§ 4.4.60 – Regolamento 21 giugno 1999, n. 1260.
Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio recante disposizioni generali sui Fondi strutturali.


Settore:Normativa europea
Materia:4. politica regionale e strumenti strutturali
Capitolo:4.4 coordinamento dei fondi strutturali
Data:21/06/1999
Numero:1260


Sommario
Art. 1.  Obiettivi.
Art. 2.  Mezzi e compiti.
Art. 3.  Obiettivo n. 1.
Art. 4.  Obiettivo n. 2.
Art. 5.  Obiettivo n. 3.
Art. 6.  Sostegno transitorio.
Art. 7.  Risorse e concentrazione.
Art. 8.  Complementarità e partenariato.
Art. 9.  Definizioni.
Art. 10.  Coordinamento.
Art. 11.  Addizionalità.
Art. 12.  Compatibilità.
Art. 13.  Ambito geografico.
Art. 14.  Durata e revisione.
Art. 15.  Preparazione e approvazione.
Art. 16.  Piani.
Art. 17.  Quadri comunitari di sostegno.
Art. 18.  Programmi operativi.
Art. 19.  Documenti unici di programmazione.
Art. 20.  Contenuto.
Art. 21.  Elaborazione, approvazione e attuazione.
Art. 22.  Azioni innovative.
Art. 23.  Assistenza tecnica.
Art. 24.  Approvazione delle azioni innovative e dell'assistenza tecnica.
Art. 25.  Definizione.
Art. 26.  Approvazione ed esecuzione.
Art. 27.  Sovvenzione globale.
Art. 28.  Decisione relativa alla partecipazione dei Fondi.
Art. 29.  Diversificazione dei tassi di partecipazione.
Art. 30.  Requisiti per l'ammissione.
Art. 31.  Impegni di bilancio.
Art. 32.  Pagamenti.
Art. 33.  Utilizzazione dell'euro.
Art. 34.  Gestione da parte dell'autorità di gestione.
Art. 35.  Comitati di sorveglianza.
Art. 36.  Indicatori per la sorveglianza.
Art. 37.  Rapporto annuale e rapporto finale di esecuzione.
Art. 38.  Disposizioni generali.
Art. 39.  Rettifiche finanziarie.
Art. 40.  Disposizioni generali.
Art. 41.  Valutazione ex ante.
Art. 42.  Valutazione intermedia.
Art. 43.  Valutazione ex post.
Art. 44.  Assegnazione della riserva di efficacia ed efficienza.
Art. 45.  Rapporti.
Art. 46.  Informazione e pubblicità.
Art. 47.  Disposizioni generali.
Art. 48.  Comitato per lo sviluppo e la riconversione delle regioni.
Art. 49.  Comitato di cui all'articolo 147 del trattato.
Art. 50.  Comitato per le strutture agrarie e lo sviluppo rurale.
Art. 51.  Comitato per le strutture del settore della pesca e dell'acquacoltura.
Art. 52.  Disposizioni transitorie.
Art. 53.  Modalità di applicazione.
Art. 54.  Abrogazione.
Art. 55.  Clausola di riesame.
Art. 56.  Entrata in vigore.


§ 4.4.60 – Regolamento 21 giugno 1999, n. 1260. [1]

Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio recante disposizioni generali sui Fondi strutturali.

(G.U.C.E. 26 giugno 1999, n. L 161).

 

TITOLO 1

PRINCIPI GENERALI

 

CAPO I

OBIETTIVI E COMPITI

 

     Art. 1. Obiettivi.

     L'azione che la Comunità svolge attraverso i Fondi strutturali, il Fondo di coesione, il Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), sezione "garanzia", la Banca europea per gli investimenti (BEI) e gli altri strumenti finanziari esistenti è volta al conseguimento degli obiettivi generali enunciati dagli articoli 158 e 160 del trattato. I Fondi strutturali, la BEI e gli altri strumenti finanziari esistenti contribuiscono, ciascuno in maniera appropriata, al conseguimento dei tre obiettivi prioritari seguenti:

     1) promuovere lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle regioni che presentano ritardi nello sviluppo (in prosieguo: "l'obiettivo n. 1");

     2) favorire la riconversione economica e sociale delle zone con difficoltà strutturali (in prosieguo: "l'obiettivo n. 2");

     3) favorire l'adeguamento e l'ammodernamento delle politiche e dei sistemi di istruzione, formazione e occupazione (in prosieguo: "l'obiettivo n. 3"). Questo obiettivo prevede interventi finanziari in regioni non interessate dall'obiettivo n. 1 e fornisce un quadro di riferimento politico per l'insieme delle azioni a favore delle risorse umane su un territorio nazionale, salve le specificità regionali. Nel perseguire tali obiettivi la Comunità, per il tramite dei Fondi, contribuisce a promuovere uno sviluppo armonioso, equilibrato e duraturo delle attività economiche, lo sviluppo dell'occupazione e delle risorse umane, la tutela e il miglioramento dell'ambiente e l'eliminazione delle ineguaglianze, nonché la promozione della parità tra uomini e donne.

 

          Art. 2. Mezzi e compiti.

     1. Ai sensi del presente regolamento, per "Fondi strutturali" si intendono il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo (FES), il Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), sezione "orientamento" e lo strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP) (in prosieguo: "i Fondi").

     2. Conformemente agli articoli 33, 146 e 160 del trattato, i Fondi contribuiscono, ciascuno in base alla propria specifica disciplina, al conseguimento degli obiettivi n. 1, n. 2 e n. 3, secondo lo schema seguente:

     a) obiettivo n. 1: FESR, FSE, FEAOG, sezione "orientamento" e SFOP,

     b) obiettivo n. 2: FESR e FSE,

     c) obiettivo n. 3: FSE.

     3. Lo SFOP contribuisce alle azioni strutturali nel settore della pesca per le regioni che non rientrano nell'obiettivo n. 1 secondo il regolamento (CE) n. 1263/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo allo strumento finanziario di orientamento della pesca.

Il FEAOG, sezione "garanzia" contribuisce al conseguimento dell'obiettivo n. 2 secondo il regolamento (CE) n. 1257/1999.

     4. I Fondi contribuiscono al finanziamento di iniziative comunitarie e alla promozione di azioni innovative e di assistenza tecnica. Le misure di assistenza tecnica sono attuate nell'ambito della programmazione definita dagli articoli da 13 a 27, oppure su iniziativa della Commissione, conformemente all'articolo 23.

     5. Le altre risorse del bilancio comunitario che possono essere utilizzate per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 sono segnatamente quelle destinate alle altre azioni a finalità strutturale e al Fondo di coesione. La Commissione e gli Stati membri assicurano che l'azione dei Fondi sia coerente con le altre politiche ed azioni comunitarie, in particolare in materia di occupazione, parità tra uomini e donne, politica sociale e formazione professionale, politica agricola comune, politica comune della pesca, trasporti, energia e reti transeuropee, e che si integri con le esigenze di tutela ambientale nella definizione ed esecuzione dell'azione dei Fondi.

     6. La BEI contribuisce al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 conformemente alle procedure previste dal proprio statuto. Gli altri strumenti finanziari esistenti che, ciascuno in base alla propria specifica disciplina, possono contribuire al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 sono segnatamente il Fondo europeo per gli investimenti e la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) (prestiti, garanzie), in prosieguo: "gli altri strumenti finanziari".

 

CAPO II

REQUISITI GEOGRAFICI DI AMMISSIONE AGLI OBIETTIVI PRIORITARI

 

          Art. 3. Obiettivo n. 1.

     1. L'obiettivo n. 1 concerne le regioni corrispondenti al livello II della nomenclatura delle unità territoriali statistiche (NUTS II) il cui prodotto interno lordo (PIL) pro capite, misurato sulla base degli standard del potere d'acquisto e calcolato con riferimento ai dati comunitari disponibili degli ultimi tre anni, disponibili al 26 marzo 1999, è inferiore al 75% della media comunitaria.

     Per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia l'obiettivo n. 1 concerne le regioni corrispondenti al livello NUTS II il cui prodotto interno lordo (PIL) pro capite, misurato in base alla parità del potere d'acquisto e calcolato con riferimento ai dati comunitari degli anni 1997-1998-1999 sia inferiore al 75 % della media comunitaria al momento della conclusione dei negoziati di adesione.

     Esso concerne inoltre le regioni ultraperiferiche (dipartimenti francesi d'oltremare, Azzorre, Madera e isole Canarie), tutte al di sotto della soglia del 75% e le zone rientranti nell'obiettivo n. 6, previsto dal protocollo n. 6 dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, durante il periodo 1995-1999. [2]

     2. La Commissione, in stretta osservanza del paragrafo 1, primo e secondo comma, stabilisce l'elenco delle regioni cui si applica l'obiettivo n. 1, salvo il disposto dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'articolo 7, paragrafo 4, secondo comma.

     Tale elenco è valido per sette anni a decorrere dal 1o gennaio 2000. Per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia tale elenco è valido dalla data di adesione sino al 31 dicembre 2006. [3]

 

          Art. 4. Obiettivo n. 2.

     1. Le regioni in cui si applica l'obiettivo n. 2 sono quelle aventi problemi strutturali la cui riconversione economica e sociale deve essere favorita conformemente all'articolo 1, punto 2, e la cui popolazione o superficie sono sufficientemente significative. Esse comprendono, in particolare, le zone in fase di mutazione socioeconomica nei settori dell'industria e dei servizi, le zone rurali in declino, le zone urbane in difficoltà e le zone dipendenti dalla pesca che si trovano in una situazione di crisi.

     2. La Commissione e gli Stati membri assicurano che gli interventi vengano effettivamente concentrati verso le zone più gravemente colpite e nell'ambito geografico più appropriato. La popolazione delle zone di cui al paragrafo 1 rappresenta al massimo il 18% della popolazione totale della Comunità. Su tale base, la Commissione definisce un massimale di popolazione per Stato membro in base agli elementi seguenti:

     a) popolazione totale delle regioni NUTS III di ciascuno Stato membro, conformi ai criteri di cui ai paragrafi 5 e 6;

     b) gravità dei problemi strutturali a livello nazionale in ciascuno Stato membro rispetto agli altri Stati membri interessati, valutata in base ai livelli della disoccupazione totale e della disoccupazione di lunga durata fuori dalle regioni cui si applica l'obiettivo n. 1;

     c) necessità di fare in modo che ciascuno Stato membro contribuisca equamente allo sforzo globale di concentrazione di cui al presente comma; la riduzione massima della popolazione delle zone cui si applica l'obiettivo n. 2 resta nei limiti di un terzo rispetto alla popolazione delle zone cui si applicano, nel 1999, gli obiettivi n. 2 e n. 5b di cui al regolamento (CEE) n. 2052/88. La Commissione trasmette agli Stati membri tutte le informazioni di cui dispone riguardo ai criteri di cui ai paragrafi 5 e 6.

     Per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia il massimale di popolazione per il sostegno a titolo dell'obiettivo 2 rappresenta il 31 % della popolazione di tutte le regioni NUTS II incluse nell'obiettivo 2 in ciascuno di questi paesi. [4]

     3. Entro il limite dei massimali di cui al paragrafo 2, gli Stati membri propongono alla Commissione l'elenco delle zone significative che rappresentano:

     a) le regioni di livello NUTS III, o le zone maggiormente colpite all'interno di tali regioni, conformi ai criteri di cui al paragrafo 5 o al paragrafo 6;

     b) le zone conformi ai criteri di cui ai paragrafi 7 o 8 o ai criteri specifici dello Stato membro a norma del paragrafo 9.

     Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le statistiche e le altre informazioni, riferite al più appropriato livello geografico, che le sono necessarie per valutare le proposte.

     4. Sulla scorta delle informazioni di cui al paragrafo 3, la Commissione, in stretta concertazione con lo Stato membro interessato definisce l'elenco delle zone cui si applica l'obiettivo n. 2, tenendo conto delle priorità nazionali, senza pregiudizio dell'articolo 6, paragrafo 2. Le zone conformi ai criteri di cui ai paragrafi 5 e 6 coprono almeno il 50% della popolazione delle zone cui si applica l'obiettivo n. 2 in ciascuno Stato membro, salvo eccezione debitamente giustificata da circostanze oggettive.

     5. Le zone in fase di mutazione socioeconomica nel settore dell'industria, di cui al paragrafo 1, debbono corrispondere o appartenere ad una unità territoriale di livello NUTS III conforme ai criteri seguenti:

     a) tasso medio di disoccupazione superiore alla media comunitaria registrato negli ultimi tre anni;

     b) tasso di occupazione nel settore industriale rispetto all'occupazione complessiva, pari o superiore alla media comunitaria per qualsiasi anno di riferimento a decorrere dal 1985;

     c) flessione constatata dell'occupazione nel settore industriale rispetto all'anno di riferimento di cui alla lettera b).

     6. Le zone rurali di cui al paragrafo 1 debbono corrispondere o appartenere ad una unità territoriale di livello NUTS III conforme ai criteri seguenti:

     a) densità di popolazione inferiore a 100 abitanti per km2, oppure tasso di occupazione in agricoltura, rispetto all'occupazione complessiva, pari o superiore al doppio della media comunitaria per qualsiasi anno di riferimento a decorrere dal 1985; oppure

     b) tasso medio di disoccupazione superiore alla media comunitaria registrato negli ultimi tre anni, oppure diminuzione della popolazione rispetto al 1985.

     7. Le zone urbane di cui al paragrafo 1 sono zone densamente popolate, conformi ad almeno uno dei criteri seguenti:

     a) tasso di disoccupazione di lunga durata superiore alla media comunitaria;

     b) elevato livello di povertà, comprese condizioni abitative precarie;

     c) situazione ambientale particolarmente degradata;

     d) elevato tasso di criminalità e di delinquenza;

     e) basso livello d'istruzione della popolazione.

     8. Le zone dipendenti dalla pesca di cui al paragrafo 1 sono zone costiere nelle quali il tasso di occupazione nel settore dalla pesca rispetto all'occupazione complessiva raggiunge un livello significativo e che sono confrontate a problemi socioeconomici strutturali connessi alla ristrutturazione del settore, la quale comporta una diminuzione significativa del numero di posti di lavoro in detto settore.

     9. L'intervento comunitario può estendersi ad altre zone, con popolazione o superficie significative, che rientrano in una delle seguenti tipologie:

     a) zone conformi ai criteri di cui al paragrafo 5, contigue ad una zona industriale; zone conformi ai criteri di cui al paragrafo 6, contigue ad una zona rurale; zone conformi ai criteri di cui al paragrafo 5 o al paragrafo 6, contigue ad una regione cui si applica l'obiettivo n. 1;

     b) zone rurali aventi problemi socioeconomici conseguenti all'invecchiamento o alla diminuzione della popolazione attiva del settore agricolo;

     c) zone che, a motivo di caratteristiche importanti e verificabili, hanno o corrono il rischio di avere gravi problemi strutturali oppure un elevato tasso di disoccupazione causato da una ristrutturazione in corso, o prevista, di una o più attività determinanti nei settori agricolo, industriale o dei servizi.

     10. Una zona può essere ammissibile soltanto ad uno degli obiettivi n. 1 o n. 2.

     11. L'elenco delle zone è valido per sette anni a decorrere dal 1 gennaio 2000.

     Su proposta di uno Stato membro e in caso di grave crisi in una regione, la Commissione può modificare l'elenco delle zone nel corso del 2003, secondo il disposto dei paragrafi da 1 a 10, senza aumentare la percentuale di popolazione interessata all'interno di ciascuna regione di cui all'articolo 13, paragrafo 2.

     Per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia l'elenco delle zone è valido dalla data di adesione sino al 31 dicembre 2006. [5]

 

          Art. 5. Obiettivo n. 3.

     I finanziamenti a titolo dell'obiettivo n. 3 concernono le regioni cui non si applica l'obiettivo n. 1.

 

          Art. 6. Sostegno transitorio.

     1. In deroga all'articolo 3, le regioni cui si applica, nel 1999, l'obiettivo n. 1 in virtù del regolamento (CEE) n. 2052/88 e che non figurano all'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma e paragrafo 2 del presente regolamento, beneficiano a titolo transitorio del sostegno dei Fondi nel quadro dell'obiettivo n. 1, dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2005. All'atto dell'adozione dell'elenco di cui all'articolo 3, paragrafo 2, la Commissione stabilisce, secondo le disposizioni dell'articolo 4, paragrafi 5 e 6, l'elenco delle zone di livello NUTS III appartenenti a tali regioni che beneficiano a titolo transitorio, per il 2006, del sostegno dei Fondi nel quadro dell'obiettivo n. 1. Tuttavia nell'ambito del limite di popolazione delle zone di cui al secondo comma e nel rispetto dell'articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, la Commissione, su proposta di uno Stato membro, può sostituire tali zone con zone di livello NUTS III o inferiori a questo livello che fanno parte di quelle regioni che soddisfano i criteri dell'articolo 4, paragrafi da 5 a 9. Le zone appartenenti alle regioni che non figurano nell'elenco di cui al secondo e al terzo comma continuano a beneficiare, nel 2006, del sostegno dell'FSE, dello SFOP e del FEAOG, sezione "orientamento", esclusivamente, nell'ambito del medesimo intervento.

