Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 02/10/1995 |
Numero: | 414 |
Sommario |
Art. 1. Disposizioni concernenti gli enti locali dissestati |
Art. 2. Disposizioni relative alle procedure di mobilità |
Art. 3. Disposizioni relative agli enti locali che non versino in situazioni strutturalmente deficitarie |
Art. 4. Disposizioni relative ai casi di sospensione cautelare |
Art. 5. Proroga di rapporti di lavoro a tempo determinato |
Art. 6. Validità delle graduatorie |
Art. 7. Procedure concorsuali |
Art. 8. Numero degli assessori |
Art. 9. Presidenza dei consigli provinciali e convocazione dei consigli comunali e provinciali |
Art. 10. Disposizione in materia di prescrizione dell'azione di responsabilità per danni nei confronti di dipendenti pubblici |
Art. 11. Entrata in vigore |
§ 98.1.28965 - D.L. 2 ottobre 1995, n. 414 [1].
Disposizioni urgenti in favore degli enti locali in materia di personale e per il funzionamento delle segreterie comunali e provinciali, nonchè delle giunte e dei consigli comunali e provinciali.
(G.U. 4 ottobre 1995, n. 232)
Art. 1. Disposizioni concernenti gli enti locali dissestati
1. Per gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto entro il 31 dicembre 1993 e che abbiano ottenuto entro il 31 dicembre 1994 l'approvazione dal Ministro dell'interno dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, continuano ad applicarsi le disposizioni previste dall'art. 25 del
2. Per gli enti locali che hanno deliberato o delibereranno lo stato di dissesto e per tutta la durata del dissesto medesimo, non si applica la disposizione prevista dall'art. 16 del
3. Il contributo una tantum per il rimborso del trattamento economico del personale posto in mobilità, a carico della quota di fondo perequativo appositamente accantonato, previsto dall'art. 15, comma 5, del
4. In deroga al comma 6 dell'art. 15 del
5. Le disposizioni del comma 4 si applicano agli enti locali che hanno dichiarato il dissesto entro il 31 dicembre 1993 ed hanno ottenuto, entro il 31 dicembre 1994 l'approvazione da parte del Ministro dell'interno, dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.
Art. 2. Disposizioni relative alle procedure di mobilità
1. L'art. 16-bis del
"Art. 16-bis (Disposizioni in materia di assunzioni e mobilità negli enti locali). 1. Per gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto entro il 31 dicembre 1993 e che abbiano ottenuto entro il 31 dicembre 1994 l'approvazione del Ministro dell'interno dell'ipotesi di bilancio riequilibrato e per quelli che dal 1° gennaio 1994 abbiano dichiarato o dichiareranno il dissesto ai sensi dell'art. 25 del
2. Esclusivamente al fine di consentire l'assegnazione del personale di cui al comma 1, gli enti locali della regione nella quale si trovino enti che hanno deliberato il dissesto danno comunicazione dei posti vacanti, di cui intendono assicurare la copertura, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Entro sessanta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, il Dipartimento della funzione pubblica trasmette all'ente locale l'elenco nominativo del personale da trasferire mediante la procedura di mobilità d'ufficio. In mancanza di tale trasmissione, nel predetto termine, l'ente locale può avviare le procedure di assunzione".
Art. 3. Disposizioni relative agli enti locali che non versino in situazioni strutturalmente deficitarie
1. Il comma 11 dell'art. 3 della
"11. In deroga alle disposizioni dei commi 5 e 8 gli enti locali con popolazione non superiore a 15.000 abitanti, che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 45 del
11-bis. Fino alla rideterminazione delle dotazioni organiche, gli enti locali di cui al comma 11 possono procedere, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, all'assunzione di personale per i posti per i quali, alla data del 31 agosto 1993, erano stati banditi o autorizzati i relativi concorsi o attivate le procedure di reclutamento; i medesimi enti possono altresì coprire, fino al limite del 50 per cento, i posti resisi vacanti successivamente al 31 agosto 1993, nonchè assumere personale a tempo determinato o stabilire rapporti di lavoro autonomo, in deroga ai limiti indicati nei commi 23 e 27. E' altresì consentita la copertura dei posti vacanti qualora la dotazione non superi l'unità".
2. Fatto salvo il disposto dell'art. 16-bis del
3. Nei confronti degli enti locali di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 4-bis del
4. Le disposizioni dell'art. 3, commi da 47 a 52, della
Art. 4. Disposizioni relative ai casi di sospensione cautelare
1. In caso di sospensione cautelare nei confronti di un impiegato di un ente locale sottoposto a procedimento penale, la temporanea vacanza può essere coperta con una assunzione a tempo determinato, anche in deroga alle disposizioni del presente decreto. Tale disposizione non si applica per gli enti locali che versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 45 del
Art. 5. Proroga di rapporti di lavoro a tempo determinato
1. I rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati dalle pubbliche amministrazioni alla data di entrata in vigore del presente decreto, o che abbiano avuto la durata di almeno un anno, ai sensi dell'art. 7 della
Art. 6. Validità delle graduatorie
1. In deroga a quanto previsto dall'art. 3, comma 22, della
Art. 7. Procedure concorsuali
1. Limitatamente ai concorsi già banditi alla data dell'11 ottobre 1994, sono fatte salve le disposizioni dettate dalla
Art. 8. Numero degli assessori
1. Al comma 1 dell'art. 33 della
2. L'art. 33, comma 2, della
"2. La giunta provinciale è composta dal presidente, che la presiede, e da sei assessori per le province con popolazione fino a 700.000 abitanti, da otto assessori per quelle con popolazione da 700.000 a 1.400.000 abitanti da dieci assessori per quelle con popolazione superiore a 1.400.000 abitanti, da dodici assessori per quelle con popolazione superiore a 2.000.000 di abitanti".
3. Con norma statutaria da adottarsi successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il numero degli assessori di cui al comma 2 dell'art. 33 della
Art. 9. Presidenza dei consigli provinciali e convocazione dei consigli comunali e provinciali
1. Nell'art. 1, comma 2, secondo periodo, della
2. Nella
"Art. 9-bis (Presidenza dei consigli provinciali). 1. Il consiglio provinciale è convocato e presieduto dal presidente della provincia o, se previsto dalla legge o dallo statuto, dal presidente eletto dall'assemblea.
2. La prima seduta è convocata dal presidente della provincia ed è dallo stesso presieduta fino all'elezione del presidente dell'assemblea, ove previsto dalla legge o dallo statuto. La seduta prosegue poi sotto la presidenza del presidente eletto, se previsto dalla legge o dallo statuto, per la comunicazione dei componenti della giunta e per la discussione e approvazione degli indirizzi generali di governo ai sensi dell'art. 34, comma 2, della
3. Nell'art. 31, comma 7, della
4. Al comma 1 dell'art. 36 della
Art. 10. Disposizione in materia di prescrizione dell'azione di responsabilità per danni nei confronti di dipendenti pubblici
1. Dopo il comma 2 dell'art. 1 della
"2-bis. Per i fatti che rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 1, comma 7, del
Art. 11. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 170,