Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.3 leggi e decreti |
Data: | 30/12/2008 |
Numero: | 207 |
Sommario |
Art. 1. Servizi radiotelevisivi |
Art. 2. Proroga dei termini di cui all'articolo 2, commi 22 e 23, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 |
Art. 3. Accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni |
Art. 4. Taglia-enti |
Art. 5. Validità delle graduatorie delle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni |
Art. 6. Concorsi con riserva di posti per le assunzioni nelle pubbliche amministrazioni |
Art. 7. Società di rilevazione statistica dell'ISTAT |
Art. 7 bis. Criteri e parametri di misurabilità dell'azione amministrativa |
Art. 8. Accantonamento di risorse per previdenza complementare in favore dei dipendenti della P.A. |
Art. 9. Versamento delle sanzioni e comandi di personale |
Art. 10. Elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero |
Art. 11. Contrasto al terrorismo internazionale |
Art. 12. Mantenimento in bilancio delle disponibilità finanziarie concernenti l'istituzione di uffici periferici dello Stato nelle nuove province e l'erogazione di benefici alle vittime del dovere e della [...] |
Art. 12 bis. Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354 |
Art. 13. Emanazione del regolamento in materia di cause di servizio e indennizzi |
Art. 14. Proroga di termini per l'Amministrazione della difesa |
Art. 15. Proroga di termini in materia di accantonamenti |
Art. 16. Proroga dei termini di cui al codice delle assicurazioni |
Art. 17. Proroga dei termini per l'impegno delle risorse di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 |
Art. 18. Liquidazione coatta amministrativa dei consorzi agrari |
Art. 19. Class action |
Art. 20. Proroga dei termini per il riordino ed il riassetto delle partecipazioni societarie dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. |
Art. 21. Differimento di termini in materia di distributori stradali di gas di petrolio liquefatto per autotrazione (GPL) |
Art. 22. Disposizioni in materia di pesca e di garanzie a favore di cooperative agricole |
Art. 23. Disposizioni relative all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria di Puglia, Basilicata ed Irpinia - EIPLI |
Art. 24. Limitazioni alla guida |
Art. 25. Canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nazionale |
Art. 26. Proroghe convenzioni Tirrenia |
Art. 27. Indagine conoscitiva sui servizi ferroviari |
Art. 28. Diritti aeroportuali |
Art. 29. Concessioni aeroportuali |
Art. 30. Delimitazione delle aree di balneabilità delle acque |
Art. 31. Sostanze attive utilizzate come materia prima per la produzione di medicinali |
Art. 32. Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 |
Art. 33. Commercializzazione di medicinali veterinari omeopatici |
Art. 34. Proroga in materia di farmaci |
Art. 34 bis. Personale medico, veterinario, chimico e farmacista del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali |
Art. 35. Personale degli enti di ricerca e altre disposizioni in materia di lavoro e di biobanche |
Art. 36. Procedure di nomina in ruolo del personale docente |
Art. 37. Proroga di termini in materia di istruzione |
Art. 38. Autorizzazione paesaggistica |
Art. 39. Compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi |
Art. 40. Enti culturali |
Art. 41. Proroghe di termini in materia finanziaria. Proroga di termini in materia di istruzione e misure relative all'attuazione della Programmazione cofinanziata dall'Unione europea per il periodo [...] |
Art. 41 bis. Editoria |
Art. 42. Differimento di termini in materia fiscale |
Art. 42 bis. Disposizioni per la definizione di violazioni in materia di affissioni e pubblicità |
Art. 42 ter. Interpretazione autentica dell'articolo 16-bis della legge 4 febbraio 2005, n. 11 |
Art. 43. Importo massimo di emissione di titoli pubblici |
Art. 43 bis. Interventi nelle operazioni di cartolarizzazione di immobili pubblici |
Art. 44. Disposizioni in materia di tutela della riservatezza |
Art. 44 bis. Disposizioni in materia di infrastrutture carcerarie |
Art. 45. Entrata in vigore |
§ 80.3.47 - D.L. 30 dicembre 2008, n. 207. [1]
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti.
(G.U. 31 dicembre 2008, n. 304)
CAPO I
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Art. 1. Servizi radiotelevisivi
1. Fino alla ratifica del nuovo accordo di collaborazione in campo radiotelevisivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, firmato in data 5 marzo 2008, e comunque non oltre il 31 dicembre 2009, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato ad assicurare, nell'ambito delle risorse finanziarie del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la prosecuzione della fornitura dei servizi previsti dalla apposita convenzione con la RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A.
CAPO II
Riforme per il federalismo
Art. 2. Proroga dei termini di cui all'articolo 2, commi 22 e 23, della
1. All'articolo 2, comma 22, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, le parole: «1° gennaio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2010» [2].
2. All'articolo 2, comma 23, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, le parole: «1° gennaio 2007» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2010» [3].
2-bis. Il comma 48 dell'articolo 2 della
«48. Le sanzioni di cui all'articolo 77-bis, commi 20 e 21, del
CAPO III
Pubblica amministrazione e innovazione
Art. 3. Accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni
1. All'articolo 35, comma 1, del
1-bis. Agli enti nazionali vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali si applica l'articolo 6, secondo comma, ultimo periodo, della
1-ter. All'articolo 2, comma 28, della
1-quater. Le somme iscritte nel conto dei residui per l'anno 2008 nel Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della
1-quinquies. Alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica conseguenti all'applicazione del comma 1-quater si provvede mediante corrispondente utilizzo per euro 1,8 milioni per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, in termini di sola cassa, del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del
1-sexies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire per l'anno 2009, tra le pertinenti unità previsionali di base delle amministrazioni interessate, le somme conservate nel conto dei residui del Fondo di cui al comma 1-quater. [9]
Art. 4. Taglia-enti
1. All'alinea del comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2009» [10].
Art. 5. Validità delle graduatorie delle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni
1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 100, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è prorogato al 31 dicembre 2010 e si applica alle graduatorie per le assunzioni a tempo indeterminato approvate successivamente al 1° gennaio 1999 relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni. [11]
Art. 6. Concorsi con riserva di posti per le assunzioni nelle pubbliche amministrazioni
1. Le facoltà di cui all'articolo 3, comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, possono essere applicate alle procedure concorsuali avviate entro il 30 giugno 2009.
Art. 7. Società di rilevazione statistica dell'ISTAT [12]
1. All'articolo 10-bis, comma 5, del
a) al primo periodo, le parole: «con la partecipazione di regioni, enti locali, autonomie funzionali e loro associazioni,» sono soppresse;
b) al terzo periodo, le parole: «partecipanti alla società» sono soppresse e le parole: «in questa» sono sostituite dalle seguenti: «nella società»;
c) al quinto periodo, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2009».
Art. 7 bis. Criteri e parametri di misurabilità dell'azione amministrativa [13]
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 31 luglio 2009, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, vengono definiti criteri e parametri di misurabilità dei risultati dell'azione amministrativa da applicare ai fini dell'erogazione di trattamento economico accessorio al personale delle amministrazioni, di cui all'articolo 67, commi 2 e 3, del
a) correlazione diretta e significativa con l'impegno e la rilevanza delle prestazioni rese, ponderate sul piano qualitativo e quantitativo;
b) correlazione con i livelli di innovazione, snellimento e semplificazione dell'azione amministrativa;
c) correlazione con i carichi di lavoro dell'ufficio o sede di appartenenza da definire in base ad apposite e oggettive rilevazioni e con il miglioramento dei servizi resi;
d) dimensione individuale del contributo o apporto dato alla realizzazione degli obiettivi dell'ufficio.
1-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 30 giugno 2009, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ferma restando la disapplicazione prevista dall'articolo 67, comma 2, del
Art. 8. Accantonamento di risorse per previdenza complementare in favore dei dipendenti della P.A.
1. Le risorse di cui all'articolo 74, comma 1, della
CAPO IV
Autorità garante della concorrenza e del mercato
Art. 9. Versamento delle sanzioni e comandi di personale
1. Il termine per il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai decreti legislativi 2 agosto 2007, n. 145, e 2 agosto 2007, n. 146, irrogate nell'anno 2008 dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, è prorogato di trenta giorni [15].
2. I comandi di personale previsti da specifiche disposizioni di legge presso l'Autorità sono annualmente prorogati con provvedimento dell'Autorità stessa, con imputazione della relativa spesa secondo i criteri di cui all'articolo 9, comma 1, della
CAPO V
Affari esteri
Art. 10. Elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero
1. Le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) e conseguentemente del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) sono rinviate rispetto alla scadenza prevista dall'articolo 8 della
2. Gli attuali componenti dei Comitati degli italiani all'estero restano in carica fino alla data di entrata in funzione dei nuovi Comitati.
2-bis. All'articolo 17 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, al comma 7-bis, le parole: «dal 1 gennaio 1999 al 31 dicembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1 gennaio 1999 al 31 dicembre 2007» [16].
2-ter. All'articolo 1, comma 1314, della
2-quater. All'articolo 1, comma 1318, della
«c-bis) spese di funzionamento». [18]
CAPO VI
Interno
Art. 11. Contrasto al terrorismo internazionale
1. All'articolo 7, comma 1, del
Art. 12. Mantenimento in bilancio delle disponibilità finanziarie concernenti l'istituzione di uffici periferici dello Stato nelle nuove province e l'erogazione di benefici alle vittime del dovere e della criminalità organizzata, nonchè requisiti di servizio previsti per la promozione a viceprefetto [19]
1. In applicazione dell'articolo 4-bis, comma 4, del
2. All'articolo 36, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, le parole: «1 gennaio 2009,» sono sostituite dalle seguenti: «1 gennaio 2011,».
2-bis. Le somme iscritte in bilancio, in applicazione dell'articolo 1, comma 562, della
Art. 12 bis. Modifiche alla
1. Alla
a) all'articolo 18, il primo comma è sostituito dal seguente:
«I detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui e corrispondenza con i congiunti e con altre persone, nonchè con il garante dei diritti dei detenuti, anche al fine di compiere atti giuridici»;
b) all'articolo 67, primo comma, dopo la lettera l), è aggiunta la seguente:
«l-bis) i garanti dei diritti dei detenuti comunque denominati».
CAPO VII
Difesa
Art. 13. Emanazione del regolamento in materia di cause di servizio e indennizzi [22]
[1. Il termine per l'emanazione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è prorogato al 31 marzo 2009.