     2. In deroga all'articolo 4, le regioni cui si applicano nel 1999 gli obiettivi n. 2 e n. 5b in virtù del regolamento (CEE) n. 2052/88 e che non figurano nell'elenco di cui all'articolo 4, paragrafo 4 del presente regolamento beneficiano, a titolo transitorio, dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2005, del sostegno del FESR nel quadro dell'obiettivo n. 2, in virtù del presente regolamento. Dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2006, tali zone beneficiano del sostegno dell'FSE nel quadro dell'obiettivo n. 3 alla stregua delle zone cui si applica l'obiettivo n. 3, nonché del sostegno del FEAOG, sezione "garanzia" nel quadro del sostegno allo sviluppo rurale e dello SFOP nel quadro delle sue azioni strutturali nel settore della pesca nelle regioni non coperte dall'obiettivo n. 1.

 

CAPO III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

 

          Art. 7. Risorse e concentrazione.

     1. Le risorse disponibili, per impegni dei Fondi, per Belgio, Danimarca, Germania, Grecia, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Finlandia, Svezia e Regno Unito espresse ai prezzi 1999, ammontano a 195 miliardi di euro per il periodo 2000-2006.

     La ripartizione annuale di tali risorse figura nell'allegato I.

     Per Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia le risorse disponibili, per impegni dei Fondi, espresse ai prezzi 1999, ammontano a 14,1559 miliardi di euro per il periodo dalla data di adesione al 2006.

     La ripartizione annuale di tali risorse figura nell'allegato II. [6]

     2. La ripartizione delle risorse di bilancio fra gli obiettivi si effettua in maniera da realizzare una concentrazione significativa a favore delle regioni cui si applica l'obiettivo n. 1.

     Il 69,7% dei Fondi strutturali sarà assegnato all'obiettivo n. 1, compreso il 4,3% per il sostegno transitorio (ossia un totale di 135,9 miliardi di euro). L'11,5% dei Fondi strutturali sarà assegnato all'obiettivo n. 2, compreso l'1,4% per il sostegno transitorio (ossia un totale di 22,5 miliardi di euro).

     Il 12,3% dei Fondi strutturali sarà assegnato all'obiettivo n. 3 (ossia un totale di 24,05 miliardi di euro).

     Le cifre indicate per gli obiettivi n. 1, n. 2 e n. 3 non comprendono le risorse finanziarie di cui al paragrafo 6 né il finanziamento per lo SFOP al di fuori dell'obiettivo n. 1.

     In deroga alle disposizioni del secondo, terzo e quarto comma, per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia la ripartizione delle risorse di bilancio fra gli obiettivi si effettua nel modo seguente:

     — 93,49% dei Fondi strutturali sarà assegnato all'obiettivo n. 1 (ossia un totale di 13,2343 miliardi di euro);

     — 0,86% dei Fondi strutturali sarà assegnato all'obiettivo n. 2 (ossia un totale di 0,1212 miliardi di euro);

     — 0,79% dei Fondi strutturali sarà assegnato all'obiettivo n. 3 (ossia un totale di 0,1116 miliardi di euro). [7]

     3. La Commissione stabilisce, in base a procedure trasparenti, ripartizioni indicative per Stato membro degli stanziamenti d'impegno disponibili per la programmazione di cui agli articoli da 13 a 19, tenendo pienamente conto, per gli obiettivi n. 1 e n. 2, di uno o più dei criteri oggettivi analoghi a quelli del periodo precedente coperto dal regolamento (CEE) n. 2052/88 e cioè popolazione ammissibile, prosperità regionale, prosperità nazionale e gravità relativa dei problemi strutturali, in particolare il tasso di disoccupazione.

     Per l'obiettivo n. 3 la ripartizione per Stato membro è basata principalmente sulla popolazione ammissibile, sulla situazione dell'occupazione e sulla gravità di problemi quali l'emarginazione sociale (nella misura in cui siano disponibili dati per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia), il livello d'istruzione e di formazione e la presenza delle donne sul mercato del lavoro.

     Per gli obiettivi n. 1 e n. 2 tali ripartizioni operano una distinzione per le assegnazioni di stanziamenti destinati alle regioni e alle zone che beneficiano del sostegno transitorio. Dette assegnazioni sono determinate secondo i criteri di cui al primo comma. La ripartizione annuale di questi stanziamenti ha carattere decrescente a decorrere dal 1 gennaio 2000 e nel 2000 sarà inferiore a quella del 1999. Il profilo del sostegno transitorio può essere adattato alle necessità specifiche delle singole regioni, d'intesa con la Commissione, purché sia rispettata la dotazione finanziaria per ciascuna regione.

     In base a procedure trasparenti, la Commissione stabilisce altresì ripartizioni indicative per Stato membro degli stanziamenti d'impegno disponibili per le azioni strutturali nel settore della pesca per le regioni che non rientrano nell'obiettivo n. 1, conformemente all'articolo 2, paragrafo 3, primo comma. [8]

     4. Nel quadro dell'obiettivo n. 1 è istituito per gli anni 2000-2006 un programma PEACE a favore dell'Irlanda del Nord e delle zone di frontiera dell'Irlanda, per sostenere il processo di pace [9].

     Nel quadro dell'obiettivo n. 1 è istituito un programma speciale di assistenza per il periodo 2000-2006 a favore delle regioni NUTS II svedesi non contenute nell'elenco di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e che soddisfano i criteri stabiliti all'articolo 2 del protocollo n. 6 dell'atto di adesione dell'Austria, della Svezia e della Finlandia.

     5. Il 4% degli stanziamenti d'impegno previsti in ciascuna ripartizione indicativa nazionale di cui al paragrafo 3 forma oggetto di un'assegnazione a norma dell'articolo 44.

     6. Per il periodo di cui al paragrafo 1, primo comma, il 5,35 % degli stanziamenti d'impegno dei Fondi di cui al medesimo paragrafo, primo e secondo comma, è destinato al finanziamento delle iniziative comunitarie.

     Lo 0,65 % degli stanziamenti d'impegno di cui al paragrafo 1, primo e secondo comma, è destinato al finanziamento di azioni innovative e dell'assistenza tecnica, quali definite agli articoli 22 e 23.

     Per il periodo di cui al paragrafo 1, terzo comma, il 4,58% degli stanziamenti d'impegno dei Fondi di cui al medesimo paragrafo, terzo e quarto comma, è destinato al finanziamento delle iniziative Interreg e EQUAL. Le iniziative comunitarie Leader+ e URBAN non saranno attuate nella Repubblica ceca, in Estonia, a Cipro, in Lettonia, in Lituania, in Ungheria, a Malta, in Polonia, in Slovenia e in Slovacchia durante il periodo in questione.

     Lo 0,27% degli stanziamenti d'impegno di cui al paragrafo 1, terzo e quarto comma, è destinato al finanziamento dell'assistenza tecnica, quale definita all'articolo 23. Le azioni innovative di cui all'articolo 22 non saranno attuate nella Repubblica ceca, in Estonia, a Cipro, in Lettonia, in Lituania, in Ungheria, a Malta, in Polonia, in Slovenia e in Slovacchia durante il periodo in questione. [10]

     7. In previsione della programmazione e successiva imputazione al bilancio generale delle Comunità europee, gli importi di cui ai paragrafi 1 e 2 sono indicizzati, a decorrere dal 1 o gennaio 2000, in ragione del 2% annuo. Entro il 31 dicembre 2003 la Commissione, basandosi sugli ultimi dati economici disponibili, riesamina ove necessario l'indicizzazione delle dotazioni previste per il 2004, 2005 e 2006, a titolo di adeguamento tecnico. Lo scostamento rispetto alla programmazione iniziale è imputato all'importo di cui al paragrafo 5.

     8. Il volume annuale di aiuto ricevuto nel quadro del presente regolamento da ogni Stato membro attraverso i Fondi strutturali, in combinazione con l'assistenza fornita nell'ambito del fondo di coesione, non deve superare il 4% del PIL nazionale.

 

CAPO IV

ORGANIZZAZIONE

 

          Art. 8. Complementarità e partenariato.

     1. Le azioni comunitarie sono concepite come complementari alle corrispondenti azioni nazionali o come contributi alle stesse. Esse si fondano su una stretta concertazione (in prosieguo: "partenariato"), tra la Commissione e lo Stato membro, nonché le autorità e organismi designati dallo Stato membro nel quadro delle proprie normative nazionali e delle prassi correnti, segnatamente:

     - le autorità regionali e locali e le altre autorità pubbliche competenti;

     - le parti economiche e sociali;

     - gli altri organismi competenti in tale ambito.

Il partenariato si svolge nel pieno rispetto delle rispettive competenze istituzionali giuridiche e finanziarie di ciascuna delle parti, quali sopra definite. Nell'individuare le parti più rappresentative a livello nazionale, regionale, locale o altro, lo Stato membro crea un'ampia ed efficace associazione di tutti gli organismi pertinenti, conformemente alle normative nazionali e alla prassi, tenendo conto dell'esigenza di promuovere le pari opportunità tra uomini e donne e lo sviluppo sostenibile attraverso l'integrazione dei requisiti in materia di protezione e di miglioramento dell'ambiente. Tutte le parti indicate (in prosieguo: "le parti") sono parti che perseguono una finalità comune.

     2. Il partenariato riguarda la preparazione, il finanziamento, la sorveglianza e la valutazione degli interventi. Gli Stati membri assicurano che tutte le parti appropriate vengano coinvolte nelle varie fasi della programmazione, tenuto conto dei termini stabiliti per ciascuna fase.

     3. In applicazione del principio di sussidiarietà la responsabilità per l'attuazione degli interventi compete agli Stati membri, al livello territoriale appropriato, in base alla situazione specifica di ciascuno Stato membro, e salve le competenze della Commissione, segnatamente in materia di esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee.

     4. Gli Stati membri collaborano con la Commissione per assicurare un utilizzo dei fondi comunitari conforme a principi di sana gestione finanziaria.

     5. Ogni anno la Commissione consulta le organizzazioni che rappresentano parti sociali a livello europeo in merito alla politica strutturale della Comunità.

 

          Art. 9. Definizioni.

     Ai fini del presente regolamento si intende per:

     a) programmazione: il processo di organizzazione, decisione e finanziamento effettuato per fasi successive e volto ad attuare, su base pluriennale, l'azione congiunta della Comunità e degli Stati membri al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1;

     b) piano di sviluppo (in prosieguo: "piano"): l'analisi della situazione effettuata dallo Stato membro interessato, tenuto conto degli obiettivi di cui all'articolo 1 e delle esigenze prioritarie connesse al conseguimento di tali obiettivi, nonché la strategia e le priorità di azione previste, i loro obiettivi specifici e le relative risorse finanziarie indicative;

     c) quadro di riferimento dell'obiettivo 3: documento che descrive il contesto degli interventi a favore dell'occupazione e dello sviluppo delle risorse umane in tutto il territorio di ciascuno Stato membro e che individua le relazioni con le priorità contenute nel piano nazionale d'azione per l'occupazione;

     d) quadro comunitario di sostegno: il documento approvato dalla Commissione, d'intesa con lo Stato membro interessato, sulla base della valutazione del piano presentato dallo Stato membro e contenente la strategia e le priorità di azione dei Fondi e dello Stato membro, i relativi obiettivi specifici, la partecipazione dei Fondi e le altre risorse finanziarie. Tale documento è articolato in assi prioritari ed è attuato tramite uno o più programmi operativi;

     e) interventi: le seguenti forme d'intervento dei Fondi:

     i) i programmi operativi o il documento unico di programmazione;

     ii) i programmi di iniziativa comunitaria;

     iii) il sostegno alle misure di assistenza tecnica e alle azioni innovative;

     f) programma operativo: il documento approvato dalla Commissione ai fini dell'attuazione di un quadro comunitario di sostegno, composto di un insieme coerente di assi prioritari articolati in misure pluriennali, per la realizzazione del quale è possibile far ricorso ad uno o più Fondi e ad uno o più degli altri strumenti finanziari esistenti, nonché alla BEI; si definisce programma operativo integrato un programma operativo il cui finanziamento è assicurato da più Fondi;

     g) documento unico di programmazione: un documento unico approvato dalla Commissione che riunisce gli elementi contenuti in un quadro comunitario di sostegno e in un programma operativo;

     h) asse prioritario: ciascuna delle priorità strategiche inserite in un quadro comunitario di sostegno o in un intervento, cui si accompagnano una partecipazione dei Fondi e degli altri strumenti finanziari e le corrispondenti risorse finanziarie dello Stato membro, nonché una serie di obiettivi specifici;

     i) sovvenzione globale: la parte di un intervento la cui attuazione e gestione può essere affidata a uno o più intermediari autorizzati conformemente all'articolo 27, paragrafo 1, ivi compresi enti locali, organismi di sviluppo regionale o organizzazioni non governative, e utilizzata di preferenza per iniziative di sviluppo locale. La decisione di ricorrere a una sovvenzione globale è presa, di intesa con la Commissione, dallo Stato membro ovvero, con il suo accordo, dall'autorità di gestione. Nel caso dei programmi d'iniziativa comunitaria e delle azioni innovatrici la Commissione può decidere di ricorrere a una sovvenzione globale per tutto l'intervento o per una sua parte. Nel caso delle iniziative comunitarie questa decisione può essere presa soltanto previo accordo degli Stati membri interessati;

     j) misura: lo strumento tramite il quale un asse prioritario trova attuazione su un arco di tempo pluriennale e che consente il finanziamento delle operazioni. Ogni regime di aiuto ai sensi dell'articolo 87 del trattato e ogni concessione di aiuti da parte di organismi designati dagli Stati membri, oppure qualsiasi categoria dei suddetti aiuti o concessioni o una loro combinazione, che abbia la stessa finalità sono definiti come misura;

     k) operazione: ogni progetto o azione realizzato dai beneficiari finali degli interventi;

     l) beneficiari finali: gli organismi e le imprese pubbliche o private responsabili della committenza delle operazioni; nel caso dei regimi di aiuto ai sensi dell'articolo 87 del trattato e di aiuti concessi da organismi designati dagli Stati membri, i beneficiari finali sono gli organismi che concedono gli aiuti;

     m) complemento di programmazione: il documento di attuazione della strategia e degli assi prioritari dell'intervento, contenente gli elementi dettagliati a livello di misure, come indicato nell'articolo 18, paragrafo 3, elaborato dallo Stato membro o dall'autorità di gestione e, se del caso, adattato conformemente all'articolo 34, paragrafo 3; viene trasmesso alla Commissione a titolo informativo;

     n) autorità di gestione: le autorità o gli organismi pubblici o privati, nazionali, regionali o locali designati dallo Stato membro per la gestione di un intervento ai fini del presente regolamento oppure lo Stato membro allorché sia il medesimo ad esercitare detta funzione. Qualora lo Stato membro designi una autorità di gestione diversa da sé stesso, definisce tutte le modalità dei suoi rapporti con l'autorità di gestione e dei rapporti di quest'ultima con l'autorità o organismo che funge da autorità di pagamento per l'intervento in questione;

     o) autorità di pagamento: una o più autorità o organismi nazionali, regionali o locali incaricati dallo Stato membro di elaborare e presentare le richieste di pagamento e di ricevere i pagamenti della Commissione. Lo Stato membro fissa tutte le modalità dei suoi rapporti con l'autorità di pagamento e dei rapporti di quest'ultima con la Commissione.

 

          Art. 10. Coordinamento.

     1. Il coordinamento tra i vari Fondi si effettua in particolare mediante:

     a) i piani, i quadri comunitari di sostegno, i programmi operativi e i documenti unici di programmazione (definiti all'articolo 9) nonché, se pertinente, il quadro di riferimento di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c);

     b) la sorveglianza e la valutazione degli interventi eseguiti in forza di un obiettivo;

     c) gli orientamenti di cui al paragrafo 3.

     2. La Commissione e gli Stati membri assicurano, nel rispetto del principio del partenariato, coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi, da un lato, e tra gli interventi di questi ultimi e quelli della BEI e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro. Nell'intento di potenziare al massimo l'effetto trainante delle risorse di bilancio utilizzate ricorrendo agli strumenti finanziari adeguati, gli interventi comunitari sotto forma di sovvenzioni possono essere opportunamente combinati con i prestiti e le garanzie. Tale combinazione può essere determinata con la partecipazione della BEI al momento di definire il quadro comunitario di sostegno o il documento unico di programmazione. A tal fine si può tener conto dell'equilibrio del piano di finanziamento proposto, della partecipazione dei Fondi, nonché degli obiettivi di sviluppo perseguiti.

     3. La Commissione, al più tardi entro un mese a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento e successivamente prima della revisione intermedia di cui all'articolo 42, e ogni volta previa consultazione di tutti gli Stati membri, pubblica in relazione ad ognuno degli obiettivi di cui all'articolo 1, orientamenti generali indicativi sulle pertinenti politiche comunitarie concordate al fine di aiutare le autorità nazionali e regionali competenti nell'elaborazione dei piani e nell'eventuale revisione degli interventi. Tali orientamenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

          Art. 11. Addizionalità.

     1. Per assicurare un reale impatto economico, gli stanziamenti dei Fondi non possono sostituirsi alle spese a finalità strutturale pubbliche o assimilabili dello Stato membro.

     2. A tal fine la Commissione e lo Stato membro interessato stabiliscono il livello delle spese pubbliche o assimilabili, a finalità strutturale, che lo Stato membro deve conservare nell'insieme delle sue regioni cui si applica detto obiettivo n. 1 nel corso del periodo di programmazione.

     Per gli obiettivi n. 2 e n. 3, considerati complessivamente, la Commissione e lo Stato membro interessato stabiliscono il livello delle spese da destinare alla politica attiva a favore del mercato del lavoro e, in casi giustificati, alle altre azioni volte a consentire di raggiungere i risultati perseguiti da tali due obiettivi, che lo Stato membro conserva a livello nazionale nel corso del periodo di programmazione.

