Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 38. Edilizia e urbanistica |
Capitolo: | 38.7 edilizia residenziale pubblica |
Data: | 30/04/1999 |
Numero: | 136 |
Sommario |
Art. 1. (Disposizioni di modifica della legge 17 febbraio 1992, n. 179, e successive modificazioni) |
Art. 2. (Disposizioni di modifica della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni) |
Art. 3. (Disposizioni di modifica della legge 18 dicembre 1986, n. 891, e successive modificazioni) |
Art. 4. (Disposizioni di modifica della legge 24 dicembre 1993, n. 560, e successive modificazioni) |
Art. 5. (Disposizioni di modifica del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e successive modificazioni) |
Art. 6. (Disposizioni in materia di cooperative edilizie) |
Art. 7. (Disposizioni di modifica e di interpretazione autentica della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e della legge 22 ottobre 1971, n. 865) |
Art. 8. (Riapertura dei termini di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135) |
Art. 9. (Cooperative edilizie costituite fra appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia) |
Art. 10. (Mutui concessi per interventi di edilizia agevolata e sovvenzionata) |
Art. 11. (Attuazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 72, della legge 23 dicembre 1996, n. 662) |
Art. 12. (Programmi straordinari di edilizia residenziale da concedere ai dipendenti delle Amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata. Disposizioni varie) |
Art. 13. (Alloggi da destinare alla locazione nelle zone ad alta tensione abitativa) |
Art. 14. (Destinazione dei fondi di cui alla lettera r-bis) del primo comma dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 457) |
Art. 15. (Cessione in proprietà di alloggi di edilizia residenziale pubblica ed interventi eseguiti nel comune di Ancona) |
Art. 16. (Interpretazione autentica) |
Art. 17. (Modifiche alla disciplina dei programmi e degli interventi di edilizia residenziale pubblica) |
Art. 18. (Norme trasitorie) |
Art. 19. (Disposizioni in materia di viabilità) |
Art. 20. (Programmi pluriennali di attuazione) |
Art. 21. (Approvazione di strumenti urbanistici) |
Art. 22. (Piani attuativi degli strumenti urbanistici) |
Art. 23. (Interventi nel settore sanitario) |
Art. 24. (Condono edilizio) |
Art. 25. (Interpretazione autentica) |
Art. 26. (Collaudi) |
Art. 27. (Interventi in materia ambientale) |
Art. 28. (Norme in materia di difesa del suolo e di risorse idriche) |
Art. 29. (Disposizioni relative ai comuni di Venezia e Chioggia) |
Art. 30. (Sanatoria) |
Art. 31. (Entrata in vigore) |
§ 38.7.70 - Legge 30 aprile 1999, n. 136.
Norme per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e per interventi in materia di opere a carattere ambientale.
(G.U. 18 maggio 1999, n. 114 - S.O. n. 97).
Capo I
NORME DI SOSTEGNO E RILANCIO DELL'EDILIZIA PUBBLICA
Art. 1. (Disposizioni di modifica della
1. Alla
2. Dopo il comma 7 dell'articolo 3, è inserito il seguente:
"7-bis. Gli interventi di edilizia residenziale pubblica devono pervenire all'inizio dei lavori entro tredici mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento regionale di individuazione dei soggetti attuatori nel Bollettino ufficiale della regione; qualora sia stipulato un accordo di programma, i predetti interventi devono pervenire all'inizio dei lavori entro tredici mesi dalla data di pubblicazione dell'accordo medesimo".
3. Al comma 8 dell'articolo 3, le parole: "entro dieci mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento regionale di individuazione dei soggetti attuatori sul Bollettino ufficiale" sono sostituite dalle seguenti: "entro i termini di cui al comma 7-bis".
4. Al comma 8-bis dell'articolo 3, dopo le parole: "il Ministero dei lavori pubblici promuove e adotta, entro i successivi sessanta giorni, un accordo di programma ai sensi dell'articolo 27 della
5. Il comma 3 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:
“3. Il corrispettivo di godimento da porsi a carico del socio assegnatario di alloggio di cooperativa edilizia ovvero il canone di locazione sono determinati, ai sensi dell'articolo 26 della
6. Il comma 10 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:
“10. Gli obblighi previsti dal presente articolo sono recepiti in apposita convenzione o atto d'obbligo, il cui schema è approvato dalla regione entro il 30 giugno 1999; decorso inutilmente tale termine, la convenzione o l'atto d'obbligo sono adottati dal comune nel cui territorio è localizzato l'intervento. Fino alla scadenza del predetto termine i comuni possono adottare convenzioni o atti d'obbligo in base allo schema approvato dal CIPE. La convenzione o l'atto d'obbligo sono trascritti alla conservatoria dei registri immobiliari a cura del comune ed a spese dei beneficiari. Ai comuni è fatto obbligo di segnalare alla regione eventuali inadempienze, ricorrendo le quali la regione, previa diffida ad adempiere, provvede a revocare il contributo".
