Comma così sostituito dall'art. 1,