2. Il regolamento di cui al comma 1, inteso a disciplinare, entro il limite massimo di spesa stabilito nell'articolo 2, comma 78, della predetta
3. Le somme iscritte in bilancio, in applicazione dell'articolo 2, comma 78, della predetta
Art. 14. Proroga di termini per l'Amministrazione della difesa [23]
[1. All'articolo 60-ter, comma 1, del
2. All'articolo 61 del
a) al comma 3, le parole: «fino al 2009» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno 2015»;
b) al comma 4-bis, le parole: «fino all'anno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno 2015»;
c) al comma 5-bis, le parole: «fino all'anno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno 2015».
2-bis. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 60-bis del
«1-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 60, comma 3, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 31 dicembre 2015, in deroga a quanto previsto dalla tabella 1, quadro III, colonna 9, il numero delle promozioni annuali al grado di colonnello del ruolo normale del Corpo degli ingegneri dell'Esercito è pari al 3 per cento dell'organico del grado di tenente colonnello del medesimo ruolo, ridotto all'unità» [24].
3. Dall'applicazione dei commi 1, 2 e 8 non devono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
4. All'articolo 26, comma 1, del
5. Al comma 4 dell'articolo 2 del
6. L'Agenzia industrie difesa, di cui all'articolo 22 del
7. Per le strutture periferiche del Ministero della difesa, l'applicazione dell'articolo 3, comma 83, della
7-bis. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, della
8. Il periodo transitorio di cui all'articolo 7, comma 6, del
Art. 15. Proroga di termini in materia di accantonamenti
1. Le quote che risultano accantonate al 31 dicembre 2008 ai sensi dell'articolo 1, comma 758, della
2. Le somme conservate nel conto residui, ai sensi dell'articolo 22, comma 13, della
CAPO VIII
Sviluppo economico
Art. 16. Proroga dei termini di cui al codice delle assicurazioni
1. All'articolo 354, comma 4, del
1-bis. Al fine di garantire la continuità delle iniziative intraprese nel settore della ricerca di sistema elettrico, il termine previsto dall'articolo 1, comma 6, del
Art. 17. Proroga dei termini per l'impegno delle risorse di cui all'articolo 148 della
1. Le risorse di cui all'articolo 148 della
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 18. Liquidazione coatta amministrativa dei consorzi agrari
1. I termini di cui all'articolo 26, comma 1, del
Art. 19. Class action
1. All'articolo 2, comma 447, della
Art. 20. Proroga dei termini per il riordino ed il riassetto delle partecipazioni societarie dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.
1. All'articolo 28, comma 1, del
1-bis. All'articolo 13, comma 3, del
Art. 21. Differimento di termini in materia di distributori stradali di gas di petrolio liquefatto per autotrazione (GPL)
1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, del
1-bis. Al fine di continuare a garantire l'offerta di un servizio elettrico di elevata qualità ed efficienza, il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adotta gli opportuni atti di indirizzo nei confronti dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, necessari ad introdurre un regime tariffario semplificato nei confronti delle imprese elettriche con meno di 5.000 utenze. [28]
CAPO IX
Politiche agricole alimentari e forestali
Art. 22. Disposizioni in materia di pesca e di garanzie a favore di cooperative agricole [29]
1. All'articolo 2, comma 4, della
2. Nel
2-bis. All'articolo 126 della
«3-bis. Resta salvo il diritto dello Stato di ripetere quanto corrisposto a seguito dell'intervento, nei confronti dei soci che abbiano comunque contribuito alla insolvenza della cooperativa o che in ogni caso non abbiano titolo a beneficiare dell'intervento, subentrando nelle relative garanzie». [30]
Art. 23. Disposizioni relative all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria di Puglia, Basilicata ed Irpinia - EIPLI
1. All'articolo 26, comma 6, secondo periodo, del
1-bis. [Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della
1-ter. All'articolo 2, comma 126, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «31 luglio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2009» [32].
1-quater. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della
CAPO X
Infrastrutture e trasporti
Art. 24. Limitazioni alla guida
1. All'articolo 2, comma 2, del
1-bis. Al codice della nautica da diporto, di cui al
a) all'articolo 53, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta o la direzione nautica di un'unità da diporto in stato di ubriachezza o sotto l'effetto di altre sostanze inebrianti o stupefacenti, salva l'applicazione della sanzione della sospensione della patente nautica di cui all'articolo 40, comma 2, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.066 euro a 8.263 euro; la sanzione è raddoppiata nel caso di comando o condotta di una nave da diporto»;
b) all'articolo 53, comma 6, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 1-bis»;
c) all'articolo 53, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
«6-bis. Le modalità e gli strumenti di accertamento dello stato di ubriachezza, nonchè i limiti di tolleranza del tasso alcolemico sono determinati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali»;
d) nel titolo V, dopo l'articolo 57 è aggiunto il seguente:
«Art. 57-bis (Vendita e somministrazione di bevande alcoliche. Inquinamento acustico). - 1. Le regioni disciplinano, con proprio provvedimento, la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche in mare durante la stagione balneare, tenendo in maggiore considerazione le aree interessate da intenso traffico diportistico, allo scopo di prevenire la realizzazione di sinistri dovuti all'abuso di tali bevande.
2. Con lo stesso provvedimento di cui al comma 1 è disciplinato l'utilizzo di diffusori altoparlanti sui mezzi nautici durante la stagione balneare, allo scopo di contrastare il fenomeno dell'inquinamento acustico». [34]
Art. 25. Canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nazionale
1. All'articolo 17, comma 10, del
Art. 26. Proroghe convenzioni Tirrenia
1. Entro il 31 dicembre 2013, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ed al fine di proseguire l'adeguamento dell'assetto organizzativo e funzionale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera in modo da renderlo conforme alle nuove esigenze derivanti dalla completa liberalizzazione del settore del cabotaggio marittimo nonchè al mutato quadro ordinamentale e conseguire obiettivi di razionalizzazione e maggiore efficienza operativa, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
a) alla redazione di un testo unico delle disposizioni concernenti i compiti e le funzioni attribuiti al Corpo dalle disposizioni normative vigenti al fine di realizzare una semplificazione, razionalizzazione e snellimento delle stesse;
b) ad adeguare la struttura organizzativa centrale e periferica del Corpo al nuovo quadro istituzionale e dei rapporti per delineare un assetto rispondente ai maggiori impegni soprattutto in materia di sicurezza marittima in ambito dell'Unione europea ed internazionale nonchè per realizzare una corrispondenza con i livelli di governo regionale e, a tal fine, ripartire le funzioni di coordinamento, ispettive e di controllo, svolte da strutture regionali ed interregionali del Corpo da quelle operative di vigilanza e controllo e amministrative, attribuite alle Capitanerie di porto e agli uffici dipendenti;
c) ad adeguare l'assetto ordinativo ai vari livelli gerarchici e degli organici per accrescere l'efficacia dell'organizzazione centrale e periferica del Corpo, privilegiando la sua componente operativa, allo scopo di potenziare gli assetti diretti a garantire la sicurezza in mare e nei porti anche mediante flessibilità organizzativa sottesa ad esigenze operative, da conseguire con atti amministrativi [35].
Art. 27. Indagine conoscitiva sui servizi ferroviari
1. Ai fini della prosecuzione dei contratti di servizio e degli accordi in essere, il termine di cui all'articolo 2, comma 253, della
1-bis. All'articolo 25 del
a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,» sono inserite le seguenti: «da emanare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,» e dopo le parole: «si provvede» sono inserite le seguenti:
«all'individuazione della quota parte da destinare all'acquisto di nuovo materiale rotabile per il trasporto pubblico regionale e locale e»;
b) al comma 2, il terzo periodo è soppresso e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è individuata la destinazione delle risorse per i diversi contratti». [36]
Art. 28. Diritti aeroportuali
1. All'articolo 21-bis del
Art. 29. Concessioni aeroportuali
1. All'articolo 18, comma 1, lettera b), del
1-bis. In funzione dell'andamento infortunistico del settore dell'autotrasporto, con decreto da adottare ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del
1-ter. All'articolo 75 del
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. L'accertamento di cui al comma 1 può riguardare singoli veicoli o gruppi di esemplari dello stesso tipo di veicolo ed ha luogo mediante visita e prova da parte dei competenti uffici delle direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti terrestri e del trasporto intermodale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con le modalità stabilite con decreto dallo stesso Ministero. Con il medesimo decreto è indicata la documentazione che l'interessato deve esibire a corredo della domanda di accertamento»;
b) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce con propri decreti norme specifiche per l'approvazione nazionale dei sistemi, componenti ed entità tecniche, nonchè le idonee procedure per la loro installazione quali elementi di sostituzione o di integrazione di parti dei veicoli, su tipi di autovetture e motocicli nuovi o in circolazione. I sistemi, componenti ed entità tecniche, per i quali siano stati emanati i suddetti decreti contenenti le norme specifiche per l'approvazione nazionale degli stessi, sono esentati dalla necessità di ottenere l'eventuale nulla osta della casa costruttrice del veicolo di cui all'articolo 236, secondo comma, del regolamento di cui al
3-ter. Qualora le norme di cui al comma 3-bis si riferiscano a sistemi, componenti ed entità tecniche oggetto di direttive comunitarie, ovvero di regolamenti emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite recepite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le prescrizioni di approvazione nazionale e di installazione sono conformi a quanto previsto dalle predette direttive o regolamenti.
3-quater. Gli accertamenti relativi all'approvazione nazionale di cui al comma 3-bis sono effettuati dai competenti uffici delle direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti terrestri e per il trasporto intermodale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» [39].
1-quater. Alla
a) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:
«Art. 3 (Servizio di noleggio con conducente). - 1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.
2. Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all'interno delle rimesse o presso i pontili di attracco.
3. La sede del vettore e la rimessa devono essere situate, esclusivamente, nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione»;
b) dopo l'articolo 5, è inserito il seguente:
«Art. 5-bis (Accesso nel territorio di altri comuni). - 1. Per il servizio di noleggio con conducente i comuni possono prevedere la regolamentazione dell'accesso nel loro territorio o, specificamente, all'interno delle aree a traffico limitato dello stesso, da parte dei titolari di autorizzazioni rilasciate da altri comuni, mediante la preventiva comunicazione contenente, con autocertificazione, l'osservanza e la titolarità dei requisiti di operatività della presente legge e dei dati relativi al singolo servizio per cui si inoltra la comunicazione e/o il pagamento di un importo di accesso»;
c) all'articolo 8, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Per poter conseguire e mantenere l'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede, di una rimessa o di un pontile di attracco situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione»;
d) all'articolo 11, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«3. Nel servizio di noleggio con conducente, esercitato a mezzo di autovetture, è vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei comuni ove sia esercito il servizio di taxi. In detti comuni i veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente possono sostare, a disposizione dell'utenza, esclusivamente all'interno della rimessa. I comuni in cui non è esercito il servizio taxi possono autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio di taxi. Ai veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente è consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e gli altri servizi pubblici.