     Dette spese sono stabilite dallo Stato membro e dalla Commissione, conformemente al quarto comma, prima della decisione della Commissione che approva un quadro comunitario di sostegno o documenti unici di programmazione relativi allo Stato membro interessato, e sono integrate in tali documenti.

     Di norma il livello delle spese di cui al primo e al secondo comma è pari almeno all'importo delle spese medie annue in termini reali raggiunto nel periodo di programmazione precedente, ed è determinato in funzione delle condizioni macroeconomiche generali in cui si effettuano i finanziamenti, e tenendo però conto di talune situazioni economiche specifiche, quali le privatizzazioni, il livello straordinario dello sforzo pubblico a finalità strutturale o assimilabile dello Stato membro durante il precedente periodo di programmazione e le evoluzioni congiunturali nazionali.

     Per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia di norma il livello delle spese di cui al primo e al secondo comma è pari almeno all'importo delle spese medie annue in termini reali raggiunto nel periodo di riferimento fissato in stretta collaborazione con la Commissione, ed è determinato in funzione delle condizioni macroeconomiche generali in cui si effettuano i finanziamenti, e tenendo però conto di talune situazioni economiche specifiche, quali le privatizzazioni, il livello straordinario dello sforzo pubblico a finalità strutturale o assimilabile dello Stato membro durante il precedente periodo di programmazione e le evoluzioni congiunturali nazionali.

     Si tiene inoltre conto delle eventuali riduzioni delle spese a titolo dei Fondi strutturali rispetto al periodo 1994-1999. [11]

     3. Nel corso del periodo di programmazione l'addizionalità è sottoposta al livello territoriale di cui al paragrafo 2 alle tre verifiche seguenti:

     a) una verifica ex ante, di cui al paragrafo 2, terzo comma che funga da quadro di riferimento per tutto il periodo della programmazione;

     b) una verifica intermedia entro tre anni dall'approvazione del quadro comunitario di sostegno ovvero dei documenti unici di programmazione e, in generale entro il 31 dicembre 2003, a seguito della quale la Commissione e lo Stato membro possono concordare una revisione del livello di spese strutturali da raggiungere, qualora l'andamento delle entrate pubbliche o dell'occupazione determinato dalla situazione economica nello Stato membro di cui trattasi si discosti in misura significativa da quello previsto nell'ambito della verifica ex ante;

     c) una verifica entro il 31 dicembre 2005.

A tal fine lo Stato membro fornisce alla Commissione opportune informazioni al momento della presentazione dei piani, della verifica intermedia e di quella da effettuare entro il 31 dicembre 2005. Se necessario si ricorrerà ai metodi utilizzati per le stime statistiche.

Indipendentemente da tali verifiche lo Stato membro, nel corso del periodo di programmazione, informa in qualunque momento la Commissione circa eventuali sviluppi in grado di mettere in causa la propria capacità di conservare il livello di spesa di cui al paragrafo 2.

 

          Art. 12. Compatibilità.

     Le operazioni oggetto di un finanziamento dei Fondi o di un finanziamento della BEI o di un altro strumento finanziario esistente devono essere conformi alle disposizioni del trattato e degli atti emanati in virtù dello stesso, nonché alle politiche comunitarie, ivi comprese quelle riguardanti le regole di concorrenza, le norme concernenti l'aggiudicazione di appalti pubblici, la tutela e il miglioramento dell'ambiente, nonché l'eliminazione delle ineguaglianze, e la promozione della parità tra uomini e donne.

 

TITOLO II

PROGRAMMAZIONE

 

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AGLI OBIETTIVI N. 1, N. 2 E N. 3

 

          Art. 13. Ambito geografico.

     1. I piani presentati a titolo dell'obiettivo n. 1 sono elaborati al livello geografico che lo Stato membro interessato reputa più appropriato ma sono di regola riferiti ad una regione di livello NUTS II. Tuttavia gli Stati membri possono presentare un piano globale di sviluppo per alcune o tutte le regioni figuranti nell'elenco di cui all'articolo 3, paragrafo 2, all'articolo 6, paragrafo 1, e all'articolo 7, paragrafo 4, purché il piano comprenda gli elementi indicati all'articolo 16.

     2. I piani presentati a titolo dell'obiettivo n. 2 sono elaborati al livello geografico che lo Stato membro interessato reputa più appropriato ma sono di regola riferiti all'insieme delle zone di una stessa regione di livello NUTS II comprese nell'elenco di cui all'articolo 4, paragrafo 4, e all'articolo 6, paragrafo 2. Tuttavia, gli Stati membri possono presentare un piano riferito ad alcune o a tutte le regioni comprese nell'elenco di cui all'articolo 4, paragrafo 4, e all'articolo 6, paragrafo 2, purché detti piani comprendano gli elementi di cui all'articolo 16. Laddove comprendano zone diverse da quelle cui si applica l'obiettivo n. 2, i piani operano una distinzione tra le azioni condotte nelle regioni o zone cui si applica l'obiettivo n. 2 e quelle condotte in altre parti.

     3. I piani presentati a titolo dell'obiettivo n. 3 riguardano il territorio di uno Stato membro per interventi al di fuori delle regioni cui si applica l'obiettivo n. 1 e costituiscono, per l'insieme del territorio nazionale, un quadro di riferimento in materia di sviluppo delle risorse umane, tenendo conto delle esigenze generali delle zone che incontrano problemi strutturali di riconversione economica e sociale.

 

          Art. 14. Durata e revisione.

     1. Ciascun piano, quadro comunitario di sostegno, programma operativo e documento unico di programmazione copre un periodo di sette anni, senza pregiudizio dell'articolo 6 e dell'articolo 7, paragrafo 4, primo comma.

     Il periodo di programmazione ha inizio il 1 gennaio 2000.

     Per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia il periodo di programmazione comincia alla data dell'adesione e copre il periodo dalla data di adesione al 31 dicembre 2006. [12]

     2. I quadri comunitari di sostegno, i programmi operativi e i documenti unici di programmazione vengono riesaminati e se necessario adeguati, su iniziativa dello Stato membro o della Commissione, d'intesa con lo Stato membro, secondo le disposizioni del presente titolo a seguito della valutazione intermedia di cui all'articolo 42 e all'assegnazione della riserva per realizzazioni efficienti ed efficaci di cui all'articolo 44. Essi possono inoltre essere riveduti in altri momenti, qualora si verifichino cambiamenti significativi della situazione socioeonomica, ivi incluso il mercato del lavoro.

 

          Art. 15. Preparazione e approvazione.

     1. Per quanto riguarda gli obiettivi n. 1, n. 2 e n. 3 gli Stati membri presentano un piano alla Commissione. Detto piano è elaborato dalle autorità competenti designate dallo Stato membro a livello nazionale, regionale o altro. Nei casi in cui l'intervento assume la forma di un documento unico di programmazione, questo piano è considerato un progetto di documento unico di programmazione. Per quanto riguarda l'obiettivo n. 1, i quadri comunitari di sostegno sono impiegati per tutte le regioni cui si applica tale obiettivo; tuttavia se i finanziamenti comunitari sono inferiori a 1 miliardo di euro o non superano in modo sostanziale tale importo, gli Stati membri di norma presentano un progetto di documento unico di programmazione. Per quanto riguarda gli obiettivi n. 2 e n. 3, sono di norma impiegati i documenti unici di programmazione; tuttavia gli Stati membri possono scegliere di far elaborare un quadro comunitario di sostegno.

     2. I piani sono presentati dallo Stato membro alla Commissione, previa consultazione delle parti, che esprimono il proprio parere entro un termine che consenta il rispetto del termine indicato nel secondo comma. Salvo diverso accordo con lo Stato membro interessato, i piani vengono presentati, entro quattro mesi dalla definizione degli elenchi delle zone ammissibili di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 4, paragrafo 4.

     3. La Commissione valuta i piani in funzione della loro coerenza con gli obiettivi del presente regolamento, tenendo conto del quadro di riferimento di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), nonché di altre politiche comunitarie e dell'articolo 41, paragrafo 2. Inoltre la Commissione valuta ciascun piano proposto per l'obiettivo n. 3 in funzione della coerenza tra le azioni previste e il piano nazionale per l'attuazione della strategia europea in materia di occupazione conformemente all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), nonché delle modalità e dell'intensità con cui sono prese in considerazione le esigenze generali delle zone che incontrano problemi strutturali di riconversione economica e sociale.

     4. Nei casi contemplati al paragrafo 1, la Commissione stabilisce, d'intesa con lo Stato membro interessato e secondo le procedure di cui agli articoli da 48 a 51, i quadri comunitari di sostegno. La BEI può essere associata all'elaborazione dei quadri comunitari di sostegno. La Commissione adotta una decisione relativa alla partecipazione dei Fondi entro cinque mesi dal ricevimento del piano o dei piani corrispondenti, purché vi figurino tutti gli elementi indicati all'articolo 16. La Commissione valuta le proposte di programmi operativi presentate dallo Stato membro in funzione della loro coerenza con gli obiettivi del corrispondente quadro comunitario di sostegno e della loro compatibilità con le politiche comunitarie. Essa adotta, conformemente all'articolo 28, paragrafo 1, e d'intesa con lo Stato membro interessato, una decisione relativa alla partecipazione dei Fondi, purché le proposte contengano tutti gli elementi di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Al fine di accelerare l'esame delle domande e l'esecuzione dei programmi, gli Stati membri possono presentare, contemporaneamente i loro piani e progetti di programmi operativi. All'atto della decisione relativa al quadro comunitario di sostegno, la Commissione approva, conformemente all'articolo 28, paragrafo 1, anche i programmi operativi presentati contemporaneamente ai piani, a condizione che contengano tutte gli elementi di cui all'articolo 18, paragrafo 2.

     5. Nei casi contemplati al paragrafo 1 la Commissione, sulla base dei piani, adotta una decisione sui documenti unici di programmazione d'intesa con lo Stato membro interessato e secondo le procedure di cui agli articoli da 48 a 51. La BEI può essere associata all'elaborazione dei documenti unici di programmazione. La Commissione adotta una decisione unica relativa al documento unico di programmazione e alla partecipazione dei Fondi, conformemente all'articolo 28, paragrafo 1, entro cinque mesi dal ricevimento del piano corrispondente purché vi figurino tutti gli elementi indicati all'articolo 19, paragrafo 3.

     6. Lo Stato membro o l'autorità di gestione adottano il complemento di programmazione definito all'articolo 9, lettera m), previo accordo del comitato di sorveglianza se il complemento di programmazione è elaborato dopo la decisione di partecipazione dei Fondi della Commissione, o previa consultazione delle parti interessate se è elaborato prima della decisione di partecipazione dei Fondi. In quest'ultimo caso il comitato di sorveglianza conferma il complemento di programmazione o chiede un adeguamento in conformità dell'articolo 34, paragrafo 3.

Lo Stato membro lo trasmette alla Commissione in un solo documento, a titolo informativo, al più tardi entro tre mesi dalla decisione della Commissione recante approvazione di un programma operativo o di un documento unico di programmazione.

     7. Le decisioni della Commissione relative al quadro comunitario di sostegno o al documento unico di programmazione sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Su richiesta del Parlamento europeo, la Commissione trasmette ad esso per informazione le decisioni suddette, i quadri comunitari di sostegno e i documenti unici di programmazione da essa approvati.

 

CAPO II

CONTENUTO DELLA PROGRAMMAZIONE

RELATIVA AGLI OBIETTIVI N. 1, N. 2 E N. 3

 

          Art. 16. Piani.

     1. I piani presentati a titolo degli obiettivi n. 1, n. 2 e n. 3 si basano sulle corrispondenti priorità nazionali e regionali e tengono conto degli orientamenti indicativi di cui all'articolo 10, paragrafo 3, e comprendono:

     a) la descrizione quantificata ove possibile, della situazione attuale relativamente alle disparità, ai ritardi e alle potenzialità di sviluppo nelle regioni cui si applica l'obiettivo n. 1, oppure alla riconversione nelle zone cui si applica l'obiettivo n. 2, oppure allo sviluppo delle risorse umane e alla politica dell'occupazione nello Stato membro e nelle zone cui si applica l'obiettivo n. 3; inoltre, la descrizione delle risorse finanziarie mobilitate e dei principali risultati conseguiti nel periodo di programmazione precedente, tenendo conto dei risultati disponibili delle valutazioni;

     b) la descrizione di una strategia idonea a conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1 e le priorità scelte per lo sviluppo sostenibile e la riconversione duratura delle varie regioni e zone, comprese le zone rurali, nonché per il relativo sviluppo delle risorse umane e l'adeguamento e l'ammodernamento delle politiche e dei sistemi d'istruzione, di formazione e di occupazione.

In aggiunta agli altri punti elencati nel presente paragrafo, gli Stati membri dimostrano, per ciascun piano dell'obiettivo n. 3, che le priorità previste sono coerenti con il piano nazionale per l'occupazione, mediante una descrizione degli obiettivi principali di tale strategia e dei principali mezzi atti a conseguirli. Gli Stati membri dimostrano inoltre che le attività in materia di risorse umane e di occupazione che sono previste in ciascun piano relativo all'obiettivo n. 2 e che dovrebbero beneficiare del sostegno dell'FSE sono quelle integrate nella strategia di riconversione, sono coordinate con gli altri Fondi e corrispondono alla valutazione ex ante in materia di risorse umane e di occupazione di cui all'articolo 41, paragrafo 2. Se le risorse necessarie a tal fine non ammontano ad un importo significativo, tali fabbisogni sono finanziati nell'ambito dell'obiettivo n. 3;

     c) le indicazioni sull'uso previsto e sulla forma della partecipazione finanziaria dei Fondi e, se del caso, della BEI e degli altri strumenti finanziari - compreso, a titolo informativo, anche l'importo totale del FEAOG, sezione "garanzia", per le misure di cui all'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1257/1999 - e sui fabbisogni previsti in materia di assistenza tecnica; forniscono indicazioni in merito all'addizionalità conformemente all'articolo 11, paragrafo 2 che si concretizzano, per l'obiettivo n. 1 in una tabella indicativa del finanziamento globale che ricapitoli le risorse pubbliche o assimilabili nonché, se del caso, le risorse private stimate e le spese strutturali comunitarie per ciascuna delle priorità proposte nel piano. In ogni caso i piani operano una distinzione fra le dotazioni finanziarie previste per le zone che beneficiano del sostegno transitorio e quelle previste per le altre zone cui si applicano gli obiettivi n. 1 o n. 2. Nel caso in cui l'FSE intervenga a titolo degli obiettivi n. 2 e n. 3, i tassi di partecipazione possono essere più elevati nelle zone cui si applica l'obiettivo n. 2 rispetto alle altre zone; Nel caso dell'obiettivo n. 3, tale piano di finanziamento indica la concentrazione degli stanziamenti previsti per le zone che si trovano ad affrontare problemi strutturali di riconversione economica e sociale;

     d) un resoconto delle disposizioni poste in atto per consultare le parti.

     2. Nelle regioni cui si applica l'obiettivo n. 1 i piani comprendono tutte le azioni rilevanti ai fini della riconversione economica e sociale, lo sviluppo delle risorse umane, tenuto conto del quadro di riferimento di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), nonché lo sviluppo rurale e le strutture della pesca. Nel caso in cui uno Stato membro nel suo insieme sia interessato dell'obiettivo n. 1, il piano comprende i punti di cui al paragrafo 1, lettera b), secondo comma.

     3. Gli Stati membri indicano gli elementi propri di ciascun Fondo, compresa l'entità delle partecipazioni finanziarie richieste, e forniscono ragguagli sui programmi operativi previsti, evidenziando in particolare gli obiettivi specifici e i principali tipi di misure previste.

 

          Art. 17. Quadri comunitari di sostegno.

     1. Il quadro comunitario di sostegno assicura il coordinamento dell'insieme degli aiuti strutturali comunitari nelle regioni interessate, anche per quanto riguarda l'aiuto allo sviluppo delle risorse umane, conformemente all'articolo 1, paragrafo 3.

     2. Ogni quadro comunitario di sostegno comprende quanto segue:

     a) la strategia e gli assi prioritari fissati per l'azione congiunta della Comunità e dello Stato membro interessato; i loro obiettivi specifici, quantificati nella misura in cui la loro natura lo consenta; la valutazione dell'impatto atteso conformemente all'articolo 41, paragrafo 2; un'indicazione della misura in cui questa strategia e questi assi prioritari tengano conto degli orientamenti indicativi di cui all'articolo 10, paragrafo 3, delle politiche economiche, della strategia per lo sviluppo dell'occupazione attraverso un miglioramento della capacità di adottamento e della qualificazione delle persone e, se del caso, delle politiche regionali dello Stato membro interessato;

     b) l'indicazione della natura e della durata dei programmi operativi non approvati contestualmente al quadro comunitario di sostegno, con particolare riguardo ai loro obiettivi specifici e agli assi prioritari stabiliti;

     c) un piano finanziario indicativo che precisi, per ciascuna priorità conformemente agli articoli 28 e 29, l'importo della dotazione finanziaria prevista ogni anno per la partecipazione di ciascun Fondo, e se del caso della BEI, e degli altri strumenti finanziari - indicando a titolo informativo, anche l'importo totale del FEAOG, sezione "garanzia", per le misure di cui all'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1257/1999 - qualora essi contribuiscano direttamente al piano finanziario, nonché l'importo totale dei finanziamenti pubblici ammissibili e la stima di quelli privati dello Stato membro corrispondenti alla partecipazione di ciascun Fondo. Nel caso dell'obiettivo n. 3, tale piano di finanziamento indica la concentrazione degli stanziamenti previsti per le zone che affrontano problemi strutturali di riconversione economica e sociale.

