§ 95.1.144 - D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.
Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.1 accertamento e riscossione
Data:26/02/1999
Numero:46


Sommario
Art. 1.  Partizioni.
Art. 2.  Definizioni.
Art. 3.  Oggetto e specie dei ruoli.
Art. 4.  Formazione e contenuto dei ruoli e importo minimo iscrivibile.
Art. 5.  Iscrizioni nei ruoli straordinari.
Art. 6.  Termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo.
Art. 7.  Dilazione del pagamento e sospensione della riscossione.
Art. 8.  Interessi per ritardata iscrizione a ruolo.
Art. 9.  Interessi per dilazione di pagamento.
Art. 10.  Consegna del ruolo al concessionario.
Art. 11.  Cartella di pagamento.
Art. 12.  Notificazione della cartella di pagamento.
Art. 13.  Modalità di pagamento.
Art. 14.  Interessi di mora.
Art. 15.  Sospensione amministrativa della riscossione.
Art. 16.  Riscossione coattiva.
Art. 17.  Entrate riscosse mediante ruolo.
Art. 18.  Estensione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Art. 19.  Disposizioni applicabili alle sole imposte sui redditi.
Art. 20.  Disposizioni applicabili alle sole entrate tributarie dello Stato.
Art. 21.  Presupposti dell'iscrizione a ruolo.
Art. 22.  Decreti di attuazione.
Art. 23.  (Iscrizioni a ruolo a titolo provvisorio e termini di decadenza).
Art. 24.  Iscrizioni a ruolo dei crediti degli enti previdenziali.
Art. 25.  Termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali.
Art. 26.  Rateazione delle entrate diverse dalle imposte sui redditi.
Art. 27.  Accessori dei crediti previdenziali.
Art. 28.  Sospensione amministrativa della riscossione.
Art. 29.  Garanzie giurisdizionali per entrate non devolute alle commissioni tributarie.
Art. 30.  Esito negativo del terzo incanto nell'espropriazione forzata immobiliare.
Art. 31.  Limiti all'applicazione delle disposizioni sulle procedure concorsuali.
Art. 32.  Riscossione spontanea a mezzo ruolo.
Art. 33.  Modifica dell'art. 2752 del codice civile.
Art. 34.  Modifica dell'art. 2771 del codice civile.
Art. 35.  Denominazioni.
Art. 36.  Disposizioni transitorie.
Art. 37.  Abrogazioni.
Art. 38.  Norma di coordinamento.
Art. 39.  Entrata in vigore.


§ 95.1.144 - D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337.

(G.U. 5 marzo 1999, n. 53 - S.O.).

 

CAPO I

MODIFICHE AL DECRETO DEL PRESIDENTE

DELLA REPUBBLICA 29 SETTEMBRE 1973, N. 602

 

     Art. 1. Partizioni. [1]

 

     Art. 2. Definizioni. [2]

 

     Art. 3. Oggetto e specie dei ruoli. [3]

 

     Art. 4. Formazione e contenuto dei ruoli e importo minimo iscrivibile. [4]

 

     Art. 5. Iscrizioni nei ruoli straordinari. [5]

 

     Art. 6. Termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo. [6]

 

     Art. 7. Dilazione del pagamento e sospensione della riscossione. [7]

 

     Art. 8. Interessi per ritardata iscrizione a ruolo. [8]

 

     Art. 9. Interessi per dilazione di pagamento. [9]

 

     Art. 10. Consegna del ruolo al concessionario. [10]

 

     Art. 11. Cartella di pagamento. [11]

 

     Art. 12. Notificazione della cartella di pagamento. [12]

 

     Art. 13. Modalità di pagamento. [13]

 

     Art. 14. Interessi di mora. [14]

 

     Art. 15. Sospensione amministrativa della riscossione. [15]

 

     Art. 16. Riscossione coattiva. [16]

 

CAPO II

ESTENSIONE DELLE DISPOSIZIONI SULLA RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLO

 

     Art. 17. Entrate riscosse mediante ruolo.

