§ 9.5.49 - D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Codice delle assicurazioni private.


Settore:Normativa nazionale
Materia:9. Assicurazioni private
Capitolo:9.5 disciplina generale
Data:07/09/2005
Numero:209


Sommario
Art. 1.  Definizioni
Art. 2.  Classificazione per ramo
Art. 3.  Finalità della vigilanza
Art. 3 bis.  (Principi generali della vigilanza)
Art. 4.  Ministro dello sviluppo economico
Art. 5.  Autorità di vigilanza
Art. 6.  Destinatari della vigilanza
Art. 7.  Reclami
Art. 8.  Rapporti con il diritto dell'Unione europea e integrazione nel SEVIF
Art. 9.  Regolamenti e altri provvedimenti
Art. 9 bis.  (Trasparenza e responsabilità dell'attività di vigilanza)
Art. 10.  Segreto d'ufficio
Art. 10 bis.  (Utilizzo delle informazioni riservate)
Art. 10 ter.  (Scambio di informazioni con altre Autorità dell'Unione europea)
Art. 10 quater.  (Sistemi interni di segnalazione delle violazioni).
Art. 10 quinquies.  (Procedura di segnalazione di violazioni).
Art. 11.  Attività assicurativa
Art. 12.  Operazioni vietate
Art. 13.  Autorizzazione
Art. 14.  Requisiti e procedura
Art. 14 bis.  (Programma di attività)
Art. 15.  Estensione ad altri rami
Art. 16.  Attività in regime di stabilimento in un altro Stato membro
Art. 17.  Procedura per l'accesso in regime di stabilimento
Art. 18.  Attività in regime di prestazione di servizi in un altro Stato membro
Art. 19.  Procedura per l'accesso in regime di prestazione di servizi
Art. 20.  Assicurazione malattia in sostituzione di un regime legale di previdenza sociale
Art. 21.  Attività svolta da sedi secondarie situate in altri Stati membri
Art. 22.  Attività in uno Stato terzo
Art. 23.  Attività in regime di stabilimento
Art. 24.  Attività in regime di prestazione di servizi
Art. 25.  Rappresentante per la gestione dei sinistri
Art. 26.  Elenco delle imprese comunitarie operanti in Italia
Art. 27.  Rispetto delle norme di interesse generale
Art. 28.  Attività in regime di stabilimento
Art. 29.  Divieto di operare in regime di prestazione di servizi
Art. 29 bis.  (Responsabilità del consiglio di amministrazione)
Art. 30.  (Sistema di governo societario dell'impresa)
Art. 30 bis.  (Sistema di gestione dei rischi)
Art. 30 ter.  (Valutazione interna del rischio e della solvibilità)
Art. 30 quater.  (Sistema di controllo interno)
Art. 30 quinquies.  (Funzione di revisione interna)
Art. 30 sexies.  (Funzione attuariale)
Art. 30 septies.  (Esternalizzazione)
Art. 30 octies.  (Requisiti organizzativi dell'impresa che esercita il ramo assistenza)
Art. 30 novies.  (Strumenti del sistema di gestione dei rischi sulle tariffe)
Art. 30 decies.  (Requisiti di Governo e controllo del prodotto applicabili alle imprese di assicurazione e agli intermediari che realizzano prodotti assicurativi da vendere ai clienti).
Art. 31.  Attuario incaricato dall'impresa che esercita i rami vita
Art. 32.  Determinazione delle tariffe nei rami vita
Art. 33.  Tasso di interesse garantibile nei contratti relativi ai rami vita
Art. 34.  Attuario incaricato dall'impresa che esercita i rami responsabilità civile veicoli e natanti
Art. 35.  Determinazione delle tariffe nei rami responsabilità civile veicoli e natanti
Art. 35 bis.  (Strumenti del sistema di gestione dei rischi sulle riserve tecniche)
Art. 35 ter.  (Strumenti del sistema di gestione dei rischi nei rami della responsabilità civile veicoli a motore e natanti)
Art. 35 quater.  (Valutazione degli attivi e delle passività)
Art. 36.  Riserve tecniche dei rami vita
Art. 36 bis.  (Disposizioni generali in materia di riserve tecniche)
Art. 36 ter.  (Calcolo delle riserve tecniche)
Art. 36 quater.  (Estrapolazione della pertinente struttura per scadenza dei tassi d'interesse privi di rischio)
Art. 36 quinquies.  (Aggiustamento di congruità della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio)
Art. 36 sexies.  (Calcolo dell'aggiustamento di congruità)
Art. 36 septies.  (Aggiustamento per la volatilità della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio)
Art. 36 octies.  (Informazioni tecniche)
Art. 36 novies.  (Altri elementi da prendere in considerazione nel calcolo delle riserve tecniche)
Art. 36 decies.  (Valutazione delle garanzie finanziarie e delle opzioni contrattuali incluse nei contratti di assicurazione e di riassicurazione)
Art. 36 undecies.  (Importi recuperabili da contratti di riassicurazione e società veicolo)
Art. 36 duodecies.  (Qualità dei dati)
Art. 36 terdecies.  (Adeguatezza delle riserve tecniche)
Art. 37.  Riserve tecniche dei rami danni
Art. 37 bis.  (Riserve tecniche del lavoro indiretto).
Art. 37 ter.  (Principio della persona prudente)
Art. 38.  Copertura delle riserve tecniche
Art. 39.  Valutazione delle attività patrimoniali
Art. 40.  Regole sulla congruenza
Art. 41.  Contratti direttamente collegati ad indici o a quote di organismi di investimento collettivo del risparmio
Art. 42.  Registro degli attivi a copertura delle riserve tecniche
Art. 42 bis.  (Attivi a copertura delle riserve tecniche del lavoro indiretto).
Art. 42 ter.  (Attivi a copertura delle riserve tecniche del lavoro indiretto per le imprese di assicurazione in presenza di determinate condizioni).
Art. 43.  Riserve tecniche relative all'attività esercitata in regime di stabilimento negli Stati terzi
Art. 44.  Margine di solvibilità
Art. 44 bis.  (Margine di solvibilità delle imprese di assicurazione vita esercenti anche attività riassicurative).
Art. 44 ter.  (Fondi propri)
Art. 44 quater.  (Fondi propri di base)
Art. 44 quinquies.  (Fondi propri accessori)
Art. 44 sexies.  (Fondi propri relativi a contratti particolari con partecipazione agli utili)
Art. 44 septies.  (Caratteristiche e aspetti utilizzati per classificare i fondi propri in livelli)
Art. 44 octies.  (Classificazione in livelli)
Art. 44 novies.  (Classificazione di specifici elementi dei fondi propri)
Art. 44 decies.  (Ammissibilità e limiti applicabili ai livelli 1, 2 e 3)
Art. 45.  Prestiti subordinati, titoli a durata indeterminata e altri strumenti finanziari
Art. 45 bis.  (Requisito Patrimoniale di Solvibilità)
Art. 45 ter.  (Calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità)
Art. 45 quater.  (Frequenza del calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità)
Art. 45 quinquies.  (Struttura della formula standard)
Art. 45 sexies.  (Struttura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di base)
Art. 45 septies.  (Calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di base)
Art. 45 octies.  (Calcolo del sottomodulo del rischio azionario: meccanismo di aggiustamento simmetrico)
Art. 45 novies.  (Sottomodulo del rischio azionario basato sulla durata)
Art. 45 decies.  (Requisito patrimoniale per il rischio operativo)
Art. 45 undecies.  (Aggiustamento per la capacità di assorbimento delle perdite delle riserve tecniche e delle imposte differite)
Art. 45 duodecies.  (Semplificazioni della formula standard)
Art. 45 terdecies.  (Scostamenti significativi dalle ipotesi sottese al calcolo della formula standard)
Art. 46.  Quota di garanzia
Art. 46 bis.  (Autorizzazione all'utilizzo dei modelli interni completi o parziali: disposizioni generali)
Art. 46 ter.  (Autorizzazione all'utilizzo dei modelli interni parziali: disposizioni specifiche)
Art. 46 quater.  (Politica per la modifica dei modelli interni completi e parziali)
Art. 46 quinquies.  (Responsabilità del consiglio di amministrazione relativa ai modelli interni)
Art. 46 sexies.  (Ritorno alla formula standard)
Art. 46 septies.  (Non conformità del modello interno)
Art. 46 octies.  (Scostamenti significativi dalle ipotesi sottese alla formula standard)
Art. 46 novies.  (Prova dell'utilizzo)
Art. 46 decies.  (Standard di qualità statistica)
Art. 46 undecies.  (Standard di calibrazione)
Art. 46 duodecies.  (Attribuzione di utili e di perdite)
Art. 46 terdecies.  (Standard di convalida)
Art. 46 quaterdecies.  (Standard di documentazione)
Art. 46 quinquiesdecies.  (Modelli e dati esterni)
Art. 47.  Cessione dei rischi in riassicurazione
Art. 47 bis.  (Requisito Patrimoniale Minimo: disposizioni generali)
Art. 47 ter.  (Calcolo del Requisito Patrimoniale Minimo)
Art. 47 quater.  (Requisiti dell'informativa all'IVASS ai fini della verifica delle condizioni di esercizio)
Art. 47 quinquies.  (Processo di controllo prudenziale)
Art. 47 sexies.  (Maggiorazione del capitale)
Art. 47 septies.  (Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria: contenuto)
Art. 47 octies.  (Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria: principi applicabili)
Art. 47 novies.  (Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria: aggiornamenti e informazioni facoltative aggiuntive)
Art. 47 decies.  (Approvazione della relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria)
Art. 47 undecies.  (Informativa all'AEAP)
Art. 47 duodecies.  (Trasparenza degli investitori istituzionali).
Art. 48.  (Disposizioni applicabili alle imprese aventi sede legale in uno Stato terzo)
Art. 48 bis.  (Bilancio, registri e scritture contabili)
Art. 49.  (Riserve tecniche)
Art. 50.  (Calcolo del Requisito Patrimoniale di solvibilità e del Requisito Patrimoniale Minimo)
Art. 51.  (Agevolazioni per l'impresa operante in più Stati membri)
Art. 51 bis.  (Disposizioni relative a imprese locali e a particolari mutue assicuratrici)
Art. 51 ter.  (Nozione di impresa di assicurazione locale)
Art. 51 quater.  (Regime applicabile alle imprese di assicurazione locali)
Art. 52.  Particolari mutue assicuratrici
Art. 53.  Attività esercitabili
Art. 54.  Requisiti degli esponenti aziendali
Art. 55.  Autorizzazione
Art. 56.  Regime applicabile alle particolari mutue assicuratrici
Art. 57.  Attività di riassicurazione
Art. 57 bis.  (Società veicolo).
Art. 58.  Autorizzazione
Art. 59.  Requisiti e procedura
Art. 59 bis.  (Estensione ad altri rami).
Art. 59 ter.  (Attività in regime di stabilimento in un altro Stato membro).
Art. 59 quater.  (Attività in regime di prestazione di servizi in un altro Stato membro).
Art. 59 quinquies.  (Attività in uno Stato terzo).
Art. 60.  (Attività in regime di stabilimento delle imprese aventi sede legale in un altro Stato membro).
Art. 60 bis.  (Attività in regime di stabilimento delle imprese aventi sede legale in uno Stato terzo).
Art. 61.  Attività in regime di prestazione di servizi
Art. 62.  Esercizio dell'attività di riassicurazione
Art. 63.  (Responsabilità del consiglio di amministrazione e sistema di governo societario)
Art. 63 bis.  (Valutazione delle attività e passività)
Art. 64.  (Riserve tecniche).
Art. 64 bis.  (Principi in materia di investimenti)
Art. 65.  (Attivi a copertura delle riserve tecniche).
Art. 65 bis.  (Registro delle attività a copertura delle riserve tecniche).
Art. 66.  Retrocessione dei rischi
Art. 66 bis.  (Fondi propri)
Art. 66 ter.  (Prestiti subordinati, titoli a durata indeterminata ed altri strumenti finanziari).
Art. 66 quater.  (Requisiti Patrimoniali di Solvibilità)
Art. 66 quinquies.  (Margine di solvibilità richiesto per le imprese che esercitano la riassicurazione nei rami vita e danni).
Art. 66 sexies.  (Calcolo del Requisito Patrimoniale Minimo)
Art. 66 sexies.1.  (Informativa e processo di controllo prudenziale)
Art. 66 septies.  (Riassicurazione finite).
Art. 67.  Attività in regime di stabilimento
Art. 68.  Autorizzazioni
Art. 69.  Obblighi di comunicazione
Art. 70.  Comunicazione degli accordi di voto
Art. 71.  Richiesta di informazioni
Art. 72.  Nozione di controllo
Art. 73.  Partecipazioni indirette
Art. 74.  Sospensione del diritto di voto e degli altri diritti, obbligo di alienazione
Art. 75.  Protocolli di autonomia
Art. 76.  Requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali e dei soggetti che svolgono funzioni fondamentali
Art. 77.  Requisiti dei partecipanti
Art. 78.  Consiglio di gestione, consiglio di sorveglianza e comitato per il controllo sulla gestione
Art. 79.  Partecipazioni assunte dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione
Art. 80.  Obblighi di comunicazione
Art. 81.  Vigilanza prudenziale
Art. 82.  Gruppo assicurativo
Art. 83.  Impresa capogruppo
Art. 84.  Impresa di partecipazione capogruppo
Art. 85.  Albo delle imprese capogruppo
Art. 86.  Poteri di indagine
Art. 87.  Disposizioni di carattere generale o particolare
Art. 87 bis.  (Disposizioni applicabili all'impresa di partecipazione finanziaria mista).
Art. 88.  Disposizioni applicabili
Art. 89.  Disposizioni particolari
Art. 90.  Schemi
Art. 91.  Principi di redazione
Art. 92.  Esercizio sociale e termine per l'approvazione
Art. 93.  Deposito e pubblicazione
Art. 94.  Relazione sulla gestione
Art. 95.  Imprese obbligate
Art. 96.  Direzione unitaria
Art. 97.  Esonero dall'obbligo di redazione
Art. 98.  Obbligo di redazione a esclusivi fini di vigilanza
Art. 99.  Data di riferimento
Art. 100.  Relazione sulla gestione
Art. 101.  Libri e registri obbligatori
Art. 102.  Revisione legale del bilancio
Art. 103.  (Attuario nominato dal revisore legale o dalla società di revisione legale).
Art. 104.  (Accertamenti sulla gestione contabile).
Art. 105.  Revoca dell'incarico all'attuario revisore
Art. 106.  (Attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa).
Art. 107.  Ambito di applicazione
Art. 107 bis.  (Soggetti abilitati all'esercizio della distribuzione assicurativa o riassicurativa).
Art. 108.  Attività di distribuzione
Art. 108 bis.  (Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi).
Art. 109.  Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi
Art. 109 bis.  (Regime applicabile agli intermediari assicurativi a titolo accessorio).
Art. 110.  Requisiti per l'iscrizione delle persone fisiche
Art. 111.  Requisiti particolari per l'iscrizione dei produttori diretti, dei collaboratori degli intermediari e per i dipendenti delle imprese
Art. 112.  Requisiti per l'iscrizione delle società
Art. 113.  Cancellazione
Art. 114.  Reiscrizione
Art. 114 bis.  (Requisiti organizzativi dell'impresa di assicurazione o riassicurazione, finalizzati al rispetto dei requisiti professionali e organizzativi di cui agli articoli 109, 109-bis, 110, 111, 112).
Art. 115.  Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione
Art. 116.  (Attività in regime di stabilimento e di libera prestazione di servizi).
Art. 116 bis.  (Attività in regime di libera prestazione di servizi in un altro Stato membro).
Art. 116 ter.  (Attività in regime di stabilimento in un altro Stato membro).
Art. 116 quater.  (Attività in regime di libera prestazione dei servizi nel territorio della Repubblica).
Art. 116 quinquies.  (Attività in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica).
Art. 116 sexies.  (Accordi per la ripartizione di competenze tra Stato membro d'origine e Stato membro ospitante).
Art. 116 septies.  (Violazione degli obblighi nell'esercizio della libera prestazione dei servizi).
Art. 116 octies.  (Violazione degli obblighi nell'esercizio della libertà di stabilimento).
Art. 116 novies.  (Violazione degli obblighi nell'esercizio di libera prestazione di servizi o stabilimento da parte di intermediari italiani).
Art. 116 decies.  (Poteri legati alle disposizioni nazionali di interesse generale).
Art. 116 undecies.  (Pubblicazione delle norme di interesse generale).
Art. 117.  Separazione patrimoniale
Art. 118.  Adempimento delle obbligazioni pecuniarie attraverso intermediari assicurativi
Art. 119.  Doveri e responsabilità verso gli assicurati
Art. 119 bis.  (Regole di comportamento e conflitti di interesse).
Art. 119 ter.  (Consulenza e norme per le vendite senza consulenza).
Art. 120.  (Informazione precontrattuale).
Art. 120 bis.  (Trasparenza sulle remunerazioni).
Art. 120 ter.  (Trasparenza sui conflitti di interesse).
Art. 120 quater.  (Modalità dell'informazione).
Art. 120 quinquies.  (Vendita abbinata).
Art. 121.  (Informazione precontrattuale in caso di vendita a distanza).
Art. 121 bis.  (Acquisizione dal produttore delle necessarie informazioni sui prodotti assicurativi).
Art. 121 ter.  (Disposizioni particolari in materia di Governo e controllo del prodotto).
Art. 121 quater.  (Vigilanza sulla distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi).
Art. 121 quinquies.  (Conflitti di interesse).
Art. 121 sexies.  (Informativa al contraente e incentivi).
Art. 121 septies.  (Valutazione dell'adeguatezza e dell'appropriatezza del prodotto assicurativo e comunicazione ai clienti).
Art. 121 octies.  (Protocollo d'intesa).
Art. 122.  Veicoli a motore
Art. 122 bis.  (Deroghe).
Art. 123.  Natanti
Art. 124.  Gare e competizioni sportive
Art. 125.  Veicoli e natanti immatricolati o registrati in Stati esteri
Art. 126.  Ufficio centrale italiano
Art. 127.  Certificato di assicurazione e contrassegno
Art. 128.  Massimali di garanzia
Art. 129.  Soggetti esclusi dall'assicurazione
Art. 130.  Imprese autorizzate
Art. 131.  Trasparenza dei premi e delle condizioni di contratto
Art. 132.  Obbligo a contrarre
Art. 132.1  (Preventivatore per il confronto dei prezzi dell'assicurazione autoveicoli).
Art. 132 bis.  (Obblighi informativi degli intermediari).
Art. 132 ter.  (Sconti obbligatori).
Art. 133.  Formule tariffarie
Art. 134.  Attestazione sullo stato del rischio
Art. 135.  Banca dati sinistri e banche dati anagrafe testimoni e anagrafe danneggiati
Art. 136.  Funzioni del Ministero dello sviluppo economico
Art. 137.  Danno patrimoniale
Art. 138.  (Danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità).
Art. 139.  (Danno non patrimoniale per lesioni di lieve entità).
Art. 140.  Pluralità di danneggiati e supero del massimale
Art. 141.  Risarcimento del terzo trasportato
Art. 142.  Diritto di surroga dell'assicuratore sociale
Art. 142 bis.  (Informazioni sulla copertura assicurativa).
Art. 142 ter.  (Utenti della strada non motorizzati).
Art. 143.  Denuncia di sinistro
Art. 144.  Azione diretta del danneggiato
Art. 144 bis.  (Tutela dei danneggiati nei sinistri in cui è coinvolto un rimorchio trainato da un veicolo).
Art. 145.  Proponibilità dell'azione di risarcimento
Art. 145 bis.  (Valore probatorio delle cosiddette «scatole nere» e di altri dispositivi elettronici).
Art. 146.  Diritto di accesso agli atti
Art. 147.  Stato di bisogno del danneggiato
Art. 148.  Procedura di risarcimento
Art. 149.  Procedura di risarcimento diretto
Art. 149 bis.  (Trasparenza delle procedure di risarcimento).
Art. 150.  Disciplina del sistema di risarcimento diretto
Art. 150 bis.  (Certificato di chiusa inchiesta).
Art. 151.  Procedura
Art. 152.  Mandatario per la liquidazione dei sinistri
Art. 153.  Danneggiati residenti nel territorio della Repubblica
Art. 154.  Centro di informazione italiano
Art. 155.  Accesso al Centro di informazione italiano
Art. 156.  Attività peritale
Art. 157.  Ruolo dei periti assicurativi
Art. 158.  Requisiti per l'iscrizione
Art. 159.  Cancellazione dal ruolo
Art. 160.  Reiscrizione
Art. 161.  Coassicurazione comunitaria
Art. 162.  Determinazione dell'oggetto della delega
Art. 162 bis.  (Riserve tecniche)
Art. 162 ter.  (Dati statistici)
Art. 163.  Requisiti particolari
Art. 164.  Modalità per la gestione dei sinistri
Art. 165.  Raccordo con le disposizioni del codice civile
Art. 166.  Criteri di redazione
Art. 167.  Nullità dei contratti conclusi con imprese non autorizzate
Art. 168.  Effetti del trasferimento di portafoglio, della fusione e della scissione
Art. 169.  Effetti della liquidazione coatta di imprese di assicurazione
Art. 170.  Divieto di abbinamento
Art. 170 bis.  (Durata del contratto).
Art. 171.  Trasferimento di proprietà del veicolo o del natante
Art. 172.  Diritto di recesso
Art. 173.  Assicurazione di tutela legale
Art. 174.  Diritti dell'assicurato nell'assicurazione di tutela legale
Art. 175.  Assicurazione di assistenza
Art. 176.  Revocabilità della proposta
Art. 177.  Diritto di recesso
Art. 178.  Inversione dell'onere della prova nei giudizi risarcitori
Art. 179.  Nozione
Art. 180.  Contratti di assicurazione contro i danni
Art. 181.  Contratti di assicurazioni sulla vita
Art. 182.  Pubblicità dei prodotti assicurativi
Art. 183.  Regole di comportamento
Art. 184.  Misure cautelari ed interdittive
Art. 185.  (Documentazione informativa).
Art. 185 bis.  (Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni).
Art. 185 ter.  (Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita).
Art. 186.  (Interpello sul documento informativo precontrattuale aggiuntivo).
Art. 187.  (Integrazione del documento informativo precontrattuale aggiuntivo).
Art. 187.1  (Sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie).
Art. 187 bis.  (Modalità di esercizio dei poteri di vigilanza)
Art. 187 ter.  (Sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie).
Art. 188.  Poteri di intervento
Art. 189.  Poteri di indagine
Art. 190.  Obblighi di informativa
Art. 190 bis.  (Informazioni statistiche)
Art. 191.  (Potere regolamentare)
Art. 192.  Imprese di assicurazione italiane
Art. 193.  Imprese di assicurazione di altri Stati membri
Art. 194.  Imprese di assicurazione di Stati terzi
Art. 195.  Imprese di riassicurazione italiane
Art. 195 bis.  (Imprese di riassicurazione di altri Stati membri).
Art. 195 ter.  (Imprese di riassicurazione di Stati terzi).
Art. 196.  Modificazioni statutarie
Art. 197.  Vigilanza sull'attuazione del programma di attività
Art. 198.  Trasferimento del portafoglio di imprese di assicurazione italiane
Art. 199.  Trasferimento del portafoglio di imprese di assicurazione di altri Stati membri
Art. 200.  Trasferimento del portafoglio di imprese di assicurazione di Stati terzi
Art. 201.  Fusione e scissione di imprese di assicurazione
Art. 202.  Trasferimento del portafoglio fusione e scissione di imprese di riassicurazione
Art. 203.  Autorizzazione relativa all'esercizio dell'attività assicurativa
Art. 203 bis.  (Cooperazione per l'esercizio della vigilanza sulle società veicolo)
Art. 204.  Autorizzazione relativa all'assunzione di partecipazioni in imprese di assicurazione o di riassicurazione
Art. 205.  Poteri di indagine in collaborazione con le autorità di altri Stati membri
Art. 205 bis.  (Vigilanza sulle funzioni e le attività esternalizzate dalle imprese aventi sede nel territorio della Repubblica)
Art. 205 ter.  (Cooperazione per la vigilanza sulle imprese di assicurazione e riassicurazione e sugli intermediari di assicurazione, anche a titolo accessorio, o di riassicurazione).
Art. 206.  Assistenza per l'esercizio della vigilanza supplementare
Art. 206 bis.  (Collegio delle autorità di vigilanza)
Art. 206 ter.  (Accordi di coordinamento)
Art. 207.  Scambi di informazioni per l'esercizio della vigilanza supplementare
Art. 207 bis.  (Collaborazione e scambio informativo tra le autorità di vigilanza)
Art. 207 ter.  (Consultazione tra autorità di vigilanza)
Art. 207 quater.  (Collaborazione con le autorità responsabili per gli enti creditizi e le imprese di investimento)
Art. 207 quinquies.  (Segreto professionale e riservatezza)
Art. 207 sexies.  (Autorità di vigilanza sul gruppo)
Art. 207 septies.  (Funzioni dell'IVASS in qualità di Autorità di Vigilanza sul gruppo)
Art. 207 octies.  (Cooperazione per l'autorizzazione del modello interno di gruppo)
Art. 208.  (Comunicazioni alla Commissione europea e all'AEAP e alle autorità di vigilanza di altri Stati membri relativamente ad imprese di Stati membri e di Stati terzi)
Art. 208 bis.  (Comunicazioni relative alla inosservanza delle disposizioni di legge da parte di un'impresa di assicurazione)
Art. 208 ter.  (Cooperazione per l'applicazione delle disposizioni sulla coassicurazione comunitaria)
Art. 208 quater.  (Piattaforme di collaborazione costituite dall'AEAP).
Art. 209.  Comunicazioni alla Commissione europea sulle assicurazioni obbligatorie
Art. 210.  (Vigilanza sul gruppo)
Art. 210 bis.  (Altre disposizioni applicabili)
Art. 210 ter.  (Albo delle società capogruppo)
Art. 210 quater.  (Esclusione dall'area di vigilanza sul gruppo)
Art. 211.  Area della vigilanza supplementare
Art. 212.  Procedure di controllo interno
Art. 212 bis.  (Poteri dell'IVASS)
Art. 213.  (Vigilanza informativa)
Art. 214.  (Vigilanza ispettiva)
Art. 214 bis.  (Potere di indirizzo)
Art. 214 ter.  (Valutazione regime di equivalenza di Stati terzi)
Art. 215.  Operazioni infragruppo rilevanti
Art. 215 bis.  (Sistema di governo societario di gruppo)
Art. 215 ter.  (Valutazione interna del rischio e della solvibilità del gruppo)
Art. 215 quater.  (Vigilanza sulla concentrazione di rischi)
Art. 215 quinquies.  (Operazioni infragruppo)
Art. 216.  (Comunicazione delle operazioni infragruppo)
Art. 216 bis.  (Poteri dell'IVASS sulle operazioni infragruppo)
Art. 216 ter.  (Vigilanza sulla solvibilità di gruppo)
Art. 216 quater.  (Frequenza del calcolo)
Art. 216 quinquies.  (Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidato)
Art. 216 sexies.  (Calcolo della situazione di solvibilità di gruppo)
Art. 216 septies.  (Maggiorazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidato)
Art. 216 octies.  (Informativa all'IVASS ai fini della verifica degli adempimenti sulla vigilanza sul gruppo)
Art. 216 novies.  (Informativa sulla solvibilità di gruppo, la condizione finanziaria e la struttura del gruppo)
Art. 216 decies.  (Processo di controllo prudenziale degli strumenti di vigilanza sul gruppo)
Art. 217.  Solvibilità corretta delle imprese di assicurazione
Art. 217 bis.  (Gestione centralizzata del rischio: condizioni per la vigilanza sulla solvibilità sul gruppo)
Art. 217 ter.  (Gestione centralizzata del rischio: procedura di autorizzazione)
Art. 217 quater.  (Gestione centralizzata del rischio: determinazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilità)
Art. 217 quinquies.  (Gestione centralizzata del rischio: inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità e del Requisito Patrimoniale Minimo)
Art. 217 sexies.  (Gestione centralizzata del rischio: fine delle deroghe per l'impresa controllata)
Art. 217 septies.  (Gestione centralizzata del rischio: imprese di assicurazione o riassicurazione controllate da una società di partecipazione assicurativa o da una società di partecipazione finanziaria mista)
Art. 218.  Verifica della solvibilità dell'impresa controllante
Art. 219.  Calcolo della situazione di solvibilità corretta
Art. 220.  Accordi per la concessione di esoneri
Art. 220 bis.  (Vigilanza sul sottogruppo nazionale con società controllante di Stato membro)
Art. 220 ter.  (Disciplina applicabile al sottogruppo nazionale con società controllante di Stato membro)
Art. 220 quater.  (Vigilanza sul sottogruppo nazionale con società controllante di Stato terzo)
Art. 220 quinquies.  (Verifica dell'equivalenza del regime di vigilanza sul gruppo)
Art. 220 sexies.  (Verifica dell'equivalenza: livelli)
Art. 220 septies.  (Sussistenza di un regime equivalente di vigilanza sul gruppo)
Art. 220 octies.  (Insussistenza di un regime equivalente di vigilanza sul gruppo)
Art. 220 novies.  (Misure correttive sul gruppo)
Art. 220 decies.  (Rilevazione e comunicazione del deterioramento delle condizioni finanziarie)
Art. 221.  Violazione delle norme sulle riserve tecniche o sulle attività a copertura
Art. 222.  (Violazione delle norme sul Requisito Patrimoniale di Solvibilità)
Art. 222 bis.  (Violazione delle norme sul Requisito Patrimoniale Minimo)
Art. 222 ter.  (Limitazioni alla distribuzione di elementi dei fondi propri)
Art. 223.  Misure di intervento a tutela della solvibilità prospettica dell'impresa di assicurazione
Art. 223 bis.  (Misure di intervento in caso di deterioramento delle condizioni finanziarie dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione)
Art. 223 ter.  (Piano di risanamento e piano di finanziamento)
Art. 224.  Procedura di apposizione del vincolo sulle attività patrimoniali
Art. 225.  Misure di salvaguardia in caso di revoca parziale dell'autorizzazione
Art. 226.  (Imprese con sede legale in altri Stati membri e in Stati terzi)
Art. 226 bis.  (Rilevazione e comunicazione del deterioramento delle condizioni finanziarie di gruppo)
Art. 227.  (Misure in caso di verifica della situazione di solvibilità di gruppo)
Art. 228.  Misure a seguito della verifica di solvibilità dell'impresa controllante
Art. 229.  Commissario per il compimento di singoli atti
Art. 230.  Commissario per la gestione provvisoria
Art. 231.  Amministrazione straordinaria
Art. 232.  Efficacia delle misure di risanamento sul territorio comunitario
Art. 233.  Organi della procedura di amministrazione straordinaria
Art. 234.  Poteri e funzionamento degli organi straordinari
Art. 235.  Adempimenti iniziali
Art. 236.  Adempimenti finali
Art. 237.  Adempimenti in materia di pubblicità
Art. 238.  Esclusività delle procedure di risanamento
Art. 239.  Imprese di assicurazione di Stati terzi e di imprese di riassicurazione estere
Art. 240.  Decadenza dall'autorizzazione rilasciata all'impresa di assicurazione
Art. 241.  Liquidazione ordinaria dell'impresa di assicurazione
Art. 242.  Revoca dell'autorizzazione rilasciata all'impresa di assicurazione
Art. 243.  Revoca dell'autorizzazione rilasciata ad un'impresa di assicurazione di uno Stato terzo
Art. 244.  Decadenza e revoca dell'autorizzazione rilasciata all'impresa di riassicurazione
Art. 245.  Liquidazione coatta amministrativa
Art. 246.  Organi della procedura
Art. 247.  Adempimenti in materia di pubblicità
Art. 248.  Accertamento giudiziario dello stato di insolvenza
Art. 249.  Effetti nei confronti dell'impresa, dei creditori e sui rapporti giuridici preesistenti
Art. 250.  Poteri e funzionamento degli organi liquidatori
Art. 251.  Adempimenti iniziali
Art. 252.  Accertamento del passivo
Art. 253.  Informazione iniziale ai creditori noti di altri Stati membri
Art. 254.  Opposizione allo stato passivo ed impugnazione dei crediti ammessi
Art. 255.  Appello
Art. 256.  Insinuazioni tardive
Art. 257.  Liquidazione dell'attivo
Art. 258.  Trattamento dei crediti derivanti da contratti di assicurazione o da contratti di riassicurazione
Art. 259.  Ulteriori disposizioni per il trattamento dei crediti derivanti da contratti di riassicurazione
Art. 260.  Ripartizione dell'attivo
Art. 261.  Adempimenti finali
Art. 262.  Concordato
Art. 263.  Esecuzione del concordato e chiusura della procedura
Art. 264.  Imprese di assicurazione di Stati terzi e imprese di riassicurazione estere
Art. 265.  Liquidazione coatta di imprese non autorizzate
Art. 266.  Responsabilità per illecito amministrativo dipendente da reato
Art. 267.  Rapporti di lavoro, contratti su beni immobili navi e aeromobili, strumenti finanziari
Art. 268.  Diritti reali di terzi su beni situati nel territorio della Repubblica
Art. 269.  Diritti del venditore, in caso di riserva di proprietà sul bene situato nel territorio della Repubblica
Art. 270.  Diritto alla compensazione nei rapporti con l'impresa di assicurazione
Art. 271.  Operazioni effettuate in mercati regolamentati italiani
Art. 272.  Condizione di proponibilità delle azioni relative agli atti pregiudizievoli
Art. 273.  Cause pendenti relative allo spoglio di beni dell'impresa di assicurazione
Art. 274.  Riconoscimento e poteri dei commissari e dei liquidatori
Art. 274 bis.  (Definizioni)
Art. 274 ter.  (Soggetti aderenti e natura del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita)
Art. 274 quater.  (Dotazione finanziaria del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita)
Art. 274 quinquies.  (Finanziamento del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita e investimento delle risorse)
Art. 274 sexies.  (Interventi del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita)
Art. 274 septies.  (Prestazioni protette ammissibili)
Art. 274 octies.  (Modalità di esecuzione delle prestazioni protette nei casi di liquidazione coatta amministrativa)
Art. 274 novies.  (Obblighi del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita)
Art. 274 decies.  (Informazioni da fornire al Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita)
Art. 274 undecies.  (Poteri dell'IVASS)
Art. 274 duodecies.  (Esclusione dal Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita)
Art. 274 terdecies.  (Interventi finanziati su base volontaria)
Art. 274 quaterdecies.  (Costituzione di ulteriori Fondi di garanzia assicurativa dei rami vita)
Art. 275.  (Amministrazione straordinaria dell'ultima società controllante italiana)
Art. 276.  (Liquidazione coatta amministrativa dell'ultima società controllante italiana)
Art. 277.  (Amministrazione straordinaria delle società del gruppo assicurativo)
Art. 278.  (Liquidazione coatta amministrativa delle società del gruppo assicurativo)
Art. 279.  (Procedure proprie delle singole società del gruppo assicurativo)
Art. 280.  (Disposizioni comuni agli organi delle procedure)
Art. 281.  (Disposizioni comuni sulla competenza giurisdizionale)
Art. 282.  (Gruppi e società non iscritte all'albo)
Art. 283.  Sinistri verificatisi nel territorio della Repubblica
Art. 283 bis.  (Obblighi di informativa a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada).
Art. 284.  Sinistri causati da natanti in altro Stato membro
Art. 285.  Fondo di garanzia per le vittime della strada
Art. 286.  Liquidazione dei danni a cura dell'impresa designata
Art. 287.  Esercizio dell'azione di risarcimento
Art. 288.  (Diritti dei danneggiati nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della Strada).
Art. 289.  Effetti della liquidazione coatta sulle sentenze passate in giudicato e sui giudizi pendenti
Art. 290.  Prescrizione dell'azione
Art. 291.  Pluralità di danneggiati e supero del massimale
Art. 292.  Diritto di regresso e di surroga dell'impresa designata
Art. 293.  Liquidazione dei danni a cura del commissario dell'impresa in liquidazione coatta
Art. 294.  Esercizio dell'azione di risarcimento
Art. 295.  Diritti degli assicurati nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada
Art. 296.  Organismo di indennizzo italiano
Art. 297.  Ambito di intervento dell'Organismo di indennizzo italiano
Art. 298.  Sinistri causati da veicoli regolarmente assicurati
Art. 299.  Rimborsi tra organismi di indennizzo
Art. 300.  Sinistri causati da veicoli non identificati o non assicurati
Art. 301.  Rimborsi a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada
Art. 302.  Ambito di intervento
Art. 303.  Fondo di garanzia per le vittime della caccia
Art. 304.  Diritto di regresso e di surroga
Art. 305.  Attività abusivamente esercitata
Art. 306.  Impedimenti all'esercizio delle funzioni di vigilanza
Art. 307.  Collaborazione con la Guardia di finanza
Art. 308.  Abuso di denominazione assicurativa
Art. 308 bis.  (Inottemperanza alle richieste dell'IVASS o ritardo dell'esercizio delle funzioni di vigilanza).
Art. 309.  Attività oltre i limiti consentiti
Art. 310.  (Sanzioni amministrative pecuniarie)
Art. 310 bis.  (Rifiuto ed elusione dell'obbligo a contrarre).
Art. 310 ter.  (Scatole nere e altri dispositivi elettronici).
Art. 310 quater.  (Obblighi di comunicazione alle banche dati).
Art. 310 quinquies.  (Inosservanza dei provvedimenti cautelari e interdittivi).
Art. 311.  Assetti proprietari
Art. 311 bis.  (Principio della rilevanza della violazione).
Art. 311 ter.  (Ordine di porre termine alle violazioni).
Art. 311 quater.  (Accertamento unitario per violazioni della stessa indole).
Art. 311 quinquies.  (Criteri per la determinazione delle sanzioni).
Art. 311 sexies.  (Sanzioni amministrative agli esponenti aziendali o al personale).
Art. 311 septies.  (Procedura di applicazione delle sanzioni amministrative alle imprese e agli esponenti aziendali o al personale).
Art. 312.  (Comunicazioni per la vigilanza di gruppo)
Art. 313.  Trasparenza delle condizioni di premio e di contratto
Art. 314.  Rifiuto ed elusione dell'obbligo a contrarre e divieto di abbinamento
Art. 315.  Procedure liquidative
Art. 316.  Obblighi di comunicazione
Art. 317.  Altre violazioni
Art. 318.  Pubblicità di prodotti assicurativi
Art. 319.  Regole di comportamento
Art. 320.  Nota informativa
Art. 321.  Doveri degli organi di controllo
Art. 322.  Doveri del revisore legale e della società di revisione legale
Art. 323.  Doveri dell'attuario revisore e dell'attuario incaricato
Art. 324.  (Sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni in materia di realizzazione e di distribuzione dei prodotti assicurativi, inclusi i prodotti di investimento assicurativo, commesse dagli [...]
Art. 324 bis.  (Sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni in materia di realizzazione e di distribuzione dei prodotti assicurativi, inclusi i prodotti di investimento assicurativo, commesse dalle [...]
Art. 324 ter.  (Principio della rilevanza della violazione).
Art. 324 quater.  (Ordine di porre termine alle violazioni).
Art. 324 quinquies.  (Accertamento unitario delle violazioni della stessa indole).
Art. 324 sexies.  (Criteri per la determinazione delle sanzioni).
Art. 324 septies.  (Sanzioni amministrative agli esponenti aziendali o al personale delle imprese e delle società di intermediazione assicurativa o riassicurativa).
Art. 324 octies.  (Procedura di applicazione delle sanzioni amministrative nei confronti degli intermediari e degli esponenti aziendali o del personale della società di intermediazione assicurativa o riassicurativa).
Art. 324 novies.  (Procedura di applicazione delle sanzioni amministrative nei confronti delle imprese e degli esponenti aziendali e del personale).
Art. 325.  Destinatari delle sanzioni amministrative pecuniarie
Art. 325 bis.  (Nozione di fatturato).
Art. 325 ter.  (Pubblicazione delle sanzioni).
Art. 325 quater.  (Comunicazione all'AEAP delle sanzioni applicate per le violazioni delle disposizioni in materia di realizzazione e di distribuzione dei prodotti assicurativi, inclusi i prodotti di investimento [...]
Art. 326.  Procedura di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie
Art. 327.  Pluralità di violazioni e misure correttive
Art. 328.  Norme sul pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie
Art. 329.  Sanzioni disciplinari applicabili ai periti assicurativi
Art. 330.  (Competenza ad adottare i provvedimenti disciplinari nei confronti dei periti assicurativi).
Art. 331.  (Procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti dei periti).
Art. 331 bis.  (Disposizioni di attuazione).
Art. 332.  Fondo di integrazione a copertura del margine di solvibilità delle imprese di assicurazione
Art. 333.  Imposte e tasse sulle iscrizioni e sulle annotazioni di vincolo delle attività patrimoniali
Art. 334.  Contributo sui premi delle assicurazioni dei veicoli e dei natanti
Art. 335.  Imprese di assicurazione e di riassicurazione
Art. 336.  Intermediari di assicurazione e di riassicurazione
Art. 337.  Periti assicurativi
Art. 338.  Imprese di assicurazione e di riassicurazione già autorizzate
Art. 339.  Calcolo e copertura delle riserve tecniche dei rami vita
Art. 340.  Margine di solvibilità disponibile nei rami vita
Art. 341.  Imprese in liquidazione coatta
Art. 342.  Partecipazioni già autorizzate
Art. 343.  Intermediari già iscritti od operanti
Art. 344.  Periti di assicurazione già iscritti
Art. 344 bis.  (Regime di applicazione immediata)
Art. 344 ter.  (Misure transitorie inerenti particolari tipi di imprese di assicurazione o di riassicurazione)
Art. 344 quater.  (Misure transitorie inerenti l'informativa e il processo di controllo prudenziale)
Art. 344 quinquies.  (Misure transitorie in materia di fondi propri e investimenti)
Art. 344 sexies.  (Misure transitorie in materia di Requisito Patrimoniale di Solvibilità)
Art. 344 septies.  (Misure transitorie in materia di misure di salvaguardia)
Art. 344 octies.  (Disposizioni transitorie in materia di vigilanza sul gruppo)
Art. 344 novies.  (Misura transitoria sui tassi d'interesse privi di rischio)
Art. 344 decies.  (Misura transitoria sulle riserve tecniche)
Art. 344 undecies.  (Piano di transizione sulle misure transitorie relative ai tassi d'interesse privi di rischio e sulle riserve tecniche)
Art. 344 duodecies.  (Comunicazione di informazioni all'AEAP)
Art. 344 terdecies.  (Disposizioni transitorie riguardanti il rispetto del Requisito Patrimoniale Minimo)
Art. 344 quaterdecies.  (Obblighi di informativa sulle maggiorazioni di capitale)
Art. 345.  Istituzioni e enti esclusi
Art. 346.  Attività di assistenza prestata da enti e società non assicurative
Art. 347.  Potestà legislativa delle Regioni
Art. 348.  (Esercizio congiunto dei rami vita e danni)
Art. 349.  Imprese di assicurazione aventi la sede legale nella Confederazione elvetica
Art. 350.  Ricorsi giurisdizionali inerenti il registro degli intermediari ed il ruolo dei periti assicurativi
Art. 351.  Modifiche ad altre norme in materia assicurativa
Art. 352.  Coordinamento formale con altre norme di legge
Art. 353.  Integrazioni alle disposizioni relative all'imposta sui premi delle assicurazioni private
Art. 354.  Norme espressamente abrogate
Art. 355.  Entrata in vigore


§ 9.5.49 - D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209. [1]

Codice delle assicurazioni private.

(G.U. 13 ottobre 2005, n. 239 - S.O. n. 163)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

     Visto l'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, con riferimento ai principi di unità, continuità e completezza dell'ordinamento giuridico;

     Visti gli articoli 14 e 16 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della legge 29 luglio 2003, n. 229, recante interventi urgenti in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e semplificazione - legge di semplificazione per il 2001;

     Vista la legge 29 luglio 2003, n. 229, recante interventi urgenti in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione - legge di semplificazione per il 2001, ed in particolare l'articolo 4, recante delega al Governo per il riassetto delle disposizioni in materia di assicurazioni private, così come modificato dall'articolo 2, comma 7, della legge 27 luglio 2004, n. 186, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136;

     Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

     Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in materia di protezione di dati personali;

     Visto il regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, recante regolamento per la esecuzione del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, concernente l'esercizio delle assicurazioni private;

     Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449;

     Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, recante assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

     Visto il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, recante modifica della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

     Visto il decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 1978, n. 738, recante agevolazioni al trasferimento del portafoglio e del personale delle imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa;

     Vista la legge 7 febbraio 1979, n. 48, recante istituzione e funzionamento dell'albo nazionale degli agenti di assicurazione;

     Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

     Vista la legge 28 novembre 1984, n. 792, recante istituzione e funzionamento dell'albo dei mediatori di assicurazione;

     Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita;

     Vista la legge 11 novembre 1986, n. 772, recante disciplina della coassicurazione comunitaria;

     Vista la legge 7 agosto 1990, n. 242, recante disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per danni causati dalla circolazione nel territorio della Repubblica dei veicoli a motore e dei natanti immatricolati o registrati in Stati esteri;

     Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

     Visto il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante attuazione delle direttive 84/641/CEE, 87/343/CEE e 87/344/CEE in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria, a norma degli articoli 25, 26 e 27 della legge 29 dicembre 1990, n. 428;

     Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 49, di attuazione della direttiva 88/357/CEE, concernente coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e alla fissazione delle disposizioni volte ad agevolare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e che modifica la direttiva 73/239/CEE;

     Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 166, recante istituzione e funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990, derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio degli stessi;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 1993, recante minimi di garanzia per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante regolamento recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

     Visto il decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, recante misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994;

     Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di recepimento della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e che modifica le direttive 72/267/CEE e 90/619/CEE;

     Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di recepimento della direttiva 92/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE;

     Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, di attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione;

     Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, a norma degli articoli 11, comma 1, lettera b), e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

     Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo;

     Visto il decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137;

     Vista la legge 5 marzo 2001, n. 57, recante disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati;

     Visto il decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239, di attuazione della direttiva 98/78/CE relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo;

     Vista la legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza;

     Visto il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 93, di attuazione della direttiva 2001/17/CE in materia di risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione;

     Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 190, di attuazione della direttiva 2000/26/CE in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, che modifica anche la direttiva 73/239/CEE e la direttiva 88/357/CEE;

     Visto il decreto legislativo 3 novembre 2003, n. 307, di attuazione della direttiva 2002/12/CE e della direttiva 2002/13/CE concernenti il margine di solvibilità delle imprese di assicurazione, rispettivamente, sulla vita e nei rami diversi dall'assicurazione sulla vita;

     Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, di esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali;

     Visto il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, di attuazione della direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, nonchè all'istituto della consultazione preliminare in tema di assicurazioni;

     Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, istitutivo dell'IVASS, Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, succeduto all'ISVAP in tutti i poteri, funzioni e competenze [2];

     Vista la direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sull'intermediazione assicurativa;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 luglio 2004;

     Acquisito il parere della Conferenza unificata in data 25 novembre 2004;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 14 febbraio 2005;

     Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato in data 1° giugno 2005;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 settembre 2005;

     Sulla proposta del Ministro delle attività produttive e del Ministro per le politiche comunitarie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia;

 

Emana

il seguente decreto legislativo:

 

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Capo I

Definizioni e classificazioni generali

 

Art. 1. Definizioni

     1. Agli effetti del codice delle assicurazioni private si intendono per:

     a) assicurazione contro i danni: le assicurazioni indicate all'articolo 2, comma 3;

     b) assicurazione sulla vita: le assicurazioni e le operazioni indicate all'articolo 2, comma 1;

     c) attività assicurativa: l'assunzione e la gestione dei rischi effettuata da un'impresa di assicurazione;

     d) attività riassicurativa:

     1) l'assunzione e la gestione dei rischi ceduti da un'impresa di assicurazione, anche di uno Stato terzo o retrocessi da un'impresa di riassicurazione;

     2) la copertura fornita da un'impresa di riassicurazione ad un fondo pensione istituito in uno Stato membro dell'Unione europea, autorizzato dall'Autorità competente dello Stato membro di origine e che rientri nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2016/2341 [3];

     e) attività in regime di libertà di prestazione di servizi o rischio assunto in regime di libertà di prestazione di servizi: l'attività che un'impresa esercita da uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro assumendo obbligazioni con contraenti aventi il domicilio, ovvero, se persone giuridiche, la sede in un altro Stato membro o il rischio che un'impresa assume da uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui è ubicato il rischio;

     f) attività in regime di stabilimento o rischio assunto in regime di stabilimento: l'attività che un'impresa esercita da uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro assumendo obbligazioni con contraenti aventi il domicilio, ovvero, se persone giuridiche, la sede nello stesso Stato o il rischio che un'impresa assume da uno stabilimento situato nel territorio dello Stato membro in cui è ubicato il rischio;

     g) autorità di vigilanza: l'autorità nazionale incaricata della vigilanza sulle imprese e sugli intermediari e gli altri operatori del settore assicurativo;

     g-bis) "SEVIF": il Sistema europeo di vigilanza finanziaria composto dalle seguenti parti:

     1) "AEAP" o EIOPA: Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, istituita con regolamento (UE) n. 1094/2010;

     2) "ABE" o EBA: Autorità bancaria europea, istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010;

     3) "AESFEM" o ESMA: Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010;

     4) "Comitato congiunto": il Comitato congiunto delle Autorità europee di vigilanza, previsto dall'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010;

     5) "CERS": Comitato europeo per il rischio sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010;

     6) "Autorità di vigilanza degli Stati membri": le autorità competenti o di vigilanza degli Stati membri specificate negli atti dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010 [4];

     g-ter) autorità di vigilanza sul gruppo: l'autorità di vigilanza di gruppo determinata ai sensi dell'articolo 207-sexies [5];

     h) carta verde: certificato internazionale di assicurazione emesso da un ufficio nazionale secondo la raccomandazione n. 5 adottata il 25 gennaio 1949 dal sottocomitato dei trasporti stradali del comitato dei trasporti interni della Commissione economica per l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite;

     i) codice della strada: il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

     l) codice in materia di protezione dei dati personali: il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

     l-bis) collegio delle autorità di vigilanza: una struttura permanente ma flessibile per la cooperazione, il coordinamento e l'agevolazione del processo decisionale nell'ambito della vigilanza del gruppo [6];

     l-bis.1) compenso: qualsiasi commissione, onorario, spesa, o altro pagamento, inclusi altri benefici economici di qualsiasi tipo o qualunque altro vantaggio o incentivo finanziario o non finanziario, offerti o forniti in relazione ad attività di distribuzione assicurativa [7];

     l-ter) concentrazione dei rischi: tutte le esposizioni al rischio che comportano perdite potenziali sufficientemente ampie da mettere a repentaglio la solvibilità o la posizione finanziaria dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione [8];

     m) CONSAP: la Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A.;

     m-bis) controparte centrale autorizzata: una controparte centrale che ha ottenuto un'autorizzazione conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 648/2012 o che è stata riconosciuta in base all'articolo 25 dello stesso Regolamento [9];

     m-ter) consulenza: l'attività consistente nel fornire raccomandazioni personalizzate ad un cliente, su richiesta dello stesso o su iniziativa del distributore, in relazione ad uno o più contratti di assicurazione [10];

     n) credito di assicurazione: ogni importo dovuto da un'impresa di assicurazione ad assicurati, contraenti, beneficiari o altre parti lese aventi diritto ad agire direttamente contro l'impresa di assicurazione e derivante da un contratto di assicurazione o da operazioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 3, nell'ambito di attività di assicurazione diretta, compresi gli importi detenuti in riserva per la copertura a favore dei medesimi aventi diritto allorquando alcuni elementi del debito non sono ancora conosciuti. Sono parimenti considerati crediti di assicurazione i premi detenuti da un'impresa di assicurazione, prima dell'avvio delle procedure di liquidazione dell'impresa stessa, in seguito alla mancata stipulazione o alla risoluzione dei medesimi contratti ed operazioni, in virtù della legge applicabile a tali contratti e operazioni;

     n. 1) distributore di prodotti assicurativi: qualsiasi intermediario assicurativo, intermediario assicurativo a titolo accessorio o impresa di assicurazione [11];

     n-bis) distribuzione di probabilità prevista: funzione matematica che assegna ad un elenco esaustivo di eventi futuri mutualmente esclusivi una probabilità di realizzazione[12];

     n-ter) «ECAI» o «agenzia esterna di valutazione del merito di credito»: un'agenzia di rating creditizio registrata o certificata in conformità del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo o del Consiglio o una banca centrale che emette rating creditizi esenti dall'applicazione di tale regolamento[13];

     n-quater) effetti di diversificazione: la riduzione dell'esposizione al rischio dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione o del gruppo dovuta alla diversificazione della loro attività, derivante dal fatto che il risultato sfavorevole di un rischio può essere compensato dal risultato più favorevole di un altro, quando tali rischi non siano pienamente correlati[14];

     n-quinquies) esternalizzazione: l'accordo concluso tra un'impresa di assicurazione o di riassicurazione e un fornitore di servizi, anche se non autorizzato all'esercizio dell'attività assicurativa o riassicurativa, in base al quale il fornitore di servizi esegue una procedura, un servizio o un'attività, direttamente o tramite sub esternalizzazione, che sarebbero altrimenti realizzati dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione stessa [15];

     o) fondo di garanzia: un organismo creato da uno Stato membro che ha almeno il compito di rimborsare, entro i limiti dell'obbligo di assicurazione, i danni alle cose o alle persone causati da un veicolo non identificato o per il quale non vi è stato adempimento dell'obbligo di assicurazione;

     p) Fondo di garanzia delle vittime della caccia: il fondo costituito presso la CONSAP e previsto dall'articolo 303;

     q) Fondo di garanzia delle vittime della strada: il fondo costituito presso la CONSAP e previsto dall'articolo 285;

     q-bis) funzione: in un sistema di governo societario, la capacità interna all'impresa di assicurazione o di riassicurazione di svolgere compiti concreti; un sistema di governo societario comprende la funzione di gestione del rischio, la funzione di verifica della conformità, la revisione interna e la funzione attuariale [16];

     r) grandi rischi: si intendono per grandi rischi quelli rientranti nei rami di cui all'articolo 2, comma 3, qui di seguito indicati:

     1) 4 (corpi di veicoli ferroviari), 5 (corpi di veicoli aerei), 6 (corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali), 7 (merci trasportate), 11 (r.c. aeromobili) e 12 (r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali) salvo quanto previsto al numero 3);

     2) 14 (credito) e 15 (cauzione), qualora l'assicurato eserciti professionalmente un'attività industriale, commerciale o intellettuale e il rischio riguardi questa attività;

     3) 3 (corpi di veicoli terrestri, esclusi quelli ferroviari), 8 (incendio ed elementi naturali), 9 (altri danni ai beni), 10 (r.c. autoveicoli terrestri), 12 (r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali) per quanto riguarda i natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 123, 13 (r.c. generale) e 16 (perdite pecuniarie), purchè l'assicurato superi i limiti di almeno due dei tre criteri seguenti: 1) il totale dell'attivo dello stato patrimoniale risulti superiore ai seimilionieduecentomila euro; 2) l'importo del volume d'affari risulti superiore ai dodicimilionieottocentomila euro; 3) il numero dei dipendenti occupati in media durante l'esercizio risulti superiore alle duecentocinquanta unità. Qualora l'assicurato sia un'impresa facente parte di un gruppo tenuto a redigere un bilancio consolidato, le condizioni di cui sopra si riferiscono al bilancio consolidato del gruppo;

     r-bis) gruppo: un gruppo

     1) composto da una società partecipante o controllante, dalle sue società controllate o da altre entità in cui la società partecipante o controllante o le sue società controllate detengono una partecipazione, nonchè da società legate da direzione unitaria ai sensi dell'articolo 96; ovvero

     2) basato sull'instaurazione, contrattuale o di altro tipo, di rapporti finanziari solidi e sostenibili tra tali imprese che può includere anche mutue assicuratrici o altre società di tipo mutualistico, a condizione che:

     2.1) una delle imprese eserciti effettivamente, tramite un coordinamento centralizzato, un'influenza dominante sulle decisioni, incluse le decisioni finanziarie, di tutte le imprese che fanno parte del gruppo; e

     2.2) la costituzione e lo scioglimento di tali relazioni ai fini del titolo XV siano soggetti all'approvazione preventiva dell'autorità di vigilanza del gruppo; laddove l'impresa che esegue il coordinamento centralizzato è considerata l'impresa controllante o partecipante e le altre imprese sono considerate le imprese controllate o partecipate [17];

     s) impresa: la società di assicurazione o di riassicurazione autorizzata;

     t) impresa di assicurazione: la società autorizzata secondo quanto previsto nelle direttive comunitarie sull'assicurazione diretta;

     u) impresa di assicurazione autorizzata in Italia ovvero impresa di assicurazione italiana: la società avente sede legale in Italia e la sede secondaria in Italia di impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni o delle operazioni di cui all'articolo 2;

     u-bis) impresa di assicurazione captive: un'impresa di assicurazione controllata da un'impresa finanziaria, diversa da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o da un gruppo di imprese di assicurazione o di riassicurazione a cui si applica la direttiva 2009/138/CE oppure controllata da un'impresa non finanziaria, il cui scopo è fornire copertura assicurativa esclusivamente per i rischi dell'impresa o delle imprese che la controllano o di una o più imprese del gruppo di cui fa parte l'impresa di assicurazione captive [18];

     v) impresa di assicurazione comunitaria: la società avente sede legale e amministrazione - centrale in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia o in uno Stato aderente allo Spazio economico europeo, autorizzata secondo quanto previsto nelle direttive comunitarie sull'assicurazione diretta;

     z) impresa di assicurazione extracomunitaria: la società di assicurazione avente sede legale e amministrazione centrale in uno Stato non appartenente all'Unione europea o non aderente allo Spazio economico europeo, autorizzata per l'esercizio delle assicurazioni o delle operazioni di cui all'articolo 2;

     aa) impresa di partecipazione assicurativa: una società controllante il cui unico o principale oggetto consiste nell'assunzione di partecipazioni di controllo, nonchè nella gestione e valorizzazione di tali partecipazioni, se le imprese controllate sono esclusivamente o principalmente imprese di assicurazione, imprese di riassicurazione, imprese di assicurazione o di riassicurazione extracomunitarie, sempre che almeno una di esse sia un'impresa di assicurazione o un'impresa di riassicurazione avente sede legale nel territorio della Repubblica e che non sia una impresa di partecipazione finanziaria mista ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera bb-bis) [19];

     bb) impresa di partecipazione assicurativa mista ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera bb-bis): una società controllante diversa da un'impresa di assicurazione, da un'impresa di assicurazione extracomunitaria, da un'impresa di riassicurazione, da un'impresa di riassicurazione extracomunitaria, da un'impresa di partecipazione assicurativa o da una impresa di partecipazione finanziaria mista, semprechè almeno una delle sue imprese controllate sia un'impresa di assicurazione o un'impresa di riassicurazione avente sede legale nel territorio della Repubblica [20];

     bb-bis) impresa di partecipazione finanziaria mista: un'impresa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera v), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142 [21];

     cc) impresa di riassicurazione: la società autorizzata all'esercizio della sola riassicurazione, diversa da una impresa di assicurazione o da una impresa di assicurazione extracomunitaria, la cui attività principale consiste nell'accettare rischi ceduti da una impresa di assicurazione, da una impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, o da altre imprese di riassicurazione;

     cc-bis) impresa di riassicurazione captive: un'impresa di riassicurazione controllata da un'impresa finanziaria diversa da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o da un gruppo di imprese di assicurazione o riassicurazione a cui si applica la direttiva 2009/138/CE oppure controllata da un'impresa non finanziaria il cui scopo è di fornire copertura riassicurativa esclusivamente per i rischi dell'impresa o delle imprese che la controllano o di una o più imprese del gruppo di cui fa parte l'impresa di riassicurazione captive [22];

     cc-ter) impresa di riassicurazione extracomunitaria: la società avente sede legale e amministrazione centrale in uno Stato non appartenente all'Unione europea o non aderente allo Spazio economico europeo, autorizzata per l'esercizio dell'attività riassicurativa [23];

     cc-quater) impresa finanziaria: un'impresa costituita da uno dei seguenti soggetti:

     1) un ente creditizio, un ente finanziario o una società strumentale di cui all'articolo 4, n. 18), del regolamento (UE) 575/2013;

     2) un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione o un'impresa di partecipazione assicurativa ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere t), aa) e cc);

     3) un'impresa di investimento ai sensi dell'articolo 4, n. 2), del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 575 del 26 giugno 2013;

     4) un'impresa di partecipazione finanziaria mista ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera bb-bis) [24];

     cc-quinquies) intermediario assicurativo: qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa da un'impresa di assicurazione o riassicurazione o da un dipendente della stessa e diversa da un intermediario assicurativo a titolo accessorio, che avvii o svolga a titolo oneroso l'attività di distribuzione assicurativa [25];

     cc-sexies) intermediario riassicurativo: qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o da un dipendente di essa, che avvii o svolga a titolo oneroso l'attività di distribuzione riassicurativa [26];

     cc-septies) intermediario assicurativo a titolo accessorio: qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa da uno dei soggetti di cui alla lettera d), comma 2, dell'articolo 109, che avvii o svolga a titolo oneroso l'attività di distribuzione assicurativa a titolo accessorio, nel rispetto delle seguenti condizioni:

     1) l'attività professionale principale di tale persona fisica o giuridica è diversa dalla distribuzione assicurativa;

     2) la persona fisica o giuridica distribuisce soltanto determinati prodotti assicurativi, complementari rispetto ad un bene o servizio;

     3) i prodotti assicurativi in questione non coprono il ramo vita o la responsabilità civile, a meno che tale copertura non integri il bene o il servizio che l'intermediario fornisce nell'ambito della sua attività professionale principale [27];

     dd) ISVAP o IVASS: l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo a cui è succeduto l'IVASS, Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135 [28];

     ee) legge fallimentare: il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni;

     ff) localizzazione: la presenza di attività mobiliari ed immobiliari all'interno del territorio di un determinato Stato. I crediti sono considerati come localizzati nello Stato nel quale gli stessi sono esigibili;

     gg) [margine di solvibilità disponibile: il patrimonio dell'impresa, libero da qualsiasi impegno prevedibile ed al netto degli elementi immateriali] [29];

     hh) [margine di solvibilità richiesto: ammontare minimo del patrimonio netto del quale l'impresa dispone costantemente, secondo quanto previsto nelle direttive comunitarie sull'assicurazione diretta] [30];

     ii) mercato regolamentato: un mercato finanziario autorizzato o riconosciuto ai sensi della parte III, titolo I, del testo unico dell'intermediazione finanziaria, nonchè i mercati di Stati appartenenti all'OCSE che sono istituiti, organizzati e disciplinati da disposizioni adottate o approvate dalle competenti autorità nazionali e che soddisfano requisiti analoghi a quelli dei mercati regolamentati di cui al testo unico dell'intermediazione finanziaria;

     ii-bis) misura del rischio: la funzione matematica che assegna un importo monetario ad una data distribuzione di probabilità prevista e cresce monotonicamente con il livello di esposizione al rischio sottostante a tale distribuzione [31];

     ll) natante: qualsiasi unità che è destinata alla navigazione marittima, fluviale o lacustre e che è azionata da propulsione meccanica;

     ll-bis) operazione infragruppo: un'operazione in cui un'impresa di assicurazione o di riassicurazione si affida, direttamente o indirettamente, ad un'altra impresa nell'ambito dello stesso gruppo o ad una persona fisica o giuridica strettamente legata alle imprese nell'ambito di tale gruppo per ottemperare ad un obbligo, contrattuale o meno, e a fini o meno di pagamento [32];

     mm) Organismo di indennizzo italiano: l'organismo istituito presso la CONSAP e previsto dall'articolo 296;

     mm-bis) partecipazione: la detenzione, diretta o tramite un rapporto di controllo, del 20 per cento o più dei diritti di voto o del capitale di una società, anche per il tramite di società controllate, fiduciarie o per interposta persona o comunque di una percentuale che consente l'esercizio di una influenza notevole sulla gestione di tale società [33];

     mm-ter) partecipazione qualificata: la detenzione, diretta o indiretta, di almeno il 10 per cento dei diritti di voto o del capitale di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o comunque la partecipazione che consente l'esercizio di un'influenza notevole sulla gestione di tale impresa [34];

     nn) partecipazioni: le azioni, le quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque i diritti previsti dall'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile;

     oo) [partecipazioni rilevanti: le partecipazioni che comportano il controllo della società e le partecipazioni individuate dall'ISVAP, in conformità ai principi stabiliti nel regolamento adottato dal Ministro delle attività produttive, con riguardo alle diverse fattispecie disciplinate, tenendo conto dei diritti di voto e degli altri diritti che consentono di influire sulla società] [35];

     pp) portafoglio del lavoro diretto italiano: tutti i contratti stipulati da imprese di assicurazione italiane, ad eccezione di quelli stipulati da loro sedi secondarie situate in Stati terzi;

     qq) portafoglio del lavoro indiretto italiano: i contratti, ovunque stipulati, da imprese italiane o da stabilimenti in Italia di imprese aventi la sede legale in altro Stato, se l'impresa cedente è essa stessa impresa italiana o stabilimento in Italia di imprese aventi la sede legale in altro Stato. Si considerano facenti parte del portafoglio estero i contratti, ovunque stipulati, nel caso in cui l'impresa cedente sia un'impresa avente la sede legale in altro Stato. [I contratti stipulati da imprese italiane attraverso uno stabilimento costituito in altro Stato si considerano facenti parte del portafoglio estero [36]];

     rr) principi contabili internazionali: i principi contabili internazionali e le relative interpretazioni adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002;

     ss) prodotti assicurativi: tutti i contratti emessi da imprese di assicurazione nell'esercizio delle attività rientranti nei rami vita o nei rami danni come definiti all'articolo 2;

     ss-bis) prodotto di investimento assicurativo: un prodotto ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, numero 2), del regolamento (UE) n. 1286/2014. Tale definizione non include:

     1) i prodotti assicurativi non vita elencati all'allegato I della direttiva 2009/138/CE (Rami dell'assicurazione non vita);

     2) i contratti assicurativi vita, qualora le prestazioni previste dal contratto siano dovute soltanto in caso di decesso o per incapacità dovuta a lesione, malattia o disabilità;

     3) i prodotti pensionistici che, ai sensi del diritto nazionale, sono riconosciuti come aventi lo scopo precipuo di offrire all'investitore un reddito durante la pensione e che consentono all'investitore di godere di determinati vantaggi;

     4) i regimi pensionistici aziendali o professionali ufficialmente riconosciuti che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/41/CE o della direttiva 2009/138/CE;

     5) i singoli prodotti pensionistici per i quali il diritto nazionale richiede un contributo finanziario del datore di lavoro e nei quali il lavoratore o il datore di lavoro non può scegliere il fornitore o il prodotto pensionistico [37];

     tt) ramo di assicurazione: la classificazione secondo un insieme omogeneo di rischi od operazioni che descrive l'attività che l'impresa può esercitare al rilascio dell'autorizzazione;

     uu) retrocessione: cessione dei rischi assunti in riassicurazione;

     vv) sede secondaria o succursale: una sede che costituisce parte, sprovvista di personalità giuridica, di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione e che effettua direttamente, in tutto o in parte, l'attività assicurativa o riassicurativa; con riferimento all'intermediazione, per succursale si intende una agenzia o una succursale situata in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di origine, inclusa l'organizzazione di un semplice ufficio gestito da personale dipendente dell'intermediario ovvero da una persona indipendente, ma incaricata ad agire in modo permanente per conto dell'intermediario stesso [38];

     vv-bis) riassicurazione finite: una riassicurazione in base alla quale la potenziale perdita massima esplicita, espressa in termini di rischio economico massimo trasferito, risultante da un significativo trasferimento sia del rischio di sottoscrizione che del rischio di timing, eccede, per un importo limitato ma significativo, il premio per l'intera durata del contratto, unitamente ad almeno una delle seguenti caratteristiche:

     1) considerazione esplicita e materiale del valore del denaro in rapporto al tempo;

     2) disposizioni contrattuali intese a limitare il risultato economico del contratto tra le parti nel tempo, al fine di raggiungere il trasferimento del rischio previsto [39];

     vv-bis.1) rischio di credito: il rischio di perdita o di variazione sfavorevole della situazione finanziaria derivante da oscillazioni del merito di credito di emittenti di titoli, controparti e debitori nei confronti dei quali l'impresa di assicurazione o di riassicurazione è esposta in forma di rischio di inadempimento della controparte, di rischio di spread o di concentrazione del rischio di mercato [40];

     vv-bis.2) rischio di liquidità: il rischio che l'impresa di assicurazione o di riassicurazione non sia in grado di liquidare investimenti ed altre attività per regolare i propri impegni finanziari al momento della relativa scadenza [41];

     vv-bis.3) rischio di mercato: il rischio di perdita o di variazione sfavorevole della situazione finanziaria derivante, direttamente o indirettamente, da oscillazioni del livello e della volatilità dei prezzi di mercato delle attività, delle passività e degli strumenti finanziari [42];

     vv-bis.4) rischio di sottoscrizione: il rischio di perdita o di variazione sfavorevole del valore delle passività assicurative dovuto ad ipotesi inadeguate in materia di fissazione di prezzi e di costituzione delle riserve tecniche [43];

     vv-bis.5) rischio operativo: il rischio di perdite derivanti dall'inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure interne, risorse umane o sistemi oppure da eventi esogeni [44];

     vv-bis.6) sistemi di garanzia: sistemi per lo svolgimento, in Italia o all'estero, delle funzioni di salvaguardia della stabilità finanziaria delle imprese, in particolare per la gestione e la risoluzione di situazioni di crisi [45];

     vv-bis.7) società controllante: una società che esercita il controllo ai sensi dell'articolo 72, anche per il tramite di società controllate, fiduciarie o per interposta persona [46];

     vv-bis.8) società controllata: una società sulla quale è esercitato il controllo ai sensi dell'articolo 72, anche per il tramite di società controllate, fiduciarie o per interposta persona [47];

     vv-bis.9) società partecipante: la società che detiene una partecipazione [48];

     vv-bis.10) società partecipata: la società in cui è detenuta una partecipazione [49];

     vv-ter) società veicolo: qualsiasi impresa, con o senza personalità giuridica, diversa da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, che assume i rischi ceduti da imprese di assicurazione o riassicurazione e che finanzia integralmente la sua esposizione a tali rischi mediante l'emissione di titoli o altri strumenti finanziari per i quali i diritti di rimborso dei detentori sono subordinati agli obblighi di riassicurazione della società veicolo [50];

     vv-quater) supporto durevole: qualsiasi strumento che:

     1) permetta al contraente di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette, in modo che siano accessibili per la futura consultazione durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse; e

     2) consenta la riproduzione inalterata delle informazioni memorizzate [51];

     zz) stabilimento: la sede legale od una sede secondaria di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione;

     aaa) Stato aderente allo Spazio economico europeo; uno Stato aderente all'accordo di estensione della normativa dell'Unione europea in materia, fra l'altro, di circolazione delle merci, dei servizi e dei capitali agli Stati appartenenti all'Associazione europea di libero scambio firmato ad Oporto il 2 maggio 1992 e ratificato con legge 28 luglio 1993, n. 300;

     bbb) Stato membro: uno Stato membro dell'Unione europea o uno Stato aderente allo Spazio economico europeo, come tale equiparato allo Stato membro dell'Unione europea;

     ccc) Stato membro dell'obbligazione: lo Stato di cui alla lettera bbb) nel quale il contraente ha il domicilio, ovvero, se il contraente è una persona giuridica, lo Stato di cui alla lettera bbb) sede della stessa cui si riferisce il contratto;

     ddd) Stato membro di prestazione di servizi: lo Stato di cui alla lettera bbb) dell'obbligazione o in cui è ubicato il rischio, quando l'obbligazione o il rischio è assunto da uno stabilimento situato in un altro Stato di cui alla lettera bbb);

     eee) Stato membro di stabilimento: lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui è situato lo stabilimento dal quale l'impresa opera;

     fff) Stato membro di ubicazione del rischio:

     1) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui si trovano i beni, quando l'assicurazione riguardi beni immobili, ovvero beni immobili e beni mobili in essi contenuti, sempre che entrambi siano coperti dallo stesso contratto di assicurazione;

     2) lo Stato di cui alla lettera bbb) di immatricolazione, quando l'assicurazione riguardi veicoli di ogni tipo soggetti ad immatricolazione sia che si tratti di un veicolo con targa definitiva o targa temporanea [52];

     3) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui l'assicurato ha sottoscritto il contratto, quando abbia durata inferiore o pari a quattro mesi e sia relativo a rischi inerenti ad un viaggio o ad una vacanza;

     4) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui l'assicurato ha il domicilio, ovvero, se l'assicurato è una persona giuridica, lo Stato della sede della stessa alla quale si riferisce il contratto, in tutti i casi non esplicitamente previsti dai numeri da 1 a 3;

     4-bis) nel caso in cui un veicolo è spedito da uno Stato membro ad un altro, a seconda della scelta della persona responsabile della copertura della responsabilità civile, lo Stato membro di immatricolazione o, a decorrere dall'accettazione della consegna da parte dell'acquirente, lo Stato membro di destinazione, per un periodo di trenta giorni, anche se il veicolo non è stato formalmente immatricolato nello Stato membro di destinazione [53];

     4-ter) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui si è verificato il sinistro qualora il veicolo sia privo di targa o rechi una targa che non corrisponde più allo stesso veicolo [54];

     ggg) Stato membro d'origine: lo Stato membro dell'Unione europea o lo Stato aderente allo Spazio economico europeo in cui è situata la sede legale dell'impresa di assicurazione che assume l'obbligazione o il rischio o dell'impresa di riassicurazione con riferimento all'intermediazione, se l'intermediario è una persona fisica, per Stato membro di origine, si intende lo Stato di residenza dell'intermediario; se è una persona giuridica, si intende lo Stato membro in cui è situata la sede legale, o se assente, la sede principale, da intendersi come il luogo a partire dal quale è gestita l'attività principale [55];

      ggg-bis) Stato membro ospitante: lo Stato membro diverso dallo Stato membro di origine in cui un'impresa di assicurazione o di riassicurazione ha una sede secondaria o presta servizi; con riferimento all'intermediazione si intende lo Stato membro, diverso dallo Stato membro d'origine, in cui l'intermediario ha una presenza permanente o una stabile organizzazione o in cui presta servizi [56];

     hhh) Stato terzo: uno Stato che non è membro dell'Unione europea o non è aderente allo Spazio economico europeo;

     iii) stretti legami: il rapporto fra due o più persone fisiche o giuridiche nei casi in cui sussiste:

     1) un legame di controllo ai sensi dell'articolo 72;

     2) una partecipazione, detenuta direttamente o per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona, almeno pari al dieci per cento del capitale o dei diritti di voto, ovvero una partecipazione che, pur restando al di sotto del limite sopra indicato, dà comunque la possibilità di esercitare un'influenza notevole ancorchè non dominante;

     3) un legame in base al quale le stesse persone sono sottoposte al controllo del medesimo soggetto, o comunque sono sottoposte a direzione unitaria in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, oppure quando gli organi di amministrazione sono composti in maggioranza dalle medesime persone, oppure quando esistono legami importanti e durevoli di riassicurazione;

     4) un rapporto di carattere tecnico, organizzativo, finanziario, giuridico e familiare che possa influire in misura rilevante sulla gestione dell'impresa. L'IVASS, con regolamento, può ulteriormente qualificare la definizione di stretti legami, al fine di evitare situazioni di ostacolo all'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza;

     iii.1) vendita a distanza: qualunque modalità di vendita che, senza la presenza fisica e simultanea del distributore e del contraente, possa essere impiegata per il collocamento a distanza di contratti assicurativi e riassicurativi [57];

     iii-bis) tecniche di mitigazione del rischio: le tecniche che consentono all'impresa di assicurazione o di riassicurazione di trasferire una parte o la totalità dei rischi ad un terzo [58];

     lll) testo unico bancario: il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;

     mmm) testo unico dell'intermediazione finanziaria: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;

     nnn) testo unico in materia di assicurazioni sugli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e successive modificazioni;

     ooo) Ufficio centrale italiano: l'ente costituito dalle imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare il ramo responsabilità civile autoveicoli che è stato abilitato all'esercizio delle funzioni di Ufficio nazionale di assicurazione nel territorio della Repubblica ed allo svolgimento degli altri compiti previsti dall'ordinamento comunitario e italiano;

     ppp)Ufficio nazionale di assicurazione: l'organizzazione professionale che è costituita, conformemente alla raccomandazione n. 5 adottata il 25 gennaio 1949 dal sottocomitato dei trasporti stradali del comitato dei trasporti interni della Commissione economica per l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, e che raggruppa imprese di assicurazione che hanno ottenuto in uno Stato l'autorizzazione ad esercitare il ramo responsabilità civile autoveicoli;

     qqq) unità da diporto: il natante definito all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto;

     rrr) veicolo:

     1) qualsiasi veicolo a motore azionato esclusivamente da una forza meccanica che circola sul suolo ma non su rotaia, con:

     1.1) una velocità di progetto massima superiore a 25 km/h; o

     1.2) un peso netto massimo superiore a 25 kg e una velocità di progetto massima superiore a 14 km/h;

     2) qualsiasi rimorchio destinato ad essere utilizzato con un veicolo di cui al numero 1), a prescindere che sia ad esso agganciato o meno;

     3) i veicoli elettrici leggeri individuati con apposito decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, da adottarsi entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione [59].

     1-bis. Fatti salvi i numeri 1) e 2) della lettera rrr) del comma 1, le sedie a rotelle destinate esclusivamente ad essere utilizzate da persone con disabilità fisiche non sono considerate veicoli ai sensi del presente codice [60].

 

     Art. 2. Classificazione per ramo

     1. Nei rami vita la classificazione per ramo è la seguente:

     I. le assicurazioni sulla durata della vita umana;

     II. le assicurazioni di nuzialità e di natalità;

     III. le assicurazioni, di cui ai rami I e II, le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento;

     IV. l'assicurazione malattia e l'assicurazione contro il rischio di non autosufficienza che siano garantite mediante contratti di lunga durata, non rescindibili, per il rischio di invalidità grave dovuta a malattia o a infortunio o a longevità;

     V. le operazioni di capitalizzazione;

     VI. le operazioni di gestione di fondi collettivi costituiti per l'erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione dell'attività lavorativa.

     2. L'impresa che ha ottenuto l'autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni di cui ai rami I, II o III del comma 1, ovvero quella di cui al ramo V del comma 1 se è stata autorizzata ad esercitare anche un altro ramo vita con assunzione di un rischio demografico, con i relativi contratti può garantire in via complementare i rischi di danni alla persona, comprese l'incapacità al lavoro professionale, la morte in seguito ad infortunio, l'invalidità a seguito di infortunio o di malattia. L'impresa che ha ottenuto l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di cui al ramo VI del comma 1, in via complementare ai relativi contratti, può garantire prestazioni di invalidità e di premorienza secondo quanto previsto nella normativa sulle forme pensionistiche complementari.

     3. Nei rami danni la classificazione dei rischi è la seguente:

     1. Infortuni (compresi gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali); prestazioni forfettarie; indennità temporanee; forme miste; persone trasportate;

     2. Malattia: prestazioni forfettarie; indennità temporanee; forme miste;

     3. Corpi di veicoli terrestri (esclusi quelli ferroviari): ogni danno subito da: veicoli terrestri automotori; veicoli terrestri non automotori;

     4. Corpi di veicoli ferroviari: ogni danno subito da veicoli ferroviari;

     5. Corpi di veicoli aerei: ogni danno subito da veicoli aerei;

     6. Corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali: ogni danno subito da: veicoli fluviali; veicoli lacustri; veicoli marittimi;

     7. Merci trasportate (compresi merci, bagagli e ogni altro bene): ogni danno subito dalle merci trasportate o dai bagagli, indipendentemente dalla natura del mezzo di trasporto;

     8. Incendio ed elementi naturali: ogni danno subito dai beni (diversi dai beni compresi nei rami 3, 4, 5, 6 e 7) causato da: incendio; esplosione; tempesta; elementi naturali diversi dalla tempesta; energia nucleare; cedimento del terreno;

     9. Altri danni ai beni: ogni danno subito dai beni (diversi dai beni compresi nei rami 3, 4, 5, 6 e 7) causato dalla grandine o dal gelo, nonchè da qualsiasi altro evento, quale il furto, diverso da quelli compresi al n. 8;

     10. Responsabilità civile autoveicoli terrestri: ogni responsabilità risultante dall'uso di autoveicoli terrestri (compresa la responsabilità del vettore);

     11. Responsabilità civile aeromobili: ogni responsabilità risultante dall'uso di veicoli aerei (compresa la responsabilità del vettore);

     12. Responsabilità civile veicoli marittimi, lacustri e fluviali: ogni responsabilità risultante dall'uso di veicoli fluviali, lacustri e marittimi (compresa la responsabilità del vettore);

     13. Responsabilità civile generale: ogni responsabilità diversa da quelle menzionate ai numeri 10, 11 e 12;

     14. Credito: perdite patrimoniali derivanti da insolvenze; credito all'esportazione; vendita a rate; credito ipotecario; credito agricolo;

     15. Cauzione: cauzione diretta; cauzione indiretta;

     16. Perdite pecuniarie di vario genere: rischi relativi all'occupazione; insufficienza di entrate (generale); intemperie; perdite di utili; persistenza di spese generali; spese commerciali impreviste; perdita di valore venale; perdita di fitti o di redditi; perdite commerciali indirette diverse da quelle menzionate precedentemente; perdite pecuniarie non commerciali; altre perdite pecuniarie;

     17. Tutela legale: tutela legale;

     18. Assistenza: assistenza alle persone in situazione di difficoltà.

     4. Nei rami danni l'autorizzazione rilasciata cumulativamente per più rami è così denominata:

     a) per i rami di cui ai numeri 1 e 2, «Infortuni e malattia»;

     b) per i rami di cui ai numeri 1, persone trasportate, 3, 7 e 10, «Assicurazioni auto»;

     c) per i rami di cui ai numeri 1, persone trasportate, 4, 6, 7 e 12, «Assicurazioni marittime e trasporti;

     d) per i rami di cui al numero 1, rischio persone trasportate, 5, 7 e 11, «Assicurazioni aeronautiche»;

     e) per i rami di cui ai numeri 8 e 9, «Incendio ed altri danni ai beni»;

     f) per i rami di cui ai numeri 10, 11, 12 e 13, «Responsabilità civile»;

     g) per i rami di cui ai numeri 14 e 15, «Credito e cauzione»;

     h) per tutti i rami, «Tutti i rami danni».

     5. Nei rami danni l'impresa che ha ottenuto l'autorizzazione per un rischio principale, appartenente ad un ramo o ad un gruppo di rami, può garantire i rischi compresi in un altro ramo, senza necessità di un'ulteriore autorizzazione quando i medesimi rischi:

     a) sono connessi con il rischio principale;

     b) riguardano l'oggetto coperto contro il rischio principale;

     c) sono garantiti dallo stesso contratto che copre il rischio principale. I rischi compresi nei rami 14, 15 e 17 di cui al comma 3 non possono essere considerati accessori di altri rami; tuttavia, fermo il rispetto delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c), i rischi compresi nel ramo 17 possono essere considerati come rischi accessori del ramo 18 quando il rischio principale riguardi solo l'assistenza da fornire alle persone in difficoltà durante trasferimenti o assenze dal domicilio o dal luogo di residenza o quando riguardino controversie relative all'utilizzazione di navi o comunque connesse a tale utilizzazione.

     6. L'IVASS adotta, con regolamento, le istruzioni applicative sulla classificazione dei rischi all'interno dei rami nel rispetto del principio di equivalenza dell'autorizzazione nel territorio comunitario.

 

Capo II

Vigilanza sull'attività assicurativa e riassicurativa

 

     Art. 3. Finalità della vigilanza [61]

     1. Scopo principale della vigilanza è l'adeguata protezione degli assicurati e degli aventi diritto alle prestazioni assicurative. A tal fine l'IVASS persegue la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e riassicurazione, nonchè, unitamente alla Consob, ciascuna secondo le rispettive competenze, la loro trasparenza e correttezza nei confronti della clientela. Altro obiettivo della vigilanza, ma subordinato al precedente, è la stabilità del sistema e dei mercati finanziari.

 

     Art. 3 bis. (Principi generali della vigilanza) [62]

     1. La vigilanza è basata su un metodo prospettico fondato sul rischio ed include la verifica continua del corretto esercizio dell'attività di assicurazione o di riassicurazione e dell'osservanza delle disposizioni di vigilanza da parte delle imprese di assicurazione o di riassicurazione.

     2. La vigilanza sulle imprese di assicurazione e di riassicurazione comprende un'opportuna combinazione di attività cartolari e ispezioni in loco.

     3. I requisiti stabiliti nel presente codice sono applicati in modo proporzionato alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi inerenti all'attività di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione.

     4. L'IVASS, nell'esercizio delle sue funzioni, tiene conto della convergenza degli strumenti di vigilanza e delle pratiche di vigilanza dell'Unione europea.

     5. Ai fini del comma 4 l'IVASS partecipa alle attività dell'AEAP e si conforma ai suoi orientamenti e raccomandazioni, fornendo adeguata motivazione ove ritenga di non conformarsi.

 

     Art. 4. Ministro dello sviluppo economico

     1. Il Ministro dello sviluppo economico adotta i provvedimenti previsti nel presente codice nell'ambito delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.

 

     Art. 5. Autorità di vigilanza [63]

     1. L'IVASS svolge le funzioni di vigilanza sul settore assicurativo mediante l'esercizio dei poteri di natura autorizzativa, prescrittiva, accertativa, cautelare e repressiva previsti dalle disposizioni del presente codice.

     1-bis. L'IVASS, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, è parte del SEVIF e partecipa alle attività che esso svolge, tenendo conto della convergenza degli strumenti e delle prassi di vigilanza in ambito europeo [64].

     1-ter. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, l'IVASS, nell'espletamento delle sue funzioni, prende in considerazione il potenziale impatto delle sue decisioni sulla stabilità dei sistemi finanziari dell'Unione europea, soprattutto in situazioni di emergenza, tenendo conto delle informazioni disponibili al momento, anche avvalendosi degli opportuni scambi di informazioni con l'AEAP, il Comitato congiunto, il CERS e le autorità di vigilanza degli altri Stati membri. In periodi di turbolenze eccezionali sui mercati finanziari, l'IVASS tiene conto dei potenziali effetti prociclici derivanti dai suoi interventi [65].

     2. L'IVASS adotta ogni regolamento necessario per la sana e prudente gestione delle imprese o per la trasparenza e la correttezza dei comportamenti dei soggetti vigilati ed allo stesso fine rende nota ogni utile raccomandazione o interpretazione.

     3. L'IVASS effettua le attività necessarie per promuovere un appropriato grado di protezione del consumatore e per sviluppare la conoscenza del mercato assicurativo, comprese le indagini statistiche ed economiche e la raccolta di elementi per l'elaborazione delle linee di politica assicurativa.

     4. [L'IVASS promuove le forme di collaborazione con le autorità degli altri Stati membri al fine di rendere organica, efficace ed omogenea la vigilanza sull'attività assicurativa e riassicurativa in conformità alle procedure stabilite dall'ordinamento comunitario] [66].

     5. L'ordinamento dell'IVASS è disciplinato dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni, e dall'articolo 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel rispetto dei principi di autonomia organizzativa, finanziaria e contabile necessari ai fini dell'esercizio imparziale ed efficace delle funzioni di vigilanza sul settore assicurativo [67].

     5-bis. L'IVASS, nell'ambito della propria autonomia, garantisce comunque il rispetto dei principi di contenimento dei costi di cui al Capo I del Titolo I del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 [68].

 

     Art. 6. Destinatari della vigilanza

     1. L'IVASS esercita le funzioni di vigilanza nei confronti:

     a) delle imprese, comunque denominate e costituite, che esercitano nel territorio della Repubblica attività di assicurazione o di riassicurazione in qualsiasi ramo e in qualsiasi forma, ovvero operazioni di capitalizzazione e di gestione di fondi collettivi costituiti per l'erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione dell'attività lavorativa;

     b) dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali sono incluse imprese di assicurazione e di riassicurazione in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile;

     c) dei soggetti, enti e organizzazioni che in qualunque forma svolgono funzioni parzialmente comprese nel ciclo operativo delle imprese di assicurazione o di riassicurazione limitatamente ai profili assicurativi e riassicurativi, fermi restando i poteri nei confronti delle imprese di assicurazione o di riassicurazione per le attività esternalizzate;

     d) degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione e di ogni altro operatore del mercato assicurativo [69].

 

     Art. 7. Reclami [70]

     1. Le persone fisiche e giuridiche, nonchè le associazioni riconosciute per la rappresentanza degli interessi dei consumatori hanno facoltà di proporre reclamo all'IVASS, per l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni previste nel presente codice, nei confronti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e degli intermediari secondo la procedura prevista con regolamento.

 

     Art. 8. Rapporti con il diritto dell'Unione europea e integrazione nel SEVIF [71]

     1. Il Ministero dello sviluppo economico e l'IVASS esercitano i poteri attribuiti in armonia con le disposizioni dell'Unione europea, si conformano ai regolamenti e alle decisioni dell'Unione europea e provvedono in merito alle raccomandazioni concernenti le materie disciplinate dal presente codice [72].

 

     Art. 9. Regolamenti e altri provvedimenti

     1. I regolamenti ministeriali sono adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

     2. I regolamenti adottati dall'IVASS ai sensi del presente codice sono emanati nel rispetto della procedura prevista dall'articolo 191, commi 4 e 5 [73].

     3. L'IVASS stabilisce, con regolamento, i termini e le procedure per l'adozione degli atti e dei provvedimenti di competenza. L'IVASS disciplina, in particolare, i procedimenti relativi all'accertamento delle violazioni ed all'irrogazione delle sanzioni nel rispetto dei principi della facoltà di denuncia di parte, della piena conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio, della verbalizzazione nonchè della distinzione tra le funzioni istruttorie e quelle decisorie. Si applicano, in quanto compatibili, i principi sull'individuazione e sulle funzioni del responsabile del procedimento, sulla partecipazione al procedimento e sull'accesso agli atti amministrativi previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. L'IVASS determina i casi di necessità ed urgenza o i motivi di riservatezza per cui è consentito derogare ai principi sanciti nel presente comma.

     4. Le disposizioni del presente codice che prevedono un'autorizzazione dell'IVASS possono essere applicate dall'Istituto anche mediante il rilascio di autorizzazioni relative a determinate categorie di atti o di soggetti. Le autorizzazioni rilasciate dall'IVASS in via generale sono rese pubbliche secondo le modalità previste per i regolamenti.

     5. I regolamenti ministeriali, i regolamenti, le raccomandazioni di carattere generale adottati dall'IVASS sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. I medesimi atti, nonchè ogni altro provvedimento rilevante relativo ai soggetti sottoposti a vigilanza, sono pubblicati dall'IVASS nel suo bollettino entro il mese successivo a quello della loro adozione e sono altresì resi prontamente disponibili sul suo sito Internet.

     6. Entro il 31 gennaio di ogni anno, tutti i regolamenti e i provvedimenti di carattere generale emanati ai sensi del presente codice sono pubblicati, a cura del Ministero dello sviluppo economico, in un'unica raccolta, anche in forma elettronica, se nel corso dell'anno precedente ne siano stati emanati di nuovi o siano intervenute modifiche di quelli già emanati.

 

     Art. 9 bis. (Trasparenza e responsabilità dell'attività di vigilanza) [74]

     1. L'IVASS svolge la propria attività in modo trasparente e responsabile. Nel perseguimento di tali principi, fatto salvo il rispetto della riservatezza, pubblica sul sito internet ed aggiorna periodicamente le seguenti informazioni:

     a) il testo delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, delle raccomandazioni e degli orientamenti generali in materia assicurativa e riassicurativa, ed ogni altro provvedimento rilevante di carattere generale relativo ai soggetti sottoposti a vigilanza;

     b) i criteri generali e i metodi di vigilanza, inclusi gli strumenti utilizzati nell'ambito del processo di controllo prudenziale di cui all'articolo 47-quinquies;

     c) i dati statistici aggregati sugli aspetti principali relativi all'applicazione della regolamentazione prudenziale;

     d) le modalità di esercizio delle opzioni previste dalla direttiva n. 2009/138/CE;

     e) gli obiettivi della vigilanza e le principali funzioni e attività svolte dall'IVASS.

     2. Le informazioni di cui al comma 1 sono pubblicate in modo tale da consentire un raffronto dei metodi di vigilanza adottati dalle autorità di vigilanza degli Stati membri, anche mediante l'utilizzo di un formato comune definito a livello comunitario.

 

Capo III [75]

Segreto d'ufficio e collaborazione con altre autorità e altri soggetti

 

     Art. 10. Segreto d'ufficio [76]

     1. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso dell'IVASS in ragione della sua attività di vigilanza sono coperti dal segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Sono fatti salvi i casi previsti dalla legge per le indagini su violazioni sanzionate penalmente.

     2. I dipendenti dell'IVASS, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, sono pubblici ufficiali e hanno l'obbligo di riferire esclusivamente al presidente dell'IVASS tutte le irregolarità constatate, anche se costituenti reato perseguibile d'ufficio.

     3. I dipendenti dell'IVASS, i consulenti, i revisori e gli esperti dei quali l'Istituto si avvale sono vincolati dal segreto d'ufficio, anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro o la conclusione dell'incarico. Tutte le notizie, informazioni, dati ricevuti da questi soggetti nell'esercizio delle loro funzioni non possono essere divulgati ad alcuna persona o autorità se non in forma sommaria o aggregata in modo che non si possano individuare le singole imprese di assicurazione o di riassicurazione [77].

     4. La disposizione di cui al comma 3 non osta a che l'IVASS collabori, anche mediante scambio di informazioni, con la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), e ciascuna delle suddette istituzioni collabora con l'IVASS al fine di agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni. Non può essere reciprocamente opposto il segreto di ufficio [78].

     5. Il segreto di ufficio non può essere altresì opposto nei confronti del Ministro dello sviluppo economico e nei confronti dei due rami del Parlamento che acquisiscono i dati, le notizie e le informazioni secondo le competenze e le modalità stabilite nei rispettivi regolamenti.

     6. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici forniscono dati, notizie e documenti e ogni ulteriore collaborazione richiesta dall'IVASS, in conformità alle leggi disciplinanti i rispettivi ordinamenti.

     7. L'IVASS, secondo le modalità e alle condizioni previste dalle disposizioni dell'Unione europea, collabora, anche mediante scambio di informazioni, con l'AEAP e le altre autorità di vigilanza europee, con il Comitato congiunto, con il CERS, con le istituzioni dell'Unione europea e le autorità di vigilanza dei singoli Stati membri, al fine di agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni. L'IVASS adempie nei confronti di tali soggetti agli obblighi di comunicazione stabiliti dalle disposizioni dell'Unione europea. Le informazioni ricevute dall'IVASS provenienti da Autorità di vigilanza di altri Stati membri possono essere trasmesse ad altre autorità italiane o a terzi solo con il consenso dell'autorità che le ha fornite e unicamente per i fini per cui il consenso è stato accordato [79].

     7-bis. Nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni dell'Unione europea, l'IVASS può concludere con l'AEAP e con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri accordi che possono prevedere anche la delega di compiti; può, inoltre, ricorrere all'AEAP per la risoluzione delle controversie con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere [80].

     8. Nell'ambito di accordi di cooperazione e a condizione di reciprocità e di equivalenti obblighi di riservatezza, l'IVASS può scambiare informazioni con le autorità competenti degli Stati terzi rispetto all'Unione europea.

     9. L'IVASS può scambiare informazioni con le autorità amministrative o giudiziarie o gli altri organi che intervengono nell'ambito di procedimenti di liquidazione o concorsuali, in Italia o all'estero, relativi ai soggetti vigilati. Nei rapporti con le autorità di Stati terzi lo scambio di informazioni avviene con le modalità di cui al comma 7 [81].

 

     Art. 10 bis. (Utilizzo delle informazioni riservate) [82]

     1. L'IVASS può utilizzare le informazioni coperte dal segreto d'ufficio, ai sensi dell'articolo 10, esclusivamente nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e per le seguenti finalità:

     a) verifica della sussistenza delle condizioni di accesso e di esercizio all'attività assicurativa e riassicurativa, con particolare riguardo all'osservanza delle disposizioni relative alle riserve tecniche, al Requisito Patrimoniale di Solvibilità, al Requisito Patrimoniale Minimo e al sistema di governo societario;

     b) irrogazione delle sanzioni;

     c) difesa nell'ambito dei procedimenti giurisdizionali e dei ricorsi amministrativi avverso provvedimenti dell'IVASS.

 

     Art. 10 ter. (Scambio di informazioni con altre Autorità dell'Unione europea) [83]

     1. L'IVASS, secondo le modalità e alle condizioni previste dalle disposizioni dell'Unione europea collabora anche mediante scambio di informazioni con:

     a) le banche centrali del Sistema europeo di banche centrali (SEBC), compresa la Banca centrale europea (BCE) e altri organismi con responsabilità analoghe in quanto autorità monetarie, quando queste informazioni siano attinenti all'esercizio dei rispettivi compiti statutari, ivi incluse la gestione della politica monetaria e la relativa concessione di liquidità, la sorveglianza dei sistemi di pagamento, di compensazione e di regolamento titoli e la tutela della stabilità del sistema finanziario;

     b) all'occorrenza, altre autorità pubbliche nazionali incaricate della vigilanza sui sistemi di pagamento.

     2. Nelle situazioni di emergenza, ivi incluse quelle di cui all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1094/2010, l'IVASS comunica immediatamente informazioni alle banche centrali del SEBC, inclusa la BCE, quando le informazioni siano attinenti all'esercizio dei rispettivi compiti statutari, ivi incluse la gestione della politica monetaria e la relativa concessione di liquidità, la sorveglianza dei sistemi di pagamento, di compensazione e di regolamento titoli e la tutela della stabilità del sistema finanziario, e al CERS, quando le informazioni siano attinenti all'esercizio dei suoi compiti.

     3. Le informazioni ricevute dall'IVASS ai sensi dei commi 1 e 2 sono soggette alle disposizioni relative al segreto d'ufficio stabilite dal presente Capo.

 

Capo III-bis [84]

Sistemi interni di segnalazione delle violazioni e procedura di segnalazione

 

     Art. 10 quater. (Sistemi interni di segnalazione delle violazioni). [85]

     1. Le imprese di assicurazione o di riassicurazione e le ultime società controllanti di cui all'articolo 210, comma 2, gli intermediari assicurativi e riassicurativi, inclusi gli intermediari assicurativi a titolo accessorio, adottano procedure specifiche per la segnalazione al proprio interno, da parte del personale, di atti o fatti che possano costituire violazioni delle norme disciplinanti l'attività assicurativa e distributiva svolta [86].

     2. Le procedure previste al comma 1 sono idonee a garantire:

     a) la riservatezza dei dati personali del segnalante e del presunto responsabile della violazione, ferme restando le regole che disciplinano le indagini o i procedimenti avviati dall'autorità amministrativa o giudiziaria in relazione ai fatti oggetto della segnalazione;

     b) la protezione adeguata del personale dei soggetti di cui al comma 1 e, ove possibile, di altre persone che riferiscono di violazioni commesse all'interno degli stessi almeno contro ritorsioni, discriminazioni e altri tipi di trattamento iniquo [87];

     c) un canale specifico, indipendente ed autonomo per la segnalazione.

     3. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, la presentazione di una segnalazione nell'ambito della procedura di cui al comma 1 non costituisce violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.

     4. La disposizione di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, non trova applicazione avuto riguardo all'età del segnalante, che può essere rivelata solo con il suo consenso quando la conoscenza sia indispensabile per la difesa del segnalato. Le imprese di assicurazione o di riassicurazione, gli intermediari assicurativi e riassicurativi, inclusi gli intermediari assicurativi a titolo accessorio osservano le disposizioni di attuazione del presente articolo emanate dall'IVASS.

 

     Art. 10 quinquies. (Procedura di segnalazione di violazioni). [88]

     1. L'IVASS:

     a) riceve segnalazioni da parte del personale dei soggetti di cui all'articolo 10-quater, comma 1, riguardanti violazioni delle norme del presente codice, nonchè di disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili [89];

     b) stabilisce condizioni, limiti e procedure per la ricezione delle segnalazioni;

     c) si avvale delle informazioni contenute nelle segnalazioni, ove rilevanti, esclusivamente nell'esercizio delle funzioni di vigilanza.

     2. Gli atti relativi alle segnalazioni di cui al comma 1 sono sottratti all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

 

Titolo II

ACCESSO ALL'ATTIVITA' ASSICURATIVA

 

Capo I

Disposizioni generali

 

     Art. 11. Attività assicurativa

     1. L'esercizio dell'attività assicurativa nei rami vita e nei rami danni, come classificati all'articolo 2, è riservato alle imprese di assicurazione.

     2. L'impresa di assicurazione limita l'oggetto sociale all'esercizio dei soli rami vita oppure dei soli rami danni e della relativa riassicurazione.

     3. In deroga al comma 2, è consentito l'esercizio congiunto dei rami vita e dei soli rami danni infortuni e malattia di cui all'articolo 2, comma 3. L'impresa è tenuta ad una gestione separata per ciascuna delle due attività secondo le disposizioni stabilite dall'IVASS con regolamento.

     4. L'impresa di assicurazione può inoltre svolgere le operazioni connesse o strumentali all'esercizio dell'attività assicurativa o riassicurativa. Sono inoltre consentite le attività relative alla costituzione ed alla gestione delle forme di assistenza sanitaria e di previdenza integrative, nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla legge.

 

     Art. 12. Operazioni vietate

     1. Sono vietate le associazioni tontinarie o di ripartizione, le assicurazioni che hanno per oggetto il trasferimento del rischio di pagamento delle sanzioni amministrative e quelle che riguardano il prezzo del riscatto in caso di sequestro di persona. In caso di violazione del divieto il contratto è nullo e si applica l'articolo 167, comma 2.

     2. E' vietata la costituzione nel territorio della Repubblica di società che hanno per oggetto esclusivo l'esercizio all'estero dell'attività assicurativa.

 

Capo II

Imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica

 

     Art. 13. Autorizzazione

     1. L'IVASS alle condizioni previste dall'articolo 14 autorizza, con provvedimento da pubblicare nel bollettino, l'impresa che intende esercitare l'attività nei rami vita oppure nei rami danni ovvero, congiuntamente, nei rami vita e nei rami infortuni e malattia di cui all'articolo 2, comma 3.

     2. L'autorizzazione può essere rilasciata per uno o più rami vita o danni e copre tutte le attività rientranti nei rami cui si riferisce, a meno che l'impresa non chieda che sia limitata ad una parte soltanto di esse.

     3. L'autorizzazione è valida per il territorio della Repubblica, per quello degli altri Stati membri, nel rispetto delle disposizioni relative alle condizioni di accesso in regime di stabilimento o di prestazione di servizi, nonchè per quello degli Stati terzi, nel rispetto della legislazione di tali Stati.

 

     Art. 14. Requisiti e procedura

     1. L'IVASS rilascia l'autorizzazione di cui all'articolo 13 quando ricorrono le seguenti condizioni:

     a) sia adottata la forma di società per azioni, di società cooperativa o di società di mutua assicurazione le cui quote di partecipazione siano rappresentate da azioni, costituite ai sensi, rispettivamente, degli articoli 2325, 2511 e 2546 del codice civile, nonchè nella forma di società europea ai sensi del regolamento (CE) n. 2157/2001 relativo allo statuto della società europea e la forma di Società cooperativa europea (SCE) ai sensi del regolamento (CE) n. 1435/2003 [90];

     b) la direzione generale e amministrativa dell'impresa richiedente sia stabilita nel territorio della Repubblica;

     c) l'impresa detenga i fondi propri di base ammissibili necessari per coprire il minimo assoluto del Requisito Patrimoniale Minimo, di cui all'articolo 47-ter, comma 1, lettera d), pari ad un importo non inferiore a:

     1) 2.500.000 euro per le imprese di assicurazione danni, comprese le imprese di assicurazione captive, salva l'ipotesi in cui sia coperta la totalità o parte dei rischi compresi in uno dei rami da 10 a 15 elencati all'articolo 2, comma 3, nel qual caso l'importo è elevato a 3.700.000 euro;

     2) 3.700.000 euro per le imprese di assicurazione vita, comprese le imprese di assicurazione captive;

     3) 6.200.000 euro, ovvero la somma degli importi di cui ai numeri 1) e 2), per le imprese che esercitano congiuntamente i rami vita e danni di cui all'articolo 13, comma 1 [91];

     c-bis) l'impresa dimostri che sarà in grado di detenere i fondi propri ammissibili necessari per coprire in prospettiva il Requisito Patrimoniale di Solvibilità, di cui all'articolo 45-bis [92];

     c-ter) l'impresa dimostri che sarà in grado di detenere i fondi propri di base ammissibili necessari per coprire in prospettiva il Requisito Patrimoniale Minimo di cui all'articolo 47-bis [93];

     d) venga presentato, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto, un programma di attività conforme alle indicazioni fornite all'articolo 14-bis, commi 1 e 2 [94];

     e) i titolari di partecipazioni qualificate siano in possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti dall'articolo 77 e sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 68 [95];

     e-bis) l'impresa dimostri che sarà in grado di conformarsi al sistema di governo societario di cui al Titolo III, Capo I [96];

     f) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nonchè coloro che svolgono funzioni fondamentali all'interno dell'impresa siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza indicati dall'articolo 76 [97];

     g) non sussistano, tra l'impresa o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza;

     h) siano indicati il nome e l'indirizzo del mandatario per la liquidazione dei sinistri da designare in ciascuno degli altri Stati membri, se i rischi da coprire sono classificati nei rami 10 e 12 dell'articolo 2, comma 3, esclusa la responsabilità del vettore.

     1-bis. L'impresa di assicurazione che intende ottenere l'autorizzazione ad esercitare congiuntamente i rami vita e i rami infortuni e malattia di cui all'articolo 2, comma 3, è tenuta a dimostrare, altresì, che:

     a) possiede i fondi propri di base ammissibili necessari per coprire il minimo assoluto del Requisito Patrimoniale Minimo per le imprese di assicurazione vita e il minimo assoluto del Requisito Patrimoniale Minimo per le imprese di assicurazione danni secondo quanto stabilito dal comma 1, lettera c) del presente articolo;

     b) si impegna a coprire in prospettiva i Requisiti Patrimoniali Minimi Nozionali di cui all'articolo 348, comma 2-ter [98].

     2. L'IVASS nega l'autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione, senza che si possa aver riguardo alla struttura e all'andamento dei mercati interessati. Il provvedimento che nega l'autorizzazione è specificatamente e adeguatamente motivato ed è comunicato all'impresa interessata entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di autorizzazione completa dei documenti richiesti.

     3. Non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese se non consti l'autorizzazione di cui all'articolo 13.

     4. L'IVASS, verificata l'iscrizione nel registro delle imprese, iscrive in un'apposita sezione dell'albo le imprese di assicurazione autorizzate in Italia e ne dà pronta comunicazione all'impresa interessata. Le imprese indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione all'albo.

     5. L'IVASS determina, con regolamento, la procedura di autorizzazione, inclusi l'aggiornamento degli importi previsti per il rilascio dell'autorizzazione e le forme di pubblicità dell'albo [99].

     5-bis. L'IVASS comunica all'AEAP ogni autorizzazione rilasciata ai fini della pubblicazione nell'elenco dalla stessa tenuto, con l'indicazione:

     a) dei rami e dei rischi per i quali l'impresa è autorizzata;

     b) dell'eventuale abilitazione ad operare negli altri Stati membri in stabilimento o in libera prestazione di servizi [100].

 

     Art. 14 bis. (Programma di attività) [101]

     1. Il programma di attività di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d), contiene informazioni supportate da idonea documentazione riguardanti:

     a) la natura dei rischi o delle obbligazioni che l'impresa si propone di garantire;

     b) se l'impresa intende assumere rischi in riassicurazione, il tipo di accordi che intende concludere con le imprese cedenti;

     c) i principi direttivi in materia di riassicurazione e di retrocessione;

     d) gli elementi dei fondi propri di base che costituiscono il minimo assoluto del Requisito Patrimoniale Minimo;

     e) le previsioni circa le spese d'impianto dei servizi amministrativi e dell'organizzazione della rete di produzione, i mezzi finanziari destinati a farvi fronte e, se i rischi da coprire sono classificati nel ramo 18 dell'articolo 2, comma 3, i mezzi di cui l'impresa di assicurazione dispone per fornire l'assistenza promessa.

     2. Il programma contiene, oltre a quanto previsto al comma 1, per i primi tre esercizi sociali:

     a) le previsioni di bilancio;

     b) le previsioni del futuro Requisito Patrimoniale di Solvibilità, di cui al Titolo III, Capo IV-bis, Sezione I, sulla base delle previsioni di bilancio di cui alla lettera a), nonchè il metodo di calcolo utilizzato per elaborare tali previsioni;

     c) le previsioni del futuro Requisito Patrimoniale Minimo, di cui al Titolo III, Capo IV-bis, Sezione IV, sulla base delle probabili previsioni di bilancio di cui alla lettera a), nonchè il metodo di calcolo utilizzato per elaborare tali previsioni;

     d) le previsioni relative ai mezzi finanziari destinati alla copertura delle riserve tecniche e del Requisito Patrimoniale Minimo, di cui al Titolo III, Capo III e Capo IV-bis, Sezione IV, e del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui al Titolo III, Capo IV-bis, Sezione I;

     e) per quanto riguarda l'assicurazione danni, in aggiunta:

     1) le previsioni relative alle spese di gestione diverse dalle spese di impianto, in particolare le spese generali correnti e le provvigioni;

     2) le previsioni relative ai premi o ai contributi e ai sinistri;

     f) per quanto riguarda l'assicurazione vita, anche un piano che esponga dettagliatamente le previsioni delle entrate e delle spese sia per le operazioni dirette e per le operazioni di riassicurazione attiva che per le operazioni di riassicurazione passiva.

     2-bis. Qualora il programma di attività indichi che una parte rilevante dell'attività dell'impresa sarà esercitata in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi in altro Stato membro e che tale attività è potenzialmente rilevante per il mercato dello Stato membro ospitante, l'IVASS, con adeguato livello di dettaglio, informa l'AEAP e l'autorità di vigilanza dello Stato membro interessato in merito [102].

 

     Art. 15. Estensione ad altri rami [103]

     1. L'impresa già autorizzata all'esercizio di uno o più rami vita o danni che intende estendere l'attività ad altri rami indicati nell'articolo 2, commi 1 o 3, deve essere preventivamente autorizzata dall'IVASS. Si applica l'articolo 14, comma 2.

     2. Per ottenere l'estensione dell'autorizzazione, l'impresa dà prova di disporre di fondi propri di base ammissibili per un importo minimo pari a quello previsto dall'articolo 14, comma 1, lettera c), per l'esercizio dei nuovi rami, di possedere attivi a copertura delle riserve tecniche e di essere in regola con le disposizioni relative al Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui all'articolo 45-bis ed al Requisito Patrimoniale Minimo di cui all'articolo 47-bis. Qualora per l'esercizio dei nuovi rami sia prescritto un minimo assoluto del Requisito Patrimoniale Minimo di cui all'articolo 47-ter più elevato di quello posseduto, l'impresa deve altresì dimostrare di disporre di tale minimo assoluto.

     2-bis. Per ottenere l'estensione dell'autorizzazione, l'impresa deve altresì presentare un nuovo programma di attività conforme all'articolo 14-bis.

     2-ter. Fatto salvo il comma 2, l'impresa che esercita i rami vita e che intende estendere l'attività ai rami 1 e 2, ovvero l'impresa che esercita i rami danni 1 e 2 indicati nell'articolo 2, commi 1 o 3, e che intende estendere l'attività ai rischi dell'assicurazione vita, per ottenere l'estensione dell'autorizzazione dà prova di disporre di attivi a copertura delle riserve tecniche e dei fondi propri di base ammissibili necessari per coprire l'importo cumulato del minimo assoluto del Requisito Patrimoniale Minimo previsto dall'articolo 47-ter, comma 1, lettera d), numero 3), e si impegna a coprire in prospettiva i Requisiti Patrimoniali Minimi Nozionali di cui all'articolo 348, comma 2-ter.

     3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui l'impresa, dopo aver ottenuto un'autorizzazione limitata ai sensi dell'articolo 13, comma 2, intenda estendere l'esercizio ad altre attività o rischi rientranti nei rami per i quali è stata autorizzata in via limitata.

     4. L'IVASS determina, con regolamento, la procedura per l'estensione dell'autorizzazione ad altri rami.

     5. L'impresa non può estendere l'attività prima dell'adozione del provvedimento che aggiorna l'albo, del quale è data pronta comunicazione all'impresa medesima.

     6. Il provvedimento di estensione è comunicato all'AEAP in conformità all'articolo 14, comma 5-bis.

 

     Art. 16. Attività in regime di stabilimento in un altro Stato membro

     1. L'impresa, qualora intenda istituire una sede secondaria in un altro Stato membro, ne dà preventiva comunicazione all'IVASS.

     2. L'impresa trasmette, insieme alla comunicazione, un programma di attività recante, in particolare, l'indicazione dei rischi e delle obbligazioni che essa intende assumere e la struttura organizzativa della sede secondaria.

     3. L'impresa trasmette inoltre la documentazione comprovante la nomina di un rappresentante generale, che deve essere munito di un mandato comprendente espressamente anche i poteri di rappresentare l'impresa in giudizio e davanti a tutte le autorità dello Stato membro di stabilimento, nonchè di concludere e sottoscrivere i contratti e gli altri atti relativi alle attività esercitate nel territorio di tale Stato. Il rappresentante generale deve avere domicilio all'indirizzo della sede secondaria. Qualora la rappresentanza sia conferita ad una persona giuridica, questa deve a sua volta designare come proprio rappresentante una persona fisica che sia munita di mandato comprendente i predetti poteri.

     4. Il rappresentante generale o, se diversa, la persona preposta alla gestione effettiva della sede secondaria deve essere in possesso, per tutta la durata dell'incarico, dei requisiti di onorabilità e professionalità secondo quanto previsto nell'articolo 76. La perdita dei requisiti comporta la decadenza dalla carica ai sensi dell'articolo 76, comma 2, e l'obbligo per l'impresa di provvedere alla sostituzione del rappresentante o, se diversa, della persona preposta alla gestione effettiva della sede secondaria.

 

     Art. 17. Procedura per l'accesso in regime di stabilimento [104]

     1. L'IVASS, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui all'articolo 16, ove non rilevi l'esistenza degli impedimenti previsti al comma 2, trasmette la comunicazione all'autorità di vigilanza dello Stato membro nel quale l'impresa intende stabilirsi, unitamente ad una certificazione attestante che l'impresa, per l'insieme delle sue attività, copre il Requisito Patrimoniale di Solvibilità ed il Requisito Patrimoniale Minimo calcolati in conformità agli articoli 45-bis e 47-ter.

     2. L'IVASS respinge la richiesta qualora abbia motivo di dubitare dell'adeguatezza del sistema di governo societario o della stabilità della situazione finanziaria dell'impresa, anche tenuto conto del programma di attività presentato, ovvero quando il rappresentante generale non possieda i requisiti di onorabilità e di professionalità di cui all'articolo 76.

     3. L'IVASS informa prontamente l'impresa dell'avvenuta comunicazione ai sensi del comma 1 ovvero del diniego motivato ai sensi del comma 2.

     4. L'impresa non può insediare la sede secondaria e dare inizio all'attività prima di aver ricevuto una comunicazione da parte dell'autorità di vigilanza dello Stato membro nel quale intende stabilirsi o, nel caso di silenzio, prima che siano trascorsi sessanta giorni dal momento in cui tale autorità ha ricevuto dall'IVASS la comunicazione di cui all'articolo 16. L'IVASS trasmette prontamente all'impresa ogni altra comunicazione, che sia ricevuta dalla autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante e che pervenga entro il medesimo termine, relativamente alle disposizioni di interesse generale alle quali la sede secondaria deve attenersi.

     5. L'impresa, qualora intenda modificare il contenuto della comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 16, deve informarne l'IVASS e l'autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante almeno trenta giorni prima di mettere in atto quanto comunicato. L'IVASS, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento delle informazioni, ne valuta la rilevanza in relazione alla permanenza delle condizioni che hanno giustificato l'invio della comunicazione di cui al comma 3 e, se del caso, provvede ad informare l'autorità competente dello Stato membro interessato. L'IVASS trasmette prontamente all'impresa ogni eventuale comunicazione che pervenga dall'autorità di vigilanza dello Stato membro della sede secondaria entro il medesimo termine.

 

     Art. 18. Attività in regime di prestazione di servizi in un altro Stato membro

     1. L'impresa, qualora intenda effettuare per la prima volta attività in regime di libertà di prestazione di servizi in un altro Stato membro, ne dà preventiva comunicazione all'IVASS.

     2. Insieme alla comunicazione l'impresa trasmette un programma nel quale sono indicati gli stabilimenti dai quali l'impresa si propone di svolgere l'attività, gli Stati membri nei quali intende operare, la natura dei rischi e delle obbligazioni che intende assumere e le altre informazioni indicate dall'IVASS.

 

     Art. 19. Procedura per l'accesso in regime di prestazione di servizi [105]

     1. L'IVASS, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 18, trasmette all'autorità di vigilanza dello Stato membro, nel quale l'impresa si propone di operare in regime di libertà di prestazione di servizi, le necessarie informazioni stabilite dall'IVASS con regolamento e contestualmente ne dà notizia all'impresa interessata.

     2. L'IVASS respinge la richiesta qualora abbia motivo di dubitare dell'adeguatezza delle strutture amministrative del sistema di governo societario o della stabilità della situazione finanziaria dell'impresa, anche tenuto conto del programma di attività presentato. In tale caso l'IVASS adotta provvedimento motivato, che trasmette all'impresa interessata entro il termine indicato al comma 1.

     3. L'impresa può dare inizio all'attività dal momento in cui riceve dall'IVASS l'avviso dell'avvenuta trasmissione delle informazioni di cui al comma 1.

     4. L'impresa, qualora intenda modificare il contenuto della comunicazione effettuata, applica la procedura prevista dall'articolo 17, comma 5.

 

     Art. 20. Assicurazione malattia in sostituzione di un regime legale di previdenza sociale

     1. L'impresa, qualora intenda assumere rischi del ramo malattia ubicati in altri Stati membri, nei quali tali assicurazioni sostituiscono parzialmente o integralmente la copertura sanitaria fornita da un regime legale di previdenza sociale e sono obbligatoriamente gestite secondo una tecnica analoga a quella dell'assicurazione sulla vita secondo quanto previsto dalle disposizioni dell'ordinamento comunitario, deve richiedere all'IVASS le tabelle di frequenza della malattia e gli altri dati statistici pertinenti pubblicati e trasmessi dalle autorità di vigilanza degli Stati interessati. L'IVASS effettua prontamente la relativa comunicazione all'impresa richiedente.

 

     Art. 21. Attività svolta da sedi secondarie situate in altri Stati membri

     1. L'impresa, qualora intenda operare in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica attraverso una sede secondaria situata in un altro Stato membro, ne dà preventiva comunicazione all'IVASS.

     2. L'impresa può iniziare l'attività a decorrere dal momento in cui l'IVASS comunica di aver ricevuto la comunicazione prevista dal comma 1. L'impresa informa preventivamente l'IVASS di ogni modifica della comunicazione effettuata.

     3. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è soggetto alle disposizioni applicabili alle imprese con sede legale in Italia, nonchè agli articoli 23, comma 1-bis, e 26 [106].

 

     Art. 22. Attività in uno Stato terzo

     1. L'impresa, qualora intenda istituire una sede secondaria in uno Stato terzo, ne dà preventiva comunicazione all'IVASS.

     2. L'IVASS vieta all'impresa di procedere all'insediamento della sede secondaria, qualora rilevi che la situazione finanziaria non sia sufficientemente stabile ovvero ritenga inadeguata, sulla base del programma di attività presentato, la struttura organizzativa della sede secondaria.

     3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche all'impresa che intende effettuare operazioni in regime di libertà di prestazione di servizi in uno Stato terzo.

 

Capo III

Imprese aventi la sede legale in un altro Stato membro

 

     Art. 23. Attività in regime di stabilimento

     1. L'accesso all'attività dei rami vita o dei rami danni in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica, da parte di un'impresa avente la sede legale in un altro Stato membro, è subordinato alla comunicazione all'IVASS, da parte dell'autorità di vigilanza di tale Stato, delle informazioni e degli adempimenti previsti dalle disposizioni dell'ordinamento comunitario. Se l'impresa si propone di assumere rischi concernenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la comunicazione include la dichiarazione che l'impresa è divenuta membro dell'Ufficio centrale italiano e aderente al Fondo di garanzia per le vittime della strada.

     1-bis. È considerato esercizio dell'attività assicurativa in regime di stabilimento ai sensi del comma 1, anche in assenza di succursali, agenzie o sedi secondarie, qualsiasi presenza permanente nel territorio della Repubblica, inclusa l'organizzazione di un semplice ufficio gestito da personale dipendente dell'impresa ovvero da una persona indipendente ma incaricata di agire in modo permanente per conto dell'impresa stessa [107].

     2. Il rappresentante generale della sede secondaria deve essere munito di un mandato comprendente espressamente anche i poteri di rappresentare l'impresa in giudizio e davanti a tutte le autorità della Repubblica, nonchè quello di concludere e sottoscrivere i contratti e gli altri atti relativi alle attività esercitate nel territorio della Repubblica. Il rappresentante generale deve avere domicilio all'indirizzo della sede secondaria. Qualora la rappresentanza sia conferita ad una persona giuridica, questa deve avere la sede legale nel territorio della Repubblica e deve a sua volta designare come proprio rappresentante una persona fisica che abbia domicilio in Italia e che sia munita di un mandato comprendente i medesimi poteri.

     3. Nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione l'IVASS indica all'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine la normativa, giustificata da motivi d'interesse generale, che l'impresa deve osservare nell'esercizio dell'attività.

     4. L'impresa di cui al comma 1 può insediare la sede secondaria e dare inizio all'attività nel territorio della Repubblica dal momento in cui riceve dall'autorità di vigilanza dello Stato di origine la comunicazione dell'IVASS ovvero, in caso di silenzio, dalla scadenza del termine di cui al comma 3 [108].

     5. L'impresa di cui al comma 1, qualora intenda modificare la comunicazione effettuata, ne informa l'IVASS almeno trenta giorni prima di mettere in atto quanto comunicato. L'IVASS valuta la rilevanza delle informazioni ricevute in relazione alla permanenza dei presupposti che hanno giustificato la comunicazione di cui al comma 4 e, se del caso, informa l'autorità competente dello Stato membro interessato [109].

 

     Art. 24. Attività in regime di prestazione di servizi

     1. L'accesso all'attività dei rami vita o dei rami danni, in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica, da parte di una impresa avente la sede legale in un altro Stato membro, è subordinato alla comunicazione all'IVASS, da parte dell'autorità di vigilanza di tale Stato, delle informazioni e degli adempimenti previsti dalle disposizioni dell'ordinamento comunitario. Se l'impresa si propone di assumere rischi concernenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la comunicazione include l'indicazione del nominativo e l'indirizzo del rappresentante per la gestione dei sinistri e una dichiarazione che l'impresa è divenuta membro dell'Ufficio centrale italiano e aderente al Fondo di garanzia per le vittime della strada.

     2. L'impresa di cui al comma 1 può iniziare l'attività dal momento in cui l'IVASS attesta di aver ricevuto la comunicazione dell'autorità di vigilanza dello Stato di origine di cui al comma 1 [110].

     3. L'impresa di cui al comma 1 comunica all'IVASS, attraverso l'autorità di vigilanza dello Stato membro d'origine, ogni modifica che intende apportare alla comunicazione per l'accesso nel territorio della Repubblica in regime di libertà di prestazione di servizi [111].

     4. [Ai fini dell'esercizio dell'attività, in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica, l'impresa non può avvalersi di sedi secondarie, di agenzie o di qualsiasi altra presenza permanente nel territorio italiano, neppure se tale presenza consista in un semplice ufficio gestito da personale dipendente, o tramite una persona indipendente, ma incaricata di agire in permanenza per conto dell'impresa stessa] [112].

 

     Art. 25. Rappresentante per la gestione dei sinistri

     1. L'impresa di assicurazione comunitaria, qualora intenda operare nel territorio della Repubblica in regime di libertà di prestazione di servizi per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nomina un rappresentante incaricato della gestione dei sinistri e della liquidazione dei relativi risarcimenti. Al rappresentante possono essere indirizzate le richieste di risarcimento da parte dei terzi aventi diritto [113].

     2. Il rappresentante deve risiedere nel territorio della Repubblica [114].

     3. Il rappresentante deve essere munito di un mandato comprendente espressamente i poteri di rappresentare l'impresa in giudizio e davanti a tutte le autorità competenti per quanto riguarda le richieste di risarcimento dei danni, nonchè di attestare l'esistenza e la validità dei contratti stipulati dall'impresa in regime di libertà di prestazione di servizi.

     4. Le funzioni del rappresentante per la gestione dei sinistri possono essere esercitate anche dal rappresentante fiscale.

     5. Le generalità e l'indirizzo del rappresentante sono indicati nel contratto di assicurazione, nel contrassegno e nel certificato.

 

     Art. 26. Elenco delle imprese comunitarie operanti in Italia

     1. L'IVASS pubblica, in appendice all'albo delle imprese di assicurazione comunitarie, l'elenco delle imprese ammesse ad accedere all'esercizio dei rami vita e dei rami danni nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o in libertà di prestazione di servizi [115].

 

     Art. 27. Rispetto delle norme di interesse generale

     1. L'impresa di assicurazione comunitaria non può stipulare contratti, nonchè fare ricorso a forme di pubblicità che siano in contrasto con disposizioni nazionali di interesse generale, ivi comprese quelle poste a protezione degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative [116].

 

Capo IV

Imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo

 

     Art. 28. Attività in regime di stabilimento [117]

     1. L'impresa di assicurazione di un Paese terzo, qualora intenda esercitare nel territorio della Repubblica i rami vita o i rami danni, è preventivamente autorizzata dall'IVASS con provvedimento pubblicato nel Bollettino.

     2. L'autorizzazione è efficace limitatamente al territorio nazionale, salva l'applicazione delle disposizioni sulle condizioni per l'accesso all'attività all'estero in regime di libertà di prestazione di servizi.

     3. L'impresa, qualora nello Stato di origine eserciti congiuntamente i rami vita e i rami danni, può essere autorizzata ad esercitare esclusivamente i rami danni o i rami vita, salvo che richieda l'autorizzazione all'esercizio dei rami vita e dei rami infortuni e malattia.

     4. L'impresa di cui al comma 1 deve insediare nel territorio della Repubblica una sede secondaria e nominare un rappresentante generale che abbia residenza in Italia e che sia fornito dei poteri previsti dall'articolo 23, comma 2, nonchè del potere di compiere le operazioni necessarie per la costituzione ed il vincolo del deposito cauzionale previsto dal comma 5. Qualora la rappresentanza sia conferita ad una persona giuridica, si applica la disposizione contenuta nell'articolo 23, comma 2, ultimo periodo. Il rappresentante generale o, se diversa, la persona preposta alla gestione effettiva della sede secondaria deve essere in possesso, per la durata dell'incarico, dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'articolo 76.

     5. L'IVASS determina, con regolamento, gli altri requisiti per il rilascio dell'autorizzazione iniziale, ivi compreso l'obbligo di presentare un programma di attività, nonchè il possesso nel territorio della Repubblica di investimenti per un ammontare almeno uguale alla metà degli importi di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c) e con il deposito a titolo di cauzione, presso la Cassa depositi e prestiti o presso la Banca d'Italia, di una somma, in numerario o in titoli, pari ad almeno un quarto dell'importo minimo. Si applica l'articolo 14, commi 2, 3 e 4.

     6. Con il regolamento di cui al comma 5 sono inoltre disciplinati i procedimenti e le condizioni di estensione dell'attività ad altri rami, di esercizio congiunto dei rami vita e dei rami infortuni e malattia e di diniego dell'autorizzazione. Si applica l'articolo 15.

     7. L'autorizzazione non può essere altresì rilasciata quando non sia rispettato dallo Stato di origine il principio di parità di trattamento o di reciprocità nei confronti delle imprese aventi la sede legale nel territorio della Repubblica che intendano costituire o abbiano già costituito in tale Stato una sede secondaria.

 

     Art. 29. Divieto di operare in regime di prestazione di servizi

     1. E' vietato all'impresa di un Paese terzo l'esercizio, nel territorio della Repubblica, dell'attività nei rami vita o nei rami danni in regime di libertà di prestazione di servizi [118].

     2. Il comma 1 si applica anche nei confronti delle sedi secondarie situate in Stati terzi appartenenti ad imprese aventi sede legale in un altro Stato membro.

     3. E' fatto divieto ai soggetti che hanno il domicilio o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica di concludere contratti con imprese che svolgono l'attività in violazione di quanto previsto ai commi 1 e 2. E' altresì vietata qualsiasi forma di intermediazione per la stipulazione di tali contratti.

     4. In caso di violazione del divieto il contratto è nullo e si applica l'articolo 167, comma 2.

 

Titolo III

ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ ASSICURATIVA

 

 

Capo I

Disposizioni generali

 

Sezione I. [119]

Responsabilità del consiglio di amministrazione

 

     Art. 29 bis. (Responsabilità del consiglio di amministrazione) [120]

     1. Il consiglio di amministrazione dell'impresa ha la responsabilità ultima dell'osservanza delle norme legislative, regolamentari e delle norme europee direttamente applicabili.

 

Sezione II. [121]

Sistema di governo societario

 

     Art. 30. (Sistema di governo societario dell'impresa) [122]

     1. L'impresa si dota di un efficace sistema di governo societario, ivi inclusi i sistemi di remunerazione e di incentivazione, che consenta una gestione sana e prudente dell'attività. Il sistema di governo societario è proporzionato alla natura, alla portata e alla complessità delle attività dell'impresa [123].

     2. Il sistema di governo societario di cui al comma 1 comprende almeno:

     a) l'istituzione di un'adeguata e trasparente struttura organizzativa, con una chiara ripartizione e un'appropriata separazione delle responsabilità delle funzioni e degli organi dell'impresa;

     b) l'organizzazione di un efficace sistema di trasmissione delle informazioni;

     c) il possesso da parte di coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e di coloro che svolgono funzioni fondamentali dei requisiti di cui all'articolo 76;

     d) la predisposizione di meccanismi idonei a garantire il rispetto delle disposizioni di cui al presente Capo;

     e) l'istituzione della funzione di revisione interna, della funzione di verifica della conformità, della funzione di gestione dei rischi e della funzione attuariale. Tali funzioni sono fondamentali e di conseguenza sono considerate funzioni essenziali o importanti.

     3. Il sistema di governo societario è sottoposto ad una revisione interna periodica almeno annuale.

     4. L'impresa adotta misure ragionevoli idonee a garantire la continuità e la regolarità dell'attività esercitata, inclusa l'elaborazione di piani di emergenza. A tal fine, l'impresa utilizza adeguati e proporzionati sistemi, risorse e procedure interne.

     5. L'impresa adotta politiche scritte con riferimento quanto meno al sistema di gestione dei rischi, al sistema di controllo interno, alla revisione interna e, ove rilevante, all'esternalizzazione, nonchè una politica per l'adeguatezza nel continuo delle informazioni fornite al supervisore ai sensi dell'articolo 47-quater e per le informazioni contenute nella relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria di cui agli articoli 47-septies, 47-octies e 47-novies e garantisce che ad esse sia data attuazione.

     6. Le politiche di cui al comma 5 sono approvate preventivamente dal consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione riesamina le politiche almeno una volta l'anno in concomitanza con la revisione di cui al comma 3 e, in ogni caso, apporta le modifiche necessarie in caso di variazioni significative del sistema di governo societario.

     7. L'IVASS detta con regolamento disposizioni di dettaglio in materia di sistema di governo societario di cui alla presente Sezione.

 

     Art. 30 bis. (Sistema di gestione dei rischi) [124]

     1. L'impresa si dota di un efficace sistema di gestione dei rischi che comprende le strategie, i processi e le procedure di segnalazione necessari per individuare, misurare, monitorare, gestire e segnalare, su base continuativa, i rischi a livello individuale ed aggregato, ai quali l'impresa è o potrebbe essere esposta, nonchè le interdipendenze tra i rischi.

     2. Il sistema di gestione dei rischi è efficace e correttamente integrato nella struttura organizzativa e nei processi decisionali dell'impresa, tenendo in adeguata considerazione il ruolo dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dell'impresa o altre funzioni fondamentali.

     3. Il sistema di gestione dei rischi considera i rischi da includere nel calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui all'articolo 45-ter, comma 5, nonchè i rischi che sono integralmente o parzialmente esclusi da tale calcolo. Per le finalità di cui al comma 1, il sistema considera almeno le seguenti aree:

     a) sottoscrizione e costituzione di riserve tecniche;

     b) gestione integrata delle attività e delle passività (asset-liability management);

     c) investimenti, in particolare strumenti finanziari derivati e impegni simili;

     d) gestione dei rischi di liquidità e di concentrazione;

     e) gestione dei rischi operativi;

     f) riassicurazione e altre tecniche di mitigazione del rischio.

     4. La politica scritta sul sistema di gestione dei rischi di cui all'articolo 30, comma 5, comprende le politiche sulle aree di cui alle lettere da a) ad f) del comma 3.

     5. L'impresa che applica l'aggiustamento di congruità di cui all'articolo 36-quinquies o l'aggiustamento per la volatilità di cui all'articolo 36-septies, predispone un piano di liquidità con la proiezione dei flussi di cassa in entrata e in uscita in rapporto agli attivi e passivi soggetti a tali aggiustamenti.

     6. Per quanto riguarda la gestione integrata delle attività e passività l'impresa valuta regolarmente:

     a) la sensitività delle riserve tecniche e dei fondi propri ammissibili alle ipotesi sottese all'estrapolazione della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio di cui all'articolo 36-quater;

     b) in caso di applicazione dell'aggiustamento di congruità di cui all'articolo 36-quinquies:

     1) la sensitività delle riserve tecniche e dei fondi propri ammissibili alle ipotesi sottese al calcolo dell'aggiustamento di congruità, ivi compreso il calcolo dello spread fondamentale di cui all'articolo 36-sexies, comma 1, lettera b), e i possibili effetti di una vendita forzata di attivi a carico dei fondi propri ammissibili;

     2) la sensitività delle riserve tecniche e dei fondi propri ammissibili alle modifiche della composizione del portafoglio di attivi dedicato;

     3) l'impatto di un azzeramento dell'aggiustamento di congruità;

     c) in caso di applicazione dell'aggiustamento per la volatilità di cui all'articolo 36-septies:

     1) la sensitività delle riserve tecniche e dei fondi propri ammissibili alle ipotesi sottese al calcolo dell'aggiustamento per la volatilità e i possibili effetti a carico dei fondi propri ammissibili di una vendita forzata di attivi;

     2) l'impatto di un azzeramento dell'aggiustamento per la volatilità.