7. Il comma 1 dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:
“1. Le disponibilità per l'edilizia sovvenzionata possono essere utilizzate anche per i seguenti interventi:
a) interventi di edilizia residenziale pubblica nell'ambito di programmi di riqualificazione urbana;
b) interventi di recupero, di cui alle lettere b), c), d) ed e) del primo comma dell'articolo 31 della
8. Il numero 2) della lettera c) del comma 2 dell'articolo 18 è sostituito dal seguente:
“2) qualora l'autorizzazione di cui al numero 1) riguardi solo una quota del patrimonio immobiliare della cooperativa, il prezzo massimo di cessione è determinato, per la parte di valore del bilancio finanziata con risorse della medesima cooperativa, mediante l'applicazione dei criteri di cui all'articolo 19, comma 2, della presente legge e, per la parte restante, in misura pari al valore stesso, fermo restando il prezzo minimo delle singole unità immobiliari da determinare secondo quanto previsto al numero 1); le fonti di finanziamento dell'intervento devono risultare dal programma finanziario approvato dal consiglio di amministrazione della cooperativa;".
9. La lettera g) del comma 2 dell'articolo 18 è sostituita dalla seguente:
"g) per le cooperative a proprietà indivisa con patrimonio superiore a 150 alloggi, sia presentato alla regione, per le abitazioni che abbiano usufruito di agevolazioni sia statali che regionali, il piano di cessione in proprietà deliberato dal consiglio di amministrazione ed approvato nei successivi novanta giorni dall'assemblea ordinaria regolarmente costituita. L'alienazione, considerate anche le abitazioni assegnate in proprietà in attuazione di precedenti piani di cessione, non deve riguardare complessivamente più di un terzo delle abitazioni, assistite da agevolazioni pubbliche, assegnate in uso e godimento, risultanti dal bilancio relativo all'esercizio precedente a quello di presentazione del piano. Le cessioni effettuate devono riguardare alloggi per i quali al momento dell'assegnazione in proprietà siano trascorsi almeno cinque anni dall'entrata in ammortamento del mutuo. Le plusvalenze realizzate con l'attuazione del piano di cessione dovranno essere impiegate dalle cooperative per incrementare il proprio patrimonio di alloggi in godimento".
10. Il comma 2 dell'articolo 22 è sostituito dal seguente:
“2. I programmi di edilizia agevolata sono localizzati nell'ambito dei piani di zona di cui alla
Art. 2. (Disposizioni di modifica della
1. Alla
2. Dopo il primo comma dell'articolo 1, è inserito il seguente:
“I finanziamenti per l'edilizia residenziale agevolata e sovvenzionata possono essere destinati ad interventi di edilizia residenziale pubblica o ad opere ad essi funzionali, da realizzare su aree o immobili demaniali concessi a comuni o ad altri enti ai sensi della normativa vigente. Tali aree o immobili devono comunque essere ricompresi in piani di recupero ovvero in programmi integrati di intervento, di riqualificazione urbana o di recupero urbano".
3. Alla lettera r-bis) del primo comma dell'articolo 3, dopo le parole: "Istituti autonomi case popolari," sono inserite le seguenti: "comunque denominati o trasformati," e dopo le parole: "ovvero ai nuclei familiari" sono inserite le seguenti: "assegnatari di abitazioni assistiti da contributo pubblico".
4. Il secondo comma dell'articolo 18 è sostituito dal seguente:
“L'assegnazione e l'acquisto di cui al primo comma ed il relativo frazionamento dei mutui ovvero l'atto di liquidazione finale nel caso di alloggi costruiti da privati devono essere effettuati, rispettivamente, entro due anni ed entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Il contributo sugli interessi di preammortamento continuerà ad essere corrisposto qualora l'immobile, anche prima della scadenza dei suddetti termini, sia locato ai sensi degli articoli 8 e 9 della
5. Il secondo comma dell'articolo 25 è sostituito dal seguente:
“La quota di riserva deve indicare l'ordine di priorità. Qualora detta riserva venga esaurita, le abitazioni disponibili sono assegnate ai soci della cooperativa in ordine di data di iscrizione alla stessa".