4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa. L'inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire alla rimessa, situata nel comune che ha rilasciato l'autorizzazione, con ritorno alla stessa, mentre il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche nel territorio di altri comuni. Nel servizio di noleggio con conducente è previsto l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un "foglio di servizio" completo dei seguenti dati: a) fogli vidimati e con progressione numerica; b) timbro dell'azienda e/o società titolare della licenza. La compilazione dovrà essere singola per ogni prestazione e prevedere l'indicazione di: 1) targa veicolo; 2) nome del conducente; 3) data, luogo e km. di partenza e arrivo; 4) orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio; 5) dati del committente. Tale documentazione dovrà essere tenuta a bordo del veicolo per un periodo di due settimane»;
e) dopo l'articolo 11, è inserito il seguente:
«Art. 11-bis (Sanzioni). - 1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 85 e 86 del
a) con un mese di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla prima inosservanza;
b) con due mesi di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla seconda inosservanza;
c) con tre mesi di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla terza inosservanza;
d) con la cancellazione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla quarta inosservanza» [40].
1-quinquies. All'articolo 11, comma 5, della
«c) provvedere, nel caso di concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici, agli affidamenti a terzi di lavori nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 142, comma 4, e 253, comma 25, del codice di cui al
1-sexies. [L'articolo 253, comma 25, del codice di cui al
«25. In relazione alla disciplina recata dalla parte II, titolo III, capo II, i titolari di concessioni già assentite alla data del 30 giugno 2002, ivi comprese quelle rinnovate o prorogate ai sensi della legislazione successiva, sono tenuti ad affidare a terzi una percentuale minima del 40 per cento dei lavori, agendo, esclusivamente per detta quota, a tutti gli effetti come amministrazioni aggiudicatrici»] [42].
1-septies. Al comma 1 dell'articolo 20 del
1-octies. La scadenza del 1 gennaio 2009 prevista dall'articolo 4, comma 1-bis, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è differita al 1° gennaio 2010 [44].
1-novies. Le risorse rivenienti nell'esercizio finanziario 2008 dall'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 2, comma 232, della
1-decies. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali e della competitività delle navi italiane, i benefici per le imprese di cabotaggio marittimo di cui all'articolo 34-sexies del
1-undecies. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1-decies, valutato in 20 milioni di euro, si fa fronte mediante utilizzo delle risorse rivenienti nell'esercizio finanziario 2008 dalle autorizzazioni di spesa di cui: all'articolo 145, comma 40, della
1-duodecies. All'articolo 5, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 aprile 2005, n. 161, le parole: «entro quarantotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro sessanta mesi» [48].
1-terdecies. Le quote dei limiti di impegno, autorizzati dall'articolo 13, comma 1, della
1-quaterdecies. I contributi pluriennali, autorizzati dall'articolo 1, comma 78, della
1-quinquiesdecies. Nelle more del procedimento volto a dare attuazione alle norme contenute nella
a) all'articolo 1-ter, comma 1, del
b) [all'articolo 241 del codice di cui al
CAPO XI
Lavoro, salute e politiche sociali
Art. 30. Delimitazione delle aree di balneabilità delle acque
1. All'articolo 17, comma 4, del
Art. 31. Sostanze attive utilizzate come materia prima per la produzione di medicinali
1. All'articolo 54, comma 3-bis, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, le parole: «dal 1° gennaio 2009» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2010».
1-bis. L'indennizzo di cui all'articolo 2, comma 363, della
1-ter. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali sono individuate le modalità di corresponsione dell'indennizzo di cui al comma 1-bis. [54]
Art. 32. Modifiche al
1. Le disposizioni di cui agli articoli 18, comma 1, lettera r), e 41, comma 3, lettera a), del
2. Il termine di cui all'articolo 306, comma 2, del
2-bis. All'articolo 3, comma 2, primo periodo, del
2-ter. All'articolo 3, comma 2, secondo periodo, del
Art. 33. Commercializzazione di medicinali veterinari omeopatici
1. All'articolo 24 del
Art. 34. Proroga in materia di farmaci
1. La disposizione di cui all'articolo 9, comma 1, primo periodo, del
Art. 34 bis. Personale medico, veterinario, chimico e farmacista del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali [57]
1. Al fine di garantire la continuità dei controlli obbligatori in materia di profilassi internazionale, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali può conferire al personale medico, veterinario, chimico e farmacista, in servizio al 30 settembre 2008 con contratti di lavoro a tempo determinato, stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla
2. Alla copertura dei maggiori oneri di cui al comma 1, nel limite massimo di € 2.709.709 per l'anno 2009 e di € 3.918.252 a decorrere dall'anno 2010, si provvede quanto ad € 1.246.000 a decorrere dall'anno 2009 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 20, della
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. Nell'ambito del processo di riorganizzazione della Agenzia italiana del farmaco (AIFA), al fine di consentire il necessario adeguamento strutturale per l'ottimizzazione dei processi registrativi, ispettivi e di farmacovigilanza, nonchè per l'armonizzazione delle procedure di competenza agli standard quantitativi e qualitativi delle altre Agenzie regolatorie europee, la pianta organica dell'AIFA è fissata dal 1° gennaio 2009 nel numero di 450 unità.
5. A decorrere dal 1° luglio 2009, alla data di scadenza dei relativi contratti, l'AIFA non può in alcun caso proseguire i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e quelli di lavoro subordinato a tempo determinato in contrasto con la disciplina di cui agli articoli 7, comma 6, e 36 del
6. Nel triennio 2009-2011, l'AIFA, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno e previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del
7. L'onere derivante dall'attuazione delle previsioni di cui ai commi da 4 a 6 del presente articolo, quantificato in euro 10.056.013,64, è interamente a carico dell'AIFA ed è finanziato con le risorse derivanti dal predetto articolo 48, comma 8, lettera b), del
Art. 35. Personale degli enti di ricerca e altre disposizioni in materia di lavoro e di biobanche [58]
1. Limitatamente agli enti di ricerca, le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 6, del
2. Il secondo periodo del comma 14 dell'articolo 66 del
3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 14 dell'articolo 66 del
4. Il personale ex CONI, transitato alle dipendenze della CONI Servizi S.p.a., per effetto del
5. Nelle parole «esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche» contenute nell'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
6. Alle federazioni sportive nazionali, alle discipline associate ed agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI si applica quanto previsto dall'articolo 67, comma 1, lettera m), secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
7. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 5 e 6, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2009, 2,6 milioni di euro per l'anno 2010 e 2,4 milioni di euro a decorrere dal 2011, si provvede per l'anno 2009 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
8. Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente. Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al
9. In sede di prima liquidazione di una prestazione il reddito di riferimento è quello dell'anno in corso, dichiarato in via presuntiva.
10. Per i procedimenti di cui all'allegato A rilevano i redditi da lavoro dipendente, autonomo, professionale o di impresa conseguiti in Italia, anche presso organismi internazionali, o all'estero al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, conseguiti nello stesso anno di riferimento della prestazione.
10 bis. Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della
11. [Per consentire agli enti previdenziali erogatori di rilevare annualmente i redditi, i soggetti percettori di prestazioni collegate al reddito sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali entro il 30 giugno di ciascun anno] [61].
12. [Ai soggetti che omettono la presentazione della comunicazione dei dati reddituali nel termine previsto al comma 11, previo avviso da parte degli enti previdenziali e decorso inutilmente il termine di trenta giorni dal ricevimento dello stesso, viene sospesa l'erogazione della prestazione collegata al reddito a partire dal rateo del mese di ottobre] [62].
13. [In caso di presentazione della comunicazione dei dati reddituali nel termine previsto per la presentazione della successiva comunicazione, la prestazione sospesa è ripristinata a partire dal mese successivo con erogazione degli arretrati. Qualora la presentazione della comunicazione non avvenga entro il termine di cui al periodo precedente non si dà luogo alla corresponsione di alcun arretrato] [63].
14. Il termine di cui all'articolo 10, comma 3, della
15. L'articolo 8-bis, comma 1, del
16. Nell'articolo 4-septies del
CAPO XII
Istruzione, università e ricerca
Art. 36. Procedure di nomina in ruolo del personale docente
1. Limitatamente all'anno scolastico 2009/2010, il termine di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del
1-bis. Resta valida l'abilitazione all'insegnamento conseguita dai docenti che sono stati ammessi con riserva ai corsi speciali per il conseguimento dell'abilitazione o idoneità all'insegnamento indetti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con decreto 18 novembre 2005, n. 85, ai sensi del
Art. 37. Proroga di termini in materia di istruzione
1. All'articolo 27, comma 4, primo periodo, del
2. E' abrogato il comma 8 dell'articolo 1 della
2-bis. All'articolo 4, comma 9, del
2-ter. Al
a) all'articolo 4, comma 1, la parola: «105» è sostituita dalla seguente: «100»;
b) all'articolo 4, comma 2, le parole: «80» e: «25» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «90» e: «10»;
c) all'articolo 4, comma 3, nell'alinea, la parola: «25» è sostituita dalla seguente: «10» e la lettera c) è abrogata;
d) all'articolo 4, comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Con lo stesso decreto possono essere stabilite anche ulteriori modalità per definire l'attribuzione dei punteggi nei casi in cui non possono essere utilizzati in tutto o in parte gli elementi di cui al comma 3. Il Ministro ed i singoli atenei, per quanto di competenza, provvedono alla adeguata valorizzazione della lode ottenuta dagli studenti nella valutazione finale dell'esame di Stato»;
e) all'articolo 5, comma 1, le parole: «scolastica statale o paritaria» sono soppresse [66].