Il piano di finanziamento indica separatamente gli stanziamenti previsti per le regioni che beneficiano del sostegno transitorio.

Il totale della partecipazione dei Fondi prevista annualmente per ciascun quadro comunitario di sostegno è compatibile con le pertinenti prospettive finanziarie, tenuto conto della degressività di cui all'articolo 7, paragrafo 3, terzo comma;

     d) le disposizioni di attuazione del quadro comunitario di sostegno, riguardanti:

     - la designazione da parte dello Stato membro di un'autorità di gestione ai sensi dell'articolo 9, lettera n), responsabile della gestione del quadro comunitario di sostegno, conformemente all'articolo 34;

     - le disposizioni previste per il coinvolgimento delle parti nei comitati di sorveglianza di cui all'articolo 35;

     e) se del caso, indicazioni sugli stanziamenti necessari per la preparazione, la sorveglianza e la valutazione degli interventi. In conformità all'articolo 11 i quadri comunitari di sostegno comprendono la verifica ex ante dell'addizionalità e le opportune informazioni sulla trasparenza dei flussi finanziari, in particolare a partire dallo Stato membro interessato verso le regioni beneficiarie.

 

          Art. 18. Programmi operativi.

     1. Gli interventi che rientrano in un quadro comunitario di sostegno sono attuati, di norma, sotto forma di un programma operativo integrato per regione definito all'articolo 9.

     2. Ogni programma operativo comprende quanto segue:

     a) gli assi prioritari del programma stesso, con indicazioni circa la loro coerenza con il quadro comunitario di sostegno corrispondente, i relativi obiettivi specifici quantificati nella misura in cui la loro natura lo consenta, e la valutazione dell'impatto atteso conformemente all'articolo 41, paragrafo 2;

     b) la descrizione sintetica delle misure previste per attuare gli assi prioritari, compresi gli elementi di informazione necessari alla verifica di conformità con i regimi di aiuto ai sensi dell'articolo 87 del trattato; se del caso, la natura delle misure necessarie alla preparazione, alla sorveglianza e alla valutazione del programma operativo;

     c) un piano finanziario indicativo che precisi per ciascun asse prioritario e per ogni anno, conformemente agli articoli 28 e 29, l'importo della dotazione finanziaria prevista per la partecipazione di ciascun Fondo, ove opportuno della BEI e degli altri strumenti finanziari - indicando anche a titolo informativo l'importo totale del FEAOG, sezione "garanzia", per le misure di cui all'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1257/1999 - qualora essi contribuiscano direttamente al piano finanziario, nonché l'importo totale dei finanziamenti pubblici ammissibili e la stima di quelli privati dello Stato membro, corrispondenti alla partecipazione di ciascun Fondo.

Il piano finanziario indica separatamente, nel totale della partecipazione dei vari Fondi, gli stanziamenti previsti per le regioni che beneficiano del sostegno transitorio.

Il totale della partecipazione dei Fondi prevista annualmente è compatibile con le pertinenti prospettive finanziarie tenuto conto della degressività di cui all'articolo 7, paragrafo 3, terzo comma;

     d) le disposizioni di attuazione del programma operativo, riguardanti quanto segue:

     i) la designazione da parte dello Stato membro di un'autorità di gestione ai sensi dell'articolo 9, lettera n), responsabile della gestione del programma operativo, conformemente all'articolo 34;

     ii) la descrizione delle modalità di gestione del programma operativo;

     iii) la descrizione dei sistemi di sorveglianza e di valutazione, compreso il ruolo del comitato di sorveglianza;

     iv) la definizione delle procedure concernenti la mobilitazione e la circolazione delle risorse finanziarie per assicurarne la trasparenza dei flussi;

     v) la descrizione delle modalità e procedure specifiche di controllo del programma operativo.

     3. Il complemento di programmazione comprende quanto segue:

     a) le misure di attuazione dei corrispondenti assi prioritari del programma operativo; la valutazione ex ante, conformemente all'articolo 41, paragrafo 3, delle misure quantificate se la loro natura lo consente; i corrispondenti indicatori di sorveglianza di cui all'articolo 36;

     b) la definizione delle categorie di beneficiari finali delle misure;

     c) il piano finanziario che precisa per ciascuna misura, conformemente agli articoli 28 e 29, l'importo della dotazione finanziaria prevista per la partecipazione del Fondo in questione, e se del caso della BEI, e degli altri strumenti finanziari, nonché l'importo dei finanziamenti ammissibili pubblici o assimilabili, e la stima di quelli privati, corrispondenti alla partecipazione dei Fondi; il tasso di partecipazione di un Fondo a una misura è fissato conformemente all'articolo 29 e tenuto conto del totale degli stanziamenti comunitari assegnati all'asse prioritario in questione. Il piano finanziario indica separatamente gli stanziamenti previsti per le regioni che beneficiano del sostegno transitorio. Il piano finanziario contiene una descrizione delle disposizioni adottate ai fini del cofinanziamento delle misure, tenuto conto dei sistemi istituzionali, giuridici e finanziari dello Stato membro interessato;

     d) le misure che devono assicurare la pubblicità del programma operativo conformemente all'articolo 46;

     e) la descrizione delle modalità convenute fra la Commissione e lo Stato membro interessato ai fini dello scambio informatizzato, ove possibile, dei dati necessari a soddisfare le esigenze di gestione, sorveglianza e valutazione previste dal presente regolamento.

 

          Art. 19. Documenti unici di programmazione.

     1. Gli interventi attuati a titolo degli obiettivi n. 2 e n. 3 e dell'obiettivo n. 1 come specificato all'articolo 15, paragrafo 1 formano oggetto, in via generale, di documenti unici di programmazione. Quanto agli obiettivi n. 2 e 3, si applica l'articolo 15, paragrafo 1, lettera c).

     2. Il documento unico di programmazione dell'obiettivo n. 1 include tutte le misure pertinenti in materia di riconversione economica e sociale, sviluppo dell'occupazione attraverso un miglioramento della capacità di adattamento e della qualificazione degli individui, tenendo conto del quadro di riferimento di cui all'articolo 9, paragrafo 1 lettera c), e di sviluppo rurale, nonché strutture della pesca. Il documento unico di programmazione dell'obiettivo n. 2 assicura il coordinamento dell'insieme degli aiuti strutturali comunitari, anche per quanto riguarda, in conformità con l'articolo 40, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1257/1999, il coordinamento delle misure in materia di sviluppo rurale, ai sensi dell'articolo 33 dello stesso regolamento ma esclusi gli aiuti relativi alle risorse umane concessi a titolo dell'obiettivo n. 3, in tutte le zone cui si applica l'obiettivo n. 2.

Il documento unico di programmazione dell'obiettivo n. 3 assicura il coordinamento dell'insieme degli aiuti strutturali comunitari a favore dello sviluppo delle risorse umane nelle zone di cui all'articolo 5, ad eccezione degli aiuti in tale settore concessi a titolo dell'obiettivo n. 2.

     3. Ciascun documento unico di programmazione contiene i seguenti elementi:

     a) la strategia e gli assi prioritari fissati per l'azione congiunta della Comunità e dello Stato membro interessato; i loro obiettivi specifici, quantificati nella misura in cui la loro natura lo consente; la valutazione dell'impatto atteso, in particolare sull'ambiente, conformemente all'articolo 41, paragrafo 2; un'indicazione delle misure in cui questa strategia e questi assi prioritari tengano conto degli orientamenti indicativi di cui all'articolo 10, paragrafo 3, delle politiche economiche, della strategia per lo sviluppo dell'occupazione attraverso un miglioramento della capacità di adattamento e della qualificazione delle persone e, se del caso, delle politiche regionali dello Stato membro interessato;

     b) una descrizione sintetica delle misure previste per realizzare le priorità, comprese le informazioni necessarie per verificare la conformità ai regimi di aiuti ai sensi dell'articolo 87 del trattato; se del caso, la natura delle misure necessarie per la preparazione, la sorveglianza e la valutazione del documento unico di programmazione;

     c) un piano finanziario indicativo che precisi per ciascun asse prioritario e per ogni anno, conformemente agli articoli 28 e 29 l'importo della dotazione finanziaria prevista per la partecipazione di ciascun Fondo, ove opportuno della BEI e degli altri strumenti finanziari - indicando anche per informazione l'importo totale del FEAOG, sezione "garanzia", per le misure di cui all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1257/1999 - qualora contribuiscano direttamente al piano di finanziamento, nonché l'importo totale dei finanziamenti ammissibili pubblici o assimilabili e la stima di quelli privati dello Stato membro, corrispondenti alla partecipazione di ciascun Fondo. Il piano finanziario indica separatamente gli stanziamenti previsti per le regioni che beneficiano del sostegno transitorio. La partecipazione totale dei fondi prevista annualmente è compatibile con le pertinenti prospettive finanziarie, tenuto conto della degressività di cui all'articolo 7, paragrafo 3, terzo comma. Nel caso dell'obiettivo n. 3, tale piano finanziario indica la concentrazione degli stanziamenti previsti per le zone che incontrano problemi strutturali di riconversione economica e sociale;

     d) le disposizioni di attuazione del documento unico di programmazione comprendono:

     i) la designazione da parte dello Stato membro di un'autorità di gestione ai sensi dell'articolo 9 responsabile della gestione del documento unico di programmazione conformemente all'articolo 34;

     ii) la descrizione delle modalità di gestione del documento unico di programmazione;

     iii) la descrizione dei sistemi di sorveglianza e di valutazione, in particolare del ruolo del comitato di sorveglianza;

     iv) la definizione delle procedure concernenti la mobilitazione e la circolazione delle risorse finanziarie, al fine di assicurare la trasparenza dei flussi;

     v) la descrizione delle modalità e procedure specifiche di controllo del documento unico di programmazione;

     e) se del caso, indicazioni sulle risorse necessarie per la preparazione, la sorveglianza e la valutazione degli interventi. A norma dell'articolo 11 il documento unico di programmazione comprende la verifica ex ante dell'addizionalità per l'obiettivo o gli obiettivi pertinenti concordata tra la Commissione e lo Stato membro e le opportune informazioni sulla trasparenza dei flussi finanziari, in particolare a partire dallo Stato membro interessato verso le regioni beneficiarie.

     4. Ogni documento unico di programmazione è corredato di un complemento di programmazione quale definito all'articolo 9, lettera m) e descritto all'articolo 18, paragrafo 3.

 

CAPO III

INIZIATIVE COMUNITARIE

 

          Art. 20. Contenuto.

     Fatte salve le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 6, le iniziative comunitarie riguardano i settori seguenti:

     a) cooperazione transfrontaliera, transnazionale interregionale volta a incentivare uno sviluppo armonioso, equilibrato e duraturo dell'insieme dello spazio comunitario ("INTERREG");

     b) rivitalizzazione economica e sociale delle città e delle zone adiacenti in crisi, per promuovere uno sviluppo urbano sostenibile ("URBAN");

     c) sviluppo rurale ("LEADER");

     d) cooperazione transnazionale per promuovere nuove pratiche di lotta alle discriminazioni e alle disuguaglianze di ogni tipo in relazione al mercato del lavoro ("EQUAL"). [13]

     2. Almeno il 2,5% degli stanziamenti d'impegno dei Fondi strutturali di cui all'articolo 7, paragrafo 1, è assegnato a INTERREG, nell'ambito del quale occorre attribuire dovuta considerazione alle attività transfrontaliere, soprattutto nella prospettiva dell'allargamento e per quanto riguarda gli Stati membri che hanno frontiere estese con i paesi candidati, nonché a un migliore coordinamento con i programmi PHARE, TACIS e MEDA. E' inoltre rivolta dovuta considerazione alla cooperazione con le regioni ultraperiferiche. Nel quadro di EQUAL si tiene conto adeguatamente dell'inserimento sociale e professionale dei richiedenti asilo.

     3. I programmi approvati nell'ambito delle iniziative comunitarie possono interessare altre zone oltre a quelle di cui agli articoli 3 a 4.

 

          Art. 21. Elaborazione, approvazione e attuazione.

     1. Secondo le procedure di cui agli articoli da 48 a 51 e previa comunicazione per conoscenza al Parlamento europeo, la Commissione adotta orientamenti che definiscono, per ciascuna iniziativa, gli obiettivi, il campo d'applicazione e le opportune modalità di attuazione. Gli orientamenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     2. Ciascun settore di cui all'articolo 20, paragrafo 1, riceve finanziamenti da un solo Fondo: i settori di cui alle lettere a) e b) sono finanziati dal FESR, il settore di cui alla lettera c) dal FEAOG, sezione "orientamento", e il settore di cui alla lettera d) dall'FSE. Per tener conto delle misure necessarie all'attuazione del pertinente programma d'iniziativa comunitaria, la decisione di partecipazione dei Fondi può ampliare il campo di applicazione definito nei regolamenti specifici riferiti a ciascun Fondo, nei limiti delle relative disposizioni specifiche.

     3. Basandosi sulle proposte elaborate conformemente agli orientamenti di cui al paragrafo 1 e all'articolo 41, paragrafo 2, e presentate dallo Stato membro, la Commissione decide i programmi d'iniziativa comunitaria in conformità dell'articolo 28.

     4. I programmi d'iniziativa comunitaria vengono riesaminati a seguito della valutazione intermedia di cui all'articolo 42 e modificati eventualmente su iniziativa dello Stato membro interessato o della Commissione, d'intesa con detto Stato membro.

     5. I programmi di iniziativa comunitaria coprono un periodo di sette anni con inizio al 1 gennaio 2000.

 

CAPO IV

AZIONI INNOVATRICI E ASSISTENZA TECNICA

 

          Art. 22. Azioni innovative.

     1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 6, su iniziativa della Commissione e previo parere dei comitati di cui agli articoli da 48 a 51 sugli orientamenti concernenti i vari tipi di azioni innovative, i Fondi possono finanziare, non oltre lo 0,40 % della loro dotazione annuale, azioni innovative a livello comunitario. Tali azioni comprendono studi, progetti pilota e scambi di esperienze.

     Le azioni innovative contribuiscono all'elaborazione di metodi e pratiche innovativi intesi a migliorare la qualità degli interventi a titolo degli obiettivi n. 1, n. 2 e n. 3. Esse sono attuate in maniera semplice, trasparente e conforme ai principi di una sana gestione finanziaria. [14]

     2. Ogni settore di azione cui si riferiscono i progetti pilota riceve finanziamenti da un solo Fondo. Per tener conto delle misure necessarie all'esecuzione del pertinente progetto pilota, la decisione di partecipazione del Fondo può ampliare il campo di applicazione definito nei regolamenti specifici riferiti a ciascun Fondo, entro i limiti delle relative disposizioni specifiche.

 

          Art. 23. Assistenza tecnica. [15]

     I Fondi possono finanziare, su iniziativa della Commissione e per conto della stessa, previo parere dei comitati di cui agli articoli da 48 a 51 sui vari tipi di misure e non oltre lo 0,25% della propria dotazione annuale, le misure preparatorie, di sorveglianza, di valutazione e di controllo necessarie per l'applicazione del presente regolamento. Per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia, il massimale per tali misure è fissato allo 0,27% della rispettiva dotazione annuale di ogni Fondo assegnata a tali dieci Stati membri. Esse comprendono in particolare quanto segue:

     a) studi, compresi quelli di carattere generale, relativi all'azione dei Fondi;

     b) azioni di assistenza tecnica e scambi di esperienze e di informazioni destinate alle parti, ai beneficiari finali degli interventi dei Fondi e al pubblico;

     c) l'installazione, il funzionamento e il collegamento dei sistemi informatizzati per la gestione, la sorveglianza e la valutazione;

     d) il miglioramento dei metodi di valutazione e lo scambio di informazioni sulle prassi in questo settore.

 

          Art. 24. Approvazione delle azioni innovative e dell'assistenza tecnica.

     1. Previa informazione da parte degli Stati membri interessati sulle azioni innovative, la Commissione valuta le domande di partecipazione dei Fondi presentate a titolo degli articoli 22 e 23 in funzione degli elementi seguenti:

     a) una descrizione dell'intervento proposto, del suo campo di applicazione, anche con riferimento all'ambito geografico, e degli obiettivi specifici;

     b) gli organismi responsabili dell'esecuzione dell'intervento e i beneficiari;

     c) il calendario e il piano finanziario, inclusa la partecipazione di eventuali altre fonti di finanziamento comunitario;

     d) le disposizioni che assicurano un'esecuzione efficace e regolare;

     e) qualsiasi elemento necessario per verificare la compatibilità con le politiche comunitarie e gli orientamenti di cui all'articolo 10, paragrafo 3.

La Commissione approva la partecipazione dei Fondi quando tali informazioni consentono di valutare la domanda.

     2. Dopo aver approvato una domanda, la Commissione ne informa immediatamente gli Stati membri interessati.

     3. Ai sensi del presente regolamento gli Stati membri non sono responsabili finanziariamente per le azioni innovative di cui all'articolo 22 e per le azioni di assistenza tecnica di cui all'articolo 23, fatti salvi gli obblighi loro derivanti dalle disposizioni istituzionali proprie a ciascuno Stato membro.

 

CAPO V

GRANDI PROGETTI

 

          Art. 25. Definizione.

     Nell'ambito di un intervento i Fondi possono finanziare spese connesse a grandi progetti, vale a dire:

     a) un insieme di lavori economicamente indivisibili che svolgono una funzione tecnica precisa e hanno obiettivi chiaramente definiti e

     b) il cui costo totale considerato al fine di determinare l'importo della partecipazione dei Fondi supera i 50 milioni di euro.