Art. 3. (Disposizioni di modifica della
1. Alla
2. Al comma 1 dell'articolo 5, l'alinea e le lettere a) e b) sono sostituiti dai seguenti:
“1. Per i mutui di cui all'articolo 1, i mutuatari, anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro, o gli eredi hanno la facoltà di optare per:
a) l'estinzione anticipata del residuo debito ad un tasso stabilito, anche in deroga ai limiti indicati dall'articolo 2, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, emanato con periodicità annuale;
b) la continuazione del pagamento delle rate residue ad un tasso agevolato, anche in deroga ai limiti indicati dall'articolo 2, stabilito con il medesimo decreto di cui alla lettera a). Nella determinazione dei tassi di cui alla lettera a) e alla presente lettera, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica tiene conto dell'evoluzione del tasso ufficiale di sconto nonché dei prevedibili utili del fondo speciale con gestione autonoma di cui all'articolo 3, ai fini di ogni possibile riduzione dei tassi medesimi, garantendo comunque l'equilibrio economico del fondo. I predetti tassi non potranno comunque superare, di norma, di più di un punto il tasso ufficiale di sconto;".
3. Il comma 1-bis dell'articolo 5 è abrogato.
4. Dopo l'articolo 7, è inserito il seguente:
“Art. 7-bis. - 1. A decorrere dal 1° gennaio 1999 sono trasferite alla Cassa depositi e prestiti tutte le attività e le passività del fondo speciale con gestione autonoma istituito dall'articolo 3".
Art. 4. (Disposizioni di modifica della
1. Alla
2. All'articolo 1, comma 4, sono soppresse le parole: "e comunque non inferiore al 50 per cento".
3. All'articolo 1, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
“4-bis. Gli alloggi compresi nei piani di vendita di cui al comma 4 che si rendono liberi sono immediatamente segnalati dall'ente gestore al comune, che provvede all'assegnazione ai soggetti aventi diritto".
4. Dopo il comma 10 dell'articolo 1 è inserito il seguente:
“10-bis. In caso di necessità, documentata dall'ente gestore, di effettuare interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione, di cui alle lettere b), c) e d) del primo comma dell'articolo 31 della
5. Il comma 13 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:
“13. I proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e di quelle di cui ai commi da 15 a 19, nonché i proventi dell'estinzione del diritto di prelazione richiamato al comma 25, destinati alle finalità indicate al comma 5, rimangono nella disponibilità degli enti proprietari. Tali proventi sono contabilizzati a cura dell'Istituto autonomo per le case popolari competente per territorio, comunque denominato, nella gestione speciale di cui all'articolo 10 del
6. Fino all'entrata in vigore del provvedimento legislativo previsto dall'articolo 64 del
Art. 5. (Disposizioni di modifica del
1. Al
2. Al comma 2 dell'articolo 8, le parole: "nei successivi centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro la data del 31 dicembre 1994".
3. Il comma 1 dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:
“1. I fondi di cui alla
Art. 6. (Disposizioni in materia di cooperative edilizie)
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 20, penultimo comma, del
Art. 7. (Disposizioni di modifica e di interpretazione autentica della
1. All'articolo 2 della
a) il comma 69 è sostituito dal seguente:
"69. Per i programmi indicati ai commi 65, 66, 67 e 68, nel caso di mancato inizio dei lavori nei termini fissati dai commi 65 e 68, il Ministro dei lavori pubblici può promuovere, su motivata richiesta presentata dagli enti locali entro il 30 giugno 1999, l'accordo di programma di cui al comma 75.";
b) dopo il comma 74, è inserito il seguente:
"74-bis. Le concessioni ad edificare relative agli interventi di cui all'articolo 8, comma 2, del
c) il comma 77 è abrogato;
d) al comma 84, dopo le parole: "con decreto del presidente della giunta regionale" sono inserite le seguenti: "nel quale dovrà essere indicato il capitolo di bilancio sul quale graverà l'eventuale onere".