     7. L'impresa presenta le valutazioni di cui al comma 6, lettere a), b) e c), ogni anno all'IVASS nel quadro delle informazioni trasmesse a norma dell'articolo 47-quater. Qualora l'azzeramento dell'aggiustamento di congruità o dell'aggiustamento per la volatilità si risolva nel mancato rispetto del Requisito Patrimoniale di Solvibilità, l'impresa presenta anche un elenco di misure da applicare in tale situazione per ripristinare il livello di fondi propri ammissibili a copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità o per ridurre il profilo di rischio e rimettersi in tal modo in regola con il Requisito Patrimoniale di Solvibilità.

     8. Ove venga applicato l'aggiustamento per la volatilità di cui all'articolo 36-septies, la politica scritta sulla gestione dei rischi, comprende una politica relativa ai criteri di applicazione di detto aggiustamento.

     9. Con riferimento al rischio di investimento, l'impresa osserva le disposizioni degli articoli 35-bis, 37-ter, 38 e 41.

     10. L'impresa istituisce una funzione di gestione dei rischi strutturata in modo da facilitare l'attuazione del sistema di gestione dei rischi.

     11. L'impresa quando utilizza rating creditizi esterni può rivolgersi esclusivamente ad un'ECAI di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n-ter). L'impresa, tuttavia, non si affida esclusivamente o meccanicamente ai rating del credito per la valutazione del merito di credito di un'entità o di uno strumento finanziario.

     12. Onde evitare un'eccessiva dipendenza dalle agenzie di rating del credito, l'impresa, quando utilizza rating creditizi esterni ai fini del calcolo delle riserve tecniche e del Requisito Patrimoniale di Solvibilità, verifica l'idoneità dei rating esterni nel quadro della propria gestione del rischio, utilizzando ove possibile e praticabile analisi supplementari per evitare ogni dipendenza automatica dai rating esterni.

     13. L'IVASS può fornire con il regolamento di cui all'articolo 30, comma 7, indicazioni sulle procedure da seguire in sede di valutazione dei rating creditizi esterni di cui al comma 12.

     14. Nel caso in cui l'impresa utilizzi un modello interno completo o parziale, approvato conformemente agli articoli 46-bis e 46-ter, la funzione di gestione dei rischi assolve ai seguenti ulteriori compiti:

     a) costruire e applicare il modello interno;

     b) testare e validare il modello interno;

     c) documentare il modello interno e le eventuali modifiche successivamente apportate;

     d) analizzare il funzionamento del modello interno e produrre relazioni sintetiche sull'analisi effettuata;

     e) informare il consiglio di amministrazione sui risultati del funzionamento del modello interno, formulando proposte in merito alle aree suscettibili di miglioramento ed aggiornando tale organo sulle misure adottate al fine di porre rimedio alle carenze riscontrate in precedenza.

 

     Art. 30 ter. (Valutazione interna del rischio e della solvibilità) [125]

     1. Nell'ambito del sistema di gestione dei rischi di cui all'articolo 30-bis l'impresa effettua la valutazione interna del rischio e della solvibilità. La valutazione interna del rischio e della solvibilità è parte integrante della strategia operativa dell'impresa e di tale valutazione l'impresa tiene conto in modo sistematico nell'ambito delle proprie decisioni strategiche.

     2. La valutazione di cui al comma 1 riguarda almeno:

     a) il fabbisogno di solvibilità globale dell'impresa, tenuto conto del profilo di rischio specifico, dei limiti di tolleranza del rischio approvati e della strategia operativa dell'impresa;

     b) l'osservanza su base continuativa dei requisiti patrimoniali previsti dal Titolo III, Capo IV-bis, e dei requisiti in materia di riserve tecniche previsti dal Titolo III, Capo II;

     c) la misura in cui il profilo di rischio dell'impresa si discosta dalle ipotesi sottostanti al Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui all'articolo 45-ter, commi 3 e 4, calcolato con la formula standard conformemente al Titolo III, Capo IV-bis, Sezione II, o con un modello interno completo o parziale conformemente al Titolo III, Capo IV-bis, Sezione III.

     3. Ai fini del comma 2, lettera a), l'impresa adotta processi proporzionati alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi inerenti alla propria attività, idonei a consentire la corretta individuazione e la valutazione dei rischi a cui è o potrebbe essere esposta nel breve e nel lungo termine. L'impresa giustifica i metodi utilizzati ai fini di tale valutazione.

     4. L'impresa che applica l'aggiustamento di congruità di cui all'articolo 36-quinquies, l'aggiustamento per la volatilità di cui all'articolo 36-septies, o le misure transitorie di cui agli articoli 344-novies e 344-decies, valuta la conformità con i requisiti di capitale di cui al comma 2, lettera b), sia tenendo che non tenendo conto degli aggiustamenti e delle misure transitorie di cui sopra.

     5. Nel caso di cui al comma 2, lettera c), se è utilizzato un modello interno, la valutazione è eseguita insieme alla ricalibrazione che trasforma la quantificazione interna del rischio nella misura del rischio e calibrazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilità.

     6. L'impresa esegue la valutazione interna del rischio e della solvibilità almeno una volta all'anno e, in ogni caso, immediatamente dopo il verificarsi di qualsiasi variazione significativa del suo profilo di rischio.

     7. L'impresa comunica all'IVASS i risultati di ciascuna valutazione interna del rischio e della solvibilità nell'ambito dell'informativa da fornire ai sensi dell'articolo 47-quater.

     8. La valutazione interna del rischio e della solvibilità non è finalizzata al calcolo del requisito patrimoniale. Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità è soggetto ad adeguamento solo sulla base di quanto disposto dagli articoli 47-sexies, 207-octies, 216-sexies, comma 1, lettera b), 216-septies, 217-quater.

 

     Art. 30 quater. (Sistema di controllo interno) [126]

     1. L'impresa si dota di un efficace sistema di controllo interno.

     2. Il sistema di controllo interno comprende almeno la predisposizione di idonee procedure amministrative e contabili, l'organizzazione di un adeguato sistema di trasmissione delle informazioni per ogni livello dell'impresa, nonchè l'istituzione della funzione di verifica della conformità dell'attività dell'impresa alla normativa vigente, alle direttive e alle procedure aziendali.

     3. La funzione di verifica della conformità svolge l'attività di consulenza al consiglio di amministrazione sull'osservanza delle norme legislative, regolamentari e delle norme europee direttamente applicabili, effettua la valutazione del possibile impatto sulle attività dell'impresa derivanti da modifiche del quadro normativo e degli orientamenti giurisprudenziali e identifica e valuta il rischio di non conformità.

 

     Art. 30 quinquies. (Funzione di revisione interna) [127]

     1. L'impresa istituisce una efficace funzione di revisione interna e ne garantisce l'autonomia di giudizio e l'indipendenza rispetto alle funzioni operative.

     2. La funzione di revisione interna include la valutazione dell'adeguatezza e l'efficacia del sistema di controllo interno e delle ulteriori componenti del sistema di governo societario dell'impresa di cui al presente Capo.

     3. La funzione di revisione interna comunica al consiglio di amministrazione le risultanze e le raccomandazioni in relazione all'attività svolta, indicando gli interventi correttivi da adottare in caso di rilevazione di disfunzioni e criticità. Il consiglio di amministrazione definisce i provvedimenti da porre in essere in relazione a ciascuna raccomandazione ricevuta e individua le misure dirette ad eliminare le carenze riscontrate dalla funzione di revisione interna, garantendone l'attuazione.

 

     Art. 30 sexies. (Funzione attuariale) [128]

     1. L'impresa istituisce una efficace funzione attuariale. La funzione attuariale:

     a) coordina il calcolo delle riserve tecniche;

     b) garantisce l'adeguatezza delle metodologie e dei modelli sottostanti utilizzati, nonchè delle ipotesi su cui si basa il calcolo delle riserve tecniche;

     c) valuta la sufficienza e la qualità dei dati utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche;

     d) confronta le migliori stime con i dati desunti dall'esperienza;

     e) informa il consiglio di amministrazione sull'affidabilità e sull'adeguatezza del calcolo delle riserve tecniche;

     f) supervisiona il calcolo delle riserve tecniche nei casi di cui all'articolo 36-duodecies;

     g) formula un parere sulla politica di sottoscrizione globale;

     h) formula un parere sull'adeguatezza degli accordi di riassicurazione;

     i) contribuisce ad applicare in modo efficace il sistema di gestione dei rischi di cui all'articolo 30-bis, in particolare con riferimento alla modellizzazione dei rischi sottesa al calcolo dei requisiti patrimoniali di cui al Titolo III, Capo IV-bis, e alla valutazione interna del rischio e della solvibilità di cui all'articolo 30-ter.

     2. La funzione attuariale è esercitata da un attuario iscritto nell'albo professionale di cui alla legge 9 febbraio 1942, n. 194, ovvero da soggetti che dispongono di:

     a) conoscenze di matematica attuariale e finanziaria, adeguate alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi inerenti all'attività dell'impresa;

     b) comprovata esperienza professionale nelle materie rilevanti ai fini dell'espletamento dell'incarico.

 

     Art. 30 septies. (Esternalizzazione) [129]

     1. L'impresa che esternalizza funzioni o attività relative all'attività assicurativa o riassicurativa conserva la piena responsabilità dell'osservanza degli obblighi ad essa imposti da norme legislative, regolamentari e dalle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili.

     2. L'impresa che esternalizza funzioni o attività essenziali o importanti garantisce che le relative modalità siano tali da non determinare anche uno solo dei seguenti effetti:

     a) arrecare un grave pregiudizio alla qualità del sistema di governo societario dell'impresa;

     b) determinare un indebito incremento del rischio operativo;

     c) compromettere la capacità dell'IVASS di verificare l'osservanza degli obblighi gravanti sull'impresa;

     d) compromettere la capacità dell'impresa di fornire un servizio continuo e soddisfacente ai contraenti, agli assicurati e agli aventi diritto ad una prestazione assicurativa.

     3. L'impresa informa tempestivamente l'IVASS prima dell'esternalizzazione di funzioni o attività essenziali o importanti nonchè di significativi sviluppi successivi in relazione all'esternalizzazione di tali funzioni o compiti.

     4. L'IVASS con regolamento stabilisce i termini e le condizioni per l'esternalizzazione delle funzioni o delle attività, di cui ai commi 2 e 3.

     5. L'impresa che esternalizza una funzione o un'attività di assicurazione o di riassicurazione adotta le misure necessarie ad assicurare che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

     a) il fornitore del servizio cooperi con l'IVASS in relazione alla funzione o all'attività esternalizzata;

     b) l'impresa, i revisori e l'IVASS abbiano accesso effettivo ai dati relativi alle funzioni o attività esternalizzate;

     c) l'IVASS abbia un accesso effettivo ai locali commerciali del fornitore del servizio e sia in grado di esercitare tali diritti di accesso.

 

     Art. 30 octies. (Requisiti organizzativi dell'impresa che esercita il ramo assistenza) [130]

     1. L'impresa che esercita l'attività assicurativa nel ramo assistenza soddisfa i requisiti di professionalità del personale e rispetta le caratteristiche tecniche delle attrezzature determinate dall'IVASS con regolamento.

 

     Art. 30 novies. (Strumenti del sistema di gestione dei rischi sulle tariffe) [131]

     1. In applicazione dell'articolo 30-bis, comma 3, lettera a) l'impresa, per ciascuna nuova tariffa, opera valutazioni dei rischi assicurabili, delle ipotesi poste a base del calcolo dei premi, della redditività attesa e dell'equilibrio tariffario atteso. Dette valutazioni formano oggetto di una relazione tecnica da conservare presso l'impresa.

     2. Ai fini del comma 1, l'impresa applica il principio di cui all'articolo 30-ter, comma 3.

     3. La relazione tecnica, di cui al comma 1, è trasmessa, su richiesta, alla società di revisione, all'organo di controllo e all'IVASS.

     4. L'IVASS, nel rispetto delle disposizioni della presente Sezione, può disciplinare con regolamento i contenuti della relazione di cui al comma 1, anche in relazione a talune tipologie tariffarie e stabilire altri obblighi di trasmissione del documento.

 

     Art. 30 decies. (Requisiti di Governo e controllo del prodotto applicabili alle imprese di assicurazione e agli intermediari che realizzano prodotti assicurativi da vendere ai clienti). [132]

     1. Fermi restando gli obblighi di cui al Titolo IX e agli articoli 185, 185-bis e 185-ter, le imprese di assicurazione e gli intermediari che realizzano prodotti assicurativi da vendere ai clienti, elaborano e attuano un processo di approvazione per ciascun prodotto assicurativo e per ogni modifica significativa di un prodotto assicurativo esistente, prima che sia commercializzato o distribuito ai clienti, in conformità alle disposizioni del presente articolo e alle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili.

     2. Il processo di approvazione di cui al comma 1 è proporzionato e adeguato alla natura dei prodotti assicurativi ed è sottoposto a regolare revisione.

     3. I soggetti di cui al comma 1 trasmettono all'IVASS, su richiesta, la documentazione relativa al processo di approvazione del prodotto.

     4. Il processo di approvazione di cui al comma 1 individua per ciascun prodotto un mercato di riferimento e le categorie di clienti ai quali il prodotto non può essere distribuito, garantisce che tutti i rischi specificamente attinenti a tale mercato di riferimento siano stati analizzati e che la strategia di distribuzione prevista sia coerente con il mercato di riferimento stesso, e adotta ogni ragionevole misura per assicurare che il prodotto assicurativo sia distribuito al mercato di riferimento individuato.

     5. I soggetti di cui al comma 1 comprendono e riesaminano regolarmente i prodotti assicurativi che commercializzano o distribuiscono, tenendo conto di qualsiasi evento che possa incidere significativamente sui rischi potenziali per il mercato di riferimento individuato. Il riesame è finalizzato a valutare se il prodotto continui ad essere coerente con le esigenze del mercato di riferimento e se la prevista strategia distributiva continui a essere adeguata.

     6. I soggetti di cui al comma 1 trasmettono ai distributori di prodotti assicurativi tutte le informazioni rilevanti sul prodotto assicurativo e sul processo di approvazione del prodotto, compreso il relativo mercato di riferimento individuato.

     7. L'IVASS, sentita la Consob, adotta le disposizioni attuative del presente articolo in modo da garantire uniformità alla disciplina applicabile alla vendita dei prodotti d'investimento assicurativo a prescindere dal canale distributivo e la coerenza e l'efficacia complessiva del sistema di vigilanza sui prodotti di investimento assicurativi, ai sensi ed in coerenza con quanto disposto all'articolo 5, comma 1, lettera b), n. 1, della legge 25 ottobre 2017, n. 163.

 

     Art. 31. Attuario incaricato dall'impresa che esercita i rami vita [133]

     [1. L'impresa che esercita i rami vita incarica un attuario per lo svolgimento in via continuativa delle funzioni previste nel presente codice e nelle disposizioni di attuazione ed in particolare quelle di cui agli articoli 32, comma 3, 36, comma 2, e 93, comma 5.

     2. L'attuario incaricato deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti con regolamento adottato dal Ministro delle attività produttive, su proposta dell'ISVAP.

     3. L'impresa deve garantire le condizioni affinchè l'attuario incaricato sia messo in grado di espletare le funzioni in piena autonomia, avendo libero accesso alle informazioni aziendali ritenute necessarie. Gli organi preposti al controllo interno si avvalgono della collaborazione dell'attuario incaricato al fine di consentire la corretta rilevazione dei dati, in particolare di quelli relativi ai costi dell'impresa ed al loro prevedibile andamento, che sono utilizzati per le valutazioni di competenza dell'attuario medesimo.

     4. L'attuario deve dare immediata comunicazione all'impresa e all'ISVAP della perdita dei requisiti o della sussistenza o della sopravvenienza di cause di incompatibilità che ne determinano la decadenza dall'incarico.

     5. In caso di gravi inadempienze alle norme del presente codice o alle disposizioni di attuazione, nonchè alle regole applicative dei principi attuariali riconosciute dall'Istituto, l'incarico conferito all'attuario è revocato dall'impresa, direttamente o su richiesta dell'ISVAP. L'ISVAP informa della revoca l'ordine degli attuari.

     6. In caso di cessazione dell'incarico dell'attuario per qualsiasi causa, l'impresa provvede entro quarantacinque giorni ad incaricare un nuovo attuario ed a comunicare all'ISVAP le ragioni della sostituzione, fornendo all'ISVAP e al nuovo attuario, nei medesimi termini, una relazione dettagliata che l'attuario uscente ha l'obbligo di predisporre, nella quale siano riassunti i rilievi e le osservazioni formulate negli ultimi ventiquattro mesi. Qualora, in casi eccezionali, l'attuario si trovi nell'impossibilità di predisporre la relazione, vi provvede l'impresa.]

 

     Art. 32. Determinazione delle tariffe nei rami vita

     1. I premi relativi alle assicurazioni ed alle operazioni indicate nell'articolo 2, comma 1, sono calcolati, per ciascuna nuova tariffa, sulla base di adeguate ipotesi attuariali che consentano all'impresa, mediante il ricorso ai premi ed ai relativi proventi, di far fronte ai costi e alle obbligazioni assunte nei confronti degli assicurati e, in particolare, di costituire per i singoli contratti le riserve tecniche necessarie. A tal fine può essere presa in considerazione la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, ma non possono essere impiegate in modo sistematico e permanente risorse che non derivano dai premi pagati e dai relativi rendimenti, in modo da non ledere la solvibilità sul lungo termine [134].

     2. Le ipotesi attuariali sono determinate nel rispetto dei principi di cui all'articolo 33, nonchè delle regole applicative dei principi attuariali riconosciute dall'IVASS con regolamento [135].

     3. [La valutazione delle ipotesi poste a base del calcolo dei premi spetta all'attuario e forma oggetto di una relazione tecnica da conservare presso l'impresa. Il bilancio dell'impresa che esercita i rami vita è trasmesso all'ISVAP insieme ad una relazione tecnica nella quale l'attuario incaricato descrive analiticamente i procedimenti seguiti e le valutazioni operate, con riferimento alle basi tecniche adottate, per il calcolo delle riserve tecniche, con specifica evidenza delle eventuali valutazioni implicite e delle relative motivazioni, attesta la correttezza dei procedimenti seguiti, riferisce sui controlli operati in ordine alle procedure impiegate per il calcolo delle riserve e per la corretta rilevazione del portafoglio ed esprime un giudizio sulla sufficienza di tutte le riserve tecniche, ivi comprese le eventuali riserve aggiuntive, appostate in bilancio] [136].

     4. Nel caso di utilizzazione sistematica e permanente di risorse estranee ai premi ed ai relativi proventi, l'IVASS può vietare l'ulteriore commercializzazione dei prodotti assicurativi che hanno provocato la situazione di squilibrio.

     5. E' consentito l'impiego di formule tariffarie a premio naturale a condizione che sia data una adeguata informativa precontrattuale ed in corso di contratto, fermo restando il divieto di revisione delle basi tecniche. In caso di violazione del divieto il contratto è nullo e si applica l'articolo 167, comma 2.

     6. L'impresa comunica all'IVASS gli elementi essenziali delle basi tecniche utilizzate per il calcolo dei premi e delle riserve tecniche di ciascuna tariffa.

 

     Art. 33. Tasso di interesse garantibile nei contratti relativi ai rami vita

     1. [L'ISVAP determina, con regolamento, per tutti i contratti da stipulare che prevedono una garanzia di tasso di interesse un tasso di interesse massimo, che non può superare il sessanta per cento del tasso medio dei prestiti obbligazionari dello Stato] [137].

     2. [L'ISVAP può altresì determinare nel regolamento più tassi massimi di interesse, diversificati secondo la moneta in cui è espresso il contratto, purchè ciascuno di essi non superi il sessanta per cento del tasso medio dei prestiti obbligazionari dello Stato nella cui moneta è espresso il contratto. In tale caso l'ISVAP consulta preventivamente l'autorità di vigilanza dello Stato membro interessato] [138].

     3. L'impresa definisce il tasso di interesse garantito nei contratti relativi ai rami vita, in coerenza con le proprie politiche di investimento e del sistema di gestione dei rischi di cui gli articoli 30, comma 5, e 30-bis, commi 3, lettera a), e 9, attenendosi a criteri prudenziali. Il tasso tiene conto della moneta in cui è espresso il contratto e degli attivi corrispondenti [139].

     4. [L'ISVAP, in deroga ai tassi massimi di cui ai commi 1 e 2, può stabilire nel regolamento, per specifiche categorie di contratti, valori diversi del tasso massimo di interesse. Può inoltre stabilire limiti particolari per i contratti a premio unico o di rendita vitalizia immediata senza facoltà di riscatto, per i quali gli impegni trovino copertura nei corrispondenti cespiti dell'attivo] [140].

     5. [Qualora L'ISVAP si avvalga della facoltà di cui al comma 4, l'impresa può scegliere il tasso di interesse prudenziale da adottare, tenendo conto della moneta in cui è espresso il contratto e degli attivi corrispondenti. In nessun caso il tasso di interesse utilizzato può essere più elevato del rendimento degli attivi a copertura, calcolato tenendo conto dei principi contabili in vigore, previa opportuna deduzione] [141].

     5-bis. L'IVASS, ai fini di cui all'articolo 5, ed in particolare nei casi di cui al comma 1-ter del suddetto articolo, può determinare limiti alle basi tecniche di costruzioni tariffarie e ai tassi di interesse garantibili da contratti relativi ai rami vita, che siano applicabili per periodi di tempo definiti [142].

     6. [I tassi massimi determinati nel regolamento di cui al comma 1 sono comunicati dall'ISVAP alla commissione europea e, ove ne facciano richiesta, alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri] [143].

 

     Art. 34. Attuario incaricato dall'impresa che esercita i rami responsabilità civile veicoli e natanti [144]

     [1. L'impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile dei veicoli a motore e dei natanti incarica un attuario per la verifica preventiva delle tariffe e delle riserve tecniche relative ai rami 10 e 12 di cui all'articolo 2, comma 3, anche al fine di agevolare l'esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell'ISVAP.

     2. L'attuario incaricato deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti con regolamento adottato dal Ministro delle attività produttive, su proposta dell'ISVAP.

     3. L'attuario incaricato è preposto alla verifica delle basi tecniche, delle metodologie statistiche, delle ipotesi tecniche e finanziarie utilizzate ed alla valutazione della coerenza dei premi di tariffa con i parametri di riferimento adottati. L'attuario incaricato verifica inoltre la correttezza dei procedimenti e dei metodi seguiti dall'impresa per il calcolo delle riserve tecniche.

     4. Le funzioni dell'attuario incaricato sono determinate dal Ministro delle attività produttive con il regolamento di cui al comma 2, fermo restando quanto previsto dall'articolo 37, comma 2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 31, commi 3, 4, 5 e 6.]

 

     Art. 35. Determinazione delle tariffe nei rami responsabilità civile veicoli e natanti

     1. Nella formazione delle tariffe nei rami responsabilità civile veicoli e natanti l'impresa calcola distintamente i premi puri ed i caricamenti in coerenza con le proprie basi tecniche, sufficientemente ampie ed estese ad almeno cinque esercizi. Ove tali basi non siano disponibili, l'impresa può fare ricorso a rilevazioni statistiche di mercato [145].

     2. Per i rischi che, per le loro caratteristiche, non possono essere ricondotti ad alcuna delle tariffe stabilite dall'impresa, questa può avvalersi, ai fini della conoscenza degli elementi statistici necessari per la determinazione del premio puro, delle informazioni in possesso di uno o più organismi costituiti tra le imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria autoveicoli, i quali sono tenuti a fornire gli elementi richiesti.

     3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche per i rischi che presentano, per qualsiasi causa soggettiva od oggettiva, carattere di particolarità o di eccezionalità rispetto a quelli stabiliti dall'impresa.

     4. Gli elementi statistici utilizzati dall'impresa per la determinazione del premio puro per i rischi di cui ai commi 2 e 3 devono essere comunicati tempestivamente agli organismi indicati nel comma 2.

 

     Art. 35 bis. (Strumenti del sistema di gestione dei rischi sulle riserve tecniche) [146]

     1. In applicazione dell'articolo 30-bis, comma 3, lettera a), l'impresa annualmente redige una relazione sulle riserve tecniche costituite alla chiusura dell'esercizio, in cui viene data evidenza anche delle valutazioni, dei procedimenti e dei controlli operati nonchè delle ipotesi di calcolo utilizzate.

     2. Ai fini del comma 1, l'impresa applica il principio di cui all'articolo 30-ter, comma 3.

     3. La relazione di cui al comma 1 è trasmessa almeno alla società di revisione e all'organo di controllo e, su richiesta, all'IVASS.

     4. La relazione di cui al comma 1 è conservata presso l'impresa per almeno cinque anni dalla data di redazione.

     5. L'IVASS, nel rispetto delle disposizioni della presente Sezione, può disciplinare con regolamento i contenuti della relazione di cui al comma 1, anche in relazione a singole linee di attività e gli obblighi di trasmissione del documento.».

 

     Art. 35 ter. (Strumenti del sistema di gestione dei rischi nei rami della responsabilità civile veicoli a motore e natanti) [147]

     1. L'impresa nello svolgimento delle attività individuate alla presente Sezione fa specifico riferimento ai rischi dei rami responsabilità civile veicoli a motore e natanti, in particolare avuto riguardo ai rischi di tariffazione e di riservazione.

     2. L'IVASS può disciplinare con regolamento gli strumenti di sistema di gestione dei rischi di cui al comma 1 da adottarsi da parte delle imprese che esercitano le attività dei rami responsabilità civile veicoli a motore e natanti nel territorio della Repubblica.

 

Capo I-bis [148]

Principi generali per la valutazione degli attivi e delle passività per fini di vigilanza sulla solvibilità

 

     Art. 35 quater. (Valutazione degli attivi e delle passività) [149]

     1. L'impresa, secondo le disposizioni stabilite dall'IVASS con regolamento, valuta i propri attivi e passività nel rispetto delle seguenti modalità:

     a) gli attivi all'importo al quale potrebbero essere scambiati tra parti consapevoli e consenzienti in un'operazione svolta alle normali condizioni di mercato;

     b) le passività, all'importo al quale potrebbero essere trasferite, o regolate, tra parti consapevoli e consenzienti in un'operazione svolta alle normali condizioni di mercato.

     2. Ai fini della valutazione delle passività di cui al comma 1, lettera b), l'impresa non effettua alcun aggiustamento per tenere conto del proprio merito di credito.

 

Capo II

Calcolo delle riserve tecniche [150]

 

     Art. 36. Riserve tecniche dei rami vita [151]

     [1. L'impresa che esercita i rami vita ha l'obbligo di costituire, per i contratti del portafoglio italiano, riserve tecniche, ivi comprese le riserve matematiche, sufficienti a garantire le obbligazioni assunte e le spese future. Le riserve sono costituite, al lordo delle cessioni in riassicurazione, nel rispetto dei principi attuariali e delle regole applicative individuate dall'ISVAP con regolamento.

     2. La valutazione sulla sufficienza delle riserve tecniche spetta all'attuario incaricato, che esercita la funzione di controllo in via permanente, per consentire all'impresa di effettuare, con tempestività, gli interventi necessari. A tal fine l'attuario incaricato ha l'obbligo di informare prontamente l'organo con funzioni di amministrazione e l'organo che svolge funzioni di controllo dell'impresa qualora rilevi l'esistenza di possibili condizioni che gli impedirebbero, a quel momento, di formulare un giudizio di piena sufficienza delle riserve tecniche in base ai principi da rispettare per la redazione della relazione tecnica di cui all'articolo 32, comma 3. L'impresa, se non è in grado di rimuovere le cause del rilievo o se non condivide il rilievo stesso, ne dà pronta comunicazione all'ISVAP.

     3. L'impresa che esercita i rami vita costituisce alla fine di ogni esercizio un'apposita riserva tecnica pari all'ammontare complessivo delle somme che risultino necessarie per far fronte al pagamento dei capitali e delle rendite maturati, dei riscatti e dei sinistri da pagare.

     4. La riserva per la partecipazione agli utili e ai ristorni comprende gli importi da attribuire agli assicurati o ai beneficiari dei contratti a titolo di partecipazione agli utili tecnici e di ristorni, purchè tali importi non siano stati attribuiti agli assicurati o non siano già stati considerati nelle riserve matematiche.

     5. Per la costituzione delle riserve tecniche delle assicurazioni complementari, previste nell'articolo 2, comma 2, sono osservate le disposizioni relative alle riserve tecniche dei rami danni.

     6. Le riserve a carico dei riassicuratori comprendono gli importi di loro competenza e sono determinate conformemente agli accordi contrattuali di riassicurazione, in base agli importi lordi delle riserve tecniche.

     7. L'impresa che esercita i rami vita presenta all'ISVAP il confronto tra le basi tecniche, diverse dal tasso di interesse, impiegate nel calcolo delle riserve tecniche ed i risultati dell'esperienza diretta.]

 

     Art. 36 bis. (Disposizioni generali in materia di riserve tecniche) [152]

     1. L'impresa costituisce riserve tecniche sufficienti a far fronte ad ogni impegno assicurativo e riassicurativo derivante dai contratti di assicurazione o riassicurazione nei confronti dei contraenti, degli assicurati, dei beneficiari e degli aventi diritto a prestazioni assicurative, secondo le disposizioni stabilite dall'IVASS con regolamento.

     2. L'impresa detiene riserve tecniche per un valore corrispondente all'importo attuale che l'impresa medesima dovrebbe pagare se dovesse trasferire immediatamente i propri impegni assicurativi e riassicurativi ad un'altra impresa di assicurazione o di riassicurazione.

     3. Per il calcolo delle riserve tecniche l'impresa utilizza in modo coerente con le valutazioni di mercato le informazioni fornite dai mercati finanziari e i dati generalmente disponibili sui rischi di sottoscrizione.

     4. L'impresa calcola le riserve tecniche in modo prudente, affidabile ed obiettivo.

     5. L'impresa calcola le riserve tecniche ai sensi degli articoli da 36-ter a 36-undecies, dell'articolo 36-duodecies, commi 1 e 2, e delle misure di attuazione adottate dalla Commissione europea nel rispetto dei principi di cui ai commi 2, 3, e 4 e tenuto conto dei principi di cui all'articolo 35-quater, commi 1 e 2.

 

     Art. 36 ter. (Calcolo delle riserve tecniche) [153]

     1. L'impresa detiene riserve tecniche per un valore corrispondente alla somma della migliore stima e del margine di rischio di cui ai commi da 2 a 6.

     2. La migliore stima corrisponde al valore attuale atteso dei flussi di cassa futuri. Tale valore corrisponde alla media dei flussi di cassa futuri ponderata con la probabilità, tenendo conto del valore temporale del denaro, sulla base della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio.

     3. L'impresa calcola la migliore stima sulla base di informazioni aggiornate e attendibili nonchè su ipotesi realistiche, utilizzando metodi attuariali e statistici che siano adeguati, applicabili e pertinenti.

     4. Nel calcolo della migliore stima l'impresa utilizza la proiezione dei flussi di cassa che tiene conto dei flussi di cassa in entrata e in uscita necessari per regolare gli impegni assicurativi e riassicurativi per la loro intera durata.

     5. L'impresa calcola la migliore stima al lordo, senza la deduzione degli importi, da calcolare separatamente, recuperabili da contratti di riassicurazione e società veicolo, ai sensi dell'articolo 36-undecies.

     6. L'impresa calcola il margine di rischio in modo tale da garantire che il valore delle riserve tecniche equivalga all'importo di cui l'impresa medesima dovrebbe disporre per assumere e onorare gli impegni assicurativi e riassicurativi.

     7. L'impresa valuta separatamente la migliore stima e il margine di rischio.

     8. Quando i flussi di cassa futuri connessi con gli impegni assicurativi o riassicurativi possono essere riprodotti in modo attendibile, facendo ricorso a strumenti finanziari per i quali sia osservabile un valore di mercato attendibile, l'impresa determina il valore delle riserve tecniche associato a tali futuri flussi di cassa sulla base del valore di mercato di tali strumenti finanziari. In tal caso l'impresa non è tenuta a calcolare separatamente la migliore stima e il margine di rischio.

     9. Nei casi di cui al comma 7, l'impresa calcola il margine di rischio determinando il costo per la costituzione di fondi propri ammissibili per un importo pari al Requisito Patrimoniale di Solvibilità necessario per far fronte agli impegni assicurativi e riassicurativi per la loro intera durata.

     10. Nella determinazione del costo della costituzione di fondi propri ammissibili per l'importo di cui al comma 9, ogni impresa utilizza lo stesso tasso del costo del capitale. Tale tasso è sottoposto a revisione periodica.

     11. Il tasso del costo del capitale utilizzato è pari alla maggiorazione rispetto al pertinente tasso d'interesse privo di rischio in cui un'impresa incorrerebbe detenendo un importo di fondi propri ammissibili, determinato ai sensi del Capo II-bis, del presente Titolo e delle relative misure di attuazione adottate dalla Commissione europea, pari al Requisito Patrimoniale di Solvibilità necessario per far fronte agli impegni assicurativi o riassicurativi per la loro intera durata.

 

     Art. 36 quater. (Estrapolazione della pertinente struttura per scadenza dei tassi d'interesse privi di rischio) [154]

     1. La pertinente struttura per scadenza dei tassi d'interesse privi di rischio di cui all'articolo 36-ter, comma 2, fa riferimento ed è coerente con le informazioni derivanti da strumenti finanziari pertinenti.

     2. Ai fini della determinazione della struttura per scadenza, di cui al comma 1, rileva anche la scadenza degli strumenti finanziari pertinenti.

     3. Per le scadenze per cui i mercati degli strumenti finanziari pertinenti o di titoli obbligazionari sono idonei per spessore, liquidità e trasparenza degli scambi, la struttura di cui al comma 1 è determinata tenendo conto degli strumenti finanziari pertinenti stessi.

     4. Per le scadenze per cui i mercati degli strumenti finanziari pertinenti o di titoli obbligazionari non sono idonei ai sensi del comma 3, la struttura dei tassi di cui al comma 1 è determinata per estrapolazione.

     5. La parte estrapolata della pertinente struttura per scadenza dei tassi d'interesse privi di rischio è basata su tassi a termine (tassi forward), convergenti gradualmente verso un tasso a termine finale atteso («tasso forward finale» - Ultimate Forward Rate), definiti a partire da uno o un insieme di tassi forward relativi alle scadenze più lunghe per le quali gli strumenti finanziari pertinenti o i titoli obbligazionari possono essere osservati in mercati idonei ai sensi del comma 3.

 

     Art. 36 quinquies. (Aggiustamento di congruità della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio)

     1. L'impresa può applicare un aggiustamento di congruità («matching adjustment») alla pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio ai fini del calcolo della migliore stima di un portafoglio di impegni di assicurazione o riassicurazione vita, e di contratti di rendita derivanti da contratti di assicurazione o riassicurazione danni, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 36-octies.

     2. L'applicazione dell'aggiustamento di congruità di cui al comma 1 è soggetta all'autorizzazione dell'IVASS, che la rilascia laddove siano soddisfatte le seguenti condizioni:

     a) l'impresa dispone di un portafoglio di attivi, formato da titoli obbligazionari e altri attivi con caratteristiche simili in termini di flusso di cassa dedicato alla copertura della migliore stima del portafoglio degli impegni di assicurazione o riassicurazione e lo detiene per tutta la durata degli impegni, a meno che non si verifichi una rilevante variazione dei flussi di cassa e sia necessario mantenere la replicazione dei flussi di cassa attesi in entrata e in uscita;

     b) il portafoglio degli impegni di assicurazione o di riassicurazione cui si applica l'aggiustamento di congruità e il relativo portafoglio di attivi dedicato sono identificati, organizzati e gestiti separatamente dalle altre attività dell'impresa. Il portafoglio di attivi dedicato non può essere usato a copertura di perdite derivanti da altre attività dell'impresa;

     c) i flussi di cassa attesi del portafoglio di attivi dedicato rispecchiano i singoli flussi di cassa attesi del portafoglio degli impegni di assicurazione o di riassicurazione nella medesima valuta; gli eventuali disallineamenti non comportano rischi rilevanti in relazione a quelli intrinseci dell'attività assicurativa o riassicurativa cui si applica l'aggiustamento di congruità;

     d) i contratti sottostanti al portafoglio degli impegni di assicurazione o di riassicurazione non comportano versamenti di premi futuri;

     e) gli unici rischi di sottoscrizione legati al portafoglio degli impegni di assicurazione o di riassicurazione sono quelli di longevità, di spesa, di revisione e di mortalità;

     f) laddove il rischio di sottoscrizione legato al portafoglio degli impegni di assicurazione o di riassicurazione comprende il rischio di mortalità, la migliore stima del portafoglio degli impegni di assicurazione o di riassicurazione non aumenta più del 5 per cento, sotto una ipotesi di stress del rischio di mortalità calibrato secondo le disposizioni di cui all'articolo 45-ter, commi da 2 a 6;

     g) i contratti sottostanti al portafoglio degli impegni di assicurazione o di riassicurazione non comprendono opzioni per il contraente o comunque includono solo un'opzione di riscatto in cui il valore di riscatto non è superiore a quello degli attivi, valutati in conformità all'articolo 35-quater destinati alla copertura degli impegni di assicurazione o di riassicurazione in essere al momento dell'esercizio dell'opzione di riscatto;

     h) i flussi di cassa del portafoglio di attivi dedicato sono fissi e non possono essere modificati nè dagli emittenti degli attivi stessi nè da terzi;

     i) ai fini del presente comma gli impegni di assicurazione o di riassicurazione derivanti da un contratto di assicurazione o di riassicurazione non sono suddivisi in diverse parti in sede di composizione del portafoglio degli impegni di assicurazione o riassicurazione.

     3. Nonostante quanto disposto al comma 2, lettera h), l'impresa può fare ricorso ad attivi caratterizzati da flussi di cassa fissi, o comunque soggetti solo all'inflazione, a condizione che essi replichino flussi di cassa del portafoglio degli impegni di assicurazione o di riassicurazione anch'essi dipendenti dall'inflazione.

     4. L'eventuale facoltà di emittenti o terze parti di modificare i flussi di cassa di un attivo in maniera tale da offrire all'investitore una compensazione sufficiente a permettergli di ottenere i medesimi flussi di cassa reinvestendo in attivi caratterizzati da un merito di credito equivalente o superiore non inficia l'ammissibilità dell'attivo stesso al portafoglio dedicato in virtù di quanto disposto al comma 2, lettera h).

     5. L'impresa che applica l'aggiustamento di congruità a un portafoglio degli impegni di assicurazione o di riassicurazione non può più optare per la non applicazione dell'aggiustamento di congruità stesso.

     6. Laddove un'impresa che applica l'aggiustamento di congruità non sia più in grado di rispettare le condizioni fissate ai commi da 2 a 4, essa ne informa immediatamente l'IVASS e adotta le misure necessarie per ripristinare la conformità a dette condizioni.

     7. Qualora l'impresa non sia in grado di ripristinare la conformità, di cui al comma 6, entro due mesi dalla data del mancato rispetto, essa non applica più l'aggiustamento di congruità a tutti i suoi impegni di assicurazione o di riassicurazione per un periodo di ulteriori 24 mesi.

     8. L'aggiustamento di congruità non si applica agli impegni di assicurazione o di riassicurazione la cui struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio per il calcolo della migliore stima degli impegni stessi comprende un aggiustamento per la volatilità ai sensi dell'articolo 36-septies oppure una misura transitoria sui tassi di interesse privi di rischio ai sensi dell'articolo 344-novies.

 

     Art. 36 sexies. (Calcolo dell'aggiustamento di congruità) [155]

     1. L'aggiustamento di congruità di cui all'articolo 36-quinquies si calcola per le singole valute in base ai seguenti principi:

     a) l'aggiustamento di congruità deve essere pari alla differenza tra:

     1) il tasso effettivo annuo calcolato come tasso di attualizzazione unico che, applicato ai flussi di cassa del portafoglio degli impegni di assicurazione o di riassicurazione, dà come risultato un valore equivalente a quello del portafoglio degli attivi dedicato, valutato ai sensi dell'articolo 35-quater;

     2) il tasso effettivo annuo calcolato come tasso di attualizzazione unico che, applicato ai flussi di cassa del portafoglio degli impegni di assicurazione o di riassicurazione, dà come risultato un valore equivalente a quello della migliore stima del portafoglio degli impegni di assicurazione o di riassicurazione, tenuto conto del valore temporale del denaro mediante utilizzo della struttura per scadenza di base dei tassi di interesse privi di rischio;

     b) l'aggiustamento di congruità non deve includere lo spread "fondamentale" che riflette i rischi mantenuti dall'impresa;

     c) nonostante la lettera a), lo spread "fondamentale" deve essere incrementato, laddove necessario, per evitare che l'aggiustamento di congruità per gli attivi con merito di credito inferiore alla categoria "investimento" (investment grade) superi gli aggiustamenti di congruità per gli attivi della stessa classe e della medesima durata caratterizzati da un merito di credito di categoria "investimento";

     d) il ricorso a valutazioni esterne del merito di credito per il calcolo dell'aggiustamento di congruità deve essere conforme alle relative specifiche misure di attuazione adottate dalla Commissione europea.

     2. Ai fini del comma 1, lettera b), lo spread "fondamentale" è:

     a) pari alla somma di:

     1) spread di credito corrispondente alla probabilità di inadempimento relativa agli attivi;

     2) spread di credito corrispondente alla perdita prevista in caso di declassamento degli attivi;

     b) per le esposizioni verso gli Stati membri e verso le banche centrali, pari ad almeno il 30 per cento della media a lungo termine dello spread sul tasso di interesse privo di rischio degli attivi di uguale durata relativa (duration), merito di credito e classe osservati sui mercati finanziari;

     c) per gli attivi diversi dalle esposizioni di cui alla lettera b), pari ad almeno il 35 per cento della media a lungo termine dello spread sul tasso di interesse privo di rischio degli attivi di uguale durata relativa (duration), merito di credito e classe osservati sui mercati finanziari.

     3. La probabilità di inadempimento di cui al comma 2, lettera a), numero 1), si basa su statistiche di inadempimento a lungo termine pertinenti per il singolo attivo in rapporto alla durata relativa (duration), al merito di credito e alla classe di quest'ultimo.

     4. Laddove non sia possibile desumere uno spread di credito dalle statistiche di inadempimento, di cui al comma 3, lo spread "fondamentale" è pari alla percentuale della media a lungo termine dello spread sul tasso di interesse privo di rischio di cui al comma 2, lettere b) e c).

 

     Art. 36 septies. (Aggiustamento per la volatilità della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio) [156]

     1. L'impresa può applicare un aggiustamento per la volatilità (volatility adjustment) alla pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio ai fini del calcolo della migliore stima di cui all'articolo 36-ter, commi da 2 a 5, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 36-octies.

     2. Per ognuna delle valute interessate, l'aggiustamento per la volatilità della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio, di cui al comma 1, si basa sullo spread tra il tasso di interesse ottenibile dagli attivi inclusi in un portafoglio di riferimento per la valuta in questione e i tassi della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio per la medesima valuta.

     3. Il portafoglio di riferimento per una valuta è rappresentativo degli attivi denominati nella valuta in questione che l'impresa pone a copertura della migliore stima degli impegni di assicurazione e di riassicurazione denominati nella medesima valuta.

     4. L'aggiustamento per la volatilità dei tassi di interesse privi di rischio è pari al 65 per cento dello spread valutario (currency spread) corretto per il rischio.

     5. Lo spread valutario corretto per il rischio, di cui al comma 4, è calcolato come differenza tra lo spread di cui al comma 2 e la quota dello stesso attribuibile a una valutazione realistica delle perdite attese, del rischio di credito non previsto o di altri rischi connessi agli attivi.

     6. L'aggiustamento per la volatilità si applica ai soli tassi di interesse privi di rischio o della struttura per scadenza non ottenuti mediante estrapolazione, di cui all'articolo 36-quater, comma 3.

     7. L'estrapolazione della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio si basa sui tassi di interesse privi di rischio di cui al comma 6.

     8. Per ciascun paese interessato, l'aggiustamento per la volatilità dei tassi di interesse privi di rischio di cui ai commi da 4 a 7, da applicare alla valuta del paese prima dell'applicazione del fattore del 65 per cento, è aumentato della differenza tra lo spread nazionale (country spread) corretto per il rischio e il doppio dello spread valutario corretto per il rischio.

     9. A decorrere dall'esercizio 2019, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 36-octies, comma 1, l'aumento di cui al comma 8 è applicato quando la differenza descritta al medesimo comma sia positiva e lo spread nazionale corretto per il rischio superi gli 85 punti base [157].

     10. L'impresa applica l'aggiustamento per la volatilità maggiorata al calcolo della migliore stima degli impegni di assicurazione e di riassicurazione legati a contratti commercializzati nel mercato nazionale in questione.

     11. Lo spread nazionale corretto per il rischio è calcolato come quello valutario corretto per il rischio in relazione alla valuta del paese, ma sulla base di un portafoglio di riferimento che sia rappresentativo degli attivi in cui ha investito l'impresa ai fini della copertura della migliore stima degli impegni di assicurazione e di riassicurazione legati a contratti commercializzati nel mercato nazionale in questione e denominati nella sua valuta.

     12. L'impresa non applica l'aggiustamento per la volatilità in relazione agli impegni di assicurazione la cui struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio per il calcolo della migliore stima degli impegni stessi comprende un aggiustamento di congruità ai sensi dell'articolo 36-quinquies.

     13. In deroga all'articolo 45-ter, il requisito patrimoniale di solvibilità non comprende il rischio di perdita di fondi propri di base derivante da modifiche dell'aggiustamento per la volatilità.

 

     Art. 36 octies. (Informazioni tecniche) [158]

     1. Le informazioni tecniche prodotte dall'EIOPA in conformità alle disposizioni comunitarie costituite da:

     a) una pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio per il calcolo della migliore stima di cui all'articolo 36-ter, comma 2, senza aggiustamenti di congruità o aggiustamenti per la volatilità;

     b) per ciascuna durata interessata, il merito di credito e la classe di attivo di uno spread "fondamentale" per il calcolo dell'aggiustamento di congruità di cui all'articolo 36-sexies, comma 1, lettera b);

     c) l'aggiustamento per la volatilità della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio di cui all'articolo 36-septies, comma 1, per ciascun mercato assicurativo nazionale interessato; laddove adottate dalla Commissione europea, in conformità alle disposizioni comunitarie, sono utilizzate dall'impresa in sede di calcolo della migliore stima ai sensi dell'articolo 36-ter, dell'aggiustamento di congruità ai sensi dell'articolo 36-sexies e dell'aggiustamento per la volatilità ai sensi dell'articolo 36-septies.

     2. Per quanto concerne le valute e i mercati nazionali per i quali la rettifica di cui al comma 1, lettera c), non è stabilita dagli atti di esecuzione della Commissione europea in conformità alle disposizioni dell'Unione europea, l'impresa, ai fini del calcolo della migliore stima, non applica alcun aggiustamento per la volatilità alla struttura per scadenza dei pertinenti tassi di interesse privi di rischio.

 

     Art. 36 novies. (Altri elementi da prendere in considerazione nel calcolo delle riserve tecniche) [159]

     1. Nel calcolo delle riserve tecniche l'impresa, oltre a quanto disposto dall'articolo 36-ter, segmenta gli impegni assicurativi e riassicurativi in gruppi di rischi omogenei ed almeno per linee di attività, tenendo conto:

     a) di tutte le spese che sosterrà per far fronte agli impegni assicurativi e riassicurativi;

     b) dell'inflazione, inclusa quella relativa alle spese e ai sinistri;

     c) di ogni pagamento ai contraenti, agli assicurati, ai beneficiari e agli aventi diritto a prestazioni assicurative, incluse le future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale previsti dall'impresa a prescindere dalla sussistenza di garanzie contrattuali, salvo che tali pagamenti non siano ricompresi nell'ambito di applicazione dell'articolo 44-sexies.

 

     Art. 36 decies. (Valutazione delle garanzie finanziarie e delle opzioni contrattuali incluse nei contratti di assicurazione e di riassicurazione) [160]

     1. L'impresa nel calcolo delle riserve tecniche tiene conto del valore delle garanzie finanziarie e di tutte le opzioni contrattuali previste nei contratti di assicurazione e riassicurazione.

     2. Le ipotesi dell'impresa sulla probabilità dell'esercizio da parte dei contraenti delle opzioni contrattuali, ivi incluse le ipotesi di riduzione e di estinzione anticipata, compresi i riscatti, dei contratti di assicurazione e riassicurazione, sono realistiche e basate su informazioni attuali ed attendibili.

     3. Le ipotesi di cui al comma 2 tengono conto esplicitamente o implicitamente dell'impatto delle future variazioni delle condizioni finanziarie e non finanziarie sull'esercizio delle opzioni contrattuali di cui al medesimo comma 2.

 

     Art. 36 undecies. (Importi recuperabili da contratti di riassicurazione e società veicolo) [161]

     1. L'impresa calcola l'ammontare degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e società veicolo in conformità degli articoli da 36-bis a 36-decies.

     2. Nel calcolo di cui al comma 1, l'impresa tiene conto del periodo temporale intercorrente tra i recuperi dei crediti e i pagamenti diretti.

     3. L'impresa, per tenere conto delle perdite attese a causa dell'inadempimento della controparte, rettifica il risultato del calcolo di cui al comma 1 sulla base della valutazione della probabilità di inadempimento di controparte e della perdita media per inadempimento (loss given default).

 

     Art. 36 duodecies. (Qualità dei dati) [162]

     1. L'impresa si dota di procedure e processi interni per garantire l'appropriatezza, la completezza e l'accuratezza dei dati utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche.

     2. Nel caso in cui l'impresa, al ricorrere di specifiche circostanze, non disponga di sufficienti dati di adeguata qualità per l'applicazione di un metodo attuariale attendibile ad un gruppo o ad un sottogruppo dei propri impegni assicurativi e riassicurativi o agli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e dalle società veicolo, può utilizzare per il calcolo della migliore stima adeguate approssimazioni, inclusi metodi caso per caso.

     3. L'impresa si dota di processi e procedure idonei a garantire che le migliori stime e le ipotesi sottese al calcolo delle migliori stime siano periodicamente confrontate con i dati tratti dall'esperienza.

     4. Qualora dal confronto di cui al comma 3 emerga uno scostamento sistematico tra i dati tratti dall'esperienza ed il calcolo delle migliori stime, l'impresa effettua gli appropriati aggiustamenti ai metodi attuariali utilizzati o alle ipotesi elaborate o ad entrambi.

 

     Art. 36 terdecies. (Adeguatezza delle riserve tecniche) [163]

     1. L'IVASS può richiedere all'impresa di dimostrare l'adeguatezza del livello delle proprie riserve tecniche, l'applicabilità e la pertinenza dei metodi utilizzati nonchè l'adeguatezza dei sottostanti dati statistici utilizzati.

     2. L'IVASS, nel caso di cui il calcolo delle riserve tecniche dell'impresa non sia conforme alle previsioni degli articoli da 36-bis a 36-duodecies, può richiedere all'impresa di incrementare l'importo delle riserve tecniche fino all'ammontare calcolato nel rispetto di quanto previsto da tali articoli.

 

     Art. 37. Riserve tecniche dei rami danni [164]

     [1. L'impresa che esercita i rami danni ha l'obbligo di costituire, per i contratti del portafoglio italiano, riserve tecniche che siano sempre sufficienti a far fronte, per quanto ragionevolmente prevedibile, agli impegni derivanti dai contratti di assicurazione. Le riserve sono costituite, al lordo delle cessioni in riassicurazione, nel rispetto delle disposizioni e dei metodi di valutazione stabiliti dall'ISVAP con regolamento.

     2. Nei confronti dell'impresa che esercita l'attività nei rami relativi all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile dei veicoli e dei natanti la valutazione sulla sufficienza delle riserve tecniche spetta all'attuario incaricato, che esercita la funzione di controllo in via permanente, per consentire all'impresa di effettuare, con tempestività, gli interventi necessari. A tale fine l'attuario incaricato ha l'obbligo di informare prontamente l'organo con funzioni di amministrazione e l'organo che svolge funzioni di controllo dell'impresa qualora rilevi l'esistenza di possibili condizioni che gli impedirebbero, a quel momento, di formulare un giudizio di piena sufficienza delle riserve tecniche in base ai principi da rispettare per la redazione dell'apposita relazione tecnica. L'impresa, se non è in grado di rimuovere le cause del rilievo o se non condivide il rilievo stesso, ne dà pronta comunicazione all'ISVAP.

     3. L'impresa che esercita i rami danni costituisce alla fine di ogni esercizio la riserva premi, la riserva sinistri, la riserva per sinistri avvenuti ma non ancora denunciati alla chiusura dell'esercizio, le riserve di perequazione, la riserva di senescenza e le riserve per partecipazione agli utili e ai ristorni.

     4. La riserva premi comprende sia la riserva per frazioni di premi sia la riserva per rischi in corso. L'impresa che esercita le assicurazioni delle cauzioni, della grandine e delle altre calamità naturali e quelle dei danni derivanti dall'energia nucleare integra per tali assicurazioni, in relazione alla natura particolare dei rischi, la riserva per frazioni di premi.

     5. La riserva sinistri comprende l'ammontare complessivo delle somme che, da una prudente valutazione effettuata in base ad elementi obiettivi, risultino necessarie per far fronte al pagamento dei sinistri avvenuti nell'esercizio stesso o in quelli precedenti, e non ancora pagati, nonchè alle relative spese di liquidazione. La riserva sinistri è valutata in misura pari al costo ultimo, per tener conto di tutti i futuri oneri prevedibili, sulla base di dati storici e prospettici affidabili e comunque delle caratteristiche specifiche dell'impresa.

     6. La riserva per i sinistri avvenuti, ma non ancora denunciati alla data di chiusura dell'esercizio, è valutata tenendo conto della natura dei rischi a cui si riferisce ai fini dei relativi metodi di valutazione.

     7. Le riserve di perequazione comprendono tutte le somme accantonate, conformemente alle disposizioni di legge, allo scopo di perequare le fluttuazioni del tasso dei sinistri negli anni futuri o di coprire rischi particolari. L'impresa autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa nel ramo credito costituisce una riserva di perequazione, destinata a coprire l'eventuale saldo tecnico negativo conservato del ramo credito alla fine di ciascun esercizio. L'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami danni, salvo che nel ramo credito e cauzioni, costituisce una riserva di perequazione per rischi di calamità naturali, diretta a compensare nel tempo l'andamento della sinistralità. Le condizioni e le modalità per la costituzione della riserva di perequazione per rischi di calamità naturale e per i danni derivanti dall'energia nucleare sono fissate con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'ISVAP.

     8. Per i contratti di assicurazione contro le malattie, che hanno durata poliennale o che, pur avendo durata annuale, prevedono l'obbligo di rinnovo alla scadenza, l'impresa costituisce una riserva di senescenza destinata a compensare l'aggravarsi del rischio dovuto al crescere dell'età degli assicurati, qualora i premi siano determinati, per l'intera durata della garanzia, con riferimento all'età degli assicurati al momento della stipulazione del contratto. Per tali contratti l'impresa può esercitare il diritto di recesso, a seguito di sinistro, solo entro i primi due anni dalla stipulazione del contratto. Per i contratti di assicurazione contro il rischio di non autosufficienza l'impresa costituisce una apposita riserva secondo appropriati criteri attuariali che tengono conto dell'andamento del rischio per l'intera durata della garanzia.

     9. La riserva per partecipazione agli utili e ai ristorni comprende gli importi da attribuire agli assicurati o ai beneficiari dei contratti a titolo di partecipazione agli utili tecnici e ai ristorni, purchè tali importi non siano stati attribuiti agli assicurati.

     10. L'impresa autorizzata all'esercizio congiunto dell'attività, nei rami vita e nei rami infortuni e malattia, si conforma alle specifiche disposizioni applicabili.

     11. Le riserve a carico dei riassicuratori comprendono gli importi di loro competenza e sono determinate conformemente agli accordi contrattuali di riassicurazione, in base agli importi lordi delle riserve tecniche. La riserva premi relativa agli importi di riassicurazione è calcolata in base ai metodi di cui al comma 4, coerentemente alla scelta operata dall'impresa per il calcolo della riserva premi lorda.]

 

     Art. 37 bis. (Riserve tecniche del lavoro indiretto). [165]

     1. L'impresa di assicurazione che esercita congiuntamente l'attività di riassicurazione costituisce per il lavoro indiretto le riserve tecniche alla fine di ciascun esercizio, al lordo delle retrocessioni, in relazione agli impegni assunti, in coerenza con le disposizioni del presente Titolo e con le disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili [166].

     2. [Fino all'emanazione dei regolamenti di cui all'articolo 42-bis, comma 1, e 65, comma 3, le imprese costituiscono per il lavoro indiretto le riserve tecniche alla fine di ciascun esercizio, al lordo delle retrocessioni, in relazione agli impegni assunti. L'iscrizione in bilancio delle riserve tecniche del lavoro indiretto è effettuata, in linea di principio, sulla base di quanto comunicato dalle imprese cedenti. Le imprese valutano la congruità delle riserve del lavoro indiretto affinchè risultino sufficienti in relazione agli impegni assunti ed apportano in bilancio le eventuali rettifiche anche tenuto conto delle esperienze passate] [167].

 

Capo II-bis. [168]

Principi generali in materia di investimenti

 

     Art. 37 ter. (Principio della persona prudente) [169]

     1. L'impresa investe tutti gli attivi, inclusi quelli che coprono il Requisito Patrimoniale Minimo e il Requisito Patrimoniale di Solvibilità, conformemente al principio della persona prudente, come specificato nei commi da 2 a 6, nonchè dal regolamento dell'IVASS adottato in conformità con le disposizioni dell'Unione europea.

     2. L'impresa investe tutti gli attivi:

     a) in attività e strumenti dei quali possa identificare, misurare, monitorare, gestire, controllare e segnalare adeguatamente i rischi, e ne tiene opportunamente conto nella valutazione del fabbisogno di solvibilità globale ai sensi dell'articolo 30-ter, comma 2, lettera a);

     b) in modo tale da garantire la sicurezza, la qualità, la liquidità e la redditività del portafoglio nel suo complesso;

     c) localizzando le attività secondo criteri tali da assicurare la loro disponibilità.

     3. L'impresa, in ogni caso, investe gli attivi assicurando che:

     a) gli investimenti in strumenti finanziari derivati contribuiscano ad una riduzione dei rischi o agevolino un'efficace gestione del portafoglio;

     b) gli investimenti in attività non ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato siano mantenuti in ogni caso a livelli prudenziali;

     c) gli investimenti siano adeguatamente diversificati in modo da evitare un'eccessiva dipendenza da una particolare attività, un particolare emittente o gruppo di imprese o una particolare area geografica, nonchè l'accumulazione eccessiva di rischi nel portafoglio nel suo insieme;

     d) gli investimenti in attività di uno stesso emittente o di emittenti appartenenti allo stesso gruppo, non determinino un'eccessiva concentrazione di rischi.

     4. L'impresa può localizzare gli attivi anche al di fuori del territorio della Repubblica o degli Stati membri, nel rispetto del principio di cui al comma 2, lettera c).

     5. L'IVASS, qualora l'impresa vanti crediti verso i riassicuratori o i retrocessionari aventi sede in uno Stato terzo il cui regime di solvibilità non sia ritenuto equivalente conformemente all'ordinamento comunitario, può richiedere all'impresa cedente di localizzare all'interno del territorio della Repubblica attivi di importo corrispondente ai suddetti crediti.

     6. L'IVASS, qualora non abbia esercitato il potere di cui al comma 5, può chiedere alle imprese di assicurazione o di riassicurazione aventi sede in uno Stato terzo, il cui regime di solvibilità non sia ritenuto equivalente conformemente all'ordinamento comunitario, di costituire nel territorio della Repubblica garanzie reali a fronte dei propri impegni nei confronti di un'impresa italiana.

 

Capo III

Attivi a copertura delle riserve tecniche [170]

 

     Art. 38. Copertura delle riserve tecniche [171]

     1. Le riserve tecniche sono coperte con attivi di proprietà dell'impresa [172].

     1-bis. L'impresa investe gli attivi a copertura delle riserve tecniche in modo adeguato alla natura dei rischi e delle obbligazioni assunte e alla durata delle passività e nel migliore interesse dei contraenti, degli assicurati, dei beneficiari e degli aventi diritto a prestazioni assicurative, tenendo conto degli obiettivi strategici resi noti dall'impresa [173].

     1-ter. In caso di conflitto di interessi, l'impresa o il soggetto che gestisce il portafoglio di attività dell'impresa garantisce che l'investimento sia realizzato nel migliore interesse dei contraenti, degli assicurati, dei beneficiari e degli aventi diritto a prestazioni assicurative [174].

     2. Gli attivi di cui al comma 1-bis possono includere anche i finanziamenti concessi nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle microimprese, come definite dall'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea. In tal caso l'IVASS stabilisce condizioni e limiti operativi tenendo conto dei seguenti criteri:

     a) i prenditori dei finanziamenti siano individuati da una banca o da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;

     b) la banca o l'intermediario finanziario di cui alla lettera a) trattenga un interesse economico nell'operazione, pari ad almeno il 5 per cento del finanziamento concesso, trasferibile anche a un'altra banca o intermediario finanziario, fino alla scadenza dell'operazione;

     c) il sistema dei controlli interni e gestione dei rischi dell'impresa sia adeguato e consenta di comprendere a pieno i rischi, in particolare di credito, connessi a tale categoria di attivi;

     d) l'impresa sia dotata di un adeguato livello di patrimonializzazione; l'esercizio autonomo dell'attività di individuazione dei prenditori da parte dell'assicuratore, in deroga ai criteri di cui alle lettere a) e b), è sottoposto ad autorizzazione dell'IVASS [175].

     2-bis. Le imprese di assicurazione osservano le disposizioni dell'articolo 114, comma 2-bis, del Testo unico bancario o delle relative norme di attuazione emanate dalla Banca d'Italia e dall'IVASS [176].

     3. [L'ISVAP, nel caso in cui rilevi che per uno o più attivi non sono state osservate le regole di cui al comma 2, comunica all'impresa l'inammissibilità ad essere destinati, in tutto o in parte, a copertura delle riserve tecniche] [177].

     4. [Fatti salvi i principi di cui al comma 1, in circostanze eccezionali e su motivata richiesta dell'impresa, l'ISVAP può autorizzare, in via temporanea, l'investimento in categorie di attivi a copertura delle riserve tecniche diverse da quelle previste in via generale] [178].

     5. In caso di attivi a copertura che rappresentano un investimento in una società controllata, che per conto dell'impresa di assicurazione ne gestisce in tutto o in parte gli investimenti, l'IVASS, nel verificare la corretta applicazione delle norme e dei principi di cui al presente articolo, tiene conto degli attivi detenuti dalla società controllata.

     6. [Per i contratti compresi nel portafoglio italiano, l'impresa può localizzare gli attivi posti a copertura delle riserve tecniche in uno o più Stati membri. Su richiesta dell'impresa, l'ISVAP può autorizzare la localizzazione di parte degli attivi in uno Stato terzo. In deroga alle disposizioni del presente comma, la localizzazione dei crediti verso i riassicuratori posti a copertura delle riserve tecniche è libera, salvo quanto disposto dall'articolo 47] [179].

 

     Art. 39. Valutazione delle attività patrimoniali [180]

     [1. Gli attivi posti a copertura delle riserve tecniche sono valutati al netto dei debiti contratti per la loro acquisizione e delle eventuali poste rettificative.

     2. La valutazione degli attivi posti a copertura delle riserve tecniche è effettuata in modo prudente, tenendo conto del rischio di mancato realizzo.

     3. L'ISVAP determina, con regolamento, le disposizioni relative ai criteri di valutazione delle attività patrimoniali.]

 

     Art. 40. Regole sulla congruenza [181]

     [1. Quando la garanzia assicurativa è espressa in una determinata valuta, l'obbligazione dell'impresa si considera esigibile in tale valuta.

     2. Quando la garanzia assicurativa non è espressa in una determinata valuta, l'obbligazione dell'impresa di assicurazione si considera esigibile nella valuta del paese di ubicazione del rischio. Nelle assicurazioni dei rami danni l'impresa può altresì eseguire la prestazione nella stessa valuta in cui è stato pagato il premio se, sin dalla stipulazione del contratto, risulti obiettivamente prevedibile che la prestazione debba essere corrisposta in tale valuta.

     3. L'impresa provvede alla copertura delle riserve tecniche nel rispetto del principio della congruenza. L'ISVAP individua, con regolamento, i casi di deroga, determinando altresì le tipologie, le modalità e i limiti di impiego di attivi espressi in altra valuta o di strumenti finanziari derivati che siano idonei a soddisfare le medesime esigenze.]

 

     Art. 41. Contratti direttamente collegati ad indici o a quote di organismi di investimento collettivo del risparmio

     1. Qualora le prestazioni previste in un contratto siano direttamente collegate al valore delle quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio oppure al valore di attivi contenuti in un fondo interno detenuto dall'impresa di assicurazione, le riserve tecniche relative a tali contratti sono rappresentate con la massima approssimazione possibile dalle quote dell'organismo di investimento collettivo del risparmio oppure da quelle del fondo interno, se è suddiviso in quote definite, oppure dagli attivi contenuti nel fondo stesso.

     2. Qualora le prestazioni previste in un contratto siano direttamente collegate ad un indice azionario o ad un altro valore di riferimento diverso da quelli di cui al comma 1, le riserve tecniche relative a tali contratti sono rappresentate con la massima approssimazione possibile dalle quote rappresentanti il valore di riferimento oppure, qualora le quote non siano definite, da attivi di adeguata sicurezza e negoziabilità che corrispondano il più possibile a quelli su cui si basa il valore di riferimento particolare.

     3. Agli attivi detenuti a copertura delle riserve tecniche relative ai contratti di cui ai commi 1 e 2 si applicano l'articolo 37-ter, commi 1, 2, 4, 5 e 6, e l'articolo 38 [182].

     4. Agli attivi detenuti a copertura delle riserve tecniche relative ai contratti di cui ai commi 1 e 2 che comprendano una garanzia di risultato dell'investimento o qualsiasi altra prestazione garantita, si applicano gli articoli 37-ter e 38 [183].

     5. L'IVASS, con regolamento, può limitare i tipi di attivi o i valori di riferimento cui possono essere collegate le prestazioni, nel caso in cui il rischio di investimento sia sopportato dall'assicurato che sia una persona fisica. Per i contratti di assicurazione le cui prestazioni sono direttamente collegate al valore delle quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio, le disposizioni stabilite dall'IVASS sono coerenti con quanto previsto dal decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 47 [184].

 

     Art. 42. Registro degli attivi a copertura delle riserve tecniche [185]

     1. L'impresa tiene un registro da cui risultano gli attivi a copertura delle riserve tecniche. In qualsiasi momento l'importo degli attivi iscritti deve essere, tenendo conto delle annotazioni dei movimenti, almeno pari all'ammontare delle riserve tecniche [186].

     1-bis. Ai fini di cui al comma 1, gli attivi posti a copertura delle riserve tecniche sono iscritti nel registro per un importo netto dei debiti contratti per la loro acquisizione e delle eventuali poste rettificative e sono valutati in conformità alle disposizioni dell'articolo 35-quater [187].

     1-ter. Gli attivi utilizzati dall'impresa per coprire le riserve tecniche relative alle accettazioni in riassicurazione devono essere gestiti ed organizzati separatamente dalle attività di assicurazione diretta senza possibilità di trasferimenti [188].

     2. Gli attivi posti a copertura delle riserve tecniche ed iscritti nel registro sono riservati in modo esclusivo all'adempimento delle obbligazioni assunte dall'impresa con i contratti ai quali le riserve stesse si riferiscono. Gli attivi di cui al presente comma costituiscono patrimonio separato rispetto alle altre attività detenute dall'impresa e non iscritte nel registro [189].

     3. L'impresa comunica all'IVASS la situazione degli attivi risultante dal registro. L'IVASS determina, con regolamento, le disposizioni per la formazione e la tenuta del registro, con particolare riguardo all'annotazione delle operazioni effettuate, nonchè i termini, le modalità e gli schemi per le comunicazioni periodiche [190].

 

     Art. 42 bis. (Attivi a copertura delle riserve tecniche del lavoro indiretto). [191]

     1. [Agli attivi a copertura delle riserve tecniche del lavoro indiretto dei rami vita e dei rami danni, nonchè delle riserve di perequazione di cui all'articolo 37, comma 7, si applicano gli articoli 38, 39, 40 e 65-bis. L'ISVAP stabilisce con regolamento le categorie di attivi, compresi gli strumenti finanziari derivati, ammessi a copertura delle riserve tecniche del lavoro indiretto, nonchè le tipologie, le modalità, i limiti di impiego e le relative quote massime] [192].

     2. Gli attivi a copertura delle riserve tecniche del lavoro indiretto dei rami vita e dei rami danni sono investiti nel rispetto del principio della persona prudente di cui all'articolo 37-ter e tengono conto del tipo di affari assunti dall'impresa ed in particolare, della natura, dell'ammontare e della cadenza dei pagamenti nei confronti dell'impresa cedente [193].

     3. [L'impresa è tenuta ad una adeguata e diversificata dispersione degli attivi, in modo tale che essa possa rispondere al cambiamento delle condizioni economiche ed in particolare all'andamento dei mercati finanziari e immobiliari o all'impatto dei sinistri catastrofali] [194].

 

     Art. 42 ter. (Attivi a copertura delle riserve tecniche del lavoro indiretto per le imprese di assicurazione in presenza di determinate condizioni). [195]

     [1. Qualora ricorra una delle condizioni di cui all'articolo 46, comma 3-bis, lettere a), b) e c), agli attivi a copertura delle riserve tecniche del lavoro indiretto dell'impresa di assicurazione che esercita congiuntamente l'attività di riassicurazione si applica l'articolo 65.

     2. Gli attivi utilizzati dall'impresa di assicurazione per coprire le riserve tecniche relative alle accettazioni in riassicurazione devono essere gestiti ed organizzati separatamente dalle attività di assicurazione diretta senza possibilità di trasferimenti.

     3. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 65, comma 3, e comunque non oltre il 1° luglio 2008, alle imprese di cui al comma 1 si applicano le disposizioni stabilite dall'articolo 42-bis, commi 2 e 3.]

 

     Art. 43. Riserve tecniche relative all'attività esercitata in regime di stabilimento negli Stati terzi

     1. Per le obbligazioni assunte dalle sedi secondarie situate in Stati terzi, l'impresa costituisce le riserve tecniche previste dalle leggi di tali Stati e dispone di attivi sufficienti alla relativa copertura secondo quanto disposto dall'articolo 38 [196].

     2. [L'ISVAP verifica che nel bilancio dell'impresa risultino iscritte attività sufficienti alla copertura delle riserve di cui al comma 1] [197].

 

Capo IV

Fondi propri [198]

 

     Art. 44. Margine di solvibilità [199]

     [1. L'impresa dispone costantemente di un margine di solvibilità sufficiente per la complessiva attività esercitata nel territorio della Repubblica ed all'estero. L'ISVAP disciplina, con regolamento, le regole tecniche per la determinazione e il calcolo del margine di solvibilità richiesto, secondo i rami esercitati, nel rispetto delle disposizioni del presente capo e di quelle previste dalla normativa in materia di vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario.

     2. Il margine di solvibilità disponibile è rappresentato dal patrimonio netto dell'impresa al netto degli elementi immateriali, libero da qualsiasi impegno prevedibile, e comprende:

     a) il capitale sociale versato o, se si tratta di società di mutua assicurazione, il fondo di garanzia versato;

     b) le riserve legali e le riserve statutarie e facoltative, non destinate a copertura di specifici impegni o a rettifica di voci dell'attivo, nè classificate come riserve di perequazione [200];

     c) gli utili dell'esercizio e degli esercizi precedenti portati a nuovo, al netto dei dividendi da pagare;

     d) le perdite dell'esercizio e degli esercizi precedenti portate a nuovo.

     3. Possono inoltre essere compresi nel margine di solvibilità disponibile:

     a) le azioni preferenziali cumulative e i prestiti subordinati sino a concorrenza del cinquanta per cento del margine di solvibilità disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilità richiesto, di cui il venticinque per cento al massimo comprendente prestiti subordinati a scadenza fissa o azioni preferenziali cumulative a durata determinata. Per essere computati tra gli elementi costitutivi del margine di solvibilità disponibile i prestiti subordinati devono soddisfare le condizioni stabilite all'articolo 45, commi 1 e 2. Le azioni preferenziali cumulative possono essere computate soltanto qualora esistano accordi vincolanti in base ai quali, in caso di liquidazione ordinaria o coatta dell'impresa, abbiano un grado inferiore rispetto ai crediti di tutti gli altri creditori e vengano rimborsate solo previo pagamento di tutti gli altri debiti in essere alla data della liquidazione;

     b) i titoli a durata indeterminata e gli altri strumenti finanziari, comprese le azioni preferenziali cumulative diverse da quelle menzionate alla lettera a), sino a concorrenza del cinquanta per cento del margine di solvibilità disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilità richiesto, limite da assumere per il totale di detti titoli, strumenti, azioni preferenziali cumulative e prestiti subordinati di cui alla lettera a) del presente comma. Per essere computati tra gli elementi costitutivi del margine di solvibilità disponibile i titoli a durata indeterminata e gli altri strumenti finanziari, comprese le azioni preferenziali cumulative, devono soddisfare le condizioni stabilite all'articolo 45, comma 8.

     4. Su motivata richiesta dell'impresa, accompagnata da idonea documentazione, l'ISVAP può autorizzare a comprendere nel margine di solvibilità disponibile, per periodi singolarmente non superiori a dodici mesi, gli ulteriori elementi patrimoniali individuati nelle disposizioni di attuazione, nonchè a dedurre dal margine di solvibilità richiesto, quali importi di riassicurazione, gli importi recuperabili dalle società veicolo [201].

     5. L'ISVAP, con regolamento, individua inoltre gli attivi dei quali non si tiene conto, nell'ambito della determinazione del patrimonio dell'impresa, agli effetti del margine di solvibilità.]

 

     Art. 44 bis. (Margine di solvibilità delle imprese di assicurazione vita esercenti anche attività riassicurative). [202]

     [1. L'impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio dei rami vita che esercita congiuntamente l'attività di riassicurazione, limitatamente alle accettazioni in riassicurazione, per il calcolo e la costituzione del margine di solvibilità applica gli articoli 66-bis, 66-ter, 66-quater e 66-quinquies nel caso in cui ricorra una delle seguenti condizioni:

     a) i premi di riassicurazione raccolti superano il 10 per cento dei premi totali;

     b) i premi di riassicurazione raccolti superano cinquanta milioni di euro;

     c) le riserve tecniche relative alle accettazioni in riassicurazione superano il 10 per cento delle riserve tecniche totali.]

 

Sezione I. [203]

Determinazione dei fondi propri

 

     Art. 44 ter. (Fondi propri) [204]

     1. I fondi propri sono costituiti dalla somma dei fondi propri di base di cui all'articolo 44-quater e dei fondi propri accessori di cui all'articolo 44-quinquies, secondo le disposizioni stabilite dall'IVASS con regolamento, che disciplina anche la procedura di autorizzazione di cui all'articolo 44-quinquies.

     2. Nell'individuare i fondi propri, l'impresa rispetta le disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili in materia di trattamento delle partecipazioni detenute in enti finanziari e creditizi, nonchè gli adeguamenti che dovrebbero essere effettuati per riflettere la mancanza di trasferibilità degli elementi dei fondi propri che possono essere utilizzati solo per coprire perdite derivanti da un particolare segmento di passività o da rischi particolari (fondi separati, o ring fenced funds).

     3. Per le finalità del presente articolo, si intendono per partecipazioni detenute in enti finanziari e creditizi: 1) le partecipazioni e 2) gli altri tipi di strumenti finanziari rilevanti secondo la normativa settoriale applicabile che l'impresa detiene in enti creditizi, finanziari ed imprese di investimento.

 

     Art. 44 quater. (Fondi propri di base) [205]

     1. I fondi propri di base sono costituiti dai seguenti elementi patrimoniali:

     a) l'eccedenza delle attività rispetto alle passività, valutata ai sensi dei Capi I-bis e II del presente Titolo e delle relative disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione europea, diminuita dell'importo delle azioni proprie detenute dall'impresa;

     b) le passività subordinate.

 

     Art. 44 quinquies. (Fondi propri accessori) [206]

     1. I fondi propri accessori sono costituiti da elementi patrimoniali diversi dai fondi propri di base di cui all'articolo 44-quater che possono essere richiamati per assorbire le perdite.

     2. I fondi propri accessori possono comprendere i seguenti elementi se non sono elementi dei fondi propri di base:

     a) il capitale sociale o fondo iniziale non versato che non è stato richiamato;

     b) le lettere di credito e le garanzie;

     c) qualsiasi altro impegno giuridicamente vincolante di cui dispone l'impresa.

     3. Nella società mutua assicuratrice, costituita ai sensi dell'articolo 2546 del codice civile, i fondi propri accessori possono comprendere qualsiasi credito futuro che tale mutua può vantare nei confronti dei suoi soci tramite il richiamo di contributi supplementari entro i dodici mesi successivi.

     4. Quando un elemento dei fondi propri accessori è stato versato o richiamato è trattato come un'attività e cessa di far parte dei fondi propri accessori.

     5. Gli importi degli elementi dei fondi propri accessori da prendere in considerazione per la determinazione dei fondi propri sono soggetti all'autorizzazione dell'IVASS.

     6. L'importo assegnato a ciascun elemento dei fondi propri accessori riflette la capacità di assorbimento delle perdite di tale elemento ed è determinato sulla base di ipotesi prudenti e realistiche. Qualora un elemento dei fondi propri accessori abbia un valore nominale fisso, l'importo di tale elemento è pari al suo valore nominale, purchè tale valore nominale rifletta in modo adeguato la sua capacità di assorbimento delle perdite.

     7. Per ciascun elemento dei fondi propri accessori, ai fini del comma 5, l'IVASS autorizza:

     a) l'utilizzo di un determinato importo monetario; oppure

     b) l'adozione di un metodo di calcolo per quantificare detto importo; l'autorizzazione del metodo di calcolo è limitata ad un periodo di tempo determinato.

     8. L'IVASS rilascia l'autorizzazione di cui al comma 5 per ciascun elemento dei fondi propri accessori tenendo conto dei seguenti elementi di valutazione:

     a) dello status delle controparti interessate, in relazione alla loro capacità e disponibilità a pagare;

     b) della recuperabilità dei fondi, tenuto conto della forma giuridica dell'elemento considerato nonchè di qualsiasi condizione ostativa al buon fine del pagamento o del richiamo;

     c) di qualsiasi informazione sull'esito dei richiami dei fondi propri accessori effettuati in passato dall'impresa, qualora tali informazioni possano essere utilizzate in modo attendibile per valutare l'esito previsto di richiami futuri.

 

     Art. 44 sexies. (Fondi propri relativi a contratti particolari con partecipazione agli utili) [207]

     1. L'IVASS individua con regolamento le caratteristiche dei contratti con partecipazione agli utili, in presenza delle quali le relative riserve di utili costituiscono importi di cui l'impresa dispone per l'eventuale messa a disposizione ai contraenti e ai beneficiari.

     2. Tali importi sono considerati fondi propri se soddisfano i criteri di cui all'articolo 44-octies, comma 2.

 

Sezione II. [208]

Classificazione ed ammissibilità dei fondi propri

 

     Art. 44 septies. (Caratteristiche e aspetti utilizzati per classificare i fondi propri in livelli)

     1. Gli elementi dei fondi propri sono classificati in tre livelli. La classificazione dipende dall'inclusione di tali elementi nei fondi propri di base o nei fondi propri accessori e dalla misura in cui tali elementi presentano le seguenti caratteristiche:

     a) disponibilità permanente: l'elemento è disponibile, o può essere richiamato su richiesta, per assorbire interamente le perdite nella prospettiva di continuità aziendale, nonchè in caso di liquidazione;

     b) subordinazione: in caso di liquidazione dell'impresa, l'importo totale dell'elemento è disponibile per assorbire le perdite e il rimborso dell'elemento al possessore avviene solo dopo che sono state onorate tutte le altre obbligazioni, comprese quelle di assicurazione e di riassicurazione nei confronti dei contraenti e dei beneficiari dei contratti di assicurazione e di riassicurazione.

     2. Per valutare il possesso da parte dei fondi propri delle caratteristiche di cui al comma 1, lettere a) e b), viene presa in considerazione la durata dell'elemento, in particolare se abbia una scadenza. Nel caso in cui l'elemento abbia una scadenza, la durata è valutata prendendo in considerazione la durata relativa (duration) dell'elemento rispetto alla durata relativa (duration) degli impegni di assicurazione e di riassicurazione dell'impresa.

     3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, per la classificazione degli elementi dei fondi propri, l'impresa valuta la presenza delle seguenti caratteristiche:

     a) l'assenza di obblighi o incentivi a rimborsare l'importo nominale dell'elemento;

     b) l'assenza di costi fissi obbligatori di servizio;

     c) l'assenza di gravami.

 

     Art. 44 octies. (Classificazione in livelli)

     1. L'impresa classifica gli elementi dei fondi propri sulla base dei criteri di cui ai commi 2, 3, 4 e 5.

     2. Gli elementi dei fondi propri di base sono classificati nel livello 1 quando possiedono sostanzialmente le caratteristiche di cui all'articolo 44-septies, comma 1, lettere a) e b), tenendo conto degli aspetti di cui all'articolo 44-septies, commi 2 e 3.

     3. Gli elementi dei fondi propri di base sono classificati nel livello 2 quando possiedono sostanzialmente le caratteristiche di cui all'articolo 44-septies, comma 1, lettera b), tenendo conto degli aspetti di cui all'articolo 44-septies, commi 2 e 3.

     4. Gli elementi dei fondi propri accessori sono classificati nel livello 2 quando possiedono sostanzialmente le caratteristiche di cui all'articolo 44-septies, comma 1, lettere a) e b), tenendo conto degli aspetti di cui all'articolo 44-septies, commi 2 e 3.

     5. Tutti gli elementi dei fondi propri di base e accessori che non hanno le caratteristiche di cui ai commi 1, 2 o 3 sono classificati nel livello 3.

     6. Ai fini di cui al comma 1, l'impresa fa riferimento, ove applicabile, all'elenco degli elementi dei fondi propri adottato dalla Commissione europea.

     7. L'impresa valuta e classifica gli elementi non inclusi nell'elenco di cui al comma 6 conformemente al comma 1. La classificazione effettuata dall'impresa è soggetta all'autorizzazione dell'IVASS.

 

     Art. 44 novies. (Classificazione di specifici elementi dei fondi propri)

     1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 44-octies e dall'elenco degli elementi dei fondi propri adottato dalla Commissione europea, si applicano le seguenti classificazioni:

     a) le riserve relative a contratti con partecipazioni agli utili che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 44-sexies, comma 2, sono classificate nel livello 1;

     b) le lettere di credito e le garanzie detenute da fiduciari indipendenti in fiduciarie a beneficio dei creditori di assicurazione e fornite da enti creditizi autorizzati conformemente alla normativa europea applicabile, sono classificate nel livello 2;

     c) qualsiasi credito futuro che la società mutua assicuratrice, costituita ai sensi dell'articolo 2546 del codice civile, può vantare nei confronti dei propri soci tramite il richiamo di contributi supplementari dovuti entro i dodici mesi successivi, è classificato nel livello 2.

     2. Nel rispetto dell'articolo 44-octies, comma 4, qualsiasi credito futuro che la società mutua assicuratrice di cui all'articolo 2546 del codice civile può vantare nei confronti dei propri soci tramite il richiamo di contributi supplementari, entro i dodici mesi successivi, che non rientra nel comma 1, lettera c), è classificato nel livello 2 quando possiede le caratteristiche di cui all'articolo 44-septies, comma 1, lettere a) e b), tenendo conto degli aspetti di cui all'articolo 44-septies, commi 2 e 3.

 

     Art. 44 decies. (Ammissibilità e limiti applicabili ai livelli 1, 2 e 3) [209]

     1. Ai fini del rispetto della copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità, gli elementi dei fondi propri ammissibili sono individuati nel rispetto dei limiti quantitativi previsti dalle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili e tali da assicurare che siano soddisfatte almeno le seguenti condizioni:

     a) la proporzione degli elementi di livello 1 nei fondi propri ammissibili è superiore ad un terzo dell'importo totale dei fondi propri ammissibili;

     b) l'importo ammissibile degli elementi di livello 3 è inferiore ad un terzo dell'importo totale dei fondi propri ammissibili.

     2. Ai fini del rispetto della copertura del Requisito Patrimoniale Minimo, gli elementi dei fondi propri di base ammissibili sono individuati nel rispetto dei limiti quantitativi previsti dalle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili e tali da assicurare, come minimo, che l'importo degli elementi di livello 1 dei fondi propri di base ammissibili sia superiore alla metà dell'importo totale dei fondi propri di base ammissibili.

     3. L'importo dei fondi propri ammissibile ai fini del rispetto della copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui all'articolo 45-bis è pari alla somma dell'importo degli elementi di livello 1, dell'importo ammissibile degli elementi di livello 2 e dell'importo ammissibile degli elementi di livello 3.

     4. L'importo dei fondi propri di base ammissibile ai fini del rispetto della copertura del Requisito Patrimoniale Minimo di cui all'articolo 47-bis è pari alla somma dell'importo degli elementi di livello 1 e dell'importo ammissibile degli elementi dei fondi propri di base classificati nel livello 2.

     5. L'IVASS, con regolamento, detta disposizioni per l'applicazione delle disposizioni della presente Sezione.

 

     Art. 45. Prestiti subordinati, titoli a durata indeterminata e altri strumenti finanziari [210]

     [1. I prestiti subordinati possono essere inclusi nel margine di solvibilità disponibile, limitatamente alle somme effettivamente versate, purchè sussistano accordi vincolanti in base ai quali, in caso di liquidazione ordinaria o coatta dell'impresa, i prestiti abbiano un grado inferiore rispetto ai crediti di tutti gli altri creditori e vengano rimborsati solo previo pagamento di tutti gli altri debiti in essere alla data della liquidazione.

     2. I prestiti subordinati possono essere inclusi nel margine di solvibilità disponibile, fermo quanto disposto al comma 1, qualora i documenti che ne regolano l'emissione:

     a) prevedano espressamente che eventuali modifiche siano valide solo previa autorizzazione dell'ISVAP;

     b) non prevedano clausole in forza delle quali il prestito debba, in casi diversi dalla liquidazione dell'impresa, essere rimborsato prima della scadenza convenuta;

     c) per i prestiti a scadenza fissa, prevedano che la durata minima non sia inferiore a cinque anni;

     d) per i prestiti per i quali non è stabilita una scadenza, prevedano per il rimborso un preavviso di almeno cinque anni;

     e) prevedano che il rimborso anticipato dei prestiti avvenga solo su iniziativa dell'impresa emittente e previa autorizzazione dell'ISVAP.

     3. Per i prestiti a scadenza fissa, l'impresa è tenuta a sottoporre all'approvazione dell'ISVAP, al più tardi un anno prima della data di scadenza del prestito, un piano che indichi le modalità ed i mezzi tramite i quali, alla scadenza medesima, l'impresa intende mantenere le condizioni di solvibilità, tenuto anche conto delle prevedibili esigenze del margine di solvibilità richiesto alla chiusura dell'esercizio nel corso del quale si intende procedere all'estinzione del prestito. L'obbligo di presentazione del piano non ricorre se l'impresa ha ridotto gradualmente, nel corso degli ultimi cinque anni precedenti la data di scadenza, l'importo del prestito computato ai fini del margine di solvibilità disponibile, provvedendo contestualmente alla sua sostituzione con elementi idonei.

     4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non precludono la possibilità di rimborso anticipato, totale o parziale, dei prestiti a scadenza fissa ad iniziativa dell'impresa e previa autorizzazione dell'ISVAP.

     5. Il rimborso anticipato, totale o parziale, dei prestiti per i quali non è stabilita una scadenza può essere effettuato soltanto ad iniziativa dell'impresa e previa autorizzazione dell'ISVAP.

     6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 deve essere presentata richiesta motivata all'ISVAP almeno sei mesi prima della data stabilita per il rimborso, accompagnata da idonea documentazione attestante, tramite indicazione delle modalità e dei mezzi con i quali l'impresa intende mantenere le condizioni di solvibilità, l'assenza di pregiudizio al margine di solvibilità disponibile anche tenuto conto delle prevedibili esigenze del margine di solvibilità richiesto alla chiusura dell'esercizio nel corso del quale si intende procedere al rimborso anticipato. L'autorizzazione dell'ISVAP può essere rilasciata anche per un importo inferiore a quello richiesto.

     7. Per i prestiti, per i quali non è stabilita una scadenza, l'esercizio del preavviso, da comunicare immediatamente all'ISVAP, o la richiesta di rimborso anticipato comportano la riduzione della percentuale di utilizzo del prestito subordinato dal cinquanta per cento al venticinque per cento del margine di solvibilità disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilità richiesto. In caso di esercizio del preavviso si applicano le disposizioni contenute nel comma 3.

     8. I titoli a durata indeterminata e gli altri strumenti finanziari anche con scadenza determinata, purchè non inferiore a dieci anni, comprese le azioni preferenziali cumulative di cui all'articolo 44, comma 3, lettera b), possono essere inclusi nel margine di solvibilità disponibile, limitatamente alle somme effettivamente versate, se soddisfano le seguenti condizioni:

     a) è previsto nei documenti che ne regolano l'emissione che esso può essere modificato solo previa autorizzazione dell'ISVAP;

     b) è esclusa nei documenti che ne regolano l'emissione la rimborsabilità su iniziativa del portatore o senza la preventiva autorizzazione dell'ISVAP. L'autorizzazione dell'ISVAP può essere rilasciata anche per un importo inferiore a quello richiesto. Ai fini del rimborso e della relativa autorizzazione deve essere presentata richiesta motivata all'ISVAP almeno sei mesi prima della data stabilita per il rimborso, accompagnata da idonea documentazione attestante, tramite indicazione delle modalità e dei mezzi con i quali l'impresa intende mantenere le condizioni di solvibilità, l'assenza di pregiudizio al margine di solvibilità disponibile anche tenuto conto delle prevedibili esigenze del margine di solvibilità richiesto alla chiusura dell'esercizio nel corso del quale si intende procedere al rimborso;

     c) è prevista nei documenti che ne regolano l'emissione la possibilità di differire il pagamento degli interessi quando l'impresa non dispone del margine di solvibilità richiesto. Gli interessi maturati e non corrisposti sono esclusi dal margine di solvibilità disponibile;

     d) è stabilito nei documenti che ne regolano l'emissione che i crediti del prestatore nei confronti dell'impresa sono interamente subordinati a quelli di tutti i creditori non subordinati, ivi compresi gli assicurati;

     e) è prevista nei documenti che ne regolano l'emissione la capacità del debito e degli interessi, maturati e non corrisposti, di assorbire in via definitiva o temporanea le perdite, in modo tale che sia consentito all'impresa di proseguire regolarmente l'attività. Le perdite, risultanti dal bilancio dell'impresa, devono aver determinato una riduzione del margine di solvibilità richiesto, senza che si sia contestualmente provveduto alla sua ricostituzione nella misura necessaria. La nota integrativa deve illustrare in modo adeguato l'esistenza e l'operatività della clausola di assorbimento delle perdite.

     9. L'ISVAP individua, con regolamento, le condizioni che garantiscono pienamente la stabilità dell'impresa di assicurazione in presenza delle quali i titoli a durata indeterminata, gli altri strumenti finanziari, comprese le azioni preferenziali cumulative, ed i prestiti subordinati possono essere ammessi a costituire il margine di solvibilità disponibile.

     10. Nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nel presente articolo le azioni preferenziali cumulative, i prestiti subordinati, i titoli a durata indeterminata e gli altri strumenti finanziari sono ammissibili ai fini della situazione di solvibilità corretta di un'impresa di assicurazione e di solvibilità della relativa controllante di cui agli articoli 217 e 218.]

 

Capo IV-bis. [211]

Requisiti patrimoniali di solvibilità.

 

Sezione I

Disposizioni generali sul calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità

 

     Art. 45 bis. (Requisito Patrimoniale di Solvibilità) [212]

     1. L'impresa dispone di fondi propri ammissibili sufficienti a coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilità.

     2. Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità è calcolato utilizzando la formula standard di cui alla Sezione II del presente Capo ed alle relative disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione europea o un modello interno come previsto dalla Sezione III, del presente Capo e dalle relative disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione europea, secondo le indicazioni fornite da IVASS con regolamento.

 

     Art. 45 ter. (Calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità) [213]

     1. L'impresa calcola il Requisito Patrimoniale di Solvibilità conformemente ai commi da 2 a 6.

     2. L'impresa calcola il Requisito Patrimoniale di Solvibilità in base al presupposto di continuità aziendale.

     3. Il requisito patrimoniale di solvibilità è calibrato in modo da garantire che siano presi in considerazione tutti i rischi quantificabili cui è esposta l'impresa. Tale Requisito copre l'attività esistente nonchè le nuove attività che l'impresa prevede di effettuare nel corso dei dodici mesi successivi. Con riguardo all'attività esistente, tale requisito copre esclusivamente le perdite inattese.

     4. Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità corrisponde al valore a rischio dei fondi propri di base dell'impresa soggetto ad un livello di confidenza del novantanove virgola cinque percento (99,5%) su un periodo di un anno.

     5. Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità copre almeno i seguenti rischi:

     a) il rischio di sottoscrizione per l'assicurazione danni;

     b) il rischio di sottoscrizione per l'assicurazione vita;

     c) il rischio di sottoscrizione per l'assicurazione malattia;

     d) il rischio di mercato;

     e) il rischio di credito;

     f) il rischio operativo. Tale rischio include i rischi legali ma non i rischi derivanti da decisioni strategiche e i rischi reputazionali.

     6. Nel calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità l'impresa tiene conto dell'effetto delle tecniche di mitigazione del rischio, purchè il Requisito Patrimoniale di Solvibilità rifletta adeguatamente il rischio di credito e gli altri rischi derivanti dall'uso di tali tecniche.

 

     Art. 45 quater. (Frequenza del calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità) [214]

     1. L'impresa calcola il Requisito Patrimoniale di Solvibilità almeno una volta all'anno e comunica il risultato di tale calcolo all'IVASS.

     2. L'impresa detiene fondi propri ammissibili in misura tale da coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilità da ultimo comunicato, ai sensi del comma 1.

     3. L'impresa verifica nel continuo l'importo dei fondi propri ammissibili e il Requisito Patrimoniale di Solvibilità.

     4. Se il profilo di rischio dell'impresa si discosta in modo significativo dalle ipotesi sottese al Requisito Patrimoniale di Solvibilità, da ultimo comunicato ai sensi del comma 1, l'impresa ricalcola immediatamente il Requisito Patrimoniale di Solvibilità e ne dà pronta comunicazione all'IVASS.

     5. L'IVASS, se vi sono elementi tali da far ritenere che il profilo di rischio dell'impresa è cambiato in modo significativo dalla data in cui è stata effettuata la comunicazione di cui al comma 1, può chiedere all'impresa il ricalcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità.

 

Sezione II.

Formula standard

 

     Art. 45 quinquies. (Struttura della formula standard) [215]

     1. Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità calcolato in base alla formula standard è pari alla somma algebrica dei seguenti elementi:

     a) il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di base di cui all'articolo 45-sexies;

     b) il Requisito Patrimoniale per il rischio operativo di cui all'articolo 45-decies;

     c) l'aggiustamento per la capacità di assorbimento delle perdite delle riserve tecniche e delle imposte differite di cui all'articolo 45-undecies.

     2. L'IVASS, con regolamento, detta disposizioni applicative in merito alla formula standard in coerenza con le disposizioni dell'Unione europea.

 

     Art. 45 sexies. (Struttura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di base) [216]

     1. Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di base comprende moduli di rischio individuali, aggregati conformemente alla formula definita nel regolamento dell'IVASS di cui all'articolo 45-quinquies, comma 2. Tale requisito è composto almeno dai seguenti moduli di rischio:

     a) il rischio di sottoscrizione per l'assicurazione danni;

     b) il rischio di sottoscrizione per l'assicurazione vita;

     c) il rischio di sottoscrizione per l'assicurazione malattia;

     d) il rischio di mercato;

     e) il rischio di inadempimento della controparte.

     2. Ai fini del comma 1, lettere a), b) e c), le operazioni di assicurazione o di riassicurazione sono imputate al modulo del rischio di sottoscrizione che meglio riflette la natura tecnica dei rischi sottostanti.

     3. I coefficienti di correlazione per l'aggregazione dei moduli di rischio di cui al comma 1 e la calibrazione dei requisiti patrimoniali per ciascun modulo di rischio determinano un Requisito Patrimoniale di Solvibilità complessivo conforme ai principi di cui all'articolo 45-ter.

     4. Ogni modulo di rischio di cui al comma 1 è calibrato utilizzando una misura di rischio del tipo valore a rischio con un livello di confidenza del novantanove virgola cinque percento (99,5%) su un periodo di un anno. Gli effetti di diversificazione sono presi in considerazione nella struttura di ogni modulo di rischio, qualora appropriato.

     5. L'impresa utilizza la stessa struttura e le stesse specifiche per i moduli di rischio, sia per il requisito patrimoniale di solvibilità di base che per qualsiasi calcolo semplificato di cui all'articolo 45-duodecies.

     6. Per i rischi catastrofali possono essere utilizzate, qualora appropriato, specifiche geografiche per il calcolo dei moduli del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione vita, per l'assicurazione danni e per l'assicurazione malattia.

     7. Nel calcolo dei moduli del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione vita, per l'assicurazione danni e per l'assicurazione malattia, l'impresa può sostituire, previa autorizzazione dell'IVASS, nell'ambito della formula standard, un sottoinsieme di parametri con parametri specifici dell'impresa. Tali parametri sono calibrati sulla base dei dati interni dell'impresa o di dati che sono direttamente rilevanti per le operazioni di tale impresa tramite l'uso di metodi standardizzati. Ai fini dell'autorizzazione, l'IVASS verifica la completezza, l'accuratezza e l'adeguatezza dei dati utilizzati.

 

     Art. 45 septies. (Calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di base) [217]

     1. L'impresa calcola il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di base conformemente ai commi da 2 a 11.

     2. Il modulo del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione danni riflette il rischio derivante dagli impegni della assicurazione danni, tenuto conto di tutti i rischi coperti e delle procedure utilizzate nell'esercizio dell'attività. Tale modulo tiene conto altresì dell'incertezza dei risultati dell'impresa in rapporto agli impegni di assicurazione e di riassicurazione esistenti nonchè delle attività future che l'impresa prevede di effettuare nel corso dei dodici mesi successivi.

     3. L'impresa calcola il modulo di cui al comma 2, conformemente alla formula definita nel regolamento dell'IVASS di cui all'articolo 45-quinquies, comma 2, come combinazione dei requisiti patrimoniali almeno per i seguenti sottomoduli:

     a) rischio di tariffazione e di riservazione per l'assicurazione danni: il rischio di perdita o variazione sfavorevole del valore delle passività assicurative, derivante da oscillazioni riguardanti il momento di accadimento, la frequenza e la gravità degli eventi assicurati, nonchè il momento di accadimento e l'importo delle liquidazioni di sinistri;

     b) rischio catastrofale per l'assicurazione danni: il rischio di perdita o di variazione sfavorevole del valore delle passività assicurative, derivante da un'incertezza significativa delle ipotesi in materia di tariffazione e di calcolo delle riserve in rapporto ad eventi estremi o eccezionali.

     4. Il modulo del rischio di sottoscrizione per l'attività di assicurazione vita riflette il rischio derivante dalle obbligazioni dell'assicurazione vita, tenuto conto di tutti i rischi coperti e delle procedure utilizzate nell'esercizio dell'attività.

     5. L'impresa calcola il modulo del rischio di cui al comma 4 conformemente alla formula definita nel regolamento dell'IVASS di cui all'articolo 45-quinquies, come combinazione dei requisiti patrimoniali almeno per i seguenti sottomoduli:

     a) rischio di mortalità: il rischio di perdita o di variazione sfavorevole del valore delle passività assicurative, derivante da variazioni del livello, della tendenza o della volatilità dei tassi di mortalità, laddove un incremento del tasso di mortalità dà luogo ad un incremento del valore delle passività assicurative;

     b) rischio di longevità: il rischio di perdita o di variazione sfavorevole del valore delle passività assicurative, derivante da variazioni del livello, della tendenza o della volatilità dei tassi di mortalità, laddove un calo del tasso di mortalità dà luogo ad un incremento del valore delle passività assicurative;

     c) rischio di invalidità - morbilità: il rischio di perdita o di variazione sfavorevole del valore delle passività assicurative, derivante da variazioni del livello, della tendenza o della volatilità dei tassi di invalidità, malattia e morbilità;

     d) rischio di spesa per l'assicurazione vita: il rischio di perdita o di variazione sfavorevole del valore delle passività assicurative, derivante da variazioni del livello, della tendenza o della volatilità delle spese sostenute in relazione ai contratti di assicurazione o di riassicurazione;

     e) rischio di revisione: il rischio di perdita o di variazione sfavorevole del valore delle passività assicurative, derivante da oscillazioni del livello, della tendenza o della volatilità dei tassi di revisione delle rendite, dovute a variazioni del quadro giuridico o dello stato di salute della persona assicurata;

     f) rischio di estinzione anticipata: il rischio di perdita o di variazione sfavorevole del valore delle passività assicurative, derivante da variazioni del livello o della volatilità dei tassi di riduzione, estinzione anticipata, incluse le ipotesi di riscatto, recesso, nonchè di rinnovo delle polizze;

     g) rischio catastrofale per l'assicurazione vita: il rischio di perdita o di variazione sfavorevole del valore delle passività assicurative, derivante dall'incertezza significativa delle ipotesi in materia di fissazione dei prezzi e di costituzione delle riserve in rapporto ad eventi estremi o irregolari.

     6. Il modulo del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione malattia riflette il rischio derivante dalla sottoscrizione di impegni dell'assicurazione malattia, sia quando gli impegni sono definiti sulla base di costruzioni tecniche simili a quelle usate per le assicurazioni vita sia quando sono definiti sulla base di costruzioni tecniche delle assicurazioni danni, tenuto conto sia dei rischi coperti che dei processi utilizzati nell'esercizio dell'attività.

     7. Il modulo di cui al comma 6 è calcolato in modo tale da coprire almeno i seguenti rischi:

     a) il rischio di perdita o di variazione sfavorevole del valore delle passività assicurative, derivante da variazioni del livello, della tendenza o della volatilità delle spese incorse in relazione ai contratti di assicurazione o di riassicurazione;

     b) il rischio di perdita o variazione sfavorevole del valore delle passività assicurative, derivante da oscillazioni riguardanti il momento di accadimento, la frequenza e la gravità degli eventi assicurati nonchè il momento di accadimento e l'importo delle liquidazioni di sinistri al momento della costituzione delle riserve;

     c) il rischio di perdita o di variazione sfavorevole del valore delle passività assicurative, derivante dall'incertezza significativa delle ipotesi relative alla fissazione dei prezzi e alla costituzione delle riserve in rapporto al verificarsi di importanti epidemie nonchè all'insolita accumulazione di rischi che si verifica in tali circostanze estreme.

     8. Il modulo del rischio di mercato riflette il rischio derivante dal livello o dalla volatilità dei prezzi di mercato degli strumenti finanziari tali da avere un impatto sul valore delle attività e delle passività dell'impresa. Tale modulo riflette adeguatamente il disallineamento strutturale tra attività e passività, in particolare rispetto alla loro durata relativa (duration).

     9. Il modulo di cui al comma 8 è calcolato, conformemente alla formula definita nel regolamento dell'IVASS di cui all'articolo 45-quinquies, come combinazione dei requisiti patrimoniali almeno per i seguenti sottomoduli:

     a) rischio di tasso di interesse: la sensitività del valore delle attività, delle passività e degli strumenti finanziari a variazioni della struttura per scadenza dei tassi d'interesse o della volatilità dei tassi di interesse;

     b) rischio azionario: la sensitività del valore delle attività, delle passività e degli strumenti finanziari a variazioni del livello o della volatilità dei prezzi di mercato degli strumenti di capitale;

     c) rischio immobiliare: la sensitività del valore delle attività, delle passività e degli strumenti finanziari a variazioni del livello o della volatilità dei prezzi di mercato dei beni immobili;

     d) rischio di spread: la sensitività del valore delle attività, delle passività e degli strumenti finanziari a variazioni del livello o della volatilità degli spread di credito rispetto alla struttura per scadenze dei tassi di interesse privi di rischio;

     e) rischio valutario: la sensitività del valore delle attività, delle passività e degli strumenti finanziari a variazioni del livello o della volatilità dei tassi di cambio delle valute;

     f) concentrazioni del rischio di mercato: i rischi aggiuntivi per l'impresa derivanti o dalla mancanza di diversificazione del portafoglio delle attività o da grandi esposizioni al rischio di inadempimento da parte di un unico emittente di titoli o di un gruppo di emittenti collegati.

     10. Il modulo del rischio di inadempimento della controparte riflette le possibili perdite dovute all'inadempimento imprevisto o al deterioramento del merito di credito delle controparti e dei debitori dell'impresa nei successivi dodici mesi. Tale modulo copre i contratti di mitigazione del rischio, quali gli accordi di riassicurazione, le cartolarizzazioni e i derivati, nonchè i crediti nei confronti di intermediari e qualsiasi altra esposizione non coperta nel sottomodulo del rischio di spread. Il modulo tiene adeguatamente conto delle garanzie collaterali o di altro genere detenute dall'impresa o da terzi per suo conto e dei rischi ivi associati.

     11. Il modulo del rischio di inadempimento della controparte di cui al comma 10 tiene conto, per ciascuna controparte, dell'esposizione globale al rischio di controparte dell'impresa nei confronti di tale controparte, indipendentemente dalla forma giuridica degli impegni contrattuali esistenti.

 

     Art. 45 octies. (Calcolo del sottomodulo del rischio azionario: meccanismo di aggiustamento simmetrico) [218]

     1. Il sottomodulo del rischio azionario (equity risk charge) calcolato dall'impresa secondo la formula standard comprende:

     a) il fabbisogno standard del rischio azionario, a copertura dei rischi derivanti dalle variazioni del livello dei prezzi azionari, calibrato in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 45-sexies, comma 4;

     b) un aggiustamento simmetrico, basato su una funzione del livello corrente di un indice azionario appropriato e di una media ponderata di tale indice. La media ponderata è calcolata su un periodo di tempo adeguato, identico per tutte le imprese, definito dalla Commissione Europea.

     2. L'aggiustamento simmetrico di cui al comma 1, lettera b), determina un sottomodulo del rischio azionario (equity risk charge), calcolato secondo la formula standard, che non è inferiore o superiore di più di dieci (10) punti percentuali rispetto al fabbisogno standard di cui al comma 1, lettera a).

 

     Art. 45 novies. (Sottomodulo del rischio azionario basato sulla durata) [219]

     1. L'IVASS può autorizzare l'applicazione del sottomodulo del rischio azionario del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui ai commi 3 e 4 da parte dell'impresa di assicurazione che esercita l'attività nei rami vita, che fornisca:

     a) attività nel settore delle pensioni aziendali e professionali; o

     b) prestazioni pensionistiche erogate al raggiungimento o in previsione del raggiungimento del pensionamento, laddove i premi pagati per tali prestazioni abbiano dato luogo ad una deduzione fiscale per i contraenti, in conformità alla legislazione italiana.

     2. L'autorizzazione di cui al comma 1 può essere rilasciata dall'IVASS quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

     1) tutte le poste dell'attivo e del passivo corrispondenti alle attività siano individuate, gestite e organizzate separatamente dalle altre attività dell'impresa e non siano trasferibili;

     2) le attività dell'impresa di cui al comma 1, lettere a) e b), alle quali si applica il metodo di cui al presente articolo, sono svolte solo nel territorio della Repubblica;

     3) la durata relativa (duration) media delle passività corrispondenti alle attività detenute dall'impresa superi i dodici anni.

     3. Il sottomodulo del rischio azionario del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui al comma 1 è calibrato, utilizzando la misura del valore a rischio, su un periodo di tempo determinato che è in linea con il periodo tipico di detenzione degli investimenti azionari per tale impresa, con un livello di confidenza che offra ai contraenti e ai beneficiari un livello di tutela equivalente a quello previsto all'articolo 45-ter, se il metodo di cui al presente articolo è utilizzato solo in relazione alle attività e passività di cui al comma 2, numero 1).

     4. L'impresa nel calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità tiene pienamente conto delle attività e passività di cui al comma 2, numero 1), al fine di valutare gli effetti di diversificazione, fatta salva la necessità di tutelare gli interessi dei contraenti e dei beneficiari in altri Stati membri.

     5. L'IVASS rilascia l'autorizzazione di cui al comma 1 qualora la solvibilità e la liquidità nonchè le strategie, i processi e le procedure di segnalazione dell'impresa in relazione alla gestione integrata di attivo e passivo sono tali da assicurare, nel continuo, che l'impresa è in grado di detenere investimenti azionari per un periodo coerente con il periodo tipico di detenzione degli investimenti azionari per tale impresa.

     6. L'impresa, ai fini dell'autorizzazione di cui al comma 1, dimostra altresì all'IVASS che il rispetto della condizione di cui al comma 5 è verificato con il livello di confidenza necessario per offrire ai contraenti e ai beneficiari un livello di tutela equivalente a quello stabilito all'articolo 45-ter.

     7. L'impresa che applichi il sottomodulo del rischio azionario ai sensi del comma 1 non può tornare ad applicare il metodo di cui all'articolo 45-septies, salvo che ricorrano adeguate giustificazioni e previa autorizzazione dell'IVASS.

 

     Art. 45 decies. (Requisito patrimoniale per il rischio operativo) [220]

     1. Il requisito patrimoniale per il rischio operativo riflette i rischi operativi nella misura in cui non siano già coperti nei moduli di rischio di cui all'articolo 45-sexies. Tale requisito è calibrato conformemente all'articolo 45-ter, commi 3 e 4.

     2. Per i contratti di assicurazione vita in cui il rischio di investimento è sopportato dagli assicurati, il calcolo del requisito patrimoniale per il rischio operativo tiene conto dell'importo delle spese annuali sostenute in relazione a tali obbligazioni di assicurazione.

     3. Per le operazioni assicurative e riassicurative diverse da quelle di cui al comma 2, il calcolo del requisito patrimoniale per il rischio operativo tiene conto del volume di tali operazioni in termini di premi acquisiti e di riserve tecniche detenute in relazione a tali impegni di assicurazione e di riassicurazione. In questo caso il requisito patrimoniale per il rischio operativo non supera il trenta percento (30%) del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di base relativo a tali operazioni assicurative e riassicurative.

 

     Art. 45 undecies. (Aggiustamento per la capacità di assorbimento delle perdite delle riserve tecniche e delle imposte differite) [221]

     1. L'aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche e delle imposte differite di cui all'articolo 45-quinquies, comma 1, lettera c), riflette la compensazione potenziale di perdite inattese tramite una riduzione simultanea delle riserve tecniche o delle imposte differite o una combinazione delle due.

     2. L'aggiustamento tiene conto dell'effetto di mitigazione del rischio esercitato dalle future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale dei contratti di assicurazione nella misura in cui l'impresa può dimostrare che la riduzione di tali partecipazioni possa essere utilizzata per coprire perdite inattese al loro verificarsi. L'effetto di mitigazione del rischio esercitato dalle future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale non supera la somma delle riserve tecniche e delle imposte differite relative a tali partecipazioni.

     3. Ai fini del comma 2 il valore delle future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale in circostanze avverse è raffrontato al valore di tali partecipazioni in base alle ipotesi sottese al calcolo della migliore stima delle riserve tecniche.

 

     Art. 45 duodecies. (Semplificazioni della formula standard) [222]

     1. L'impresa può utilizzare un calcolo semplificato per uno specifico sottomodulo o modulo di rischio quando sia giustificato dalla natura, dalla portata e dalla complessità dei rischi cui è esposta e quando l'applicazione del calcolo standardizzato non risulti proporzionata. I calcoli semplificati sono calibrati conformemente all'articolo 45-ter, commi 3 e 4.

 

     Art. 45 terdecies. (Scostamenti significativi dalle ipotesi sottese al calcolo della formula standard) [223]

     1. Qualora risulti inappropriato calcolare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità conformemente alla formula standard perchè il profilo di rischio dell'impresa si discosta significativamente dalle ipotesi sottese al calcolo della formula standard, l'IVASS può richiedere, con decisione motivata, all'impresa di sostituire un sottogruppo dei parametri utilizzati nel calcolo della formula standard con dei parametri specifici di tale impresa in sede di calcolo dei moduli del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione vita, per l'assicurazione danni e per l'assicurazione malattia, ai sensi dell'articolo 45-sexies, comma 7. Tali parametri specifici sono calcolati in modo tale da assicurare che l'impresa ottemperi all'articolo 45-ter, commi 3 e 4.

 

     Art. 46. Quota di garanzia [224]

     [1. Un terzo del margine di solvibilità richiesto rappresenta la quota di garanzia.

     2. La quota di garanzia dell'impresa che esercita i rami vita, fermi restando i limiti stabiliti per la misura del capitale sociale o del fondo di garanzia, non può in nessun caso essere inferiore a tre milioni di euro.

     3. La quota di garanzia dell'impresa che esercita i rami danni, fermi restando i limiti stabiliti per la misura del capitale sociale o del fondo di garanzia, non può in nessun caso essere inferiore a due milioni di euro. Qualora l'impresa sia autorizzata all'esercizio dei rami 10, 11, 12, 13, 14 e 15 di cui all'articolo 2, comma 3, la quota di garanzia non può in nessun caso essere inferiore a tre milioni di euro. Qualora l'autorizzazione comprenda più rami di assicurazione si ha riguardo al solo ramo per il cui esercizio è richiesto l'importo più elevato.

     3-bis. L'impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio dei rami danni che esercita congiuntamente l'attività di riassicurazione dispone, rispetto a tutte le attività esercitate, della quota di garanzia conformemente all'articolo 66-sexies, nel caso in cui ricorra una delle seguenti condizioni:

     a) i premi di riassicurazione raccolti superano il 10 per cento dei premi totali;

     b) i premi di riassicurazione raccolti superano cinquanta milioni di euro;

     c) le riserve tecniche relative alle accettazioni in riassicurazione superano il 10 per cento delle riserve tecniche totali [225].

     4. La quota di garanzia è coperta esclusivamente mediante gli elementi patrimoniali di cui all'articolo 44, comma 2, al netto degli elementi immateriali di cui al provvedimento previsto dal comma 5 del medesimo articolo.

     5. Gli importi di cui ai commi 2 e 3 sono aumentati annualmente, con regolamento adottato dall'ISVAP, in base all'incremento dell'indice europeo dei prezzi al consumo, pubblicato da Eurostat, salvo che gli incrementi siano inferiori al cinque per cento.]

 

Sezione III. [226]

Modelli interni completi o parziali

 

     Art. 46 bis. (Autorizzazione all'utilizzo dei modelli interni completi o parziali: disposizioni generali) [227]

     1. L'impresa può essere autorizzata dall'IVASS a calcolare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità utilizzando un modello interno completo o uno o più modelli parziali, in coerenza con le disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili.

     2. L'impresa può utilizzare modelli interni parziali, per il calcolo di uno o più dei seguenti elementi:

     a) uno o più moduli di rischio, o sottomoduli, del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di base di cui agli articoli 45-sexies e 45-septies;

     b) il requisito patrimoniale per il rischio operativo di cui all'articolo 45-decies;

     c) l'aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche e delle imposte differite di cui all'articolo 45-undecies.

     3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, l'impresa può applicare modelli parziali a tutta l'attività o solo ad uno o più settori di attività rilevanti.

     4. L'impresa allega alla richiesta di autorizzazione tutti i documenti necessari a comprovare che il modello interno soddisfi i requisiti di cui agli articoli 46-novies, 46-decies, 46-undecies, 46-duodecies, 46-terdecies, 46-quaterdecies.

     5. Se la richiesta di autorizzazione si riferisce ad un modello interno parziale, i requisiti di cui agli articoli 46-novies, 46-decies, 46-undecies, 46-duodecies, 46-terdecies, 46-quaterdecies sono adeguati all'applicazione limitata del modello.

     5-bis. L'IVASS informa l'AEAP in merito alla richiesta di autorizzazione all'utilizzo o alla modifica di un modello interno. L'IVASS può chiedere all'AEAP assistenza tecnica per la decisione sulla domanda [228].

     6. L'IVASS rilascia l'autorizzazione di cui al comma 1 entro sei mesi dal ricevimento della richiesta completa della documentazione previo accertamento della adeguatezza dei sistemi di identificazione, misurazione, monitoraggio, gestione e segnalazione dei rischi dell'impresa ed in particolare della conformità del modello interno ai requisiti di cui ai commi 4 e 5.

     7. In caso di diniego dell'autorizzazione all'utilizzo del modello interno, l'IVASS provvede con decisione motivata.

     8. A seguito del rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo di un modello interno, di cui al comma 1, l'IVASS può richiedere all'impresa, con decisione motivata, di fornire una stima del Requisito Patrimoniale di Solvibilità calcolato conformemente alla formula standard di cui, alla Sezione II del presente Capo.

 

     Art. 46 ter. (Autorizzazione all'utilizzo dei modelli interni parziali: disposizioni specifiche) [229]

     1. Ai fini dell'autorizzazione di cui all'articolo 46-bis il modello interno parziale può essere autorizzato solo se tale modello soddisfa i criteri di cui al medesimo articolo e le seguenti condizioni aggiuntive:

     a) l'ambito di applicazione limitato è adeguatamente motivato dall'impresa;

     b) il Requisito Patrimoniale di Solvibilità calcolato utilizzando il modello parziale riflette in maniera più appropriata il profilo di rischio dell'impresa ed in particolare è conforme ai principi di cui alla Sezione I del presente Capo;

     c) la struttura è coerente con i principi di cui alla Sezione I del presente Capo, in modo tale che sia possibile la piena integrazione del modello interno parziale nella formula standard.

     2. Nell'ambito del procedimento di valutazione della richiesta di autorizzazione all'utilizzo di un modello interno parziale che si applica, con riguardo ad un modulo di rischio specifico, soltanto a taluni sottomoduli o a taluni settori di attività dell'impresa o a parti di entrambi, l'IVASS può richiedere all'impresa di presentare un piano di transizione realistico per l'estensione dell'ambito di applicazione del modello.

     3. Il piano di transizione di cui al comma 2 indica le modalità con cui l'impresa intende estendere l'ambito di applicazione del modello parziale di cui al comma 1 ad altri sottomoduli o settori di attività per garantire che il modello copra una parte predominante delle sue operazioni di assicurazione con riguardo a tale modulo di rischio specifico.

 

     Art. 46 quater. (Politica per la modifica dei modelli interni completi e parziali) [230]

     1. L'impresa può modificare il modello interno conformemente alla politica approvata dall'IVASS nell'ambito del procedimento di autorizzazione del modello interno completo o parziale ai sensi dell'articolo 46-bis.

     2. La politica di cui al comma 1 comprende la specificazione delle modifiche minori e delle modifiche rilevanti da apportare al modello interno.

     3. Le modifiche rilevanti al modello interno e le modifiche della politica di cui al comma 1, sono soggette all'autorizzazione dell'IVASS, come previsto dall'articolo 46-bis.

     4. Le modifiche minori al modello interno non sono soggette all'autorizzazione dell'IVASS nella misura in cui sono conformi alla politica di cui al comma 1.

 

     Art. 46 quinquies. (Responsabilità del consiglio di amministrazione relativa ai modelli interni) [231]

     1. Il consiglio di amministrazione dell'impresa approva la richiesta di autorizzazione all'utilizzo del modello interno da inviare all'IVASS ai sensi dell'articolo 46-bis, nonchè la richiesta di autorizzazione di eventuali modifiche rilevanti da apportare successivamente a tale modello.

     2. Il consiglio di amministrazione pone in essere sistemi atti a garantire che il modello interno funzioni adeguatamente su base continuativa.

 

     Art. 46 sexies. (Ritorno alla formula standard) [232]

     1. L'impresa che ha ottenuto l'autorizzazione all'utilizzo di un modello interno completo o parziale ai sensi dell'articolo 46-bis non ritorna a calcolare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità o una parte di esso in base alla formula standard secondo quanto previsto dalla Sezione II del presente Capo, salvo che sussistano circostanze debitamente motivate e previa autorizzazione dell'IVASS.

 

     Art. 46 septies. (Non conformità del modello interno) [233]

     1. L'impresa, autorizzata ad utilizzare un modello interno ai sensi dell'articolo 46-bis, che cessa di rispettare i requisiti di cui agli articoli 46-novies, 46-decies, 46-undecies, 46-duodecies, 46-terdecies, 46-quaterdecies, presenta tempestivamente all'IVASS un piano che preveda il ripristino entro un periodo di tempo ragionevole della conformità o dimostra che l'effetto della non conformità è irrilevante.

     2. Qualora l'impresa non riesca ad attuare il piano di cui al comma 1, l'IVASS può imporre all'impresa di ritornare a calcolare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità conformemente alla formula standard di cui alla Sezione II del presente Capo.

 

     Art. 46 octies. (Scostamenti significativi dalle ipotesi sottese alla formula standard) [234]

     1. L'IVASS, qualora sia inappropriato calcolare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità conformemente alla formula standard perchè il profilo di rischio dell'impresa si discosta significativamente dalle ipotesi sottostanti al calcolo della formula standard, può chiedere all'impresa, con decisione motivata, di utilizzare un modello interno per calcolare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità o i moduli di rischio rilevanti di quest'ultimo.

 

     Art. 46 novies. (Prova dell'utilizzo) [235]

     1. L'impresa dimostra che il modello interno completo o parziale è ampiamente utilizzato e svolge un ruolo importante nel sistema di governo societario di cui al Titolo III, Capo I, Sezione II, in particolare:

     a) nel sistema di gestione dei rischi di cui all'articolo 30-bis e nei processi decisionali;

     b) nei processi di valutazione e di allocazione del capitale economico e di solvibilità, compresa la valutazione interna del rischio e della solvibilità di cui all'articolo 30-ter.

     2. L'impresa dimostra che la frequenza del calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità tramite il modello interno è coerente con la frequenza con la quale utilizza tale modello interno per le altre finalità di cui al comma 1.

     3. Il consiglio di amministrazione garantisce la costante adeguatezza della struttura e del funzionamento del modello interno ed assicura che il modello interno continui a riflettere in maniera appropriata il profilo di rischio dell'impresa.

 

     Art. 46 decies. (Standard di qualità statistica) [236]

     1. L'impresa assicura che il modello interno, ed in particolare il calcolo della distribuzione di probabilità prevista (probability distribution forecast) ad esso sottostante, sia conforme ai criteri di cui al presente articolo.

     2. L'impresa utilizza, ai fini del calcolo della distribuzione di probabilità prevista, metodi basati su tecniche attuariali e statistiche adeguate, applicabili e pertinenti, nonchè coerenti con i metodi utilizzati per calcolare le riserve tecniche. I metodi per il calcolo della distribuzione di probabilità prevista sono basati su informazioni attuali e credibili e su ipotesi realistiche. L'impresa giustifica all'IVASS, laddove richiesto, le ipotesi sottese al modello interno.

     3. L'impresa utilizza per il modello interno dati accurati, completi e adeguati ed aggiorna almeno annualmente le serie di dati utilizzati nel calcolo della distribuzione di probabilità prevista.

     4. Indipendentemente dal metodo scelto per il calcolo della distribuzione di probabilità prevista, l'impresa assicura che la capacità del modello interno di classificare i rischi è sufficiente a garantire che tale modello sia ampiamente utilizzato e svolga un ruolo importante nel sistema di governo societario, in particolare nel sistema di gestione dei rischi e nei processi decisionali nonchè nell'allocazione del capitale conformemente all'articolo 46-novies.

     5. Il modello interno copre tutti i rischi sostanziali ai quali l'impresa è esposta ed almeno i rischi di cui all'articolo 45-ter, comma 5.

     6. Ai fini degli effetti di diversificazione, l'impresa può tenere conto nel proprio modello interno delle interdipendenze all'interno e tra le categorie di rischio, purchè l'IVASS giudichi adeguato il sistema utilizzato per misurare tali effetti di diversificazione.

     7. L'impresa può tenere pienamente conto dell'effetto delle tecniche di mitigazione del rischio nel proprio modello interno, nella misura in cui il rischio di credito e altri rischi derivanti dall'uso di tali tecniche di mitigazione del rischio siano adeguatamente riflessi nel proprio modello interno.

     8. L'impresa valuta accuratamente nel proprio modello interno i rischi particolari connessi alle garanzie finanziarie e alle opzioni contrattuali, laddove siano significativi. L'impresa valuta altresì i rischi connessi alle opzioni esistenti per i contraenti per le imprese di assicurazione e riassicurazione. A tal fine l'impresa tiene conto dell'impatto che le future variazioni delle condizioni finanziarie e non finanziarie possono avere sull'esercizio di tali opzioni.

     9. L'impresa può tenere conto, nel proprio modello interno, delle future azioni gestionali che prevede ragionevolmente di attuare in circostanze specifiche, prendendo in considerazione anche i tempi necessari per l'attuazione di tali azioni.

     10. L'impresa tiene conto nel proprio modello interno di tutti i pagamenti che prevede di effettuare a favore di contraenti, beneficiari, assicurati e altri aventi diritto a prestazioni assicurative, indipendentemente dal fatto che questi pagamenti siano o meno contrattualmente garantiti.

 

     Art. 46 undecies. (Standard di calibrazione) [237]

     1. L'impresa può utilizzare per il modello interno un periodo di tempo o una misura di rischio diversi da quelli di cui all'articolo 45-ter, commi 3 e 4, nella misura in cui le risultanze di tale modello interno possano essere utilizzate da tale impresa per calcolare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità in modo da fornire ai contraenti, ai beneficiari, agli assicurati e agli altri aventi diritto a prestazioni assicurative un livello di tutela equivalente a quello derivante dall'utilizzo dei parametri di cui all'articolo 45-ter.

     2. L'impresa, laddove sia possibile, deriva il Requisito Patrimoniale di Solvibilità direttamente dalla distribuzione di probabilità prevista prodotta dal proprio modello interno, utilizzando la misura del valore a rischio di cui all'articolo 45-ter, comma 4.

     3. Nel caso in cui l'impresa non possa derivare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità direttamente dalla distribuzione di probabilità prevista prodotta dal proprio modello interno, l'IVASS può autorizzare l'uso di approssimazioni nel processo di calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità nella misura in cui tale impresa possa dimostrare che i contraenti e gli assicurati beneficiano di un livello di tutela equivalente a quello di cui all'articolo 45-ter.

     4. L'IVASS può imporre all'impresa di applicare il modello interno a portafogli di riferimento rilevanti, utilizzando ipotesi basate su dati esterni anzichè interni, per verificare la calibrazione del modello interno e per controllare che le specifiche di tale modello siano in linea con la prassi di mercato generalmente accettata.

 

     Art. 46 duodecies. (Attribuzione di utili e di perdite) [238]

     1. L'impresa esamina, almeno una volta all'anno, le cause e le fonti degli utili e delle perdite per ciascuno dei principali settori di attività.

     2. L'impresa dimostra le modalità con cui la categorizzazione dei rischi adottata nel modello interno spieghi le cause e le fonti degli utili e delle perdite. La categorizzazione dei rischi e l'attribuzione degli utili e delle perdite riflettono il profilo di rischio dell'impresa.

 

     Art. 46 terdecies. (Standard di convalida) [239]

     1. L'impresa adotta un ciclo regolare di convalida del proprio modello interno che include, con riferimento a tale modello, il monitoraggio del corretto funzionamento, il riesame della continua adeguatezza delle specifiche e il raffronto delle risultanze con i dati tratti dall'esperienza.

     2. L'impresa include nella procedura di convalida del modello interno un processo statistico efficace che consenta all'impresa medesima di dimostrare all'IVASS che i requisiti patrimoniali che risultano da tale modello sono appropriati.

     3. L'impresa utilizza metodi statistici che consentano di verificare l'appropriatezza della distribuzione di probabilità prevista sia rispetto all'esperienza passata sia rispetto a tutti i nuovi dati rilevanti e alle nuove informazioni relativi a tale distribuzione di probabilità.

     4. L'impresa include nella procedura di convalida del modello interno un'analisi della stabilità di tale modello ed in particolare la verifica della sensibilità delle risultanze a variazioni delle principali ipotesi sottostanti. Tale procedura di convalida include altresì la valutazione dell'accuratezza, della completezza e dell'adeguatezza dei dati utilizzati nel modello interno.

 

     Art. 46 quaterdecies. (Standard di documentazione) [240]

     1. L'impresa documenta la struttura e i dettagli operativi del modello interno utilizzato.

     2. La documentazione di cui al comma 1:

     a) dimostra l'osservanza degli articoli 46-novies, 46-decies, 46-undecies, 46-duodecies, 46-terdecies;

     b) fornisce un quadro dettagliato della teoria, delle ipotesi e delle basi matematica ed empirica che sottendono il modello interno;

     c) indica eventuali circostanze in cui il modello interno non funziona in modo efficace.

     3. L'impresa documenta ogni modifica rilevante apportata al proprio modello interno conformemente all'articolo 46-quater.

 

     Art. 46 quinquiesdecies. (Modelli e dati esterni) [241]

     1. L'impresa che utilizza un modello o dati provenienti da terzi rispetta in ogni caso tutti i requisiti che si applicano ai modelli interni conformemente agli articoli 46-novies, 46-decies, 46-undecies, 46-duodecies, 46-terdecies, 46-quaterdecies ed alle relative disposizioni di attuazione.

 

     Art. 47. Cessione dei rischi in riassicurazione [242]

     [1. L'ISVAP può non tener conto, ai fini della copertura delle riserve tecniche e del calcolo del margine di solvibilità, della cessione dei rischi in riassicurazione ad imprese aventi la sede legale in Stati terzi che non abbiano istituito un proprio legale rappresentante nel territorio della Repubblica o nel territorio di un altro Stato membro.

     2. La decisione dell'ISVAP deve essere motivata esclusivamente da valutazioni attinenti alla solvibilità delle imprese riassicuratrici.]

 

Sezione IV. [243]

Requisito patrimoniale minimo

 

     Art. 47 bis. (Requisito Patrimoniale Minimo: disposizioni generali) [244]

     1. L'impresa detiene fondi propri di base ammissibili in misura tale da coprire il Requisito Patrimoniale Minimo.

 

     Art. 47 ter. (Calcolo del Requisito Patrimoniale Minimo) [245]

     1. Il Requisito Patrimoniale Minimo è calcolato conformemente alle relative disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione europea nel rispetto dei seguenti principi:

     a) è calcolato in modo chiaro e semplice, al fine di garantire la possibilità di una revisione;

     b) corrisponde ad un importo di fondi propri di base ammissibili al di sotto del quale i contraenti, i beneficiari, gli assicurati e gli altri aventi diritto a prestazioni assicurative sarebbero esposti ad un livello di rischio inaccettabile qualora all'impresa fosse consentito di continuare la propria attività;

     c) la funzione lineare di cui al comma 2, utilizzata per calcolare il Requisito Patrimoniale Minimo, è calibrata sul valore a rischio dei fondi propri di base dell'impresa con un livello di confidenza dell'ottantacinque per cento (85 %) su un periodo di un anno;

     d) il livello minimo assoluto è pari a:

     1) 2.500.000 euro per le imprese di assicurazione danni, comprese le imprese di assicurazione captive, salvo il caso in cui sia coperta la totalità o parte dei rischi compresi in uno dei rami da 10 a 15 elencati all'articolo 2, comma 3, nel qual caso non può essere inferiore a 3.700.000 euro;

     2) 3.700.000 euro per le imprese di assicurazione vita, comprese le imprese di assicurazione captive;

     3) 6.200.000 euro, ossia la somma degli importi di cui ai numeri 1) e 2) per le imprese che esercitano congiuntamente i rami vita e danni.

     2. Fatto salvo il comma 3, il Requisito Patrimoniale Minimo è calcolato come funzione lineare di un insieme o sottoinsieme delle seguenti variabili: riserve tecniche, premi contabilizzati, capitale a rischio, imposte differite e costi amministrativi dell'impresa. Le variabili utilizzate sono calcolate al netto della riassicurazione.

     3. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, lettera d), il Requisito Patrimoniale Minimo non può scendere al di sotto del venticinque per cento (25%) nè superare il quarantacinque per cento (45%) del Requisito Patrimoniale di Solvibilità dell'impresa, calcolato conformemente alle Sezioni II e III del presente Capo, ivi incluse le eventuali maggiorazioni del capitale imposte ai sensi dell'articolo 47-sexies.

     4. Fino al 31 dicembre 2017, l'IVASS ha la facoltà di esigere che l'impresa applichi le percentuali di cui al comma 3 solo al Requisito Patrimoniale di Solvibilità calcolato conformemente alla Sezione II del presente Capo.

     5. L'impresa calcola il Requisito Patrimoniale Minimo almeno ogni tre mesi e comunica il risultato di tale calcolo all'IVASS.

     6. Ai fini del calcolo dei limiti di cui al comma 3 l'impresa non è tenuta a calcolare il proprio requisito patrimoniale di solvibilità su base trimestrale.

     7. Se il Requisito Patrimoniale Minimo di cui al comma 5 coincide con uno dei limiti di cui al comma 3, l'impresa fornisce all'IVASS le informazioni necessarie a comprendere adeguatamente le ragioni per cui si è verificata tale coincidenza.

 

Capo IV-ter. [246]

Informativa e processo di controllo prudenziale

 

     Art. 47 quater. (Requisiti dell'informativa all'IVASS ai fini della verifica delle condizioni di esercizio) [247]

     1. L'impresa trasmette all'IVASS le informazioni necessarie, tenuto conto degli obiettivi di vigilanza di cui agli articoli 3 e 5, al fine di consentire all'IVASS di effettuare il processo di controllo prudenziale di cui all'articolo 47-quinquies. Le informazioni da trasmettere, secondo quanto stabilito dall'IVASS con regolamento, includono almeno elementi per:

     a) valutare il sistema di governo societario adottato dalle imprese, l'attività che esse esercitano, i principi di valutazione applicati a fini di solvibilità, i rischi cui sono esposte e i sistemi di gestione dei rischi, nonchè la loro struttura patrimoniale, il loro fabbisogno di capitale e la loro gestione del capitale;

     b) adottare tutte le decisioni opportune derivanti dall'esercizio delle funzioni e dei poteri di vigilanza.

     2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 190, commi 1-bis e 1-ter, l'IVASS determina, con regolamento, la natura, la portata e il formato delle informazioni di cui al comma 1 che l'impresa è tenuta a presentare in periodi predefiniti, in caso di eventi predefiniti e in caso di indagini in merito alla situazione dell'impresa.