2-quater. Al fine di garantire la massima efficacia e tempestività degli interventi in favore della ricerca industriale, ivi compresi quelli cofinanziati dai fondi strutturali, le convenzioni stipulate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con gli istituti bancari per la gestione degli interventi di cui al
CAPO XIII
Beni e attività culturali
Art. 38. Autorizzazione paesaggistica
1. All'articolo 159, comma 1, primo, secondo e quarto periodo, del
Art. 39. Compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi
1. All'articolo 71-septies, comma 2, della
Art. 40. Enti culturali
1. I termini di durata del Presidente dell'ente di cui all'articolo 8 del
2. I termini di durata degli organi nominati ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del
CAPO XIV
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FINANZIARIA
Art. 41. Proroghe di termini in materia finanziaria. Proroga di termini in materia di istruzione e misure relative all'attuazione della Programmazione cofinanziata dall'Unione europea per il periodo 2007-2013 [70]
1. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2007, di cui all'articolo 1, commi 523 e 643, della
2. Il termine per procedere alle stabilizzazioni di personale relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2007, di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è prorogato al 30 giugno 2009 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 marzo 2009.
3. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è prorogato al 30 settembre 2009 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 30 giugno 2009.
4. Il termine per effettuare le assunzioni di personale già autorizzate per l'anno 2008 ai sensi dell'articolo 3, comma 89, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è prorogato al 30 settembre 2009 [72].
5. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 74, comma 6, del
6. Il divieto di cui all'articolo 1, comma 132, della
6-bis. All'articolo 6, comma 4-ter, del
a) ovunque ricorrano, le parole: «4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2012 al 2019» sono sostituite dalle seguenti: «8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2012 al 2015»;
b) dopo le parole: «si provvede» sono inserite le seguenti: «per l'importo complessivamente corrispondente all'entità del Fondo di cui al comma 4-bis» [73].
6-ter. All'articolo 79, comma 1-sexies, lettera a), del
6-quater. Al fine di proseguire l'integrale utilizzo delle risorse comunitarie relative ai Programmi operativi per la scuola 2007/2013 - Obiettivo Convergenza, il Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della
6-quinquies. Per il reintegro delle somme anticipate dal Fondo, ai sensi del comma 6-quater, si provvede, per la parte comunitaria, con imputazione agli accrediti disposti dall'Unione europea a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e, per la parte statale, con imputazione agli stanziamenti autorizzati in favore dei medesimi programmi nell'ambito delle procedure previste dalla
7. Le disposizioni dell'articolo 36 della
8. All'articolo 8, comma 1, lettera c), terzo periodo, del
9. All'articolo 3, comma 112, della
10. Il potere di adozione da parte dei Ministeri degli atti applicativi delle riduzioni degli assetti organizzativi di cui all'articolo 74 del
a) al comma 4, dopo le parole: «dei relativi compiti» sono inserite le seguenti: «, nonchè la distribuzione dei predetti uffici tra le strutture di livello dirigenziale generale,»;
b) dopo il comma 4, è inserito il seguente: «4-bis. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche in deroga alla eventuale distribuzione degli uffici di livello dirigenziale non generale stabilita nel regolamento di organizzazione del singolo Ministero.».
11. Al fine di assicurare alla regione Friuli-Venezia Giulia previsioni finanziare certe per il bilancio di previsione relativo al triennio 2009-2011, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 5, della
12. Le attività conseguenti alla disposizione di cui all'articolo 9, comma 1-bis, lettera c), ultimo periodo, del
13. I provvedimenti di comando del personale appartenente a Fintecna Spa, già dipendente dell'IRI, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale da almeno cinque anni senza soluzione di continuità, sono prorogati fino alla conclusione delle procedure di inquadramento nei ruoli dell'INPS da effettuare ai sensi degli articoli 30, 33 e 34-bis del
14. Il termine di un anno per l'adempimento del dovere di alienazione di cui all'articolo 30, comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al
15. All'Ente italiano montagna (EIM) è concesso, per l'anno finanziario 2009, un contributo di euro 2.800.000 a cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al
16. Il termine per effettuare le stabilizzazioni del personale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2007, adottato ai sensi dell'articolo 1, commi 247 e 249, della
16-bis. Al comma 14 dell'articolo 19 del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, le parole: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre il 30 giugno 2009» [80].
16-ter. Per le finalità dell'articolo 1, comma 484, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, alla data del 1 luglio 2009 sono trasferiti, con esclusione degli enti di cui al comma 16-octies, nonchè di quelli posti in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 9, comma 1-ter, del
16-quater. La definizione delle questioni riguardanti i pregressi rapporti di lavoro con gli enti disciolti e la gestione del relativo contenzioso configurano attività escluse dal trasferimento [82].
16-quinquies. Il corrispettivo provvisorio spettante allo Stato per il trasferimento è fissato sulla base delle modalità stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il corrispettivo previsto dal presente comma è versato entro il 31 ottobre 2010 all'entrata del bilancio dello Stato [83].
16-sexies. La società trasferitaria procede alla liquidazione del patrimonio trasferito secondo le modalità stabilite dall'articolo 1, comma 491, primo e secondo periodo, della
16-septies. Al termine della liquidazione del patrimonio trasferito, con le modalità stabilite ai sensi del comma 16-sexies, è determinato l'eventuale maggiore importo risultante dalla differenza tra l'esito economico effettivo consuntivato alla chiusura della liquidazione e il corrispettivo provvisorio pagato. Tale importo è ripartito nella misura stabilita dall'articolo 1, comma 493, secondo periodo, della
16-octies. Allo scopo di accelerare e razionalizzare la prosecuzione delle liquidazioni dell'Ente Nazionale per la Cellulosa e per la Carta (E.N.C.C.), della LAM.FOR. s.r.l. e del Consorzio del Canale Milano Cremona Po, la società Fintecna o società da essa interamente controllata ne assume le funzioni di liquidatore. Per queste liquidazioni lo Stato, ai sensi dell'articolo 9, comma 1-ter, del
16-novies. Tutte le operazioni compiute in attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 16-ter a 16-octies sono esenti da qualunque imposta, diretta o indiretta, tassa, obbligo e onere tributario comunque inteso o denominato [87].
16-decies. A decorrere dal 1 febbraio 2009, nel comma 2 dell'articolo 12 del
16-undecies. Le convenzioni di cui all'articolo 3, comma 1, della
16-duodecies. All'articolo 32 della
a) al secondo comma, dopo le parole: «aumento del canone» sono inserite le seguenti: «, per i contratti stipulati per durata non superiore a quella di cui all'articolo 27,»;
b) al terzo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed a quelli in corso al momento dell'entrata in vigore del limite di aggiornamento di cui al secondo comma del presente articolo» [90].
16-terdecies. Al fine di consentire la conclusione entro tre mesi delle procedure afferenti la stipula di convenzioni per lo svolgimento di attività socialmente utili (ASU) nonchè per l'attuazione di politiche attive del lavoro finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in ASU e nelle disponibilità dei comuni della Regione siciliana da almeno un triennio, è autorizzata la spesa di 55 milioni di euro a decorrere dal 2009. Per gli anni 2009, 2010 e 2011, la spesa fa carico alle risorse preordinate nel bilancio dello Stato ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 giugno e 1 agosto 2008, con utilizzazioni dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del
16-quaterdecies. Al fine di potenziare l'efficienza e l'efficacia dell'azione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato a tutela del gioco legale e responsabile nelle more della sua trasformazione in Agenzia fiscale, possono essere conferiti nell'ambito della medesima Amministrazione autonoma, con esclusione dal computo dell'incarico di direttore generale, fino a due incarichi di livello dirigenziale, nonchè fino a due incarichi di livello dirigenziale generale a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, anche in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, commi 5-bis e 6, del
16-quinquiesdecies. Al fine di consentire lo svolgimento di tutte le attività indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre 2008, e, in particolare, nell'articolo 1, comma 3, nonchè di tutte le attività comunque utili od opportune ai fini della realizzazione dell'evento EXPO Milano 2015, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro è autorizzato per l'esercizio 2009 ad erogare a titolo di apporto al capitale sociale di EXPO 2015 Spa fino a un massimo di 4 milioni di euro, a valere sulle risorse stanziate per il 2009 dall'articolo 14, comma 1, del
16-sexiesdecies. [In favore delle regioni a statuto ordinario confinanti con l'Austria è istituito un fondo per l'erogazione di contributi alle persone fisiche per la riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio per autotrazione. Il fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009. Le modalità di erogazione ed i criteri di ripartizione del predetto fondo sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni] [94].
16-sexiesdecies.1. Al fine di ridurre la concorrenzialità delle rivendite di benzina e gasolio utilizzati come carburante per autotrazione situate nella Repubblica di San Marino e nel rispetto della normativa comunitaria vigente è istituito, in favore delle regioni confinanti con la stessa, un fondo per l'erogazione di contributi alle persone fisiche per la riduzione del prezzo della benzina e del gasolio per autotrazione alla pompa. Il fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009. Le modalità di erogazione e i criteri di ripartizione del predetto fondo sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 39-ter, comma 2, del decreto legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla
16-septiesdecies. Alla copertura degli oneri di cui al comma 16-sexiesdecies, pari a 3 milioni di euro per le spese di primo impianto per l'anno 2009 e 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
Art. 41 bis. Editoria [97]
1. All'articolo 20 del
«3-ter. Il requisito della rappresentanza parlamentare indicato dall'articolo 153, comma 2, della
2. All'articolo 1 della
a) al quarto comma, il primo periodo è sostituito dal seguente:
«Le azioni aventi diritto di voto o le quote possono essere intestate a società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, purchè la partecipazione di controllo di dette società sia intestata a persone fisiche o a società direttamente o indirettamente controllate da persone fisiche»;
b) il sesto comma è sostituito dal seguente:
«Qualora la partecipazione di controllo di cui al quarto comma sia intestata a società fiduciarie, il requisito ivi previsto del controllo diretto o indiretto da parte di persone fisiche si intende riferito ai fiducianti, in quanto soggetti effettivamente titolari delle azioni o quote medesime. In tal caso la società fiduciaria è tenuta, ai fini del presente articolo, a comunicare i nominativi dei fiducianti all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai fini e per gli effetti dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della
3. All'articolo 44 del
«1-bis. Fermi restando gli stanziamenti complessivi, che costituiscono tetto di spesa ai sensi del comma 1, le erogazioni sono destinate prioritariamente ai contributi diretti e, per le residue disponibilità, alle altre tipologie di agevolazioni, da ricondurre nel limite delle stesse disponibilità.
1-ter. Lo schema del regolamento di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario».