     1. Salvo quanto previsto dal comma 2, si effettua mediante ruolo la riscossione coattiva delle entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici.

     2. Può essere effettuata mediante ruolo affidato ai concessionari la riscossione coattiva delle entrate delle regioni, delle province, anche autonome, dei comuni e degli altri enti locali, nonchè quella della tariffa di cui all'articolo 156 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 [17].

     3. Continua comunque ad effettuarsi mediante ruolo la riscossione delle entrate già riscosse con tale sistema in base alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     3-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze può autorizzare la riscossione coattiva mediante ruolo di specifiche tipologie di crediti delle società per azioni a partecipazione pubblica, previa valutazione della rilevanza pubblica di tali crediti [18].

     3-ter. In caso di emanazione dell'autorizzazione di cui al comma 3-bis, la società interessata procede all'iscrizione a ruolo dopo aver emesso, vidimato e reso esecutiva un'ingiunzione conforme all'articolo 2, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 [19].

 

     Art. 18. Estensione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

     1. Salvo quanto previsto dagli articoli seguenti, le disposizioni di cui al capo II del titolo I e al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificate dal presente decreto, si applicano, nel rispetto degli ambiti di competenza, anche interna, dei singoli soggetti creditori anche alle entrate riscosse mediante ruolo a norma dell'articolo 17 del presente decreto ed alle relative sanzioni ed accessori.

 

     Art. 19. Disposizioni applicabili alle sole imposte sui redditi.

     1. Le disposizioni previste dagli articoli 14, 15, 15 bis, 20, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 41, 42 bis, 43 bis, 43 ter, 44 e 44 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si applicano alle sole imposte sui redditi [20].

 

     Art. 20. Disposizioni applicabili alle sole entrate tributarie dello Stato.

     1. Le disposizioni contenute negli articoli 20, come sostituito dall'articolo 8 del presente decreto, e 28 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si applicano esclusivamente alle entrate tributarie dello Stato.

 

    Art. 20 bis. (Ambito di applicazione dell'articolo 28-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602). [21]

     1. Può essere effettuato mediante la compensazione volontaria di cui all'articolo 28-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il pagamento di tutte le entrate iscritte a ruolo dall'Agenzia delle entrate nonchè dagli altri enti titolari del credito che si avvalgono dell'Agenzia delle entrate-riscossione [22].

     2. [Le altre Agenzie fiscali e gli enti previdenziali possono stipulare una convenzione con l'Agenzia delle entrate per disciplinare la trasmissione, da parte di quest'ultima, della segnalazione di cui al citato art. 28-ter, comma 1, anche nel caso in cui il beneficiario di un credito d'imposta sia iscritto a ruolo da uno dei predetti enti creditori. Con tale convenzione è regolata anche la suddivisione, tra gli stessi enti creditori, dei rimborsi spese spettanti all'agente della riscossione] [23].

 

     Art. 21. Presupposti dell'iscrizione a ruolo.

     1. Salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge, e salvo, altresì, quanto stabilito dall'art. 24 per le entrate degli enti previdenziali, le entrate previste dall'articolo 17 aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva.

 

     Art. 22. Decreti di attuazione.

     1. I decreti previsti dagli articoli 12, comma 2, 24, commi 1 e 2, 25, comma 2, 28, comma 3, 30 e 50, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituiti dal presente decreto, sono adottati dal Ministero delle finanze anche per le entrate diverse dalle imposte sui redditi.

     2. I decreti attuativi previsti dal presente decreto sono adottati entro sessanta giorni dalla pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale.

     3. Resta fermo quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.

 

     Art. 23. (Iscrizioni a ruolo a titolo provvisorio e termini di decadenza). [24]

     1. Le disposizioni previste dall'articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, nonché i termini di decadenza di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si applicano anche all'imposta sul valore aggiunto.

