Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 25. Consorzi imprese cooperative e riunioni di imprese |
Capitolo: | 25.1 associazioni temporanee di imprese |
Data: | 28/10/1999 |
Numero: | 410 |
Sommario |
Art. 1. (Natura giuridica ed abrogazione di norme) |
Art. 2. (Scopi) |
Art. 3. (Esclusività della denominazione) |
Art. 4. (Vigilanza) |
Art. 5. (Disposizioni particolari) |
Art. 6. (Diritto di prelazione) |
Art. 7. (Autorizzazione al ripristino dell'esercizio) |
Art. 8. (Gestioni di ammasso) |
Art. 9. (Rendconto delle gestioni di ammasso) |
Art. 10. (Copertura finanziaria) |
Art. 11. (Istituzione dell'Osservatorio nazionale dell'economia agroalimentare) |
Art. 12. (Entrata in vigore) |
§ 25.1.13 - Legge 28 ottobre 1999, n. 410. [1]
Nuovo ordinamento dei consorzi agrari.
(G.U. 11 novembre 1999, n. 265).
Capo I
MODIFICHE ALL'ORDINAMENTO DEI CONSORZI AGRARI
Art. 1. (Natura giuridica ed abrogazione di norme)
1. I consorzi agrari sono società cooperative a responsabilità limitata e sono regolati dagli articoli 2514 e seguenti del codice civile, nonché dalle leggi speciali in materia di società cooperative e dalle disposizioni della presente legge.
2. È abrogato il
Art. 2. (Scopi)
1. I consorzi agrari hanno lo scopo di contribuire all'innovazione ed al miglioramento della produzione agricola, nonché alla predisposizione e gestione di servizi utili all'agricoltura.
2. I consorzi possono inoltre compiere operazioni di credito agrario di esercizio in natura, ai sensi dell'articolo 153 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché di anticipazione ai produttori in caso di conferimento di prodotti agricoli all'ammasso volontario, e possono partecipare a società i cui scopi interessino l'attività consortile o promuoverne la costituzione.
2-bis. Le attività di cui ai commi 1 e 2 possono essere svolte dai consorzi agrari anche mediante la partecipazione a società di capitali in cui i consorzi dispongano della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria. Le attività che le predette società esercitano a favore dei soci dei consorzi agrari che ne detengono la partecipazione sono svolte nel rispetto degli scopi e delle finalità mutualistiche dei consorzi [2].
Art. 3. (Esclusività della denominazione)
1. L'uso della denominazione di consorzio agrario, seguita dalla specificazione territoriale, che deve essere almeno provinciale, è riservato esclusivamente alle società cooperative disciplinate dal capo I della presente legge, iscritte nel registro prefettizio di cui all'articolo 13 del
Art. 4. (Vigilanza)
1. I consorzi agrari sono sottoposti alla vigilanza di cui all'articolo 1 e seguenti del
2. I provvedimenti di cui agli articoli 2540, 2543, 2544 e 2545 del codice civile sono adottati dal Ministero delle attività produttive di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali, che assicura il monitoraggio economico e finanziario sull'attività dei consorzi agrari, anche in funzione dell'emanazione dei provvedimenti di cui al presente comma. [4]
Art. 5. (Disposizioni particolari)
1. Le disposizioni di cui alla presente legge devono essere recepite negli statuti dei consorzi agrari, con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni delle assemblee ordinarie, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La Federconsorzi, a seguito della esecuzione del concordato preventivo in corso, è sciolta ai sensi dell'articolo 2544 del codice civile.
3. I consorzi agrari conservano l'inquadramento previdenziale nella categoria di riferimento stabilita nel decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 2 marzo 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 1987.
4. Entro il 31 dicembre 2005 l'autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione revoca l'autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa dei consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa, salvo che nel frattempo sia stata presentata ed autorizzata domanda di concordato ai sensi dell'articolo 214 del
5. Nel caso in cui le operazioni connesse alla procedura di concordato di cui all'articolo 214 del
6. Per i lavoratori dipendenti dei consorzi agrari in servizio alla data del 1° gennaio 1997 e successivamente collocati in mobilità e per i lavoratori che, in base ai piani di riorganizzazione aziendale, non rientrano nell'organico aziendale, il Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 settembre 1992, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 gennaio 1993, di concerto con i Ministeri competenti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le parti sociali, individua le modalità di ricollocazione di tale personale presso enti pubblici e privati operanti nel settore agricolo e dei servizi all'agricoltura, anche previa riqualificazione professionale dei lavoratori interessati. Alle imprese private che assumono detti lavoratori saranno applicate le agevolazioni contributive previste dall'articolo 8, commi 2 e 4, e dall'articolo 25, comma 9, della
7. All'onere derivante dall'attuazione del comma 6, valutato in lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1999 e 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole.
7-bis. Nel caso in cui per la presentazione del concordato ai sensi dell'articolo 214 del
Art. 6. (Diritto di prelazione)
1. Nel caso di vendita di beni immobili o di vendita in blocco dei beni mobili, di cessione di azienda o di ramo di azienda dei consorzi agrari sottoposti a liquidazione coatta amministrativa, autorizzate ai sensi dell'articolo 210 del
2. Per l'esrcizio del diritto di prelazione si applicano le procedure ed i termini previsti dall'articolo 38 della
3. L'esercizio del diritto di prelazione consente altresì l'uso della denominazione del consorzio agrario soggetto a liquidazione coatta amministrativa, sempre che riguardi il complesso dei beni o la cessione di azienda, nonché il compimento delle operazioni di cui all'articolo 2, comma 2.
