Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 24/09/1996 |
Numero: | 495 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 |
Art. 2. Disposizioni varie in materia di sanatoria e d'intervento nelle zone interessate dall'abusivismo |
Art. 3. Commissari ad acta |
Art. 4. Osservatori regionali e osservatorio nazionale sull'abusivismo edilizio |
Art. 5. Norme in materia di pianificazione urbanistica |
Art. 6. Norme transitorie e sanzionatorie |
Art. 7. Definizione del contenzioso in materia di opere pubbliche |
Art. 8. Modifica alle norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia |
Art. 9. Semplificazione dei procedimenti in materia urbanistico-edilizia |
Art. 10. Opere di particolare pregio artistico e/o architettonico |
Art. 11. Opere riguardanti sedi di comunità terapeutiche o necessarie all'abbattimento di barriere architettoniche |
Art. 12. Entrata in vigore |
§ 98.1.29305 - D.L. 24 settembre 1996, n. 495 [1].
Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata.
(G.U. 24 settembre 1996, n. 224)
Capo I
REGOLARIZZAZIONE DI VIOLAZIONI EDILIZIE
Art. 1. Modifiche all'articolo 39 della
1. All'articolo 39 della
a) al comma 1 l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: "Il procedimento di sanatoria degli abusi edilizi posti in essere dalla persona imputata di uno dei delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale, o da terzi per suo conto, è sospeso fino alla sentenza definitiva di non luogo a procedere o di proscioglimento o di assoluzione. Non può essere conseguita la concessione in sanatoria degli abusi edilizi se interviene sentenza definitiva di condanna per i delitti sopra indicati. Fatti salvi gli accertamenti di ufficio in ordine alle condanne riportate nel certificato generale del casellario giudiziale ad opera del comune, il richiedente deve attestare, con dichiarazione sottoscritta nelle forme di cui all'articolo 2 della
b) al comma 4, quarto periodo, le parole: "dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "dalla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda";
c) al comma 4, dopo il penultimo periodo, è inserito il seguente: "Le citate sanzioni non si applicano nel caso in cui il versamento sia stato effettuato nei termini per errore ad ufficio incompetente alla riscossione dello stesso";
d) al comma 5, alla fine del terzo periodo le parole: "31 marzo 1995" sono sostituite dalle seguenti: "15 dicembre 1995, purché la domanda sia stata presentata nei termini";
e) al comma 6, primo periodo, le parole: "31 marzo 1995" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 1996";
f) al comma 11, secondo periodo, le parole: "Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 31 dicembre 1996";
g) al comma 13, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le regioni possono modificare, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della
h) al comma 18 le parole: "modificativi di quelli" sono sostituite dalle seguenti: "modificative di quelle";
i) alla tabella B le parole: "10.000 a m", riferite all'ultima tipologia di abuso, sono sostituite dalle seguenti: "10.000 a mq oltre all'importo previsto fino a 750 m3";
l) al titolo della tabella D sono soppresse le parole: "e degli oneri concessori" e la parola: "dovuti" è sostituita dalla seguente: "dovuta"; alle lettere a), b) e c) sono soppresse le parole: "e degli oneri concessori".
2. Ai fini della determinazione delle somme da corrispondere a titolo di oblazione ai sensi dell'articolo 39 della
Capo II
ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANATORIA EDILIZIA E DISPOSIZIONI VARIE
Art. 2. Disposizioni varie in materia di sanatoria e d'intervento nelle zone interessate dall'abusivismo
1. Per le modalità di riscossione e versamento dell'oblazione per la sanatoria degli abusi edilizi sono fatti salvi gli effetti dei decreti del Ministro delle finanze in data 31 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 1994, e in data 13 ottobre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 1994, ad esclusione dei termini per il versamento dell'importo fisso e della restante parte dell'oblazione previsti dall'articolo 39 della
2. Per le opere eseguite in aree sottoposte al vincolo di cui alla
3. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze e dei lavori pubblici, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono modificate le modalità di rimborso delle differenze non dovute e versate a titolo di oblazione, definite dal decreto del Ministro del tesoro in data 19 luglio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 1996. I soggetti che hanno presentato domanda di concessione in sanatoria entro il 30 giugno 1987, per la quale il sindaco ha espresso provvedimento di diniego, ed hanno riproposto la domanda ai sensi dell'articolo 39 della citata
4. I comuni sono tenuti ad iscrivere nei propri bilanci le somme versate a titolo di oneri concessori per la sanatoria degli abusi edilizi in un apposito capitolo del titolo IV dell'entrata. Le somme relative sono impegnate in un apposito capitolo del titolo II della spesa. I comuni possono utilizzare le relative somme per far fronte ai costi di istruttoria delle domande di concessione o di autorizzazione in sanatoria, per anticipare i costi per interventi di demolizione delle opere di cui agli articoli 32 e 33 della
5. Per l'attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni in sanatoria i comuni possono utilizzare i fondi all'uopo accantonati, per progetti finalizzati da svolgere oltre l'orario di lavoro ordinario, ovvero nell'ambito dei lavori socialmente utili. I comuni possono anche avvalersi di liberi professionisti o di strutture di consulenze e servizi.