 

     Art. 24. Iscrizioni a ruolo dei crediti degli enti previdenziali.

     1. I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali non versati dal debitore nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici sono iscritti a ruolo, unitamente alle sanzioni ed alle somme aggiuntive calcolate fino alla data di consegna del ruolo al concessionario, al netto dei pagamenti effettuati spontaneamente dal debitore [25].

     2. L'ente ha facoltà di richiedere il pagamento mediante avviso bonario al debitore. L'iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il debitore provvede a pagare le somme dovute entro trenta giorni dalla data di ricezione del predetto avviso. Se, a seguito della ricezione di tale avviso, il contribuente presenta domanda di rateazione, questa viene definita secondo la normativa in vigore e si procede all'iscrizione a ruolo delle rate dovute. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 25, l'iscrizione a ruolo è eseguita nei sei mesi successivi alla data prevista per il versamento.

     3. Se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice.

     4. In caso di gravame amministrativo contro l'accertamento effettuato dall'ufficio, l'iscrizione a ruolo è eseguita dopo la decisione del competente organo amministrativo e comunque entro i termini di decadenza previsti dall'articolo 25.

     5. Contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore [26].

     6. Il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dagli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile. Nel corso del giudizio di primo grado il giudice del lavoro può sospendere l'esecuzione del ruolo per gravi motivi.

     7. Il ricorrente deve notificare il provvedimento di sospensione al concessionario.

     8. Resta salvo quanto previsto dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462.

 

     Art. 25. Termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali.

     1. I contributi o premi dovuti dagli enti pubblici previdenziali sono iscritti in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza:

     a) per i contributi o premi non versati dal debitore, entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento; in caso di denuncia o comunicazione tardiva o di riconoscimento del debito, tale termine decorre dalla data di conoscenza, da parte dell'ente;

     b) per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del provvedimento ovvero, per quelli sottoposti a gravame giudiziario, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il provvedimento è divenuto definitivo.

     2. [Dopo l'iscrizione a ruolo l'ente, in pendenza di gravame amministrativo, può sospendere la riscossione con provvedimento motivato notificato al concessionario ed al contribuente. Il provvedimento può essere revocato ove sopravvenga fondato pericolo per la riscossione] [27].

 

     Art. 26. Rateazione delle entrate diverse dalle imposte sui redditi.

     1. Le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, si applicano alle entrate iscritte a ruolo dalle amministrazioni statali, dalle agenzie istituite dallo Stato, dalle autorità amministrative indipendenti e dagli enti pubblici previdenziali, fermo restando quanto previsto dalle norme speciali in materia di rateizzazione delle pene pecuniarie di cui all'articolo 236, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 [28].

     1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì alle restanti entrate iscritte a ruolo, salvo diversa determinazione dell'ente creditore, da comunicare all'agente della riscossione competente in ragione della sede legale dello stesso ente; tale determinazione produce effetti a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla ricezione della comunicazione da parte del competente agente della riscossione [29].

     2. Le rate scadono l'ultimo giorno del mese.

 

     Art. 27. Accessori dei crediti previdenziali.

     1. In deroga all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 14 del presente decreto, sui contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali, decorso il termine previsto dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 11 del presente decreto, le sanzioni e le somme aggiuntive dovute sono calcolate, secondo le disposizioni che le regolano, dalla data della notifica e fino alla data del pagamento.

     2. [30].

 

     Art. 28. Sospensione amministrativa della riscossione.

     1. In caso di impugnazione del ruolo, il soggetto creditore può, con provvedimento motivato, sospendere la riscossione anche per le entrate diverse da quelle elencate dall'articolo 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

 

     Art. 29. Garanzie giurisdizionali per entrate non devolute alle commissioni tributarie.