Art. 7. (Autorizzazione al ripristino dell'esercizio)
1. I commissari liquidatori dei consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa alla data di entrata in vigore della presente legge, nei confronti dei quali sia stato precedentemente revocato l'esercizio provvisorio d'impresa, possono essere autorizzati, sentito il comitato di sorveglianza di cui all'articolo 198 del
Capo II
NORME FINANZIARIE E ISTITUZIONE DI OSSERVATORIO NAZIONALE
Art. 8. (Gestioni di ammasso)
1. I crediti derivanti dalle gestioni di ammasso obbligatorio e di commercializzazione dei prodotti agricoli nazionali, svolte dai consorzi agrari per conto e nell'interesse dello Stato e di cui gli stessi consorzi agrari sono titolari alla data di entrata in vigore della presente legge, quali risultanti dai rendiconti approvati con decreti definitivi ed esecutivi del Ministro dell'agricoltura e delle foreste e registrati dalla Corte dei conti, nonché le spese e gli interessi maturati a decorrere dalla data di chiusura delle relative contabilità, indicata nei decreti medesimi, fino alla data del 31 dicembre 1997, sono estinti mediante assegnazione ai consorzi di titoli di Stato da parte del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Gli interessi di cui al presente comma sono calcolati: fino al 31 dicembre 1995 sulla base del tasso ufficiale di sconto maggiorato di 4,40 punti, con capitalizzazione annuale; per gli anni 1996 e 1997 sulla base dei soli interessi legali. [7]
2. Per l'attuazione delle disposizioni recate dal comma 1, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad emettere, fino a concorrenza dell'importo massimo determinato ai sensi del medesimo comma 1 e comunque in misura non superiore a lire 470 miliardi per il 1999, a lire 440 miliardi per il 2000 e a lire 200 miliardi per il 2001, titoli di Stato, le cui caratteristiche, compresi il tasso d'interesse, la durata, l'inizio del godimento non anteriore al 1° gennaio 1998, le modalità e le procedure di assegnazione, sono stabilite con decreto dello stesso Ministro, ed a versare all'entrata del bilancio dello Stato il controvalore dei titoli emessi, con imputazione della relativa spesa comprensiva dei relativi interessi valutati in lire 30 miliardi per l'anno 1999, in lire 60 miliardi per l'anno 2000 e in lire 75 miliardi a decorrere dal 2001 ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario in cui sarà effettuata l'emissione.
3. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi ad oggetto i suddetti crediti, sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti a seguito dell'assegnazione dei titoli di Stato di cui al comma 1. I provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato restano privi di effetti.
4. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 1 dei decreti-legge 30 dicembre 1993, n. 565, 28 febbraio 1994, n. 142, 29 aprile 1994, n. 264, e 30 giugno 1994, n. 423, concernenti la gestione di ammasso dei prodotti agricoli e campagne di commercializzazione del grano, per gli anni 1962–1963 e 1963–1964.
Art. 9. (Rendconto delle gestioni di ammasso)
1. La Federconsorzi è tenuta a presentare il rendiconto delle passate gestioni di ammasso dei prodotti agricoli, ai sensi dell'articolo 74 del
Art. 10. (Copertura finanziaria)
1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 5, comma 5, determinato in lire 6 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000, nonché dell'articolo 8, stabilito nell'importo massimo di lire 500 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000 e di lire 275 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 11. (Istituzione dell'Osservatorio nazionale dell'economia agroalimentare)
1. È istituito un Osservatorio nazionale dell'economia agroalimentare presso il Ministero delle politiche agricole e forestali con il compito di raccogliere ed elaborare dati statistici ed economici relativi alle imprese agroalimentari singole ed associate, ivi comprese le strutture di servizi all'agricoltura tra cui i consorzi agrari, al fine di assumere le necessarie conoscenze per attuare un più idoneo coordinamento delle politiche agricole ed agroalimentari.
2. L'Osservatorio è realizzato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali sono stabilite le modalità per la costituzione e il funzionamento dell'Osservatorio. L'Osservatorio si avvale delle strutture e del personale del Ministero e degli enti strumentali vigilati, senza oneri per il bilancio dello Stato.
Art. 12. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
[1] Abrogata dall'art. 1 del
[2] Comma aggiunto dall'art. 2 del
[3] Comma così modificato dall'art. 130 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, a decorrere dal 1° gennaio 2001.
[4] Comma già sostituito dall'art. 41 della
[5] Comma già modificato dall'art. 52 della L. 28 dicembre 2001, n. 448, a decorrere dal 1° gennaio 2002, dall'art. 10 del
[6] Comma inserito dall'art. 88 della L. 27 dicembre 2002, n. 289, a decorrere dal 1° gennaio 2003 e così modificato dall'art. 1 della
[7] Comma così modificato dall'art. 130 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, a decorrere dal 1° gennaio 2001.