4. All'attuazione dei commi da 1 a 3 si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. All'articolo 37, comma 1, alinea, della
6. All'articolo 37, comma 1, lettera b), della
7. Per il sostegno degli oneri derivanti dalle prestazioni di vecchiaia anticipate per i giornalisti dipendenti da aziende in ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendale, di cui all'articolo 37 della
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 42. Differimento di termini in materia fiscale
1. Al comma 120 dell'articolo 1 della
2. Il termine di decorrenza stabilito nel mese di gennaio 2009 dal comma 1 dell'articolo 44-bis del
3. Per l'anno 2006, i termini di cui agli articoli 39-bis, comma 1, e 39-ter, comma 1, del
4. Per l'anno 2006, il termine di cui all'articolo 14-ter, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è fissato al 30 giugno 2009. Conseguentemente i termini di cui all'articolo 14-quater, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, sono fissati rispettivamente al 30 giugno 2010 ed al 30 giugno 2011.
5. Al fine di assicurare la pronta definizione delle procedure di riparto delle somme relative al 5 per mille inerenti agli anni finanziari 2006 e 2007, è prorogato al 2 febbraio 2009 il termine di integrazione documentale delle domande regolarmente presentate dai soggetti interessati ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2006 e dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2007, pubblicati, rispettivamente, nelle Gazzette Ufficiali n. 22 del 27 gennaio 2006 e n. 71 del 26 marzo 2007. La proroga non si applica nei riguardi delle posizioni amministrative definite ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 3 giugno 2008.
6. Il termine per l'adozione del decreto di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, è prorogato al 31 marzo 2009. Alla copertura degli oneri recati dal presente comma, quantificati in 1.730 milioni di euro, si provvede mediante versamento per pari importo all'entrata del bilancio dello Stato di quota parte delle risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di Bilancio».
7. In attesa della approvazione parlamentare del disegno di legge recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, il termine di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è prorogato al 1 gennaio 2010.
7-bis. Il termine di cui all'articolo 2, comma 110, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, è prorogato al 30 novembre 2009. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 1.500.000 euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
7-ter. Al regolamento di cui al
a) all'articolo 2, comma 1, le parole: «31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre»;
b) all'articolo 2, comma 2, la parola: «settimo» è sostituita dalla seguente: «nono»;
c) all'articolo 3, comma 1, le parole: «, dell'imposta regionale sulle attività produttive» sono soppresse;
d) all'articolo 3, comma 2, dopo le parole: «22 dicembre 1986, n. 917,» sono inserite le seguenti: «dai soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive,» e le parole: «anche in forma unificata,» sono soppresse;
e) all'articolo 4, comma 3-bis, la parola: «marzo» è sostituita dalla seguente: «luglio»;
f) all'articolo 5, comma 1, la parola: «settimo» è sostituita dalla seguente: «nono» e la parola: «sette» è sostituita dalla seguente: «nove»;
g) all'articolo 5, comma 4, la parola: «settimo» è sostituita dalla seguente: «nono»;
h) all'articolo 5-bis, comma 1, la parola: «settimo» è sostituita dalla seguente: «nono»;
i) all'articolo 5-bis, comma 2, la parola: «settimo» è sostituita dalla seguente: «nono»;
l) all'articolo 8, comma 1, le parole: «31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre» e le parole: «La trasmissione della dichiarazione in via telematica è effettuata entro il mese di novembre da parte dei soggetti indicati nel comma 11 del medesimo articolo 3.» sono soppresse. [101]
7-quater. Resta in ogni caso fermo il potere regolamentare di cui al comma 136 dell'articolo 3 della
7-quinquies. Al regolamento di cui al
a) agli articoli 16 e 17 la parola: «25», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «30»;
b) all'articolo 19, comma 1, le parole: «corrisposta nel» e le parole: «o la rata di pensione corrisposta nel» sono sostituite dalle seguenti: «di competenza del» e le parole: «allo stesso mese» sono sostituite dalle seguenti: «alle stesse retribuzioni»;
c) all'articolo 19, comma 2, le parole: «nel mese di luglio» sono sostituite dalle seguenti: «sulla retribuzione di competenza del mese di luglio». [103]
7-sexies. Per l'anno 2009, i dipendenti dei CAF ovvero i professionisti abilitati nonchè i sostituti d'imposta, nell'ambito delle attività di assistenza fiscale di cui agli articoli 34, comma 4, e 37, comma 2, del
7-septies. All'articolo 32, comma 7-bis, del
7-octies. All'articolo 2 del
a) al comma 3-bis, sono premesse le seguenti parole: «Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,»;
b) al comma 7, alinea, la parola: «annualmente» è soppressa e le parole da: «fino a una percentuale» fino a: «da destinare» sono sostituite dalle seguenti: «le quote delle risorse intestate "Fondo unico giustizia", anche frutto di utili della loro gestione finanziaria, fino ad una percentuale non superiore al 30 per cento relativamente alle sole risorse oggetto di sequestro penale o amministrativo, disponibili per massa, in base a criteri statistici e con modalità rotativa, da destinare mediante riassegnazione»;
c) il comma 7-quater è sostituito dal seguente:
«7-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, la percentuale di cui all'alinea del comma 7 può essere elevata fino al 50 per cento in funzione del progressivo consolidamento dei dati statistici». [106]
7-novies. Non sono soggette ad esecuzione forzata le somme incassate dagli agenti della riscossione e destinate ad essere riversate agli enti creditori ai sensi dell'articolo 22 del
7-decies. Le disposizioni di cui al comma 7-novies si applicano anche ai titoli, ai valori, ai crediti, ai conti, ai libretti ed alle altre attività intestati «Fondo unico giustizia» ai sensi degli articoli 3 e 4 del
Art. 42 bis. Disposizioni per la definizione di violazioni in materia di affissioni e pubblicità [109]
1. Le violazioni ripetute e continuate delle norme in materia di affissioni e pubblicità commesse nel periodo compreso dal 1 gennaio 2005 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, mediante affissioni di manifesti politici ovvero di striscioni e mezzi similari, possono essere definite in qualunque ordine e grado di giudizio, nonchè in sede di riscossione delle somme eventualmente iscritte a titolo sanzionatorio, mediante il versamento, a carico del committente responsabile, di una imposta pari, per il complesso delle violazioni commesse e ripetute, a 1.000 euro per anno e per provincia.
2. Tale versamento deve essere effettuato a favore della tesoreria del comune competente o della provincia qualora le violazioni siano state compiute in più di un comune della stessa provincia. In tal caso la provincia provvede al ristoro, proporzionato al valore delle violazioni accertate, ai comuni interessati, ai quali compete l'obbligo di inoltrare alla provincia la relativa richiesta entro il 30 settembre 2009. In caso di mancata richiesta da parte dei comuni, la provincia destinerà le entrate al settore ecologia. La definizione di cui al presente articolo non dà luogo ad alcun diritto al rimborso di somme eventualmente già riscosse a titolo di sanzioni per le predette violazioni. Il termine per il versamento è fissato, a pena di decadenza dal beneficio di cui al presente articolo, al 31 maggio 2010. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 15, commi 2 e 3, della
Art. 42 ter. Interpretazione autentica dell'articolo 16-bis della
[1. L'articolo 16-bis della
Art. 43. Importo massimo di emissione di titoli pubblici
1. Tenuto conto delle maggiori esigenze di finanziamento originate dalla crisi economico-finanziaria manifestatasi con particolare intensità nel quarto trimestre 2008, il limite di cui all'articolo 2, comma 3, della
2. Per l'anno 2009, per assicurare la necessaria flessibilità gestionale delle risorse preordinate con la legge di bilancio e corrispondere alle sopravvenute indifferibili occorrenze delle Amministrazioni statali per la realizzazione dei relativi programmi, entro il 30 giugno dello stesso anno il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti da comunicare alle Commissione parlamentari e alla Corte dei conti, variazioni compensative in termini di competenza e di cassa tra gli stanziamenti dei Fondi previsti dagli articoli 7, 9 e 9-ter della
3. Copia dei decreti di cui al comma 2 viene allegata alla legge di approvazione del rendiconto generale dello Stato.
Art. 43 bis. Interventi nelle operazioni di cartolarizzazione di immobili pubblici [112]
1. In considerazione dell'eccezionale crisi economica internazionale e delle condizioni del mercato immobiliare e dei mercati finanziari, il patrimonio separato relativo alla prima operazione di cartolarizzazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2002, effettuata dalla Società Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. (SCIP), ed il patrimonio separato relativo alla seconda operazione di cartolarizzazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 30 novembre 2002, effettuata dalla medesima SCIP sono posti in liquidazione.
2. I beni immobili che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono di proprietà della SCIP sono trasferiti in proprietà ai soggetti originariamente proprietari degli stessi, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e senza garanzia per vizi ed evizione.
3. Il trasferimento degli immobili di cui al comma 2 ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la cui pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale produce gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile. Dalla medesima data i soggetti originariamente proprietari sono immessi nel possesso degli immobili ad essi trasferiti.
4. Il valore degli immobili di cui al comma 2 è determinato dall'Agenzia del territorio, secondo quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 3 del
5. Il trasferimento degli immobili di cui al comma 2 appartenenti al patrimonio separato relativo alla prima operazione di cartolarizzazione è effettuato senza versamento di corrispettivo.
6. Il trasferimento degli immobili di cui al comma 2 appartenenti al patrimonio separato relativo alla seconda operazione di cartolarizzazione è effettuato per un corrispettivo pari al valore degli immobili stessi determinato ai sensi del comma 4. Tale corrispettivo è versato alla SCIP, al netto dell'eventuale maggiore valore individuato ai sensi del comma 4 rispetto alle passività della società stessa relative alla seconda operazione di cartolarizzazione, per i titoli emessi, i costi ed i finanziamenti assunti, al netto degli incassi disponibili.