     1. Per le entrate tributarie diverse da quelle elencate dall'articolo 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e per quelle non tributarie, il giudice competente a conoscere le controversie concernenti il ruolo può sospendere la riscossione se ricorrono gravi motivi.

     2. Alle entrate indicate nel comma 1 non si applica la disposizione del comma 1 dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 16 del presente decreto e le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie.

     3. Ad esecuzione iniziata il giudice può sospendere la riscossione solo in presenza dei presupposti di cui all'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 16 del presente decreto.

 

     Art. 30. Esito negativo del terzo incanto nell'espropriazione forzata immobiliare.

     1. La disposizione prevista dall'art. 85 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 16 del presente decreto, si applica solo se si procede per entrate tributarie dello Stato.

     2. Negli altri casi, se nelle procedure di espropriazione forzata immobiliare il terzo incanto ha esito negativo, il procedimento si estingue qualora, nel termine di sessanta giorni da tale incanto, il concessionario non dichiara, su indicazione dell'ufficio che ha formato il ruolo, di voler procedere ad un ulteriore incanto per un prezzo base inferiore di un terzo rispetto a quello dell'ultimo incanto. Il processo esecutivo si estingue comunque se anche tale incanto ha esito negativo.

 

     Art. 31. Limiti all'applicazione delle disposizioni sulle procedure concorsuali.

     1. Le disposizioni previste dagli articoli 88 e 90, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituiti dall'articolo 16 del presente decreto, non si applicano se le contestazioni relative alle somme iscritte a ruolo sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario.

 

     Art. 32. Riscossione spontanea a mezzo ruolo. [31]

     1. La riscossione spontanea a mezzo ruolo è effettuata nel numero di rate previsto dalle disposizioni relative alle singole entrate; le rate scadono l'ultimo giorno del mese. Si considera riscossione spontanea a mezzo ruolo quella da effettuare, nei casi previsti dalla legge:

     a) a seguito di iscrizione a ruolo non derivante da inadempimento;

     b) quando la somma da iscrivere a ruolo è ripartita in più rate su richiesta del debitore.

     2. Nel caso previsto dal comma 1, lettera a), le eventuali rate hanno cadenza bimestrale e i concessionari possono far precedere la notifica della cartella di pagamento dall'invio, a mezzo lettera non raccomandata, di una comunicazione di iscrizione a ruolo contenente gli elementi da indicare nella cartella stessa. In ogni caso, essi pongono in riscossione il ruolo in modo che la prima o unica rata di pagamento cada l'ultimo giorno del terzo mese successivo a quello di consegna del ruolo.

     3. Nel caso previsto dal comma 1, lettera b), il concessionario provvede alla notifica della cartella di pagamento entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a quello di consegna del ruolo.

     4. Se il ruolo emesso per la riscossione spontanea è ripartito in più rate, l'intimazione ad adempiere contenuta nella cartella di pagamento produce effetti relativamente a tutte le rate.

 

CAPO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 33. Modifica dell'art. 2752 del codice civile. [32]

 

     Art. 34. Modifica dell'art. 2771 del codice civile. [33]

 

     Art. 35. Denominazioni.

     1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole: "esattore" e "esattoria" sono sostituite, dove compaiono, dalla parola: "concessionario".

 

     Art. 36. Disposizioni transitorie.

     1. Fino all'entrata in vigore del regolamento previsto nell'articolo 12 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'articolo 4 del presente decreto, per le entrate tributarie dello Stato e degli enti locali non si fa luogo all'iscrizione a ruolo per gli importi individuati con il regolamento previsto nell'articolo 16, comma 2, della legge 8 maggio 1998, n. 146.

     2. In deroga all'articolo 25, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione delle dichiarazioni, la cartella di pagamento è notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre:

    a) del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, relativamente alle dichiarazioni presentate negli anni 2002 e 2003;

    b) del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, relativamente alle dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001 [34].

