Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 23/12/1996 |
Numero: | 649 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale, [...] |
§ 98.1.27083 - Legge 23 dicembre 1996, n. 649.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale.
(G.U. 23 dicembre 1996, n. 300)
1. Il
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-
3. Sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 4, comma 7, dei decreti-
ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 23 OTTOBRE 1996, N. 542
Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:
«Art. 1–bis (Interventi nel settore della pubblica istruzione). — 1. Per quanto concerne gli edifici di proprietà pubblica adibiti ad uso scolasticom gli enti competenti sono autorizzati ad effettuare i lavori finalizzati all'osservanza delle disposizioni di cui al
2. All'articolo 1, comma 4, del
3. I decreti del Ministro della pubblica istruzione da emanare ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del
4. Per l'osservanza degli obblighi derivanti dal
All'articolo 4:
al comma 5, le parole: «dal 31 dicembre 1996 e dal 31 ottobre 1996» sono sostituite dalle seguenti: «dal 31 dicembre 1997 e dal 31 ottobre 1997»;
dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
«6–bis. Gli stabilimenti di macellazione e sezionamento di carni fresche di cui agli articolo 5 e 6 del
Dopo l'articolo 11 sono inseriti i seguenti:
«Art. 11–bis (Differimento termini in materia di stagione venatoria). — 1. Alla
a) all'articolo 15, comma 11, secondo periodo, le parole: “dalla stagione venatoria 1994'1995” sono sostituite dalle seguenti: “dal 31 luglio 1997”;
b) all'articolo 21, comma 1, lettera b), le parole: “entro il 1° gennaio 1995” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 gennaio 1997”;
c) all'articolo 36, comma 6, le parole: “entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della stessa” sono sostituite dalle seguenti: “entro e non oltre il 31 luglio 1997”.
2. Non sono punibili i fatti commessi in data anteriore a quella di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in violazione degli articoli 15, comma 11, secondo periodo, 21, comma1, lettera b) e 36, comma 6, della
Art. 11–ter (Utilizzazione di somme non impegnate). — 1. Le autorizzazioni legislative di spesa iscritte in bilancio ai fini della attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994, non impegnate alla chiusura dell'esercizio di iscrizione, possono essere utilizzate negli esercizi successivi.
2. Le somme iscritte al capitolo 6683 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1996, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio di iscrizione, sono conservate nel conto residui per essere utilizzate negli esercizi successivi unitamente a quelle assegnate sui capitoli relativi alla concessione dei buoni pasto ed a quelli relativi alle competenze accessorie di cui agli articoli 36 e 37 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri per il biennio 1994–1995, stipulato ai sensi dell'articolo 45 del