6. La concessione di indennizzi, ai sensi della legislazione sulle calamità naturali, è esclusa nei casi in cui gli immobili danneggiati siano stati eseguiti abusivamente in zone alluvionali; la citata concessione di indennizzi è altresì esclusa per gli immobili edificati in zone sismiche senza i prescritti criteri di sicurezza e senza che sia intervenuta sanatoria ai sensi della
7. Non possono formare oggetto di sanatoria, di cui all'articolo 39 della
8. Ai fini della relazione prevista dal comma 3 dell'articolo 13 del
9. La tipologia di abuso di cui al numero 4 della tabella allegata alla
10. I nuclei abusivi di costruzioni residenziali sanate o in corso di sanatoria ai sensi della
Art. 3. Commissari ad acta
1. In caso di inadempienze, il Ministro dei lavori pubblici, ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 39 della
2. Qualora sia necessario procedere alla demolizione di opere abusive è possibile avvalersi, per il tramite dei provveditorati alle opere pubbliche, delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, sulla base di apposita convenzione stipulata d'intesa fra il Ministro dei lavori pubblici ed il Ministro della difesa.
Art. 4. Osservatori regionali e osservatorio nazionale sull'abusivismo edilizio
1. Le regioni, nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 23 della
2. Il Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, istituisce un osservatorio nazionale sull'abusivismo edilizio che pubblica ogni anno un rapporto sull'andamento del fenomeno dell'abusivismo, articolato per regione e per tipologie di abuso. Tale osservatorio, costituito con personale del Ministero dei lavori pubblici, si avvale di rilievi aerofotogrammetrici e di un'eventuale collaborazione con altri Ministeri competenti e con le regioni, senza alcun onere aggiuntivo in relazione al personale ed alle strutture.
Art. 5. Norme in materia di pianificazione urbanistica
1. All'articolo 39, comma 1, della
"c -bis) nelle ipotesi in cui gli enti territoriali al di sopra dei mille abitanti siano sprovvisti dei relativi strumenti urbanistici generali vigenti e non adottino tali strumenti entro diciotto mesi dalla data di elezione degli organi. In questo caso, il decreto di scioglimento del consiglio è adottato di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano anche nei confronti degli organi delle comunità montane e delle aree metropolitane tenuti all'adozione di strumenti urbanistici.".
2. All'articolo 39 della
"2-bis. Nell'ipotesi di cui alla lettera c-bis) del comma 1, trascorso il termine entro il quale gli strumenti urbanistici devono essere adottati, l'organo regionale di controllo assegna agli enti che non abbiano provveduto un ulteriore termine di sei mesi, alla scadenza del quale, con lettera notificata ai singoli consiglieri, diffida il consiglio ad adempiere nei successivi sessanta giorni. Trascorso infruttuosamente quest'ultimo termine, l'organo regionale di controllo ne dà comunicazione al prefetto, che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nei confronti degli organi delle comunità montane e delle aree metropolitane.".
3. L'approvazione dello strumento urbanistico e delle relative varianti da parte della regione e, ove prevista, della provincia o di altro ente locale, avviene entro centottanta giorni dalla data di trasmissione, da parte dell'ente che lo ha adottato, dello stesso strumento urbanistico corredato della necessaria documentazione; decorso infruttuosamente il termine, che può essere interrotto una sola volta per motivate ragioni, i piani si intendono approvati. In caso di diniego di approvazione, il termine di cui all'articolo 39, comma 1, lettera c-bis), della
4. Ai fini della prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, commi 1, lettera c-bis), e 2-bis, della
Art. 6. Norme transitorie e sanzionatorie
1. A seguito del rilascio della concessione in sanatoria ai sensi dell'articolo 39 della
2. Gli atti di cui al secondo comma dell'articolo 40 della
3. Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 40 della
Art. 7. Definizione del contenzioso in materia di opere pubbliche
1. Il Ministero dei lavori pubblici entro il 30 settembre 1996 procede al riesame di tutte le procedure di affidamento o di esecuzione delle opere di propria competenza che per qualsiasi ragione risultino sospese, anche di fatto, da più di quattro mesi, alla data del 31 dicembre 1994, ad eccezione dei casi di provvedimenti di sequestro dei cantieri adottati dall'autorità giudiziaria nell'ambito dei procedimenti penali nonché dei casi di sospensione relativi alla procedura di valutazione di impatto ambientale.