7. Al fine del pagamento del corrispettivo da versare di cui al comma 6 la SCIP, in nome e per conto dei soggetti originariamente proprietari, versa tutte le somme presenti sul conto riscossione intestato alla stessa società presso la Tesoreria centrale dello Stato acceso ai sensi del decreto ministeriale del 30 novembre 2001 in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato. Tali somme sono trasferite in apposito capitolo di spesa per essere versate, in nome e per conto degli enti previdenziali originariamente proprietari, alla SCIP entro il 15 aprile 2009 quale corrispettivo del trasferimento di cui al comma 6, al fine di essere destinate ad estinguere le passività di cui al comma 6. L'eventuale eccedenza tra le somme versate alla SCIP quale corrispettivo e la consistenza del capitolo di spesa è assegnata ai soggetti originariamente proprietari in proporzione alle quote di patrimonio trasferito per la prima operazione di cartolarizzazione. Il Ministero dell'economia e delle finanze, per rispettare il termine previsto per il pagamento del corrispettivo a favore della SCIP per un importo pari alle somme da acquisire al bilancio dello Stato, è autorizzato a concedere un'anticipazione di tesoreria che è estinta entro l'anno a valere sul suddetto capitolo di spesa. L'acquisizione degli immobili da parte dei predetti enti previdenziali è operata anche in deroga al comma 488 dell'articolo 2 della
8. L'eventuale differenza tra il corrispettivo da versare di cui al comma 6 e le somme presenti sul conto riscossione di cui al comma 7 è interamente versata alla SCIP dagli enti previdenziali originariamente proprietari in proporzione al valore degli immobili ad essi trasferiti relativi alla seconda operazione di cartolarizzazione come determinato ai sensi del comma 4, anche per la residua quota di immobili conferiti dallo Stato. Qualora uno o più tra gli enti previdenziali non dispongano in misura sufficiente della cassa necessaria a corrispondere tale differenza, gli altri enti previdenziali aventi disponibilità di cassa provvedono ad anticipare la suddetta differenza. Gli enti previdenziali provvedono al versamento della differenza in deroga al comma 488 dell'articolo 2 della
9. Qualora le disponibilità degli enti non siano sufficienti a provvedere al versamento della differenza di cui al comma 8, il Ministero dell'economia e delle finanze corrisponde la differenza alla SCIP entro e non oltre il 15 aprile 2009 mediante una anticipazione di tesoreria, da estinguere con l'utilizzo dei primi proventi rivenienti dalla vendita degli immobili di cui al presente articolo e fino a concorrenza della differenza tra il valore accertato dall'Agenzia del territorio e quanto effettivamente versato dagli enti ai sensi dei commi 7 e 8. Per l'eventuale parte residua di anticipazione, si provvede mediante la vendita di ulteriori immobili dello Stato effettuata dall'Agenzia del demanio, tenendo conto della situazione del mercato immobiliare.
10. Qualora il valore degli immobili determinato ai sensi del comma 4 relativi alla seconda operazione di cartolarizzazione sia inferiore a quanto effettivamente versato dagli enti ai sensi dei commi 7 e 8, si provvede a restituire agli enti tale differenza mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla vendita di ulteriori immobili dello Stato da parte dell'Agenzia del demanio.
11. La seconda operazione di cartolarizzazione è conclusa a seguito dell'avvenuto rimborso delle passività di cui al comma 6.
12. Per le finalità di cui al presente articolo gli enti possono procedere alla vendita diretta degli immobili di cui al comma 2, fatti salvi in ogni caso i diritti spettanti agli aventi diritto. Si applicano le disposizioni previste dai commi 3, 3-bis, 4, 5, 6, 7, 7-bis, 8, 9, 13, 14, 17, 17-bis, 19, eccetto i primi due periodi, e 20 dell'articolo 3 del
13. L'Agenzia del territorio, a seguito del trasferimento, individua gli immobili di pregio su richiesta degli enti proprietari. Restano salvi i criteri di individuazione dei suddetti immobili previsti dal comma 13 dell'articolo 3 del
14. Esperite le attività di cui al comma 8 ed estinti i costi e le passività relativi alle due operazioni di cartolarizzazione, la SCIP trasferisce tutti i dati e le informazioni in suo possesso relativi agli immobili ai soggetti originariamente proprietari ed è posta in liquidazione. L'Agenzia del territorio, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, effettua entro dodici mesi una puntuale ricognizione e valutazione di tutti gli immobili di proprietà degli enti previdenziali pubblici.
Art. 44. Disposizioni in materia di tutela della riservatezza
1. All'elenco n. 1, paragrafo 2, allegato alla
1-bis. I dati personali presenti nelle banche dati costituite sulla base di elenchi telefonici pubblici formati prima del 1° agosto 2005 sono lecitamente utilizzabili per fini promozionali sino al termine di sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
2. All'articolo 161, comma 1, del
3. L'articolo 162 del
a) al comma 1, le parole: «da cinquemila euro a trentamila euro» sono sostituite dalle seguenti: «da diecimila euro a sessantamila euro»;
b) al comma 2, le parole: «da cinquecento euro a tremila euro» sono sostituite dalle seguenti: «da mille euro a seimila euro»;
c) dopo il comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«2-bis. In caso di trattamento di dati personali effettuato in violazione delle misure indicate nell'articolo 33 o delle disposizioni indicate nell'articolo 167 è altresì applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da ventimila euro a centoventimila euro. Nei casi di cui all'articolo 33 è escluso il pagamento in misura ridotta.
2-ter. In caso di inosservanza dei provvedimenti di prescrizione di misure necessarie o di divieto di cui, rispettivamente, all'articolo 154, comma 1, lettere c) e d), è altresì applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da trentamila euro a centottantamila euro.».
4. All'articolo 162-bis, comma 1, del
5. All'articolo 163, comma 1, del
6. All'articolo 164, comma 1, del
7. Dopo l'articolo 164 del
«Art. 164-bis (Casi di minore gravità e ipotesi aggravate). - 1. Se taluna delle violazioni di cui agli articoli 161, 162, 163 e 164 è di minore gravità, avuto altresì riguardo alla natura anche economica o sociale dell'attività svolta, i limiti minimi e massimi stabiliti dai medesimi articoli sono applicati in misura pari a due quinti.
2. In caso di più violazioni di un'unica o di più disposizioni di cui al presente Capo, a eccezione di quelle previste dagli articoli 162, comma 2, 162-bis e 164, commesse anche in tempi diversi in relazione a banche di dati di particolare rilevanza o dimensioni, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquantamila euro a trecentomila euro. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta.
3. In altri casi di maggiore gravità e, in particolare, di maggiore rilevanza del pregiudizio per uno o più interessati, ovvero quando la violazione coinvolge numerosi interessati, i limiti minimo e massimo delle sanzioni di cui al presente Capo sono applicati in misura pari al doppio.
4. Le sanzioni di cui al presente Capo possono essere aumentate fino al quadruplo quando possono risultare inefficaci in ragione delle condizioni economiche del contravventore.».
8. All'articolo 165, comma 1, del
9. L'articolo 169 del
a) nel comma 1, sono soppresse le parole da: «o con l'ammenda da» fino alla fine del comma;
b) nel comma 2, le parole: «quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione» sono sostituite dalle seguenti:
«quarto del massimo della sanzione stabilita per la violazione amministrativa».
10. All'articolo 62, comma 1, del
11. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 299.000 a decorrere dal 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al
Art. 44 bis. Disposizioni in materia di infrastrutture carcerarie [114]
1. Per far fronte alla grave situazione di sovrappopolamento delle carceri, e comunque fino al31 dicembre 2011, al capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria sono attribuiti i poteri previsti dall'articolo 20 del
2. Nello svolgimento dei compiti di cui al comma 1 il capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria può avvalersi di uno o più ausiliari nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della giustizia di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico, tra i dirigenti generali dello Stato ed i prefetti collocati a riposo.
3. Il capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, redige un programma degli interventi necessari, specificandone i tempi e le modalità di realizzazione ed indicando le risorse economiche a tal fine occorrenti.
4. Con successivi decreti, adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della giustizia di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico, sono determinate le opere necessarie per l'attuazione del programma, con l'indicazione dei tempi di realizzazione di tutte le fasi dell'intervento e del quadro finanziario dello stesso. Con i medesimi decreti, nei casi di particolare urgenza, può essere disposta l'abbreviazione fino alla metà dei termini previsti dalla normativa vigente per l'adozione dei provvedimenti amministrativi necessari per la realizzazione dell'intervento.
5. Le opere previste dal comma 4 sono inserite nel programma di cui all'articolo 1, comma 1, della
6. L'inutile decorso dei termini previsti dalla vigente normativa, nella misura eventualmente abbreviata ai sensi del comma 4, costituisce presupposto per l'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dall'articolo 20, comma 4, del
7. L'articolo 4 della
«Art. 4. - 1. Presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia è istituita la cassa delle ammende, ente dotato di personalità giuridica.
2. La cassa delle ammende finanzia programmi di reinserimento in favore di detenuti ed internati, programmi di assistenza ai medesimi ed alle loro famiglie e progetti di edilizia penitenziaria finalizzati al miglioramento delle condizioni carcerarie.
3. Organi della cassa delle ammende sono: il presidente, il consiglio di amministrazione, il segretario e il collegio dei revisori dei conti. Al presidente, al segretario ed ai componenti degli altri organi sono corrisposti gettoni di presenza, il cui ammontare è stabilito con decreto emanato dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili presso l'ente.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è adottato lo statuto della cassa delle ammende per specificare le finalità dell'ente indicate nel comma 2, nonchè disciplinare l'amministrazione, la contabilità, la composizione degli organi e le modalità di funzionamento dell'ente. Alla data di entrata in vigore dello statuto cessano di avere efficacia gli articoli da 121 a 130 del regolamento di cui al
5. Nell'espletamento delle sue funzioni la cassa delle ammende può utilizzare personale, locali, attrezzature e mezzi dell'amministrazione penitenziaria, nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a tale scopo presso la medesima amministrazione.
6. Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo sono redatti secondo i principi contenuti nella
Art. 45. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Allegato A [116]
(articolo 35, comma 10)
a) Mancata attribuzione o sospensione, nei confronti di soggetti con età inferiore a quella di vecchiaia, della pensione di invalidità con decorrenza anteriore al 1° agosto 1984, di cui all'art. 10 del regio
b) riduzione dell'assegno di invalidità per reddito da lavoro di cui all'art. 1, comma 42, della
c) revisione straordinaria dell'assegno di invalidità, di cui all'articolo 9 della
d) incumulabilità della pensione di anzianità e dell'assegno di invalidità con i redditi da lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 10 del
e) incumulabilità della pensione di anzianità e dell'assegno di invalidità con i redditi da lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 10 del
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga di termini previsti da disposizioni legislative, al fine di consentire una più concreta e puntuale attuazione dei correlati adempimenti conseguire una maggiore funzionalità delle pubbliche amministrazioni, nonchè di prevedere interventi di riassetto relativamente a disposizioni di carattere finanziario;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 2008;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per i rapporti con il Parlamento e del Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
CAPO I
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Art. 1. Servizi radiotelevisivi
1. Fino alla ratifica del nuovo accordo di collaborazione in campo radiotelevisivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, firmato in data 5 marzo 2008, e comunque non oltre il 31 dicembre 2009, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato ad assicurare, nell'ambito delle risorse finanziarie del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la prosecuzione della fornitura dei servizi previsti dalla apposita convenzione con la RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A.