2. Le disposizioni di cui al comma 59 dell'articolo 2 della
3. Il decimo comma dell'articolo 35 della
"I comuni per i quali non sia intervenuta la dichiarazione di dissesto finanziario ed i loro consorzi possono, nella convenzione, stabilire a favore degli enti, delle imprese di costruzione e loro consorzi e delle cooperative edilizie e loro consorzi, che costruiscono alloggi da concedere in locazione per un periodo non inferiore a quindici anni, condizioni particolari per quanto riguarda il corrispettivo della concessione e gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione".
4. La disposizione di cui all'undicesimo comma dell'articolo 35 della
5. Al dodicesimo comma dell'articolo 35 della
6. Le disposizioni di cui all'articolo 35 della
Art. 8. (Riapertura dei termini di cui all'articolo 14, comma 1, del
1. Il termine di novanta giorni relativo all'indizione della gara d'appalto, di cui al comma 1 dell'articolo 14 del
Art. 9. (Cooperative edilizie costituite fra appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia)
1. Le cooperative edilizie a proprietà indivisa costituite tra appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia, che abbiano usufruito di contributi ai sensi dell'articolo 7, terzo comma, del
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è subordinata:
a) alla consegna di tutti gli alloggi sociali compresi nell'edificio assistito dal contributo statale, da effettuare ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con
b) all'accertamento dei requisiti posseduti dai soci assegnatari;
b-bis) ad una richiesta di autorizzazione alla cessione in proprietà individuale che riguardi almeno il 50 per cento degli alloggi effettivamente consegnati facenti parte dell'insediamento oggetto della richiesta di autorizzazione stessa, ovvero, nel caso in cui una cooperativa realizzi con un intervento edilizio piu` edifici separati ed i soci assegnatari degli alloggi compresi in un medesimo edificio non intendano avvalersi della facoltà prevista nel comma 3, ad una richiesta di autorizzazione alla cessione in proprietà individuale che riguardi almeno il 50 per cento degli alloggi effettivamente consegnati facenti parte del medesimo intervento edilizio. In entrambi i casi, qualora la richiesta di autorizzazione non riguardi la totalità degli alloggi, la cooperativa deve assumere contestualmente l'impegno a provvedere alla diretta gestione degli alloggi che non verranno ceduti in proprietà individuale [4].
3. Nel caso in cui una cooperativa realizzi più edifici separati, a seguito della consegna di tutti gli alloggi compresi in un medesimo edificio, i soci assegnatari possono costituirsi, previo nulla osta del Ministero dei lavori pubblici, in cooperativa a sé stante.
4. Alle cooperative a proprietà indivisa, che si trasformano avvalendosi della facoltà prevista dal presente articolo, si applicano le disposizioni dettate in materia di cooperative edilizie a proprietà individuale dal testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con
5. E' autorizzato, per l'anno 1999, un limite di impegno della durata di trentacinque anni, pari a lire 20 miliardi annue, per la concessione di contributi integrativi da destinare prioritariamente alle cooperative che abbiano iniziato o ultimato il programma dei lavori per le finalità di cui all'articolo 7, terzo comma, del
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5, valutati in lire 20 miliardi annue a decorrere dall'anno 1999, si provvede, per gli anni 1999, 2000 e 2001, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, a tal fine utilizzando, per un importo pari a lire 10 miliardi annue l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, e per un importo pari a lire 10 miliardi annue l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 10. (Mutui concessi per interventi di edilizia agevolata e sovvenzionata)
1. I tassi di interesse dei mutui concessi per interventi di edilizia agevolata e sovvenzionata possono essere oggetto di rinegoziazione sulla base del tasso medio effettivo globale rilevato ai sensi dell'articolo 2 della
Art. 11. (Attuazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 72, della
1. Al fine dell'utilizzo dei finanziamenti accantonati ai sensi del comma 72 dell'articolo 2 della
2. In ogni caso, gli accordi di programma di cui al comma 1, non ratificati entro centottanta giorni dalla comunicazione del Segretario generale del CER di cui al medesimo comma, sono esclusi dal finanziamento [5].
Art. 12. (Programmi straordinari di edilizia residenziale da concedere ai dipendenti delle Amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata. Disposizioni varie)
1. Sono autorizzate varianti ai programmi di cui all'articolo 18 del
2. I programmi di cui all'articolo 18 del
3. Le somme non utilizzate per i contributi sui programmi di cui al comma 2 possono essere destinate all'adeguamento dei costi degli alloggi di edilizia sovvenzionata di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 26 aprile 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1991, inclusi nei programmi, sino ad un incremento massimo del 10 per cento.
4. Fatta salva la somma di lire 100 miliardi iscritta al capitolo 8278 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, gli ulteriori residui, da accertare alla conclusione del programma, sono ripartiti tra le regioni sulla base dei coefficienti adottati per il biennio 1994-1995 nella
5. I contributi di cui all'articolo 128 del testo unico approvato con
6. E' autorizzata la rilocalizzazione dei programmi, di cui all'articolo 18 del
7. Il prefetto autorizza, su richiesta del sindaco, la destinazione degli alloggi finanziati ai sensi dell'articolo 18 del
Art. 13. (Alloggi da destinare alla locazione nelle zone ad alta tensione abitativa)
1. Il prezzo di acquisto da parte degli enti gestori del patrimonio di edilizia residenziale pubblica degli immobili ad uso abitativo da destinare alla locazione è indicato, tenendo conto del prezzo medio di mercato, dall'Ufficio tecnico del comune nel cui territorio l'immobile è ubicato; i comuni possono comunque avvalersi dell'Ufficio tecnico erariale.
2. Sono abrogati il sesto comma dell'articolo 7 del
3. Agli immobili acquistati ai sensi dell'articolo 21-ter del
Art. 14. (Destinazione dei fondi di cui alla lettera r-bis) del primo comma dell'articolo 3 della
1. I fondi di cui alla lettera r-bis) del primo comma dell'articolo 3 della
2. Sono abrogati i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 31 della
Art. 15. (Cessione in proprietà di alloggi di edilizia residenziale pubblica ed interventi eseguiti nel comune di Ancona)
1. I contratti relativi alla cessione in proprietà di alloggi di edilizia residenziale pubblica, costruiti a totale carico dello Stato, per i quali il prezzo di cessione è stato erroneamente determinato ai sensi dell'articolo 26 del
2. Sono validi ed efficaci i contratti preliminari e definitivi di trasferimento in proprietà degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà statale gestiti dagli Istituti autonomi per le case popolari, stipulati entro il 31 maggio 1991 ai sensi del sesto comma dell'articolo 28 e dell'articolo 29 della
3. Gli alloggi di cui alla
4. Gli alloggi costruiti in attuazione del
5. Gli alloggi costruiti ai sensi dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 22 FPC del 10 maggio 1983, recante provvidenze in favore del comune di Marsiconuovo colpito dal movimento franoso del 28 febbraio 1983, sono ceduti in proprietà, su richiesta degli interessati, a coloro che ne abbiano avuto la formale assegnazione, anche provvisoria, con provvedimento del sindaco. Anche in deroga alle disposizioni vigenti, è condizione necessaria per la cessione che il richiedente sia detentore dell'alloggio oggetto di assegnazione alla data di entrata in vigore della presente legge. E' equiparato all'assegnatario chi sia ad esso subentrato nella disponibilità dell'alloggio per successione, separazione legale, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
6. Il prezzo di cessione degli alloggi di cui al comma 5 è fissato dal comune nel rispetto dei criteri stabiliti dalla
7. Nella determinazione del prezzo di riscatto di cui al terzo comma dell'articolo 11 della
8. Le opere aggiuntive di cui al comma 7, purché sanate ai sensi della
9. Per gli interventi eseguiti dal comune di Ancona in attuazione del
10. Le unità immobiliari realizzate con i fondi di cui all'articolo 14 del
11. L'ultimo periodo del quarto comma dell'articolo 17 del
12. Dopo il quarto comma dell'articolo 17 del
"Nei casi di contenzioso legale ovvero di mancata accettazione dell'indennità di esproprio come determinata dal comune di Ancona ai sensi della
Art. 16. (Interpretazione autentica)
1. L'articolo 13 del
Art. 17. (Modifiche alla disciplina dei programmi e degli interventi di edilizia residenziale pubblica)
1. I fondi attribuiti ai comuni per l'acquisto di immobili da destinare ai soggetti nei cui confronti sia stato emesso provvedimento esecutivo di rilascio, devono essere impiegati dai comuni stessi per le destinazioni previste dalle leggi di finanziamento entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. I fondi si considerano impiegati se nel termine di cui al comma 1 sia stato sottoscritto anche un contratto preliminare. Trascorso inutilmente tale termine, i fondi si intendono revocati di diritto ed attribuiti alle regioni competenti per territorio che li utilizzano per la concessione di contributi a cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi, a imprese di costruzione e loro consorzi ed ad Istituti autonomi per le case popolari per la realizzazione o il recupero di alloggi destinati alla locazione per uso abitativo primario ai sensi dell'articolo 8 della
2-bis. Le regioni possono confermare, comunque, la destinazione dei fondi per l'acquisto da parte dei comuni di immobili da destinare ai soggetti di cui al comma 1. [7]
Art. 18. (Norme trasitorie)
1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 4, 5, 7, 14 e 17 si applicano fino all'entrata in vigore delle leggi regionali emanate ai sensi del
2. Per i programmi di edilizia residenziale pubblica attivati dall'Amministrazione centrale continuano ad adottarsi, anche dopo la scadenza del termine previsto dall'articolo 63, comma 2, del
3. I limiti di impegno di cui al comma 2 dell'articolo 61 del
Capo II
INTERVENTI DIVERSI
Art. 19. (Disposizioni in materia di viabilità)
1. L'Ente nazionale per le strade, istituito con
2. Fermo restando quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 44 della
3. Il numero 1) del terzo comma dell'articolo 3 della
"1) che gli enti concessionari debbano avere come proprio oggetto sociale principale la costruzione e la gestione delle autostrade;".
4. Le attività d'impresa diverse da quella principale nonché da quelle analoghe o strumentali ausiliarie del servizio autostradale possono essere svolte dalle società concessionarie attraverso l'assunzione diretta o indiretta di partecipazioni di collegamento o di controllo in altre società.
5. Le società concessionarie valutano, secondo i criteri di cui all'articolo 2426, primo comma, n. 4), del codice civile, ogni immobilizzazione consistente in partecipazioni in imprese controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. In un apposito paragrafo della nota integrativa del bilancio di esercizio di tali società sono fornite le informazioni sui costi, sui ricavi e sugli investimenti, ivi comprese quelle inerenti alla struttura organizzativa della concessionaria, concernenti le operazioni intercorse fra le società controllanti, le controllanti di queste ultime e le imprese controllate e collegate. Tali informazioni sono fornite secondo gli schemi propri della contabilità analitica, con particolare riferimento ai prezzi di regolamento delle operazioni intergruppo, questi ultimi confrontati con i prezzi di mercato.
Art. 20. (Programmi pluriennali di attuazione)
1. Nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni provvedono ad aggiornare la propria legislazione in materia di programmi pluriennali di attuazione di cui all'articolo 13 della
2. Qualora le regioni non adottino, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, proprie leggi in attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, restano valide le vigenti disposizioni nazionali e regionali.
Art. 21. (Approvazione di strumenti urbanistici)
1. L'approvazione degli strumenti urbanistici generali e delle relative varianti da parte delle regioni, delle province o di altro ente locale, ove prevista, interviene entro il termine perentorio di dodici mesi dalla data del loro deposito, col corredo della documentazione prescritta, da parte dell'ente che li ha adottati. L'Amministrazione ricevente ha l'obbligo di asseverare, all'atto del deposito, la regolarità formale degli atti in base ai requisiti prescritti dalle norme vigenti. Il termine può essere interrotto una sola volta per eventuale e motivata richiesta di integrazione documentale. Sono fatte salve le diverse scadenze e modalità previste dalla legislazione regionale.
2. Per gli strumenti urbanistici e le relative varianti trasmessi prima della data di entrata in vigore della presente legge, il termine di cui al comma 1 decorre da tale data.
Art. 22. (Piani attuativi degli strumenti urbanistici)
1. L'approvazione da parte dei consigli comunali di piani attuativi di iniziativa privata, conformi alle norme ed agli strumenti urbanistici vigenti, deve intervenire entro il termine di novanta giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza corredata degli elaborati previsti. Qualora vi sia necessità di preventivi pareri o nulla osta, il termine di novanta giorni decorre dalla data in cui tali atti siano acquisiti. Nel caso di strumenti urbanistici attuativi di iniziativa pubblica a seguito di inerzia di privati la predisposizione dei medesimi deve avvenire entro centottanta giorni a decorrere dalla data in cui l'amministrazione ha assunto con provvedimento l'impegno di procedere alla redazione di detti strumenti e la conseguente adozione deve avvenire nei successivi novanta giorni.
2. La deliberazione del consiglio comunale di approvazione in via definitiva dello strumento attuativo deve intervenire nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine per le osservazioni e le opposizioni.
3. La pubblicazione dello strumento attuativo, da effettuare mediante deposito nella segreteria del comune, deve intervenire entro il termine di trenta giorni dalla data della delibera di adozione o approvazione.
4. Per i piani attuativi in corso di redazione, presentazione, adozione o approvazione alla data di entrata in vigore della presente legge, i termini di cui ai commi precedenti decorrono da tale data.
5. L'infruttuosa decorrenza dei termini di cui ai precedenti commi costituisce presupposto per la richiesta di intervento sostitutivo. A tal fine è data facoltà all'interessato di inoltrare istanza per la nomina di un commissario ad acta al presidente della giunta regionale il quale provvede nel termine di quindici giorni. Gli oneri derivanti dall'attività del commissario ad acta sono posti a carico del comune inadempiente.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli strumenti attuativi in variante non essenziale dello strumento urbanistico generale. Le regioni, entro centottanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualora non abbiano già provveduto, emanano norme che definiscono contenuti e limiti delle varianti non essenziali.
7. Sono fatte salve le diverse scadenze e modalità previste dalle leggi regionali.
Art. 23. (Interventi nel settore sanitario)
1. I progetti di interventi nel settore sanitario finanziati ai sensi della
2. L'amministrazione interessata al finanziamento indìce una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 della
Art. 24. (Condono edilizio)
1. Il secondo comma dell'articolo 38 della
2. Il comma 19 dell'articolo 39 della
Art. 25. (Interpretazione autentica)
1. Le disposizioni del
Art. 26. (Collaudi)
1. Possono effettuare il collaudo ed accertare la conformità alla normativa vigente degli impianti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), della
Capo III
INTERVENTI IN MATERIA DI OPERE A CARATTERE AMBIENTALE
Art. 27. (Interventi in materia ambientale) [8]
1. Per le maggiori esigenze connesse allo svolgimento della procedura di valutazione dell'impatto ambientale di progetti di opere di competenza statale il cui valore sia di entità superiore a lire 100 miliardi, salvo esclusione disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, per le relative verifiche tecniche, anche in corso d'opera, e per le conseguenti necessità logistiche ed operative, è posto a carico del soggetto committente il progetto il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma pari allo 0,5 per mille del valore delle opere da realizzare, che è riassegnata con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro dell'ambiente, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per essere riutilizzata esclusivamente per le spese attinenti alla valutazione ambientale.
2. L'obbligo di versamento di cui al comma 1 del presente articolo non si applica alle opere per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge sia già stata attivata la procedura di cui all' articolo 6 della
Art. 28. (Norme in materia di difesa del suolo e di risorse idriche)
1. Il termine di cui all'articolo 34 della
2. Per i pozzi ad uso domestico o agricolo la denuncia e la richiesta di concessione possono essere effettuate anche mediante autocertificazione ai sensi della
3. Il termine di cui all'articolo 25, comma 2, della
4. A decorrere dal 1° gennaio 1999, gli impianti idroelettrici di accumulo per pompaggio, aventi il serbatoio di carico nell'ambito di un bacino imbrifero montano delimitato ai sensi della
5. Le somme derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 16 della
6. La disposizione di cui al secondo periodo del comma 8-quater dell'articolo 12 del
7. Al comma 1 dell'articolo 4 della
8. I termini di cui all'articolo 11 del
9. Al comma 3 dell'articolo 18 della
10. Al comma 4 dell'articolo 18 della
Art. 29. (Disposizioni relative ai comuni di Venezia e Chioggia)
1. Il termine del 30 giugno 1996, previsto dall'articolo 10, comma 5, del
2. Al citato articolo 10, comma 5, del
Capo IV
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 30. (Sanatoria)
1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-
Art. 31. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
[1] Comma così modificato dall'art. 39 del
[2] Comma così modificato dall'art. 39 undevicies del
[3] Lettera così modificata dall'art. 39 undevicies del
[4] Lettera aggiunta dall'art. 39 undevicies del
[5] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2007 dall'art. 13 del
[6] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2007 dall'art. 13 del
[7] Comma aggiunto dall'art. 6 della
[8] Articolo abrogato dall'art. 48 del