2. Il riesame di cui al comma 1 ha per oggetto il perdurare dell'interesse pubblico alla realizzazione dei lavori fino al lotto funzionale, gli aspetti di tutela ambientale e di sicurezza, i riflessi derivanti all'amministrazione appaltante da provvedimenti giurisdizionali che eventualmente hanno determinato la sospensione dei lavori, la congruità degli aspetti economici dell'affidamento e dell'esecuzione dei lavori, sulla base di appositi criteri fissati con decreto del Ministro dei lavori pubblici.
3. Per i fini di cui ai commi 1 e 2 il Ministro dei lavori pubblici nomina una commissione. Fanno parte della commissione magistrati amministrativi, contabili o avvocati dello Stato cui è affidata la presidenza, nonché almeno un funzionario, con qualifica non inferiore a dirigente, dei ruoli centrali o periferici dell'Amministrazione dei lavori pubblici o degli enti da essa controllati o vigilati.
4. I compensi spettanti ai componenti del suddetto organo collegiale sono determinati con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro. Alla relativa spesa, pari a lire 60 milioni per l'anno 1994, lire 120 milioni per l'anno 1995 e lire 20 milioni per l'anno 1996, si provvede, per gli anni 1994 e 1995, a carico del capitolo 1115 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e, per l'anno 1996, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, per il medesimo anno, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nessun compenso è dovuto per il periodo 30 giugno-30 settembre 1996.
5. La commissione esamina le ragioni della sospensione e formula al Ministro le proposte conseguenti entro novanta giorni.
6. Qualora il riesame si concluda con esito positivo, la procedura di affidamento o di esecuzione deve essere ripresa e portata a conclusione.
7. Possono essere oggetto del riesame di cui al presente articolo anche le revoche di affidamenti intervenute a seguito di norme, direttive o circolari la cui efficacia sia stata successivamente sospesa o che siano state abrogate.
8. Le pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del
9. Ove ricorrano i presupposti di cui ai commi 1 o 2, le pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del
10. Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti del Ministro dei lavori pubblici relativi alla costituzione ed al funzionamento della commissione di cui al comma 3.
11. Il riesame ed i provvedimenti di cui al presente articolo sono estesi alle opere di competenza dell'ANAS. In tali ipotesi i poteri e gli atti del Ministro dei lavori pubblici si intendono come di competenza dell'amministratore straordinario e degli organi che subentrano nei poteri di questo.
12. I compensi spettanti ai componenti dell'organo collegiale nominati ai sensi del comma 11 gravano sugli strumenti finanziari dell'ANAS nella misura di lire 40 milioni per l'esercizio 1994, lire 120 milioni per l'esercizio 1995 e lire 60 milioni per l'esercizio 1996. Nessun compenso è dovuto per il periodo 30 giugno-30 settembre 1996.
Capo III
NORME IN MATERIA DI CONTROLLO, DI SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI IN MATERIA URBANISTICO-EDILIZIA E DI INCENTIVAZIONE DELL'ATTIVITA' EDILIZIA
Art. 8. Modifica alle norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia
1. Alla
2. All'articolo 4, comma terzo, le parole: "quarantacinque giorni dall'ordine di sospensione dei lavori" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni dall'ordine di sospensione dei lavori. Decorso tale termine, qualora non siano notificati i provvedimenti definitivi di cui ai successivi articoli, l'ordine del sindaco perde efficacia.".
3. All'articolo 7, dopo il comma quinto, è inserito il seguente:
"In caso di opere di ampliamento o sopraelevazione di fabbricati esistenti, si procede alla sola demolizione, a spese dei responsabili delle opere abusive.".
4. All'articolo 9, comma terzo, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quando la restituzione in pristino non sia possibile o non consenta il recupero dei valori tutelati, ferme restando le sanzioni di cui al periodo precedente, l'amministrazione competente impone il pagamento di una indennità determinata con i criteri e le modalità previsti dalle citate leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, solo in caso di accertato danno paesistico.".
5. All'articolo 15, comma primo, dopo la parola: "varianti", sono inserite le seguenti: "non essenziali".
6. All'articolo 18, comma quinto, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fanno eccezione le corti urbane, purché di pertinenza del fabbricato originario.".