     2 bis. Fino al 30 settembre 1999 i ruoli possono essere formati e resi esecutivi secondo le disposizioni in vigore al 30 giugno 1999. A tali ruoli e a quelli resi esecutivi antecedentemente al 1° luglio 1999 si applicano gli articoli 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nel testo vigente prima di tale data; in deroga all'articolo 68, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, su tali ruoli sono dovuti i compensi e gli interessi semestrali di mora di cui all'articolo 61, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 [35]

     3. Per le entrate amministrate dal dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, fino all'attivazione degli uffici delle entrate la sospensione prevista dall'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 15 del presente decreto, è disposta dalla sezione staccata della direzione regionale delle entrate, sentito l'ufficio che ha provveduto all'iscrizione a ruolo.

     4. Il divieto stabilito nell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 16 del presente decreto, non si applica se il concessionario è una banca che procede all'espropriazione di beni immobili anche per la tutela di crediti propri, non portati dal ruolo, e che ha ottenuto il nulla osta del servizio di vigilanza.

     5. In via transitoria, e fino all'attivazione degli uffici del territorio, i compiti agli stessi affidati dall'articolo 79, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 16 del presente decreto, sono svolti dagli uffici tecnici erariali.

     6. Le disposizioni contenute nell'articolo 25 si applicano ai contributi e premi non versati e agli accertamenti notificati successivamente alla data del 1º gennaio 2004 [36].

     7. I privilegi dei crediti dello Stato per le imposte sui redditi portati da ruoli resi esecutivi in data precedente a quella di entrata in vigore del presente decreto continuano ad essere regolati dagli articoli 2752 e 2771 del codice civile, nel testo anteriormente vigente.

     8. In via transitoria, e fino alla data di efficacia delle disposizioni del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le funzioni di giudice dell'esecuzione nelle procedure di espropriazione promosse a norma del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dal presente decreto, sono svolte dal pretore.

     9. Le procedure esecutive in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad essere regolate dalle norme vigenti anteriormente a tale data.

     10. Resta fermo quanto disposto in tema di cessione e cartolarizzazione dei crediti dell'istituto nazionale della previdenza ed assistenza sociale; ai crediti oggetto della cessione si applicano le disposizioni del presente decreto, a partire dalla data della sua entrata in vigore.

     10 bis. Entro il 31 dicembre 2002, l'ente creditore procede automaticamente all'annullamento dei ruoli resi esecutivi prima del 31 dicembre 1994 e non riscossi, a condizione che, alla data del 31 dicembre 2001:

     a) le somme iscritte in tali ruoli non siano oggetto di provvedimenti di sospensione;

     b) non siano scaduti i termini di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per la presentazione, da parte del concessionario, delle domande di rimborso o di discarico delle quote iscritte nei predetti ruoli [37].

     10 ter. A seguito dell'annullamento dei ruoli di cui al comma 10-bis, l'ente creditore rimborsa al concessionario le somme dallo stesso anticipate in adempimento dell'obbligo del non riscosso come riscosso [38].

     10 quater. Le disposizioni di cui ai commi 10-bis e 10-ter non devono comportare oneri a carico del bilancio dello Stato [39].

 

     Art. 37. Abrogazioni.

     1. Sono abrogati gli articoli 9,13, 15, secondo comma, 18, 23, 27, 29, secondo comma, 40, e 42, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, l'articolo 35, quinto comma, secondo periodo, e nono comma della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'articolo 2, ad eccezione dei commi 11, 12, 15, 16, 17, 18 e 19, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e l'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202 [40]

 

     Art. 38. Norma di coordinamento.

     1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

     a) i rinvii contenuti in norme vigenti alle disposizioni del decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, abrogate dal presente decreto, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del presente decreto;

     b) i riferimenti contenuti nelle norme ai ruoli principali, suppletivi e speciali, già disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si intendono effettuati ai ruoli ordinari di cui all'articolo 11 del medesimo decreto n. 602 del 1973, come sostituito dall'articolo 3 del presente decreto.