CAPO II
RIFORME PER IL FEDERALISMO
Art. 2. Proroga dei termini di cui all'articolo 2, commi 22 e 23, della
1. All'articolo 2, comma 22, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, le parole: «1° gennaio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2010».
2. All'articolo 2, comma 23, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, le parole: «1° gennaio 2007» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2010».
CAPO III
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E INNOVAZIONE
Art. 3. Accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni
1. All'articolo 35, comma 1, del
Art. 4. Taglia-enti
1. All'alinea del comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2009».
Art. 5. Validità delle graduatorie delle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni
1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 100, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è prorogato al 31 dicembre 2009 e si applica alle graduatorie per le assunzioni a tempo indeterminato approvate successivamente al 1° gennaio 2001 relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni [117].
Art. 6. Concorsi con riserva di posti per le assunzioni nelle pubbliche amministrazioni
1. Le facoltà di cui all'articolo 3, comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, possono essere applicate alle procedure concorsuali avviate entro il 30 giugno 2009.
Art. 7. Società di rilevazione statistica dell'ISTAT [118]
1. All'articolo 10-bis, comma 5, quinto periodo, del
Art. 8. Accantonamento di risorse per previdenza complementare in favore dei dipendenti della P.A.
1. Le risorse di cui all'articolo 74, comma 1, della
CAPO IV
AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
Art. 9. Versamento delle sanzioni e comandi di personale
1. Il termine per il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai decreti legislativi 2 agosto 2007, n. 145, e 2 agosto 2007, n. 146, irrogate nell'anno 2008 dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, è prorogato di trenta giorni. Gli importi da pagare per le suddette sanzioni, anche irrogate negli anni successivi, sono versati fino all'importo di 50.000 euro per ciascuna sanzione, sul conto di tesoreria intestato all'Autorità, da destinare a spese di carattere non continuativo e non obbligatorio; la parte di sanzione eccedente il predetto importo è versata al bilancio dello Stato per le destinazioni previste dalla legislazione vigente. L' importo di 50.000 euro può essere ridotto o incrementato ogni sei mesi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, avente natura non regolamentare, in relazione a specifiche esigenze dell'Autorità.
2. I comandi di personale previsti da specifiche disposizioni di legge presso l'Autorità sono annualmente prorogati con provvedimento dell'Autorità stessa, con imputazione della relativa spesa secondo i criteri di cui all'articolo 9, comma 1, della
CAPO V
AFFARI ESTERI
Art. 10. Elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero
1. Le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) e conseguentemente del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) sono rinviate rispetto alla scadenza prevista dall'articolo 8 della
2. Gli attuali componenti dei Comitati degli italiani all'estero restano in carica fino alla data di entrata in funzione dei nuovi Comitati.
CAPO VI
INTERNO
Art. 11. Contrasto al terrorismo internazionale
1. All'articolo 7, comma 1, del
Art. 12. Mantenimento in bilancio delle disponibilità finanziarie concernenti l'istituzione di uffici periferici dello Stato nelle nuove province, nonchè requisiti di servizio previsti per la promozione a viceprefetto
1. In applicazione dell'articolo 4-bis, comma 4, del
2. All'articolo 36, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, le parole: «1° gennaio 2009,» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2011,».
CAPO VII
DIFESA
Art. 13. Emanazione del regolamento in materia di cause di servizio e indennizzi
1. Il termine per l'emanazione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è prorogato al 31 marzo 2009.
2. Il regolamento di cui al comma 1, inteso a disciplinare, entro il limite massimo di spesa stabilito nell'articolo 2, comma 78, della predetta
3. Le somme iscritte in bilancio, in applicazione dell'articolo 2, comma 78, della predetta
Art. 14. Proroga di termini per l'Amministrazione della difesa
1. All'articolo 60-ter, comma 1, del
2. All'articolo 61 del
a) al comma 3, le parole: «fino al 2009» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno 2015»;
b) al comma 4-bis, le parole: «fino all'anno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno 2015»;
c) al comma 5-bis, le parole: «fino all'anno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno 2015».
3. Dall'applicazione dei commi 1, 2 e 8 non devono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
4. All'articolo 26, comma 1, del
5. Al comma 4 dell'articolo 2 del
6. L'Agenzia industrie difesa, di cui all'articolo 22 del
7. Per le strutture periferiche del Ministero della difesa, l'applicazione dell'articolo 3, comma 83, della
8. Il periodo transitorio di cui all'articolo 7, comma 6, del
Art. 15. Proroga di termini in materia di accantonamenti
1. Le quote che risultano accantonate al 31 dicembre 2008 ai sensi dell'articolo 1, comma 758, della
2. Le somme conservate nel conto residui, ai sensi dell'articolo 22, comma 13, della
CAPO VIII
SVILUPPO ECONOMICO
Art. 16. Proroga dei termini di cui al codice delle assicurazioni
1. All'articolo 354, comma 4, del
Art. 17. Proroga dei termini per l'impegno delle risorse di cui all'articolo 148 della
1. Le risorse di cui all'articolo 148 della
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 18. Liquidazione coatta amministrativa dei consorzi agrari
1. I termini di cui all'articolo 26, comma 1, del
Art. 19. Class action
1. All'articolo 2, comma 447, della
Art. 20. Proroga dei termini per il riordino ed il riassetto delle partecipazioni societarie dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.
1. All'articolo 28, comma 1, del
Art. 21. Differimento di termini in materia di distributori stradali di gas di petrolio liquefatto per autotrazione (GPL)
1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, del
CAPO IX
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Art. 22. Disposizioni in materia di pesca
1. All'articolo 2, comma 4, della
2. Nel
Art. 23. Disposizioni relative all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria di Puglia, Basilicata ed Irpinia - EIPLI
1. All'articolo 26, comma 6, secondo periodo, del
CAPO X
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
Art. 24. Limitazioni alla guida
1. All'articolo 2, comma 2, del
Art. 25. Canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nazionale
1. All'articolo 17, comma 10, del
Art. 26. Proroghe convenzioni Tirrenia
1. Al fine di pervenire alla completa liberalizzazione del settore del cabotaggio marittimo attraverso il completamento, entro il 31 dicembre 2009, del processo di privatizzazione delle società esercenti i servizi di collegamento ritenuti essenziali per le finalità di cui all'articolo 8 della
Art. 27. Indagine conoscitiva sui servizi ferroviari
1. Ai fini della prosecuzione dei contratti di servizio e degli accordi in essere, il termine di cui all'articolo 2, comma 253, della
Art. 28. Diritti aeroportuali
1. All'articolo 21-bis del
Art. 29. Concessioni aeroportuali
1. All'articolo 18, comma 1, lettera b), del
CAPO XI
LAVORO, SALUTE E POLITICHE SOCIALI
Art. 30. Delimitazione delle aree di balneabilità delle acque
1. All'articolo 17, comma 4, del
Art. 31. Sostanze attive utilizzate come materia prima per la produzione di medicinali
1. All'articolo 54, comma 3-bis, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, le parole: «dal 1° gennaio 2009» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2010».
Art. 32. Modifiche al
1. Le disposizioni di cui agli articoli 18, comma 1, lettera r), e 41, comma 3, lettera a), del
2. Il termine di cui all'articolo 306, comma 2, del
Art. 33. Commercializzazione di medicinali veterinari omeopatici
1. All'articolo 24 del
Art. 34. Proroga in materia di farmaci
1. La disposizione di cui all'articolo 9, comma 1, primo periodo, del
Art. 35. Personale degli enti di ricerca [119]
1. Limitatamente agli enti di ricerca, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 6, del
CAPO XII
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA
Art. 36. Procedure di nomina in ruolo del personale docente
1. Limitatamente all'anno scolastico 2009/2010, il termine di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del
Art. 37. Proroga di termini in materia di istruzione
1. All'articolo 27, comma 4, primo periodo, del
2. E' abrogato il comma 8 dell'articolo 1 della
CAPO XIII
BENI E ATTIVITA' CULTURALI
Art. 38. Autorizzazione paesaggistica
1. All'articolo 159, comma 1, primo, secondo e quarto periodo, del
Art. 39. Compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi
1. All'articolo 71-septies, comma 2, della
Art. 40. Enti culturali
1. I termini di durata del Presidente dell'ente di cui all'articolo 8 del
2. I termini di durata degli organi nominati ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del
CAPO XIV
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FINANZIARIA
Art. 41. Proroghe di termini in materia finanziaria
1. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2007, di cui all'articolo 1, commi 523 e 643, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2009 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 30 giugno 2009.
2. Il termine per procedere alle stabilizzazioni di personale relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2007, di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è prorogato al 30 giugno 2009 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 marzo 2009.
3. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è prorogato al 30 settembre 2009 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 30 giugno 2009.
4. Il termine per effettuare le assunzioni di personale già autorizzate per l'anno 2008 ai sensi dell'articolo 3, comma 89, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è prorogato al 30 giugno 2009.
5. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 74, comma 6, del
6. Il divieto di cui all'articolo 1, comma 132, della
7. Le disposizioni dell'articolo 36 della
8. All'articolo 8, comma 1, lettera c), terzo periodo, del
9. All'articolo 3, comma 112, della
10. Il potere di adozione da parte dei Ministeri degli atti applicativi delle riduzioni degli assetti organizzativi di cui all'articolo 74 del
a) al comma 4, dopo le parole: «dei relativi compiti» sono inserite le seguenti: «, nonchè la distribuzione dei predetti uffici tra le strutture di livello dirigenziale generale,»;
b) dopo il comma 4, è inserito il seguente: «4-bis. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche in deroga alla eventuale distribuzione degli uffici di livello dirigenziale non generale stabilita nel regolamento di organizzazione del singolo Ministero.».