7. All'articolo 18 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Gli atti di cui al secondo comma del presente articolo, ai quali non sono stati allegati i certificati di destinazione urbanistica, possono essere confermati anche da una sola delle parti, o dai loro aventi causa, mediante atto redatto nella stessa forma del precedente, al quale sia allegato un certificato contenente prescrizioni urbanistiche riguardanti le aree attinenti al giorno in cui è stato stipulato l'atto da confermare.".
8. All'articolo 22, comma primo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché i ricorsi giurisdizionali, di cui al secondo comma.".
9. All'articolo 23, dopo il comma secondo, è inserito il seguente:
"Il Ministero delle finanze - Dipartimento del territorio ed i comuni, anche consorziati, mettono a reciproca disposizione i rilievi aerofotogrammetrici da loro eseguiti. I suddetti rilievi sono eseguiti in conformità ai criteri ed alle specifiche previste dall'articolo 9, comma 2, del
10. All'articolo 31 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Alle aree di pertinenza dell'immobile sanato si applica la medesima disciplina sulla sanatoria del bene principale. I comuni possono consentire l'adeguamento delle unità abitative alle altezze minime ai sensi dell'articolo 43, secondo comma, lettera b), e terzo comma, della
11. All'articolo 32, così come modificato dall'articolo 39, comma 7, della
12. All'articolo 32, così come modificato dall'articolo 39, comma 7, della
"Il rilascio della concessione edilizia o dell'autorizzazione in sanatoria per opere eseguite su immobili soggetti alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, ed al
13. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9, terzo comma, ultimo periodo, della
14. Gli atti di cui all'articolo 1-bis, comma 2, del
Art. 9. Semplificazione dei procedimenti in materia urbanistico-edilizia
1. Nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni provvedono ad aggiornare la propria legislazione in materia di programma pluriennale di attuazione, anche in deroga a specifiche disposizioni dell'articolo 13 della
2. I comuni sono obbligati ad istruire e definire gli strumenti urbanistici attuativi di iniziativa privata afferenti le aree edificabili in base alle previsioni degli strumenti urbanistici generali, con priorità per le aree incluse, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nei programmi pluriennali di attuazione approvati e ancorché scaduti nei casi in cui non riservino o non abbiano riservato con apposito atto la formazione di tali strumenti all'iniziativa pubblica.
3. Per le opere di cui all'articolo 26 della
4. L'articolo 4 del
"Art. 4 (Procedure per il rilascio della concessione edilizia)
1. Al momento della presentazione della domanda di concessione edilizia l'ufficio abilitato a riceverla comunica all'interessato il nominativo del responsabile del procedimento di cui agli articoli 4 e 5 della
2. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, eventualmente convocando una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 della
3. In ordine ai progetti presentati, il responsabile del procedimento deve richiedere, entro il termine di cui al comma 2, il parere della commissione edilizia. Qualora questa non si esprima entro il termine predetto il responsabile del procedimento è tenuto comunque a formulare la proposta di cui al comma 2 e a redigere una relazione scritta al sindaco indicando i motivi per i quali il termine non è stato rispettato. Il regolamento edilizio comunale determina i casi in cui il parere della commissione edilizia non deve essere richiesto.
4. La concessione edilizia è rilasciata entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2, qualora il progetto presentato non sia in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici ed edilizi e con le altre norme che regolano lo svolgimento dell'attività edilizia.
5. Decorso inutilmente il termine per l'emanazione del provvedimento conclusivo, l'interessato può, con atto notificato o trasmesso in plico raccomandato con avviso di ricevimento, richiedere all'autorità competente di adempiere entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
6. Decorso inutilmente anche il termine di cui al comma 5, l'interessato può inoltrare istanza al presidente della giunta regionale competente il quale, nell'esercizio di poteri sostitutivi, nomina entro i quindici giorni successivi un commissario ad acta che, nel termine di trenta giorni, adotta il provvedimento che ha i medesimi effetti della concessione edilizia. Il commissario ad acta non può richiedere il parere della commissione edilizia. Gli oneri finanziari relativi all'attività del commissario di cui al presente comma sono a carico del comune interessato.