 

          Art. 26. Approvazione ed esecuzione.

     1. Nel corso dell'attuazione degli interventi, se lo Stato membro o l'autorità di gestione prevedono una partecipazione dei Fondi a un grande progetto, ne informano preliminarmente la Commissione trasmettendo le informazioni seguenti:

     a) organismo responsabile dell'attuazione;

     b) natura dell'investimento, descrizione, dotazione finanziaria e localizzazione;

     c) calendario di esecuzione del progetto;

     d) analisi dei costi e dei benefici, anche finanziari, valutazione dei rischi nonché indicazioni sulla validità economica del progetto;

     e) inoltre:

     - per gli investimenti infrastrutturali: analisi dei costi e dei benefici socioeconomici del progetto, compresa l'indicazione del tasso di utilizzazione prevista, l'impatto prevedibile sullo sviluppo o la riconversione della regione di cui trattasi, nonché applicazione delle norme comunitarie sugli appalti pubblici;

     - per gli investimenti produttivi: l'analisi delle prospettive del mercato nel settore interessato e della redditività prevista del progetto;

     f) effetti diretti e indiretti sulla situazione dell'occupazione, possibilmente a livello comunitario;

     g) elementi che permettono di valutare l'impatto ambientale e l'applicazione dei principi della precauzione e dell'azione preventiva, della correzione, anzitutto alla fonte, dei danni causati all'ambiente e del principio "chi inquina paga", nonché il rispetto della normativa comunitaria in materia ambientale;

     h) elementi necessari alla valutazione del rispetto delle regole della concorrenza, fra l'altro in materia di aiuti di Stato;

     i) indicazione dell'effetto della partecipazione dei Fondi sulla realizzazione del progetto;

     j) piano finanziario e ammontare globale delle risorse finanziarie previste per la partecipazione dei Fondi e di eventuali altre fonti di finanziamento comunitario.

     2. La Commissione valuta il progetto, se necessario con la consulenza della BEI, in funzione degli elementi seguenti:

     a) tipo d'investimento previsto e, se del caso, entrate attese;

     b) risultati dell'analisi dei costi e dei benefici;

     c) risultato della valutazione d'impatto ambientale;

     d) coerenza con gli assi prioritari del corrispondente intervento;

     e) conformità con le altre politiche comunitarie;

     f) benefici economici e sociali attesi, segnatamente in termini di occupazione, rispetto alle risorse finanziarie mobilitate;

     g) coordinamento degli strumenti finanziari e combinazione di sovvenzioni e prestiti di cui all'articolo 10, paragrafo 2.

     3. Entro due mesi dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 1 o entro tre mesi quando sia necessario consultare la BEI, la Commissione decide di confermare o modificare il tasso della partecipazione comunitaria. Se la Commissione ritiene che il progetto non giustifichi né in tutto, né in parte la partecipazione dei Fondi, essa può decidere di rifiutare, fornendone le motivazioni, l'intera partecipazione o una parte di esse.

 

CAPO VI

SOVVENZIONE GLOBALE

 

          Art. 27. Sovvenzione globale.

     1. Qualora l'attuazione e la gestione di una parte di un intervento siano state affidate a intermediari conformemente all'articolo 9, lettera i), questi intermediari devono fornire garanzie quanto alla loro solvibilità e alla loro competenza ed esperienza riconosciute in materia di gestione amministrativa e finanziaria. Essi devono essere abitualmente stabiliti o rappresentati nella o nelle regioni interessate, ma possono, in casi limitati e giustificati, essere stabiliti altrove. Essi devono avere un'esperienza pluriennale nei settori in questione, svolgere compiti di interesse pubblico e coinvolgere in maniera adeguata gli ambienti socioeconomici cui direttamente si riferisce l'attuazione delle misure previste.

     2. Il ricorso a una sovvenzione globale figura nella corrispondente decisione relativa alla partecipazione dei Fondi in quanto disposizione particolare di attuazione dell'intervento definita all'articolo 18, paragrafo 2, lettera d), nonché all'articolo 19, paragrafo 3, lettera d). Le modalità di utilizzazione delle sovvenzioni globali formano oggetto di un accordo tra lo Stato membro, all'autorità di gestione e l'organismo intermediario interessato. Nel caso dei programmi d'iniziativa comunitaria e delle azioni innovative le modalità di utilizzazione delle sovvenzioni globali formano oggetto di una convenzione tra la Commissione e l'organismo intermediario interessato. Nel caso dei programmi di iniziativa comunitaria queste modalità devono essere concordate anche con gli Stati membri interessati. Il complemento di programma di cui all'articolo 18 non riguarda la parte dell'intervento rientrante nell'ambito della sovvenzione globale.

     3. Le modalità di utilizzazione della sovvenzione globale precisano in particolare quanto segue:

     a) le misure da attuare;

     b) i criteri per la scelta dei beneficiari;

     c) le condizioni di concessione e il tasso del contributo dei Fondi, compresa la destinazione degli interessi eventualmente maturati;

     d) le modalità di sorveglianza, di valutazione e di esecuzione del controllo finanziario della sovvenzione globale;

     e) l'eventuale ricorso a una garanzia bancaria, di cui la Commissione deve essere informata.

 

TITOLO III

PARTECIPAZIONE E GESTIONE FINANZIARIA DEI FONDI

 

CAPO I

PARTECIPAZIONE FINANZIARIA DEI FONDI

 

          Art. 28. Decisione relativa alla partecipazione dei Fondi.

     1. La Commissione determina, con un'unica decisione, la partecipazione dell'insieme dei Fondi, sempreché siano soddisfatte tutte le condizioni contemplate dal presente regolamento, entro cinque mesi dal ricevimento della domanda d'intervento. Se del caso, la decisione opera una chiara distinzione tra i crediti assegnati alle regioni o zone che beneficiano del sostegno transitorio.

L'importo massimo della partecipazione dei Fondi è fissato per ciascun asse prioritario dell'intervento. Una misura può beneficiare, per un periodo determinato, soltanto della partecipazione finanziaria di un Fondo per volta. Una misure o un'operazione può beneficiare della partecipazione di un Fondo strutturale unicamente a titolo di uno solo, per volta, degli obiettivi di cui all'articolo 1. Una medesima operazione non può beneficiare al tempo stesso della partecipazione di un Fondo a titolo degli obiettivi n. 1, n. 2 o n. 3 e a titolo di un'iniziativa comunitaria. Una medesima operazione non può beneficiare al tempo stesso della partecipazione di un Fondo a titolo degli obiettivi n. 1, n. 2 o n. 3 e a titolo del FEAOG sezione "garanzia".

Una stessa operazione non può beneficiare al tempo stesso della partecipazione di un Fondo a titolo di un'iniziativa comunitaria e del FEAOG sezione "garanzia".

     2. La partecipazione dei Fondi a programmi operativi intrapresi nell'ambito dell'attuazione di un quadro comunitario di sostegno deve essere compatibile con il piano di finanziamento definito nel corrispondente quadro comunitario di sostegno, come previsto dall'articolo 17, paragrafo 2, lettera c).

     3. Nell'ambito dell'attuazione delle misure, la partecipazione dei Fondi assume principalmente la forma di aiuto non rimborsabile (in prosieguo: "aiuto diretto"), ma anche altre forme, segnatamente aiuto rimborsabile, abbuono d'interessi, garanzia, assunzione di partecipazioni, partecipazione al capitale di rischio o altro tipo di finanziamento. Gli aiuti rimborsati all'autorità di gestione o ad un'altra autorità pubblica sono da queste riassegnati per gli stessi fini.

 

          Art. 29. Diversificazione dei tassi di partecipazione.

     1. La partecipazione dei Fondi è modulata in funzione dei seguenti elementi:

     a) gravità dei problemi specifici, in particolare regionali o sociali, ai quali porre rimedio mediante gli interventi,

     b) capacità finanziaria dello Stato membro interessato, tenuto conto segnatamente della sua prosperità relativa e della necessità di evitare aumenti eccessivi delle spese di bilancio,

     c) nel contesto degli obiettivi dei Fondi di cui all'articolo 1, interesse che gli interventi e gli assi prioritari rivestono dal punto di vista comunitario, se del caso, per l'eliminazione delle ineguaglianze e la promozione della parità tra uomini e donne e per la tutela e il miglioramento dell'ambiente, in particolare per l'applicazione dei principi della precauzione e dell'azione preventiva, nonché del principio "chi inquina paga",

     d) interesse che gli interventi e gli assi prioritari rivestono dal punto di vista regionale e nazionale,

     e) caratteristiche proprie del tipo d'intervento e dell'asse prioritario di cui trattasi, al fine di tener conto delle esigenze individuate mediante la valutazione ex ante, segnatamente in materia di risorse umane e occupazione,

     f) impiego ottimale delle risorse finanziarie nei piani di finanziamento, inclusa la combinazione di risorse pubbliche e private, ricorso a strumenti finanziari appropriati conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, e scelta delle forme di finanziamento ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 3. Nei casi in cui la partecipazione del FSE è differenziata conformemente all'articolo 16, paragrafo 1, occorre tener conto delle esigenze individuate mediante la valutazione ex ante, segnatamente in materia di risorse umane e occupazione.

     2. La partecipazione dei Fondi è calcolata o rispetto ai costi totali ammissibili, o rispetto all'insieme delle spese, pubbliche o assimilabili, ammissibili (nazionali, regionali o locali e comunitarie) relative a ciascun intervento.

     3. La partecipazione dei Fondi rispetta i limiti seguenti:

     a) il 75% al massimo del costo totale ammissibile e, di norma, almeno il 50% delle spese pubbliche ammissibili, per le misure attuate nelle regioni interessate dall'obiettivo n. 1. Allorquando queste regioni sono situate in uno Stato membro nel quale interviene il Fondo di coesione, in casi eccezionali debitamente giustificati la partecipazione comunitaria può ammontare all'80% al massimo del costo totale ammissibile e all'85% al massimo del costo totale ammissibile nelle isole periferiche greche che sono svantaggiate a causa della distanza. In tutte le regioni ultraperiferiche, la partecipazione comunitaria può ammontare, in casi eccezionali debitamente giustificati, all'85% al massimo del costo totale ammissibile [16],

     b) il 50% al massimo del costo totale ammissibile e, di norma, almeno il 25% delle spese pubbliche ammissibili, per le misure attuate nelle regioni interessate dagli obiettivi n. 2 o n. 3.

Nel caso d'investimenti nelle imprese, la partecipazione dei Fondi rispetta i massimali di intensità dell'aiuto e di cumulo decisi in materia di aiuti di Stato.

     4. Se l'intervento di cui trattasi comporta il finanziamento di investimenti generatori di entrate, la partecipazione dei Fondi a siffatti investimenti è determinata tenendo conto, fra le caratteristiche proprie, dell'entità del margine lordo di autofinanziamento che è normalmente atteso per la categoria di investimenti in questione in funzione delle condizioni macroeconomiche in cui gli investimenti devono essere realizzati e senza che la partecipazione dei Fondi comporti un aumento dell'impegno nazionale di bilancio. In ogni caso la partecipazione dei Fondi rispetta i limiti seguenti:

     a) nel caso di investimenti in infrastrutture generatori di entrate nette consistenti, la partecipazione non può superare:

     i) il 40% del costo totale ammissibile nelle regioni cui si applica l'obiettivo n. 1, a cui può aggiungersi una maggiorazione massima del 10% negli Stati membri nei quali interviene il Fondo di coesione;

     ii) il 25% del costo totale ammissibile nelle zone cui si applica l'obiettivo n. 2;

     iii) a tali tassi può essere applicata una maggiorazione destinata a forme di finanziamento che non siano aiuti diretti; tale maggiorazione non può comunque essere superiore al 10% del costo totale ammissibile;

     b) nel caso di investimenti nelle imprese, la partecipazione non può superare:

     i) il 35% del costo totale ammissibile nelle regioni cui si applica l'obiettivo n. 1;

     ii) il 50% al massimo del costo totale ammissibile nelle regioni ultraperiferiche, e, a titolo eccezionale, anche nelle isole minori del Mar Egeo per gli investimenti realizzati a norma del regolamento (CE) n. 1257/1999, per gli investimenti nelle piccole e medie imprese;

     iii) il 15% del costo totale ammissibile nelle zone cui si applica l'obiettivo n. 2;

     iv) nel caso di investimenti nelle piccole e medie imprese, a tali tassi può essere applicata una maggiorazione destinata a forme di finanziamento diverse dagli aiuti diretti; tale maggiorazione non può comunque essere superiore al 10% del costo totale ammissibile [17].

     5. I riferimenti fatti dai paragrafi 3 e 4 alle regioni e zone cui si applicano gli obiettivi n. 1 e n. 2 si intendono fatti anche alle regioni e zone che beneficiano, da una parte, del sostegno transitorio a titolo dell'articolo 6, paragrafo 1 e di un sostegno a titolo dell'articolo 7, paragrafo 4 e, dall'altra, di un sostegno a titolo dell'articolo 6, paragrafo 2, rispettivamente.

     6. Le misure di cui agli articoli 22 e 23, attuate su iniziativa della Commissione, possono essere finanziate al 100% del costo totale. Le misure di cui all'articolo 23 attuate per conto della Commissione sono finanziate al 100% del costo totale.

     7. Per le misure di assistenza tecnica nel quadro della programmazione e le iniziative comunitarie si applicano i tassi contemplati nel presente articolo.

 

          Art. 30. Requisiti per l'ammissione.

     1. Le spese connesse ad operazioni possono essere ammesse alla partecipazione dei Fondi soltanto se dette operazioni sono parte integrante dell'intervento considerato.

     2. Una spesa non ha i requisiti per essere ammessa alla partecipazione dei Fondi se è stata effettivamente sostenuta dal beneficiario finale prima della data di ricezione della domanda d'intervento da parte della Commissione. Tale data costituisce il termine iniziale per l'ammissione delle spese. Il termine finale per l'ammissione delle spese è fissato nella decisione relativa alla partecipazione dei Fondi. Esso si riferisce ai pagamenti effettuati dai beneficiari finali e può essere prorogata dalla Commissione, su domanda debitamente giustificata dello Stato membro, secondo le disposizioni degli articoli 14 e 15.

     3. Le norme nazionali pertinenti si applicano alle spese ammissibili a meno che, ove necessario, la Commissione decida norme comuni di ammissibilità delle spese secondo la procedura di cui all'articolo 53, paragrafo 2.

     4. Gli Stati membri si accertano che la partecipazione dei Fondi resti attribuita ad un'operazione esclusivamente se quest'ultima entro cinque anni dalla data della decisione delle competenti autorità nazionali o dell'autorità di gestione relativa alla partecipazione dei Fondi, non subisce modificazioni sostanziali:

     a) che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione, o che procurino un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico, e

     b) che determinino un cambiamento nella natura della proprietà di un'infrastruttura oppure la cessazione o il cambiamento di localizzazione di un'attività produttiva. Gli Stati membri informano la Commissione di ogni modifica di questo tipo. Qualora dovessero intervenire siffatte modifiche, si applicano le disposizioni dell'articolo 39.

 

CAPO II

GESTIONE FINANZIARIA

 

          Art. 31. Impegni di bilancio.

     1. Gli impegni di bilancio comunitari sono assunti sulla base della decisione relativa alla partecipazione dei Fondi.

     2. Gli impegni per gli interventi di durata pari o superiore a due anni sono assunti annualmente. Il primo impegno è assunto quando la Commissione adotta la decisione di approvazione dell'intervento. Gli impegni successivi sono assunti, di norma, entro il 30 aprile di ogni anno.

     La quota di un impegno che non è stata liquidata mediante acconto o per la quale non è stata presentata alla Commissione una domanda di pagamento ammissibile, quale definita nell'articolo 32, paragrafo 3, alla scadenza del secondo anno successivo a quello dell'impegno o, eventualmente e per gli importi in questione, alla data di una successiva decisione della Commissione necessaria per autorizzare una misura o un'operazione o alla scadenza del termine di presentazione del rapporto finale di cui all'articolo 37, paragrafo 1, è disimpegnata automaticamente dalla Commissione; la partecipazione dei Fondi all'intervento in questione viene ridotta in misura corrispondente.

     Il termine di disimpegno automatico di cui al secondo comma è sospeso per la parte dell'impegno corrispondente alle operazioni oggetto, alla data prevista del disimpegno, di una procedura giudiziaria, o di un ricorso amministrativo con effetti sospensivi, fatti salvi il ricevimento da parte della Commissione di un'informazione preliminare e motivata dello Stato membro interessato, con l'esposizione dei motivi, e la sua diffusione da parte della Commissione.

     La Commissione informa comunque in tempo utile lo Stato membro e l'autorità di pagamento ogniqualvolta sussista il rischio di applicazione del disimpegno automatico previsto dal secondo comma.

     In caso di entrata in vigore del presente regolamento successivamente al 1 gennaio 2000, il termine di disimpegno automatico di cui al secondo comma è prorogato per il primo impegno del numero di mesi che separa il 1 gennaio 2000 dalla data della decisione relativa alla partecipazione dei Fondi di cui all'articolo 28.

     3. Per gli interventi di durata inferiore a due anni, l'importo totale della partecipazione dei Fondi è impegnato quando la Commissione adotta la decisione relativa alla partecipazione dei Fondi.

 

          Art. 32. Pagamenti.

     1. Il pagamento, da parte della Commissione, della partecipazione dei Fondi è eseguito in conformità dei corrispondenti impegni di bilancio e ha come destinataria l'autorità di pagamento ai sensi dell'articolo 9, lettera o).