 

     Art. 39. Entrata in vigore.

     Il presente decreto legislativo entra in vigore il 1° luglio 1999.

 

 


[1] Introduce le partizioni interne "Capo I - Versamenti diretti" e "Capo II - Riscossione mediante ruoli" nel titolo I del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

[2] Sostituisce l'art. 10 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

[3] Sostituisce l'art. 11 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

[4] Sostituisce l'art. 12 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

[5] Inserisce l'art. 15 bis nel D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

[6] Sostituisce l'art. 17 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

[7] Sostituisce l'art. 19 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

[8] Sostituisce l'art. 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

[9] Sostituisce la rubrica e il comma 1 dell'art. 21 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

[10] Sostituisce l'art. 24 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

[11] Sostituisce l'art. 25 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

[12] Sostituisce il comma 1, art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

[13] Sostituisce l'art. 28 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

[14] Sostituisce l'art. 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

[15] Sostituisce l'art. 39 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

[16] Sostituisce il titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

[17] Comma così modificato dall'art. 2 del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla L. 24 novembre 2006, n. 286.

[18] Comma aggiunto dall'art. 7 del D.L. 8 luglio 2002, n. 138 e così modificato dall'art. 1 della L. 24 dicembre 2007, n. 244.

[19] Comma aggiunto dall'art. 7 del D.L. 8 luglio 2002, n. 138 e così modificato dall'art. 1 della L. 24 dicembre 2007, n. 244.

[20] Comma già modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 326 e così ulteriormente modificato dall'art. 28 del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175.

[21] Articolo inserito dall'art. 2 del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla L. 24 novembre 2006, n. 286.

[22] Comma così modificato dall'art. 16 del D.Lgs. 29 luglio 2024, n. 110, con la decorrenza ivi prevista. Il testo previgente reca: "1. Può essere effettuato mediante la compensazione volontaria di cui all'articolo 28-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il pagamento di tutte le entrate iscritte a ruolo dall'Agenzia delle entrate. Tuttavia, l'agente della riscossione, una volta ricevuta la segnalazione di cui al comma 1 dello stesso articolo 28-ter, formula la proposta di compensazione con riferimento a tutte le somme iscritte a ruolo a carico del soggetto indicato in tale segnalazione."

[23] Comma abrogato dall'art. 16 del D.Lgs. 29 luglio 2024, n. 110, con la decorrenza ivi prevista.

[24] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.L. 17 giugno 2005, n. 106, convertito dalla L. 31 luglio 2005, n. 156.

[25] Comma così modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 326, con effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

[26] Comma così modificato dall'art. 4 del D.L. 24 settembre 2002, n. 209.

[27] Comma abrogato dall'art. 30 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122.

[28] Comma così sostituito dall'art. 36 del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31.

[29] Comma inserito dall'art. 36 del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31.

[30] Modifica il comma 5, art. 35 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[31] Articolo così sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 326, con effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

[32] Sostituisce il comma 1 e abroga il comma 2 nell'art. 2752 del codice civile.

[33] Sostituisce il comma 2, art. 2771 del codice civile.

[34] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.L. 17 giugno 2005, n. 106, convertito dalla L. 31 luglio 2005, n. 156.

[35] Comma aggiunto dall'art. 2 del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 326, con effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

[36] Comma già sostituito dall'art. 78 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, ulteriormente sostituito dall'art. 38 della L. 27 dicembre 2002, n. 289 e così modificato dall'art. 4 della L. 24 dicembre 2003, n. 350, a decorrere dal 1 gennaio 2004.

[37] Comma aggiunto dall'art. 4 del D.L. 24 settembre 2002, n. 209.

[38] Comma aggiunto dall'art. 4 del D.L. 24 settembre 2002, n. 209.

[39] Comma aggiunto dall'art. 4 del D.L. 24 settembre 2002, n. 209.

[40] Comma così modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 326, con effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.