Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 33. Demanio e beni pubblici |
Capitolo: | 33.1 demanio e beni pubblici |
Data: | 02/04/2001 |
Numero: | 136 |
Sommario |
Art. 1. Disposizioni integrative in materia di sviluppo, valorizzazione e utilizzo del patrimonio immobiliare dello Stato |
Art. 2. Disposizioni in materia di beni immobili concessi in uso a università statali, di trasferimento di beni immobili dello Stato ai sensi della legge 31 dicembre 1993, n. 579, e della legge 28 dicembre [...] |
Art. 3. Disposizioni riguardanti immobili dell'amministrazione della difesa |
§ 33.1.80 - Legge 2 aprile 2001, n. 136.
Disposizioni in materia di sviluppo, valorizzazione ed utilizzo del patrimonio immobiliare dello Stato, nonché altre disposizioni in materia di immobili pubblici
(G.U. 20 aprile 2001, n. 92)
Art. 1. Disposizioni integrative in materia di sviluppo, valorizzazione e utilizzo del patrimonio immobiliare dello Stato
1. All'articolo 19 della
a) prima del comma 1 è inserito il seguente:
"01. Le amministrazioni dello Stato, i comuni ed altri soggetti pubblici o privati possono proporre al Ministero delle finanze e all'Agenzia del demanio, dalla data di piena operatività della stessa, determinata ai sensi dell'articolo 73, comma 4, del
b) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "Ministro delle finanze", sono inserite le seguenti: "e, relativamente agli immobili soggetti a tutela, con il Ministro per i beni e le attività culturali, nonché, relativamente agli immobili soggetti a tutela ambientale, con il Ministro dell'ambiente";
c) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
"1 bis. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 3, comma 99, ultimo periodo, della
1 ter. All'atto della costituzione dell'apposita società ai sensi del comma 1 la partecipazione azionaria è attribuita nella misura del 51 per cento ai comuni nella cui circoscrizione ricadono i beni, se il progetto di valorizzazione e gestione dei beni è presentato dagli stessi comuni. Il capitale iniziale delle società è rappresentato dal valore dei beni conferiti. La partecipazione di altri soci pubblici o privati avviene mediante aumento di capitale riservato ai soci stessi, da sottoscrivere esclusivamente in danaro. Se il progetto è presentato da una amministrazione dello Stato ovvero da altri soggetti pubblici o privati, si applica l'articolo 3, comma 95, lettera b), della
1 quater. Fino alla data di piena operatività dell'Agenzia del demanio, determinata ai sensi dell'articolo 73, comma 4, del
d) il comma 2 è abrogato;
e) al comma 3, le parole: "l'esercizio" sono sostituite dalle seguenti: "la gestione";
f) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Il capitale delle società di cui al comma 1 ter, fermi restando i vincoli gravanti sui beni, può essere ceduto ad amministrazioni pubbliche e a soggetti privati";
g) dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:
"6 bis. Nei casi in cui il progetto di sviluppo, valorizzazione o utilizzo dei beni o complessi immobiliari presentato ai sensi del comma 01 richieda, per la sua attuazione, decisioni rimesse alle competenze di amministrazioni pubbliche diverse da quella proponente e dall'Agenzia del demanio, può essere nominato un commissario straordinario del Governo, da scegliere preferibilmente tra i componenti della giunta regionale competente per territorio, che promuove e cura il coordinamento degli adempimenti necessari, ivi compresa la convocazione di una conferenza di servizi ai sensi degli articoli da 14 a 14 quater della
6 ter. Per particolari esigenze, connesse alla localizzazione e concentrazione degli immobili o complessi immobiliari per i quali siano stati proposti, o sia opportuno promuovere, gli interventi di cui al comma 01, può essere nominato, in luogo del commissario straordinario previsto dal comma 6 bis, un commissario straordinario del Governo con competenza estesa al territorio regionale, con i compiti di cui al predetto comma 6 bis.
6 quater. La conferenza di servizi, per quanto non previsto dalla presente legge, opera secondo le modalità e con gli effetti di cui agli articoli da 14 a 14 quater della
6 quinquies. I beni immobili appartenenti allo Stato, per i quali non siano stati presentati progetti di valorizzazione o gestione ai sensi del comma 01, non adibiti ad uso governativo ma compresi in piani di sviluppo, valorizzazione od utilizzo predisposti da comuni, province o regioni sul cui territorio insistono, sono, su richiesta degli enti medesimi, trasferiti agli enti stessi sulla base di apposita convenzione che determina le condizioni e le modalità del trasferimento e le quote di partecipazione dello Stato alla fruizione dei proventi derivanti dalla successiva valorizzazione, gestione o dismissione dei beni, nonché l'eventuale retrocessione dei beni stessi allo Stato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in caso di mancata attuazione del piano di valorizzazione o gestione entro un congruo termine stabilito nella convenzione. Si applicano le modalità di seguito indicate. I piani di sviluppo, valorizzazione od utilizzo devono essere sottoposti ad una conferenza di servizi, istruita da un commissario straordinario, da scegliere preferibilmente tra i componenti della giunta regionale competente per territorio, nominato ai sensi dell'articolo 11 della
h) al comma 7, dopo le parole: "del presente articolo", sono inserite le seguenti: ", salvo quanto diversamente previsto,";
i) dopo il comma 8, è inserito il seguente:
"8 bis. Il commissario straordinario, ove verifichi, in sede di conferenza di servizi, l'inerzia delle amministrazioni dello Stato o l'emergere di valutazioni contrastanti tra le stesse, può chiedere che sia attivata la procedura di cui alla lettera c bis) del comma 2 dell'articolo 5 della
l) dopo il comma 9, è inserito il seguente:
"9 bis. Qualora gli interventi di cui al presente articolo abbiano ad oggetto immobili appartenenti al demanio storico-artistico, si applicano le disposizioni dell'articolo 32, nonché del regolamento dallo stesso articolo previsto, ove emanato. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 10 del
m) al comma 10, sono soppresse le parole: "e sull'attività delle società di cui al comma 3";
n) dopo il comma 10, sono aggiunti i seguenti:
"10 bis. I beni immobili per i quali non sussiste possibilità di utilizzazione nei modi previsti dai commi da 01 a 10 possono essere assegnati in concessione, anche gratuitamente, o in locazione, anche a canone ridotto, secondo quanto stabilito con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
a) autorizzazione della concessione o della locazione ai soggetti interessati da parte del Ministro delle finanze;
b) utilizzazione dei beni ai fini di interesse pubblico o di particolare rilevanza sociale;
c) individuazione della tipologia dei beni per i quali è necessaria l'autorizzazione;
d) revoca della concessione o risoluzione del contratto di locazione in caso di violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione.
10 ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 10 bis sono abrogate le norme, anche di legge, incompatibili.
10 quater. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli immobili di cui all'articolo 3, commi da 99 a 105, della
2. Resta comunque fermo quanto previsto dalla
3. [Le disposizioni del presente articolo possono essere utilizzate per la dismissione degli immobili del Ministero della difesa individuati con decreto del Ministro della difesa. In particolare, agli immobili del Ministero della difesa che siano vincolati ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, approvato con
Art. 2. Disposizioni in materia di beni immobili concessi in uso a università statali, di trasferimento di beni immobili dello Stato ai sensi della
1. I beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato e concessi in uso alle università statali per le proprie necessità istituzionali sono trasferiti a titolo gratuito alle università medesime, anche ai fini della eventuale attuazione di progetti di valorizzazione dei beni trasferiti, salvo che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il comune sul cui territorio insiste l'immobile manifesti la volontà di presentare apposito progetto per lo sviluppo, la valorizzazione o l'utilizzo dell'immobile ai sensi dell'articolo 1. In tale ipotesi non si fa luogo al trasferimento in favore dell'università e si applica l'articolo 1, ove entro i due anni successivi alla manifestazione di volontà del comune venga presentato il progetto di cui all'articolo 19, comma 01, della
2. Ai fini della definizione dei procedimenti di trasferimento di beni immobili statali, iniziati nella vigenza e ai sensi delle disposizioni della
3. L'articolo 27 della
4. I beni immobili appartenenti allo Stato, adibiti a luoghi di culto, con le relative pertinenze, in uso agli enti ecclesiastici, sono agli stessi concessi gratuitamente al medesimo titolo e senza applicazione di tributi. Per gli immobili costituenti abbazie, certose e monasteri restano in ogni caso in vigore le disposizioni di cui all'articolo 1 della
5. Il primo periodo del comma 10 dell'articolo 33 della
"Sono esenti dall'imposta di cui all'articolo 3 del
6. All'articolo 28, comma 2, della
7. Sono trasferiti a titolo gratuito ai consorzi di bonifica costituiti ai sensi dell'articolo 59 delle norme approvate con
Art. 3. Disposizioni riguardanti immobili dell'amministrazione della difesa [3]
[1. L'amministrazione della difesa è esonerata dalla consegna all'acquirente dei documenti relativi alla proprietà o al diritto sul bene immobile ceduto nonché alla regolarità urbanistica e a quella fiscale, producendo apposita dichiarazione di titolarità del diritto e di regolarità urbanistica e fiscale.
2. Al fine di consentire l'espletamento delle attività inerenti all'accatastamento delle infrastrutture dell'amministrazione della difesa, fino al 30 giugno 2009, la medesima amministrazione può affidare a tecnici liberi professionisti, attraverso apposite convenzioni stipulate dalla direzione generale competente secondo la normativa vigente, gli incarichi concernenti l'attuazione degli atti afferenti l'accatastamento degli immobili, la loro assunzione in consistenza, nonché la redazione delle tabelle millesimali concernenti gli alloggi di servizio. La facoltà di cui al periodo precedente può essere esercitata nel limite delle disponibilità finanziarie derivanti dalle riassegnazioni disposte ai sensi dell'articolo 3, comma 109, della
3. Il comma 3 dell'articolo 10 del
"3. Il Ministro dell'interno, sentito il Ministro della difesa, individua, all'atto della proposta di cui al comma 1, le opere e le realizzazioni immobiliari da considerare destinate alla difesa militare dello Stato, ai sensi dell'articolo 2 del
[1] Comma abrogato dall'art. 2268 del
[2] Comma così modificato dall'art. 1, comma 203, della
[3] Articolo abrogato dall'art. 2268 del
[4] Comma così modificato dall'art. 4 bis del