11. Al fine di assicurare alla regione Friuli-Venezia Giulia previsioni finanziare certe per il bilancio di previsione relativo al triennio 2009-2011, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 5, della
12. Le attività conseguenti alla disposizione di cui all'articolo 9, comma 1-bis, lettera c), ultimo periodo, del
13. I provvedimenti di comando del personale appartenente a Fintecna Spa, già dipendente dell'IRI, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale da almeno cinque anni senza soluzione di continuità, sono prorogati fino alla conclusione delle procedure di inquadramento nei ruoli dell'INPS da effettuare ai sensi degli articoli 30, 33 e 34-bis del
14. Il termine di un anno per l'adempimento del dovere di alienazione di cui all'articolo 30, comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è differito fino ad un anno qualora il superamento del limite previsto dalla predetta disposizione derivi da operazioni di concentrazione tra banche oppure fra investitori.
15. All'Ente italiano montagna (EIM) è concesso, per l'anno finanziario 2009, un contributo di euro 2.800.000 a cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al
16. Il termine per effettuare le stabilizzazioni del personale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2007, adottato ai sensi dell'articolo 1, commi 247 e 249, della
Art. 42. Differimento di termini in materia fiscale
1. Al comma 120 dell'articolo 1 della
2. Il termine di decorrenza stabilito nel mese di gennaio 2009 dal comma 1 dell'articolo 44-bis del
3. Per l'anno 2006, i termini di cui agli articoli 39-bis, comma 1, e 39-ter, comma 1, del
4. Per l'anno 2006, il termine di cui all'articolo 14-ter, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è fissato al 30 giugno 2009. Conseguentemente i termini di cui all'articolo 14-quater, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, sono fissati rispettivamente al 30 giugno 2010 ed al 30 giugno 2011.
5. Al fine di assicurare la pronta definizione delle procedure di riparto delle somme relative al 5 per mille inerenti agli anni finanziari 2006 e 2007, è prorogato al 2 febbraio 2009 il termine di integrazione documentale delle domande regolarmente presentate dai soggetti interessati ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2006 e dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2007, pubblicati, rispettivamente, nelle Gazzette Ufficiali n. 22 del 27 gennaio 2006 e n. 71 del 26 marzo 2007. La proroga non si applica nei riguardi delle posizioni amministrative definite ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 3 giugno 2008.
6. Il termine per l'adozione del decreto di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, è prorogato al 31 marzo 2009. Alla copertura degli oneri recati dal presente comma, quantificati in 1.730 milioni di euro, si provvede mediante versamento per pari importo all'entrata del bilancio dello Stato di quota parte delle risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di Bilancio».
7. In attesa della approvazione parlamentare del disegno di legge recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, il termine di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è prorogato al 1° gennaio 2010.
Art. 43. Importo massimo di emissione di titoli pubblici
1. Tenuto conto delle maggiori esigenze di finanziamento originate dalla crisi economico-finanziaria manifestatasi con particolare intensità nel quarto trimestre 2008, il limite di cui all'articolo 2, comma 3, della
2. Per l'anno 2009, per assicurare la necessaria flessibilità gestionale delle risorse preordinate con la legge di bilancio e corrispondere alle sopravvenute indifferibili occorrenze delle Amministrazioni statali per la realizzazione dei relativi programmi, entro il 30 giugno dello stesso anno il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti da comunicare alle Commissione parlamentari e alla Corte dei conti, variazioni compensative in termini di competenza e di cassa tra gli stanziamenti dei Fondi previsti dagli articoli 7, 9 e 9-ter della
3. Copia dei decreti di cui al comma 2 viene allegata alla legge di approvazione del rendiconto generale dello Stato.
Art. 44. Disposizioni in materia di tutela della riservatezza
1. All'elenco n. 1, paragrafo 2, allegato alla
2. All'articolo 161, comma 1, del
3. L'articolo 162 del
a) al comma 1, le parole: «da cinquemila euro a trentamila euro» sono sostituite dalle seguenti: «da diecimila euro a sessantamila euro»;
b) al comma 2, le parole: «da cinquecento euro a tremila euro» sono sostituite dalle seguenti: «da mille euro a seimila euro»;
c) dopo il comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«2-bis. In caso di trattamento di dati personali effettuato in violazione delle misure indicate nell'articolo 33 o delle disposizioni indicate nell'articolo 167 è altresì applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da ventimila euro a centoventimila euro. Nei casi di cui all'articolo 33 è escluso il pagamento in misura ridotta.
2-ter. In caso di inosservanza dei provvedimenti di prescrizione di misure necessarie o di divieto di cui, rispettivamente, all'articolo 154, comma 1, lettere c) e d), è altresì applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da trentamila euro a centottantamila euro.».
4. All'articolo 162-bis, comma 1, del
5. All'articolo 163, comma 1, del
6. All'articolo 164, comma 1, del
7. Dopo l'articolo 164 del
«Art. 164-bis (Casi di minore gravità e ipotesi aggravate). 1. Se taluna delle violazioni di cui agli articoli 161, 162, 163 e 164 è di minore gravità, avuto altresì riguardo alla natura anche economica o sociale dell'attività svolta, i limiti minimi e massimi stabiliti dai medesimi articoli sono applicati in misura pari a due quinti.
2. In caso di più violazioni di un'unica o di più disposizioni di cui al presente Capo, a eccezione di quelle previste dagli articoli 162, comma 2, 162-bis e 164, commesse anche in tempi diversi in relazione a banche di dati di particolare rilevanza o dimensioni, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquantamila euro a trecentomila euro. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta.
3. In altri casi di maggiore gravità e, in particolare, di maggiore rilevanza del pregiudizio per uno o più interessati, ovvero quando la violazione coinvolge numerosi interessati, i limiti minimo e massimo delle sanzioni di cui al presente Capo sono applicati in misura pari al doppio.
4. Le sanzioni di cui al presente Capo possono essere aumentate fino al quadruplo quando possono risultare inefficaci in ragione delle condizioni economiche del contravventore.».
8. All'articolo 165, comma 1, del
9. L'articolo 169 del
a) nel comma 1, sono soppresse le parole da: « o con l'ammenda da» fino alla fine del comma;
b) nel comma 2, le parole: «quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione» sono sostituite dalle seguenti: «quarto del massimo della sanzione stabilita per la violazione amministrativa».
10. All'articolo 62, comma 1, del
11. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 299.000 a decorrere dal 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al
Art. 45. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Il termine di cui al presente comma, già prorogato dall'art. 1 del
[3] Il termine di cui al presente comma, già prorogato dall'art. 1 del
[4] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[5] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[6] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[7] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[8] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[9] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[10] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[11] Comma già modificato dalla L. di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 2 del
[12] Articolo così sostituito dalla L. di conversione.
[13] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[14] Comma aggiunto dall'art. 7 ter del
[15] Comma così modificato dall'art. 5 bis del
[16] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[17] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[18] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[19] Rubrica così modificata dalla L. di conversione.
[20] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[21] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[22] Articolo abrogato dall'art. 2268 del
[23] Articolo abrogato dall'art. 2268 del
[24] Comma inserito dalla L. di conversione.
[25] Comma inserito dalla L. di conversione.
[26] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[27] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[28] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[29] Rubrica così modificata dalla L. di conversione.
[30] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[31] Comma aggiunto dalla L. di conversione e abrogato dall'art. 13 del
[32] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[33] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[34] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[35] Comma già modificato dalla L. di conversione, dall'art. 19 ter del
[36] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[37] Comma così modificato dall'art. 5 del
[38] Comma aggiunto dalla L. di conversione e così modificato dall'art. 7 sexies del
[39] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[40] Comma aggiunto dalla L. di conversione. L'efficacia del presente comma è stata sospesa fino al 30 giugno 2009 dall'art. 7 bis del
[41] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[42] Comma aggiunto dalla L. di conversione e abrogato dall'art. 217 del
[43] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[44] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[45] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[46] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[47] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[48] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[49] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[50] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[51] Lettera così modificata dall'art. 5 del
[52] Comma aggiunto dalla L. di conversione. La lett. b) è stata abrogata dall'art. 217 del
[53] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[54] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[55] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[56] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[57] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[58] Articolo così sostituito dalla L. di conversione.
[59] Comma così modificato dall'art. 13 del
[60] Comma inserito dall'art. 13 del
[61] Comma abrogato dall'art. 15 del
[62] Comma abrogato dall'art. 15 del
[63] Comma abrogato dall'art. 15 del
[64] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[65] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[66] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[67] Comma aggiunto dalla L. di conversione e così modificato dall'art. 7 del
[68] Il termine di cui al presente comma, già prorogato al 31 marzo 2011 dall'art. 1 del
[69] Il termine di cui al presente comma, già prorogato al 31 marzo 2011 dall'art. 1 del
[70] Rubrica così modificata dalla L. di conversione.
[71] Comma così modificato dall'art. 23 del
[72] Comma così modificato dall'art. 23 del
[73] Comma inserito dalla L. di conversione.
[74] Comma inserito dalla L. di conversione.
[75] Comma inserito dalla L. di conversione.
[76] Comma inserito dalla L. di conversione.
[77] Comma così modificato dall'art. 8 del
[78] La Corte costituzionale, con sentenza 13 marzo 2009, n. 74, ha dichiarato l'illegittimità del primo periodo del presente comma.
[79] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[80] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[81] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[82] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[83] Comma aggiunto dalla L. di conversione e così modificato dall'art. 6 del
[84] Comma aggiunto dalla L. di conversione e così modificato dall'art. 3 del
[85] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[86] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[87] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[88] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[89] Comma aggiunto dalla L. di conversione. Il termine di cui al presente comma, già prorogato al 31 marzo 2011 dall'art. 1 del
[90] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[91] Comma aggiunto dalla L. di conversione. Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 7 ter del
[92] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[93] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[94] Comma aggiunto dalla L. di conversione e abrogato dall'art. 1, comma 593, della
[95] Comma inserito dall'art. 25 della
[96] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[97] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[98] Comma così modificato dall'art. 1 bis del
[99] Comma già modificato dall'art. 1 del
[100] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[101] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[102] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[103] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[104] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[105] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[106] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[107] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[108] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[109] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[110] Comma così modificato dall'art. 2 del
[111] Articolo inserito dalla L. di conversione e abrogato dall'art. 61 della
[112] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[113] Comma inserito dalla L. di conversione e così modificato dall'art. 20 bis del
[114] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[115] Comma così modificato dall'art. 2 del
[116] Allegato aggiunto dalla L. di conversione.
[117] L'art. 1 della L. di conversione ha stabilito che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del presente comma.
[118] L'art. 1 della L. di conversione ha stabilito che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del presente articolo.
[119] L'art. 1 della L. di conversione ha stabilito che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del presente articolo.