Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 27. Contabilità pubblica |
Capitolo: | 27.8 leggi finanziarie |
Data: | 29/12/1990 |
Numero: | 407 |
Sommario |
Art. 1. (Pubblico impiego). |
Art. 2. (Abrogazione di norme). |
Art. 3. (Prestazioni pensionistiche a favore dei minorati civili). |
Art. 4. (Modalità di accesso alle amministrazioni pubbliche all'anagrafe tributaria). |
Art. 5. (Norme relative al settore sanitario). |
Art. 6. (Età pensionabile e prosecuzione del rapporto di lavoro). |
Art. 7. (Trattamenti pensionistici per le attività svolte all'estero e per i residenti all'estero). |
Art. 8. (Norme in materia di contratti di formazione e lavoro). |
Art. 9. (Aliquote contributive). |
Art. 10. (Fondo comune regionale). |
Art. 11. (Fondo garanzia autostrade). |
Art. 12. (Fondo perequativo per le camere di commercio). |
Art. 13. (Utilizzazione delle risorse destinate al commercio). |
Art. 14. (Canone radiotelevisivo). |
§ 27.8.18 - Legge 29 dicembre 1990, n. 407.
Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993.
(G.U. 31 dicembre 1990, n. 303).
Capo I
Disposizioni in materia di personale
Art. 1. (Pubblico impiego).
1. Per il 1991, i trasferimenti e le assunzioni di personale nelle amministrazioni pubbliche avvengono secondo le disposizioni del
2. I riferimenti temporali fissati dall'articolo 1, commi 1 e 3, dall'articolo 2, comma 1, e dall'articolo 3, commi 1 e 2, della
3. Le province, i comuni, le comunità montane e i loro consorzi possono comunque procedere, entro i limiti delle attuali piante organiche, ad assunzioni di personale per i servizi di assistenza all'infanzia, agli anziani, ai cittadini portatori di handicap.
4. Per l'anno 1991, per effettive, indilazionabili e documentate esigenze funzionali, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, può autorizzare, in deroga al comma 2 dell'articolo 4 della
5. Le disposizioni di cui all'articolo 11 della
6. Le norme di cui all'articolo 6 del
7. Per tutte le assunzioni da effettuarsi ai sensi dell'articolo 16 della
Art. 2. (Abrogazione di norme).
1. Gli articoli 15 e 25 della
Capo II
Disposizioni in materia di assistenza, sanità e lavoro
Art. 3. (Prestazioni pensionistiche a favore dei minorati civili).
1. Le prestazioni pensionistiche erogate dal Ministero dell'interno con esclusione di quelle erogate ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi totali non sono compatibili con prestazioni a carattere diretto, concesse a seguito di invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio, nonché con le pensioni dirette di invalidità a qualsiasi titolo erogate dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, dalle gestioni pensionistiche per i lavoratori autonomi e da ogni altra gestione pensionistica per i lavoratori dipendenti avente carattere obbligatorio. E' comunque data facoltà all'interessato di optare per il trattamento economico più favorevole [1] .
1-bis. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai cittadini che abbiano conseguito le prestazioni pensionistiche per i minorati civili erogate dal Ministero dell'interno alla data del 1° gennaio 1992 [2] .
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro del tesoro, provvede, con apposito decreto, a stabilire le necessarie disposizioni ai soli fini dell'accertamento delle condizioni reddituali e degli obblighi di comunicazione da parte degli interessati, nonché ai fini dell'eventuale revoca delle prestazioni, in connessione anche con il sistema di verifiche disposte in materia ai sensi e per gli effetti del
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della sanità provvede, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, a stabilire nuove tabelle per i gradi dell'invalidità civile, secondo i criteri della legislazione vigente.
4. Gli effetti conseguenti all'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo decorrono dal 1° gennaio 1991.
Art. 4. (Modalità di accesso alle amministrazioni pubbliche all'anagrafe tributaria).
1. Ai fini della realizzazione di una efficace banca dati per la lotta al riciclaggio di denaro di provenienza illecita, nonché per consentire la verifica dei limiti di reddito ove previsti per erogazioni di benefici assistenziali, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la disciplina delle modalità di accesso delle amministrazioni pubbliche al sistema informativo dell'anagrafe tributaria, sulla base dei seguenti principi:
a) l'accesso alle banche dati deve essere richiesto ed espressamente motivato dall'amministrazione interessata ed autorizzato dal dirigente responsabile dei servizi informatizzati dell'anagrafe tributaria;
b) le amministrazioni richiedenti sono tenute al rispetto del segreto d'ufficio di cui all'articolo 15 del
c) deve essere garantito il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 della
Art. 5. (Norme relative al settore sanitario).