     I pagamenti sono imputati all'impegno aperto risalente più indietro nel tempo eseguito in forza dell'articolo 31. Il pagamento può assumere la forma di acconti, di pagamenti intermedi o di pagamenti del saldo. I pagamenti intermedi e i pagamenti del saldo si riferiscono alle spese effettivamente sostenute, che devono corrispondere a pagamenti effettuati dai beneficiari finali e giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente.

     In funzione delle disponibilità finanziarie, la Commissione esegue i pagamenti intermedi entro un termine non superiore a due mesi, a decorrere dal ricevimento di una domanda ammissibile, come previsto nel paragrafo 3.

     L'autorità di pagamento provvede affinché i beneficiari finali ricevano quanto prima e integralmente gli importi corrispondenti alla partecipazione dei Fondi a cui hanno diritto. Non vengono applicate detrazioni, trattenute o altre commissioni specifiche che potrebbero ridurre gli importi predetti.

     2. All'atto del primo impegno, la Commissione versa un acconto all'autorità di pagamento. L'acconto è pari al 7% della partecipazione dei Fondi all'intervento in questione. In linea di principio può essere frazionato su due esercizi di bilancio al massimo, in funzione delle disponibilità di bilancio.

    Per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia l'acconto è pari al 16 % della partecipazione dei Fondi all'intervento in questione. Esso sarà ripartito su due esercizi di bilancio: 10% nel primo anno e 6% nell'anno seguente.

     Per la durata dell'intervento, l'autorità di pagamento ricorre all'acconto per regolare la partecipazione comunitaria alle spese relative a detto intervento.

     Tutto o parte dell'acconto, in funzione dei progressi nell'attuazione dell'intervento, è rimborsato alla Commissione dall'autorità di pagamento qualora nessuna domanda di pagamento sia stata trasmessa alla Commissione entro diciotto mesi dalla decisione relativa alla partecipazione dei Fondi. Gli interessi eventualmente maturati sull'acconto sono destinati dall'autorità di pagamento all'intervento di cui trattasi. [18]

     3. I pagamenti intermedi sono effettuati da parte della Commissione per rimborsare le spese effettivamente sostenute a titolo dei Fondi e certificate dall'autorità di pagamento. Essi sono eseguiti per ogni singolo intervento e calcolati per le misure contenute nel piano di finanziamento del complemento di programmazione. Essi devono rispettare le seguenti condizioni:

     a) presentazione alla Commissione del complemento di programma recante gli elementi contemplati all'articolo 18, paragrafo 3;

     b) trasmissione alla Commissione dell'ultima relazione annuale di esecuzione da presentare, recante gli elementi contemplati all'articolo 37;

     c) trasmissione alla Commissione della valutazione intermedia dell'intervento di cui all'articolo 42, ove prevista;

     d) coerenza, nelle decisioni dell'autorità di gestione e del comitato di sorveglianza, con l'importo totale della partecipazione dei fondi concesso per gli assi prioritari di cui trattasi;

     e) attuazione, nei termini previsti, delle eventuali raccomandazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 2, o motivazione trasmessa dallo Stato membro per illustrare le ragioni per cui non è stato preso alcun provvedimento, qualora dette raccomandazioni mirino a colmare insufficienze gravi del sistema di sorveglianza o di gestione tali da mettere in causa la buona gestione finanziaria dell'intervento; evasione delle richieste di misure correttive di cui all'articolo 38, paragrafo 4, qualora le domande riguardino la o le misure in questione;

     f) assenza di sospensione di pagamenti, a norma dell'articolo 39, paragrafo 2, primo comma, e assenza di decisione della Commissione di avviare un procedimento d'infrazione in forza dell'articolo 226 del trattato, riguardo alla misura o alle misure oggetto della domanda di cui trattasi. Se una delle condizioni non è rispettata e la domanda di pagamento non è pertanto ammissibile, lo Stato membro e l'autorità di pagamento ne sono informati senza indugio dalla Commissione e adottano le disposizioni necessarie per porre rimedio alla situazione.

Gli Stati membri provvedono affinché, per quanto possibile, le domande di pagamento intermedio siano raggruppate e inoltrate alla Commissione tre volte all'anno, fermo restando che l'ultima domanda di pagamento deve essere presentata entro il 31 ottobre. Le domande di pagamento intermedio operano una distinzione, a livello dei singoli assi prioritari, per le spese pagate nelle regioni o zone che beneficiano del sostegno transitorio. Il totale cumulato dei pagamenti, di cui al paragrafo 2 e al presente paragrafo, versati a favore di un intervento rappresenta al massimo il 95% della partecipazione dei Fondi all'intervento stesso.

     4. Il pagamento del saldo dell'intervento viene eseguito in presenza delle seguenti condizioni:

     a) se l'autorità di pagamento ha presentato alla Commissione, entro sei mesi dal termine fissato per il pagamento nella decisione relativa alla partecipazione dei Fondi, una dichiarazione certificata delle spese effettivamente pagate;

     b) se la relazione finale di esecuzione è stata presentata alla Commissione e approvata dalla medesima;

     c) se lo Stato membro ha trasmesso alla Commissione la dichiarazione di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera f).

     5. Il pagamento definitivo del saldo non può più essere rettificato, a richiesta dello Stato membro, se l'autorità di pagamento non ne ha fatto domanda alla Commissione entro nove mesi a decorrere dalla data di versamento del saldo di cui trattasi.

     6. Gli Stati membri designano le autorità preposte al rilascio delle certificazioni e delle dichiarazioni di cui ai paragrafi 3 e 4.

     7. Entro il 30 aprile di ogni anno, gli Stati membri trasmettono alla Commissione le previsioni aggiornate sulle domande di pagamento per l'esercizio in corso e quelle per l'esercizio finanziario successivo. **MANCA IL paragrafo 8

     9. Per le azioni innovatrici di cui all'articolo 22 e le misure di cui all'articolo 23, la Commissione fissa le procedure di pagamento appropriate, coerentemente con gli obiettivi delle presenti disposizioni, e le notifica ai comitati di cui agli articoli da 48 a 51.

 

          Art. 33. Utilizzazione dell'euro.

     Gli importi delle decisioni, degli impegni e dei pagamenti della Commissione sono espressi e versati in euro, secondo le modalità adottate dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all'articolo 53, paragrafo 2.

 

TITOLO IV

EFFICACIA DEGLI INTERVENTI DEI FONDI

 

CAPO I

SORVEGLIANZA

 

          Art. 34. Gestione da parte dell'autorità di gestione.

     1. Fatto salvo l'articolo 8, paragrafo 3, l'autorità di gestione quale definita all'articolo 9, lettera n) è responsabile dell'efficacia e della regolarità della gestione e dell'attuazione, e in particolare:

     a) dell'istituzione di un dispositivo di raccolta di dati finanziari e statistici affidabili sull'attuazione, per gli indicatori per la sorveglianza di cui all'articolo 36 e per la valutazione di cui agli articoli 42 e 43, nonché della trasmissione di tali dati secondo modalità concordate tra lo Stato membro e la Commissione, mediante il ricorso, nella misura del possibile, a sistemi informatici che consentano lo scambio di dati con la Commissione, come previsto all'articolo 18, paragrafo 3, lettera e);

     b) dell'adattamento conformemente al paragrafo 3 e dell'attuazione del complemento di programmazione come previsto all'articolo 18, paragrafo 3, e senza pregiudizio dell'articolo 35;

     c) dell'elaborazione e della presentazione alla Commissione, previa approvazione del comitato di sorveglianza, del rapporto annuale di esecuzione;

     d) dell'organizzazione, in collaborazione con la Commissione e lo Stato membro, della valutazione intermedia di cui all'articolo 42;

     e) dell'utilizzazione, da parte degli organismi che partecipano alla gestione e all'attuazione dell'intervento, di un sistema contabile distinto o di una codificazione contabile appropriata di tutti gli atti contemplati dall'intervento;

     f) della regolarità delle operazioni finanziate a titolo dell'intervento, segnatamente dell'attuazione di misure di controllo interne compatibili con i principi di sana gestione finanziaria e dell'attuazione delle osservazioni o richieste di misure correttive adottate ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 4, o delle raccomandazioni di adattamento formulate a norma del paragrafo 2 del presente articolo, conformemente alle disposizioni dei summenzionati articoli;

     g) della compatibilità con le politiche comunitarie, secondo quanto stabilito all'articolo 12; nell'ambito dell'applicazione delle norme comunitarie sugli appalti pubblici, i pareri trasmessi a fine di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee specificano i riferimenti dei progetti per i quali è stata chiesta o decisa una partecipazione dei Fondi;

     h) del rispetto degli obblighi in materia di informazione e di pubblicità di cui all'articolo 46.

Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, l'autorità di gestione, nello svolgimento dei suoi compiti, agisce nel pieno rispetto dei sistemi istituzionali, giuridici e finanziari dello Stato membro interessato.

     2. Ogni anno, in occasione della presentazione del rapporto annuale di esecuzione di cui all'articolo 37, la Commissione e l'autorità di gestione esaminano i principali risultati dell'anno precedente, secondo modalità da definire d'accordo con lo Stato membro e l'autorità di gestione interessati. In seguito all'esame in parola, la Commissione può formulare osservazioni destinate allo Stato membro e all'autorità di gestione. Lo Stato membro informa la Commissione del seguito dato a tali osservazioni. Se, in casi debitamente motivati, la Commissione ritiene che le misure prese non sono sufficienti, può indirizzare allo Stato membro o all'autorità di gestione raccomandazioni di adattamento intese a migliorare l'efficacia delle modalità di sorveglianza o gestione dell'intervento, unitamente ai motivi di tali raccomandazioni. Allorché riceve delle raccomandazioni, l'autorità di gestione presenta successivamente le misure prese per migliorare le modalità di sorveglianza o gestione oppure spiega le ragioni per cui non è stata adottata alcuna misura.

     3. L'autorità di gestione adatta, su richiesta del comitato di sorveglianza o di sua iniziativa, il complemento di programmazione senza modificare l'importo totale della partecipazione dei Fondi concesso per l'asse prioritario di cui trattasi né gli obiettivi specifici del medesimo. Entro un mese, previa approvazione del comitato di sorveglianza, essa comunica alla Commissione il suddetto adattamento. Le eventuali modifiche che riguardano gli elementi contenuti nella decisione relativa alla partecipazione dei Fondi sono decise dalla Commissione, d'intesa con lo Stato membro interessato, entro un termine di quattro mesi a decorrere dall'approvazione del comitato di sorveglianza.

 

          Art. 35. Comitati di sorveglianza.

     1. Ogni quadro comunitario di sostegno o documento unico di programmazione e ogni programma operativo è seguito da un comitato di sorveglianza. I comitati di sorveglianza sono istituiti dallo Stato membro, d'accordo con l'autorità di gestione previa consultazione delle parti. Questi promuovono un'equilibrata partecipazione di donne e uomini. I comitati di sorveglianza sono istituiti al più tardi entro tre mesi dalla decisione relativa alla partecipazione dei Fondi. Il comitato di sorveglianza è di competenza dello Stato membro, anche dal punto di vista giurisdizionale.

     2. Un rappresentante della Commissione e, se del caso, della BEI partecipa ai lavori del comitato con voto consultivo. Il comitato di sorveglianza stabilisce il proprio regolamento interno nel quadro istituzionale, giuridico e finanziario dello Stato membro interessato e lo adotta d'intesa con l'autorità di gestione. In linea di massima, il comitato di sorveglianza è presieduto da un rappresentante dello Stato membro o dell'autorità di gestione.

     3. Il comitato di sorveglianza si assicura dell'efficienza e della qualità dell'esecuzione dell'intervento. A tal fine:

     a) conformemente all'articolo 15, conferma o adatta il complemento di programma, compresi gli indicatori fisici e finanziari da impiegare nella sorveglianza dell'intervento. La sua approvazione è richiesta prima di qualsiasi ulteriore adattamento;

     b) esamina ed approva entro sei mesi dall'approvazione dell'intervento, i criteri di selezione delle operazioni finanziate a titolo di ciascuna misura;

     c) valuta periodicamente i progressi compiuti nel raggiungimento degli obiettivi specifici dell'intervento;

     d) esamina i risultati dell'esecuzione, segnatamente il conseguimento degli obiettivi fissati a livello delle misure, nonché la valutazione intermedia di cui all'articolo 42;

     e) esamina e approva i rapporti annuali e finali di esecuzione prima che siano trasmessi alla Commissione;

     f) esamina e approva qualsiasi proposta di modifica inerente al contenuto della decisione della Commissione concernente la partecipazione dei Fondi;

     g) può comunque proporre all'autorità di gestione qualsiasi adattamento o revisione dell'intervento, che renda possibile il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 o migliori la gestione dell'intervento, anche per quanto riguarda la gestione finanziaria. Qualsiasi adattamento dell'intervento viene eseguito conformemente all'articolo 34, paragrafo 3.

 

          Art. 36. Indicatori per la sorveglianza.

     1. L'autorità di gestione e il comitato di sorveglianza si avvalgono, per la sorveglianza, di indicatori fisici e finanziari definiti nel programma operativo, nel documento unico di programmazione o nel complemento di programmazione. Nel definire tali indicatori, si dovrebbe tener conto della metodologia indicativa e dell'elenco di esempi di indicatori pubblicati dalla Commissione, nonché di una ripartizione in categorie delle aree di intervento che sarà proposta dalla Commissione dall'entrata in vigore del presente regolamento. Tali indicatori si riferiscono al carattere specifico dell'intervento di cui trattasi, ai suoi obiettivi, nonché alla situazione socioeconomica, strutturale e ambientale dello Stato membro e delle sue regioni, ove necessario, e tengono conto, se del caso, dell'esistenza di regioni o zone che beneficiano del sostegno transitorio. Fra detti indicatori figurano in particolare quelli utilizzati per l'assegnazione della riserva di cui all'articolo 44.

     2. Tali indicatori precisano, per gli interventi in questione:

     a) gli obiettivi specifici, quantificati se si prestano a quantificazione, delle misure e degli assi prioritari e la loro coerenza;

     b) lo stato di avanzamento dell'intervento in termini di realizzazioni fisiche, di risultato e, non appena possibile, di impatto al livello appropriato (asse prioritario o misura);

     c) lo stato di avanzamento del piano di finanziamento.

Se la natura dell'intervento lo consente, le statistiche sono ripartite per sesso e per classe di dimensione delle imprese beneficiarie.

     3. Gli indicatori finanziari e di avanzamento debbono consentire di individuare separatamente, per i grandi progetti, gli elementi di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c).

 

          Art. 37. Rapporto annuale e rapporto finale di esecuzione.

     1. Per gli interventi pluriennali, l'autorità di gestione trasmette alla Commissione, conformemente alle modalità definite all'articolo 34, paragrafo 1, entro sei mesi dalla fine dell'anno civile completo di attuazione, un rapporto annuale di esecuzione. Un rapporto finale viene trasmesso alla Commissione entro sei mesi dal termine finale di ammissibilità delle spese. Per ogni intervento di durata inferiore a due anni, l'autorità di gestione presenta alla Commissione unicamente un rapporto finale. Quest'ultimo viene presentato entro sei mesi dall'ultimo pagamento eseguito dall'autorità di pagamento. Prima di essere trasmesso alla Commissione, il rapporto in parola è esaminato e approvato dal comitato di sorveglianza. Dopo aver ricevuto il rapporto annuale di esecuzione, la Commissione indica entro due mesi, fornendo le ragioni, se questo è ritenuto insoddisfacente. In caso contrario, il rapporto è considerato accettato. Per il rapporto finale, la Commissione reagisce entro cinque mesi dalla ricezione dello stesso.

     2. Ogni rapporto annuale e ogni rapporto finale di esecuzione contengono i seguenti elementi:

     a) qualsiasi cambiamento delle condizioni generali rilevanti per l'esecuzione dell'intervento, segnatamente tendenze socioeconomiche significative, modificazioni delle politiche nazionali, regionali o settoriali, del quadro di riferimento di cui all'articolo 9, lettera c), nonché delle loro ripercussioni, ove ve ne siano, sulla coerenza tra gli interventi dei vari Fondi o tra questi e gli interventi di altri strumenti finanziari;

     b) lo stato di avanzamento degli assi prioritari e delle misure per ciascuno dei Fondi rispetto ai corrispondenti obiettivi specifici quantificando, laddove e nel momento in cui sia possibile, degli indicatori fisici, di risultato e di impatto di cui all'articolo 36 al livello appropriato (asse prioritario o misura);

     c) l'esecuzione finanziaria dell'intervento, che illustra, per le singole misure, il rendiconto delle spese totali effettivamente pagate dall'autorità di pagamento nonché il rendiconto dei pagamenti totali ricevuti dalla Commissione con quantificazione degli indicatori finanziari di cui all'articolo 36, paragrafo 2, lettera c); l'esecuzione finanziaria nelle zone che beneficiano del sostegno transitorio è presentata in modo distinto per i singoli assi prioritari; l'esecuzione finanziaria del FEAOG, sezione "garanzia", per le misure di cui all'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1257/1999 è presentata al livello dell'importo totale dell'esecuzione finanziaria;

     d) le disposizioni prese dall'autorità di gestione e dal comitato di sorveglianza per assicurare la qualità e l'efficienza dell'esecuzione, riguardanti segnatamente:

     i) le azioni di sorveglianza, controllo finanziario e valutazione delle operazioni, comprese le modalità di raccolta dei dati;

     ii) una sintesi dei problemi significativi incontrati nella gestione dell'intervento e le eventuali misure adottate, comprese le risposte alle raccomandazioni di adattamento formulate ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 2, o alle richieste di misure correttive ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 4;

     iii) il ricorso all'assistenza tecnica;

     iv) le misure prese per assicurare la pubblicità dell'intervento conformemente all'articolo 46.

     e) le misure adottate per assicurare la compatibilità con le altre politiche comunitarie come stabilito all'articolo 12 e per assicurare il coordinamento dell'insieme degli aiuti strutturali comunitari di cui all'articolo 17, paragrafo 1, e all'articolo 19, paragrafo 2, seconda comma;

     f) un capitolo distinto, se del caso, sullo stato di avanzamento e di finanziamento dei grandi progetti e delle sovvenzioni globali.