     3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 47-ter, comma 5, quando le informazioni devono essere fornite a scadenze determinate inferiori all'anno, l'IVASS può limitare le informazioni se:

     a) fornire tali informazioni risulterebbe eccessivamente oneroso in rapporto alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi inerenti all'attività dell'impresa;

     b) le informazioni sono trasmesse almeno una volta l'anno.

     4. Il comma 3 non si applica se le informazioni periodiche di vigilanza riguardino imprese di assicurazione o di riassicurazione facenti parte di un gruppo come definito dall'articolo 210 a meno che l'impresa non riesca a dimostrare all'IVASS che una frequenza superiore all'anno è inopportuna data la natura, la portata e la complessità dei rischi inerenti all'attività del gruppo.

     5. Limitazioni alle informazioni periodiche di vigilanza sono concesse solo alle imprese che non rappresentano più del 20 per cento del mercato nazionale rispettivamente vita e danni. La quota di mercato danni si basa su premi lordi contabilizzati e la quota vita sulle riserve tecniche lorde.

     6. L'IVASS, in sede di concessione delle limitazioni di cui ai commi 3 e 5, tiene conto delle dimensioni delle imprese dando priorità alle imprese di dimensioni minori.

     7. L'IVASS può limitare o esonerare l'impresa dall'obbligo di presentazione periodica delle informazioni analitiche di vigilanza quando:

     a) fornire tali informazioni risulterebbe eccessivamente oneroso in rapporto alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi inerenti all'attività dell'impresa;

     b) fornire tali informazioni non è necessario ai fini di una vigilanza efficace dell'impresa;

     c) l'esonero non mina la stabilità dei sistemi finanziari interessati nell'Unione; e

     d) l'impresa è in grado di fornire informazioni su base ad hoc.

     8. L'IVASS non esonera dall'obbligo di fornire informazioni analitiche le imprese facenti parte di un gruppo ai sensi dell'articolo 210 a meno che l'impresa non dimostri all'IVASS che un'informativa di questo tipo è inopportuna data la natura, la portata e la complessità dei rischi inerenti all'attività del gruppo e tenuto conto dell'obiettivo della stabilità finanziaria.

     9. Esoneri all'obbligo di fornire informazioni analitiche sono concessi solo alle imprese che non rappresentino più del 20 per cento del mercato nazionale rispettivamente vita e danni, ove la quota di mercato danni si basa su premi lordi contabilizzati e la quota vita sulle riserve tecniche lorde.

     10. L'IVASS, in sede di concessione delle deroghe di cui ai commi 7, 8 e 9, tiene conto delle dimensioni delle imprese dando priorità alle imprese di dimensioni minori.

     11. Ai fini dell'esercizio del potere di limitazione o di esonero delle informazioni da trasmettere di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, l'IVASS valuta nell'ambito del processo di controllo prudenziale di cui all'articolo 47-quinquies se l'informativa è eccessivamente onerosa in rapporto alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi insiti nell'attività dell'impresa, tenendo conto almeno dei seguenti elementi:

     a) il volume dei premi, delle riserve tecniche e degli attivi dell'impresa;

     b) la volatilità delle prestazioni e dei sinistri coperti dall'impresa;

     c) i rischi di mercato generati dagli investimenti dell'impresa;

     d) il livello delle concentrazioni di rischi;

     e) il numero totale dei rami assicurativi vita e danni per cui l'autorizzazione è concessa;

     f) i possibili effetti della gestione degli attivi dell'impresa sulla stabilità finanziaria;

     g) i sistemi e le strutture dell'impresa preposte alle informazioni di vigilanza e la politica scritta sull'informativa di cui all'articolo 30, comma 5;

     h) l'idoneità dei sistemi di governo societario dell'impresa;

     i) il livello dei fondi propri a fronte del Requisito Patrimoniale di Solvibilità e del Requisito Patrimoniale Minimo;

     l) il fatto che l'impresa sia o meno un'impresa captive.

 

     Art. 47 quinquies. (Processo di controllo prudenziale) [248]

     1. L'IVASS riesamina e valuta le strategie, i processi e le procedure di reportistica adottati dall'impresa per rispettare le norme del presente codice e delle disposizioni dell'ordinamento dell'Unione europea direttamente applicabili. Il processo di controllo prudenziale include la verifica dei requisiti qualitativi relativi al sistema di governo societario, la valutazione dei rischi a cui le imprese sono o potrebbero essere esposte e la valutazione della capacità dell' impresa di valutare tali rischi tenuto conto del contesto in cui la stessa svolge l'attività.

     2. L'IVASS esamina e valuta, in particolare, che le imprese rispettino le disposizioni relative:

     a) al sistema di governo societario, inclusa la valutazione interna del rischio e della solvibilità di cui al Titolo III, Capo I, Sezione II;

     b) alle riserve tecniche di cui al Titolo II, Capo II;

     c) ai requisiti patrimoniali di cui al Titolo III, Capo IV-bis;

     d) agli investimenti di cui agli articoli 37-ter, 38 e 41;

     e) alla qualità ed alla quantità dei fondi propri di cui al Titolo III, Capo IV;

     f) ai requisiti relativi ai modelli interni completi o parziali di cui al Titolo III, Capo IV-bis, Sezione III.

     3. L'IVASS monitora con adeguati strumenti l'impresa al fine di rilevare qualsiasi deterioramento delle condizioni finanziarie e di verificare come l'impresa vi abbia posto rimedio.

     4. L'IVASS valuta:

     a) l'adeguatezza dei metodi e delle prassi applicati dall'impresa per identificare possibili eventi o cambiamenti futuri delle condizioni economiche che potrebbero avere effetti negativi sulla situazione finanziaria globale dell'impresa.

     b) la capacità dell'impresa di far fronte a tali eventi o cambiamenti futuri delle condizioni economiche.

     5. Nell'ambito del processo di controllo prudenziale l'IVASS, in aggiunta al calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità, ove appropriato può utilizzare gli strumenti quantitativi necessari a consentire la valutazione della capacità delle imprese di far fronte a possibili eventi o cambiamenti futuri delle condizioni economiche che potrebbero avere effetti negativi sulla loro situazione finanziaria globale. L'IVASS può imporre all'impresa di attuare verifiche o analisi corrispondenti.

     6. L'IVASS, in caso di deficienze o carenze individuate nel quadro del processo di controllo prudenziale, adotta le misure che ritiene più appropriate tra quelle previste nei Titoli XIV, XVI e XVIII.

     7. Il processo di controllo prudenziale si svolge periodicamente. L'IVASS stabilisce con regolamento la frequenza minima e l'ambito del processo di controllo prudenziale in funzione della natura, della portata e della complessità delle attività dell'impresa.

 

     Art. 47 sexies. (Maggiorazione del capitale) [249]

     1. All'esito del processo di controllo prudenziale di cui all'articolo 47-quinquies l'IVASS, in circostanze eccezionali, può, con provvedimento motivato, imporre una maggiorazione del capitale dell'impresa qualora ricorrano le seguenti condizioni:

     a) a giudizio dell'IVASS, il profilo di rischio dell'impresa si discosta significativamente dalle ipotesi sottese al Requisito Patrimoniale di Solvibilità calcolato con la formula standard secondo quanto disposto dal Titolo II, Capo IV-bis, Sezione II e:

     1) l'utilizzo di un modello interno di cui all'articolo 46-octies è inadeguato o è risultato inefficace; oppure

     2) un modello interno completo o parziale di cui all'articolo 46-octies è in via di predisposizione;

     b) a giudizio dell'IVASS, il profilo di rischio dell'impresa si discosta significativamente dalle ipotesi sottese al Requisito Patrimoniale di Solvibilità calcolato con un modello interno o un modello interno parziale secondo quanto disposto dal Titolo III, Capo IV-bis, Sezione III, in quanto il modello non tiene conto in misura sufficiente di taluni rischi quantificabili e l'impresa non è riuscita ad adattare il modello al proprio profilo di rischio entro il termine stabilito dall'IVASS;

     c) il sistema di governo societario dell'impresa differisce in modo significativo dalle disposizioni di cui al Titolo III, Capo I, Sezione II, e tali difformità impediscono all'impresa di individuare, misurare, monitorare, gestire e segnalare correttamente i rischi a cui è o potrebbe essere esposta, ed altre misure adottabili dall'IVASS non sarebbero idonee, entro un congruo periodo di tempo, a sanare in modo adeguato le carenze riscontrate.

     d) l'impresa applica l'aggiustamento di congruità di cui all'articolo 36-quinquies, l'aggiustamento per la volatilità di cui all'articolo 36-septies o le misure transitorie di cui agli articoli 344-novies e 344-decies e l'IVASS conclude che il profilo di rischio dell'impresa si discosta in modo significativo dalle ipotesi sottese a dette correzioni, rettifiche e misure transitorie.

     2. Nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b), la maggiorazione del capitale è calcolata in modo tale da garantire che l'impresa rispetti l'articolo 45-ter, commi 3 e 4.

     3. Nel caso di cui al comma 1, lettera c), la maggiorazione del capitale è commisurata ai rischi sostanziali imputabili alle carenze che hanno indotto l'IVASS ad imporre tale maggiorazione.

     4. Nei casi di cui al comma 1, lettera d), la maggiorazione del capitale è commisurata ai rischi sostanziali legati agli scostamenti.

     5. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), l'IVASS verifica che l'impresa adotti ogni iniziativa necessaria a rimediare alle carenze che hanno determinato l'imposizione della maggiorazione del capitale.

     6. L'IVASS riesamina, almeno annualmente, l'imposizione della maggiorazione del capitale e revoca tale imposizione nel caso in cui l'impresa abbia sanato le carenze riscontrate.

     7. Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità comprendente la maggiorazione del capitale imposta sostituisce il Requisito Patrimoniale di Solvibilità inadeguato.

     8. Fermo quanto disposto al comma 7, ai fini del calcolo del margine di rischio di cui all'articolo 36-ter, commi 9, 10 e 11, il Requisito Patrimoniale di Solvibilità non include la maggiorazione del capitale imposta nel caso di cui al comma 1, lettera c).

     9. L'IVASS con regolamento, detta disposizioni per l'applicazione delle maggiorazioni di capitale di cui al presente articolo.

 

     Art. 47 septies. (Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria: contenuto) [250]

     1. L'impresa, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 190, commi 1-bis e 1-ter, pubblica annualmente una relazione sulla propria solvibilità e condizione finanziaria e la trasmette all'IVASS congiuntamente alle informazioni di cui all'articolo 47-quater, comma 1.

     2. La relazione di cui al comma 1 include le informazioni, riportate integralmente o mediante il riferimento ad altre informazioni, equivalenti per natura e portata, pubblicate in attuazione di altre prescrizioni legislative o regolamentari, concernenti:

     a) la descrizione dell'attività e i risultati di gestione dell'impresa;

     b) la descrizione del sistema di governo societario e la valutazione della adeguatezza di tale sistema rispetto al profilo di rischio dell'impresa;

     c) separatamente per ciascuna categoria di rischio, la descrizione dell'esposizione, della concentrazione, della mitigazione e della sensitività;

     d) separatamente per attività, riserve tecniche e altre passività, la descrizione delle basi e dei metodi utilizzati per la loro valutazione, congiuntamente alla spiegazione di eventuali differenze rilevanti rispetto alle basi e ai metodi utilizzati per la loro valutazione nel bilancio;

     e) la descrizione della gestione del capitale contenente almeno:

     1) la struttura e l'importo dei fondi propri, nonchè la loro qualità;

     2) gli importi del Requisito Patrimoniale di Solvibilità e del Requisito Patrimoniale Minimo;

     3) l'esercizio della opzione di cui all'articolo 45-novies utilizzata ai fini del calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità;

     4) le informazioni che consentono un'adeguata comprensione delle principali differenze tra le ipotesi sottese alla formula standard e quelle di ciascun modello interno utilizzato dall'impresa per il calcolo del proprio Requisito Patrimoniale di Solvibilità;

     5) l'importo corrispondente all'inosservanza del Requisito Patrimoniale Minimo o ogni grave inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità rilevata durante il periodo oggetto della relazione, anche se in seguito rimosso, congiuntamente all'illustrazione delle relative cause, conseguenze e delle eventuali misure correttive adottate.

     3. Quando si applica l'aggiustamento di congruità di cui all'articolo 36-quinquies, la descrizione di cui al comma 2, lettera d), riguarda, oltre all'aggiustamento, anche il portafoglio degli impegni e gli attivi dedicati cui l'aggiustamento stesso si applica nonchè la quantificazione dell'impatto dell'azzeramento dell'aggiustamento di congruità sulla situazione finanziaria dell'impresa. La descrizione di cui al comma 2, lettera d), indica anche se l'impresa utilizza l'aggiustamento per la volatilità di cui all'articolo 36-sexies e quantifica l'impatto dell'azzeramento dell'aggiustamento per la volatilità sulla situazione finanziaria dell'impresa.

     4. La descrizione di cui al comma 2, lettera e), numero 1), comprende un'analisi relativa ad ogni cambiamento significativo rispetto al precedente periodo oggetto della relazione e l'illustrazione di ogni variazione significativa rispetto al valore di tali elementi nel bilancio, nonchè una breve descrizione della trasferibilità del capitale.

     5. Nella pubblicazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui al comma 2, lettera e), numero 2), sono indicati separatamente l'importo calcolato secondo quanto previsto dal Titolo III, Capo IV-bis, Sezione II e Sezione III, e l'eventuale importo maggiorato del capitale richiesto dall'IVASS ai sensi dell'articolo 47-sexies o l'impatto dei parametri specifici richiesti dall'IVASS all'impresa ai sensi dell'articolo 45-terdecies, congiuntamente ad una breve indicazione delle motivazioni fornite dall'IVASS.

     6. La pubblicazione di cui al comma 2, lettera e) numero 2), è accompagnata, ove applicabile, dall'indicazione che il Requisito Patrimoniale di Solvibilità è in corso di valutazione da parte dell'IVASS.

     7. L'IVASS determina, con regolamento, gli elementi della relazione di cui al comma 1 che sono corredati dalla relazione del revisore legale o della società di revisione legale.

 

     Art. 47 octies. (Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria: principi applicabili) [251]

     1. L'IVASS può esonerare l'impresa dall'obbligo di rendere pubblica un'informazione se la pubblicazione:

     a) possa procurare un significativo vantaggio ingiustificato ad operatori concorrenti del mercato;

     b) sia coperta da segreto o se è in ogni caso riservata, in forza di obblighi dell'impresa nei confronti dei contraenti o di altri soggetti.

     2. Nel caso di cui al comma 1, l'impresa dichiara nella relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria l'esonero dall'obbligo di pubblicazione e le relative motivazioni.

     3. L'IVASS autorizza l'impresa ad utilizzare o a fare riferimento alle informazioni pubblicate in adempimento di altri obblighi di legge o regolamentari, se tali informazioni sono di natura e portata equivalenti a quelle richieste dall'articolo 47-septies.

     4. I commi 1 e 2 non si applicano alle informazioni di cui all'articolo 47-septies, comma 2, lettera e).

     5. L'IVASS con regolamento determina modalità, termini e contenuti della relazione di solvibilità e sulla condizione finanziaria.

 

     Art. 47 novies. (Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria: aggiornamenti e informazioni facoltative aggiuntive) [252]

     1. Nel caso si verifichino circostanze rilevanti che abbiano un impatto significativo sulle informazioni pubblicate ai sensi degli articoli 47-septies e 47-octies, l'impresa pubblica appropriate informazioni sulla natura e sugli effetti di tali circostanze.

     2. Ai fini di cui al comma 1, sono considerate circostanze rilevanti almeno le seguenti:

     a) l'IVASS, constatata l'inosservanza del Requisito Patrimoniale Minimo, ritiene che l'impresa non sia in grado di presentare un piano di finanziamento realistico a breve termine o, comunque, l'impresa non trasmette tale piano entro un mese dalla data in cui è stata rilevata l'inosservanza;

     b) l'IVASS rileva che l'impresa non ha trasmesso un piano di risanamento realistico entro due mesi dalla data in cui è stata riscontrata una grave inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità.

     3. Nel caso di cui al comma 2, lettera a), l'IVASS richiede all'impresa di pubblicare immediatamente l'importo corrispondente all'inosservanza del Requisito Patrimoniale Minimo, congiuntamente ad una illustrazione delle relative cause e dei relativi effetti per l'impresa, incluse le eventuali misure adottate per porvi rimedio. Quando, nonostante il piano di finanziamento a breve termine considerato inizialmente realistico, il problema dell'inosservanza del Requisito Patrimoniale Minimo non è stato risolto a distanza di tre mesi dal rilevamento, l'impresa ne dà comunicazione alla fine di tale periodo, insieme ad una spiegazione della sua origine e delle sue conseguenze, comprese eventuali altre misure adottate per porvi rimedio, nonchè le eventuali altre misure correttive previste.

     4. Nel caso di cui al comma 2, lettera b), l'IVASS richiede all'impresa di pubblicare immediatamente l'importo corrispondente all'inosservanza, congiuntamente ad una illustrazione delle cause e dei relativi effetti per l'impresa, incluse le eventuali misure adottate per porvi rimedio. Quando, nonostante il piano di risanamento considerato inizialmente realistico, il problema dell'inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità non è stato risolto a distanza di sei mesi dal rilevamento, l'impresa ne dà comunicazione alla fine di tale periodo, insieme ad una spiegazione della sua origine e delle sue conseguenze, comprese eventuali altre misure per porvi rimedio, nonchè le eventuali altre misure correttive.

     5. L'impresa può pubblicare ogni informazione anche di natura esplicativa relativa alla propria solvibilità e condizione finanziaria che non sia già soggetta all'obbligo di pubblicazione ai sensi degli articoli 47-septies e 47-octies e dei commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo.

 

     Art. 47 decies. (Approvazione della relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria) [253]

     1. La relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria è soggetta all'approvazione del consiglio di amministrazione ed è pubblicata solo dopo tale approvazione.

 

     Art. 47 undecies. (Informativa all'AEAP) [254]

     1. L'IVASS comunica annualmente all'AEAP le informazioni concernenti:

     a) la maggiorazione media del capitale per impresa e l'attribuzione delle maggiorazioni del capitale imposte dall'IVASS durante l'anno precedente, calcolate in misura percentuale del Requisito Patrimoniale di Solvibilità, per ciascuna delle seguenti categorie:

     1) per le imprese di assicurazione e di riassicurazione;

     2) per le imprese di assicurazione che esercitano l'attività nei rami vita;

     3) per le imprese di assicurazione che esercitano l'attività nei rami danni;

     4) per le imprese di assicurazione che esercitano congiuntamente l'attività nei rami vita e danni;

     5) per le imprese che esercitano l'attività di riassicurazione;

     b) per ciascuna informazione di cui alla lettera a), la proporzione delle maggiorazioni del capitale imposte rispettivamente in applicazione dell'articolo 47-sexies, comma 1, lettere a), b) e c);

     c) il numero delle imprese che beneficiano della limitazione dell'obbligo di informativa periodica di vigilanza e il numero di quelle che sono esonerate dalla comunicazione su base analitica secondo il disposto dell'articolo 47-quater, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, unitamente al volume dei loro requisiti patrimoniali, dei premi, delle riserve tecniche e degli attivi rispettivamente calcolati in percentuale del totale dei requisiti patrimoniali, dei premi, delle riserve tecniche e degli attivi di tutte le imprese di assicurazione o di riassicurazione aventi sede nel territorio della Repubblica;

     d) il numero dei gruppi che beneficiano della limitazione dell'obbligo di informativa periodica di vigilanza e il numero di quelli che sono esonerati dalla comunicazione su base analitica secondo il disposto dell'articolo 216-octies, unitamente al volume dei loro requisiti patrimoniali, dei premi, delle riserve tecniche e degli attivi rispettivamente calcolati in percentuale del totale dei requisiti patrimoniali, dei premi, delle riserve tecniche e degli attivi di tutti i gruppi di cui all'articolo 210.

 

Capo IV-quater [255]

(Imprese di assicurazione che operano come investitori istituzionali)

 

     Art. 47 duodecies. (Trasparenza degli investitori istituzionali). [256]

     1. L'impresa di cui all'articolo 124-quater, comma 1, lettera b), n. 1) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, osserva le disposizioni della Parte IV, Titolo III, Capo II, Sezione I-ter del predetto decreto legislativo, in tema di trasparenza degli investitori istituzionali.

     2. L'IVASS detta disposizioni di attuazione del comma 1, in conformità a quanto previsto dall'articolo 124-novies, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

 

 

Capo V

Imprese aventi la sede legale in uno stato terzo

 

     Art. 48. (Disposizioni applicabili alle imprese aventi sede legale in uno Stato terzo) [257]

     1. La sede secondaria, insediata nel territorio della Repubblica dall'impresa di assicurazione di uno Stato terzo, è soggetta alle disposizioni di vigilanza di cui al presente Capo.

     2. L'IVASS esercita i poteri di cui agli articoli 188, 189, 190, 190-bis, comma 1, e 191 anche nei confronti della sede secondaria, insediata nel territorio della Repubblica dall'impresa di assicurazione di un Paese terzo.

     3. L'IVASS determina con regolamento le disposizioni applicabili alle sedi secondarie di cui al comma 1, anche con riferimento ai requisiti organizzativi e alle condizioni di esercizio ivi inclusi quelli applicabili alle sedi secondarie autorizzate ad esercitare congiuntamente i rami vita ed i rami infortuni e malattia. Si applicano gli articoli 30-octies, 30-novies, 32, 33, 35, 35-bis e 35-ter.

 

     Art. 48 bis. (Bilancio, registri e scritture contabili) [258]

     1. La sede secondaria, insediata nel territorio della Repubblica dall'impresa di assicurazione di un Paese terzo, è soggetta alle disposizioni in materia di registri, bilancio e scritture contabili di cui al Titolo VIII.

 

     Art. 49. (Riserve tecniche) [259]

     1. L'impresa di assicurazione di un Paese terzo rispetta, per gli impegni di assicurazione e di riassicurazione compresi nel portafoglio della sede secondaria, le disposizioni relative alla disciplina delle riserve tecniche delle imprese con sede legale nella Repubblica, di cui al Capo II, del presente Titolo.

     1-bis. L'impresa di cui al comma 1 valuta le attività e le passività della sede secondaria conformemente all'articolo 35-quater, determina i fondi propri della sede secondaria conformemente alle disposizioni di cui alle Sezioni I e II, Capo IV, del presente Titolo e investe in attività conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 37-ter, commi 1, 2, 3, 5 e 6, 38, 41 e 42.

     2. L'IVASS può richiedere che gli attivi a copertura delle riserve tecniche siano localizzati nel territorio della Repubblica, ove ciò sia ritenuto necessario per la salvaguardia degli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.

 

     Art. 50. (Calcolo del Requisito Patrimoniale di solvibilità e del Requisito Patrimoniale Minimo) [260]

     1. L'impresa di assicurazione di un Paese terzo dispone, per la sede secondaria, di un importo di fondi propri ammissibili, costituito dagli elementi di cui all'articolo 44-decies, comma 3.

     1-bis. L'impresa di cui al comma 1 calcola il Requisito Patrimoniale di Solvibilità e il Requisito Patrimoniale Minimo conformemente alle disposizioni di cui al Capo IV-bis, con riguardo alle operazioni realizzate dalla sede secondaria.

     2. L'importo ammissibile dei fondi propri di base richiesti a copertura del Requisito Patrimoniale Minimo e il minimo assoluto di tale Requisito Patrimoniale minimo sono costituiti in conformità all'articolo 44-decies, comma 4. L'importo ammissibile dei fondi propri di base non può essere inferiore alla metà del minimo assoluto previsto dall'articolo 47-ter, comma 1, lettera d).

     2-bis. I fondi propri di base ammissibili a copertura del Requisito Patrimoniale Minimo includono la cauzione depositata in conformità dell'articolo 28, comma 5.

     3. Le attività a copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità sono localizzate, fino a concorrenza dell'ammontare del Requisito Patrimoniale Minimo, nel territorio della Repubblica, mentre per l'eccedenza possono essere localizzate nel territorio di altri Stati membri.

     4. Le disposizioni dei commi 1 e 1-bis non si applicano all'impresa autorizzata ad operare anche in altri Stati membri, che sia soggetta a vigilanza globale di solvibilità esercitata dalla autorità di controllo di uno di tali Stati ai sensi dell'articolo 51.

 

     Art. 51. (Agevolazioni per l'impresa operante in più Stati membri) [261]

     1. L'impresa di un Paese terzo, che al momento in cui presenta istanza di autorizzazione ad operare nel territorio della Repubblica è già autorizzata all'esercizio dei rami vita o dei rami danni in uno o più Stati membri o ha presentato in tali Stati domanda di autorizzazione, può chiedere:

     a) di poter calcolare, in deroga a quanto disposto nell'articolo 50, comma 1-bis, il Requisito Patrimoniale di Solvibilità in funzione dell'attività globale esercitata dalle proprie sedi secondarie stabilite nel territorio degli Stati membri;

     b) di poter costituire la cauzione prevista dall'articolo 28, comma 5, soltanto in uno di tali Stati membri;

     c) di poter localizzare in uno qualunque degli Stati membri, nei quali ha insediato una sede secondaria, le attività a copertura del Requisito Patrimoniale Minimo.

     1-bis. L'istanza di cui al comma 1 è presentata all'IVASS ed alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri interessati.

     2. Le agevolazioni possono essere richieste anche dall'impresa che, dopo aver ottenuto l'autorizzazione ad operare nel territorio della Repubblica, insedia una sede secondaria anche nel territorio di un altro Stato membro.

     3. Nella domanda l'impresa deve indicare l'autorità alla quale chiede che venga demandato il controllo di solvibilità per il complesso delle attività effettuate dalle sedi secondarie stabilite negli Stati membri. La domanda deve essere motivata. In caso di accoglimento l'impresa deve costituire la cauzione prevista dall'articolo 28, comma 5, nello Stato membro alla cui autorità è demandato il controllo della solvibilità per l'insieme delle attività esercitate nel territorio dell'Unione europea.

     4. Le agevolazioni possono essere concesse soltanto congiuntamente e con l'accordo di tutte le autorità degli Stati membri interessati. Esse hanno effetto dal momento in cui l'autorità prescelta per il controllo della solvibilità globale, avuta notizia dell'accordo di tutti gli Stati membri interessati, comunica alle altre autorità di essere disposta ad esercitare la vigilanza. Le agevolazioni vengono meno in tutti gli Stati membri interessati nel caso in cui siano soppresse ad iniziativa di uno o più Stati membri interessati.

     5. L'impresa alla quale sono state concesse le agevolazioni calcola il Requisito Patrimoniale di Solvibilità avendo riguardo all'attività complessiva svolta dall'insieme delle sedi secondarie stabilite negli Stati membri.

     6. L'IVASS collabora con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri al fine di scambiare le informazioni necessarie per il controllo della solvibilità globale.

 

Titolo IV

Imprese locali e particolari mutue assicuratrici [262]

 

Capo I. [263]

Disposizioni generali

 

     Art. 51 bis. (Disposizioni relative a imprese locali e a particolari mutue assicuratrici) [264]

     1. Sono soggette alle disposizioni del presente Titolo:

     a) le imprese di assicurazione locali che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 51-ter, ivi incluse le mutue assicuratrici costituite ai sensi dell'articolo 2546 del codice civile, che superano gli importi di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 52 e che non superano gli importi di cui all'articolo 51-ter;

     b) le particolari mutue assicuratrici ai sensi dell'articolo 52.

     2. Le imprese di cui al comma 1, lettera a), sono iscritte nella sezione dell'albo delle imprese di assicurazione, rubricata «Imprese locali di cui al Titolo IV, Capo II, del Codice delle Assicurazioni private».

     3. Le imprese di cui al comma 1, lettera b), sono iscritte nella sezione dell'albo delle imprese di assicurazione, rubricata «Particolari mutue assicuratrici di cui al Titolo IV, Capo III, del Codice delle Assicurazioni private».

     4. L'IVASS dà pronta comunicazione all'impresa interessata dell'iscrizione nell'albo, ai sensi dei commi 2 e 3. Le imprese indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione all'albo.

 

Capo II. [265]

Imprese di assicurazione locali

 

     Art. 51 ter. (Nozione di impresa di assicurazione locale) [266]

     1. L'impresa di assicurazione italiana è qualificata impresa di assicurazione locale ai sensi del presente Capo se soddisfa congiuntamente le seguenti condizioni:

     a) l'incasso annuo dei premi lordi contabilizzati dall'impresa non supera euro 5.000.000;

     b) il totale delle riserve tecniche dell'impresa al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle società veicolo non supera euro 25.000.000;

     c) ove l'impresa faccia parte di un gruppo, il totale delle riserve tecniche del gruppo, al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle società veicolo, non supera euro 25.000.000;

     d) nelle attività dell'impresa non rientrano attività assicurative o riassicurative volte a coprire rischi assicurativi di responsabilità, credito e cauzione a meno che non costituiscano rischi accessori;

     e) nelle attività dell'impresa non rientrano operazioni riassicurative superiori ad euro 500.000 del suo incasso annuo di premi lordi contabilizzati o ad euro 2.500.000 delle sue riserve tecniche al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle società veicolo, ovvero superiori al 10 per cento del suo incasso annuo di premi lordi contabilizzati o delle sue riserve tecniche al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle società veicolo.

     2. L'impresa che rispetta le condizioni di cui al comma 1 non è qualificata impresa di assicurazione locale quando:

     a) esercita l'attività assicurativa o riassicurativa in regime di libera prestazione di servizi o di stabilimento in altri Stati membri; o

     b) in esito alla sua richiesta è autorizzata all'esercizio dell'attività di assicurazione ai sensi dell'articolo 13 o a continuare l'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 13; o

     c) l'incasso annuo di premi lordi contabilizzati o l'ammontare delle riserve tecniche, al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle società veicolo, è prevedibile che superi, entro i cinque anni successivi, uno degli importi di cui alle lettere a), b) c) ed e) del comma 1.

 

     Art. 51 quater. (Regime applicabile alle imprese di assicurazione locali) [267]

     1. L'IVASS individua con regolamento le condizioni di accesso, di esercizio e le altre disposizioni del presente codice che si applicano alle imprese locali di cui all'articolo 51-ter. In ogni caso si applicano gli articoli 12 e 14, comma 3.

     2. Il regime di cui al comma 1 si applica altresì alle imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 13 che non hanno superato per i tre esercizi consecutivi precedenti e verosimilmente non supereranno per ulteriori cinque esercizi consecutivi successivi gli importi di cui all'articolo 51-ter. L'IVASS determina con regolamento la procedura per l'accertamento dei presupposti per l'applicazione del regime di cui al comma 1.

     3. Il regime di cui al comma 1 cessa di applicarsi, a decorrere dal quarto esercizio, qualora l'impresa abbia superato per tre esercizi consecutivi gli importi di cui alle lettere a), b), c), e) dell'articolo 51-ter. L'IVASS determina con regolamento la procedura di accertamento del mancato rispetto delle condizioni di cui all'articolo 51-ter e di conseguente presentazione dell'istanza di autorizzazione, ai sensi dell'articolo 13, da inviare entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio.

 

Capo III.

Particolari mutue assicuratrici [268]

 

     Art. 52. Particolari mutue assicuratrici [269]

     1. La mutua assicuratrice, costituita ai sensi dell'articolo 2546 del codice civile, è qualificata particolare mutua assicuratrice ai sensi del presente Capo quando ricorrono le condizioni rispettivamente stabilite nei commi 2 e 3. Tale impresa può esercitare l'attività assicurativa nei rami vita o nei rami danni e limitatamente al territorio della Repubblica, senza che trovi applicazione la disciplina sui requisiti per l'accesso di cui al capo II del titolo II. Le quote di partecipazione devono essere rappresentate da azioni.

     2. La mutua assicuratrice, ai fini dell'esercizio dei rami vita, deve prevedere nello statuto la possibilità di esigere contributi supplementari, o di ridurre le prestazioni, e riscuotere contributi annui non superiori ad euro cinquecentomila.

     3. La mutua assicuratrice, ai fini dell'esercizio dei rami danni, deve prevedere nello statuto la possibilità di esigere contributi supplementari e riscuotere contributi annui non superiori ad un milione di euro, provenienti per almeno la metà dai soci.

     4. Se gli importi di cui ai commi 2 e 3 sono superati durante tre esercizi consecutivi, a decorrere dal quarto esercizio l'impresa cessa di essere qualificata particolare mutua assicuratrice, non è più soggetta alle disposizioni del presente Capo ed è tenuta a richiedere l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 51-quater o ai sensi dell'articolo 13, in caso di superamento degli importi di cui all'articolo 51-ter, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio nel quale gli importi sono stati superati.

 

     Art. 53. Attività esercitabili

     1. L'impresa di cui all'articolo 52, comma 2, può esercitare esclusivamente i rami I e II di cui all'articolo 2, comma 1.

     2. L'impresa di cui all'articolo 52, comma 3, non può esercitare i rami 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 e 18 di cui all'articolo 2, comma 3.

     3. Le particolari mutue assicuratrici limitano l'oggetto sociale all'esercizio dei soli rami vita o dei soli rami danni ed alle operazioni connesse o strumentali. Si applica l'articolo 12 [270].

 

     Art. 54. Requisiti degli esponenti aziendali [271]

     [1. Il Ministro delle attività produttive determina, con il regolamento di cui all'articolo 76, i requisiti di onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali e stabilisce requisiti di professionalità che tengano conto delle dimensioni e delle limitazioni all'attività esercitata dalle mutue assicuratrici di cui all'articolo 52.]

 

     Art. 55. Autorizzazione

     1. L'IVASS o, nel caso delle regioni a statuto speciale, l'organo regionale a ciò preposto, fermo quanto disposto all'articolo 347, commi 3 e 4, autorizzano le mutue assicuratrici di cui all'articolo 52 [272].

     2. [Le società autorizzate sono iscritte in apposita sezione, rubricata altre mutue assicuratrici, dell'albo delle imprese di assicurazione di cui all'articolo 14, comma 4] [273].

     3. L'IVASS, con regolamento, determina, salve le competenze delle regioni a statuto speciale, il procedimento per il rilascio, l'estensione ed il diniego dell'autorizzazione. Si applica l'articolo 14, comma 3.

 

     Art. 56. Regime applicabile alle particolari mutue assicuratrici [274]

     1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, l'IVASS, determina, con regolamento, la disciplina applicabile alle particolari mutue assicuratrici di cui all'articolo 52, tenuto conto delle dimensioni e delle limitazioni all'attività assicurativa, e specificamente:

     a) le disposizioni relative all'adeguatezza patrimoniale e organizzativa dell'impresa, gli obblighi di tenuta dei registri contabili nonchè quelli di comunicazione all'autorità di vigilanza;

     b) i requisiti di onorabilità, indipendenza e professionalità degli esponenti aziendali;

     c) le disposizioni di cui ai titoli VIII, XIII, XIV, XVI e XVIII in quanto compatibili [275].

     2. [Nell'esercizio dell'attività le mutue assicuratrici di cui all'articolo 52 sono soggette alle disposizioni di cui ai titoli VIII, XIII, XIV, XVI e XVIII in quanto compatibili] [276].

     3. Alle particolari mutue assicuratrici di cui al presente Capo non si applicano gli articoli 2346, sesto comma, 2349, secondo comma, 2519, secondo comma, 2526, 2541, 2543, 2544, secondo comma, primo periodo, 2545-quater, 2545-quinquies, 2545-octies, secondo comma, 2545-undecies, terzo comma, 2545-terdecies, 2545-quinquies-decies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, 2545-octiesdecies del codice civile [277].

 

Titolo V

ACCESSO ALL'ATTIVITA' DI RIASSICURAZIONE

 

Capo I

Disposizioni generali

 

     Art. 57. Attività di riassicurazione

     1. L'esercizio della sola attività riassicurativa è riservata alle imprese di riassicurazione [278].

     2. L'impresa di riassicurazione limita l'oggetto sociale all'esercizio della riassicurazione ed alle operazioni connesse o strumentali. Rientrano in tali operazioni la funzione di impresa di partecipazione e le attività svolte nell'ambito del settore finanziario ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142 [279].

     3. E' vietata la costituzione nel territorio della Repubblica di società che hanno per oggetto esclusivo l'esercizio all'estero dell'attività riassicurativa.

     4. L'impresa di assicurazione che esercita congiuntamente l'attività di riassicurazione rimane soggetta alla disciplina di cui al titolo II. [All'attività di riassicurazione svolta dall'impresa di assicurazione si applicano, per quanto concerne l'accesso all'attività, le disposizioni specificamente stabilite per tali imprese all'articolo 59] [280].

 

     Art. 57 bis. (Società veicolo). [281]

     1. L'esercizio dell'attività nel territorio della Repubblica da parte di società veicolo aventi sede legale nel territorio della Repubblica è subordinato alla preventiva autorizzazione dell'IVASS.

     2. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite le condizioni per l'accesso e per l'esercizio dell'attività da parte delle società veicolo. In particolare, il regolamento stabilisce disposizioni con riguardo a:

     a) la portata dell'autorizzazione;

     b) le condizioni obbligatorie da includere nei contratti stipulati;

     c) i requisiti di onorabilità e di professionalità dei gestori della società veicolo;

     d) i requisiti di professionalità ed onorabilità degli azionisti o dei titolari di una partecipazione qualificata nella società veicolo;

     e) le procedure amministrative e contabili, i meccanismi di controllo interno e di gestione dei rischi;

     f) i requisiti in materia di bilancio, scritture contabili e informazioni statistiche e prudenziali;

     g) i requisiti di solvibilità.

 

Capo II

Imprese di riassicurazione aventi la sede legale nel territorio della Repubblica

 

     Art. 58. Autorizzazione

     1. L'impresa che ha la sede legale nel territorio della Repubblica e che intende esercitare esclusivamente l'attività di riassicurazione è autorizzata dall'IVASS, con provvedimento da pubblicare nel Bollettino, alle condizioni previste dall'articolo 59.

     2. L'autorizzazione è rilasciata per uno o più dei rami vita o per uno o più dei rami danni oppure, congiuntamente, per uno o più dei rami vita e danni.

     3. L'autorizzazione è valida per il territorio della Repubblica, per quello degli altri Stati membri, nel rispetto delle disposizioni relative alle condizioni di accesso in regime di stabilimento o di prestazione di servizi di cui agli articoli 59-ter e 59-quater, nonchè per quello degli Stati terzi di cui all'articolo 59-quinquies, nel rispetto della legislazione di tali Stati [282].

 

     Art. 59. Requisiti e procedura

     1. L'IVASS rilascia l'autorizzazione di cui all'articolo 58 quando ricorrono le seguenti condizioni:

     a) sia adottata la forma di società per azioni costituita ai sensi dell'articolo 2325 del codice civile o di società europea ai sensi del regolamento (CE) n. 2157/2001 relativo allo statuto della Società europea;

     b) la direzione generale e amministrativa dell'impresa richiedente sia stabilita nel territorio della Repubblica;

     c) l'impresa detenga i fondi propri di base ammissibili necessari per coprire il minimo assoluto del Requisito Patrimoniale Minimo di cui all'articolo 66-sexies, comma 1, lettera d), di ammontare non inferiore ad euro 3.600.000, ad eccezione che per le imprese captive, per le quali il Requisito Patrimoniale Minimo non può essere inferiore ad euro 1.200.000 [283];

     c-bis) l'impresa dimostri che sarà in grado di detenere i fondi propri ammissibili necessari per coprire in prospettiva il Requisito Patrimoniale di Solvibilità previsto all'articolo 45-bis [284];

     c-ter) l'impresa dimostri che sarà in grado di detenere i fondi propri di base ammissibili necessari per coprire in prospettiva il Requisito Patrimoniale Minimo di cui all'articolo 47-bis [285];

     d) venga presentato, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto, un programma di attività conforme all'articolo 14-bis, commi 1 e 2, lettere a), b), c), d) ed e); il programma descrive, altresì, il tipo di accordi di riassicurazione che l'impresa intende concludere con le imprese cedenti [286];

     e) i titolari di partecipazioni indicate dall'articolo 68 siano in possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti dall'articolo 77 e sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 68 [287];

     e-bis) l'impresa dimostri che sarà in grado di conformarsi al sistema di governo societario di cui al Titolo III, Capo I, Sezione I, e agli articoli 30, 30-bis, 30-ter, 30-quater, 30-quinquies, 30-sexies e 30-septies [288];

     f) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nonchè i responsabili delle funzioni fondamentali all'interno dell'impresa siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza indicati dall'articolo 76 [289];

     g) non sussistano tra l'impresa o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.

     2. L'IVASS nega l'autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione, senza che si possa aver riguardo alla struttura e all'andamento dei mercati interessati. Il provvedimento è specificatamente e adeguatamente motivato ed è comunicato all'impresa interessata entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di autorizzazione completa dei documenti richiesti.

     2-bis. Qualora il programma di attività indichi che una parte rilevante dell'attività dell'impresa sarà esercitata in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi in altro Stato membro e che tale attività è potenzialmente rilevante per il mercato dello Stato membro ospitante, l'IVASS, con adeguato livello di dettaglio, informa l'AEAP e l'autorità di vigilanza dello Stato membro interessato in merito [290].

     3. Non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese se non consti l'autorizzazione di cui all'articolo 58.

     4. L'IVASS, verificata l'iscrizione nel registro delle imprese, iscrive in apposita sezione dell'albo le imprese di riassicurazione autorizzate in Italia e ne dà pronta comunicazione all'impresa interessata. L'impresa indica negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione all'albo [291].

     5. L'IVASS determina, con regolamento, la procedura di autorizzazione e le forme di pubblicità dell'albo.

     5-bis. L'IVASS comunica all'AEAP ogni autorizzazione rilasciata ai fini della pubblicazione nell'elenco dalla stessa tenuto, con l'indicazione:

     1) dei rami e dei rischi per i quali l'impresa è autorizzata;

     2) dell'eventuale abilitazione ad operare negli altri Stati membri in stabilimento o in libera prestazione di servizi [292].

 

     Art. 59 bis. (Estensione ad altri rami). [293]

     1. L'impresa già autorizzata all'esercizio dell'attività riassicurativa in uno o più rami vita o danni che intende estendere l'attività ad altri rami indicati nell'articolo 2, commi 1 o 3, deve essere preventivamente autorizzata dall'IVASS. Si applica l'articolo 59, comma 2.

     2. Per ottenere l'estensione dell'autorizzazione l'impresa dà prova di essere in regola con le disposizioni relative alle riserve tecniche, al Requisito Patrimoniale di Solvibilità ed al Requisito Patrimoniale Minimo [294].

     2-bis. Per ottenere l'estensione dell'autorizzazione, l'impresa deve altresì presentare un programma di attività conforme all'articolo 59, comma 1, lettera d) [295].

     3. L'IVASS determina, con regolamento, la procedura per l'estensione dell'autorizzazione ad altri rami e il contenuto del programma di attività.

     4. L'impresa non può estendere l'attività prima dell'adozione del provvedimento che aggiorna l'albo, del quale è data pronta comunicazione all'impresa medesima.

     4-bis. Il provvedimento di estensione è comunicato all'AEAP in conformità all'articolo 59, comma 5-bis [296].

 

     Art. 59 ter. (Attività in regime di stabilimento in un altro Stato membro). [297]

     1. L'impresa di riassicurazione, qualora intenda istituire una sede secondaria in un altro Stato membro, ne dà preventiva comunicazione all'IVASS. Nella comunicazione è indicato:

     a) l'indirizzo della sede secondaria;

     b) il nominativo e i poteri del rappresentante generale;

     c) gli Stati membri in cui intende operare;

     d) un programma che illustri il tipo di attività che intende esercitare.

     2. L'IVASS, entro trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui al comma 1, ove non ravvisi la sussistenza di elementi ostativi, comunica all'autorità di vigilanza competente dello Stato membro interessato l'intenzione dell'impresa di istituire una succursale in tale Stato, trasmettendo le informazioni previste dalle disposizioni dell'ordinamento comunitario.

     3. L'IVASS informa contestualmente l'impresa dell'avvenuta comunicazione ai sensi del comma 2.

     4. L'impresa, qualora intenda modificare il contenuto della comunicazione di cui al comma 1, ne informa preventivamente l'IVASS. L'IVASS valuta la rilevanza delle informazioni ricevute in relazione alla permanenza dei presupposti che hanno giustificato la comunicazione di cui al comma 2 e informa l'autorità competente dello Stato membro interessato secondo le disposizioni previste dall'ordinamento comunitario.

 

     Art. 59 quater. (Attività in regime di prestazione di servizi in un altro Stato membro). [298]

     1. L'impresa di riassicurazione, qualora intenda effettuare per la prima volta attività in regime di libertà di prestazione di servizi in un altro Stato membro, ne dà comunicazione all'IVASS. Insieme alla comunicazione l'impresa trasmette un programma nel quale sono indicati gli stabilimenti dai quali l'impresa si propone di svolgere l'attività, gli Stati membri nei quali intende operare, il tipo di attività che intende esercitare.

 

     Art. 59 quinquies. (Attività in uno Stato terzo). [299]

     1. L'impresa di riassicurazione, qualora intenda istituire una sede secondaria in uno Stato terzo, ne dà preventiva comunicazione all'IVASS.

     2. L'IVASS vieta all'impresa di procedere all'insediamento della sede secondaria, qualora rilevi che la situazione finanziaria non sia sufficientemente stabile ovvero ritenga inadeguata, sulla base del programma di attività presentato, la struttura organizzativa della sede secondaria.

     3. All'impresa che intende effettuare operazioni in regime di libertà di prestazione di servizi in uno Stato terzo si applica l'articolo 59-quater.

 

Capo III

Imprese di riassicurazione aventi la sede legale in un altro stato membro o in uno stato terzo

 

     Art. 60. (Attività in regime di stabilimento delle imprese aventi sede legale in un altro Stato membro). [300]

     1. L'accesso all'attività riassicurativa in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica, da parte di un'impresa avente la sede legale in un altro Stato membro, è subordinato alla comunicazione all'IVASS, da parte dell'autorità di vigilanza di tale Stato delle informazioni e degli adempimenti previsti dalle disposizioni dell'ordinamento comunitario.

     2. Il rappresentante generale della sede secondaria deve essere munito di un mandato comprendente espressamente anche i poteri di rappresentare l'impresa in giudizio e davanti a tutte le autorità della Repubblica, nonchè quello di concludere e sottoscrivere i contratti e gli altri atti relativi alle attività esercitate nel territorio della Repubblica. Il rappresentante generale deve avere domicilio all'indirizzo della sede secondaria. Qualora la rappresentanza sia conferita ad una persona giuridica, questa deve avere la sede legale nel territorio della Repubblica e deve a sua volta designare come proprio rappresentante una persona fisica che abbia domicilio in Italia e che sia munita di un mandato comprendente i medesimi poteri.

     3. L'impresa può insediare la sede secondaria e dare inizio all'attività nel territorio della Repubblica dal momento in cui riceve notizia dall'autorità di vigilanza dello Stato di origine dell'avvenuta trasmissione all'IVASS della comunicazione di cui al comma 1.

     4. L'autorità competente dello Stato membro di origine informa l'IVASS, secondo le disposizioni previste dall'ordinamento comunitario, di ogni modifica del contenuto della comunicazione di cui al comma 1.

 

     Art. 60 bis. (Attività in regime di stabilimento delle imprese aventi sede legale in uno Stato terzo). [301]

     1. L'impresa avente sede legale in uno Stato terzo, qualora intenda esercitare nel territorio della Repubblica l'attività riassicurativa in regime di stabilimento, è preventivamente autorizzata dall'IVASS con provvedimento pubblicato nel Bollettino.

     2. L'autorizzazione è efficace limitatamente al territorio nazionale, salva l'applicazione delle disposizioni sulle condizioni per l'accesso all'attività all'estero in regime di libertà di prestazione di servizi.

     3. L'impresa di cui al comma 1 deve insediare nel territorio della Repubblica una sede secondaria e nominare un rappresentante generale che abbia residenza in Italia e che sia fornito dei poteri previsti dall'articolo 60, comma 2, nonchè del potere di compiere le operazioni necessarie per la costituzione ed il vincolo del deposito cauzionale previsto dall'articolo 28, comma 5. Il rappresentante generale o, se diversa, la persona preposta alla gestione effettiva della sede secondaria deve essere in possesso, per la durata dell'incarico, dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'articolo 76.

     4. L'IVASS determina, con regolamento, nel rispetto di condizioni equivalenti a quelle di cui all'articolo 59, comma 1, i requisiti e la procedura per il rilascio dell'autorizzazione iniziale. Si applica l'articolo 59, commi 2 e 3.

     5. L'IVASS, verificata l'iscrizione nel registro delle imprese, iscrive l'impresa in apposita sezione dell'albo, dandone pronta informazione alla stessa. Le imprese indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione all'albo.

     6. Con il regolamento di cui al comma 4 sono disciplinati i procedimenti e le condizioni di estensione dell'attività ad altri rami e di diniego dell'autorizzazione. Si applica l'articolo 59-bis.

 

     Art. 61. Attività in regime di prestazione di servizi

     1. E' consentito, senza necessità di autorizzazione, l'accesso e l'esercizio dell'attività di riassicurazione in regime di libera prestazione di servizi nel territorio della Repubblica da parte delle imprese aventi la sede legale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo.

     1-bis. Ai fini dell'esercizio dell'attività riassicurativa in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica si applica l'articolo 23, comma 1-bis [302].

 

Titolo VI

ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI RIASSICURAZIONE

 

Capo I

Imprese di riassicurazione aventi la sede legale nel territorio della Repubblica

 

     Art. 62. Esercizio dell'attività di riassicurazione

     1. L'IVASS determina, con regolamento, le disposizioni relative alle condizioni di esercizio dell'attività di riassicurazione nel rispetto dei principi generali previsti dagli articoli 63, 63-bis, 64, 64-bis, 65, 65-bis, 66-bis, 66-quater, 66-sexies, 66-sexies.1 e 66-septies, avuto riguardo all'esigenza di sana e prudente gestione dell'impresa [303].

     2. L'impresa di assicurazione che esercita congiuntamente l'attività di riassicurazione rimane soggetta alla disciplina di cui al titolo III. [All'attività di riassicurazione svolta dall'impresa di assicurazione si applicano le disposizioni specificamente stabilite per tali imprese ai sensi del comma 1] [304].

 

     Art. 63. (Responsabilità del consiglio di amministrazione e sistema di governo societario) [305]

     1. L'impresa di riassicurazione si dota di un sistema di governo societario nel rispetto delle disposizioni di cui al Titolo III, Capo I, Sezioni I e II.

     2. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nonchè funzioni fondamentali all'interno dell'impresa possiedono i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza stabiliti dall'IVASS ai sensi dell'articolo 76.

 

     Art. 63 bis. (Valutazione delle attività e passività) [306]

     1. L'impresa di riassicurazione valuta le proprie attività e passività nel rispetto dell'articolo 35-quater.

 

     Art. 64. (Riserve tecniche). [307]

     1. L'impresa di riassicurazione costituisce riserve tecniche alla fine di ciascun esercizio, al lordo delle retrocessioni, sufficienti in relazione agli impegni assunti per l'insieme delle sue attività nel rispetto delle disposizioni del Capo II, Titolo III.

     2. L'ammontare delle riserve tecniche è calcolato in conformità del Titolo III, Capo II.

 

     Art. 64 bis. (Principi in materia di investimenti) [308]

     1. L'impresa di riassicurazione investe gli attivi nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 37-ter.

 

     Art. 65. (Attivi a copertura delle riserve tecniche). [309]

     1. Le riserve tecniche di cui all'articolo 64 sono coperte con attivi di proprietà dell'impresa in conformità dell'articolo 38 e dell'articolo 41.

     1-bis. L'impresa di riassicurazione investe gli attivi a copertura delle riserve tecniche in modo adeguato alla natura degli impegni e alla durata delle passività derivanti dalla riassicurazione e dalla retrocessione.

 

     Art. 65 bis. (Registro delle attività a copertura delle riserve tecniche). [310]

     1. L'impresa di riassicurazione deve tenere un registro da cui risultano le attività a copertura delle riserve tecniche dei rami vita e dei rami danni. In qualsiasi momento l'importo degli attivi iscritti deve essere, tenendo conto delle annotazioni dei movimenti, almeno pari all'ammontare delle riserve tecniche.

     1-bis. Ai fini di cui al comma 1, gli attivi a copertura delle riserve tecniche sono iscritti nel registro per un importo netto dei debiti contratti per la loro acquisizione e delle eventuali poste rettificative e sono valutati in conformità alle disposizioni dell'articolo 35-quater [311].

     1-ter. Gli attivi utilizzati dall'impresa per coprire le riserve tecniche relative alle accettazioni in retrocessione devono essere gestiti ed organizzati separatamente dalle attività di riassicurazione senza possibilità di trasferimenti [312].

     2. Le attività poste a copertura delle riserve tecniche ed iscritte nel registro sono riservate in modo esclusivo all'adempimento delle obbligazioni assunte dall'impresa di riassicurazione con i contratti ai quali le riserve stesse si riferiscono. Le attività di cui al presente comma costituiscono patrimonio separato rispetto alle altre attività detenute dall'impresa di riassicurazione e non iscritte nel registro.

     3. L'impresa di riassicurazione comunica all'IVASS la situazione delle attività risultante dal registro. L'IVASS determina, con regolamento, le disposizioni per la formazione e la tenuta del registro, con particolare riguardo all'annotazione delle operazioni effettuate, nonchè i termini, le modalità e gli schemi per le comunicazioni periodiche.

 

     Art. 66. Retrocessione dei rischi [313]

     [1. L'ISVAP può non tenere conto, ai fini della copertura delle riserve tecniche e della costituzione del margine di solvibilità per l'esercizio dell'attività di riassicurazione, della retrocessione dei rischi a riassicuratori aventi la sede legale nel territorio di uno Stato terzo che non hanno istituito un legale rappresentante nel territorio della Repubblica o nel territorio di un altro Stato membro [314].

     2. La decisione dell'ISVAP è motivata esclusivamente da valutazioni attinenti alla solvibilità delle imprese retrocessionarie.]

 

     Art. 66 bis. (Fondi propri) [315]

     1. All'impresa di riassicurazione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 44-ter, 44-quater, 44-quinquies, 44-septies, 44-octies, 44-decies, nonchè alle relative misure di attuazione adottate dalla Commissione europea per la classificazione e l'ammissibilità dei fondi propri.

 

     Art. 66 ter. (Prestiti subordinati, titoli a durata indeterminata ed altri strumenti finanziari). [316]

     [1. I prestiti subordinati, i titoli a durata indeterminata ed altri strumenti finanziari possono essere inclusi nel margine di solvibilità disponibile, alle condizioni previste dall'articolo 45.

     2. L'ISVAP individua, con regolamento, le condizioni che garantiscono pienamente la stabilità dell'impresa di riassicurazione in presenza delle quali i titoli a durata indeterminata, gli altri strumenti finanziari, comprese le azioni preferenziali cumulative, ed i prestiti subordinati possono essere ammessi a costituire il margine di solvibilità disponibile.

     3. Nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nel presente articolo le azioni preferenziali cumulative, i prestiti subordinati, i titoli a durata indeterminata e gli altri strumenti finanziari sono ammissibili ai fini della situazione di solvibilità corretta di un'impresa di riassicurazione e di solvibilità della relativa controllante di cui agli articoli 217 e 218.]

 

     Art. 66 quater. (Requisiti Patrimoniali di Solvibilità) [317]

     1. All'impresa di riassicurazione si applicano le disposizioni di cui al Titolo III, Capo IV-bis, Sezione I, Sezione II e Sezione III, ed all'articolo 47-bis.

 

     Art. 66 quinquies. (Margine di solvibilità richiesto per le imprese che esercitano la riassicurazione nei rami vita e danni). [318]

     [1. L'impresa di riassicurazione che esercita la riassicurazione nei rami vita e danni costituisce un margine di solvibilità disponibile per la somma dei margini di solvibilità richiesti in relazione ad entrambe le attività riassicurative.

     2. Nel caso in cui il margine di solvibilità disponibile non raggiunga il livello richiesto al comma 1, l'ISVAP adotta le misure di cui al titolo XVI.]

 

     Art. 66 sexies. (Calcolo del Requisito Patrimoniale Minimo) [319]

     1. Il Requisito Patrimoniale Minimo è calcolato conformemente alle relative disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione europea nel rispetto dei seguenti principi:

     a) in modo chiaro e semplice, al fine di garantire la possibilità di una revisione;

     b) corrisponde ad un importo di fondi propri di base ammissibili al di sotto del quale i contraenti, i beneficiari, gli assicurati e gli aventi diritto a prestazioni assicurative sarebbero esposti ad un livello di rischio inaccettabile qualora all'impresa di riassicurazione fosse consentito di continuare la propria attività;

     c) la funzione lineare di cui al comma 2, utilizzata per calcolare il Requisito Patrimoniale Minimo, è calibrata sul valore a rischio dei fondi propri di base dell'impresa con un livello di confidenza dell'ottantacinque per cento (85%) su un periodo di un anno;

     d) il livello minimo assoluto è pari a 3.600.000 euro per le imprese di riassicurazione, ad eccezione delle imprese di riassicurazione captive, per le quali il Requisito Patrimoniale Minimo non può essere inferiore a 1.200.000 euro.

     2. Fatto salvo il comma 3, il Requisito Patrimoniale Minimo è calcolato come funzione lineare di un insieme o sottoinsieme delle seguenti variabili: riserve tecniche, premi contabilizzati, capitale a rischio, imposte differite e costi amministrativi dell'impresa. Le variabili utilizzate sono calcolate al netto della riassicurazione.

     3. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, lettera d), il Requisito Patrimoniale Minimo non può scendere al di sotto del venticinque per cento (25%) nè superare il quarantacinque per cento (45%) del Requisito Patrimoniale di Solvibilità dell'impresa, calcolato conformemente al Titolo III, Capo IV-bis, Sezione II e Sezione III.

     4. Fino al 31 dicembre 2017, l'IVASS ha la facoltà di esigere che l'impresa applichi le percentuali di cui al comma 3 solo al Requisito Patrimoniale di Solvibilità calcolato conformemente al Titolo III, Capo IV-bis, Sezione II.

     5. L'impresa calcola il Requisito Patrimoniale Minimo almeno ogni tre mesi e comunica il risultato di tale calcolo all'IVASS.

     6. Ai fini del calcolo dei limiti di cui al comma 3 le imprese non sono tenute a calcolare il proprio Requisito Patrimoniale di Solvibilità su base trimestrale.

     7. Se il Requisito Patrimoniale Minimo dell'impresa coincide con uno dei limiti di cui al comma 3, tale impresa fornisce all'IVASS le informazioni necessarie a comprendere adeguatamente le ragioni per cui si è verificata tale coincidenza.

 

     Art. 66 sexies.1. (Informativa e processo di controllo prudenziale) [320]

     1. Le disposizioni del Titolo III, Capo IV-ter si applicano anche con riguardo all'impresa di riassicurazione.

 

     Art. 66 septies. (Riassicurazione finite). [321]

     01. L'impresa che stipula contratti di riassicurazione finite o esercita attività di riassicurazione finite adotta adeguati processi e procedure di reportistica ed è in grado di identificare, quantificare, monitorare, gestire, controllare e segnalare in modo adeguato i rischi derivanti da detti contratti e attività.

     1. L'IVASS, con regolamento, stabilisce specifiche disposizioni per l'esercizio dell'attività di riassicurazione finite nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea e vigila sul rispetto delle condizioni e disposizioni di cui al presente articolo.

 

Capo II

Imprese di riassicurazione aventi la sede legale in uno Stato terzo [322]

 

     Art. 67. Attività in regime di stabilimento [323]

     1. L'IVASS determina, con regolamento, le disposizioni applicabili alle sedi secondarie di imprese di riassicurazione di uno Stato terzo, nel rispetto dei principi generali di cui al Capo I del presente Titolo nonchè le disposizioni alle stesse applicabili in materia di registri, bilancio e scritture contabili di cui al Titolo VIII.

     2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo e ivi autorizzate all'esercizio congiunto dell'assicurazione e della riassicurazione, che chiedono di esercitare nel territorio della Repubblica la sola riassicurazione.

 

Titolo VII

Assetti proprietari [324]

 

Capo I

Partecipazioni nelle imprese di assicurazione e di riassicurazione

 

     Art. 68. Autorizzazioni

     1. L'IVASS autorizza preventivamente l'acquisizione, a qualsiasi titolo, in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di partecipazioni che comportano il controllo o l'acquisizione di una partecipazione qualificata, tenuto conto delle azioni o quote già possedute [325].

     2. L'IVASS autorizza preventivamente le variazioni delle partecipazioni nei casi in cui la quota dei diritti di voto o del capitale raggiunga o superi il 20 per cento, 30 per cento, o 50 per cento ed, in ogni caso, quando le variazioni comportano il controllo dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione [326].

     2-bis Ai fini dell'applicazione dei Capi I e II del presente Titolo, si considera anche l'acquisizione di partecipazioni da parte di più soggetti che intendono esercitare in modo concertato i relativi diritti sulla base di accordi in qualsiasi forma conclusi, quando tali partecipazioni, cumulativamente considerate, configurino una partecipazione ai sensi dei commi 1 e 2 [327].

     3. L'autorizzazione prevista dal comma 1 è necessaria anche per l'acquisizione del controllo di una società che detiene le partecipazioni di cui al medesimo comma. Le autorizzazioni previste dal presente articolo si applicano anche all'acquisizione, in via diretta o indiretta, del controllo derivante da un contratto con l'impresa di assicurazione o di riassicurazione o da una clausola del suo statuto.

     4. L'IVASS individua, con regolamento, i soggetti tenuti a richiedere l'autorizzazione quando i diritti derivanti dalle partecipazioni indicate nei commi 1 e 2 spettano o sono attribuiti a un soggetto diverso dal titolare delle partecipazioni stesse [328].

     5. L'IVASS rilascia l'autorizzazione quando ricorrono condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, valutando la qualità del potenziale acquirente e la solidità finanziaria del progetto di acquisizione avuto riguardo anche ai possibili effetti dell'operazione sulla protezione degli assicurati dell'impresa interessata, sulla base dei seguenti criteri: la reputazione del potenziale acquirente, da valutarsi in conformità a quanto previsto dall'ordinamento europeo anche tenuto conto dei relativi orientamenti, disposizioni e raccomandazioni, ivi compreso il possesso dei requisiti previsti ai sensi dell'articolo 77; il possesso dei requisiti previsti ai sensi dell'articolo 76 da parte di coloro che, in esito all'acquisizione, svolgeranno funzioni di amministrazione, direzione e controllo nell'impresa; la solidità finanziaria del potenziale acquirente; la capacità dell'impresa di rispettare a seguito dell'acquisizione le disposizioni che ne regolano l'attività; l'idoneità della struttura del gruppo del potenziale acquirente a consentire l'esercizio efficace della vigilanza; l'assenza di fondato sospetto che l'acquisizione sia connessa ad operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo [329].

     5-bis. L'IVASS opera in piena consultazione con le altre Autorità competenti, nei casi in cui il potenziale acquirente sia una banca, un'impresa di investimento o una società di gestione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE autorizzato in Italia, ovvero uno dei soggetti di cui all'articolo 204, comma 1, lettere b) o c), ad essi relativi. Si applicano, in tali casi, le disposizioni di cui all'articolo 204, commi 1-bis e 1-ter [330].

     6. Se alle operazioni di cui ai commi 1 e 3 partecipano soggetti appartenenti a Stati terzi che non assicurano condizioni di reciprocità, l'IVASS comunica la richiesta di autorizzazione al Ministro dello sviluppo economico, su proposta del quale il Presidente del Consiglio dei Ministri può vietare, entro un mese dalla comunicazione, il rilascio dell'autorizzazione.

     7. L'IVASS può sospendere o revocare l'autorizzazione, tenuto conto delle partecipazioni acquisite o rafforzate per effetto di accordi di cui all'articolo 70 o di altri eventi successivi all'autorizzazione.

     8. I provvedimenti che concedono, rifiutano, revocano o sospendono l'autorizzazione sono adeguatamente motivati e sono prontamente comunicati al richiedente e all'impresa interessata e sono quindi pubblicati nel Bollettino.

     9. L'IVASS determina con regolamento le disposizioni di attuazione sulla base delle rilevanti disposizioni dell'ordinamento comunitario, e in particolare disciplina i criteri di calcolo dei diritti di voto rilevanti ai fini dell'applicazione delle soglie previste ai commi 1 e 2, ivi inclusi i casi in cui i diritti di voto non sono computati ai fini dell'applicazione dei medesimi commi ed i criteri per l'individuazione dei casi di influenza notevole [331].

 

     Art. 69. Obblighi di comunicazione

     1. Chiunque intende divenire titolare di partecipazioni indicate dall'articolo 68 in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione ne dà comunicazione all'IVASS. Negli altri casi le variazioni delle partecipazioni sono comunicate quando il titolare ha superato, in aumento o in diminuzione, la misura stabilita con regolamento adottato dall'IVASS [332].

     2. Le società fiduciarie, che intendono assumere a proprio nome partecipazioni che appartengono a terzi, comunicano all'IVASS le generalità dei fiducianti.

     3. L'IVASS, al fine di verificare l'osservanza degli obblighi indicati nel presente articolo, può chiedere informazioni, ordinare l'esibizione di documenti e il compimento di accertamenti ai soggetti comunque interessati.

     4. L'IVASS, con regolamento, determina presupposti, modalità, termini e contenuto delle comunicazioni previste dai commi 1 e 2, anche con riguardo alle ipotesi nelle quali il diritto di voto spetta o è attribuito ad un soggetto diverso dal titolare delle partecipazioni [333].

 

     Art. 70. Comunicazione degli accordi di voto

     1. Ogni accordo in qualsiasi forma concluso, che ha per oggetto o per effetto l'esercizio concertato del voto in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o in una società che la controlla è comunicato all'IVASS dai partecipanti ovvero dai legali rappresentanti dell'impresa cui l'accordo si riferisce. L'IVASS stabilisce in via generale i termini e le modalità della comunicazione [334].

     2. Quando dall'accordo derivi una concertazione del voto tale da pregiudicare la sana e prudente gestione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, l'IVASS può sospendere il diritto di voto dei partecipanti all'accordo stesso e stabilire un termine entro il quale le partecipazioni oggetto dell'accordo devono essere alienate [335].

     3. Alle comunicazioni previste dal comma 1 si applicano i commi 3 e 4 dell'articolo 69.

 

     Art. 71. Richiesta di informazioni

     1. L'IVASS può chiedere alle imprese di assicurazione e di riassicurazione e alle società e agli enti di qualsiasi natura che possiedono partecipazioni nelle imprese medesime l'indicazione nominativa dei titolari delle partecipazioni secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute o da altri dati a loro disposizione.

     2. L'IVASS può altresì richiedere agli amministratori delle società e degli enti titolari di partecipazioni in imprese di assicurazione e di riassicurazione l'indicazione dei soggetti controllanti.

     3. L'IVASS, per la verifica di ogni interrelazione finanziaria con le società controllanti, controllate e collegate alle imprese di assicurazione e di riassicurazione, può chiedere informazioni, ordinare l'esibizione di documenti ed il compimento di accertamenti alle medesime società.

     4. Per gli accertamenti di cui ai commi 1, 2 e 3, l'IVASS può chiedere informazioni ai soggetti, anche stranieri, titolari di partecipazioni in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione [336].

     5. L'IVASS può inoltre chiedere alle società fiduciarie, alle società di intermediazione mobiliare ed a chiunque ne sia a conoscenza informazioni sulle operazioni di assunzione di partecipazioni in imprese di assicurazione e di riassicurazione.

     6. L'IVASS, in relazione alle richieste che interessano società con titoli negoziati in un mercato regolamentato, informa la CONSOB, della cui assistenza può avvalersi per le indagini che interessano le medesime società.

 

     Art. 72. Nozione di controllo

     1. Ai fini del presente titolo, il controllo sussiste anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'articolo 2359, primo e secondo comma, del codice civile ed in presenza di contratti o di clausole statutarie che abbiano per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento.

     2. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorchè ricorra una delle seguenti situazioni:

     a) esistenza di un soggetto che, sulla base di accordi, ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori o del consiglio di sorveglianza ovvero dispone da solo della maggioranza dei voti ai fini delle deliberazioni relative alle materie di cui agli articoli 2364 e 2364-bis del codice civile;

     b) possesso di partecipazioni idonee a consentire la nomina o la revoca della maggioranza dei componenti dell'organo che svolge funzioni di amministrazione o del consiglio di sorveglianza;

     c) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere assicurativo, riassicurativo, finanziario e organizzativo idonei a conseguire uno dei seguenti effetti:

     1) la trasmissione degli utili o delle perdite;

     2) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune;

     3) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle partecipazioni possedute;

     4) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati, in base alla titolarità delle partecipazioni, di poteri nella scelta degli amministratori o dei componenti del consiglio di sorveglianza o dei dirigenti delle imprese;

     d) l'assoggettamento a direzione comune, in base alla composizione degli organi amministrativi o per altri concordanti elementi quali, esemplificativamente, legami importanti e durevoli di riassicurazione.

 

     Art. 73. Partecipazioni indirette

     1. Ai fini dell'applicazione dei capi I e III del presente titolo, si considerano anche le partecipazioni acquisite o comunque possedute:

     a) per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona;

     b) a titolo di deposito, garanzia pignoratizia o usufrutto, qualora il depositario, il creditore pignoratizio o l'usufruttuario possa esercitare discrezionalmente i diritti di voto ad esse inerenti;

     c) che sono oggetto di contratto di riporto o di contratti derivati, dei quali si tiene conto tanto nei confronti del riportato che del riportatore ovvero nei confronti di entrambe le parti dei contratti medesimi, salvo la prova dell'esclusiva attribuzione ad una sola parte del potere di influenzare la gestione dell'impresa.

 

     Art. 74. Sospensione del diritto di voto e degli altri diritti, obbligo di alienazione

     1. Non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sull'impresa, inerenti a partecipazioni per le quali le autorizzazioni previste dall'articolo 68 non siano state ottenute ovvero siano state sospese o revocate. I diritti di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sull'impresa, non possono essere altresì esercitati per le partecipazioni per le quali siano state omesse le comunicazioni di cui agli articoli 69 e 70.

     2. In caso di inosservanza del divieto, la deliberazione o il diverso atto, adottati con il voto o con il contributo determinanti delle partecipazioni previste dal comma 1, è impugnabile, secondo le previsioni del codice civile. L'impugnazione può essere proposta anche dall'IVASS entro sei mesi dalla data della deliberazione o, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione ovvero, se questa è soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro sei mesi dalla data di questo. Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.

     3. Le partecipazioni per le quali le autorizzazioni previste dall'articolo 68 non sono state ottenute o sono state revocate devono essere alienate entro i termini stabiliti dall'IVASS.

     4. Non possono essere esercitati i diritti derivanti dai contratti o dalle clausole statutarie per i quali le autorizzazioni previste dall'articolo 68 non siano state ottenute ovvero siano state sospese o revocate.

 

     Art. 75. Protocolli di autonomia

     1. Al fine dell'applicazione del presente capo, l'IVASS può richiedere, in ogni momento, ai titolari di partecipazioni indicate dall'articolo 68 nelle imprese di assicurazione e di riassicurazione, una responsabile dichiarazione, nel contenuto e nei termini prescritti dall'Istituto in via generale o in via particolare, attestante la natura e l'entità dei rapporti finanziari ed operativi, nonchè le misure e gli impegni che i titolari delle partecipazioni intendono adottare per assicurare l'autonomia dell'impresa [337].

     2. L'IVASS può sospendere il diritto di voto dei titolari di partecipazioni che hanno rifiutato la dichiarazione o hanno comunicato dati falsi o hanno disatteso gli impegni assunti, avuto riguardo al pregiudizio alla gestione sana e prudente dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione.

 

Capo II

Requisiti di onorabilità professionalità e indipendenza

 

     Art. 76. Requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali e dei soggetti che svolgono funzioni fondamentali [338]

     1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo e coloro che svolgono funzioni fondamentali presso le imprese di assicurazione o di riassicurazione devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico.

     1-bis. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione dimostra all'IVASS che i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione, di controllo nonchè i soggetti titolari di funzioni fondamentali sono in possesso dei requisiti e criteri di cui ai commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies.

     1-ter. Ai fini del comma 1, gli esponenti aziendali devono possedere requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, soddisfare criteri di competenza e correttezza, dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico in modo da garantire la sana e prudente gestione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione.

     1-quater. Il Ministro dello sviluppo economico, con regolamento adottato sentito l'IVASS, in conformità a quanto previsto dall'ordinamento europeo anche tenuto conto dei relativi orientamenti e raccomandazioni, individua:

     a) i requisiti di onorabilità omogenei per tutti gli esponenti;

     b) i requisiti di professionalità ed indipendenza graduati secondo principi di proporzionalità e tenuto conto della rilevanza e complessità del ruolo ricoperto;

     c) i criteri di competenza coerenti con la carica da ricoprire e con le caratteristiche dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, e di adeguata composizione dell'organo;

     d) i criteri di correttezza, con riguardo, tra l'altro, alle relazioni d'affari dell'esponente, alle condotte tenute nei confronti delle autorità di vigilanza e alle sanzioni o misure correttive da queste irrogate, ai provvedimenti restrittivi inerenti ad attività professionali svolte, nonchè ad ogni altro elemento suscettibile di incidere sulla correttezza dell'esponente;

     e) i limiti al cumulo di incarichi per gli esponenti delle imprese di assicurazione o di riassicurazione, graduati secondo principi di proporzionalità;

     f) le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata.

     1-quinquies. Con il regolamento di cui al comma 1-quater sono altresì determinati i casi in cui tali requisiti e criteri di idoneità si applicano a coloro che svolgono funzioni fondamentali nelle imprese di assicurazione o di riassicurazione.

     1-sexies. Gli organi di amministrazione e controllo delle imprese di assicurazione o di riassicurazione valutano l'idoneità dei propri esponenti e l'adeguatezza complessiva dell'organo, documentando il processo di analisi e motivando opportunamente l'esito della valutazione. In caso di specifiche e limitate carenze riferite ai criteri previsti ai sensi del comma 1-quater, lettera c), i medesimi organi possono adottare misure necessarie a colmarle. La valutazione riguarda altresì i titolari delle funzioni fondamentali.

     2. Il difetto di idoneità, iniziale o sopravvenuto o la violazione al cumulo degli incarichi determina la decadenza dall'ufficio. Essa è deliberata dall'organo di appartenenza entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuti. Per i soggetti che non sono componenti di un organo la valutazione e la pronuncia della decadenza sono effettuate dall'organo che li ha nominati. La sostituzione è comunicata all'IVASS.

     2-bis. L'IVASS, secondo modalità e termini da esso stabiliti, anche al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti vigilati, valuta l'idoneità degli esponenti e il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi e l'idoneità dei titolari delle funzioni fondamentali tenendo conto anche dell'analisi compiuta dalle imprese e delle eventuali misure adottate ai sensi del comma 1-sexies. In caso di difetto o violazione pronuncia la decadenza dalla carica.

     3. Nel caso di difetto dei requisiti di indipendenza stabiliti dal codice civile o dallo statuto dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, si applicano i commi 2 e 2-bis.

     4. Il regolamento di cui ai commi 1-quater e 1-quinquies stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La sospensione è dichiarata con le modalità indicate nel comma 2.

 

     Art. 76. Requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali e dei soggetti che svolgono funzioni fondamentali [339]

     1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo e coloro che svolgono funzioni fondamentali presso le imprese di assicurazione e di riassicurazione devono possedere i requisiti di professionalità, di onorabilità e di indipendenza, graduati secondo i principi di proporzionalità e tenuto conto della rilevanza e complessità del ruolo ricoperto, stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dello sviluppo economico sentito l'IVASS.

     1-bis. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione ha l'obbligo di dimostrare all'IVASS che i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione, di controllo nonchè i soggetti titolari di funzioni fondamentali sono in possesso dei requisiti di cui al comma 1.

     2. Il difetto dei requisiti, iniziale o sopravvenuto, determina la decadenza dall'ufficio. Essa è dichiarata dal consiglio di amministrazione o dal consiglio di sorveglianza o dal consiglio di gestione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. La sostituzione è comunicata all'IVASS. In caso di inerzia la decadenza è pronunciata dall'IVASS che ordina la rimozione ai sensi dell'articolo 188, comma 3-bis, lettera e).

     3. Nel caso di difetto dei requisiti di indipendenza stabiliti dal codice civile o dallo statuto dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, si applica il comma 2.

     4. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La sospensione è dichiarata con le modalità indicate nel comma 2.

 

     Art. 77. Requisiti dei partecipanti

     1. I titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 68 devono possedere requisiti di onorabilità e soddisfare criteri di competenza e correttezza in modo da garantire la sana e prudente gestione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione [340].

     1-bis. Il Ministro dello sviluppo economico, con regolamento adottato sentito l'IVASS, in conformità a quanto previsto dall'ordinamento europeo anche tenuto conto dei relativi orientamenti e raccomandazioni, individua:

     a) i requisiti di onorabilità;

     b) i criteri di competenza, graduati in relazione all'influenza sulla gestione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione che il titolare della partecipazione può esercitare;

     c) i criteri di correttezza, con riguardo, tra l'altro, alle relazioni d'affari del titolare della partecipazione, alle condotte tenute nei confronti delle autorità di vigilanza e alle sanzioni o misure correttive da queste irrogate, a provvedimenti restrittivi inerenti ad attività professionali svolte, nonchè a ogni altro elemento suscettibile di incidere sulla correttezza, inclusa la reputazione, del titolare della partecipazione [341].

     2. [Con il regolamento di cui al comma 1, il Ministro delle attività produttive stabilisce le soglie partecipative per l'applicazione del medesimo comma 1. A questo fine si considerano anche le partecipazioni possedute per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona] [342].

     3. Qualora non siano soddisfatti i requisiti e i criteri non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sull'impresa di assicurazione o di riassicurazione, inerenti alle partecipazioni eccedenti le soglie di cui al comma 1. In caso di inosservanza, la deliberazione o il diverso atto, adottati con il voto o il contributo determinanti delle partecipazioni previste dal comma 1, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. L'impugnazione può essere proposta anche dall'IVASS entro sei mesi dalla data della deliberazione o, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione ovvero, se questa è soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro sei mesi dalla data del deposito. Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea [343].

     4. Le partecipazioni, eccedenti le soglie previste dal comma 1, dei soggetti che non soddisfano i requisiti e i criteri sono alienate entro i termini stabiliti dall'IVASS [344].

 

     Art. 77. Requisiti dei partecipanti [345]

     1. Il Ministro dello sviluppo economico, sentito l'IVASS, determina, con regolamento, i requisiti di onorabilità dei titolari di partecipazioni indicate dall'articolo 68 [346].

     2. [Con il regolamento di cui al comma 1, il Ministro delle attività produttive stabilisce le soglie partecipative per l'applicazione del medesimo comma 1. A questo fine si considerano anche le partecipazioni possedute per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona] [347].

     3. In mancanza dei requisiti non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sull'impresa di assicurazione o di riassicurazione, inerenti alle partecipazioni eccedenti le soglie di cui al comma 1. In caso di inosservanza, la deliberazione o il diverso atto, adottati con il voto o il contributo determinanti delle partecipazioni previste dal comma 1, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. L'impugnazione può essere proposta anche dall'IVASS entro sei mesi dalla data della deliberazione o, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione ovvero, se questa è soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro sei mesi dalla data del deposito. Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea [348].

     4. Le partecipazioni, eccedenti le soglie previste dal comma 1, dei soggetti privi dei requisiti di onorabilità devono essere alienate entro i termini stabiliti dall'IVASS [349].

 

     Art. 78. Consiglio di gestione, consiglio di sorveglianza e comitato per il controllo sulla gestione

     1. Se non diversamente disposto, le norme del presente codice che fanno riferimento al consiglio di amministrazione e agli amministratori si applicano anche al consiglio di gestione e ai suoi componenti.

     2. Se non diversamente disposto, le norme del presente codice che fanno riferimento al collegio sindacale, ai sindaci e all'organo che svolge la funzione di controllo si applicano anche al consiglio di sorveglianza e al comitato per il controllo sulla gestione.

 

Capo III

partecipazioni delle imprese di assicurazione e di riassicurazione

 

     Art. 79. Partecipazioni assunte dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione

     1. L'impresa di assicurazione e di riassicurazione può assumere partecipazioni, anche di controllo, in altre società ancorchè esercitino attività diverse da quelle consentite alle stesse imprese [350].

     2. Quando le partecipazioni in una società controllata, assunte ai sensi del comma 1, hanno carattere di strumentalità o di connessione con l'attività assicurativa o riassicurativa, l'IVASS può chiedere che ciò risulti da un programma di attività [351].

     3. L'IVASS disciplina con regolamento le condizioni ed i criteri per individuare le operazioni di assunzione di partecipazioni soggette a comunicazione preventiva ovvero sottoposte ad autorizzazione preventiva, nonchè i presupposti per l'esercizio dei poteri di cui al comma 3-bis e all'articolo 81 [352].

     3-bis. L'IVASS può condizionare o negare l'autorizzazione o l'acquisizione di partecipazioni soggette a comunicazione preventiva qualora l'operazione sia in contrasto con la sana e prudente gestione dell'impresa o derivi un pericolo per la stabilità della stessa [353].

     3-ter. Ai fini delle comunicazioni di cui al comma 3, rileva ogni altra assunzione di partecipazioni, quando la stessa, da sola o unitamente ad altra già posseduta, risulti consistente in base al patrimonio netto o al totale degli investimenti dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione ovvero rispetto all'entità dei diritti di voto o alla rilevanza degli altri diritti che consentono di influire sulla società partecipata [354].

     4. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche per ogni altra assunzione che riguardi partecipazioni in imprese di assicurazione o di riassicurazione estere. In deroga al presente capo, nel caso di assunzione di partecipazioni indicate dall'articolo 68 in altre imprese di assicurazione o di riassicurazione italiane, si applicano le disposizioni di cui al capo I [355].

 

     Art. 80. Obblighi di comunicazione [356]

     [1. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione comunica tempestivamente all'ISVAP l'intenzione di assumere una partecipazione in altra società, qualora la partecipazione stessa, da sola od unitamente ad altra già posseduta, comporti il controllo della società partecipata.

     2. E' altresì preventivamente comunicata l'intenzione di assumere ogni altra partecipazione, quando la stessa, da sola o unitamente ad altra già posseduta, risulti consistente in base al patrimonio netto o al totale degli investimenti dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione ovvero rispetto all'entità dei diritti di voto o alla rilevanza degli altri diritti che consentono di influire sulla società partecipata.

     3. L'ISVAP, tenuto conto dell'esigenza di verificare la concentrazione degli investimenti e la loro influenza sulla struttura patrimoniale dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, stabilisce con regolamento presupposti, modalità e termini delle comunicazioni previste dai commi 1 e 2, anche con riguardo alle ipotesi nelle quali il diritto di voto spetta o è attribuito ad un soggetto diverso dal titolare della partecipazione.]

 

     Art. 81. Vigilanza prudenziale [357]

     1. L'IVASS, al fine di verificare l'osservanza degli obblighi indicati nell'articolo 79, può chiedere informazioni ai soggetti comunque interessati.

     2. Qualora dalla partecipazione derivi un pericolo alla stabilità dell'impresa, avuto riguardo alla natura ed all'andamento dell'attività svolta dalla società partecipata, alla dimensione dell'investimento dell'impresa, l'IVASS ordina che la stessa sia alienata ovvero opportunamente ridotta, anche al di sotto del controllo, assegnando a tal fine un termine compatibile con l'esigenza che l'operazione possa aver luogo senza pregiudizio per la stabilità dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione.

     3. Nel caso in cui l'impresa non ottemperi all'ordine, l'IVASS nomina un commissario con i compiti previsti dall'articolo 229 o, se ricorrono i presupposti di cui all'articolo 230, un commissario per la gestione provvisoria col compito di provvedervi ovvero propone al Ministro dello sviluppo economico l'adozione del provvedimento di amministrazione straordinaria oppure la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

     4. La mancata ottemperanza all'ordine di cui al comma 2 comporta, in ogni caso, la decurtazione di pari importo dai fondi propri a copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione.

 

Capo IV [358]

Gruppo assicurativo

 

     Art. 82. Gruppo assicurativo [359]

     [1. A fini di vigilanza, il gruppo assicurativo è alternativamente composto:

     a) dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione italiana capogruppo e dalle imprese assicurative, riassicurative e dalle società strumentali da questa controllate;

     b) dall'impresa italiana di partecipazione assicurativa o riassicurativa capogruppo e dalle imprese assicurative, riassicurative e dalle società strumentali da questa controllate;

     b-bis) dall'impresa italiana di partecipazione finanziaria mista capogruppo di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, e dalle imprese assicurative, riassicurative e dalle società strumentali controllate, semprechè vi sia almeno un'impresa di assicurazione o di riassicurazione italiana controllata [360].

     2. [Sono escluse dal gruppo assicurativo le società che esercitano l'attività bancaria e le altre società che sono sottoposte a vigilanza consolidata in conformità al testo unico bancario. Sono parimenti escluse le società che esercitano attività di intermediazione finanziaria e le altre società che sono sottoposte a vigilanza sul gruppo della società di intermediazione mobiliare o di gestione collettiva del risparmio in conformità al testo unico dell'intermediazione finanziaria] [361].]

 

     Art. 83. Impresa capogruppo [362]

     [1. Capogruppo è l'impresa di assicurazione o di riassicurazione italiana ovvero l'impresa di partecipazione assicurativa o l'impresa di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia, che controlla, direttamente o indirettamente, le società componenti il gruppo assicurativo e che non è, a sua volta, controllata da un'altra impresa di assicurazione o di riassicurazione italiana o da un'altra impresa di partecipazione assicurativa o riassicurativa o da un'altra impresa di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia, che possa essere considerata capogruppo [363].

     2. L'ISVAP accerta che lo statuto della capogruppo non contrasti con la sana e prudente gestione del gruppo.]

 

     Art. 84. Impresa di partecipazione capogruppo [364]

     [1. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso l'impresa di partecipazione assicurativa o riassicurativa capogruppo o presso l'impresa di partecipazione finanziaria mista capogruppo si applicano le disposizioni in materia di requisiti di professionalità, di onorabilità e di indipendenza previste per i soggetti che esercitano le medesime funzioni presso le imprese di assicurazione e di riassicurazione salvo quanto previsto dall'articolo 87-bis [365].

     2. All'impresa di partecipazione assicurativa o riassicurativa capogruppo o all'impresa di partecipazione finanziaria mista capogruppo si applicano gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 190, commi 3, 4 e 5 [366].

     3. Alle imprese di partecipazione capogruppo si applicano le disposizioni di cui ai capi I e II del presente titolo, salvo quanto previsto dall'articolo 87-bis [367].]

 

     Art. 85. Albo delle imprese capogruppo [368]

     [1. L'impresa capogruppo è iscritta in un apposito albo tenuto dall'ISVAP.

     2. La capogruppo comunica all'ISVAP l'esistenza del gruppo assicurativo e la sua composizione aggiornata.

     3. L'ISVAP può procedere d'ufficio all'accertamento dell'esistenza di un gruppo assicurativo e alla sua iscrizione nell'albo e può richiedere alla capogruppo la rideterminazione della composizione del gruppo assicurativo.

     4. Le società appartenenti al gruppo indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione nell'albo dei gruppi assicurativi.

     5. L'ISVAP determina, con regolamento, gli adempimenti connessi alla tenuta e all'aggiornamento dell'albo.]

 

     Art. 86. Poteri di indagine [369]

     [1. Ai fini della verifica dei dati e delle informazioni sulla vigilanza di cui al presente capo, l'ISVAP può effettuare ispezioni, direttamente o tramite soggetti incaricati, presso la capogruppo e presso le società, con sede legale nel territorio della Repubblica, appartenenti al gruppo assicurativo.

     2. Gli accertamenti ispettivi nei confronti di società diverse da quelle di assicurazione e riassicurazione sono limitati alla verifica dell'esattezza dei dati e delle informazioni utili per l'esercizio della vigilanza sul gruppo assicurativo.

     3. Nei confronti delle società appartenenti al gruppo assicurativo e dei titolari di partecipazioni nelle medesime società, sono attribuiti all'ISVAP i poteri previsti dall'articolo 71.]

 

     Art. 87. Disposizioni di carattere generale o particolare [370]

     [1. L'ISVAP, al fine di assicurare una stabile ed efficiente gestione del gruppo, può impartire alla capogruppo, con regolamento o con provvedimenti di carattere particolare, disposizioni concernenti il gruppo assicurativo complessivamente considerato o suoi componenti, aventi ad oggetto adeguate procedure di gestione del rischio, ivi comprese efficaci procedure amministrative e contabili, ed appropriati meccanismi di controllo interno.

     2. Le procedure di gestione del rischio includono:

     a) un governo societario del gruppo e delle sue componenti efficace e idoneo alla definizione ed alla revisione periodica delle strategie da parte degli organi con funzione di amministrazione, direzione e controllo delle imprese del gruppo, in particolare per quanto concerne i rischi assunti;

     b) procedure atte a far si che i sistemi di monitoraggio dei rischi siano correttamente integrati nell'organizzazione aziendale e che siano prese tutte le misure necessarie a garantire la coerenza dei sistemi posti in essere nelle imprese di cui all'articolo 82 al fine di consentire la quantificazione e il controllo dei rischi a livello del gruppo assicurativo.

     3. I meccanismi di controllo interno includono procedure adeguate per quanto concerne la verifica e la quantificazione dei rischi assunti e la loro correlazione con il patrimonio netto delle singole imprese del gruppo. La capogruppo adotta i provvedimenti di attuazione delle disposizioni impartite dall'ISVAP e ne fa osservare l'applicazione nei confronti delle imprese del gruppo, informandone periodicamente l'ISVAP.

     4. Gli amministratori delle società controllate sono tenuti a fornire alla capogruppo la necessaria collaborazione per il rispetto delle norme sulla vigilanza assicurativa.]

 

     Art. 87 bis. (Disposizioni applicabili all'impresa di partecipazione finanziaria mista). [371]

     [1. L'IVASS può individuare le ipotesi in cui l'impresa di partecipazione finanziaria mista capogruppo è esentata dall'applicazione di una o più disposizioni adottate ai sensi del presente capo.

     2. Le disposizioni di cui agli articoli 83, comma 2, e 84, commi 1 e 3, si applicano all'impresa di partecipazione finanziaria mista, qualora il settore di maggiori dimensioni all'interno del conglomerato finanziario sia quello assicurativo, determinato ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142. I provvedimenti di approvazione di cui all'articolo 196, decadenza di cui all'articolo 76 e autorizzazione di cui all'articolo 68 sono adottati dall'IVASS d'intesa con Banca d'Italia.

     3. I provvedimenti previsti dal titolo XVI, Capo I, II, IV e VII, nei confronti dell'impresa di partecipazione finanziaria mista sono adottati o proposti dall'IVASS d'intesa con Banca d'Italia.]

 

Titolo VIII

BILANCIO E SCRITTURE CONTABILI

 

Capo I

Disposizioni generali sul bilancio

 

     Art. 88. Disposizioni applicabili

     1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione che hanno sede legale nel territorio della Repubblica redigono il bilancio secondo la disciplina prevista nei capi I, II e III del presente titolo.

     2. [Le disposizioni sul bilancio delle imprese di assicurazione e di riassicurazione si applicano anche alle sedi secondarie di imprese aventi sede legale in uno Stato terzo autorizzate ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni nei rami vita o nei rami danni ovvero la riassicurazione] [372].

     3. Le disposizioni relative ai rami vita si applicano anche alle imprese di assicurazione che esercitano solo l'attività nei ramo malattia esclusivamente o principalmente secondo i metodi dell'assicurazione dei rami vita.

 

     Art. 89. Disposizioni particolari

     1. Per quanto non previsto dal presente titolo e dai provvedimenti di attuazione, si applicano le disposizioni del codice civile e quelle di cui al decreto legislativo 9 aprile 1991 n. 127, al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, ed al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.

     2. E' consentita la tenuta di una contabilità plurimonetaria. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2423, ultimo comma, del codice civile, l'IVASS, con regolamento, può prescrivere o consentire che la nota integrativa sia redatta in migliaia di euro oppure prescrivere o consentire un grado di sintesi maggiore delle migliaia, sentita la CONSOB per le società quotate.

 

     Art. 90. Schemi

     1. L'IVASS, nel rispetto delle disposizioni di cui al codice civile, al decreto legislativo 9 aprile 1991 n. 127, al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, ed al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, con regolamento determina:

     a) gli schemi di bilancio;

     b) il piano dei conti che le imprese adottano nella loro gestione;

     c) le modalità di calcolo, ai fini della redazione del bilancio di cui ai Capi II e III, delle riserve tecniche;

     d) le modalità di calcolo, ai fini della redazione del bilancio di cui ai Capi II e III, delle altre voci di bilancio [373].

     2. L'IVASS, con regolamento, può emanare istruzioni esplicative ed applicative, prescrivere informazioni integrative o più dettagliate, anche in materia di operazioni con parti correlate e di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale di cui all'articolo 2427, primo comma, numeri 22-bis) e 22-ter), del codice civile e all'articolo 38, comma 1, lettere o-quinquies) e o-sexies), del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127. L'IVASS può altresì stabilire la documentazione necessaria all'espletamento delle funzioni di vigilanza ai fini delle verifiche sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato [374].

     3. Le modalità di tenuta del sistema contabile devono consentire il raccordo con i conti di bilancio secondo quanto disposto dall'IVASS con regolamento.

     4. I poteri dell'IVASS sono esercitati nel rispetto dei principi contabili internazionali nei confronti dei soggetti che redigono il bilancio di esercizio o il bilancio consolidato in conformità ai principi contabili internazionali. Al fine di verificare l'esattezza dei dati del bilancio consolidato, l'IVASS può richiedere dati, notizie ed informazioni alle società ed agli enti controllati da imprese di assicurazione e di riassicurazione ovvero eseguire ispezioni presso i medesimi enti e società. Nel caso in cui la società o l'ente sia sottoposto alla vigilanza di un'altra autorità, l'IVASS ne richiede la collaborazione.

 

Capo II

Bilancio di esercizio

 

     Art. 91. Principi di redazione

     1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui all'articolo 88, comma 1, che emettono strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati di qualsiasi Stato membro dell'Unione europea e che non redigono il bilancio consolidato, redigono il bilancio di esercizio in conformità ai principi contabili internazionali.

     2. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui all'articolo 88, comma 1, che non utilizzano i principi contabili internazionali, redigono il bilancio in conformità al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173. Per ciascun patrimonio destinato costituito ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile, va allegato al bilancio di esercizio un separato rendiconto redatto secondo le disposizioni previste dall'articolo 89 [375].

 

     Art. 92. Esercizio sociale e termine per l'approvazione

     1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

     2. Ove previsto dallo statuto, il termine di cui all'articolo 2364, secondo comma, del codice civile può essere prorogato dall'impresa di assicurazione sino al 30 giugno quando particolari esigenze lo richiedano ovvero quando sia autorizzata anche all'attività riassicurativa e la eserciti in misura rilevante ovvero nel caso di imprese tenute alla redazione del bilancio consolidato.

     3. Le imprese che esercitano la sola riassicurazione approvano il bilancio di esercizio entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello a cui si riferisce il bilancio stesso. Ove previsto dallo statuto, il termine può essere prorogato dall'impresa di riassicurazione sino al 30 settembre quando particolari esigenze lo richiedano.

     4. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione, che si avvalgono della facoltà prevista dai commi 2 e 3, ne danno evidenza nella nota integrativa e ne fanno oggetto di preventiva comunicazione all'IVASS, specificando le ragioni della proroga.

 

     Art. 93. Deposito e pubblicazione

     1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui all'articolo 88, comma 1, sono tenute al deposito e alla pubblicazione del bilancio ai sensi dell'articolo 2435 del codice civile [376].

     2. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione sono soggette all'obbligo di revisione del bilancio e depositano la relazione della società di revisione [377].

     3. [Le imprese di assicurazione e di riassicurazione depositano, in allegato al bilancio, un prospetto contenente l'indicazione delle attività che sono state assegnate, alla chiusura dell'esercizio, alla copertura delle riserve tecniche] [378].

     4. Le imprese di assicurazione che esercitano il ramo assistenza depositano, in allegato al bilancio, una relazione dalla quale risultino il personale e le attrezzature di cui l'impresa dispone per far fronte agli impegni assunti.

     5. [Le imprese di assicurazione depositano altresì il prospetto dimostrativo della situazione del margine di solvibilità, che viene sottoscritto anche dall'attuario incaricato per i rami vita] [379].

 

     Art. 94. Relazione sulla gestione

     1. Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione dell'impresa e dell'andamento e del risultato della gestione nel suo complesso, nonchè una descrizione dei principali rischi e incertezze cui l'impresa è esposta. Dalla relazione risultano in ogni caso le informazioni che riguardano [380]:

     a) l'evoluzione del portafoglio assicurativo;

     b) l'andamento dei sinistri nei principali rami esercitati;

     c) le forme riassicurative maggiormente significative adottate nei principali rami esercitati;

     d) le attività di ricerca e di sviluppo e i nuovi prodotti immessi sul mercato;

     e) le linee essenziali seguite nella politica degli investimenti;

     e-bis) gli obiettivi e le politiche di gestione del rischio finanziario e la politica di copertura per principali categorie di operazioni coperte e l'esposizione dell'impresa ai rischi di prezzo, di credito, di liquidità e di variazione dei flussi [381];

     f) notizie in merito al contenzioso, se significativo;

     g) il numero e il valore nominale delle azioni o quote proprie, delle azioni o quote dell'impresa controllante detenute in portafoglio, di quelle acquistate e di quelle alienate nel corso dell'esercizio, le corrispondenti quote di capitale sottoscritto, dei corrispettivi ed i motivi degli acquisti e delle alienazioni;

     h) i rapporti con le imprese del gruppo distinguendo fra imprese controllanti, controllate e consociate, nonchè i rapporti con imprese collegate;

     i) l'evoluzione prevedibile della gestione, con particolare riguardo allo sviluppo del portafoglio assicurativo, all'andamento dei sinistri e alle eventuali modifiche alle forme riassicurative adottate;

     l) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio.

     1-bis. L'analisi di cui al comma 1 è coerente con l'entità e la complessità degli affari dell'impresa e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione dell'impresa e dell'andamento e del risultato della sua gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti all'attività specifica dell'impresa, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale. L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio dell'impresa e chiarimenti aggiuntivi su di essi. Per le imprese di grandi dimensioni e per le piccole e medie imprese, a eccezione delle micro-imprese, i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati, l'analisi di cui al comma 1 è, altresì, corredata delle informazioni sulle risorse immateriali essenziali e spiega in che modo il modello aziendale dell'impresa dipende fondamentalmente da tali risorse e come tali risorse costituiscono una fonte di creazione del valore per l'impresa. Tali ultime informazioni sono inserite in una sezione apposita della relazione sulla gestione [382].

     2. Le disposizioni del comma 1, lettera g), si applicano anche alle azioni o quote detenute, acquistate o alienate per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

 

Capo III

Bilancio consolidato

 

     Art. 95. Imprese obbligate

     1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione aventi sede legale nel territorio della Repubblica che controllano una o più società, redigono il bilancio consolidato conformemente ai principi contabili internazionali [383].

     2. Allo stesso obbligo sono soggette le imprese di partecipazione assicurativa con sede legale in Italia, che detengono il controllo di una o più imprese di assicurazione o di riassicurazione ovunque costituite.

     2-bis. Al medesimo obbligo sono soggette anche le imprese di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia, che detengono il controllo di una o più imprese di assicurazione o di riassicurazione ovunque costituite, qualora il settore di maggiori dimensioni all'interno del conglomerato finanziario sia quello assicurativo, determinato ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142 [384].

     3. Ai soli fini dell'obbligo di redazione del bilancio consolidato sono considerate imprese controllate quelle indicate nell'articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127.

 

     Art. 96. Direzione unitaria

     1. L'obbligo di redazione del bilancio consolidato sussiste anche nel caso in cui due o più imprese di assicurazione o riassicurazione aventi sede legale nel territorio della Repubblica ovvero imprese di partecipazione assicurativa o imprese di partecipazione finanziaria mista di cui all'articolo 95, commi 2 o 2-bis, tra le quali non esistano le relazioni di cui all'articolo 95, comma 3, operino secondo una direzione unitaria in virtù di un contratto o di una clausola dei rispettivi statuti oppure quando i loro organi di amministrazione siano composti in maggioranza dalle medesime persone. La direzione unitaria tra le imprese può concretizzarsi anche in legami importanti e durevoli di riassicurazione [385].

     2. Sono in ogni caso assimilate alle imprese di cui al comma 1 quelle sottoposte alla direzione unitaria di uno dei seguenti soggetti controllanti:

     a) un'impresa o un ente, costituito in Italia, diverso da un'impresa di assicurazione o riassicurazione ovvero da una impresa di partecipazione assicurativa o da un'impresa di partecipazione finanziaria mista di cui all'articolo 95, commi 2 o 2-bis [386];

     b) un'impresa o un ente costituito in un altro Stato, salvo che non ricorrano le condizioni di esonero previste all'articolo 97;

     c) una persona fisica.

     3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 è tenuta alla redazione del bilancio consolidato l'impresa che, in base ai dati dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato, presenta l'ammontare maggiore del totale dell'attivo.

     4. L'impresa soggetta all'obbligo di redazione del bilancio consolidato che operi anche secondo una direzione unitaria ai sensi dei commi 1 e 2 è tenuta alla redazione del bilancio consolidato esclusivamente in base al comma 3, quando ricorrono le seguenti condizioni:

     a) l'impresa non ha emesso titoli quotati in mercati regolamentati;

     b) la redazione del bilancio consolidato non è richiesta almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio da tanti soci che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale sociale.

     5. In caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato ai sensi del comma 4, le ragioni dell'esonero sono indicate nella nota integrativa al bilancio d'esercizio. La nota integrativa indica altresì la denominazione e la sede dell'impresa che redige il bilancio consolidato ai sensi del presente articolo. Copia dello stesso, della relazione sulla gestione e di quella dell'organo di controllo sono depositati presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove è la sede dell'impresa esonerata.

     6. Restano salve le disposizioni relative alle società che hanno emesso titoli quotati in mercati regolamentati.

 

     Art. 97. Esonero dall'obbligo di redazione

     1. L'obbligo di redazione del bilancio consolidato non sussiste nei confronti delle imprese di cui all'articolo 95, commi 1 e 2, a loro volta controllate direttamente o indirettamente da altra impresa tenuta alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del presente titolo ovvero da un'impresa di assicurazione o riassicurazione costituita in un altro Stato membro.

     2. L'esonero è subordinato alle seguenti circostanze:

     a) che l'impresa controllata non abbia emesso titoli quotati in mercati regolamentati;

     b) che la controllante sia titolare di oltre il novantacinque per cento delle azioni o quote dell'impresa controllata ovvero, in difetto di tale condizione, che la redazione del bilancio consolidato non sia richiesta almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio da tanti soci che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale;

     c) che l'impresa controllata e le imprese da questa controllate da includere nel consolidamento ai sensi del presente titolo siano incluse nel bilancio consolidato della controllante;

     d) che l'impresa controllante, soggetta al diritto di uno Stato membro, rediga e sottoponga a controllo il bilancio consolidato conformemente alle disposizioni dell'ordinamento comunitario.

     3. Le ragioni dell'esonero sono indicate nella nota integrativa al bilancio di esercizio. La nota integrativa indica altresì la denominazione e la sede dell'impresa che redige il bilancio consolidato ai sensi del presente articolo. Una copia del bilancio della controllante, della relazione sulla gestione e di quella dell'organo di controllo, redatti in lingua italiana, è depositata presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove è la sede dell'impresa controllata.

 

     Art. 98. Obbligo di redazione a esclusivi fini di vigilanza

     1. L'IVASS individua, con regolamento, i soggetti non sottoposti agli obblighi di redazione del bilancio consolidato previsti dagli articoli 95 e 96, che sono tenuti, ad esclusivi fini di vigilanza, a redigere il bilancio consolidato.

 

     Art. 99. Data di riferimento

     1. La data di riferimento del bilancio consolidato coincide con la data di chiusura del bilancio di esercizio dell'impresa controllante obbligata alla redazione. Nel caso quest'ultima sia un'impresa di partecipazione assicurativa o un'impresa di partecipazione finanziaria mista di cui all'articolo 95, commi 2 o 2-bis, la data di riferimento coincide con la data di chiusura dell'esercizio delle imprese assicurative controllate [387].

 

     Art. 100. Relazione sulla gestione

     1. Il bilancio consolidato deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e dell'andamento e del risultato della gestione nel suo insieme e nei vari settori, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonchè una descrizione dei principali rischi e incertezze cui le imprese incluse nel consolidamento sono esposte. Dalla relazione risultano [388]:

     a) le attività di ricerca e di sviluppo e i nuovi prodotti immessi sul mercato;

     b) il numero e il valore nominale delle azioni o quote dell'impresa controllante possedute da essa o da imprese controllate, anche per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, con l'indicazione della quota di capitale corrispondente;

     c) l'evoluzione prevedibile della gestione, con particolare riguardo allo sviluppo del portafoglio assicurativo, all'andamento dei sinistri e alle eventuali modifiche, se significative, delle forme riassicurative;

     d) i fatti di rilievo avvenuti dopo la data di riferimento del bilancio consolidato,

     d-bis) gli obiettivi e le politiche di gestione del rischio finanziario e la politica di copertura per principali categorie di operazioni coperte e l'esposizione delle imprese incluse nel consolidamento ai rischi di prezzo, di credito, di liquidità e di variazione dei flussi [389].

     1-bis. L'analisi di cui al comma 1 è coerente con l'entità e la complessità degli affari dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e dell'andamento e del risultato della loro gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti alle attività specifiche delle imprese, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale. L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio consolidato e chiarimenti aggiuntivi su di essi. L'analisi di cui al comma 1, è, altresì, corredata delle informazioni sulle risorse immateriali essenziali, spiegando in che modo il modello aziendale dell'impresa dipende fondamentalmente da tali risorse e come tali risorse costituiscono una fonte di creazione del valore per l'impresa. Tali ultime informazioni sono inserite in una sezione apposita della relazione sulla gestione [390].

     1-ter. La relazione di cui al comma 1 e la relazione di cui all'articolo 94 possono essere presentate in un unico documento, dando maggiore rilievo, ove opportuno, alle questioni che sono rilevanti per il complesso delle società incluse nel consolidamento [391].

 

Capo IV

Libri e registri obbligatori

 

     Art. 101. Libri e registri obbligatori

     1. Le imprese di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica, ferme restando le altre disposizioni stabilite dalla legge, devono tenere i libri e i registri secondo quanto previsto ai commi 2 e 3 [392].

     2. Le imprese autorizzate all'esercizio dei rami vita, oltre al registro delle attività a copertura delle riserve tecniche, sono tenute alla compilazione dei registri su cui annotare:

     a) i contratti emessi;

     b) i contratti stornati per risoluzione ai sensi dell'articolo 1924, secondo comma, del codice civile, ovvero per mancato perfezionamento ovvero per i quali è stato esercitato il diritto di recesso di cui all'articolo 177;

     c) i contratti scaduti;

     d) i contratti per i quali è stato esercitato il diritto di riscatto di cui all'articolo 1924, secondo comma, del codice civile;

     e) i contratti che sono stati oggetto di trasformazione;

     f) i sinistri denunciati;

     g) i sinistri pagati;

     h) i reclami ricevuti.

     3. Le imprese autorizzate all'esercizio dei rami danni, oltre al registro delle attività a copertura delle riserve tecniche, sono tenute alla compilazione dei registri su cui annotare:

     a) i contratti emessi;

     b) i sinistri denunciati;

     c) i sinistri pagati;

     d) i sinistri eliminati senza pagamento di indennizzo;

     e) i sinistri ancora da pagare alla chiusura dell'esercizio;

     f) i sinistri già classificati alle lettere c) oppure d) per i quali sia stata riaperta la procedura di liquidazione;

     g) i reclami ricevuti.

     4. L'IVASS adotta, con regolamento, le disposizioni per la tenuta dei registri assicurativi previsti dai commi 2 e 3 e determina le informazioni, i termini e le modalità per la loro conservazione e compilazione nel rispetto delle prescrizioni dell'articolo 2421, ultimo comma, del codice civile.

     5. L'IVASS individua, con regolamento, i libri e i registri per l'attività delle imprese di riassicurazione, determinando le informazioni, i termini e le modalità per la loro conservazione e compilazione nel rispetto delle prescrizioni dell'articolo 2421, ultimo comma, del codice civile.

 

Capo V

Revisione legale dei conti [393]

 

     Art. 102. Revisione legale del bilancio [394]

     1. Il bilancio delle imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica è corredato dalla relazione di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro [395].

     2. La relazione del revisore legale o della società di revisione legale esprime anche un giudizio sulla sufficienza delle riserve tecniche dell'impresa, avuto riguardo alle disposizioni del presente codice e tenuto conto di corrette tecniche attuariali. A tal fine, l'IVASS individua con regolamento i criteri per la determinazione della sufficienza delle riserve tecniche e le corrette tecniche attuariali alla luce delle quali deve essere espresso il giudizio del revisore o della società di revisione legale, nonchè le modalità e i termini di espressione del giudizio medesimo [396].

     3. Alle imprese di cui al comma 1 si applicano le disposizioni sulla revisione legale dei conti di cui alla sezione VI del capo II del titolo III del testo unico dell'intermediazione finanziaria, ad eccezione degli articoli 155, comma 2, 156, comma 4, 157, comma 2, e 159, comma 1 [397].

     4. L'impugnazione della deliberazione assembleare che approva il bilancio delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, per mancata conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione, può essere proposta dall'IVASS nel termine di sei mesi dall'iscrizione della relativa deliberazione nel registro delle imprese.

     5. [L'ISVAP, qualora venga a conoscenza del mancato conferimento dell'incarico alla società di revisione, ne informa immediatamente la CONSOB, che adotta i provvedimenti di competenza] [398].

 

     Art. 103. (Attuario nominato dal revisore legale o dalla società di revisione legale). [399]

     [1. Se l'incarico di revisione legale dei conti è conferito a un revisore legale o se tra gli amministratori della società di revisione legale non è presente un attuario iscritto nell'albo professionale di cui alla legge 9 febbraio 1942, n. 194, la relazione di cui all'articolo 102, comma 1, è corredata dalla relazione di un attuario nominato dal revisore legale o dalla società di revisione legale.

     2. L'incarico dell'attuario ha durata pari a nove esercizi e non può essere rinnovato o nuovamente conferito, neppure per conto di una diversa società di revisione legale, se non siano decorsi almeno tre esercizi dalla data di cessazione del precedente. Se, prima della scadenza del periodo, il revisore legale o la società di revisione legale revoca l'incarico all'attuario, ne dà immediata e motivata comunicazione all'ISVAP. La revoca dell'incarico ha effetto nel momento in cui diviene efficace il conferimento dell'incarico ad altro attuario.

     3. L'incarico non può essere conferito a un attuario che non rispetti le condizioni di indipendenza individuate dall'ISVAP con regolamento o che si trovi, nei confronti dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione o nei confronti dell'attuario che presso l'impresa di assicurazione esercita le funzioni di attuario incaricato per i rami vita o per l'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, in una delle situazioni di incompatibilità individuate dall'ISVAP con regolamento.

     4. L'attuario e il legale rappresentante dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione presso cui lo stesso svolge il proprio incarico, trasmettono all'ISVAP, entro quindici giorni dal conferimento dell'incarico, la documentazione comprovante il rispetto delle condizioni di indipendenza e l'assenza delle cause di incompatibilità di cui al comma 3, secondo le modalità fissate dall'ISVAP.]

 

     Art. 104. (Accertamenti sulla gestione contabile). [400]

     1. L'IVASS può far svolgere al revisore legale o alla società di revisione legale una verifica, previo accertamento dell'esatta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione, in ordine alla conformità alle scritture contabili delle situazioni periodiche concernenti lo stato patrimoniale e il conto economico dell'impresa. Nello svolgimento di tale verifica il revisore legale o la società di revisione legale utilizzano corrette tecniche attuariali. Le spese sono a carico dell'impresa.

 

     Art. 105. Revoca dell'incarico all'attuario revisore [401]

     [1. Qualora l'ISVAP accerti l'inosservanza dei doveri relativi allo svolgimento dell'incarico dell'attuario di cui all'articolo 102, comma 1, o dell'attuario nominato ai sensi dell'articolo 103, comma 1, ovvero acquisisca elementi utili ai fini della vigilanza sull'attività del revisore legale o della società di revisione legale, ne informa la CONSOB [402].

     2. Qualora l'ISVAP accerti la perdita dei requisiti di cui all'articolo 102, comma 1, la sussistenza o la sopravvenienza di una causa di incompatibilità prevista dall'articolo 103, comma 3, la perdita di una condizione di indipendenza prevista dall'articolo 103, comma 3, ovvero gravi irregolarità nello svolgimento dell'incarico da parte dell'attuario di cui all'articolo 103, comma 1, può disporre la revoca dell'incarico, sentito l'interessato [403].

     3. Il provvedimento di revoca è comunicato all'attuario, al revisore legale o alla società di revisione legale e all'impresa di assicurazione o di riassicurazione. In tal caso il revisore legale o la società di revisione legale provvede a conferire l'incarico ad altro attuario entro trenta giorni e comunque in tempo utile per l'effettuazione delle verifiche necessarie ai fini del rilascio del giudizio sul bilancio [404].

     4. In caso di inadempienza l'ISVAP provvede al conferimento dell'incarico ad altro attuario, determinando il relativo compenso secondo le tariffe dell'Ordine degli attuari.

     5. L'ISVAP informa la CONSOB dei provvedimenti assunti nei confronti dell'attuario di cui all'articolo 102, comma 1, e dà comunicazione all'Ordine degli attuari dei provvedimenti assunti nei confronti degli attuari di cui agli articoli 102, comma 1, e 103, comma 1.

     6. L'Ordine degli attuari comunica all'ISVAP gli eventuali provvedimenti adottati nei confronti degli attuari di cui agli articoli 102, comma 1, e 103, comma 1.]

 

Titolo IX

Attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa [405]

 

Capo I

Disposizioni generali

 

     Art. 106. (Attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa). [406]

     1. Le attività di distribuzione assicurativa consistono nel fornire consulenza, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera m-ter), in materia di contratti di assicurazione, proporre contratti di assicurazione o compiere altri atti preparatori relativi alla loro conclusione, concludere tali contratti ovvero collaborare, segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed esecuzione, inclusa la fornitura di informazioni relativamente a uno o più contratti di assicurazione sulla base di criteri scelti dal cliente tramite un sito internet o altri mezzi e la predisposizione di una classifica di prodotti assicurativi, compreso il confronto tra prezzi e tra prodotti o lo sconto sul premio di un contratto di assicurazione, se il cliente è in grado di stipulare direttamente o indirettamente un contratto di assicurazione tramite un sito internet o altri mezzi.

     2. Le attività di distribuzione riassicurativa, anche quando svolte da un'impresa di riassicurazione senza il coinvolgimento di un intermediario riassicurativo, consistono nel fornire consulenza, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera m-ter), in materia di contratti di riassicurazione, proporre contratti di riassicurazione o compiere altri atti preparatori relativi alla loro conclusione, concludere tali contratti ovvero collaborare, segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed esecuzione.

 

     Art. 107. Ambito di applicazione [407]

     1. Fermo restando quanto previsto dai Titoli II, III e IV per le imprese di assicurazione e V e VI per le imprese di riassicurazione, le disposizioni del presente Titolo disciplinano le condizioni di accesso ed esercizio dell'attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa nel territorio della Repubblica, ivi inclusa l'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa a titolo oneroso svolta da persone fisiche o giuridiche con residenza o sede legale nel territorio della Repubblica e in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi nel territorio di altri Stati membri, nonchè l'attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa connessa con rischi e impegni situati al di fuori dell'Unione europea, quando è svolta da intermediari registrati in Italia.

     2. Le disposizioni del presente titolo disciplinano altresì l'attività di distribuzione assicurativa, anche a titolo accessorio, e riassicurativa da parte di persone fisiche o giuridiche con residenza o sede legale nel territorio di altri Stati membri dell'Unione europea, svolta nel territorio della Repubblica.

     3. Non configurano attività di distribuzione assicurativa o riassicurativa, ai fini di cui al comma 1, le seguenti attività:

     a) la fornitura di informazioni a titolo accessorio ad un cliente nel contesto di un'altra attività professionale, sempre che il fornitore non intraprenda ulteriori iniziative di assistenza nella conclusione o nell'esecuzione di un contratto di assicurazione o riassicurazione e l'obiettivo di tale attività non sia quello di assistere il cliente nella conclusione o nell'esecuzione di un contratto di assicurazione o riassicurazione;

     b) la gestione di sinistri per un'impresa di assicurazione o riassicurazione su base professionale o le attività di liquidazione sinistri e di consulenza in materia di sinistri;

     c) la mera fornitura di dati e informazioni su potenziali assicurati a intermediari assicurativi o riassicurativi, o a imprese di assicurazione o di riassicurazione, se il fornitore non intraprende ulteriori iniziative di assistenza nella conclusione di un contratto di assicurazione o riassicurazione;

     d) la mera fornitura a potenziali assicurati di informazioni su prodotti assicurativi o riassicurativi, su un intermediario assicurativo o riassicurativo, su un'impresa di assicurazione o riassicurazione, se il fornitore non intraprende ulteriori iniziative di assistenza nella conclusione del contratto.

     4. È esclusa dalla disciplina del presente Titolo l'attività di distribuzione assicurativa esercitata da intermediari assicurativi a titolo accessorio, laddove siano soddisfatte congiuntamente le seguenti condizioni:

     a) l'assicurazione è accessoria ad un prodotto o servizio e ne copre:

     1) i rischi di perdita, deterioramento, danneggiamento del prodotto fornito o il mancato uso del servizio prestato dal fornitore; o

     2) la perdita o il danneggiamento del bagaglio e altri rischi connessi con un viaggio prenotato presso tale fornitore;

     b) l'importo del premio versato per il contratto assicurativo, calcolato proporzionalmente su base annua, non è superiore a 600 euro;

     c) in deroga alla lettera b) , qualora l'assicurazione sia complementare rispetto a un servizio di cui alla lettera a) e la durata di tale servizio sia pari o inferiore a tre mesi, l'importo del premio versato per persona non è superiore a 200 euro.

     5. Nell'esercizio dell'attività di distribuzione attraverso un intermediario assicurativo a titolo accessorio esentato, di cui al comma 4, l'impresa di assicurazione o l'intermediario assicurativo che se ne avvale garantisce che:

     a) prima della conclusione del contratto, il contraente riceva informazioni riguardanti rispettivamente gli elementi di cui all'articolo 120, comma 2, lettere a) e c), se agisce su incarico dell'impresa, o di cui all'articolo 120, comma 1, lettere a) e c), se agisce su incarico di altro intermediario;

     b) siano predisposti rapporti contrattuali adeguati e proporzionati al fine di assicurare la conformità con quanto previsto dagli articoli 119-bis e 120-quinquies e tenere conto delle richieste ed esigenze del contraente prima di proporre il contratto;

     c) prima della conclusione del contratto, sia fornita al contraente la documentazione informativa relativa al prodotto assicurativo di cui all'articolo 185.

     6. Fatto salvo quanto previsto dal testo unico dell'intermediazione finanziaria, le persone giuridiche di cui all'articolo 109, comma 2, lettera d), sono sottoposte, limitatamente all'attività di distribuzione assicurativa, alla vigilanza dell'IVASS, che la esercita mediante i poteri previsti dall'articolo 5, comma 1, anche per quanto riguarda l'osservanza delle disposizioni sulle regole di comportamento di cui al Capo III, informando e collaborando con le altre autorità interessate.

     7. L'IVASS monitora il mercato, ivi incluso il mercato dei prodotti assicurativi commercializzati, distribuiti o venduti, a titolo accessorio, nel o dal territorio della Repubblica.

 

     Art. 107 bis. (Soggetti abilitati all'esercizio della distribuzione assicurativa o riassicurativa). [408]

     1. L'attività di distribuzione assicurativa o riassicurativa può essere esercitata dai seguenti soggetti:

     a) imprese di assicurazione o riassicurazione, di cui all'articolo 1, comma 1, lettere t) e cc), e relativi dipendenti, laddove esercitino direttamente tale attività;

     b) intermediari, iscritti nelle sezioni da a) ad e) del registro di cui al comma 2 dell'articolo 109;

     c) intermediari assicurativi a titolo accessorio, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera cc-septies), iscritti alla sezione f) del registro di cui al comma 2 dell'articolo 109;

     d) intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, con residenza o sede legale in altro Stato membro e abilitati all'esercizio dell'attività di intermediazione in regime di libera prestazione dei servizi o di stabilimento nel territorio della Repubblica ai sensi degli articoli 116-quater e 116-quinquies..

 

Capo II

Disposizioni generali in materia di distribuzione [409]

 

     Art. 108. Attività di distribuzione [410]

     1. L'attività di distribuzione assicurativa o riassicurativa è riservata alle imprese di cui all'articolo 107-bis, comma 1, lettera a), ai relativi dipendenti, nonchè agli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, iscritti nel registro di cui all'articolo 109. Il registro indica gli Sati membri in cui l'intermediario assicurativo, anche a titolo accessorio, o riassicurativo opera in regime di libero stabilimento o di libera prestazione dei servizi.

     2. Fatta salva l'ipotesi in cui l'attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa sia esercitata, ai sensi del comma 1, direttamente da imprese e relativi dipendenti, tale attività non può essere esercitata da chi non è iscritto nel registro, applicandosi in caso di violazione gli articoli 305, comma 2, e 308, comma 2.

     3. E' inoltre consentita l'attività agli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi che hanno residenza o sede legale nel territorio di un altro Stato membro e che operano secondo quanto previsto dall'articolo 116.

     4. L'esercizio dell'attività di intermediario di assicurazione, anche a titolo accessorio, e riassicurazione è vietato agli enti pubblici, agli enti o società da essi controllati ed ai pubblici dipendenti con rapporto lavorativo a tempo pieno ovvero a tempo parziale, quando superi la metà dell'orario lavorativo a tempo pieno.

 

     Art. 108 bis. (Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi). [411]

     1. È istituito un Organismo per la registrazione degli intermediari di cui all'articolo 109, comma 2, e per lo svolgimento degli adempimenti relativi agli elenchi di cui agli articoli 109, comma 1-bis, e alle sezioni I e II del Titolo IX, Capo II. Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, è disciplinata l'organizzazione dell'Organismo. L'Organismo promuove altresì la diffusione dei principi di correttezza e diligenza professionale presso gli intermediari di cui all'articolo 109, comma 2. In particolare il regolamento disciplina, nel rispetto dei principi di semplificazione e proporzionalità:

     a) l'istituzione dell'Organismo avente personalità giuridica di diritto privato, dotato di autonomia statutaria, organizzativa e finanziaria, ordinato in forma di associazione, cui sono trasferite funzioni e competenze in materia di tenuta del registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi;

     b) il procedimento di nomina dei componenti dell'Organismo nel rispetto dei principi di imparzialità e terzietà;

     c) il passaggio all'Organismo di funzioni e competenze attribuite in via transitoria all'IVASS;

     d) le modalità attraverso le quali l'Organismo riscuote e gestisce i contributi dovuti dagli intermediari iscritti nel registro di cui all'articolo 109 del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ai sensi dell'articolo 336 del medesimo Codice;

     e) la vigilanza dell'IVASS sull'Organismo di cui alla lettera a).

     2. L'Organismo è sottoposto al controllo dell'IVASS che, con regolamento, disciplina le modalità di esercizio del controllo, inclusi i flussi informativi e i poteri ispettivi,1 secondo modalità improntate a criteri di proporzionalità ed economicità dell'azione di controllo, con la finalità di verificare l'adeguatezza delle procedure interne adottate e l'efficacia dell'attività svolta in relazione alle funzioni affidate.

     3. L'Organismo è finanziato mediante una quota del contributo di vigilanza sugli intermediari di assicurazione e riassicurazione di cui all'articolo 336 del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 versato all'IVASS e successivamente trasferito allo stesso Organismo, secondo la misura e le modalità individuate dal regolamento di cui al comma 1.

     4. L'IVASS, con regolamento, stabilisce le modalità con cui l'Organismo esercita la propria attività e le forme di collaborazione con l'IVASS per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente Capo, inclusi le procedure e i poteri nei confronti degli intermediari iscritti al registro, tenendo anche presente l'esigenza di evitare duplicazioni di costi e adempimenti per soggetti iscritti in altri albi o registri.

 

     Art. 109. Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi [412]

     1. L'IVASS disciplina, con regolamento, la formazione e l'aggiornamento del registro unico elettronico nel quale sono iscritti gli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi che hanno residenza o sede legale nel territorio della Repubblica [413].

     1-bis. L'impresa che opera in qualità di distributore, individua la persona fisica, nell'ambito della dirigenza, responsabile della distribuzione assicurativa o riassicurativa e ne comunica il nominativo all'IVASS. Tale soggetto possiede adeguati requisiti di professionalità ed onorabilità individuati dall'IVASS con regolamento [414].

     1-ter. Il registro è agevolmente accessibile e consente la registrazione integrale e diretta, secondo quanto disposto dall'IVASS con regolamento di cui al comma 1 [415].

     2. Nel registro sono iscritti in sezioni distinte:

     a) gli agenti di assicurazione, in qualità di intermediari che agiscono in nome o per conto di una o più imprese di assicurazione o di riassicurazione;

     b) i mediatori di assicurazione o di riassicurazione, altresì denominati broker, in qualità di intermediari che agiscono su incarico del cliente e senza poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione;

     c) i produttori diretti che, anche in via sussidiaria rispetto all'attività svolta a titolo principale, esercitano l'intermediazione assicurativa nei rami vita e nei rami infortuni e malattia per conto e sotto la piena responsabilità di un'impresa di assicurazione e che operano senza obblighi di orario o di risultato esclusivamente per l'impresa medesima;

     d) le banche autorizzate ai sensi dell'articolo 14 del testo unico bancario, gli intermediari finanziari inseriti nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 e 114-septies del testo unico bancario, le società di intermediazione mobiliare autorizzate ai sensi dell'articolo 19 del testo unico dell'intermediazione finanziaria, la società Poste Italiane - Divisione servizi di bancoposta, autorizzata ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144 [416];

     e) i soggetti addetti all'intermediazione, quali i dipendenti, i collaboratori, i produttori e gli altri incaricati degli intermediari iscritti alle sezioni di cui alle lettere a), b), d), e) e f) per l'attività di intermediazione svolta al di fuori dei locali dove l'intermediario opera [417];

     f) gli intermediari assicurativi a titolo accessorio, come definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera cc-septies) [418].

     Non è consentita la contemporanea iscrizione dello stesso intermediario in più sezioni del registro.

     2-bis. Per i siti internet mediante i quali è possibile l'esercizio dell'attività di distribuzione assicurativa, ai sensi dell'articolo 106, è necessaria l'iscrizione al registro del titolare del dominio [419].

     3. Nel registro sono altresì indicati gli intermediari persone fisiche, di cui al comma 2, lettere a) e b), abilitati ma temporaneamente non operanti, per i quali 1'adempimento dell'obbligo di copertura assicurativa di cui all'articolo 110, comma 3, è sospeso sino all'avvio dell'attività, che forma oggetto di tempestiva comunicazione all'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi [420].

     4. L'intermediario di cui al comma 2, lettere a), b) e d), che si avvale di dipendenti, collaboratori, produttori o altri incaricati addetti all'intermediazione provvede, per conto dei medesimi, all'iscrizione nella sezione del registro di cui alla lettera e) del medesimo comma. L'intermediario di cui al comma 2, lettera a), che si avvale di dipendenti, collaboratori, produttori o altri incaricati addetti all'intermediazione è tenuto a dare all'impresa preponente contestuale notizia della richiesta di iscrizione dei soggetti che operano per suo conto fermo restando quanto previsto nel contratto di agenzia. L'impresa di assicurazione, che si avvale di produttori diretti, provvede ad effettuare la comunicazione all'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi al fine dell'iscrizione nella sezione del registro di cui al comma 2, lettera c) [421].

     4-bis. Nella domanda di iscrizione al registro l'intermediario che si avvale di soggetti iscritti alla sezione del registro di cui al comma 2, lettera e), per l'esercizio dell'attività di distribuzione, ai sensi del comma 4, attesta di avere accertato in capo agli stessi il possesso dei requisiti previsti dal presente Capo e dalle relative disposizioni di attuazione ai fini della registrazione, ivi incluso quanto previsto dalla lettera c) del comma 4-sexies, e di una formazione conforme a quanto stabilito dall'articolo 111 e dalle relative disposizioni di attuazione [422].

     4-ter. Nella domanda di iscrizione al registro l'impresa che si avvale di soggetti iscritti alla sezione di cui al comma 2, lettera c) per l'esercizio della distribuzione, secondo quanto previsto ai sensi del comma 4, attesta di avere accertato in capo agli stessi il possesso dei requisiti previsti dal presente Capo e dalle relative disposizioni di attuazione ai fini della registrazione, ivi incluso quanto previsto dalla lettera c) del comma 4-sexies, e di una formazione conforme a quanto stabilito dall'articolo 111 e dalle relative disposizioni di attuazione [423].

     4-quater. L'IVASS fornisce tempestivamente all'AEAP, secondo le istruzioni da questa impartite, le informazioni rilevanti ai fini dell'alimentazione del registro unico europeo degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi di cui al paragrafo 4, dell'articolo 3 della direttiva 2016/97 e può richiedere la modifica dei dati in esso riportati [424].

     4-quinquies. Le domande presentate, ai fini dell'iscrizione nel registro di cui al comma 2, sono esaminate nel termine fissato dal regolamento IVASS di cui al comma 1 e comunque non oltre 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza. L'avvenuta iscrizione è comunicata ai soggetti interessati nelle forme indicate dalle disposizioni di attuazione emanate dall'IVASS [425].

     4-sexies. Ai fini della registrazione degli intermediari, di cui al comma 2, sono trasmessi all'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi secondo le modalità individuate nelle relative disposizioni di attuazione di cui al comma 1:

     a) i nominativi degli azionisti o dei soci, persone fisiche o giuridiche, che detengono una partecipazione superiore al 10 per cento nell'intermediario e l'importo di tale partecipazione;

     b) i nominativi delle persone che hanno stretti legami con l'intermediario;

     c) indicazioni da cui si evinca che tali partecipazioni o stretti legami non impediscono l'esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell'IVASS [426].

     4-septies. Ogni modifica alle informazioni di cui al comma 4-sexies è tempestivamente comunicata [427].

     4-octies. L'iscrizione al registro di cui all'articolo 109, comma 2, non può essere consentita se le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di uno Stato terzo, cui sono soggette una o più persone fisiche o giuridiche con le quali l'intermediario ha stretti legami, ovvero difficoltà inerenti l'applicazione di tali disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, siano di ostacolo all'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza [428].

     5. L'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi rilascia, a richiesta dell'impresa o dell'intermediario interessato, un'attestazione di avvenuta iscrizione nel registro, fermi restando gli adempimenti necessari alle procedure di verifica e di revisione delle iscrizioni effettuate [429].

     6. L'IVASS, con regolamento, stabilisce gli obblighi di comunicazione a carico delle imprese e degli intermediari, nonchè le forme di pubblicità più idonee ad assicurare l'accesso pubblico al registro.

 

     Art. 109 bis. (Regime applicabile agli intermediari assicurativi a titolo accessorio). [430]

     1. L'intermediario assicurativo a titolo accessorio, di cui alla sezione del registro prevista all'articolo 109, comma 2, lettera f), agisce su incarico di una o più imprese di assicurazione. Laddove sia una persona fisica è tenuto ad osservare i requisiti di cui all'articolo 110, commi 1 e 3. Nell'ipotesi in cui sia una persona giuridica rispetta i requisiti di cui all'articolo 112, commi 1, 2 e 3.

     2. Ai fini dell'iscrizione nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera f), l'intermediario di cui al comma 1, persona fisica, deve inoltre possedere, tenuto conto della natura dei prodotti distribuiti, adeguate cognizioni e capacità professionali individuate e accertate secondo le modalità definite con regolamento adottato dall'IVASS, con il quale sono altresì disciplinati gli obblighi di aggiornamento professionale e le relative modalità di registrazione [431].

     3. L'intermediario assicurativo a titolo accessorio di cui al comma 1 si dota di presidi di separazione patrimoniale conformi all'articolo 117. L'adempimento delle obbligazioni pecuniarie effettuato mediante l'intermediario assicurativo a titolo accessorio è conforme a quanto previsto dall'articolo 118, comma 1. Si applica altresì la previsione di cui al comma 3 dell'articolo 119 [432].

     4. Si applicano altresì le disposizioni di cui agli articoli 109, commi 3, 4, 4-quinquies, 4-sexies, 4-septies, 4-octies, 5 e 6, nonchè degli articoli 111, comma 5 e 113, comma 2, agli addetti all'attività di intermediazione nei locali dell'intermediario assicurativo a titolo accessorio di cui al comma 1. Tali intermediari sono inoltre ammessi ad operare in regime di stabilimento e di libera prestazione di servizi in altri Stati membri, conformemente a quanto previsto dall'articolo 116 e seguenti.».

     5. Gli intermediari assicurativi a titolo accessorio che agiscono su incarico di altro intermediario di cui alle sezioni del registro previste all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) o d), sono soggetti alle norme applicabili agli addetti all'attività di intermediazione iscritti alla sezione del registro di cui al comma 2, lettera e) del citato articolo 109.

     6. L'IVASS con regolamento disciplina le modalità applicative del presente articolo.

 

     Art. 110. Requisiti per l'iscrizione delle persone fisiche

     1. Per ottenere l'iscrizione nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a) o b), la persona fisica deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

     a) godere dei diritti civili;

     b) non aver riportato condanna irrevocabile, o sentenza irrevocabile di applicazione della pena di cui all'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, contro il patrimonio per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo ad un anno o nel massimo a tre anni, o per altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, oppure condanna irrevocabile comportante l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione da pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione e salvo quanto previsto dall'articolo 166 del codice penale [433];

     c) non essere stata dichiarata fallita, nè essere stato presidente, amministratore con delega di poteri, direttore generale, sindaco di società od enti che siano stati assoggettati a procedure di fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa, almeno per i tre esercizi precedenti all'adozione dei relativi provvedimenti, fermo restando che l'impedimento ha durata fino ai cinque anni successivi all'adozione dei provvedimenti stessi [434];

     d) non versare nelle situazioni di decadenza, divieto o sospensione previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;

     e) non essere iscritto nel ruolo dei periti assicurativi.

     2. Ai fini dell'iscrizione nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a) o b), la persona fisica deve inoltre possedere adeguate cognizioni e capacità professionali sulle materie individuate dall'IVASS con regolamento, che sono accertate, tramite una prova di idoneità, consistente in un esame su tali aree tematiche. L'IVASS, con regolamento, detta anche disposizioni di dettaglio in merito ai requisiti per l'iscrizione al registro, determinando altresì le modalità di svolgimento della prova di idoneità [435].

     3. Salvo quanto previsto all'articolo 109, comma 3, ed all'articolo 112, comma 3, la persona fisica, ai fini dell'iscrizione nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a) o b), deve altresì stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile per l'attività svolta in forza dell'iscrizione al registro con massimale di almeno un milione duecentocinquantamila euro per ciascun sinistro e di un milione e ottocentocinquantamila euro all'anno globalmente per tutti i sinistri, valida in tutto il territorio dell'Unione europea, per danni arrecati da negligenze ed errori professionali propri ovvero da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato deve rispondere a norma di legge [436].

     3-bis. Gli importi di cui al comma 3 sono aggiornati mediante disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili per tener conto delle variazioni nell'indice dei prezzi al consumo pubblicato da Eurostat [437].

 

     Art. 111. Requisiti particolari per l'iscrizione dei produttori diretti, dei collaboratori degli intermediari e per i dipendenti delle imprese [438]

     1. Il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 110, comma 1, è richiesto anche per i dipendenti dell'impresa, direttamente coinvolti nell'attività di distribuzione, per i produttori diretti ed è accertato dall'impresa per conto della quale tali soggetti operano.

     2. Le imprese che operano come distributori e le imprese per conto delle quali agiscono i produttori diretti provvedono ad impartire una formazione e un aggiornamento professionale adeguati ai soggetti di cui al comma 1 in rapporto ai prodotti intermediati ed all'attività complessivamente svolta.

     3. Il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 110, comma 1, è richiesto anche per i soggetti iscritti nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera e), ed è accertato dall'intermediario per conto del quale essi operano.

     4. I soggetti iscritti nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera e), devono possedere cognizioni e capacità professionali adeguate all'attività ed ai prodotti sui quali operano, accertate mediante attestato con esito positivo relativo alla frequenza a corsi di formazione e aggiornamento professionale a cura delle imprese o dell'intermediario assicurativo per conto dei quali tali soggetti operano.

     5. Le disposizioni previste nei commi 3 e 4 si applicano altresì ai soggetti direttamente coinvolti nell'attività di distribuzione, inclusa quella svolta nei locali dove l'intermediario di cui alle sezioni del registro previste all'articolo 109, comma 2, lettere a), b), d), e) ed f) opera o attraverso forme di vendita a distanza.

     5-bis. L'IVASS disciplina con regolamento le modalità applicative del presente articolo.

 

     Art. 112. Requisiti per l'iscrizione delle società

     1. Per ottenere l'iscrizione nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) ed e), la società deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

     a) avere la sede legale in Italia;

     b) non essere assoggettata a procedure di fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa;

     e) non essere sottoposta ai divieti e decadenze previste dall'articolo 10, comma 4, della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

     2. Ai fini dell'iscrizione nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) ed e), la società deve inoltre avere affidato la responsabilità dell'attività di distribuzione ad almeno una persona fisica iscritta nella sezione del registro al quale la medesima chiede l'iscrizione. Nelle società iscritte nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera b), il rappresentante legale e, ove nominati, l'amministratore delegato e il direttore generale devono essere iscritti nella medesima sezione del registro [439].

     3. Ai fini dell'iscrizione, la società deve altresì avere stipulato la polizza di assicurazione della responsabilità civile professionale di cui all'articolo 110, comma 3, per l'attività di distribuzione svolta dalla società, dalle persone fisiche di cui al comma 2, nonchè per i danni arrecati da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato deve rispondere a norma di legge [440].

     4. Qualora eserciti la distribuzione riassicurativa, la società deve inoltre disporre di un capitale sociale non inferiore all'importo stabilito con regolamento adottato dall'IVASS. E' fatto obbligo alla società che esercita contemporaneamente la mediazione assicurativa e riassicurativa di preporre alle due attività persone fisiche diverse iscritte alla medesima sezione e di dotarsi di una organizzazione adeguata [441].

     5. È altresì necessario il possesso dei requisiti di cui all'articolo 111, commi 3 e 4, in capo alle persone fisiche addette all'attività di intermediazione della società di cui alla sezione e) del registro di cui all'articolo 109, comma 2. È in ogni caso preclusa l'iscrizione nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera e), per la società che operi, direttamente o indirettamente, attraverso altra società [442].

     5-bis. Ai fini dell'iscrizione nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera d), la società fornisce indicazione dei dati identificativi della persona fisica responsabile, nell'ambito della dirigenza, della distribuzione assicurativa. Tale soggetto deve possedere adeguati requisiti di professionalità e onorabilità individuati dall'IVASS con regolamento [443].

 

     Art. 113. Cancellazione

     1. L'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi provvede alla cancellazione dell'intermediario dalla relativa sezione del registro in caso di:

     a) radiazione;

     b) rinunzia all'iscrizione;

     c) mancato esercizio dell'attività, senza giustificato motivo, per oltre tre anni;

     d) perdita di almeno uno dei requisiti di cui agli articoli 110, comma 1, 111, commi 1 e 3, e 112;

     e) mancato versamento del contributo di vigilanza di cui all'articolo 336, nonostante apposita diffida disposta dall'IVASS;

     f) limitatamente agli intermediari iscritti alle sezioni del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) ed f), perdita di efficacia delle garanzie assicurative di cui agli articoli 110, comma 3, e 112, comma 3;

     g) limitatamente agli intermediari iscritti nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera b), mancato versamento del contributo al Fondo di garanzia previsto dall'articolo 115;

     g-bis) limitatamente agli intermediari di cui all'articolo 274-ter, comma 1, mancata adesione al Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita o esclusione da esso [444].

     2. L'istanza di cancellazione, nel caso di cui al comma 1, lettere b) e c), relativa ai produttori diretti dell'impresa o ai soggetti iscritti alla sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera e), è presentata dall'impresa o, rispettivamente, dall'intermediario iscritto alla sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) e d). Nel caso di interruzione del rapporto con il produttore diretto ovvero con il soggetto iscritto alla sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera e), l'impresa o, rispettivamente, l'intermediario sono tenuti a darne comunicazione all'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi. L'intermediario iscritto alla sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera a), comunica all'impresa preponente ogni variazione concernente i soggetti iscritti ai sensi dell'articolo 109, comma 2, lettera e) [445].

     3. [Non si procede alla cancellazione dal registro, anche se richiesta dall'intermediario o dall'impresa, fino a quando sia in corso un procedimento sanzionatorio ovvero siano in corso accertamenti istruttori propedeutici all'avvio del medesimo] [446].

 

     Art. 114. Reiscrizione

     1. L'intermediario, che sia stato cancellato dal registro a seguito del provvedimento di radiazione, può richiedere di esservi iscritto nuovamente, purchè siano decorsi almeno cinque anni dalla cancellazione e sussistano i requisiti di cui, rispettivamente, agli articoli 110, 111 e 112. In caso di cancellazione derivante da condanna irrevocabile o da fallimento, le persone fisiche possono essere nuovamente iscritte al registro:

     a) in caso di cancellazione derivante da condanna irrevocabile, una volta ottenuta la riabilitazione;

     b) in caso di cancellazione derivante da fallimento, quando siano venute meno le incapacità personali derivanti dalla dichiarazione di fallimento [447].

     2. L'intermediario, che sia stato cancellato per mancato versamento del contributo di vigilanza, può essere iscritto nuovamente purchè abbia provveduto al pagamento di quanto non corrisposto sino alla cancellazione.

     3. L'intermediario iscritto alla sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera b), che sia stato cancellato dal registro per non aver provveduto al versamento del contributo al Fondo di garanzia, può esservi nuovamente iscritto purchè provveda al pagamento delle somme dovute sino alla data di cancellazione, maggiorate degli interessi moratori.

     4. Se l'intermediario, intervenuta la cancellazione dal registro, chiede una nuova iscrizione, essa viene disposta previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 110, 111 e 112, rimanendo valida, per le persone fisiche, l'idoneità già conseguita ai sensi dell'articolo 110, comma 2, o della formazione ricevuta ai sensi dell'articolo 111, commi 2 e 4.

 

     Art. 114 bis. (Requisiti organizzativi dell'impresa di assicurazione o riassicurazione, finalizzati al rispetto dei requisiti professionali e organizzativi di cui agli articoli 109, 109-bis, 110, 111, 112). [448]

     1. Al fine di garantire il rispetto dei requisiti professionali e organizzativi di cui agli articoli 109, 109-bis, 110, 111, 112 in capo ai soggetti identificati in tali disposizioni, le imprese si dotano di politiche e procedure interne soggette ad approvazione, attuazione, nonchè a riesame almeno annuale, individuando altresì una funzione che ne assicuri l'adeguata attuazione.

     2. Le imprese definiscono, mantengono ed aggiornano procedure per l'adeguata conservazione della documentazione riguardante il rispetto degli articoli 109-bis, 110, 111, 112 e rendono disponibili all'IVASS, su richiesta, il nominativo del responsabile della funzione di cui al comma 1.

     3. L'IVASS con regolamento può individuare disposizioni di dettaglio in merito ai presidi interni all'impresa richiesti per l'osservanza dei commi 1 e 2.

 

     Art. 115. Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione

     I. L'intermediario iscritto alla sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera b), deve aderire al Fondo di garanzia costituito presso la CONSAP per risarcire il danno patrimoniale causato agli assicurati e alle imprese di assicurazione o di riassicurazione derivante dall'esercizio dell'attività di mediatore assicurativo o riassicurativo che non sia stato risarcito dall'intermediario o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di cui, rispettivamente, all'articolo 110, comma 3, e all'articolo 112, comma 3.

     2. L'amministrazione del Fondo spetta ad un comitato nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, che è composto da un dirigente del Ministero dello sviluppo economico, con funzioni di presidente, da un dirigente del Ministero dell'economia e delle finanze, da un funzionario dell'IVASS, da un funzionario della CONSAP, da due rappresentanti degli intermediari iscritti nella corrispondente sezione del registro, da un rappresentante delle imprese di assicurazione e di riassicurazione.

     3. Le norme relative all'amministrazione, alla contribuzione ed ai limiti di intervento sono stabilite con regolamento del Ministro dello sviluppo economico, sentito l'IVASS. Il contributo è determinato annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito l'IVASS ed il comitato di gestione, in misura non superiore allo zero virgola cinquanta per cento delle provvigioni annualmente acquisite, anche al fine di garantire comunque la copertura degli oneri di funzionamento del comitato di cui al comma 2.

     4. Il fondo costituisce patrimonio separato da quello del soggetto presso il quale è costituito e da eventuali altri fondi. Sul fondo non sono ammesse azioni, sequestri o pignoramenti dei creditori del soggetto che li amministra nè dei creditori dei singoli intermediari, o nell'interesse degli stessi, diversi dagli assicurati o dalle imprese. Il fondo non può essere compreso nelle procedure concorsuali che riguardano il soggetto che li amministra o i singoli intermediari partecipanti.

     5. Il fondo è surrogato nei diritti degli assicurati e delle imprese di assicurazione e di riassicurazione fino alla concorrenza dei pagamenti effettuati a loro favore.

 

Sezione I [449]

Intermediari con sede legale o residenza nel territorio della Repubblica

 

     Art. 116. (Attività in regime di stabilimento e di libera prestazione di servizi). [450]

     1. L'iscrizione consente agli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, indicati nelle sezioni del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b), d) ed f), con residenza o con sede legale nel territorio della Repubblica di operare negli altri Stati membri, in regime di stabilimento e di libera prestazione di servizi previo espletamento delle procedure di cui agli articoli 116-bis e 116-ter.

     2. Gli intermediari di cui al comma 1 laddove, per l'esercizio dell'attività di intermediazione in regime di libera prestazione di servizi o di stabilimento in altro Stato membro, intendano avvalersi di soggetti iscritti alla sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera e), indicano nell'ambito delle procedure di cui agli articoli 116-bis e 116-ter i dati identificativi relativi a tale intermediario, al fine di richiedere per detti soggetti l'estensione dell'operatività nello Stato membro nel quale intende operare l'intermediario che di tale collaborazione si avvale.

     3. L'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi rende nota, mediante annotazione integrativa dell'iscrizione al registro, l'indicazione degli altri Stati membri nei quali gli intermediari operano in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 108, comma 1.

 

     Art. 116 bis. (Attività in regime di libera prestazione di servizi in un altro Stato membro). [451]

     1. L'intermediario di cui all'articolo 116, comma 1, che intende effettuare per la prima volta attività in regime di libera prestazione di servizi in altro Stato membro, trasmette all'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi le seguenti informazioni:

     a) il nome o ragione sociale dell'intermediario, l'indirizzo o la sede legale e i dati relativi all'iscrizione nel registro di cui all'articolo 109;

     b) lo Stato membro o gli Stati membri in cui intende operare;

     c) la categoria di intermediario alla quale appartiene e, eventualmente, il nome delle imprese di assicurazione o di riassicurazione che rappresenta, nonchè i dati identificativi dei soggetti iscritti alla sezione e) del Registro della cui collaborazione intende avvalersi per l'esercizio dell'attività di intermediazione in altro Stato membro;

     d) ove applicabile, i rami assicurativi in cui intende operare.

     2. Entro trenta giorni dalla ricezione delle informazioni di cui al comma 1, l'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi ne fornisce comunicazione all'autorità competente dello Stato membro ospitante. L'intermediario può iniziare ad esercitare l'attività nello Stato membro ospitante dal momento in cui l'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi lo informa dell'avvenuta ricezione da parte dell'autorità competente dello Stato membro ospitante delle informazioni trasmesse ai sensi del comma 1. L'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi dà notizia di tale operatività nel registro.

     3. L'intermediario è tenuto a rispettare le disposizioni di interesse generale applicabili nello Stato membro ospitante, accessibili attraverso il sito internet dell'Autorità competente e tramite il sito internet dell'AEAP, mediante appositi collegamenti ipertestuali, oggetto della comunicazione di cui al comma 2.

     4. L'intermediario comunica all'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi le modifiche intervenute rispetto alle informazioni trasmesse ai sensi del comma 1, almeno trenta giorni prima della relativa attuazione. L'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, nel termine di trenta giorni successivi alla data di ricezione delle variazioni delle informazioni di cui al comma 1, informa altresì l'autorità competente dello Stato membro ospitante.

 

     Art. 116 ter. (Attività in regime di stabilimento in un altro Stato membro). [452]

     1. L'intermediario di cui all'articolo 116 che intende effettuare per la prima volta attività in regime di stabilimento in un altro Stato membro, attraverso una succursale o una presenza permanente, ne fornisce comunicazione all'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, trasmettendo le seguenti informazioni:

     a) il nome o ragione sociale dell'intermediario, l'indirizzo o la sede legale e i dati relativi all'iscrizione nel registro di cui all'articolo 109 dell'intermediario;

     b) lo Stato membro o gli Stati membri in cui intende operare;

     c) la categoria di intermediario alla quale appartiene ed eventualmente, il nome delle imprese di assicurazione o di riassicurazione che rappresenta, nonchè i dati identificativi dei soggetti iscritti alla sezione e) del Registro della cui collaborazione intende avvalersi per l'esercizio dell'attività di intermediazione in altro Stato membro;

     d) ove applicabile, i rami assicurativi in cui intende operare;

     e) l'indirizzo nello Stato membro ospitante della sede dello stabilimento presso la quale è possibile ottenere documenti;

     f) il nominativo del soggetto responsabile della gestione della succursale o presenza permanente.

     2. Fatto salvo il caso in cui l'IVASS abbia motivo di dubitare dell'adeguatezza della struttura organizzativa o della situazione finanziaria dell'intermediario in relazione all'attività di distribuzione prospettata, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, l'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi trasmette le informazioni di cui al comma 1 all'autorità competente dello Stato membro ospitante.

     3. L'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi comunica all'intermediario l'avvenuta ricezione delle informazioni da parte dell'autorità competente dello Stato membro ospitante, nonchè l'accessibilità alle disposizioni di interesse generale applicabili nello Stato membro ospitante, che l'intermediario è tenuto a rispettare per l'esercizio dell'attività in tale Stato membro attraverso il sito internet dell'Autorità competente e, mediante appositi collegamenti ipertestuali, tramite il sito internet dell'AEAP.

     4. L'intermediario può altresì iniziare ad esercitare l'attività nello Stato ospitante, in assenza della comunicazione di cui al comma 3 nel termine di trenta giorni successivi alla ricezione delle informazioni di cui al comma 1.

     5. L'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, entro trenta giorni dalla ricezione delle informazioni di cui al comma 1, comunica all'intermediario con provvedimento motivato, il rifiuto di procedere alla comunicazione all'autorità competente dello Stato membro ospitante.

     6. L'intermediario comunica all'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi le modifiche intervenute rispetto alle informazioni trasmesse ai sensi del comma 1, almeno 30 giorni prima della relativa attuazione. L'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, nel termine di 30 giorni successivi alla data di ricezione delle variazioni alle informazioni di cui al comma 1, informa altresì l'autorità competente dello Stato membro ospitante.

 

Sezione II [453]

Intermediari con residenza o sede legale in un altro Stato membro

 

     Art. 116 quater. (Attività in regime di libera prestazione dei servizi nel territorio della Repubblica). [454]

     1. L'accesso all'attività di intermediazione in regime di libera prestazione di servizi nel territorio della Repubblica da parte di intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, che hanno residenza o sede legale nel territorio di un altro Stato membro, è subordinato alla trasmissione all'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, da parte dell'Autorità di tale Stato, delle informazioni di cui all'articolo 116-bis.

     2. L'intermediario di cui al comma 1 può iniziare ad esercitare l'attività sul territorio della Repubblica dal momento in cui riceve da parte dell'Autorità dello Stato di origine la comunicazione dell'avvenuta notifica all'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi delle informazioni trasmesse ai sensi del comma 1.

 

     Art. 116 quinquies. (Attività in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica). [455]

     1. L'accesso all'attività di intermediazione in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica da parte di intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, o riassicurativi, che hanno residenza o sede legale in un altro Stato membro, è subordinato alla trasmissione all'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, da parte dell'Autorità di tale Stato, delle informazioni di cui all'articolo 116-ter.

     2. Entro trenta giorni dalla ricezione delle informazioni di cui al comma 1, l'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi comunica all'autorità competente dello Stato membro d'origine le disposizioni di interesse generale che l'intermediario è tenuto a rispettare per l'esercizio dell'attività sul territorio della Repubblica, applicabili ed accessibili attraverso il sito internet dell'Autorità competente e, mediante appositi collegamenti ipertestuali, tramite il sito internet dell'AEAP.

     3. L'intermediario può iniziare a svolgere l'attività di intermediazione in regime di stabilimento sul territorio della Repubblica dal momento in cui riceve da parte dell'Autorità dello Stato membro d'origine la comunicazione dell'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi o in caso di silenzio, dalla scadenza del termine di cui al comma 2.

     4. L'IVASS verifica che l'attività di intermediazione esercitata in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica sia conforme alle disposizioni di cui agli articoli 30-decies, ai Capi III, III-bis, III-ter del Titolo IX, ed agli articoli 185, 185-bis e 185-ter, nonchè alle relative misure di attuazione. A tal fine, l'IVASS può esaminare le modalità di insediamento e richiedere le modifiche necessarie per consentire all'autorità dello Stato membro d'origine di far rispettare gli obblighi previsti da tali disposizioni.

     5. L'IVASS disciplina, con regolamento, la pubblicità delle comunicazioni ricevute dalle autorità di vigilanza degli altri Stati membri relative all'attività svolta in libera prestazione di servizi o in regime di stabilimento dagli intermediari di tali Stati nel territorio della Repubblica mediante annotazione nell'elenco annesso al registro di cui all'articolo 109, comma 2.

 

Sezione III [456]

Ripartizione di competenze: accordi tra Autorità ai fini dell'esercizio della vigilanza

 

     Art. 116 sexies. (Accordi per la ripartizione di competenze tra Stato membro d'origine e Stato membro ospitante). [457]

     1. Nell'ipotesi in cui l'attività principale di un intermediario assicurativo, anche a titolo accessorio, o riassicurativo sia esercitata in uno Stato membro diverso da quello di origine, le autorità competenti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante possono concludere un accordo in forza del quale l'esercizio delle funzioni di vigilanza sia rimesso all'autorità dello stato membro ospitante con riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 6, 7, 30-decies, 185, 185-bis, 185-ter, 187-ter e 205-ter, al Titolo IX, con esclusione delle disposizioni relative agli obblighi di registrazione, e al Titolo XVIII.

     2. Laddove ricorra l'ipotesi di accordo di cui al comma 1, l'IVASS, se agisce in qualità di autorità dello stato membro d'origine, informa tempestivamente l'intermediario interessato e l'AEAP.

 

Sezione IV [458]

Violazioni in caso di esercizio dell'attività in regime di libera prestazione di servizi o di stabilimento

 

     Art. 116 septies. (Violazione degli obblighi nell'esercizio della libera prestazione dei servizi). [459]

     1. L'IVASS qualora, in qualità di autorità competente dello Stato membro ospitante, abbia motivo di ritenere che l'intermediario assicurativo, anche a titolo accessorio, o riassicurativo operante nel territorio della Repubblica in regime di libera prestazione dei servizi violi le disposizioni per l'esercizio di tale attività, ne informa l'Autorità dello Stato membro d'origine.

     2. Nell'ipotesi in cui, nonostante le misure adottate dall'autorità dello Stato membro di origine o in caso di inadeguatezza o assenza di tali misure, l'intermediario continui ad operare nel territorio della Repubblica in modo dannoso rispetto agli interessi generali degli assicurati e altri aventi diritto a prestazioni assicurative e per il corretto funzionamento del mercato assicurativo e riassicurativo italiano, l'IVASS può, dopo aver informato l'Autorità dello stato membro di origine, adottare misure idonee a prevenire il compimento di ulteriori irregolarità, ivi inclusa la possibilità di vietare all'intermediario interessato la prosecuzione dell'esercizio dell'attività sul territorio della Repubblica.

     3. L'IVASS può rinviare la questione all'AEAP e chiederne l'assistenza conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

     4. Nel caso in cui si renda necessaria un'azione immediata finalizzata a tutelare i diritti degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative l'IVASS può adottare ogni misura non discriminatoria idonea a prevenire o porre fine alle irregolarità commesse sul territorio della Repubblica, ivi inclusa l'adozione di un provvedimento che vieti l'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa in regime di libera prestazione dei servizi nel territorio della Repubblica.

     5. Le misure adottate dall'IVASS in conformità alle disposizioni del presente articolo, sono assunte con provvedimento motivato e oggetto di comunicazione all'intermediario interessato, nonchè senza indugio all'autorità competente dello Stato membro d'origine, all'AEAP e alla Commissione europea.

 

     Art. 116 octies. (Violazione degli obblighi nell'esercizio della libertà di stabilimento). [460]

     1. L'IVASS qualora, in qualità di autorità competente dello Stato membro ospitante, accerta che un intermediario assicurativo, anche a titolo accessorio, o riassicurativo, che eserciti l'attività in regime di stabilimento sul territorio della Repubblica, violi le disposizioni di cui agli articoli 30-decies, ai Capi III, III-bis, III-ter del Titolo IX ed agli articoli 185, 185-bis e 185-ter e relative disposizioni di attuazione, può adottare misure idonee.

     2. Laddove l'IVASS abbia motivo di ritenere che un intermediario assicurativo, anche a titolo accessorio, o riassicurativo di altro Stato membro, operante nel territorio della Repubblica, attraverso una stabile organizzazione, violi le disposizioni in materia di distribuzione assicurativa o riassicurativa di cui al presente codice rispetto alle quali ai sensi del comma 1 l'IVASS, in qualità di Autorità dello Stato membro ospitante, non esercita la vigilanza, ne informa l'autorità competente dello Stato membro d'origine, ai fini dell'adozione di eventuali misure che pongano rimedio alle irregolarità commesse.

     3. Qualora, nonostante le misure adottate ai sensi del comma 2 o in ipotesi di mancata adozione delle misure necessarie o di inadeguatezza delle stesse, l'intermediario continui ad agire nel territorio della Repubblica in modo contrario all'interesse generale degli assicurati e altri aventi diritto a prestazioni assicurative o al corretto funzionamento del mercato assicurativo o riassicurativo italiano, l'IVASS può, dopo averne informato l'autorità competente dello Stato membro di origine, adottare adeguate misure preventive di nuove irregolarità, ivi inclusa l'adozione di un provvedimento motivato che vieti la continuazione dell'esercizio dell'attività sul territorio della Repubblica, in regime di stabilimento da parte di intermediario di altro Stato membro.

     4. L'IVASS può rinviare la questione all'AEAP e chiederne l'assistenza conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

     5. Nel caso in cui si renda strettamente necessaria un'azione immediata finalizzata a tutelare i diritti degli assicurati e altri aventi diritto a prestazioni assicurative e se i provvedimenti equivalenti adottati dallo Stato membro d'origine risultano inadeguati o in caso di mancata adozione di tali provvedimenti, fermo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4, l'IVASS può adottare misure idonee non discriminatorie volte a prevenire o porre fine alle irregolarità commesse sul territorio italiano, ivi inclusa l'adozione nei confronti dell'intermediario, anche a titolo accessorio, di un provvedimento di divieto dell'esercizio dell'attività di intermediazione in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica.

     6. Le misure adottate dall'IVASS in conformità al presente articolo, sono assunte con provvedimento motivato e comunicate all'intermediario interessato, nonchè senza indugio all'autorità competente dello Stato membro d'origine, all'AEAP e alla Commissione europea.

 

     Art. 116 novies. (Violazione degli obblighi nell'esercizio di libera prestazione di servizi o stabilimento da parte di intermediari italiani). [461]

     1. L'IVASS può adottare, nei confronti di intermediari con residenza o sede legale in Italia, anche su segnalazione dell'autorità competente dello stato membro ospitante, misure idonee a porre fine alle irregolarità commesse nell'esercizio dell'attività di libera prestazione di servizi o di stabilimento in altri Stati membri. Dell'adozione di tali misure l'IVASS informa l'autorità competente dello Stato membro ospitante.

 

     Art. 116 decies. (Poteri legati alle disposizioni nazionali di interesse generale). [462]

     1. L'IVASS, in qualità di autorità competente dello Stato membro ospitante, può adottare misure non discriminatorie idonee a sanzionare le irregolarità commesse nel territorio della Repubblica, in caso di mancata osservanza delle disposizioni di interesse generale di cui all'articolo 116-undecies, ivi inclusa l'adozione di misure che vietino all'intermediario assicurativo, anche a titolo accessorio, o riassicurativo di esercitare l'attività, in regime di stabilimento o libera prestazione dei servizi, nel territorio della Repubblica.

     2. L'IVASS, in qualità di autorità competente dello Stato membro ospitante, può adottare misure dirette a vietare l'esercizio da parte di un distributore di prodotti assicurativi con sede in altro Stato membro dell'attività sul territorio della Repubblica, in regime di libera prestazione di servizi o di stabilimento, qualora l'attività sia svolta completamente o prevalentemente nel territorio della Repubblica, al fine di sottrarsi all'applicazione delle disposizioni ivi vigenti per i distributori italiani e, laddove al contempo, tale attività pregiudichi l'efficace funzionamento dei mercati assicurativi o riassicurativi italiani con riguardo alla tutela degli assicurati e altri aventi diritto a prestazioni assicurative.

     3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, l'IVASS, dopo aver informato l'autorità competente dello Stato membro d'origine, può adottare nei confronti del distributore di prodotti assicurativi misure idonee dirette alla tutela dei diritti degli assicurati e altri aventi diritto a prestazioni assicurative.

     4. L'IVASS può rinviare la questione all'AEAP e chiederne l'assistenza conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

 

     Art. 116 undecies. (Pubblicazione delle norme di interesse generale). [463]

     1. L'IVASS rende note le disposizioni che disciplinano lo svolgimento delle attività di distribuzione che, nell'interesse generale, devono essere osservate sul territorio italiano, ivi inclusa l'eventuale informativa riguardante l'imposizione di disposizioni più stringenti nei confronti dei distributori nell'esercizio dell'attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa sul territorio della Repubblica.

 

Capo III

Regole di comportamento

 

     Art. 117. Separazione patrimoniale

     1. I premi pagati all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese di assicurazione, se regolati per il tramite dell'intermediario, sono versati in un conto separato, del quale può essere titolare anche l'intermediario espressamente in tale qualità, e che costituiscono un patrimonio autonomo rispetto a quello dell'intermediario medesimo.

     2. Sul conto separato non sono ammesse azioni, sequestri o pignoramenti da parte di creditori diversi dagli assicurati e dalle imprese di assicurazione. Sono ammesse le azioni da parte dei loro creditori ma nei limiti della somma rispettivamente spettante al singolo assicurato o alla singola impresa di assicurazione.

     3. Sul conto separato non operano le compensazioni legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal depositario nei confronti dell'intermediario.

     3-bis. Sono esenti dagli obblighi previsti dal comma 1 gli intermediari di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) e d), che possano documentare in modo permanente con fideiussione bancaria una capacità finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con un minimo di euro 18.750. Il limite minimo è aggiornato mediante disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili per tener conto delle variazioni dell'indice europeo dei prezzi al consumo pubblicato da Eurostat [464].

 

     Art. 118. Adempimento delle obbligazioni pecuniarie attraverso intermediari assicurativi

     1. Il pagamento del premio eseguito in buona fede all'intermediario o ai suoi collaboratori si considera effettuato direttamente all'impresa di assicurazione. Salvo prova contraria a carico dell'impresa o dell'intermediario, le somme dovute agli assicurati ed agli altri aventi diritto a prestazioni assicurative si considerano effettivamente percepite dall'avente diritto solo col rilascio di quietanza scritta.

     2. La disposizione di cui al comma 1 si applica nei confronti dell'intermediario iscritto nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera b), esclusivamente se tali attività sono espressamente previste dall'accordo sottoscritto con l'impresa. A tal fine l'intermediario è tenuto a darne specifica comunicazione al cliente nell'ambito dell'informazione precontrattuale di cui all'articolo 120.

     3. La disposizione di cui al comma 1 si applica nei confronti dell'intermediario iscritto alla sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera b), anche nel caso di polizza assunta in coassicurazione ed ha effetto nei confronti di ogni impresa coassicuratrice se le attività previste dal comma 1 sono incluse nell'accordo sottoscritto con l'impresa delegataria.

     4. [Nei casi previsti ai commi 2 e 3 l'omissione o la comunicazione non veritiera è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 324 e con la sanzione disciplinare disposta ai sensi dell'articolo 329] [465].

 

     Art. 119. Doveri e responsabilità verso gli assicurati

     1. L'impresa di assicurazione per conto della quale agiscono i produttori diretti risponde in solido dei danni arrecati dall'operato dei medesimi, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.

     2. L'impresa di assicurazione, o un intermediario iscritto alla sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera a) o b), risponde in solido dei danni arrecati dall'operato dell'intermediario iscritto alla sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera d), cui abbia dato incarico, compresi quelli provocati dai soggetti iscritti alla sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera e), anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale. Possono essere distribuiti attraverso gli intermediari di cui all'articolo 109, comma 2, lettera d), salvo iscrizione ad altra sezione del registro, esclusivamente i prodotti assicurativi ai quali accedono garanzie o clausole predeterminate che vengano rimesse alla libera scelta dell'assicurato e non siano modificabili dal soggetto incaricato della distribuzione.

     3. L'intermediario iscritto alla sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) o d), è responsabile dell'attività di intermediazione assicurativa svolta dai soggetti iscritti nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera e).

 

     Art. 119 bis. (Regole di comportamento e conflitti di interesse). [466]

     1. I distributori di prodotti assicurativi operano con equità, onestà, professionalità, correttezza e trasparenza nel miglior interesse dei contraenti.

     2. Le informazioni relative alla distribuzione assicurativa, comprese le comunicazioni pubblicitarie relative ai prodotti distribuiti, indirizzate dai distributori di prodotti assicurativi a contraenti o potenziali contraenti sono corrette, chiare e non fuorvianti, imparziali e complete. Le comunicazioni pubblicitarie sono sempre chiaramente identificabili come tali. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 182 [467].

     3. L'IVASS può richiedere, in via non sistematica, la trasmissione del materiale pubblicitario, nelle sue diverse forme, utilizzato dai distributori.

     4. I distributori di prodotti assicurativi non ricevono un compenso e non offrono un compenso ai loro dipendenti sulla base di criteri che siano contrari al loro dovere di agire nel migliore interesse dei contraenti previsto dal comma 1 [468].

     5. Ai fini di cui al comma 4, il distributore non adotta disposizioni in materia di compenso, obiettivi di vendita o di altro tipo che potrebbero incentivare se stesso o i propri dipendenti a raccomandare ai contraenti un particolare prodotto assicurativo, ogniqualvolta tale distributore possa offrire un prodotto assicurativo differente che risponda meglio alle esigenze del contraente [469].

     6. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, i distributori di prodotti assicurativi:

     a) mantengono e applicano presidi organizzativi e amministrativi efficaci al fine di adottare tutte le misure ragionevoli volte ad evitare che i conflitti di interesse di cui alla lettera b) incidano negativamente sugli interessi dei contraenti. I presidi organizzativi sono proporzionati alle attività svolte, ai prodotti assicurativi venduti e al tipo di distributore;

     b) adottano misure idonee ad identificare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra loro, inclusi i dirigenti e i dipendenti, o qualsiasi persona direttamente o indirettamente controllata, e i loro clienti o tra due clienti al momento della prestazione di qualsiasi attività di distribuzione assicurativa.

     7. Quando i presidi adottati ai sensi del comma 6, lettera a), non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di nuocere agli interessi del contraente, il distributore informa chiaramente il contraente stesso, prima della conclusione di un contratto di assicurazione, della natura o della fonte di tale conflitto di interesse, in occasione dell'informativa fornita ai sensi dell'articolo 120-ter [470].

     8. I distributori possono incassare i premi esclusivamente con mezzi di pagamento che assicurano la tracciabilità dell'operazione secondo soglie e per tipologie di contratti individuati dall'IVASS con regolamento.

     9. L'IVASS disciplina con regolamento le modalità applicative del presente articolo.

 

     Art. 119 ter. (Consulenza e norme per le vendite senza consulenza). [471]

     1. Prima della conclusione di un contratto di assicurazione, il distributore di prodotti assicurativi:

     a) acquisisce dal contraente ogni informazione utile a identificare le richieste ed esigenze del contraente medesimo, al fine di valutare l'adeguatezza del contratto offerto; e

     b) fornisce allo stesso informazioni oggettive sul prodotto assicurativo in una forma comprensibile al fine di consentirgli di prendere una decisione informata.

     2. Qualsiasi contratto proposto deve essere coerente con le richieste e le esigenze assicurative del contraente.

     3. Se viene offerta una consulenza prima della conclusione del contratto, il distributore di prodotti assicurativi fornisce al contraente una raccomandazione personalizzata contenente i motivi per cui un particolare contratto è ritenuto più indicato a soddisfare le richieste e le esigenze del contraente medesimo.

     4. Quando un intermediario assicurativo fornisce consulenze fondate su un'analisi imparziale e personale, lo stesso deve fondare tali consulenze sull'analisi di un numero sufficiente di contratti di assicurazione disponibili sul mercato, che gli consenta di formulare una raccomandazione personalizzata, secondo criteri professionali, in merito al contratto assicurativo adeguato a soddisfare le esigenze del contraente.

     5. L'IVASS disciplina con regolamento le modalità applicative del presente articolo, tenendo conto delle differenti esigenze di protezione e tipologie degli assicurati, della diversa tipologia dei rischi, delle caratteristiche e complessità del contratto offerto e delle cognizioni e della capacità professionale degli addetti all'attività di distribuzione. L'IVASS disciplina altresì con regolamento le modalità di tenuta della documentazione concernente l'attività svolta.

 

     Art. 120. (Informazione precontrattuale). [472]

     1. Gli intermediari assicurativi iscritti al registro di cui all'articolo 109, comma 2, prima della conclusione del contratto e in caso di successive modifiche di rilievo o di rinnovo, forniscono al contraente le seguenti informazioni:

     a) nome, cognome o denominazione sociale, indirizzo della sede dell'attività e lo status di intermediario assicurativo;

     b) se fornisce sui prodotti assicurativi offerti la consulenza di cui all'articolo 119-ter, comma 3;

     c) le procedure di cui all'articolo 7 e relative disposizioni di attuazione che consentono ai contraenti e agli altri interessati di presentare reclamo nei confronti degli intermediari assicurativi nonchè le procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui all'articolo 187-ter e relative disposizioni di attuazione;

     d) la sezione del registro in cui è iscritto e i mezzi esperibili per verificare che sia effettivamente registrato;

     e) se l'intermediario agisce su incarico del cliente o se agisce in nome e per conto di una o più imprese di assicurazione.

     2. Le imprese di assicurazione prima della conclusione del contratto e in caso di successive modifiche di rilievo o di rinnovo, forniscono al contraente le seguenti informazioni:

     a) denominazione sociale, indirizzo della sede legale e lo status di impresa di assicurazione;

     b) se fornisce sui prodotti assicurativi offerti la consulenza di cui all'articolo 119-ter, comma 2;

     c) le procedure di cui all'articolo 7 e relative disposizioni di attuazione che consentono ai contraenti e agli altri interessati di presentare reclamo nei confronti delle imprese di assicurazione nonchè le procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui all'articolo 187-ter e relative disposizioni di attuazione.

     3. Il distributore consegna al contraente, prima della conclusione del contratto e in caso di successive modifiche di rilievo o di rinnovo, la documentazione di cui all'articolo 185.

     4. Agli intermediari a titolo accessorio si applicano le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), c) e d).

     5. Sono esclusi dagli obblighi informativi di cui al presente articolo e agli articoli 119-ter, 120-bis e 120-ter i distributori di prodotti assicurativi che operano nei grandi rischi e gli intermediari riassicurativi.

     6. L'IVASS, con regolamento, individua le modalità applicative del presente articolo.

 

     Art. 120 bis. (Trasparenza sulle remunerazioni). [473]

     1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 131 in materia di trasparenza sui compensi in relazione alla distribuzione di contratti di r.c. auto, l'intermediario assicurativo e l'intermediario assicurativo a titolo accessorio comunicano al contraente, prima della conclusione del contratto, la natura del compenso ricevuto in relazione al contratto distribuito, precisando se il compenso percepito consiste in:

     a) un onorario corrisposto direttamente dal cliente;

     b) una commissione inclusa nel premio assicurativo;

     c) altri tipi di compensi, compresi i benefici economici di qualsiasi tipo offerti o ricevuti in virtù dell'intermediazione effettuata;

     d) una combinazione dei compensi di cui alle lettere a), b) e c).

     2. Nel caso di cui al precedente comma 1, lettera a), l'intermediario assicurativo e l'intermediario assicurativo a titolo accessorio comunicano al contraente anche l'importo del compenso. Qualora ciò non sia possibile, forniscono al contraente informazioni relative al metodo per calcolare il compenso stesso.

     3. Se il contraente effettua dei pagamenti diversi dai premi in corso e dai pagamenti programmati previsti dal contratto di assicurazione dopo averlo stipulato, l'intermediario assicurativo e l'intermediario assicurativo a titolo accessorio comunicano al contraente le informazioni previste dai commi 1 e 2 per ciascuno di tali pagamenti.

     4. Prima della conclusione di un contratto di assicurazione, l'impresa di assicurazione informa il contraente in merito alla natura del compenso percepito dai propri dipendenti direttamente coinvolti nella distribuzione del contratto di assicurazione.

     5. Se il contraente effettua dei pagamenti diversi dai premi in corso e dai pagamenti programmati previsti dal contratto di assicurazione dopo averlo stipulato, l'impresa di assicurazione comunica al contraente anche le informazioni di cui al comma 4 per ciascuno di tali pagamenti.

     6. L'IVASS, con regolamento, stabilisce le modalità di comunicazione delle suddette informazioni, ai sensi dell'articolo 120-quater.

 

     Art. 120 ter. (Trasparenza sui conflitti di interesse). [474]

     1. Prima della conclusione del contratto di assicurazione l'intermediario assicurativo comunica al contraente almeno le seguenti informazioni:

     a) se detiene una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10 per cento del capitale sociale o dei diritti di voto di una determinata impresa di assicurazione;

     b) se una determinata impresa di assicurazione, o l'impresa controllante di una determinata impresa di assicurazione, detiene una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10 per cento del capitale sociale o dei diritti di voto dell'intermediario assicurativo;

     c) se fornisce consulenze fondate su una analisi imparziale e personale ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 4;

     d) fermo quanto previsto dal decreto-legge 31 gennaio 2007 n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, se distribuisce determinati prodotti sulla base di un obbligo contrattuale che lo vincoli in modo esclusivo con una o più imprese di assicurazione; in tal caso l'intermediario comunica al contraente la denominazione di tali imprese;

     e) se distribuisce determinati prodotti in assenza di obblighi contrattuali con imprese di assicurazione di cui alla lettera d) e non fornisce una consulenza basata su una analisi imparziale e personale; in tal caso comunica la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali ha o potrebbe avere rapporti d'affari;

     f) ogni altra informazione utile a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dal comma 5 dell'articolo 119-bis.

 

     Art. 120 quater. (Modalità dell'informazione). [475]

     1. Tutte le informazioni di cui agli articoli 119-ter, 120, 120-bis, 120-ter, 121-sexies, 185, 185-bis e 185-ter sono comunicate ai contraenti:

     a) su supporto cartaceo;

     b) in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile;

     c) in lingua italiana o in altra lingua concordata dalle parti;

     d) a titolo gratuito.

     2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera a), le informazioni di cui al comma 1 possono essere fornite al contraente con uno dei seguenti mezzi:

     a) un supporto durevole non cartaceo, laddove siano soddisfatte le condizioni di cui al comma 4;

     b) un sito Internet, laddove siano soddisfatte le condizioni di cui al comma 5.

     3. Se le informazioni di cui al comma 1 sono fornite per mezzo di un supporto durevole non cartaceo o tramite un sito Internet, al cliente viene gratuitamente fornita, su richiesta, una copia in formato cartaceo.

     4. Le informazioni di cui al comma 1 possono essere fornite tramite un supporto durevole non cartaceo laddove siano soddisfatte le seguenti condizioni:

     a) l'utilizzo di un supporto durevole è appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo; e

     b) il contraente, potendo scegliere tra le informazioni in formato cartaceo e su supporto durevole, ha scelto quest'ultimo.

     5. Le informazioni di cui al comma 1 possono essere fornite tramite sito Internet se sono indirizzate direttamente al contraente o se sussistono i seguenti requisiti:

     a) la fornitura delle informazioni è appropriata rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo;

     b) il contraente ha acconsentito alla fornitura delle informazioni tramite sito Internet;

     c) il contraente è stato informato mediante comunicazione telematica dell'indirizzo del sito Internet e del punto del sito Internet in cui possono essere reperite le informazioni;

     d) è garantito che le informazioni rimangano accessibili sul sito Internet per tutta la durata del contratto.

     6. Ai fini dei commi 4 e 5, la fornitura di informazioni tramite un supporto durevole non cartaceo o per mezzo di un sito Internet è ritenuta appropriata rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo se il contraente ha regolarmente accesso ad Internet, ossia nel caso in cui fornisca un indirizzo di posta elettronica ai fini della distribuzione del prodotto.

     7. L'IVASS, con regolamento, disciplina la struttura del documento, da consegnare ai contraenti, che deve essere presentato e strutturato in modo tale da essere chiaro e di facile lettura e con caratteri di dimensione leggibile.

 

     Art. 120 quinquies. (Vendita abbinata). [476]

     1. Il distributore che propone un prodotto assicurativo insieme a un prodotto o servizio accessorio diverso da una assicurazione, come parte di un pacchetto o dello stesso accordo, informa il contraente dell'eventuale possibilità di acquistare separatamente le due componenti e fornisce una descrizione adeguata delle diverse componenti dell'accordo o del pacchetto e i giustificativi separati dei costi e degli oneri di ciascuna componente [477].

     2. Nelle circostanze di cui al comma 1 e quando il rischio o la copertura assicurativa derivanti dall'accordo o dal pacchetto proposto a un contraente sono diversi dalle componenti considerate separatamente, il distributore di prodotti assicurativi fornisce una descrizione adeguata delle diverse componenti dell'accordo o del pacchetto e del modo in cui la loro interazione modifica i rischi o la copertura assicurativa.

     3. Se un prodotto assicurativo è accessorio rispetto a un bene o servizio diverso da una assicurazione, come parte di un pacchetto o dello stesso accordo, il distributore di prodotti assicurativi offre al contraente la possibilità di acquistare il bene o servizio separatamente. Il presente comma non si applica se un prodotto assicurativo è accessorio rispetto a un servizio o attività di investimento quali definiti all'articolo 1, comma 5, del testo unico dell'intermediazione finanziaria, a un contratto di credito quale definito all'articolo 120- quinquies, comma 1, lettera c), del testo unico bancario o a un conto di pagamento quale definito all'articolo 126-decies del testo unico bancario.

     4. Nei casi di cui ai commi 1 e 3, il distributore di prodotti assicurativi specifica al contraente i motivi per cui il prodotto assicurativo che è parte del pacchetto complessivo o dello stesso accordo è ritenuto indicato a soddisfare le richieste e le esigenze del contraente medesimo [478].

     5. Nei casi di cui ai commi 1 e 3, in relazione all'obiettivo di protezione degli assicurati, l'IVASS, con riferimento all'attività di distribuzione assicurativa, può applicare le misure cautelari e interdittive previste dal presente codice, ivi incluso il potere di vietare la vendita, come parte di un pacchetto o dello stesso accordo, di una assicurazione insieme a un servizio o prodotto diverso dall'assicurazione indipendentemente dal fatto che l'accessorietà afferisca all'assicurazione o al servizio o prodotto diverso dall'assicurazione, quando tale pratica sia dannosa per i consumatori. Con riferimento ai prodotti di investimento assicurativi, i suddetti poteri sono esercitati da IVASS e CONSOB, coerentemente con le rispettive competenze [479].

     6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alla distribuzione di prodotti assicurativi che offrono copertura per diversi tipi di rischio.

     7. Sono fatte salve le previsioni del Codice del Consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ove applicabili.

 

     Art. 121. (Informazione precontrattuale in caso di vendita a distanza). [480]

     1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 185, 185-bis e 185-ter, in caso di vendita a distanza, il distributore rende note al contraente almeno le seguenti informazioni preliminari:

     a) l'identità del distributore e il fine della chiamata;

     b) l'identità della persona in contatto con il contraente ed il suo rapporto con il distributore assicurativo;

     c) una descrizione delle principali caratteristiche del servizio o prodotto offerto;

     d) il prezzo totale, comprese le imposte, che il contraente dovrà corrispondere;

     e) l'informativa relativa al compenso ricevuto in relazione al contratto distribuito, secondo quanto previsto dall'articolo 120-bis;

     f) le ulteriori informazioni di cui agli articoli 67-quater e seguenti del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

     2. In ogni caso l'informazione è fornita al contraente prima della conclusione del contratto di assicurazione. La stessa può essere fornita verbalmente solo a su espressa richiesta del contraente o qualora sia necessaria una copertura immediata del rischio. In caso di collocamento di un contratto a distanza mediante telefonia vocale, se il contraente lo richiede espressamente, gli obblighi di trasmissione della documentazione sono adempiuti, subito dopo la conclusione del contratto a distanza e comunque non oltre i cinque giorni successivi; in mancanza della predetta richiesta gli obblighi di trasmissione della documentazione sono adempiuti prima della conclusione del contratto di assicurazione. Anche se il contraente ha scelto di ottenere precedentemente le informazioni tramite un supporto durevole non cartaceo in conformità a quanto previsto dall'articolo 120-quater, comma 4, l'informazione è fornita al contraente dal distributore di prodotti assicurativi a norma dell'articolo 120-quater, commi 1 e 2, subito dopo la conclusione del contratto di assicurazione.

     3. L'IVASS, con regolamento, disciplina la promozione e il collocamento di contratti di assicurazione a distanza, anche per via telefonica, e determina le informazioni sul distributore e sulle caratteristiche del contratto, che sono comunicate al contraente in modo chiaro e comprensibile nel rispetto di quanto previsto ai commi 1 e 2, in conformità alle disposizioni dell'unione europea direttamente applicabili e nel rispetto del Codice del Consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

 

Capo III-bis [481]

(Requisiti di Governo e controllo del prodotto applicabili ai distributori di prodotti assicurativi non realizzati in proprio)

 

     Art. 121 bis. (Acquisizione dal produttore delle necessarie informazioni sui prodotti assicurativi). [482]

     1. Fermi restando gli obblighi di cui al presente Titolo e agli articoli 185, 185-bis e 185-ter, i distributori di prodotti assicurativi non realizzati in proprio adottano opportune disposizioni per ottenere dai soggetti di cui all'articolo 30-decies, comma 1, le informazioni di cui all'articolo 30-decies, comma 5, e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto assicurativo [483].

     2. Le previsioni del presente articolo si applicano in conformità con le disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili e con quanto stabilito dall'IVASS con regolamento.

 

     Art. 121 ter. (Disposizioni particolari in materia di Governo e controllo del prodotto). [484]

     1. Le disposizioni in materia di Governo e controllo del prodotto di cui agli articoli 30-decies e 121-bis non si applicano ai prodotti assicurativi che consistono nell'assicurazione dei grandi rischi.

     2. Fatta salva l'applicazione alle imprese di assicurazione e agli intermediari che realizzano prodotti assicurativi da vendere ai clienti delle disposizioni di cui all'articolo 30-decies e relative disposizioni di attuazione, in caso di distribuzione di prodotti assicurativi attraverso i soggetti di cui all'articolo 107, comma 4, l'impresa di assicurazione o l'intermediario che se ne avvale:

     a) stabilisce le modalità di accertamento dell'appartenenza dell'assicurato al mercato di riferimento individuato;

     b) adotta procedure idonee a garantire l'acquisizione delle informazioni relative alle ipotesi in cui il prodotto non risponda più agli interessi, agli obiettivi e alle caratteristiche del mercato di riferimento, nonchè alle altre circostanze relative al prodotto che aggravino il rischio di pregiudizio per il cliente.

 

Capo III-ter [485]

(Requisiti supplementari per la distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi)

 

     Art. 121 quater. (Vigilanza sulla distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi). [486]

     1. Fatte salve le competenze previste dall'articolo 25-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, l'IVASS esercita i poteri di vigilanza in relazione alla distribuzione del prodotto di investimento assicurativo svolta da parte delle imprese di assicurazione o per il tramite degli intermediari iscritti nelle sezioni del Registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a) e b), e relativi collaboratori di cui alla lettera e), e intermediari di cui alla lettera c) del medesimo registro, secondo le disposizioni di cui al presente Capo [487].

     2. I regolamenti di attuazione del presente Capo sono adottati da IVASS, sentita la CONSOB, in modo da garantire uniformità alla disciplina applicabile alla vendita dei prodotti di investimento assicurativo a prescindere dal canale distributivo e la coerenza e l'efficacia complessiva del sistema di vigilanza sui prodotti di investimento assicurativi. 3. L'IVASS e la CONSOB si accordano sulle modalità di esercizio dei poteri di vigilanza secondo le rispettive competenze, in modo da ridurre gli oneri a carico dei soggetti vigilati.

 

     Art. 121 quinquies. (Conflitti di interesse). [488]

     1. Le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi che distribuiscono prodotti di investimento assicurativi rispettano le disposizioni di cui all'articolo 119-bis in materia di regole di comportamento e conflitti di interesse.

     2. In deroga all'articolo 120-quater, comma 1, le informazioni di cui all'articolo 119-bis, comma 7, sono:

     a) fornite su un supporto durevole;

     b) sufficientemente dettagliate, in considerazione delle caratteristiche dei contraenti, per consentire a questi ultimi di prendere una decisione informata sulle attività di distribuzione assicurativa nel cui contesto sorge il conflitto di interesse.

 

     Art. 121 sexies. (Informativa al contraente e incentivi). [489]

     1. Fatti salvi gli articoli 120, commi 1 e 2, e 120-bis, commi 1 e 2, gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione forniscono ai contraenti, prima della conclusione di un contratto, informazioni appropriate in relazione alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativi e in relazione a tutti i costi e agli oneri connessi. Tali informazioni comprendono almeno i seguenti elementi:

     a) in caso di prestazione di consulenza, la comunicazione se l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione fornirà al contraente una valutazione periodica dell'adeguatezza dei prodotti di investimento assicurativi consigliati al contraente medesimo, come indicato all'articolo 121-septies;

     b) per quanto riguarda le informazioni sui prodotti di investimento assicurativi e sulle strategie di investimento proposte, opportune indicazioni e avvertenze sui rischi associati ai prodotti di investimento assicurativi o a determinate strategie di investimento proposte;

     c) per quanto riguarda le informazioni su tutti i costi e gli oneri da comunicare al contraente, le informazioni relative alla distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi, ove effettuata, il costo del prodotto di investimento assicurativo consigliato o offerto al contraente e le modalità di pagamento da parte di quest'ultimo, inclusi i pagamenti eseguiti a favore di o tramite soggetti terzi.

     2. Le informazioni su tutti i costi e gli oneri, compresi quelli connessi alla distribuzione del prodotto di investimento assicurativo non causati dal verificarsi di un rischio di mercato sottostante, sono comunicate in forma aggregata per permettere al contraente di conoscere il costo totale e il suo effetto complessivo sul rendimento dell'investimento. Su richiesta del contraente, i costi e gli oneri sono comunicati in forma analitica. Se necessario, tali informazioni sono fornite al contraente con periodicità regolare, e comunque almeno annuale, per tutto il periodo dell'investimento.

     3. Le informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono fornite in una forma comprensibile in modo che i contraenti possano ragionevolmente comprendere la natura del prodotto di investimento assicurativo che viene loro proposto nonchè i rischi ad esso connessi e, di conseguenza, possano assumere decisioni consapevoli in materia di investimenti. Le informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono fornite con modalità uniformi, individuate dall'IVASS, sentita la CONSOB, con il regolamento di cui all'articolo 121-quater, in modo che le medesime informazioni risultino chiare e comprensibili.

     4. Fatto salvo l'articolo 120-bis, commi 1 e 3, gli intermediari assicurativi o le imprese di assicurazione adempiono agli obblighi di cui agli articoli 119-bis, comma 1, e 121-quinquies, quando pagano o percepiscono un onorario o una commissione o forniscono o ricevono benefici non monetari in relazione alla distribuzione di un prodotto di investimento assicurativo o di un servizio accessorio da un qualsiasi soggetto diverso dal contraente o da una persona che agisce per conto del contraente medesimo, solo se operano in conformità alle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili e alle disposizioni stabilite dall'IVASS con il regolamento di cui all'articolo 121-quater.

     5. I regolamenti IVASS di cui all'articolo 121-quater, in materia di incentivi tra intermediari assicurativi ed intermediari finanziari sono adottati conformemente alla disciplina prevista in materia alla direttiva 2014/65/UE ed in conformità alle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili.

 

     Art. 121 septies. (Valutazione dell'adeguatezza e dell'appropriatezza del prodotto assicurativo e comunicazione ai clienti). [490]

     1. L'IVASS stabilisce con il regolamento di cui all'articolo 121-quater i casi in cui l'impresa di assicurazione o l'intermediario assicurativo sono obbligati a fornire consulenza per la distribuzione del prodotto di investimento assicurativo.

     2. Fatto salvo l'articolo 119-ter, commi 1 e 2, l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione che forniscono consulenza su un prodotto di investimento assicurativo, acquisiscono anche le informazioni necessarie in merito alle conoscenze ed esperienze del contraente in relazione al tipo di investimento, alla sua situazione finanziaria, tra cui la sua capacità di sostenere perdite, e ai suoi obiettivi di investimento, inclusa la sua tolleranza al rischio, al fine di consentire all'intermediario assicurativo o all'impresa di assicurazione di raccomandare al contraente i prodotti di investimento assicurativi che siano a lui adeguati, con particolare riferimento alla sua tolleranza, al rischio e alla sua capacità di sostenere perdite. La consulenza resa nell'ambito della distribuzione assicurativa del prodotto di investimento assicurativo, quando è obbligatoria o quando è svolta su iniziativa del distributore, non deve gravare economicamente sui clienti.

     3. Se l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione fornisce consulenza in materia di investimenti e raccomanda un pacchetto di servizi o prodotti abbinati a norma dell'articolo 120-quinquies, l'intero pacchetto raccomandato deve rispondere ai requisiti di adeguatezza previsti dal comma 2 del presente articolo.

     4. Fatto salvo l'articolo 119-ter, commi 1, 2 e 3, l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione che svolge attività di distribuzione in relazione a vendite che non prevedono una consulenza, chiede al contraente di fornire informazioni in merito alle sue conoscenze ed esperienze in materia di investimenti riguardo al tipo specifico di prodotto o servizio proposto o richiesto, al fine di consentire all'intermediario assicurativo o all'impresa di assicurazione di determinare se il servizio o il prodotto assicurativo in questione sia appropriato al contraente stesso.

     5. Se l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione distribuisce un pacchetto di servizi o prodotti abbinati a norma dell'articolo 120-quinquies, accerta che l'intero pacchetto sia appropriato nel suo insieme ai sensi del comma 4.

     6. L'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione informa il contraente se ritiene, sulla base delle informazioni ottenute a norma del comma 4, che il prodotto non sia appropriato al contraente stesso. L'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione informano altresì il cliente, ai sensi dalla valutazione di cui all'articolo 30-decies, della fascia di clientela alla quale il prodotto non può essere distribuito.

     7. Se il contraente non fornisce le informazioni di cui al comma 4 o fornisce informazioni insufficienti circa le sue conoscenze ed esperienze, l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione lo informa che tale circostanza pregiudica la capacità dell'intermediario assicurativo o dell'impresa di assicurazione di valutare se il prodotto sia appropriato alle esigenze del contraente stesso [491].

     8. L'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione mantiene evidenza dei documenti in cui sono precisati i diritti e gli obblighi delle parti nonchè delle altre condizioni alle quali l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione fornirà servizi al contraente. I diritti e gli obblighi delle parti del contratto possono essere incorporati attraverso riferimento ad altri documenti o testi normativi.

     9. L'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione fornisce ai contraenti, su un supporto durevole, adeguate relazioni sui servizi prestati, che includono comunicazioni periodiche, tenendo conto della tipologia e della complessità dei prodotti di investimento assicurativi e della natura del servizio prestato e comprendono, se del caso, i costi delle operazioni e dei servizi prestati per conto dei contraenti.

     10. Quando fornisce consulenza in merito al prodotto di investimento assicurativo, l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione fornisce al contraente, su un supporto durevole, prima della conclusione del contratto, una dichiarazione di adeguatezza in cui sia indicata la fornitura della consulenza e in che modo essa risponda alle preferenze, agli obiettivi e ad altre caratteristiche del contraente. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 120-quater, commi da 1 a 4.

     11. Se il contratto è concluso utilizzando un mezzo di comunicazione a distanza che impedisce la consegna preventiva della dichiarazione di adeguatezza, l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione può fornire la dichiarazione di adeguatezza su un supporto durevole subito dopo la sottoscrizione del contratto, a condizione che:

     a) il contraente abbia accettato di ricevere la dichiarazione di adeguatezza subito dopo la conclusione del contratto;

     b) l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione abbia dato al contraente la possibilità di ritardare la conclusione del contratto al fine di ricevere la dichiarazione di adeguatezza prima della conclusione del contratto.

     12. Se l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione ha informato il contraente che effettuerà periodicamente la valutazione di adeguatezza, la relazione periodica contiene una dichiarazione aggiornata che spieghi in che modo il prodotto di investimento assicurativo corrisponde alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del contraente stesso.

     13. Le disposizioni del presente articolo si applicano in conformità alle disposizioni direttamente applicabili dell'Unione europea. L'IVASS disciplina con il regolamento di cui all'articolo 121-quater le modalità applicative del presente articolo, inclusa la possibilità di fornire le relative informazioni in formato standardizzato.

 

     Art. 121 octies. (Protocollo d'intesa). [492]

     1. l'IVASS e la CONSOB definiscono attraverso un protocollo d'intesa forme di coordinamento operativo, anche al fine di assicurare l'applicazione di una disciplina che favorisca maggiori garanzie a tutela del consumatore.

 

Titolo X

ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER I VEICOLI A MOTORE E I NATANTI

 

Capo I

Obbligo di assicurazione

 

     Art. 122. Veicoli a motore

     1. Sono soggetti all'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile i veicoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera rrr), qualora utilizzati conformemente alla funzione del veicolo in quanto mezzo di trasporto al momento dell'incidente [493].

     1-bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica a prescindere dalle caratteristiche del veicolo, dal terreno su cui è utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento [494].

     1-ter. L'obbligo di cui al comma 1 riguarda anche i veicoli utilizzati esclusivamente in zone il cui accesso è soggetto a restrizioni. Resta valida, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui al comma 1, la stipula, da parte di soggetti pubblici o privati, di polizze che coprono il rischio di una pluralità di veicoli secondo la prassi contrattuale in uso, quando utilizzati per le attività proprie di tali soggetti, sempre che i veicoli siano analiticamente individuati nelle polizze [495].

     1-quater. Alla violazione della disposizione di cui al comma 1 si applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La violazione della disposizione di cui al comma 1-ter è soggetta alle sanzioni amministrative di cui all'articolo 193, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 2, è soggetta alle sanzioni amministrative di cui al citato articolo 193 del decreto legislativo n. 285 del 1992, aumentando della metà la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 2 del citato articolo 193. Si applicano le disposizioni del titolo VI del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992 [496].

     2. L'assicurazione comprende la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.

     3. L'assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria, fermo quanto disposto dall'articolo 283, comma 1, lettera d), a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza. In deroga all'articolo 1896, primo comma, secondo periodo, del codice civile l'assicurato ha diritto al rimborso del rateo di premio, relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dell'imposta pagata e del contributo previsto dall'articolo 334.

     4. L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati nel territorio degli altri Stati membri, secondo le condizioni ed entro i limiti stabiliti dalle legislazioni nazionali di ciascuno di tali Stati, concernenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, ferme le maggiori garanzie eventualmente previste dal contratto o dalla legislazione dello Stato in cui stazionano abitualmente.

 

     Art. 122 bis. (Deroghe). [497]

     1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 122, comma 1, del presente codice e dall'articolo 193 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i veicoli formalmente ritirati dalla circolazione nonchè quelli il cui uso è vietato, in via temporanea o permanente, in forza di una misura adottata dall'autorità competente conformemente alla normativa vigente, non sono soggetti all'obbligo di assicurazione.

     2. La deroga di cui al comma 1 si applica anche quando il veicolo non è idoneo all'uso come mezzo di trasporto, nonchè quando il suo utilizzo è stato volontariamente sospeso su richiesta dei soggetti di cui all'articolo 122, comma 3, per effetto di una formale comunicazione all'impresa di assicurazione resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il termine di sospensione, inizialmente comunicato dal soggetto legittimato, può essere prorogato più volte, previa formale comunicazione all'impresa di assicurazione da effettuarsi entro dieci giorni prima della scadenza del periodo di sospensione in corso e non può avere una durata superiore a dieci mesi, rispetto all'annualità. Per i veicoli di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il termine di sospensione, inizialmente comunicato dal soggetto legittimato, può essere prorogato più volte, previa formale comunicazione all'impresa di assicurazione da effettuarsi entro cinque giorni prima della scadenza del periodo di sospensione in corso e non può avere una durata superiore a undici mesi, rispetto all'annualità. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l'Ivass, possono essere disciplinati ulteriori casi e modalità di sospensione dell'obbligo assicurativo tenuto conto del precipuo valore collezionistico dei veicoli di cui al medesimo articolo 60.

     3. La sospensione di cui al comma 2 è attivata dal momento della registrazione nella banca dati di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 agosto 2013, n. 110, secondo le modalità previste dall'articolo 3, comma 2, del medesimo regolamento. L'impresa ne dà tempestiva comunicazione all'assicurato.

     4. In caso di sinistro provocato da un veicolo di cui ai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 283, comma 1, lettera b).

     5. Qualora il veicolo responsabile del sinistro stazioni abitualmente in un altro Stato membro, il Fondo di garanzia di cui all'articolo 283 può presentare una richiesta di indennizzo nei confronti del fondo di garanzia nello Stato membro in cui il veicolo staziona abitualmente.

 

     Art. 123. Natanti

     1. Le unità da diporto, con esclusione delle unità non dotate di motore, non possono essere poste in navigazione in acque ad uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperte dall'assicurazione della responsabilità civile verso terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile, compresa quella dell'acquirente con patto di riservato dominio e quella del locatario in caso di locazione finanziaria, per danni alla persona. Il regolamento, adottato dal Ministro dello sviluppo economico su proposta dell'IVASS, individua la tipologia dei natanti esclusi dall'obbligo di assicurazione e le acque equiparate a quelle di uso pubblico.

     2. Sono altresì soggetti all'obbligo assicurativo i natanti di stazza lorda non superiore a venticinque tonnellate che siano muniti di motore inamovibile di potenza superiore a tre cavalli fiscali e adibiti ad uso privato, diverso dal diporto, o al servizio pubblico di trasporto di persone.

     3. L'obbligo assicurativo è esteso ai motori amovibili, di qualsiasi potenza, indipendentemente dall'unità alla quale vengono applicati, risultando in tal caso assicurato il natante sul quale è di volta in volta collocato il motore.

     4. Alle unità da diporto, ai natanti e ai motori amovibili si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.

 

     Art. 124. Gare e competizioni sportive

     1. Le gare e le competizioni sportive di qualsiasi genere di veicoli a motore e le relative prove non possono essere autorizzate, anche se in circuiti chiusi, se l'organizzatore non abbia provveduto a contrarre assicurazione per la responsabilità civile dei veicoli a motore [498].

     2. L'assicurazione copre la responsabilità dell'organizzatore e degli altri obbligati per i danni arrecati alle persone, agli animali e alle cose, esclusi i danni prodotti ai partecipanti stessi e ai veicoli da essi adoperati.

 

     Art. 125. Veicoli e natanti immatricolati o registrati in Stati esteri

     1. Per i veicoli e i natanti soggetti all'obbligo di assicurazione ed immatricolati o registrati in Stati esteri nonchè per i motori amovibili di cui all'articolo 123, comma 3, muniti di certificato di uso straniero o di altro documento equivalente emesso all'estero, che circolino temporaneamente nel territorio o nelle acque territoriali della Repubblica, deve essere assolto, per la durata della permanenza in Italia, l'obbligo di assicurazione.

     2. Per i natanti l'obbligo di assicurazione si considera assolto:

     a) con la stipula di un contratto di assicurazione secondo quanto previsto con regolamento adottato dal Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'IVASS, ovvero

     b) quando il conducente sia in possesso di certificato internazionale di assicurazione emesso dall'Ufficio nazionale di assicurazione estero ed accettato dall'Ufficio centrale italiano.

     3. Per i veicoli a motore muniti di targa di immatricolazione rilasciata da uno Stato terzo l'obbligo di assicurazione:

     a) è assolto mediante contratto di assicurazione «frontiera», come disciplinato dal regolamento previsto all'articolo 126, comma 2, lettera a), concernente la responsabilità civile derivante dalla circolazione del veicolo nel territorio della Repubblica e degli altri Stati membri, alle condizioni e fino ai limiti di somma stabiliti dalla legislazione in vigore in ciascuno di essi;

     b) si considera assolto quando l'Ufficio centrale italiano si sia reso garante per il risarcimento dei danni cagionati in Italia dalla circolazione dei medesimi veicoli e quando con atto dell'Unione europea sia stato rimosso l'obbligo negli Stati membri di controllare l'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli muniti di targa di immatricolazione rilasciata dallo Stato terzo;

     c) si considera assolto, quando il conducente sia in possesso di una carta verde emessa dall'Ufficio nazionale di assicurazione estero ed accettata dall'Ufficio centrale italiano.

     4. Per i veicoli a motore muniti di targa di immatricolazione rilasciata da uno Stato membro diverso dalla Repubblica italiana, l'obbligo di assicurazione si considera assolto quando l'Ufficio centrale italiano si sia reso garante per il risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione in Italia di detti veicoli, sulla base di accordi stipulati con i corrispondenti uffici nazionali di assicurazione e l'Unione europea abbia riconosciuto tali accordi.

     5. Nell'ipotesi di cui al comma 3, lettera c), l'Ufficio centrale italiano provvede alla liquidazione dei danni, garantendone il pagamento agli aventi diritto, nei limiti dei massimali minimi di legge o, se maggiori, di quelli eventualmente previsti dalla polizza di assicurazione alla quale si riferisce la carta verde. Nelle ipotesi di cui al comma 3, lettera b), ed in quelle di cui al comma 4, l'Ufficio centrale italiano provvede alla liquidazione dei danni cagionati in Italia, garantendone il pagamento agli aventi diritto nei limiti dei massimali minimi di legge o, se maggiori, di quelli eventualmente previsti dalla polizza di assicurazione.

     5-bis. L'Ufficio centrale italiano, entro tre mesi dalla ricezione della richiesta di risarcimento comunica agli aventi diritto un'offerta di risarcimento motivata ovvero indica i motivi per i quali non ritiene di fare offerta [499].

     6. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche ai veicoli a motore di proprietà di agenti diplomatici e consolari o di funzionari internazionali, o di proprietà di Stati esteri o di organizzazioni internazionali.

     7. Le disposizioni di cui al comma 3, lettera b), ed al comma 4 non si applicano per l'assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati dalla circolazione dei veicoli aventi targa di immatricolazione rilasciata da uno Stato estero e individuati nel regolamento adottato, su proposta dell'IVASS, dal Ministro dello sviluppo economico.

 

     Art. 126. Ufficio centrale italiano

     1. L'Ufficio centrale italiano è abilitato all'esercizio delle funzioni di Ufficio nazionale di assicurazione e allo svolgimento degli altri compiti stabiliti dall'ordinamento comunitario e dal presente codice a seguito di riconoscimento del Ministro dello sviluppo economico [500].

     2. L'Ufficio centrale italiano, oltre ai compiti di cui all'articolo 125, svolge le seguenti attività:

     a) stipula e gestisce, in nome e per conto delle imprese aderenti, l'assicurazione frontiera disciplinata nel regolamento adottato, su proposta dell'IVASS, dal Ministro dello sviluppo economico e provvede alla liquidazione e al pagamento degli indennizzi dovuti;

     b) assume, nelle ipotesi di cui al comma 2, lettera b), comma 3, lettere b) e c), ed al comma 4 dell'articolo 125, ai fini del risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione in Italia dei veicoli a motore e natanti, la qualità di domiciliatario dell'assicurato, del responsabile civile e della loro impresa di assicurazione;

     c) è legittimato a stare in giudizio, nelle ipotesi di cui al comma 2, lettera b), al comma 3 ed al comma 4 dell'articolo 125, in nome e per conto delle imprese aderenti, nelle azioni di risarcimento che i danneggiati dalla circolazione in Italia di veicoli a motore e natanti immatricolati o registrati all'estero possono esercitare direttamente nei suoi confronti secondo quanto previsto agli articoli 145, comma 1, 146 e 147. Si applicano anche nei confronti dell'Ufficio centrale italiano le disposizioni che regolano l'azione diretta contro l'impresa di assicurazione del responsabile civile secondo quanto previsto dall'articolo 144.

     3. Ai fini della proposizione dell'azione diretta di risarcimento nei confronti dell'Ufficio centrale italiano i termini di cui all'articolo 163-bis, primo comma, e 318, secondo comma, del codice di procedura civile sono aumentati del doppio, risultando perciò stabiliti in centottanta giorni per il giudizio di fronte al tribunale e in novanta giorni per il giudizio di fronte al giudice di pace. I termini di cui all'articolo 163-bis, secondo comma, del codice di procedura civile non possono essere comunque inferiori a sessanta giorni.

     4. L'Ufficio centrale italiano è abilitato ad emettere le carte verdi richieste per la circolazione all'estero di veicoli a motore immatricolati in Italia, garantendo nei confronti dei corrispondenti uffici nazionali di assicurazione le obbligazioni che il rilascio di tali certificati comporta.

     5. Per i rimborsi effettuati agli uffici nazionali di assicurazione esteri, che in base agli accordi con esso stipulati abbiano dovuto intervenire per risarcire danni causati nel territorio del loro Stato da veicoli a motore immatricolati in Italia non coperti da assicurazione, l'Ufficio centrale italiano ha diritto di rivalsa nei confronti del proprietario o del conducente del veicolo per le somme pagate e le relative spese.

     6. In caso di incidente cagionato nel territorio della Repubblica dalla circolazione di veicoli a motore o natanti immatricolati o registrati all'estero, l'Ufficio centrale italiano può richiedere ai competenti organi di polizia le informazioni acquisite relativamente alle modalità dell'incidente, alla residenza e al domicilio delle parti e alla targa di immatricolazione o altro analogo segno distintivo.

 

     Art. 127. Certificato di assicurazione e contrassegno

     1. L'adempimento dell'obbligo di assicurazione dei veicoli a motore è comprovato da apposito certificato rilasciato dall'impresa di assicurazione o dalla delegataria in caso di coassicurazione, da cui risulti il periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio.

     2. L'impresa di assicurazione è obbligata nei confronti dei terzi danneggiati per il periodo di tempo indicato nel certificato, salvo quanto disposto dall'articolo 1901, secondo comma, del codice civile e dall'articolo 122, comma 3, primo periodo.

     3. All'atto del rilascio del certificato di assicurazione l'impresa di assicurazione consegna un contrassegno recante il numero della targa di riconoscimento del veicolo e l'indicazione dell'anno, mese e giorno di scadenza del periodo di assicurazione per cui è valido il certificato. Il contrassegno è esposto sul veicolo al quale si riferisce l'assicurazione entro cinque giorni dal pagamento del premio o della rata di premio.

     4. L'IVASS, con regolamento, stabilisce le modalità per il rilascio, nonchè le caratteristiche del certificato di assicurazione, del contrassegno e di eventuali documenti provvisoriamente equipollenti e le modalità per l'emissione di duplicati in caso di sottrazione, smarrimento o distruzione.

 

     Art. 128. Massimali di garanzia [501]

     1. Per l'adempimento dell'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile dei veicoli a motore e dei natanti, il contratto è stipulato per somme non inferiori ai seguenti importi:

     a) nel caso di danni alle persone un importo di euro 6.450.000 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime;

     b) nel caso di danno alle cose, euro 1.300.000 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime;

     b-bis) per i veicoli a motore adibiti al trasporto di persone classificati nelle categorie M2 e M3 ai sensi dell'articolo 47 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, un importo minimo di copertura pari a euro 30.000.000 per sinistro per i danni alle persone, indipendentemente dal numero delle vittime, e a euro 2.000.000 per sinistro per i danni alle cose, indipendentemente dal numero dei danneggiati.

     2. Ogni cinque anni dalla data del 22 dicembre 2021, gli importi di cui al comma 1, lettere a) e b), sono indicizzati automaticamente in linea con l'indice dei prezzi al consumo armonizzato (IPCA) stabilito a norma del regolamento (UE) 2016/792 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati e all'indice dei prezzi delle abitazioni, e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, per effetto degli atti delegati adottati dalla Commissione europea entro sei mesi dalla fine di ciascun periodo di cinque anni.

 

     Art. 129. Soggetti esclusi dall'assicurazione

     1. Non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro.

     2. Ferme restando la disposizione di cui all'articolo 122, comma 2, e quella di cui al comma 1 del presente articolo, non sono inoltre considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria, limitatamente ai danni alle cose:

     a) i soggetti di cui all'articolo 2054, terzo comma, del codice civile ed all'articolo 91, comma 2, del codice della strada;

     b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del soggetto di cui al comma 1 e di quelli di cui alla lettera a), nonchè gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;

     c) ove l'assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).

 

Capo II

Esercizio dell'assicurazione

 

     Art. 130. Imprese autorizzate

     1. L'assicurazione può essere stipulata con qualsiasi impresa autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica, anche in regime di stabilimento e di libertà di prestazione di servizi, l'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti.

     2. Le imprese di assicurazione aventi la sede legale nel territorio della Repubblica e le imprese di assicurazione aventi la sede legale in uno Stato terzo autorizzate ad esercitare l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, esclusa la responsabilità del vettore, designano in ogni Stato membro un mandatario incaricato della gestione e della liquidazione dei sinistri nei casi di cui all'articolo 151.

     3. Nel caso in cui l'impresa di assicurazione, che opera in regime di libertà di prestazione di servizi, non abbia nominato il rappresentante per la gestione dei sinistri di cui all'articolo 25, il mandatario nominato ai sensi del comma 2 ne assume la funzione.

 

     Art. 131. Trasparenza dei premi e delle condizioni di contratto

     1. Al fine di garantire la trasparenza e la concorrenzialità delle offerte dei servizi assicurativi, nonchè un'adeguata informazione ai soggetti che devono adempiere all'obbligo di assicurazione dei veicoli e dei natanti, le imprese mettono a disposizione del pubblico, presso ogni punto di vendita e nei siti internet, il documento informativo e le condizioni di contratto praticate nel territorio della Repubblica [502].

     2. La pubblicità dei premi è attuata mediante preventivi personalizzati rilasciati presso ogni punto di vendita dell'impresa di assicurazione, nonchè mediante siti internet che permettono di ricevere il medesimo preventivo per i veicoli e per i natanti individuati nel regolamento di attuazione.

     2-bis. Per l'offerta di contratti relativi all'assicurazione r.c. auto, l'intermediario rilascia preventiva informazione al consumatore sulle provvigioni riconosciutegli dall'impresa o, distintamente, dalle imprese per conto di cui opera. L'informazione è affissa nei locali in cui l'intermediario opera e risulta nella documentazione rilasciata al contraente [503].

     2-ter. I preventivi e le polizze indicano, in modo evidenziato, il premio di tariffa, la provvigione dell'intermediario, nonchè lo sconto complessivamente riconosciuto al sottoscrittore del contratto [504].

     3. L'IVASS determina, con regolamento, gli obblighi a carico delle imprese e degli intermediari.

 

     Art. 132. Obbligo a contrarre

     1. Le imprese di assicurazione stabiliscono preventivamente le condizioni di polizza e le tariffe relative all'assicurazione obbligatoria, comprensive di ogni rischio derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti [505].

     1-bis. Le imprese di assicurazione sono tenute ad accettare le proposte che sono loro presentate secondo le condizioni e le tariffe di cui al comma 1, fatta salva la necessaria verifica della correttezza dei dati risultanti dall'attestato di rischio, nonchè dell'identità del contraente e dell'intestatario del veicolo, se persona diversa [506].

     1-ter. Qualora dalla verifica, effettuata anche mediante consultazione delle banche di dati di settore e dell'archivio informatico integrato istituito presso l'IVASS di cui all'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, risulti che le informazioni fornite dal contraente non siano corrette o veritiere, le imprese di assicurazione non sono tenute ad accettare le proposte loro presentate. Le imprese di assicurazione, in caso di mancata accettazione della proposta, ricalcolano il premio e inviano un nuovo preventivo al potenziale contraente [507].

     2. Le imprese di assicurazione possono richiedere che l'autorizzazione sia limitata, ai fini dell'assolvimento agli obblighi derivanti dal comma 1, ai rischi derivanti dalla circolazione di flotte di veicoli a motore o di natanti.

     3. Al fine di facilitare le verifiche propedeutiche all'osservanza dell'obbligo a contrarre di cui al comma 1, le imprese di assicurazione hanno diritto di accedere in via telematica al pubblico registro automobilistico ed all'archivio nazionale dei veicoli previsto dal codice della strada secondo condizioni economiche e tecniche strettamente correlate ai costi del servizio erogato in ragione dell'esigenza di consultazioni anche sistematiche nell'ambito delle attività di prevenzione e contrasto delle frodi nell'assicurazione obbligatoria. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono adottate le disposizioni di attuazione.

     3-bis. In caso di segnalazione di violazione o elusione dell'obbligo a contrarre, incluso il rinnovo, i termini regolamentari di gestione dei reclami da parte dell'IVASS sono dimezzati. Decorso inutilmente il termine, l'IVASS provvede a irrogare le sanzioni di cui all'articolo 314 [508].

 

     Art. 132.1 (Preventivatore per il confronto dei prezzi dell'assicurazione autoveicoli). [509]

     1. I consumatori confrontano gratuitamente i prezzi, le tariffe e le condizioni contrattuali delle imprese di assicurazione che forniscono copertura nel ramo dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, attraverso lo strumento indipendente denominato "Preventivass", consultabile nei siti internet dell'IVASS e del Ministero delle imprese e del made in Italy.

     2. Il preventivatore è dotato delle seguenti caratteristiche:

     a) assicura che i prestatori di servizi ricevano pari trattamento nei risultati di ricerca;

     b) indica chiaramente l'identità dei proprietari e degli operatori dello strumento di confronto;

     c) enuncia i criteri chiari e oggettivi su cui si basa il confronto;

     d) utilizza un linguaggio chiaro;

     e) fornisce informazioni precise e aggiornate e indica la data dell'ultimo aggiornamento;

     f) è aperto a qualsiasi prestatore dell'assicurazione obbligatoria di cui al comma 1, mette a disposizione le informazioni pertinenti, include un'ampia gamma di offerte che copre un segmento significativo del mercato dell'assicurazione autoveicoli e, se le informazioni presentate non forniscono un quadro completo del mercato, fornisce all'utente una chiara indicazione in tal senso prima di mostrare i risultati;

     g) prevede una procedura efficace per segnalare le informazioni errate;

     h) comprende una dichiarazione indicante che i prezzi si basano sulle informazioni fornite e fa salvi ulteriori sconti applicabili in sede di sottoscrizione del contratto.

 

     Art. 132 bis. (Obblighi informativi degli intermediari). [510]

     1. Gli intermediari, prima della sottoscrizione di un contratto di assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore, sono tenuti a informare il consumatore in modo corretto, trasparente ed esaustivo sui premi offerti da tutte le imprese di assicurazione di cui sono mandatari relativamente al contratto base previsto dall'articolo 22 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni.

     2. Al fine di cui al comma 1, gli intermediari forniscono l'indicazione dei premi offerti dalle imprese di assicurazione mediante collegamento telematico al preventivatore di cui all'articolo 132.1, consultabile nei siti internet dell'IVASS e del Ministero delle imprese del made in Italy e senza obbligo di rilascio di supporti cartacei [511].

     3. L'IVASS adotta disposizioni attuative in modo da garantire l'accesso e la risposta per via telematica, sia ai consumatori che agli intermediari, esclusivamente per i premi applicati dalle imprese di assicurazione per il contratto base relativo ad autovetture e motoveicoli. Con le stesse disposizioni sono definite le modalità attraverso le quali, ottenuti i preventivi sulla base delle informazioni inserite nel servizio informativo di cui all'articolo 136, comma 3-bis, è consentita la conclusione del contratto, a condizioni non peggiorative rispetto a quanto indicato nel preventivo stesso, o presso un'agenzia della compagnia ovvero, per le imprese che lo prevedano, attraverso un collegamento diretto al sito internet di ciascuna compagnia di assicurazione.

     4. Il contratto stipulato senza la dichiarazione del cliente di aver ricevuto, ove prescritte, le informazioni di cui al comma 1 è affetto da nullità rilevabile solo a favore del cliente.

 

     Art. 132 ter. (Sconti obbligatori). [512]

     1. In presenza di almeno una delle seguenti condizioni, da verificare in precedenza o contestualmente alla stipulazione del contratto o dei suoi rinnovi, le imprese di assicurazione praticano uno sconto determinato dall'impresa nei limiti stabiliti dal comma 2:

     a) nel caso in cui, su proposta dell'impresa di assicurazione, i soggetti che presentano proposte per l'assicurazione obbligatoria accettano di sottoporre il veicolo a ispezione da eseguire a spese dell'impresa di assicurazione;

     b) nel caso in cui vengono installati, su proposta dell'impresa di assicurazione, o sono già presenti e portabili meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, denominati "scatola nera" o equivalenti, ovvero ulteriori dispositivi, individuati, per i soli requisiti funzionali minimi necessari a garantire l'utilizzo dei dati raccolti, in particolare, ai fini tariffari e della determinazione della responsabilità in occasione dei sinistri, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;

     c) nel caso in cui vengono installati, su proposta dell'impresa di assicurazione, o sono già presenti, meccanismi elettronici che impediscono l'avvio del motore qualora sia riscontrato nel guidatore un tasso alcolemico superiore ai limiti stabiliti dalla legge per la conduzione di veicoli a motore.

     2. L'IVASS, con proprio regolamento, definisce criteri e modalità nell'ambito dei processi di costruzione della tariffa e di ricalcolo del premio, per la determinazione da parte delle imprese di assicurazione dello sconto di cui al comma 1. Le imprese di assicurazione, in attuazione dei criteri stabiliti dall'IVASS, definiscono uno sconto significativo da applicare alla clientela a fronte della riduzione del rischio connesso al ricorrere di una o più delle condizioni di cui al comma 1 ed evidenziano in sede di preventivo e nel contratto, in caso di accettazione da parte del contraente, lo sconto praticato per ciascuna delle condizioni di cui al comma 1, in valore assoluto e in percentuale, rispetto al prezzo della polizza altrimenti applicato.

     3. L'IVASS identifica, sulla scorta di dati in proprio possesso e di indagini statistiche, la lista delle province a maggiore tasso di sinistrosità e con premio medio più elevato. Tale lista è aggiornata con cadenza almeno biennale.

     4. Con il regolamento di cui al comma 2, l'IVASS, tenuto conto dei premi più elevati applicati nelle province individuate ai sensi del comma 3 e di quelli praticati nelle altre province a più bassa sinistrosità ad assicurati con le medesime caratteristiche soggettive e collocati nella medesima classe di merito, definisce altresì i criteri e le modalità finalizzati alla determinazione da parte delle imprese di assicurazione di uno sconto, aggiuntivo e significativo rispetto a quello praticato ai sensi del comma 2, da applicare ai soggetti residenti nelle province di cui al comma 3, che non abbiano provocato sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi quattro anni sulla base dell'evidenza dell'attestato di rischio, e che abbiano installato o installino, a seguito della stipula del contratto, il dispositivo di cui al comma 1, lettera b).

     5. In particolare, il regolamento di cui al comma 2:

     a) definisce i parametri oggettivi, tra cui la frequenza dei sinistri e il relativo costo medio, per il calcolo dello sconto aggiuntivo di cui al comma 4;

     b) prevede, nell'ambito delle modalità di cui al comma 4, che non possano sussistere differenziali di premio che non siano giustificati da specifiche evidenze sui differenziali di rischio.

     6. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

     7. Le imprese di assicurazione, in attuazione dei criteri stabiliti dall'IVASS, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, applicano lo sconto nei confronti dei soggetti che si trovino nelle condizioni previste dal comma 4, di importo significativo e aggiuntivo rispetto a quello praticato ai sensi del comma 2, ed evidenziano in sede di preventivo e nel contratto, in caso di accettazione da parte del contraente, lo sconto praticato, in valore assoluto e in percentuale, rispetto al prezzo della polizza altrimenti applicato. Lo sconto di cui al presente comma si applica ai nuovi contratti o in occasione del rinnovo di quelli in essere.

     8. Resta fermo, nei casi di cui ai commi 2 e 4, l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione. Al fine del conseguimento della massima trasparenza, l'impresa di assicurazione pubblica nel proprio sito internet l'entità degli sconti effettuati in attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 7, secondo forme di pubblicità che ne rendano efficace e chiara l'applicazione.

     9. L'IVASS, attraverso periodiche verifiche a campione, anche in via ispettiva ovvero a seguito di circostanziata segnalazione da parte di terzi, accerta che le imprese assicurative tengano effettivamente conto, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 7, nel processo di costruzione della tariffa e di ricalcolo del premio, dei criteri definiti dal regolamento di cui al comma 2 e del rispetto dei criteri e delle modalità finalizzati alla determinazione dello sconto di cui al comma 4.

     10. L'IVASS verifica, inoltre, che lo sconto aggiuntivo di cui al comma 4 garantisca la progressiva riduzione delle differenze dei premi applicati sul territorio nazionale nei confronti di assicurati con le medesime caratteristiche soggettive e collocati nella medesima classe di merito.

     11. [Il mancato rispetto da parte dell'impresa di assicurazione dei criteri e delle modalità per la determinazione dello sconto di cui ai commi 2 e 4 e dell'obbligo di riduzione del premio nei casi previsti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 7 comporta l'applicazione alla medesima impresa, da parte dell'IVASS, di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 80.000 e la riduzione automatica del premio di assicurazione relativo al contratto in essere] [513].

     12. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), i costi di installazione, disinstallazione, funzionamento, sostituzione e portabilità sono a carico dell'impresa. La titolarità delle dotazioni di cui alle citate lettere b) e c) spetta all'assicurato. La riduzione di premio praticata dall'impresa di assicurazione di cui al comma 1 si applica, altresì, in caso di contratto stipulato con un nuovo assicurato e in caso di scadenza di un contratto o di stipulazione di un nuovo contratto di assicurazione fra le stesse parti. Resta fermo l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione.

 

     Art. 133. Formule tariffarie

     1. Per i ciclomotori, i motocicli, le autovetture e per altre categorie di veicoli a motore che possono essere individuate dall'IVASS, con regolamento, i contratti di assicurazione debbono essere stipulati in base a condizioni di polizza che prevedano ad ogni scadenza annuale la variazione in aumento od in diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione o del rinnovo, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un certo periodo di tempo, oppure in base a clausole di franchigia che prevedano un contributo dell'assicurato al risarcimento del danno o in base a formule miste fra le due tipologie. L'individuazione delle categorie di veicoli è effettuata tenendo conto delle esigenze di prevenzione. La predetta variazione del premio, in aumento o in diminuzione, da indicare, in valore assoluto e in percentuale rispetto alla tariffa in vigore applicata dall'impresa, all'atto dell'offerta di preventivo della stipulazione o di rinnovo, si applica automaticamente, fatte salve le migliori condizioni, nella misura preventivamente quantificata in rapporto alla classe di appartenenza attribuita alla polizza ed esplicitamente indicata nel contratto [514].

     1-bis. È fatto divieto alle imprese di assicurazione di differenziare la progressione e l'attribuzione delle classi di merito interne in funzione della durata del rapporto contrattuale tra l'assicurato e la medesima impresa, ovvero in base a parametri che ostacolino la mobilità tra diverse imprese di assicurazione. In particolare, le imprese di assicurazione devono garantire al soggetto che stipula il nuovo contratto, nell'ambito della classe di merito, le condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi identiche caratteristiche di rischio [515].

     2. Le imprese di assicurazione hanno diritto di accesso telematico all'anagrafe nazionale delle persone abilitate alla guida prevista dal codice della strada presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a scopo di verifica e aggiornamento delle informazioni relative all'abilitazione alla guida secondo condizioni economiche e tecniche strettamente correlate ai costi del servizio erogato. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono adottate le disposizioni di attuazione.

 

     Art. 134. Attestazione sullo stato del rischio

     1. Il contraente o, se persona diversa, il proprietario ovvero l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o il locatario in caso di locazione finanziaria hanno diritto di esigere in qualunque momento, entro quindici giorni dalla richiesta, l'attestazione sullo stato del rischio relativo ad almeno gli ultimi cinque anni del contratto di assicurazione obbligatoria relativo ai veicoli a motore, oppure dell'assenza di sinistri. Le imprese di assicurazione non trattano i contraenti in maniera discriminatoria, nè maggiorano i premi in ragione della loro nazionalità o unicamente sulla base del loro precedente Stato membro di residenza. Le imprese di assicurazione trattano le attestazioni emesse in altri Stati membri alla pari di quelle emesse da un'impresa di assicurazione avente sede nel territorio della Repubblica, anche in relazione all'applicazione di eventuali sconti. La consegna dell'attestazione sullo stato del rischio è effettuata per via telematica, attraverso l'utilizzo delle banche dati elettroniche di cui al comma 2 o di cui all'articolo 135 [516].

     1-bis. [I soggetti di cui al comma 1 hanno diritto di esigere in qualunque momento, entro quindici giorni dalla richiesta, l'attestazione sullo stato del rischio relativo agli ultimi cinque anni del contratto di assicurazione obbligatoria relativo ai veicoli a motore secondo le modalità stabilite dall'IVASS con il regolamento di cui al comma 1] [517].

     1-ter. [La consegna dell'attestazione sullo stato del rischio, ai sensi dei commi 1 e 1-bis, nonchè ai sensi del regolamento dell'IVASS di cui al comma 1, è effettuata per via telematica, attraverso l'utilizzo delle banche dati elettroniche di cui al comma 2 del presente articolo o di cui all'articolo 135] [518].

     2. L'impresa di assicurazione inserisce le informazioni riportate sull'attestato di rischio in una banca dati elettronica detenuta da enti pubblici ovvero, qualora già esistente, da enti privati, al fine di consentire adeguati controlli nell'assunzione dei contratti di assicurazione di cui all'articolo 122, comma 1. In ogni caso l'IVASS ha accesso gratuito alla banca dati contenente le informazioni sull'attestazione [519].

     3. La classe di merito indicata sull'attestato di rischio si riferisce al proprietario del veicolo. In caso di cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni [520].

     4. L'attestazione sullo stato del rischio, all'atto della stipulazione di un contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestato, è acquisita direttamente dall'impresa assicuratrice in via telematica attraverso le banche dati di cui al comma 2 del presente articolo e di cui all'articolo 135 [521].

     4-bis. L'impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto e in tutti i casi di rinnovo di contratti già stipulati, purchè in assenza di sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi cinque anni, sulla base delle risultanze dell'attestato di rischio, relativi a un ulteriore veicolo, anche di diversa tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato e non può discriminare in funzione della durata del rapporto garantendo, nell'ambito della classe di merito, le condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi le stesse caratteristiche di rischio del soggetto che stipula il nuovo contratto [522].

     4-ter. Conseguentemente al verificarsi di un sinistro, le imprese di assicurazione non possono applicare alcuna variazione di classe di merito prima di aver accertato l'effettiva responsabilità del contraente, che è individuata nel responsabile principale del sinistro, secondo la liquidazione effettuata in relazione al danno e fatto salvo un diverso accertamento in sede giudiziale. Ove non sia possibile accertare la responsabilità principale, ovvero, in via provvisoria, salvo conguaglio, in caso di liquidazione parziale, la responsabilità si computa pro quota in relazione al numero dei conducenti coinvolti, ai fini della eventuale variazione di classe a seguito di più sinistri. In ogni caso, le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito e i conseguenti incrementi del premio per gli assicurati che hanno esercitato la facoltà di cui all'articolo 132-ter, comma 1, lettera b), devono essere inferiori a quelli altrimenti applicati [523].

     4-ter.1. Conseguentemente al verificarsi di un sinistro, qualora l'assicurato accetti l'installazione di uno dei dispositivi di cui all'articolo 132-ter, le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito e i conseguenti incrementi del premio devono essere inferiori a quelli altrimenti applicati [524].

     4-ter.2. Al verificarsi di un sinistro di cui si sia reso responsabile in via esclusiva o principale un conducente collocato nella classe di merito più favorevole per il veicolo di diversa tipologia ai sensi delle disposizioni del comma 4-bis e che abbia comportato il pagamento di un indennizzo complessivamente superiore a euro 5.000, le imprese di assicurazione, alla prima scadenza successiva del contratto, possono assegnare, per il solo veicolo di diversa tipologia coinvolto nel sinistro, una classe di merito superiore fino a cinque unità rispetto ai criteri indicati dall'IVASS ai sensi del presente articolo. Le disposizioni del presente comma si applicano unicamente ai soggetti beneficiari dell'assegnazione della classe di merito più favorevole per il solo veicolo di diversa tipologia ai sensi delle disposizioni del comma 4-bis nel testo in vigore successivamente alle modifiche introdotte dall'articolo 55-bis, comma 1, lettera a), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 [525].

     4-quater. E' fatto comunque obbligo alle imprese di assicurazione di comunicare tempestivamente al contraente le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito [526].

     4-quinquies. L'impresa adotta, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, politiche relative all'uso delle attestazioni di sinistralità pregressa nel calcolare i premi e pubblica una panoramica generale delle stesse [527].

     4-sexies. Fino all'emanazione da parte della Commissione europea dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 16 della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009, il quale specifica, per mezzo di un modello, la forma e il contenuto delle attestazioni di sinistralità pregressa, si applicano le disposizioni adottate dall'IVASS con proprio regolamento [528].

 

     Art. 135. Banca dati sinistri e banche dati anagrafe testimoni e anagrafe danneggiati [529]

     1. Allo scopo di rendere più efficace la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore immatricolati in Italia, sono istituite presso l'IVASS una banca dati dei sinistri ad essi relativi e due banche dati denominate "anagrafe testimoni" e "anagrafe danneggiati" [530].

     2. Le imprese di assicurazione autorizzate in Italia all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore sono tenute a comunicare i dati riguardanti i sinistri gestiti, compresi i sinistri gestiti in qualità di impresa designata ai sensi dell'articolo 286, nonchè i sinistri gestiti dall'Ufficio centrale italiano ai sensi dell'articolo 125, comma 5, e dell'articolo 296, secondo le modalità stabilite con regolamento adottato dall'IVASS. Al medesimo adempimento sono tenute le imprese aventi sede legale in uno Stato membro dell'Unione europea ammesse a operare in Italia in regime di libera prestazione dei servizi o in regime di stabilimento e abilitate all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore nel territorio della Repubblica [531].

     3. Le procedure di organizzazione e di funzionamento, le modalità e le condizioni di accesso alle banche dati di cui al comma 1, da parte delle pubbliche amministrazioni, dell'autorità giudiziaria, delle forze di polizia, delle imprese di assicurazione e di soggetti terzi, nonchè gli obblighi di consultazione delle banche dati da parte delle imprese di assicurazione in fase di liquidazione dei sinistri, sono stabiliti dall'IVASS, con regolamento, sentiti il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'interno, e, per i profili di tutela della riservatezza, il Garante per la protezione dei dati personali [532].

     3-bis. In caso di sinistri con soli danni a cose, l'identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell'incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione o, in mancanza, deve essere richiesta dall'impresa di assicurazione con espresso avviso all'assicurato delle conseguenze processuali della mancata risposta. In quest'ultimo caso, l'impresa di assicurazione deve effettuare la richiesta di indicazione dei testimoni con raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di sessanta giorni dalla denuncia del sinistro e la parte che riceve tale richiesta effettua la comunicazione dei testimoni, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. L'impresa di assicurazione deve procedere a sua volta all'individuazione e alla comunicazione di eventuali ulteriori testimoni entro il termine di sessanta giorni. Fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorità di polizia intervenute sul luogo dell'incidente, l'identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l'inammissibilità della prova testimoniale addotta [533].

     3-ter. In caso di giudizio, il giudice, sulla base della documentazione prodotta, non ammette le testimonianze che non risultino acquisite secondo le modalità previste dal comma 3-bis. Il giudice dispone l'audizione dei testimoni che non sono stati indicati nel rispetto del citato comma 3-bis nei soli casi in cui risulti comprovata l'oggettiva impossibilità della loro tempestiva identificazione [534].

     3-quater. Nelle controversie civili promosse per l'accertamento della responsabilità e per la quantificazione dei danni, il giudice, anche su documentata segnalazione delle parti che, a tale fine, possono richiedere i dati all'IVASS, trasmette un'informativa alla procura della Repubblica, per quanto di competenza, in relazione alla ricorrenza dei medesimi nominativi di testimoni presenti in più di tre sinistri negli ultimi cinque anni registrati nella banca dati dei sinistri di cui al comma 1. Il presente comma non si applica agli ufficiali e agli agenti delle autorità di polizia che sono chiamati a testimoniare [535].

 

     Art. 136. Funzioni del Ministero dello sviluppo economico

     1. Al fine di consentire lo svolgimento delle funzioni del Ministero dello sviluppo economico, l'IVASS è tenuto a comunicare al Ministero dati, informazioni e notizie relativi alle tariffe dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

     2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un comitato di esperti in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, con il compito di osservare l'andamento degli incrementi tariffari praticati dalle imprese di assicurazione operanti nel territorio della Repubblica, valutando in particolare le differenze tariffarie applicate sul territorio della Repubblica italiana e anche in quale misura si sia tenuto conto del comportamento degli assicurati che nel corso dell'anno non abbiano denunciato incidenti. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, è disciplinata la costituzione e il funzionamento del comitato di esperti, fermo restando che ai predetti esperti non può essere attribuita alcuna indennità o emolumento comunque denominato.

     3. Al fine della diffusione di un'adeguata informazione agli utenti e della realizzazione di un sistema di monitoraggio permanente sui premi relativi all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti è autorizzato a stipulare apposita convenzione con l'Istituto nazionale di statistica e a co-finanziare, secondo modalità e criteri stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, programmi di informazione e orientamento rivolti agli utenti dei servizi assicurativi promossi dalle associazioni dei consumatori e degli utenti, a valere sulle disponibilità finanziarie assegnate al Consiglio stesso dalla legge istitutiva.

     3-bis. Il Ministero dello sviluppo economico utilizza il sistema tariffario completo in tutte le sue estensioni organizzato dall'IVASS, sulla base dei dati forniti dalle imprese di assicurazione, per realizzare un servizio informativo, anche tramite il proprio sito internet, che consente al consumatore di comparare le tariffe applicate dalle diverse imprese di assicurazione relativamente al proprio profilo individuale [536].

 

Capo III

Risarcimento del danno

 

     Art. 137. Danno patrimoniale

     1. Nel caso di danno alla persona, quando agli effetti del risarcimento si debba considerare l'incidenza dell'inabilità temporanea o dell'invalidità permanente su un reddito di lavoro comunque qualificabile, tale reddito si determina, per il lavoro dipendente, sulla base del reddito di lavoro, maggiorato dei redditi esenti e al lordo delle detrazioni e delle ritenute di legge, che risulta il più elevato tra quelli degli ultimi tre anni e, per il lavoro autonomo, sulla base del reddito netto che risulta il più elevato tra quelli dichiarati dal danneggiato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche negli ultimi tre anni ovvero, nei casi previsti dalla legge, dall'apposita certificazione rilasciata dal datore di lavoro ai sensi delle norme di legge.

     2. E' in ogni caso ammessa la prova contraria, ma, quando dalla stessa risulti che il reddito sia superiore di oltre un quinto rispetto a quello risultante dagli atti indicati nel comma 1, il giudice ne fa segnalazione al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate.

     3. In tutti gli altri casi il reddito che occorre considerare ai fini del risarcimento non può essere inferiore a tre volte l'ammontare annuo della pensione sociale.

 

     Art. 138. (Danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità). [537]

     1. Al fine di garantire il diritto delle vittime dei sinistri a un pieno risarcimento del danno non patrimoniale effettivamente subito e di razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori, con due distinti decreti del Presidente della Repubblica, da adottare entro il 1° maggio 2022, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, il primo, di cui alla lettera a), su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della giustizia, e il secondo, di cui alla lettera b), su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia, sentito l'IVASS, si provvede alla predisposizione di specifiche tabelle uniche per tutto il territorio della Repubblica [538]:

     a) delle menomazioni all'integrità psico-fisica comprese tra dieci e cento punti;

     b) del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso.

     2. Le tabelle uniche nazionali di cui al comma 1 sono redatte, tenuto conto dei criteri di valutazione del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo i seguenti principi e criteri [539]:

     a) agli effetti delle tabelle, per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito [540];

     b) la tabella dei valori economici si fonda sul sistema a punto variabile in funzione dell'età e del grado di invalidità;

     c) il valore economico del punto è funzione crescente della percentuale di invalidità e l'incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato cresce in modo più che proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi;

     d) il valore economico del punto è funzione decrescente dell'età del soggetto, sulla base delle tavole di mortalità elaborate dall'ISTAT, al tasso di rivalutazione pari all'interesse legale;

     e) al fine di considerare la componente del danno morale da lesione all'integrità fisica, la quota corrispondente al danno biologico stabilita in applicazione dei criteri di cui alle lettere da a) a d) è incrementata in via percentuale e progressiva per punto, individuando la percentuale di aumento di tali valori per la personalizzazione complessiva della liquidazione;

     f) il danno biologico temporaneo inferiore al 100 per cento è determinato in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.

     3. Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale di cui al comma 1, lettera b), può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30 per cento [541].

     4. L'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento del danno conseguente alle lesioni fisiche.

     5. Gli importi stabiliti nella tabella unica nazionale di cui al comma 1, lettera b), sono aggiornati annualmente, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'ISTAT [542].

 

     Art. 139. (Danno non patrimoniale per lesioni di lieve entità). [543]

     1. Il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti, è effettuato secondo i criteri e le misure seguenti:

     a) a titolo di danno biologico permanente, è liquidato per i postumi da lesioni pari o inferiori al 9 per cento un importo crescente in misura più che proporzionale in relazione a ogni punto percentuale di invalidità; tale importo è calcolato in base all'applicazione a ciascun punto percentuale di invalidità del relativo coefficiente secondo la correlazione stabilita dal comma 6. L'importo così determinato si riduce con il crescere dell'età del soggetto in ragione dello 0,5 per cento per ogni anno di età a partire dall'undicesimo anno di età. Il valore del primo punto è pari a 795,91 euro;

     b) a titolo di danno biologico temporaneo, è liquidato un importo di 39,37 euro per ogni giorno di inabilità assoluta; in caso di inabilità temporanea inferiore al 100 per cento, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno [544].

     2. Ai fini di cui al comma 1, per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito. In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, ovvero visivo, con riferimento alle lesioni, quali le cicatrici, oggettivamente riscontrabili senza l'ausilio di strumentazioni, non possono dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente.

     3. Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella di cui al comma 4, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 20 per cento. L'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche.

     4. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della giustizia e con il Ministro dello sviluppo economico, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella delle menomazioni dell'integrità psico-fisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità.

     5. Gli importi indicati nel comma 1 sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'ISTAT.

     6. Ai fini del calcolo dell'importo di cui al comma 1, lettera a), per un punto percentuale di invalidità pari a 1 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1, per un punto percentuale di invalidità pari a 2 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,1, per un punto percentuale di invalidità pari a 3 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,2, per un punto percentuale di invalidità pari a 4 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,3, per un punto percentuale di invalidità pari a 5 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,5, per un punto percentuale di invalidità pari a 6 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,7, per un punto percentuale di invalidità pari a 7 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,9, per un punto percentuale di invalidità pari a 8 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 2,1 e per un punto percentuale di invalidità pari a 9 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 2,3.

 

     Art. 140. Pluralità di danneggiati e supero del massimale

     1. Qualora vi siano più persone danneggiate nello stesso sinistro e il risarcimento dovuto dal responsabile superi le somme assicurate, i diritti delle persone danneggiate nei confronti dell'impresa di assicurazione sono proporzionalmente ridotti fino alla concorrenza delle somme assicurate.

     2. L'impresa di assicurazione che, decorsi trenta giorni dall'incidente e ignorando l'esistenza di altre persone danneggiate, pur avendone ricercata l'identificazione con la normale diligenza, ha pagato ad alcuna di esse una somma superiore alla quota spettante, risponde verso le altre persone danneggiate nei limiti dell'eccedenza della somma assicurata rispetto alla somma versata.

     3. Nel caso di cui al comma 2, le altre persone danneggiate, il cui credito rimanesse insoddisfatto, hanno diritto di ripetere, da chi abbia ricevuto il risarcimento dall'impresa di assicurazione, quanto sarebbe loro spettato in applicazione del comma 1.

     4. Nei giudizi promossi fra l'impresa di assicurazione e le persone danneggiate sussiste litisconsorzio necessario, applicandosi l'articolo 102 del codice di procedura civile. L'impresa di assicurazione può effettuare il deposito di una somma, nei limiti del massimale, con effetto liberatorio nei confronti di tutte le persone aventi diritto al risarcimento, se il deposito è irrevocabile e vincolato a favore di tutti i danneggiati.

 

     Art. 141. Risarcimento del terzo trasportato

     1. Salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all'articolo 140, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo.

     2. Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato promuove nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall'articolo 148.

     3. L'azione diretta avente ad oggetto il risarcimento è esercitata nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro nei termini di cui all'articolo 145. L'impresa di assicurazione del responsabile civile può intervenire nel giudizio e può estromettere l'impresa di assicurazione del veicolo, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo IV.

     4. L'impresa di assicurazione che ha effettuato il pagamento ha diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile nei limiti ed alle condizioni previste dall'articolo 150.

 

     Art. 142. Diritto di surroga dell'assicuratore sociale

     1. Qualora il danneggiato sia assistito da assicurazione sociale, l'ente gestore dell'assicurazione sociale ha diritto di ottenere direttamente dall'impresa di assicurazione il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni erogate al danneggiato ai sensi delle leggi e dei regolamenti che disciplinano detta assicurazione, semprechè non sia già stato pagato il risarcimento al danneggiato, con l'osservanza degli adempimenti prescritti nei commi 2 e 3.

     2. Prima di provvedere alla liquidazione del danno, l'impresa di assicurazione è tenuta a richiedere al danneggiato una dichiarazione attestante che lo stesso non ha diritto ad alcuna prestazione da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie. Ove il danneggiato dichiari di avere diritto a tali prestazioni, l'impresa di assicurazione è tenuta a darne comunicazione al competente ente di assicurazione sociale e potrà procedere alla liquidazione del danno solo previo accantonamento di una somma idonea a coprire il credito dell'ente per le prestazioni erogate o da erogare.

     3. Trascorsi quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui al comma 2 senza che l'ente di assicurazione sociale abbia dichiarato di volersi surrogare nei diritti del danneggiato, l'impresa di assicurazione potrà disporre la liquidazione definitiva in favore del danneggiato. L'ente di assicurazione sociale ha diritto di ripetere dal danneggiato le somme corrispondenti agli oneri sostenuti se il comportamento del danneggiato abbia pregiudicato l'azione di surrogazione.

     4. In ogni caso l'ente gestore dell'assicurazione sociale non può esercitare l'azione surrogatoria con pregiudizio del diritto dell'assistito al risarcimento dei danni alla persona non altrimenti risarciti.

 

     Art. 142 bis. (Informazioni sulla copertura assicurativa). [545]

     1. Il danneggiato ha diritto di ottenere dal Centro di informazione di cui all'articolo 154 le informazioni riguardanti la copertura assicurativa dei veicolo che ha causato il sinistro, il numero di polizza e la data di scadenza della stessa.

 

     Art. 142 ter. (Utenti della strada non motorizzati). [546]

     1. L'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti copre i danni alle persone e i danni alle cose subiti da pedoni, ciclisti e altri utenti non motorizzati della strada i quali, in conseguenza di un incidente nel quale sia stato coinvolto un veicolo, hanno diritto alla riparazione del danno, nei limiti in cui sussista la responsabilità civile dei conducenti.

 

Capo IV

Procedure liquidative

 

     Art. 143. Denuncia di sinistro

     1. Nel caso di sinistro avvenuto tra veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di assicurazione, i conducenti dei veicoli coinvolti o, se persone diverse, i rispettivi proprietari sono tenuti a denunciare il sinistro alla propria impresa di assicurazione, avvalendosi del modulo fornito dalla medesima, il cui modello è approvato dall'IVASS. In caso di mancata presentazione della denuncia di sinistro si applica l'articolo 1915 del codice civile per l'omesso avviso di sinistro.

     2. Quando il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso.

 

     Art. 144. Azione diretta del danneggiato

     1. Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione.

     2. Per l'intero massimale di polizza l'impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, nè clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno. L'impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.

     3. Nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione è chiamato anche il responsabile del danno.

     4. L'azione diretta che spetta al danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione è soggetta al termine di prescrizione cui sarebbe soggetta l'azione verso il responsabile.

 

     Art. 144 bis. (Tutela dei danneggiati nei sinistri in cui è coinvolto un rimorchio trainato da un veicolo). [547]

     1. Nel caso di un sinistro causato da un insieme di veicoli consistente in un veicolo trainante e in un rimorchio, laddove il rimorchio disponga di un'assicurazione della responsabilità civile separata, il danneggiato può presentare la propria richiesta di indennizzo direttamente all'impresa di assicurazione che ha assicurato il rimorchio, ove:

     a) possa essere identificato il rimorchio, ma non possa essere identificato il veicolo trainante e

     b) la legge nazionale applicabile al sinistro preveda che l'assicuratore del rimorchio provveda all'indennizzo.

     2. L'impresa di assicurazione del rimorchio che ha indennizzato il danneggiato esercita l'azione di regresso nei confronti dell'impresa che ha assicurato il veicolo trainante o del Fondo di garanzia per le vittime della strada o dell'equivalente organismo dello Stato membro la cui legge nazionale si applica nel caso di sinistro.

     3. Nel caso di sinistro di cui al comma 1, l'assicuratore del rimorchio, laddove la legge nazionale applicabile al sinistro lo obblighi a fornire un indennizzo completo, informa il danneggiato, su richiesta di quest'ultimo e senza indebito ritardo:

     a) dell'identità dell'assicuratore del veicolo trainante o

     b) qualora l'assicuratore del rimorchio non sia in grado di identificare l'assicuratore del veicolo trainante, del meccanismo di indennizzo previsto dal Fondo di garanzia per le vittime della strada o dall'equivalente organismo di altro Stato membro.

 

     Art. 145. Proponibilità dell'azione di risarcimento

     1. Nel caso si applichi la procedura di cui all'articolo 148, l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all'impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche se inviata per conoscenza, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti all'articolo 148.

     2. Nel caso in cui si applichi la procedura di cui all'articolo 149 l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto alla propria impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata per conoscenza all'impresa di assicurazione dell'altro veicolo coinvolto, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti dagli articoli 149 e 150.

 

     Art. 145 bis. (Valore probatorio delle cosiddette «scatole nere» e di altri dispositivi elettronici). [548]

     1. Quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico che presenta le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite ai sensi dell'articolo 132-ter, comma 1, lettere b) e c), e fatti salvi, in quanto equiparabili, i dispositivi elettronici già in uso alla data di entrata in vigore delle citate disposizioni, le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti a cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo. Le medesime risultanze sono rese fruibili alle parti.

     2. L'interoperabilità e la portabilità dei meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo di cui all'articolo 132-ter, comma 1, lettera b), anche nei casi di sottoscrizione da parte dell'assicurato di un contratto di assicurazione con un'impresa assicuratrice diversa da quella che ha provveduto a installare i meccanismi elettronici, sono garantite da operatori, di seguito denominati «provider di telematica assicurativa», i cui dati identificativi sono comunicati all'IVASS da parte delle imprese di assicurazione che ne utilizzano i servizi. I dati sull'attività del veicolo sono gestiti in sicurezza dagli operatori del settore sulla base dello standard tecnologico comune indicato nell'articolo 32, comma 1-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, e sono successivamente inviati alle rispettive imprese di assicurazione.

     3. Le modalità per assicurare l'interoperabilità dei meccanismi elettronici nonchè delle apparecchiature di telecomunicazione a essi connesse e dei relativi sistemi di gestione dei dati, in caso di sottoscrizione da parte dell'assicurato di un contratto di assicurazione con un'impresa diversa da quella che ha provveduto a installare tale meccanismo, o di portabilità tra diversi provider di telematica assicurativa, sono determinate dal regolamento previsto dall'articolo 32, comma 1-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni. Gli operatori rispondono del funzionamento ai fini dell'interoperabilità.

     4. [Il mancato adeguamento, da parte dell'impresa di assicurazione o del provider di telematica assicurativa, alle condizioni stabilite dal regolamento previsto dall'articolo 32, comma 1-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, comporta l'applicazione da parte dell'IVASS di una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 3.000 per ogni giorno di ritardo] [549].

     5. I dati sono trattati dall'impresa di assicurazione nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. L'impresa di assicurazione è titolare del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003. Salvo consenso espresso dell'assicurato in relazione alla disponibilità di ulteriori servizi connessi con la mobilità del veicolo, è fatto divieto all'impresa di assicurazione, nonchè ai soggetti a essa collegati, di utilizzare i dispositivi di cui al presente articolo al fine di raccogliere dati ulteriori rispetto a quelli destinati alla finalità di determinazione delle responsabilità in occasione dei sinistri e ai fini tariffari, o di rilevare la posizione e le condizioni del veicolo in maniera continuativa o comunque sproporzionata rispetto alla medesima finalità.

     6. È fatto divieto all'assicurato di disinstallare, manomettere o comunque rendere non funzionante il dispositivo installato. In caso di violazione del divieto di cui al periodo precedente da parte dell'assicurato, la riduzione del premio di cui all'articolo 132-ter non è applicata per la durata residua del contratto. L'assicurato che abbia goduto della riduzione di premio è tenuto alla restituzione dell'importo corrispondente alla riduzione accordata, fatte salve le eventuali sanzioni penali.

 

     Art. 146. Diritto di accesso agli atti

     1. Fermo restando quanto previsto per l'accesso ai singoli dati personali dal codice in materia di protezione dei dati personali, le imprese di assicurazione esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a consentire ai contraenti ed ai danneggiati il diritto di accesso agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano.

     2. L'esercizio del diritto di accesso non è consentito quando abbia ad oggetto atti relativi ad accertamenti che evidenziano indizi o prove di comportamenti fraudolenti. E' invece sospeso in pendenza di controversia giudiziaria tra l'impresa e il richiedente, fermi restando i poteri attribuiti dalla legge all'autorità giudiziaria.

     3. Se, entro sessanta giorni dalla richiesta scritta, l'assicurato o il danneggiato non è messo in condizione di prendere visione degli atti richiesti ed estrarne copia a sue spese, può inoltrare reclamo all'IVASS anche al fine di veder garantito il proprio diritto.

     4. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia, con regolamento adottato su proposta dell'IVASS, individua la tipologia degli atti soggetti e di quelli esclusi dall'accesso e determina gli obblighi delle imprese, gli oneri a carico dei richiedenti, nonchè i termini e le altre condizioni per l'esercizio del diritto di cui al comma 1.

 

     Art. 147. Stato di bisogno del danneggiato

     1. Nel corso del giudizio di primo grado, gli aventi diritto al risarcimento che, a causa del sinistro, vengano a trovarsi in stato di bisogno, possono chiedere che sia loro assegnata una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva del danno.

     2. Il giudice civile o penale, sentite le parti, qualora da un sommario accertamento risultino gravi elementi di responsabilità a carico del conducente, con ordinanza immediatamente esecutiva provvede all'assegnazione della somma ai sensi del comma 1, nei limiti dei quattro quinti della presumibile entità del risarcimento che sarà liquidato con la sentenza. Se la causa civile è sospesa ai sensi dell'articolo 75, comma 3, del codice di procedura penale, l'istanza è proposta al presidente del tribunale dinanzi al quale è pendente la causa.

     3. L'istanza può essere riproposta nel corso del giudizio.

     4. L'ordinanza è irrevocabile fino alla decisione del merito.

 

     Art. 148. Procedura di risarcimento

     1. Per i sinistri con soli danni a cose, la richiesta di risarcimento deve recare l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili, per non meno di cinque giorni non festivi, per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno. Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione, l'impresa di assicurazione formula al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento, ovvero comunica specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. Il termine di sessanta giorni è ridotto a trenta quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro. Il danneggiato può procedere alla riparazione delle cose danneggiate solo dopo lo spirare del termine indicato al periodo precedente, entro il quale devono essere comunque completate le operazioni di accertamento del danno da parte dell'assicuratore, ovvero dopo il completamento delle medesime operazioni, nel caso in cui esse si siano concluse prima della scadenza del predetto termine. Qualora le cose danneggiate non siano state messe a disposizione per l'ispezione nei termini previsti dal presente articolo, ovvero siano state riparate prima dell'ispezione stessa, l'impresa, ai fini dell'offerta risarcitoria, effettuerà le proprie valutazioni sull'entità del danno solo previa presentazione di fattura che attesti gli interventi riparativi effettuati. Resta comunque fermo il diritto dell'assicurato al risarcimento anche qualora ritenga di non procedere alla riparazione [550].

     2. L'obbligo di proporre al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento del danno, ovvero di comunicare i motivi per cui non si ritiene di fare offerta, sussiste anche per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso. La richiesta di risarcimento deve essere presentata dal danneggiato o dagli aventi diritto con le modalità indicate al comma 1. La richiesta deve contenere l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai fini dell'accertamento e della valutazione del danno da parte dell'impresa, dai dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, nonchè dalla dichiarazione ai sensi dell'articolo 142, comma 2, o, in caso di decesso, dallo stato di famiglia della vittima. L'impresa di assicurazione è tenuta a provvedere all'adempimento del predetto obbligo entro novanta giorni dalla ricezione di tale documentazione [551].

     2 bis. Ai fini di prevenzione e contrasto dei fenomeni fraudolenti, l'impresa di assicurazione provvede alla consultazione dell'archivio informatico integrato di cui all'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, e, qualora dal risultato della consultazione, avuto riguardo al codice fiscale dei soggetti coinvolti ovvero ai veicoli danneggiati, emergano gli indici di anomalia definiti dall'IVASS con apposito provvedimento, o qualora altri indicatori di frode siano segnalati dai dispositivi elettronici di cui all'articolo 132-ter, comma 1, del presente codice o siano emersi in sede di perizia da cui risulti documentata l'incongruenza del danno dichiarato dal richiedente, l'impresa può decidere, entro i termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, di non fare offerta di risarcimento, motivando tale decisione con la necessità di condurre ulteriori approfondimenti in relazione al sinistro. La relativa comunicazione è trasmessa dall'impresa al danneggiato e all'IVASS, al quale è anche trasmessa la documentazione relativa alle analisi condotte sul sinistro. Entro trenta giorni dalla comunicazione della predetta decisione, l'impresa deve comunicare al danneggiato le sue determinazioni conclusive in merito alla richiesta di risarcimento. All'esito degli approfondimenti condotti ai sensi del primo periodo, l'impresa può non formulare offerta di risarcimento, qualora, entro il termine di cui al terzo periodo, presenti querela, nelle ipotesi in cui è prevista, informandone contestualmente l'assicurato nella comunicazione concernente le determinazioni conclusive in merito alla richiesta di risarcimento di cui al medesimo terzo periodo; in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi e il termine per la presentazione della querela, di cui all'articolo 124, primo comma, del codice penale, decorre dallo spirare del termine di trenta giorni entro il quale l'impresa comunica al danneggiato le sue determinazioni conclusive. Nei predetti casi, l'azione in giudizio prevista dall'articolo 145 è proponibile solo dopo la ricezione delle determinazioni conclusive dell'impresa o, in sua mancanza, allo spirare del termine di sessanta giorni di sospensione della procedura. Rimane salvo il diritto del danneggiato di ottenere l'accesso agli atti nei termini previsti dall'articolo 146, salvo il caso di presentazione di querela o denuncia [552].

     3. Il danneggiato, in pendenza dei termini di cui ai commi 1 e 2 e fatto salvo quanto stabilito dal comma 5, non può rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alle cose, nei termini di cui al comma 1, o del danno alla persona, da parte dell'impresa. Qualora ciò accada, i termini per l'offerta risarcitoria o per la comunicazione dei motivi per i quali l'impresa non ritiene di fare offerta sono sospesi [553].

     4. L'impresa di assicurazione può richiedere ai competenti organi di polizia le informazioni acquisite relativamente alle modalità dell'incidente, alla residenza e al domicilio delle parti e alla targa di immatricolazione o altro analogo segno distintivo, ma è tenuta al rispetto dei termini stabiliti dai commi 1 e 2 anche in caso di sinistro che abbia determinato sia danni a cose che lesioni personali o il decesso.

     5. In caso di richiesta incompleta l'impresa di assicurazione richiede al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni; in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi.

     6. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offertagli, l'impresa provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione.

     7. Entro ugual termine l'impresa corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l'offerta. La somma in tal modo corrisposta è imputata nella liquidazione definitiva del danno.

     8. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione senza che l'interessato abbia fatto pervenire alcuna risposta, l'impresa corrisponde al danneggiato la somma offerta con le stesse modalità, tempi ed effetti di cui al comma 7.

     9. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, l'impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato l'eventuale inadempimento da parte dell'assicurato dell'obbligo di avviso del sinistro di cui all'articolo 1913 del codice civile.

     10. In caso di sentenza a favore del danneggiato, quando la somma offerta ai sensi dei commi 1 o 2 sia inferiore alla metà di quella liquidata, al netto di eventuale rivalutazione ed interessi, il giudice trasmette, contestualmente al deposito in cancelleria, copia della sentenza all'IVASS per gli accertamenti relativi all'osservanza delle disposizioni del presente capo.

     11. L'impresa, quando corrisponde compensi professionali per l'eventuale assistenza prestata da professionisti, è tenuta a richiedere la documentazione probatoria relativa alla prestazione stessa e ad indicarne il corrispettivo separatamente rispetto alle voci di danno nella quietanza di liquidazione. L'impresa, che abbia provveduto direttamente al pagamento dei compensi dovuti al professionista, ne dà comunicazione al danneggiato, indicando l'importo corrisposto.

     11-bis. Resta ferma per l'assicurato la facoltà di ottenere l'integrale risarcimento per la riparazione a regola d'arte del veicolo danneggiato avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia abilitate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122. A tal fine, l'impresa di autoriparazione fornisce la documentazione fiscale e un'idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria [554].

 

     Art. 149. Procedura di risarcimento diretto

     1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato.

     2. La procedura di risarcimento diretto riguarda i danni al veicolo nonchè i danni alle cose trasportate di proprietà dell'assicurato o del conducente. Essa si applica anche al danno alla persona subito dal conducente non responsabile se risulta contenuto nel limite previsto dall'articolo 139. La procedura non si applica ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all'estero ed al risarcimento del danno subito dal terzo trasportato come disciplinato dall'articolo 141.

     3. L'impresa, a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento diretto, è obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell'impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti fra le imprese medesime.

     4. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, l'impresa di assicurazione provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione e il danneggiato è tenuto a rilasciare quietanza liberatoria valida anche nei confronti del responsabile del sinistro e della sua impresa di assicurazione.

     5. L'impresa di assicurazione, entro quindici giorni, corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l'offerta o che non abbia fatto pervenire alcuna risposta. La somma in tale modo corrisposta è imputata all'eventuale liquidazione definitiva del danno.

     6. In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall'articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato può proporre l'azione diretta di cui all'articolo 145, comma 2, nei soli confronti della propria impresa di assicurazione. L'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l'altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo quanto previsto nell'ambito del sistema di risarcimento diretto.

 

     Art. 149 bis. (Trasparenza delle procedure di risarcimento). [555]

     1. In caso di cessione del credito derivante dal diritto al risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la somma da corrispondere a titolo di rimborso delle spese di riparazione dei veicoli danneggiati è versata previa presentazione della fattura emessa dall'impresa di autoriparazione abilitata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122, che ha eseguito le riparazioni.

 

     Art. 150. Disciplina del sistema di risarcimento diretto

     1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice sono stabiliti:

     a) i criteri di determinazione del grado di responsabilità delle parti anche per la definizione dei rapporti interni tra le imprese di assicurazione;

     b) il contenuto e le modalità di presentazione della denuncia di sinistro e gli adempimenti necessari per il risarcimento del danno;

     c) le modalità, le condizioni e gli adempimenti dell'impresa di assicurazione per il risarcimento del danno;

     d) i limiti e le condizioni di risarcibilità dei danni accessori;

     e) i principi per la cooperazione tra le imprese di assicurazione, ivi compresi i benefici derivanti agli assicurati dal sistema di risarcimento diretto.

     2. Le disposizioni relative alla procedura prevista dall'articolo 149 si applicano anche alle imprese di assicurazione con sede legale in altri Stati membri che operano nel territorio della Repubblica ai sensi degli articoli 23 e 24 [556].

     3. L'IVASS vigila sul sistema di risarcimento diretto e sui principi adottati dalle imprese per assicurare la tutela dei danneggiati, il corretto svolgimento delle operazioni di liquidazione e la stabilità delle imprese.

 

     Art. 150 bis. (Certificato di chiusa inchiesta). [557]

     1. È fatto obbligo alla compagnia di assicurazione di risarcire il danno derivante da furto o incendio di autoveicolo, indipendentemente dalla richiesta del rilascio del certificato di chiusa inchiesta, fatto salvo quanto disposto dal comma 2.

     2. Nei procedimenti giudiziari nei quali si procede per il reato di cui all'articolo 642 del codice penale, limitatamente all'ipotesi che il bene assicurato sia un autoveicolo, il risarcimento del danno derivante da furto o incendio dell'autoveicolo stesso è effettuato previo rilascio del certificato di chiusa inchiesta.

 

Capo V

Risarcimento del danno derivante da sinistri avvenuti all'estero

 

     Art. 151. Procedura

     1. Il presente capo stabilisce disposizioni specifiche relative agli aventi diritto al risarcimento per danni a cose o a persone derivanti da sinistri avvenuti in uno Stato membro diverso da quello di residenza degli stessi, provocati dall'uso di veicoli che sono assicurati e stazionano abitualmente in uno Stato membro.

     2. Fatte salve la legislazione di Stati terzi in materia di responsabilità civile e le norme di diritto internazionale privato, le disposizioni del presente capo si applicano anche ai residenti in uno Stato membro aventi diritto al risarcimento per danni a cose o a persone derivanti da sinistri avvenuti in Stati terzi i cui uffici nazionali di assicurazione hanno aderito al sistema della carta verde, ogniqualvolta tali sinistri siano provocati dall'uso di veicoli che sono assicurati e stazionano abitualmente in uno Stato membro.

     3. Gli articoli 152, 296, 297, 298 e 299 si applicano soltanto nel caso di incidenti causati dalla circolazione di un veicolo assicurato tramite uno stabilimento situato in uno Stato membro diverso da quello di residenza della persona avente diritto al risarcimento e stazionante abitualmente in uno Stato membro diverso da quello di residenza della persona avente diritto al risarcimento.

     4. Gli articoli 300 e 301 si applicano anche agli incidenti provocati dai veicoli di Stati terzi ammessi alla circolazione nel territorio comunitario ed assicurati nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 125.

     5. Nelle ipotesi di cui al presente articolo gli aventi diritto al risarcimento possono agire direttamente contro l'impresa di assicurazione che copre la responsabilità civile del responsabile.

 

     Art. 152. Mandatario per la liquidazione dei sinistri

     1. L'impresa di assicurazione comunica tempestivamente ai centri di informazione di tutti gli Stati membri il nome e l'indirizzo del proprio mandatario per la liquidazione dei sinistri designato in ciascuno Stato membro.

     2. Il mandatario risiede o è stabilito nel territorio dello Stato membro per il quale è designato e si rivolge agli aventi diritto al risarcimento nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro di residenza degli stessi.

     3. Il mandatario, che può operare per conto di una o più imprese di assicurazione, acquisisce tutte le informazioni necessarie ai fini della liquidazione dei sinistri e adotta tutte le misure necessarie per gestire la liquidazione stessa.

     4. La nomina del mandatario non esclude la facoltà per il danneggiato di rivolgere la richiesta di risarcimento direttamente al responsabile del sinistro ovvero anche all'impresa di assicurazione con la quale è assicurato il veicolo il cui uso ha provocato il sinistro.

     5. L'impresa di assicurazione del responsabile del sinistro o il suo mandatario, entro tre mesi dalla ricezione della richiesta di risarcimento, comunica agli aventi diritto un'offerta di risarcimento motivata ovvero indica i motivi per i quali non ritiene di fare offerta.

 

     Art. 153. Danneggiati residenti nel territorio della Repubblica

     1. I soggetti residenti nel territorio della Repubblica, che sono danneggiati da sinistri della circolazione stradale provocati da veicoli stazionanti abitualmente e assicurati in un altro Stato membro e accaduti in uno degli Stati aderenti al sistema della carta verde, hanno diritto di richiedere il risarcimento del danno oltre che al responsabile del sinistro anche all'impresa di assicurazione con la quale è assicurato il veicolo che ha causato il sinistro ovvero anche al suo mandatario designato nel territorio della Repubblica.

     2. In caso di mancata designazione del mandatario da parte dell'impresa di assicurazione con la quale è assicurato il veicolo che ha causato il sinistro e nei casi di inadempimento a quanto disposto dall'articolo 152, comma 5, il danneggiato può rivolgersi all'Organismo di indennizzo italiano secondo quanto previsto all'articolo 298.

 

     Art. 154. Centro di informazione italiano

     1. E' istituito presso CONSAP il Centro di informazione italiano per consentire agli aventi diritto di chiedere il risarcimento a seguito di un sinistro derivante dalla circolazione dei veicoli a motore nei casi previsti dall'articolo 151. A tale fine CONSAP può stipulare apposite convenzioni a titolo gratuito con enti pubblici o privati che già detengano e gestiscano le informazioni di cui al comma 2, per l'organizzazione e il funzionamento del Centro di informazione italiano [558].

     2. Il Centro di informazione italiano è incaricato di tenere un registro da cui risulta:

     a) la targa di immatricolazione di ogni veicolo che staziona abitualmente nel territorio della Repubblica;

     b) i numeri e la data di scadenza delle polizze di assicurazione che coprono la responsabilità civile derivante dalla circolazione di detti veicoli per i rischi di cui al ramo 10 di cui all'articolo 2, comma 3, diversi dalla responsabilità del vettore;

     c) le imprese di assicurazione che coprono la responsabilità civile derivante dalla circolazione di tali veicoli per i rischi di cui al ramo 10 di cui all'articolo 2, comma 3, diversi dalla responsabilità del vettore, e i mandatari per la liquidazione dei sinistri designati da tali imprese di assicurazione conformemente all'articolo 152.

     3. Il Centro di informazione italiano assiste gli aventi diritto al risarcimento nell'accesso alle informazioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c).

     4. Le imprese di assicurazione che coprono la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, che stazionano abitualmente nel territorio della Repubblica, sono tenute a comunicare in via sistematica i dati relativi ai numeri di targa dei veicoli assicurati, ai numeri di polizza, alla data di cessazione della copertura assicurativa, ai nominativi dei mandatari per la liquidazione dei sinistri nominati in ciascuno Stato membro e, a richiesta, tempestivamente i dati relativi al nome ed indirizzo del proprietario o dell'usufruttuario o dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria.

     5. Le procedure, i tempi e le modalità di invio dei dati da parte delle imprese di assicurazione, le modalità del relativo trattamento dei dati e di gestione del Centro di informazione italiano, anche nei confronti degli interessati e degli aventi diritto alle informazioni, nonchè le modalità di accesso alle informazioni per le imprese di assicurazione ed i mandatari per la liquidazione dei sinistri, sono definite con regolamento adottato da CONSAP, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Con lo stesso regolamento sono individuati i dati contenuti nella banca dati sinistri, di cui all'articolo 135, che sono oggetto di trattamento anche da parte del Centro di informazione italiano, con esclusione dei dati sensibili [559].

     6. Per le esigenze di funzionamento del Centro di informazione italiano, la CONSAP è autorizzata, ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali, ad avvalersi dei dati trattati dall'IVASS per le finalità della banca dati sinistri. L'IVASS, con regolamento, organizza la banca dati sinistri al fine di coordinare il trattamento dei dati con le esigenze del Centro di informazione italiano [560].

     7. Il trattamento e la comunicazione dei dati personali sono consentiti, con esclusione dei dati personali sensibili ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali, nei limiti stabiliti dal presente capo. Le informazioni di cui al comma 2 sono conservate per un periodo di sette anni dalla data di cessazione dell'immatricolazione del veicolo o di scadenza del contratto di assicurazione.

     8. Il Centro di informazione coopera con i centri di informazione istituiti dagli altri Stati membri per l'attuazione delle disposizioni previste dall'ordinamento comunitario.

 

     Art. 155. Accesso al Centro di informazione italiano

     1. I danneggiati, a seguito dei sinistri previsti all'articolo 151, hanno diritto di richiedere al Centro di informazione italiano entro sette anni dalla data del sinistro:

     a) nome ed indirizzo dell'impresa di assicurazione;

     b) numero della polizza di assicurazione e data di scadenza della stessa;

     c) nome ed indirizzo del mandatario per la liquidazione dei sinistri dell'impresa di assicurazione nello Stato membro di residenza degli aventi diritto al risarcimento, nei casi in cui:

     1) gli stessi risiedono nel territorio della Repubblica;

     2) il veicolo che ha causato il sinistro stazioni abitualmente nel territorio della Repubblica;

     3) il sinistro sia avvenuto nel territorio della Repubblica.

     2. Nel caso in cui gli aventi diritto al risarcimento richiedano al Centro di informazione italiano il nome e l'indirizzo del proprietario o dell'usufruttuario o dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria del veicolo che ha causato il sinistro, il Centro stesso, se gli aventi diritto hanno un interesse giuridicamente tutelato ad ottenere tali informazioni, si rivolge in particolare:

     a) all'impresa di assicurazione;

     b) all'ente di immatricolazione del veicolo.

     3. Fermi restando i poteri dell'autorità giudiziaria, le forze di polizia nonchè gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 del codice della strada e le pubbliche amministrazioni competenti in materia di prevenzione e contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie hanno accesso gratuito ai dati del Centro di informazione italiano. Le imprese di assicurazione, l'Ufficio centrale italiano e l'Organismo di indennizzo italiano possono richiedere al Centro di informazione italiano i dati per i quali hanno interesse motivato.

     4. L'IVASS e la CONSAP hanno accesso gratuito ai dati relativi ai veicoli ed ai nomi dei proprietari dei veicoli contenuti nei pubblici registri e ai dati dell'archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, commi 5 e seguenti, del codice della strada [561].

     5. Il Centro di informazione italiano coopera con i centri di informazione istituiti dagli altri Stati membri per l'attuazione delle disposizioni previste dall'ordinamento comunitario.

     5-bis. A richiesta delle parti interessate, i dati forniti dal Centro di informazione italiano devono essere disponibili in formato elettronico [562].

 

Capo VI

Disciplina dell'attività peritale

 

     Art. 156. Attività peritale

     1. L'attività professionale di perito assicurativo per l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina del presente titolo non può essere esercitata da chi non sia iscritto nel ruolo di cui all'articolo 157.

     2. Le imprese di assicurazione possono effettuare direttamente l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti.

     3. Nell'esecuzione dell'incarico i periti devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza.

 

     Art. 157. Ruolo dei periti assicurativi

     1. CONSAP cura l'istituzione e il funzionamento del ruolo e determina, con regolamento, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale e sul suo sito internet, gli obblighi di comunicazione, la procedura di iscrizione e di cancellazione e le forme di pubblicità più idonee ad assicurare l'accesso pubblico al ruolo [563].

     2. Nel ruolo sono iscritti i periti assicurativi che esercitano l'attività in proprio e che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 158.

 

     Art. 158. Requisiti per l'iscrizione

     1. Per ottenere l'iscrizione nel ruolo la persona fisica deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

     a) godere dei diritti civili;

     b) non aver riportato condanna irrevocabile, o sentenza irrevocabile di applicazione della pena di cui all'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, contro il patrimonio per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo ad un anno o nel massimo a tre anni, o per altro delitto non colposo per il quale sia comminata la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, o per il reato di omesso versamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, ovvero condanna irrevocabile comportante l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata superiore a tre anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

     c) non essere stata dichiarata fallita, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, nè essere stato presidente, amministratore con delega di poteri, direttore generale, sindaco di società od enti che siano stati assoggettati a procedure di fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa, almeno per i tre esercizi precedenti all'adozione dei relativi provvedimenti, fermo restando che l'impedimento ha durata fino ai cinque anni successivi all'adozione dei provvedimenti stessi;

     d) non versare nelle situazioni di decadenza, divieto o sospensione previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;

     e) aver conseguito un diploma di scuola media secondaria superiore o di laurea triennale;

     f) aver svolto tirocinio di durata biennale presso un perito abilitato;

     g) aver superato una prova di idoneità secondo quanto previsto dal comma 3.

     2. Fermo il disposto dell'articolo 156, non possono esercitare l'attività di perito assicurativo nè essere iscritti nel ruolo gli intermediari di assicurazione e di riassicurazione, i riparatori di veicoli e di natanti e i pubblici dipendenti con rapporto lavorativo a tempo pieno ovvero a tempo parziale, quando superi la metà dell'orario lavorativo a tempo pieno.

     3. Ai fini dell'iscrizione, il perito deve possedere adeguate cognizioni e capacità professionali, che sono accertate da CONSAP tramite una prova di idoneità, consistente in un esame su materie tecniche, giuridiche ed economiche rilevanti nell'esercizio dell'attività. CONSAP determina, con regolamento, i titoli di ammissione e le modalità di svolgimento della prova valutativa, provvedendo alla relativa organizzazione e gestione [564].

 

     Art. 159. Cancellazione dal ruolo

     1. La cancellazione dal ruolo è disposta da CONSAP, con provvedimento motivato, in caso di:

     a) rinuncia all'iscrizione;

     b) perdita di uno dei requisiti di cui all'articolo 158, comma 1, lettere a), b), c) e d);

     c) sopravvenuta incompatibilità ai sensi dell'articolo 158, comma 2;

     d) radiazione;

     e) mancato versamento del contributo di gestione di cui all'articolo 337, nonostante apposita diffida disposta dall'IVASS [565].

     2. Non si procede alla cancellazione dal ruolo, anche se richiesta dal perito, fino a quando sia in corso un procedimento disciplinare ovvero siano in corso accertamenti istruttori propedeutici all'avvio del medesimo.

 

     Art. 160. Reiscrizione

     1. Il perito, che sia stato cancellato dal ruolo a seguito del provvedimento di radiazione, può richiedere di esservi iscritto nuovamente, purchè siano decorsi almeno cinque anni dalla cancellazione e sussistano i requisiti di cui all'articolo 158, commi 1 e 2.

     2. In caso di cancellazione derivante da condanna irrevocabile o da fallimento, il perito può essere nuovamente iscritto al ruolo soltanto se ne sia intervenuta la riabilitazione.

     3. Il perito, la cui iscrizione sia stata cancellata per mancato versamento del contributo di gestione, può essere iscritto nuovamente purchè abbia provveduto al pagamento di quanto non corrisposto sino alla cancellazione [566].

     4. Se il perito, intervenuta la cancellazione dal ruolo, chiede una nuova iscrizione, essa viene disposta previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 158, commi 1 e 2, rimanendo valida l'idoneità già conseguita.

 

Titolo XI

DISPOSIZIONI RELATIVE A PARTICOLARI OPERAZIONI ASSICURATIVE

 

Capo I

Coassicurazione comunitaria

 

     Art. 161. Coassicurazione comunitaria

     1. Le assicurazioni contro i danni stipulate per la copertura di rischi situati nel territorio della Repubblica possono essere ripartite in coassicurazione comunitaria, per quote determinate, tra imprese che hanno la sede legale in altri Stati membri o in Stati aderenti allo Spazio economico europeo, a condizione che almeno una delle imprese sia stabilita in uno Stato membro diverso da quello del coassicuratore delegatario e i rischi da coprire siano quelli rientranti tra i grandi rischi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera r).

 

     Art. 162. Determinazione dell'oggetto della delega

     1. Le assicurazioni sono stipulate con contratto unico, sottoscritto da tutti i coassicuratori, per una stessa durata e con premio globale.

     2. La delega è attribuita ad uno dei coassicuratori affinchè curi la gestione del contratto per conto e nell'interesse di tutti.

     3. Il coassicuratore delegatario esercita tutte le attribuzioni previste con la delega e quelle spettanti secondo gli usi.

     4. Il coassicuratore delegatario determina le condizioni di assicurazione ed il tasso del premio da applicare al contratto.

 

     Art. 162 bis. (Riserve tecniche) [567]

     1. L'impresa avente sede nel territorio della Repubblica, che partecipa a un contratto di coassicurazione comunitaria, determina le riserve tecniche in conformità alle disposizioni del Titolo III.

     2. In ogni caso, l'ammontare delle riserve tecniche di cui al comma 1 è almeno uguale a quello identificato e comunicato dal coassicuratore delegatario secondo le norme del suo Stato membro di origine.

     3. Se l'impresa di cui al comma 1 riveste la qualifica di delegataria, la stessa deve tener conto dei rischi per l'intero contratto.

 

     Art. 162 ter. (Dati statistici) [568]

     1. L'impresa con sede legale nel territorio della Repubblica che opera in coassicurazione comunitaria mantiene dati statistici che mettano in evidenza l'entità delle operazioni di coassicurazione comunitaria alle quali partecipa e gli Stati membri interessati.

 

Capo II

Assicurazione di tutela legale

 

     Art. 163. Requisiti particolari

     1. L'impresa che esercita l'assicurazione di tutela legale osserva nei rapporti con gli assicurati le disposizioni previste agli articoli 173 e 174 e rispetta i requisiti per la gestione dei sinistri di cui all'articolo 164.

     2. La disciplina di cui al presente capo non si applica alle assicurazioni di tutela legale che concernono controversie derivanti dall'utilizzazione di navi marittime o connesse comunque a tale utilizzazione ed all'attività esercitata dall'impresa di assicurazione della responsabilità civile per resistere all'azione dei danneggiati ai sensi dell'articolo 1917 del codice civile.

 

     Art. 164. Modalità per la gestione dei sinistri

     1. L'impresa che esercita l'attività assicurativa nel ramo tutela legale adotta, per la gestione dei sinistri e per la relativa attività di consulenza, una delle modalità, di cui deve essere data preventiva comunicazione all'IVASS, previste dal comma 2.

     2. L'impresa può:

     a) svolgere direttamente l'attività di gestione dei sinistri e quella di consulenza;

     b) affidarla ad un'impresa distinta;

     c) prevedere nel contratto il diritto per l'assicurato di affidare la tutela dei suoi interessi in caso di sinistro, non appena abbia il diritto di esigere l'intervento dell'impresa di assicurazione, a un avvocato o ad altro professionista abilitato dalla legge da lui scelto.

     3. Qualora l'impresa si avvalga della facoltà di cui al comma 2, lettera a), devono ricorrere congiuntamente le seguenti condizioni:

     a) se l'impresa è multiramo, il personale di cui si avvale non deve svolgere, per conto della stessa, attività di gestione dei sinistri o di consulenza in un altro ramo esercitato dall'impresa;

     b) indipendentemente dal fatto che l'impresa sia multiramo o specializzata, il personale non deve svolgere, per conto di altra impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni contro i danni che abbia con la prima legami finanziari, commerciali o amministrativi, attività di gestione dei sinistri o di consulenza in altri rami esercitati dall'impresa con la quale intercorrono i predetti legami.

     4. L'impresa deve dichiarare nel contratto se intende avvalersi della facoltà di cui al comma 2, lettera b), indicando la denominazione sociale dell'impresa alla quale affida la gestione dei sinistri. Quando l'impresa ha legami con un'altra impresa che esercita le assicurazioni contro i danni, il personale incaricato della gestione dei sinistri o della relativa consulenza non può esercitare la stessa o analoga attività in altri rami esercitati da quest'ultima impresa. L'impresa cui sia affidata la gestione dei sinistri è soggetta alla vigilanza dell'IVASS.

     5. L'impresa può adottare una diversa modalità operativa previa comunicazione all'IVASS e con effetto solo per i contratti stipulati successivamente alla comunicazione medesima.

 

Titolo XII

NORME RELATIVE AI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE

 

Capo I

Disposizioni generali

 

     Art. 165. Raccordo con le disposizioni del codice civile

     1. Fermo restando quanto diversamente disposto dal presente codice, i contratti di assicurazione, coassicurazione e riassicurazione rimangono disciplinati dalle norme del codice civile.

 

     Art. 166. Criteri di redazione

     1. Il contratto e ogni altro documento consegnato dall'impresa al contraente va redatto in modo chiaro ed esauriente.

     2. Le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del contraente o dell'assicurato sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza.

 

     Art. 167. Nullità dei contratti conclusi con imprese non autorizzate

     1. E' nullo il contratto di assicurazione stipulato con un'impresa non autorizzata o con un'impresa alla quale sia fatto divieto di assumere nuovi affari.

     2. La nullità può essere fatta valere solo dal contraente o dall'assicurato. La pronuncia di nullità obbliga alla restituzione dei premi pagati. In ogni caso non sono ripetibili gli indennizzi e le somme eventualmente corrisposte o dovute dall'impresa agli assicurati ed agli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.

 

     Art. 168. Effetti del trasferimento di portafoglio, della fusione e della scissione

     1. Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 1902, primo comma, del codice civile, il trasferimento di portafoglio, che sia autorizzato in conformità a quanto previsto dagli articoli 198 e 200, non è causa di risoluzione dei contratti, ma i contraenti che hanno il domicilio o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di autorizzazione, se il trasferimento avviene a favore di un'impresa di assicurazione che ha la sede legale all'estero oppure a favore di una sede secondaria all'estero di un'impresa che ha la sede legale nel territorio della Repubblica.

     2. Nei casi previsti dal comma 1, se il trasferimento riguarda contratti per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, i soggetti che hanno diritto ad un risarcimento possono agire direttamente, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione, nei confronti dell'impresa italiana cedente sino alla pubblicazione del provvedimento di autorizzazione rilasciato dall'IVASS.

     3. Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 1902, primo comma, del codice civile, il trasferimento del portafoglio di imprese di assicurazione di altri Stati membri, che sia stato autorizzato dall'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine dell'impresa cedente ed effettuato con l'assenso dell'IVASS, non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che hanno il domicilio o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 199, comma 6.

     4. Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 1902, primo comma, del codice civile, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai trasferimenti di portafoglio conseguenti ad una fusione o ad una scissione.

 

     Art. 169. Effetti della liquidazione coatta di imprese di assicurazione

     1. Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 1902, secondo comma, del codice civile, i contratti di assicurazione in corso di esecuzione alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento di liquidazione continuano a coprire i rischi fino al sessantesimo giorno successivo.

     2. Gli assicurati hanno facoltà di recesso, dopo la pubblicazione del provvedimento di liquidazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Il recesso ha effetto dal giorno successivo a quello di ricevimento della comunicazione da parte della liquidazione.

     3. In deroga al comma 1, i contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, in corso di esecuzione alla data di pubblicazione del provvedimento di liquidazione, continuano, nei limiti delle somme minime per cui è obbligatoria l'assicurazione, a coprire i rischi fino alla scadenza del contratto o del periodo di tempo per il quale è stato pagato il premio.

 

Capo II

Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti

 

     Art. 170. Divieto di abbinamento

     1. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di assicurazione dei veicoli a motore, le imprese non possono subordinare la conclusione di un contratto per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile alla conclusione di ulteriori contratti assicurativi, bancari o finanziari.

     2. In deroga al comma 1, al fine di garantire il recupero della franchigia eventualmente prevista a carico del contraente, le imprese possono pattuire idonee forme di garanzia, se le stesse non determinano spese aggiuntive e se il premio risulta inferiore a quello che sarebbe stato altrimenti applicato in assenza di franchigia con recupero garantito.

     3. In deroga al comma 1, le imprese possono proporre polizze per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli in abbinamento ad altri contratti assicurativi, bancari o finanziari a condizione che tali proposte non costituiscano l'unica offerta dell'impresa e siano osservate le disposizioni previste dal testo unico bancario e dal testo unico dell'intermediazione finanziaria per l'offerta dei contratti dai medesimi disciplinati.

     4. I contratti conclusi ai sensi dei commi 2 e 3, compresi quelli bancari e finanziari, possono essere contestualmente risolti dal contraente nel caso previsto dall'articolo 172.

 

     Art. 170 bis. (Durata del contratto). [569]

     1. Il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ha durata annuale o, su richiesta dell'assicurato, di anno più frazione, si risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e non può essere tacitamente rinnovato, in deroga all'articolo 1899, primo e secondo comma, del codice civile. L'impresa di assicurazione è tenuta ad avvisare il contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno trenta giorni e a mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all'effetto della nuova polizza [570].

     1-bis. La risoluzione di cui al comma 1 si applica anche alle assicurazioni dei rischi accessori al rischio principale della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, qualora lo stesso contratto, ovvero un altro contratto stipulato contestualmente, garantisca simultaneamente sia il rischio principale sia i rischi accessori [571].

 

     Art. 171. Trasferimento di proprietà del veicolo o del natante

     1. Il trasferimento di proprietà del veicolo o del natante determina, a scelta irrevocabile dell'alienante, uno dei seguenti effetti:

     a) la risoluzione del contratto a far data dal perfezionamento del trasferimento di proprietà, con diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione al netto dell'imposta pagata e del contributo obbligatorio di cui all'articolo 334;

     b) la cessione del contratto di assicurazione all'acquirente;

     c) la sostituzione del contratto per l'assicurazione di altro veicolo o, rispettivamente, di un altro natante di sua proprietà, previo l'eventuale conguaglio del premio.

     2. Eseguito il trasferimento di proprietà, l'alienante informa contestualmente l'impresa di assicurazione e l'acquirente se, insieme al veicolo, viene ceduto il contratto di assicurazione.

     3. La garanzia è valida per il nuovo veicolo o natante dalla data del rilascio del nuovo certificato e, ove occorra, del nuovo contrassegno relativo al veicolo o al natante secondo le modalità previste dal regolamento adottato, su proposta dell'IVASS, dal Ministro dello sviluppo economico.

 

     Art. 172. Diritto di recesso

     1. In caso di variazioni tariffarie, escluse quelle connesse all'applicazione di regole evolutive nelle varie formule tariffarie, superiori al tasso programmato di inflazione, il contraente può recedere dall'assicurazione mediante comunicazione da effettuarsi con raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata a mano, ovvero a mezzo telefax, inviati alla sede dell'impresa o all'intermediario presso il quale è stata stipulata la polizza entro il giorno di scadenza del contratto. In tal caso non si applica a favore del contraente il termine di tolleranza previsto dall'articolo 1901, secondo comma, del codice civile.

     2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, la disdetta del contratto è inviata a mezzo telefax o raccomandata almeno quindici giorni prima della data di scadenza indicata nella polizza.

     3. Le disposizioni del presente articolo sono derogabili esclusivamente in senso più favorevole al contraente.

 

Capo III

Assicurazione di tutela legale e assicurazione di assistenza

 

     Art. 173. Assicurazione di tutela legale

     1. L'assicurazione di tutela legale è il contratto con il quale l'impresa di assicurazione, verso pagamento di un premio, si obbliga a prendere a carico le spese legali peritali o a fornire prestazioni di altra natura, occorrenti all'assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede giudiziale, in ogni tipo di procedimento, o in sede extragiudiziale, soprattutto allo scopo di conseguire il risarcimento di danni subiti o per difendersi contro una domanda di risarcimento avanzata nei suoi confronti, purchè non proposta dall'impresa che presta la copertura assicurativa di tutela legale.

     2. Qualora l'assicurazione di tutela legale sia prestata cumulativamente con altre assicurazioni, con un unico contratto, il suo contenuto, le condizioni contrattuali ad essa applicabili ed il relativo premio debbono essere indicati in un'apposita distinta sezione del contratto.

 

     Art. 174. Diritti dell'assicurato nell'assicurazione di tutela legale

     1. Il contratto di assicurazione di tutela legale deve espressamente prevedere in funzione di tutela dell'assicurato che il medesimo, qualora necessiti dell'assistenza di un professionista per la difesa o la rappresentanza dei propri interessi in un procedimento giudiziario o amministrativo oppure nel caso di conflitto di interessi con l'impresa stessa, abbia la facoltà di scelta del professionista, purchè quest'ultimo sia abilitato secondo la normativa applicabile.

     2. In caso di disaccordo tra l'assicurato e l'impresa sulla gestione del sinistro, le parti possono adire l'autorità giudiziaria o demandare la decisione sul comportamento da tenere ad un arbitro che provvede secondo equità. Tale seconda facoltà deve essere esplicitamente prevista nel contratto.

     3. Fermo restando il diritto dell'assicurato di avvalersi della facoltà di cui al comma 1, non è necessario che le condizioni di contratto prevedano espressamente la medesima facoltà quando sono cumulativamente soddisfatte le seguenti condizioni:

     a) l'assicurazione di tutela legale è limitata a controversie derivanti dall'utilizzazione di veicoli stradali nel territorio della Repubblica;

     b) la medesima è collegata ad un contratto di assicurazione di assistenza da prestare in caso di incidente o guasto relativamente allo stesso veicolo;

     c) nè l'impresa di assicurazione della tutela legale nè l'impresa di assicurazione dell'assistenza esercitano il ramo della responsabilità civile.

     4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, qualora l'impresa assicuri per la tutela legale entrambe le parti della controversia, queste devono essere assistite e rappresentate da avvocati, o altri soggetti abilitati dalla legislazione vigente, indipendenti dall'impresa di assicurazione.

     5. Ogni qualvolta sorga un conflitto di interessi tra l'assicurato e l'impresa di assicurazione o esista disaccordo in merito alla gestione dei sinistri, l'impresa richiama per iscritto l'attenzione dell'assicurato sulla possibilità di avvalersi dei diritti di cui al presente articolo ovvero sulla possibilità di avvalersi dell'arbitrato di cui al comma 2.

 

     Art. 175. Assicurazione di assistenza

     1. L'assicurazione di assistenza è il contratto con il quale l'impresa di assicurazione, verso il pagamento di un premio, si impegna a fornire all'assicurato una prestazione di immediato aiuto entro i limiti convenuti nel contratto, nel caso in cui l'assicurato stesso si trovi in una situazione di difficoltà al seguito del verificarsi di un evento fortuito.

     2. L'aiuto può essere in denaro o in natura. Le prestazioni in natura possono essere fornite anche utilizzando personale e attrezzature di terzi.

 

Capo IV

Assicurazione sulla vita

 

     Art. 176. Revocabilità della proposta

     1. La proposta relativa ad un contratto individuale di assicurazione sulla vita di cui ai rami I, II, III e V dell'articolo 2, comma 1, è revocabile.

     2. Le somme eventualmente pagate dal contraente devono essere restituite dall'impresa di assicurazione entro trenta giorni dal momento in cui ha ricevuto comunicazione della revoca.

     3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai contratti di durata pari od inferiore a sei mesi.

 

     Art. 177. Diritto di recesso

     1. Il contraente può recedere da un contratto individuale di assicurazione sulla vita entro trenta giorni dal momento in cui ha ricevuto comunicazione che il contratto è concluso.

     2. L'impresa di assicurazione deve informare il contraente del diritto di recesso di cui al comma 1. I termini e le modalità per l'esercizio dello stesso devono essere espressamente evidenziati nella proposta e nel contratto di assicurazione.

     3. L'impresa di assicurazione, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al recesso, rimborsa al contraente il premio eventualmente corrisposto, al netto della parte relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto. L'impresa di assicurazione ha diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'emissione del contratto, a condizione che siano individuate e quantificate nella proposta e nel contratto.

     4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai contratti di durata pari od inferiore a sei mesi.

 

     Art. 178. Inversione dell'onere della prova nei giudizi risarcitori

     1. Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al contraente di un contratto di assicurazione sulla vita di cui ai rami III e V dell'articolo 2, comma 1, spetta all'impresa l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta.

 

Capo V

Capitalizzazione

 

     Art. 179. Nozione

     1. La capitalizzazione è il contratto mediante il quale l'impresa di assicurazione si impegna, senza convenzione relativa alla durata della vita umana, a pagare somme determinate al decorso di un termine prestabilito in corrispettivo di premi, unici o periodici, che sono effettuati in denaro o mediante altre attività.

     2. Quando i contratti prevedono il periodico sorteggio ai fini dell'anticipato pagamento del capitale convenuto, nei successivi sorteggi deve essere estratto un numero uguale o crescente di contratti, non superiore, nell'anno, a cinque per ogni cento contratti emessi. I sorteggi devono essere effettuati ad intervalli non inferiori al semestre.

     3. I contratti di capitalizzazione non possono avere durata inferiore a cinque anni. Nel caso di contratti con premi periodici, i versamenti possono essere stabiliti sia in misura costante sia in misura variabile, purchè quest'ultima modalità sia prevista contrattualmente.

     4. Il contraente può recedere dal contratto nei termini e con le modalità di cui all'articolo 177. Il riscatto è consentito a partire dal secondo anno ed a condizione che il contraente abbia corrisposto il premio per un'intera annualità.

 

Capo VI

Legge applicabile

 

     Art. 180. Contratti di assicurazione contro i danni

     1. I contratti di assicurazione contro i danni sono regolati dalla legge italiana, ferme le norme di diritto internazionale privato, quando lo Stato membro di ubicazione del rischio è la Repubblica italiana.

     2. Le parti possono convenire di assoggettare il contratto alla legislazione di un altro Stato, salvo i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative.

     3. Le disposizioni specifiche relative ad una assicurazione obbligatoria, previste dallo Stato che impone l'obbligo, prevalgono su quelle della legge applicabile al contratto; quando quest'ultimo preveda una garanzia destinata ad operare in più Stati, prevalgono le disposizioni specifiche dello Stato interessato.

     4. I contratti di assicurazione contro i danni relativi a rischi ubicati in un altro Stato membro sono regolati dalla legislazione del medesimo Stato.

     5. Qualora il rischio sia ubicato in uno Stato terzo, si applicano le disposizioni della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, resa esecutiva con legge 18 dicembre 1984, n. 975.

 

     Art. 181. Contratti di assicurazioni sulla vita

     1. I contratti di assicurazione sulla vita sono regolati dalla legge italiana, ferme le norme di diritto internazionale privato, quando lo Stato membro dell'obbligazione è la Repubblica italiana.

     2. Le parti possono tuttavia convenire di assoggettare il contratto alla legislazione di un altro Stato, salvo i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative.

     3. I contratti di assicurazione sulla vita nei quali lo Stato membro dell'obbligazione è diverso dalla Repubblica italiana sono regolati dalla legislazione dello Stato membro dell'obbligazione.

     4. Qualora il rischio sia ubicato in uno Stato terzo, si applicano le disposizioni della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, resa esecutiva con legge 18 dicembre 1984, n. 975.

 

Titolo XIII

TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E PROTEZIONE DELL'ASSICURATO

 

Capo I

Disposizioni generali

 

     Art. 182. Pubblicità dei prodotti assicurativi

     1. La pubblicità utilizzata per i prodotti delle imprese di assicurazione è effettuata avendo riguardo alla correttezza dell'informazione ed alla conformità rispetto al contenuto della documentazione informativa e delle condizioni di contratto cui i prodotti stessi si riferiscono [572].

     2. I medesimi principi sono rispettati anche quando la pubblicità sia autonomamente effettuata dagli intermediari.

     3. [L'IVASS può richiedere, in via non sistematica, la trasmissione del materiale pubblicitario, nelle sue diverse forme, che è utilizzato dalle imprese e dagli intermediari] [573].

     4. L'IVASS sospende in via cautelare, per un periodo non superiore a novanta giorni, la diffusione della pubblicità in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni in materia di trasparenza e correttezza.

     5. L'IVASS vieta la diffusione della pubblicità in caso di accertata violazione delle disposizioni in materia di trasparenza e correttezza.

     6. L'IVASS vieta la commercializzazione dei prodotti in caso di mancata ottemperanza ai provvedimenti di cui ai commi 4 e 5 secondo quanto previsto all'articolo 184, comma 2.

     7. L'IVASS, con regolamento, stabilisce i criteri di riconoscibilità della pubblicità e di chiarezza e correttezza dell'informazione.

 

     Art. 183. Regole di comportamento

     1. Nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti le imprese devono [574]:

     a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti dei contraenti e degli assicurati;

     b) [acquisire dai contraenti le informazioni necessarie a valutare le esigenze assicurative o previdenziali ed operare in modo che siano sempre adeguatamente informati] [575];

     c) organizzarsi in modo tale da identificare ed evitare conflitti di interesse ove ciò sia ragionevolmente possibile e, in situazioni di conflitto, agire in modo da consentire agli assicurati la necessaria trasparenza sui possibili effetti sfavorevoli e comunque gestire i conflitti di interesse in modo da escludere che rechino loro pregiudizio;

     d) realizzare una gestione finanziaria indipendente, sana e prudente e adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei contraenti e degli assicurati.

     2. L'IVASS adotta, con regolamento, specifiche disposizioni relative alla determinazione delle regole di comportamento da osservare nei rapporti con i contraenti, in modo che l'attività si svolga con correttezza e con adeguatezza rispetto alle specifiche esigenze dei singoli.

     3. L'IVASS tiene conto, nel regolamento, delle differenti esigenze di protezione dei contraenti e degli assicurati, nonchè della natura dei rischi e delle obbligazioni assunte dall'impresa, individua le categorie di soggetti che non necessitano in tutto o in parte della protezione riservata alla clientela non qualificata e determina modalità, limiti e condizioni di applicazione delle medesime disposizioni nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti di assicurazione dei rami danni, tenendo in considerazione le particolari caratteristiche delle varie tipologie di rischio.

 

     Art. 184. Misure cautelari ed interdittive [576]

     1. Avuto riguardo all'obiettivo di protezione degli assicurati, l'IVASS sospende in via cautelare, per un periodo non superiore a novanta giorni, la commercializzazione del prodotto in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente titolo o delle relative norme di attuazione, nonchè delle disposizioni in materia di requisiti di Governo e controllo del prodotto di cui agli articoli 30-decies, 121-bis e 121-ter.

     2. L'IVASS vieta la commercializzazione in caso di accertata violazione delle disposizioni indicate al comma 1 e dispone, a cura e spese dell'impresa o del distributore interessato, la diffusione al pubblico, mediante le forme più utili alla generale conoscibilità, dei provvedimenti adottati.

 

Capo II

Obblighi di informazione

 

     Art. 185. (Documentazione informativa). [577]

     1. Le imprese di assicurazione e gli intermediari che realizzano prodotti assicurativi da vendere ai clienti redigono i seguenti documenti:

     a) il documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni di cui all'articolo 185-bis, redatto in conformità a quanto stabilito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1469 dell'11 agosto 2017 (DIP);

     b) il documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita di cui all'articolo 185-ter, diversi da quelli indicati alla lettera c) (DIP - Vita);

     c) il documento informativo per i prodotti di investimento redatto in conformità a quanto stabilito dal regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e relative norme di attuazione (KID).

     2. Le imprese di assicurazione e gli intermediari che realizzano prodotti assicurativi redigono altresì il documento informativo precontrattuale aggiuntivo.

     3. Fatto salvo quanto previsto dal testo unico dell'intermediazione finanziaria e dalle relative disposizioni di attuazione in materia di informativa precontrattuale, il documento informativo precontrattuale aggiuntivo di cui al comma 2 contiene le informazioni, diverse da quelle pubblicitarie o promozionali, integrative e complementari rispetto a quelle contenute nei documenti di cui al comma 1 che, tenendo conto della complessità e delle caratteristiche del prodotto, del tipo del cliente e delle caratteristiche dell'impresa di assicurazione, sono necessarie affinchè il cliente possa pervenire ad una decisione informata su diritti e obblighi contrattuali e, ove opportuno, sulla situazione patrimoniale dell'impresa. Il documento informativo precontrattuale aggiuntivo contiene il riferimento alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa di cui all'articolo 47-septies. Il documento informativo precontrattuale aggiuntivo indica la procedura da seguire in caso di reclamo, l'organismo o l'autorità eventualmente competente e la legge applicabile.

     4. L'IVASS, con regolamento, disciplina il contenuto, lo schema e le istruzioni di compilazione del documento informativo precontrattuale aggiuntivo.

     5. L'IVASS determina con regolamento le informazioni che devono essere comunicate al contraente di un'assicurazione sulla vita per tutto il periodo di durata del contratto.

 

     Art. 185 bis. (Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni). [578]

     1. Il documento informativo standardizzato per i prodotti assicurativi danni di cui all'articolo 185, comma 1, lettera a), ha le seguenti caratteristiche:

     a) è un documento sintetico e autonomo;

     b) è presentato e strutturato in modo tale da essere chiaro e di facile lettura e ha caratteri di dimensione leggibile;

     c) non è meno comprensibile nel caso in cui, prodotto originariamente a colori, sia stampato o fotocopiato in bianco e nero;

     d) è redatto in lingua italiana o in altra lingua concordata dalle parti;

     e) è preciso e non fuorviante;

     f) contiene il titolo «documento informativo relativo al prodotto assicurativo» nella parte in alto della prima pagina;

     g) contiene la dichiarazione in base alla quale le informazioni precontrattuali e contrattuali complete sono fornite in altri documenti.

     2. Il documento informativo standardizzato di cui al comma 1 contiene:

     a) le informazioni sul tipo di assicurazione;

     b) una sintesi della copertura assicurativa, compresi i principali rischi assicurati, la somma assicurata e, ove del caso, l'ambito geografico e una sintesi dei rischi esclusi;

     c) le modalità e la durata di pagamento dei premi;

     d) le principali esclusioni per le quali non è possibile presentare una richiesta di risarcimento;

     e) gli obblighi all'inizio del contratto;

     f) gli obblighi nel corso della durata del contratto;

     g) gli obblighi in caso di presentazione di una richiesta di risarcimento;

     h) le condizioni del contratto, inclusa la data di inizio e di fine del periodo di copertura;

     i) le modalità di risoluzione del contratto.

 

     Art. 185 ter. (Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita). [579]

     1. Il documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita di cui all'articolo 185, comma 1, lettera b), ha le seguenti caratteristiche:

     a) è un documento sintetico e autonomo;

     b) è presentato e strutturato in modo da contenere informazioni accurate, corrette, chiare, non fuorvianti e coerenti con la documentazione del prodotto assicurativo cui si riferisce;

     c) non è meno comprensibile nel caso in cui, prodotto originariamente a colori, sia stampato o fotocopiato in bianco e nero;

     d) è redatto in lingua italiana o in altra lingua concordata dalle parti;

     e) contiene il titolo «documento informativo relativo al prodotto assicurativo» nella parte in alto della prima pagina;

     f) contiene la dichiarazione in base alla quale le informazioni precontrattuali e contrattuali complete sono fornite in altri documenti.

     2. Il documento informativo standardizzato di cui al comma 1 contiene:

     a) le informazioni sul tipo di assicurazione;

     b) una sintesi della copertura assicurativa, compresi i rischi assicurati, la somma assicurata e gli eventuali rischi esclusi;

     c) le modalità e la durata di pagamento dei premi;

     d) i casi di esclusione della garanzia, ove presenti, per i quali non è possibile presentare una richiesta di risarcimento;

     e) gli obblighi all'inizio del contratto;

     f) gli obblighi nel corso della durata del contratto;

     g) la documentazione da presentare nel caso di sinistro;

     h) le condizioni del contratto, inclusa la data di inizio e di fine del periodo di copertura;

     i) le modalità di risoluzione del contratto.

     3. Il documento informativo di cui al comma 1 è redatto secondo il formato standardizzato come definito dall'IVASS con regolamento.

     4. L'IVASS, con regolamento può stabilire le modalità specifiche di redazione del documento di cui al comma 1 nel caso di contratti di assicurazione con garanzie multirischio che, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili, garantiscano che il cliente possa pervenire ad una decisione informata.

 

     Art. 186. (Interpello sul documento informativo precontrattuale aggiuntivo). [580]

     1. Fatto salvo quanto previsto dal Testo Unico dell'intermediazione finanziaria e dalle relative disposizioni di attuazione in materia di informativa precontrattuale, l'impresa può trasmettere preventivamente all'IVASS il documento informativo precontrattuale aggiuntivo, unitamente alle condizioni di contratto, allo scopo di richiedere un accertamento sulla corretta applicazione degli obblighi di informazione previsti dalle disposizioni del presente capo, fermo restando che la valutazione dell'IVASS non può essere utilizzata, a fini promozionali, nei rapporti con gli assicurati.

     2. L'IVASS provvede a rendere nota all'impresa la sua valutazione entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione, esauriente e completa, relativa al contratto. Decorso tale termine senza che l'IVASS si sia pronunciato con un giudizio negativo o con un giudizio con rilievi ai sensi del comma 3, il documento informativo precontrattuale aggiuntivo si intende conforme agli obblighi di informazione. L'IVASS può disporre la revoca, previa notifica all'impresa interessata, qualora vengano meno i presupposti dell'accertamento ovvero se l'impresa abusa del provvedimento richiesto. L'IVASS indica all'impresa le eventuali integrazioni al documento informativo precontrattuale aggiuntivo.

     3. Nel periodo occorrente all'istruttoria e sino al provvedimento dell'IVASS l'impresa non procede alla commercializzazione del prodotto.

     4. L'IVASS stabilisce, con regolamento, le disposizioni per la comunicazione del documento informativo precontrattuale aggiuntivo, le modalità da osservare, prima della pubblicazione del documento stesso, per diffondere notizie o per svolgere indagini di mercato o per raccogliere intenzioni di sottoscrizione del contratto e per lo svolgimento della commercializzazione.

 

     Art. 187. (Integrazione del documento informativo precontrattuale aggiuntivo). [581]

     1. Fatto salvo quanto previsto dal Testo Unico della Finanza e dalle relative disposizioni di attuazione in materia di informativa precontrattuale, l'IVASS, ferme restando le disposizioni del presente capo, può chiedere all'impresa di apportare modifiche al documento informativo precontrattuale aggiuntivo utilizzato, quando occorre fornire informazioni ulteriori e necessarie per la protezione degli assicurati.

 

Capo II bis - Controversie [582]

 

     Art. 187.1 (Sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie). [583]

     1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 32-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i soggetti di cui all'articolo 6, commi 1, lettere a) e d), nonchè gli intermediari assicurativi a titolo accessorio, aderiscono ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela relative alle prestazioni e ai servizi assicurativi derivanti da tutti i contratti di assicurazione, senza alcuna esclusione.

     2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia, su proposta dell'IVASS, sono determinati, nel rispetto dei principi, delle procedure e dei requisiti di cui alla parte V, titolo 2-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, i criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie di cui al comma 1, i criteri di composizione dell'organo decidente, in modo che risulti assicurata l'imparzialità dello stesso e la rappresentatività dei soggetti interessati, nonchè la natura delle controversie, relative alle prestazioni e ai servizi assicurativi derivanti da un contratto di assicurazione, trattate dai sistemi di cui al presente articolo. Le procedure devono in ogni caso assicurare la rapidità, l'economicità e l'effettività della tutela.

     3. Per le controversie definite dal decreto di cui al comma 2, il ricorso al sistema di risoluzione delle controversie di cui al comma 1 è alternativo all'esperimento delle procedure di mediazione e di negoziazione assistita previste, rispettivamente, dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, e non pregiudica il ricorso ad ogni altro strumento di tutela previsto dall'ordinamento.

     4. Alla copertura delle spese di funzionamento dei sistemi di cui al presente articolo, si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse di cui agli articoli 335 e 336.

 

Titolo XIV [584]

VIGILANZA SULLE IMPRESE E SUGLI INTERMEDIARI

Capo I [585]

Disposizioni generali

 

     Art. 187 bis. (Modalità di esercizio dei poteri di vigilanza) [586]

     1. I poteri di vigilanza sono esercitati in modo tempestivo e proporzionato.

 

     Art. 187 ter. (Sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie). [587]

     [1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 32-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i soggetti di cui all'articolo 6, commi 1, lettere a) e d) nonchè gli intermediari assicurativi a titolo accessorio, aderiscono ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela relative alle prestazioni e ai servizi assicurativi derivanti da tutti i contratti di assicurazione, senza alcuna esclusione.

     2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia, su proposta dell'IVASS, sono determinati, nel rispetto dei principi, delle procedure e dei requisiti di cui alla parte V, titolo 2-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, i criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie di cui al comma 1, i criteri di composizione dell'organo decidente, in modo che risulti assicurata l'imparzialità dello stesso e la rappresentatività dei soggetti interessati, nonchè la natura delle controversie, relative alle prestazioni e ai servizi assicurativi derivanti da un contratto di assicurazione, trattate dai sistemi di cui al presente articolo. Le procedure devono in ogni caso assicurare la rapidità, l'economicità e l'effettività della tutela.

     3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 non pregiudicano il ricorso ad ogni altro strumento di tutela previsto dall'ordinamento.».

     4. Alla copertura delle relative spese di funzionamento, si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse di cui agli articoli 335 e 336 del presente Codice.]

 

     Art. 188. Poteri di intervento

     1. L'IVASS, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla gestione tecnica, finanziaria e patrimoniale delle imprese e sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e dei provvedimenti del presente codice nonchè delle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili, può:

     a) convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, i legali rappresentanti della società di revisione e i soggetti responsabili delle funzioni fondamentali all'interno delle imprese di assicurazione e riassicurazione;

     b) ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo, delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, indicando gli argomenti da inserire all'ordine del giorno e sottoponendo al loro esame i provvedimenti necessari per rendere la gestione conforme a legge;

     c) procedere direttamente alla convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, quando non abbiano ottemperato al provvedimento di cui alla lettera precedente;

     d) convocare i soggetti che svolgono funzioni parzialmente comprese nel ciclo operativo delle imprese di assicurazione e di riassicurazione per accertamenti esclusivamente rivolti ai profili assicurativi o riassicurativi [588].

     2. L'IVASS, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti previsti nel presente codice, nonchè delle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili da parte degli operatori del mercato assicurativo, può convocare i legali rappresentanti delle società che svolgono attività di intermediazione ed i soggetti iscritti al registro degli intermediari [589].

     3. L'IVASS, al fine di conoscere i programmi e valutare gli impegni a garanzia dell'autonomia e dell'indipendenza della gestione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, può convocare chiunque detenga una partecipazione indicata dall'articolo 68 in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione [590].

     3-bis. L'IVASS, nell'esercizio delle funzioni indicate al comma 1, ove la situazione lo richieda, anche a seguito del processo di controllo prudenziale di cui all'articolo 47-quinquies, adotta misure preventive o correttive nei confronti delle singole imprese di assicurazione o riassicurazione, ivi inclusi i provvedimenti specifici riguardanti:

     a) la restrizione dell'attività, ivi incluso il potere di vietare l'ulteriore commercializzazione dei prodotti assicurativi;

     b) il divieto di effettuare determinate operazioni anche di natura societaria o l'imposizione, per un periodo non superiore a tre mesi prorogabile al massimo per ulteriori tre mesi, di limitazioni, restrizioni o differimenti relativi ai diritti di riscatto esercitabili dai contraenti;

     c) il divieto di distribuzione di utili o di altri elementi del patrimonio, nonchè la fissazione di limiti all'importo totale della parte variabile delle remunerazioni dell'impresa;

     d) il rafforzamento dei sistemi di governo societario, ivi incluso il contenimento dei rischi;

     e) l'ordine di rimozione di uno o più esponenti aziendali o dei titolari di funzioni fondamentali qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione o per gli interessi degli assicurati e degli aventi diritto alle prestazioni assicurative. La rimozione non è disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza ai sensi dell'articolo 76, salvo che sussista urgenza di provvedere [591].

     3-ter. L'esercizio dei poteri di vigilanza di cui al comma 3-bis, lettera a), è attribuito alla CONSOB, per i profili di propria competenza [592].

     3-quater. Ai fini della salvaguardia della stabilità del sistema finanziario nel suo complesso e del contrasto di rischi sistemici l'IVASS può adottare, sulla base delle raccomandazioni del Comitato per le politiche macroprudenziali, le misure preventive o correttive di cui al comma 3-bis, lettere a), b), c) e d), nei confronti di tutte o di singole imprese di assicurazione o riassicurazione [593].

 

     Art. 189. Poteri di indagine [594]

     1. L'IVASS può chiedere informazioni, ordinare l'esibizione di documenti ed il compimento di accertamenti e verifiche ritenute necessarie, rivolgendo la richiesta ai destinatari della vigilanza di cui all'articolo 6, nonchè ai soggetti che svolgono attività riservate privi di autorizzazione.

     2. L'IVASS può effettuare ispezioni presso le imprese di assicurazione e di riassicurazione e presso gli uffici degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione, dei soggetti che svolgono funzioni parzialmente comprese nel ciclo operativo delle imprese medesime limitatamente a tale ciclo, e dei soggetti che svolgono attività riservate privi di autorizzazione. Per le ispezioni nei confronti delle imprese che hanno ad oggetto i modelli interni di cui al Titolo III, Capo IV-bis, Sezione III, l'IVASS può, fino al 31 dicembre 2016, avvalersi di esperti esterni, inclusi revisori dei conti ed attuari, con onere a carico dell'impresa. L'IVASS disciplina con regolamento i criteri di scelta e le ipotesi di conflitto di interesse.

 

     Art. 190. Obblighi di informativa

     1. L'IVASS, nel rispetto degli articoli 3 e 5, può chiedere ai soggetti vigilati la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, nonchè qualsiasi informazione in merito ai contratti che sono detenuti da intermediari o in merito ai contratti conclusi con terzi con i termini e le modalità da esso stabilite con regolamento [595].

     1-bis. Le informazioni di cui al comma 1 comprendono:

     a) elementi qualitativi o quantitativi o un'appropriata combinazione di entrambi;

     b) dati storici, attuali o futuri, o un'appropriata combinazione di tali dati; e

     c) dati provenienti da fonti interne o esterne o un'appropriata combinazione di entrambi [596].

     1-ter. Le informazioni, i dati, i documenti trasmessi all'IVASS:

     a) riflettono la natura, la portata e la complessità dell'attività dell'impresa interessata, in particolare i rischi inerenti all'attività in oggetto;

     b) sono accessibili, completi da tutti i punti di vista sostanziali, confrontabili e coerenti nel tempo; e

     c) sono pertinenti, affidabili e comprensibili [597].

     2. I poteri previsti dal comma 1 possono essere esercitati anche nei confronti del soggetto incaricato della revisione legale dei conti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione. L'IVASS stabilisce, con regolamento, le modalità e i termini per la trasmissione, da parte del medesimo soggetto, delle informazioni previste dai commi 3 e 4 [598].

     2-bis. I poteri previsti dal comma 1 possono essere esercitati anche nei confronti di esperti esterni, quali attuari. L'IVASS stabilisce, con regolamento, le modalità e i termini per la trasmissione, da parte dei medesimi soggetti, delle informazioni previste dai commi 3 e 4 [599].

     3. L'organo che svolge la funzione di controllo in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione informa senza indugio l'IVASS di tutti gli atti o i fatti, che possano costituire un'irregolarità nella gestione dell'impresa ovvero una violazione delle norme che disciplinano l'attività assicurativa o riassicurativa. A tali fini lo statuto dell'impresa, indipendentemente dal sistema di amministrazione e controllo adottato, assegna all'organo che svolge la funzione di controllo i relativi compiti e poteri. Il medesimo organo fornisce all'IVASS ogni altro dato o documento richiesto.

     4. I soggetti di cui al comma 2 comunicano senza indugio all'IVASS gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attività delle società sottoposte a revisione ovvero che possano pregiudicare la continuità dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio, o che possano determinare l'inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità o l'inosservanza del Requisito Patrimoniale Minimo. I medesimi soggetti forniscono all'IVASS ogni altro dato o documento richiesto [600].

     4-bis. La comunicazione in buona fede alle autorità di vigilanza da parte dei soggetti di cui ai commi 2 e 2-bis di fatti o decisioni di cui al comma 4 non costituisce violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o in forma di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e non comporta per tali persone responsabilità di alcun tipo [601].

     5. Le disposizioni di cui ai commi 3, primo periodo, 4 e 4-bis si applicano anche ai soggetti che esercitano i compiti ivi previsti presso le società che controllano le imprese di assicurazione o di riassicurazione o che sono da queste controllate ai sensi dell'articolo 72 [602].

     5-bis. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione comunicano tempestivamente all'Isvap:

     a) la nomina e la mancata nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, esponendo le cause che hanno determinato il ritardo nel conferimento dell'incarico;

     b) le dimissioni del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

     c) la risoluzione consensuale del mandato;

     d) la revoca dell'incarico di revisione legale dei conti, fornendo adeguate spiegazioni in ordine alle ragioni che l'hanno determinata [603].

     5-ter. L'Isvap stabilisce modalità e termini per l'invio delle comunicazioni di cui al comma 5-bis. Nel caso di mancata nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, l'IVASS adotta i provvedimenti cautelari, autoritativi e sanzionatori previsti dal codice [604].

 

     Art. 190 bis. (Informazioni statistiche) [605]

     1. L'IVASS chiede ai soggetti vigilati di comunicare i dati e le informazioni per lo svolgimento di indagini statistiche, studi ed analisi relative al mercato assicurativo. L'IVASS stabilisce con regolamento la periodicità, le modalità, i contenuti ed i termini per la trasmissione, da parte dei medesimi soggetti, di tali dati e informazioni.

     2. L'impresa di assicurazione o l'impresa di riassicurazione comunica all'IVASS, in forma separata per le operazioni rispettivamente effettuate in regime di stabilimento e in regime di libera prestazione di servizi, l'importo dei premi, dei sinistri e delle commissioni, al lordo della riassicurazione o della retrocessione, per Stato membro e secondo le modalità seguenti:

     a) per l'assicurazione danni, per linee di attività in conformità ai principi dell'ordinamento comunitario;

     b) per l'assicurazione vita, per linee di attività in conformità ai principi dell'ordinamento comunitario.

     3. Per quanto riguarda le imprese autorizzate al ramo 10 di cui all'articolo 2, comma 3, l'impresa interessata comunica all'autorità di vigilanza anche la frequenza e il costo medio dei sinistri.

     4. L'IVASS presenta alle autorità di vigilanza dei singoli Stati membri interessati su loro richiesta, entro un termine ragionevole e in forma aggregata, le informazioni di cui ai commi 2 e 3.

 

     Art. 191. (Potere regolamentare) [606]

     1. Fatta salva la potestà regolamentare del Governo e del Ministero dello sviluppo economico, secondo le disposizioni previste dal presente Codice, l'IVASS, per l'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla gestione tecnica, finanziaria e patrimoniale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e sulla trasparenza e sulla correttezza dei comportamenti delle imprese e degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione, con particolare riferimento alla tutela degli assicurati, può adottare regolamenti o altre disposizioni di carattere generale per l'attuazione delle norme contenute nel presente codice e delle disposizioni direttamente applicabili dell'Unione europea, nonchè regolamenti per l'attuazione delle raccomandazioni, linee guida e altre disposizioni emanate dalle Autorità di vigilanza europee, aventi ad oggetto le seguenti materie:

     a) le condizioni di accesso all'attività di assicurazione;

     b) le condizioni di esercizio dell'attività di assicurazione e riassicurazione, incluso:

     1) il sistema di governo societario, ivi inclusi i sistemi di remunerazione e di incentivazione nonchè le funzioni fondamentali, delle imprese di assicurazione o di riassicurazione [607];

     2) l'adeguatezza patrimoniale, ivi compresa la formazione delle riserve tecniche, la copertura e la valutazione delle attività, la composizione dei fondi propri ed il calcolo dei requisiti patrimoniali di solvibilità delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, con particolare riferimento alla disciplina della formula standard e del modello interno completo o parziale, nonchè l'eventuale possibilità di richiedere l'attività di verifica da parte della società di revisione in conformità alla normativa dell'Unione europea;

     3) l'informativa e il processo di controllo prudenziale, ivi incluso il contenuto della relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria nonchè l'eventuale sottoposizione dell'informativa a verifica da parte della società di revisione;

     c) le condizioni di accesso e di esercizio all'attività di assicurazione delle imprese con sede in uno Stato terzo;

     d) le condizioni di accesso e di esercizio all'attività di assicurazione delle imprese locali;

     e) le condizioni di accesso e di esercizio all'attività di riassicurazione, incluse le condizioni per l'accesso e l'esercizio delle società veicolo di cui all'articolo 57-bis;

     f) la classificazione dei rischi all'interno dei rami di cui all'articolo 2;

     g) le procedure relative all'assunzione di partecipazioni e gli assetti proprietari, ivi inclusa la disciplina degli stretti legami;

     h) gli schemi di bilancio, il piano dei conti, le modalità di calcolo, le forme e le modalità di raccordo fra il sistema contabile ed il piano dei conti, e gli altri modelli di vigilanza derivati dal bilancio di esercizio e consolidato delle imprese di assicurazione e di riassicurazione;

     i) l'individuazione dei soggetti non sottoposti agli obblighi di redazione del bilancio consolidato che sono tenuti, ad esclusivi fini di vigilanza, a redigere il bilancio consolidato;

     l) la costituzione e l'amministrazione dei patrimoni dedicati ad uno specifico affare, nelle forme previste dal codice civile, delle gestioni separate e dei fondi interni delle imprese che esercitano le assicurazioni sulla vita, ivi compresi i limiti e i divieti relativi all'attività di investimento e i principi e gli schemi da adottare per la valutazione dei beni in cui è investito il patrimonio;

     m) gli obblighi relativi all'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti, ivi incluse le procedure liquidative;

     n) i contratti di assicurazione, con particolare riferimento all'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti e le particolari operazioni di assicurazione;

     o) la correttezza della pubblicità, le regole di presentazione e di comportamento delle imprese di assicurazione e dei distributori nell'ideazione e nell'offerta di prodotti assicurativi, tenuto conto delle differenti esigenze di protezione degli assicurati [608];

     p) la procedura per la presentazione dei reclami per l'accertamento della violazione degli obblighi comportamentali a carico delle imprese e degli intermediari;

     q) gli obblighi informativi prima della conclusione e durante l'esecuzione del contratto, ivi compresi quelli relativi alla promozione e al collocamento, mediante tecniche di comunicazione a distanza, dei prodotti assicurativi;

     r) le procedure relative alle operazioni straordinarie;

     s) la vigilanza sul gruppo assicurativo ivi compresa la verifica delle operazioni infragruppo ed il calcolo della solvibilità di gruppo;

     t) le procedure per le misure di salvaguardia, di risanamento e di liquidazione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e delle società soggette alla vigilanza sul gruppo;

     u) i sistemi di indennizzo per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli e dei natanti nonchè dell'attività venatoria;

     v) i procedimenti relativi all'accertamento e alla irrogazione delle sanzioni amministrative.

     2. I regolamenti di cui al comma 1 si conformano al principio di proporzionalità per il raggiungimento del fine con il minor sacrificio per i soggetti destinatari.

     3. I regolamenti devono risultare coerenti con le finalità della vigilanza di cui agli articoli 3 e 5 e devono tenere conto delle esigenze di competitività e di sviluppo dell'innovazione nello svolgimento delle attività dei soggetti vigilati.

     4. I regolamenti sono adottati nel rispetto di procedure di consultazione aperte e trasparenti che consentano la conoscibilità della normativa in preparazione e dei commenti ricevuti anche mediante pubblicazione sul sito Internet dell'Istituto. All'avvio della consultazione l'IVASS rende noto lo schema del provvedimento ed i risultati dell'analisi relativa all'impatto della regolamentazione, che effettua nel rispetto dei principi enunciati all'articolo 12 della legge 29 luglio 2003, n. 229, e delle disposizioni regolamentari dell'IVASS.

     5. L'IVASS può richiedere, in ogni fase del procedimento, il parere del Consiglio di Stato e si esprime pubblicamente sulle osservazioni ricevute, a seguito della procedura di consultazione, e sul parere eventualmente richiesto al Consiglio di Stato.

     6. I regolamenti adottati dall'IVASS sono fra loro coordinati e formano un'unica raccolta delle istruzioni di vigilanza.

 

Capo II

Vigilanza sulla gestione tecnica, finanziaria e patrimoniale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione.

 

     Art. 192. Imprese di assicurazione italiane [609]

     1. Le imprese di assicurazione con sede legale in Italia sono soggette alla vigilanza dell'IVASS sia per l'attività esercitata nel territorio della Repubblica sia per quella svolta nel territorio degli altri Stati membri in regime di stabilimento e di libertà di prestazione di servizi.

     2. L'IVASS esercita le funzioni di vigilanza prudenziale, avendo riguardo alla costante verifica della gestione tecnica, finanziaria e patrimoniale dell'impresa, con particolare riferimento all'adeguatezza dei requisiti patrimoniali e delle riserve tecniche in rapporto all'insieme dell'attività svolta, alla disponibilità di attivi e di fondi propri ammissibili ai fini dell'integrale copertura delle riserve tecniche e dei requisiti patrimoniali di solvibilità, alla valutazione dei rischi emergenti, nonchè al governo societario e all'informativa all'IVASS ed ai terzi. Nei confronti delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo assistenza la vigilanza dell'IVASS si estende anche alle verifiche sul personale e sui mezzi tecnici di cui le imprese dispongono per fornire la prestazione.

     3. L'IVASS, anche su segnalazione dell'autorità di vigilanza dello Stato membro della sede secondaria o dello Stato membro di prestazione di servizi, adotta le misure idonee a porre fine alle irregolarità commesse in altri Stati membri dalle imprese di assicurazione con sede legale in Italia o alle attività svolte in tali Stati che possano compromettere la stabilità finanziaria delle stesse. Delle misure adottate è data comunicazione all'autorità di vigilanza dello Stato membro di stabilimento o dello Stato membro di prestazione di servizi.

     4. L'IVASS esercita le funzioni di vigilanza prudenziale affinchè le imprese di assicurazione che svolgono attività in regime di stabilimento o di prestazione di servizi in Stati terzi rispettino le condizioni di esercizio stabilite dal presente codice e dalla normativa attuativa.

     4-bis. Qualora l'IVASS individui, nell'impresa che svolge attività rilevante nel territorio di un altro Stato membro ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2-bis, un deterioramento delle condizioni finanziarie o altri rischi emergenti derivanti da tale attività che possano avere un effetto transfrontaliero, informa con adeguato livello di dettaglio l'AEAP e l'autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante [610].

 

     Art. 193. Imprese di assicurazione di altri Stati membri

     1. Le imprese di assicurazione che hanno la sede legale in altri Stati membri sono soggette alla vigilanza prudenziale dell'autorità dello Stato membro d'origine anche per l'attività svolta, in regime di stabilimento od in regime di libertà di prestazione di servizi, nel territorio della Repubblica.

     1-bis. Qualora l'IVASS abbia motivo di ritenere che le attività dell'impresa di assicurazione di cui al comma 1 possa eventualmente compromettere la solidità finanziaria della stessa, ne informa l'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine di tale impresa [611].

     1-ter. L'IVASS informa l'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine qualora abbia motivo di ritenere che l'impresa di altro Stato membro che svolge attività rilevante nel territorio della Repubblica desta preoccupazioni gravi e giustificate sugli interessi di tutela dei consumatori. Nei casi in cui non sia possibile giungere ad una soluzione congiunta tra l'IVASS e l'autorità dello Stato membro, l'IVASS può rinviare la questione all'AEAP e chiederne l'assistenza [612].

     2. Fermo quanto disposto al comma 1, l'IVASS, qualora accerti che l'impresa di assicurazione non rispetta le disposizioni della legge italiana che è tenuta ad osservare, ne contesta la violazione e le ordina di conformarsi alle norme di legge e di attuazione.

     3. Qualora l'impresa non si conformi alle norme di legge e di attuazione, l'IVASS ne informa l'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine, chiedendo che vengano adottate le misure necessarie a far cessare le violazioni.

     4. Quando manchino o risultino inadeguati i provvedimenti dell'autorità dello Stato di origine, quando le irregolarità commesse possano pregiudicare interessi generali, ovvero nei casi di urgenza per la tutela degli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, l'IVASS può adottare nei confronti dell'impresa di assicurazione, dopo averne informato l'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine, le misure necessarie, compreso il divieto di stipulare nuovi contratti in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi con gli effetti di cui all'articolo 167. L'IVASS può rinviare la questione all'AEAP conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010 [613].

     5. Qualora l'impresa di assicurazione che ha commesso l'infrazione operi attraverso una sede secondaria o possieda beni nel territorio della Repubblica, le sanzioni amministrative applicabili in base alle disposizioni della legge italiana sono adottate nei riguardi della sede secondaria o mediante confisca dei beni presenti in Italia.

     6. Le misure che comportano sanzioni o restrizioni all'esercizio dell'attività in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi sono notificate all'impresa interessata. Nelle comunicazioni con l'IVASS l'impresa di assicurazione fa uso della lingua italiana.

     7. Delle misure adottate l'IVASS ordina la menzione, a spese dell'impresa di assicurazione, su quotidiani o attraverso altri sistemi di pubblicità individuati nel provvedimento, per il periodo di tempo ritenuto necessario. Dei provvedimenti adottati l'IVASS informa l'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine.

     7-bis. L'impresa di assicurazione è tenuta a presentare tutti i documenti ad essa richiesti ai fini dell'applicazione dei commi da 1 a 7 [614].

 

     Art. 194. Imprese di assicurazione di Stati terzi

     1. Le sedi secondarie delle imprese di assicurazione che hanno sede legale in Stati terzi sono soggette alla vigilanza dell'IVASS per l'attività svolta nel territorio della Repubblica.

 

     Art. 195. Imprese di riassicurazione italiane [615]

     1. Le imprese di riassicurazione che hanno la sede legale nel territorio della Repubblica sono soggette alla vigilanza dell'IVASS sia per l'attività esercitata in Italia, sia per quella svolta in regime di stabilimento o di prestazione di servizi nel territorio degli altri Stati membri o in quello di Stati terzi [616].

     2. Nei confronti delle imprese di cui al comma 1, l'IVASS esercita le funzioni di vigilanza prudenziale, avendo riguardo alla costante verifica della gestione tecnica, finanziaria e patrimoniale dell'impresa, con particolare riferimento all'adeguatezza dei requisiti patrimoniali e delle riserve tecniche in rapporto all'insieme dell'attività svolta, alla disponibilità di attivi e di fondi propri ammissibili ai fini dell'integrale copertura delle riserve tecniche e dei requisiti patrimoniali di solvibilità e della valutazione dei rischi emergenti, nonchè del governo societario e della informativa all'IVASS ed ai terzi [617].

     3. Alle imprese di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 192, commi 3, 4 e 4-bis [618].

 

     Art. 195 bis. (Imprese di riassicurazione di altri Stati membri). [619]

     1. Le imprese di riassicurazione che hanno la sede legale in altri Stati membri sono soggette alla vigilanza prudenziale della autorità dello Stato membro di origine anche per l'attività svolta in regime di stabilimento o in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica.

     1-bis. Qualora l'IVASS abbia motivo di ritenere che le attività dell'impresa di riassicurazione di cui al comma 1 possa eventualmente compromettere la solidità finanziaria della stessa, ne informa l'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine di tale impresa [620].

     1-ter. L'IVASS informa l'autorità di vigilanza dello Stato di origine qualora abbia motivo di ritenere che l'impresa di riassicurazione di altro Stato membro che svolge attività rilevante nel territorio della Repubblica può destare preoccupazioni gravi e giustificate sugli interessi di tutela dei consumatori. Nei casi in cui non sia possibile giungere ad una soluzione congiunta tra l'IVASS e l'autorità dello Stato membro, l'IVASS può rinviare la questione all'AEAP e chiederne l'assistenza [621].

     2. Fermo restando quanto disposto al comma 1, l'IVASS, qualora accerti che l'impresa di riassicurazione non rispetta le disposizioni della legge italiana che è tenuta ad osservare, ne contesta la violazione e le ordina di conformarsi alle norme di legge e di attuazione.

     3. Qualora l'impresa non si conformi alle norme di legge e di attuazione, l'IVASS ne informa l'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine, chiedendo che vengano adottate le misure necessarie a far cessare le violazioni.

     4. Quando manchino o risultino inadeguati i provvedimenti dell'autorità dello Stato di origine, quando le irregolarità commesse possano pregiudicare interessi generali, l'IVASS può adottare nei confronti dell'impresa di riassicurazione, dopo averne informato l'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine, le misure necessarie, compreso il divieto di stipulare nuovi contratti di riassicurazione in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi. L'IVASS può rinviare la questione all'AEAP conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010 [622].

     5. Qualora l'impresa di riassicurazione che ha commesso l'infrazione operi attraverso una sede secondaria o possieda beni nel territorio della Repubblica, le sanzioni amministrative applicabili in base alle disposizioni della legge italiana sono adottate nei riguardi della sede secondaria o mediante confisca dei beni presenti in Italia.

     6. Le misure che comportano sanzioni o restrizioni all'esercizio dell'attività in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi sono notificate all'impresa interessata. Nelle comunicazioni con l'IVASS l'impresa di riassicurazione fa uso della lingua italiana.

     7. Delle misure adottate l'IVASS ordina la menzione, a spese dell'impresa di riassicurazione su quotidiani o attraverso altri sistemi di pubblicità individuati nel provvedimento, per il periodo di tempo ritenuto necessario. Dei provvedimenti adottati l'IVASS informa l'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine.

 

     Art. 195 ter. (Imprese di riassicurazione di Stati terzi). [623]

     1. Le sedi secondarie delle imprese di riassicurazione che hanno sede legale in Stati terzi sono soggette alla vigilanza dell'IVASS per l'attività svolta nel territorio della Repubblica.

 

     Art. 196. Modificazioni statutarie

     1. L'IVASS approva, nel rispetto della procedura stabilita con regolamento, le modificazioni degli statuti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione quando non contrastino con una sana e prudente gestione.

     2. Non si può dare corso all'iscrizione nel registro delle imprese se non consti l'approvazione prevista dal comma 1.

 

     Art. 197. Vigilanza sull'attuazione del programma di attività

     1. Per i primi tre esercizi l'impresa di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica è tenuta a presentare all'IVASS una relazione semestrale relativa all'esecuzione del programma di attività.

     2. Qualora dalla relazione risulti un grave squilibrio nella situazione finanziaria dell'impresa, l'IVASS può adottare le misure necessarie per il rispetto del programma e per ristabilire l'equilibrio della gestione.

     3. L'impresa comunica all'IVASS ogni variazione apportata al programma di attività, nonchè ogni variazione intervenuta nelle persone che ricoprono funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo, nei responsabili delle funzioni fondamentali nonchè nei soggetti che detengono una partecipazione indicata dall'articolo 68 nell'impresa di assicurazione. Le eventuali modifiche del programma di attività sono sottoposte all'approvazione dell'IVASS secondo la procedura stabilita con regolamento [624].

     4. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle sedi secondarie, stabilite nel territorio della Repubblica, di imprese di assicurazione aventi la sede legale in Stati terzi, ed alle imprese di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica ed alle sedi secondarie di imprese di riassicurazione di Stati terzi [625].

 

Capo III

Vigilanza sulle operazioni straordinarie delle imprese di assicurazione e di riassicurazione

 

     Art. 198. Trasferimento del portafoglio di imprese di assicurazione italiane

     1. Il trasferimento, parziale o totale, del portafoglio dell'impresa di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica è sottoposto, a cura della cedente, all'autorizzazione preventiva dell'IVASS, secondo la procedura stabilita con regolamento, con provvedimento da pubblicare nel Bollettino.

     2. Se il portafoglio è trasferito ad un'impresa di assicurazione che ha sede legale nel territorio della Repubblica, l'IVASS verifica che l'impresa cessionaria disponga dell'autorizzazione necessaria all'esercizio delle attività trasferite e che disponga, tenuto conto del trasferimento, dei fondi propri ammissibili necessari per coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui all'articolo 45-bis. Quando il portafoglio comprende obbligazioni e rischi assunti al di fuori del territorio della Repubblica, l'IVASS verifica inoltre che l'impresa soddisfi le condizioni previste per l'accesso all'attività in regime di stabilimento o di prestazione di servizi nello Stato membro dell'impresa cedente. Se il trasferimento comprende il portafoglio di sedi secondarie situate in altri Stati membri, è necessario il parere favorevole delle autorità di vigilanza interessate. Se il trasferimento comprende contratti stipulati in altri Stati membri in libertà di prestazione di servizi, è altresì necessario il parere favorevole delle autorità di vigilanza degli Stati membri dell'obbligazione e di ubicazione del rischio [626].

     3. Se il portafoglio è trasferito ad un'impresa di assicurazione che ha la sede legale in un altro Stato membro, compreso il caso in cui il portafoglio sia trasferito ad una sede secondaria della medesima impresa stabilita in Italia, spetta all'autorità di vigilanza dello Stato membro dell'impresa cessionaria attestare all'IVASS che la medesima è autorizzata all'esercizio delle attività trasferite e dispone, tenuto conto del trasferimento, dei fondi propri ammissibili necessari per coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui all'articolo 45-bis. L'IVASS verifica, nel caso in cui il portafoglio sia trasferito ad una sede secondaria situata in un altro Stato membro, che l'impresa cessionaria rispetti le disposizioni per l'accesso in regime di libertà di prestazione di servizi per l'attività esercitata nel territorio della Repubblica a seguito del trasferimento [627].

     4. Se le autorità di vigilanza di cui ai commi 2 e 3 non si pronunciano entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'IVASS, si considera che esse abbiano dato parere favorevole.

     5. Il portafoglio può essere trasferito anche ad imprese di assicurazione che hanno la sede legale in uno Stato terzo a condizione che:

     a) l'impresa cessionaria sia autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica, in regime di stabilimento, le attività ad essa trasferite;

     b) il trasferimento sia limitato ai contratti stipulati dall'impresa cedente nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento;

     c) il portafoglio sia attribuito alla sede secondaria dell'impresa cessionaria costituita nel territorio della Repubblica;

     d) la sede secondaria disponga, tenuto conto del trasferimento, del Requisito Patrimoniale di Solvibilità richiesto [628].

     Può essere trasferito ad imprese di assicurazione che hanno la sede legale in Stati terzi anche quella parte del portafoglio che sia costituito da contratti stipulati, in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, nello Stato terzo in cui è situata la sede legale dell'impresa cessionaria.

     Non può essere effettuato un trasferimento di portafoglio ad una sede secondaria dell'impresa di assicurazione che sia situata in uno Stato terzo.

     6. Se il trasferimento è effettuato ad un'impresa di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica o ad un'impresa di assicurazione con sede legale in altro Stato, ma a favore di una sede secondaria situata nel territorio della Repubblica, esso comporta altresì l'applicazione, per i rapporti di lavoro in corso alla data del provvedimento di autorizzazione, delle disposizioni dell'articolo 2112 del codice civile.

 

     Art. 199. Trasferimento del portafoglio di imprese di assicurazione di altri Stati membri [629]

     1. L'impresa di assicurazione di un altro Stato membro operante nel territorio della Repubblica comunica senza indugio all'IVASS di aver richiesto alla propria autorità di vigilanza l'autorizzazione al trasferimento del portafoglio dei contratti conclusi in Italia in regime di stabilimento o in libertà di prestazione di servizi.

     2. Se il portafoglio è trasferito ad un'impresa di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica, l'IVASS dà il suo assenso all'autorità di vigilanza dello Stato membro dell'impresa cedente, dopo aver verificato che l'impresa cessionaria è autorizzata all'esercizio delle attività trasferite e che dispone, tenuto conto del trasferimento, dei fondi propri ammissibili necessari per coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui all'articolo 45-bis. La medesima procedura si applica se il portafoglio trasferito da un'impresa di assicurazione di altro Stato membro all'impresa con sede legale nel territorio della Repubblica comprende obbligazioni assunte al di fuori del territorio italiano.

     3. Se il portafoglio è trasferito ad una sede secondaria in Italia di un'impresa di assicurazione che ha sede legale in altro Stato membro, l'IVASS dà il suo assenso all'autorità di vigilanza dello Stato di origine dell'impresa cedente dopo aver verificato che:

     a) l'impresa cessionaria soddisfa le condizioni per lo svolgimento dell'attività in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica;

     b) l'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine dell'impresa cedente ha accertato che l'impresa cessionaria dispone, tenuto conto del trasferimento, dei fondi propri ammissibili necessari per coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui all'articolo 45-bis.

     4. Se il portafoglio è trasferito ad un'impresa di assicurazione che ha sede legale in un altro Stato membro o ad una sua sede secondaria stabilita in altro Stato membro, l'IVASS dà il suo assenso all'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine dell'impresa cedente dopo aver verificato che:

     a) l'impresa cessionaria soddisfa le condizioni per lo svolgimento dell'attività in libera prestazione di servizi nel territorio della Repubblica;

     b) l'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine dell'impresa cedente ha accertato che la cessionaria dispone, tenuto conto del trasferimento, dei fondi propri ammissibili necessari per coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui all'articolo 45-bis.

     5. Se il portafoglio è trasferito ad una sede secondaria nel territorio della Repubblica di un'impresa che ha sede legale in uno Stato terzo, l'IVASS dà il suo assenso all'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine dell'impresa cedente dopo aver verificato che:

     a) la sede secondaria è autorizzata all'esercizio delle attività trasferite;

     b) l'autorità dello Stato membro di origine dell'impresa cedente ha accertato che l'impresa cessionaria dispone, tenuto conto del trasferimento, dei fondi propri ammissibili necessari per coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui all'articolo 45-bis.

Non può essere effettuato un trasferimento di portafoglio ad una sede secondaria dell'impresa cessionaria che sia situata in uno Stato terzo.

     6. L'IVASS pubblica nel Bollettino un avviso sui pareri resi e sui provvedimenti emessi dalle autorità di vigilanza degli altri Stati membri relativi ai trasferimenti di portafoglio autorizzati.

 

     Art. 200. Trasferimento del portafoglio di imprese di assicurazione di Stati terzi

     1. Il trasferimento, parziale o totale, del portafoglio della sede secondaria nel territorio della Repubblica di un'impresa di assicurazione di uno Stato terzo è sottoposto, a cura della cedente, all'autorizzazione preventiva dell'IVASS, secondo la procedura stabilita con regolamento, con provvedimento da pubblicare nel Bollettino.

     2. Il trasferimento può essere effettuato a favore di:

     a) un'impresa avente la sede legale nel territorio della Repubblica o in un altro Stato membro, a condizione che il portafoglio ceduto non sia trasferito ad una sede secondaria situata in uno Stato terzo;

     b) un'impresa avente la sede legale in uno Stato terzo, a condizione che il portafoglio ceduto sia trasferito ad una sede secondaria della stessa impresa che sia situata nel territorio della Repubblica.

     3. Nel caso di cui al comma 2, lettera a), l'impresa cessionaria soddisfa le condizioni rispettivamente previste all'articolo 198, commi 2 e 3, a seconda che il trasferimento sia effettuato a favore di un'impresa con sede legale nel territorio della Repubblica o in quello di altri Stati membri.

     4. Nel caso di cui al comma 2, lettera b), l'IVASS verifica che la sede secondaria dell'impresa cessionaria sia autorizzata all'esercizio delle attività trasferite e disponga, tenuto conto del trasferimento, dei fondi propri ammissibili necessari per coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui all'articolo 45-bis. Se il controllo di solvibilità, relativo alle attività esercitate in stabilimento sul territorio della Repubblica, è demandato all'autorità di vigilanza di un altro Stato membro dove l'impresa è altresì stabilita, la verifica compete alla medesima autorità, che ne rilascia attestazione all'IVASS [630].

     5. Ai trasferimenti di portafoglio disciplinati dal presente articolo si applica l'articolo 198, comma 6, sussistendone le condizioni ivi previste.

 

     Art. 201. Fusione e scissione di imprese di assicurazione

     1. L'IVASS autorizza, secondo la procedura stabilita con regolamento, le fusioni e le scissioni, alle quali prenda parte almeno un'impresa di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica, quando non contrastino con il criterio di sana e prudente gestione. Non si può dare corso all'iscrizione nel registro delle imprese del progetto di fusione o di scissione e della deliberazione assembleare che abbia apportato modifiche al relativo progetto se non consti l'autorizzazione dell'IVASS.

     2. Se la fusione è attuata per incorporazione, l'impresa di assicurazione incorporante che ha sede legale nel territorio della Repubblica deve dimostrare di disporre, tenuto conto della fusione, dei fondi propri ammissibili necessari per coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui all'articolo 45-bis. Se la fusione dà luogo alla costituzione di una nuova impresa con sede legale nel territorio della Repubblica, l'impresa deve disporre dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e dimostrare di possedere, tenuto conto della fusione, le attività a copertura delle riserve tecniche e dei fondi propri ammissibili necessari per coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui all'articolo 45-bis [631].

     3. La fusione è autorizzata dall'IVASS con provvedimento da pubblicare nel Bollettino. I provvedimenti che concedono o rifiutano l'autorizzazione sono specificamente e adeguatamente motivati e sono comunicati alle imprese interessate. Qualora alla fusione partecipino imprese di assicurazione aventi la sede legale in altri Stati membri, l'autorizzazione non può essere data se non dopo che sia stato acquisito il parere favorevole delle autorità di vigilanza di tali Stati.

     4. Se la fusione dà luogo all'incorporazione di un'impresa di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica in un'impresa con sede legale in altro Stato membro o alla costituzione di una nuova impresa con sede legale in un altro Stato membro, l'IVASS esprime parere favorevole dopo avere verificato che:

     a) l'impresa incorporante, o la nuova impresa di assicurazione, soddisfa le condizioni relative all'accesso all'attività in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi;

     b) l'impresa incorporante o la nuova impresa di assicurazione dispongono dei fondi propri ammissibili necessari per coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui all'articolo 45-bis, tenuto conto della fusione [632].

     Il provvedimento dell'IVASS è pubblicato nel Bollettino.

     5. Ai trasferimenti di portafoglio conseguenti ad una fusione o ad una scissione, si applica l'articolo 198, comma 6, sussistendone le condizioni ivi previste.

     6. Per quanto applicabili, le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 valgono anche per le operazioni di scissione.

 

     Art. 202. Trasferimento del portafoglio fusione e scissione di imprese di riassicurazione

     1. Il trasferimento del portafoglio dell'impresa di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica e la medesima operazione effettuata dalla sede secondaria di un'impresa con sede legale in uno Stato terzo sono sottoposti, a cura della cedente, all'autorizzazione preventiva dell'IVASS, secondo la procedura stabilita con regolamento, con provvedimento da pubblicare nel Bollettino. L'IVASS verifica che l'impresa cessionaria, qualora stabilita nel territorio della Repubblica, soddisfi le condizioni di accesso e comunque disponga dei fondi propri ammissibili necessari per coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui all'articolo 66-quater [633].

     2. La fusione e la scissione delle imprese di riassicurazione, alle quali prenda parte almeno un'impresa di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica, è autorizzata secondo le disposizioni di cui all'articolo 201, commi 1, 2, 3 e 4, intendendosi richiamata la corrispondente disciplina delle imprese di riassicurazione. Si applica l'articolo 198, comma 6, sussistendone le condizioni ivi previste.

 

Capo IV

COOPERAZIONE CON LE AUTORITÀ DI VIGILANZA DEGLI ALTRI STATI MEMBRI E COMUNICAZIONI ALLA COMMISSIONE EUROPEA E ALL'AEAP [634]

 

Sezione I [635]

Cooperazione con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri per la vigilanza sulle imprese di assicurazione e riassicurazione e sugli intermediari di assicurazione, anche a titolo accessorio, o di riassicurazione

 

     Art. 203. Autorizzazione relativa all'esercizio dell'attività assicurativa

     1. L'IVASS consulta in via preliminare le autorità competenti degli altri Stati membri in merito al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività richiesta da qualsiasi impresa di assicurazione o di riassicurazione che si trovi in una delle seguenti condizioni:

     a) sia controllata da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione autorizzata in un altro Stato membro;

     b) sia controllata da un'impresa che controlla un'altra impresa di assicurazione o di riassicurazione autorizzata in un altro Stato membro;

     c) sia controllata dalla stessa persona, fisica o giuridica, che controlla un'impresa di assicurazione o di riassicurazione autorizzata in un altro Stato membro [636].

     2. L'IVASS, altresì, consulta in via preliminare le autorità competenti degli altri Stati membri preposte alla vigilanza degli enti creditizi e delle imprese di investimento in merito al rilascio dell'autorizzazione ad un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che si trovi in una delle seguenti situazioni [637]:

     a) sia controllata da una banca o da un'impresa di investimento autorizzata nell'Unione europea;

     b) sia controllata da un'impresa che controlla una banca o un'impresa di investimento autorizzata nell'Unione europea;

     c) sia controllata dalla stessa persona, fisica o giuridica, che controlla una banca o un'impresa di investimento autorizzata nell'Unione europea.

     3. L'IVASS scambia reciprocamente e fornisce alle altre autorità competenti ai sensi delle rilevanti disposizioni dell'ordinamento dell'Unione europea sulla vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario le informazioni utili a valutare l'idoneità degli azionisti e la reputazione e l'esperienza dei soggetti ai quali sono attribuite le funzioni di amministrazione e di direzione partecipanti alla gestione di un'altra impresa dello stesso gruppo, anche ai fini delle verifiche delle condizioni di accesso e di esercizio dell'attività [638].

 

     Art. 203 bis. (Cooperazione per l'esercizio della vigilanza sulle società veicolo) [639]

     1. L'IVASS coopera e scambia informazioni con le Autorità di vigilanza degli altri Stati membri al fine di verificare i contratti conclusi dalle imprese di assicurazione o di riassicurazione aventi sede nel territorio della Repubblica con società veicolo aventi sede in un altro Stato membro o per verificare i contratti conclusi con società veicolo aventi sede nel territorio della Repubblica da imprese di assicurazione o di riassicurazione di altri Stati membri.

 

     Art. 204. Autorizzazione relativa all'assunzione di partecipazioni in imprese di assicurazione o di riassicurazione [640]

     1. L'IVASS, nei casi in cui è previsto il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 68, opera in piena consultazione con le Autorità competenti degli altri Stati membri allorchè l'acquisizione o la sottoscrizione di azioni sia effettuata da un acquirente che sia:

     a) una banca, un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione, un'impresa di investimento o una società di gestione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE autorizzati in un altro Stato membro;

     b) un'impresa madre, come definita secondo le rilevanti disposizioni dell'ordinamento dell'Unione europea sulla vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario, delle imprese di cui alla lettera a);

     c) una persona, fisica o giuridica, che controlla una delle imprese di cui alla lettera a) [641].

     1-bis. L'IVASS scambia con le Autorità competenti tempestivamente tutte le informazioni essenziali o pertinenti per la valutazione. A tale riguardo, comunica su richiesta tutte le informazioni pertinenti e, di propria iniziativa, tutte le informazioni essenziali [642].

     1-ter. L'IVASS nel provvedimento di autorizzazione indica eventuali pareri o riserve espressi dall'Autorità competente a vigilare sul potenziale acquirente [643].

 

     Art. 205. Poteri di indagine in collaborazione con le autorità di altri Stati membri

     1. L'IVASS può svolgere direttamente, o attraverso persone appositamente incaricate, ispezioni nei locali delle sedi secondarie delle imprese di assicurazioni o di riassicurazione operanti in regime di stabilimento in un altro Stato membro, dirette a verificare ogni elemento utile ai fini dell'esercizio della vigilanza sull'impresa. Prima di procedere all'ispezione l'IVASS informa l'autorità di vigilanza dello Stato membro della sede secondaria, la quale, ove lo richieda, ha diritto di parteciparvi [644].

     1-bis. Qualora l'IVASS abbia informato l'autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante della propria intenzione di procedere ad ispezioni nei locali della sede secondaria di cui al primo comma e all'IVASS non sia di fatto consentito il diritto di effettuarle, può rinviare la questione all'AEAP ai sensi dell'articolo 19 del regolamento UE n. 1094/2010 [645].

     2. L'autorità di vigilanza dello Stato membro d'origine di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che opera nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento può svolgere direttamente, o attraverso persone appositamente incaricate, ispezioni nei locali della sede secondaria da questa costituita, dirette a verificare ogni elemento utile ai fini dell'esercizio della vigilanza sull'impresa stessa. Prima di procedere all'ispezione l'autorità di vigilanza informa l'IVASS, il quale, ove lo richieda, ha diritto di partecipare all'ispezione stessa [646].

     2-bis. Qualora l'IVASS sia di fatto impossibilitato ad esercitare il diritto di partecipazione di cui al comma 2, può rinviare la questione all'AEAP ai sensi dell'articolo 19 del regolamento UE n. 1094/2010 [647].

 

     Art. 205 bis. (Vigilanza sulle funzioni e le attività esternalizzate dalle imprese aventi sede nel territorio della Repubblica) [648]

     1. L'IVASS può effettuare, direttamente o attraverso persone appositamente incaricate, ispezioni nei locali del fornitore delle attività esternalizzate avente sede in altro Stato membro, dirette a verificare ogni elemento utile ai fini dell'esercizio dell'attività di vigilanza sulle funzioni e le attività esternalizzate.

     2. Prima di procedere all'ispezione l'IVASS informa l'autorità competente dello Stato membro in cui ha sede il fornitore. Nel caso in cui non sia individuabile un'autorità competente, l'informativa è fornita all'autorità di vigilanza assicurativa dello stesso Stato membro.

     3. L'IVASS può delegare l'ispezione di cui al comma 1 all'autorità di vigilanza dello Stato membro in cui ha sede il fornitore.

     4. Qualora l'IVASS abbia informato l'autorità competente dello Stato membro in cui ha sede il fornitore di servizi della propria intenzione di procedere a un'ispezione nei locali del fornitore ai sensi del comma 1 o dell'articolo 30-septies, comma 5, lettera c), e all'IVASS non sia di fatto consentito il diritto di effettuarle, l'IVASS può rinviare la questione all'AEAP ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

     5. L'autorità di vigilanza dello Stato membro d'origine di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, il cui fornitore di attività esternalizzate abbia sede nel territorio della Repubblica, può svolgere, direttamente o attraverso persone appositamente incaricate, ispezioni nei locali del fornitore, dirette a verificare ogni elemento utile ai fini dell'esercizio dell'attività di vigilanza sulle funzioni e le attività esternalizzate. Prima di procedere all'ispezione l'autorità di vigilanza informa l'IVASS. L'IVASS, ove lo richieda, ha diritto di parteciparvi.

     6. L'autorità di vigilanza può delegare l'ispezione di cui al comma 5 all'IVASS.

 

     Art. 205 ter. (Cooperazione per la vigilanza sulle imprese di assicurazione e riassicurazione e sugli intermediari di assicurazione, anche a titolo accessorio, o di riassicurazione). [649]

     1. L'IVASS collabora con i soggetti di cui all'articolo 10 e secondo le modalità e alle condizioni previste da tale disposizione, al fine di agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni, anche con riguardo all'esercizio dell'attività di distribuzione assicurativa o riassicurativa.

     2. Ai fini della iscrizione al registro di cui all'articolo 109 e di quello unico europeo tenuto dall'AEAP, l'IVASS e le altre autorità competenti si scambiano, su base regolare, ogni informazione riguardante la sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 109, 109-bis, 110, 111 e 112 in capo ai distributori di prodotti assicurativi e riassicurativi.

     3. L'IVASS e le altre autorità competenti si scambiano altresì informazioni riguardo ai distributori di prodotti assicurativi e riassicurativi a cui è stata irrogata una misura sanzionatoria di cui al Titolo XVIII o un'altra misura di cui ai Titoli IX, XIII, XIV, rilevanti ai fini dell'eventuale adozione di un provvedimento diretto alla cancellazione dal registro di cui all'articolo 109, ai sensi dell'articolo 113, o dal registro europeo.

 

     Art. 206. Assistenza per l'esercizio della vigilanza supplementare [650]

     [1. L'ISVAP può chiedere alle autorità competenti di un altro Stato membro di effettuare accertamenti ovvero concordare altre modalità per le verifiche necessarie all'esercizio della vigilanza supplementare, se intende acquisire informazioni riguardanti un'impresa avente sede legale in un altro Stato membro che sia un'impresa di assicurazione o di riassicurazione controllata o partecipata dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione soggetta a vigilanza supplementare, ovvero informazioni che riguardano un'impresa che sia:

     a) un'impresa controllata dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione soggetta a vigilanza supplementare avente sede nel territorio della Repubblica;

     b) un'impresa controllante l'impresa di assicurazione o di riassicurazione soggetta a vigilanza supplementare avente sede nel territorio della Repubblica;

     c) un'impresa controllata da un'impresa controllante l'impresa di assicurazione o di riassicurazione soggetta a vigilanza supplementare avente sede nel territorio della Repubblica o un'impresa comunque con quest'ultima soggetta a direzione unitaria ai sensi dell'articolo 96 [651].

     2. L'autorità di vigilanza competente di un altro Stato membro può chiedere all'ISVAP di procedere a verifiche ispettive presso imprese con sede legale nel territorio della Repubblica comprese nell'area della vigilanza supplementare di competenza dell'autorità richiedente. L'ISVAP procede direttamente ovvero può consentire che la verifica sia effettuata dalle autorità che hanno fatto la richiesta ovvero da una società di revisione iscritta all'albo di cui al testo unico dell'intermediazione finanziaria, o da un revisore contabile iscritto nel registro previsto dalla legge. Qualora l'autorità richiedente non proceda direttamente alla verifica, può prendervi parte. La verifica può riguardare le seguenti imprese:

     a) imprese di assicurazione o di riassicurazione controllate o partecipate da un'impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro [652];

     b) imprese controllate o imprese controllanti di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione avente sede legale in un altro Stato membro [653];

     c) imprese controllate da un'impresa controllante l'impresa di assicurazione o di riassicurazione avente sede legale in un altro Stato membro [654].

     3. Gli accertamenti ispettivi nei confronti di imprese diverse da quelle di assicurazione e riassicurazione sono limitati alla verifica dell'esattezza dei dati e delle informazioni utili per l'esercizio della vigilanza supplementare.

     4. L'ISVAP può concordare con le autorità competenti degli Stati terzi modalità per l'ispezione di succursali di imprese di assicurazione e di riassicurazione insediate nei rispettivi territori.]

 

Sezione II. [655]

COOPERAZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA VIGILANZA SUL GRUPPO

 

     Art. 206 bis. (Collegio delle autorità di vigilanza) [656]

     1. Per agevolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza sul gruppo, le autorità di vigilanza sulle imprese del gruppo costituiscono il Collegio delle autorità di vigilanza, presieduto dall'autorità di vigilanza sul gruppo.

     2. Il Collegio delle autorità di vigilanza garantisce che le procedure di cooperazione, di scambio delle informazioni e di consultazione fra le autorità di vigilanza del Collegio siano effettivamente applicate in conformità al presente titolo al fine di promuovere la convergenza delle rispettive decisioni e attività.

     3. Se l'autorità di vigilanza sul gruppo non adempie ai compiti e non assolve ai poteri ad essa assegnati dalle disposizioni di cui al presente codice e dalle relative disposizioni di attuazione o se i membri del Collegio delle autorità di vigilanza non cooperano nella misura richiesta dai commi 1 e 2, ciascuna autorità di vigilanza interessata del gruppo può rinviare la questione all'AEAP conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

     4. Fanno parte del Collegio delle autorità di vigilanza l'autorità di vigilanza sul gruppo, le autorità di vigilanza degli Stati membri in cui hanno sede le imprese controllate e l'AEAP, conformemente all'articolo 21 del regolamento (UE) n. 1094/2010. Al solo fine di agevolare lo scambio di informazioni, partecipano al Collegio delle autorità di vigilanza le autorità di vigilanza sulle imprese partecipate e sulle sedi secondarie di rilievo.

     5. Alcune attività possono essere svolte da un numero ridotto di autorità di vigilanza qualora ciò sia necessario per garantire l'efficienza dell'operato del Collegio.

 

     Art. 206 ter. (Accordi di coordinamento) [657]

     1. L'istituzione e il funzionamento del Collegio delle autorità di vigilanza è disciplinato da accordi di coordinamento conclusi dall'autorità di vigilanza sul gruppo e dalle altre autorità di vigilanza interessate. In caso di opinioni divergenti sugli accordi di coordinamento, ciascuna autorità del Collegio può rinviare la questione all'AEAP conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

     2. L'autorità di vigilanza sul gruppo adegua la sua decisione definitiva a quella dell'AEAP e trasmette la decisione alle altre autorità di vigilanza sulle società del gruppo interessate.

     3. Gli accordi di coordinamento di cui ai commi 1 e 2 disciplinano:

     a) i processi decisionali di vigilanza di gruppo, con particolare riferimento al modello interno di gruppo, alla maggiorazione di capitale a livello di gruppo e all'individuazione dell'autorità di vigilanza sul gruppo;

     b) le procedure di consultazione tra le autorità di vigilanza interessate previste dalle disposizioni dell'Unione europea.

     4. Fatti salvi i diritti e gli obblighi assegnati all'autorità di vigilanza sul gruppo e alle altre autorità di vigilanza sulle imprese del gruppo, gli accordi di coordinamento possono assegnare ulteriori compiti alle stesse o all'AEAP, purchè tale assegnazione migliori l'efficienza della vigilanza sul gruppo e non pregiudichi le attività delle autorità di vigilanza che compongono il Collegio rispetto alle loro responsabilità individuali.

     5. Gli accordi di coordinamento possono altresì prevedere procedure per:

     a) la consultazione tra le autorità di vigilanza sulle imprese del gruppo prevista dalle disposizioni dell'Unione europea, con particolare riferimento alle disposizioni relative all'ambito di applicazione della vigilanza di gruppo e alle disposizioni sul governo societario, alle disposizioni relative al calcolo della solvibilità di gruppo, alle disposizioni relative alla vigilanza sulle operazioni infragruppo e sulla concentrazione dei rischi di cui al Titolo XV;

     b) la cooperazione con le altre autorità di vigilanza.

 

     Art. 207. Scambi di informazioni per l'esercizio della vigilanza supplementare [658]

     [1. Se un'impresa controllata o partecipata da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di cui all'articolo 210, comma 1, ha sede legale in un altro Stato membro, l'ISVAP può chiedere all'autorità di vigilanza dello Stato di origine le informazioni necessarie relativamente al trasferimento degli elementi costitutivi del margine di solvibilità [659].

     2. L'ISVAP fornisce alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri le informazioni alle medesime necessarie per verificare che gli elementi costitutivi del margine di solvibilità di imprese di assicurazione o di riassicurazione soggette alla vigilanza dell'ISVAP, controllate o partecipate da imprese di assicurazione soggette a vigilanza supplementare da parte di tali autorità, possano effettivamente essere resi disponibili per soddisfare la situazione di solvibilità corretta di tali imprese [660].]

 

     Art. 207 bis. (Collaborazione e scambio informativo tra le autorità di vigilanza) [661]

     1. Le autorità di vigilanza sulle imprese del gruppo collaborano strettamente, in particolare nei casi in cui un'impresa di assicurazione o di riassicurazione si trovi in difficoltà finanziarie.

     2. Le autorità di vigilanza sulle imprese del gruppo si scambiano reciprocamente le informazioni necessarie a consentire e agevolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza nell'ambito delle proprie competenze, allo scopo di assicurare che dispongano della stessa quantità di informazioni pertinenti.

     3. Ai fini di cui al comma 2, le autorità di vigilanza sulle imprese del gruppo si comunicano senza indugio ogni informazione pertinente non appena ne entrino in possesso oppure, laddove sia richiesto, procedono a uno scambio di informazioni. Le informazioni di cui al presente comma comprendono anche le informazioni in merito alle azioni del gruppo e delle autorità di vigilanza, nonchè le informazioni fornite dal gruppo.

     4. Se un'autorità di vigilanza non ha comunicato informazioni pertinenti oppure è stata respinta una richiesta di collaborazione, in particolare per lo scambio di informazioni pertinenti, oppure non è stato dato seguito a tale richiesta entro due settimane, le autorità di vigilanza possono rinviare la questione all'EIOPA che può agire conformemente ai poteri di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

     5. Qualora la società al vertice del gruppo non abbia fornito entro un termine ragionevole all'autorità di vigilanza sul gruppo o ad altre autorità di vigilanza sulle imprese del gruppo informazioni su una società italiana facente parte del gruppo, l'IVASS collabora con l'autorità richiedente per l'acquisizione di informazioni dalla società italiana.

     6. Le autorità responsabili della vigilanza sulle singole imprese di assicurazione e di riassicurazione appartenenti a un gruppo e l'autorità di vigilanza sul gruppo convocano senza indugio una riunione di tutte le autorità di vigilanza partecipanti alla vigilanza di gruppo almeno nei seguenti casi, allorchè:

     a) vengono a conoscenza di una grave violazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilità o del Requisito Patrimoniale Minimo di una singola impresa di assicurazione o di riassicurazione;

     b) vengono a conoscenza di una grave violazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo calcolato in base a dati consolidati, o del requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo aggregato in conformità di qualunque metodo di calcolo usato conformemente al Titolo XV, Capo I ter;

     c) si verificano o si sono verificate altre circostanze eccezionali.

 

     Art. 207 ter. (Consultazione tra autorità di vigilanza) [662]

     1. Fatti salvi gli articoli 206-bis e 206-ter, 207-septies e 212-bis, le autorità di vigilanza interessate, quando una decisione è rilevante per l'espletamento dei compiti di vigilanza di altre autorità di vigilanza, prima di adottare tale decisione si consultano nell'ambito del collegio delle autorità di vigilanza sui seguenti aspetti:

     a) le modifiche dell'assetto azionario, della struttura organizzativa o decisionale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione di un gruppo che richiedono l'autorizzazione delle autorità di vigilanza;

     b) la decisione sull'estensione del periodo ammesso per il risanamento a norma dell'articolo 222, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater;

     c) le principali sanzioni e misure eccezionali adottate dalle autorità di vigilanza interessate, ivi compresa l'imposizione di una maggiorazione del requisito patrimoniale di solvibilità ai sensi dell'articolo 47-sexies e l'imposizione di limitazioni nell'uso di un modello interno per il calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità conformemente agli articoli da 46-bis a 46-quinquiesdecies. Nel caso di cui alle lettere b) e c), l'autorità di vigilanza sul gruppo è sempre consultata.

     2. In ogni caso le autorità di vigilanza interessate si consultano prima di adottare decisioni basate su informazioni ricevute da altre autorità di vigilanza.

     3. Fatti salvi gli articoli 206-bis, 206-ter, 207-septies e 212-bis, un'autorità di vigilanza sulle imprese del gruppo può decidere di non consultare le altre autorità di vigilanza in caso di urgenza o quando la consultazione rischi di compromettere l'efficacia della decisione, dandone tempestiva informativa alle altre autorità di vigilanza interessate.

 

     Art. 207 quater. (Collaborazione con le autorità responsabili per gli enti creditizi e le imprese di investimento) [663]

     1. Quando un'impresa di assicurazione o di riassicurazione e un ente creditizio o un'impresa di investimento, o entrambi sono direttamente o indirettamente legati o hanno un'impresa partecipante comune, le autorità di vigilanza sulle società del gruppo e le autorità responsabili della vigilanza di tali altre società collaborano strettamente. Fatte salve le loro rispettive competenze, tali autorità si scambiano ogni informazione volta a semplificare le proprie funzioni.

 

     Art. 207 quinquies. (Segreto professionale e riservatezza) [664]

     1. L'IVASS può procedere allo scambio di informazioni con le altre autorità di vigilanza interessate e con le altre autorità di vigilanza conformemente alle disposizioni di cui al presente Capo.

     2. Le informazioni ricevute nell'ambito dell'esercizio della vigilanza sul gruppo, in particolare le informazioni scambiate tra l'IVASS e le altre autorità di vigilanza interessate o con le altre autorità, sono sottoposte al segreto d'ufficio ai sensi degli articoli 10 e 10-bis.

 

     Art. 207 sexies. (Autorità di vigilanza sul gruppo) [665]

     1. L'IVASS, nel caso in cui sia competente all'esercizio della vigilanza su tutte le imprese di assicurazione o di riassicurazione del gruppo, è designata autorità di vigilanza sul gruppo. In tal caso l'IVASS è responsabile del coordinamento e dell'esercizio della vigilanza sul gruppo.

     2. Fatto salvo quanto previsto dai commi 1 e 3, l'IVASS esercita le funzioni di autorità di vigilanza sul gruppo secondo i seguenti criteri:

     a) se al vertice del gruppo vi è un'impresa di assicurazione o di riassicurazione e l'IVASS ha autorizzato tale impresa;

     b) se al vertice del gruppo non vi è un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, l'IVASS è considerata autorità di vigilanza sul gruppo sulla base dei seguenti criteri:

     1) nel caso in cui l'IVASS ha autorizzato l'impresa di assicurazione o di riassicurazione la cui società controllante sia una società di partecipazione assicurativa o una società di partecipazione finanziaria mista;

     2) nel caso in cui l'IVASS ha autorizzato l'impresa di assicurazione o di riassicurazione con sede nel territorio della Repubblica, qualora più imprese di assicurazione o di riassicurazione del gruppo con sede in diversi Stati membri abbiano come società controllante la stessa società di partecipazione assicurativa o società di partecipazione finanziaria mista e tale società di partecipazione assicurativa o di partecipazione finanziaria mista abbia sede nel territorio della Repubblica;

     3) nel caso in cui l'IVASS ha autorizzato l'impresa di assicurazione o di riassicurazione con il totale dello stato patrimoniale più elevato, qualora al vertice del gruppo vi siano più società di partecipazione assicurativa o società di partecipazione finanziaria mista con sede in diversi Stati membri, in ciascuno dei quali si trova un'impresa di assicurazione o di riassicurazione;

     4) nel caso in cui l'IVASS ha autorizzato l'impresa di assicurazione o di riassicurazione con il totale dello stato patrimoniale più elevato, qualora più imprese di assicurazione o di riassicurazione del gruppo con sede in diversi Stati membri abbiano come società controllante la stessa società di partecipazione assicurativa o società di partecipazione finanziaria mista e nessuna di tali imprese sia stata autorizzata nello Stato membro nel quale ha sede la società di partecipazione assicurativa o la società di partecipazione finanziaria mista;

     5) nel caso in cui l'IVASS ha autorizzato l'impresa di assicurazione o di riassicurazione con il totale dello stato patrimoniale più elevato, qualora il gruppo non abbia una società controllante, o in qualsiasi altro caso diverso da quelli di cui ai numeri da 1) a 4).

     3. Qualora non ricorrano i criteri di cui ai commi 1 e 2, il ruolo di autorità di vigilanza sul gruppo è assunto dall'autorità di vigilanza risultata competente applicando i criteri previsti dall'articolo 247 della direttiva 2009/138/CE.

     4. In casi particolari, l'IVASS e le altre autorità di vigilanza interessate sulle imprese del gruppo, su richiesta di una di esse, possono con decisione congiunta derogare ai criteri fissati ai commi 2 e 3, qualora l'applicazione di tali criteri non sia opportuna, avuto riguardo alla struttura del gruppo ed all'importanza relativa delle attività delle imprese di assicurazione e di riassicurazione nei vari Stati membri, e designare un'altra autorità di vigilanza come autorità di vigilanza sul gruppo. A tal fine, l'IVASS, o altra autorità di vigilanza interessata sulle imprese del gruppo, può chiedere che sia avviata una discussione sulla possibilità che siano applicati i criteri di cui ai commi 2 e 3. La discussione si tiene al massimo annualmente.

     5. L'IVASS e le altre autorità di vigilanza interessate delle imprese sul gruppo, previa consultazione del gruppo medesimo, adottano la decisione congiunta di cui al comma 3 entro tre mesi dalla richiesta di discussione. L'IVASS trasmette al gruppo la decisione congiunta, pienamente motivata.

     6. Durante il periodo di tre mesi di cui al comma 4, ciascuna delle autorità di vigilanza interessate sulle imprese appartenenti al gruppo può rinviare la questione all'AEAP, conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010. In tal caso, l'IVASS e le autorità di vigilanza interessate posticipano la loro decisione congiunta in attesa di una decisione eventualmente adottata dall'AEAP, entro un mese dal rinvio, a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, di tale regolamento, e adeguano la loro decisione congiunta a quella dell'AEAP. Tale decisione congiunta è riconosciuta come determinante e applicata dall'IVASS e dalle autorità di vigilanza interessate. Il periodo di tre mesi è considerato periodo di conciliazione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, di tale regolamento.

     7. Il rinvio all'AEAP di cui al comma 6 non può essere effettuato dopo la scadenza del periodo di tre mesi o dopo il raggiungimento di una decisione congiunta. L'autorità di vigilanza sul gruppo designata trasmette al gruppo e al collegio delle autorità di vigilanza la decisione congiunta pienamente motivata.

     8. In mancanza di una decisione congiunta che deroghi ai criteri di cui al comma 2, l'IVASS esercita le funzioni di autorità di vigilanza sul gruppo qualora sia l'autorità di vigilanza individuata ai sensi del medesimo comma 2.

 

     Art. 207 septies. (Funzioni dell'IVASS in qualità di Autorità di Vigilanza sul gruppo) [666]

     1. L'IVASS, in qualità di Autorità di vigilanza sul gruppo:

     a) trasmette all'AEAP le informazioni sul funzionamento dei collegi delle autorità di vigilanza e in merito a qualsiasi difficoltà incontrata che possa essere rilevante ai fini dell'esame che l'AEAP effettua, almeno ogni tre anni, sul funzionamento operativo dei collegi, al fine di valutarne i livelli di convergenza;

     b) trasmette alle autorità di vigilanza sulle imprese del gruppo e all'AEAP le informazioni concernenti il gruppo con riferimento agli stretti legami e alla relazione sulla solvibilità di gruppo e alla condizione finanziaria, nonchè quelle acquisite ai sensi dell'articolo 214-bis, in particolare per quanto concerne la forma giuridica e la struttura di governo societario e organizzativa del gruppo;

     c) coordina la raccolta e la diffusione delle informazioni rilevanti o essenziali, anche in situazioni di emergenza, e divulga le informazioni importanti per l'esercizio delle funzioni di vigilanza da parte delle autorità di vigilanza sulle imprese del gruppo;

     d) pianifica e coordina, in collaborazione con le autorità di vigilanza sulle imprese del gruppo, le attività di vigilanza sul gruppo, anche in situazioni di emergenza, tramite riunioni regolari organizzate almeno annualmente o con ogni altro mezzo idoneo, tenendo conto della natura, della portata e della complessità dei rischi inerenti all'attività di tutte le imprese che appartengono al gruppo;

     e) svolge ulteriori compiti, adotta le misure e decisioni assegnate dalle disposizioni legislative, regolamentari e dalle norme europee direttamente applicabili, in particolare espleta la procedura di convalida del modello interno a livello di gruppo e la procedura di autorizzazione ad applicare il regime di vigilanza sulla solvibilità di gruppo con gestione centralizzata dei rischi.

     2. L'IVASS può invitare le autorità di vigilanza dello Stato membro in cui ha sede una impresa controllante a richiedere alla società controllante ogni informazione pertinente per l'esercizio delle funzioni di coordinamento di cui al comma 1.

     3. Nel caso di informazioni di cui all'articolo 213, commi 2, 3 e 4, già trasmesse ad un'altra autorità di vigilanza, l'IVASS contatta, se possibile, tale autorità per evitare la duplicazione della trasmissione delle informazioni alle diverse autorità che partecipano alla vigilanza.

 

     Art. 207 octies. (Cooperazione per l'autorizzazione del modello interno di gruppo) [667]

     1. Nel caso in cui un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, in qualità di ultima società controllante italiana ai sensi dell'articolo 210, comma 2, e le sue imprese partecipate o controllate o congiuntamente le imprese partecipate o controllate di una società di partecipazione assicurativa, in qualità di ultima società controllante italiana ai sensi dell'articolo 210, comma 2, abbiano presentato la domanda per ottenere l'autorizzazione a calcolare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidato e il Requisito Patrimoniale di Solvibilità delle imprese di assicurazione e riassicurazione appartenenti al gruppo sulla base di un modello interno, l'IVASS, in qualità di autorità di vigilanza sul gruppo, e le autorità di vigilanza interessate collaborano al fine di decidere se concedere o meno l'autorizzazione richiesta, prevedendo altresì eventuali termini e condizioni a cui subordinare la stessa.

     2. La richiesta di autorizzazione all'utilizzo del modello interno, di cui al comma 1, è presentata all'IVASS che informa gli altri membri del collegio delle autorità di vigilanza, inclusa l'AEAP, e trasmette loro tempestivamente la domanda completa, comprensiva della documentazione presentata. L'IVASS può chiedere l'assistenza tecnica all'AEAP per la decisione sulla domanda, secondo quanto previsto all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1094/2010 [668].

     3. L'IVASS e le altre autorità di vigilanza interessate si adoperano per pervenire ad una decisione congiunta sulla domanda entro sei mesi dalla ricezione della domanda completa da parte dell'IVASS.

     4. Se nel termine di sei mesi di cui al comma 3, una qualunque delle autorità di vigilanza interessate rinvia la questione all'AEAP, conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010, l'IVASS differisce la sua decisione in attesa della decisione eventualmente adottata dall'AEAP, conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, di tale regolamento e adegua la propria decisione a quella dell'AEAP.

     5. La decisione di cui al comma 4, adottata dall'AEAP entro un mese, è riconosciuta come determinante ed è applicata dalle autorità di vigilanza interessate. La questione non può essere rinviata all'AEAP dopo la scadenza del termine di sei mesi o dopo che è stata adottata una decisione congiunta. L'IVASS decide in via definitiva se l'AEAP non adotta la decisione conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1094/2010. Tale decisione è riconosciuta come determinante e applicata dalle autorità di vigilanza interessate. Il periodo di sei mesi è considerato la fase di conciliazione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, del predetto regolamento [669].

     6. Se le autorità di vigilanza interessate sono pervenute alla decisione congiunta di cui al comma 3, l'IVASS trasmette al richiedente un documento contenente le motivazioni complete.

     7. In mancanza di una decisione congiunta delle autorità di vigilanza interessate entro il termine di sei mesi di cui al comma 3, l'IVASS decide autonomamente in merito alla domanda, tenendo in debita considerazione eventuali pareri e riserve delle autorità di vigilanza interessate espressi nel termine di sei mesi. L'IVASS trasmette un documento contenente la decisione pienamente motivata al richiedente e alle altre autorità di vigilanza interessate che la riconoscono come determinante e la applicano.

     8. Nell'ipotesi in cui una delle autorità di vigilanza interessate ritenga che il profilo di rischio di un'impresa di assicurazione o riassicurazione soggetta alla sua vigilanza si discosti significativamente dalle ipotesi sottese al modello interno approvato a livello di gruppo e fino a quando l'impresa non affronti adeguatamente le riserve dell'autorità di vigilanza, quest'ultima può, nei casi di cui all'articolo 47-sexies, proporre di:

     a) imporre una maggiorazione di capitale rispetto al Requisito Patrimoniale di Solvibilità di tale impresa di assicurazione o di riassicurazione risultante dall'applicazione del predetto modello interno;

     b) in circostanze eccezionali in cui la maggiorazione di capitale di cui alla lettera a) risulti inappropriata, imporre all'impresa di calcolare il suo Requisito Patrimoniale di solvibilità sulla base della formula standard in conformità alle previsioni di cui al Titolo III, Capo IV-bis, Sezioni I e II.

     9. Secondo quanto previsto dall'articolo 47-sexies, comma 1, lettere a) e c), l'autorità di vigilanza può imporre una maggiorazione del capitale rispetto al Requisito Patrimoniale di Solvibilità di tale impresa di assicurazione o riassicurazione risultante dall'applicazione della formula standard. L'autorità di vigilanza comunica le ragioni delle eventuali decisioni, adottate ai sensi del presente comma e del comma 10, sia all'impresa di assicurazione o riassicurazione, sia agli altri membri del collegio delle autorità di vigilanza.

     10. L'IVASS, quando non è Autorità di vigilanza sul gruppo ai sensi del comma 1, collabora con l'Autorità di vigilanza sul gruppo con sede in altro Stato membro al fine di procedere all'autorizzazione del modello interno di gruppo. In ogni caso l'IVASS può avvalersi del potere di imporre una maggiorazione di capitale quando ricorrono le condizioni di cui ai commi 8 e 9.

 

Sezione III. [670]

COMUNICAZIONI ALLA COMMISSIONE EUROPEA E ALL'AEAP

 

     Art. 208. (Comunicazioni alla Commissione europea e all'AEAP e alle autorità di vigilanza di altri Stati membri relativamente ad imprese di Stati membri e di Stati terzi) [671]

     1. L'IVASS comunica alla Commissione europea, all'AEAP e alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri:

     a) ogni autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa o riassicurativa rilasciata ad un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di nuova costituzione che sia controllata, direttamente o indirettamente, da imprese di assicurazione o di riassicurazione aventi la sede legale in uno Stato terzo;

     b) ogni autorizzazione all'acquisizione, da parte di imprese di assicurazione o di riassicurazione aventi la sede legale in uno Stato terzo, di partecipazioni di controllo in imprese di assicurazione o di riassicurazione aventi la sede legale nel territorio della Repubblica.

     1-bis. Se l'autorizzazione è stata rilasciata ad un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che si trovi nella situazione di cui alla lettera a), la struttura dei rapporti di controllo è specificamente indicata nella comunicazione che l'IVASS invia alla Commissione europea, all'AEAP e alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri.

     2. L'IVASS informa la Commissione europea e l'AEAP delle difficoltà di carattere generale eventualmente incontrate dalle imprese e dagli intermediari, anche a titolo accessorio, aventi la sede legale nel territorio della Repubblica nell'accesso e nell'esercizio dell'attività in regime di stabilimento in uno Stato terzo [672].

 

     Art. 208 bis. (Comunicazioni relative alla inosservanza delle disposizioni di legge da parte di un'impresa di assicurazione) [673]

     1. L'IVASS comunica alla Commissione e all'AEAP il numero e il tipo di casi che hanno comportato un rifiuto ai sensi degli articoli 17, comma 2 e 19, comma 2 e in cui siano state adottate le misure di cui al comma 4 dell'articolo 193.

 

     Art. 208 ter. (Cooperazione per l'applicazione delle disposizioni sulla coassicurazione comunitaria) [674]

     1. L'IVASS collabora con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri e con la Commissione europea ai fini di esaminare eventuali difficoltà insorte in relazione ai contratti di coassicurazione comunitaria e per verificare che le disposizioni dell'Unione europea siano correttamente applicate.

 

     Art. 208 quater. (Piattaforme di collaborazione costituite dall'AEAP). [675]

     1. L'IVASS fornisce tempestivamente, su richiesta dell'AEAP, tutte le informazioni necessarie per consentire il corretto funzionamento delle piattaforme di collaborazione costituite presso l'AEAP.

     2. L'IVASS può richiedere la creazione, richiedendone la relativa costituzione, di piattaforme di collaborazione con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri o aderire a piattaforme esistenti.

 

     Art. 209. Comunicazioni alla Commissione europea sulle assicurazioni obbligatorie

     1. L'IVASS comunica alla Commissione europea le assicurazioni di cui la legge italiana dispone l'obbligatorietà, indicando le disposizioni, legislative e di attuazione, vigenti per ciascuna di esse e specifica le informazioni che è necessario riportare nel documento che l'impresa di assicurazione consegna all'assicurato per l'attestazione dell'avvenuto assolvimento dell'obbligo.

 

Titolo XV

VIGILANZA SUL GRUPPO [676]

 

Capo I

Vigilanza sul gruppo [677]

 

     Art. 210. (Vigilanza sul gruppo) [678]

     1. La vigilanza a livello di gruppo si applica, in base a quanto previsto dal presente Titolo e secondo le disposizioni stabilite da IVASS con regolamento:

     a) alle imprese di assicurazione o di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica che siano controllanti o partecipanti in almeno un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, o in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione avente sede legale in uno Stato terzo;

     b) alle imprese di assicurazione o di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica che siano controllate da una società di partecipazione assicurativa o da una società di partecipazione finanziaria mista con sede nel territorio della Repubblica o in un altro Stato membro;

     c) alle imprese di assicurazione o di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica che siano controllate da una società di partecipazione assicurativa, una società di partecipazione finanziaria mista o da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo;

     d) alle imprese di assicurazione o di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica che siano controllate da una società di partecipazione assicurativa mista;

     e) alle imprese di assicurazione o di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica che controllano una società strumentale;

     f) alle imprese di assicurazione o di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica soggette a direzione unitaria ai sensi dell'articolo 96.

     2. Fatto salvo quanto previsto dai Capi IV-bis e IV-ter, l'IVASS esercita la vigilanza sul gruppo a livello dell'ultima società controllante italiana, ovvero l'impresa di assicurazione o di riassicurazione, la società di partecipazione assicurativa o di partecipazione finanziaria mista con sede nel territorio della Repubblica che, nell'ambito del gruppo, non è a sua volta controllata da una impresa di assicurazione o di riassicurazione, da una società di partecipazione assicurativa o da una società di partecipazione finanziaria mista con sede nel territorio della Repubblica.

     3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 220-octies, comma 4, nel caso in cui non sussiste un'ultima società controllante italiana ai sensi del comma 2, l'IVASS determina le modalità applicative della vigilanza sul gruppo, inclusa l'individuazione della società responsabile degli adempimenti di cui al presente codice in luogo della ultima società controllante italiana.

     4. Fatto salvo quanto previsto dal presente Titolo, le disposizioni in materia di vigilanza sulle imprese di assicurazione o di riassicurazione del presente codice continuano ad applicarsi alle stesse.

     5. Ai fini del presente Titolo, le sedi secondarie nel territorio della Repubblica di imprese di assicurazione o riassicurazione con sede in uno Stato terzo sono considerate alla stregua di imprese di assicurazione o riassicurazione italiane.

 

     Art. 210 bis. (Altre disposizioni applicabili) [679]

     1. L'IVASS può individuare, con provvedimenti di carattere generale o specifici, i casi in cui una o più disposizioni adottate ai sensi del presente Titolo, in particolare relative alla concentrazione dei rischi e alle operazioni infragruppo, non si applicano qualora l'ultima società controllante di cui all'articolo 210, comma 2, sia una impresa di assicurazione o riassicurazione, una società di partecipazione assicurativa o una società di partecipazione finanziaria mista soggetta alla vigilanza a livello di conglomerato finanziario ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142.

     2. L'IVASS può individuare, con provvedimenti di carattere generale o specifici, i casi in cui una o più disposizioni adottate ai sensi del presente Titolo non si applicano alla società di partecipazione finanziaria mista in quanto soggetta a disposizioni di vigilanza equivalenti, in particolare in termini di vigilanza basata sul rischio.

     3. L'IVASS, in qualità di autorità di vigilanza sul gruppo, informa l'ABE e l'AEAP, delle decisioni adottate a norma dei commi 1 e 2.

     4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, le disposizioni di cui agli articoli 210-ter, comma 7, 212-bis, comma 1, lettera c), si applicano alla società di partecipazione finanziaria mista, qualora il settore di maggiori dimensioni all'interno del conglomerato finanziario sia quello assicurativo, determinato ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142. I provvedimenti di cui agli articoli 79, comma 3-bis, e 81, commi 2 e 3, l'approvazione di cui all'articolo 196, l'autorizzazione di cui all'articolo 68 e la decadenza di cui all'articolo 76 sono adottati dall'IVASS d'intesa con Banca d'Italia.

     5. I provvedimenti previsti dal titolo XVI, Capo I, II, IV e VII, nonchè le misure di cui all'articolo 220-novies, nei confronti della società di partecipazione finanziaria mista sono adottati o proposti dall'IVASS d'intesa con Banca d'Italia.

 

     Art. 210 ter. (Albo delle società capogruppo) [680]

     1. L'ultima società controllante italiana, di cui all'articolo 210, comma 2, è iscritta in un apposito albo delle società capogruppo italiane tenuto dall'IVASS.

     2. La società capogruppo comunica all'IVASS l'elenco delle imprese di assicurazione o riassicurazione e le società strumentali, le società di partecipazione assicurativa e le società di partecipazione finanziaria mista controllate intermedie.

     3. La società capogruppo comunica all'IVASS l'elenco delle imprese di assicurazione o riassicurazione e delle società strumentali partecipate, degli enti creditizi, delle imprese d'investimento e degli enti finanziari partecipati o controllati e delle altre società controllate e partecipate.

     4. Le società di cui al comma 2 sono iscritte dall'IVASS nell'albo delle società capogruppo.

     5. L'IVASS può procedere d'ufficio all'accertamento dell'esistenza del rapporto di controllo di cui al comma 2 e procedere all'iscrizione all'albo della società capogruppo.

     6. La struttura del gruppo deve essere tale da assicurare la sana e prudente gestione del gruppo e non ostacolare l'esercizio dei poteri di vigilanza. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 79, nel caso in cui per effetto di una acquisizione la struttura del gruppo non soddisfa i requisiti di cui al presente comma, l'IVASS può esercitare i poteri di cui agli articoli 79, comma 3-bis, e 81.

     7. L'IVASS accerta che lo statuto della società capogruppo non contrasti con la sana e prudente gestione del gruppo.

     8. All'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, si applicano le disposizioni di cui al Titolo VII, Capo I e III.

     9. Le società di cui ai commi 1 e 2 indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione nell'albo.

     10. L'IVASS determina, con regolamento, gli adempimenti connessi alla tenuta e all'aggiornamento dell'albo.

 

     Art. 210 quater. (Esclusione dall'area di vigilanza sul gruppo) [681]

     1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 216-sexies, comma 1, lettera f), l'IVASS può escludere dall'area della vigilanza di gruppo di cui all'articolo 210 la società con sede legale in uno Stato terzo in cui sussistano ostacoli giuridici al trasferimento delle informazioni necessarie.

     2. L'IVASS può escludere una società del gruppo dall'area della vigilanza di gruppo quando presenta un interesse trascurabile rispetto alle finalità della vigilanza sul gruppo oppure quando è inopportuno o fuorviante considerare tale società rispetto a detti obiettivi.

     3. Le società dello stesso gruppo, che considerate individualmente potrebbero essere escluse ai sensi del comma 2, in quanto presentano un interesse trascurabile rispetto agli obiettivi della vigilanza di gruppo, devono essere comunque incluse se, collettivamente considerate, presentano un interesse non trascurabile.

     4. Ai fini dell'esclusione di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione ai sensi del comma 2, l'IVASS consulta le altre autorità di vigilanza interessate prima di adottare una decisione.

     5. Nel caso in cui un'impresa di assicurazione o riassicurazione sia stata esclusa dalla vigilanza sul gruppo ai sensi del comma 2, l'autorità di vigilanza dello Stato membro in cui tale impresa è situata può chiedere all'ultima società controllante di cui all'articolo 210, comma 2, di fornire informazioni che possano facilitare la vigilanza dell'impresa interessata.

 

     Art. 211. Area della vigilanza supplementare [682]

     [1. Sono incluse nell'area della vigilanza supplementare sull'impresa di assicurazione o di riassicurazione:

     a) le imprese controllate o partecipate dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione di cui all'articolo 210;

     b) le imprese controllanti o partecipanti nell'impresa di assicurazione o di riassicurazione di cui all'articolo 210;

     c) le imprese controllate o partecipate da un'impresa controllante o partecipante in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di cui all'articolo 210 o le imprese che sono comunque con questa soggette a direzione unitaria ai sensi dell'articolo 96 [683].

     2. Ai fini del presente titolo, si intende per impresa controllante la società che esercita il controllo ai sensi dell'articolo 72, commi 1 e 2, lettere a) e b), e per impresa partecipante si intende la società che detiene, direttamente o indirettamente, diritti nel capitale di un'altra società, i quali realizzano una situazione di legame durevole con la società partecipata o che consentono l'esercizio di un'influenza notevole in virtù di particolari vincoli contrattuali. E' altresì impresa partecipante l'impresa legata ad un'altra impresa quando sono sottoposte ad una direzione unitaria ovvero quando gli organi di amministrazione, direzione e controllo sono composti in maggioranza dalle stesse persone. E' in ogni caso considerata partecipazione il possesso di almeno il venti per cento del capitale o dei diritti di voto di un'impresa. Nei confronti delle imprese di cui all'articolo 210, comma 3, per l'individuazione dei rapporti di controllo e di partecipazione si fa riferimento allo stato patrimoniale della sede secondaria redatto secondo quanto previsto dal titolo VIII.

     3. L'ISVAP può, in casi eccezionali, escludere dall'area della vigilanza supplementare le imprese di cui al comma 1, che hanno sede legale in uno Stato terzo, qualora sussistano ostacoli giuridici al trasferimento delle informazioni necessarie con gli effetti previsti dal provvedimento di cui all'articolo 219.

     4. L'ISVAP può, con prudente apprezzamento, escludere dall'area della vigilanza supplementare un'impresa di cui al comma 1, quando l'impresa presenta un interesse trascurabile rispetto allo scopo della vigilanza supplementare oppure quando è inopportuno o fuorviante considerare la situazione finanziaria di tale impresa rispetto allo scopo della vigilanza supplementare.]

 

Capo II [684]

Poteri dell'IVASS

 

     Art. 212. Procedure di controllo interno [685]

     [1. Le imprese di cui all'articolo 210 instaurano adeguate procedure di controllo interno, individuando una funzione per la produzione dei dati e delle informazioni utili ai fini dell'esercizio della vigilanza supplementare sull'impresa di assicurazione o di riassicurazione [686].

     2. Le imprese di cui all'articolo 211, comma 1, sono tenute a fornire alla capogruppo le informazioni da questa richieste ai fini dell'esercizio della vigilanza supplementare sull'impresa di assicurazione o di riassicurazione o sul gruppo assicurativo [687].]

 

     Art. 212 bis. (Poteri dell'IVASS) [688]

     1. Con riferimento alla vigilanza sul gruppo, l'IVASS esercita le seguenti funzioni:

     a) effettua, secondo le modalità di cui all'articolo 47-quinquies il processo di revisione e valutazione prudenziale di cui all'articolo 216-decies e valuta la situazione finanziaria del gruppo;

     b) valuta l'osservanza da parte del gruppo delle disposizioni in materia di solvibilità, di concentrazione dei rischi e di operazioni infragruppo;

     c) valuta il sistema di governo societario del gruppo ed il possesso dei requisiti di cui all'articolo 76 da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo nelle società controllanti di cui all'articolo 210, comma 2, e dei soggetti in esse responsabili delle funzioni fondamentali.

 

     Art. 213. (Vigilanza informativa) [689]

     1. Le persone fisiche e giuridiche che rientrano nell'ambito della vigilanza sul gruppo, le loro società partecipate o controllate e le loro società partecipanti o controllanti scambiano informazioni pertinenti ai fini della vigilanza sul gruppo.

     2. L'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, trasmette all'IVASS con le modalità e i termini stabiliti con regolamento, i dati e le informazioni utili all'esercizio della vigilanza sul gruppo.

     3. L'IVASS ha accesso alle informazioni pertinenti ai fini della vigilanza sul gruppo, indipendentemente dalla natura della società interessata. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 189, comma 1, 190, comma 1.

     4. L'IVASS può rivolgersi direttamente alle società del gruppo, anche avvalendosi della collaborazione dell'Autorità di vigilanza dello Stato in cui ha sede la società interessata, per ottenere le informazioni necessarie soltanto se dette informazioni sono state richieste all'ultima società controllante di cui all'articolo 210, comma 2, e la società non le ha trasmesse entro un termine ragionevole.

 

     Art. 214. (Vigilanza ispettiva) [690]

     1. Ai fini della verifica dei dati e delle informazioni relative alla vigilanza sul gruppo di cui al presente Titolo l'IVASS può effettuare ispezioni direttamente o tramite soggetti incaricati, presso le società del gruppo.

     2. Gli accertamenti ispettivi nei confronti di società diverse da quelle di assicurazione e riassicurazione sono limitati alla verifica dell'esattezza dei dati e delle informazioni utili per l'esercizio della vigilanza sul gruppo.

     3. Se, in casi specifici, l'IVASS intende verificare le informazioni relative ad una società appartenente ad un gruppo e avente sede in un altro Stato membro, chiede alle autorità di vigilanza dell'altro Stato membro di effettuare detta verifica. Le autorità che ricevono la richiesta vi danno seguito nell'ambito delle loro competenze, procedendo direttamente alla verifica o consentendo all'IVASS di effettuarla. L'IVASS, nel caso in cui non proceda direttamente alla verifica delle informazioni, può chiedere all'Autorità di vigilanza dell'altro Stato membro di prendere parte all'attività ispettiva. L'IVASS è informata delle misure adottate.

     4. Qualora nei casi di cui al comma 3 l'IVASS abbia richiesto ad un'altra autorità di vigilanza di effettuare una verifica e a tale richiesta non sia stato dato seguito entro due settimane o se non possa di fatto esercitare il diritto di partecipare all'attività ispettiva, l'IVASS può rinviare la questione all'AEAP e richiederne l'assistenza conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

     5. Nei confronti delle società controllate di cui all'articolo 210-ter, comma 2, e dei titolari di partecipazioni nelle medesime società, sono attribuiti all'IVASS i poteri previsti dall'articolo 71.

 

     Art. 214 bis. (Potere di indirizzo) [691]

     1. L'IVASS, al fine di assicurare una sana e prudente gestione del gruppo ed evitare ostacoli all'esercizio dei poteri di vigilanza, può impartire all'ultima società controllante di cui all'articolo 210, comma 2, con regolamento o con provvedimenti di carattere particolare, disposizioni concernenti le società di cui all'articolo 210-ter, comma 2, individualmente o complessivamente considerate, aventi ad oggetto il rispetto delle disposizioni relative al sistema di governo societario, all'adeguatezza patrimoniale, al contenimento del rischio nelle sue configurazioni, alle partecipazioni detenibili, all'informativa da rendere al pubblico sulle materie di cui al presente comma.

     2. La società controllante adotta i provvedimenti di attuazione delle disposizioni impartite dall'IVASS e ne fa osservare l'applicazione nei confronti delle società di cui al comma 1, informandone periodicamente l'IVASS.

     3. Gli amministratori delle società di cui al comma 1 sono tenuti a fornire alla società controllante la necessaria collaborazione per il rispetto delle norme sulla vigilanza assicurativa.

 

     Art. 214 ter. (Valutazione regime di equivalenza di Stati terzi) [692]

     1. Le valutazioni di equivalenza di cui agli articoli 216-sexies, comma 1, lettera e), e 220-septies, comma 1, sono effettuate dall'IVASS in conformità e nei limiti previsti dalle disposizioni dell'Unione europea.

 

Capo III [693]

Strumenti di vigilanza sul gruppo

 

     Art. 215. Operazioni infragruppo rilevanti [694]

     [1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione che hanno sede legale nel territorio della Repubblica, le sedi secondarie istituite nel territorio della Repubblica da imprese di assicurazione o di riassicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo, sono soggette alla vigilanza dell'ISVAP sulle operazioni infragruppo che sono realizzate tra le medesime entità e le imprese di cui all'articolo 211, comma 1, o che intercorrono con una persona fisica che controlla o detiene una partecipazione nell'impresa di assicurazione o di riassicurazione o in un'impresa inclusa nell'area della vigilanza supplementare [695].

     2. Le operazioni infragruppo soggette a vigilanza in particolare riguardano:

     a) i finanziamenti;

     b) le garanzie, gli impegni e le altre operazioni iscritte nei conti d'ordine;

     c) gli elementi ammessi a costituire il margine di solvibilità;

     d) gli investimenti;

     e) le operazioni di riassicurazione e di retrocessione [696];

     f) gli accordi di ripartizione dei costi.

     3. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione instaurano adeguati meccanismi di gestione del rischio e di controllo interno, ivi comprese idonee procedure contabili e di segnalazione, per consentire l'accertamento, la quantificazione, il monitoraggio e il controllo delle operazioni di cui ai commi 1 e 2. L'ISVAP verifica l'idoneità delle procedure e con regolamento dispone prescrizioni generali in merito [697].

     4. L'ISVAP esercita la vigilanza sulle operazioni di cui ai commi 1 e 2 al fine di accertare che tali operazioni non producano effetti negativi per la solvibilità di un'impresa di assicurazione e di riassicurazione o possano arrecare pregiudizio agli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative o agli interessi delle imprese di assicurazione cedenti [698].]

 

     Art. 215 bis. (Sistema di governo societario di gruppo) [699]

     1. Il gruppo si dota di un sistema di governo societario coerente con le disposizioni di cui al Titolo III, Capo I, Sezione II, e con le relative disposizioni di attuazione dettate dall'IVASS con regolamento.

     2. L'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, è responsabile dell'attuazione delle disposizioni in materia di sistema di governo societario di gruppo. Resta impregiudicata la responsabilità del consiglio di amministrazione di ciascuna impresa di assicurazione o riassicurazione del gruppo relativamente al rispetto delle disposizioni di cui al Titolo III, Capo I, Sezione II.

     3. I meccanismi di controllo interno del gruppo includono almeno:

     a) meccanismi adeguati in materia di solvibilità di gruppo che consentano di individuare e misurare tutti i rischi sostanziali incorsi e determinare un livello di fondi propri ammissibili adeguato ai rischi;

     b) valide procedure di segnalazione e contabili che consentano di sorvegliare e di gestire le operazioni infragruppo e la concentrazione di rischi;

     c) la costituzione di una funzione per la produzione dei dati e delle informazioni utili ai fini dell'esercizio della vigilanza sul gruppo.

     4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano alle società del gruppo in modo coerente.

 

     Art. 215 ter. (Valutazione interna del rischio e della solvibilità del gruppo) [700]

     1. L'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, procede alla valutazione richiesta dall'articolo 30-ter a livello di gruppo.

     2. Qualora il calcolo della solvibilità a livello di gruppo sia effettuato conformemente al metodo del bilancio consolidato di cui agli articoli 216-ter, comma 2, e 216-quinquies, l'ultima società controllante italiana fornisce all'IVASS un'analisi adeguata della differenza tra la somma dei requisiti patrimoniali di solvibilità di tutte le imprese di assicurazione o di riassicurazione partecipate o controllate del gruppo e il requisito patrimoniale consolidato di solvibilità di gruppo.

     3. L'ultima società controllante italiana può, con il parere favorevole dell'IVASS, procedere a tutte le valutazioni di cui all'articolo 30-ter a livello del gruppo e a livello di ogni impresa di assicurazione o di riassicurazione controllata del gruppo allo stesso tempo, e può redigere un documento unico avente ad oggetto tutte le valutazioni.

     4. Ai fini dell'esercizio della facoltà di cui al comma 3, l'IVASS consulta i membri del collegio delle autorità di vigilanza e tiene in debito conto i pareri e le riserve da loro espressi.

     5. In caso di valutazione effettuata ai sensi del comma 3, l'ultima società controllante italiana presenta contestualmente il documento a tutte le autorità di vigilanza interessate.

 

     Art. 215 quater. (Vigilanza sulla concentrazione di rischi) [701]

     1. Le concentrazioni dei rischi a livello di gruppo sono oggetto di vigilanza da parte dell'IVASS al fine di accertare che tali concentrazioni non producano effetti negativi sulla solvibilità del gruppo o possano arrecare pregiudizio agli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative o agli interessi delle imprese coinvolte.

     2. L'IVASS individua con regolamento, avuto riguardo alla significatività delle concentrazioni in relazione ai requisiti del capitale di solvibilità, alle riserve tecniche o entrambi, le concentrazioni di rischi da assoggettare a comunicazione a intervalli regolari e almeno una volta all'anno, fissando, altresì, le modalità e i termini per le comunicazioni stesse. L'IVASS esamina le concentrazioni dei rischi con particolare riferimento al possibile rischio di contagio nel gruppo, al rischio di conflitto di interessi e al livello o al volume dei rischi.

     3. L'IVASS, previa consultazione delle altre autorità di vigilanza interessate e del gruppo, identifica inoltre, il tipo di concentrazione di rischi che l'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, di un determinato gruppo deve segnalare in ogni circostanza. Nel definire il tipo di concentrazione di rischi e la soglia di significatività rilevante, l'IVASS e le altre autorità di vigilanza interessate tengono conto delle società appartenenti a tale gruppo e della sua struttura di gestione dei rischi.

     4. L'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, instaura, nell'ambito del sistema di governo societario di gruppo, adeguati meccanismi di segnalazione e contabili, ai sensi dell'articolo 215-bis, comma 3, lettera b), per consentire l'accertamento, la quantificazione, il monitoraggio e il controllo sulle concentrazioni dei rischi, nonchè la tempestiva comunicazione delle informazioni rilevanti alla società di cui al presente comma. L'IVASS verifica l'idoneità delle procedure e dispone prescrizioni generali in merito.

     5. L'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, segnala all'IVASS, ogni significativa concentrazione di rischi a livello del gruppo. Nel caso in cui l'ultima società controllante non è un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, l'IVASS designa, previa consultazione delle altre autorità di vigilanza interessate e del gruppo, la società di partecipazione assicurativa, la società di partecipazione finanziaria mista o l'impresa di assicurazione o di riassicurazione del gruppo incaricata di trasmettere le informazioni di cui al presente comma.

 

     Art. 215 quinquies. (Operazioni infragruppo) [702]

     1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione italiane sono soggette alla vigilanza dell'IVASS sulle operazioni infragruppo, anche realizzate con l'impresa di partecipazione assicurativa mista.

     2. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione si dotano, nell'ambito del sistema di governo societario, di adeguati meccanismi di segnalazione e contabili, per consentire l'accertamento, la quantificazione, il monitoraggio e il controllo delle operazioni di cui al comma 1, secondo le indicazioni eventualmente fornite dall'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2. L'IVASS verifica l'idoneità delle procedure e dispone prescrizioni generali in merito.

     3. L'IVASS esercita la vigilanza sulle operazioni di cui al comma 1 al fine di accertare che tali operazioni non producano effetti negativi sulla solvibilità del gruppo e per la solvibilità delle imprese di assicurazione o riassicurazione del gruppo, o possano arrecare pregiudizio agli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative o agli interessi delle imprese di assicurazione o riassicurazione coinvolte.

 

     Art. 216. (Comunicazione delle operazioni infragruppo) [703]

     1. L'impresa di assicurazione o riassicurazione segnala all'IVASS, ad intervalli regolari e almeno una volta l'anno, ogni operazione infragruppo significativa effettuata ai sensi dell'articolo 215-quinquies, comma 1.

     2. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione segnala all'IVASS con la massima tempestività le operazioni infragruppo molto significative.

     3. L'IVASS individua con regolamento, avuto riguardo alla tipologia e alla significatività delle operazioni, le operazioni da assoggettare a comunicazione fissando, altresì, le modalità e i termini per le comunicazioni stesse.

     4. Le comunicazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere effettuate in modo centralizzato dall'ultima impresa di assicurazione o di riassicurazione controllante di cui all'articolo 210, comma 2. Nel caso in cui la società controllante non è un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, l'IVASS designa, previa consultazione delle altre autorità di vigilanza interessate e del gruppo, la società di partecipazione assicurativa, la società di partecipazione finanziaria mista o l'impresa di assicurazione o di riassicurazione del gruppo che può trasmettere le informazioni in modo centralizzato.

     5. L'IVASS, previa consultazione delle altre autorità di vigilanza interessate e del gruppo, identifica inoltre il tipo di operazioni infragruppo che le imprese di assicurazione e di riassicurazione appartenenti ad un determinato gruppo devono segnalare in ogni circostanza. Nel definire il tipo di operazioni rilevanti, l'IVASS e le altre autorità di vigilanza interessate tengono conto delle società appartenenti a tale gruppo e della sua struttura di gestione dei rischi.

 

     Art. 216 bis. (Poteri dell'IVASS sulle operazioni infragruppo) [704]

     1. Se risulta che un'operazione infragruppo determina o rischia di determinare gli effetti negativi di cui all'articolo 215-quinquies, comma 3 o arreca o rischia di arrecare pregiudizio per gli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative o per gli interessi delle imprese di assicurazione e riassicurazione cedenti, l'IVASS può, secondo le disposizioni stabilite con regolamento:

     a) vietare all'impresa il compimento dell'operazione o imporre condizioni per il suo compimento;

     b) ordinare all'impresa di porre in atto le misure idonee a rimuovere tali conseguenze negative o pregiudizievoli, assegnando a tal fine un termine congruo.

 

     Art. 216 ter. (Vigilanza sulla solvibilità di gruppo) [705]

     1. Il calcolo della solvibilità di gruppo è effettuato secondo le disposizioni stabilite dall'IVASS con regolamento.

     2. Il calcolo della solvibilità di gruppo è effettuato dall'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, a partire dal bilancio consolidato. La solvibilità di gruppo dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione controllante è data dalla differenza tra:

     a) i fondi propri ammissibili a copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità, calcolato sulla base dei dati consolidati;

     b) il Requisito Patrimoniale di Solvibilità a livello di gruppo calcolato sulla base dei dati consolidati.

     3. Il calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità a livello di gruppo e dei fondi propri ammissibili per la sua copertura calcolato sulla base dei conti consolidati di cui alle lettere a) e b), comma 2, è effettuato secondo le disposizioni di cui al Titolo III, Capo IV, Sezione I e II, e di cui al Titolo III, Capo IV-bis, Sezione I, II e III, e le disposizioni attuative dettate dall'IVASS con regolamento, ai sensi del comma 1.

     4. Se l'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, è una società di partecipazione assicurativa o una società di partecipazione finanziaria mista, la solvibilità di gruppo è calcolata a livello di detta società. Ai fini del calcolo, la società controllante è considerata alla stregua di un'impresa di assicurazione o riassicurazione per quanto riguarda il Requisito Patrimoniale di Solvibilità e i fondi propri ammissibili a copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità.

     5. L'IVASS, previa consultazione delle Autorità di vigilanza interessate e del gruppo, può autorizzare l'applicazione ad un determinato gruppo del metodo della deduzione ed aggregazione di cui all'articolo 216-sexies, comma 1, lettera b), o della combinazione dello stesso con il metodo dei conti consolidati, qualora l'applicazione esclusiva del metodo dei conti consolidati risulti inappropriata.

 

     Art. 216 quater. (Frequenza del calcolo) [706]

     1. L'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, calcola e comunica all'IVASS la situazione di solvibilità di gruppo almeno una volta all'anno. Nel caso in cui la società controllante non è un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, l'IVASS designa, previa consultazione delle altre autorità di vigilanza interessate e del gruppo, la società di partecipazione assicurativa, la società di partecipazione finanziaria mista o l'impresa di assicurazione o di riassicurazione del gruppo incaricata di trasmettere le informazioni relative alla solvibilità di gruppo.

     2. L'ultima società controllante italiana monitora su base continuativa il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo. Se il profilo di rischio del gruppo si discosta significativamente dalle ipotesi sottese all'ultimo Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo comunicato, il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo è ricalcolato immediatamente e comunicato all'IVASS. Quando vi siano elementi che suggeriscano che il profilo di rischio del gruppo è cambiato significativamente dalla data in cui è stato comunicato l'ultimo Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo, l'IVASS può chiedere che il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo sia ricalcolato.

 

     Art. 216 quinquies. (Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidato) [707]

     1. L'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, assicura la costante disponibilità in seno al gruppo di fondi propri ammissibili che siano sempre almeno uguali al Requisito Patrimoniale di Solvibilità.

     2. Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidato è come minimo pari alla somma dei seguenti elementi:

     a) il Requisito Patrimoniale Minimo, di cui all'articolo 47-ter, dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione controllante;

     b) la quota proporzionale del Requisito Patrimoniale Minimo delle imprese di assicurazione e di riassicurazione controllate o partecipate.

     3. L'importo minimo di cui al comma 2 è coperto da fondi propri di base ammissibili ai sensi dell'articolo 44-decies, comma 4. Al fine di determinare se tali fondi propri di base ammissibili consentono di coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidato minimo, si applicano i principi di cui all'articolo 216-sexies, comma 1, lettere a), c), d) e) ed f). Si applica l'articolo 222-bis, commi 1 e 2. In tal caso le comunicazioni sono effettuate dall'ultima società controllante di cui al comma 2.

 

     Art. 216 sexies. (Calcolo della situazione di solvibilità di gruppo) [708]

     1. L'IVASS stabilisce con regolamento i criteri e le modalità del calcolo della solvibilità di gruppo ed in particolare:

     a) le disposizioni relative ai metodi di calcolo della solvibilità di gruppo, in particolare al metodo basato sul bilancio consolidato, alla frequenza del calcolo, all'inclusione della quota proporzionale, all'eliminazione del doppio computo di fondi propri ammissibili, all'eliminazione della creazione infragruppo di capitale, ai criteri di valutazione delle attività e delle passività, ai termini e le modalità delle comunicazioni da effettuare periodicamente;

     b) i presupposti e la procedura di autorizzazione per l'utilizzo del metodo della deduzione e dell'aggregazione;

     c) il trattamento delle imprese di assicurazione e di riassicurazione controllate o partecipate con sede in un altro Stato membro, in particolare prevedendo che l'IVASS possa tener conto, in relazione all'impresa controllata o partecipata, del Requisito Patrimoniale di Solvibilità e dei fondi propri ammissibili a copertura di tale requisito previsti da detto Stato membro;

     d) il trattamento degli enti creditizi, delle imprese di investimento e enti finanziari partecipati o controllati;

     e) il trattamento delle società di partecipazione assicurativa e di partecipazione finanziaria mista intermedie e delle imprese di assicurazione o di riassicurazione controllate o partecipate aventi sede legale in uno Stato terzo, ai fini dell'inclusione nel calcolo della solvibilità di gruppo; in particolare l'IVASS può prevedere che, nel caso in cui l'impresa di assicurazione o di riassicurazione controllata o partecipata avente sede legale in uno Stato terzo sia soggetta ad un regime di autorizzazione e a requisiti di solvibilità almeno equivalenti, il calcolo, effettuato secondo il metodo della deduzione e della aggregazione, tenga conto, per quanto riguarda l'impresa in questione, del Requisito Patrimoniale di Solvibilità e dei fondi propri ammissibili a copertura di tale requisito previsti dallo Stato terzo;

     f) le modalità di vigilanza della solvibilità di gruppo nel caso di indisponibilità delle informazioni relativamente ad una società partecipata o controllata avente sede in uno Stato membro o in uno Stato terzo.

 

     Art. 216 septies. (Maggiorazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidato) [709]

     1. L'IVASS, al fine di determinare se il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidato riflette adeguatamente il profilo di rischio del gruppo, tiene in particolare considerazione i casi in cui le circostanze di cui all'articolo 47-sexies, comma 1, lettere a), b) e c), potrebbero verificarsi a livello di gruppo, segnatamente qualora:

     a) un rischio specifico esistente a livello di gruppo non sia sufficientemente coperto dalla formula standard o dal modello interno utilizzati, in quanto difficile da quantificare;

     b) una maggiorazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilità delle imprese di assicurazione o di riassicurazione partecipate o controllate sia imposta dall'IVASS o dalle autorità di vigilanza interessate, conformemente agli articoli 47-sexies e 207-octies, comma 7.

     2. Se il profilo di rischio del gruppo non è adeguatamente riflesso dal Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidato, l'IVASS, anche a seguito del processo di controllo prudenziale degli strumenti di vigilanza sul gruppo, può imporre una maggiorazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidato. Si applica l'articolo 47-sexies.

 

     Art. 216 octies. (Informativa all'IVASS ai fini della verifica degli adempimenti sulla vigilanza sul gruppo) [710]

     1. Al fine di consentire all'IVASS di effettuare il processo di controllo prudenziale a livello di gruppo, l'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, trasmette periodicamente all'IVASS le informazioni necessarie, tenuto conto degli obiettivi di vigilanza di cui al presente Titolo, stabilite con regolamento. Si applica l'articolo 190, commi 1-bis e 1-ter.

     2. L'IVASS può limitare le informazioni di vigilanza da presentare periodicamente con una frequenza inferiore a un anno a livello del gruppo se tutte le imprese di assicurazione e di riassicurazione all'interno del gruppo beneficiano della limitazione conformemente all'articolo 47-quater, comma 3, tenuto conto della natura, della portata e della complessità dei rischi inerenti all'attività del gruppo. L'IVASS può esonerare dalla presentazione di informazioni su base analitica a livello di gruppo se tutte le imprese di assicurazione e di riassicurazione all'interno del gruppo beneficiano dell'esenzione conformemente all'articolo 47-quater, comma 7, tenuto conto della natura, della portata e della complessità dei rischi inerenti all'attività del gruppo e dell'obiettivo della stabilità finanziaria.

 

     Art. 216 novies. (Informativa sulla solvibilità di gruppo, la condizione finanziaria e la struttura del gruppo) [711]

     1. L'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, pubblica una relazione annuale sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria a livello di gruppo, secondo i principi di cui agli articoli 47-septies, 47-octies, 47-novies e 47-decies.

     2. La società controllante può, con il parere favorevole dell'IVASS, presentare un'unica relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria contenente i seguenti elementi:

     a) le informazioni a livello del gruppo che devono essere pubblicate conformemente al comma 1;

     b) le informazioni relative a ciascuna delle imprese controllate del gruppo, informazioni che devono essere identificabili singolarmente e pubblicate conformemente agli articoli 47-septies, 47-octies, 47-novies e 47-decies.

     3. Ai fini dell'esercizio della facoltà di cui al comma 2, l'IVASS consulta i membri del collegio delle autorità di vigilanza, e tiene in debito conto i pareri e le riserve da loro espressi.

     4. Se la relazione di cui al comma 2 non contiene le informazioni che l'autorità di vigilanza che ha autorizzato una società controllata del gruppo impone a società analoghe di fornire, e se questa omissione è sostanziale, l'IVASS può richiedere alla società controllata interessata di pubblicare le informazioni complementari necessarie.

     5. L'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, pubblica annualmente a livello di gruppo, le informazioni sulla struttura giuridica e sulla struttura organizzativa e gestionale, comprendenti una descrizione di tutte le società controllate, le società partecipate e le sedi secondarie di rilievo appartenenti al gruppo.

 

     Art. 216 decies. (Processo di controllo prudenziale degli strumenti di vigilanza sul gruppo) [712]

     1. L'adempimento degli obblighi in materia di sistema di governo societario, di valutazione interna del rischio e della solvibilità del gruppo, di concentrazione dei rischi e di operazioni infragruppo, di calcolo della solvibilità di gruppo di cui al presente Capo, sono soggetti al processo di controllo prudenziale da parte dell'IVASS.

 

Capo IV [713]

Gestione centralizzata del rischio

 

     Art. 217. Solvibilità corretta delle imprese di assicurazione [714]

     [1. Le imprese di assicurazione o di riassicurazione di cui all'articolo 210, comma 1, calcolano la situazione di solvibilità corretta secondo le disposizioni stabilite dall'ISVAP con regolamento [715].

     2. Ai fini del calcolo della situazione di solvibilità corretta, fatta salva l'eliminazione della costituzione di capitale frutto di operazioni interne al gruppo, non si tiene conto delle imprese controllate ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 3), del codice civile.

     3. Le imprese di assicurazione o di riassicurazione di cui all'articolo 210, comma 1, trasmettono all'ISVAP, unitamente al bilancio d'esercizio, un prospetto dimostrativo della situazione di solvibilità corretta alla data di chiusura dell'esercizio al quale il bilancio si riferisce secondo il modello di cui all'articolo 219, comma 1, lettera b) [716].]

 

     Art. 217 bis. (Gestione centralizzata del rischio: condizioni per la vigilanza sulla solvibilità sul gruppo) [717]

     1. Le previsioni di cui agli articoli 217-quater e 217-quinquies si applicano all'impresa di assicurazione o di riassicurazione controllata da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione se sono soddisfatte congiuntamente le seguenti condizioni:

     a) l'impresa di assicurazione o riassicurazione controllata è inclusa nell'area di vigilanza sul gruppo esercitata dall'autorità di vigilanza dello Stato membro in cui ha sede l'ultima impresa di assicurazione o riassicurazione controllante;

     b) le procedure di gestione dei rischi e i meccanismi di controllo interno dell'ultima impresa di assicurazione o riassicurazione controllante coprono l'impresa di assicurazione o riassicurazione controllata, e le autorità di vigilanza interessate sono soddisfatte in merito alla gestione prudente dell'impresa controllata da parte dell'impresa controllante;

     c) l'ultima impresa di assicurazione o riassicurazione controllante, secondo quanto previsto dall'articolo 215-ter, commi 3 e 4, ha ricevuto parere favorevole in merito alla valutazione interna del rischio e della solvibilità del gruppo in modo centralizzato;

     d) l'ultima impresa di assicurazione o riassicurazione controllante, secondo quanto previsto dall'articolo 216-novies, commi 2 e 3, ha ricevuto parere favorevole in merito alla solvibilità e alla condizione finanziaria di gruppo in modo centralizzato;

     e) l'ultima impresa di assicurazione o riassicurazione controllante è autorizzata dall'autorità di vigilanza, conformemente alla procedura di cui all'articolo 217-ter, ad avvalersi della vigilanza sulla solvibilità di gruppo con gestione centralizzata dei rischi.

 

     Art. 217 ter. (Gestione centralizzata del rischio: procedura di autorizzazione) [718]

     1. La richiesta di autorizzazione all'applicazione della vigilanza sulla solvibilità di gruppo con gestione centralizzata dei rischi è presentata all'autorità di vigilanza che ha autorizzato l'impresa di assicurazione o riassicurazione controllata. Tale autorità informa gli altri membri del collegio delle autorità di vigilanza e presenta loro immediatamente la domanda completa.

     2. Le autorità di vigilanza interessate collaborano nell'ambito del collegio sulla base di una piena cooperazione al fine di decidere se concedere o meno l'autorizzazione, stabilendo altresì a quali altri termini eventualmente subordinarla. Esse si adoperano al massimo per pervenire a una decisione congiunta sulla domanda entro tre mesi dalla data di ricezione della domanda completa da parte di tutte le autorità di vigilanza nell'ambito del collegio delle autorità di vigilanza.

     3. Se, nel termine di tre mesi di cui al comma 2, una qualunque delle autorità di vigilanza interessate rinvia la questione all'AEAP, conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010, l'autorità di vigilanza sul gruppo posticipa la propria decisione in attesa della decisione eventualmente adottata dall'AEAP a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e adegua la propria decisione a quella dell'AEAP.

     4. La decisione di cui al comma 3, adottata dall'AEAP entro un mese, è riconosciuta come determinante ed è applicata dalle autorità di vigilanza interessate. La questione non può essere rinviata all'AEAP dopo la scadenza del periodo di tre mesi o dopo che è stata raggiunta una decisione congiunta. L'autorità di vigilanza sul gruppo decide in via definitiva se l'AEAP non adotta la decisione di cui al comma 3 del presente articolo conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1094/2010. Tale decisione è riconosciuta come determinante e applicata dalle autorità di vigilanza interessate. Il periodo di tre mesi è considerato la fase di conciliazione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, del predetto regolamento [719].

     5. Se le autorità di vigilanza interessate sono pervenute alla decisione congiunta di cui al comma 2, l'autorità di vigilanza che ha autorizzato l'impresa controllata trasmette all'impresa richiedente la decisione. La decisione congiunta è riconosciuta come determinante e applicata dalle autorità di vigilanza interessate.

     6. In mancanza di una decisione congiunta delle autorità di vigilanza interessate entro il termine di tre mesi di cui al comma 2, l'autorità di vigilanza sul gruppo decide autonomamente in merito alla domanda, tenendo in debita considerazione:

     a) eventuali pareri e riserve delle autorità di vigilanza interessate;

     b) eventuali riserve delle altre autorità di vigilanza nell'ambito del collegio.

     7. La decisione di cui al comma 6 contiene la motivazione di ogni eventuale scostamento significativo dalle riserve espresse dalle altre autorità di vigilanza interessate. La decisione è trasmessa all'impresa richiedente e alle altre autorità di vigilanza interessate che la riconoscono come determinante e la applicano.

 

     Art. 217 quater. (Gestione centralizzata del rischio: determinazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilità) [720]

     1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 207-octies il Requisito Patrimoniale di Solvibilità dell'impresa di assicurazione o riassicurazione controllata di cui all'articolo articolo 217-bis è calcolato secondo quanto previsto dai commi 2, 4, 5 e 6 del presente articolo.

     2. Nell'ipotesi in cui il Requisito Patrimoniale di Solvibilità dell'impresa di assicurazione o riassicurazione controllata è calcolato sulla base di un modello interno approvato a livello di gruppo conformemente all'articolo 207-octies e l'autorità di vigilanza che ha autorizzato l'impresa di assicurazione o riassicurazione controllata ritiene che il suo profilo di rischio si discosti significativamente dal predetto modello interno e fino a quando l'impresa non risolve adeguatamente le riserve dell'autorità di vigilanza, quest'ultima può, nei casi di cui all'articolo 47-sexies, proporre di:

     a) fissare una maggiorazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di tale impresa controllata risultante dall'applicazione del predetto modello, o,

     b) in circostanze eccezionali in cui la maggiorazione di cui alla lettera a) non sarebbe appropriata, imporre all'impresa di calcolare il suo Requisito Patrimoniale di Solvibilità sulla base della formula standard.

     3. L'autorità di vigilanza discute le proposte di cui al comma 2 nell'ambito del collegio delle autorità di vigilanza e ne comunica le ragioni sia all'impresa di assicurazione o riassicurazione controllata sia al collegio delle autorità di vigilanza.

     4. Nell'ipotesi in cui il Requisito Patrimoniale di Solvibilità dell'impresa di assicurazione o riassicurazione controllata è calcolato sulla base della formula standard e l'autorità di vigilanza che ha autorizzato l'impresa controllata ritiene che il suo profilo di rischio si discosti significativamente dalle ipotesi sottese alla formula, e fino a quando l'impresa non risolve adeguatamente le riserve dell'autorità di vigilanza, quest'ultima può proporre all'impresa:

     a) in circostanze eccezionali, di sostituire un sottoinsieme di parametri utilizzati nel calcolo della formula standard con parametri specifici a tale impresa nel calcolare i moduli del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione vita, per l'assicurazione danni e per l'assicurazione malattia, a norma dell'articolo 45-terdecies, o,

     b) nei casi di cui all'articolo 47-sexies, di fissare una maggiorazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilità dell'impresa controllata.

     5. L'autorità di vigilanza discute la proposta di cui al comma 4 nell'ambito del collegio delle autorità di vigilanza e ne comunica le ragioni sia all'impresa controllata sia al collegio delle autorità di vigilanza.

     6. Il collegio delle autorità di vigilanza si adopera al massimo per pervenire ad un accordo sulla proposta dell'autorità di vigilanza che ha autorizzato l'impresa di assicurazione o riassicurazione controllata o su eventuali altre misure. Tale accordo è riconosciuto come determinante e applicato dalle autorità di vigilanza interessate.

     7. In caso di disaccordo, entro il termine di un mese dalla proposta dell'autorità di vigilanza, una delle autorità interessate può rinviare la questione all'AEAP conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010, affinchè decida entro un mese da tale rinvio. La questione non può essere rinviata all'AEAP oltre tale termine di un mese o in seguito al raggiungimento di un accordo nell'ambito del collegio ai sensi del comma 3.

     8. L'autorità di vigilanza che ha autorizzato l'impresa di assicurazione o riassicurazione controllata posticipa la sua decisione in attesa di una decisione eventualmente adottata dall'AEAP conformemente all'articolo 19 del suddetto regolamento e adegua la propria decisione a quella dell'AEAP. Tale decisione è riconosciuta come determinante e applicata dalle autorità di vigilanza interessate. La decisione è pienamente motivata ed è trasmessa all'impresa controllata e al collegio delle autorità di vigilanza.

 

     Art. 217 quinquies. (Gestione centralizzata del rischio: inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità e del Requisito Patrimoniale Minimo) [721]

     1. In caso di inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità e fatto salvo l'articolo 222, l'autorità di vigilanza che ha autorizzato l'impresa di assicurazione o riassicurazione controllata trasmette senza indugio al collegio delle autorità di vigilanza il piano di risanamento presentato dall'impresa controllata per ristabilire, entro sei mesi dal rilevamento dell'inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità, il livello di fondi propri ammissibili o ridurre il proprio profilo di rischio al fine di garantire il rispetto del Requisito Patrimoniale di Solvibilità.

     2. Il collegio delle autorità di vigilanza si adopera al massimo per pervenire ad un accordo sulla proposta dell'autorità di vigilanza in merito all'approvazione del piano di risanamento entro quattro mesi dalla data in cui è stata rilevata l'inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità. In mancanza di tale accordo, l'autorità di vigilanza che ha autorizzato l'impresa controllata decide se approvare il piano di risanamento, tenendo in debita considerazione i pareri e le riserve delle altre autorità di vigilanza nell'ambito del collegio delle autorità di vigilanza.

     3. Se l'autorità di vigilanza che ha autorizzato l'impresa controllata individua, a norma dell'articolo 220-bis, un deterioramento delle condizioni finanziarie, informa tempestivamente il collegio delle autorità di vigilanza in merito alle misure da adottare. Se non ricorre una situazione di emergenza, tali misure sono discusse dal collegio delle autorità di vigilanza. Il collegio delle autorità di vigilanza si adopera al massimo per pervenire ad un accordo sulle misure proposte da adottare entro un mese dalla notifica. In mancanza di tale accordo, l'autorità di vigilanza che ha autorizzato l'impresa controllata decide se approvare le misure proposte, tenendo in debito conto i pareri e le riserve delle altre autorità di vigilanza nell'ambito del collegio delle autorità di vigilanza.

     4. In caso d'inosservanza del Requisito Patrimoniale Minimo e fatto salvo l'articolo 222-bis, l'autorità di vigilanza che ha autorizzato l'impresa di assicurazione o riassicurazione controllata trasmette senza indugio al collegio delle autorità di vigilanza il piano di finanziamento a breve termine presentato dall'impresa controllata per ristabilire, entro tre mesi dalla data in cui è stata rilevata l'inosservanza del Requisito Patrimoniale Minimo, il livello di fondi propri ammissibili a copertura del Requisito Patrimoniale Minimo o per ridurre il suo profilo di rischio al fine di garantire il rispetto del Requisito Patrimoniale Minimo. Il collegio delle autorità di vigilanza è altresì informato circa le eventuali misure adottate per garantire il rispetto del Requisito Patrimoniale Minimo a livello di impresa controllata.

     5. L'Autorità di vigilanza sull'impresa controllata e l'autorità di vigilanza sul gruppo possono rinviare la questione all'AEAP e richiederne l'assistenza conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010 in caso di disaccordo:

     a) sull'approvazione del piano di risanamento, anche in relazione ad un'eventuale estensione del periodo ammesso per il risanamento, entro il periodo di quattro mesi di cui al comma 2; o

     b) sull'approvazione delle misure proposte entro il periodo di un mese di cui al comma 3.

     6. Nelle ipotesi di cui al comma 5 l'AEAP assume la decisione entro un mese da tale rinvio.

     7. La questione non è rinviata all'AEAP:

     a) dopo la scadenza del periodo di quattro mesi o di un mese di cui ai commi 2 e 3;

     b) dopo il raggiungimento di un accordo nell'ambito del collegio ai sensi dei commi 2 o 3;

     c) nelle situazioni di emergenza di cui al comma 3.

     8. Il periodo di quattro mesi e di un mese di cui ai commi 2 e 3 sono considerati periodi di conciliazione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1094/2010. L'autorità di vigilanza che ha autorizzato l'impresa di assicurazione e riassicurazione controllata posticipa la sua decisione in attesa di una decisione eventualmente adottata dall'AEAP conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, di tale regolamento e adegua la propria decisione a quella dell'AEAP. Tale decisione è riconosciuta come determinante e applicata dalle autorità di vigilanza interessate. La decisione è pienamente motivata ed è trasmessa all'impresa controllata e al collegio delle autorità di vigilanza.

 

     Art. 217 sexies. (Gestione centralizzata del rischio: fine delle deroghe per l'impresa controllata) [722]

     1. Le disposizioni, di cui agli articoli 217-quater e 217-quinquies cessano di essere applicabili quando:

     a) la condizione di cui all'articolo 217-bis, comma 1, lettera a), non è più soddisfatta;

     b) la condizione di cui all'articolo 217-bis, comma 1, lettera b), non è più soddisfatta e l'ultima impresa di assicurazione o riassicurazione controllante non ne ripristina l'osservanza entro un termine adeguato;

     c) le condizioni di cui all'articolo 217-bis, comma 1, lettere c) e d), non sono più soddisfatte.

     2. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), se l'autorità di vigilanza del gruppo decide, previa consultazione del collegio delle autorità di vigilanza, di non includere più l'impresa di assicurazione o riassicurazione controllata nella vigilanza sul gruppo, ne informa immediatamente l'autorità di vigilanza interessata e l'ultima impresa controllante.

     3. Ai fini dell'articolo 217-bis, comma 1, lettere b), c) e d), l'ultima impresa di assicurazione o riassicurazione controllante ha la responsabilità di assicurare che le condizioni siano soddisfatte su base continuativa. In caso di inosservanza, l'impresa controllante informa immediatamente l'autorità di vigilanza sul gruppo e l'autorità di vigilanza dell'impresa di assicurazione o riassicurazione controllata interessata. L'impresa controllante presenta un piano mirante a ripristinare l'osservanza entro un termine adeguato.

     4. Fatto salvo il comma 3, l'autorità di vigilanza sul gruppo verifica con cadenza almeno annuale che le condizioni di cui all'articolo 217-bis, comma 1, lettere b), c) e d), continuino ad essere soddisfatte. L'autorità di vigilanza sul gruppo procede a tale verifica, anche su richiesta dell'autorità di vigilanza interessata, quando quest'ultima abbia serie riserve in merito al rispetto continuativo di tali condizioni. Se la verifica evidenzia carenze nell'osservanza di tali condizioni, l'autorità di vigilanza sul gruppo impone all'impresa controllante di presentare un piano mirante a ripristinare l'osservanza entro un termine adeguato.

     5. Se l'autorità di vigilanza sul gruppo ritiene, previa consultazione del collegio delle autorità di vigilanza, che il piano di cui ai commi 3 e 4 è inadeguato o non è stato attuato entro i termini concordati, conclude che le condizioni di cui all'articolo 217-bis, comma 1, lettere b), c) e d), non sono più soddisfatte e ne informa immediatamente l'autorità di vigilanza interessata.

     6. Il regime di vigilanza sulla solvibilità di gruppo con gestione centralizzata del rischio, di cui agli articoli 217-quater e 217-quinquies, si applica nuovamente se l'impresa controllante presenta una nuova domanda e ottiene l'autorizzazione secondo la procedura di cui all'articolo 217-ter.

 

     Art. 217 septies. (Gestione centralizzata del rischio: imprese di assicurazione o riassicurazione controllate da una società di partecipazione assicurativa o da una società di partecipazione finanziaria mista) [723]

     1. Gli articoli 217-bis, 217-ter, 217-quater, 217-quinquies, 217-sexies si applicano alle imprese di assicurazione e di riassicurazione controllate da una società di partecipazione assicurativa o una società di partecipazione finanziaria mista.

 

     Art. 218. Verifica della solvibilità dell'impresa controllante [724]

     [1. Le imprese di assicurazione o di riassicurazione di cui all'articolo 210, comma 2, effettuano una verifica della solvibilità dell'impresa controllante secondo le disposizioni stabilite dall'ISVAP con regolamento [725].

     2. Se un'impresa di partecipazione assicurativa, un'impresa di partecipazione finanziaria mista o un'impresa di assicurazione o di riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo è a sua volta controllata da una o più imprese di partecipazione assicurativa, di partecipazione finanziaria mista, di assicurazione o di riassicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo, la verifica della solvibilità della controllante può essere effettuata solo a livello dell'ultima impresa controllante che sia un'impresa di partecipazione assicurativa, un'impresa di partecipazione finanziaria mista o un'impresa di assicurazione o di riassicurazione avente sede legale in uno Stato terzo [726].

     3. L'ISVAP può richiedere, in casi eccezionali, che la verifica di cui al comma 1 sia effettuata a tutti i livelli o a determinati livelli intermedi.

     4. Nella verifica di cui al comma 1, vanno incluse tutte le imprese controllate o partecipate dall'impresa di partecipazione assicurativa, dall'impresa di partecipazione finanziaria mista, dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione avente sede legale in uno Stato terzo [727].

     5. Le imprese di assicurazione o di riassicurazione di cui all'articolo 210, comma 2, trasmettono all'ISVAP, unitamente al bilancio di esercizio, un prospetto dimostrativo della situazione di solvibilità della controllante secondo il modello di cui all'articolo 219, comma 1, lettera d) [728].]

 

     Art. 219. Calcolo della situazione di solvibilità corretta [729]

     [1. L'ISVAP disciplina con regolamento:

     a) i metodi di calcolo della solvibilità corretta, i criteri di valutazione delle attività e delle passività, i termini e le modalità delle comunicazioni da effettuare periodicamente, i casi di esonero dall'obbligo di calcolo della solvibilità corretta per le imprese di assicurazione o di riassicurazione controllate o partecipate [730];

     b) il modello del prospetto dimostrativo della situazione di solvibilità corretta, i criteri applicativi del calcolo della solvibilità corretta, l'eliminazione del doppio o plurimo computo degli elementi costitutivi del margine di solvibilità, il trattamento, il trasferimento ed i limiti di utilizzo degli elementi costitutivi del margine di solvibilità, l'eliminazione della costituzione di capitale frutto di operazioni interne al gruppo;

     c) il trattamento delle imprese di partecipazione assicurativa intermedie, delle imprese di partecipazione finanziaria mista intermedie, delle imprese di assicurazione controllate o partecipate aventi sede legale in uno Stato terzo, delle imprese di riassicurazione controllate o partecipate aventi sede legale in uno Stato terzo ai fini dell'inclusione nel calcolo della situazione di solvibilità corretta, determinando agli stessi fini gli effetti derivanti dall'indisponibilità delle informazioni relativamente ad imprese controllate o partecipate aventi sede legale in un altro Stato [731];

     d) il modello del prospetto dimostrativo della situazione di solvibilità della società che controlla l'impresa di assicurazione o di riassicurazione, i criteri e le modalità di verifica della solvibilità della medesima società, i principi generali, i metodi di calcolo, il trattamento dell'impresa controllante ai fini del margine di solvibilità teorico ed i casi di esonero dall'obbligo di verifica della solvibilità dell'impresa controllante [732];

     e) le modalità tecniche per il calcolo della situazione di solvibilità corretta, garantendo la permanenza della sostanziale equivalenza tra i metodi di calcolo.]

 

     Art. 220. Accordi per la concessione di esoneri [733]

     [1. Se un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di cui all'articolo 210, comma 1, è controllata da un'altra impresa di assicurazione o da un'impresa di riassicurazione o da un'impresa di partecipazione assicurativa aventi sede legale in un altro Stato membro, l'ISVAP può esonerare l'impresa di cui all'articolo 210, comma 1, dall'obbligo di calcolare la situazione di solvibilità corretta, se l'Istituto ha concordato con le autorità di vigilanza competenti degli Stati membri interessati di attribuire l'esercizio della vigilanza supplementare all'autorità di vigilanza dell'altro Stato membro [734].

     2. Se un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di cui all'articolo 210, comma 2, e un'altra impresa di assicurazione o di riassicurazione con sede legale in un altro Stato membro sono controllate dalla stessa impresa di partecipazione assicurativa o dalla stessa impresa di partecipazione finanziaria mista o dalla stessa impresa di assicurazione o di riassicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, l'ISVAP può esonerare l'impresa di assicurazione o di riassicurazione di cui all'articolo 210, comma 2, dall'obbligo di effettuare la verifica della solvibilità della controllante, se l'Istituto ha concordato con le autorità degli altri Stati membri interessati di attribuire l'esercizio della vigilanza supplementare all'autorità di vigilanza dell'altro Stato membro [735].]

 

Capo IV-bis. [736]

Sottogruppo nazionale con società controllante di Stato membro

 

     Art. 220 bis. (Vigilanza sul sottogruppo nazionale con società controllante di Stato membro) [737]

     1. Se l'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, è controllata da un'altra impresa di assicurazione o di riassicurazione o da un'altra società di partecipazione assicurativa o di partecipazione finanziaria mista con sede in un altro Stato membro, l'IVASS applica al sottogruppo nazionale con a capo livello l'ultima società controllante italiana le disposizioni sulla vigilanza di gruppo di cui al presente codice, secondo quanto previsto dal presente Capo e fatti salvi gli accordi eventualmente conclusi ai sensi del comma 4.

     2. La vigilanza sul sottogruppo di cui al comma 1 è in ogni caso esercitata dall'IVASS, previa consultazione dell'ultima società controllante dello Stato membro e dell'autorità di vigilanza a livello di gruppo. A tali soggetti l'IVASS riferisce le ragioni della decisione di esercitare la vigilanza sul sottogruppo e informa il Collegio delle Autorità di vigilanza ai sensi degli articoli 207-bis e 207-septies, comma 1, lettera b).

     3. L'IVASS può stabilire se e quali disposizioni sulla vigilanza di gruppo di cui al presente codice non applicare al sottogruppo nazionale, anche in base agli accordi di coordinamento conclusi con le autorità degli altri Stati membri.

     4. Nel caso in cui sussista un sottogruppo nazionale in un altro Stato membro, l'IVASS può concludere accordi di coordinamento con l'autorità di vigilanza dello Stato membro in cui ha sede il sottogruppo al fine di stabilire le modalità di esercizio della vigilanza. L'IVASS può esercitare la vigilanza sul sottogruppo nazionale italiano di cui al comma 1 secondo quanto previsto dall'accordo di coordinamento concluso con l'autorità di vigilanza dello Stato membro includendo nell'area di vigilanza anche il sottogruppo dell'altro Stato. In tal caso, l'IVASS spiega le ragioni dell'accordo concluso all'ultima società controllante del gruppo con sede in un altro Stato membro di cui al comma 1 e all'autorità di vigilanza sul gruppo. L'IVASS informa il collegio delle autorità di vigilanza ai sensi degli articoli 207-bis e 207-septies, comma 1, lettera b).

 

     Art. 220 ter. (Disciplina applicabile al sottogruppo nazionale con società controllante di Stato membro) [738]

     1. La scelta del metodo di calcolo della solvibilità di gruppo di cui all'articolo 216-sexies, comma 1, lettera a) e b), effettuata dall'autorità di vigilanza sul gruppo a capo del quale vi è un'ultima società controllante con sede in un altro Stato membro, è riconosciuta come determinante e applicata dall'IVASS.

     2. L'autorizzazione a calcolare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo e il Requisito Patrimoniale di Solvibilità delle imprese di assicurazione e di riassicurazione del gruppo sulla base di un modello interno, rilasciata dall'autorità di vigilanza sul gruppo a capo del quale vi è una ultima società controllante con sede in un altro Stato membro, è riconosciuta come determinante e applicata dall'IVASS.

     3. Nel caso di cui al comma 2, se l'IVASS ritiene che il profilo di rischio della società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 3, si discosti significativamente dal modello interno approvato a livello comunitario, l'IVASS, può decidere, fino a quando tale società non risolve adeguatamente le riserve dell'Autorità, di imporre una maggiorazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo risultante dall'applicazione del predetto modello, o, in circostanze eccezionali in cui la maggiorazione del Requisito Patrimoniale non sarebbe opportuna, di imporre alla società medesima di calcolare il suo Requisito Patrimoniale di solvibilità di gruppo sulla base della formula standard.

     4. L'IVASS indica le ragioni della decisione adottata, ai sensi del comma 3, sia alla società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, che all'autorità di vigilanza sul gruppo. L'IVASS informa il Collegio delle autorità di vigilanza ai sensi degli articoli 207-bis e 207-septies, comma 1, lettera b).

     5. L'ultima società controllante italiana a capo del sottogruppo nazionale può presentare la richiesta di autorizzazione all'applicazione delle disposizioni sulla vigilanza di gruppo con gestione centralizzata dei rischi ai sensi dell'articolo 217-ter, in relazione alle proprie imprese di assicurazione o riassicurazione controllate, solo se l'IVASS ha deciso di non applicare al sottogruppo nazionale tutte o parte delle disposizioni sulla vigilanza sulla solvibilità di gruppo di cui al presente codice ai sensi dell'articolo 220-bis, comma 3.

     6. L'IVASS non applica o cessa di applicare gli strumenti di cui al Capo III del presente Titolo nel caso in cui l'ultima società controllante con sede in un altro Stato membro abbia ottenuto l'autorizzazione ad applicare le disposizioni sulla vigilanza di gruppo con gestione centralizzata del rischio per l'ultima impresa controllante a capo del sottogruppo nazionale.

 

Capo IV-ter. [739]

Sottogruppo nazionale con società controllante di Stato terzo

 

     Art. 220 quater. (Vigilanza sul sottogruppo nazionale con società controllante di Stato terzo) [740]

     1. Se l'ultima società controllante di cui all'articolo 210, comma 2, è controllata da un'altra impresa di assicurazione o di riassicurazione o da un'altra società di partecipazione assicurativa o di partecipazione finanziaria mista con sede in uno Stato terzo, l'IVASS applica al sottogruppo nazionale con a capo l'ultima società controllante italiana le disposizioni sulla vigilanza di gruppo di cui al presente codice, secondo quanto previsto dal presente Capo.

     2. L'IVASS può stabilire se e quali disposizioni sulla vigilanza di gruppo di cui al presente codice non applicare al sottogruppo nazionale, valutando anche se le società appartenenti al sottogruppo nazionale siano soggette da parte dell'autorità di vigilanza dello Stato terzo a disposizioni di vigilanza sul gruppo equivalenti a quelle esercitate sulle imprese di assicurazione e di riassicurazione italiane.

 

     Art. 220 quinquies. (Verifica dell'equivalenza del regime di vigilanza sul gruppo) [741]

     1. Nel caso di cui all'articolo 210, comma 1, lettera c), l'IVASS verifica che le imprese di assicurazione e di riassicurazione controllate italiane siano soggette da parte dell'autorità di vigilanza dello Stato terzo a disposizioni di vigilanza sul gruppo equivalenti a quelle esercitate sulle imprese di assicurazione e di riassicurazione italiane ai sensi del presente codice.

     2. L'IVASS, procede alla verifica dell'equivalenza del regime ai sensi del comma 1, anche su richiesta della società controllante o dell'impresa di assicurazione o riassicurazione italiana controllata di cui all'articolo 210, comma 1, lettera c).

     3. L'IVASS è assistita dall'AEAP conformemente all'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e consulta le altre autorità di vigilanza interessate prima di adottare una decisione sull'equivalenza.

     4. L'IVASS può adottare, in relazione a un determinato Stato terzo, una decisione in contraddizione con altre precedentemente adottate nei confronti del medesimo Stato, laddove tale decisione sia necessaria per tenere conto di eventuali modifiche di rilievo al regime di vigilanza sulle imprese di assicurazione o riassicurazione previsto dal presente codice o dalla legislazione dello Stato terzo.

     5. Qualora le autorità di vigilanza siano in disaccordo con le decisioni adottate ai sensi dei commi 3 e 4, possono rinviare la questione all'AEAP conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010 entro tre mesi dalla comunicazione della decisione da parte dell'autorità di vigilanza incaricata del gruppo. In tal caso l'AEAP può agire conformemente ai poteri che le conferisce tale articolo.

     6. Ai fini della applicazione degli articoli 220-septies e 220-octies, rilevano anche le valutazioni sull'equivalenza, ancorchè temporanea, assunte dalla Commissione europea.

 

     Art. 220 sexies. (Verifica dell'equivalenza: livelli) [742]

     1. Se la società controllante di cui all'articolo 210, comma 1, lettera c), è una società controllata da un'altra società di partecipazione assicurativa o di partecipazione finanziaria mista con sede in uno Stato terzo o da un'altra impresa di assicurazione o di riassicurazione con sede in uno Stato terzo, l'IVASS effettua la verifica dell'equivalenza in merito alla sussistenza di un regime di vigilanza sul gruppo, di cui all'articolo 220-septies, a livello dell'ultima società controllante di Stato terzo.

     2. L'IVASS, nel caso in cui in base alla verifica di cui al comma 1 sia risultata insussistente l'equivalenza del regime di vigilanza sul gruppo, può effettuare una nuova verifica al livello inferiore della società di partecipazione assicurativa o di partecipazione finanziaria mista con sede in uno Stato terzo o dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione con sede in uno Stato terzo, controllante ai sensi dell'articolo 210, comma 1, lettera c), che sia controllata ai sensi del comma 1. In tal caso l'IVASS indica le ragioni della propria decisione al gruppo.

     3. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 220-octies.

 

     Art. 220 septies. (Sussistenza di un regime equivalente di vigilanza sul gruppo) [743]

     1. Nel caso in cui sia stata accertata la sussistenza di un regime di vigilanza sul gruppo equivalente, l'IVASS, tenendo conto degli orientamenti e delle decisioni assunte a livello comunitario, può non applicare le disposizioni sulla vigilanza di gruppo di cui al presente codice e basarsi sulla vigilanza esercitata dall'Autorità di vigilanza dello Stato terzo conformemente al presente Titolo, salvo che, nei casi di sussistenza di un regime di equivalenza temporanea, un'impresa di assicurazione o di riassicurazione con sede in Italia abbia un totale di bilancio superiore a quello della società controllante con sede in uno Stato terzo. In tal caso la funzione di autorità di vigilanza sul gruppo è esercitata dall'IVASS, ai sensi dell'articolo 212-bis.

 

     Art. 220 octies. (Insussistenza di un regime equivalente di vigilanza sul gruppo) [744]

     1. Nel caso in cui sia stata accertata l'insussistenza di un regime equivalente di vigilanza sul gruppo ovvero non ricorrono le altre condizioni di cui all'articolo 220-septies, si applicano in quanto compatibili alle imprese di assicurazione e di riassicurazione controllate italiane di cui all'articolo 210, comma 1, lettera c), gli strumenti di vigilanza sul gruppo di cui al presente codice, escluso il regime di solvibilità delle imprese di assicurazione o riassicurazione con gestione centralizzata del rischio.

     2. I principi generali e i metodi stabiliti agli articoli di cui al presente Capo, si applicano a livello della società controllante di cui all'articolo 210, comma 1, lettera c).

     3. Ai soli fini del calcolo della solvibilità del gruppo, la società controllante di cui all'articolo 210, comma 1, lettera c), è considerata alla stregua di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione soggetta alle condizioni fissate dagli articoli 44-ter, 44-quater, 44-quinquies con riguardo ai fondi propri ammissibili per il Requisito Patrimoniale di Solvibilità e all'articolo 216-quinquies con riguardo al possesso del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidato.

     4. L'IVASS può disporre l'applicazione, previa consultazione delle altre autorità di vigilanza interessate, di metodi ulteriori che assicurino una vigilanza adeguata sulle imprese di assicurazione e di riassicurazione italiane appartenenti al gruppo. Tali metodi sono approvati dall'autorità di vigilanza del gruppo, previa consultazione delle altre autorità di vigilanza interessate. In particolare, nell'ipotesi in cui non vi sia l'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, l'IVASS può esigere, la costituzione di una società di partecipazione assicurativa o di una società di partecipazione finanziaria mista con sede in Italia o in altro Stato membro al fine di applicare la disciplina della vigilanza sul gruppo di cui al presente titolo alle imprese del gruppo controllate da tale società di partecipazione assicurativa o di partecipazione finanziaria mista.

     5. L'IVASS comunica gli approcci di cui al comma 4, che consentono di conseguire gli obiettivi di vigilanza sul gruppo definiti nel presente titolo, alle altre autorità di vigilanza interessate e alla Commissione europea.

 

Capo IV-quater. [745]

Misure correttive

 

     Art. 220 novies. (Misure correttive sul gruppo) [746]

     1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 227, se le imprese di assicurazione o di riassicurazione del gruppo non rispettano i requisiti di cui al presente Titolo o se i requisiti sono rispettati ma la solvibilità è comunque a rischio o se le operazioni infragruppo o le concentrazioni dei rischi minacciano la situazione finanziaria delle imprese di assicurazione o di riassicurazione, le misure necessarie, incluse quelle previste dall'articolo 188, per rimediare il più rapidamente possibile alla situazione sono adottate tempestivamente:

     a) dall'IVASS, in qualità di autorità di vigilanza sul gruppo, nei confronti delle società di partecipazione assicurativa e delle società di partecipazione finanziaria mista controllante ai sensi dell'articolo 210, comma 2;

     b) dall'IVASS nei confronti delle imprese di assicurazione e riassicurazione del gruppo con sede legale nel territorio della Repubblica.

     2. Nelle ipotesi in cui le misure di cui al comma 1 devono essere adottate nei confronti di società di partecipazione assicurativa e delle società di partecipazione finanziaria mista con sede legale in un altro Stato membro, l'IVASS informa le autorità di vigilanza di tale Stato delle conclusioni a cui è pervenuta, al fine di consentire alle stesse l'adozione delle misure necessarie e collabora con esse al fine di garantire un'azione efficace di vigilanza.

     3. Nel caso in cui l'impresa di assicurazione o di riassicurazione nei cui confronti devono essere prese le misure correttive abbia sede in un altro Stato membro, IVASS, in qualità di autorità di vigilanza sul gruppo ai sensi dell'articolo 207-sexies, informa l'autorità di vigilanza in cui ha sede l'impresa al fine di consentire alla stessa l'adozione delle misure necessarie e collabora con essa al fine di garantire un'azione efficace di vigilanza.

 

Titolo XVI

MISURE DI SALVAGUARDIA RISANAMENTO E LIQUIDAZIONE

 

Capo I

Misure di salvaguardia

 

     Art. 220 decies. (Rilevazione e comunicazione del deterioramento delle condizioni finanziarie) [747]

     1. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione si dota di procedure per individuare il deterioramento delle proprie condizioni finanziarie e comunica immediatamente all'IVASS il deterioramento individuato.

 

     Art. 221. Violazione delle norme sulle riserve tecniche o sulle attività a copertura

     1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 184, qualora l'impresa di assicurazione o di riassicurazione, che ha sede legale nel territorio della Repubblica, non osservi le disposizioni sulle riserve tecniche di cui agli articoli 36, 36-bis, 36-ter, 36-quater, 36-quinquies, 36-sexies, 36-septies, 36-octies, 36-novies e 37 e sulle attività a copertura delle medesime di cui agli articoli 37-ter, 38, 41, 42, 42-bis, 43, l'IVASS ne contesta la violazione e le ordina di conformarsi alle norme violate, assegnando un termine congruo per l'attuazione degli adempimenti richiesti, ma non pregiudizievole per la protezione degli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative [748].

     2. L'IVASS, nei casi di cui al comma 1, può vietare all'impresa di compiere atti di disposizione sui beni esistenti nel territorio della Repubblica e successivamente può consentirne, con specifiche autorizzazioni, una disponibilità limitata, comunque informando preventivamente le autorità di vigilanza degli altri Stati membri nei quali l'impresa opera. L'IVASS può inoltre chiedere alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri, nei quali l'impresa possiede beni, di adottare analogo provvedimento, indicando i beni da assoggettare a tale misura.

     3. Se l'impresa non ottempera nel termine assegnato all'ordine di cui al comma 1, l'IVASS può:

     a) nominare un commissario con i compiti di cui all'articolo 229 per l'eliminazione delle violazioni;

     b) vietare l'assunzione di nuovi affari, per un periodo fino a sei mesi, allo scopo di salvaguardare gli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative o gli interessi delle imprese di assicurazione cedenti, con gli effetti di cui all'articolo 167 [749];

     c) disporre, avuto riguardo alla gravità della violazione, il vincolo sui singoli attivi iscritti nel registro a copertura delle riserve tecniche con le modalità previste dall'articolo 224.

     4. Il divieto di assunzione di nuovi affari è comunicato alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri nei quali l'impresa opera ed è pubblicato nel bollettino. Il provvedimento viene revocato prima del termine, se l'impresa ha eliminato o posto completo rimedio alla violazione contestata. La revoca è comunicata alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri ed il relativo provvedimento è pubblicato nel bollettino.

 

     Art. 222. (Violazione delle norme sul Requisito Patrimoniale di Solvibilità) [750]

     1. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione informa immediatamente l'IVASS non appena rilevano che il Requisito Patrimoniale di Solvibilità non è più rispettato o quando vi è il rischio che non sia rispettato nei successivi tre mesi.

     2. Entro due mesi dalla rilevazione dell'inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità ovvero, in mancanza di comunicazione dell'impresa, su richiesta dell'IVASS, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione presenta all'IVASS, ai fini dell'approvazione, un piano di risanamento fondato su basi realistiche.

     2-bis. L'IVASS impone all'impresa di assicurazione o di riassicurazione di adottare i provvedimenti necessari per ristabilire, entro sei mesi dalla rilevazione dell'inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilità, il livello di fondi propri ammissibili in misura tale da coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilità o per ridurre il profilo di rischio al fine di garantire l'osservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità.

     2-ter. L'IVASS, qualora lo ritenga opportuno, può concedere una proroga di tre mesi.

     2-quater. In presenza di situazioni eccezionalmente avverse aventi ripercussioni, riconosciute dall'AEAP, su imprese di assicurazione e riassicurazione che rappresentano una quota significativa del mercato o delle aree di attività interessate, l'IVASS può estendere per le imprese colpite, se del caso anche in consultazione con il CERS, il periodo fissato al comma 2-ter per un periodo di tempo massimo di sette anni, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti, ivi inclusa la durata media relativa delle riserve tecniche.

     2-quinquies. L'IVASS può chiedere all'AEAP di constatare l'esistenza di situazioni eccezionalmente avverse.

     2-sexies. L'IVASS può formulare una richiesta in tal senso se esiste la concreta possibilità che talune imprese di assicurazione o di riassicurazione che rappresentano una quota significativa del mercato o delle aree di attività interessate non siano in grado di soddisfare uno dei requisiti di cui al comma 2-bis. Si è in presenza di situazioni eccezionalmente avverse nel caso in cui la situazione finanziaria di talune di dette imprese sia gravemente o negativamente colpita da almeno una delle seguenti circostanze:

     a) un crollo dei mercati finanziari che sia imprevisto, brusco e drastico;

     b) un contesto caratterizzato in maniera persistente da tassi di interesse bassi;

     c) un evento catastrofico ad alto impatto.

     2-septies. L'IVASS collabora con l'AEAP nella valutazione sulla persistenza delle condizioni di cui ai commi 2-quinquies e 2-sexies. La cessazione della situazione eccezionalmente avversa è dichiarata dall'AEAP, previa consultazione dell'IVASS.

     2-octies. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione interessata presenta ogni tre mesi all'IVASS una relazione concernente le misure adottate e i progressi realizzati in relazione al ripristino del livello di fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità o alla riduzione del suo profilo di rischio al fine di garantire la conformità al requisito stesso.

     2-novies. L'estensione di cui al comma 2-quater è revocata se dalla suddetta relazione si evince che non si sono registrati progressi significativi in relazione al ripristino del livello di fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità o alla riduzione del profilo di rischio al fine di garantire la conformità al requisito stesso tra la data di rilevamento dell'inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilità e la data di presentazione della relazione sui progressi realizzati.

     3. L'IVASS, in casi eccezionali se ritiene che la situazione finanziaria dell'impresa rischi di subire ulteriori deterioramenti, può vietare all'impresa di compiere atti di disposizione sui beni esistenti nel territorio della Repubblica e successivamente può consentirne, con specifiche autorizzazioni, una disponibilità limitata, comunque informando preventivamente le autorità di vigilanza degli altri Stati membri nei quali l'impresa opera. L'IVASS può inoltre chiedere alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri, nei quali l'impresa possiede beni, di adottare analogo provvedimento, indicando i beni da assoggettare a tale misura.

     4. L'IVASS può anche disporre il vincolo sui singoli attivi iscritti nel registro a copertura delle riserve tecniche con le modalità previste dall'articolo 224.

     5. Qualora il piano di risanamento o il piano di finanziamento riguardino una società cooperativa e prevedano un aumento di capitale sociale, il limite individuale di sottoscrizione del capitale sociale è elevato sino al triplo. In tal caso, ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione assembleare di aumento del capitale sociale, la società cooperativa è tenuta ad esibire il provvedimento adottato dall'IVASS.

 

     Art. 222 bis. (Violazione delle norme sul Requisito Patrimoniale Minimo) [751]

     1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione informano immediatamente l'autorità di vigilanza qualora rilevino che il Requisito Patrimoniale Minimo non è più rispettato o quando vi è il rischio che non sia rispettato nei successivi tre mesi.

     2. Entro un mese dalla rilevazione dell'inosservanza del Requisito Patrimoniale Minimo, ovvero, in mancanza di comunicazione dell'impresa, su richiesta dell'IVASS, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione presenta all'IVASS, ai fini dell'approvazione, un piano di finanziamento a breve termine fondato su basi realistiche per riportare, entro tre mesi da tale rilevazione, i fondi propri di base ammissibili almeno al livello del Requisito Patrimoniale Minimo o per ridurre il profilo di rischio al fine di garantire l'osservanza del Requisito Patrimoniale Minimo.

     3. L'IVASS può vietare all'impresa di compiere atti di disposizione sui beni esistenti nel territorio della Repubblica e successivamente può consentirne, con specifiche autorizzazioni, una disponibilità limitata, comunque informando preventivamente le autorità di vigilanza degli altri Stati membri nei quali l'impresa opera. L'IVASS può inoltre chiedere alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri, nei quali l'impresa possiede beni, di adottare analogo provvedimento, indicando i beni da assoggettare a tale misura.

     4. L'IVASS può anche disporre il vincolo sui singoli attivi iscritti nel registro a copertura delle riserve tecniche con le modalità previste dall'articolo 224.

 

     Art. 222 ter. (Limitazioni alla distribuzione di elementi dei fondi propri) [752]

     1. Fatte salve le deroghe previste dalle disposizioni dell'Unione Europea direttamente applicabili, in caso di inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilità o del requisito minimo di solvibilità o se la distribuzione comporta detta inosservanza, l'impresa non opera distribuzioni in relazione ad elementi di fondi propri, incluse distribuzioni di utili, fino al momento in cui non sia ripristinato il rispetto del requisito e la distribuzione non determini la sua inosservanza.

     2. Il divieto di cui al comma 1 si applica anche nel caso in cui l'inosservanza del requisito patrimoniale emerga solo dopo la delibera di distribuzione ma prima che alla stessa sia stata data esecuzione.

 

     Art. 223. Misure di intervento a tutela della solvibilità prospettica dell'impresa di assicurazione [753]

     [1. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 222, qualora i diritti degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative siano a rischio per effetto del deterioramento della posizione finanziaria dell'impresa di assicurazione o qualora i diritti delle imprese di assicurazione cedenti siano a rischio per effetto del deterioramento della posizione finanziaria dell'impresa di riassicurazione, l'ISVAP può imporre, al fine di garantire che l'impresa sia in grado di soddisfare i requisiti di solvibilità nel breve periodo, la costituzione di un margine di solvibilità più elevato, rispetto a quello risultante dall'ultimo bilancio approvato, tenuto conto del piano di risanamento finanziario predisposto dall'impresa e riferito ai tre esercizi successivi [754].

     2. L'ISVAP stabilisce, con regolamento, le norme di attuazione che riguardano, in particolare, i dati e le informazioni da indicare nel piano di risanamento finanziario, che deve includere, in ogni caso, uno stato patrimoniale ed un conto economico per ciascuno degli esercizi considerati, le previsioni relative alla raccolta premi, agli oneri per sinistri liquidati e riservati ed alle spese di gestione, la prevedibile situazione di tesoreria, una esposizione relativa ai mezzi finanziari destinati alla copertura del margine di solvibilità e delle riserve tecniche ed una esposizione della politica di riassicurazione o di retrocessione nel suo complesso e delle forme di copertura riassicurativa maggiormente significative [755].

     3. L'ISVAP, valutata la situazione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, può ridurre il valore di tutti gli elementi che rientrano nel margine di solvibilità disponibile e ciò anche nel caso in cui abbiano subito una significativa diminuzione del valore di mercato nel periodo successivo alla fine del precedente esercizio [756].

     4. In caso di rilevanti modifiche al contenuto o alla qualità dei contratti di riassicurazione o di retrocessione rispetto all'esercizio precedente ovvero nel caso in cui i contratti di riassicurazione o di retrocessione non prevedano alcun trasferimento del rischio o prevedano un trasferimento limitato, l'ISVAP può diminuire il coefficiente di riduzione stabilito ai fini del calcolo del margine di solvibilità richiesto [757].

     5. L'ISVAP non rilascia attestazioni di solvibilità dell'impresa di assicurazione, alla quale ha richiesto il piano di risanamento finanziario, fino a quando ritenga che i diritti degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative siano a rischio.

     5-bis. L'ISVAP non rilascia attestazioni di solvibilità dell'impresa di riassicurazione, alla quale ha richiesto il piano di risanamento finanziario, fino a quando ritenga che gli impegni dell'impresa derivanti dai contratti di riassicurazione siano a rischio [758].]

 

     Art. 223 bis. (Misure di intervento in caso di deterioramento delle condizioni finanziarie dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione) [759]

     1. Fatti salvi gli articoli 222 e 222-bis, se la solvibilità dell'impresa continua a deteriorarsi, l'IVASS può adottare tutte le misure necessarie per salvaguardare gli interessi dei contraenti in caso di contratti di assicurazione o il rispetto degli obblighi derivanti da contratti di riassicurazione. Tali misure sono proporzionate e riflettono il livello e la durata del deterioramento della solvibilità dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione.

 

     Art. 223 ter. (Piano di risanamento e piano di finanziamento) [760]

     1. L'IVASS stabilisce, con regolamento, le norme di attuazione che riguardano, in particolare, i dati e le informazioni da indicare nel piano di risanamento di cui all'articolo 222 e nel piano di finanziamento di cui all'articolo 222-bis i quali devono includere, in ogni caso, almeno le seguenti indicazioni:

     a) le previsioni relative alle spese di gestione, in particolare le spese generali correnti e le provvigioni;

     b) le previsioni di entrata e di spesa, sia per le operazioni dirette e per le operazioni di riassicurazione attiva sia per le operazioni di riassicurazione passiva;

     c) le previsioni di bilancio;

     d) le previsioni relative ai mezzi finanziari destinati alla copertura delle riserve tecniche, del requisito patrimoniale di solvibilità e del requisito patrimoniale minimo;

     e) la politica di riassicurazione nel suo complesso.

     2. L'IVASS, valutata la situazione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, può ridurre il valore di tutti gli elementi che rientrano nel Requisito Patrimoniale di Solvibilità e ciò anche nel caso in cui abbiano subito una significativa diminuzione del valore di mercato nel periodo successivo alla fine del precedente esercizio.

     3. L'IVASS non rilascia attestazioni di solvibilità dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, alla quale ha richiesto ai sensi del comma 1 il piano di risanamento finanziario di cui all'articolo 222, comma 2, o un piano di finanziamento di cui all'articolo 222-bis, comma 2, fino a quando ritenga che i diritti degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative o gli impegni contrattuali dell'impresa di riassicurazione siano a rischio.

 

     Art. 224. Procedura di apposizione del vincolo sulle attività patrimoniali

     1. Quando il vincolo riguardi beni immobili, l'IVASS ordina alla conservatoria dei registri immobiliari l'iscrizione di ipoteca, a favore dei crediti di assicurazione o di riassicurazione, sui beni immobili e sui diritti immobiliari di godimento dell'impresa di assicurazione e di riassicurazione che sono localizzati nel territorio della Repubblica [761].

     2. L'IVASS può ordinare l'apposizione del vincolo su ogni altro attivo, diverso da quelli di cui al comma 1, nelle forme previste dalla legge per ciascun tipo di beni o di diritti. Le autorità ed i soggetti cui compete l'esecuzione del provvedimento sono tenuti al compimento degli atti e delle operazioni necessarie per rendere effettivo ed opponibile ai terzi il vincolo ordinato dall'IVASS.

     3. Dei provvedimenti adottati è data comunicazione alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri nei quali l'impresa di assicurazione o di riassicurazione opera o possiede beni [762].

 

     Art. 225. Misure di salvaguardia in caso di revoca parziale dell'autorizzazione

     1. In caso di revoca parziale dell'autorizzazione l'IVASS, per salvaguardare gli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, delle imprese di assicurazione cedenti e dei lavoratori dipendenti, può vietare all'impresa di assicurazione o di riassicurazione che ha sede nel territorio della Repubblica di compiere atti di disposizione sui propri beni, qualora tale provvedimento non sia già stato adottato ai sensi degli articoli 221, 222, 222-bis [763].

     2. L'IVASS può altresì disporre il vincolo sui singoli attivi iscritti nel registro a copertura delle riserve tecniche con le modalità previste dall'articolo 224.

     3. Dei provvedimenti adottati ai sensi del commi 1 e 2 è data comunicazione alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri nei quali l'impresa opera o possiede beni. Alle stesse autorità può essere richiesto di adottare misure analoghe, cooperando nell'adozione di ogni provvedimento idoneo a salvaguardare gli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.

 

     Art. 226. (Imprese con sede legale in altri Stati membri e in Stati terzi) [764]

     1. Se le autorità di vigilanza dei rispettivi Stati membri d'origine hanno adottato le misure corrispondenti a quelle previste dagli articoli 221, 222, 222-bis, 225, 240 e 242 l'IVASS vieta alle imprese di assicurazione e di riassicurazione, che hanno sede legale in altri Stati membri e che operano nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento e di prestazione di servizi, di compiere atti di disposizione sui beni esistenti nel territorio della Repubblica, quando ciò sia richiesto dalle autorità di vigilanza dei rispettivi Stati membri d'origine e siano indicati gli attivi che devono costituire oggetto di tale misura. A richiesta delle medesime autorità, l'IVASS adotta altresì i provvedimenti di vincolo delle singole attività patrimoniali a copertura delle riserve tecniche con le modalità di cui all'articolo 224.

     2. L'IVASS applica le disposizioni di cui al presente capo nei confronti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, che hanno sede legale in Stati terzi in caso di violazione posta in essere dalla sede secondaria stabilita nel territorio della Repubblica.

     3. Se la violazione riguarda le disposizioni sul requisito patrimoniale di solvibilità ed è posta in essere da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di un Paese terzo che sia stabilita, oltre che nel territorio della Repubblica, anche in altri Stati membri e che sia vigilata dall'IVASS anche per le attività effettuate dalle sedi secondarie stabilite negli altri Stati membri, l'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 221, 222, 222-bis, 224 e 225 spetta all'IVASS, ad eccezione dei casi in cui il controllo di solvibilità venga demandato ad altra Autorità ai sensi dell'articolo 51, comma 3. Dei provvedimenti adottati è data comunicazione alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri nei quali l'impresa opera o possiede beni. Alle stesse autorità può essere richiesto di adottare misure analoghe, cooperando nell'adozione di ogni provvedimento idoneo a salvaguardare gli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.

     4. Nel caso di cui al comma 3, se lo stato di solvibilità per il complesso delle attività esercitate dalle sedi secondarie dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione di un Paese terzo è sottoposto al controllo esclusivo dell'autorità di vigilanza di un altro Stato membro, per l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 224 sui beni posseduti dall'impresa nel territorio della Repubblica la medesima autorità può avvalersi della cooperazione dell'IVASS.

 

     Art. 226 bis. (Rilevazione e comunicazione del deterioramento delle condizioni finanziarie di gruppo) [765]

     1. L'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, si dota di procedure per individuare il deterioramento delle condizioni del gruppo finanziarie e comunica immediatamente all'IVASS il deterioramento individuato.

 

     Art. 227. (Misure in caso di verifica della situazione di solvibilità di gruppo) [766]

     1. L'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, informa immediatamente l'IVASS non appena rileva che il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo non è più rispettato o quando vi è il rischio che non sia rispettato nei successivi tre mesi.

     2. Entro due mesi dalla rilevazione dell'inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo ovvero, in mancanza di comunicazione della società, su richiesta dell'IVASS, la società di cui al comma 1 presenta all'IVASS, ai fini dell'approvazione, un piano di risanamento fondato su basi realistiche.

     3. L'IVASS impone alla società di cui al comma 1 di adottare i provvedimenti necessari per ristabilire, entro sei mesi dalla rilevazione dell'inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo, il livello di fondi propri ammissibili in misura tale da coprire il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo o per ridurre il profilo di rischio al fine di garantire l'osservanza del requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo.

     4. L'IVASS, qualora lo ritenga opportuno, può concedere una proroga di tre mesi.

     5. In presenza delle situazioni eccezionalmente avverse aventi ripercussioni, riconosciute dall'AEAP ai sensi dell'articolo 222, comma 2-quater, su imprese di assicurazione e riassicurazione che rappresentano una quota significativa del mercato o delle aree di attività interessate, l'IVASS può estendere per il gruppo coinvolto, se del caso anche in consultazione con il CERS, il periodo fissato al comma 4 per un periodo di tempo massimo di sette anni, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti, ivi inclusa la durata media relativa delle riserve tecniche. Si applica l'articolo 222, commi 2-octies e 2-novies.

 

     Art. 228. Misure a seguito della verifica di solvibilità dell'impresa controllante [767]

     [1. L'ISVAP, se in base alla verifica sulla solvibilità dell'impresa controllante di cui all'articolo 218, ritiene che la solvibilità di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di cui all'articolo 210, comma 2, è compromessa o rischia di esserlo, richiede all'impresa di assicurazione o di riassicurazione o all'impresa di partecipazione assicurativa o all'impresa di partecipazione finanziaria mista capogruppo di presentare un programma di intervento atto a garantire la solvibilità, anche futura, dell'impresa stessa [768].

     2. Quando le condizioni di solvibilità in capo all'impresa controllante non sono ripristinate, ovvero in caso di mancata presentazione o mancata esecuzione del programma di cui al comma 1, l'ISVAP, fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al titolo VII, capo III, può:

     a) assoggettare a preventiva autorizzazione qualsiasi operazione di cui all'articolo 215, nonchè le operazioni tra le imprese controllate dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione di cui all'articolo 210, comma 2, e le imprese di cui all'articolo 211, comma 1, lettere b) e c), legate con l'impresa medesima da rapporti di controllo [769];

     b) imporre l'accantonamento degli utili che sarebbero distribuibili alla controllante in un'apposita riserva di patrimonio netto.]

 

Capo II

Misure di risanamento

 

     Art. 229. Commissario per il compimento di singoli atti

     1. L'IVASS, nel caso di grave inosservanza delle disposizioni di legge e dei relativi provvedimenti di attuazione, può disporre la nomina di un commissario per il compimento di singoli atti che siano necessari per rendere la gestione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione conforme a legge [770].

     2. Il provvedimento può essere disposto decorso inutilmente il termine contestualmente assegnato per far cessare i fatti addebitati e rimuoverne gli effetti [771].

     3. Si applicano, in quanto compatibili, il comma 1 dell'articolo 232, i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 233, il comma 1 dell'articolo 236 ed i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 237.

 

     Art. 230. Commissario per la gestione provvisoria

     1. L'IVASS può disporre, quando ricorrono i presupposti per l'amministrazione straordinaria di cui all'articolo 231 e concorrano ragioni di assoluta urgenza, che uno o più commissari assumano i poteri di amministrazione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione. Le funzioni degli organi di amministrazione e di controllo sono frattanto sospese. I commissari, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali [772].

     2. La gestione provvisoria non può avere durata superiore a due mesi. L'IVASS può stabilire speciali cautele e limitazioni nella gestione dell'impresa. Si applicano, in quanto compatibili, il comma 1 dell'articolo 232, i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 233, i commi 3, 4 e 8 dell'articolo 234, i commi 1 e 2 dell'articolo 235, il comma 1 dell'articolo 236 ed i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 237.

     3. Qualora durante la gestione provvisoria intervenga lo scioglimento degli organi di amministrazione e di controllo ai sensi dell'articolo 231, comma 1, i commissari assumono le attribuzioni dei commissari straordinari fino all'insediamento degli organi straordinari. In tal caso si applica l'articolo 231, comma 4.

     4. Al termine della gestione provvisoria gli organi subentranti prendono in consegna l'azienda dai commissari con le modalità previste dall'articolo 235, comma 1.

 

     Art. 231. Amministrazione straordinaria

     1. Il Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'IVASS, può disporre con decreto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione quando [773]:

     a) risultino gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attività dell'impresa;

     b) siano previste gravi perdite patrimoniali.

     Lo scioglimento può essere richiesto all'IVASS dagli organi amministrativi ovvero dall'assemblea straordinaria dell'impresa con istanza motivata sulla base dei presupposti di cui alle lettere a) e b) del presente comma.

     2. [La proposta è preceduta dalla contestazione degli addebiti da parte dell'IVASS, con assegnazione all'impresa di un termine congruo per presentare le controdeduzioni ovvero per rimuovere gli addebiti medesimi] [774].

     3. Le funzioni delle assemblee e degli organi diversi da quelli indicati nel comma 1 sono sospese per effetto del provvedimento di amministrazione straordinaria, salvo quanto previsto dall'articolo 234, comma 7.

     4. Il decreto del Ministro dello sviluppo economico e la proposta dell'IVASS sono comunicati dai commissari straordinari agli interessati, che ne facciano richiesta, non prima dell'insediamento di cui all'articolo 235, comma 1.

     5. L'amministrazione straordinaria ha la durata di un anno dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 1, salvo che il decreto preveda un termine più breve o che l'IVASS ne autorizzi la chiusura anticipata. La procedura può essere prorogata, su proposta dell'IVASS, dal Ministro dello sviluppo economico per un periodo non superiore a dodici mesi.

 

     Art. 232. Efficacia delle misure di risanamento sul territorio comunitario

     1. I provvedimenti e le procedure di gestione provvisoria e di amministrazione straordinaria sono efficaci anche nei confronti delle succursali o di qualsiasi altra presenza delle imprese di assicurazione e di riassicurazione italiane nel territorio degli altri Stati membri [775].

     2. L'IVASS informa prontamente le autorità di vigilanza degli altri Stati membri dell'avvenuta adozione di un provvedimento di gestione provvisoria o di amministrazione straordinaria e degli effetti che da tale provvedimento potrebbero derivare.

     3. Le misure di risanamento, adottate nei confronti di imprese che hanno sede legale in un altro Stato membro, producono, a seguito della comunicazione all'IVASS e senza necessità di ulteriori adempimenti, i loro effetti sulle succursali delle imprese operanti nel territorio della Repubblica anche nei confronti dei terzi, anche se la legge italiana non preveda tali misure di risanamento o ne subordini l'applicazione a condizioni diverse da quelle per le quali sono state adottate dall'autorità di vigilanza dell'altro Stato membro.

 

     Art. 233. Organi della procedura di amministrazione straordinaria

     1. L'IVASS nomina uno o più commissari straordinari per l'amministrazione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione ed un comitato di sorveglianza composto da tre a cinque componenti, il cui presidente è designato nell'atto di nomina [776].

     2. L'IVASS può revocare o sostituire i commissari ed i componenti del comitato di sorveglianza nell'interesse del miglior svolgimento della procedura ed in ogni caso di perdita dei requisiti di cui al comma 4.

     3. Le indennità spettanti ai commissari, al presidente ed ai componenti del comitato di sorveglianza sono determinate dall'IVASS. La spesa è a carico dell'impresa sottoposta alla procedura.

     4. Agli organi della procedura si applicano i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza stabiliti in attuazione dell'articolo 76 [777].

 

     Art. 234. Poteri e funzionamento degli organi straordinari

     1. I commissari straordinari esercitano le funzioni ed assumono i poteri di amministrazione dell'impresa. Essi provvedono ad accertare la situazione aziendale, a rimuovere le irregolarità e ad amministrare l'impresa nell'interesse degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative. Le disposizioni del codice civile, statutarie o convenzionali, relative ai poteri di controllo spettanti ai titolari di partecipazioni non si applicano agli atti dei commissari. In caso di impugnazione delle decisioni dei commissari i soci non possono chiedere al tribunale la sospensione dell'esecuzione delle decisioni dei commissari soggette ad autorizzazione o comunque attuative di provvedimenti dell'IVASS. I commissari, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali.

     2. Il comitato di sorveglianza esercita le funzioni di controllo e fornisce pareri ai commissari nei casi previsti dal presente capo o stabiliti dall'IVASS con regolamento.

     3. Le funzioni degli organi straordinari hanno inizio con l'insediamento ai sensi dell'articolo 235, commi 1 e 2, e cessano con il passaggio delle consegne agli organi subentranti, fatti salvi gli adempimenti di cui all'articolo 236.

     4. L'IVASS, in via generale con regolamento o in via particolare con istruzioni specifiche impartite ai commissari e ai componenti del comitato di sorveglianza, può stabilire speciali cautele e limitazioni nella gestione dell'impresa. I componenti degli organi straordinari sono personalmente responsabili per l'inosservanza delle prescrizioni dell'IVASS. Esse sono comunque inopponibili ai terzi che non ne abbiano avuto conoscenza. I commissari straordinari acquisiscono preventivamente il parere del comitato di sorveglianza e l'autorizzazione dell'IVASS per la realizzazione di piani di risanamento che prevedano cessioni di portafoglio, di azienda o rami di azienda o di partecipazioni in altre società.

     5. L'esercizio dell'azione sociale di responsabilità contro i componenti dei disciolti organi amministrativi e di controllo e contro il direttore generale, la società di revisione e l'attuario revisore spetta ai commissari straordinari, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione dell'IVASS. Gli organi succeduti all'amministrazione straordinaria proseguono le azioni di responsabilità, riferendone periodicamente all'IVASS.

     6. I commissari, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione dell'IVASS, possono, nell'interesse della procedura, sostituire la società di revisione. Ai medesimi soggetti compete soltanto il corrispettivo per la durata residua dell'incarico e, comunque, per un periodo non superiore a tre mesi. Il nuovo incarico può avere durata massima fino al termine dell'amministrazione straordinaria [778].

     7. I commissari, previa autorizzazione dell'IVASS, possono convocare le assemblee e gli altri organi indicati nell'articolo 231, comma 3, con ordine del giorno non modificabile da parte dell'organo convocato.

     8. Quando i commissari siano più d'uno, essi decidono a maggioranza dei componenti in carica ed i loro poteri di rappresentanza sono validamente esercitati con la firma congiunta di due di essi. E' consentita la delega di poteri, anche per categorie di operazioni, a uno o più commissari.

     9. Il comitato di sorveglianza delibera a maggioranza dei componenti in carica ed in caso di parità prevale il voto del presidente.

 

     Art. 235. Adempimenti iniziali

     1. I commissari straordinari si insediano prendendo in consegna l'azienda dagli organi amministrativi disciolti con un sommario processo verbale. I commissari acquisiscono una situazione dei conti. Alle operazioni assiste almeno un componente del comitato di sorveglianza.

     2. Qualora, per il mancato intervento degli organi amministrativi disciolti o per altre ragioni, non sia possibile l'esecuzione delle consegne, i commissari provvedono d'autorità ad insediarsi, con l'assistenza di un notaio e, ove occorra, con l'intervento della forza pubblica.

     3. Il commissario provvisorio di cui all'articolo 230 assume la gestione dell'impresa ed esegue le consegne ai commissari straordinari secondo le modalità indicate nei commi 1 e 2.

     4. Quando il bilancio relativo all'esercizio chiuso anteriormente all'inizio dell'amministrazione straordinaria non sia stato approvato, i commissari provvedono al deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, in sostituzione del bilancio, di una relazione sulla situazione patrimoniale ed economica redatta sulla base delle informazioni disponibili. La relazione è accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza. E' comunque esclusa ogni distribuzione di utili.

 

     Art. 236. Adempimenti finali

     1. I commissari straordinari e il comitato di sorveglianza, al termine delle loro funzioni, redigono separati rapporti sull'attività svolta e li trasmettono all'IVASS.

     2. La chiusura dell'esercizio in corso all'inizio dell'amministrazione straordinaria è protratta ad ogni effetto di legge fino al termine della procedura. I commissari redigono un progetto di bilancio che viene presentato all'IVASS, per l'approvazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell'amministrazione straordinaria e successivamente pubblicato nei modi di legge.

     3. I commissari, prima della cessazione delle loro funzioni, provvedono perchè siano ricostituiti gli organi sociali. Gli organi con funzioni di amministrazione prendono in consegna l'azienda dai commissari secondo le modalità previste dall'articolo 235, comma 1.

 

     Art. 237. Adempimenti in materia di pubblicità

     1. Il decreto ministeriale di inizio e di chiusura della gestione straordinaria è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e successivamente riprodotto nel Bollettino. I provvedimenti di nomina, sostituzione o revoca degli organi della procedura sono pubblicati, a cura dell'IVASS, nel Bollettino.

     2. I provvedimenti di amministrazione straordinaria sono altresì pubblicati, a cura dell'IVASS, mediante estratto nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

     3. Entro quindici giorni dalla comunicazione della nomina, i commissari straordinari depositano l'atto di nomina per l'iscrizione nel registro delle imprese.

     4. L'IVASS, qualora sia informato da un altro Stato membro dell'adozione di un provvedimento di risanamento nei confronti di un'impresa che ha una succursale nel territorio della Repubblica, può provvedere alla pubblicazione della decisione con le modalità che ritiene più opportune. Nella pubblicazione sono specificati l'autorità che ha emesso il provvedimento, l'autorità cui è possibile proporre ricorso nel caso il provvedimento sia soggetto ad impugnazione, la normativa applicabile e il nominativo dell'eventuale amministratore straordinario.

 

     Art. 238. Esclusività delle procedure di risanamento

     1. All'impresa di assicurazione o di riassicurazione non si applicano le disposizioni dei capi I e III del titolo IV del codice della crisi e dell'insolvenza [779].

     2. All'impresa di assicurazione o di riassicurazione non si applica l'articolo 2409 del codice civile. Se vi è fondato sospetto che i soggetti con funzioni di amministrazione, in violazione dei propri doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possano arrecare danno all'impresa ovvero ad una o più società controllate, l'organo con funzioni di controllo o i soci che il codice civile abilita a presentare denuncia al tribunale possono denunciare i fatti all'IVASS. L'IVASS decide, con provvedimento motivato, nel rispetto dei principi del giusto procedimento.

 

     Art. 239. Imprese di assicurazione di Stati terzi e di imprese di riassicurazione estere

     1. Se un'impresa di assicurazione, che ha sede legale in uno Stato terzo, ha insediato una sede secondaria nel territorio della Repubblica, le misure di risanamento sono disposte nei confronti della sede italiana.

     2. Nei confronti della sede secondaria i commissari esercitano le funzioni ed assumono i poteri di amministrazione spettanti agli organi di amministrazione dell'impresa di appartenenza. Allo stesso modo il comitato di sorveglianza esercita le funzioni di controllo.

     3. Nel caso in cui l'impresa di assicurazione abbia insediato succursali in altri Stati membri, l'IVASS coordina le proprie funzioni con quelle delle autorità di tali Stati. I commissari collaborano con gli organi designati in altri Stati ove fossero presenti succursali sottoposte ad analoghi procedimenti.

     4. Se un'impresa di riassicurazione, che ha sede legale in uno Stato membro od in uno Stato terzo, ha insediato una sede secondaria nel territorio della Repubblica, le misure di risanamento sono disposte nei confronti della sede italiana. Si applica il comma 2.

     5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente capo.

 

Capo III

Decadenza e revoca dell'autorizzazione

 

     Art. 240. Decadenza dall'autorizzazione rilasciata all'impresa di assicurazione

     1. L'impresa di assicurazione decade dall'autorizzazione quando:

     a) non dà inizio all'attività entro i primi dodici mesi;

     b) rinuncia espressamente all'autorizzazione;

     c) non esercita l'attività per un periodo superiore a sei mesi;

     d) trasferisce l'intero portafoglio ad altra impresa di assicurazione;

     e) si verifica una causa di scioglimento della società.

     Qualora l'impresa non abbia dato inizio all'attività entro i primi dodici mesi ovvero non abbia esercitato la stessa per un periodo superiore a sei mesi, in presenza di giustificati motivi e su richiesta dell'impresa interessata, l'IVASS può consentire un limitato periodo di proroga non superiore a sei mesi.

     2. Se l'inattività, la rinuncia o la cessazione dell'attività riguardano soltanto alcuni dei rami per i quali l'impresa di assicurazione è stata autorizzata, la decadenza concerne esclusivamente tali rami.

     3. L'IVASS accerta, con provvedimento pubblicato nel Bollettino, la decadenza dall'autorizzazione e, nel caso riguardi il complesso dei rami esercitati, dispone la cancellazione dall'albo delle imprese di assicurazione e di riassicurazione. Il provvedimento è comunicato dall'IVASS alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri, per l'adozione da parte di tali Autorità di misure idonee a impedire all'impresa di assicurazione di esercitare l'attività sul loro territorio [780].

     3-bis L'IVASS comunica all'AEAP ogni caso in cui un'impresa di assicurazione e riassicurazione decada dall'autorizzazione rilasciata ai fini della pubblicazione nell'elenco dalla stessa tenuto [781].

     4. L'impresa di assicurazione limita l'attività alla gestione dei contratti in corso e non assume nuovi affari a far data dalla pubblicazione del provvedimento di decadenza. La medesima disposizione si applica nel caso di decadenza limitata ad uno o più rami di attività.

     5. Le clausole di tacito rinnovo perdono efficacia con la pubblicazione del provvedimento di decadenza. Nei contratti che hanno durata superiore all'anno il contraente può recedere, mediante comunicazione scritta all'impresa, con effetto dalla scadenza della prima annualità successiva alla pubblicazione del provvedimento di decadenza.

     6. Se la decadenza dall'autorizzazione consegue al verificarsi delle situazioni di cui al comma 1, lettere b), c) ed e), l'IVASS, quando ricorrono le condizioni previste all'articolo 245, non adotta il provvedimento di decadenza e propone al Ministro dello sviluppo economico la revoca dell'autorizzazione e la liquidazione coatta amministrativa dell'impresa di assicurazione.

     7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all'impresa di assicurazione che ha sede legale in uno Stato terzo e che è autorizzata ad operare nel territorio della Repubblica con una sede secondaria. Quando l'autorità di vigilanza dello Stato terzo ha adottato un provvedimento di decadenza nei confronti dell'impresa di assicurazione, analogo provvedimento è adottato nei confronti della sede secondaria.

 

     Art. 241. Liquidazione ordinaria dell'impresa di assicurazione

     1. L'impresa di assicurazione informa tempestivamente l'IVASS del verificarsi di una causa di scioglimento della società. L'IVASS, verificata la sussistenza dei presupposti per la liquidazione ordinaria nei casi previsti all'articolo 240, comma 1, approva, con il provvedimento di decadenza dall'autorizzazione o con altro successivo, la nomina dei liquidatori prima dell'iscrizione nel registro delle imprese degli atti che deliberano o dichiarano lo scioglimento della società. Non si può dar corso all'iscrizione nel registro delle imprese degli atti che deliberano o dichiarano lo scioglimento della società se non consti l'accertamento di cui al presente comma.

     2. I liquidatori devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza stabiliti in attuazione dell'articolo 76. Qualora perdano i relativi requisiti, i liquidatori decadono dalla carica. Se l'assemblea non provvede alla loro sostituzione entro trenta giorni dalla conoscenza del sopravvenuto difetto dei requisiti, l'IVASS propone al Ministro dello sviluppo economico l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa [782].

     3. La liquidazione si svolge secondo le norme stabilite dal codice civile, ferme restando le disposizioni in materia di riserve tecniche e di attività a copertura previste nel titolo III. I liquidatori trasmettono all'IVASS il bilancio annuale redatto secondo le disposizioni previste nel titolo VIII. L'impresa rimane soggetta alla vigilanza dell'IVASS sino alla cancellazione della società dal registro delle imprese.

     4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 245, se la procedura di liquidazione non si svolge con regolarità o con speditezza, l'IVASS, con provvedimento pubblicato sul Bollettino, può disporre la sostituzione dei liquidatori, nonchè dei componenti degli organi di controllo. La sostituzione degli organi non comporta il mutamento della procedura di liquidazione.

     5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all'impresa di assicurazione che ha sede legale in uno Stato terzo e che è autorizzata ad operare in stabilimento nel territorio della Repubblica, fermo restando che l'efficacia dei provvedimenti adottati è limitata alla medesima sede secondaria.

 

     Art. 242. Revoca dell'autorizzazione rilasciata all'impresa di assicurazione

     1. L'autorizzazione è revocata quando l'impresa di assicurazione:

     a) non si attiene, nell'esercizio dell'attività, ai limiti imposti nel provvedimento di autorizzazione o previsti nel programma di attività;

     b) non soddisfa più alle condizioni di accesso all'attività assicurativa;

     c) è gravemente inadempiente alle disposizioni del presente codice;

     d) non rispetta il Requisito Patrimoniale Minimo ed ha presentato, a giudizio dell'IVASS, un piano di finanziamento manifestamente inadeguato ovvero non ha rispettato il piano approvato entro tre mesi dalla rilevazione dell'inosservanza del Requisito Patrimoniale Minimo ovvero, nel caso in cui sia soggetta a vigilanza di gruppo, non ha realizzato entro i termini stabiliti le misure previste dall'articolo 227 [783];

     e) viene assoggettata a liquidazione coatta ovvero è dichiarato lo stato di insolvenza dall'autorità giudiziaria;

     e-bis) non aderisce al Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita o è esclusa da esso [784].

     2. L'autorizzazione all'esercizio del ramo della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, fermo quanto previsto al comma 1, è altresì revocata nel caso di ripetuto o sistematico rifiuto od elusione all'obbligo a contrarre, di cui all'articolo 132, comma 1, o nel caso di ripetuta o sistematica violazione delle disposizioni sulle procedure di liquidazione dei sinistri di cui agli articoli 148 e 149.

     3. La revoca può riguardare tutti i rami esercitati dall'impresa di assicurazione o solo alcuni di essi. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 240, commi 4 e 5.

     4. La revoca dell'autorizzazione è disposta con decreto del Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'IVASS. Se la revoca riguarda tutti i rami esercitati, l'impresa è contestualmente posta in liquidazione coatta con il medesimo provvedimento e l'IVASS ne dispone la cancellazione dall'albo delle imprese di assicurazione. Il Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'IVASS, può tuttavia consentire che l'impresa si ponga in liquidazione ordinaria, entro un termine perentorio, quando il provvedimento di revoca sia stato adottato per i motivi indicati al comma 1, lettere a) e b).

     5. Il Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'IVASS, dispone inoltre la liquidazione coatta se l'impresa di assicurazione, nel caso di revoca limitata ad alcuni rami, non osserva le disposizioni di cui all'articolo 240, commi 4 e 5, ovvero quando la deliberazione di scioglimento e la nomina dei liquidatori non sono iscritte nel registro delle imprese nel termine assegnato ai sensi del comma 4.

     6. I decreti del Ministro dello sviluppo economico sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, sono riprodotti nel Bollettino e sono comunicati dall'IVASS alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri per l'adozione da parte di tali Autorità di misure idonee a impedire all'impresa di assicurazione di esercitare l'attività sul loro territorio [785].

     6-bis. L'IVASS comunica all'AEAP ogni caso di revoca di autorizzazione ai fini della pubblicazione nell'elenco dalla stessa tenuto [786].

 

     Art. 243. Revoca dell'autorizzazione rilasciata ad un'impresa di assicurazione di uno Stato terzo

     1. La revoca dell'autorizzazione, rilasciata all'impresa di assicurazione che ha sede legale in uno Stato terzo per l'attività della sede secondaria nel territorio della Repubblica, è disposta, in conformità a quanto previsto dall'articolo 264, comma 1, nei casi e con le modalità e per gli effetti di cui all'articolo 242.

     2. La revoca è altresì disposta quando l'autorità di vigilanza dello Stato terzo ha adottato nei confronti dell'impresa un provvedimento di revoca dell'autorizzazione all'esercizio delle attività assicurative nei rami vita o nei rami danni ovvero quando le autorità dello Stato membro che controllano lo stato di solvibilità dell'impresa medesima per il complesso delle operazioni da essa effettuate nel territorio dell'Unione europea hanno adottato analogo provvedimento per deficienze nella costituzione del Requisito Patrimoniale di Solvibilità e del Requisito Patrimoniale Minimo. Nei casi previsti dal presente comma la revoca è disposta per il complesso dei rami esercitati [787].

     3. La revoca può altresì essere disposta quando le autorità di vigilanza dello Stato nel quale l'impresa ha sede legale hanno operato in violazione della condizione di parità e reciprocità di trattamento riservata alle imprese di assicurazione italiane ivi operanti, ovvero quando le medesime autorità hanno imposto restrizioni alla libera disponibilità dei beni posseduti in Italia dall'impresa o hanno ostacolato il trasferimento dei capitali necessari all'impresa di assicurazione per il normale esercizio dell'attività nel territorio della Repubblica.

     4. L'IVASS può tuttavia consentire che l'impresa ponga in liquidazione ordinaria, entro un termine perentorio, la sede secondaria nel territorio della Repubblica quando il provvedimento di revoca è adottato per i motivi indicati al comma precedente. Il Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'IVASS, dispone inoltre la liquidazione coatta della sede secondaria quando la nomina dei liquidatori non è iscritta nel registro delle imprese nel termine assegnato.

 

     Art. 244. Decadenza e revoca dell'autorizzazione rilasciata all'impresa di riassicurazione [788]

     1. La decadenza dall'autorizzazione rilasciata all'impresa di riassicurazione è disposta nei casi previsti dall'articolo 240, comma 1. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 240, commi 2, 3, 3-bis, 4, 5 e 6, e 241, commi 1, 2, 3 e 4, intendendosi i rinvii come riferiti alla corrispondente disciplina delle imprese di riassicurazione.

     2. La revoca dell'autorizzazione rilasciata all'impresa di riassicurazione è disposta nei casi previsti dall'articolo 242, comma 1. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 242, commi 3, 4, 5, 6 e 7, intendendosi i rinvii come riferiti alla corrispondente disciplina delle imprese di riassicurazione.

     3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all'impresa di riassicurazione che ha sede legale in uno Stato terzo e che è autorizzata ad operare in stabilimento nel territorio della Repubblica, fermo restando che l'efficacia dei provvedimenti adottati è limitata alla medesima sede secondaria. Quando l'autorità di vigilanza dell'impresa di riassicurazione ha disposto la decadenza o la revoca dell'autorizzazione all'esercizio delle attività riassicurative, analogo provvedimento è adottato nei confronti della sede secondaria [789].

 

Capo IV

Liquidazione coatta amministrativa

 

     Art. 245. Liquidazione coatta amministrativa

     1. Il Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'IVASS, può disporre, con decreto, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività in tutti i rami e la liquidazione coatta amministrativa, anche quando ne sia in corso l'amministrazione straordinaria ovvero la liquidazione secondo le norme ordinarie, qualora le irregolarità nell'amministrazione o le violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie ovvero le perdite previste siano di eccezionale gravità.

     2. La liquidazione coatta può essere proposta dall'IVASS, con il medesimo procedimento indicato nel comma 1, anche a seguito di istanza motivata degli organi amministrativi, dell'assemblea straordinaria, dei commissari straordinari o dei liquidatori ricorrendo i presupposti di cui al comma 1.

     3. Il decreto del Ministro dello sviluppo economico e la proposta dell'IVASS sono comunicati dai commissari liquidatori agli interessati, che ne facciano richiesta, non prima dell'insediamento.

     4. Dalla data di emanazione del decreto cessano le funzioni degli organi amministrativi e di controllo, nonchè di ogni altro organo dell'impresa che sia ancora in carica. Cessano altresì le funzioni dell'assemblea dei soci, fatte salve le ipotesi previste dagli articoli 262, comma 1, e 263, comma 2.

     5. La liquidazione si compie sotto la vigilanza dell'IVASS, che si avvale, qualora l'impresa operi attraverso succursali stabilite in altri Stati membri, anche delle autorità di vigilanza di tali Stati. I provvedimenti e la procedura di liquidazione coatta amministrativa di imprese italiane si applicano e producono i loro effetti negli altri Stati membri.

     6. L'IVASS, qualora sia necessario od opportuno ai fini della liquidazione, può autorizzare i commissari liquidatori a proseguire operazioni specificamente individuate.

     7. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione non sono soggette a procedure concorsuali diverse dalla liquidazione coatta prevista dalle norme del presente capo. Per quanto non espressamente previsto si applicano, se compatibili, le disposizioni del codice della crisi e dell'insolvenza [790].

 

     Art. 246. Organi della procedura

     1. L'IVASS nomina uno o più commissari liquidatori ed un comitato di sorveglianza composto da tre a cinque componenti, il cui presidente è designato nell'atto di nomina. I liquidatori e il comitato di sorveglianza sono nominati per un periodo triennale, rinnovabile senza limiti di tempo tenuto conto dei risultati e dell'operato degli organi della procedura.

     2. L'IVASS può revocare o sostituire i commissari ed i componenti del comitato di sorveglianza.

     3. Le indennità spettanti ai commissari ed ai componenti del comitato di sorveglianza sono determinate dall'IVASS in base ai criteri da esso stabiliti. La spesa è a carico dell'impresa sottoposta alla procedura.

     4. Agli organi della procedura si applicano i requisiti di professionalità e di onorabilità ed indipendenza stabiliti in attuazione dell'articolo 76 [791].

 

     Art. 247. Adempimenti in materia di pubblicità

     1. I provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa sono pubblicati a cura dell'IVASS nella Gazzetta Ufficiale e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea e sono altresì riprodotti nel Bollettino.

     2. L'IVASS, qualora sia informato della liquidazione di un'impresa, che opera sul territorio della Repubblica in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, dall'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine, può disporre la pubblicazione della decisione secondo le modalità che ritiene più opportune. Nella pubblicazione è indicata l'autorità di vigilanza competente, la legislazione dello Stato membro che trova applicazione e il nominativo del liquidatore. La pubblicazione è redatta in lingua italiana. I provvedimenti e le procedure di liquidazione di imprese di altri Stati membri sono disciplinati e producono i loro effetti, senza ulteriori formalità, nell'ordinamento italiano secondo la normativa dello Stato di origine.

     3. Entro quindici giorni dalla comunicazione della nomina i commissari depositano in copia l'atto di nomina degli organi della liquidazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.

 

     Art. 248. Accertamento giudiziario dello stato di insolvenza

     1. Se un'impresa, non sottoposta a liquidazione coatta, si trova in stato di insolvenza, il tribunale del luogo dove l'impresa ha il centro degli interessi principali, su richiesta di uno o più creditori ovvero su istanza del pubblico ministero o d'ufficio, sentito l'IVASS e i rappresentanti legali dell'impresa, dichiara lo stato di insolvenza con sentenza in camera di consiglio. Quando l'impresa sia sottoposta ad amministrazione straordinaria, il tribunale dichiara l'insolvenza anche su ricorso dei commissari straordinari, sentiti i commissari stessi, l'IVASS e i cessati rappresentanti legali. Si applicano le disposizioni dell'articolo 297 del codice della crisi e dell'insolvenza [792].

     2. Se un'impresa si trova in stato di insolvenza al momento dell'emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa e l'insolvenza non è stata dichiarata ai sensi del comma 1, il tribunale del luogo dove l'impresa ha il centro degli interessi principali, su ricorso dei commissari liquidatori o su istanza del pubblico ministero o d'ufficio, sentiti l'IVASS, i cessati rappresentanti legali dell'impresa e i commissari se nominati, accerta tale stato con sentenza in camera di consiglio. Si applicano le disposizioni dell'articolo 297 del codice della crisi e dell'insolvenza [793].

     3. Nel caso dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione lo stato d'insolvenza si manifesta, oltre che nei modi indicati nell'articolo 2, comma 1, lettera b), del codice della crisi e dell'insolvenza, anche nella situazione di notevole, evidente e non transitoria insufficienza delle attività patrimoniali necessarie per far fronte agli impegni relativi ai crediti di assicurazione o di riassicurazione [794].

     4. La dichiarazione giudiziale dello stato di insolvenza produce gli effetti indicati nell'articolo 299 del codice della crisi e dell'insolvenza [795].

 

     Art. 249. Effetti nei confronti dell'impresa, dei creditori e sui rapporti giuridici preesistenti

     1. Dalla data di emanazione del provvedimento che dispone la liquidazione coatta nei confronti dell'impresa non può essere promossa o proseguita alcuna azione nè, per qualsiasi titolo, può essere parimenti promosso o proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare. Per le azioni civili di qualsiasi natura derivanti dalla liquidazione è competente esclusivamente il tribunale dove l'impresa ha il centro degli interessi principali [796].

     2. Dalla data del provvedimento di liquidazione si producono gli effetti previsti dalle disposizioni del titolo V, capo I, sezione III e V del codice della crisi e dell'insolvenza e dall'articolo 165 del medesimo codice [797].

 

     Art. 250. Poteri e funzionamento degli organi liquidatori

     1. I commissari liquidatori hanno la rappresentanza legale dell'impresa, esercitano tutte le azioni ad essa spettanti e procedono alle operazioni di accertamento del passivo e di liquidazione dell'attivo. I commissari, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali.

     2. Il comitato di sorveglianza assiste i commissari nell'esercizio delle loro funzioni e fornisce pareri nei casi previsti dalla legge o dalle disposizioni previste nel regolamento adottato dall'IVASS. Il comitato di sorveglianza vigila sulla regolarità della liquidazione e, a tal fine, periodicamente verifica l'adeguatezza delle procedure amministrative attuate dai commissari e svolge accertamenti sugli atti della liquidazione con particolare riguardo ai rapporti di natura patrimoniale.

     3. L'IVASS, in via generale con regolamento o in via particolare con istruzioni specifiche, può emanare direttive per lo svolgimento della procedura e può stabilire che per talune categorie di operazioni o di atti sia necessaria la preliminare acquisizione del parere del comitato di sorveglianza e l'autorizzazione preventiva dello stesso IVASS. I componenti degli organi della liquidazione sono personalmente responsabili dell'inosservanza delle prescrizioni dell'IVASS. Esse sono comunque inopponibili ai terzi che non ne abbiano avuto conoscenza.

     4. I commissari presentano semestralmente all'IVASS una relazione tecnica sulla situazione contabile e patrimoniale dell'impresa e sull'andamento della liquidazione, accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza. L'IVASS fornisce alle autorità degli altri Stati membri le informazioni che siano richieste sullo svolgimento della procedura di liquidazione dell'impresa rispetto alla quale è l'autorità competente. I commissari informano periodicamente i creditori, secondo le modalità stabilite dall'IVASS, con regolamento, sull'andamento della liquidazione.

     5. L'esercizio dell'azione sociale di responsabilità e dell'azione dei creditori sociali contro i componenti dei cessati organi amministrativi e di controllo ed il direttore generale, dell'azione contro la società di revisione, nonchè dell'azione del creditore sociale contro la società o l'ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento, spetta ai commissari, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione dell'IVASS [798].

     6. Ai commissari liquidatori e al comitato di sorveglianza si applica l'articolo 234, commi 8 e 9.

     7. I commissari, previa autorizzazione dell'IVASS e con il parere favorevole del comitato di sorveglianza, possono farsi coadiuvare nello svolgimento delle operazioni dalla CONSAP, previa convenzione approvata dal Ministero dello sviluppo economico, ovvero da terzi, ma sotto la propria responsabilità, con oneri a carico della liquidazione. In casi eccezionali, i commissari, previa autorizzazione dell'IVASS, possono delegare a terzi il compimento di singoli atti [799].

 

     Art. 251. Adempimenti iniziali

     1. I commissari liquidatori si insediano prendendo in consegna l'azienda dai precedenti organi di amministrazione o di liquidazione ordinaria con un sommario processo verbale. I commissari acquisiscono una situazione dei conti e formano l'inventario. Alle operazioni assiste almeno un componente del comitato di sorveglianza e può essere presente un rappresentante dell'IVASS.

     2. Si applica l'articolo 235, commi 2 e 4.

 

     Art. 252. Accertamento del passivo

     1. Entro sessanta giorni dalla nomina i commissari comunicano a ciascun creditore, mediante consegna diretta, raccomandata con avviso di ricevimento o trasmissione per via telematica, le somme risultanti a credito di ciascuno secondo le scritture e i documenti dell'impresa. La comunicazione s'intende effettuata con riserva di eventuali contestazioni.

     2. La comunicazione è effettuata all'ultimo indirizzo risultante agli atti dell'impresa. E' onere del creditore interessato, in caso di variazione, informare senza indugio i commissari. Nei confronti dei creditori irreperibili, o per i quali non vi sia prova dell'avvenuta ricezione all'ultimo indirizzo risultante agli atti dell'impresa, la comunicazione è effettuata presso la cancelleria del tribunale dove l'impresa ha il centro degli interessi principali mediante inserimento nel fascicolo relativo al deposito dello stato passivo. In tal caso la comunicazione può essere redatta in un unico documento [800].

     3. L'informazione iniziale ai creditori che hanno la residenza abituale, il domicilio o la sede legale in uno Stato membro diverso dalla Repubblica, comprese le pubbliche amministrazioni di tali Stati, avviene con le modalità indicate all'articolo 253.

     4. L'IVASS può stabilire ulteriori forme di pubblicità allo scopo di rendere nota la scadenza dei termini per la presentazione delle domande di insinuazione al passivo da parte di coloro che non hanno ricevuto la comunicazione di cui al comma 1.

     5. Entro trenta giorni dal ricevimento della raccomandata, i creditori possono presentare o inviare, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, i loro reclami ai commissari, allegando i documenti giustificativi. Negli stessi termini e modalità i creditori che hanno la residenza abituale, il domicilio o la sede legale in un altro Stato membro, comprese le pubbliche amministrazioni, hanno diritto a presentare i loro reclami.

     6. Entro novanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di liquidazione nella Gazzetta Ufficiale i creditori che non abbiano ricevuto la comunicazione prevista dai commi 1 e 3 possono chiedere ai commissari, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il riconoscimento dei propri crediti, presentando i documenti atti a provare l'esistenza, la specie e l'entità dei propri diritti. Con le stesse modalità e termini, salvo che l'ammissione non avvenga d'ufficio, i creditori che hanno la residenza abituale, il domicilio o la sede legale in un altro Stato membro, comprese le pubbliche amministrazioni, inviano ai commissari copia dei documenti giustificativi di cui sono in possesso e indicano la natura del credito, la data in cui è sorto e il relativo importo. I medesimi creditori segnalano, inoltre, se diversi dagli assicurati e dagli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, gli eventuali privilegi e i beni che li garantiscono.

     7. I commissari, trascorso il termine previsto dal comma precedente e non oltre i novanta giorni successivi, presentano all'IVASS l'elenco dei creditori ammessi e delle somme riconosciute a ciascuno, indicandone i diritti e l'ordine di prelazione, e l'elenco di coloro cui è stato negato il riconoscimento delle pretese. E' accordato ai creditori, persone fisiche o giuridiche, che hanno residenza abituale, domicilio o la sede legale in un altro Stato membro, incluse le pubbliche amministrazioni, lo stesso trattamento e lo stesso grado di privilegio dei creditori italiani.

     8. Nei medesimi termini previsti dal comma 7 i commissari depositano, dopo averne data comunicazione all'IVASS, nella cancelleria del tribunale dove l'impresa ha il centro degli interessi principali, a disposizione degli aventi diritto, gli elenchi dei creditori ammessi con l'indicazione delle somme riconosciute e di coloro ai quali è stato negato il riconoscimento delle pretese [801].

     9. Successivamente i commissari, con le stesse modalità di cui al comma 1, comunicano senza indugio a coloro ai quali è stato negato in tutto o in parte il riconoscimento delle pretese, la decisione presa nei loro riguardi. Dell'avvenuto deposito dello stato passivo è dato avviso tramite pubblicazione nel Bollettino.

     10. Espletati gli adempimenti indicati nei commi 7 e 8, lo stato passivo diventa esecutivo.

 

     Art. 253. Informazione iniziale ai creditori noti di altri Stati membri

     1. All'apertura della procedura di liquidazione i commissari informano per iscritto mediante raccomandata con avviso di ricevimento, senza indugio e individualmente, i creditori noti che hanno la residenza abituale, il domicilio o la sede legale in un altro Stato membro.

     2. L'avviso indica i termini da rispettare per ottenere il riconoscimento del credito e degli eventuali privilegi, gli effetti derivanti dal loro mancato rispetto, i soggetti legittimati a ricevere la richiesta di insinuazione dei crediti, ove tale adempimento sia dovuto, i termini e le modalità di presentazione dei reclami previsti dall'articolo 252, comma 5, e delle opposizioni previste dall'articolo 254, comma 1. L'avviso indica, inoltre, che i creditori privilegiati o assistiti da una garanzia reale devono insinuare il credito. Per i crediti di assicurazione la comunicazione indica, altresì, gli effetti della liquidazione sui contratti ed in particolare la data dalla quale i contratti cessano di produrre i loro effetti, nonchè i diritti e gli obblighi dell'assicurato rispetto al contratto medesimo.

     3. Le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono effettuate in lingua italiana e recano un'intestazione in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea volta a chiarire la natura e lo scopo delle comunicazioni stesse.

     4. Per i soggetti di cui al comma 1 i termini indicati dagli articoli 252, comma 5, e 254, comma 1, sono raddoppiati. Il termine indicato nell'articolo 252, comma 6, decorre dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea prevista dall'articolo 247, comma 1.

     5. L'IVASS determina, con regolamento, il contenuto, la lingua e lo schema dei formulari da adottare per l'informazione dei creditori.

 

     Art. 254. Opposizione allo stato passivo ed impugnazione dei crediti ammessi

     1. Possono proporre opposizione allo stato passivo, i creditori esclusi o ammessi con riserva, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dall'articolo 252, comma 9.

     2. L'opposizione è disciplinata dagli articoli 206 e 207 del codice della crisi e dell'insolvenza [802].

 

     Art. 255. Appello

     1. Contro la sentenza del tribunale che decide sulle cause di opposizione può essere proposto appello, anche dai commissari, entro il termine di quindici giorni dalla data di notificazione della stessa, osservandosi per il giudizio di appello le disposizioni previste dal codice della crisi e dell'insolvenza e dal codice di procedura civile [803].

 

     Art. 256. Insinuazioni tardive

     1. Dopo il deposito dello stato passivo e fino a quando non siano esauriti tutti i riparti, i creditori e i titolari di diritti reali sui beni in possesso dell'impresa, che non abbiano ricevuto la comunicazione ai sensi dell'articolo 252, comma 1, e non risultino inclusi nello stato passivo, possono chiedere di far valere i loro diritti secondo quanto previsto dagli articoli 206 e 207 del codice della crisi e dell'insolvenza [804].

     2. Tali soggetti sopportano le spese conseguenti al ritardo della domanda, salvo che il ritardo stesso non sia ad essi imputabile. Si applica il disposto dell'articolo 260, comma 5.

 

     Art. 257. Liquidazione dell'attivo

     1. I commissari hanno tutti i poteri occorrenti per realizzare l'attivo, salve le limitazioni stabilite dall'autorità che vigila sulla liquidazione. Per gli atti previsti dall'articolo 132 del codice della crisi e dell'insolvenza, in deroga a quanto disposto dall'articolo 307, comma 2, del medesimo codice, i commissari acquisiscono preventivamente il parere del comitato di sorveglianza e provvedono nel rispetto delle direttive che sono stabilite dall'IVASS in via generale con regolamento o che sono prescritte in via particolare con istruzioni specifiche [805].

     2. I commissari, con il parere favorevole del comitato di sorveglianza e previa autorizzazione dell'IVASS, possono cedere le attività e le passività, l'azienda, rami d'azienda, nonchè beni e rapporti giuridici individuabili in blocco. La cessione può avvenire in qualsiasi stadio della procedura, anche prima del deposito dello stato passivo. Il cessionario risponde comunque delle sole passività risultanti dall'atto di cessione.

     3. I commissari possono trasferire il portafoglio, nella sua totalità o per singoli rami e senza che il trasferimento sia causa di scioglimento dei contratti di assicurazione ceduti, ad altra impresa che disponga di adeguate risorse patrimoniali entro sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di liquidazione mediante convenzione approvata dall'IVASS e pubblicata nel Bollettino. I rischi sono assunti dall'impresa cessionaria alla scadenza del termine di sessanta giorni.

     4. Per tutto il periodo di tempo relativo ai premi pagati i contratti di assicurazione in corso non possono essere disdettati dall'impresa cessionaria a pena di nullità della disdetta.

     5. Anche ai fini dell'eventuale esecuzione di riparti agli aventi diritto, i commissari possono contrarre mutui, effettuare altre operazioni finanziarie passive e costituire in garanzia attività aziendali, secondo le prescrizioni e le cautele disposte dal comitato di sorveglianza e previa autorizzazione dell'IVASS.

 

     Art. 258. Trattamento dei crediti derivanti da contratti di assicurazione o da contratti di riassicurazione [806]

     1. Gli attivi a copertura delle riserve tecniche dei rami vita e dei rami danni, che alla data del provvedimento di liquidazione coatta risultano iscritti nell'apposito registro, sono riservati in via prioritaria al soddisfacimento delle obbligazioni derivanti dai contratti ai quali essi si riferiscono.

     2. Dalla pubblicazione del provvedimento di liquidazione, o dalla notifica all'impresa di assicurazione o di riassicurazione se anteriore, la composizione degli attivi indicati nel registro ed il registro medesimo non possono essere modificati dai commissari, ad eccezione della correzione di meri errori materiali, senza l'autorizzazione dell'IVASS. I commissari includono nel registro, in deroga al vincolo di immodificabilità, i proventi finanziari maturati sugli attivi, nonchè l'importo dei premi incassati nel periodo compreso fra l'apertura della liquidazione e il pagamento dei crediti di assicurazione e di riassicurazione o, nel caso di trasferimento del portafoglio, fino alla data del trasferimento stesso. Se il ricavato della liquidazione degli attivi è inferiore alla valutazione indicata nel registro, i commissari sono tenuti a darne giustificazione all'IVASS [807].

     3. Sugli attivi a copertura delle riserve tecniche dei rami vita si soddisfano con priorità rispetto agli altri titolari di crediti sorti anteriormente al provvedimento di liquidazione, ancorchè assistiti da privilegio o ipoteca:

     a) gli aventi diritto ai capitali o indennizzi per polizze scadute o sinistrate entro il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento di liquidazione e gli aventi diritto a rendite maturate entro lo stesso termine;

     b) i titolari di crediti derivanti da operazioni di capitalizzazione;

     c) gli aventi diritto alle somme dovute per riscatti;

     d) i titolari dei contratti in corso alla data di cui alla lettera a), in proporzione dell'ammontare delle riserve matematiche;

     e) i titolari dei contratti che non prevedono la costituzione di riserve matematiche, proporzionalmente alla frazione di premio corrispondente al rischio non corso. Se gli attivi a copertura delle riserve tecniche dei rami vita risultano insufficienti per soddisfare i crediti indicati in precedenza, quelli di cui alle lettere a), b), c), e d) sono preferiti ai crediti di cui alla lettera e).

     4. Sugli attivi a copertura delle riserve tecniche dei rami danni si soddisfano, con priorità rispetto agli altri titolari di crediti sorti anteriormente al provvedimento di liquidazione, ancorchè assistiti da privilegio o ipoteca:

     a) gli aventi diritto a capitali o indennizzi per sinistri verificatisi entro il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento di liquidazione;

     b) i titolari dei contratti in corso alla data di cui alla lettera a), in proporzione alla frazione del premio corrispondente al rischio non ancora corso. Se gli attivi a copertura delle riserve tecniche dei rami danni risultano insufficienti per soddisfare tutti i crediti indicati in precedenza, quelli di cui alla lettera a) sono preferiti ai crediti di cui alla lettera b).

     4-bis. Gli impegni risultanti dalla partecipazione ad un contratto di coassicurazione comunitaria sono soddisfatti alla stessa stregua degli impegni risultanti dagli altri contratti di assicurazione senza distinzione di nazionalità per quanto riguarda gli aventi diritto alle prestazione assicurative [808].

     5. Se gli attivi a copertura delle riserve tecniche relative ai contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti risultano insufficienti per soddisfare tutti i crediti indicati nel comma 4, si applicano le disposizioni previste dal capo I del titolo XVII.

     6. Al pagamento dei crediti di cui ai commi 3 e 4 va anteposto il pagamento delle spese di cui all'articolo 221, comma 1, lettera a), del codice della crisi e dell'insolvenza. Le medesime spese gravano proporzionalmente sulle attività di ogni specie ancorchè assistite da privilegio o ipoteca [809].

     6-bis. In caso di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa di riassicurazione, gli impegni derivanti dai contratti conclusi da una succursale o in regime di libera prestazione di servizi sono adempiuti alla stregua degli impegni derivanti dagli altri contratti di riassicurazione [810].

 

     Art. 259. Ulteriori disposizioni per il trattamento dei crediti derivanti da contratti di riassicurazione [811]

     1. In caso di liquidazione coatta amministrativa del riassicurato si applica l'articolo 1930 del codice civile.

     2. In caso di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa del riassicuratore o del riassicurato si applica l'articolo 1931 del codice civile.

 

     Art. 260. Ripartizione dell'attivo

     1. I commissari procedono, secondo l'ordine stabilito dall'articolo 221 del codice della crisi e dell'insolvenza, alla ripartizione dell'attivo liquidato. Le indennità e i rimborsi spettanti agli organi della procedura di amministrazione straordinaria e ai commissari della gestione provvisoria che abbiano preceduto la liquidazione coatta amministrativa sono equiparate alle spese indicate nell'articolo 221, comma 1, lettera a), del codice della crisi e dell'insolvenza [812].

     2. I commissari, sentito il comitato di sorveglianza e previa autorizzazione dell'IVASS, possono distribuire acconti o eseguire riparti parziali, sia a favore di tutti gli aventi diritto sia a favore di talune categorie di essi, anche prima che siano realizzate tutte le attività e accertate tutte le passività.

     3. Nell'effettuare i riparti, i commissari, in presenza di pretese di creditori o di altri interessati per le quali non sia stata definita l'ammissione allo stato passivo, accantonano le somme corrispondenti ai riparti non effettuati a favore di ciascuno di detti soggetti, al fine della distribuzione agli stessi nel caso di riconoscimento dei diritti o, in caso contrario, della loro liberazione a favore degli altri aventi diritto.

     4. Nei casi previsti dal comma 3, i commissari, con il parere favorevole del comitato di sorveglianza e previa autorizzazione dell'IVASS, possono acquisire idonee garanzie in sostituzione degli accantonamenti.

     5. La presentazione oltre i termini dei reclami e delle domande previste dall'articolo 252, commi 5 e 6, fa concorrere solo agli eventuali riparti successivi, nei limiti in cui le pretese sono accolte dai commissari o, dopo il deposito dello stato passivo, dal giudice in sede di opposizione.

     6. Coloro che hanno proposto insinuazione tardiva, ai sensi dell'articolo 256, concorrono solo ai riparti eseguiti dopo la presentazione del ricorso.

 

     Art. 261. Adempimenti finali

     1. Liquidato l'attivo e prima dell'ultimo riparto ai creditori, i commissari sottopongono il bilancio finale di liquidazione, il rendiconto finanziario e il piano di riparto, accompagnati da una relazione propria e da quella del comitato di sorveglianza, all'IVASS, che ne autorizza il deposito presso la cancelleria del tribunale.

     2. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante pubblicazione nel Bollettino. L'IVASS può stabilire forme integrative di pubblicità.

     3. Nel termine di venti giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino, gli interessati possono proporre le loro contestazioni con ricorso al tribunale. Si applicano le disposizioni dell'articolo 254, commi 1 e 2.

     4. Decorso il termine indicato senza che siano state proposte contestazioni ovvero definite queste ultime con sentenza passata in giudicato, i commissari liquidatori provvedono al riparto finale in conformità di quanto previsto dall'articolo 260.

     5. Le somme che non possono essere distribuite vengono depositate nei modi stabiliti dall'IVASS per il successivo versamento agli aventi diritto, fatta salva la facoltà prevista dall'articolo 260, comma 4.

     6. Si applicano le disposizioni del codice civile in materia di liquidazione delle società di capitali relative alla cancellazione della società e al deposito dei libri sociali.

     7. La pendenza di ricorsi e giudizi, ivi compreso quello di accertamento dello stato di insolvenza, non preclude l'effettuazione degli adempimenti finali previsti ai commi da 1 a 6 e la chiusura della procedura di liquidazione coatta amministrativa. Tale chiusura è subordinata all'esecuzione di accantonamenti o all'acquisizione di garanzie ai sensi dell'articolo 260, commi 3 e 4.

     8. Successivamente alla chiusura della procedura di liquidazione coatta, i commissari liquidatori mantengono la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi dei giudizi in corso. Ai commissari liquidatori, nello svolgimento delle attività connesse ai giudizi, si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 233, il comma 8 dell'articolo 234 ed i commi 1, 3 e 7 dell'articolo 250.

     9. Nei casi di cessione ai sensi dell'articolo 257, commi 2 e 3, i commissari sono estromessi, su propria istanza, dai giudizi relativi ai rapporti oggetto della cessione nei quali sia subentrato il cessionario.

 

     Art. 262. Concordato

     1. In qualsiasi stadio della procedura di liquidazione coatta, i commissari, con il parere del comitato di sorveglianza, ovvero l'impresa ai sensi dell'articolo 265, comma 2, del codice della crisi e dell'insolvenza, con il parere degli organi liquidatori, possono proporre un concordato al tribunale dove l'impresa ha il centro degli interessi principali. La proposta di concordato è autorizzata dall'IVASS [813].

     2. La proposta di concordato indica la percentuale offerta ai creditori chirografari, il tempo del pagamento e le eventuali garanzie.

     3. La proposta di concordato e il parere degli organi liquidatori sono depositati nella cancelleria del tribunale. L'IVASS può stabilire altre forme di pubblicità.

     4. Entro trenta giorni dal deposito, gli interessati possono proporre opposizione con ricorso depositato nella cancelleria, che viene comunicato ai commissari. In assenza di opposizioni il concordato diventa esecutivo.

     5. In caso di opposizione il tribunale decide con sentenza in camera di consiglio sulla proposta di concordato, tenendo conto del parere reso dall'IVASS. La sentenza è pubblicata mediante deposito in cancelleria e nelle altre forme stabilite dal tribunale. Del deposito viene data comunicazione ai commissari e agli opponenti con biglietto di cancelleria. Si applica l'articolo 254.

     6. Durante la procedura di concordato i commissari possono procedere a parziali distribuzioni dell'attivo ai sensi dell'articolo 260.

     7. Alla proposta di concordato e all'intervento nella procedura in qualità di assuntore del concordato medesimo è legittimata, previa autorizzazione del Ministro dello sviluppo economico, la CONSAP.

 

     Art. 263. Esecuzione del concordato e chiusura della procedura

     1. I commissari, con l'assistenza del comitato di sorveglianza, sovrintendono all'esecuzione del concordato secondo le direttive che sono stabilite dall'IVASS in via generale con regolamento o che sono prescritte in via particolare con istruzioni specifiche.

     2. Eseguito il concordato, i commissari convocano l'assemblea dei soci perchè sia deliberata la modifica dell'oggetto sociale in relazione alla revoca dell'autorizzazione all'attività assicurativa o riassicurativa. Nel caso in cui non abbia luogo la modifica dell'oggetto sociale, i commissari procedono agli adempimenti per la cancellazione della società e il deposito dei libri sociali previsti dalle disposizioni del codice civile in materia di scioglimento e liquidazione delle società di capitali.

     3. Si applicano gli articoli 250 e 251 del codice della crisi e dell'insolvenza [814].

 

     Art. 264. Imprese di assicurazione di Stati terzi e imprese di riassicurazione estere

     1. Se un'impresa di assicurazione, che ha sede legale in uno Stato terzo, ha insediato una succursale nel territorio della Repubblica, la liquidazione coatta è disposta nei confronti della sede italiana. Si applica l'articolo 240, comma 3.

     2. Se un'impresa di riassicurazione, che ha sede legale in uno Stato Membro o in uno Stato terzo, ha insediato una sede secondaria nel territorio della Repubblica, la liquidazione coatta è disposta nei confronti della sede italiana. Si applica l'articolo 240, comma 3 [815].

     3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente capo.

 

     Art. 265. Liquidazione coatta di imprese non autorizzate

     1. Il Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'IVASS, dispone la liquidazione coatta dell'impresa che esercita l'attività di assicurazione o di riassicurazione senza essere stata autorizzata.

     2. Nel caso di assoluta mancanza di attività da liquidare l'IVASS procede alla nomina dei commissari, solo previa motivata richiesta da parte dei creditori o di altri soggetti interessati che venga presentata nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di liquidazione. In tal caso i commissari possono chiedere all'IVASS, dopo aver provveduto al deposito dello stato passivo, l'autorizzazione a chiudere la liquidazione senza ulteriori formalità.

     3. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 313 del codice della crisi e dell'insolvenza [816].

 

Capo V

Responsabilità per illecito amministrativo dipendente da reato

 

     Art. 266. Responsabilità per illecito amministrativo dipendente da reato

     1. Il pubblico ministero che iscrive, ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nel registro delle notizie di reato un illecito amministrativo a carico di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione ne dà comunicazione all'IVASS. Nel corso del procedimento, ove il pubblico ministero ne faccia richiesta, viene sentito l'IVASS, che ha facoltà di presentare relazioni scritte.

     2. In ogni grado del giudizio di merito, prima della sentenza, il giudice dispone, anche d'ufficio, l'acquisizione dall'IVASS di aggiornate informazioni sulla situazione dell'impresa, con particolare riguardo alla struttura organizzativa e di controllo.

     3. La sentenza irrevocabile che irroga nei confronti di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, decorsi i termini per la conversione delle sanzioni medesime, è trasmessa per l'esecuzione dall'autorità giudiziaria all'IVASS. A tal fine l'IVASS può proporre o adottare gli atti previsti dai capi II, III e IV, avendo presenti le caratteristiche della sanzione irrogata e le preminenti finalità di salvaguardia della stabilità e di tutela degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.

     4. Le sanzioni interdittive indicate nell'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, non possono essere applicate in via cautelare alle imprese di assicurazione o di riassicurazione. Alle medesime non si applica, altresì, l'articolo 15 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

     5. Il presente articolo si applica, in quanto compatibile, alle sedi secondarie italiane di imprese di altri Stati membri o di Stati terzi.

 

Capo VI

Effetti delle misure di risanamento e di liquidazione dell'impresa di assicurazione adottate da altri Stati membri

 

     Art. 267. Rapporti di lavoro, contratti su beni immobili navi e aeromobili, strumenti finanziari

     1. In caso di adozione di un provvedimento di risanamento o di una procedura di liquidazione, da parte di un altro Stato membro nei confronti dell'impresa di assicurazione che ha sede legale in tale Stato, restano soggetti alla legge italiana:

     a) i rapporti di lavoro con l'impresa di assicurazione sorti in Italia;

     b) i contratti stipulati con l'impresa di assicurazione che danno diritto all'utilizzo o all'acquisto di un bene immobile situato nel territorio della Repubblica;

     c) i diritti dell'impresa di assicurazione su un bene immobile, su una nave o su un aeromobile, che richiedono un'iscrizione in un pubblico registro italiano.

     2. Agli atti a titolo oneroso, stipulati successivamente all'adozione di un provvedimento di risanamento o di una procedura di liquidazione, per effetto dei quali l'impresa di assicurazione disponga di un bene immobile, di una nave o di un aeromobile soggetti all'iscrizione in pubblico registro ovvero di strumenti finanziari la cui esistenza o il cui trasferimento presuppongono l'iscrizione in un registro pubblico o l'immissione in un sistema di deposito accentrato, si applica la legge italiana se, rispettivamente, l'immobile è situato nel territorio della Repubblica, i pubblici registri della nave o dell'aeromobile ovvero il registro o il sistema di deposito accentrato degli strumenti finanziari sono disciplinati dalla legge italiana.

 

     Art. 268. Diritti reali di terzi su beni situati nel territorio della Repubblica

     1. L'adozione di un provvedimento di risanamento o di una procedura di liquidazione, da parte di un altro Stato membro nei confronti di un'impresa di assicurazione che ha sede legale in tale Stato, non pregiudica i diritti reali di terzi su beni, mobili o immobili, siano essi beni determinati o universalità di beni indeterminati, di proprietà dell'impresa di assicurazione che si trovano nel territorio della Repubblica.

     2. E' assimilato ad un diritto reale il diritto, iscritto in pubblico registro e opponibile a terzi, che consenta di ottenere un diritto reale ai sensi del comma 1.

     3. La disposizione di cui al comma 1 non osta alle azioni di nullità, annullamento o di inopponibilità degli atti pregiudizievoli per la massa dei creditori previste dalla legislazione dello Stato membro dell'impresa nei confronti della quale è stata adottata la misura di risanamento o di liquidazione.

 

     Art. 269. Diritti del venditore, in caso di riserva di proprietà sul bene situato nel territorio della Repubblica

     1. L'adozione di un provvedimento di risanamento o di una procedura di liquidazione, da parte di un altro Stato membro nei confronti di un'impresa di assicurazione che ha sede legale in tale Stato e che ha stipulato un contratto preliminare di acquisto ovvero un contratto di acquisto con patto di riservato dominio di un bene, non pregiudica i diritti del venditore fondati sulla riserva di proprietà, allorchè il bene si trovi, al momento dell'adozione del provvedimento o dell'apertura della procedura, nel territorio della Repubblica.

     2. L'adozione di un provvedimento di risanamento o di una procedura di liquidazione da parte di un altro Stato membro nei confronti di un'impresa di assicurazione che ha sede legale in tale Stato e che ha stipulato un contratto di cui al comma 1, la cui consegna si sia verificata prima dell'adozione dei provvedimenti stessi, non costituisce causa di scioglimento del contratto e non impedisce che l'acquirente ne acquisti la proprietà dietro pagamento o adempimento delle obbligazioni pattuite, qualora tale bene si trovi in tale momento nel territorio della Repubblica.

     3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non ostano alle azioni di nullità, di annullamento o di inopponibilità degli atti pregiudizievoli per la massa dei creditori previste dalla legislazione dello Stato membro dell'impresa nei confronti della quale è stata adottata la misura di risanamento o di liquidazione.

 

     Art. 270. Diritto alla compensazione nei rapporti con l'impresa di assicurazione

     1. L'adozione di un provvedimento di risanamento o di una procedura di liquidazione, da parte di un altro Stato membro nei confronti di un'impresa di assicurazione che ha sede legale in tale Stato, non pregiudica il diritto del creditore di invocare la compensazione nei rapporti con l'impresa di assicurazione secondo quanto previsto all'articolo 155 del codice della crisi e dell'insolvenza [817].

     2. La disposizione di cui al comma 1 non osta alle azioni di annullamento, di nullità o di inopponibilità degli atti pregiudizievoli per la massa dei creditori previste dalla legislazione dello Stato membro dell'impresa nei confronti della quale è stata adottata la misura di risanamento o di liquidazione.

 

     Art. 271. Operazioni effettuate in mercati regolamentati italiani

     1. Fermo quanto disposto dall'articolo 268, in caso di adozione di un provvedimento di risanamento o di una procedura di liquidazione, da parte di un altro Stato membro nei confronti di un'impresa di assicurazione che ha sede legale in tale Stato, restano soggetti alla legge italiana i diritti e gli obblighi, nei confronti dell'impresa di assicurazione, relativi alle operazioni di compensazione e novazione, al riacquisto ed alle cessioni con patto di riacquisto, nonchè ad ogni altra operazione effettuata in mercati regolamentati di strumenti finanziari autorizzati in Italia in conformità al testo unico dell'intermediazione finanziaria, compresa la possibilità di esperire le azioni di nullità, di annullamento o di inopponibilità dei pagamenti o delle transazioni, pregiudizievoli per la massa dei creditori.

 

     Art. 272. Condizione di proponibilità delle azioni relative agli atti pregiudizievoli

     1. L'azione di annullamento, di nullità o di inopponibilità, fondata su disposizioni previste dalla legislazione dello Stato membro nel quale ha sede legale l'impresa di assicurazione nei confronti della quale è stata adottata la misura di risanamento o di liquidazione, è improponibile o improcedibile nei confronti di chi, avendo beneficiato dell'atto pregiudizievole per la massa dei creditori, prova che tale atto è soggetto alla legge di uno Stato membro diverso da quello dove ha sede legale l'impresa e che la legge applicabile alla fattispecie non consente di impugnare l'atto con alcun mezzo.

 

     Art. 273. Cause pendenti relative allo spoglio di beni dell'impresa di assicurazione

     1. Gli effetti di un provvedimento di risanamento o di una procedura di liquidazione, adottati da un altro Stato membro nei confronti di un'impresa di assicurazione che ha sede legale in tale Stato, su un giudizio pendente in Italia relativo alla rivendica di beni, nonchè di diritti sugli stessi, dell'impresa di assicurazione sono regolati dalla legge italiana.

 

     Art. 274. Riconoscimento e poteri dei commissari e dei liquidatori

     1. I commissari o i liquidatori, nominati dall'autorità dello Stato membro nel quale ha sede legale l'impresa di assicurazione assoggettata ad un provvedimento di risanamento o ad una procedura di liquidazione, che intendano agire nel territorio della Repubblica, per l'esercizio delle relative funzioni, sono tenuti a documentare la nomina con la presentazione di una copia, conforme all'originale, rilasciata dall'autorità che ha emesso il provvedimento o mediante qualsiasi altra certificazione resa dalla competente autorità dello stesso Stato. Ai medesimi commissari o ai liquidatori può essere richiesta una traduzione nella lingua italiana della documentazione di cui al presente comma.

     2. Possono essere designati, in base alla legge dello Stato membro di origine dell'impresa di assicurazione, persone incaricate di assistere o, all'occorrenza, di rappresentare i commissari o i liquidatori nello svolgimento dei compiti derivanti dal provvedimento di risanamento o della procedura di liquidazione nel territorio della Repubblica con particolare riferimento ai rapporti con i creditori italiani.

     3. Fermo restando quanto disposto dal comma 4, i commissari e i liquidatori esercitano nel territorio della Repubblica gli stessi poteri che hanno il diritto di esercitare nello Stato membro di origine dell'impresa di assicurazione, ma non possono svolgere compiti riservati alla forza pubblica o funzioni attribuite alla magistratura.

     4. I commissari e i liquidatori nominati dall'autorità dello Stato membro di origine dell'impresa di assicurazione sono tenuti, nell'esercizio delle loro funzioni nel territorio della Repubblica, al rispetto della legge italiana in particolare per quanto attiene alle modalità di realizzazione degli attivi e alla disciplina dei rapporti di lavoro subordinato con particolare riguardo all'informazione dei dipendenti. I commissari o i liquidatori nominati dall'autorità dello Stato membro di origine dell'impresa di assicurazione, nonchè ogni altro soggetto autorizzato dalle medesime autorità, possono chiedere, fermi restando eventuali specifici obblighi di pubblicità previsti dalla legge italiana, che un provvedimento di risanamento o la decisione di apertura di una procedura di liquidazione sia annotata nei registri immobiliari, nel registro delle imprese o in altro pubblico registro italiano.

 

CAPO VI-bis [818]

FONDO DI GARANZIA ASSICURATIVO DEI RAMI VITA

 

     Art. 274 bis. (Definizioni) [819]

     1. Ai fini del presente capo si intende per:

     a) "Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita" o "Fondo": organismo associativo istituito fra le imprese di assicurazione e gli intermediari aderenti con lo scopo di intervenire a tutela degli aventi diritto a prestazioni assicurative nei confronti delle imprese aderenti nei casi di cui all'articolo 274-sexies, comma 1;

     b) "prestazioni protette": diritti di credito spettanti ai contraenti o ai beneficiari di polizze di assicurazione sulla vita a titolo di indennizzo, di restituzione del capitale, di pagamento di una rendita o ad altro titolo;

     c) "imprese aderenti": le imprese di assicurazione indicate all'articolo 274-ter, commi 1 e 2;

     d) "intermediari aderenti": gli iscritti al registro di cui all'articolo 109 indicati all'articolo 274-ter, comma 1;

     e) "aderenti": le imprese di assicurazione aderenti e gli intermediari aderenti.

 

     Art. 274 ter. (Soggetti aderenti e natura del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita) [820]

     1. Le imprese di assicurazione italiane autorizzate ad esercitare l'attività in uno o più dei rami vita e gli iscritti al registro di cui all'articolo 109, quando l'importo dei premi annui, raccolti o intermediati, nei rami vita è pari o superiore a 50 milioni di euro, aderiscono al Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita.

     2. Le succursali di imprese di assicurazione extracomunitarie autorizzate ad esercitare l'attività in uno o più dei rami vita in Italia aderiscono al Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita italiano salvo che partecipino a un sistema di garanzia assicurativo estero equivalente almeno con riferimento al livello e all'ambito di copertura.

     3. Il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita ha natura di diritto privato; le risorse finanziarie per il perseguimento delle sue finalità sono fornite dagli aderenti in conformità a quanto previsto dal presente capo.

     4. L'IVASS determina, con regolamento, la pubblicità e le comunicazioni che gli aderenti sono tenuti a effettuare per informare i clienti della garanzia sulle coperture assicurative emesse.

     5. Il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita può consentire l'adesione ad esso delle succursali di imprese di assicurazione comunitarie che operano in Italia in uno o più dei rami vita o alle imprese comunitarie che operano in Italia in uno o più dei rami vita in regime di libera prestazione di servizi.

 

     Art. 274 quater. (Dotazione finanziaria del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita) [821]

     1. Il Fondo ha una dotazione finanziaria proporzionata alle proprie passività e comunque pari almeno allo 0,4 per cento dell'importo delle riserve tecniche dei rami vita, calcolate secondo le disposizioni di cui al titolo III, capo II, o secondo un regime di solvibilità ritenuto equivalente conformemente all'ordinamento dell'Unione europea, detenute dalle imprese aderenti al 31 dicembre dell'anno precedente.

     2. In fase di prima applicazione, il livello obiettivo indicato al comma 1 è raggiunto, in modo graduale, a partire dal 1° gennaio 2024 ed entro il 31 dicembre 2035. Il termine può essere prorogato ulteriormente, fino ad un massimo di due anni, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

     3. Se, dopo la data prevista al comma 2, la dotazione finanziaria si riduce al di sotto del livello indicato al comma 1, essa è ripristinata mediante il versamento di contributi periodici. Il ripristino avviene entro tre anni, se la dotazione finanziaria si riduce a meno di due terzi del livello di cui al comma 1.

     4. La dotazione finanziaria costituisce un patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita e da quello di ciascun aderente, nonchè da ogni altro fondo eventualmente istituito presso lo stesso Fondo. Delle obbligazioni contratte in relazione agli interventi e ai finanziamenti disciplinati dal presente capo il Fondo risponde esclusivamente con la propria dotazione finanziaria. Salvo quanto previsto dal presente capo, su di essa non sono ammesse azioni dei creditori del Fondo o nell'interesse di quest'ultimo, nè quelle dei creditori dei singoli aderenti o degli altri fondi eventualmente istituiti presso lo stesso Fondo.

 

     Art. 274 quinquies. (Finanziamento del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita e investimento delle risorse) [822]

     1. Per costituire la dotazione finanziaria del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita, gli aderenti versano contributi almeno annualmente, per l'ammontare determinato dal Fondo stesso ai sensi del comma 2 e di anno in anno comunicato agli aderenti. I contributi possono assumere la forma di impegni irrevocabili di pagamento ed esigibili nei casi previsti dallo statuto del Fondo se ciò è autorizzato dal Fondo medesimo e nell'ammontare da esso determinato, comunque non superiore:

     a) al 50 per cento dell'importo totale della dotazione finanziaria del Fondo fino a che la dotazione è inferiore al 75 per cento del livello obiettivo di cui al comma 1 dell'articolo 274-quater;

     b) al 60 per cento una volta che sia stata raggiunta una dotazione pari al 75 per cento del livello obiettivo di cui al comma 1 dell'articolo 274-quater.

     2. I contributi dovuti dalle imprese aderenti sono proporzionati all'ammontare degli impegni assunti nei confronti degli assicurati e al profilo di rischio delle imprese e rappresentano almeno i quattro quinti della contribuzione annuale degli aderenti. Essi possono essere determinati dal Fondo sulla base dei propri metodi interni di valutazione del rischio. L'IVASS approva i metodi interni. In fase di prima applicazione i contributi dovuti dalle imprese di assicurazione aderenti sono pari allo 0,4 per mille dell'importo delle riserve tecniche dei rami vita calcolate secondo le disposizioni di cui al titolo III, capo II, o secondo un regime di solvibilità ritenuto equivalente conformemente all'ordinamento dell'Unione europea.

     3. I contributi dovuti dagli intermediari aderenti sono determinati in relazione al volume complessivo dei prodotti vita intermediati e ai ricavi ad essi associati e rappresentano non oltre un quinto della contribuzione annuale. In fase di prima applicazione i contributi dovuti dagli intermediari di cui all'articolo 109, comma 2, lettera d), sono pari allo 0,1 per mille dell'importo delle riserve tecniche vita intermediate e i contributi dovuti dagli intermediari aderenti di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) e c), sono pari allo 0,1 per mille della raccolta premi vita intermediata nell'anno precedente.

     4. Il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita, se deve procedere al pagamento delle prestazioni protette e la dotazione finanziaria è insufficiente, chiede agli aderenti di integrarla mediante il versamento di contributi straordinari non superiori allo 0,5 per cento delle riserve tecniche dei rami vita per le imprese aderenti e non superiore allo 0,5 per mille delle medesime riserve tecniche per gli intermediari aderenti.

     5. L'IVASS può disporre il differimento, in tutto o in parte, del pagamento dei contributi di cui ai commi 2, 3 e 4 da parte degli aderenti se il pagamento ne metterebbe a repentaglio la liquidità o la solvibilità. Il differimento è accordato per un periodo massimo di dodici mesi ed è rinnovabile su richiesta dell'aderente. I contributi differiti sono in ogni caso versati se l'IVASS accerta che le condizioni per il differimento sono venute meno.

     6. Il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita assicura di avere accesso a fonti di finanziamento alternative a breve termine per far fronte alle proprie obbligazioni e può ricorrere a finanziamenti aggiuntivi provenienti da fonti ulteriori e in qualsiasi forma prestati.

     7. La dotazione finanziaria è investita in attività a basso rischio e con sufficiente diversificazione.

 

     Art. 274 sexies. (Interventi del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita) [823]

     1. Il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita tutela gli aventi diritto alle prestazioni protette nei confronti delle imprese aderenti, ivi incluse quelle che aderiscono ai sensi dell'articolo 274-ter, comma 5. Il Fondo, a tal fine:

     a) effettua, nei limiti e secondo le modalità indicati negli articoli 274-septies e 274-octies, pagamenti nei casi di liquidazione coatta amministrativa delle imprese di assicurazione aderenti;

     b) se previsto dallo statuto interviene anche in operazioni di cessione di attività, passività, aziende, rami d'azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco di cui all'articolo 257, comma 2, anche attraverso la prestazione di garanzie, se il costo dell'intervento non supera il costo che il Fondo, secondo quanto ragionevolmente prevedibile in base alle informazioni disponibili al momento dell'intervento, dovrebbe sostenere per l'esecuzione delle prestazioni protette;

     c) se previsto dallo statuto, effettua interventi nei confronti di imprese di assicurazione aderenti per prevenire o superare una situazione di crisi che ne potrebbe determinare l'assoggettamento a liquidazione coatta amministrativa, se il costo degli interventi non supera il costo che il Fondo, secondo quanto ragionevolmente prevedibile in base alle informazioni disponibili al momento dell'intervento, dovrebbe sostenere per l'esecuzione delle prestazioni protette.

     2. Lo statuto del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita definisce modalità e condizioni degli interventi di cui al comma 1, lettera c), con particolare riguardo a:

     a) gli impegni che l'impresa di assicurazione beneficiaria dell'intervento deve assumere per rafforzare i propri presidi dei rischi anche al fine di non pregiudicare l'esecuzione delle prestazioni protette;

     b) la verifica sul rispetto degli impegni assunti dall'impresa di assicurazione ai sensi della lettera a);

     c) il costo dell'intervento, che non supera il costo che il Fondo, secondo quanto ragionevolmente prevedibile, dovrebbe sostenere per effettuare altri interventi nei casi previsti dalla legge o dallo statuto;

     d) la sopportazione delle perdite prioritariamente da parte dei partecipanti al capitale dell'impresa di assicurazione in situazione di crisi attuale o prospettica.

     3. L'intervento di cui al comma 1, lettera c), può essere effettuato se l'IVASS ha accertato che gli aderenti al Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita sono in grado di versare i contributi straordinari ai sensi dell'articolo 274-quinquies, comma 4.

     4. Dopo che il Fondo ha effettuato un intervento ai sensi del comma 1, lettera c), gli aderenti forniscono allo stesso senza indugio, se necessario sotto forma di contributi straordinari, risorse pari a quelle utilizzate per l'intervento, se, in alternativa:

     a) la dotazione finanziaria del Fondo si è ridotta a meno del 50 per cento del livello obiettivo di cui all'articolo 274-quater, comma 1;

     b) la dotazione finanziaria del Fondo si è ridotta a meno di due terzi del livello obiettivo di cui all'articolo 274-quater, comma 1, ed emerge la necessità di effettuare il pagamento delle prestazioni protette.

     5. Finchè il livello obiettivo di cui all'articolo 274-quater, comma 1, non è raggiunto, le soglie di cui al comma 4 sono riferite all'effettiva dotazione finanziaria disponibile.

 

     Art. 274 septies. (Prestazioni protette ammissibili) [824]

     1. Il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita, fatto salvo quanto previsto al comma 3, liquida le prestazioni protette entro l'importo massimo di euro 100.000 per ciascun avente diritto.

     2. Ai fini del calcolo del limite di cui al comma 1:

     a) le prestazioni protette a cui hanno diritto due o più soggetti come partecipanti di un ente senza personalità giuridica sono trattate come se di spettanza di un unico soggetto;

     b) se la prestazione protetta deve essere eseguita nei confronti di più soggetti, la quota spettante a ciascuno di essi è considerata nel calcolo;

     c) si tiene conto della compensazione di eventuali debiti dell'avente diritto alla prestazione protetta nei confronti dell'impresa di assicurazione, se esigibili alla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, nella misura in cui la compensazione è possibile a norma delle disposizioni di legge o di previsioni contrattuali applicabili.

     3. Il limite di cui al comma 1 non opera con riferimento alle prestazioni protette relative ai contratti di assicurazione sulla vita di cui all'articolo 1, comma 1, lettera ss-bis), numeri 2), 3), 4) e 5).

 

     Art. 274 octies. (Modalità di esecuzione delle prestazioni protette nei casi di liquidazione coatta amministrativa) [825]

     1. Il pagamento è effettuato entro novanta giorni lavorativi dalla data di pubblicazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 247, senza che sia necessario presentare alcuna richiesta al Fondo. A tal fine, l'impresa aderente posta in liquidazione coatta amministrativa trasmette tempestivamente al Fondo le informazioni necessarie in merito alle prestazioni protette su richiesta del Fondo stesso. Il rimborso è effettuato in euro o nella valuta dello Stato dove risiede l'avente diritto.

     2. Il Fondo può differire il pagamento nei casi:

     a) di incertezza sulla sussistenza o sulla titolarità del diritto alla prestazione protetta o sull'importo dovuto;

     b) di cui all'articolo 274-septies, comma 3, se l'importo della prestazione da liquidare eccede i 100.000 euro; il differimento opera per la sola eccedenza e il pagamento, in deroga a quanto previsto dal comma 1, è effettuato entro sei mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa.

     3. In deroga al comma 1, se l'avente diritto al pagamento è sottoposto a un procedimento penale, a misura di prevenzione o a provvedimenti di sequestro connessi con il riciclaggio di proventi di attività illecite, il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita può sospendere i pagamenti relativi alle prestazioni protette fino al passaggio in giudicato della sentenza di proscioglimento o assoluzione.

     4. Il diritto all'esecuzione della prestazione protetta si estingue decorsi dieci anni dalla pubblicazione del provvedimento di avvio della liquidazione coatta amministrativa. L'estinzione è impedita dalla proposizione della domanda giudiziale, salvo che il processo si estingua, o dal riconoscimento del diritto da parte del Fondo.

     5. Il Fondo, quando esegue la prestazione protetta ai sensi dell'articolo 274-sexies, comma 1, lettera a), subentra nei diritti degli aventi diritto nei confronti dell'impresa di assicurazione in liquidazione coatta amministrativa nei limiti dei pagamenti effettuati, beneficiando della preferenza di cui all'articolo 258, comma 3.

 

     Art. 274 novies. (Obblighi del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita) [826]

     1. Il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita:

     a) dispone di assetti di governo, di strutture organizzative e di sistemi di controllo adeguati allo svolgimento dell'attività;

     b) effettua con regolarità, almeno ogni cinque anni, prove di resistenza della propria capacità di effettuare gli interventi di cui all'articolo 274-sexies. A tal fine esso può chiedere informazioni agli aderenti, che sono conservate per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle prove di resistenza;

     c) redige la corrispondenza con gli aventi diritto alle prestazioni protette nella lingua o nelle lingue utilizzate dall'impresa di assicurazione per le comunicazioni con i contraenti, gli assicurati e i beneficiari o in una delle lingue ufficiali dello Stato in cui è stabilita la succursale che ha emesso la copertura assicurativa a cui si riferisce la prestazione protetta;

     d) garantisce la riservatezza di notizie, informazioni e dati in suo possesso in ragione della propria attività istituzionale;

     e) redige il proprio bilancio, soggetto a revisione legale dei conti;

     f) si dota di un proprio patrimonio al fine di provvedere alle spese del suo funzionamento;

     g) stabilisce nello statuto le modalità di determinazione della quota associativa versata dagli aderenti per la copertura delle spese di gestione e funzionamento del Fondo stesso.

     2. I componenti degli organi del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita e coloro che prestano la loro attività per essi sono vincolati al segreto professionale in relazione alle notizie, alle informazioni e ai dati indicati al comma 1, lettera d).

     3. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita si applica l'articolo 76.

     4. Con riguardo agli atti compiuti per l'esecuzione delle prestazioni protette, la responsabilità del Fondo, dei soggetti che vi svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e dei loro dipendenti è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave.

 

     Art. 274 decies. (Informazioni da fornire al Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita) [827]

     1. Il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita può chiedere ai propri aderenti le informazioni necessarie ai fini dell'esecuzione delle prestazioni protette.

 

     Art. 274 undecies. (Poteri dell'IVASS) [828]

     1. L'IVASS, avendo riguardo alla tutela degli aventi diritto a prestazioni assicurative e alla capacità del Fondo di eseguire le prestazioni protette:

     a) approva lo statuto, a condizione che il Fondo stesso presenti caratteristiche adeguate allo svolgimento delle funzioni disciplinate dal presente capo e tali da comportare una ripartizione equilibrata dei rischi di insolvenza sul Fondo; se lo statuto prevede che possano essere attuati gli interventi indicati all'articolo 274-sexies, comma 1, lettera c), verifica che il Fondo sia dotato di procedure e sistemi appropriati per selezionare la tipologia di intervento, darvi esecuzione e monitorarne i rischi;

     b) vigila sul rispetto di quanto previsto dal presente capo;

     c) verifica che la tutela offerta dai sistemi di garanzia esteri cui aderiscono le succursali italiane di imprese di assicurazione extracomunitarie autorizzate ad esercitare i rami vita in Italia sia equivalente a quella offerta dal Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita italiano;

     d) definisce eventuali procedure di coordinamento con le autorità degli Stati interessati in ordine all'adesione delle succursali di imprese di assicurazione extracomunitarie a un Fondo di garanzia italiano e alla loro esclusione dallo stesso;

     e) informa senza indugio il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita se rileva che un'impresa aderente presenta criticità tali da poter determinare l'attivazione del Fondo stesso;

     f) può emanare disposizioni attuative delle norme contenute nel presente capo, anche ai fini di cui all'articolo 274-quater.

     2. Il Fondo informa tempestivamente l'IVASS degli atti e degli eventi di maggior rilievo relativi all'esercizio delle proprie funzioni e trasmette, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione dettagliata sull'attività svolta nell'anno precedente e sul piano delle attività predisposto per l'anno in corso.

 

     Art. 274 duodecies. (Esclusione dal Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita) [829]

     1. Gli aderenti possono essere esclusi dal Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita in caso di inadempimento di eccezionale gravità agli obblighi derivanti dall'adesione al Fondo stesso.

     2. L'inadempimento è contestato dal Fondo, previo assenso dell'IVASS, concedendo agli aderenti un termine di sei mesi per adempiere. Decorso inutilmente il termine, prorogabile per un periodo non superiore a tre mesi, il Fondo comunica all'impresa o all'intermediario aderente l'esclusione.

     3. Nel caso di esclusione di un'impresa, sono protette dal Fondo le prestazioni relative alle obbligazioni assunte fino alla data di ricezione della comunicazione di esclusione da parte dell'impresa aderente. Di tale comunicazione l'impresa di assicurazione esclusa dà tempestiva notizia agli assicurati e agli aventi diritto a prestazioni assicurative, secondo le modalità indicate dall'IVASS.

     4. La mancata adesione al Fondo o l'esclusione da esso comporta la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami vita o, per gli intermediari di cui all'articolo 274-ter, comma 1, la cancellazione dal registro di cui all'articolo 109. Resta ferma la possibilità di disporre la liquidazione coatta amministrativa dell'impresa ai sensi dell'articolo 245.

 

     Art. 274 terdecies. (Interventi finanziati su base volontaria) [830]

     1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 274-sexies, comma 1, lettera c), e per le stesse finalità ivi indicate, il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita può effettuare, se previsto dallo statuto e secondo le modalità concordate tra gli aderenti, interventi mediante risorse corrisposte su base volontaria dagli aderenti stessi e senza ricorso alla dotazione finanziaria prevista dall'articolo 274-quater. A tali risorse si applica l'articolo 274-quater, comma 4.

 

     Art. 274 quaterdecies. (Costituzione di ulteriori Fondi di garanzia assicurativa dei rami vita) [831]

     1. Decorsi ventiquattro mesi dalla costituzione del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita, i soggetti di cui all'articolo 274-ter possono costituire ed aderire a schemi ulteriori di garanzia, aventi le medesime finalità e caratteristiche del Fondo previste dall'articolo 274-sexies.

     2. L'adesione ad uno degli schemi di cui al comma 1 è equivalente a quella prevista dall'articolo 274-ter.

     3. Agli schemi di cui al comma 1 si applica il presente capo.

 

 

Capo VII. [832]

DISPOSIZIONI SUL RISANAMENTO E SULLA LIQUIDAZIONE NEL GRUPPO ASSICURATIVO

 

     Art. 275. (Amministrazione straordinaria dell'ultima società controllante italiana) [833]

     1. Salvo quanto previsto dal presente articolo, alla ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, si applicano le norme del capo II del presente titolo.

     2. L'amministrazione straordinaria della società di cui al comma 1, oltre che nei casi previsti dall'articolo 231, può essere disposta quando:

     a) risultino gravi inadempienze nell'esercizio dell'attività di direzione e di coordinamento per l'esecuzione delle istruzioni di vigilanza impartite dall'IVASS;

     b) una delle società del gruppo di cui all'articolo 210-ter, comma 2, sia stata sottoposta alla procedura del fallimento, del concordato preventivo, della liquidazione coatta amministrativa, dell'amministrazione straordinaria ovvero ad altra analoga procedura prevista da leggi speciali o dalla legislazione di altri Stati membri, nonchè quando sia stato nominato l'amministratore giudiziario secondo le disposizioni del codice civile in materia di denuncia al tribunale di gravi irregolarità nella gestione e possa essere alterato in modo grave l'equilibrio finanziario o gestionale del gruppo.

     3. L'amministrazione straordinaria della società di cui al comma 1 dura un anno dalla data di emanazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico, salvo che sia prescritto un termine più breve dal provvedimento medesimo o che ne sia disposta la chiusura anticipata. In casi eccezionali la procedura può essere prorogata per un periodo non superiore ad un anno.

     4. I commissari straordinari, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione dell'IVASS, possono revocare o sostituire, anche in parte, gli amministratori delle società del gruppo di cui all'articolo 210-ter, comma 2, al fine di realizzare i mutamenti degli indirizzi gestionali che si rendano necessari. I nuovi amministratori restano in carica al massimo sino al termine dell'amministrazione straordinaria della società di cui al comma 1. Gli amministratori revocati hanno titolo esclusivamente ad un indennizzo corrispondente ai compensi ordinari ad essi spettanti per la durata residua del mandato ma, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi.

     5. I commissari straordinari possono richiedere, previa autorizzazione dell'IVASS sentiti i cessati amministratori della società, l'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza delle società del gruppo, di cui all'articolo 210-ter, comma 2.

     6. I commissari straordinari possono richiedere alle società del gruppo di cui all'articolo 210-ter, comma 2, i dati, le informazioni e ogni altro elemento utile per adempiere al proprio mandato.

 

     Art. 276. (Liquidazione coatta amministrativa dell'ultima società controllante italiana) [834]

     1. Salvo quanto previsto dal presente articolo, all'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, si applicano le norme del capo IV del presente titolo.

     2. La liquidazione coatta amministrativa della società di cui al comma 1, oltre che nei casi previsti dall'articolo 245, può essere disposta quando le inadempienze nell'esercizio dell'attività di direzione e di coordinamento per l'esecuzione delle istruzioni di vigilanza impartite dall'IVASS siano di eccezionale gravità.

     3. I commissari liquidatori depositano annualmente nel registro delle imprese una relazione sulla situazione contabile e sull'andamento della liquidazione, corredata da notizie sia sullo svolgimento delle procedure cui sono sottoposte altre società del gruppo controllate italiane, di cui all'articolo 210-ter, comma 2, sia sugli eventuali interventi a tutela degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative. La relazione è accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza. L'IVASS può prescrivere speciali forme di pubblicità per rendere noto l'avvenuto deposito della relazione.

     4. Si applicano le disposizioni dell'articolo 275, commi 5 e 6.

     5. Quando sia accertato giudizialmente lo stato di insolvenza, compete ai commissari l'esperimento dell'azione revocatoria prevista dall'articolo 166 del codice della crisi e dell'insolvenza nei confronti delle altre società del gruppo di cui all'articolo 210-ter, comma 2. L'azione può essere esperita per gli atti indicati all'articolo 166, comma 1, lettere a), b) e c) del codice della crisi e dell'insolvenza chesiano stati posti in essere nei cinque anni anteriori al provvedimento di liquidazione coatta, e per gli atti indicati all'articolo 166, comma 1, lettere a), b) e c) e comma 2 del codice della crisi e dell'insolvenza, che siano stati posti in essere nei tre anni anteriori [835].

 

     Art. 277. (Amministrazione straordinaria delle società del gruppo assicurativo) [836]

     1. Salvo quanto previsto nel presente articolo, quando l'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, alle società del gruppo di cui all'articolo 210-ter, comma 2, si applicano, ove ne ricorrono i presupposti, le norme del capo II del presente titolo. L'amministrazione straordinaria può essere richiesta all'IVASS anche dai commissari straordinari e dai commissari liquidatori della ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2.

     2. Quando presso società del gruppo di cui all'articolo 210-ter, comma 2, sia stato nominato l'amministratore giudiziario secondo le disposizioni del codice civile in materia di denuncia al tribunale di gravi irregolarità nella gestione, la procedura si converte in amministrazione straordinaria. Il tribunale competente, anche d'ufficio, dichiara con sentenza in camera di consiglio che la società è soggetta alla procedura di amministrazione straordinaria e ordina la trasmissione degli atti all'IVASS. Gli organi della cessata procedura e quelli dell'amministrazione straordinaria provvedono con urgenza al passaggio delle consegne, dandone notizia con le forme di pubblicità stabilite dall'IVASS. Restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti.

     3. Quando le società del gruppo da sottoporre all'amministrazione straordinaria siano soggette a vigilanza, il relativo provvedimento è adottato sentita l'autorità che esercita la vigilanza, alla quale, in caso di urgenza, potrà essere fissato un termine per la formulazione del parere.

     4. La durata dell'amministrazione straordinaria delle società del gruppo è indipendente da quella della procedura cui è sottoposta la ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2.

 

     Art. 278. (Liquidazione coatta amministrativa delle società del gruppo assicurativo) [837]

     1. Salvo quanto previsto nel presente articolo, quando l'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, alle società di cui all'articolo 210-ter, comma 2, del gruppo si applicano, qualora ne sia stato accertato giudizialmente lo stato di insolvenza, le norme del capo IV del presente titolo. Per le imprese di assicurazione e di riassicurazione resta ferma comunque la disciplina del capo IV. La liquidazione coatta può essere richiesta all'IVASS anche dai commissari straordinari e dai commissari liquidatori dell'ultima società controllante.

     2. Quando presso società del gruppo di cui all'articolo 210-ter, comma 2, siano in corso il fallimento, la liquidazione coatta o altre procedure concorsuali, queste si convertono nella liquidazione coatta disciplinata dal presente articolo. Fermo restando l'accertamento dello stato di insolvenza già operato, il tribunale competente, anche d'ufficio, dichiara con sentenza in camera di consiglio che la società è soggetta alla procedura di liquidazione prevista dal presente articolo e ordina la trasmissione degli atti all'IVASS. Gli organi della cessata procedura e quelli della liquidazione provvedono con urgenza al passaggio delle consegne, dandone notizia con le forme di pubblicità stabilite dall'IVASS. Restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti.

     3. Ai commissari liquidatori sono attribuiti i poteri previsti dall'articolo 276, comma 5.

 

     Art. 279. (Procedure proprie delle singole società del gruppo assicurativo) [838]

     1. Quando l'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, non sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, le società del gruppo di cui all'articolo 210-ter, comma 2, sono soggette alle procedure previste dalle norme di legge a esse applicabili. Dei relativi provvedimenti viene data comunicazione all'IVASS a cura dell'autorità amministrativa o giudiziaria che li ha emessi. Le autorità amministrative o giudiziarie che vigilano sulle procedure informano l'IVASS di ogni circostanza, emersa nello svolgimento delle medesime, rilevante ai fini della vigilanza sul gruppo assicurativo.

     2. In deroga al comma 1, la società del gruppo di cui all'articolo 210-ter, comma 2, non è soggetta alla procedura ad essa altrimenti applicabile e, se avviata, viene convertita in amministrazione straordinaria o liquidazione coatta, se essa svolge funzioni strumentali essenziali per conto dell'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 277 e 278.

 

     Art. 280. (Disposizioni comuni agli organi delle procedure) [839]

     1. Fermo quanto disposto dagli articoli 233 e 246, le medesime persone possono essere nominate negli organi dell'amministrazione straordinaria e della liquidazione coatta amministrativa di società del gruppo di cui all'articolo 210-ter, comma 2, quando ciò sia ritenuto utile per agevolare lo svolgimento delle procedure.

     2. Il commissario che in una determinata operazione ha un interesse in conflitto con quello della società, a cagione della qualità di commissario di altra società del gruppo, ne dà notizia agli altri commissari, ove esistano, nonchè al comitato di sorveglianza e all'IVASS. In caso di omissione, a detta comunicazione sono tenuti i membri del comitato di sorveglianza che siano a conoscenza della situazione di conflitto. Il comitato di sorveglianza può prescrivere speciali cautele e formulare indicazioni in merito all'operazione, dell'inosservanza delle quali i commissari sono personalmente responsabili. Ferma la facoltà di revocare e sostituire i componenti gli organi delle procedure, l'IVASS può impartire direttive o disporre, ove del caso, la nomina di un commissario per compiere determinati atti.

     3. Le indennità spettanti ai commissari e ai componenti del comitato di sorveglianza sono determinate dall'IVASS in base ai criteri dallo stesso stabiliti e sono a carico delle società. Le indennità sono determinate valutando in modo complessivo le prestazioni connesse alle cariche eventualmente ricoperte in altre procedure nel gruppo.

 

     Art. 281. (Disposizioni comuni sulla competenza giurisdizionale) [840]

     1. Quando l'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, per l'azione revocatoria prevista dall'articolo 276, comma 5, nonchè per tutte le controversie fra le società del gruppo è competente il tribunale dove tale società controllante ha il centro degli interessi principali [841].

     2. Quando l'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, per i ricorsi avverso i provvedimenti amministrativi concernenti o comunque connessi alle procedure di amministrazione straordinaria e di liquidazione coatta amministrativa di tale società controllante e delle società del gruppo, di cui all'articolo 210-ter, comma 2, è competente il tribunale amministrativo regionale del Lazio con sede a Roma.

 

     Art. 282. (Gruppi e società non iscritte all'albo) [842]

     1. Le disposizioni degli articoli di cui al presente capo si applicano anche nei confronti delle società per le quali, pur non essendo intervenuta l'iscrizione, ricorrano le condizioni per l'inserimento nell'albo di cui all'articolo 210-ter.

 

Titolo XVII

SISTEMI DI INDENNIZZO

 

Capo I

Disposizioni generali sul sistema di indennizzo dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti

 

     Art. 283. Sinistri verificatisi nel territorio della Repubblica

     1. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, costituito presso la CONSAP, risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi in cui:

     a) il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato;

     b) il veicolo o natante non risulti coperto da assicurazione;

     c) l'impresa che assicura il veicolo, al momento del sinistro verificatosi nel territorio della Repubblica, sia assoggettata a procedura di regolazione dell'insolvenza o a una procedura di liquidazione, come definita ai sensi dell'articolo 268, paragrafo 1, lettera d) della direttiva 2009/138/CE, o vi venga assoggettata in un momento successivo, e il danneggiato sia anch'esso residente nel territorio della Repubblica. Nel caso in cui il responsabile del sinistro sia assicurato presso un'impresa di un altro Stato membro, il Fondo di garanzia per le vittime della strada ha diritto di recuperare dall'omologo organismo di garanzia le somme corrisposte ai danneggiati [843];

     c-bis) il natante risulti assicurato presso una impresa operante nel territorio della Repubblica, in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, e che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente [844];

     d) il veicolo sia posto in circolazione contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria;

     d-bis) il veicolo sia stato spedito nel territorio della Repubblica italiana da uno Stato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera bbb), e nel periodo indicato all'articolo 1, comma 1, lettera fff), numero 4-bis), lo stesso risulti coinvolto in un sinistro e sia privo di assicurazione [845];

     d-ter) il sinistro sia cagionato da un veicolo estero con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo [846].

     2. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), il risarcimento è dovuto solo per i danni alla persona. In caso di danni gravi alla persona, il risarcimento è dovuto anche per i danni alle cose, il cui ammontare sia superiore all'importo di euro 500, per la parte eccedente tale ammontare. Nei casi di cui al comma 1, lettere b), d-bis) e d-ter) il risarcimento è dovuto per i danni alla persona, nonchè per i danni alle cose. Nel caso di cui al comma 1, lettere c) e c-bis), il risarcimento è dovuto per i danni alla persona, nonchè per i danni alle cose. Nel caso di cui al comma 1, lettera d), il risarcimento è dovuto, limitatamente ai terzi non trasportati e a coloro che sono trasportati contro la propria volontà ovvero che sono inconsapevoli della circolazione illegale, sia per i danni alla persona sia per i danni a cose [847].

     3. Nel caso previsto dal comma 1, lettera a), il danno è risarcito nei limiti dei minimi di garanzia previsti, per ogni persona danneggiata e per ogni sinistro, nel regolamento di cui all'articolo 128 relativamente alle autovetture ad uso privato. La percentuale di inabilità permanente, la qualifica di convivente a carico e la percentuale di reddito del danneggiato da calcolare a favore di ciascuno dei conviventi a carico sono determinate in base alle norme del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

     4. Nei casi previsti dal comma 1, lettere b), c), c-bis), d), d-bis) e d-ter), il danno è risarcito nei limiti dei massimali di cui all'articolo 128 e agli atti delegati di adeguamento all'IPCA adottati dalla Commissione europea [848].

     5. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada è surrogato, per l'importo pagato, nei diritti dell'assicurato, del danneggiato verso l'impresa posta in liquidazione coatta, beneficiando dello stesso trattamento previsto per i crediti di assicurazione indicati all'articolo 258, comma 4, lettera a). L'impresa di assicurazione che ha provveduto alla liquidazione del danno, ai sensi dell'articolo 150, ha diritto di regresso nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada in caso di liquidazione coatta dell'impresa di assicurazione del veicolo responsabile.

     5-bis. Nel caso di liquidazione volontaria dell'impresa, il Fondo di garanzia per le vittime della strada ha diritto al regresso per l'importo pagato nei confronti dell'impresa [849].

 

     Art. 283 bis. (Obblighi di informativa a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada). [850]

     1. Fatti salvi gli obblighi di cui all'articolo 247, il Fondo di garanzia per le vittime della strada informa tempestivamente i corrispondenti organismi degli Stati membri dell'apertura della procedura di liquidazione di un'impresa avente sede legale nel territorio della Repubblica e autorizzata all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore.

 

     Art. 284. Sinistri causati da natanti in altro Stato membro [851]

     1. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada è tenuto altresì, in conformità all'articolo 283, comma 1, lettera c-bis), a risarcire i danni derivanti dai sinistri causati sul territorio di un altro Stato membro da natanti ivi immatricolati che siano assicurati presso un'impresa con sede legale in Italia operante in tale altro Stato in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente. Si applica l'articolo 283, comma 5.

     2. Il Ministro delle imprese e del made in Italy autorizza, con decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, la CONSAP a sottoscrivere le convenzioni con i fondi di garanzia degli altri Stati membri concernenti il risarcimento dei sinistri di cui al comma 1.

 

     Art. 285. Fondo di garanzia per le vittime della strada

     1. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada è amministrato, sotto la vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, dalla CONSAP con l'assistenza di un apposito comitato.

     1-bis. Il Fondo di cui al comma 1 coopera, quando necessario, con gli omologhi organismi degli altri Stati membri, con gli organismi di compensazione istituiti ai sensi dell'articolo 25-bis della direttiva 2009/103/CE, con tutte le altre parti interessate, nonchè con le autorità competenti degli Stati membri. Tale cooperazione include la richiesta, l'ottenimento e la fornitura di informazioni, compresi i dettagli di richieste di indennizzo specifiche [852].

     1-ter. L'impresa designata di cui all'articolo 286, comma 1, informa il Fondo di cui al comma 1 della ricezione della richiesta. Qualora il responsabile ultimo sia l'organismo dello Stato membro di origine dell'impresa di un altro Stato membro operante nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, il Fondo di cui al comma 1 provvede ad informare l'organismo equivalente dello Stato membro di origine dell'impresa e l'impresa di detto Stato membro soggetta a procedura di liquidazione, o il suo amministratore straordinario o il liquidatore, quali definiti, rispettivamente, all'articolo 268, lettere e) e f), della direttiva 2009/138/CE, della richiesta. L'impresa operante nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, assoggettata a procedura di regolazione dell'insolvenza o a una procedura di liquidazione, come definita ai sensi dell'articolo 268, paragrafo 1, lettera d) della direttiva 2009/138/CE, informa il Fondo di cui al comma 1 nel momento in cui indennizza o nega la responsabilità in relazione a una richiesta di indennizzo che è stata ricevuta dal Fondo stesso. Il Fondo di cui al comma 1, che ha anticipato l'indennizzo al danneggiato, ha diritto di richiedere il rimborso delle somme versate all'organismo omologo responsabile ultimo per il sinistro [853].

     1-quater. Qualora il responsabile ultimo sia l'organismo dello Stato membro di origine dell'impresa di un altro Stato membro, il Fondo di cui al comma 1, che ha indennizzato il danneggiato, ha diritto di richiedere il rimborso delle somme versate al corrispondente organismo del suddetto Stato membro che provvede al pagamento entro sei mesi o entro il diverso termine convenuto [854].

     2. Il Ministro delle imprese del made in Italy disciplina, con regolamento, le condizioni e le modalità di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della strada, nonchè la composizione del comitato di cui al comma 1 [855].

     3. Le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a versare annualmente alla CONSAP, gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada, un contributo commisurato al premio incassato per ciascun contratto stipulato in adempimento dell'obbligo di assicurazione.

     3-bis. Nei casi di cui all'articolo 283, comma 1, lettera c), il contributo di cui al comma 3 è versato esclusivamente dalle imprese autorizzate dall'IVASS all'esercizio nel territorio della Repubblica delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore [856].

     4. Il regolamento di cui al comma 2 determina le modalità di fissazione annuale della misura del contributo, nel limite massimo del quattro per cento del premio imponibile, tenuto conto dei risultati della liquidazione dei danni che sono determinati nel rendiconto annualmente predisposto dal comitato di gestione del fondo [857].

     4-bis. La CONSAP ha il potere di negoziare e di concludere, entro il 23 dicembre 2023, un accordo con gli organismi omologhi al Fondo di garanzia per le vittime della strada degli altri Stati membri dell'Unione europea, al fine di dare attuazione alle procedure di rimborso e di rivalsa previste dall'articolo 10-bis, paragrafo 13, della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009. L'accordo è notificato immediatamente alla Commissione europea [858].

 

Capo II

Liquidazione dei danni a cura dell'impresa designata

 

     Art. 286. Liquidazione dei danni a cura dell'impresa designata

     1. La liquidazione dei danni per i sinistri di cui all'articolo 283, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), d-bis) e d-ter), è effettuata a cura di un'impresa designata dall'IVASS secondo quanto previsto nel regolamento adottato dal Ministro delle imprese e del made in Italy. L'impresa provvede alla liquidazione dei danni anche per i sinistri verificatisi oltre la scadenza del periodo assegnato e fino alla data indicata nel provvedimento che designi altra impresa [859].

     2. Le somme anticipate dalle imprese designate, comprese le spese ed al netto delle somme recuperate ai sensi dell'articolo 292, sono rimborsate dalla CONSAP - Fondo di garanzia per le vittime della strada, secondo le convenzioni, stipulate fra le imprese e il Fondo di garanzia per le vittime della strada, soggette all'approvazione del Ministero delle imprese e del made in Italy su proposta dell'IVASS [860].

     3. Le imprese designate sono sottoposte, per l'attività oggetto delle convenzioni, alle direttive per il regolare svolgimento delle operazioni di liquidazione dei danni emanate in via generale o particolare dalla CONSAP.

 

     Art. 287. Esercizio dell'azione di risarcimento

     1. Nelle ipotesi previste dall'articolo 283, comma 1, lettere a), b), c-bis), d), d-bis) e d-ter), l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni da quello in cui il danneggiato abbia chiesto il risarcimento del danno, a mezzo raccomandata, all'impresa designata, inviandone copia contestuale alla CONSAP - Fondo di garanzia per le vittime della strada. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 283, comma 1, lettera c), l'azione per il risarcimento dei danni può essere proposta solo dopo che siano decorsi sei mesi dal giorno in cui il danneggiato ha richiesto il risarcimento del danno [861].

     2. Il danneggiato che, nell'ipotesi prevista dall'articolo 283, comma 1, lettera a), abbia fatto richiesta all'impresa designata, inviandone copia contestuale alla CONSAP - Fondo di garanzia per le vittime della strada, non è tenuto a rinnovare la domanda qualora successivamente venga identificata l'impresa di assicurazione del responsabile [862].

     3. L'azione per il risarcimento del danno deve essere esercitata esclusivamente nei confronti dell'impresa designata. La CONSAP - Fondo di garanzia per le vittime della strada può tuttavia intervenire nel processo, anche in grado di appello.

     4. Nei casi previsti dall'art. 283, comma 1, lettere b), d-bis) e d-ter), deve essere convenuto in giudizio anche il responsabile del danno [863].

     5. Nel giudizio promosso ai sensi dell'articolo 283, comma 1, lettere c) e c-bis), deve essere convenuto in giudizio anche il commissario liquidatore dell'impresa di assicurazione o altro soggetto che gestisce la procedura cui è soggetta l'impresa [864].

 

     Art. 288. (Diritti dei danneggiati nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della Strada). [865]

     1. I danneggiati da veicoli assicurati con imprese con sede legale nel territorio della Repubblica che esercitano i rami di responsabilità civile dei veicoli a motore e dei natanti soggette a procedure di cui all'articolo 283, comma 1, lettere c) e c-bis), possono far valere, nei limiti delle somme indicate dall'articolo 283, comma 4, i diritti derivanti dal contratto nei confronti della CONSAP - Fondo di garanzia per le vittime della strada, richiedendo l'indennizzo direttamente all'impresa designata per il territorio in cui è avvenuto il sinistro.

     2. Entro tre mesi dalla richiesta di cui al comma 1, l'impresa designata:

     a) formula un'offerta di indennizzo motivata con la quale chiarisce di essere tenuta a provvedere all'indennizzo, in quanto la richiesta non è contestata e i danni sono stati parzialmente o interamente quantificati o

     b) fornisce una risposta motivata con la quale chiarisce di non essere tenuta a provvedere all'indennizzo, o con la quale neghi la responsabilità ovvero dichiari che la responsabilità non è chiaramente determinata ovvero che i danni non sono stati interamente quantificati.

     3. Laddove l'indennizzo sia dovuto in conformità al comma 2, lettera a), l'impresa designata provvede a indennizzare il danneggiato senza indebito ritardo e in ogni caso entro tre mesi dall'accettazione, da parte del danneggiato, dell'offerta motivata di indennizzo. Ove i danni siano stati quantificati solo parzialmente, l'impresa designata provvede a indennizzare il danneggiato entro tre mesi dall'accettazione dell'offerta. La somma corrisposta è imputata alla liquidazione definitiva del danno.

     4. L'impresa designata non subordina il pagamento dell'indennizzo alla condizione che il danneggiato dimostri che la persona fisica o giuridica responsabile non è in grado o rifiuta di pagare, o a condizioni diverse da quelle stabilite nei commi 1, 2 e 3.

     5. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 146, comma 1, in quanto compatibili.

 

     Art. 289. Effetti della liquidazione coatta sulle sentenze passate in giudicato e sui giudizi pendenti

     1. Le sentenze ottenute dal danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione sono opponibili, se passate in giudicato prima che sia stato pubblicato il decreto di liquidazione coatta, all'impresa designata per il risarcimento dei danni entro i limiti fissati dall'articolo 283, comma 4.

     2. Se il decreto di liquidazione coatta interviene prima della formazione del giudicato, il processo prosegue, nei confronti del commissario liquidatore e dell'impresa designata, decorsi sei mesi dalla pubblicazione del decreto di liquidazione coatta. In ogni caso le pronunce sono opponibili, entro i limiti di risarcibilità fissati dall'articolo 283, comma 4, nei confronti dell'impresa designata.

     3. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche per le ordinanze ottenute dal danneggiato che versi in stato di bisogno.

 

     Art. 290. Prescrizione dell'azione

     1. L'azione diretta che spetta al danneggiato nei confronti dell'impresa designata, nei casi previsti dall'articolo 283, comma 1, lettere a), b), d), d-bis) e d-ter), è soggetta al termine di prescrizione cui sarebbe soggetta l'azione verso il responsabile [866].

     2. L'azione che spetta al danneggiato nei confronti dell'impresa designata, nel caso previsto dall'articolo 283, comma 1, lettere c) e c-bis), è proponibile fino a che non sia prescritta l'azione nei confronti dell'impresa [867].

 

     Art. 291. Pluralità di danneggiati e supero del massimale

     1. Qualora vi siano più persone danneggiate nello stesso sinistro ed il risarcimento dovuto dal responsabile superi le somme assicurate, i diritti delle persone danneggiate nei confronti dell'impresa designata sono proporzionalmente ridotti fino alla concorrenza del limite di risarcibilità rispettivamente indicato dai commi 3 o 4 dell'articolo 283.

     2. L'impresa designata che, decorsi trenta giorni dall'incidente e ignorando l'esistenza di altre persone danneggiate, pur avendone ricercata l'identificazione con la normale diligenza, ha pagato ad alcuna di esse una somma superiore alla quota spettante, risponde verso le altre persone danneggiate nei limiti dell'eccedenza della somma assicurata rispetto alla somma versata.

     3. Nel caso di cui al comma 2, le altre persone danneggiate, il cui credito rimanesse insoddisfatto, hanno diritto di ripetere, da chi abbia ricevuto il risarcimento dall'impresa di assicurazione, quanto sarebbe loro spettato in applicazione del comma 1.

     4. Nei giudizi promossi fra l'impresa di assicurazione designata e le persone danneggiate sussiste litisconsorzio necessario, applicandosi l'articolo 102 del codice di procedura civile. L'impresa di assicurazione designata può effettuare il deposito di una somma, nei limiti del massimale, con effetto liberatorio nei confronti di tutte le persone aventi diritto al risarcimento, se il deposito è irrevocabile e vincolato a favore di tutti i danneggiati.

 

     Art. 292. Diritto di regresso e di surroga dell'impresa designata

     1. L'impresa designata che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno nei casi previsti dall'articolo 283, comma 1, lettere a) b), d), d-bis) e d-ter), ha azione di regresso nei confronti dei responsabili del sinistro per il recupero dell'indennizzo pagato nonchè degli interessi e delle spese [868].

     2. Nel caso previsto dall'articolo 283, comma 1, lettere c) e c-bis), l'impresa designata che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno è surrogata, per l'importo pagato, nei diritti dell'assicurato e del danneggiato verso l'impresa. Se l'impresa è posta in liquidazione coatta sussistono gli stessi privilegi stabiliti dalla legge a favore dei medesimi [869].

 

Capo III

Liquidazione dei danni a cura del commissario dell'impresa in liquidazione coatta

 

     Art. 293. Liquidazione dei danni a cura del commissario dell'impresa in liquidazione coatta

     1. Il commissario dell'impresa in liquidazione può essere autorizzato, nel decreto che dispone la liquidazione coatta, a procedere, anche per conto del Fondo di garanzia per le vittime della strada ed in deroga all'articolo 286, comma 1, alla liquidazione dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti verificatisi anteriormente alla pubblicazione del decreto di liquidazione, nonchè di quelli verificatisi successivamente e fino alla scadenza dei contratti di assicurazione in corso o del periodo di tempo per il quale è stato pagato il premio.

     2. La CONSAP - Fondo di garanzia per le vittime della strada anticipa al commissario le somme occorrenti per le spese del procedimento di liquidazione dei danni nei limiti di quanto previsto nel regolamento di cui all'articolo 285, comma 2. In caso di insufficienza dell'attivo le somme erogate restano definitivamente a carico della CONSAP - Fondo di garanzia per le vittime della strada.

     3. Per l'assolvimento del compito di cui al comma 1 il commissario provvede a riassumere il personale già dipendente dall'impresa posta in liquidazione coatta. Il personale è retribuito con i minimi previsti nei contratti collettivi di categoria in relazione alle mansioni espletate.

 

     Art. 294. Esercizio dell'azione di risarcimento

     1. Gli aventi diritto al risarcimento dei danni presentano al commissario la domanda di risarcimento, a mezzo raccomandata, anche se sia stata precedentemente inviata all'impresa posta in liquidazione coatta.

     2. Nessuna azione per il risarcimento può essere proposta nei confronti della procedura prima che siano decorsi sei mesi dalla richiesta. Le sentenze e gli altri provvedimenti che decidono sul risarcimento sono opponibili al Fondo di garanzia delle vittime della strada. La CONSAP - Fondo di garanzia delle vittime della strada può intervenire nel processo, anche in grado di appello.

     3. Se il decreto di liquidazione coatta è pubblicato prima della formazione del giudicato, si applica l'articolo 289, comma 1.

 

     Art. 295. Diritti degli assicurati nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada

     1. Gli assicurati con imprese che esercitano l'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti che siano poste in liquidazione coatta possono far valere, nei limiti delle somme indicate nell'articolo 283, comma 4, i diritti derivanti dal contratto nei confronti della CONSAP - Fondo di garanzia per le vittime della strada, agendo nei confronti del commissario.

 

Capo IV

Liquidazione dei danni a cura dell'Organismo di indennizzo italiano

 

     Art. 296. Organismo di indennizzo italiano

     1. Alla CONSAP, quale gestore del Fondo di garanzia per le vittime della strada, è riconosciuta la funzione di Organismo di indennizzo italiano. Per l'esercizio delle funzioni di cui al all'articolo 297, comma 1-bis, la CONSAP utilizza il contributo di cui all'articolo 285, comma 3-bis [870].

     2. L'Organismo di indennizzo italiano nello svolgimento delle sue funzioni può avvalersi dell'Ufficio centrale italiano secondo le modalità stabilite con apposita convenzione.

     2-bis. La CONSAP ha il potere di negoziare e di concludere, entro il 23 dicembre 2023, un accordo con gli omologhi organismi degli altri Stati membri dell'Unione europea, al fine di dare attuazione alle procedure di rimborso e di rivalsa previste dall'articolo 25-bis, paragrafo 13, della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009. L'accordo è notificato immediatamente alla Commissione europea [871].

     2-ter. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 146, comma 1, in quanto compatibili [872].

 

     Art. 297. Ambito di intervento dell'Organismo di indennizzo italiano

     1. L'Organismo di indennizzo italiano è incaricato di risarcire gli aventi diritto che abbiano residenza nel territorio della Repubblica, per danni a cose o a persone derivanti da sinistri avvenuti in un altro Stato membro e provocati dall'uso di:

     a) un veicolo assicurato tramite uno stabilimento situato in altro Stato membro e stazionante in un altro Stato membro;

     b) un veicolo di cui risulti impossibile l'identificazione;

     c) un veicolo di cui risulti impossibile, entro due mesi dal sinistro, identificare l'impresa di assicurazione.

     1-bis. L'Organismo di indennizzo italiano è altresì incaricato di risarcire gli aventi diritto, che abbiano residenza nel territorio della Repubblica, per danni a cose o a persone derivanti da sinistri avvenuti in un altro Stato membro qualora l'impresa di assicurazione sia assoggettata a procedura di liquidazione, o ad altra procedura equivalente, indipendentemente dall'accertamento dello stato di insolvenza, o vi venga assoggettata in un momento successivo [873].

     1-ter. Nei casi di cui all'articolo 297, comma 1-bis, il contributo di cui all'articolo 285, comma 3-bis, è versato esclusivamente dalle imprese autorizzate dall'IVASS all'esercizio nel territorio della Repubblica delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore [874].

     1-quater. Fatti salvi gli obblighi di cui all'articolo 247, l'Organismo di indennizzo italiano informa tempestivamente i corrispondenti organismi degli Stati membri dell'apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa di un'impresa autorizzata dall'IVASS all'esercizio nel territorio della Repubblica delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore [875].

     2. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), l'Organismo di indennizzo italiano interviene anche qualora il sinistro sia avvenuto in uno Stato terzo il cui Ufficio nazionale per l'assicurazione abbia aderito al sistema della carta verde.

 

     Art. 298. Sinistri causati da veicoli regolarmente assicurati

     1. Nei casi previsti dall'articolo 297, commi 1, lettera a), e 2, gli aventi diritto possono presentare all'Organismo di indennizzo italiano richiesta di risarcimento:

     a) qualora l'impresa di assicurazione o il suo mandatario per la liquidazione dei sinistri nel territorio della Repubblica non abbiano fornito una risposta motivata sugli elementi dedotti nella richiesta di risarcimento entro tre mesi dalla data in cui gli aventi diritto hanno presentato la propria richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione del veicolo, il cui uso ha provocato il sinistro o al mandatario per la liquidazione dei sinistri;

     b) nel caso in cui l'impresa di assicurazione non abbia designato un mandatario per la liquidazione dei sinistri nel territorio della Repubblica; in tale caso gli aventi diritto non possono presentare all'Organismo di indennizzo italiano una richiesta di risarcimento, se hanno presentato una analoga richiesta direttamente all'impresa di assicurazione del veicolo il cui uso ha provocato il sinistro e hanno ricevuto una risposta motivata entro tre mesi dalla presentazione della richiesta.

     1-bis. Gli aventi diritto possono altresì presentare all'Organismo di indennizzo italiano richiesta di risarcimento nei casi previsti dall'articolo 297, comma 1-bis [876].

     2. L'Organismo di indennizzo italiano si astiene o cessa di intervenire a favore degli aventi diritto al risarcimento che hanno intrapreso o intraprendano un'azione legale direttamente contro l'impresa di assicurazione ovvero contro il responsabile del sinistro.

     3. L'intervento dell'Organismo di indennizzo italiano è sussidiario rispetto alla richiesta nei confronti della persona o delle persone che hanno causato il sinistro ovvero nei confronti dell'impresa di assicurazione o del suo mandatario. L'Organismo di indennizzo italiano non può subordinare il risarcimento alla dimostrazione che il responsabile del danno sia insolvente o rifiuti di pagare.

     4. Gli aventi diritto presentano all'Organismo di indennizzo italiano la propria richiesta di risarcimento nelle forme previste dal regolamento, adottato dal Ministro dello sviluppo economico, che dà attuazione al presente titolo.

     5. La persona lesa residente in Italia, entro due mesi dall'accadimento del sinistro, può chiedere l'indennizzo all'Organismo di indennizzo italiano nelle situazioni previste nell'articolo 297, comma 1, lettere b) e c). L'Organismo di indennizzo italiano pone fine al suo intervento in caso di successiva risposta motivata dell'impresa di assicurazione o del suo mandatario per la liquidazione dei sinistri alla richiesta degli aventi diritto al risarcimento, a condizione che tale risposta sia inviata entro il termine di due mesi dalla presentazione della richiesta all'Organismo di indennizzo italiano [877].

     6. L'Organismo di indennizzo italiano informa immediatamente di aver ricevuto una richiesta di risarcimento dagli aventi diritto e che interverrà entro due mesi a decorrere dalla presentazione di detta richiesta, i seguenti soggetti:

     a) l'impresa di assicurazione con la quale è assicurato il veicolo che ha causato il sinistro o il mandatario per la liquidazione dei sinistri;

     b) l'organismo di indennizzo dello Stato membro dello stabilimento dell'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto;

     c) la persona che ha causato il sinistro, se nota;

     d) l'ufficio nazionale per l'assicurazione dello Stato ove è avvenuto il sinistro, se il sinistro è stato causato da un veicolo stazionante in un altro Stato rispetto a quello in cui è accaduto il sinistro;

     d-bis) l'amministratore straordinario o il commissario liquidatore, nel caso in cui l'impresa sia assoggettata, rispettivamente, alla procedura di amministrazione straordinaria o di liquidazione coatta amministrativa [878].

     6-bis. L'impresa di assicurazione del veicolo responsabile del sinistro informa l'Organismo di indennizzo italiano nel momento in cui indennizza o nega la responsabilità in relazione a una richiesta che è stata ricevuta anche dall'Organismo ai sensi del comma 1-bis del medesimo articolo [879].

     6-ter. Entro tre mesi dalla richiesta, l'Organismo di indennizzo italiano:

     a) formula un'offerta di indennizzo motivata con la quale chiarisce di essere tenuto a provvedere all'indennizzo, in quanto la richiesta non è contestata e i danni sono stati parzialmente o interamente quantificati; o

     b) fornisce una risposta motivata con la quale chiarisce di non essere tenuto a provvedere all'indennizzo, o con la quale neghi la responsabilità ovvero dichiari che la responsabilità non è chiaramente determinata ovvero che i danni non sono stati interamente quantificati [880].

     6-quater. Laddove l'indennizzo sia dovuto in conformità al comma 6-ter, lettera a), l'Organismo di indennizzo italiano provvede a indennizzare l'avente diritto senza indebito ritardo e, in ogni caso, entro tre mesi dall'accettazione da parte dell'avente diritto dell'offerta motivata di indennizzo. Ove i danni siano stati quantificati solo parzialmente, l'Organismo di indennizzo italiano provvede a indennizzare l'avente diritto entro tre mesi dall'accettazione dell'offerta. La somma corrisposta è imputata alla liquidazione definitiva del danno [881].

     6-quinquies. L'Organismo di indennizzo italiano coopera, quando necessario, con gli omologhi organismi degli altri Stati membri, con i Fondi di garanzia di cui all'articolo 10-bis della direttiva 2009/103/CE, nonchè con gli altri organismi di indennizzo di cui all'articolo 24 della direttiva 2009/103/CE, nonchè con le Autorità competenti degli Stati membri e con le altre parti interessate. Tale cooperazione include la richiesta, l'ottenimento e la fornitura di informazioni, compresi i dettagli di richieste di indennizzo specifiche [882].

     7. L'organismo di indennizzo italiano cui è stata presentata la richiesta di risarcimento è tenuto a rispettare, per la determinazione della responsabilità e la quantificazione del danno, le norme di diritto positivo applicabili nello Stato ove è avvenuto il sinistro.

 

     Art. 299. Rimborsi tra organismi di indennizzo

     1. L'Organismo di indennizzo italiano, qualora abbia risarcito gli aventi diritto secondo quanto stabilito dall'articolo 298, acquisisce un credito, nei confronti dell'Organismo di indennizzo dello Stato membro ove ha sede lo stabilimento dell'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto di assicurazione del veicolo che ha causato il sinistro, per quanto anticipato a titolo di risarcimento e per quanto sostenuto a titolo di spese dirette e indirette relative alla liquidazione del danno, nella misura e con le modalità stabilite dall'accordo fra gli organismi di indennizzo e fra gli organismi di indennizzo e i fondi di garanzia.

     2. Nel caso di sinistri avvenuti in uno Stato membro diverso dallo Stato di residenza degli aventi diritto al risarcimento o nel caso di sinistri avvenuti in uno Stato terzo aderente al sistema della carta verde e causati dalla circolazione dei veicoli assicurati con imprese stabilite nel territorio della Repubblica, l'Organismo di indennizzo italiano è tenuto al rimborso della somma eventualmente pagata dall'organismo di indennizzo dello Stato di residenza degli aventi diritto al risarcimento per danni subiti da questi ultimi.

     3. L'Organismo di indennizzo italiano è surrogato nei diritti degli aventi diritto al risarcimento nei confronti dell'impresa di assicurazione o del responsabile del sinistro nella misura in cui l'organismo di indennizzo dello Stato membro di residenza degli aventi diritto ha risarcito questi ultimi per il danno subito. L'impresa è tenuta a rimborsare entro trenta giorni l'Organismo di indennizzo italiano di quanto da quest'ultimo corrisposto a titolo di risarcimento e di quanto dal medesimo corrisposto a titolo di spese dirette ed indirette di cui al comma 1, a semplice richiesta corredata della prova dell'avvenuto pagamento. L'importo da rimborsare può costituire oggetto di contestazione da parte dell'impresa esclusivamente nel caso in cui l'organismo di indennizzo estero abbia omesso di informare l'impresa di assicurazione italiana di aver ricevuto una richiesta di risarcimento da parte degli aventi diritto.

 

     Art. 300. Sinistri causati da veicoli non identificati o non assicurati

     1. Nei casi previsti dall'articolo 297, comma 1, lettere b) e c), l'Organismo di indennizzo italiano, ricevuta la richiesta di risarcimento, ne informa immediatamente:

     a) il fondo di garanzia dello Stato membro in cui il veicolo che ha causato il sinistro staziona abitualmente, nel caso si tratti di un veicolo non assicurato, nonchè il Fondo di garanzia dello Stato membro in cui è accaduto il sinistro se diverso da quello ove staziona abitualmente il veicolo;

     b) il fondo di garanzia dello Stato membro in cui si è verificato il sinistro, nel caso in cui lo stesso sia stato causato da un veicolo non identificato ovvero da un veicolo non assicurato di uno Stato terzo.

     2. L'Organismo di indennizzo italiano, ricevuta la richiesta di risarcimento, è tenuto a rispettare, per la determinazione della responsabilità e la quantificazione del danno, le norme del diritto positivo vigenti nello Stato ove è avvenuto il sinistro.

     3. L'Organismo di indennizzo italiano, qualora abbia risarcito gli aventi diritto, secondo quanto previsto nel comma 1, ha diritto di richiedere il rimborso di quanto corrisposto a titolo di risarcimento e di quanto sostenuto a titolo di spese dirette e indirette nella misura e secondo le modalità stabilite dall'accordo fra gli organismi di indennizzo e fra gli organismi di indennizzo e i fondi di garanzia:

     a) al Fondo di garanzia dello Stato membro in cui il veicolo staziona abitualmente, nel caso in cui non possa essere identificata l'impresa di assicurazione;

     b) al Fondo di garanzia dello Stato membro ove si è verificato il sinistro, nel caso di veicolo non identificato;

     c) al Fondo di garanzia dello Stato membro ove si è verificato il sinistro, nel caso di veicoli non assicurati di uno Stato terzo.

 

     Art. 301. Rimborsi a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada

     1. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada rimborsa l'organismo di indennizzo dello Stato membro nel quale gli aventi diritto al risarcimento risiedono della somma con la quale il predetto organismo ha risarcito tali aventi diritto, nonchè delle spese dirette e indirette di cui all'articolo 300, comma 3, nei seguenti casi:

     a) sinistri avvenuti in uno Stato membro diverso da quello di residenza degli aventi diritto al risarcimento e causati da un veicolo stazionante abitualmente nel territorio della Repubblica per il quale non è possibile identificare l'impresa di assicurazione;

     b) sinistri avvenuti nel territorio della Repubblica e causati da un veicolo non identificato o da un veicolo non assicurato di uno Stato terzo.

     2. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, dopo aver rimborsato l'organismo di indennizzo, ha diritto di esercitare l'azione di regresso prevista dall'articolo 292.

 

Capo V

Sistema di indennizzo dei danni derivanti dall'esercizio dell'attività venatoria

 

     Art. 302. Ambito di intervento

     1. Il Fondo di garanzia per le vittime della caccia, costituito presso la CONSAP, risarcisce i danni causati nell'esercizio dell'attività venatoria per i quali vi è obbligo di assicurazione nei casi in cui:

     a) l'esercente l'attività venatoria non sia identificato;

     b) l'esercente l'attività venatoria responsabile dei danni non risulti coperto dall'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile;

     c) l'esercente l'attività venatoria sia assicurato presso un'impresa operante nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o di prestazione di servizi e che, al momento del sinistro, si trovi in stato di liquidazione coatta o vi sia posta successivamente.

     2. Nel caso di cui alla lettera a), il risarcimento è dovuto solo per i danni alla persona che abbiano comportato la morte od un'invalidità permanente superiore al venti per cento. Nel caso di cui alla lettera b), il risarcimento è dovuto per i danni alla persona nonchè per i danni alle cose il cui ammontare sia superiore all'importo stabilito nel regolamento di attuazione del presente capo. Nel caso di cui alla lettera c), il risarcimento è dovuto per i danni alla persona nonchè per i danni alle cose il cui ammontare sia superiore all'importo di euro cinquecento. La percentuale di inabilità permanente, la qualifica di convivente a carico e la percentuale di reddito del danneggiato da calcolare a favore di ciascuno dei conviventi a carico sono determinate in base alle norme del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

     3. In tutti i casi previsti dal comma 1, il danno è risarcito nei limiti dei minimi di garanzia previsti nella legge che disciplina l'esercizio dell'attività venatoria.

 

     Art. 303. Fondo di garanzia per le vittime della caccia

     1. Il Fondo di garanzia per le vittime della caccia è amministrato, sotto la vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, dalla CONSAP con l'assistenza di un apposito comitato.

     2. Il Ministro dello sviluppo economico disciplina, con regolamento, le condizioni e le modalità di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, nonchè la composizione del comitato di cui al comma 1.

     3. Le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilità venatoria sono tenute a versare annualmente alla CONSAP, gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, un contributo commisurato al premio incassato per ciascun contratto stipulato in adempimento dell'obbligo di assicurazione.

     4. Il regolamento di cui al comma 2 determina le modalità di fissazione annuale della misura del contributo, nel limite massimo del quindici per cento del premio imponibile, tenuto conto dei risultati della liquidazione dei danni che sono determinati nel rendiconto annualmente predisposto dal comitato di gestione del fondo [883].

 

     Art. 304. Diritto di regresso e di surroga

     1. Il Fondo di garanzia per le vittime della caccia che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno nei casi previsti all'articolo 302, comma 1, lettere a) e b), ha azione di regresso nei confronti del responsabile del danno per il recupero dell'indennizzo pagato, nonchè degli interessi e delle spese.

     2. Nel caso previsto all'articolo 302, comma 1, lettera c), il Fondo di garanzia per le vittime della caccia che ha risarcito il danno è surrogato, per l'importo pagato, nei diritti dell'assicurato e del danneggiato verso l'impresa posta in liquidazione coatta, beneficiando dello stesso trattamento previsto per i crediti di assicurazione indicati all'articolo 258, comma 4, lettera a).

 

Titolo XVIII

SANZIONI E PROCEDIMENTI SANZIONATORI

 

Capo I

Abusivismo e impedimento all'esercizio delle funzioni di vigilanza [884]

 

     Art. 305. Attività abusivamente esercitata

     1. Chiunque svolge attività assicurativa o riassicurativa in difetto di autorizzazione è punito con la reclusione da due a quattro anni e con la multa da euro ventimila ad euro duecentomila.

     2. Chiunque esercita l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa in difetto di iscrizione al registro di cui all'articolo 109 è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro diecimila a euro centomila.

     3. Se vi è fondato sospetto che una società svolga attività assicurativa o riassicurativa in violazione del comma 1 o di intermediazione assicurativa o riassicurativa in violazione del comma 2, l'IVASS richiede al tribunale l'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 2409 del codice civile ovvero allo stesso fine denunzia i fatti al pubblico ministero.

     4. [Le imprese di assicurazione o riassicurazione che si avvalgono di intermediari non iscritti alle sezioni del registro di cui all'articolo 109, comma 2, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro diecimila ad un massimo di euro centomila] [885].

     5. L'esercizio dell'attività di perito di assicurazione in difetto di iscrizione al ruolo previsto dall'articolo 156 è punito a norma dell'articolo 348 del codice penale.

 

     Art. 306. Impedimenti all'esercizio delle funzioni di vigilanza

     1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2638 del codice civile, chiunque ostacola le funzioni di vigilanza con il rifiuto dell'accesso ai locali o con il diniego all'ordine di esibizione della documentazione concernente l'attività assicurativa o riassicurativa o di intermediazione assicurativa o riassicurativa, che viene opposto ai funzionari dell'IVASS incaricati di accertare i fatti che possono configurare una violazione dell'articolo 305, è punito con la reclusione fino a due anni e la multa da euro diecimila ad euro centomila.

     2. [Fuori dai casi previsti al comma 1 ed all'articolo 2638 del codice civile, chiunque non ottempera nei termini alle richieste dell'IVASS ovvero ritarda l'esercizio delle sue funzioni è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad euro centomila] [886].

 

     Art. 307. Collaborazione con la Guardia di finanza

     1. Nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, l'IVASS può avvalersi della Guardia di finanza, che esegue le verifiche e gli accertamenti richiesti agendo con i poteri di indagine ad essa attribuiti ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi.

     2. Tutte le notizie, le informazioni e i dati acquisiti dalla Guardia di finanza nell'assolvimento dei compiti previsti dal comma 1 sono comunicati all'IVASS.

 

     Art. 308. Abuso di denominazione assicurativa

     1. L'uso, nella denominazione sociale o in qualsiasi comunicazione al pubblico, delle parole assicurazione, riassicurazione, impresa o compagnia di assicurazione, impresa o compagnia di riassicurazione, mutua assicuratrice ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua estera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività assicurativa o riassicurativa è vietato ai soggetti diversi, rispettivamente, da quelli autorizzati all'esercizio dell'attività di assicurazione o di riassicurazione [887].

     2. L'uso nella ragione o nella denominazione sociale o in qualsiasi comunicazione al pubblico, delle parole intermediario di assicurazione, intermediario di riassicurazione, produttore di assicurazione, agente di assicurazione, broker, mediatore di assicurazione, mediatore di riassicurazione, produttore diretto di assicurazione, intermediario di assicurazione a titolo accessorio, perito di assicurazione ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua estera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento di attività di intermediazione assicurativa, riassicurativa o di attività peritale è vietato a soggetti diversi da quelli iscritti nel registro degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione di cui all'articolo 109 o nel ruolo dei periti di assicurazione di cui all'articolo 156 [888].

     3. L'IVASS determina, con regolamento, le ipotesi in cui, per l'esistenza di controlli amministrativi o in base ad elementi di fatto, le parole o le locuzioni indicate nei commi 1 e 2 possono essere utilizzate da soggetti diversi dalle imprese o dagli intermediari.

     4. Chiunque contravviene al disposto del comma 1 è punito, se persona fisica, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro cinque milioni e, se persona giuridica, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila al dieci per cento del fatturato. La misura della sanzione può essere aumentata secondo quanto previsto all'articolo 310, comma 2 [889].

     4-bis. Chiunque contravviene al disposto del comma 2 è punito, se persona fisica, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro mille ad euro settecentomila e, se persona giuridica, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinque milioni oppure, se superiore, al cinque per cento del fatturato. La misura della sanzione può essere aumentata secondo quanto previsto all'articolo 310, comma 2 [890].

 

     Art. 308 bis. (Inottemperanza alle richieste dell'IVASS o ritardo dell'esercizio delle funzioni di vigilanza). [891]

     1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 306 e dall'articolo 2638 del codice civile, chiunque non ottempera nei termini alle richieste dell'IVASS ovvero ritarda l'esercizio delle sue funzioni è punito, se persona fisica, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinque milioni e, se persona giuridica, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila al dieci per cento del fatturato. La misura della sanzione può essere aumentata secondo quanto previsto all'articolo 310, comma 2.

 

Capo II

Sanzioni amministrative pecuniarie ed altre misure per violazioni non riguardanti la distribuzione assicurativa [892]

 

     Art. 309. Attività oltre i limiti consentiti [893]

     [1. Le imprese che hanno sede legale nel territorio della Repubblica o in Stati terzi e che esercitano l'attività assicurativa oltre i limiti dell'autorizzazione in violazione degli articoli 11, 12, 13, 15, 16, 18, 21, 22, 28 e 29, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad euro centomila. Le imprese che hanno sede legale nel territorio della Repubblica o in Stati terzi e che esercitano l'attività riassicurativa oltre i limiti dell'autorizzazione in violazione degli articoli 57, 57-bis, 58, 59-bis, 59-ter, 59-quater, 59-quinquies e 60-bis, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad euro centomila [894].

     1-bis Le imprese locali di cui al Titolo IV, Capo I, che esercitano l'attività assicurativa oltre i limiti di cui all'articolo 51-ter, comma 1, in violazione dell'articolo 51-quater, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad euro centomila [895].

     2. Le particolari mutue assicuratrici di cui all'articolo 52 che esercitano l'attività assicurativa oltre i limiti dell'autorizzazione in violazione degli articoli 53 e 55 sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila [896].

     3. Alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila sono soggetti gli intermediari che, in proprio oppure attraverso collaboratori o altri ausiliari, operano per conto o a beneficio delle imprese di cui ai commi 1, 1-bis e 2 [897].]

 

     Art. 310. (Sanzioni amministrative pecuniarie) [898]

     1. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila al dieci percento del fatturato per le seguenti violazioni:

     a) inosservanza degli articoli 11, 12, 13, 15, 16, 18, 21, 22, 28, 29, 30, 30-bis, 30-ter, 30-quater, 30-quinquies, 30-sexies, 30-septies, 30-octies, 30-novies, 32, 33, 35-bis, 35-ter, 35-quater, 36-bis, 36-ter, 36-quater, 36-quinquies, 36-sexies, 36-septies, 36-octies, 36-novies, 36-decies, 36-undecies, 36-duodecies, 36-terdecies, 37-bis, 37-ter, 38, 41, 42, 42-bis, 43, 44-ter, 44-quater, 44-quinquies, 44-sexies, 44-septies, 44-octies, 44-novies, 44-decies, 47-quater, comma 1, 47-septies, 47-octies, 47-novies, 47-decies, 48, 48-bis, 49, 51-quater, 53, 55, 56, 57, 57-bis, 58, 59-bis, 59-ter, 59-quater, 59-quinquies, 60-bis, 62, 63, 64, 65, 65-bis, 66-sexies.1, 66-septies, 67, 73, 75, comma 1, 76, comma 2, 77, commi 1, 3 e 4, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 100, 101, 188, 189, comma 1, 190, commi 1, 1-bis, 1-ter e 5-bis, 190-bis, comma 1, 191, 196, comma 2, 197, 210, 210-ter, comma 8, 213, 214-bis, 215-bis, 216, commi 1 e 2, 216-ter, 216-sexies, 216-octies, 216-novies, 220-novies, comma 1, 348 e 349, comma 1, o delle relative norme di attuazione;

     b) inosservanza degli articoli 10-quater, 132-ter, 133, o delle relative norme di attuazione [899];

     c) inosservanza degli articoli 125, comma 5-bis, 127, comma 3, limitatamente all'obbligo di rilascio del certificato di assicurazione, 134 ad eccezione del comma 2, 146, 148, 149, 150, 152, comma 5, e 183, o delle relative norme di attuazione e delle disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 8 marzo 2017, n. 24 [900].

     2. Se il vantaggio ottenuto dall'autore delle violazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), come conseguenza delle violazioni stesse è superiore al massimo edittale indicato nel presente articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purchè tale ammontare sia determinabile.

 

     Art. 310 bis. (Rifiuto ed elusione dell'obbligo a contrarre). [901]

     1. L'inosservanza dell'articolo 132, commi 1, 1-bis e 1-ter, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento ad euro quindicimila.

     2. La violazione di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro un milione ad euro cinque milioni qualora attuata con riferimento a determinate zone territoriali o a singole categorie di assicurati.

 

     Art. 310 ter. (Scatole nere e altri dispositivi elettronici). [902]

     1. Il mancato adeguamento, da parte dell'impresa di assicurazione o del provider di telematica assicurativa, alle condizioni stabilite dal regolamento previsto all'articolo 32, comma 1-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di tremila euro per ogni giorno di ritardo.

 

     Art. 310 quater. (Obblighi di comunicazione alle banche dati). [903]

     1. L'omissione, l'incompletezza, l'erroneità o la tardività delle comunicazioni di cui all'articolo 134, comma 2, o all'articolo 135, comma 2, o all'articolo 154, commi 4 e 5, o alle relative norme di attuazione, accertata semestralmente e contestata con unico atto da notificare entro il termine di cui all'articolo 311-septies, comma 1, decorrente dal sessantesimo giorno successivo alla scadenza del semestre di riferimento, è punita con un'unica sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a centomila euro.

 

     Art. 310 quinquies. (Inosservanza dei provvedimenti cautelari e interdittivi). [904]

     1. La violazione dei provvedimenti interdittivi e cautelari adottati ai sensi degli articoli 182 e 184 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da trentamila euro al dieci per cento del fatturato. La misura della sanzione può essere aumentata secondo quanto previsto all'articolo 310, comma 2.

 

     Art. 311. Assetti proprietari [905]

     1. L'omissione l'incompletezza o l'erroneità delle comunicazioni prescritte dagli articoli 69, 70, comma 1, 71, 74, comma 1 e 79, compresa anche l'intenzione di assumere la partecipazione di controllo, o dalle relative norme di attuazione è punita, se commessa da una persona fisica, con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a cinque milioni di euro e, se commessa da una persona giuridica, con la sanzione amministrativa pecuniaria da trentamila euro al dieci per cento del fatturato. La misura della sanzione può essere aumentata secondo quanto previsto all'articolo 310, comma 2.

 

     Art. 311 bis. (Principio della rilevanza della violazione). [906]

     1. Le sanzioni previste dall'articolo 310, comma 1, 310-bis, comma 1, e dall'articolo 310-quater si applicano quando le infrazioni rivestono carattere rilevante, secondo i criteri definiti dall'IVASS con regolamento tenendo conto dell'incidenza delle condotte sulla tutela degli assicurati e degli aventi diritto alle prestazioni assicurative, sulla complessiva organizzazione e sui profili di rischio aziendale nonchè sull'esercizio delle funzioni di vigilanza.

 

     Art. 311 ter. (Ordine di porre termine alle violazioni). [907]

     1. Per le violazioni previste dall'articolo 310, comma 1, lettera a) e per quelle di cui alla lettera c), limitatamente all'articolo 183, l'IVASS può, in alternativa all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, applicare nei confronti dell'impresa una sanzione consistente nell'ordine di eliminare le infrazioni, anche indicando le misure da adottare e il termine per l'adempimento [908].

     2. Per l'inosservanza dell'ordine entro il termine stabilito, l'IVASS applica le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 310, comma 1, secondo i criteri di cui all'articolo 311-quinquies; l'importo delle sanzioni così determinato è aumentato sino a un terzo rispetto a quello previsto per la violazione originaria, fermi restando i massimali stabiliti dall'articolo 310.

 

     Art. 311 quater. (Accertamento unitario per violazioni della stessa indole). [909]

     1. Per l'inosservanza degli articoli 125, comma 5-bis, 127, comma 3, limitatamente al certificato di assicurazione, 134, ad eccezione del comma 2, 146, 148, 149, 150, 152, comma 5, e 183, o delle relative norme di attuazione, ÌIVASS provvede all'accertamento unitario delle violazioni della stessa indole, come definite all'articolo 8-bis, della legge n. 689 del 1981, effettuato con riferimento ad un determinato arco temporale, e alla contestazione degli addebiti con un unico atto da notificare entro il termine di cui all'articolo 311-septies. Nel caso di verifiche a distanza l'arco temporale di riferimento e il termine entro il quale si considera concluso l'accertamento delle violazioni rilevate non possono eccedere i dodici mesi. Con regolamento dell'IVASS è stabilito il termine entro il quale si considera concluso l'accertamento delle violazioni rilevate in sede di verifiche ispettive.

     2. L'IVASS, qualora l'impresa in sede difensiva fornisca adeguata dimostrazione del fatto che le violazioni contestate ai sensi del comma 1 sono dipese dalla medesima disfunzione della propria organizzazione, comunica alla stessa il termine perentorio, non superiore a centottanta giorni, entro il quale effettuare gli interventi necessari per eliminare la disfunzione. L'IVASS, ricevuta la comunicazione relativa all'adozione delle misure correttive, verifica che siano state adottate le misure stesse e ne comunica gli esiti all'impresa.

     3. Nel caso in cui le misure correttive adottate ai sensi del comma 2 siano risultate idonee ad eliminare la disfunzione, la misura della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 310, comma 1, determinata secondo i criteri di cui all'articolo 311-quinquies, è ridotta da un terzo a due terzi, fatto salvo il minimo edittale. Eventuali rilievi formulati dall'IVASS sulle misure correttive adottate non precludono l'applicazione della riduzione, ma sono valutati in sede di determinazione della sanzione.

     4. L'impresa può presentare osservazioni in ordine agli eventuali rilievi dell'IVASS sulle misure correttive adottate nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

     5. La riduzione di cui al comma 3 non è applicata:

     a) nel caso in cui l'impresa non abbia adottato gli interventi correttivi;

     b) nel caso in cui gli interventi adottati siano risultati inidonei ad eliminare la disfunzione;

     c) nel caso in cui l'impresa ne abbia già usufruito per violazioni della stessa indole sulla base di provvedimento esecutivo emesso nei tre anni precedenti.

 

     Art. 311 quinquies. (Criteri per la determinazione delle sanzioni). [910]

     1. Nella determinazione dell'ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie o della durata delle sanzioni accessorie previste per le violazioni non riguardanti la distribuzione assicurativa l'IVASS considera ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia persona fisica o giuridica, le seguenti, ove pertinenti:

     a) la gravità e la durata della violazione;

     b) il grado di responsabilità;

     c) la capacità finanziaria del responsabile della violazione;

     d) l'entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui essa sia determinabile;

     e) i pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia determinabile;

     f) il livello di cooperazione del responsabile della violazione con l'IVASS;

     g) le precedenti violazioni in materia assicurativa commesse dal medesimo soggetto;

     h) le misure adottate successivamente alla violazione al fine di evitare in futuro il suo ripetersi;

     i) nell'ipotesi di accertamento unitario di una pluralità di violazioni della stessa indole ai sensi dell'articolo 311-quater, anche il numero e la tipologia delle infrazioni e l'importo della prestazione assicurativa liquidata.

 

     Art. 311 sexies. (Sanzioni amministrative agli esponenti aziendali o al personale). [911]

     1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 325, comma 1 circa la responsabilità delle imprese nei confronti delle quali sono accertate le violazioni, per l'inosservanza delle norme richiamate nell'articolo 310, comma 1, lettera a) si applica, salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a cinque milioni di euro nei confronti dei soggetti che svolgono le funzioni di amministrazione, di direzione, di controllo, nonchè dei dipendenti o di coloro che operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione dell'impresa anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato quando l'inosservanza è conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza e ricorrono una o più delle seguenti condizioni:

     a) la condotta ha inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione o sui profili di rischio aziendali;

     b) la condotta ha contribuito a determinare la mancata ottemperanza dell'impresa a provvedimenti specifici adottati ai sensi degli articoli 188, comma 3-bis, lettere a), b) e c) e 214-bis, comma 1;

     c) le violazioni riguardano obblighi imposti ai sensi dell'articolo 76 o dell'articolo 79, comma 3, o dell'articolo 191, comma 1, lettera g) ovvero obblighi in materia di remunerazione e incentivazione, quando l'esponente o il personale è la parte interessata [912].

     2. Nel caso in cui la condotta dei soggetti di cui al comma 1 abbia contribuito a determinare l'inosservanza dell'ordine previsto nell'articolo 311-ter da parte dell'impresa, si applica nei confronti dei soggetti stessi la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a cinque milioni di euro.

     3. Con il provvedimento di applicazione della sanzione, tenuto conto dei criteri stabiliti dall'articolo 311-quinquies, l'IVASS può applicare la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso imprese di assicurazione e di riassicurazione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni.

     4. La misura della sanzione amministrativa pecuniaria può essere aumentata secondo quanto previsto all'articolo 310, comma 2.

 

     Art. 311 septies. (Procedura di applicazione delle sanzioni amministrative alle imprese e agli esponenti aziendali o al personale). [913]

     1. L'IVASS, fermo restando quanto previsto dagli articoli 310-quater, 311-bis e 311-quater, nel termine di centoventi giorni dall'accertamento dell'infrazione, ovvero nel termine di centottanta giorni per i soggetti residenti all'estero, provvede alla contestazione degli addebiti nei confronti dei possibili responsabili della violazione.

     2. Entro il termine di sessanta giorni dalla notifica della contestazione di cui al comma 1, il destinatario può presentare all'IVASS deduzioni difensive e istanza di audizione, cui può partecipare anche con l'assistenza di un avvocato.

     3. L'IVASS, tenuto conto degli elementi istruttori acquisiti agli atti, applica le sanzioni o dispone l'archiviazione del procedimento con provvedimento motivato.

     4. Il procedimento sanzionatorio è retto dai principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione nonchè della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie.

     5. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo. I ricorsi sono notificati all'IVASS che provvede alla difesa in giudizio con propri legali. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento.

 

     Art. 312. (Comunicazioni per la vigilanza di gruppo) [914]

     [1. L'omissione delle comunicazioni di cui all'articolo 213 o delle relative norme di attuazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila. L'incompletezza o l'erroneità della comunicazione sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila ad euro ventimila.

     2. L'omissione delle comunicazioni di cui all'articolo 216, comma 2, o delle relative norme di attuazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila ad euro ventimila. Se l'omissione riguarda un'operazione da cui può derivare pregiudizio per gli interessi degli assicurati si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila. L'incompletezza o l'erroneità della comunicazione preventiva sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro mille ad euro diecimila.

     3. L'omissione della comunicazione periodica di cui all'articolo 216, comma 1, o delle relative norme di attuazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro millecinquecento ad euro quindicimila. L'incompletezza o l'erroneità delle comunicazioni periodiche successive sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento ad euro cinquemila.]

 

Capo III [915]

Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti

 

     Art. 313. Trasparenza delle condizioni di premio e di contratto [916]

     [1. L'inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 131 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro mille ad euro diecimila.]

 

     Art. 314. Rifiuto ed elusione dell'obbligo a contrarre e divieto di abbinamento [917]

     [1. Il rifiuto o l'elusione dell'obbligo a contrarre di cui all'articolo 132, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento ad euro quindicimila [918].

     2. La violazione o l'elusione dell'obbligo a contrarre di cui all'articolo 132, comma 1, che sia attuata con riferimento a determinate zone territoriali o a singole categorie di assicurati è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro unmilione ad euro cinquemilioni.

     3. La violazione del divieto di abbinamento di cui all'articolo 170 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro mille ad euro tremila.]

 

     Art. 315. Procedure liquidative [919]

     [1. Nei casi previsti dagli articoli 148, 149 e 150 o dalle disposizioni di attuazione la formulazione dell'offerta o la corresponsione della somma che siano effettuate fino a centoventi giorni dalla scadenza del termine utile ovvero la mancata comunicazione del diniego dell'offerta nel medesimo termine è punita:

     a) in caso di ritardo fino a trenta giorni, con la sanzione da euro trecento ad euro novecento;

     b) in caso di ritardo fino a sessanta giorni, con la sanzione da euro novecento ad euro duemilasettecento;

     c) in caso di ritardo fino a novanta giorni, con la sanzione da euro duemilasettecento ad euro cinquemilaquattrocento;

     d) in caso di ritardo fino a centoventi giorni, con la sanzione da euro cinquemilaquattrocento ad euro diecimilaottocento.

     2. Qualora, oltre i centoventi giorni dal termine utile, siano omesse la formulazione dell'offerta, la comunicazione dei motivi del diniego o il pagamento della somma, l'inosservanza degli obblighi previsti dagli articoli 148, 149 e 150 o delle disposizioni di attuazione è punita con la sanzione da euro diecimilaottocento ad euro trentamila in relazione a danni a cose e con la sanzione da euro ventimila ad euro sessantamila in relazione a danni a persone o per il caso morte.

     3. Qualora l'impresa formuli l'offerta in ritardo rispetto al termine utile e contestualmente provveda al pagamento della somma, l'inosservanza degli obblighi previsti dagli articoli 148, 149 e 150 o delle disposizioni di attuazione è punita con le sanzioni rispettivamente previste ai commi 1 e 2, diminuite del trenta per cento.]

 

     Art. 316. Obblighi di comunicazione [920]

     [1. L'omissione, l'incompletezza, l'erroneità o la tardività delle comunicazioni di cui all'articolo 135, comma 2, accertata semestralmente e contestata con unico atto da notificare entro il termine di cui all'articolo 326, comma 1, decorrente dal sessantesimo giorno successivo alla scadenza del semestre di riferimento, è punita con un'unica sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro cinquantamila.

     2. L'omissione, l'incompletezza, l'erroneità o la tardività delle comunicazioni di cui all'articolo 154, commi 4 e 5, accertata semestralmente e contestata con unico atto da notificare entro il termine di cui all'articolo 326, comma 1, decorrente dal sessantesimo giorno successivo alla scadenza del semestre di riferimento, è punita con un'unica sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro centomila.]

 

     Art. 317. Altre violazioni [921]

     [1. L'inosservanza degli articoli 133, 134, commi 2 e 3, 146 e 148, comma 11, o delle relative norme di attuazione, è punita, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento a euro settemilacinquecento.

     2. L'inosservanza dell'obbligo di consegna del contrassegno o del certificato di assicurazione o dell'attestazione sullo stato del rischio è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro millecinquecento a euro quattromilacinquecento.

     3. L'inosservanza degli articoli 125, comma 5-bis, e 152, comma 5, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 6.000 [922].]

 

Capo IV [923]

Trasparenza delle operazioni e protezione dell'assicurato

 

     Art. 318. Pubblicità di prodotti assicurativi [924]

     [1. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 182, commi 1 e 3, o delle relative norme di attuazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila ad euro ventimila.

     2. La diffusione di annunci pubblicitari effettuata in violazione dei provvedimenti cautelari e interdittivi adottati ai sensi dell'articolo 182, commi 4 e 5, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila e si applica a chi effettua annunci pubblicitari in violazione dei provvedimenti interdittivi adottati ai sensi dell'articolo 182, commi 4 e 5.]

 

     Art. 319. Regole di comportamento [925]

     [1. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 183 o delle relative norme di attuazione quando la commercializzazione riguarda prodotti assicurativi di cui all'articolo 2, comma 1, ad eccezione del ramo VI, o all'articolo 2, comma 3, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila ad euro ventimila.

     2. La violazione dei provvedimenti interdittivi e cautelari adottati ai sensi degli articoli 182, comma 6, e 184, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad euro centomila.]

 

     Art. 320. Nota informativa [926]

     [1. Chiunque ometta la consegna della nota informativa di cui all'articolo 185 prima della conclusione del contratto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento ad euro venticinquemila.]

 

Capo V

Doveri nei confronti dell'autorità di vigilanza

 

     Art. 321. Doveri degli organi di controllo

     1. Alle persone che compongono gli organi di controllo di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione le quali omettono le comunicazioni previste dall'articolo 190, commi 1 e 3, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a cinque milioni di euro [927].

     2. La medesima sanzione si applica alle persone che compongono i corrispondenti organi delle società, ivi incluse le società di partecipazione assicurativa e di partecipazione finanziaria mista, che controllano un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o che sono da queste controllate le quali omettono le comunicazioni previste dall'articolo 190, commi 1 e 3 [928].

     3. [L'IVASS informa il Ministero dell'economia e delle finanze e la Consob dei provvedimenti sanzionatori adottati nei confronti dei revisori legali e delle società di revisione legale. Il Ministero dell'economia e delle finanze e la Consob informano l'IVASS dei provvedimenti adottati] [929].

     4. [Il Ministero della giustizia informa l'ISVAP dei provvedimenti adottati] [930].

 

     Art. 322. Doveri del revisore legale e della società di revisione legale [931]

     1. Il revisore legale e i legali rappresentanti della società di revisione legale di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che omettono le comunicazioni previste dall'articolo 190, commi 1, 2 e 4, sono segnalati dall'IVASS alla CONSOB ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza [932].

     2. La medesima segnalazione è disposta nei confronti del revisore legale e dei legali rappresentanti della società di revisione legale che sono incaricate dalle società che controllano un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o che sono da queste controllate i quali omettono le comunicazioni previste dall'articolo 190, commi 1, 2, 4 e 5 [933].

     3. La CONSOB informa l'IVASS dei provvedimenti adottati.

 

     Art. 323. Doveri dell'attuario revisore e dell'attuario incaricato [934]

     [1. All'attuario incaricato dalla società di revisione di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che omette le comunicazioni previste dall'articolo 190, commi 1, 2 e 4, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila. All'attuario incaricato dal revisore legale o dalla società di revisione legale di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che viola l'articolo 103, comma 3, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro centomila a euro cinquecentomila. Si applicano, altresì, le sanzioni penali per il reato di corruzione del revisore [935].

     2. All'attuario incaricato da un'impresa di assicurazione che omette le comunicazioni previste dall'articolo 31 o dall'articolo 34 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila a euro ventimila.

     3. L'Ordine degli attuari informa l'ISVAP dei provvedimenti adottati a seguito della comunicazione della sanzione irrogata ai sensi dei commi 1 e 2.

     4. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 che presentino particolare gravità l'ISVAP può disporre la revoca dell'incarico.]

 

Capo VI

Sanzioni amministrative pecuniarie ed altre misure per violazioni riguardanti la distribuzione assicurativa [936]

 

     Art. 324. (Sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni in materia di realizzazione e di distribuzione dei prodotti assicurativi, inclusi i prodotti di investimento assicurativo, commesse dagli intermediari [937]). [938]

     1. Gli intermediari assicurativi e riassicurativi, ivi inclusi quelli a titolo accessorio che nell'ambito delle attività di realizzazione e di distribuzione di prodotti assicurativi e di investimento assicurativi violano gli articoli 10-quater, 30-decies, 107, comma 5, 109, commi 2, ultimo periodo, 3, 4, 4-bis, 4-sexies, 4-septies e 6, 109-bis, 110, commi 2 e 3, 111, commi 4 e 5, 112, commi 2, 3 e 5, 113 , comma 2, 117, 118, 119, comma 2, ultimo periodo, 119-bis, 119-ter, 120, 120-bis, commi 1, 2, 3 e 6, 120-ter, 120-quater, 120-quinquies, 121, 121-bis, 121-ter, 131, 170, 185, 185-bis, 185-ter, 187.1, in caso di mancata adesione a detti sistemi, 191 o le relative norme di attuazione, sono puniti secondo i criteri di cui all'articolo 324-sexies con una delle seguenti sanzioni [939]:

     a) richiamo;

     b) censura;

     c) sanzione amministrativa pecuniaria:

     1) per le società, da cinquemila euro a cinque milioni di euro oppure, se superiore, pari al cinque per cento del fatturato complessivo annuo risultante dall'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo di amministrazione;

     2) per le persone fisiche, da mille euro a settecentomila euro;

     d) radiazione o, in caso di società di intermediazione, cancellazione.

     2. Il richiamo, consistente in una dichiarazione scritta di biasimo motivato, è disposto per fatti di lieve manchevolezza. La censura è disposta per fatti di particolare gravità. La radiazione o la cancellazione della società di intermediazione è disposta per fatti di eccezionale gravità. La radiazione determina l'immediata risoluzione dei rapporti di intermediazione e, nel caso di esercizio dell'attività in forma societaria, comporta altresì la cancellazione della società nei casi di particolare gravità o di sistematica reiterazione dell'illecito.

     3. La violazione dei provvedimenti interdittivi e cautelari adottati ai sensi dell'articolo 184 è punita con una delle sanzioni di cui al comma 1.

     4. Gli intermediari che, in proprio oppure attraverso collaboratori o altri ausiliari, operano per conto o a beneficio di imprese di assicurazione e riassicurazione che hanno sede legale nel territorio della Repubblica o in Stati terzi, di imprese locali di cui al Titolo IV, Capo I e di particolari mutue assicuratrici di cui all'articolo 52, le quali esercitano l'attività assicurativa o riassicurativa oltre i limiti dell'autorizzazione, sono puniti con una delle sanzioni di cui al comma 1.

     5. Quando le violazioni degli articoli, 119-bis, 119-ter, 120, 120-bis, 120-ter, 120-quater, 120-quinquies, 121, riguardano un prodotto di investimento assicurativo, l'IVASS applica le sanzioni di cui al comma 1 nei soli confronti degli intermediari di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a) e b), e relativi collaboratori di cui alla lettera e), e degli intermediari di cui alla lettera c). In tal caso, la misura massima della sanzione pecuniaria può essere determinata, in alternativa rispetto a quanto previsto al comma 1, lettera c), fino al doppio dell'ammontare dei profitti ricavati o delle perdite evitate grazie alla violazione, se possono essere determinati. L'IVASS, oltre alle sanzioni di cui al comma 1, può adottare una dichiarazione pubblica indicante la persona fisica o giuridica responsabile e la natura della violazione. Le medesime sanzioni di cui al presente comma si applicano nel caso di violazione degli articoli 121-quinquies, 121-sexies e 121-septies.

     6. Quando la violazione degli articoli 30-decies e 121-bis riguarda un prodotto di investimento assicurativo, l'IVASS applica le sanzioni di cui al comma 1 nei confronti di tutti gli intermediari di cui al medesimo comma. La misura massima della sanzione pecuniaria può essere determinata, in alternativa rispetto a quanto previsto al comma 1, lettera c), fino al doppio dell'ammontare dei profitti ricavati o delle perdite evitate grazie alla violazione, se possono essere determinati. L'IVASS, oltre alle sanzioni di cui al comma 1, può adottare una dichiarazione pubblica indicante la persona fisica o giuridica responsabile e la natura della violazione.

     7. Alle violazioni delle disposizioni richiamate all'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1286/2014 diverse da quelle del presente articolo commesse dai soggetti di cui al comma 5 si applica l'articolo 193-quinquies del testo unico dell'intermediazione finanziaria. La nozione di fatturato è definita ai sensi dell'articolo 325-bis del presente codice.

     7-bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche agli intermediari iscritti al momento della commissione dell'illecito, anche se cancellati dal Registro [940].

 

     Art. 324 bis. (Sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni in materia di realizzazione e di distribuzione dei prodotti assicurativi, inclusi i prodotti di investimento assicurativo, commesse dalle imprese [941]). [942]

     1. Le imprese di assicurazione o di riassicurazione che nell'ambito delle attività di realizzazione e di distribuzione di prodotti assicurativi o di investimento assicurativi, violano gli articoli 10-quater, 30-decies, 107, comma 5, 109, comma 1-bis, e commi 4, ultimo periodo, nonchè 4-ter e 6, 111, commi 1 e 2, 114-bis, 119, comma 2, ultimo periodo, 119-bis, 119-ter, 120, commi 2 e 3, 120-bis, commi 4 e 5, 120-quater, 120-quinquies, 121, 121-bis, 121-ter, 131, 170, 185, 185-bis, 185-ter, 186, 187, 187.1, in caso di mancata adesione a detti sistemi, 191 o le relative norme di attuazione, sono puniti secondo i criteri di cui all'articolo 324-sexies con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a cinque milioni di euro oppure, se superiore, pari al cinque per cento del fatturato complessivo annuo risultante dall'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo di amministrazione [943].

     2. La violazione dei provvedimenti interdittivi e cautelari adottati ai sensi dell'articolo 184 è punita con la sanzione di cui al comma 1.

     3. Le imprese di assicurazione o di riassicurazione che si avvalgono di intermediari non iscritti alle Sezioni del registro di cui all'articolo 109, comma 2, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a cinque milioni di euro oppure, se superiore, pari al cinque per cento del fatturato complessivo annuo risultante dall'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo di amministrazione.

     4. Quando le violazioni degli articoli 30-decies, 119-bis, 119-ter, 120, 120-bis, 120-quater, 120-quinquies, 121, 121-bis, riguardano un prodotto di investimento assicurativo, la misura massima della sanzione pecuniaria può essere determinata, in alternativa rispetto a quanto previsto al comma 1, fino al doppio dell'ammontare dei profitti ricavati o delle perdite evitate grazie alla violazione, se possono essere determinati. L'IVASS, oltre alle sanzioni di cui al comma 1, può adottare una dichiarazione pubblica indicante la persona giuridica o la persona fisica all'interno dell'organizzazione responsabile e la natura della violazione. Le medesime sanzioni di cui al presente comma si applicano nel caso di violazione degli articoli 121-quinquies, 121-sexies e 121-septies.

     5. Alle violazioni delle disposizioni richiamate all'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1286/2014 diverse da quelle del presente articolo si applica l'articolo 193-quinquies del testo unico dell'intermediazione finanziaria. La nozione di fatturato è definita ai sensi dell'articolo 325-bis del presente codice.

 

     Art. 324 ter. (Principio della rilevanza della violazione). [944]

     1. Le sanzioni previste dagli articoli 324 e 324-bis si applicano quando le infrazioni rivestono carattere rilevante, secondo i criteri definiti dall'IVASS con regolamento tenendo conto dell'incidenza delle condotte sulla tutela degli assicurati e degli aventi diritto alle prestazioni assicurative e sull'esercizio delle funzioni di vigilanza.

     2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle violazioni degli articoli 324, comma 3, e 324-bis, comma 2.

 

     Art. 324 quater. (Ordine di porre termine alle violazioni). [945]

     1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 324-ter, per le violazioni previste dagli articoli 324 e 324-bis, l'IVASS in relazione alla tipologia e modalità della violazione può, in alternativa all'applicazione delle sanzioni amministrative ivi previste, applicare nei confronti dell'impresa o dell'intermediario una sanzione consistente nell'ordine di eliminare le infrazioni, anche indicando le misure da adottare e il termine per l'adempimento.

     2. Per l'inosservanza dell'ordine entro il termine stabilito, l'IVASS applica alle imprese le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 324-bis, comma 1 secondo i criteri di cui all'articolo 324-sexies e l'importo delle sanzioni così determinato è aumentato sino a un terzo rispetto a quello previsto per la violazione originaria, fermi restando i massimali stabiliti dall'articolo 324-bis, comma 1. Nei confronti degli intermediari l'IVASS applica le sanzioni amministrative previste dall'articolo 324, comma 1, secondo i criteri di cui all'articolo 324-sexies e, nel caso di sanzione pecuniaria, l'aumento sino a un terzo rispetto a quello previsto per la violazione originaria.

 

     Art. 324 quinquies. (Accertamento unitario delle violazioni della stessa indole). [946]

     1. Per l'inosservanza degli articoli, 119-bis, comma 1, 119-ter, 120, 120-bis, 120-quater, 121, 131, 170, 185, 185-bis e 185-ter, o delle relative norme di attuazione, da parte delle imprese di assicurazione e riassicurazione, ÌIVASS provvede all'accertamento unitario delle violazioni della stessa indole, come definita dall'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689 effettuato con riferimento ad un determinato arco temporale, e alla contestazione degli addebiti con un unico atto da notificare entro il termine di cui all'articolo 311-septies. Nel caso di verifiche a distanza l'arco temporale di riferimento e il termine entro il quale si considera concluso l'accertamento delle violazioni rilevate non possono eccedere i dodici mesi. Con regolamento dell'IVASS è stabilito il termine entro il quale si considera concluso l'accertamento delle violazioni rilevate in sede di verifiche ispettive [947].

     2. L'IVASS, qualora l'impresa in sede difensiva fornisca adeguata dimostrazione del fatto che le violazioni contestate ai sensi del comma 1 sono dipese dalla medesima disfunzione della propria organizzazione, comunica alla stessa il termine perentorio, non superiore a centottanta giorni, entro il quale effettuare gli interventi necessari per eliminare la disfunzione. L'IVASS, ricevuta la comunicazione relativa all'adozione delle misure correttive, verifica che siano state adottate le misure stesse e ne comunica gli esiti all'impresa.

     3. Nel caso in cui le misure correttive adottate ai sensi del comma 2 siano risultate idonee ad eliminare la disfunzione, la misura della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 324-bis, comma 1 applicabile secondo i criteri di cui all'articolo 324-sexies, è ridotta da un terzo a due terzi, fatto salvo il minimo edittale. Eventuali rilievi formulati dall'IVASS sulle misure correttive adottate non precludono l'applicazione della riduzione, ma sono valutati in sede di determinazione della sanzione.

     4. L'impresa può presentare osservazioni in ordine agli eventuali rilievi dell'IVASS sulle misure correttive adottate nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

     5. La riduzione di cui al comma 3 non è applicata:

     a) nel caso in cui l'impresa non abbia adottato gli interventi correttivi;

     b) nel caso in cui gli interventi adottati siano risultati inidonei ad eliminare la disfunzione;

     c) nel caso in cui l'impresa ne abbia già usufruito per violazioni della stessa indole sulla base di provvedimento esecutivo emesso nei tre anni precedenti.

     6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, si applicano anche nei confronti degli intermediari in caso di violazione degli articoli, 109, 117, 119-bis, comma 1, 119-ter, 120, 120-bis, 120-ter, 120-quater, 121, 131, 170, 185, 185-bis e 185-ter, soggetta all'applicazione di una delle sanzioni di cui all'articolo 324, comma 1 [948].

 

     Art. 324 sexies. (Criteri per la determinazione delle sanzioni). [949]

     1. Nella determinazione del tipo e dell'ammontare delle sanzioni amministrative o della durata delle sanzioni accessorie previste per le violazioni in materia di distribuzione assicurativa, l'IVASS considera ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia persona fisica o giuridica, le seguenti, ove pertinenti:

     a) la gravità e la durata della violazione;

     b) il grado di responsabilità;

     c) la capacità finanziaria del responsabile della violazione;

     d) l'entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui essa sia determinabile;

     e) i pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia determinabile;

     f) il livello di cooperazione del responsabile della violazione con l'IVASS;

     g) le precedenti violazioni in materia assicurativa commesse dal medesimo soggetto;

     h) le misure adottate successivamente alla violazione al fine di evitare in futuro il suo ripetersi;

     i) nell'ipotesi di accertamento unitario di una pluralità di violazioni della stessa indole ai sensi dell'articolo 324-quinquies, anche il numero e la tipologia delle infrazioni e l'importo della prestazione assicurativa eventualmente liquidata.

 

     Art. 324 septies. (Sanzioni amministrative agli esponenti aziendali o al personale delle imprese e delle società di intermediazione assicurativa o riassicurativa). [950]

     1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 325, comma 1 circa la responsabilità delle imprese nei confronti delle quali sono accertate le violazioni, per l'inosservanza delle norme richiamate nell'articolo 324-bis, comma 1, si applica, salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro mille a euro settecentomila nei confronti dei soggetti che svolgono le funzioni di amministrazione, di direzione, di controllo, nonchè dei dipendenti o di coloro che operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione dell'impresa anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato, quando l'inosservanza è conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza e la condotta ha inciso in modo rilevante sul bene giuridico tutelato.

     2. Nel caso in cui la condotta dei soggetti di cui al comma 1 abbia contribuito a determinare l'inosservanza dell'ordine previsto nell'articolo 324-quater da parte dell'impresa, si applica nei confronti dei soggetti stessi la sanzione amministrativa pecuniaria da mille euro a settecentomila euro.

     3. Con il provvedimento di applicazione della sanzione, tenuto conto dei criteri stabiliti dall'articolo 324-sexies, l'IVASS può applicare la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso imprese di assicurazione e di riassicurazione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni.

     4. La misura della sanzione amministrativa pecuniaria può essere aumentata secondo quanto previsto all'articolo 310, comma 2.

     5. Quando le ipotesi di cui ai commi 1 e 2 riguardano l'inosservanza delle norme richiamate all'articolo 324, comma 1, da parte di società di intermediazione assicurativa o riassicurativa, si applica la sanzione amministrativa dell'interdizione temporanea dall'esercizio di funzioni di gestione dei componenti dell'organo di amministrazione considerati responsabili, per il periodo di cui al comma 3.

 

     Art. 324 octies. (Procedura di applicazione delle sanzioni amministrative nei confronti degli intermediari e degli esponenti aziendali o del personale della società di intermediazione assicurativa o riassicurativa). [951]

     1. L'IVASS, fermo restando quanto previsto dagli articoli 324-ter e 324-quinquies, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui agli articoli 324, 324-quater nei confronti degli intermediari e 324-septies, comma 5, nel termine di centoventi giorni dall'accertamento dell'infrazione, ovvero nel termine di centottanta giorni per i soggetti residenti all'estero, provvede alla contestazione degli addebiti nei confronti dei soggetti iscritti nel registro degli intermediari, i collaboratori e gli altri soggetti ausiliari dell'intermediario di assicurazione o di riassicurazione, possibili responsabili della violazione e trasmette i relativi atti al Collegio di garanzia [952].

     2. I destinatari di cui al comma 1 possono presentare, nel termine di sessanta giorni dalla notifica della contestazione, deduzioni difensive e chiedere l'audizione dinnanzi al Collegio di garanzia, cui possono partecipare con l'assistenza di un avvocato.

     3. Il Collegio di garanzia è istituito presso l'IVASS ed è composto da un magistrato con qualifica non inferiore a consigliere della Corte di cassazione o equiparato, anche a riposo, con funzioni di presidente ovvero da un docente universitario di ruolo, e da due componenti esperti in materia assicurativa, di cui uno designato sentite le associazioni maggiormente rappresentative. Il mandato ha durata quadriennale ed è rinnovabile una sola volta. Il Collegio di garanzia può essere costituito in più sezioni, con corrispondente incremento del numero dei suoi componenti, qualora l'IVASS lo ritenga necessario per garantire condizioni di efficienza e tempestività nella definizione dei procedimenti sanzionatori. L'IVASS nomina il Collegio di garanzia, stabilisce le norme sulla procedura dinnanzi al Collegio nel rispetto dei principi del giusto procedimento e determina il regime delle incompatibilità ed il compenso dei componenti, che è posto a carico dell'Istituto.

     4. A seguito dell'esercizio delle facoltà difensive di cui al comma 2 ovvero decorso inutilmente il relativo termine, il Collegio di garanzia, acquisiti i documenti in atti, esamina gli scritti difensivi e dispone l'audizione, alla quale le parti possono partecipare anche con l'assistenza di avvocati ed esperti di fiducia. Se non ritiene provata la violazione, il Collegio di garanzia può proporre l'archiviazione della contestazione o chiedere all'IVASS di disporre l'integrazione delle risultanze istruttorie. Se, invece, ritiene provata la violazione, trasmette per competenza all'IVASS la proposta motivata di determinazione della sanzione [953].

     5. L'IVASS, ricevuta la proposta formulata dal Collegio di garanzia, decide la sanzione con provvedimento motivato, che viene successivamente comunicato alle parti del procedimento.

     6. Il procedimento sanzionatorio è retto dai principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione nonchè della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie.

     7. Le controversie relative ai ricorsi avverso i provvedimenti che applicano la sanzione sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. L'IVASS provvede alla difesa in giudizio con propri legali. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento.

     8. La procedura di cui al presente articolo si applica anche nel caso di violazioni commesse da esponenti aziendali o dal personale delle società di intermediazione assicurativa o riassicurativa.

 

     Art. 324 novies. (Procedura di applicazione delle sanzioni amministrative nei confronti delle imprese e degli esponenti aziendali e del personale). [954]

     1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 324-ter e 324-quinquies, ai fini dell'irrogazione alle imprese delle sanzioni amministrative di cui agli articoli 324-bis, 324-quater nei confronti delle imprese e 324-septies, commi 1, 2, 3 e 4, si applica la disciplina di cui all'articolo 311-septies.

 

Capo VII

Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative [955]

 

     Art. 325. Destinatari delle sanzioni amministrative pecuniarie

     1. Ad eccezione delle sanzioni di cui al Capo V e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 311, le sanzioni amministrative sono applicate nei confronti delle imprese di assicurazione o di riassicurazione, delle imprese locali e delle particolari mutue assicuratrici di cui al Titolo IV, dell'ultima società controllante italiana come determinata dall'articolo 210, comma 2, per la violazione degli obblighi di cui al Titolo XV, delle società di partecipazione assicurativa e di partecipazione finanziaria mista, degli intermediari e degli altri soggetti destinatari degli obblighi di cui al presente codice o delle relative norme di attuazione, responsabili della violazione [956].

     2. [Qualora i soggetti di cui al comma 1 dimostrino che la violazione è stata commessa da propri dipendenti o collaboratori, con abuso dei doveri di ufficio e per trarne personale vantaggio, la sanzione è comminata al dipendente o al collaboratore alla cui azione o omissione è imputabile l'infrazione. L'impresa e l'intermediario ne rispondono come responsabili civili, salvo rivalsa] [957].

     3. Le sanzioni per le violazioni commesse dai soggetti ai quali siano state affidate funzioni parzialmente comprese nel ciclo operativo delle imprese di assicurazione e di riassicurazione sono applicate nei confronti delle imprese stesse [958].

 

     Art. 325 bis. (Nozione di fatturato). [959]

     1. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente Codice, per fatturato si intende il fatturato totale annuo risultante dall'ultimo bilancio disponibile, approvato dall'organo competente, così come definito dalle disposizioni attuative dettate dall'IVASS. Ove il fatturato non sia, per qualsiasi motivo, determinabile, la sanzione applicabile è compresa tra un minimo di euro 5.000,00 e un massimo di euro 5 milioni.

 

     Art. 325 ter. (Pubblicazione delle sanzioni). [960]

     1. I provvedimenti di applicazione delle sanzioni, le sentenze dei giudici amministrativi che decidono i ricorsi e i decreti che decidono i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica sono pubblicati per estratto nel Bollettino e sul sito internet dell'IVASS. L'IVASS, tenuto conto della violazione e degli interessi coinvolti, può stabilire modalità ulteriori per dare pubblicità al provvedimento, ponendo le relative spese a carico dell'autore della violazione.

     2. L'IVASS può disporre la pubblicazione in forma anonima del provvedimento sanzionatorio quando quella ordinaria:

     a) abbia ad oggetto dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, la cui pubblicazione appaia sproporzionata rispetto alla violazione sanzionata;

     b) possa comportare rischi per la stabilità dei mercati finanziari o pregiudicare lo svolgimento di una indagine penale in corso;

     c) possa causare un danno sproporzionato ai soggetti coinvolti, purchè tale danno sia determinabile.

     3. Se le situazioni descritte al comma 2 hanno carattere temporaneo, la pubblicazione può essere rimandata ed effettuata quando dette esigenze sono venute meno.

     4. L'IVASS può escludere la pubblicazione del provvedimento sanzionatorio nel caso in cui le opzioni stabilite dai commi 2 e 3 siano ritenute insufficienti ad assicurare:

     a) che la stabilità dei mercati finanziari non sia messa a rischio;

     b) la proporzionalità della pubblicazione delle decisioni rispetto all'irrogazione delle sanzioni previste [961].

 

     Art. 325 quater. (Comunicazione all'AEAP delle sanzioni applicate per le violazioni delle disposizioni in materia di realizzazione e di distribuzione dei prodotti assicurativi, inclusi i prodotti di investimento assicurativo). [962]

     1. L'IVASS comunica all'AEAP le sanzioni applicate per le violazioni alle disposizioni relative alle attività di realizzazione e di distribuzione di prodotti assicurativi, inclusi i prodotti di investimento assicurativi, ivi comprese le sanzioni pubblicate in forma anonima, o la cui pubblicazione sia stata rimandata o esclusa, nonchè comunica le informazioni sulle impugnazioni dei provvedimenti e sull'esito delle stesse.

     2. L'IVASS trasmette all'AEAP con cadenza annuale informazioni aggregate relative a tutte le sanzioni amministrative e alle altre misure applicate in conformità del Capo VI del presente Titolo.

 

     Art. 326. Procedura di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie [963]

     [1. L'IVASS, ad eccezione dei casi di assoluta mancanza di pregiudizio per il tempestivo esercizio delle funzioni di vigilanza o per gli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, nel termine di centoventi giorni dall'accertamento dell'infrazione, ovvero nel termine di centottanta per i soggetti residenti all'estero, provvede alla contestazione degli addebiti nei confronti dei possibili responsabili della violazione. Limitatamente alle violazioni di cui agli articoli 148 e 149 e fermo quanto previsto ai commi 2 e 3, la procedura può essere sospesa dall'IVASS fino a novanta giorni qualora l'impresa dimostri che sono in corso accertamenti dovuti ad un fondato sospetto di frode. Alla scadenza del periodo di sospensione senza che l'impresa abbia proposto querela o denuncia, riprende a decorrere il termine di cui ai commi 2 e 3. La proposizione della querela o della denuncia sospende la procedura. La sentenza o il diverso provvedimento del giudice che decide il procedimento penale estingue la violazione.

     2. Al di fuori dei casi previsti dall'articolo 328, comma 1, entro i successivi sessanta giorni le parti del procedimento possono provvedere al pagamento nella misura più favorevole fra la terza parte del massimo ed il doppio del minimo della pena edittale. Il pagamento estingue la violazione.

     3. Quando le parti non effettuino il pagamento in misura ridotta o nei casi in cui tale facoltà non è prevista, possono proporre, nel termine di cui al comma 2, reclamo avverso la contestazione degli addebiti e chiedere l'audizione dinnanzi alla Commissione consultiva sui procedimenti sanzionatori.

     4. La Commissione consultiva, nominata dal Ministro dello sviluppo economico, è composta da un magistrato, anche in pensione, con qualifica non inferiore a consigliere della Corte di cassazione o qualifiche equivalenti ovvero da un docente universitario di ruolo, anche a riposo, che la presiede, e da un dirigente del Ministero dello sviluppo economico ed un dirigente dell'IVASS. Il mandato ha durata quadriennale ed è rinnovabile per una sola volta. E' stabilita con regolamento del Ministro dello sviluppo economico, nel rispetto dei principi del giusto procedimento, la procedura dinanzi alla Commissione consultiva e il regime di incompatibilità dei componenti. La Commissione consultiva opera presso l'IVASS, che provvede alle spese per il suo funzionamento ed al compenso dei componenti.

     5. A seguito dell'esercizio della facoltà di reclamo di cui al comma 3, la Commissione consultiva acquisisce le risultanze istruttorie, esamina gli scritti difensivi e dispone l'audizione, alla quale le parti possono partecipare anche con l'assistenza di avvocati ed esperti di fiducia. Se non ritiene provata la violazione, la Commissione consultiva può disporre l'archiviazione della contestazione o chiedere l'integrazione delle risultanze istruttorie. Se, invece, ritiene provata la violazione, trasmette al Ministro dello sviluppo economico la proposta motivata di determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria, avuto riguardo anche all'eventuale attenuazione o eliminazione delle conseguenze dannose ed all'adozione di misure idonee a prevenire la ripetizione della violazione. Si applicano, inoltre, gli articoli 8, 8-bis e 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

     6. Il Ministero dello sviluppo economico, sulle risultanze della proposta della Commissione consultiva o ad istanza dell'IVASS in assenza di reclamo, decide la sanzione con decreto dirigenziale, che viene successivamente comunicato dall'IVASS alle parti del procedimento.

     7. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo. I ricorsi sono notificati anche all'IVASS, che provvede alla difesa in giudizio con propri legali [964].

     8. I provvedimenti dell'IVASS, che infliggono le sanzioni pecuniarie, e le sentenze dei giudici amministrativi che decidono i ricorsi sono pubblicati nel Bollettino dell'IVASS. Il Ministero dello sviluppo economico, su richiesta dell'IIVASS, tenuto conto della violazione e degli interessi coinvolti, può stabilire modalità ulteriori per dare pubblicità al provvedimento, ponendo le relative spese a carico dell'autore della violazione [965].]

 

     Art. 327. Pluralità di violazioni e misure correttive [966]

     [1. Qualora vengano accertate più violazioni della stessa disposizione del presente codice, o delle norme di attuazione, per le quali sia prevista l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, attraverso una pluralità di azioni od omissioni la cui reiterazione sia dipesa dalla medesima disfunzione dell'organizzazione dell'impresa o dell'intermediario, l'IVASS provvede alla contestazione degli addebiti secondo quanto previsto all'articolo 326, comma 1, primo periodo, e con lo stesso provvedimento fissa un termine perentorio, non superiore a centottanta giorni entro il quale la parte deve effettuare gli interventi necessari per eliminare la disfunzione riscontrata, nel caso ritenga di avvalersi di tale facoltà.

     2. La parte, che intenda effettuare gli interventi di cui al comma 1, deve darne comunicazione all'IVASS, entro sessanta giorni dal provvedimento di contestazione degli addebiti, indicandone modalità, caratteristiche ed effetti attesi. La comunicazione preclude l'esercizio della facoltà di estinguere le violazioni con il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 326, comma 2, nei casi in cui ciò sia consentito dall'articolo 328.

     3. Se la parte comunica che non intende effettuare gli interventi richiesti, ovvero omette di pronunciarsi entro sessanta giorni dal provvedimento di contestazione degli addebiti, inizia a decorrere il termine per il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 326, comma 2, ove consentito, o per presentare il reclamo previsto dall'articolo 326, comma 3, rimanendo preclusa l'applicazione della sanzione sostitutiva alle violazioni accertate. La procedura prosegue secondo quanto previsto all'articolo 326, commi 5 e 6.

     4. Nel caso in cui la parte si sia avvalsa della facoltà prevista dal comma 2, l'IVASS, entro trenta giorni dalla scadenza del termine assegnato per eliminare la disfunzione riscontrata, verifica che siano state adottate le misure correttive e ne comunica gli esiti alla parte del procedimento. L'adozione delle misure correttive secondo le modalità e le caratteristiche indicate nella comunicazione all'IVASS rende applicabile un'unica sanzione amministrativa pecuniaria, sostitutiva di quelle derivanti dalle violazioni della medesima disposizione, che sarà determinata in misura non inferiore ad euro cinquantamila e non superiore ad euro cinquecentomila. Eventuali rilievi formulati dall'IVASS non precludono l'applicazione della sanzione sostitutiva, ma sono valutati in sede di determinazione della sanzione stessa.

     5. Entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'esito delle verifiche effettuate dall'IVASS, la parte può presentare osservazioni in ordine agli eventuali rilievi dell'IVASS sulle misure correttive adottate. In ogni caso l'IVASS trasmette alla Commissione consultiva sui procedimenti sanzionatori una relazione sullo stato delle misure adottate ai fini della proposta di determinazione della sanzione sostitutiva.]

 

     Art. 328. Norme sul pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie

     1. [Alle sanzioni pecuniarie previste dagli articoli 305, comma 4, 308, comma 4, 309, 310, 311, 312 e 319 non si applica la facoltà di estinguere la violazione con il pagamento in misura ridotta] [967].

     2. [Nei casi in cui è consentita la facoltà di estinguere il procedimento con il pagamento in misura ridotta e la parte rinunci espressamente al reclamo prima della fissazione della seduta di trattazione dinnanzi alla Commissione consultiva, il procedimento si estingue con il contestuale pagamento di una sanzione pari all'importo dell'oblazione, maggiorato del dieci per cento] [968].

     3. L'IVASS, con regolamento, determina le modalità e i termini di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie. Alla riscossione coattiva delle sanzioni amministrative pecuniarie si provvede mediante ruolo secondo i termini e le modalità previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 [969].

     4. Sono versati alla CONSAP Spa - Gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate in applicazione dei seguenti articoli:

     a) 310, comma 1, lettera b), ad eccezione di quelli derivanti dalle sanzioni irrogate per violazione dell'articolo 10-quater [970];

     b) 310, comma 1, lettera c), ad eccezione di quelli derivanti dalle sanzioni irrogate per violazione dell'articolo 183;

     c) 310-bis;

     d) 310-ter;

     e) 310-quater [971].

     4-bis. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente Titolo non si applicano le disposizioni contenute negli articoli 6, 10, 11, 14, commi 1, 2 e 5 per la parte relativa alla facoltà di pagamento della sanzione in misura ridotta, 16 e 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Per la notifica delle sanzioni amministrative, anche di natura non pecuniaria, irrogate dall'IVASS, si applica l'articolo 14, comma 4, della legge 24 novembre 1981, n. 689 [972].

 

Capo VIII

Disposizioni in materia disciplinare per i periti assicurativi [973]

 

     Art. 329. Sanzioni disciplinari applicabili ai periti assicurativi [974]

     1. I periti assicurativi che nell'esercizio della loro attività violino le norme del presente codice o le relative norme di attuazione, sono puniti, in base alla gravità dell'infrazione e tenuto conto dell'eventuale recidiva, con una delle seguenti sanzioni:

     a) richiamo;

     b) censura;

     c) radiazione.

     2. Il richiamo, consistente in una dichiarazione scritta di biasimo motivato, è disposto per fatti di lieve manchevolezza. La censura è disposta per fatti di particolare gravità. La radiazione è disposta per fatti di eccezionale gravità e determina l'immediata risoluzione dei rapporti di intermediazione e, nel caso di esercizio dell'attività in forma societaria, comporta altresì la cancellazione della società nei casi di particolare gravità o di sistematica reiterazione dell'illecito.

     3. I provvedimenti disciplinari sono notificati all'interessato mediante lettera raccomandata e sono comunicati alle imprese con le quali il medesimo ha incarichi in corso di esecuzione.

 

     Art. 330. (Competenza ad adottare i provvedimenti disciplinari nei confronti dei periti assicurativi). [975]

     1. Le sanzioni disciplinari di cui all'articolo 329 sono applicate dalla CONSAP ai sensi dell'articolo 331, nei confronti delle persone fisiche iscritte nel ruolo dei periti di assicurazione responsabili della violazione.

 

     Art. 331. (Procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti dei periti). [976]

     1. Ai fini dell'irrogazione delle sanzioni disciplinari di cui all'articolo 329, la CONSAP, nel termine di centoventi giorni dall'accertamento dell'infrazione, ovvero nel termine di centottanta per i soggetti residenti all'estero, provvede alla contestazione degli addebiti nei confronti dei periti di assicurazione, eventuali responsabili della violazione.

     2. I destinatari di cui al comma 1 possono presentare, nel termine di sessanta giorni, scritti difensivi avverso la contestazione degli addebiti e chiedere l'audizione dinnanzi al Collegio di garanzia di cui all'articolo 324-octies, cui può partecipare con l'assistenza di un avvocato.

     3. A seguito dell'esercizio delle facoltà difensive di cui al comma 2 ovvero decorso inutilmente il relativo termine, il Collegio di garanzia acquisisce le risultanze istruttorie, esamina gli scritti difensivi e dispone l'audizione, alla quale le parti possono partecipare anche con l'assistenza di avvocati ed esperti di fiducia. Se non ritiene provata la violazione, il Collegio di garanzia può proporre l'archiviazione della contestazione o chiedere alla CONSAP di disporre l'integrazione delle risultanze istruttorie. Se, invece, ritiene provata la violazione, trasmette per competenza alla CONSAP la proposta motivata di determinazione della sanzione.

     4. La CONSAP, ricevuta la proposta formulata dal Collegio di garanzia, decide la sanzione con provvedimento motivato, che viene successivamente comunicato alle parti del procedimento.

     5. Le controversie relative ai ricorsi avverso i provvedimenti che applicano la sanzione sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. La CONSAP provvede alla difesa in giudizio con propri legali. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento.

     6. I provvedimenti che infliggono la sanzione disciplinare della radiazione, le sentenze dei giudici amministrativi che decidono i ricorsi e i decreti che decidono i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica sono pubblicati da CONSAP nel suo sito internet.

 

     Art. 331 bis. (Disposizioni di attuazione). [977]

     1. L'IVASS emana disposizioni di attuazione del presente Titolo.

 

TITOLO XVIII [978]

 

Titolo XIX

DISPOSIZIONI TRIBUTARIE TRANSITORIE E FINALI

 

Capo I

Disposizioni tributarie

 

     Art. 332. Fondo di integrazione a copertura del margine di solvibilità delle imprese di assicurazione

     1. Il fondo di integrazione, costituito ai sensi dei commi 4, 5 e 6 dell'articolo 27 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e dai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 28 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, in data antecedente al 1° gennaio 2004, concorre alla formazione del reddito imponibile della società nell'esercizio e nella misura in cui sia attribuito ai soci anche mediante riduzione del capitale sociale.

     2. La voce riserve di rivalutazione prevista nello stato patrimoniale del bilancio delle imprese di assicurazione contiene, fra l'altro, il fondo di integrazione di cui al comma 1 già iscritto nel bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2003.

 

     Art. 333. Imposte e tasse sulle iscrizioni e sulle annotazioni di vincolo delle attività patrimoniali

     1. Le iscrizioni ipotecarie e le annotazioni di vincolo, previste dall'articolo 224, comma 1, da eseguire sui beni immobili situati nel territorio della Repubblica sono soggette alle imposte ipotecarie in misura fissa.

     2. La relativa spesa è posta a carico dell'impresa.

 

     Art. 334. Contributo sui premi delle assicurazioni dei veicoli e dei natanti

     1. Sui premi delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti si applica un contributo, sostitutivo delle azioni spettanti alle Regioni e agli altri enti che erogano prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale, nei confronti dell'impresa di assicurazione, del responsabile del sinistro o dell'impresa designata, per il rimborso delle prestazioni erogate ai danneggiati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

     2. Il contributo si applica, con aliquota del diecivirgolacinque per cento, sui premi incassati e deve essere distintamente indicato in polizza e nelle quietanze. L'impresa di assicurazione ha diritto di rivalersi nei confronti del contraente per l'importo del contributo.

     3. Per l'individuazione e la denuncia dei premi soggetti al contributo, per la riscossione e per le relative sanzioni si applica la legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni.

 

Capo II

Contributi di vigilanza e di gestione [979]

 

     Art. 335. Imprese di assicurazione e di riassicurazione

     1. Sono tenute a versare all'IVASS un contributo annuale, denominato contributo di vigilanza sull'attività di assicurazione e di riassicurazione, nella misura prevista dal comma 2:

     a) le imprese di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica ed iscritte alla sezione I dell'albo di cui all'articolo 14, comma 4;

     b) le sedi secondarie delle imprese di assicurazione extracomunitarie stabilite nel territorio della Repubblica ed iscritte alla sezione II dell'albo previsto dagli articoli 14, comma 4, e 28, comma 5, ultimo periodo,

     c) le imprese locali di cui all'articolo 51-bis, comma 1, lettera a), iscritte nella sezione dell'albo delle imprese di assicurazione rubricata «Imprese locali di cui al Titolo IV, Capo II, del Codice delle Assicurazioni private» e le particolari mutue assicuratrici di cui all'articolo 51-bis, comma 1, lettera b), ed iscritte nella sezione dell'albo rubricata «Particolari mutue assicuratrici di cui al Titolo IV, Capo III, del Codice delle Assicurazioni private» [980];

     d) le imprese di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica ed iscritte alla sezione IV dell'albo di cui all'articolo 59, comma 4,

     e) le sedi secondarie delle imprese di riassicurazione extracomunitarie stabilite nel territorio della Repubblica ed iscritte alla sezione V dell'albo di cui all'articolo 60, comma 3;

     e-bis) le imprese aventi sede legale in un altro Stato membro di cui al Titolo II, Capo III, iscritte negli elenchi in appendice all'albo di cui all'articolo 26 [981].

     2. Il contributo di vigilanza è commisurato ad un importo non superiore al due per mille dei premi incassati in ciascun esercizio, escluse le tasse e le imposte ed al netto di un'aliquota per oneri di gestione calcolata dall'IVASS mediante apposita elaborazione dei dati risultanti dai bilanci dell'esercizio precedente. Per le imprese di cui al comma 1, lettera e-bis), detto contributo è commisurato a un importo non superiore alla metà di quello di cui al periodo precedente ed è calcolato sui premi incassati in Italia [982].

     3. Il contributo di vigilanza dovuto dalle altre mutue di assicurazione è commisurato all'uno per mille dei premi incassati in ciascun esercizio, escluse le tasse e le imposte.

     4. Il contributo di vigilanza è determinato entro il 30 maggio con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato, sentito l'IVASS, in modo da assicurare la copertura finanziaria degli oneri di vigilanza sulle imprese nonchè delle spese di funzionamento dei sistemi di cui all'articolo 187.1, comma 1. Il decreto è pubblicato entro il 30 giugno nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino dell'IVASS [983].

     5. Il contributo, calcolato al netto dell'aliquota per oneri di gestione, è versato direttamente all'IVASS in due rate rispettivamente entro il 31 gennaio e entro il 31 luglio di ogni anno e viene iscritto in apposita voce del bilancio di previsione. L'eventuale residuo confluisce nell'avanzo di amministrazione e viene considerato nell'ambito del fabbisogno per l'esercizio successivo [984].

     6. La riscossione coattiva avviene tramite ruolo e secondo le modalità di cui all'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

 

     Art. 336. Intermediari di assicurazione e di riassicurazione

     1. Ciascun iscritto al registro di cui all'articolo 109 e all'elenco annesso al registro di cui agli articoli 116-quater e 116-quinquies è tenuto al pagamento all'IVASS di un contributo annuale, denominato contributo di vigilanza sugli intermediari di assicurazione e riassicurazione nella misura massima di: euro 100 per le persone fisiche iscritte al registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera a); euro 500 per le persone giuridiche iscritte al registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera a); euro 100 per le persone fisiche iscritte al registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera b); euro 500 per le persone giuridiche iscritte al registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera b), euro 50 per le persone fisiche iscritte al registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera c), euro 10.000,00 per le persone giuridiche iscritte al registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera d), euro 100 per le persone fisiche iscritte al registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera f); euro 500 per le persone giuridiche iscritte al registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera f); euro 5.000,00 per gli enti creditizi e le imprese di investimento di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punti 1) e 2), del regolamento (UE) n. 575 del 26 giugno 2013 iscritti nell'elenco annesso al registro di cui agli articoli 116-quater e 116-quinquies, ed euro 250 e 50, rispettivamente, per altre persone giuridiche e per le persone fisiche iscritte nel medesimo elenco. Il contributo non è deducibile dal reddito dell'intermediario iscritto al registro di cui all'articolo 109 [985].

     2. Il contributo di vigilanza è determinato entro il 30 maggio di ogni anno con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato, sentito l'IVASS, in modo da assicurare la copertura finanziaria degli oneri di vigilanza sugli intermediari iscritti al registro e all'elenco annesso nonchè delle spese di funzionamento dei sistemi di cui all'articolo 187.1, comma 1. Il decreto è pubblicato entro il 30 giugno di ogni anno nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino dell'IVASS [986].

     3. Si applica l'articolo 335, commi 5 e 6. L'attestazione relativa al pagamento è comunicata all'IVASS nelle forme e con i termini stabiliti con il decreto di cui al comma 2.

     3-bis. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 2, individua altresì il contributo a carico di coloro che intendono svolgere la prova di idoneità di cui all'articolo 110, comma 2, nella misura necessaria a garantire lo svolgimento di tale attività [987].

 

     Art. 337. Periti assicurativi [988]

     1. Gli iscritti nel ruolo dei periti assicurativi sono tenuti al pagamento alla CONSAP di un contributo annuale, denominato contributo di gestione del ruolo dei periti assicurativi, nella misura massima di euro cento.

     2. Il contributo di gestione è determinato entro il 30 maggio con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato, sentita la CONSAP, in modo da assicurare la copertura finanziaria degli oneri di gestione del ruolo dei periti assicurativi. Il decreto è pubblicato entro il 30 giugno nella Gazzetta Ufficiale e sul sito internet della CONSAP.

     3. Il contributo di cui al presente articolo viene versato direttamente alla CONSAP entro il 31 luglio di ogni anno e viene iscritto in apposita voce del bilancio di previsione della stessa CONSAP. L'eventuale residuo confluisce nell'avanzo di amministrazione e viene considerato nell'ambito del fabbisogno per l'esercizio successivo.

     4. L'attestazione relativa al pagamento è comunicata alla CONSAP nelle forme e con i termini stabiliti con il decreto di cui al comma 2. In caso di mancato pagamento si applica la disposizione di cui all'articolo 335, comma 6.

 

Capo III

Disposizioni transitorie

 

     Art. 338. Imprese di assicurazione e di riassicurazione già autorizzate

     1. Le imprese di assicurazione, che alla data di entrata in vigore del presente codice sono autorizzate ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, o dell'articolo 9 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, o che alla data di entrata in vigore dei predetti decreti hanno conservato l'autorizzazione rilasciata sulla base di disposizioni previgenti, sono iscritte di diritto nella sezione I dell'albo previsto dall'articolo 14, comma 4.

     2. Le sedi secondarie di imprese di assicurazione extracomunitarie, che alla data di entrata in vigore del presente codice sono autorizzate ai sensi dell'articolo 81 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, o dell'articolo 93 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, o che alla data di entrata in vigore dei predetti decreti hanno conservato l'autorizzazione rilasciata sulla base di disposizioni previgenti, sono iscritte di diritto nella sezione II dell'albo previsto dagli articoli 14, comma 4, e 28, comma 5, ultimo periodo.

     3. Le mutue di assicurazione non soggette ai decreti legislativi 17 marzo 1995, n. 174, e 17 marzo 1995, n. 175, che alla data di entrata in vigore del presente codice sono autorizzate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, sono iscritte di diritto nella sezione III dell'albo previsto dagli articoli 14, comma 4, e 55 comma 2.

     4. Le imprese di riassicurazione, che alla data di entrata in vigore del presente codice sono autorizzate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n 449, o che alla data di entrata in vigore del predetto decreto hanno conservato l'autorizzazione rilasciata sulla base di disposizioni previgenti, sono iscritte di diritto nella sezione IV dell'albo previsto dagli articoli 14, comma 4, e 59, comma 5.

     5. Le sedi secondarie di imprese di riassicurazione extracomunitarie, che alla data di entrata in vigore del presente codice sono autorizzate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, o che alla data di entrata in vigore del predetto decreto hanno conservato l'autorizzazione rilasciata sulla base di disposizioni previgenti, sono iscritte di diritto nella sezione IV dell'albo previsto dagli articoli 14, comma 4, e 60, comma 3.

     6. Le imprese con sede legale in altri Stati membri, che alla data di entrata in vigore del presente codice operano nel territorio della Repubblica ai sensi dell'articolo 69 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, o dell'articolo 80 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, o che alla data di entrata in vigore dei predetti decreti hanno conservato l'autorizzazione rilasciata sulla base di disposizioni previgenti, sono iscritte di diritto nell'elenco delle imprese in regime di stabilimento previsto dall'articolo 26.

     7. Le imprese con sede legale in altri Stati membri, che alla data di entrata in vigore del presente codice operano nel territorio della Repubblica ai sensi dell'articolo 70 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, o dell'articolo 81 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, o che alla data di entrata in vigore dei predetti decreti hanno conservato l'autorizzazione rilasciata sulla base di disposizioni previgenti, e le sedi secondarie di imprese italiane stabilite in altri Stati membri, che alla data di entrata in vigore del codice operano nel territorio della Repubblica ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, o dell'articolo 60 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, sono iscritte di diritto nell'elenco delle imprese in regime di prestazione di servizi previsto dall'articolo 26.

 

     Art. 339. Calcolo e copertura delle riserve tecniche dei rami vita [989]

     [1. Per i contratti stipulati anteriormente al 19 maggio 1995 le imprese di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica e le sedi secondarie di imprese di assicurazioni extracomunitarie continuano ad utilizzare i principi di calcolo previsti nelle disposizioni vigenti a tale data.

     2. Le imprese di cui al comma 1, già tenute a cedere all'Istituto nazionale delle assicurazioni una quota parte dei rischi assunti, provvedono, anche in deroga alle disposizioni vigenti, alla copertura delle riserve tecniche limitatamente all'importo che si ottiene deducendo dalle riserve tecniche calcolate ai sensi del comma 1 un ammontare corrispondente alle cessioni legali effettuate anteriormente alla cessazione dell'obbligo. Restano fermi gli effetti delle convenzioni stipulate tra le medesime imprese e la CONSAP per la disciplina dei rapporti sorti in relazione alle cessioni legali.]

 

     Art. 340. Margine di solvibilità disponibile nei rami vita

     1. Sino al 31 dicembre 2009, su motivata richiesta dell'impresa che esercita i rami vita, l'IVASS può autorizzare a comprendere nel margine di solvibilità disponibile, per periodi singolarmente non superiori a dodici mesi, una aliquota degli utili futuri dell'impresa, nei limiti ed alle condizioni previste dal regolamento di cui all'articolo 44, comma 4.

     2. Ai fini della richiesta di cui al comma 1, l'impresa presenta una relazione, redatta e sottoscritta dall'attuario incaricato, che convalidi la plausibilità della realizzazione di detti utili nel futuro ed un piano che illustri come in seguito potranno essere rispettati i limiti, anche in relazione al venir meno della possibilità di utilizzo degli utili futuri, alla scadenza del periodo transitorio.

 

     Art. 341. Imprese in liquidazione coatta

     1. Le disposizioni di cui all'articolo 252 si applicano alle imprese poste in liquidazione coatta in data successiva all'entrata in vigore del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 174, e del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 175. Le liquidazioni coatte, intervenute in data anteriore all'entrata in vigore dei medesimi decreti, continuano ad essere disciplinate dalla legislazione vigente al momento della pubblicazione del relativo provvedimento nella Gazzetta Ufficiale. Gli articoli 246, commi 1, 2 e 3, 250, 252, comma 2, 261, 262 e 263 si applicano a tutte le procedure in corso alla data di entrata in vigore del presente codice.

     2. Resta in vigore il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, recante norme per agevolare, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, l'esodo dei lavoratori provenienti da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa, che siano stati riassunti dal commissario liquidatore nell'ambito delle misure per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

 

     Art. 342. Partecipazioni già autorizzate

     1. Restano autorizzate, salvo eventuali revoche, le partecipazioni qualificate o di controllo già consentite in applicazione dell'articolo 10 della legge 9 gennaio 1991, n. 20.

 

     Art. 343. Intermediari già iscritti od operanti

     1. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente codice sono iscritti all'Albo degli agenti di assicurazione o all'Albo nazionale dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione sono iscritti di diritto nella corrispondente sezione del registro previsto dall'articolo 109, comma 2, previa dimostrazione dell'assolvimento dell'obbligo di stipulazione della polizza di responsabilità civile, di cui agli articoli 110, comma 3, e 112, comma 3, salvo quanto disposto all'articolo 109, comma 3, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice.

     2. I soggetti che sono stati cancellati dall'Albo degli agenti di assicurazione o dall'Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione nel termine, rispettivamente, di cinque anni o di due anni dalla data di entrata in vigore del presente codice possono essere nuovamente iscritti a condizione che la richiesta sia effettuata entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente codice e che la cancellazione non sia stata disposta in forza di un provvedimento disciplinare definitivo. L'iscrizione, salvo quanto disposto all'articolo 109, comma 3, è subordinata all'assolvimento dell'obbligo di stipulazione della polizza di responsabilità civile di cui all'articolo 110, comma 3.

     3. Le persone fisiche che, in vigenza della legge 7 febbraio 1979, n. 48, e della legge 28 novembre 1984, n. 792, avrebbero maturato i requisiti per l'iscrizione di diritto rispettivamente all'albo degli agenti di assicurazione o dei mediatori di assicurazione o di riassicurazione hanno titolo per l'iscrizione nella corrispondente sezione del registro previsto dall'articolo 109, se il periodo richiesto è completato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice. In pendenza del termine per l'iscrizione essi possono continuare ad esercitare l'attività precedentemente svolta.

     4. I soggetti di cui all'articolo 109, comma 2, lettere c), d) ed e), che alla data di entrata in vigore del presente codice esercitano l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa possono iscriversi, con le modalità stabilite all'articolo 109, comma 4, nella corrispondente sezione del registro entro i successivi dodici mesi. In pendenza del termine per l'iscrizione essi possono continuare ad esercitare l'attività precedentemente svolta.

     5. Il Fondo di cui all'articolo 115 succede nei rapporti attivi e passivi al Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), della legge 28 novembre 1984, n. 792, e continua ad operare nei casi previsti dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 30 aprile 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 dell'11 maggio 1985.

     6. Le persone fisiche di cui al presente articolo e quelle iscritte nel registro degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione non sono soggette agli obblighi previsti a carico degli agenti di commercio in materia di previdenza integrativa.

 

     Art. 344. Periti di assicurazione già iscritti

     1. I periti di assicurazione che esercitano l'attività di accertamento e stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti e che alla data di entrata in vigore del presente codice sono iscritti nel ruolo di cui all'articolo 2 della legge 17 febbraio 1992, n. 166, sono iscritti di diritto al ruolo previsto dall'articolo 156.

 

Capo III-bis [990]

Disposizioni transitorie relative all'entrata in vigore del regime solvibilità II.

 

Sezione I.

REGIME DI APPLICAZIONE IMMEDIATA

 

     Art. 344 bis. (Regime di applicazione immediata) [991]

     1. A decorrere dal 1° aprile 2015 l'IVASS decide sulle autorizzazioni relative a:

     a) fondi propri accessori ai sensi dell'articolo 44-quinquies, commi 5, 6, 7 e 8;

     b) classificazione degli elementi dei fondi propri di cui all'articolo 44-octies, commi 1, 6 e 7;

     c) parametri specifici dell'impresa ai sensi dell'articolo 45-sexies, comma 7;

     d) modello interno completo o parziale ai sensi degli articoli 46-bis e 46-ter;

     e) stabilimento sul territorio italiano di società veicolo di cui all'articolo 57-bis;

     f) fondi propri accessori di una società di partecipazione assicurativa intermedia conformemente all'articolo 216-sexies, comma 1, lettera e);

     g) applicazione del modello interno di gruppo di cui agli articoli 207-octies, 216-sexies, comma 1, lettere a) e b);

     h) applicazione del sottomodulo del rischio azionario basato sulla durata di cui all'articolo 45-novies;

     i) applicazione dell'aggiustamento di congruità alla pertinente struttura per scadenza dei tassi d'interesse privi di rischio conformemente agli articoli 36-quinquies e 36-sexies;

     l) applicazione della misura transitoria sui tassi d'interesse privi di rischio conformemente all'articolo 344-novies;

     m) applicazione nella misura transitoria sulle riserve tecniche conformemente all'articolo 344-undecies.

     2. Con riferimento alla vigilanza sul gruppo, a partire dal 1° aprile 2015, l'IVASS può:

     a) disporre in merito all'applicazione delle disposizioni di vigilanza sul gruppo di cui ai Capi I, IV-bis e IV-ter del Titolo XV;

     b) essere qualificata autorità di vigilanza sul gruppo, ai sensi degli articoli 207-sexies;

     c) procedere all'istituzione di un Collegio delle Autorità di vigilanza, ai sensi dell'articolo 206-bis.

     3. Con riferimento alla vigilanza sul gruppo, a partire dal 1° luglio 2015, l'IVASS può:

     a) dedurre eventuali partecipazioni di cui all'articolo 216-sexies, comma 1, lettera d);

     b) determinare la scelta del metodo di calcolo della solvibilità di gruppo, ai sensi dell'articolo 216-sexies, comma 1, lettera a);

     c) effettuare la verifica in merito alla sussistenza di un regime di vigilanza equivalente, ai sensi degli articoli 216-sexies, comma 1, lettera e), e 220-septies;

     d) prevedere l'applicazione delle disposizioni sulla vigilanza sul gruppo con gestione centralizzata dei rischi di cui agli articoli 217-quater e 217-quinquies, conformemente all'articolo 217-bis;

     e) effettuare gli accertamenti di cui agli articoli 220-octies e 220-sexies;

     4. A partire dal 1° luglio 2015, l'IVASS può prevedere l'applicazione di misure transitorie ai sensi della Sezione II del presente Capo.

     5. Le autorizzazioni e le decisioni assunte dall'IVASS ai sensi dei commi 1, e dei commi 2 e 3, sono applicabili a partire dal 1° gennaio 2016.

 

Sezione II.

MISURE TRANSITORIE

 

     Art. 344 ter. (Misure transitorie inerenti particolari tipi di imprese di assicurazione o di riassicurazione) [992]

     1. Fino alle date di cui al comma 2, lettere a) e b), i Titoli I, II, III, IV, V, VI, VII, XIV, XV, XVI, XVIII del presente Codice non si applicano alle imprese di assicurazione o riassicurazione che al 1° gennaio 2016 abbiano cessato di stipulare nuovi contratti di assicurazione o di riassicurazione e si limitino ad amministrare il portafoglio esistente nella prospettiva di cessare l'attività se:

     a) l'impresa ha dimostrato all'IVASS l'intenzione di cessare l'attività prima del 1° gennaio 2019; o

     b) l'impresa è sottoposta a provvedimenti di risanamento di cui al Titolo XVI, Capo II, ed è stato nominato un commissario.

     2. L'impresa di cui:

     a) al comma 1, lettera a), è soggetta ai Titoli I, II, III, IV, V, VI, VII, XIV, XV, XVI, XVIII a decorrere dal 1° gennaio 2019 o da una data precedente qualora l'IVASS non sia soddisfatto dei progressi compiuti per la cessazione dell'attività;

     b) al comma 1, lettera b), è soggetta ai Titoli I, II, III, IV, V, VI, VII, XIV, XV, XVI, XVIII a decorrere dal 1° gennaio 2021 o da una data precedente qualora l'IVASS non sia soddisfatto dei progressi compiuti per la cessazione dell'attività.

     3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano se l'impresa di cui al comma 1 soddisfa le seguenti condizioni:

     a) l'impresa non appartiene a un gruppo oppure, in caso contrario, tutte le imprese del gruppo cessano di stipulare nuovi contratti di assicurazione o di riassicurazione;

     b) l'impresa presenta all'IVASS una relazione annuale che illustri i progressi compiuti verso la cessazione della sua attività;

     c) l'impresa ha comunicato all'IVASS di applicare le misure transitorie. I commi 1 e 2 non ostano a che un'impresa operi in conformità dei titoli I, II, III, IV, V, VI, VII, XIV, XV, XVI, XVIII.

     4. L'IVASS predispone un elenco delle imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui al comma 1 e lo comunica a tutti gli altri Stati membri.

     5. Ai fini e nei limiti dell'applicazione del comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai Titoli I, II, III, IV, V, VI, VII, XIV, XV, XVI, XVIII nella formulazione vigente anteriormente al 1° gennaio 2016.

 

     Art. 344 quater. (Misure transitorie inerenti l'informativa e il processo di controllo prudenziale) [993]

     1. Fino al 31 dicembre 2019, il termine per la presentazione da parte dell'impresa dell'informativa annuale all'IVASS ai fini della verifica delle condizioni di esercizio di cui all'articolo 47-quater, diminuisce di due settimane per ogni esercizio finanziario, a cominciare da 20 settimane dopo la chiusura di esercizio dell'impresa in relazione all'esercizio avente fine il 31 dicembre 2016 fino al più tardi a 14 settimane dopo la chiusura di esercizio dell'impresa in relazione all'esercizio finanziario avente fine il 31 dicembre 2019.

     2. Fino al 31 dicembre 2019, il termine per la presentazione da parte dell'impresa della relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria: di cui all'articolo 47-septies diminuisce di due settimane per ogni esercizio finanziario, a cominciare al più tardi da 20 settimane dopo la chiusura di esercizio dell'impresa in relazione all'esercizio avente fine il 31 dicembre 2016, fino al più tardi a 14 settimane dopo la chiusura dell'esercizio avente fine il 31 dicembre 2019.

     3. Fino al 31 dicembre 2019, il termine per la presentazione da parte dell'impresa dell'informativa trimestrale all'IVASS ai fini della verifica delle condizioni di esercizio di cui all'articolo 47-quater, su base trimestrale, diminuisce di una settimana per ogni esercizio finanziario, a cominciare al più tardi da otto settimane per ogni trimestre a partire dalla chiusura del primo trimestre 2016 fino al più tardi a cinque settimane dopo la chiusura del primo trimestre 2019.

     4. I termini previsti dai commi 1 e 3, aumentati di ulteriori sei settimane, si applicano all'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, con riferimento agli obblighi di informativa all'IVASS ai fini della verifica degli adempimenti sulla vigilanza sul gruppo di cui all'articolo 216-octies.

     5. I termini previsti dal comma 2, aumentati di ulteriori sei settimane, si applicano all'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, con riferimento alla relazione relativa alla solvibilità di gruppo e alla condizione finanziaria di cui all'articolo 216-novies.

 

     Art. 344 quinquies. (Misure transitorie in materia di fondi propri e investimenti) [994]

     1. In deroga all'articolo 44-octies, commi 2, 3, 4 e 5, in materia di criteri per la classificazione in livelli, gli elementi dei fondi propri di base sono inseriti nei fondi propri di base di livello 1 per un periodo massimo di 10 anni a partire dal 1° gennaio 2016, se:

     a) sono stati emessi entro il 1° gennaio 2016 o alla data di entrata in vigore dell'atto delegato di cui all'articolo 97 della direttiva 2009/138/CE, ove quest'ultima sia anteriore;

     b) al 31 dicembre 2015 possono essere utilizzati per soddisfare il margine di solvibilità disponibile fino al 50 per cento del margine di solvibilità secondo le disposizioni legislative e regolamentari in materia di margine di solvibilità applicabili in tale data;

     c) non sarebbero altrimenti classificati nel livello 1 o nel livello 2 conformemente all'articolo 44-octies, commi 2, 3, 4 e 5.

     2. In deroga all'articolo 44-octies, commi 2, 3, 4 e 5, in materia di criteri per la classificazione in livelli, gli elementi dei fondi propri di base sono inseriti nei fondi propri di base di livello 2 per un periodo massimo di 10 anni a partire dal 1° gennaio 2016, se sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

     a) sono stati emessi entro il 1° gennaio 2016 o alla data di entrata in vigore dell'atto delegato di cui all'articolo 97 della direttiva 2009/138/CE, ove quest'ultima sia anteriore;

     b) al 31 dicembre 2015 possono essere utilizzati per soddisfare il margine di solvibilità disponibile fino al 25 per cento del margine di solvibilità legislative e regolamentari in materia di margine di solvibilità applicabili in tale data.

     3. Per l'impresa che investe in titoli negoziabili e altri strumenti finanziari basati su prestiti «confezionati» emessi prima del 1° gennaio 2011, i requisiti che devono essere soddisfatti dalle imprese che «confezionano» i prestiti in titoli negoziabili e altri strumenti finanziari si applicano soltanto nell'eventualità in cui dopo il 31 dicembre 2014 siano state aggiunte o sostituite nuove esposizioni sottostanti.

 

     Art. 344 sexies. (Misure transitorie in materia di Requisito Patrimoniale di Solvibilità) [995]

     1. In deroga agli articoli 45-bis, 45-ter, comma 3, e 45-sexies, il calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è effettuato secondo le disposizioni seguenti:

     a) fino al 31 dicembre 2017 i parametri standard da utilizzare per il calcolo del sottomodulo per le concentrazioni del rischio di mercato e del sottomodulo di rischio di spread secondo la formula standard per le esposizioni verso le amministrazioni o le banche centrali degli Stati membri denominate e finanziate nella valuta nazionale di uno Stato membro sono gli stessi rispetto a quelli che sarebbero applicati alle esposizioni denominate e finanziate nella loro valuta nazionale;

     b) nel 2018 i parametri standard da utilizzare per il calcolo del sottomodulo per le concentrazioni del rischio di mercato e del sottomodulo di rischio di spread secondo la formula standard sono ridotti dell'80 per cento in relazione alle esposizioni verso le amministrazioni o le banche centrali degli Stati membri denominate e finanziate nella valuta nazionale di un altro Stato membro;

     c) nel 2019 i parametri standard da utilizzare per il calcolo del sottomodulo per le concentrazioni del rischio di mercato e del sottomodulo di rischio di spread secondo la formula standard sono ridotti del 50 per cento in relazione alle esposizioni verso le amministrazioni o le banche centrali degli Stati membri denominate e finanziate nella valuta nazionale di un altro Stato membro;

     d) a decorrere dal 1° gennaio 2020 i parametri standard da utilizzare per il calcolo del sottomodulo per le concentrazioni del rischio di mercato e del sottomodulo di rischio di spread secondo la formula standard non sono ridotti in relazione alle esposizioni verso le amministrazioni o le banche centrali degli Stati membri denominate e finanziate nella valuta nazionale di un altro Stato membro.

     2. In deroga agli articoli 45-bis, 45-ter, comma 3, e 45-sexies, in materia di calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità, i parametri standard da utilizzare per le azioni acquistate dall'impresa entro il 1° gennaio 2016, in sede di calcolo del sottomodulo del rischio azionario secondo la formula standard senza l'opzione prevista all'articolo 45-novies sono calcolati come media ponderata tra:

     a) il parametro standard da utilizzare in sede di calcolo del sottomodulo del rischio azionario conformemente all'articolo 45-novies; nonchè

     b) il parametro standard da utilizzare in sede di calcolo del sottomodulo del rischio azionario secondo la formula standard senza l'opzione di cui all'articolo 45-novies.

     3. La ponderazione relativa al parametro di cui al comma 2, lettera b), aumenta almeno linearmente alla fine di ogni anno, partendo dallo 0 per cento nell'anno avente inizio il 1° gennaio 2016 fino al 100 per cento al 1° gennaio 2023.

 

     Art. 344 septies. (Misure transitorie in materia di misure di salvaguardia) [996]

     1. In deroga all'articolo 222, commi 2-bis e 2-ter, in materia di violazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilità e fatto salvo il comma 2-quater della medesima disposizione, se l'impresa rispetta il margine di solvibilità richiesto dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di margine di solvibilità applicabili al 31 dicembre 2015, ma, nel corso dell'anno 2016, non rispetta il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui al Titolo III, capo IV bis, l'IVASS impone all'impresa di adottare i provvedimenti necessari per raggiungere il livello di fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità o per ridurre il profilo di rischio dell'impresa al fine di garantire l'osservanza del requisito patrimoniale di solvibilità entro il 31 dicembre 2017.

     2. Nei casi di cui al comma 1 l'impresa presenta all'IVASS, ogni tre mesi, una relazione concernente le misure adottate e i progressi realizzati per raggiungere il livello di fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità o per ridurre il proprio profilo di rischio al fine di garantire l'osservanza del requisito patrimoniale di solvibilità.

     3. L'estensione di cui al comma 1 è revocata dall'IVASS se dalla relazione sui progressi realizzati, di cui al comma 2, si evince che non vi sono stati progressi significativi nel ristabilire il livello di fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità o nel ridurre il profilo di rischio al fine di garantire l'osservanza del requisito patrimoniale di solvibilità tra la data di rilevamento dell'inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità e la data di presentazione della relazione sui progressi realizzati.

 

     Art. 344 octies. (Disposizioni transitorie in materia di vigilanza sul gruppo) [997]

     1. L'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, fino al 31 marzo 2022, può presentare all'IVASS la domanda per l'autorizzazione all'utilizzo di un modello interno di gruppo applicabile ad una parte del gruppo se l'impresa, cui si applica il modello interno di gruppo, ha sede nel territorio della Repubblica e se presenta un profilo di rischio sensibilmente diverso da quello del resto del gruppo.

     2. Il regolamento IVASS di cui all'articolo 216-ter, comma 1, stabilisce le disposizioni transitorie, applicabili a livello di gruppo in deroga al Titolo XV, Capo III, in coerenza con le disposizioni transitorie di cui agli articoli 344-quinquies in materia di fondi propri, 344-sexies in materia di Requisito Patrimoniale di Solvibilità, 344-novies in materia di tassi d'interesse privi di rischio, 344-decies in materia di riserve tecniche.

     3. In deroga alle previsioni di cui all'articolo 227 in materia di verifica della situazione di solvibilità di gruppo, nel caso in cui l'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, soddisfi il requisito di solvibilità corretta calcolato secondo le disposizioni legislative e regolamentari applicabili al 31 dicembre 2015 ma non soddisfi il requisito di solvibilità di gruppo di cui agli articoli 216-sexies e 216-septies (requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo), l'IVASS impone alla società controllante di adottare i provvedimenti necessari per raggiungere il livello di fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo o per ridurre il profilo di rischio del gruppo al fine di garantire l'osservanza del requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo entro il 31 dicembre 2017. Si applica l'articolo 344-septies, commi 2 e 3.

     4. Nelle ipotesi di cui al comma 3, l'IVASS, in qualità di autorità di vigilanza sul gruppo, adotta le misure di cui all'articolo 344-septies, comma 1, nei confronti dell'impresa italiana al vertice del gruppo che non sia ultima società controllante italiana, ai sensi dell'articolo 210, comma 2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 344-septies.

 

     Art. 344 novies. (Misura transitoria sui tassi d'interesse privi di rischio) [998]

     1. L'impresa di assicurazione o riassicurazione può applicare un adeguamento transitorio alla pertinente struttura per scadenza dei tassi d'interesse privi di rischio riguardo agli impegni di assicurazione e di riassicurazione ammissibili.

     2. L'applicazione dell'adeguamento transitorio di cui al comma 1 è soggetto all'autorizzazione dell'IVASS.

     3. Per ciascuna valuta l'adeguamento è calcolato come parte della differenza tra:

     a) il tasso d'interesse quale determinato dall'impresa conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di riserve tecniche applicabili al 31 dicembre 2015;

     b) il tasso effettivo annuo, calcolato come tasso di attualizzazione unico che, laddove applicato ai flussi di cassa del portafoglio di impegni di assicurazione o riassicurazione ammissibili, ha come risultato un valore equivalente a quello della migliore stima del portafoglio di impegni di assicurazione o riassicurazione ammissibili, tenuto conto del valore temporale del denaro mediante utilizzo della pertinente struttura per scadenza dei tassi d'interesse privi di rischio di cui all'articolo 36-quater.

     4. La parte di cui alla lettera a) della differenza di cui al comma 3 diminuisce linearmente alla fine di ogni anno, partendo dal 100 per cento al 1° gennaio 2016 fino allo 0 per cento al 1° gennaio 2032.

     5. Se l'impresa applica l'aggiustamento per la volatilità di cui all'articolo 36-septies, la pertinente struttura per scadenza dei tassi d'interesse privi di rischio di cui alla lettera b) del comma 3 corrisponde alla pertinente struttura per scadenza dei tassi d'interesse privi di rischio rettificata di cui allo stesso articolo 36-septies.

     6. Gli impegni di assicurazione e di riassicurazione ammissibili comprendono unicamente gli impegni di assicurazione o di riassicurazione che soddisfano i seguenti requisiti:

     a) sono originati da contratti conclusi precedentemente al 31 dicembre 2015, esclusi i rinnovi contrattuali in tale data o in una successiva;

     b) le relative riserve tecniche sono state stabilite in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di riserve tecniche applicabili al 31 dicembre 2015;

     c) a detti impegni non si applica l'aggiustamento per la congruità di cui all'articolo 36-quinquies.

     7. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione che applica il comma 1:

     a) non include gli impegni di assicurazione e di riassicurazione ammissibili nel calcolo dell'aggiustamento per la volatilità di cui all'articolo 36-septies;

     b) non applica l'articolo 344-decies;

     c) nell'ambito della relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria di cui all'articolo 47-septies, rende pubblico il fatto che applica la struttura per scadenza dei tassi d'interesse privi di rischio transitoria e quantifica l'impatto che la mancata applicazione di tale misura transitoria avrebbe sulla posizione finanziaria dell'impresa.

 

     Art. 344 decies. (Misura transitoria sulle riserve tecniche) [999]

     1. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione può applicare una deduzione transitoria alle riserve tecniche. La deduzione può essere applicata a livello dei gruppi di rischi omogenei di cui all'articolo 36-novies, comma 1.

     2. L'applicazione della deduzione transitoria di cui al comma 1 è soggetta all'autorizzazione dell'IVASS.

     3. La deduzione transitoria corrisponde a una parte della differenza tra i due importi seguenti:

     a) le riserve tecniche, previa deduzione degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e società veicolo, calcolate secondo l'articolo 36-bis alla data del 1° gennaio 2016;

     b) le riserve tecniche, previa deduzione degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione, calcolate secondo le disposizioni legislative e regolamentari in materia di riserve tecniche in vigore al 31 dicembre 2015.

     4. La deduzione transitoria massima diminuisce linearmente alla fine di ogni anno, partendo dal 100 per cento a partire dal 1° gennaio 2016 fino allo 0 per cento al 1° gennaio 2032.

     5. Se l'impresa, al 1° gennaio 2016, applica l'aggiustamento per la volatilità di cui all'articolo 37-septies, l'importo di cui al comma 3, lettera a), è calcolato con l'aggiustamento per la volatilità al 1° gennaio 2016.

     6. Gli importi delle riserve tecniche, compreso, se applicabile, l'importo dell'aggiustamento per la volatilità, utilizzati per calcolare la deduzione transitoria di cui al comma 3, possono essere ricalcolati ogni 24 mesi o con una frequenza maggiore in caso di rilevante variazione del profilo di rischio dell'impresa. Il ricalcolo è effettuato su autorizzazione o richiesta dell'IVASS.

     7. La deduzione di cui al comma 3 può essere limitata dall'IVASS qualora la sua applicazione possa comportare una riduzione dei requisiti sulle risorse finanziarie applicati all'impresa rispetto a quelli calcolati secondo le disposizioni legislative e regolamentari in materia di riserve tecniche applicabili al 31 dicembre 2015.

     8. L'impresa che applica il comma 1:

     a) non applica l'articolo 344-novies [1000];

     b) se non può soddisfare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità senza applicare la deduzione transitoria, presenta una relazione annuale all'IVASS concernente le misure adottate e i progressi realizzati per ristabilire, alla fine del periodo di transizione di cui al comma 4, un livello di fondi propri ammissibili a copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità o per ridurre il profilo di rischio dell'impresa al fine di ripristinare l'osservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità;

     c) nell'ambito della relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria di cui all'articolo 47-septies, rende pubblico il fatto che applica la deduzione transitoria alle riserve tecniche e quantifica l'impatto che la mancata applicazione di tale deduzione avrebbe sulla posizione finanziaria dell'impresa.

 

     Art. 344 undecies. (Piano di transizione sulle misure transitorie relative ai tassi d'interesse privi di rischio e sulle riserve tecniche) [1001]

     1. L'impresa che applica le misure transitorie di cui agli articoli 344-novies e 344-decies e rileva che senza l'applicazione di tali misure non potrebbe rispettare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità, ne informa immediatamente l'IVASS.

     2. Nei casi di cui al comma 1, l'IVASS impone all'impresa di adottare i provvedimenti necessari a garantire l'osservanza del requisito patrimoniale di solvibilità alla fine del periodo di transizione.

     3. Entro due mesi dal rilevamento dell'inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità che deriverebbe dalla mancata applicazione di tali misure transitorie, l'impresa presenta all'IVASS un piano di transizione contenente le misure previste per raggiungere il livello di fondi propri ammissibili a copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità o per ridurre il profilo di rischio al fine di garantire l'osservanza del requisito patrimoniale di solvibilità alla fine del periodo di transizione.

     4. Durante il periodo di transizione l'impresa interessata può aggiornare il piano di transizione.

     5. L'impresa interessata presenta all'IVASS una relazione annuale concernente le misure adottate e i progressi realizzati per garantire l'osservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità alla fine del periodo di transizione.

     6. L'IVASS revoca l'approvazione ad applicare le misure transitorie di cui agli articoli 344-novies e 344-decies se dalla relazione sulle misure adottate e i progressi realizzati di cui al comma 5 si evince che l'osservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità alla fine del periodo di transizione non è realisticamente conseguibile.

 

     Art. 344 duodecies. (Comunicazione di informazioni all'AEAP) [1002]

     1. Fino al 1° gennaio 2021 l'IVASS fornisce all'AEAP informazioni sui seguenti aspetti, in coerenza con le disposizioni dell'Unione europea:

     a) disponibilità di garanzie a lungo termine nei prodotti assicurativi sul mercato italiano e comportamento delle imprese di assicurazione e di riassicurazione in quanto investitori a lungo termine;

     b) il numero di imprese di assicurazione e di riassicurazione che applicano l'aggiustamento di congruità, l'aggiustamento per la volatilità, l'estensione del periodo ammesso per il risanamento ai sensi dell'articolo 222, comma 2-ter, il sottomodulo del rischio azionario basato sulla durata e le misure transitorie di cui agli articoli 344-novies e 344-decies;

     c) l'impatto dell'aggiustamento di congruità, dell'aggiustamento per la volatilità, del meccanismo di aggiustamento simmetrico del fabbisogno standard del rischio azionario (equity risk charge), del sottomodulo del rischio azionario basato sulla durata relativa (duration) nonchè delle misure transitorie di cui agli articoli 344-novies e 344-decies sulla posizione finanziaria delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, a livello nazionale e in forma anonima per ciascuna impresa;

     d) gli effetti, sul comportamento delle imprese di assicurazione e di riassicurazione in materia di investimenti, dell'aggiustamento di congruità, dell'aggiustamento per la volatilità, del meccanismo di aggiustamento simmetrico del fabbisogno standard del rischio azionario (equity risk charge), e del sottomodulo del rischio azionario basato sulla durata, nonchè l'eventuale indebito alleggerimento dei requisiti patrimoniali;

     e) gli effetti di eventuali estensioni del periodo ammesso per il risanamento ai sensi dell'articolo 222, comma 2-ter, sugli sforzi profusi dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione per ripristinare il livello di fondi propri ammissibili destinati alla copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità oppure per ridurre il profilo di rischio al fine di garantire la conformità al requisito stesso;

     f) per le imprese di assicurazione e di riassicurazione che applicano le misure transitorie di cui agli articoli 344-novies e 344-decies, l'effettivo rispetto dei piani di transizione di cui all'articolo 344-undecies e le prospettive di riduzione della dipendenza dalle misure transitorie stesse, anche per quanto concerne quelle adottate o che si prevede che siano adottate dalle imprese e dall'IVASS, tenendo conto del contesto normativo dello Stato Italiano.

 

     Art. 344 terdecies. (Disposizioni transitorie riguardanti il rispetto del Requisito Patrimoniale Minimo) [1003]

     1. In deroga all'articolo 222-bis, le imprese di assicurazione e di riassicurazione che, al 31 dicembre 2015, rispettano il margine di solvibilità richiesto dalle disposizioni legislative e regolamentari in vigore a tale data ma non detengono fondi propri di base ammissibili sufficienti per coprire il Requisito Patrimoniale Minimo, si conformano alle disposizioni sul Requisito Patrimoniale Minimo di cui alla Sezione IV, Capo IV-bis, Titolo III, entro il 31 dicembre 2016.

     2. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assicurazione o riassicurazione è revocata, ai sensi dell'articolo 242, all'impresa di cui al comma 1 che non si è conformata alle disposizioni sul Requisito Patrimoniale Minimo di cui alla Sezione IV, Capo IV-bis, Titolo III, entro il 31 dicembre 2016.

 

     Art. 344 quaterdecies. (Obblighi di informativa sulle maggiorazioni di capitale) [1004]

     1. Fermi restando gli obblighi di informativa previsti da altre disposizioni di legge o regolamentari, l'impresa, sebbene siano stati comunicati i Requisiti Patrimoniali di Solvibilità ai sensi dell'articolo 47-septies, comma 2, lettera e), punto 2), sino al 31 dicembre 2020, pubblica senza separata evidenza la maggiorazione di capitale o l'impatto dei parametri specifici cui l'impresa deve ricorrere ai sensi dell'articolo 45-terdecies.

 

Capo IV

Disposizioni finali

 

     Art. 345. Istituzioni e enti esclusi

     1. Sono esclusi dall'ambito di applicazione delle disposizioni di cui al presente codice:

     a) le Amministrazioni pubbliche, gli enti di previdenza amministrati per legge dal Ministero dell'economia e delle finanze, gli istituti, gli enti, le casse ed i fondi comunque denominati che gestiscono, in favore dei lavoratori o di singole categorie professionali, forme di previdenza e di assistenza comprese in un regime legale obbligatorio;

     b) [la Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi riconosciuta con regio decreto 16 ottobre 1934, n. 2047, e successive modificazioni] [1005];

     c) la SACE Servizi assicurativi per il commercio estero S.p.a., di cui alla legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, limitatamente alle attività che beneficiano della garanzia dello Stato e fatto salvo quanto previsto al comma 2;

     d) il Fondo di solidarietà nazionale per la riassicurazione dei rischi agricoli istituito presso l'ISMEA dall'articolo 127 delle legge 23 dicembre 2000, n. 388, e disciplinato dagli articoli 2 e 4 del decreto-legge 13 settembre 2002 n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2002, n. 256;

     e) gli enti che garantiscono unicamente prestazioni in caso di decesso qualora le prestazioni siano erogate in natura o qualora l'importo della prestazione non superi il valore medio delle spese funerarie determinato nella misura di cui all'articolo 15, comma 1, lettera d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

     f) le società di mutuo soccorso costituite ai sensi della legge 15 aprile 1886, n. 3818, che provvedano direttamente al pagamento a favore degli iscritti di capitali o rendite di qualsiasi importo fatto salvo quanto previsto al comma 3;

     g) le associazioni agrarie di mutua assicurazione, costituite ai sensi della legge 7 luglio 1907, n. 526, e del regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1759, modificato dal regio decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2479, entrambi convertiti dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, a sua volta modificata dall'articolo 9 del regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1290, convertito dalla legge 12 febbraio 1935, n. 303.

     2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la SACE S.p.a. è sottoposta alle disposizioni dei capi I, II e III del titolo VIII del presente codice per le attività che beneficiano della garanzia dello Stato. Restano integralmente soggette alle disposizioni del presente codice le attività della SACE S.p.a. che non beneficiano della garanzia dello Stato.

     3. Le società di mutuo soccorso di cui al comma 1, lettera f), se contraggono impegni al pagamento a favore degli iscritti di capitali o rendite complessivamente superiori a euro centomila per ciascun esercizio sono sottoposte alle disposizioni del titolo IV in quanto compatibili. Qualora le medesime società stipulino contratti di assicurazione per conto degli iscritti, ai soci sono comunque fornite le informazioni di cui al titolo IX, capo III, e XII in quanto compatibili.

     4. Le casse di assistenza sanitaria autogestite sono sottoposte alle disposizioni del titolo IV in quanto compatibili.

 

     Art. 346. Attività di assistenza prestata da enti e società non assicurative

     1. Non costituisce esercizio di attività assicurativa nel ramo assistenza:

     a) la prestazione di servizi di manutenzione o riparazione, di assistenza a clienti e la sola indicazione o messa a disposizione, in qualità di semplice intermediario, di un aiuto;

     b) l'attività di assistenza effettuata da un soggetto residente o avente sede nel territorio della Repubblica in caso di incidente o di guasto meccanico di un veicolo avvenuti nel medesimo territorio, a condizione che l'attività stessa risulti limitata alle seguenti prestazioni:

     1) soccorso sul posto, effettuato utilizzando in prevalenza personale e mezzi propri;

     2) trasporto del veicolo fino all'officina più vicina o più idonea ad effettuare la riparazione ed eventuale accompagnamento, di regola con lo stesso mezzo di soccorso, del conducente e dei passeggeri fino al luogo più vicino, dal quale sia possibile proseguire il viaggio con altri mezzi.

     2. La disposizione di cui al comma 1, lettera b), si applica anche nel caso in cui l'incidente od il guasto siano avvenuti all'estero ed il soggetto che effettua il soccorso od il trasporto del veicolo sia un organismo, analogo ad altro esistente in Italia, del quale chi riceve l'assistenza è membro, che fornisce la prestazione in base ad un accordo di reciprocità con l'organismo nazionale, su semplice presentazione della tessera di membro e senza pagamento di alcun compenso aggiuntivo.

     3. L'attività di assistenza descritta al comma 1, lettera b), se effettuata da un'impresa di assicurazione, costituisce prestazione assicurativa nel ramo assistenza e, fatto salvo quanto previsto all'articolo 2, comma 5, può essere fornita solo da imprese autorizzate al ramo 18.

     4. L'IVASS disciplina, con regolamento, le condizioni di accesso e di esercizio, anche in deroga alle disposizioni dei titoli II, III e VIII, relative all'impresa di assicurazione che esercita unicamente l'attività di assistenza, allorchè l'attività comporti soltanto prestazioni in natura, sia limitata ad un ambito territoriale puramente locale e l'importo complessivo annuale dei ricavi non superi duecentomila euro.

 

     Art. 347. Potestà legislativa delle Regioni

     1. Lo Stato esercita la legislazione nella materia assicurativa ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) ed l), della Costituzione.

     2. Le Regioni a statuto speciale, alle quali sono riconosciuti, in base alle norme di attuazione dei rispettivi statuti, poteri nelle materie regolate dal presente codice, provvedono a emanare norme di attuazione nel rispetto delle disposizioni di principio non derogabili contenute nel codice medesimo.

     3. Sono riservati alla competenza del Ministro dello sviluppo economico e all'IVASS, secondo le norme dettate dal presente codice, i provvedimenti nei confronti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione ammesse al mutuo riconoscimento, delle imprese comunitarie che operano nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o di prestazione di servizi, delle sedi secondarie di imprese di assicurazione e di riassicurazione extracomunitarie, degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione [1006].

     4. Nei casi in cui la normativa regionale preveda l'adozione di provvedimenti nei confronti delle mutue di assicurazione di cui al titolo IV, con particolare riferimento al rilascio ed alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, all'approvazione delle modificazioni statutarie e all'approvazione delle operazioni di trasferimento del portafoglio, di trasformazione e di fusione o scissione, l'IVASS esprime, ai fini di vigilanza, un parere vincolante. Le valutazioni di vigilanza sono riservate all'IVASS.

     5. Sono inderogabili e prevalgono sulle contrarie disposizioni già emanate le norme dettate dai commi 3 e 4.

 

     Art. 348. (Esercizio congiunto dei rami vita e danni) [1007]

     1. In deroga all'obbligo di limitazione dell'oggetto sociale all'esercizio dei rami vita o dei rami danni, della relativa riassicurazione e delle operazioni connesse a tali attività, di cui all'articolo 11, comma 2, è consentito l'esercizio congiunto dei rami vita e danni alle imprese a ciò autorizzate alla data del 15 marzo 1979.

     2. L'impresa che, ai sensi del comma 1, esercita congiuntamente i rami vita e danni ha l'obbligo di tenere, per ciascuna delle due attività, una gestione distinta. L'IVASS stabilisce, con regolamento, i criteri e le modalità di rappresentazione della gestione separata, prevedendo l'obbligo di:

     a) indicare nello statuto quale parte del capitale, o del fondo di garanzia se mutua di assicurazione, e delle riserve patrimoniali è attribuita a ciascuna gestione;

     b) tenere le scritture contabili in modo che, per ciascuna gestione, siano evidenziati i relativi risultati. A tal fine tutte le entrate, in particolare i premi, le somme corrisposte dai riassicuratori, i redditi finanziari, e tutte le spese, in particolare le prestazioni di assicurazione, gli incrementi delle riserve tecniche, i premi di riassicurazione e le spese di gestione delle operazioni di assicurazione, sono ripartite in base alla loro origine;

     c) imputare ai conti gli elementi comuni alle due gestioni secondo un criterio di ripartizione approvato dall'IVASS.

     2-bis. Fatte salve le disposizioni in materia di requisiti patrimoniali di cui agli articoli 45-bis e 47-bis, l'impresa che esercita congiuntamente i rami vita e danni, calcola:

     a) un Requisito Patrimoniale Minimo nozionale vita rispetto all'attività di assicurazione o di riassicurazione vita, calcolato come se l'impresa esercitasse soltanto tale attività, sulla base delle scritture contabili separate di cui al comma 2, lettera b); e

     b) un Requisito Patrimoniale Minimo nozionale danni rispetto all'attività di assicurazione o riassicurazione danni, calcolato come se l'impresa esercitasse soltanto tale attività, sulla base delle scritture contabili separate di cui al comma 2, lettera b).

     2-ter. L'impresa che esercita congiuntamente i rami vita e danni, copre i requisiti seguenti con un importo equivalente di elementi di fondi propri di base ammissibili:

     a) il Requisito Patrimoniale Minimo nozionale vita rispetto all'attività della gestione vita;

     b) il Requisito Patrimoniale Minimo nozionale danni rispetto all'attività della gestione danni.

     2-quater. I requisiti minimi di cui al comma 2-ter che sono a carico della gestione vita e della gestione danni non sono sostenuti dall'altra gestione.

     2-quinquies. L'impresa in possesso dei requisiti minimi di cui ai commi 2-ter e 2-quater può, previa comunicazione all'IVASS, utilizzare gli elementi espliciti dei fondi propri ammissibili ancora disponibili per l'una o l'altra gestione per coprire il requisito patrimoniale di solvibilità di cui all'articolo 45-bis.

     2-sexies. L'IVASS, mediante l'analisi dei risultati delle attività di assicurazione delle gestioni vita e danni, verifica che siano rispettati i requisiti di cui ai commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies.

     2-septies. L'impresa che esercita congiuntamente i rami vita e danni elabora, in base alle scritture contabili, un documento da cui risultano in modo distinto gli elementi dei fondi propri di base ammissibili portati a copertura di ciascun requisito patrimoniale minimo nozionale di cui al comma 2-bis in conformità all'articolo 44-decies, comma 4.

     2-octies. Se l'importo degli elementi dei fondi propri di base ammissibili corrispondenti ad una delle due gestioni è insufficiente a coprire i requisiti minimi di cui al comma 2-ter, l'IVASS applica alla gestione in cui si riscontra tale insufficienza le misure previste dal presente codice, a prescindere dai risultati ottenuti nell'altra gestione.

     2-novies. In tali casi, in deroga al comma 2-quater, l'IVASS può autorizzare il trasferimento di elementi espliciti dei fondi propri di base ammissibili da una gestione all'altra.

     3. Le imprese di assicurazione con sede legale in altri Stati membri, che alla data di entrata in vigore del presente codice operano in regime di stabilimento o di prestazione di servizi e che sono autorizzate nei rispettivi Stati ad esercitare, congiuntamente uno o più rami vita e danni, possono continuare ad esercitare i medesimi rami nel territorio della Repubblica sia in regime di stabilimento che in regime di libertà di prestazione di servizi.

     4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle imprese che successivamente alla data di cui al comma 1 vengono autorizzate ad esercitare congiuntamente i rami vita e i rami infortuni e malattia, con obbligo di osservare le disposizioni di cui ai commi 2, lettera b), 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 2-sexies, 2-septies, 2-octies e 2-novies con il bilancio in corso alla data del rilascio dell'autorizzazione.

 

     Art. 349. Imprese di assicurazione aventi la sede legale nella Confederazione elvetica

     1. Le imprese di assicurazione che hanno sede legale nella Confederazione elvetica e che intendono esercitare nel territorio della Repubblica i rami danni non sono soggette alle disposizioni di cui al capo IV del titolo II e a quelle di cui al capo V del titolo III che sono individuate dall'IVASS con regolamento.

     2. Le imprese di cui al comma 1 devono unire alla richiesta di autorizzazione una dichiarazione rilasciata dall'autorità competente che attesti che l'impresa dispone del Requisito Patrimoniale di Solvibilità calcolato secondo quanto previsto al capo IV del titolo III [1008].

     3. Ai fini di cui al Titolo XV, le imprese di cui al comma 1 possono attribuire alla sede secondaria stabilita nel territorio della Repubblica le funzioni di direzione e coordinamento delle società del gruppo con sede legale in Italia. In tale caso la sede secondaria è considerata ultima società controllante italiana ai sensi dell'articolo 210, comma 2, ed è iscritta all'albo come impresa capogruppo ai sensi dell'articolo 210-ter, comma 1 [1009].

 

     Art. 350. Ricorsi giurisdizionali inerenti il registro degli intermediari ed il ruolo dei periti assicurativi

     1. I provvedimenti adottati dall'IVASS a norma del capo II del titolo IX in materia di diniego di iscrizione e di cancellazione dal registro degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione sono impugnabili, entro sessanta giorni dalla relativa comunicazione, dinnanzi al giudice amministrativo.

     2. I provvedimenti adottati dalla CONSAP a norma del capo VI del titolo X in materia di diniego di iscrizione e di cancellazione dal ruolo dei periti assicurativi sono impugnabili, entro sessanta giorni dalla relativa comunicazione, dinnanzi al giudice amministrativo [1010].

 

     Art. 351. Modifiche ad altre norme in materia assicurativa

     1. L'articolo 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576, è sostituito dal seguente:

     «Art. 4 (Funzioni dell'ISVAP). - 1. L'ISVAP, in conformità alla normativa dell'Unione europea in materia assicurativa e nell'ambito delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo, svolge le funzioni di vigilanza previste nel codice delle assicurazioni private.

     2. L'ISVAP svolge attività consultiva e di segnalazione nei confronti del Parlamento e del Governo, nell'ambito delle competenze per la regolazione e la vigilanza sul settore assicurativo.

     3. L'ISVAP, entro il 31 maggio di ogni anno, presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri, per la trasmissione al Parlamento, una relazione sull'attività svolta.

     4. Il bilancio preventivo e il rendiconto finanziario dell'ISVAP è soggetto al controllo della Corte dei conti.».

     2. Nell'articolo 14, primo comma, lettera d), della legge 12 agosto 1982, n. 576, le parole: «del contributo determinato ai sensi dell'articolo 25» sono sostituite dalle seguenti: «del gettito complessivo derivante dai contributi di vigilanza».

     3. Nell'articolo 23, primo comma, primo capoverso, della legge 12 agosto 1982, n. 576, le parole; «all'articolo 67, primo comma, del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 335, 336 e 337 del codice delle assicurazioni private».

     4. Nell'articolo 29, primo comma, della legge 12 agosto 1982, n. 576, le parole: «del contributo di vigilanza versato annualmente, dagli enti e dalle imprese di cui all'articolo 4, primo comma, della presente legge, ai sensi dell'articolo 67, primo comma, del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «complessivamente derivanti dai contributi di vigilanza di cui agli articoli 335, 336 e 337 del codice delle assicurazioni private». Nel secondo comma le parole: «del tesoro» sono sostituite dalle seguenti: «dell'economia e delle finanze».

     5. Dopo l'articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, è inserito il seguente:

     «Art. 1-bis (Raccordo con il codice delle assicurazioni private). - 1. Le indicazioni formali relative alle voci, alle lettere, ai numeri romani ed arabi contenute nelle disposizioni di cui agli articoli 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 38, 41, 55 e 56 si intendono riferite alle corrispondenti classificazioni utilizzate nello schema del bilancio di esercizio adottato con il regolamento di cui all'articolo 90, comma 1, del codice delle assicurazioni private.».

     6. Nel decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, le parole: «titoli quotati in borsa» sono sostituite dalle seguenti: «titoli quotati in mercati regolamentati» ovunque ricorrano.

     7. Nel comma 5 dell'articolo 16 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, le parole: «negli articoli 7 e 8 del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «nell'articolo 89, comma 1, del codice delle assicurazioni private».

     8. Nel comma 1 dell'articolo 24 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, le parole: «all'articolo 30, commi 1 e 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 41, commi 1 e 2, del codice delle assicurazioni private».

     9. Il comma 5 dell'articolo 20 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, è sostituito dal seguente: «5. E' eccezionalmente consentito il trasferimento di investimenti dalla classe D alla classe C dell'attivo, sulla base del valore corrente rilevato nel momento del trasferimento, qualora si determini un valore di attività superiore alle corrispondenti riserve tecniche, per effetto della liberazione dal vincolo di copertura degli impegni tecnici di quote di attività, nei casi previsti dall'ISVAP con regolamento. La nota integrativa deve indicare le motivazioni del trasferimento operato, nonchè specificare l'importo e la tipologia dell'investimento.».

     10. Nel comma 2 dell'articolo 31 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, le parole: «agli articoli 32, 33, 35, 36 e 37, commi 1 e 2, del presente decreto, nonchè quelle previste agli articoli 23, comma 2, 24, 25, 26 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, come modificati dall'articolo 80 del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 36 del codice delle assicurazioni private».

     11. Nel comma 3 dell'articolo 31 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, le parole: «agli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, come modificati dall'articolo 79 del presente decreto, nonchè quella prevista all'articolo 34 del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 37 del codice delle assicurazioni private».

     12. Nel comma 1 dell'articolo 44 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, le parole: «che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 2, comma 3, del codice delle assicurazioni private» e le parole: «che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 2, comma 1, del codice delle assicurazioni private».

     13. Nel comma 4 dell'articolo 45 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, le parole: «all'articolo 6, comma 1, lettera c), del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 90, comma 1, del codice delle assicurazioni private».

     14. Nel comma 2 dell'articolo 46 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, le parole: «all'articolo 6, comma 1, lettera c), del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 90, comma 1, del codice delle assicurazioni private».

 

     Art. 352. Coordinamento formale con altre norme di legge

     1. Nel comma 3 dell'articolo 120 del codice per la protezione dei dati personali le parole: «dell'articolo 2, comma 5-quater, del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 135 del codice delle assicurazioni private».

     2. Nell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, le parole: «del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 88, commi 1 e 2, e quelle di cui all'articolo 95, comma 2, del codice delle assicurazioni private». Nell'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, le parole: «dei decreti legislativi 17 marzo 1995, n. 174 e 175» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 1, comma 1, lettera t), del codice delle assicurazioni private».

     3. Nell'articolo 1, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, le parole: «lettera e) del decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 1, comma 1, lettera cc), del codice delle assicurazioni private».

     4. Nell'articolo 1, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, le parole: «le norme sulle assicurazioni e le relative disposizioni attuative» sono sostituite dalle seguenti: «il codice delle assicurazioni private».

     5. Nell'articolo 1, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, le parole: «e dell'articolo 10, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 20» sono sostituite dalle seguenti: «e dell'articolo 72, comma 2, del codice delle assicurazioni private».

     6. Nell'articolo 1, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, le parole: «e dell'articolo 10, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 20» sono sostituite dalle seguenti: «e dell'articolo 72, comma 2, del codice delle assicurazioni private».

     7. Nell'articolo 13, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, le parole: «dalla normativa in materia di assicurazioni private, incluse le disposizioni di cui alla legge 12 agosto 1982, n. 576» sono sostituite dalle seguenti: «dal titolo VII, capo III, e dal titolo XVI, capi I, II, III e IV del codice delle assicurazioni private».

     8. Sono fatti salvi i poteri attribuiti alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) dalla legge 23 agosto 2004, n. 243.

     8-bis. Nell'articolo 13, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, dopo l'espressione: «all'articolo 188», le parole: «, comma 1,» sono soppresse [1011].

     8-ter. Nell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente: «d) le misure previste dall'articolo 220-novies del CAP.» [1012].

     8-quater. Nell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, le parole «lettere da a-bis) a c)» sono sostituite con le parole «lettere da a-bis) a d)» [1013].

     8-quinquies. Nell'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, le parole: «di cui all'articolo 36» sono sostituite dalle seguenti:«di cui al regolamento previsto dall'articolo 90, comma 1,» [1014].

     8-sexies. Nell'articolo 31, comma 3, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, le parole: «all'articolo 37» sono sostituite dalle seguenti: «dal regolamento di cui all'articolo 90, comma 1,» [1015].

 

     Art. 353. Integrazioni alle disposizioni relative all'imposta sui premi delle assicurazioni private

     1. Dopo l'articolo 1 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, è inserito il seguente:

«Art. 1-bis (Imposta sui premi delle assicurazioni obbligatorie dei veicoli a motore e dei natanti). - 1. Le assicurazioni obbligatorie della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti sono soggette all'imposta sui premi nella misura del dodicivirgolacinque per cento. Tale misura resta ferma anche nel caso in cui con lo stesso contratto siano assicurati, insieme al rischio della responsabilità civile, anche altri rischi inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione.

     2. Per le quietanze inerenti al pagamento di somme in dipendenza di contratti di assicurazione di cui al precedente comma, rilasciate all'impresa assicuratrice dall'assicurato o dal danneggiato o loro aventi causa, anche se risultanti da atto formale o aventi effetto transattivo e anche se comprensive, oltre che dell'indennizzo, di spese e competenze legali e di altri diritti accessori previsti dalla polizza si applicano le disposizioni dell'articolo 16.

     3. Tutte le operazioni e gli atti necessari per il pagamento dei risarcimenti corrisposti dal Fondo di garanzia delle vittime della strada, nonchè quelli inerenti i rapporti fra CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a., gestione autonoma del Fondo di garanzia delle vittime della strada e le imprese assicuratrici, sono esenti da qualsiasi tassa e imposta indiretta sugli affari e dalle formalità della registrazione.».

     2. Nella tariffa in allegato A alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, è inserita la voce: «assicurazioni assistenza» ed è prevista un'aliquota pari al dieci per cento.

     3. Dopo l'articolo 2 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, è inserito il seguente:

     «Art. 2-bis (Sostituzione dell'impresa nella coassicurazione). - 1. Nel caso di subentro di un assicuratore in un rapporto di coassicurazione non è dovuta nuovamente l'imposta in relazione al premio ceduto all'assicuratore subentrante.».

     4. Dopo l'articolo 4 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, è inserito il seguente:

     «Art. 4-bis (Imposta sui premi dovuta sui contratti conclusi da imprese che operano in libera prestazione di servizi). - 1. Le imprese che intendono operare nel territorio della Repubblica in libera prestazione di servizi devono nominare un rappresentante fiscale ai fini del pagamento dell'imposta prevista dalla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni, dovuta sui premi relativi ai contratti conclusi.

     2. Il rappresentante deve avere la residenza nel territorio dello Stato e la nomina deve essere comunicata al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate di Roma e all'ISVAP.

     3. Le imprese di cui al comma 1, che dispongono nel territorio della Repubblica di un proprio stabilimento, possono far svolgere da tale stabilimento le funzioni attribuite al rappresentante fiscale.

     4. Il rappresentante fiscale deve tenere un registro, in cui vengono elencati distintamente i contratti assunti dall'impresa in regime di stabilimento e di libertà di prestazione di servizi con l'indicazione per ciascuno di essi delle generalità del contraente, del numero del contratto, della data di decorrenza e di quella di scadenza, della natura del rischio assicurato, dell'ammontare del premio o delle rate di premio incassate, dell'aliquota di imposta e dell'ammontare di questa. Il registro deve essere tenuto in ordine cronologico con riguardo alla data di incasso del premio, o della rata di premio, e i contratti vanno inclusi nel registro entro il mese successivo alla predetta data. Il rappresentante deve tenere anche una copia di ciascun contratto.

     5. Il rappresentante deve presentare ogni mese al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate di Roma la denuncia dei premi incassati nel mese precedente, distinguendo i premi stessi a seconda dell'aliquota d'imposta applicabile. Contestualmente alla denuncia il rappresentante corrisponde l'imposta dovuta.

     6. Si applicano al rappresentante fiscale le disposizioni previste dagli articoli 12, 24 e 28».

     5. Dopo l'articolo 6 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, è inserito il seguente:

     «Art. 6-bis (Imposta sui premi dovuta sui contratti stipulati in coassicurazione comunitaria). - 1. L'impresa che assume la posizione di coassicuratore delegatario, se stabilita nel territori o della Repubblica, è tenuta al pagamento dell'imposta di cui alla presente legge sull'importo globale del premio e degli accessori applicato al contratto stipulato con le modalità ed alle condizioni previste per la coassicurazione comunitaria, salvo il diritto a recuperare dagli altri coassicuratori la quota a loro carico.

     2. L'impresa che assume la posizione di coassicuratore delegatario, se non è stabilita nel territorio della Repubblica, è tenuta a nominare un proprio rappresentante ai fini del pagamento dell'imposta di cui al comma 1.».

 

Capo V

Abrogazioni

 

     Art. 354. Norme espressamente abrogate

     1. Fermo quanto disposto dall'articolo 20, comma 3, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, nel testo sostituito dall'articolo 1 della legge 23 luglio 2003, n. 229, sono o restano abrogati:

     il regio decreto 23 marzo 1922, n. 387;

     il regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63;

     il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449;

     la legge 24 dicembre 1969, n. 990;

     il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39;

     il decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 1978, n. 738;

     la legge 7 febbraio 1979, n. 48;

     gli articoli 5, commi 1, 2 e 3, 5-bis, 6, 6-bis, 7, 7-bis, 10, commi 5 e 6, e 25 della legge 12 agosto 1982, n. 576;

     la legge 28 novembre 1984, n. 792;

     la legge 22 ottobre 1986, n. 742;

     la legge 22 dicembre 1986, n. 772;

     la legge 7 agosto 1990, n. 242;

     la legge 9 gennaio 1991, n. 20;

     il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393;

     l'articolo 25 della legge 11 febbraio 1992, n. 157;

     la legge 17 febbraio 1992, n. 166;

     gli articoli 26, 30 e 33 della legge 19 febbraio 1992, n. 142;

     il decreto del Presidente della Repubblica in data 19 aprile 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 1993;

     il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385;

     l'articolo 12 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35;

     il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;

     il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;

     il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, ad eccezione degli articoli 2, 4, 5, 14, 15, 16, commi da 1 a 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, commi 2, 3 e 4, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48,49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 e 56;

     l'articolo 38 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

     il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373;

     l'articolo 45, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

     il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343;

     l'articolo 27, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

     il decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137;

     l'articolo 89 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

     gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della legge 5 marzo 2001, n. 57;

     il decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239;

     gli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 25 e 26 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;

     l'articolo 81, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

     il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 93;

     il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 190;

     il decreto legislativo 3 novembre 2003, n. 307;

     l'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.

     2. I regolamenti emanati dall'IVASS ai sensi del presente codice si adeguano inoltre ai principi ed alle opzioni recati dalle previgenti disposizioni di attuazione della normativa comunitaria.

     3. E' abrogata ogni altra disposizione incompatibile con il presente codice. Il rinvio alle disposizioni abrogate fatto da leggi, da regolamenti o da altre norme si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del presente codice e dei provvedimenti ivi previsti.

     4. Le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre trenta mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355. In caso di violazione si applicano, con la procedura sanzionatoria prevista dall'articolo 326, gli articoli di cui ai capi II, III, IV e V del titolo XVIII in relazione alle materie rispettivamente disciplinate [1016].

     5. Rimangono in vigore, in deroga al comma 4, e tengono luogo dei corrispondenti provvedimenti previsti nel presente codice i seguenti atti:

     a) i decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 26 maggio 1971, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 4 giugno 1971, e in data 12 ottobre 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 26 ottobre 1972, adottati ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 1969, n. 990;

     b) il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delle attività produttive, in data 3 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 211 dell'11 settembre 2003, adottato ai sensi dell'articolo 5 della legge 5 marzo 2001, n. 57, come modificato dall'articolo 23, comma 3, della legge 12 dicembre 2002, n. 273.

     5-bis. A decorrere dall'adozione del regolamento previsto dall'articolo 76, comma 1, sono o restano abrogati i seguenti atti:

     a) il decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 novembre 2011, n. 220, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 gennaio 2012, n. 6;

     b) il decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 aprile 2008, n. 99, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 giugno 2008, n. 130 [1017].

     6. L'IVASS, allo scopo di attuare l'obiettivo di semplificazione di cui alla legge 23 luglio 2003, n. 229, adotta, nell'ambito delle proprie competenze, le disposizioni previste dal presente codice con unico regolamento per ciascun titolo, abrogando integralmente ogni proprio previgente provvedimento a carattere generale.

     7. I contratti già conclusi alla data di entrata in vigore del presente codice restano regolati dalle norme anteriori.

 

     Art. 355. Entrata in vigore

     1. Il presente codice entra in vigore il 1° gennaio 2006.

     2. In sede di prima applicazione le disposizioni di attuazione sono emanate entro ventiquattro mesi dal termine di cui al comma 1.


[1] Nel presente decreto, le parole: «ISVAP» e «Ministro/Ministero delle attività produttive» sono state sostituite da «IVASS» e «Ministro/Ministero dello sviluppo economico» per effetto dell'art. 1, comma 213, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[2] Capoverso inserito dall'art. 3 del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 53.

[3] Lettera già sostituita dall'art. 1 del D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56 e così ulteriormente sostituita dall'art. 2 del D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147.

[4] Lettera inserita dall'art. 5 del D.Lgs. 30 luglio 2012, n. 130 e così modificata dall'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[5] Lettera inserita dall'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[6] Lettera inserita dall'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[7] Lettera inserita dall'art. 1 del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 4.

[8] Lettera inserita dall'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[9] Lettera inserita dall'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[10] Lettera inserita dall'art. 1 del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 4.

[11] Lettera inserita dall'art. 1 del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 4.

[12] Lettera inserita dall'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[13] Lettera inserita dall'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[14] Lettera inserita dall'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[15] Lettera inserita dall'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[16] Lettera inserita dall'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[17] Lettera inserita dall'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[18] Lettera inserita dall'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[19] Lettera sostituita dall'art. 1 del D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56 e così modificata dall'art. 3 del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 53.

[20] Lettera sostituita dall'art. 1 del D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56 e così modificata dall'art. 3 del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 53.

[21] Lettera inserita dall'art. 3 del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 53.

[22] Lettera inserita dall'art. 1 del D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56 e così sostituita dall'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[23] Lettera inserita dall'art. 1 del D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56.

[24] Lettera inserita dall'art. 1 del D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56, già modificata dall'art. 3 del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 53 e così ulteriormente modificata dall'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[25] Lettera inserita dall'art. 1 del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 4.

[26] Lettera inserita dall'art. 1 del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 4.

[27] Lettera inserita dall'art. 1 del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 4.

[28] Lettera così sostituita dall'art. 3 del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 53.

[29] Lettera abrogata dall'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[30] Lettera abrogata dall'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[31] Lettera inserita dall'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[32] Lettera inserita dall'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[33] Lettera inserita dall'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[34] Lettera inserita dall'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[35] Lettera abrogata dall'art. 4 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 21.

[36] Periodo soppresso dall'art. 1 del D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56.

[37] Lettera inserita dall'art. 1 del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 4.

[38] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 4.

[39] Lettera inserita dall'art. 1 del D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56.

[40] Lettera inserita dall'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[41] Lettera inserita dall'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[42] Lettera inserita dall'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[43] Lettera inserita dall'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[44] Lettera inserita dall'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[45] Lettera inserita dall'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[46] Lettera inserita dall'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[47] Lettera inserita dall'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[48] Lettera inserita dall'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[49] Lettera inserita dall'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[50] Lettera inserita dall'art. 1 del D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56.

[51] Lettera inserita dall'art. 1 del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 4.

[52] Numero così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 198.

[53] Numero aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 198 e così sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 22 novembre 2023, n. 184.

[54] Numero aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 198.

[55] Lettera già modificata dall'art. 1 del D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56 e così ulteriormente modificata dall'art. 1 del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 4.

[56] Lettera inserita dall'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74 e così modificata dall'art. 1 del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 4.

[57] Lettera inserita dall'art. 1 del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 4.

[58] Lettera inserita dall'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[59] Lettera così sostituita dall'art. 2 del D.Lgs. 22 novembre 2023, n. 184.

[60] Comma aggiunto dall'art. 2 del D.Lgs. 22 novembre 2023, n. 184.

[61] Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[62] Articolo inserito dall'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[63] Ogni riferimento all'ISVAP è ora da intendersi effettuato all'IVASS per effetto dell'art. 13 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 135.

[64] Comma inserito dall'art. 5 del D.Lgs. 30 luglio 2012, n. 130.

[65] Comma inserito dall'art. 5 del D.Lgs. 30 luglio 2012, n. 130 e così sostituito dall'art. 1, comma 4, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[66] Comma abrogato dall'art. 5 del D.Lgs. 30 luglio 2012, n. 130.

[67] Comma così sostituito dall'art. 1, comma 4, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[68] Comma inserito dall'art. 1, comma 4, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[69] Comma così modificato dall'art. 1, comma 5, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[70] Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 6, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[71] Rubrica così sostituita dall'art. 5 del D.Lgs. 30 luglio 2012, n. 130.

[72] Comma così modificato dall'art. 5 del D.Lgs. 30 luglio 2012, n. 130.

[73] Comma così modificato dall'art. 1, comma 7, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[74] Articolo inserito dall'art. 1, comma 8, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[75] Intitolazione inserita dall'art. 1, comma 201, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[76] Rubrica così sostituita dall'art. 1, comma 9, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[77] Comma così sostituito dall'art. 1, comma 9, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[78] Comma così sostituito dall'art. 1, comma 9, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[79] Comma sostituito dall'art. 5 del D.Lgs. 30 luglio 2012, n. 130 e così modificato dall'art. 1, comma 9, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[80] Comma inserito dall'art. 5 del D.Lgs. 30 luglio 2012, n. 130.

[81] Comma così modificato dall'art. 1, comma 9, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[82] Articolo inserito dall'art. 1, comma 10, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[83] Articolo inserito dall'art. 1, comma 10, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[84] Il Capo III-bis, artt. 10 quater - 10 quinquies, è stato inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 4.

[85] Il Capo III-bis, artt. 10 quater - 10 quinquies, è stato inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 4.

[86] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 2020, n. 187.

[87] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 2020, n. 187.

[88] Il Capo III-bis, artt. 10 quater - 10 quinquies, è stato inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 4.

[89] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 2020, n. 187.

[90] Lettera così modificata dall'art. 1, comma 11, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[91] Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 11, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[92] Lettera inserita dall'art. 1, comma 11, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[93] Lettera inserita dall'art. 1, comma 11, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[94] Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 11, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[95] Lettera già modificata dall'art. 4 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 21 e così ulteriormente modificata dall'art. 1, comma 11, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[96] Lettera inserita dall'art. 1, comma 11, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[97] Lettera così modificata dall'art. 1, comma 11, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[98] Comma inserito dall'art. 1, comma 11, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[99] Comma così modificato dall'art. 1, comma 11, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[100] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 11, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[101] Articolo inserito dall'art. 1, comma 12, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[102] Comma aggiunto dall'art. 28 della L. 23 dicembre 2021, n. 238.

[103] Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 13, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[104] Articolo così modificato dall'art. 1, comma 14, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[105] Articolo così modificato dall'art. 1, comma 15, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[106] Comma così modificato dall'art. 1, comma 16, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[107] Comma inserito dall'art. 1, comma 17, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[108] Comma così modificato dall'art. 1, comma 17, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[109] Comma così modificato dall'art. 1, comma 17, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[110] Comma così modificato dall'art. 1, comma 18, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[111] Comma così modificato dall'art. 1, comma 18, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[112] Comma abrogato dall'art. 1, comma 18, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[113] Comma così modificato dall'art. 1, comma 19, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[114] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 198.

[115] Comma così modificato dall'art. 1, comma 20, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[116] Comma così modificato dall'art. 1, comma 21, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[117] Articolo così modificato dall'art. 1, comma 22, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[118] Comma così modificato dall'art. 1, comma 23, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[119] La Sezione I, art. 29 bis, è stata inserita dall'art. 1, comma 24, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[120] La Sezione I, art. 29 bis, è stata inserita dall'art. 1, comma 24, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[121] Intitolazione inserita dall'art. 1, comma 202, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[122] Articolo sostituito dall'art. 1, comma 25, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[123] Comma così modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 10 maggio 2019, n. 49.

[124] Articolo inserito dall'art. 1, comma 26, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[125] Articolo inserito dall'art. 1, comma 26, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[126] Articolo inserito dall'art. 1, comma 26, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[127] Articolo inserito dall'art. 1, comma 26, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[128] Articolo inserito dall'art. 1, comma 26, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[129] Articolo inserito dall'art. 1, comma 26, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[130] Articolo inserito dall'art. 1, comma 26, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[131] Articolo inserito dall'art. 1, comma 26, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[132] Articolo inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 4.

[133] Articolo abrogato dall'art. 1, comma 27, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[134] Comma così modificato dall'art. 1, comma 28, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[135] Comma così modificato dall'art. 1, comma 28, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[136] Comma abrogato dall'art. 1, comma 28, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[137] Comma abrogato dall'art. 1, comma 29, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[138] Comma abrogato dall'art. 1, comma 29, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[139] Comma così sostituito dall'art. 1, comma 29, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[140] Comma abrogato dall'art. 1, comma 29, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[141] Comma abrogato dall'art. 1, comma 29, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[142] Comma inserito dall'art. 1, comma 29, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[143] Comma abrogato dall'art. 1, comma 29, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[144] Articolo abrogato dall'art. 1, comma 30, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[145] Comma così modificato dall'art. 1, comma 31, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[146] Articolo inserito dall'art. 1, comma 32, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[147] Articolo inserito dall'art. 1, comma 32, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[148] Il Capo I-bis, art. 35 quater, è stato inserito dall'art. 1, comma 33, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[149] Il Capo I-bis, art. 35 quater, è stato inserito dall'art. 1, comma 33, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[150] Rubrica così sostituita dall'art. 1, comma 203, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[151] Articolo abrogato dall'art. 1, comma 34, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[152] Articolo inserito dall'art. 1, comma 35, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[153] Articolo inserito dall'art. 1, comma 35, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[154] Articolo inserito dall'art. 1, comma 35, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[155] Articolo inserito dall'art. 1, comma 35, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[156] Articolo inserito dall'art. 1, comma 35, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[157] Comma così sostituito dall'art. 52 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla L. 24 aprile 2020, n. 27.

[158] Articolo inserito dall'art. 1, comma 35, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[159] Articolo inserito dall'art. 1, comma 35, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[160] Articolo inserito dall'art. 1, comma 35, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[161] Articolo inserito dall'art. 1, comma 35, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[162] Articolo inserito dall'art. 1, comma 35, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[163] Articolo inserito dall'art. 1, comma 35, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[164] Articolo abrogato dall'art. 1, comma 36, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[165] Articolo inserito dall'art. 2 del D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56.

[166] Comma così sostituito dall'art. 1, comma 37, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[167] Comma abrogato dall'art. 1, comma 37, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[168] Il Capo II bis, art. 37 ter, è stato inserito dall'art. 1, comma 38, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[169] Il Capo II bis, art. 37 ter, è stato inserito dall'art. 1, comma 38, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[170] Rubrica così sostituita dall'art. 1, comma 204, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[171] Rubrica così sostituita dall'art. 1, comma 39, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[172] Comma modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56 e così sostituito dall'art. 1, comma 39, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[173] Comma inserito dall'art. 1, comma 39, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[174] Comma inserito dall'art. 1, comma 39, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[175] Comma modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56, dall'art. 22 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 e così sostituito dall'art. 1, comma 39, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[176] Comma inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 4.

[177] Comma abrogato dall'art. 1, comma 39, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[178] Comma abrogato dall'art. 1, comma 39, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[179] Comma abrogato dall'art. 1, comma 39, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[180] Articolo abrogato dall'art. 1, comma 40, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[181] Articolo abrogato dall'art. 1, comma 41, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[182] Comma così sostituito dall'art. 1, comma 42, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[183] Comma così sostituito dall'art. 1, comma 42, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[184] Comma così sostituito dall'art. 1, comma 42, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[185] Rubrica così sostituita dall'art. 1, comma 43, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[186] Comma così sostituito dall'art. 1, comma 43, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[187] Comma inserito dall'art. 1, comma 43, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[188] Comma inserito dall'art. 1, comma 43, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[189] Comma così sostituito dall'art. 1, comma 43, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[190] Comma così modificato dall'art. 1, comma 43, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[191] Articolo inserito dall'art. 3 del D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56.

[192] Comma abrogato dall'art. 1, comma 44, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[193] Comma così sostituito dall'art. 1, comma 44, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[194] Comma abrogato dall'art. 1, comma 44, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[195] Articolo inserito dall'art. 3 del D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56 e abrogato dall'art. 1, comma 45, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[196] Comma così modificato dall'art. 1, comma 46, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[197] Comma abrogato dall'art. 1, comma 46, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[198] Rubrica così sostituita dall'art. 1, comma 205, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[199] Articolo abrogato dall'art. 1, comma 47, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[200] Lettera così modificata dall'art. 4 del D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56.

[201] Comma così modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56.

[202] Articolo inserito dall'art. 4 del D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56 e abrogato dall'art. 1, comma 48, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[203] Le Sezioni I e II, artt. 44 ter - 44 decies, sono state inserite dall'art. 1, comma 49, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[204] Le Sezioni I e II, artt. 44 ter - 44 decies, sono state inserite dall'art. 1, comma 49, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[205] Le Sezioni I e II, artt. 44 ter - 44 decies, sono state inserite dall'art. 1, comma 49, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[206] Le Sezioni I e II, artt. 44 ter - 44 decies, sono state inserite dall'art. 1, comma 49, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[207] Le Sezioni I e II, artt. 44 ter - 44 decies, sono state inserite dall'art. 1, comma 49, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[208] Le Sezioni I e II, artt. 44 ter - 44 decies, sono state inserite dall'art. 1, comma 49, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[209] Le Sezioni I e II, artt. 44 ter - 44 decies, sono state inserite dall'art. 1, comma 49, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[210] Articolo abrogato dall'art. 1, comma 50, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[211] Il Capo IV-bis, artt. 45 bis - 45 terdecies, è stato inserito dall'art. 1, comma 51, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[212] Il Capo IV-bis, artt. 45 bis - 45 terdecies, è stato inserito dall'art. 1, comma 51, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[213] Il Capo IV-bis, artt. 45 bis - 45 terdecies, è stato inserito dall'art. 1, comma 51, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[214] Il Capo IV-bis, artt. 45 bis - 45 terdecies, è stato inserito dall'art. 1, comma 51, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[215] Il Capo IV-bis, artt. 45 bis - 45 terdecies, è stato inserito dall'art. 1, comma 51, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[216] Il Capo IV-bis, artt. 45 bis - 45 terdecies, è stato inserito dall'art. 1, comma 51, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[217] Il Capo IV-bis, artt. 45 bis - 45 terdecies, è stato inserito dall'art. 1, comma 51, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[218] Il Capo IV-bis, artt. 45 bis - 45 terdecies, è stato inserito dall'art. 1, comma 51, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[219] Il Capo IV-bis, artt. 45 bis - 45 terdecies, è stato inserito dall'art. 1, comma 51, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[220] Il Capo IV-bis, artt. 45 bis - 45 terdecies, è stato inserito dall'art. 1, comma 51, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[221] Il Capo IV-bis, artt. 45 bis - 45 terdecies, è stato inserito dall'art. 1, comma 51, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[222] Il Capo IV-bis, artt. 45 bis - 45 terdecies, è stato inserito dall'art. 1, comma 51, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[223] Il Capo IV-bis, artt. 45 bis - 45 terdecies, è stato inserito dall'art. 1, comma 51, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[224] Articolo abrogato dall'art. 1, comma 52, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[225] Comma inserito dall'art. 4 del D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56.

[226] La Sezione III, artt. 46 bis - 46 quinquiesdecies, è stata inserita dall'art. 1, comma 53, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[227] La Sezione III, artt. 46 bis - 46 quinquiesdecies, è stata inserita dall'art. 1, comma 53, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[228] Comma inserito dall'art. 28 della L. 23 dicembre 2021, n. 238.

[229] La Sezione III, artt. 46 bis - 46 quinquiesdecies, è stata inserita dall'art. 1, comma 53, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[230] La Sezione III, artt. 46 bis - 46 quinquiesdecies, è stata inserita dall'art. 1, comma 53, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[231] La Sezione III, artt. 46 bis - 46 quinquiesdecies, è stata inserita dall'art. 1, comma 53, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[232] La Sezione III, artt. 46 bis - 46 quinquiesdecies, è stata inserita dall'art. 1, comma 53, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[233] La Sezione III, artt. 46 bis - 46 quinquiesdecies, è stata inserita dall'art. 1, comma 53, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[234] La Sezione III, artt. 46 bis - 46 quinquiesdecies, è stata inserita dall'art. 1, comma 53, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[235] La Sezione III, artt. 46 bis - 46 quinquiesdecies, è stata inserita dall'art. 1, comma 53, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[236] La Sezione III, artt. 46 bis - 46 quinquiesdecies, è stata inserita dall'art. 1, comma 53, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[237] La Sezione III, artt. 46 bis - 46 quinquiesdecies, è stata inserita dall'art. 1, comma 53, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[238] La Sezione III, artt. 46 bis - 46 quinquiesdecies, è stata inserita dall'art. 1, comma 53, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[239] La Sezione III, artt. 46 bis - 46 quinquiesdecies, è stata inserita dall'art. 1, comma 53, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[240] La Sezione III, artt. 46 bis - 46 quinquiesdecies, è stata inserita dall'art. 1, comma 53, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[241] La Sezione III, artt. 46 bis - 46 quinquiesdecies, è stata inserita dall'art. 1, comma 53, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[242] Articolo abrogato dall'art. 1, comma 54, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[243] La Sezione IV, artt. 47 bis - 47 ter, è stata inserita dall'art. 1, comma 55, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[244] La Sezione IV, artt. 47 bis - 47 ter, è stata inserita dall'art. 1, comma 55, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[245] La Sezione IV, artt. 47 bis - 47 ter, è stata inserita dall'art. 1, comma 55, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[246] Il Capo IV-ter, artt. 47 quater - 47 undecies, è stato inserito dall'art. 1, comma 55, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[247] Il Capo IV-ter, artt. 47 quater - 47 undecies, è stato inserito dall'art. 1, comma 55, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[248] Il Capo IV-ter, artt. 47 quater - 47 undecies, è stato inserito dall'art. 1, comma 55, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[249] Il Capo IV-ter, artt. 47 quater - 47 undecies, è stato inserito dall'art. 1, comma 55, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[250] Il Capo IV-ter, artt. 47 quater - 47 undecies, è stato inserito dall'art. 1, comma 55, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[251] Il Capo IV-ter, artt. 47 quater - 47 undecies, è stato inserito dall'art. 1, comma 55, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[252] Il Capo IV-ter, artt. 47 quater - 47 undecies, è stato inserito dall'art. 1, comma 55, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[253] Il Capo IV-ter, artt. 47 quater - 47 undecies, è stato inserito dall'art. 1, comma 55, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[254] Il Capo IV-ter, artt. 47 quater - 47 undecies, è stato inserito dall'art. 1, comma 55, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[255] Il Capo IV-quater, art. 47 duodecies, è stato inserito dall'art. 6 del D.Lgs. 10 maggio 2019, n. 49.

[256] Il Capo IV-quater, art. 47 duodecies, è stato inserito dall'art. 6 del D.Lgs. 10 maggio 2019, n. 49.

[257] Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 56, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[258] Articolo inserito dall'art. 1, comma 57, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[259] Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 58, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[260] Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 59, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[261] Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 60, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[262] Rubrica così sostituita dall'art. 1, comma 61, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[263] I Capi I e II, artt. 51 bis - 51 quater, sono stati inseriti dall'art. 1, comma 61, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[264] I Capi I e II, artt. 51 bis - 51 quater, sono stati inseriti dall'art. 1, comma 61, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[265] I Capi I e II, artt. 51 bis - 51 quater, sono stati inseriti dall'art. 1, comma 61, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[266] I Capi I e II, artt. 51 bis - 51 quater, sono stati inseriti dall'art. 1, comma 61, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[267] I Capi I e II, artt. 51 bis - 51 quater, sono stati inseriti dall'art. 1, comma 61, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[268] Intitolazione inserita dall'art. 1, comma 206, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[269] Articolo così modificato dall'art. 1, comma 62, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[270] Comma così modificato dall'art. 1, comma 63, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[271] Articolo abrogato dall'art. 1, comma 64, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[272] Comma così modificato dall'art. 1, comma 65, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[273] Comma abrogato dall'art. 1, comma 65, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[274] Rubrica così sostituita dall'art. 1, comma 66, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[275] Comma così sostituito dall'art. 1, comma 66, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[276] Comma abrogato dall'art. 1, comma 66, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[277] Comma così modificato dall'art. 1, comma 66, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[278] Comma modificato dall'art. 5 del D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56 e così sostituito dall'art. 1, comma 67, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[279] Comma già modificato dall'art. 5 del D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56, dall'art. 3 del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 53 e così ulteriormente modificato dall'art. 1, comma 67, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[280] Comma così modificato dall'art. 5 del D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56, che ha anche soppresso il secondo periodo.

[281] Articolo inserito dall'art. 5 del D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56 e così modificato dall'art. 1, comma 68, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[282] Comma modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56 e così sostituito dall'art. 1, comma 69, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[283] Lettera modificata dall'art. 6 del D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56 e così sostituita dall'art. 1, comma 70, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[284] Lettera inserita dall'art. 1, comma 70, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[285] Lettera inserita dall'art. 1, comma 70, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[286] Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 70, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[287] Lettera così modificata dall'art. 4 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 21.

[288] Lettera inserita dall'art. 1, comma 70, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[289] Lettera così modificata dall'art. 1, comma 70, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[290] Comma inserito dall'art. 28 della L. 23 dicembre 2021, n. 238.

[291] Comma così modificato dall'art. 1, comma 70, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[292] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 70, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[293] Articolo inserito dall'art. 6 del D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56.

[294] Comma così sostituito dall'art. 1, comma 71, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[295] Comma inserito dall'art. 1, comma 71, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[296] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 71, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[297] Articolo inserito dall'art. 6 del D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56.

[298] Articolo inserito dall'art. 6 del D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56.

[299] Articolo inserito dall'art. 6 del D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56.

[300] Articolo così sostituito dall'art. 7 del D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56.

[301] Articolo inserito dall'art. 7 del D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56 e così modificato dall'art. 1, comma 72, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[302] Comma aggiunto dall'art. 7 del D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56 e così modificato dall'art. 1, comma 73, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[303] Comma già sostituito dall'art. 8 del D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1, comma 74, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[304] Comma così modificato dall'art. 8 del D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56, che ha anche soppresso il secondo periodo.

[305] Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 75, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[306] Articolo inserito dall'art. 1, comma 76, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[307] Articolo già sostituito dall'art. 8 del D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1, comma 77, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[308] Articolo inserito dall'art. 1, comma 78, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[309] Articolo già sostituito dall'art. 8 del D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1, comma 79, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[310] Articolo inserito dall'art. 8 del D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56.

[311] Comma inserito dall'art. 1, comma 80, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[312] Comma inserito dall'art. 1, comma 80, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[313] Articolo abrogato dall'art. 1, comma 81, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[314] Comma così modificato dall'art. 8 del D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56.

[315] Articolo inserito dall'art. 8 del D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56 e così sostituito dall'art. 1, comma 82, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[316] Articolo inserito dall'art. 8 del D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56 e abrogato dall'art. 1, comma 83, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[317] Articolo inserito dall'art. 8 del D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56 e così sostituito dall'art. 1, comma 84, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[318] Articolo inserito dall'art. 8 del D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56 e abrogato dall'art. 1, comma 85, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[319] Articolo inserito dall'art. 8 del D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56 e così sostituito dall'art. 1, comma 86, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[320] Articolo inserito dall'art. 1, comma 87, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[321] Articolo inserito dall'art. 8 del D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56 e così modificato dall'art. 1, comma 88, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[322] Rubrica così sostituita dall'art. 9 del D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56.

[323] Articolo già sostituito dall'art. 9 del D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1, comma 89, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[324] Rubrica così sostituita dall'art. 1, comma 207, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[325] Comma già sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 21 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1, comma 90, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[326] Comma così sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 21.

[327] Comma inserito dall'art. 4 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 21.

[328] Comma così modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 21.

[329] Comma sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 21 e così modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 10 maggio 2019, n. 49.

[330] Comma inserito dall'art. 4 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 21 e così sostituito dall'art. 1, comma 90, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[331] Comma così sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 21.

[332] Comma già modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 21 e così ulteriormente modificato dall'art. 1, comma 91, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[333] Comma così modificato dall'art. 1, comma 91, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[334] Comma così sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 21.

[335] Comma così modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 21.

[336] Comma così modificato dall'art. 1, comma 92, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[337] Comma già modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 21 e così ulteriormente modificato dall'art. 1, comma 93, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[338] Articolo già modificato dall'art. 1, comma 94, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74 e così ulteriormente modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 84, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 4. Per il testo previgente, vedi infra.

[339] Articolo così modificato dall'art. 1, comma 94, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74. Testo previgente alle modifiche apportate dall'art. 3 del D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 84.

[340] Comma così sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 84, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 4. Per il testo previgente, vedi infra.

[341] Comma inserito dall'art. 3 del D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 84, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 4.

[342] Comma abrogato dall'art. 4 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 21.

[343] Comma già modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 21 e così ulteriormente modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 84, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 4. Per il testo previgente, vedi infra.

[344] Comma già modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 21 e così ulteriormente modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 84, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 4. Per il testo previgente, vedi infra.

[345] Testo previgente alle modifiche apportate dall'art. 3 del D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 84.

[346] Comma già modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 21 e così ulteriormente modificato dall'art. 1, comma 95, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[347] Comma abrogato dall'art. 4 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 21.

[348] Comma così modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 21.

[349] Comma così modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 21.

[350] Comma così modificato dall'art. 1, comma 96, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[351] Comma così sostituito dall'art. 1, comma 96, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[352] Comma così sostituito dall'art. 1, comma 96, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[353] Comma inserito dall'art. 1, comma 96, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[354] Comma inserito dall'art. 1, comma 96, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[355] Comma già modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 21 e così ulteriormente modificato dall'art. 1, comma 96, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[356] Articolo abrogato dall'art. 1, comma 97, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[357] Articolo così modificato dall'art. 1, comma 98, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[358] Capo abrogato dall'art. 1, comma 208, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[359] Il Capo IV è stato abrogato dall'art. 1, comma 208, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[360] Lettera aggiunta dall'art. 3 del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 53.

[361] Comma abrogato dall'art. 3 del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 53.

[362] Il Capo IV è stato abrogato dall'art. 1, comma 208, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[363] Comma così modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 53.

[364] Il Capo IV è stato abrogato dall'art. 1, comma 208, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[365] Comma così sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 53.

[366] Comma così sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 53.

[367] Comma così modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 53.

[368] Il Capo IV è stato abrogato dall'art. 1, comma 208, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[369] Il Capo IV è stato abrogato dall'art. 1, comma 208, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[370] Il Capo IV è stato abrogato dall'art. 1, comma 208, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[371] Articolo inserito dall'art. 3 del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 53. Il Capo IV è stato abrogato dall'art. 1, comma 208, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[372] Comma modificato dall'art. 10 del D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56 e abrogato dall'art. 1, comma 99, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[373] Comma così sostituito dall'art. 1, comma 100, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[374] Comma così sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 3 novembre 2008, n. 173.

[375] Comma così modificato dall'art. 1, comma 101, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[376] Comma così modificato dall'art. 1, comma 102, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[377] Comma così modificato dall'art. 1, comma 102, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[378] Comma abrogato dall'art. 1, comma 102, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[379] Comma abrogato dall'art. 1, comma 102, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[380] Alinea così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 32.

[381] Lettera inserita dall'art. 1 del D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 32.

[382] Comma inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 32 e così modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 17.

[383] Comma così modificato dall'art. 1, comma 103, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[384] Comma inserito dall'art. 3 del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 53.

[385] Comma così sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 53.

[386] Lettera così sostituita dall'art. 3 del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 53.

[387] Comma così modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 53.

[388] Alinea così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 32.

[389] Lettera aggiunta dall'art. 1 del D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 32.

[390] Comma inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 32 e così modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 17.

[391] Comma inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 32 e così modificato dall'art. 1, comma 104, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[392] Comma così modificato dall'art. 1, comma 105, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[393] Rubrica così sostituita dall'art. 41 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

[394] Rubrica così sostituita dall'art. 41 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

[395] Comma già sostituito dall'art. 41 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1, comma 106, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[396] Comma modificato dall'art. 41 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e così sostituito dall'art. 1, comma 106, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[397] Comma così sostituito dall'art. 41 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

[398] Comma abrogato dall'art. 41 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

[399] Articolo sostituito dall'art. 41 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e abrogato dall'art. 1, comma 107, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[400] Articolo sostituito dall'art. 41 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e così modificato dall'art. 1, comma 108, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[401] Articolo abrogato dall'art. 1, comma 109, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[402] Comma così modificato dall'art. 41 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

[403] Comma così modificato dall'art. 41 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

[404] Comma così modificato dall'art. 41 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

[405] Rubrica così sostituita dall'art. 1 del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 4.

[406] Articolo già sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 2020, n. 187.

[407] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 4.

[408] Articolo inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 4.

[409] Rubrica così sostituita dall'art. 1 del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 4.

[410] Articolo così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 4.

[411] Articolo inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 4.

[412] Rubrica così sostituita dall'art. 1 del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 4.

[413] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 4.

[414] Comma inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 4.

[415] Comma inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 4.

[416] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 4.

[417] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 2020, n. 187.

[418] Lettera inserita dall'art. 1 del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 4.

[419] Comma inserito dall'art. 2 del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 4.

[420] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 4.

[421] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 4.

[422] Comma inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 4.

[423] Comma inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 4.

[424] Comma inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 4.

[425] Comma inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 4.

[426] Comma inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 4.

[427] Comma inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 4.

[428] Comma inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 4.

[429] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 4.

[430] Articolo inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 4.

[431] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 2020, n. 187.

[432] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 2020, n. 187.

[433] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 2020, n. 187.

[434] Lettera così sostituita dall'art. 1 del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 4.

[435] Comma sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 4 e così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 2020, n. 187.

[436] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 4.

[437] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 4.

[438] Articolo già modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 4 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 2020, n. 187.

[439] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 4.

[440] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 4.

[441] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 4.

[442] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 4.

[443] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 4 e così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 2020, n. 187.

[444] Comma modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 4. La lett. g bis) è stata aggiunta dall'art. 1, comma 114, della L. 30 dicembre 2023, n. 213.

[445] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 4.

[446] Comma modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 4 e abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 2020, n. 187.

[447] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 2020, n. 187.

[448] Articolo inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 4.

[449] La Sezione I, artt. 116 - 116 ter, è stata inserita dall'art. 1 del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 4.

[450] La Sezione I, artt. 116 - 116 ter, è stata inserita dall'art. 1 del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 4.

[451] La Sezione I, artt. 116 - 116 ter, è stata inserita dall'art. 1 del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 4.

[452] La Sezione I, artt. 116 - 116 ter, è stata inserita dall'art. 1 del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 4.

[453] La Sezione II, artt. 116 quater - 116 quinquies, è stata inserita dall'art. 1 del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 4.

[454] La Sezione II, artt. 116 quater - 116 quinquies, è stata inserita dall'art. 1 del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 4.

[455] La Sezione II, artt. 116 quater - 116 quinquies, è stata inserita dall'art. 1 del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 4.

[456] La Sezione III, art. 116 sexies, è stata inserita dall'art. 1 del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 4.

[457] La Sezione III, art. 116 sexies, è stata inserita dall'art. 1 del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 4.

[458] La Sezione IV, art. 116 septies - 116 undecies, è stata inserita dall'art. 1 del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 4.

[459] La Sezione IV, art. 116 septies - 116 undecies, è stata inserita dall'art. 1 del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 4.

[460] La Sezione IV, art. 116 septies - 116 undecies, è stata inserita dall'art. 1 del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 4.

[461] La Sezione IV, art. 116 septies - 116 undecies, è stata inserita dall'art. 1 del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 4.

[462] La Sezione IV, art. 116 septies - 116 undecies, è stata inserita dall'art. 1 del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 4.

[463] La Sezione IV, art. 116 septies - 116 undecies, è stata inserita dall'art. 1 del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 4.

[464] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1351, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 e così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 4.

[465] Comma abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 4.

[466] Articolo inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 4.

[467] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 2020, n. 187.

[468] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 2020, n. 187.

[469] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 2020, n. 187.

[470] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 2020, n. 187.

[471] Articolo inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 4.

[472] Il previgente art. 120 è stato così sostituito dagli attuali artt. 120 - 120 quinquies per effetto dell'art. 1 del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 4.

[473] Il previgente art. 120 è stato così sostituito dagli attuali artt. 120 - 120 quinquies per effetto dell'art. 1 del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 4.

[474] Il previgente art. 120 è stato così sostituito dagli attuali artt. 120 - 120 quinquies per effetto dell'art. 1 del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 4.

[475] Il previgente art. 120 è stato così sostituito dagli attuali artt. 120 - 120 quinquies per effetto dell'art. 1 del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 4.

[476] Il previgente art. 120 è stato così sostituito dagli attuali artt. 120 - 120 quinquies per effetto dell'art. 1 del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 4.

[477] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 2020, n. 187.

[478] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 2020, n. 187.

[479] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 2020, n. 187.

[480] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 4.

[481] Il Capo III-bis, artt. 121 bis - 121 ter, è stato inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 4.

[482] Il Capo III-bis, artt. 121 bis - 121 ter, è stato inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 4.

[483] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 2020, n. 187.

[484] Il Capo III-bis, artt. 121 bis - 121 ter, è stato inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 4.

[485] Il Capo III-ter, artt. 121 quater - 121 octies, è stato inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 4.

[486] Il Capo III-ter, artt. 121 quater - 121 octies, è stato inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 4.

[487] Comma così modificato dall'art. 7 del D.Lgs. 25 novembre 2019, n. 165.

[488] Il Capo III-ter, artt. 121 quater - 121 octies, è stato inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 4.

[489] Il Capo III-ter, artt. 121 quater - 121 octies, è stato inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 4.

[490] Il Capo III-ter, artt. 121 quater - 121 octies, è stato inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 4.

[491] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 2020, n. 187.

[492] Il Capo III-ter, artt. 121 quater - 121 octies, è stato inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 4.

[493] Comma così sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 22 novembre 2023, n. 184.

[494] Comma inserito dall'art. 2 del D.Lgs. 22 novembre 2023, n. 184.

[495] Comma inserito dall'art. 2 del D.Lgs. 22 novembre 2023, n. 184.

[496] Comma inserito dall'art. 2 del D.Lgs. 22 novembre 2023, n. 184.

[497] Articolo inserito dall'art. 2 del D.Lgs. 22 novembre 2023, n. 184.

[498] Comma così modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 22 novembre 2023, n. 184.

[499] Comma inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 198.

[500] Comma così sostituito dall'art. 1, comma 212, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[501] Articolo così sostituito, da ultimo, dall'art. 2 del D.Lgs. 22 novembre 2023, n. 184.

[502] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 2020, n. 187.

[503] Comma inserito dall'art. 8 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla L. 4 agosto 2006, n. 248.

[504] Comma inserito dall'art. 8 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla L. 4 agosto 2006, n. 248.

[505] L'originario comma 1 è stato così sostituito dagli attuali commi 1, 1 bis e 1 ter per effetto dell'art. 1, comma 2, della L. 4 agosto 2017, n. 124.

[506] L'originario comma 1 è stato così sostituito dagli attuali commi 1, 1 bis e 1 ter per effetto dell'art. 1, comma 2, della L. 4 agosto 2017, n. 124.

[507] L'originario comma 1 è stato così sostituito dagli attuali commi 1, 1 bis e 1 ter per effetto dell'art. 1, comma 2, della L. 4 agosto 2017, n. 124.

[508] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 3, della L. 4 agosto 2017, n. 124.

[509] Articolo inserito dall'art. 2 del D.Lgs. 22 novembre 2023, n. 184.

[510] Articolo inserito dall'art. 1, comma 6, della L. 4 agosto 2017, n. 124.

[511] Comma così sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 22 novembre 2023, n. 184.

[512] Articolo inserito dall'art. 1, comma 6, della L. 4 agosto 2017, n. 124.

[513] Comma abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 4.

[514] Comma già modificato dall'art. 34 bis del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, dall'art. 1, comma 12, della L. 4 agosto 2017, n. 124 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 4.

[515] Comma inserito dall'art. 1, comma 13, della L. 4 agosto 2017, n. 124.

[516] Comma così sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 22 novembre 2023, n. 184.

[517] Comma inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 198 e abrogato dall'art. 2 del D.Lgs. 22 novembre 2023, n. 184.

[518] Comma inserito dall'art. 32 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 e abrogato dall'art. 2 del D.Lgs. 22 novembre 2023, n. 184.

[519] Comma già modificato dall'art. 32 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 22 novembre 2023, n. 184.

[520] Comma già modificato dall'art. 5 del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito dalla L. 2 aprile 2007, n. 40 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 22 novembre 2023, n. 184.

[521] Comma così sostituito dall'art. 32 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla L. 24 marzo 2012, n. 27.

[522] Comma aggiunto dall'art. 5 del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito dalla L. 2 aprile 2007, n. 40, già modificato dall'art. 1, comma 14, della L. 4 agosto 2017, n. 124 e così ulteriormente modificato dall'art. 55 bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157.

[523] Comma aggiunto dall'art. 5 del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito dalla L. 2 aprile 2007, n. 40 e così modificato dall'art. 1, comma 14, della L. 4 agosto 2017, n. 124.

[524] Comma inserito dall'art. 1, comma 14, della L. 4 agosto 2017, n. 124.

[525] Comma inserito dall'art. 12 del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8.

[526] Comma aggiunto dall'art. 5 del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito dalla L. 2 aprile 2007, n. 40.

[527] Comma aggiunto dall'art. 2 del D.Lgs. 22 novembre 2023, n. 184.

[528] Comma aggiunto dall'art. 2 del D.Lgs. 22 novembre 2023, n. 184.

[529] Rubrica così modificata dall'art. 32 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla L. 24 marzo 2012, n. 27.

[530] Comma così modificato dall'art. 32 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla L. 24 marzo 2012, n. 27.

[531] Comma così sostituito dall'art. 1, comma 28, della L. 4 agosto 2017, n. 124.

[532] Comma così sostituito dall'art. 32 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla L. 24 marzo 2012, n. 27.

[533] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 15, della L. 4 agosto 2017, n. 124.

[534] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 15, della L. 4 agosto 2017, n. 124.

[535] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 15, della L. 4 agosto 2017, n. 124.

[536] Comma aggiunto dall'art. 5 del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito dalla L. 2 aprile 2007, n. 40.

[537] Articolo sostituito dall'art. 1, comma 17, della L. 4 agosto 2017, n. 124.

[538] Alinea così modificato dall'art. 3 ter del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15.

[539] Alinea così modificato dall'art. 3 ter del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15.

[540] Lettera così modificata dall'art. 3 ter del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15.

[541] Comma così modificato dall'art. 3 ter del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15.

[542] Comma così modificato dall'art. 3 ter del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15.

[543] Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 19, della L. 4 agosto 2017, n. 124.

[544] Per l'aggiornamento degli importi di cui al presente comma, vedi, da ultimo, l'art. 1 del D.M. 16 luglio 2024 (G.U. 25 luglio 2024, n. 173).

[545] Articolo inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 198.

[546] Articolo inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 198.

[547] Articolo inserito dall'art. 2 del D.Lgs. 22 novembre 2023, n. 184.

[548] Articolo inserito dall'art. 1, comma 20, della L. 4 agosto 2017, n. 124.

[549] Comma abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 4.

[550] Comma già modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 198, sostituito dall'art. 32 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 e così ulteriormente modificato dall'art. 21 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221. Per una modifica del presente comma, vedi l'art. 125 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, in attesa di conversione.

[551] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 198. Per una modifica del presente comma, vedi l'art. 125 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, in attesa di conversione.

[552] Comma inserito dall'art. 32 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 e così modificato dall'art. 1, commi 21 e 22, della L. 4 agosto 2017, n. 124.

[553] Comma così sostituito dall'art. 32 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla L. 24 marzo 2012, n. 27.

[554] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 9, della L. 4 agosto 2017, n. 124.

[555] Articolo inserito dall'art. 1, comma 24, della L. 4 agosto 2017, n. 124.

[556] Comma così sostituito dall'art. 31 della L. 5 agosto 2022, n. 118, con la decorrenza ivi prevista. Il testo previgente reca: "2. Le disposizioni relative alla procedura prevista dall'articolo 149 non si applicano alle imprese di assicurazione con sede legale in altri Stati membri che operano nel territorio della Repubblica ai sensi degli articoli 23 e 24, salvo che le medesime abbiano aderito al sistema di risarcimento diretto."

[557] Articolo inserito dall'art. 34 ter del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla L. 24 marzo 2012, n. 27.

[558] Comma così modificato dall'art. 1, comma 111, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[559] Comma così modificato dall'art. 1, comma 111, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[560] Comma così sostituito dall'art. 1, comma 214, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[561] Comma così modificato dall'art. 1, comma 218, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[562] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 198.

[563] Comma così modificato dall'art. 1, commi 111 e 215, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[564] Comma così modificato dall'art. 1, comma 111, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[565] Comma così modificato dall'art. 1, commi 111 e 216, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[566] Comma così modificato dall'art. 1, comma 216, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[567] Articolo inserito dall'art. 1, comma 112, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[568] Articolo inserito dall'art. 1, comma 112, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[569] Articolo inserito dall'art. 22 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.

[570] Per una modifica del presente comma, vedi l'art. 125 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, in attesa di conversione.

[571] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 25, della L. 4 agosto 2017, n. 124.

[572] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 4.

[573] Comma abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 2020, n. 187.

[574] Alinea già modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 4 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 2020, n. 187.

[575] Lettera abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 4.

[576] Articolo così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 4.

[577] Il previgente art. 185 è stato così sostituito dagli attuali artt. 185 - 185 ter per effetto dell'art. 1 del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 4.

[578] Il previgente art. 185 è stato così sostituito dagli attuali artt. 185 - 185 ter per effetto dell'art. 1 del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 4.

[579] Il previgente art. 185 è stato così sostituito dagli attuali artt. 185 - 185 ter per effetto dell'art. 1 del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 4.

[580] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 4.

[581] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 4.

[582] Intitolazione inserita dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 2020, n. 187.

[583] Articolo inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 2020, n. 187.

[584] Intitolazione inserita dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 2020, n. 187.

[585] Intitolazione inserita dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 2020, n. 187.

[586] Articolo inserito dall'art. 1, comma 114, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[587] Articolo inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 4 e abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 2020, n. 187.

[588] Comma così modificato dall'art. 1, comma 115, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[589] Comma così modificato dall'art. 1, comma 115, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[590] Comma così modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 21.

[591] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 115, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74 e così sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 7 dicembre 2023, n. 207.

[592] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 115, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[593] Comma aggiunto dall'art. 2 del D.Lgs. 7 dicembre 2023, n. 207.

[594] Articolo così modificato dall'art. 1, comma 116, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[595] Comma così sostituito dall'art. 1, comma 117, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[596] Comma inserito dall'art. 1, comma 117, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[597] Comma inserito dall'art. 1, comma 117, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[598] Comma modificato dall'art. 41 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e così sostituito dall'art. 1, comma 117, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[599] Comma inserito dall'art. 1, comma 117, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[600] Comma così modificato dall'art. 1, comma 117, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[601] Comma inserito dall'art. 1, comma 117, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[602] Comma così modificato dall'art. 1, comma 117, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[603] Comma aggiunto dall'art. 41 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

[604] Comma aggiunto dall'art. 41 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

[605] Articolo inserito dall'art. 1, comma 118, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[606] Articolo sostituito dall'art. 1, comma 119, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[607] Numero così sostituito dall'art. 6 del D.Lgs. 10 maggio 2019, n. 49.

[608] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 4.

[609] Articolo così modificato dall'art. 1, comma 120, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[610] Comma aggiunto dall'art. 28 della L. 23 dicembre 2021, n. 238.

[611] Comma inserito dall'art. 1, comma 121, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[612] Comma inserito dall'art. 28 della L. 23 dicembre 2021, n. 238.

[613] Comma così modificato dall'art. 1, comma 121, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[614] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 121, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[615] Rubrica così modificata dall'art. 11 del D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56.

[616] Comma così modificato dall'art. 1, comma 122, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[617] Comma modificato dall'art. 11 del D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56 e così sostituito dall'art. 1, comma 122, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[618] Comma sostituito dall'art. 11 del D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56 e così modificato dall'art. 28 della L. 23 dicembre 2021, n. 238.

[619] Articolo inserito dall'art. 11 del D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56.

[620] Comma inserito dall'art. 1, comma 123, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[621] Comma inserito dall'art. 28 della L. 23 dicembre 2021, n. 238.

[622] Comma così modificato dall'art. 1, comma 123, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[623] Articolo inserito dall'art. 11 del D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56.

[624] Comma modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 21 e così sostituito dall'art. 1, comma 124, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[625] Comma così modificato dall'art. 11 del D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56.

[626] Comma già modificato dall'art. 12 del D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56 e così ulteriormente modificato dall'art. 1, comma 125, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[627] Comma già modificato dall'art. 12 del D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56 e così ulteriormente modificato dall'art. 1, comma 125, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[628] Lettera modificata dall'art. 12 del D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56 e così sostituita dall'art. 1, comma 125, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[629] Articolo già modificato dall'art. 12 del D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56 e così ulteriormente modificato dall'art. 1, comma 126, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[630] Comma già modificato dall'art. 12 del D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56 e così ulteriormente modificato dall'art. 1, comma 127, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[631] Comma già modificato dall'art. 12 del D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56 e così ulteriormente modificato dall'art. 1, comma 128, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[632] Lettera già modificata dall'art. 12 del D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56 e così ulteriormente modificata dall'art. 1, comma 128, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[633] Comma già modificato dall'art. 12 del D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56 e così ulteriormente modificato dall'art. 1, comma 129, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[634] Rubrica così sostituita dall'art. 1, comma 130, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[635] Rubrica inserita dall'art. 1, comma 131, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74 e così sostituita dall'art. 1 del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 4.

[636] Comma così modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56.

[637] Alinea così modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56.

[638] Comma così modificato dall'art. 1, comma 132, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[639] Articolo inserito dall'art. 1, comma 133, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[640] Rubrica modificata dall'art. 13 del D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56 e così sostituita dall'art. 4 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 21.

[641] Comma modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56, già sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 21 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1, comma 134, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[642] Comma aggiunto dall'art. 4 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 21.

[643] Comma aggiunto dall'art. 4 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 21 e così modificato dall'art. 1, comma 134, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[644] Comma così modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56.

[645] Comma inserito dall'art. 1, comma 135, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[646] Comma già modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56 e così ulteriormente modificato dall'art. 1, comma 135, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[647] Comma inserito dall'art. 1, comma 135, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[648] Articolo inserito dall'art. 1, comma 136, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[649] Articolo inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 4.

[650] Articolo abrogato dall'art. 1, comma 137, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[651] Comma così modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56.

[652] Lettera così modificata dall'art. 13 del D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56.

[653] Lettera così modificata dall'art. 13 del D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56.

[654] Lettera così modificata dall'art. 13 del D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56.

[655] Inserita dall'art. 1, comma 138, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[656] Articolo inserito dall'art. 1, comma 139, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[657] Articolo inserito dall'art. 1, comma 139, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[658] Articolo abrogato dall'art. 1, comma 140, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[659] Comma così modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56.

[660] Comma così modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56.

[661] Articolo inserito dall'art. 1, comma 141, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[662] Articolo inserito dall'art. 1, comma 141, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[663] Articolo inserito dall'art. 1, comma 141, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[664] Articolo inserito dall'art. 1, comma 141, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[665] Articolo inserito dall'art. 1, comma 141, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[666] Articolo inserito dall'art. 1, comma 141, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[667] Articolo inserito dall'art. 1, comma 141, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[668] Comma così modificato dall'art. 28 della L. 23 dicembre 2021, n. 238.

[669] Comma così modificato dall'art. 28 della L. 23 dicembre 2021, n. 238.

[670] Inserita dall'art. 1, comma 142, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[671] Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 143, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[672] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 4.

[673] Articolo inserito dall'art. 1, comma 144, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[674] Articolo inserito dall'art. 1, comma 144, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[675] Articolo inserito dall'art. 28 della L. 23 dicembre 2021, n. 238.

[676] Rubrica così sostituita dall'art. 1, comma 145, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[677] Rubrica così sostituita dall'art. 1, comma 146, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[678] Articolo già sostituito dall'art. 14 del D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56, modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 53 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1, comma 147, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[679] Articolo inserito dall'art. 3 del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 53 e così sostituito dall'art. 1, comma 148, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[680] Articolo inserito dall'art. 1, comma 149, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[681] Articolo inserito dall'art. 1, comma 149, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[682] Articolo abrogato dall'art. 1, comma 150, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[683] Comma così modificato dall'art. 14 del D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56.

[684] Il Capo II, artt. 212 bis - 214 ter, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 151, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[685] Articolo abrogato dall'art. 1, comma 150, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[686] Comma così modificato dall'art. 15 del D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56.

[687] Comma così modificato dall'art. 15 del D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56.

[688] Il Capo II, artt. 212 bis - 214 ter, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 151, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[689] Il Capo II, artt. 212 bis - 214 ter, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 151, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[690] Il Capo II, artt. 212 bis - 214 ter, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 151, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[691] Il Capo II, artt. 212 bis - 214 ter, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 151, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[692] Il Capo II, artt. 212 bis - 214 ter, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 151, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[693] Il Capo III, artt. 215 bis - 216 decies, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 153, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[694] Articolo abrogato dall'art. 1, comma 152, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[695] Comma così sostituito dall'art. 16 del D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56.

[696] Lettera così modificata dall'art. 16 del D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56.

[697] Comma così modificato dall'art. 16 del D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56.

[698] Comma così modificato dall'art. 16 del D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56.

[699] Il Capo III, artt. 215 bis - 216 decies, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 153, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[700] Il Capo III, artt. 215 bis - 216 decies, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 153, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[701] Il Capo III, artt. 215 bis - 216 decies, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 153, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[702] Il Capo III, artt. 215 bis - 216 decies, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 153, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[703] Il Capo III, artt. 215 bis - 216 decies, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 153, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[704] Il Capo III, artt. 215 bis - 216 decies, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 153, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[705] Il Capo III, artt. 215 bis - 216 decies, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 153, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[706] Il Capo III, artt. 215 bis - 216 decies, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 153, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[707] Il Capo III, artt. 215 bis - 216 decies, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 153, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[708] Il Capo III, artt. 215 bis - 216 decies, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 153, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[709] Il Capo III, artt. 215 bis - 216 decies, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 153, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[710] Il Capo III, artt. 215 bis - 216 decies, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 153, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[711] Il Capo III, artt. 215 bis - 216 decies, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 153, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[712] Il Capo III, artt. 215 bis - 216 decies, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 153, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[713] Il Capo IV, artt. 217 bis - 217 septies, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 155, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[714] Articolo abrogato dall'art. 1, comma 154, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[715] Comma così modificato dall'art. 17 del D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56.

[716] Comma così modificato dall'art. 17 del D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56.

[717] Il Capo IV, artt. 217 bis - 217 septies, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 155, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[718] Il Capo IV, artt. 217 bis - 217 septies, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 155, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[719] Comma così modificato dall'art. 28 della L. 23 dicembre 2021, n. 238.

[720] Il Capo IV, artt. 217 bis - 217 septies, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 155, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[721] Il Capo IV, artt. 217 bis - 217 septies, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 155, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[722] Il Capo IV, artt. 217 bis - 217 septies, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 155, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[723] Il Capo IV, artt. 217 bis - 217 septies, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 155, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[724] Articolo abrogato dall'art. 1, comma 156, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[725] Comma così modificato dall'art. 17 del D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56.

[726] Comma sostituito dall'art. 17 del D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56 e così modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 53.

[727] Comma sostituito dall'art. 17 del D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56 e così modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 53.

[728] Comma così modificato dall'art. 17 del D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56.

[729] Articolo abrogato dall'art. 1, comma 156, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[730] Lettera così modificata dall'art. 17 del D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56.

[731] Lettera già modificata dall'art. 17 del D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56 e così ulteriormente modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 53.

[732] Lettera così modificata dall'art. 17 del D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56.

[733] Articolo abrogato dall'art. 1, comma 156, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[734] Comma così modificato dall'art. 17 del D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56.

[735] Comma sostituito dall'art. 17 del D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56 e così modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 53.

[736] Il Capo IV-bis, artt. 220 bis - 220 ter, è stato inserito dall'art. 1, comma 157, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[737] Il Capo IV-bis, artt. 220 bis - 220 ter, è stato inserito dall'art. 1, comma 157, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[738] Il Capo IV-bis, artt. 220 bis - 220 ter, è stato inserito dall'art. 1, comma 157, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[739] Il Capo IV-ter, artt. 220 quater - 220 octies, è stato inserito dall'art. 1, comma 157, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[740] Il Capo IV-ter, artt. 220 quater - 220 octies, è stato inserito dall'art. 1, comma 157, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[741] Il Capo IV-ter, artt. 220 quater - 220 octies, è stato inserito dall'art. 1, comma 157, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[742] Il Capo IV-ter, artt. 220 quater - 220 octies, è stato inserito dall'art. 1, comma 157, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[743] Il Capo IV-ter, artt. 220 quater - 220 octies, è stato inserito dall'art. 1, comma 157, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[744] Il Capo IV-ter, artt. 220 quater - 220 octies, è stato inserito dall'art. 1, comma 157, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[745] Il Capo IV-quater, art. 220 novies, è stato inserito dall'art. 1, comma 157, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[746] Il Capo IV-quater, art. 220 novies, è stato inserito dall'art. 1, comma 157, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[747] Articolo inserito dall'art. 1, comma 158, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[748] Comma modificato dall'art. 18 del D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56 e così sostituito dall'art. 1, comma 159, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[749] Lettera così modificata dall'art. 18 del D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56.

[750] Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 160, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[751] Articolo inserito dall'art. 1, comma 162, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[752] Articolo inserito dall'art. 1, comma 162, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[753] Articolo abrogato dall'art. 1, comma 161, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[754] Comma così modificato dall'art. 18 del D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56.

[755] Comma così modificato dall'art. 18 del D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56.

[756] Comma così modificato dall'art. 18 del D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56.

[757] Comma così modificato dall'art. 18 del D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56.

[758] Comma aggiunto dall'art. 18 del D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56.

[759] Articolo inserito dall'art. 1, comma 162, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[760] Articolo inserito dall'art. 1, comma 162, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[761] Comma così modificato dall'art. 18 del D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56.

[762] Comma così modificato dall'art. 18 del D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56.

[763] Comma già modificato dall'art. 18 del D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56 e così ulteriormente modificato dall'art. 1, comma 163, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[764] Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 164, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[765] Articolo inserito dall'art. 1, comma 165, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[766] Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 166, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[767] Articolo abrogato dall'art. 1, comma 167, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[768] Comma già modificato dall'art. 18 del D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56 e così ulteriormente modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 53.

[769] Lettera così modificata dall'art. 18 del D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56.

[770] Comma così modificato dall'art. 19 del D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56.

[771] Comma così modificato dall'art. 1, comma 168, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[772] Comma così modificato dall'art. 19 del D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56.

[773] Comma così modificato dall'art. 19 del D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56.

[774] Comma abrogato dall'art. 1, comma 169, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[775] Comma così modificato dall'art. 19 del D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56.

[776] Comma così modificato dall'art. 19 del D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56.

[777] Comma così sostituito dall'art. 1, comma 170, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[778] Comma così sostituito dall'art. 1, comma 171, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[779] Comma così modificato dall'art. 370 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 389.

[780] Comma così sostituito dall'art. 1, comma 172, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[781] Comma inserito dall'art. 1, comma 172, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[782] Comma così sostituito dall'art. 1, comma 173, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[783] Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 174, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[784] Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 115, della L. 30 dicembre 2023, n. 213.

[785] Comma così sostituito dall'art. 1, comma 174, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[786] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 174, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[787] Comma così modificato dall'art. 1, comma 175, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[788] Articolo così modificato dall'art. 1, comma 176, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[789] Comma così modificato dall'art. 20 del D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56.

[790] Comma già modificato dall'art. 21 del D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56 e così ulteriormente modificato dall'art. 370 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 389.

[791] Comma così sostituito dall'art. 1, comma 177, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[792] Comma così modificato dall'art. 370 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 389.

[793] Comma così modificato dall'art. 370 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 389.

[794] Comma così modificato dall'art. 370 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 389.

[795] Comma così modificato dall'art. 370 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 389.

[796] Comma così modificato dall'art. 370 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 389.

[797] Comma così modificato dall'art. 370 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 389.

[798] Comma così modificato dall'art. 1, comma 178, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[799] Comma così modificato dall'art. 1, comma 211, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[800] Comma così modificato dall'art. 370 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 389.

[801] Comma così modificato dall'art. 370 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 389.

[802] Comma sostituito dall'art. 1, comma 179, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74 e così modificato dall'art. 370 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 389.

[803] Comma così modificato dall'art. 370 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 389.

[804] Comma già modificato dall'art. 1, comma 180, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74 e così ulteriormente modificato dall'art. 370 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 389.

[805] Comma così modificato dall'art. 370 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 389.

[806] Rubrica così sostituita dall'art. 21 del D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56.

[807] Comma così modificato dall'art. 21 del D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56.

[808] Comma inserito dall'art. 1, comma 181, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[809] Comma così modificato dall'art. 370 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 389.

[810] Comma aggiunto dall'art. 21 del D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56.

[811] Rubrica così sostituita dall'art. 21 del D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56.

[812] Comma così modificato dall'art. 370 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 389.

[813] Comma così modificato dall'art. 370 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 389.

[814] Comma così modificato dall'art. 370 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 389.

[815] Comma già modificato dall'art. 21 del D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56 e così ulteriormente modificato dall'art. 1, comma 182, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[816] Comma così modificato dall'art. 370 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 389.

[817] Comma così modificato dall'art. 370 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 389.

[818] Il Capo VI-bis, artt. 274 bis - 274 quaterdecies, è stato inserito dall'art. 1, comma 113, della L. 30 dicembre 2023, n. 213.

[819] Il Capo VI-bis, artt. 274 bis - 274 quaterdecies, è stato inserito dall'art. 1, comma 113, della L. 30 dicembre 2023, n. 213.

[820] Il Capo VI-bis, artt. 274 bis - 274 quaterdecies, è stato inserito dall'art. 1, comma 113, della L. 30 dicembre 2023, n. 213.

[821] Il Capo VI-bis, artt. 274 bis - 274 quaterdecies, è stato inserito dall'art. 1, comma 113, della L. 30 dicembre 2023, n. 213.

[822] Il Capo VI-bis, artt. 274 bis - 274 quaterdecies, è stato inserito dall'art. 1, comma 113, della L. 30 dicembre 2023, n. 213.

[823] Il Capo VI-bis, artt. 274 bis - 274 quaterdecies, è stato inserito dall'art. 1, comma 113, della L. 30 dicembre 2023, n. 213.

[824] Il Capo VI-bis, artt. 274 bis - 274 quaterdecies, è stato inserito dall'art. 1, comma 113, della L. 30 dicembre 2023, n. 213.

[825] Il Capo VI-bis, artt. 274 bis - 274 quaterdecies, è stato inserito dall'art. 1, comma 113, della L. 30 dicembre 2023, n. 213.

[826] Il Capo VI-bis, artt. 274 bis - 274 quaterdecies, è stato inserito dall'art. 1, comma 113, della L. 30 dicembre 2023, n. 213.

[827] Il Capo VI-bis, artt. 274 bis - 274 quaterdecies, è stato inserito dall'art. 1, comma 113, della L. 30 dicembre 2023, n. 213.

[828] Il Capo VI-bis, artt. 274 bis - 274 quaterdecies, è stato inserito dall'art. 1, comma 113, della L. 30 dicembre 2023, n. 213.

[829] Il Capo VI-bis, artt. 274 bis - 274 quaterdecies, è stato inserito dall'art. 1, comma 113, della L. 30 dicembre 2023, n. 213.

[830] Il Capo VI-bis, artt. 274 bis - 274 quaterdecies, è stato inserito dall'art. 1, comma 113, della L. 30 dicembre 2023, n. 213.

[831] Il Capo VI-bis, artt. 274 bis - 274 quaterdecies, è stato inserito dall'art. 1, comma 113, della L. 30 dicembre 2023, n. 213.

[832] Il Capo VII, artt. 275 - 282, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 183, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[833] Il Capo VII, artt. 275 - 282, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 183, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[834] Il Capo VII, artt. 275 - 282, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 183, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[835] Comma così modificato dall'art. 370 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 389.

[836] Il Capo VII, artt. 275 - 282, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 183, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[837] Il Capo VII, artt. 275 - 282, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 183, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[838] Il Capo VII, artt. 275 - 282, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 183, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[839] Il Capo VII, artt. 275 - 282, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 183, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[840] Il Capo VII, artt. 275 - 282, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 183, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[841] Comma così modificato dall'art. 370 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 389.

[842] Il Capo VII, artt. 275 - 282, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 183, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[843] Lettera così sostituita dall'art. 2 del D.Lgs. 22 novembre 2023, n. 184.

[844] Lettera inserita dall'art. 2 del D.Lgs. 22 novembre 2023, n. 184.

[845] Lettera aggiunta dall'art. 1 del D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 198.

[846] Lettera aggiunta dall'art. 1 del D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 198.

[847] Comma già modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 198 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 22 novembre 2023, n. 184.

[848] Comma così sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 22 novembre 2023, n. 184.

[849] Comma aggiunto dall'art. 2 del D.Lgs. 22 novembre 2023, n. 184.

[850] Articolo inserito dall'art. 2 del D.Lgs. 22 novembre 2023, n. 184.

[851] Articolo così modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 22 novembre 2023, n. 184.

[852] Comma inserito dall'art. 2 del D.Lgs. 22 novembre 2023, n. 184.

[853] Comma inserito dall'art. 2 del D.Lgs. 22 novembre 2023, n. 184.

[854] Comma inserito dall'art. 2 del D.Lgs. 22 novembre 2023, n. 184.

[855] Comma così modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 22 novembre 2023, n. 184.

[856] Comma inserito dall'art. 2 del D.Lgs. 22 novembre 2023, n. 184.

[857] Comma così modificato dall'art. 1, comma 209, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[858] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 15 maggio 2023, n. 70.

[859] Comma già modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 198 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 22 novembre 2023, n. 184.

[860] Comma già modificato dall'art. 1, comma 211, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 22 novembre 2023, n. 184.

[861] Comma già modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 198, dall'art. 1, comma 210, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 22 novembre 2023, n. 184.

[862] Comma così modificato dall'art. 1, comma 210, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[863] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 198.

[864] Comma così modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 22 novembre 2023, n. 184.

[865] Articolo così sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 22 novembre 2023, n. 184.

[866] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 198.

[867] Comma così modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 22 novembre 2023, n. 184.

[868] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 198.

[869] Comma così sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 22 novembre 2023, n. 184.

[870] Comma così modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 22 novembre 2023, n. 184.

[871] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 15 maggio 2023, n. 70.

[872] Comma aggiunto dall'art. 2 del D.Lgs. 22 novembre 2023, n. 184.

[873] Comma inserito dall'art. 2 del D.Lgs. 22 novembre 2023, n. 184.

[874] Comma inserito dall'art. 2 del D.Lgs. 22 novembre 2023, n. 184.

[875] Comma inserito dall'art. 2 del D.Lgs. 22 novembre 2023, n. 184.

[876] Comma inserito dall'art. 2 del D.Lgs. 22 novembre 2023, n. 184.

[877] Comma così sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 22 novembre 2023, n. 184.

[878] Lettera aggiunta dall'art. 2 del D.Lgs. 22 novembre 2023, n. 184.

[879] Comma inserito dall'art. 2 del D.Lgs. 22 novembre 2023, n. 184.

[880] Comma inserito dall'art. 2 del D.Lgs. 22 novembre 2023, n. 184.

[881] Comma inserito dall'art. 2 del D.Lgs. 22 novembre 2023, n. 184.

[882] Comma inserito dall'art. 2 del D.Lgs. 22 novembre 2023, n. 184.

[883] Comma così modificato dall'art. 1, comma 28, della L. 4 agosto 2017, n. 124.

[884] Rubrica così sostituita dall'art. 1 del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 4. Per il testo previgente, vedi infra.

[885] Comma abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 4.

[886] Comma abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 4.

[887] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 4. Per il testo previgente, vedi infra.

[888] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 4. Per il testo previgente, vedi infra.

[889] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 4. Per il testo previgente, vedi infra.

[890] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 4.

[891] Articolo inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 4.

[892] Rubrica così sostituita dall'art. 1 del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 4. Per il testo previgente, vedi infra.

[893] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 4.

[894] Comma così sostituito dall'art. 22 del D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56.

[895] Comma inserito dall'art. 1, comma 184, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[896] Comma così modificato dall'art. 1, comma 184, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[897] Comma così modificato dall'art. 1, comma 184, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[898] Articolo già sostituito dall'art. 1, comma 185, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74 e ulteriormente sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 4. Per il testo previgente, vedi infra.

[899] Lettera così sostituita dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 2020, n. 187.

[900] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 2020, n. 187.

[901] Articolo inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 4.

[902] Articolo inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 4.

[903] Articolo inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 4.

[904] Articolo inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 4.

[905] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 4. Per il testo previgente, vedi infra.

[906] Articolo inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 4.

[907] Articolo inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 4.

[908] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 2020, n. 187.

[909] Articolo inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 4.

[910] Articolo inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 4.

[911] Articolo inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 4.

[912] Lettera così modificata dall'art. 3 del D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 84.

[913] Articolo inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 4.

[914] Articolo sostituito dall'art. 1, comma 187, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74 e abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 4.

[915] Capo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 4.

[916] Il Capo III è stato abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 4.

[917] Il Capo III è stato abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 4.

[918] Comma così modificato dall'art. 1, comma 4, della L. 4 agosto 2017, n. 124.

[919] Il Capo III è stato abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 4.

[920] Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 28, della L. 4 agosto 2017, n. 124. Il Capo III è stato abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 4.

[921] Il Capo III è stato abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 4.

[922] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 198.

[923] Capo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 4.

[924] Il Capo IV è stato abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 4.

[925] Il Capo IV è stato abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 4.

[926] Il Capo IV è stato abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 4.

[927] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 4. Per il testo previgente, vedi infra.

[928] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 4. Per il testo previgente, vedi infra.

[929] Comma sostituito dall'art. 41 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 4.

[930] Comma abrogato dall'art. 41 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

[931] Rubrica così sostituita dall'art. 41 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

[932] Comma già modificato dall'art. 41 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 4. Per il testo previgente, vedi infra.

[933] Comma così modificato dall'art. 41 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

[934] Articolo abrogato dall'art. 1, comma 188, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[935] Comma così modificato dall'art. 41 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

[936] Rubrica così sostituita dall'art. 1 del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 4. Per il testo previgente, vedi infra.

[937] Rubrica così sostituita dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 2020, n. 187.

[938] Articolo sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 4. Per il testo previgente, vedi infra.

[939] Alinea così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 2020, n. 187.

[940] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 2020, n. 187.

[941] Rubrica così sostituita dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 2020, n. 187.

[942] Articolo inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 4.

[943] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 2020, n. 187.

[944] Articolo inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 4.

[945] Articolo inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 4.

[946] Articolo inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 4.

[947] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 2020, n. 187.

[948] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 2020, n. 187.

[949] Articolo inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 4.

[950] Articolo inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 4.

[951] Articolo inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 4.

[952] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 2020, n. 187.

[953] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 2020, n. 187.

[954] Articolo inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 4 e così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 2020, n. 187.

[955] Rubrica così sostituita dall'art. 1 del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 4. Per il testo previgente, vedi infra.

[956] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 4. Per il testo previgente, vedi infra.

[957] Comma abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 4.

[958] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 4. Per il testo previgente, vedi infra.

[959] Articolo inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 4 e così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 2020, n. 187.

[960] Articolo inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 4.

[961] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 2020, n. 187.

[962] Articolo inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 4 e così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 2020, n. 187.

[963] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 4.

[964] Comma così sostituito dall'art. 3 dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

[965] Comma così sostituito dall'art. 1, comma 189, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[966] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 4.

[967] Comma abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 4.

[968] Comma abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 4.

[969] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 4. Per il testo previgente, vedi infra.

[970] Lettera così sostituita dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 2020, n. 187.

[971] Comma già sostituito dall'art. 1, comma 36, della L. 4 agosto 2017, n. 124 e ulteriormente sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 4. Per il testo previgente, vedi infra.

[972] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 4 e così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 2020, n. 187.

[973] Rubrica così sostituita dall'art. 1 del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 4. Per il testo previgente, vedi infra.

[974] Articolo così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 4. Per il testo previgente, vedi infra.

[975] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 4. Per il testo previgente, vedi infra.

[976] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 4. Per il testo previgente, vedi infra.

[977] Articolo inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 4.

[978] Testo previgente alle modifiche apportate dall'art. 1 del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, applicabile fino alla data ivi prevista dall'art. 4.

[979] Rubrica così sostituita dall'art. 1, comma 217, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[980] Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 191, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[981] Lettera aggiunta dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 2020, n. 187.

[982] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 2020, n. 187.

[983] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 2020, n. 187.

[984] Comma così sostituito dall'art. 1, comma 191, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[985] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 2020, n. 187.

[986] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 2020, n. 187.

[987] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 4.

[988] Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 192, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[989] Articolo abrogato dall'art. 1, comma 193, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[990] Il Capo III-bis, artt. 344 bis - 344 quaterdecies, è stato inserito dall'art. 1, comma 194, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[991] Il Capo III-bis, artt. 344 bis - 344 quaterdecies, è stato inserito dall'art. 1, comma 194, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[992] Il Capo III-bis, artt. 344 bis - 344 quaterdecies, è stato inserito dall'art. 1, comma 194, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[993] Il Capo III-bis, artt. 344 bis - 344 quaterdecies, è stato inserito dall'art. 1, comma 194, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[994] Il Capo III-bis, artt. 344 bis - 344 quaterdecies, è stato inserito dall'art. 1, comma 194, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[995] Il Capo III-bis, artt. 344 bis - 344 quaterdecies, è stato inserito dall'art. 1, comma 194, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[996] Il Capo III-bis, artt. 344 bis - 344 quaterdecies, è stato inserito dall'art. 1, comma 194, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[997] Il Capo III-bis, artt. 344 bis - 344 quaterdecies, è stato inserito dall'art. 1, comma 194, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[998] Il Capo III-bis, artt. 344 bis - 344 quaterdecies, è stato inserito dall'art. 1, comma 194, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[999] Il Capo III-bis, artt. 344 bis - 344 quaterdecies, è stato inserito dall'art. 1, comma 194, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[1000] Lettera così sostituita dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 2020, n. 187.

[1001] Il Capo III-bis, artt. 344 bis - 344 quaterdecies, è stato inserito dall'art. 1, comma 194, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[1002] Il Capo III-bis, artt. 344 bis - 344 quaterdecies, è stato inserito dall'art. 1, comma 194, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[1003] Il Capo III-bis, artt. 344 bis - 344 quaterdecies, è stato inserito dall'art. 1, comma 194, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[1004] Il Capo III-bis, artt. 344 bis - 344 quaterdecies, è stato inserito dall'art. 1, comma 194, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[1005] Lettera abrogata dall'art. 1, comma 195, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[1006] Comma così modificato dall'art. 1, comma 196, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[1007] Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 197, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[1008] Comma così modificato dall'art. 1, comma 198, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[1009] Comma così sostituito dall'art. 1, comma 198, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[1010] Comma così modificato dall'art. 1, comma 199, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[1011] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 200, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[1012] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 200, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[1013] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 200, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[1014] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 200, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[1015] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 200, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[1016] Comma già modificato dall'art. 4 del D.L. 3 giugno 2008, n. 97, convertito dalla L. 2 agosto 2008, n. 129, dall'art. 16 del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, dall'art. 23 del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 e così ulteriormente modificato dall'art. 9 del D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25.

[1017] Comma inserito dall'art. 1, comma 219, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.