7. I seguenti interventi se non in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati o approvati con i regolamenti edilizi vigenti, e ferma restando la necessità delle autorizzazioni previste dalle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, dal
a) opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo;
b) opere di demolizione, reinterri e scavi, che non riguardino la coltivazione di cave e torbiere;
c) occupazioni di suolo mediante deposito di materiali ed esposizioni di merci a cielo libero;
d) opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti consistenti in rampe o ascensori esterni, ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
e) mutamento di destinazione d'uso degli immobili senza opere a ciò preordinate nei casi in cui esista la regolamentazione di cui all'articolo 25, ultimo comma, della
f) recinzioni, muri di cinta e cancellate;
g) aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetrie;
h) opere interne di singole unità immobiliari che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile;
i) impianti tecnologici al servizio di edifici o attrezzature esistenti e realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili, sulla base di nuove disposizioni, a seguito della revisione o installazione di impianti tecnologici;
l) varianti a concessioni già rilasciate che non incidano sui parametri urbanistici, e sulle volumetrie, che non cambino la destinazione d'uso e la categoria edilizia e non alterino la sagoma e non violino le eventuali prescrizioni contenute nella concessione edilizia;
m) parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto su cui insiste il fabbricato;
n) le altre opere individuate da legge regionale o provinciale.
8. La denuncia di inizio di attività di cui al comma 7 è sottoposta al termine massimo di validità fissato in anni tre, con obbligo per l'interessato di comunicare al comune la data di ultimazione dei lavori.
9. L'esecuzione delle opere per cui sia esercitata la facoltà di denuncia di inizio di attività ai sensi del comma 7 è subordinata alla medesima disciplina definita dalle norme nazionali e regionali vigenti per le corrispondenti opere eseguite su rilascio di concessione edilizia.
10. Nei casi di cui al comma 7, venti giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, l'interessato deve presentare la denuncia di inizio dell'attività, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato, nonché dagli opportuni elaborati progettuali che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici adottati o approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. Il progettista abilitato deve emettere inoltre un certificato di collaudo finale che attesti la conformità dell'opera al progetto presentato.
11. Ai sensi del comma 10 il progettista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale. In caso di dichiarazioni non veritiere nella relazione di cui al comma 10 l'amministrazione ne dà comunicazione al competente ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.
12. L'esecuzione di opere in assenza della o in difformità dalla denuncia di cui al comma 7 o in difformità dagli strumenti urbanistici adottati o approvati e dai regolamenti edilizi vigenti, nonché dalla restante normativa sullo svolgimento dell'attività edilizia, comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere stesse e comunque in misura non inferiore a lire un milione. In caso di denuncia di inizio di attività effettuata quando le opere sono già in corso di esecuzione la sanzione si applica nella misura minima. La mancata denuncia di inizio dell'attività non comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 20 della
13. L'ultimo comma dell'articolo 25 della
"Le regioni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
14. Per le opere pubbliche dei comuni, delle province e delle comunità montane, la deliberazione, con la quale il progetto viene approvato o l'opera autorizzata, ha i medesimi effetti della concessione edilizia. I relativi progetti dovranno peraltro essere corredati da una relazione a firma di un progettista abilitato che attesti la conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nonché l'esistenza dei nulla-osta di conformità alle norme di sicurezza, sanitarie, ambientali e paesistiche.
15. Le norme di cui al presente articolo prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi comunali in materia di procedimento.
16. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano le proprie normazioni ai principi contenuti nel presente articolo in tema di procedimento.
17. Sono abrogate le seguenti disposizioni: articolo 48 della
5. Le opere funzionali alla conduzione di fondi rustici nei comuni montani non destinate ad abitazione sono sanabili previo pagamento al comune competente di un'oblazione da lire 500.000 a lire 1.500.000, qualora:
a) si tratti di opere costruite in legno, o in strutture prefabbricate amovibili, di volume complessivo non superiore a metri cubi 150, realizzate su fondi rustici di superficie non inferiore a metri quadri 6.000;
b) le opere fossero esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto;
c) non sussista una violazione dei vincoli paesaggistici o idrogeologici non sanabile.
Art. 10. Opere di particolare pregio artistico e/o architettonico
1. Si applicano le disposizioni di cui ai capi IV e V della
Art. 11. Opere riguardanti sedi di comunità terapeutiche o necessarie all'abbattimento di barriere architettoniche
1. Si applicano le disposizioni di cui ai capi IV e V della
a) immobili utilizzati per sedi di comunità terapeutiche per tossicodipendenti, e per disabili, anche oltre i 750 metri cubi;
b) opere strettamente necessarie all'abbattimento di barriere architettoniche negli spazi interni ed esterni accessori alla proprietà e alla residenza di portatori di handicap che ne abbiano necessità.
2. Lo scorporo delle aliquote previste dall'articolo 39, comma 9, terzo periodo, della
Art. 12. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 2, comma 61,