 

CAPO II

CONTROLLO FINANZIARIO

 

          Art. 38. Disposizioni generali.

     1. Fatta salva la responsabilità della Commissione per l'esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee, gli Stati membri assumono la responsabilità primaria del controllo finanziario degli interventi. A tal fine, essi adottano, in particolare le misure seguenti:

     a) verificano che sistemi di gestione e di controllo siano stati predisposti e siano applicate in modo da assicurare un impiego efficiente e regolare dei fondi comunitari;

     b) comunicano alla Commissione la descrizione di tali sistemi;

     c) si accertano che gli interventi siano gestiti conformemente alla normativa comunitaria pertinente e che i fondi messi a loro disposizione siano utilizzati conformemente a principi di sana gestione finanziaria;

     d) attestano che le dichiarazioni di spesa presentata alla Commissione sono esatte e assicurano che provengono da sistemi di contabilità fondati su documenti giustificativi verificabili;

     e) prevengono, individuano e correggono le irregolarità, ne danno comunicazione alla Commissione conformemente alla normativa vigente e la informano sull'andamento delle procedure amministrative e giudiziarie;

     f) presentano alla Commissione, alla conclusione di ciascun intervento, una dichiarazione predisposta da una persona o da un servizio funzionalmente autonomo rispetto all'autorità di gestione designata; la dichiarazione sintetizza le conclusioni dei controlli effettuati negli anni precedenti ed esprime un giudizio sulla fondatezza della domanda di pagamento del saldo, nonché sulla legalità e la regolarità delle operazioni cui si riferisce la certificazione finale delle spese; se lo stimano necessario, gli Stati membri accludono il loro parere alla dichiarazione;

     g) collaborano con la Commissione per assicurare che i fondi comunitari siano utilizzati conformemente a principi di sana gestione finanziaria;

     h) recuperano i fondi perduti in seguito a irregolarità accertate, applicando se del caso interessi di mora.

     2. La Commissione, in quanto responsabile dell'esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee, accerta che negli Stati membri esistano e funzionino regolarmente sistemi di gestione e di controllo che consentano l'impiego efficace e corretto dei fondi comunitari. A tal fine, fatti salvi i controlli effettuati dagli Stati membri secondo le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali, funzionari o agenti della Commissione possono procedere, conformemente alle modalità concordate con lo Stato membro nel quadro della cooperazione prevista nel paragrafo 3, a controlli in loco, in particolare mediante sondaggio, sulle operazioni finanziate dai Fondi e sui sistemi di gestione e di controllo, con un preavviso minimo di un giorno lavorativo. La Commissione ne informa lo Stato membro interessato per ottenerne tutto l'aiuto necessario. Funzionari o agenti di detto Stato membro possono partecipare a tali controlli. La Commissione può chiedere allo Stato membro interessato di effettuare un controllo in loco per verificare la regolarità di una o più operazioni. Funzionari o agenti della Commissione possono partecipare a tali controlli.

     3. La Commissione e gli Stati membri, in base ad intese amministrative bilaterali, collaborano per coordinare i programmi, la metodologia e l'esecuzione dei controlli, in modo da massimizzare l'utilità dei controlli effettuati. Essi si comunicano senza indugio i risultati dei controlli effettuati. Almeno annualmente, e in ogni caso prima dell'esame annuale di cui all'articolo 34, paragrafo 2, viene esaminato e valutato quanto segue:

     a) i risultati dei controlli effettuati dallo Stato membro e dalla Commissione;

     b) le eventuali osservazioni degli altri organi o istituzioni di controllo nazionali o comunitari;

     c) l'incidenza finanziaria delle irregolarità accertate, le misure già adottate o ancora necessarie per correggerle e, se del caso, le modifiche apportate ai sistemi di gestione e di controllo.

     4. In seguito a tale esame e valutazione e fatte salve le misure che lo Stato membro deve prendere senza indugio, a norma del presente articolo e dell'articolo 39, la Commissione può formulare osservazioni, in particolare sull'incidenza finanziaria delle irregolarità eventualmente accertate. Dette osservazioni sono trasmesse allo Stato membro e alle autorità di gestione dell'intervento di cui trattasi. Se del caso, sono accompagnate da richieste di misure correttive intese a porre rimedio alle insufficienze di gestione riscontrate e a rettificare le irregolarità individuate e non ancora rettificate. Lo Stato membro ha la possibilità di commentare tali osservazioni. Se, in seguito ai commenti dello Stato membro o in mancanza di tali commenti, la Commissione adotta delle conclusioni, lo Stato membro prende, entro il termine impartito, le iniziative necessarie per dare seguito alle richieste della Commissione e la informa delle azioni intraprese.

     5. Senza pregiudizio del presente articolo, la Commissione può, previa verifica in buona e debita forma, sospendere del tutto o in parte un pagamento intermedio se constata nelle spese una grave irregolarità che non è stata ancora rettificata e ritiene indispensabile intervenire immediatamente. Essa informa lo Stato membro interessato delle azioni intraprese e della relativa motivazione. Se, trascorsi cinque mesi, i motivi che hanno giustificato la sospensione permangono o se lo Stato membro interessato non ha preso le misure per rettificare la grave irregolarità, si applica l'articolo 39.

     6. Per un periodo di tre anni, salvo decisione contraria nelle intese amministrative bilaterali, successivamente al pagamento da parte della Commissione del saldo relativo ad un intervento, le autorità responsabili tengono a disposizione della Commissione tutti i documenti giustificativi (o gli originali o copie certificate conformi degli originali su supporti di dati comunemente accettati) concernenti le spese e i controlli relativi all'intervento in questione. Il termine è sospeso in caso di procedimento giudiziario o su domanda motivata della Commissione.

 

          Art. 39. Rettifiche finanziarie.

     1. La responsabilità di perseguire le irregolarità, di agire sulla scorta di una constatazione di una qualsiasi modificazione importante che incida sulla natura o sulle condizioni di esecuzione o sul controllo di un intervento e di effettuare le rettifiche finanziarie necessarie incombe in primo luogo agli Stati membri. Gli Stati membri effettuano le necessarie rettifiche finanziarie connesse con l'irregolarità isolata o sistemica. Le rettifiche degli Stati membri consistono nella soppressione totale o parziale della partecipazione della Comunità. I fondi comunitari così liberati possono essere riassegnati dallo Stato membro all'intervento di cui trattasi, secondo modalità da definire a norma dell'articolo 53, paragrafo 2.

     2. Se dopo le necessarie verifiche, la Commissione conclude:

     a) che uno Stato membro non si è conformato agli obblighi che gli incombono in virtù del paragrafo 1, o

     b) che tutto o parte di un intervento non giustifica né una parte né la totalità della partecipazione dei Fondi, o

     c) che esistono gravi insufficienze nei sistemi di gestione o di controllo che potrebbero condurre ad irregolarità a carattere sistematico, sospende i pagamenti intermedi e, motivando la sua domanda, chiede allo Stato membro di presentare le sue osservazioni e apportare, se del caso, eventuali rettifiche entro un termine stabilito.

Se lo Stato membro contesta le osservazioni della Commissione, viene da questa convocato ad un'audizione, nella quale entrambe le parti, in uno spirito di cooperazione fondato sul partenariato, si adoperano per raggiungere un accordo sulle osservazioni e sulle conclusioni da trarsi.

     3. Alla scadenza del termine stabilito dalla Commissione, se non è stato raggiunto un accordo e se lo Stato membro non ha effettuato le rettifiche, la Commissione, tenendo conto delle osservazioni di quest'ultimo può decidere, entro tre mesi:

     a) di ridurre l'acconto di cui all'articolo 32, paragrafo 2 o

     b) di procedere alle necessarie rettifiche finanziarie, sopprimendo in tutto o in parte la partecipazione dei Fondi all'intervento in questione. Nello stabilire l'importo della rettifica la Commissione, tiene conto, conformemente al principio di proporzionalità, della natura dell'irregolarità o della modificazione, nonché dell'ampiezza e delle implicazioni finanziarie delle insufficienze constatate nei sistemi di gestione o di controllo degli Stati membri. In mancanza di una decisione di agire a norma delle lettere a) o b) la sospensione dei pagamenti intermedi cessa con effetto immediato.

     4. Gli importi oggetto di ripetizione dell'indebito vengono riversati alla Commissione, maggiorati degli interessi di mora.

     5. Il presente articolo si applica fatto salvo l'articolo 32.

 

CAPO III

VALUTAZIONE

 

          Art. 40. Disposizioni generali.

     1. Per valutare l'efficacia degli interventi strutturali, l'azione comunitaria è oggetto di una valutazione ex ante, di una valutazione intermedia e di una valutazione ex post, volte a determinarne l'impatto rispetto agli obiettivi di cui all'articolo 1 e ad analizzarne le incidenze su problemi strutturali specifici.

     2. L'efficacia dell'azione dei Fondi viene valutata in funzione dei criteri seguenti:

     a) impatto globale sul conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 158 del trattato e segnatamente sul rafforzamento della coesione economica e sociale della Comunità,

     b) impatto delle priorità proposte nei piani e degli assi prioritari previsti in ciascun quadro comunitario di sostegno e in ciascun intervento.

     3. Le autorità competenti degli singoli Stati membri e la Commissione si dotano dei mezzi appropriati e raccolgono i dati necessari affinché la valutazione possa svolgersi nel modo più efficace possibile. La valutazione ricorre in tale contesto ai vari elementi che possono essere forniti dal sistema di sorveglianza, completati se del caso dalla raccolta di informazioni intese a migliorarne la pertinenza. Su iniziativa degli Stati membri o della Commissione, previa informazione dello Stato membro interessato, possono essere avviate forme di valutazione complementare, se del caso tematiche, per identificare esperienze trasferibili.

     4. I risultati della valutazione sono messi, su richiesta, a disposizione del pubblico. Per quanto riguarda i risultati della valutazione di cui all'articolo 42, è necessario l'accordo del comitato di sorveglianza secondo le disposizioni istituzionali di ciascuno Stato membro.

     5. Le modalità di valutazione sono precisate nei quadri comunitari di sostegno e negli interventi.

 

          Art. 41. Valutazione ex ante.

     1. La valutazione ex ante serve di base alla preparazione dei piani, degli interventi e del complemento di programmazione dei quali è parte integrante. La valutazione ex ante rientra nella responsabilità delle autorità competenti per la preparazione dei piani, degli interventi e del complemento di programmazione.

     2. All'atto della preparazione dei piani e degli interventi la valutazione ex ante riguarda l'analisi dei punti di forza e di debolezza e delle potenzialità dello Stato membro, della regione o del settore considerato. Essa valuta, sulla base dei criteri elencati nell'articolo 40, paragrafo 2, lettera a), la coerenza della strategia e degli obiettivi prescelti con le caratteristiche delle regioni o zone interessate, compresa la loro evoluzione demografica, nonché l'impatto atteso delle priorità d'azione previste, quantificandone, se la loro natura lo consente, gli obiettivi specifici rispetto alla situazione di partenza. La valutazione ex ante tiene conto in particolar modo della situazione in materia di competitività e di innovazione, di piccole e medie imprese, di occupazione nonché di mercato del lavoro rispetto alla strategia europea per l'occupazione, di ambiente e di parità fra uomini e donne e comprende in particolar modo quanto segue:

     a) una valutazione ex ante della situazione socioeconomica, principalmente delle tendenze del mercato del lavoro, anche nelle regioni che hanno problemi particolari in materia di occupazione, e della strategia globale nel settore dello sviluppo delle risorse umane, nonché del modo in cui tale strategia è collegata alla strategia nazionale per l'occupazione quale descritta nei piani d'azione nazionali;

     b) una valutazione ex ante della situazione ambientale della regione considerata, segnatamente per i settori ambientali sui quali presumibilmente l'intervento avrà un impatto notevole; delle disposizioni volte ad integrare l'aspetto ambientale nell'intervento, nonché della coerenza fra le prime e gli obiettivi a breve e lungo termine fissati a livello nazionale, regionale e locale (ad esempio, piani di gestione dell'ambiente); delle disposizioni intese ad assicurare il rispetto della normativa comunitaria in materia di ambiente. La valutazione ex ante fornisce una descrizione, quantificata nella misura del possibile, della situazione ambientale attuale e una stima dell'impatto atteso della strategia e degli interventi sulla situazione ambientale;

     c) una valutazione ex ante della situazione in termini di parità tra uomini e donne per quanto riguarda le opportunità sul mercato del lavoro ed il trattamento sul lavoro, inclusi gli obblighi specifici di ciascun gruppo; una stima dell'impatto atteso della strategia e degli interventi, in special modo per l'integrazione delle donne e degli uomini nel mercato del lavoro, per l'istruzione e la formazione professionale, per l'attività imprenditoriale delle donne e per la conciliazione tra vita familiare e vita professionale.

La valutazione ex ante verifica la pertinenza delle modalità di attuazione e di sorveglianza previste nonché la coerenza con le politiche comunitarie e la presa in conto degli orientamenti indicativi di cui all'articolo 10, paragrafo 3. Essa prende in considerazione i risultati delle valutazioni relative ai periodi di programmazione precedenti.

     3. La valutazione delle misure previste nel complemento di programmazione mira a comprovarne la coerenza con gli obiettivi degli assi prioritari corrispondenti, a quantificarne gli obiettivi specifici, nella misura in cui la loro natura lo consenta, ed inoltre, come previsto all'articolo 35, paragrafo 3, lettera b), a verificare la pertinenza dei criteri di selezione.

 

          Art. 42. Valutazione intermedia.

     1. La valutazione intermedia prende in considerazione, tenendo conto della valutazione ex ante, i primi risultati degli interventi, la loro pertinenza e il grado di conseguimento degli obiettivi. Valuta altresì l'impiego dei fondi, nonché lo svolgimento della sorveglianza e della realizzazione.

     2. La valutazione intermedia è effettuata sotto la responsabilità di gestione, in collaborazione con la Commissione e con lo Stato membro. Essa verte sui singoli quadri comunitari di sostegno e sui singoli interventi. E' effettuata da un valutatore indipendente, è presentata al comitato di sorveglianza del quadro comunitario di sostegno o dell'intervento, ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 3, e successivamente è trasmessa alla Commissione, in linea generale tre anni dopo l'approvazione del quadro comunitario di sostegno o dell'intervento e al più tardi il 31 dicembre 2003, per la revisione di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

     3. Sulla base di criteri previamente definiti di comune accordo tra la Commissione e lo Stato membro, la Commissione esamina la pertinenza e la qualità della valutazione, in vista della revisione dell'intervento e dell'assegnazione della riserva di cui all'articolo 44.

     4. Nel prosieguo della valutazione intermedia, è effettuato un suo aggiornamento per ciascun quadro comunitario di sostegno e ciascun intervento. Essa è conclusa entro il 31 dicembre 2005 onde preparare gli interventi successivi.

 

          Art. 43. Valutazione ex post.

     1. La valutazione ex post mira a rendere conto, sulla base dei risultati della valutazione già disponibili, dell'impiego delle risorse, dell'efficacia e dell'efficienza degli interventi e del loro impatto e a consentire di ricavarne insegnamenti per la politica di coesione economica e sociale. Essa verte sui fattori di successo o insuccesso registrati nel corso dell'attuazione, nonché sulle realizzazioni e sui risultati, compresa la loro prevedibile durata.

     2. La valutazione ex post ricade nelle responsabilità della Commissione, in collaborazione con lo Stato membro e l'autorità di gestione. Essa verte sugli interventi ed è eseguita da valutatori indipendenti. E' ultimata entro tre anni dalla fine del periodo di programmazione.

 

CAPO IV

RISERVA DI EFFICACIA ED EFFICIENZA

 

          Art. 44. Assegnazione della riserva di efficacia ed efficienza.

     1. Ciascuno Stato membro, in stretta concertazione con la Commissione, valuta per ogni obiettivo e non oltre il 31 dicembre 2003, l'efficacia e l'efficienza di ognuno dei programmi operativi o documenti unici di programmazione sulla base di un numero limitato di indicatori di sorveglianza che riflettono l'efficacia, la gestione e l'attuazione finanziaria e che misurano i risultati a metà percorso in relazione ai loro obiettivi specifici iniziali. Detti indicatori sono definiti dallo Stato membro, in stretta concertazione con la Commissione, tenendo conto in tutto o in parte di una lista indicativa di indicatori proposta dalla Commissione, e sono quantificati nei vari rapporti annuali di esecuzione esistenti, nonché nel rapporto di valutazione intermedia. Lo Stato membro è responsabile dell'applicazione di tali indicatori.

     2. A metà percorso e non oltre il 31 marzo 2004, la Commissione assegna, in stretta concertazione con lo Stato membro interessato, per ogni obiettivo, sulla base di proposte di ciascuno Stato membro, tenendo conto delle sue caratteristiche istituzionali specifiche e della corrispondente sua programmazione, gli stanziamenti d'impegno di cui all'articolo 7, paragrafo 5 ai programmi operativi o ai documenti unici di programmazione o alle loro assi prioritarie che sono considerati efficaci ed efficienti. I programmi operativi o documenti unici di programmazione sono adattati conformemente agli articoli 14 e 15.