1. Dal 1° febbraio 1991 decadono i provvedimenti disposti in applicazione degli istituti normativi ed economici di cui agli articoli 15, 17, 18, da 66 a 73, 80, 81, 82 e da 101 a 108 del
2. La spesa per acquisti di beni e servizi nell'anno 1991 non può superare dell'11 per cento la spesa effettiva di competenza dell'anno 1989. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le banche tesoriere delle unità sanitarie locali, trascorso il tempo di latenza previsto dai contratti di fornitura o dalle convenzioni, sono autorizzate a pagare i debiti certi, liquidi ed esigibili derivanti da formale impegno assunto sui capitoli di bilancio di previsione ed entro la concorrenza dello stanziamento dei capitoli stessi. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, sono definite le procedure amministrative conseguenti.
3. A decorrere dal 1° gennaio 1991 è abrogata la lettera a) del comma 1 dell'art. 3 del
4. Il limite massimo di partecipazione per ogni ricetta farmaceutica è elevato a lire 40.000. La quota fissa per ricetta è determinata in lire 1.500 per ogni singolo pezzo ad eccezione dei farmaci di cui all'articolo 10, comma 2, del
5. Il Comitato interministeriale prezzi è autorizzato a provvedere alla revisione generale dei prezzi dei farmaci a basso costo fino a lire 15.000, di comprovata efficacia terapeutica.
6. La accertata prescrizione a carico di un soggetto esente di una prestazione destinata ad un assistito non esente comporta l'obbligo di segnalazione all'autorità giudiziaria. Fatti comunque salvi i provvedimenti di natura penale in applicazione dell'articolo 640 del codice penale tale circostanza comporta per l'assistito la decadenza dall'esenzione e per il medico la sospensione del rapporto convenzionale per un periodo non inferiore a sei mesi. La sanzione è comminata a norma dell'articolo 38 dell'accordo reso esecutivo con
7. Il Ministro della sanità procede, con proprio decreto, alla revisione del decreto 30 aprile 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 1990, di approvazione del nomenclatore tariffario delle protesi, rideterminando la tipologia di quelle concedibili, le condizioni e il tempo minimo di rinnovo. Dalla data di emanazione del predetto decreto, è vietata l'erogazione di prestazioni protesiche diverse da quelle contemplate nel nomenclatore tariffario con oneri a carico del fondo sanitario nazionale. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è soppressa a carico del fondo sanitario nazionale ogni forma di assistenza economica che non sia espressamente prevista da leggi dello Stato.
8. Con proprio decreto il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, procede alla revisione del nomenclatore tariffario delle prestazioni specialistiche erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale, avuto riguardo alla necessità di individuare le prestazioni tecnologicamente superate nonché quelle il cui costo tariffario risulta eccedente l'onere economico della prestazione stessa e determinando il luogo delle prestazioni genericamente formulate, le singole prestazioni erogabili. Il mancato ritiro del referto entro trenta giorni dall'effettuazione della prestazione specialistica comporta l'addebito all'assistito dell'intero costo della prestazione fruita.
9. Il Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina lo schema tipo di convenzione per le istituzioni sanitarie di cui all'articolo 44 della
10. All'interno di tutti gli ospedali e delle strutture ambulatoriali a gestione diretta e convenzionata obbligatoriamente sono riservati spazi adeguati per l'esercizio della libera professione intramuraria e posti letto per la istituzione di camere a pagamento.
11. Limitatamente all'esercizio finanziario 1991 le somme di cui alle lettere b), c) ed e) del primo comma dell'articolo 69 della
12. Con decreto del Ministro della sanità, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissati le tariffe e i diritti spettanti al Ministero della sanità, all'Istituto superiore di sanità e all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, per prestazioni rese a richiesta e ad utilità di soggetti interessati, tenendo conto del costo reale dei servizi resi e del valore economico delle operazioni di riferimento; le relative entrate sono utilizzate per le attività di controllo, di programmazione, di informazione e di educazione sanitaria del Ministero della sanità e degli Istituti superiori predetti.
13. A decorrere dal 1° gennaio 1991 la misura del contributo previsto dall'articolo 31, comma 14, della
14. A decorrere dal 1° gennaio 1991, nei confronti degli artigiani, degli esercenti attività commerciali e loro rispettivi familiari coadiutori, e dei liberi professionisti, si intende applicabile, ai fini della determinazione del contributo dovuto per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, il medesimo limite di reddito di cui all'articolo 1, comma 3, della
Art. 6. (Età pensionabile e prosecuzione del rapporto di lavoro).
1. Gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed alle gestioni sostitutive, esonerative o esclusive della medesima possono continuare a prestare la loro opera fino al compimento del sessantaduesimo anno di età, anche nel caso in cui abbiano raggiunto l'anzianità contributiva massima utile prevista dai singoli ordinamenti, semprechè non abbiano ottenuto o non richiedano la liquidazione di una pensione a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale o di trattamenti sostitutivi, esonerativi o esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria, purché di vecchiaia.
2. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'esercizio della facoltà di cui al comma 1 deve essere comunicato al datore di lavoro ed all'ente previdenziale competente almeno sei mesi prima della data di conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia.
3. Per gli assicurati che alla data di entrata in vigore della presente legge prestano ancora attività lavorativa, pur avendo maturato i requisiti per avere diritto alla pensione di vecchiaia, si prescinde dalla comunicazione di cui al comma 2. Tale disposizione di applica anche agli assicurati che maturino i requisiti previsti entro i tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge. In tale caso la comunicazione di cui al comma 2 deve essere effettuata non oltre la data in cui i predetti requisiti vengono maturati.
4. Nei confronti dei lavoratori che esercitano la facoltà di cui ai commi 1 e 3 e con i limiti in essi fissati si applicano le disposizioni della
5. Qualora il lavoratore abbia esercitato la facoltà di cui al comma 1, la pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda di trattamento pensionistico.
6. Gli iscritti che abbiano esercitato la facoltà di cui al comma 1 hanno diritto, a domanda, ad una maggiorazione del trattamento pensionistico di importo pari alla misura del supplemento di pensione di cui all'articolo 7 della
7. Nel caso che venga esercitata l'opzione di cui al comma 1, la cessazione del rapporto di lavoro per avvenuto compimento del sessantaduesimo anno di età avviene, in ogni caso, senza obblighi di preavviso per alcune delle parti.
Art. 7. (Trattamenti pensionistici per le attività svolte all'estero e per i residenti all'estero).
1. Il secondo comma dell'articolo 8 della
2. Al sesto comma dell'articolo 20 del
3. A decorrere dal 1° gennaio 1991, le pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, della gestione speciale minatori e delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi integrate al trattamento minimo erogate a pensionati residenti all'estero, liquidate con il regime della totalizzazione dei periodi assicurativi italiani relativi ad anzianità contributive in costanza di rapporto di lavoro inferiori a un anno, restano confermate nell'importo in pagamento al 1° gennaio 1991 fino a quando l'importo dell'integrazione al trattamento minimo non venga assorbito dalla perequazione della pensione base.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro, sono emanate le norme regolamentari di attuazione del secondo comma dell'articolo 8 della
Art. 8. (Norme in materia di contratti di formazione e lavoro).
1. Fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma dei contratti di formazione e lavoro, a favore dei datori di lavoro operanti nelle aree non ricomprese nei territori del Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con
2. Per le imprese artigiane nonché per quelle operanti nelle circoscrizioni che presentano un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale, la quota dei contributi previdenziali ed assistenziali è dovuta in misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dalla
3. Per le imprese del settore commerciale e turistico con meno di 15 dipendenti operanti nelle aree non ricomprese nei territori del Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con
4. Resta ferma la contribuzione a carico del lavoratore nelle misure previste per la generalità dei lavoratori.
5. Il contratto di formazione e lavoro non può essere stipulato per l'acquisizione di professionalità elementari, connotate da compiti generici o ripetitivi, individuate, anche mediante riferimento ai livelli di inquadramento, dai contratti collettivi nazionali di categoria o da accordi interconfederali.
6. La facoltà di assunzione mediante i contratti di formazione e lavoro non è esercitabile dai datori di lavoro che, al momento della richiesta di avviamento, risultino non avere mantenuto in servizio almeno il 60 per cento dei lavoratori il cui contratto di formazione e lavoro sia già venuto a scadere nei ventiquattro mesi precedenti. A tale fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che, al termine del rapporto di lavoro, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La limitazione di cui al presente comma non si applica quando nel biennio precedente sia venuto a scadere un solo contratto di formazione e lavoro [6].
7. Il contratto di formazione e lavoro è stipulato in forma scritta. In mancanza il lavoratore si intende assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Copia del contratto di formazione e lavoro e del relativo progetto vengono consegnate al lavoratore all'atto dell'assunzione.
8. In caso di inadempimento da parte del datore di lavoro agli obblighi inerenti alla formazione del lavoratore, l'Ispettorato del lavoro, previa diffida, dispone la revoca, fin dalla costituzione del rapporto di formazione e lavoro, del beneficio di cui al comma 1 per il lavoratore interessato.
9. A decorrere dal 1° gennaio 1991 nei confronti dei datori di lavoro di cui ai commi 1, 2 e 3 in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto, quando esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale o sospesi, i contributi previdenziali ed assistenziali sono applicati nella misura del 50% per un periodo di 36 mesi. A tal fine sarà costituita in ogni regione apposita lista dalla quale le assunzioni possono essere effettuate con richiesta nominativa, secondo le modalità indicate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Nelle ipotesi di assunzione di cui al presente comma effettuate da imprese operanti nei territori del Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con
10. Nella
Art. 9. (Aliquote contributive).
1. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1991, per le finalità di cui all'articolo 2 della
Capo III
Disposizioni varie
Art. 10. (Fondo comune regionale).
1. Per l'anno 1991 la quota del 15 per cento dell'imposta di fabbricazione sugli oli minerali, loro derivati e prodotti analoghi, indicata alla lettera a) del primo comma dell'articolo 8 della
2. Il fondo comune regionale, determinato ai sensi dell'articolo 8 della
3. All'onere derivante dall'applicazione del comma 2, valutato in lire 897 miliardi per l'anno 1991, si provvede:
a) quanto a lire 208 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6862 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991;
b) quanto a lire 192 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 2600 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1991;
c) quanto a lire 497 miliardi, con quota parte delle entrate di cui al comma 2.
Art. 11. (Fondo garanzia autostrade).
1. Il Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane è autorizzato a provvedere al pagamento delle rate dei mutui contratti dalla Società autostrade romane ed abruzzesi (SARA) per la costruzione delle autostrade Roma-Alba Adriatica e Torano-Pescara, nonché di quelli contratti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17 della
2. Alle finalità di cui al comma 1, il predetto Fondo provvede utilizzando le disponibilità finanziarie ad esso affluite, ivi comprese quelle derivanti dai rimborsi di cui all'articolo 15 della
3. [9].
Art. 12. (Fondo perequativo per le camere di commercio).
1. A decorrere dal 1991 gli importi del diritto annuale di cui all'articolo 6 del
2. Ciascuna camera di commercio è tenuta a versare in apposito conto istituito presso l'Unione italiana delle camere di commercio l'ammontare delle rispettive entrate accertate eccedenti quelle ad esse attribuite nell'anno 1990 ai sensi del
3. L'ammontare del conto è annualmente ripartito tra le camere di commercio con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro del tesoro, sentita l'Unione italiana delle camere di commercio, secondo criteri perequativi che garantiscano una base di finanziamento almeno corrispondente a quella del 1990 derivante dal diritto annuale e dal trasferimento dello Stato ai sensi del
4. La riscossione coattiva del diritto avviene invece tramite ruolo, da affidarsi al Servizio centrale della riscossione.
5. Le disposizioni dell'articolo 15-quinquies del
Art. 13. (Utilizzazione delle risorse destinate al commercio).
1. Le autorizzazioni di spesa destinate al finanziamento degli interventi previsti dalla
Art. 14. (Canone radiotelevisivo).
1. La lettera b) del n. 125 della tariffa annessa al
Tabella
(omissis).
[1] Comma così modificato dall'art. 12 della
[2] Comma aggiunto dall'art. 12 della
[3] Comma così modificato dall'art. 8 della
[4] Comma così modificato dall'art. 4 della
[5] La Corte costituzionale, con sentenza 8 giugno 1992, n. 256, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui, nella determinazione del contributo dovuto dai soggetti ivi contemplati al primo alinea, non è consentita prova contraria di un minore effettivo imponibile, e inoltre, per effetto dell'art. 27,
[6] Comma così modificato dall'art. 16 del
[7] Comma così modificato dall'art. 4 della
[8] Comma così modificato dall'art. 9 del
[9] Comma abrogato dall'art. 11 della