 

TITOLO V

RAPPORTI E PUBBLICITÀ

 

          Art. 45. Rapporti.

     1. In applicazione dell'articolo 159 del trattato, la Commissione presenta ogni tre anni al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni un rapporto sui progressi compiuti nella realizzazione della coesione economica e sociale e sul modo in cui i Fondi, il Fondo di coesione, la BEI e gli altri strumenti finanziari vi hanno contribuito. Tale rapporto comprende segnatamente quanto segue:

     a) un bilancio dei progressi compiuti nella realizzazione della coesione economica e sociale, con indicazioni in merito alla situazione e all'evoluzione socioeconomica delle regioni e con un'analisi dei flussi di investimenti diretti e del relativo impatto sulla situazione dell'occupazione a livello comunitario;

     b) un bilancio del ruolo dei Fondi, del Fondo di coesione, della BEI e degli altri strumenti finanziari, nonché un'indicazione dell'impatto esercitato dalle altre politiche comunitarie o nazionali nella realizzazione di questo processo;

     c) le eventuali proposte concernenti azioni e politiche comunitarie da adottare per rafforzare la coesione economica e sociale.

     2. Anteriormente al 1 novembre di ogni anno, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni un rapporto sull'applicazione del presente regolamento nel corso dell'anno precedente. Tale rapporto comprende segnatamente quanto segue:

     a) un bilancio delle attività di ciascun Fondo, dell'utilizzazione delle relative risorse di bilancio e della concentrazione degli interventi, nonché un bilancio dell'impiego degli altri strumenti finanziari di competenza della Commissione e della concentrazione delle risorse di questi ultimi; tale bilancio comprende:

     - una ripartizione annua per singolo Stato membro degli stanziamenti impegnati e pagati per ciascun Fondo, anche a titolo delle iniziative comunitarie;

     - una valutazione annuale delle azioni innovative e di assistenza tecnica;

     b) un bilancio del coordinamento degli interventi dei Fondi tra loro e con quelli della BEI e degli altri strumenti finanziari;

     c) non appena siano disponibili, i risultati delle valutazioni di cui all'articolo 42 con indicazioni circa l'adeguamento degli interventi, e di cui all'articolo 43, nonché una valutazione della coerenza tra le azioni dei Fondi e le politiche comunitarie di cui all'articolo 12;

     d) l'elenco dei grandi progetti che hanno beneficiato di un contributo dei Fondi;

     e) i risultati dei controlli eseguiti dalla Commissione, a norma dell'articolo 38, paragrafo 2, con gli insegnamenti tratti dagli stessi e l'indicazione del numero e dell'entità finanziaria delle irregolarità constatate e delle rettifiche finanziarie effettuate ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 2;

     f) ragguagli in merito ai pareri dei comitati, emessi in applicazione degli articoli da 48 a 51.

 

     Art. 46. Informazione e pubblicità.

     1. Ai fini della consultazione di cui all'articolo 15, paragrafo 1, gli Stati membri provvedono che i piani siano resi pubblici.

     2. Senza pregiudizio dell'articolo 23, paragrafo 1, l'autorità di gestione ha la responsabilità di assicurare che l'intervento sia reso pubblico e in particolare di informare:

     a) i potenziali beneficiari finali, le organizzazioni professionali, le parti economiche e sociali, gli organismi per la promozione della parità tra uomini e donne e le organizzazioni non governative interessate in merito alle possibilità offerte dall'intervento;

     b) l'opinione pubblica in merito al ruolo svolto dalla Comunità in favore dell'intervento e ai risultati conseguiti da quest'ultimo.

     3. Gli Stati membri consultano la Commissione, conformemente all'articolo 37, paragrafo 2, e l'informano annualmente circa le iniziative assunte ai fini di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

 

TITOLO VI

PROCEDURA DI COMITATO

 

     Art. 47. Disposizioni generali.

     1. Nell'attuazione del presente regolamento la Commissione è assistita da quattro comitati:

     a) il comitato per lo sviluppo e la riconversione delle regioni;

     b) il comitato di cui all'articolo 147 del trattato;

     c) il comitato per le strutture agrarie e lo sviluppo rurale;

     d) il comitato per le strutture del settore della pesca e dell'acquacoltura.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE [19].

     3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese. [20]

     3 bis. Il comitato adotta il proprio regolamento interno [21].

     4. La Commissione sottopone ai comitati i rapporti di cui all'articolo 45. Essa può chiedere il parere di un comitato su qualunque questione relativa agli interventi dei Fondi diversi da quelli previsti nel presente titolo, comprese le questioni trattate principalmente da altri comitati.

     5. I pareri di ciascun comitato sono comunicati agli altri comitati di cui al presente titolo.

     6. Ciascun comitato stabilisce il proprio regolamento interno.

     7. Il Parlamento europeo viene regolarmente informato in merito ai lavori dei comitati.

 

     Art. 48. Comitato per lo sviluppo e la riconversione delle regioni.

     1. Sotto l'egida della Commissione è istituito un comitato per lo sviluppo e la riconversione delle regioni, composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione. La BEI designa un rappresentante senza diritto di voto.

     2. Il comitato esercita le competenze di comitato di gestione secondo la procedura di cui all'articolo 47, paragrafo 3, quando tratta le seguenti questioni:

     a) le modalità di applicazione di cui all'articolo 53, paragrafo 2; Gli altri comitati sono consultati sulle suddette modalità di applicazione, nella loro funzione consultiva, per quanto di loro competenza;

     b) le modalità di applicazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1261/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale [22];

     c) gli orientamenti relativi alle iniziative comunitarie di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera a) ("INTERREG") ed all'articolo 20, paragrafo 1, lettera b) ("URBAN");

     d) gli orientamenti relativi ai diversi tipi di azioni innovatrici di cui all'articolo 22, in caso di contributo del FESR.

     3. Il comitato esercita le competenze di comitato consultivo secondo la procedura di cui all'articolo 47, paragrafo 2, quando tratta le seguenti questioni:

     a) l'elaborazione e revisione dell'elenco delle zone che possono beneficiare dell'obiettivo n. 2;

     b) i quadri comunitari di sostegno e le informazioni corrispondenti contenute nei documenti unici di programmazione a titolo degli obiettivi n. 1 e n. 2;

     c) i tipi di azioni di assistenza tecnica di cui all'articolo 23, in caso di contributo del FESR;

     d) qualsiasi altra questione relativa agli articoli da 20 a 22.

 

     Art. 49. Comitato di cui all'articolo 147 del trattato.

     1. Il comitato istituito ai sensi dell'articolo 147 del trattato è composto di due rappresentanti del governo, due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e due rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro per ciascuno degli Stati membri. Il membro della Commissione incaricato della presidenza può delegare questa funzione a un alto funzionario della Commissione. Per ciascuno Stato membro viene nominato un supplente per ognuna delle categorie di cui al primo comma. In mancanza di uno o dei due membri, il supplente partecipa di pieno diritto alle deliberazioni. I membri e i supplenti sono nominati dal Consiglio, su proposta della Commissione, per un periodo di tre anni. Il loro mandato è rinnovabile. Il Consiglio si adopera per assicurare, nella composizione del comitato, una rappresentanza equa dei vari gruppi interessati. Per le questioni all'ordine del giorno che la riguardano, la BEI designa un rappresentante senza diritto di voto.

     2. Il comitato:

     a) esprime un parere in merito ai progetti di decisioni della Commissione sui documenti unici di programmazione e sui quadri comunitari di sostegno a titolo dell'obiettivo n. 3, nonché sui quadri comunitari di sostegno e sulle informazioni corrispondenti contenute nei documenti unici di programmazione a titolo degli obiettivi n. 1 e n. 2 nella misura in cui sia previsto un contributo del FSE;

     b) esprime un parere in merito alle modalità di applicazione di cui all'articolo 53, paragrafo 2;

     c) è consultato sulle modalità di applicazione di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1262/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo al Fondo sociale europeo [23];

     d) esprime un parere in merito agli orientamenti della Commissione per l'iniziativa comunitaria di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera d) ("EQUAL") nonché per i vari tipi di azioni innovative nell'ambito dell'articolo 22, in caso di contributo del FSE. La Commissione ha inoltre facoltà di sottoporre al comitato ulteriori questioni relative agli articoli da 20 a 22;

     e) è consultato in merito ai tipi di azioni di assistenza tecnica di cui all'articolo 23, in caso di contributo del FSE.

     3. Ai fini dell'adozione, i pareri del comitato sono approvati a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. La Commissione informa il comitato del modo in cui ha tenuto conto dei suoi pareri.

 

     Art. 50. Comitato per le strutture agrarie e lo sviluppo rurale.

     1. Sotto l'egida della Commissione è istituito un comitato per le strutture agrarie e lo sviluppo rurale, composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione. La BEI designa un rappresentante senza diritto di voto.

     2. Il comitato esercita le competenze di comitato di gestione secondo la procedura di cui all'articolo 47, paragrafo 3, quando tratta le seguenti questioni:

     a) le modalità di applicazione e le disposizioni transitorie di cui agli articoli 34, 50 e 53 del regolamento (CE) n. 1257/1999;

     b) gli orientamenti relativi all'iniziativa comunitaria di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera c) ("LEADER").

     3. Il comitato esercita le competenze di comitato consultivo secondo la procedura di cui all'articolo 47, paragrafo 2, quando tratta le seguenti questioni:

     a) l'elaborazione e la revisione dell'elenco delle zone che possono beneficiare dell'obiettivo n. 2;

     b) le parti dell'intervento concernenti le strutture agrarie e lo sviluppo rurale incluse nei progetti di decisione della Commissione relativi ai quadri comunitari di sostegno e le informazioni corrispondenti contenute nei documenti unici di programmazione per le regioni degli obiettivi n. 1 e n. 2;

     c) le modalità di applicazione di cui all'articolo 53, paragrafo 2;

     d) i tipi di azioni di assistenza tecnica ai sensi dell'articolo 23, in caso di contributo del FEAOG;

     e) qualsiasi altra questione attinente agli articoli da 20 a 22.

 

     Art. 51. Comitato per le strutture del settore della pesca e dell'acquacoltura.

     1. Sotto l'egida della Commissione è istituito un comitato per le strutture del settore della pesca e dell'acquacoltura, composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione. La BEI designa un rappresentante senza diritto di voto.

     2. Il comitato esercita le competenze di comitato di gestione secondo la procedura di cui all'articolo 47, paragrafo 3, quando tratta le seguenti questioni:

     a) le modalità di applicazione previste all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1263/1999;

     b) gli orientamenti per i vari tipi di azioni innovative previste in applicazione dell'articolo 22, in caso di contributo dello SFOP.

     3. Il comitato esercita le competenze di comitato consultivo secondo la procedura di cui all'articolo 47, paragrafo 2, quando tratta le seguenti questioni:

     a) l'elaborazione e la revisione dell'elenco delle zone che possono beneficiare dell'obiettivo n. 2;

     b) le parti dell'intervento concernenti le strutture del settore della pesca incluse nel progetto di decisione della Commissione relativo ai quadri comunitari di sostegno e le informazioni corrispondenti contenute nei documenti unici di programmazione a titolo dell'obiettivo n. 1;

     c) le modalità di applicazione di cui all'articolo 53, paragrafo 2;

     d) i tipi di azioni di assistenza tecnica ai sensi dell'articolo 23, in caso di contributo dello SFOP;

     e) qualsiasi altra questione concernente l'articolo 22.

 

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 52. Disposizioni transitorie.

     1. Il presente regolamento non osta alla continuazione o modificazione, compresa la soppressione totale o parziale, di un intervento approvato dal Consiglio o dalla Commissione in base ai regolamenti (CEE) n. 2052/88 e (CEE) n. 4253/88 o a qualsiasi altro atto normativo applicabile a detto intervento il 31 dicembre 1999.

     2. Le domande volte ad ottenere un contributo dei Fondi per determinati interventi presentate in forza dei regolamenti (CEE) n. 2052/88 e (CEE) n. 4253/88 sono esaminate ed approvate dalla Commissione entro il 31 dicembre 1999 sulla base di detti regolamenti.

     3. La Commissione, nella definizione dei quadri comunitari di sostegno e degli interventi, tiene conto di qualunque azione già approvata dal Consiglio o dalla Commissione prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e avente un'incidenza finanziaria durante il periodo coperto dai quadri e dagli interventi. Tali azioni non sono soggette all'osservanza dell'articolo 30, paragrafo 2.

     4. In deroga alla data prevista all'articolo 30, paragrafo 2, una spesa effettivamente liquidata per la quale la Commissione abbia ricevuto, nel periodo compreso fra il 1 gennaio e il 30 aprile 2000, una domanda di intervento conforme al disposto del presente regolamento può essere considerata ammissibile al contributo dei Fondi a decorrere dal 1 gennaio 2000.

     In deroga alla data prevista all'articolo 30, paragrafo 2, una spesa effettivamente liquidata per la quale la Commissione abbia ricevuto dalla Repubblica ceca, dall'Estonia, da Cipro, dalla Lettonia, dalla Lituania, dall'Ungheria, da Malta, dalla Polonia, dalla Slovenia o dalla Slovacchia, prima della data di adesione, una domanda di intervento conforme al disposto del presente regolamento può essere considerata ammissibile al contributo dei Fondi a decorrere dal 1o gennaio 2004. [24]

     5. Le parti delle somme impegnate per le operazioni o i programmi decisi dalla Commissione anteriormente al 1 gennaio 1994 e che non hanno formato oggetto di una domanda di pagamento definitivo presentata alla Commissione entro il 31 marzo 2001, sono da quest'ultima disimpegnate d'ufficio entro il 30 settembre 2001 e danno luogo a rimborso delle somme non dovute, fatti salvi operazioni o programmi oggetto di sospensione per motivi giudiziari.

Le parti delle somme impegnate per i programmi decisi dalla Commissione tra il 1 gennaio 1994 e il 31 dicembre 1999 e che non hanno formato oggetto di una domanda di pagamento definitivo presentata alla Commissione entro il 31 marzo 2003, sono da quest'ultima disimpegnate d'ufficio entro il 30 settembre 2003 e danno luogo a rimborso delle somme non dovute, fatti salvi operazioni o programmi oggetto di sospensione per motivi giudiziari.

 

     Art. 53. Modalità di applicazione.

     1. La Commissione è incaricata dell'applicazione del presente regolamento.

     2. La Commissione adotta le modalità di applicazione degli articoli 30, 33, 38, 39 e 46 secondo la procedura prevista all'articolo 48, paragrafo 2, lettera a). Essa adotta altresì, secondo la stessa procedura e qualora necessario in casi imprevedibili, altre modalità di applicazione del presente regolamento.

 

     Art. 54. Abrogazione.

     Il regolamento (CEE) n. 2052/88 e il regolamento (CEE) n. 4253/88 sono abrogati con decorrenza dal 1 gennaio 2000, senza pregiudizio dell'articolo 52, paragrafo 1.

     I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento.

 

     Art. 55. Clausola di riesame.

     Il Consiglio, su proposta della Commissione, riesamina il presente regolamento entro il 31 dicembre 2006.

     Esso delibera sulla proposta secondo la procedura di cui all'articolo 161 del trattato.

 

     Art. 56. Entrata in vigore.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Gli articoli 28, 31 e 32 si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2000. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

ALLEGATO I [25]

 

FONDI STRUTTURALI

Ripartizione annuale degli stanziamenti d'impegno per il periodo 2000-2006  (in milioni di EUR, prezzi 1999)

(di cui all'articolo 7, paragrafo 1)

 

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

29 430

28 840

28 250

27 670

27 080

27 120

26 660

 

 

ALLEGATO II [26]

 

Fondi strutturali

Ripartizione annuale degli stanziamenti di impegno per il periodo dalla data di adesione al 2006

per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia,

la Slovenia e la Slovacchia (di cui all'articolo 7, paragrafo 1)

 

(milioni di euro - prezzi 1999)

2004

2005

2006

3.453,5

4.754,7

5.947,6

 


[1] Abrogato dall'art. 107 del regolamento (CE) n. 1083/2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007.

[2] Paragrafo così modificato dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca.

[3] Paragrafo così sostituito dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca.

[4] Paragrafo così modificato dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca.

[5] Paragrafo così modificato dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca.

[6] Paragrafo così sostituito dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca.

[7] Paragrafo così modificato dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca.

[8] Paragrafo così modificato dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca.

[9] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 173/2005.

[10] Paragrafo così sostituito dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca.

[11] Paragrafo così modificato dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca.

[12] Paragrafo così modificato dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca.

[13] Paragrafo così modificato dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca.

[14] Paragrafo così modificato dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca.

[15] Articolo così modificato dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca.

[16] Lettera così sostituita dall'art. 1 del Regolamento (CE) 28 giugno 2001, n. 1447.

[17] Lettera così modificata dall'art. 1 del Regolamento (CE) 28 giugno 2001, n. 1447.

[18] Paragrafo così modificato dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca.

[19] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1105/2003.

[20] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1105/2003.

[21] Paragrafo inserito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1105/2003.

[22] Lettera così sostituita dall'art. 1 del Regolamento (CE) 28 giugno 2001, n. 1447.

[23] Lettera così modificata dall'art. 1 del regolamento (CE) 28 giugno 2001, n. 1447.

[24] Paragrafo così modificato dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca.

[25] Allegato così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 173/2005.

[26] Allegato inserito dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca.