Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 45. Finanziamenti |
Capitolo: | 45.1 finanziamenti |
Data: | 02/03/2024 |
Numero: | 19 |
Sommario |
Art. 1. Disposizioni per la realizzazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e di quelli non più finanziati con le risorse del PNRR, nonchè in materia di revisione del Piano [...] |
Art. 2. Disposizioni in materia di responsabilità per il conseguimento degli obiettivi del PNRR |
Art. 3. Misure per la prevenzione e il contrasto delle frodi nell'utilizzazione delle risorse relative al PNRR e alle politiche di coesione |
Art. 4. Disposizioni in materia di organizzazione della Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri |
Art. 5. Disposizioni urgenti in materia di alloggi universitari |
Art. 6. Disposizioni in materia di recupero e rifunzionalizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata |
Art. 7. Disposizioni per il superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura |
Art. 8. Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure del PNRR e dei soggetti attuatori |
Art. 9. Misure per il rafforzamento dell'attività di supporto in favore degli enti locali |
Art. 10. Contributo del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro all'attuazione del PNRR |
Art. 11. Procedure di gestione finanziaria delle risorse del PNRR |
Art. 12. Ulteriori misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici relativi a interventi previsti dal PNRR o non più finanziati con risorse del medesimo e in materia di [...] |
Art. 12 bis. Modalità semplificate per la verifica preventiva dell'interesse archeologico per le infrastrutture di rete rientranti nei progetti finanziati dal PNRR |
Art. 12 ter. Disposizioni in materia di usi civici |
Art. 13. Misure di semplificazione per l'attuazione della Missione 4 Istruzione e Ricerca-Componente 1 del PNRR in materia di Riforma del sistema ITS e di Sviluppo del sistema di formazione professionale [...] |
Art. 14. Misure urgenti per l'attuazione delle previsioni della Missione 4 - Componente 1 «Istruzione e Ricerca» del PNRR in materia di riforma del sistema di orientamento, di reclutamento dei docenti, di [...] |
Art. 15. Disposizioni in materia di istituti tecnici e professionali |
Art. 15 bis. Misure urgenti per assicurare la continuità dei servizi educativi e scolastici dell'infanzia |
Art. 16. Disposizioni in materia di Scuola di alta formazione dell'istruzione |
Art. 17. Ulteriori misure per la semplificazione delle procedure in materia di alloggi e di residenze per studenti universitari in attuazione del PNRR |
Art. 18. Disposizioni urgenti in materia di formazione superiore e ricerca |
Art. 19. Disposizioni per l'attuazione della Misura 5 - Componente 2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore del PNRR in materia di sport e inclusione sociale |
Art. 20. Modifiche al codice dell'amministrazione digitale |
Art. 20 bis. Disposizioni urgenti per la digitalizzazione dei servizi di trasporto di merci |
Art. 21. Misure in materia di digitalizzazione e dematerializzazione documentale delle pubbliche amministrazioni |
Art. 22. Disposizioni urgenti in materia di personale |
Art. 23. Incentivi per gli uffici giudiziari per il conseguimento degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza |
Art. 23 bis. Applicazione straordinaria di magistrati per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR |
Art. 24. Norme in materia di giustizia tributaria |
Art. 25. Disposizioni in materia di pignoramento di crediti verso terzi |
Art. 25 bis. Disposizioni per favorire l'impiego di mezzi telematici per le notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali da parte degli avvocati |
Art. 26. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 |
Art. 27. Modifiche al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, in materia di giustizia riparativa |
Art. 28. Disposizioni per la realizzazione degli interventi ferroviari finanziati dal PNRR |
Art. 29. Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare |
Art. 30. Misure per il rafforzamento dell'attività di accertamento e di contrasto delle violazioni in ambito contributivo |
Art. 31. Ulteriori disposizioni urgenti in materia di lavoro |
Art. 31 bis. Misure per favorire l'accesso ai finanziamenti del PNRR per lo sviluppo del biometano |
Art. 32. Disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali |
Art. 32 bis. Disposizioni concernenti la realizzazione della Linea 2 della metropolitana della città di Torino |
Art. 33. Disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali «piccole opere» |
Art. 33 bis. Modifiche al comma 1009 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, concernente il nuovo centro merci di Alessandria Smistamento |
Art. 34. Disposizioni urgenti in materia di Piani urbani integrati |
Art. 35. Disposizioni urgenti in materia di interventi di rigenerazione urbana |
Art. 36. Disposizioni per la realizzazione degli interventi volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico e per la realizzazione degli interventi nei territori colpiti dagli eventi [...] |
Art. 36 bis. Modifica all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in materia di finanziamenti agevolati in favore di imprese [...] |
Art. 37. Attività del «Nucleo PNRR Stato-Regioni» |
Art. 37 bis. Rafforzamento dell'attuazione delle misure del PNRR di titolarità del Ministero delle imprese e del made in Italy |
Art. 38. Transizione 5.0 |
Art. 39. Misure urgenti per assicurare la continuità operativa degli impianti ex Ilva |
Art. 39 bis. Disposizioni in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura |
Art. 40. Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni |
Art. 41. Disposizioni in materia di controlli sugli interventi di efficientamento energetico |
Art. 41 bis. Modifica all'articolo 11 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, in materia di energia da fonti rinnovabili |
Art. 42. Disposizioni in materia di fascicolo sanitario elettronico, sistemi di sorveglianza nel settore sanitario e governo della sanità digitale |
Art. 43. Modalità tecnologiche per la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati sanitari |
Art. 44. Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 |
Art. 44 bis. Misure in materia di efficienza dei policlinici universitari |
Art. 44 ter. Modifiche all'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di personale degli enti del Servizio sanitario [...] |
Art. 44 quater. Modifiche all'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di contratti di lavoro a tempo determinato per l'assunzione di medici, medici veterinari, odontoiatri, [...] |
Art. 44 quinquies. Norme in materia di servizi consultoriali |
Art. 44 sexies. Clausola di salvaguardia |
Art. 45. Abrogazioni |
Art. 46. Entrata in vigore |
§ 45.1.1036 - D.L. 2 marzo 2024, n. 19. [1]
Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
(G.U. 2 marzo 2024, n. 52)
Titolo I
GOVERNANCE PER IL PNRR E IL PNC
Art. 1. Disposizioni per la realizzazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e di quelli non più finanziati con le risorse del PNRR, nonchè in materia di revisione del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR
1. Al fine di garantire una più efficiente e coordinata utilizzazione delle risorse europee e del bilancio dello Stato e consentire la tempestiva realizzazione degli investimenti stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nel rispetto dei traguardi e degli obiettivi previsti dallo stesso Piano, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1037, della
2. Entro il 31 marzo 2024 e successivamente con cadenza semestrale, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR presentano un'informativa congiunta al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) sui costi afferenti alla realizzazione degli interventi e degli investimenti del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC), di cui all'articolo 1 del
3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, approvati dal Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro venti giorni dalla data di presentazione delle informative di cui al comma 2 e sulla base dei contenuti delle informative medesime, sono individuati gli eventuali interventi relativi al PNC oggetto di definanziamento in ragione del mancato perfezionamento delle obbligazioni giuridicamente vincolanti alla data di entrata in vigore del presente decreto e sono contestualmente rese indisponibili le relative risorse. Per i decreti successivi al primo si tiene conto delle obbligazioni giuridicamente vincolanti in essere alla data di adozione delle relative informative e dell'inosservanza dei cronoprogrammi procedurali contenenti gli obiettivi iniziali, intermedi e finali dei programmi e degli interventi del medesimo Piano, come definiti con il decreto di cui al comma 11. Al fine dell'eventuale definanziamento degli interventi, si tiene conto anche della loro complessità o del loro stato di avanzamento. Con i decreti di cui al primo periodo, sono indicate le relative risorse da destinare all'incremento del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 177, della
4. Qualora le somme relative a interventi oggetto di definanziamento risultino impegnate ai sensi dell'articolo 34, comma 2, quarto periodo, della
5. La spesa autorizzata per la realizzazione degli investimenti non più finanziati, in tutto o in parte, a valere sulle risorse del PNRR, a seguito della decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, di cui al comma 1, pari complessivamente a 684 milioni di euro per l'anno 2024, a 785 milioni di euro per l'anno 2025, a 765 milioni di euro per l'anno 2026, a 548,8 milioni di euro per l'anno 2027, a 400 milioni di euro per l'anno 2028 e a 260 milioni di euro per l'anno 2029, è destinata:
a) quanto a 19 milioni di euro per l'anno 2024, all'intervento «Servizi digitali e esperienza dei cittadini»;
b) quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, all'intervento «Sviluppo dell'Industria cinematografica - Progetto Cinecittà»; c) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, 210 milioni di euro per l'anno 2027, 285 milioni di euro per l'anno 2028 e 205 milioni di euro per l'anno 2029 all'intervento «Utilizzo dell'Idrogeno in settori hard-to-abate»;
c) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, 210 milioni di euro per l'anno 2027, 285 milioni di euro per l'anno 2028 e 205 milioni di euro per l'anno 2029, all'intervento «Utilizzo dell'Idrogeno in settori hard-to-abate», alla cui realizzazione si provvede con le modalità di cui all'articolo 1, comma 1-quater, del
d) quanto a 450 milioni di euro per l'anno 2024, 520 milioni di euro per l'anno 2025, 470 milioni di euro per l'anno 2026 e 153,8 milioni di euro per l'anno 2027, all'intervento «Piani urbani integrati - progetti generali»;
e) quanto a 45 milioni di euro per l'anno 2024, 95 milioni di euro per l'anno 2025, 125 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, 75 milioni di euro per l'anno 2028 e 35 milioni di euro per l'anno 2029, all'intervento «Aree Interne - Potenziamento servizi e infrastrutture sociali di comunità»;
f) quanto a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, 40 milioni di euro per l'anno 2028 e 20 milioni di euro per l'anno 2029, all'intervento «Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie» [5].
6. Le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, del
a) alla lettera a), numero 3: nella misura di 70 milioni di euro per l'anno 2025;
b) alla lettera b), numero 1: nella misura di 150 milioni di euro per l'anno 2027 e di 100 milioni di euro per l'anno 2028;
c) alla lettera c):
1) al numero 3: nella misura di 250 milioni di euro per l'anno 2027 e di 160 milioni di euro per l'anno 2028;
2) al numero 5: nella misura di 220 milioni di euro per l'anno 2027 e di 120 milioni di euro per l'anno 2028;
3) al numero 6: nella misura di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028;
4) al numero 7: nella misura di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, di 210 milioni di euro per l'anno 2027 e di 170 milioni di euro per l'anno 2028;
5) al numero 9: nella misura di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028;
6) al numero 11: nella misura di 90 milioni di euro per l'anno 2027 e di 80 milioni di euro per l'anno 2028;
d) alla lettera d), numero 1: nella misura di 135 milioni di euro per l'anno 2027 e di 180 milioni di euro per l'anno 2028;
e) alla lettera f), numero 3: nella misura di 70 milioni di euro per l'anno 2026;
f) alla lettera g), numero 1: nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2027 e di 10 milioni di euro per l'anno 2028;
g) alla lettera h), numero 1: nella misura di 200 milioni di euro per l'anno 2027 e di 100 milioni di euro per l'anno 2028;
h) alla lettera i), numero 1: nella misura di 30 milioni di euro per l'anno 2027.
7. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86, della
7-bis. Le risorse disponibili nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», programma «Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte», unità di voto 1.4, sono incrementate di 400 milioni di euro per l'anno 2026 [6].
8. Agli oneri derivanti dai commi 1, 6, 7 e 7-bis, pari a 3.645 milioni di euro per l'anno 2024, 4.878 milioni di euro per l'anno 2025, 3.840,221 milioni di euro per l'anno 2026, 1.908,8 milioni di euro per l'anno 2027, 1.408,539 milioni di euro per l'anno 2028 e 260 milioni di euro per l'anno 2029, che aumentano in termini di fabbisogno a 4.943 milioni di euro per l'anno 2025, 2.284,6 milioni di euro per l'anno 2027, 1.784,339 milioni di euro per l'anno 2028, 675,8 milioni di euro per l'anno 2029 e 415,8 milioni di euro per l'anno 2030, si provvede:
a) quanto a 1.900,45 milioni di euro per l'anno 2024, 1.438,53 milioni di euro per l'anno 2025 e 404,53 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1 del
1) comma 2, lettera a), numero 4: 35,25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026;
2) comma 2, lettera b), numero 1: 150 milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro per l'anno 2025;
3) comma 2, lettera c), numero 1: 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 40 milioni di euro per l'anno 2025;
4) comma 2-ter, lettera a): 157,6 milioni di euro per l'anno 2024, 142 milioni di euro per l'anno 2025 e 108,7 milioni di euro per l'anno 2026;
5) comma 2-ter, lettera b): 23,2 milioni di euro per l'anno 2024;
6) comma 2-ter, lettera c): 44,7 milioni di euro per l'anno 2024, 58 milioni di euro per l'anno 2025 e 41,3 milioni di euro per l'anno 2026;
7) comma 2, lettera c), numero 3: 250 milioni di euro per l'anno 2024 e 160 milioni di euro per l'anno 2025;
8) (soppresso);
9) comma 2, lettera c), numero 5: 220 milioni di euro per l'anno 2024 e 120 milioni di euro per l'anno 2025;
10) comma 2, lettera c), numero 6: 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025;
11) comma 2, lettera c), numero 7: 120 milioni di euro per l'anno 2024 e 80 milioni di euro per l'anno 2025;
12) comma 2, lettera c), numero 9: 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025;
13) comma 2, lettera c), numero 10: 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026;
14) comma 2, lettera c), numero 11: 90 milioni di euro per l'anno 2024 e 80 milioni di euro per l'anno 2025;
15) comma 2, lettera d), numero 1: 135 milioni di euro per l'anno 2024 e 180 milioni di euro per l'anno 2025;
16) comma 2, lettera e), numero 1: 34,7 milioni di euro per l'anno 2024;
17) comma 2, lettera e), numero 2: 250 milioni di euro per l'anno 2024, 140 milioni di euro per l'anno 2025 e 120 milioni di euro per l'anno 2026;
18) comma 2, lettera e), numero 3: 55 milioni di euro per l'anno 2024, 58,28 milioni di euro per l'anno 2025 e 19,28 milioni di euro per l'anno 2026;
19) comma 2, lettera f), numero 3: 70 milioni di euro per l'anno 2025;
20) comma 2, lettera g), numero 1: 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 10 milioni di euro per l'anno 2025;
21) comma 2, lettera h), numero 1: 200 milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro per l'anno 2025;
22) comma 2, lettera i), numero 1: 30 milioni di euro per l'anno 2024;
23) comma 2, lettera a), numero 3: 70 milioni di euro per l'anno 2026 [7];
b) quanto a 450 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'avvio di opere indifferibili, di cui all'articolo 26, comma 7, del
c) quanto a 690 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto residui, nello stato di previsione del Ministero della salute, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), numero 2, del
d) quanto a 699,5 milioni di euro per l'anno 2026, e a 35 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della
e) quanto a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e a 260 milioni di euro per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 44, della
f) quanto a 306.519.550 euro per l'anno 2026, 656.649.550 euro per l'anno 2027 e 397.921.550 euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione delle somme indicate nella tabella di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto, già attribuite alle amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 1, comma 140, della
g) quanto a 50.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 107.128.450 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando:
1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 15.558.091 euro per l'anno 2024 e 13.212.680 euro per l'anno 2025;
2) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy per 1.851.554 euro per l'anno 2024 e 2.941.643 euro per l'anno 2025;
3) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 1.818.190 euro per l'anno 2024 e 2.036.526 euro per l'anno 2025;
4) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 1.983.807 euro per l'anno 2024, 1.469.669 euro per l'anno 2025 e 13.710.450 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028;
5) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 2.025.287 euro per l'anno 2024 e 1.961.864 euro per l'anno 2025;
6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito per 1.845.886 euro per l'anno 2024, 2.896.321 euro per l'anno 2025 e 26.991.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028;
7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 1.851.554 euro per l'anno 2024 e 1.469.669 euro per l'anno 2025;
8) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per 3.375.305 euro per l'anno 2024, 3.924.497 euro per l'anno 2025 e 17.034.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028;
9) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 3.210.778 euro per l'anno 2024 e 2.407.100 euro per l'anno 2025;
10) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca per 3.714.560 euro per l'anno 2024, 3.629.333 euro per l'anno 2025 e 23.800.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028;
11) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per 2.338.373 euro per l'anno 2024 e 2.453.291 euro per l'anno 2025;
12) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per 1.792.118 euro per l'anno 2024 e 3.140.212 euro per l'anno 2025;
13) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura per 3.009.485 euro per l'anno 2024, 3.111.328 euro per l'anno 2025 e 25.593.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028;
14) l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 2.885.467 euro per l'anno 2024 e 2.943.180 euro per l'anno 2025;
15) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo per 2.739.547 euro per l'anno 2024 e 2.402.688 euro per l'anno 2025;
h) quanto a 725 milioni di euro per l'anno 2024, 2.667 milioni di euro per l'anno 2025, 1.401 milioni di euro per l'anno 2026 e 115 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto residui, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nel Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della
i) quanto a 36,65 milioni di euro per l'anno 2024, a 73,35 milioni di euro per l'anno 2025 e a 0,5 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto residui, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nel Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014-2020 e precedenti, di cui all'articolo 1, comma 6, della
l) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2024 e a 250 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 253, della
m) quanto a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, mediante corrispondente utilizzo delle risorse disponibili nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito della missione 29 «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», programma 5 «Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposte», unità di voto 1.4 [9];
n) quanto a 415,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030, mediante corrispondente riduzione, in termini di sola cassa, del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della
o) quanto a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 4, comma 6, del
p) quanto a 39 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto residui, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20 della
q) quanto a euro 86.222.000 per l'anno 2027 e euro 23.489.000 per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86, della
r) quanto a euro 20.000.000 per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 11, comma 4-sexies del
s) quanto a euro 55.000.000 per l'anno 2024, euro 15.000.000 per l'anno 2025, euro 30.373.000 per l'anno 2026 ed euro 30.000.000 per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, del
t) quanto a euro 20.000.000 per ciascuno degli anni 2027 e 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 443, della
u) quanto a euro 21.000.000 per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 392, della
9. All'articolo 56, comma 2, quarto periodo, del
10. Al fine di reintegrare le disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della
a) l'articolo 2, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, del
b) l'articolo 1, comma 977, della
10-bis. Al fine di accelerare gli interventi strategici necessari a ricondurre la situazione di inquinamento dell'aria entro i limiti indicati dalla
11. Al fine di adeguare i programmi e gli interventi del PNC alle riduzioni e ai rifinanziamenti di cui ai commi 6 e 8, lettere a) e c), con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede all'aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali contenenti gli obiettivi iniziali, intermedi e finali dei programmi e degli interventi del medesimo Piano, fermo restando il rispetto del cronoprogramma finanziario. Ai fini della validità delle assegnazioni disposte a valere sul Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7, del
12. All'articolo 1 del
13. Gli investimenti destinati alla realizzazione del programma denominato «Verso un ospedale sicuro e sostenibile», già finanziati a carico del Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), numero 2, del
14. Le risorse assegnate per gli interventi del PNRR, giacenti sui conti aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 1038, della
15. Le risorse di cui al comma 1 del presente articolo, destinate a realizzare gli investimenti stabiliti dal PNRR, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, sono versate nei conti correnti di tesoreria Next Generation EU-Italia, di cui all'articolo 1, comma 1038 della
Art. 2. Disposizioni in materia di responsabilità per il conseguimento degli obiettivi del PNRR
1. Al fine di assicurare il conseguimento, anche in via prospettica, dei traguardi e degli obiettivi intermedi e finali delle misure e dei relativi interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), i soggetti attuatori dei programmi e degli interventi provvedono a rendere disponibile ovvero ad aggiornare sul sistema informatico «ReGiS» di cui all'articolo 1, comma 1043, della
2. La Struttura di missione PNRR di cui all'articolo 2 del
3. Qualora la Commissione europea accerti ai sensi dell'articolo 24 del
4. La Struttura di missione PNRR provvede a pubblicare sul sito internet utilizzato per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del
Art. 3. Misure per la prevenzione e il contrasto delle frodi nell'utilizzazione delle risorse relative al PNRR e alle politiche di coesione
1. Al fine di rafforzare la strategia unitaria delle attività di prevenzione e contrasto delle frodi e degli altri illeciti sui finanziamenti connessi al PNRR, alle politiche di coesione relative al ciclo di programmazione 2021-2027 e ai fondi nazionali a questi comunque correlati, sono estese anche al PNRR le funzioni attribuite dall'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al
2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 6 e 7 del
a) richiedere informazioni circa le iniziative adottate da istituzioni, enti e organismi per prevenire e contrastare le frodi e gli altri illeciti di cui al comma 1;
b) promuovere la stipulazione e monitorare l'attuazione di protocolli d'intesa di cui all'articolo 7, comma 8, del citato
c) valutare l'opportunità, anche sulla base dell'attività di cui alla lettera a), di elaborare eventuali proposte, anche normative, da sottoporre alle amministrazioni competenti ovvero alla Cabina di regia di cui all'articolo 2 del citato
d) sviluppare attività di analisi anche con riguardo all'andamento dei risultati dell'azione di prevenzione e contrasto delle frodi e degli altri illeciti di cui al comma 1. I risultati dell'attività svolta sono esposti nella relazione al Parlamento di cui all'articolo 54, comma 1, secondo periodo, della
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, la composizione del Comitato, come definita dall'articolo 3, comma 2, del regolamento di cui al
a) il coordinatore della Struttura di missione PNRR di cui all'articolo 2 del
b) il capo del Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri;
c) il coordinatore della Struttura di missione ZES di cui all'articolo 10, comma 2, del
d) il presidente della Rete dei referenti antifrode del PNRR istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
e) il presidente del Comitato di coordinamento istituito presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 39, comma 9, del codice dei contratti pubblici, di cui al
f) un rappresentante del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri;
g) un rappresentante del Comando generale della Guardia di finanza;
h) un rappresentante del Nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di finanza;
i) un rappresentante della Corte dei conti;
l) un rappresentante dell'Autorità nazionale anticorruzione;
m) un rappresentante dell'Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia;
n) un rappresentante della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;
o) un rappresentante del Ministero dell'interno - Direzione Centrale della Polizia Criminale;
p) un rappresentante del Ministero dell'interno - Direzione Investigativa Antimafia.
4. Ciascuna delle amministrazioni di cui al comma 3, lettere f), g), h), i), l), m), n), o) e p), provvede alla designazione del proprio rappresentante secondo le modalità previste dal proprio ordinamento. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati, in ragione della tematica affrontata, rappresentanti di altre amministrazioni, istituzioni, enti o organi nazionali ed europei, nonchè i soggetti incaricati dell'attuazione di progetti o di investimenti, finanziati in tutto o in parte con le risorse afferenti al PNRR ovvero alle politiche di coesione.
5. La partecipazione alle riunioni del Comitato non dà diritto alla corresponsione di compensi, indennità, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. Ai partecipanti alle riunioni del Comitato spettano gli eventuali rimborsi di spese previsti dalla normativa vigente in materia di trattamento di missione, ai cui oneri si fa fronte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente delle amministrazioni di provenienza. Il Nucleo della Guardia di finanza per la repressione delle frodi nei confronti dell'Unione europea, di cui all'articolo 54, comma 2, della
6. Con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche e di coesione e il PNRR sono disciplinati l'organizzazione e il funzionamento del Comitato.
7. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. All'articolo 7, comma 8, del
9. All'articolo 512-bis del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni.» [25].
10. All'articolo 84, comma 4, lettera a), del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al
Art. 4. Disposizioni in materia di organizzazione della Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri
1. Al fine di migliorare e rendere più efficiente il coordinamento delle attività di gestione, nonchè di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo degli interventi del PNRR, comprensivo del capitolo RepowerEU, anche mediante il rafforzamento delle attività di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo relativamente alla fase attuativa, nonchè delle attività di verifica del raggiungimento degli obiettivi del medesimo PNRR, all'articolo 2 del
a) al comma 1, alinea, primo periodo, le parole: «quattro direzioni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque direzioni»;
b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, alla Struttura di missione sono, altresì, trasferiti i compiti, le funzioni e le risorse umane attribuiti all'unità di missione di livello dirigenziale generale, istituita ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del
c) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della verifica della coerenza della fase attuativa del PNRR rispetto agli obiettivi programmati, la Struttura di missione PNRR può procedere all'effettuazione di ispezioni e controlli a campione, sia presso le amministrazioni centrali titolari delle misure, sia presso i soggetti attuatori.»;
d) al comma 4:
1) al primo periodo, le parole: «nove unità dirigenziali di livello non generale e di cinquanta unità di personale non dirigenziale» sono sostituite dalle seguenti: «dodici unità dirigenziali di livello non generale e di sessantacinque unità di personale non dirigenziale» e le parole: «di euro 6.061.290 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 7.620.756 per l'anno 2024 e di euro 7.932.649 per ciascuno degli anni 2025 e 2026»;
2) al settimo periodo, le parole: «Per le spese di funzionamento è autorizzata la spesa di euro 693.879 per l'anno 2023 e di euro 832.655 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026» sono sostituite dalle seguenti: «Per le spese di funzionamento e per le spese di missione del personale della Struttura di missione è autorizzata la spesa di euro 693.879 per l'anno 2023, di euro 1.890.602 per l'anno 2024 e di euro 2.102.191 per ciascuno degli anni 2025 e 2026».
2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 2.878.289 per l'anno 2024 ed a euro 3.453.947 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede:
a) quanto ad euro 2.130.894 per l'anno 2024 ed euro 2.557.073 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, mediante utilizzo delle risorse assegnate all'unità di missione di livello dirigenziale generale, istituita ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del
b) quanto ad euro 747.396 per l'anno 2024 e ad euro 896.875, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della
3. All'articolo 12, comma 5, del
Art. 5. Disposizioni urgenti in materia di alloggi universitari
1. Al fine di assicurare il conseguimento entro il 30 giugno 2026 degli obiettivi della Missione 4, Componente 1, del PNRR relativa alla realizzazione di nuovi posti letto destinati agli studenti universitari, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, è nominato un Commissario straordinario, cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, del
2. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario resta in carica fino al 31 dicembre 2026 e si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 e che opera sino alla data di cessazione dell'incarico del Commissario straordinario. Alla struttura di supporto è assegnato un contingente massimo di personale pari a tre unità, di cui una di personale dirigenziale di livello non generale, con incarico conferibile anche ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, comma 6, primo e secondo periodo, del
Art. 6. Disposizioni in materia di recupero e rifunzionalizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata
1. Al fine di assicurare la rapida realizzazione degli interventi di recupero, rifunzionalizzazione e valorizzazione di beni confiscati alla criminalità organizzata, con l'obiettivo di aumentare l'inclusione sociale, supportare la creazione di nuove opportunità di lavoro per i giovani e le persone esposte al rischio di emarginazione, aumentare i presidi di legalità e sicurezza del territorio e creare nuove strutture per l'ospitalità, la mediazione e l'integrazione culturale, non più finanziati con le risorse del PNRR, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'interno entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario, cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, del
2. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario resta in carica fino al 31 dicembre 2029 e si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 e che opera sino alla data di cessazione dell'incarico del Commissario straordinario. Alla struttura di supporto è assegnato un contingente massimo di personale pari a dodici unità, di cui una di personale dirigenziale di livello generale, due di personale dirigenziale di livello non generale e nove di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali, individuati previa intesa con le amministrazioni e con gli enti predetti, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale di cui al secondo periodo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della
3. Fermo quanto previsto dall'articolo 12, comma 6, primo e secondo periodo, del
Art. 7. Disposizioni per il superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura
1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi della Missione 5, Componente 2, Investimento 2.2 del PNRR relativa al superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è nominato un Commissario straordinario, cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, del
2. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario resta in carica fino al 31 dicembre 2026 e si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 e che opera sino alla data di cessazione dell'incarico del Commissario straordinario. Alla struttura di supporto è assegnato un contingente massimo di personale pari a dodici unità, di cui una di personale dirigenziale di livello generale, due di personale dirigenziale di livello non generale e nove di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali, individuati previa intesa con le amministrazioni e con gli enti predetti, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale di cui al secondo periodo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della
3. Fermo quanto previsto dall'articolo 12, comma 6, primo e secondo periodo, del
Art. 8. Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure del PNRR e dei soggetti attuatori
1. All'articolo 8, comma 5, del
2. Al
0a) all'articolo 1, comma 2, terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad eccezione dei contratti di collaborazione stipulati con professionisti ed esperti ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, del presente decreto per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR, nell'ambito del Sub-investimento 2.2.1 "Assistenza tecnica a livello centrale e locale", i quali possono essere soggetti a ulteriori rinnovi o proroghe nel rispetto del termine di attuazione del progetto e nel limite delle risorse assegnate» [37];
a) all'articolo 7, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «superiore a trentasei mesi,» sono inserite le seguenti: «in deroga all'articolo 19 del
b) all'articolo 11, comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «anche per effetto di proroga» sono inserite le seguenti: «in deroga all'articolo 19 del
c) all'articolo 13, comma 1, alinea, dopo le parole: «prorogabile fino al 30 giugno 2026» sono inserite le seguenti: «in deroga all'articolo 19 del
2-bis. Al fine di garantire l'attuazione del regolamento di cui al
a) le parole: «fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2025»;
b) le parole: «nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2024» [38].
3. All'articolo 10 del
a) al comma 4, dopo le parole: «gli enti locali,» è inserita la seguente: «anche»;
b) al comma 6, dopo le parole: «con le risorse interne,» sono inserite le seguenti: «ivi compreso personale assunto mediante contratti di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi del comma 6-ter,»;
c) al comma 6-ter, al secondo periodo, dopo le parole: «non eccedente il 30 giugno 2026» sono inserite le seguenti: «per i progetti del PNRR» e, al terzo periodo, dopo le parole: «il progetto del PNRR» sono inserite le seguenti: «ovvero il progetto finanziato con le risorse nazionali o europee di cui al comma 1».
4. All'articolo 1 della
«290-bis. Per il supporto tecnico, i commissari straordinari di cui ai commi 289 e 290 possono avvalersi di un numero massimo di sette esperti o consulenti, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione e anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 del
290-ter. L'erogazione dei fondi stanziati dall'articolo 1, comma 519, della
5. All'articolo 1 della
6. All'articolo 9, comma 1-quinquies, del
7. All'articolo 26 del
«2-bis. La dotazione finanziaria del fondo di cui al comma 1 è integrata di 1,5 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al primo periodo, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:
a) quanto a euro 1.270.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 34, comma 1, del
b) quanto a euro 230.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 34, comma 3, del
7-bis. Limitatamente all'anno 2024, per gli incarichi a contratto previsti dall'articolo 110, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
8. Ai fini del potenziamento e del rafforzamento delle competenze del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste in materia di analisi e valutazione delle politiche pubbliche e di revisione della spesa, in coerenza con gli obiettivi del PNRR e delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 891 a 893, della
9. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 8, il direttore generale si avvale di personale indicato dalle articolazioni ministeriali interessate dai processi di revisione della spesa, con competenza in materia di bilancio pubblico, nonchè di esperti in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, anche attraverso convenzioni con università e istituti di formazione, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 891, della
10. Per le finalità di cui al comma 8, è autorizzata la spesa di euro 141.233 per l'anno 2024 e di euro 282.466 annui a decorrere dall'anno 2025, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
11. La dotazione del Fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di cui all'articolo 10 del
12. Al fine di garantire l'urgente copertura di fabbisogno di personale di ruolo necessario per accelerare il processo di rafforzamento delle proprie capacità, valorizzando la specifica professionalità acquisita dal personale di livello non dirigenziale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato attraverso procedura selettiva pubblica ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera b), del
13. Per le medesime finalità di cui al comma 12, fino al 31 dicembre 2026, il termine previsto dall'articolo 12, comma 3-bis, del
14. Al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi connessi all'attuazione del PNRR, anche mediante l'omogeneizzazione del trattamento economico accessorio del personale dell'Avvocatura dello Stato a quello del personale del comparto funzioni centrali, la consistenza del fondo risorse decentrate del personale delle aree di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni centrali per il triennio 2019-2021 dell'Avvocatura dello Stato è incrementata di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della
15. Al fine del potenziamento delle competenze del Ministero della salute in materia di analisi e valutazione delle politiche pubbliche e di revisione della spesa, anche in coerenza con gli specifici obiettivi del PNRR, a decorrere dal 1° giugno 2024, la dotazione organica di cui al
15-bis. Al fine di garantire le capacità tecnico-amministrative dell'Agenzia industrie difesa, in coerenza con gli obiettivi di modernizzazione della pubblica amministrazione e di valorizzazione delle competenze previsti nel PNRR, fino al 31 dicembre 2026 la percentuale stabilita al primo periodo del comma 6 dell'articolo 19 del
16. Agli oneri derivanti dal comma 15, pari a euro 178.596 per l'anno 2024 e a euro 306.164 annui a decorrere dal 2025, si provvede, quanto all'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della
17. Al fine di completare e accelerare la migrazione dei sistemi informativi del Ministero del turismo verso i servizi cloud del Polo strategico nazionale di cui all'articolo 33-septies del
17-bis. Alla
a) all'articolo 3, il comma 4 è abrogato;
b) all'articolo 4:
1) al comma 1, le parole: «delle competenze linguistiche» sono sostituite dalle seguenti: «della conoscenza di almeno una lingua straniera» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono esonerati dall'obbligo di verifica della conoscenza linguistica coloro che hanno conseguito nella lingua straniera, all'esito di un corso di studi tenuto presso un istituto scolastico o universitario straniero, un diploma di scuola secondaria o altro diploma dichiarato equipollente o equivalente dalle competenti autorità oppure un titolo di studio superiore riconosciuto ai sensi della normativa vigente»;
2) al comma 2:
2.1) la lettera f) è sostituita dalla seguente:
«f) aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado o altro diploma dichiarato equipollente o equivalente dalle competenti autorità oppure una laurea triennale ovvero una laurea specialistica, magistrale o del vecchio ordinamento»;
2.2) la lettera g) è abrogata;
c) all'articolo 5:
1) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «delle specializzazioni acquisite» sono inserite le seguenti: «, dell'adempimento dell'obbligo di aggiornamento, con indicazione dell'ultima data,» e le parole: «, di cui all'articolo 4, comma 2, lettera g),» sono soppresse;
2) al comma 3, dopo le parole: «le eventuali specializzazioni con la relativa data di conseguimento» sono inserite le seguenti: «, la data dell'ultimo adempimento dell'obbligo di aggiornamento»;
d) all'articolo 6:
1) al comma 1, lettera b), dopo la parola: «previa» è inserita la seguente: «eventuale» e dopo la parola: «consistente» sono inserite le seguenti: «, a scelta del richiedente,»;
2) al comma 2, dopo le parole: «della durata» è inserita la seguente: «massima»;
3) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. La prova attitudinale, di cui ai commi 1, lettera b), e 3, è indetta dal Ministero del turismo e consiste nello svolgimento di una prova scritta e di una prova orale, volte a verificare le conoscenze professionali e le competenze linguistiche possedute dal richiedente, ai sensi dell'articolo 4, comma 1»;
4) i commi 5 e 6 sono abrogati;
5) al comma 7, lettera a), dopo le parole: «una dichiarazione preventiva dell'interessato,» sono inserite le seguenti: «efficace per dodici mesi,» e le parole: «di volta in volta» sono sostituite dalle seguenti: «all'atto della prima prestazione»;
e) all'articolo 7, comma 4, le parole: «, nonchè le misure e le sanzioni di carattere interdittivo dell'esercizio della professione, da adottare in caso di inadempimento dell'obbligo di cui al comma 3» sono soppresse;
f) all'articolo 12, comma 3:
1) al primo periodo, dopo la parola: «intermediario» sono inserite le seguenti: «di servizi turistici»;
2) al secondo periodo, dopo le parole: «A tal fine,» sono inserite le seguenti: «alle agenzie di viaggio, ai tour operator e a ogni altro intermediario di servizi turistici» [46].
18. Al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse umane e strumentali per il rafforzamento della capacità amministrativa per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, all'articolo 7, comma 1, del
18-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 18, il Ministero dell'interno può stipulare con il Ministero della giustizia e con la società di cui all'articolo 1, comma 367, della
18-ter. Al fine di assicurare la piena attuazione del progetto «Polis» - Case dei servizi di cittadinanza digitale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), numero 1), del
19. All'articolo 1, comma 685, secondo periodo, della
20. Nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, con uno o più decreti del Ragioniere generale dello Stato sono individuati e disciplinati, nelle modalità di attuazione, gli interventi di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, previsti dalla delibera CIPESS del 22 dicembre 2021, n. 78, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 22 aprile 2022, n. 94, e finalizzati all'attivazione di adeguati sistemi di controllo dei programmi 2021-2027, in coerenza con le previsioni di cui agli articoli 77, 78, 79 e 80 del
21. Per le finalità di cui all'articolo 57, comma 3, del
22. All'onere derivante dal comma 21, pari a 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede:
a) quanto a 1,2 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
b) quanto a 1,3 milioni di euro mediante utilizzo di quota parte delle risorse rivenienti dall'abrogazione dell'articolo 13-ter, comma 2, del
23. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 19, della
Art. 9. Misure per il rafforzamento dell'attività di supporto in favore degli enti locali
1. Al fine di rendere maggiormente efficace il monitoraggio su base territoriale degli interventi del PNRR, di favorire le sinergie tra le diverse amministrazioni e i soggetti attuatori operanti nel medesimo territorio, nonchè di migliorare l'attività di supporto in favore degli enti territoriali anche promuovendo le migliori prassi, presso ciascuna prefettura - ufficio territoriale di Governo è istituita una cabina di coordinamento, presieduta dal prefetto o da un suo delegato, per la definizione del piano di azione per l'efficace attuazione dei programmi e degli interventi previsti dal PNRR in ambito provinciale. Alla cabina di coordinamento partecipano il Presidente della provincia o il sindaco della città metropolitana o loro delegati, un rappresentante della regione o della provincia autonoma, un rappresentante della Ragioneria Generale dello Stato, una rappresentanza dei sindaci dei Comuni titolari di interventi previsti dal PNRR o loro delegati e i rappresentanti delle Amministrazioni centrali titolari dei programmi e degli interventi previsti dal PNRR da attuare in ambito provinciale, di volta in volta interessati. Possono essere chiamati a partecipare anche i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e delle associazioni imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nonchè altri soggetti pubblici interessati. La cabina di coordinamento di cui al presente comma esercita, altresì, i compiti di monitoraggio attribuiti al prefetto dall'articolo 55, comma 1, lettera a), numero 1-bis, del
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle attività di monitoraggio relative alla missione 2, componente 4, investimento 2.1b) del PNRR, svolte dalle regioni e dalle province autonome [52].
2. Il piano di azione e gli esiti del monitoraggio sono comunicati dal prefetto alla Struttura di missione PNRR di cui all'articolo 2 del
3. Restano ferme le attività di collaborazione e supporto alle amministrazioni locali titolari di interventi del PNRR previste dall'articolo 12, commi 1-sexies e 1-septies, del
4. La partecipazione alle riunioni della cabina di coordinamento di cui al comma 1 non dà diritto alla corresponsione di compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione di quanto previsto ai commi 1 e 2 nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5. Al fine di far fronte alle perduranti esigenze connesse alla proroga dello stato di emergenza disposta dall'articolo 1, comma 390, della
5-bis. Il contributo forfetario previsto dall'articolo 31, comma 1, lettera c), del
Art. 10. Contributo del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro all'attuazione del PNRR
1. Al fine di rafforzare ulteriormente la cooperazione con il partenariato economico e sociale nell'attività di monitoraggio e di attuazione del PNRR, all'articolo 2, comma 3-bis, primo periodo, del
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, nonchè per favorire il contributo del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro alla piena attuazione del PNRR, alla
a) all'articolo 8-bis, comma 1, le parole: «spettanti agli esperti di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 2 della
b) all'articolo 19, comma 3, dopo le parole: «con enti pubblici» sono inserite le seguenti: «, nonchè con enti del Terzo settore, istituti, fondazioni e società di ricerche, in conformità e con le modalità previste dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici,» [55].
3. Al fine di concorrere al potenziamento delle risorse umane e tecnologiche destinate alla gestione dell'archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro di cui all'articolo 17 della
a) la dotazione organica del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro di cui alla tabella 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2014, è incrementata di una unità dirigenziale di livello generale e di una unità dirigenziale di livello non generale. In sede di prima applicazione è consentito il conferimento di tali incarichi dirigenziali in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del
b) in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del
c) all'articolo 51, comma 2, del
4. Ai fini del conferimento degli incarichi di cui agli articoli 2 e 5 della
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari ad euro 338.691 per l'anno 2024 e ad euro 1.176.053 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede nei limiti dei trasferimenti annualmente assegnati al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e iscritti in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della
Titolo II
DISPOSIZIONI DI ACCELERAZIONE E SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE PER L'ATTUAZIONE DEL PNRR E DEL PNC
Capo I
Misure di semplificazione amministrativa
Art. 11. Procedure di gestione finanziaria delle risorse del PNRR
1. Al fine di consentire la tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, come modificato in esito alla decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, e il conseguimento dei relativi obiettivi entro i termini di scadenza previsti, la misura delle anticipazioni iniziali erogabili in favore dei soggetti attuatori è di norma pari al 30 per cento del contributo assegnato, da erogare entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, ferme restando le eventuali maggiori percentuali previste da specifiche disposizioni di legge [57].
2. La Ragioneria generale dello Stato-Ispettorato generale per il PNRR provvede a rendere disponibile, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della
3. Le amministrazioni titolari di interventi non più finanziati a valere sulle risorse del PNRR, come modificato in esito alla decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, provvedono al recupero delle somme eventualmente già erogate a favore dei medesimi interventi e al loro tempestivo versamento negli appositi conti di tesoreria di cui all'articolo 1, comma 1038, della
Art. 12. Ulteriori misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici relativi a interventi previsti dal PNRR o non più finanziati con risorse del medesimo e in materia di procedimenti amministrativi [59]
1. Al fine di assicurare l'attuazione degli interventi, caratterizzati da un maggiore livello di avanzamento, non più finanziati in tutto o in parte a valere sulle risorse del PNRR, in applicazione della decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, alle relative procedure di affidamento ed ai contratti i cui bandi o avvisi risultino già pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonchè, laddove non sia prevista la pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure ed ai contratti in cui, alla suddetta data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al
2. In relazione agli interventi di cui all'Allegato IV al
3. Nel limite delle risorse stanziate a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche in relazione agli interventi non più finanziati in tutto o in parte a valere sulle risorse del PNRR in applicazione della decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, continuano ad applicarsi le disposizioni relative al rafforzamento e al supporto della capacità amministrativa, al reclutamento di personale e al conferimento di incarichi, nonchè alle semplificazioni dei procedimenti amministrativi e contabili, contenute nel
4. Per gli adempimenti di monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3, le amministrazioni titolari ed i soggetti attuatori utilizzano le funzionalità del sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della
5. Per gli interventi non più finanziati a valere sulle risorse del PNRR in applicazione della decisione del Consiglio Ecofin dell'8 dicembre 2023 e del PNC, restano confermate le assegnazioni per l'incremento dei prezzi dei materiali a valere sul «Fondo per l'avvio di opere indifferibili» di cui all'articolo 26, comma 7, primo periodo, del
6. All'articolo 13, comma 1, del
a) all'alinea, le parole: «Fino al 30 giugno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2024»;
b) alla lettera b), le parole: «entro trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro quindici giorni»;
b-bis) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
«b-bis) in caso di dissenso o non completo assenso, le amministrazioni coinvolte indicano le prescrizioni e le misure mitigatrici che rendano possibile l'assenso, quantificando altresì i relativi costi. Tali prescrizioni sono determinate conformemente ai principi di proporzionalità, efficacia e sostenibilità finanziaria dell'intervento risultante dal progetto originariamente presentato. Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano, senza deroghe, a tutte le amministrazioni comunque partecipanti alla conferenza di servizi, comprese quelle competenti in materia urbanistica, paesaggistica, archeologica e di tutela del patrimonio culturale» [61].
7. Le disposizioni di cui all'articolo 13 del
8. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17 della
9. Al fine di consentire la tempestiva realizzazione degli interventi indicati nel PNRR, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 4, lettera l), del
10. All'articolo 17, comma 2, del
11. All'articolo 1, comma 65, della
12. Al
a) dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:
«Art. 4 bis. (Semplificazione di regimi amministrativi in materia di impresa artigiana). - 1. L'avvio, la variazione, la sospensione, il subingresso e la cessazione delle attività di impresa artigiana di cui alle tabelle B.I e B.II allegate al presente decreto non sono soggette a titoli abilitativi, segnalazione o comunicazione. Restano fermi i regimi amministrativi previsti dalla normativa di settore per l'esercizio delle attività, nonchè gli adempimenti previsti dalla
2. Ai fini e agli effetti del presente decreto, per impresa artigiana si intende l'impresa di cui all'articolo 3 della
3. Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, possono ricondurre le attività non espressamente elencate nelle tabelle B.I e B.II, anche in ragione delle loro specificità territoriali, a quelle corrispondenti, con provvedimenti pubblicati nei propri siti internet istituzionali»;
b) all'articolo 6:
1) al comma 2, dopo le parole: «si adeguano alle disposizioni» sono inserite le seguenti: «di cui agli articoli da 1 a 4»;
2) dopo il comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente:
«2-bis. Le regioni e gli enti locali si adeguano alle disposizioni di cui all'articolo 4-bis del presente decreto entro il 31 dicembre 2024, nel rispetto delle proprie competenze in materia.».
c) nell'allegato, sono aggiunte, in fine, le tabelle B.I e B.II di cui all'allegato 2 annesso al presente decreto [65].
13. Le disposizioni di cui al comma 12 e quelle dei provvedimenti emanati in attuazione dello stesso si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione anche con riferimento alla
14. All'articolo 25, comma 5, del
14-bis. All'articolo 1-sexies del
«4-bis.2. L'autorizzazione di cui al comma 1 ha l'efficacia temporale, comunque non inferiore a cinque anni, definita nel provvedimento autorizzatorio stesso tenendo conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto. Decorso il termine di efficacia temporale indicato nel provvedimento autorizzatorio senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di autorizzazione deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell'autorità competente. Tranne il caso di mutamento del contesto di riferimento, il provvedimento con cui è disposta la proroga ai sensi del secondo periodo non reca prescrizioni diverse e ulteriori rispetto a quelle già previste nel provvedimento autorizzatorio originario. Se l'istanza di cui al secondo periodo è presentata almeno novanta giorni prima della scadenza del termine di efficacia temporale definito nel provvedimento di autorizzazione, il medesimo provvedimento, anche comprensivo della dichiarazione di pubblica utilità e dell'eventuale apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi, continua a essere efficace sino all'adozione, da parte dell'autorità competente, delle determinazioni relative alla concessione della proroga» [67].
14-ter. All'articolo 28, comma 2, del
15. Fuori dei casi previsti dagli articoli 12 e 13 del
16. Al fine di assicurare un ordinato trasferimento alla Struttura di missione ZES di cui all'articolo 10, comma 2, del
16-bis. Al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi previsti relativamente alla Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3 «Sviluppo infrastrutture di ricarica elettrica», del PNRR, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, per i soli progetti ammessi al finanziamento con le risorse del medesimo Piano, nei casi in cui non sussistano vincoli ambientali, paesaggistici, culturali o imposti dalla normativa dell'Unione europea, l'istanza per l'occupazione del suolo pubblico e per la realizzazione dell'infrastruttura di ricarica e delle relative opere di connessione alla rete di distribuzione sul suolo pubblico si intende accolta qualora, entro trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego da parte dell'ente proprietario della strada. Resta salva la facoltà dell'ente proprietario della strada di imporre prescrizioni successivamente alla scadenza del termine previsto dal primo periodo nonchè di assumere determinazioni in via di autotutela nei casi di cui all'articolo 21-octies della
16-ter. All'articolo 9 del
«9-quater.1. Fino al 31 dicembre 2026, il gestore della rete elettrica di trasmissione nazionale realizza le opere necessarie per la connessione di cabine primarie, per le quali è stata concessa l'autorizzazione ai gestori della rete elettrica di distribuzione e che sono state ammesse a finanziamento, in tutto o in parte, a valere sulle risorse di cui alla Missione 2, Componente 2, Investimento 2.1 "Rafforzamento Smart Grid", del PNRR, mediante denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 1-sexies, commi 4-sexies e seguenti, del
16-quater. In via transitoria, fino al 31 dicembre 2025, l'Agenzia per l'Italia digitale è autorizzata a rilasciare la certificazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale di cui all'articolo 26 del codice dei contratti pubblici, di cui al
Art. 12 bis. Modalità semplificate per la verifica preventiva dell'interesse archeologico per le infrastrutture di rete rientranti nei progetti finanziati dal PNRR [73]
1. L'articolo 28, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
a) agli interventi qualificabili come interventi di lieve entità sulla base dei criteri di cui al comma 3, lettera a), del presente articolo, se finalizzati alla realizzazione di infrastrutture di rete rientranti nei progetti finanziati dal PNRR, fatto salvo quanto previsto al comma 6;
b) agli interventi realizzati in aree già occupate da strade, opere o altri impianti di rete, a condizione che non comportino uno scavo che ecceda la quota di profondità già impegnata dagli impianti o dalle opere presenti, nel rispetto delle disposizioni del codice della strada, di cui al
2. In deroga al citato articolo 41, comma 4, del codice di cui al
a) il soggetto richiedente trasmette in via telematica al soprintendente territorialmente competente esclusivamente una copia del progetto dell'intervento o di uno stralcio di esso;
b) il soprintendente territorialmente competente, nel termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della documentazione di cui alla lettera a) del presente comma, può, con congrua motivazione, richiedere la sottoposizione dell'intervento alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui al citato articolo 41, comma 4, del codice di cui al
3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dei commi 1, lettera a), e 2:
a) per «interventi di lieve entità» si intendono quelli che comportano uno scavo inferiore a 500 metri di lunghezza con una larghezza non superiore a 50 centimetri e una profondità non superiore a 1,20 metri ovvero la posa di manufatti prefabbricati connessi alla rete che comportano uno scavo avente una profondità massima di 60 centimetri;
b) per «interventi di media entità» si intendono quelli che comportano uno scavo compreso tra 500 e 1.000 metri di lunghezza con una larghezza non superiore a 50 centimetri e una profondità non superiore a 1,20 metri ovvero l'infissione di sostegni nel numero massimo di cinque unità e che comportano uno scavo massimo di 1,5 metri.
4. Fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2, per le infrastrutture di rete, in alternativa alle procedure di cui al citato articolo 41, comma 4, del codice di cui al
5. Resta fermo che, per gli interventi che non comportino nuove edificazioni o scavi a quote diverse da quelle già utilizzate da manufatti esistenti, non è richiesta la trasmissione di alcuna documentazione ai fini della verifica di assoggettabilità alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico.
6. La sussistenza dei requisiti di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 è attestata da un tecnico abilitato, anche interno al soggetto richiedente, nel progetto o nello stralcio dello stesso, che è trasmesso per via telematica alla soprintendenza territorialmente competente prima dell'avvio dei lavori.
7. Resta ferma la disciplina relativa alle scoperte fortuite e agli interventi conseguenti in ordine alla tutela del patrimonio archeologico di cui, rispettivamente, agli articoli 90 e 28, comma 2, del codice di cui al
Art. 12 ter. Disposizioni in materia di usi civici [74]
1. Fermo restando il rispetto del vincolo paesaggistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
2. Per le finalità di cui al comma 1, la regione o un comune dalla stessa delegato si esprime in merito alla compatibilità delle opere con gli usi civici nell'ambito della conferenza di servizi indetta ai sensi degli articoli 14 o 14-bis della
Capo II
Disposizioni urgenti in materia di istruzione e merito
Art. 13. Misure di semplificazione per l'attuazione della Missione 4 Istruzione e Ricerca-Componente 1 del PNRR in materia di Riforma del sistema ITS e di Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria - ITS
1. Per garantire il rispetto degli obiettivi e dei traguardi del PNRR, alla
a) all'articolo 4, comma 10, le parole: «sono stabiliti» sono sostituite dalle seguenti: «è stabilita» e le parole: «e i crediti riconoscibili» sono sostituite dalle seguenti: «con le classi di concorso»;
b) all'articolo 11, comma 2, lettera a), le parole: «per dotare gli ITS Academy di nuove sedi e per» sono sostituite dalle seguenti: «relativi alle sedi degli ITS Academy e volti a»;
c) all'articolo 14, dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
«5-bis. In via straordinaria, esclusivamente fino all'anno 2025, il cofinanziamento di cui all'articolo 11, comma 8, non ha natura obbligatoria.
5-ter. In via straordinaria, esclusivamente per gli anni 2024, 2025 e 2026, le risorse del Fondo di cui al comma 5 possono essere utilizzate altresì per spese di gestione ordinaria per il corretto funzionamento delle Fondazioni».
Art. 14. Misure urgenti per l'attuazione delle previsioni della Missione 4 - Componente 1 «Istruzione e Ricerca» del PNRR in materia di riforma del sistema di orientamento, di reclutamento dei docenti, di didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico e di nuove competenze e nuovi linguaggi
1. Al
a) all'articolo 5, comma 2, dopo le parole: «equipollente o equiparato,» sono inserite le seguenti: «oppure del diploma di specializzazione per le tecnologie applicate e del diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), della
b) all'articolo 16-ter:
1) al comma 4-bis:
1.1) al quinto periodo, la parola: «regolamento» è sostituita dalla seguente: «decreto»;
1.2) al sesto periodo: la parola «regolamento» è sostituita dalla seguente: «decreto» e le parole «, anche in deroga all'articolo 17, comma 3, della
2) al comma 9:
2.1) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, sono delineati i contenuti della formazione continua di cui al comma 1, prevedendo per le verifiche intermedie e finale di cui al comma 4 criteri specifici di valutazione degli obiettivi conseguiti e della capacità didattica.»;
2.2) al terzo periodo, la parola: «regolamento» è sostituita dalla seguente: «decreto».
c) all'articolo 18, dopo il comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente:
«1-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, le attività formative durante il periodo annuale di servizio in prova prevedono anche la frequenza, comprovata dal conseguimento di apposito attestato finale, di uno o più moduli formativi, pari ad almeno il 20 per cento delle ore complessivamente previste nel decreto di cui all'articolo 13, comma 1, quinto periodo, erogati nell'ambito delle linee di investimento 2.1 e 3.1 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza.»;
c-bis) all'articolo 18-bis, il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. In caso di esaurimento delle graduatorie dei concorsi per il personale docente indetti ai sensi dell'articolo 59, comma 10, del
2. All'articolo 1 del
a) il comma 7 è abrogato;
b) al comma 9, lettera d), le parole: «, a cui possono partecipare i soggetti di cui al comma 7» sono soppresse.
b-bis) i commi da 18-novies a 18-undecies sono abrogati [76].
3. All'articolo 2, comma 416, della
4. Al fine di consentire l'adeguamento ai nuovi percorsi di formazione iniziale previsti dalla riforma del sistema di reclutamento dei docenti - R 2.1 della Missione 4 - Componente 1 del PNRR, all'articolo 67, comma 5, primo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al
5. Al fine di dare piena attuazione alla riforma del sistema di orientamento - R 1.4 della Missione 4 - Componente 1 del PNRR e valorizzare il consiglio di orientamento rilasciato dalle istituzioni scolastiche agli alunni della classe terza della scuola secondaria di primo grado a supporto della scelta del percorso di istruzione e formazione al termine del primo ciclo di istruzione, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito è adottato il modello nazionale di consiglio di orientamento, da integrare nell'E-Portfolio previsto dalle «Linee guida per l'orientamento», adottate con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 328 del 22 dicembre 2022.
6. In coerenza con la riforma del sistema di orientamento - R 1.4 della Missione 4-Componente 1 del PNRR, all'articolo 21, comma 2, secondo periodo, del
7. Al fine di garantire il raggiungimento dell'obiettivo finale collegato alla riforma del sistema di reclutamento dei docenti - R 2.1 della Missione 4 - Componente 1 del PNRR, per la durata del Piano medesimo, con il decreto di cui all'articolo 1, comma 335, della
8. All'articolo 47 del
«1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, a decorrere dal 1° aprile 2024 e fino al termine dell'anno scolastico 2025/2026, è individuato dal Ministero dell'istruzione e del merito - Unità di missione per il PNRR un contingente di ulteriori cinque unità tra docenti e assistenti amministrativi da porre in posizione di comando presso l'amministrazione centrale. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a euro 110.622 per l'anno 2024, a euro 158.031 per l'anno 2025 e a euro 94.819 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della
9. All'articolo 1, comma 158, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo la parola: «(INAIL)» sono aggiunte le seguenti: «, nonchè, nei limiti delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, eventuali canoni per l'affitto di immobili o il noleggio di strutture temporanee modulari ad uso scolastico per il tempo necessario alla realizzazione degli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici scolastici di cui alla Missione 2-Componente 3 - Investimento 1.1 del PNRR».
10. All'articolo 1, comma 558, terzo periodo, della
10-bis. Al fine di garantire l'attuazione della Riforma 1.3 «Riforma dell'organizzazione del sistema scolastico» della Missione 4, Componente 1, del PNRR, all'articolo 1, comma 83-quater, secondo periodo, della
10-ter. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 10-bis, pari a 2,09 milioni di euro per l'anno 2024 e a 7,587 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito [81].
11. All'articolo 20-bis del
a) al comma 1, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «In caso di rinuncia all'incarico, è possibile attingere alle graduatorie di istituto. Per l'anno scolastico 2023/2024 i predetti contratti sono stipulabili dalle istituzioni scolastiche entro il termine ultimo del 31 marzo 2024.»;
b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Al fine di garantire un adeguato supporto amministrativo alle istituzioni scolastiche, assicurando il corretto e tempestivo pagamento delle retribuzioni del personale destinatario degli incarichi temporanei di cui al comma 1, le risorse di cui alla Missione 4 - Componente 1 del PNRR, ivi incluse quelle già trasferite alle istituzioni scolastiche, nel limite massimo di 40 milioni di euro sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad incrementare gli stanziamenti di bilancio, anche mediante riassegnazione alla spesa, dei capitoli destinati al pagamento delle retribuzioni del personale scolastico assunto con contratto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, sulla base dei dati contrattuali inseriti nell'apposita funzione del sistema informativo del Ministero dell'istruzione e del merito da parte delle istituzioni scolastiche.
1-ter. Entro il 1° aprile 2024, il Ministero dell'istruzione e del merito effettua un monitoraggio dei contratti stipulati nell'esercizio finanziario 2024 ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1 e comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 15 aprile 2024, i relativi dati finanziari al fine di provvedere al versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse di cui al comma 1-bis, per gli importi corrispondenti alle spese effettivamente sostenute per la copertura dei contratti stipulati dalle istituzioni scolastiche.
1-quater. Nelle more della rendicontazione finale dei progetti realizzati dalle istituzioni scolastiche a valere sulle linee di investimento del PNRR su cui gravano le risorse per i contratti del personale amministrativo e tecnico, è accantonata e resa indisponibile, per l'anno 2025, una quota delle risorse di cui all'articolo 1, comma 601, della
1-quinquies. In esito alla rendicontazione finale dei progetti realizzati dalle istituzioni scolastiche a valere sulle linee di investimento del PNRR su cui gravano le risorse per i contratti del personale amministrativo e tecnico, il Ministero dell'istruzione e del merito, entro il 30 novembre 2025, richiede il disaccantonamento delle somme di cui al comma 1-quater per la quota corrispondente alle somme per le quali si è conclusa la rendicontazione da parte delle istituzioni scolastiche.» [82].
12. All'articolo 21, comma 4-bis.2, del
Art. 15. Disposizioni in materia di istituti tecnici e professionali
1. Al fine di garantire il rispetto degli obiettivi previsti dal PNRR, all'articolo 26 del
a) al comma 2:
1) alla lettera a):
1.1) l'alinea è sostituito dal seguente:
«a) aggiornamento dei profili dei curricoli vigenti, mirando a:»;
1.2) il numero 1) è sostituito dal seguente:
«1) rafforzare le competenze generali linguistiche, storiche, matematiche e scientifiche, giuridiche ed economiche, nonchè le competenze tecnico-professionali riguardanti i profili in uscita con particolare riferimento al contesto dell'innovazione digitale e allo studio dei prodotti e dei servizi connessi al made in Italy;»;
1.3) dopo il numero 1, è inserito il seguente:
«1-bis) rafforzare la connessione al tessuto socioeconomico-produttivo del territorio di riferimento, favorendo la laboratorialità, l'innovazione e l'apporto formativo delle imprese e degli enti del territorio;»;
1.4) al numero 2, secondo periodo, dopo le parole: «Ministro dell'istruzione» sono inserite le seguenti: «e del merito» e le parole: «e i relativi» sono sostituite dalle seguenti: «, le necessarie articolazioni, i relativi risultati di apprendimento e i corrispondenti»;
2) alla lettera d), il secondo periodo è soppresso;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Gli studenti frequentanti i percorsi di istruzione tecnica possono richiedere, prima della conclusione del percorso di studi, la certificazione delle competenze e la corrispondenza ai livelli di cui al Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente al fine di mettere in evidenza le competenze acquisite ai fini della loro utilizzabilità in un contesto di studio o di lavoro esterno al percorso frequentato. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i modelli e le modalità di rilascio delle certificazioni di cui al primo periodo.» [83].
Art. 15 bis. Misure urgenti per assicurare la continuità dei servizi educativi e scolastici dell'infanzia [84]
1. Al fine di assicurare la continuità dell'erogazione dei servizi educativi e scolastici comunali dell'infanzia, le graduatorie comunali vigenti del personale scolastico educativo e ausiliario gestite direttamente dai comuni possono essere utilizzate fino all'anno scolastico 2026/2027, anche in deroga al possesso del titolo di studio previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali per il triennio 2019-2021, per l'immissione in servizio a tempo determinato nonchè per l'immissione in servizio a tempo indeterminato nell'Area degli istruttori nei casi in cui il personale abbia maturato almeno tre anni di esercizio dell'attività professionale. La deroga di cui al primo periodo si applica esclusivamente ai soggetti già iscritti nelle suddette graduatorie. Per le finalità di cui al primo periodo, fino al 31 dicembre 2027, in deroga all'articolo 9, comma 28, del
Art. 16. Disposizioni in materia di Scuola di alta formazione dell'istruzione
1. Al
a) all'articolo 16-bis:
1) al comma 1, l'alinea è sostituito dal seguente: «È istituita, presso il Ministero dell'istruzione e del merito, la Scuola di alta formazione dell'istruzione, di seguito denominata Scuola. La Scuola, che opera alle dirette dipendenze del Ministro dell'istruzione e del merito:»;
2) al comma 2, le parole: «, è dotata di autonomia amministrativa e contabile e si raccorda, per le funzioni amministrative,» sono sostituite dalle seguenti: «e si raccorda» e le parole: «e stipula» sono sostituite dalle seguenti: «anche per la stipula, da parte del citato Ministero, delle»;
3) al comma 3, le parole: «Sono organi della Scuola il» sono sostituite dalle seguenti: «La Scuola è composta dal» e la parola: «il», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «dal»;
4) al comma 4, al quarto periodo, le parole: «, ne ha la rappresentanza legale» sono soppresse e, al quinto periodo, le parole: «d'intesa con il direttore generale di cui al comma 6 e» sono soppresse;
5) al comma 5, al secondo periodo, le parole: «tramite il direttore generale di cui al comma 6, cura l'esecuzione degli atti, predispone le convenzioni e svolge le attività di coordinamento istituzionale della Scuola» sono sostituite dalle seguenti: «avvalendosi della segreteria tecnica di cui al comma 6, predispone gli atti di competenza della Scuola»;
6) al comma 6:
6.1) il primo periodo è soppresso;
6.2) al secondo periodo, le parole: «Il direttore generale è» sono sostituite dalle seguenti: «A supporto della Scuola è posta una segreteria tecnica, coordinata da un direttore generale,» e le parole: «, con collocamento nella posizione di fuori ruolo» sono soppresse;
6.3) al quarto periodo, le parole: «Direzione generale» sono sostituite dalle seguenti: «segreteria tecnica»
6.4) dopo il quarto periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: «La segreteria tecnica opera in raccordo con il competente Dipartimento del Ministero dell'istruzione e del merito.»;
7) il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. Per garantire il funzionamento della segreteria tecnica a supporto della Scuola, la dotazione organica del Ministero dell'istruzione e del merito è incrementata di un dirigente di prima fascia, di un dirigente di seconda fascia e di dodici unità di personale da inquadrare nell'area dei funzionari del vigente contratto collettivo nazionale Comparto Funzioni Centrali, per il cui reclutamento il Ministero dell'istruzione e del merito, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate, procede utilizzando le graduatorie dei concorsi per funzionari di area III del Ministero medesimo. L'incarico di dirigente di seconda fascia è conferito ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001.»;
8) al comma 9:
8.1) al primo periodo, le parole: «2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «2 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.553.190 euro per l'anno 2024 e di 1.421.671 euro annui a decorrere dall'anno 2025»;
8.2) al secondo periodo le parole: «dal 2023» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2024» e le parole: «i fondi di cui alla Missione 4 - Componente 1 - Riforma 2.2 del PNRR» sono sostituite dalle seguenti: «corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito»;
b) all'articolo 16-ter, comma 2:
1) all'alinea, dopo le parole: «ne coordina,» sono inserite le seguenti: «in raccordo con il Ministero dell'istruzione e del merito,»;
2) alla lettera a), la parola: «accreditamento» è sostituita dalle seguenti: «definizione delle linee guida per l'accreditamento»;
c) l'allegato A è abrogato.
2. In sede di prima applicazione delle disposizioni introdotte dal comma 1, restano fermi gli atti già adottati e gli incarichi già conferiti ai sensi dell'articolo 16-bis, commi 4, 5 e 7, del
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono apportate le necessarie modifiche al decreto adottato ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 6, quarto periodo, del
Capo III
Disposizioni urgenti in materia di università e ricerca
Art. 17. Ulteriori misure per la semplificazione delle procedure in materia di alloggi e di residenze per studenti universitari in attuazione del PNRR
1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi della Missione 4, Componente 1, Riforma 1.7 - «Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti (M4C1-R 1.7-27-30)» del PNRR, alla
a) all'articolo 1-bis:
1) al comma 1, le parole «, per un importo pari a 660 milioni di euro,» sono soppresse;
2) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le risorse destinate ai sensi del comma 1 sono assegnate alle imprese, agli operatori economici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera l), dell'allegato I.1 al codice dei contratti pubblici, di cui al
3) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È possibile erogare anticipatamente il contributo relativo ai primi tre anni di gestione dell'immobile, in un'unica soluzione, a fronte di idonea garanzia bancaria o assicurativa volta ad assicurare il rispetto del vincolo di destinazione nel periodo di riferimento del contributo di gestione.»;
4) al comma 11, dopo le parole: «Ai soggetti aggiudicatari ai sensi del comma 3» sono inserite le seguenti: «ovvero ai proprietari dei relativi immobili, ove non coincidenti con i primi, come risultanti dalla domanda di partecipazione alle procedure per la presentazione delle proposte di intervento,»;
b) all'articolo 1-ter, comma 4, le parole: «dalle regioni» sono soppresse;
c) dopo l'articolo 1-ter è inserito il seguente:
«Art. 1 quater. (Semplificazioni in tema di cambi di destinazione d'uso degli immobili da destinare a residenze universitarie). - 1. Al fine di favorire la dotazione di alloggi e residenze per studenti mediante l'utilizzo del patrimonio edilizio esistente, nell'ambito della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del PNRR, è sempre ammesso il mutamento di destinazione d'uso funzionale all'impiego di tali immobili quali residenze universitarie anche in deroga alle eventuali prescrizioni e limitazioni previste dagli strumenti urbanistici.
2. Gli interventi connessi al mutamento della destinazione d'uso, di cui al comma 1, sono realizzabili mediante la segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) di cui all'articolo 19 della
2-bis. Ai fini della realizzazione di alloggi e residenze per studenti nell'ambito della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del PNRR, sono di interesse pubblico gli interventi finalizzati alla riconversione di aree già interamente impermeabilizzate, per cui è consentito il rilascio del permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici, ai sensi dell'articolo 14 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al
3. Sugli edifici interessati dagli interventi di cui ai commi 1 e 2 permane un vincolo di destinazione funzionale per la durata prevista dal decreto di finanziamento, o comunque per una durata non inferiore a dodici anni.
4. Gli alloggi e le residenze per studenti, rientranti nell'ambito della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del PNRR, non sono assoggettati al reperimento di ulteriori aree per servizi di interesse generale, previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 1444 del 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e dalle disposizioni di legge regionale, nè sono soggetti al vincolo della dotazione minima obbligatoria dei parcheggi prevista dalla
5. Sono fatte salve le normative regionali e comunali che prevedono disposizioni di maggiore incentivazione e semplificazione nell'ambito della disciplina dei mutamenti di destinazione d'uso.
6. Qualora, a seguito del mutamento della destinazione d'uso di cui al comma 1, il valore della rendita catastale dell'immobile dovesse variare in aumento, tale incremento, nel periodo del finanziamento, non si applica ai fini della determinazione della tassazione sugli immobili nonchè delle imposte ipotecarie e catastali.
7. Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al
8. Al fine di assicurare il monitoraggio degli immobili suscettibili di essere destinati a residenze universitarie, fino al 30 giugno 2026, le università statali comunicano al Ministro dell'università e della ricerca, che si esprime con parere entro sessanta giorni dalla ricezione, le ipotesi di acquisizione di diritti reali o di godimento su immobili aventi durata ultranovennale.».
d) dopo l'articolo 2, è aggiunto, in fine, il seguente:
Art. 2 bis. (Impignorabilità e insequestrabilità delle risorse per alloggi e residenze per studenti universitari). - 1. Le somme destinate, a qualsiasi titolo, dal Ministero dell'università e della ricerca al finanziamento delle attività di cui alla presente legge non sono soggette ad esecuzione forzata e non sono oggetto di accantonamento. Gli atti di sequestro e di pignoramento afferenti ai fondi di cui alla presente legge sono nulli e la nullità è rilevabile d'ufficio.» [86].
1-bis. All'articolo 11 del
«3-quater. Al fine di accelerare le procedure di erogazione dei finanziamenti in favore dei beneficiari, le attività di verifica e controllo sull'attuazione e sulla rendicontazione degli interventi proposti e finanziati nell'ambito delle procedure amministrative di cui all'articolo 1, comma 4-ter, della
2. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 15 del
a) al comma 1, primo periodo, le parole: «destinati ad alloggi o residenze universitarie, oggetto di finanziamento, anche parziale,» sono sostituite dalle seguenti: «destinati ad alloggi o residenze universitarie, anche oggetto di finanziamento anche parziale,»;
b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Per accelerare la realizzazione di interventi necessari a destinare i beni immobili dello Stato a residenze e alloggi universitari, la Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, di cui all'articolo 1, commi da 162 a 170, della
2-ter. Per supportare e favorire la realizzazione di interventi necessari a destinare i beni immobili dello Stato a infrastrutture e laboratori di ricerca, la Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, di cui all'articolo 1, commi da 162 a 170, della
c) al comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Al fine di favorire lo sviluppo e l'efficienza della progettazione degli interventi di cui al comma 3, le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici, qualora siano soggetti attuatori ovvero beneficiari di finanziamenti, nell'ambito delle misure del PNRR, possono avvalersi, previa convenzione e senza oneri diretti per i richiedenti, dei servizi di progettazione della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all'articolo 1, commi da 162 a 170, della
Art. 18. Disposizioni urgenti in materia di formazione superiore e ricerca
1. Al fine di garantire l'attuazione degli interventi previsti dalla Missione 4 - Componente 2 del PNRR, all'articolo 14 della
a) al comma 2, le parole: «ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Con il decreto di cui all'articolo 8, comma 2, della
2. All'articolo 14 del
a) al comma 1:
1) al primo periodo, le parole: «negli anni 2022 o precedenti» sono soppresse;
2) al terzo periodo, le parole: «, pari a 600 milioni di euro» sono soppresse;
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Ai medesimi fini di cui al comma 1, alle procedure ivi disciplinate possono accedere altresì i soggetti che:
a) hanno partecipato, in qualità di Principal Investigators, a bandi Starting grants o Consolidator grants dello European Research Council e, pur avendo ottenuto una valutazione eccellente (di livello A), non si sono collocati in posizione utile ai fini dell'accesso al finanziamento;
b) sono risultati vincitori di bandi relativi alle Azioni individuali Marie Skodowska-Curie (MSCA).»;
c) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
2-bis. Ai soggetti selezionati nell'ambito delle procedure di cui ai commi 1, 1-bis e 2 sono altresì assegnati fondi per lo svolgimento dei rispettivi progetti di ricerca, conformemente a quanto previsto dall'investimento 1.2 della Missione 4, Componente 2, e a quanto specificato nei relativi avvisi e limitatamente alle risorse disponibili sulla base del medesimo investimento 1.2.».
3. Al fine di conseguire il pieno raggiungimento degli obiettivi della riforma 1.1 della Missione 4 Componente 2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e di incentivare la mobilità reciproca tra università ed enti pubblici di ricerca, il periodo di servizio maturato presso l'università di provenienza dai ricercatori, dai primi ricercatori e dai dirigenti di ricerca assunti tramite le procedure selettive di cui all'articolo 11, comma 3-ter, del
3-bis. Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli obiettivi previsti dalla Missione 4, Componente 1, del PNRR, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, della
3-ter. Al fine di consentire il celere svolgimento delle prove di ammissione ai corsi universitari, all'articolo 4, comma 1, primo periodo, della
Capo IV
Disposizioni urgenti in materia di sport
Art. 19. Disposizioni per l'attuazione della Misura 5 - Componente 2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore del PNRR in materia di sport e inclusione sociale
1. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi della Missione 5, Componente 2, investimento 3.1 «Sport e inclusione sociale», del PNRR, per gli interventi relativi all'impiantistica sportiva finanziati in tutto o in parte con fondi del PNRR, il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri può autorizzare i soggetti attuatori all'utilizzo dei ribassi d'asta nell'ambito del medesimo intervento nel quale sono stati registrati, anche per fronteggiare l'incremento dei prezzi. Per gli interventi che abbiano avuto accesso alle risorse del Fondo per l'avvio di opere indifferibili, di cui all'articolo 26, comma 7, del
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, sulla base degli indirizzi dell'Autorità di governo competente in materia di sport, è autorizzato a riprogrammare le risorse afferenti alla misura del PNRR di cui al comma 1 e disponibili in seguito a revoche ovvero a rinunce da parte dei soggetti attuatori, per la realizzazione di nuove palestre pubbliche nei comuni delle isole minori marine, per l'efficientamento energetico di impianti sportivi di proprietà pubblica destinati alla pratica di sport natatori, sport del ghiaccio e sport invernali, ovvero per la realizzazione di nuovi impianti sportivi di proprietà comunale su cui sussista un particolare interesse sportivo-agonistico da parte di una o più federazioni sportive, che abbiano manifestato analogo interesse per un intervento ammesso a finanziamento nell'ambito del decreto della Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega per lo sport del 24 febbraio 2022 - Cluster 3, ma non realizzato per successiva revoca o rinuncia da parte del soggetto attuatore. Il finanziamento è destinato al comune proprietario dell'impianto sportivo da efficientare o dell'area di realizzazione dell'impianto di nuova costruzione, nel rispetto delle condizionalità e del cronoprogramma del PNRR e concorre a realizzare gli obiettivi della misura M5C2-22 del PNRR [93].
Capo V
Disposizioni urgenti in materia di digitalizzazione
Art. 20. Modifiche al codice dell'amministrazione digitale
1. Al codice dell'amministrazione digitale di cui al
a) all'articolo 17, comma 1-septies, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «È fatta salva la facoltà di avvalersi, mediante apposite convenzioni e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del supporto di società in house.»;
b) all'articolo 50-ter, comma 7, le parole: «previsti dalla legislazione vigente» sono sostituite dalla seguente: «attivi»;
c) all'articolo 62:
1) dopo il comma 2-ter è inserito il seguente:
«2-quater. I dati relativi alle strade urbane e ai numeri civici contenuti nell'ANPR sono costantemente allineati con i medesimi dati resi disponibili dall'Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane (ANNCSU), di cui all'articolo 3 del
2) al comma 5, le parole: «a tal fine necessari e» sono sostituite dalle seguenti: «a tal fine necessari, o» e dopo le parole: «archivi informatizzati», sono inserite le seguenti: «, integrati con il codice identificativo univoco di cui al comma 3,»;
d) l'articolo 64-ter è sostituito dal seguente:
«Articolo 64-ter (Piattaforma di gestione deleghe). - 1. Il cittadino iscritto nell'ANPR può delegare l'accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni che richiedono l'identificazione informatica a non più di due soggetti iscritti nell'ANPR, titolari dell'identità digitale di cui all'articolo 64, comma 2-quater, con livello di sicurezza almeno significativo.
2. Il cittadino presenta la delega di cui al comma 1 tramite la piattaforma di cui al comma 5, mediante una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, o recandosi presso gli uffici del comune di residenza. La delega è revocabile in ogni momento. Il delegante viene puntualmente informato dalla piattaforma di cui al comma 5 dell'esercizio della delega da parte del delegato.
3. Per i soggetti sottoposti alle forme di tutela previste dal codice civile nei casi di incapacità totale o parziale a provvedere ai propri interessi, il Ministero della giustizia rende disponibile nella piattaforma di cui al comma 5, per il tramite della piattaforma di cui all'articolo 50-ter, le informazioni, ove disponibili in formato digitale idoneo, relative alla qualifica di tutore, di curatore o di amministratore di sostegno del soggetto che richiede l'accesso ai servizi in rete quale rappresentante del soggetto tutelato [94].
4. I gestori di identità digitale, tramite la piattaforma di cui al comma 5, verificano l'esistenza di eventuali deleghe conferite al cittadino che effettua l'accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni.
5. Ai fini di cui al comma 1, l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. realizza, gestisce e cura la manutenzione della piattaforma per la gestione delle deleghe. L'accesso ai dati attraverso la piattaforma non modifica la disciplina relativa alla titolarità del trattamento, ferme restando le specifiche responsabilità ai sensi dell'articolo 28 del
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dell'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica, ove nominata, adottato di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, sono definiti le caratteristiche tecniche, l'architettura generale, i requisiti di sicurezza, le modalità di funzionamento della piattaforma di cui al comma 5, nonchè le tipologie di dati oggetto di trattamento e, in generale, le modalità e le procedure per assicurare il rispetto dell'articolo 5 del
7. Agli oneri derivanti dalla progettazione, realizzazione e graduale messa a disposizione della piattaforma di cui al comma 5, pari a 1.589.784 euro per l'anno 2024 ed a 3.070.216 euro per l'anno 2025, si provvede a valere sulle risorse assegnate, nell'ambito del Fondo complementare al PNRR, per l'Investimento 1.4 della Missione 1, Componente 1, di titolarità della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale.».
e) dopo l'articolo 64-ter è inserito il seguente:
Art. 64 quater. (Sistema di portafoglio digitale italiano - Sistema IT-Wallet). - 1. Al fine di valorizzare e rafforzare l'interoperabilità tra le banche dati pubbliche attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) di cui all'articolo 50-ter, nonchè di favorire la diffusione e l'utilizzo di servizi in rete erogati da soggetti pubblici e privati, è istituito il Sistema di portafoglio digitale italiano (Sistema IT-Wallet).
2. Il Sistema IT-Wallet è costituito da una soluzione di portafoglio digitale pubblico (IT-Wallet pubblico), resa disponibile mediante il punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis, nonchè da soluzioni di portafoglio digitale private (IT-Wallet privato), rese disponibili dai soggetti privati interessati, previo accreditamento da parte dell'AgID, secondo le modalità di cui al comma 3.
3. Al fine di garantire la necessaria celere evoluzione del Sistema IT-Wallet, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dell'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica, ove nominata, adottato su proposta dell'AgID e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentite l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, per i profili di competenza, e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono approvate apposite linee guida. Le linee guida di cui al primo periodo, adottate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e periodicamente aggiornate, definiscono:
a) le caratteristiche tecniche e le modalità di adozione dell'IT-Wallet pubblico e delle soluzioni di IT-Wallet privato da parte di cittadini e imprese, nonchè la tipologia di servizi resi disponibili dalle soluzioni IT-Wallet;
b) le modalità di accreditamento presso l'AgID dei soggetti privati fornitori delle soluzioni IT-Wallet privato;
c) i servizi resi disponibili alle pubbliche amministrazioni e ai soggetti privati accreditati, sia in qualità di erogatori di servizi, sia in qualità di erogatori di attestazioni elettroniche relative a prerogative, deleghe, caratteristiche, licenze o qualità di persone fisiche e giuridiche, per il tramite della piattaforma di cui all'articolo-50-ter;
d) gli standard tecnici adottati per garantire l'interoperabilità del Sistema IT-Wallet con le banche dati e i sistemi informativi della pubblica amministrazione e dei soggetti privati accreditati, inclusa la piattaforma di cui all'articolo 50-ter, anche al fine di garantire la compatibilità dell'IT-Wallet pubblico e delle soluzioni di IT-Wallet privato con precedenti sistemi di identità digitale e con i relativi sistemi di autenticazione per l'accesso in rete già predisposti;
e) le misure da adottare sul piano tecnico e organizzativo per assicurare livelli di affidabilità, disponibilità e sicurezza adeguati al Sistema IT-Wallet;
f) le modalità per la messa a disposizione del codice sorgente di tutte le componenti dell'IT-Wallet pubblico e delle soluzioni di IT-Wallet privato, ai sensi dell'articolo 69.
4. La società di cui all'articolo 8, comma 2, del
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dell'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica, ove nominata, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali per gli aspetti di competenza, sono definiti:
a) i compiti e le funzioni attribuiti a ciascuna delle società di cui al comma 4;
b) la data a decorrere dalla quale l'IT-Wallet pubblico è reso disponibile, nonchè il termine entro il quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, sono tenuti a rendere disponibili i dati e i documenti relativi a prerogative, deleghe, caratteristiche, licenze o qualità di persone fisiche e giuridiche sotto forma di attestazioni elettroniche ovvero a rendere disponibili i dati e i documenti per la generazione di attestazioni elettroniche, nonchè ad avvalersi delle attestazioni elettroniche presenti nelle istanze e nelle dichiarazioni formulate nei loro confronti con esenzione dei controlli di cui al capo V del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al
c) la data a decorrere dalla quale i soggetti privati accreditati possono rendere disponibili soluzioni di IT-Wallet privato;
d) al fine di concorrere alla sostenibilità economica del Sistema IT-Wallet a regime e ferma restando la gratuità dell'emissione dell'IT-Wallet pubblico per cittadini e imprese, la tipologia di servizi che possono essere oggetto di remunerazione da parte del titolare del Wallet e dei soggetti privati accreditati in qualità di erogatori di servizi, incluse le relative indicazioni di costo.
6. Agli oneri derivanti dalla progettazione, realizzazione e graduale messa a disposizione dell'infrastruttura tecnologica per l'attuazione del Sistema IT-Wallet, di cui al comma 4, pari a complessivi 102 milioni di euro per gli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede, quanto a 69 milioni di euro, a valere sulle risorse assegnate per l'Investimento 1.3 "Dati e interoperabilità" della Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura", Componente 1 "Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA", del PNRR e, quanto a 33 milioni di euro, a valere sul Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione di cui all'articolo 239 del
7. Nelle more della piena funzionalità del Sistema IT-Wallet, sono rese disponibili, a richiesta, attraverso il punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis, le versioni digitali della Tessera sanitaria - Tessera europea di assicurazione di malattia (TS/TEAM), della patente di guida mobile e della Carta europea della disabilità. La verifica di validità di tali versioni digitali è consentita, anche a soggetti terzi, mediante funzionalità rese disponibili dal punto di accesso telematico. La versione digitale della TS/TEAM è disponibile secondo le modalità previste dal
2. Ai fini dell'inserimento nell'Anagrafe nazionale dell'istruzione superiore (ANIS) di cui all'articolo 62-quinquies del Codice dell'amministrazione digitale di cui al
3. Ai fini del rafforzamento dell'interoperabilità tra le banche dati pubbliche, della valorizzazione della Piattaforma Digitale Nazionale Dati di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al
3-bis. In caso di acquisto sulla base dell'opzione di cui al comma 3, il fornitore del servizio universale di cui all'articolo 3 del
3-ter. La società PagoPA S.p.A. adegua il proprio statuto mediante il recepimento delle seguenti prescrizioni:
a) l'amministratore unico o l'organo delegato è designato dal socio che detiene la maggioranza delle azioni rappresentative del capitale sociale;
b) in caso di composizione collegiale dell'organo amministrativo, la maggioranza dei suoi membri è designata dal socio che detiene la maggioranza delle azioni rappresentative del capitale sociale e le proposte di deliberazione in materia di servizi prestati tramite le piattaforme di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al
3-quater. Al fine della tutela dei principi di non discriminazione, neutralità e imparzialità, la società PagoPA S.p.A. garantisce la parità di trattamento tra i prestatori di servizi di pagamento aderenti alla piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del codice di cui al
4. All'articolo 8, comma 2, del
5. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal PNRR nella Missione 1, Componente 1 - "Digitalizzazione, innovazione e sicurezza PA", all'articolo 4, comma 1, alinea, del
5-bis. Al fine di ridurre il divario digitale del Paese attraverso la creazione di reti ultraveloci e di garantire la tempestiva ed efficace attuazione degli investimenti previsti dal Piano «Italia a 1 Giga», inserito nella Missione 1, Componente 2, Investimento 3 «Reti ultraveloci (banda ultra-larga e 5G)», del PNRR, tenuto conto dell'esito delle verifiche propedeutiche all'esecuzione dei lavori e allo scopo di realizzare la copertura di aree omogenee in ciascun lotto, i beneficiari dei contributi pubblici adempiono gli obblighi previsti dalle convenzioni in vigore con la società Infratel Italia S.p.A. collegando anche i numeri civici posti in prossimità e aventi le medesime caratteristiche di quelli da collegare sulla base delle medesime convenzioni, individuati all'esito delle suddette verifiche, fermi restando il termine finale dell'esecuzione dell'opera, il numero complessivo di numeri civici da collegare, ivi compreso il numero di quelli situati nelle aree remote previsto dal citato Investimento 3 del PNRR, e l'onere complessivo dell'investimento assunto dai beneficiari all'esito della procedura di gara. I numeri civici collegati ai sensi del primo periodo sono computati ai fini del raggiungimento del numero complessivo dei collegamenti da effettuare in base alle convenzioni in vigore con la società Infratel Italia S.p.A. Per le finalità di cui al secondo periodo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede, mediante la sottoscrizione di atti aggiuntivi alle citate convenzioni in vigore con la società Infratel Italia S.p.A., alla definizione delle modalità di individuazione, per ciascun lotto, dei numeri civici posti in prossimità e aventi le medesime caratteristiche di quelli da collegare sulla base delle predette convenzioni nonchè del termine per l'individuazione di tali numeri civici di prossimità, che, in ogni caso, non deve superare trenta giorni dalla data di sottoscrizione dei citati atti aggiuntivi. In caso di mancato rispetto del termine indicato negli atti aggiuntivi, la Cabina di regia per il PNRR, di cui all'articolo 2 del
Art. 20 bis. Disposizioni urgenti per la digitalizzazione dei servizi di trasporto di merci [102]
1. Al fine di incrementare la capacità logistica nazionale, attraverso la semplificazione di procedure, processi e controlli finalizzati alla dematerializzazione documentale e allo scambio informatico di dati e informazioni, in coerenza con la Riforma 2.2 «Interoperabilità della piattaforma logistica nazionale (PLN) per la rete dei porti, al fine di introdurre la digitalizzazione dei servizi di trasporto passeggeri e merci» della Missione 3, Componente 2, del PNRR, le Autorità di sistema portuale, entro il 30 giugno 2024, garantiscono l'interoperabilità tra i sistemi Port Community System delle medesime Autorità e la piattaforma logistica nazionale per la rete dei porti, mediante la realizzazione di un sistema digitale che consenta lo scambio di dati tra le amministrazioni pubbliche, a esclusione di quelli contenuti nelle banche di dati a uso della Polizia di Stato, e i soggetti privati operanti nel settore del trasporto di merci e della logistica. Il sistema di cui al primo periodo è dotato di servizi standard relativi ai sistemi Port Community System interoperabili con le pubbliche amministrazioni e compatibili con le disposizioni del
2. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del comma 1 nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 21. Misure in materia di digitalizzazione e dematerializzazione documentale delle pubbliche amministrazioni
1. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione dei processi di dematerializzazione e digitalizzazione documentale delle pubbliche amministrazioni connessi agli obiettivi di cui al
2. A valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 1, del
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. può avvalersi, sulla base di un'apposita convenzione, di concessionari di pubblici servizi o fornitori di servizi pubblici essenziali, ivi incluse società da questi controllate, che, da almeno dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, siano, esclusivamente nell'ambito del relativo gruppo societario, dotati di infrastrutture fisiche e digitali già operative e capillari, con una presenza di sedi strutturate in almeno la metà delle regioni italiane e di un organico di almeno 10.000 lavoratori sul territorio nazionale, e siano dotati di piattaforme tecnologiche integrate caratterizzate da elevati livelli di sicurezza informatica e che siano, anche in relazione a società da questi controllate, gestori di identità digitale in possesso della qualificazione quali prestatori di servizi fiduciari qualificati, ai sensi dell'articolo 29 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al
Capo VI
Disposizioni urgenti in materia di giustizia
Art. 22. Disposizioni urgenti in materia di personale
1. Al
a) all'articolo 11:
1) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «o titoli equipollenti o equiparati» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «ovvero deve aver conseguito i titoli di studio anzidetti entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del bando di concorso semprechè alla suddetta data avesse superato l'ultimo esame previsto dal corso di laurea»;
2) al comma 4:
2.1) all'alinea, le parole «l'intero periodo sempre presso la sede di prima assegnazione» sono sostituite dalle seguenti: «almeno due anni consecutivi»;
2.2) alla lettera d) il segno di interpunzione «.» è sostituito dal seguente: «;»;
2.3) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
«d-bis) costituisce titolo di preferenza, a parità di titoli e di merito, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al
b) all'articolo 14:
1) al comma 11, terzo periodo, le parole: «per uno solo dei distretti» sono sostituite dalle seguenti: «per una o più sedi dei distretti»;
2) dopo il comma 12-ter è inserito il seguente:
«12-quater. Se il lavoratore assunto a tempo determinato alle dipendenze del Ministero della giustizia ai sensi degli articoli 11 e 13 risulta vincitore di un concorso indetto per l'assunzione a tempo indeterminato alle dipendenze di una pubblica amministrazione diversa dal Ministero della giustizia, la data di immissione in ruolo può essere differita fino al termine del rapporto a tempo determinato e non oltre il 30 giugno 2026, previo assenso di tale amministrazione e del lavoratore interessato.»;
c) dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:
«Art. 16 bis. (Stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato). - 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 20 del
2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 20 del
2. Al fine di dare attuazione alle disposizioni previste dall'articolo 13, comma 2, del
3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numeri 2.1) e 2.3), si applicano anche agli addetti all'ufficio per il processo in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Per l'espletamento delle procedure concorsuali relative alle assunzioni dei profili professionali di cui all'articolo 11 del
5. All'articolo 67 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al
a) al comma 2, dopo le parole: «analisi e comparazione della grafia» è inserita la seguente: «, trascrizione,»;
b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
«5-bis. Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono stabilite le ulteriori categorie dell'albo e i settori di specializzazione di ciascuna categoria.».
6. Nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 67, comma 5-bis, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con
7. In attuazione delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6, con provvedimento del responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia sono aggiornate le specifiche tecniche previste dall'articolo 16-novies del
Art. 23. Incentivi per gli uffici giudiziari per il conseguimento degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza
1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi stabiliti dal PNRR il Ministero della giustizia rileva, per ciascun ufficio giudiziario, la percentuale di riduzione dei procedimenti civili pendenti per ciascuna delle annualità di attuazione del PNRR e procede all'individuazione dei corrispondenti obiettivi annuali.
2. Per ciascuno degli anni 2024 e 2025 il Ministero della giustizia può individuare una quota delle risorse di cui all'investimento M1C1 - 1.8. del PNRR, comprensiva degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione, da destinare all'incremento del Fondo risorse decentrate del personale amministrativo del Ministero della giustizia.
3. Le risorse di cui al comma 2 sono corrisposte al personale amministrativo degli uffici giudiziari che riducono i procedimenti civili pendenti, in relazione al grado di conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 e sulla base dei criteri previsti dalla contrattazione integrativa, nel limite del 15 per cento del trattamento economico individuale complessivo lordo annuo. L'eventuale quota di risorse non attribuibile al personale in base ai predetti criteri è versata dal Ministero della giustizia in favore dei conti correnti di tesoreria di cui all'articolo 1, comma 1038, della
4. La quota parte di risorse individuate dal Ministero della giustizia per le finalità di cui al comma 2 sono versate, negli anni 2024 e 2025, dai conti correnti di tesoreria di cui all'articolo 1, comma 1038, della
Art. 23 bis. Applicazione straordinaria di magistrati per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR [108]
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 110 dell'ordinamento giudiziario, di cui al
2. Gli uffici giudiziari destinatari delle applicazioni straordinarie sono individuati, indipendentemente dall'integrale copertura del relativo organico, dal Consiglio superiore della magistratura, in collaborazione con il Ministero della giustizia, tra quelli in cui la percentuale di riduzione dei procedimenti civili rispetto agli obiettivi del PNRR è inferiore al valore medio nazionale.
3. Sono ammessi a partecipare all'interpello previsto dal comma 1 i magistrati che, congiuntamente:
a) prestano servizio negli uffici in cui il numero e il tempo medio prevedibile di definizione dei procedimenti civili rilevanti ai fini del PNRR sono inferiori ai rispettivi valori medi nazionali e in cui l'applicazione non determina una scopertura superiore al 20 per cento;
b) svolgono funzioni giudicanti civili o le hanno svolte per almeno due anni negli ultimi dieci anni.
4. L'applicazione straordinaria ha durata sino al 30 giugno 2026 e non è rinnovabile nè prorogabile.
5. Entro trenta giorni dalla deliberazione del Consiglio superiore della magistratura di cui al comma 1, il presidente dell'ufficio destinatario delle applicazioni straordinarie individua i procedimenti civili rilevanti ai fini del PNRR maturi per la decisione e predispone un programma di definizione ai fini dell'assegnazione dei suddetti procedimenti ai magistrati applicati sulla base di criteri oggettivi e predeterminati, con provvedimento immediatamente esecutivo.
6. I magistrati applicati sono destinati in via esclusiva alla definizione dei procedimenti di cui al comma 5.
7. In deroga all'articolo 35 del
8. Il presidente dell'ufficio destinatario delle applicazioni straordinarie vigila sull'andamento del programma di definizione e trasmette semestralmente apposita relazione al Consiglio superiore della magistratura e al Ministero della giustizia.
9. Il magistrato applicato a seguito di disponibilità manifestata con riferimento all'interpello di cui al comma 1 ha diritto, ai fini del primo trasferimento in uffici di grado pari a quello occupato in precedenza, a un punteggio di anzianità aggiuntivo pari a 0,10 per ogni otto settimane di effettivo esercizio di funzioni nonchè, durante l'applicazione, a un'indennità in misura corrispondente a quella di cui all'articolo 2 della
10. Per l'attuazione del comma 9, una quota delle risorse di cui alla Missione 1, Componente 1, Investimento 1.8 «Procedure di assunzione per i tribunali civili, penali e amministrativi», del PNRR, nel limite di euro 2.467.735 per l'anno 2024, di euro 3.398.205 per l'anno 2025 e di euro 1.699.103 per l'anno 2026, è versata, nei corrispondenti anni, dai conti correnti di cui all'articolo 1, comma 1038, della
Art. 24. Norme in materia di giustizia tributaria [109]
1. All'articolo 1 della
«10-bis. Nell'ambito delle facoltà assunzionali dei magistrati tributari previste dal comma 10, per l'anno 2024, e in deroga agli articoli 4 e seguenti del
a) i giudici tributari presenti nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della
b) i magistrati ordinari, militari, amministrativi e contabili;
c) i procuratori e gli avvocati dello Stato;
d) i candidati diversamente abili con percentuale di invalidità pari o superiore all'80 per cento, in base all'articolo 20, comma 2-bis, della
10-ter. La prova scritta di cui al comma 10-bis consiste nello svolgimento di due elaborati tra i tre indicati dall'articolo 4, comma 3, del
10-quater. I magistrati tributari risultati vincitori all'esito del concorso di cui al comma 10-bis che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sono giudici tributari inseriti nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, bandisce la procedura concorsuale di cui all'articolo 1, commi 10-bis e 10-ter, della
2-bis. Al
a) all'articolo 4-quinquies, comma 1:
1) al primo periodo, le parole: «di almeno sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «articolato in due sessioni consecutive della durata di tre mesi ciascuna»;
2) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nella seconda sessione trimestrale di cui al primo periodo e nell'ipotesi di cui al comma 2, al magistrato tributario in tirocinio è assegnato un carico di lavoro fissato con delibera del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria»;
b) all'articolo 5-bis, comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, o da altri enti pubblici»;
c) all'articolo 6, comma 2:
1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, avuto riguardo anche ai carichi esigibili definiti per i magistrati e i giudici tributari»;
2) il secondo periodo è soppresso;
d) all'articolo 24, comma 1:
1) dopo la lettera g) è inserita la seguente:
«g-bis) stabilisce annualmente i carichi esigibili, distintamente, per i magistrati tributari e per i giudici tributari»;
2) alla lettera m-bis), le parole: «di componenti» sono sostituite dalle seguenti: «di magistrati e di giudici tributari» [111].
Art. 25. Disposizioni in materia di pignoramento di crediti verso terzi
1. Al codice di procedura civile, di cui al
a) all'articolo 546, primo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Dal giorno in cui gli è notificato l'atto previsto nell'articolo 543, il terzo è soggetto agli obblighi che la legge impone al custode relativamente alle cose e alle somme da lui dovute, nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato di 1.000,00 euro per i crediti fino a 1.100,00 euro, di 1.600,00 euro per i crediti da 1.100,01 euro fino a 3.200,00 euro e della metà per i crediti superiori a 3.200,00 euro.»;
b) dopo l'articolo 551 è inserito il seguente:
«Art. 551 bis. (Efficacia del pignoramento di crediti del debitore verso terzi). - Salvo che sia già stata pronunciata l'ordinanza di assegnazione delle somme o sia già intervenuta l'estinzione o la chiusura anticipata del processo esecutivo, il pignoramento di crediti del debitore verso terzi perde efficacia decorsi dieci anni dalla notifica al terzo del pignoramento o della dichiarazione di interesse di cui al secondo comma.
Al fine di conservare l'efficacia del pignoramento, nei due anni antecedenti alla scadenza del termine decennale di cui al primo comma il creditore pignorante o il creditore intervenuto a norma dell'articolo 525 può notificare a tutte le parti e al terzo una dichiarazione di interesse al mantenimento del vincolo pignoratizio. La dichiarazione contiene l'indicazione della data di notifica del pignoramento, dell'ufficio giudiziario innanzi al quale è pendente la procedura esecutiva, delle parti, del titolo esecutivo e del numero di ruolo della procedura, nonchè l'attestazione che il credito persiste. Se la dichiarazione di interesse è notificata dal creditore intervenuto, la stessa contiene anche la data di deposito dell'atto di intervento. La dichiarazione di interesse è depositata nel fascicolo dell'esecuzione, a pena di inefficacia della stessa, entro dieci giorni dall'ultima notifica. Se il pignoramento è eseguito nei confronti di più terzi, l'inefficacia del medesimo si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificata e depositata la dichiarazione di interesse.
In mancanza della notifica della dichiarazione di interesse di cui al secondo comma, il terzo è liberato dagli obblighi previsti dall'articolo 546 decorsi sei mesi dalla scadenza del termine di efficacia del pignoramento previsto dal primo comma.
Il processo esecutivo si estingue di diritto decorsi dieci anni dalla notifica al terzo del pignoramento o della successiva dichiarazione di interesse o, se i terzi sono più, dall'ultima delle notifiche ai medesimi.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche se l'esecuzione è sospesa.»;
c) all'articolo 553:
1) al primo comma, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «La notifica dell'ordinanza di assegnazione è accompagnata da una dichiarazione nella quale il creditore indica al terzo i dati necessari per provvedere al pagamento previsti dall'articolo 169-septies delle disposizioni per l'attuazione del presente codice. L'obbligo di pagamento decorre, per il terzo, dalla notifica dell'ordinanza di assegnazione e della dichiarazione di cui al secondo periodo.»;
2) dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti:
«I crediti assegnati cessano di produrre interessi nei confronti del debitore e del terzo se l'ordinanza di assegnazione non è notificata al terzo entro novanta giorni dalla sua pronuncia o dalla sua comunicazione, unitamente alla dichiarazione di cui al primo comma, secondo periodo. Gli interessi riprendono a decorrere dalla data della notifica dell'ordinanza e della dichiarazione.
L'ordinanza di assegnazione, pronunciata entro il termine previsto dall'articolo 551-bis, primo comma, diventa inefficace se non è notificata al terzo entro i sei mesi successivi alla scadenza del medesimo termine di cui all'articolo 551-bis, primo comma.
Fermo quanto previsto dal primo comma, terzo periodo, l'ordinanza di assegnazione è comunicata dalla cancelleria ai terzi pignorati i cui indirizzi di posta elettronica certificata risultano dai pubblici elenchi o che hanno eletto domicilio digitale speciale ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 4-quinquies, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.»;
d) all'articolo 630, secondo comma, al secondo periodo, dopo le parole: «a cura del cancelliere», sono inserite le seguenti: «alle parti,» e dopo le parole: «fuori dall'udienza», sono inserite le seguenti: «e, in ogni caso, ai terzi pignorati i cui indirizzi di posta elettronica certificata risultano dai pubblici elenchi o che hanno eletto domicilio digitale speciale ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 4-quinquies, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.».
2. Alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, di cui al
a) all'articolo 36 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Il terzo pignorato può accedere al fascicolo senza necessità di autorizzazione del giudice.»;
b) al Titolo IV, alla rubrica del Capo II, dopo la parola: «mobiliare» sono aggiunte le seguenti: «e presso terzi»;
c) dopo l'articolo 169-sexies è inserito il seguente:
«Art. 169 septies. (Informazioni necessarie al pagamento dei crediti assegnati). - La dichiarazione prevista dall'articolo 553, primo comma, del codice contiene le seguenti informazioni:
1) il numero di ruolo della procedura, l'indicazione del titolo esecutivo, i dati anagrafici e il codice fiscale del creditore e, se diverso, anche del destinatario del pagamento;
2) l'importo dovuto, comprensivo del dettaglio degli interessi, degli accessori e delle spese;
3) l'identificativo del conto di pagamento ovvero l'indicazione di altra modalità di esecuzione del pagamento.» [112].
3. L'articolo 551-bis del codice di procedura civile, introdotto dal comma 1, lettera b), del presente articolo, si applica anche alle procedure esecutive pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il pignoramento di crediti presso terzi pendente da almeno otto anni alla data di entrata in vigore del presente decreto perde efficacia se il creditore procedente o il creditore intervenuto non procedono alla notifica della dichiarazione di interesse al mantenimento del vincolo pignoratizio entro il termine di due anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto [113].
4. I crediti già assegnati ai sensi dell'articolo 553 del codice di procedura civile alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano di produrre interessi se l'ordinanza di assegnazione, che non sia stata antecedentemente notificata, non è notificata al terzo entro novanta giorni dalla data medesima unitamente alla dichiarazione di cui all'articolo 553, primo comma, secondo periodo, introdotto dal comma 1, lettera c), numero 1), del presente articolo. Gli interessi riprendono a decorrere dalla data della notifica dell'ordinanza e della dichiarazione [114].
5. Se, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono decorsi almeno otto anni dalla notifica al terzo del pignoramento ed è stata pronunciata ordinanza di assegnazione, quest'ultima perde efficacia se non è notificata nel termine di due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e il terzo è liberato dagli obblighi previsti dall'articolo 546 del codice di procedura civile.
Art. 25 bis. Disposizioni per favorire l'impiego di mezzi telematici per le notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali da parte degli avvocati [115]
1. Al fine di semplificare il procedimento di notificazione e favorire il raggiungimento degli obiettivi di efficienza del sistema giudiziario, funzionali all'attuazione del PNRR, all'articolo 3 della
«2-bis. È consentita la notificazione tramite un invio postale generato con mezzi telematici. A tal fine, nella relazione di notificazione il notificante dà atto delle modalità di invio e indica il nome, il cognome, la residenza o dimora o domicilio del destinatario, nonchè il domicilio del notificante, il numero del registro cronologico di cui all'articolo 8 e gli elementi previsti dal comma 2 del presente articolo. L'atto è sottoscritto digitalmente dal notificante nel rispetto della normativa processuale, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. L'ufficiale postale appone la propria firma digitale o un sigillo elettronico qualificato sul documento informatico, stampa la copia da notificare e l'avviso di ricevimento e confeziona il piego raccomandato, riportando su ciascuna pagina della copia da notificare il numero identificativo dell'invio postale e attestando la conformità della copia al documento informatico trasmesso. Nell'avviso di ricevimento sono contenute le indicazioni di cui al comma 2».
Art. 26. Modifiche al
1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al
a) all'articolo 2, comma 1:
1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) "casellario giudiziale" è la base dati di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 60 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al
2) alle lettere a-bis), b), c) e d), le parole: «l'insieme dei dati relativi a» sono sostituite dalle seguenti: «la base di dati ai sensi dell'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al
3) la lettera p) è sostituita dalla seguente:
«p) "ufficio centrale" è l'ufficio presso la direzione generale degli affari interni del dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia;»;
4) dopo la lettera p-bis) è inserita la seguente:
«p-ter) «DGSIA» è la Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati del Dipartimento per la transizione digitale, l'analisi statistica e le politiche di coesione del Ministero della giustizia;»;
5) alla lettera q), il segno di interpunzione: «.» è sostituito dal seguente: «;»;
6) dopo la lettera q) è aggiunta la seguente:
«q-bis) «PDND» è la Piattaforma Digitale Nazionale Dati, di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al
b) all'articolo 28:
1) al comma 6, lettera b), dopo le parole: «nelle more» sono inserite le seguenti: «dell'accreditamento alla PDND,»;
2) al comma 7, le parole: «Nei certificati» sono sostituite dalle seguenti: «Fuori dei casi di cui al comma 7-bis, nei certificati»;
3) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
«7-bis. Per le richieste relative a procedimenti amministrativi finalizzati al rilascio del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio, il certificato generale riporta, oltre a tutte le iscrizioni di cui al comma 3, anche le condanne di cui al comma 7, lettera a), limitatamente alle contravvenzioni punibili con la sola ammenda. Per le richieste relative ai procedimenti amministrativi riguardanti autorizzazioni in materia di armi, munizioni ed esplosivi il certificato generale contiene tutte le iscrizioni a carico di un determinato soggetto, comprese quelle indicate al comma 7».
c) all'articolo 39, comma 1, dopo la parola: «avviene» sono inserite le seguenti: «mediante accreditamento alla PDND. Nelle more dell'accreditamento alla PDND, la consultazione avviene»;
d) all'articolo 42:
1) al comma 1, le parole da: «decreto dirigenziale» a: «dati personali» sono sostituite dalle seguenti: «provvedimento del Direttore generale della DGSIA, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale»;
2) al comma 1-bis, dopo le parole: «dati personali» sono aggiunte le seguenti: «e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale»;
e) dopo l'articolo 42 è aggiunto il seguente:
Art. 42 bis. (Gestione del sistema informatico). - 1. Il sistema informatico è gestito dalla DGSIA.
2. Ferme restando le competenze dell'Ufficio del casellario centrale, la DGSIA:
a) raccoglie e conserva i dati immessi nel sistema del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, trattando separatamente quelli delle iscrizioni relative ai minorenni;
b) raccoglie e conserva i dati immessi nell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e nell'anagrafe dei carichi pendenti delle sanzioni amministrative dipendenti da reato;
c) conserva i dati raccolti adottando le più idonee modalità tecniche al fine di consentirne l'immediato utilizzo per la reintegrazione di quelli eventualmente andati persi;
d) conserva a fini statistici, in modo anonimo, i dati eliminati;
e) gestisce le modalità tecniche di funzionamento del sistema di cui all'articolo 42, relative all'iscrizione, eliminazione, scambio, trasmissione e conservazione dei dati nelle procedure degli e tra gli uffici;
f) adotta le iniziative tecniche necessarie per garantire il pieno svolgimento delle funzioni del casellario giudiziale, del casellario dei carichi pendenti, dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, dell'anagrafe dei carichi pendenti delle sanzioni amministrative dipendenti da reato;
g) assicura l'accreditamento alla PDND della base dati del casellario giudiziale, dei carichi pendenti, dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, dell'anagrafe dei carichi pendenti delle sanzioni amministrative dipendenti da reato.»;
f) all'articolo 43, comma 1, le parole da: «con decreto dirigenziale» a: «le tecnologie,» sono sostituite dalle seguenti: «con provvedimento del Direttore generale della DGSIA, di intesa con il Ministero dell'interno, sentiti la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale».
Art. 27. Modifiche al
1. Al
a) all'articolo 92:
1) al comma 1, le parole: «di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del 31 dicembre 2023»;
2) al comma 2, le parole: «nell'ultimo quinquennio» sono sostituite dalle seguenti: «nel quinquennio precedente il 31 dicembre 2023» e le parole: «di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del 31 dicembre 2023»;
b) all'articolo 93, comma 1, le parole: «di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del 31 dicembre 2023».
Capo VII
Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture e trasporti
Art. 28. Disposizioni per la realizzazione degli interventi ferroviari finanziati dal PNRR
1. Nelle more dell'aggiornamento, secondo le modalità di cui all'articolo 15, comma 2-bis, del
Capo VIII
Disposizioni urgenti in materia di lavoro
Art. 29. Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare
1. All'articolo 1, comma 1175, della
a) le parole: «fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonchè» sono sostituite dalle seguenti: «all'assenza di violazioni nelle predette materie, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonchè di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonchè»;
b) dopo il comma 1175 è inserito il seguente:
«1175-bis. Resta fermo il diritto ai benefici di cui al comma 1175 in caso di successiva regolarizzazione degli obblighi contributivi ed assicurativi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, nonchè delle violazioni accertate di cui al medesimo comma 1175, entro i termini indicati dagli organi di vigilanza sulla base delle specifiche disposizioni di legge. In relazione alle violazioni amministrative che non possono essere oggetto di regolarizzazione, il recupero dei benefici erogati non può essere superiore al doppio dell'importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione.».
2. All'articolo 29 del
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
1-bis. Al personale impiegato nell'appalto di opere o servizi e nel subappalto spetta un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicato nel settore e per la zona strettamente connessi con l'attività oggetto dell'appalto e del subappalto» [118];
b) al comma 2, dopo il secondo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: «Il presente comma si applica anche nelle ipotesi dell'utilizzatore che ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro nei casi di cui all'articolo 18, comma 2, nonchè ai casi di appalto e di distacco di cui all'articolo 18, comma 5-bis.».
3. All'articolo 1, comma 445, della
«1) del 30 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione di cui all'articolo 3 del
4. All'articolo 18 del
a) al comma 1:
1) il primo periodo è sostituito dal seguente: «L'esercizio non autorizzato delle attività di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), è punito con la pena dell'arresto fino a un mese o dell'ammenda di euro 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro.»;
2) il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Se non vi è scopo di lucro, la pena è dell'arresto fino a due mesi o dell'ammenda da euro 600 a euro 3.000.»;
3) il sesto periodo è sostituito dal seguente: «L'esercizio non autorizzato delle attività di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), è punito con la pena dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda da euro 900 ad euro 4.500»;
4) il settimo periodo è sostituito dal seguente: «Se non vi è scopo di lucro, la pena è dell'arresto fino a quarantacinque giorni o dell'ammenda da euro 300 a euro 1.500.»;
b) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Nei confronti dell'utilizzatore che ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), ovvero da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), o comunque al di fuori dei limiti ivi previsti, si applica la pena dell'arresto fino a un mese o dell'ammenda di euro 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione.»;
c) al comma 5-bis, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Nei casi di appalto privo dei requisiti di cui all'articolo 29, comma 1, e di distacco privo dei requisiti di cui all'articolo 30, comma 1, l'utilizzatore e il somministratore sono puniti con la pena dell'arresto fino a un mese o dell'ammenda di euro 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione.»;
d) dopo il comma 5-bis sono inseriti i seguenti:
«5-ter. Quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore, il somministratore e l'utilizzatore sono puniti con la pena dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda di euro 100 per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione.
5-quater. Gli importi delle sanzioni previste dal presente articolo sono aumentati del venti per cento ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni penali per i medesimi illeciti.
5-quinquies. L'importo delle pene pecuniarie proporzionali previste dal presente articolo, anche senza la determinazione dei limiti minimi o massimi, non può, in ogni caso, essere inferiore a euro 5.000 nè superiore a euro 50.000.
5-sexies. Il venti per cento dell'importo delle somme versate in sede amministrativa, ai sensi dell'articolo 15 del
5. L'articolo 38-bis del
6. All'articolo 1 della
«354. In caso di superamento del limite di durata previsto dal comma 344, il rapporto di lavoro di cui ai commi da 343 al presente comma, oggetto della comunicazione di cui al comma 346, si trasforma in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. In caso di utilizzo di soggetti diversi da quelli di cui al comma 344, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 2.500 euro per ciascun lavoratore al quale si riferisce la violazione, salvo che la violazione del comma 344 da parte dell'impresa agricola non derivi dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nell'autocertificazione resa dal lavoratore ai sensi del comma 345. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.».
7. All'esito di accertamenti ispettivi in materia di lavoro e di legislazione sociale, ivi compresa la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in caso non emergano violazioni o irregolarità, l'Ispettorato nazionale del lavoro rilascia un attestato e iscrive, previo assenso, il datore di lavoro in un apposito elenco informatico consultabile pubblicamente, tramite il sito internet istituzionale del medesimo Ispettorato, e denominato «Lista di conformità INL». L'iscrizione nell'elenco informatico di cui al primo periodo è effettuata nel rispetto delle disposizioni di cui al
8. I datori di lavoro, cui è stato rilasciato l'attestato di cui al comma 7, non sono sottoposti, per un periodo di dodici mesi dalla data di iscrizione nella Lista di conformità INL, ad ulteriori verifiche da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro nelle materie oggetto degli accertamenti, fatte salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le eventuali richieste di intervento, nonchè le attività di indagine disposte dalla Procura della Repubblica [121].
9. In caso di violazioni o irregolarità accertate attraverso elementi di prova successivamente acquisti dagli organi di vigilanza, l'Ispettorato nazionale del lavoro provvede alla cancellazione del datore di lavoro dalla Lista di conformità INL.
10. Nell'ambito degli appalti pubblici e privati di realizzazione dei lavori edili, prima di procedere al saldo finale dei lavori, il responsabile del progetto, negli appalti pubblici, e il direttore dei lavori, o il committente, in mancanza di nomina del direttore dei lavori, negli appalti privati, verificano la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva, nei casi e secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previsto dall'articolo 8, comma 10-bis, del
11. Negli appalti pubblici, fermi restando i profili di responsabilità amministrativo-contabile, l'avvenuto versamento del saldo finale da parte del responsabile del progetto, in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori, è considerato dalla stazione appaltante ai fini della valutazione della performance dello stesso. L'esito dell'accertamento della violazione di cui al primo periodo è comunicato all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), anche ai fini dell'esercizio dei poteri ad essa attribuiti ai sensi dell'articolo 222, comma 3, lettera b), del codice dei contratti pubblici, di cui al
12. Negli appalti privati di valore complessivo pari o superiore a 70.000 euro, il versamento del saldo finale da parte del committente è subordinato all'acquisizione, da parte del Direttore dei lavori, ove nominato, o del committente stesso, in mancanza di nomina, dell'attestazione di congruità. Il versamento del saldo finale, in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori, comporta la sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 5.000 a carico del direttore dei lavori o del committente, in mancanza di nomina del direttore dei lavori [124].
13. All'accertamento della violazione di cui ai commi 11 e 12, nonchè, nel caso di appalti privati, all'irrogazione delle relative sanzioni provvedono gli organi di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale, ferme restando le rispettive competenze previste a legislazione vigente, anche sulla base di segnalazioni di enti pubblici e privati.
14. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 13, si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
15. Al fine di promuovere il miglioramento, anche in via progressiva, del livello qualitativo e quantitativo delle prestazioni di lavoro, di cura e di assistenza in favore delle persone anziane non autosufficienti e di favorire la regolarizzazione del lavoro di cura prestato al domicilio della persona non autosufficiente, a decorrere dalla data che sarà comunicata dall'INPS a conclusione delle procedure di ammissione a finanziamento sul Programma Nazionale Giovani, Donne e Lavoro 2021-2027 previste dal comma 18 e fino al 31 dicembre 2025, in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico con mansioni di assistente a soggetti anziani, con una età anagrafica di almeno ottanta anni, già titolari dell'indennità di accompagnamento, di cui all'articolo 1, primo comma, della
16. Il datore di lavoro destinatario della prestazione di cui al comma 15 deve possedere un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento di cui al
17. Il beneficio non spetta nel caso in cui tra il medesimo lavoratore e il medesimo datore di lavoro o persona del suo nucleo familiare sia cessato un rapporto di lavoro domestico con mansioni di assistente a soggetti anziani da meno di sei mesi, nonchè in caso di assunzione di parenti o affini, salvo che il rapporto abbia ad oggetto lo svolgimento delle mansioni di cui all'articolo 1, terzo comma, numeri da 1) a 5), del
18. L'esonero contributivo di cui ai commi da 15 a 17 è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024, 39,9 milioni di euro per l'anno 2025, 58,8 milioni di euro per l'anno 2026, 27,9 milioni di euro per l'anno 2027 e di 0,6 milioni di euro per l'anno 2028 , a valere sul programma nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027, subordinatamente alla modifica del Programma ed all'ammissione della misura al finanziamento, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità allo stesso applicabili. L'INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate contributive derivanti dai commi da 15 a 17 e qualora, anche in via prospettica, emerga il raggiungimento del limite di spesa indicato al primo periodo il medesimo Istituto non prende in considerazione ulteriori domande per l'accesso ai benefici contributivi di cui ai predetti commi.
19. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto al lavoro sommerso e di vigilanza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, al
a) l'articolo 27 è sostituito dal seguente:
«Art. 27 (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti). - 1. A decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale. Per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia o in uno Stato non appartenente all'Unione europea è sufficiente il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d'origine e, nel caso di Stato non appartenente all'Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana. La patente è rilasciata, in formato digitale, dall'Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;
c) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
d) possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
e) possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all'articolo 17-bis, commi 5 e 6, del
f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.
2. Il possesso dei requisiti di cui al comma 1 è autocertificato secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al
3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'Ispettorato nazionale del lavoro, sono individuati le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente di cui al comma 1 e i contenuti informativi della patente medesima nonchè i presupposti e il procedimento per l'adozione del provvedimento di sospensione di cui al comma 8.
4. La patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti di cui al comma 1, accertata in sede di controllo successivo al rilascio. Decorsi dodici mesi dalla revoca, l'impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente ai sensi del comma 1.
5. La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e consente ai soggetti di cui al comma 1 di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), con una dotazione pari o superiore a quindici crediti. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'Ispettorato nazionale del lavoro, sono individuati i criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale nonchè le modalità di recupero dei crediti decurtati.
6. Il punteggio della patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure indicati nell'allegato I-bis annesso al presente decreto. Se nell'ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni tra quelle indicate nel citato allegato I-bis, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.
7. Sono provvedimenti definitivi ai sensi del comma 6 le sentenze passate in giudicato e le ordinanze-ingiunzione di cui all'articolo 18 della
8. Se nei cantieri di cui al comma 1 si verificano infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un'inabilità permanente, assoluta o parziale, l'Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelare, la patente di cui al presente articolo fino a dodici mesi. Avverso il provvedimento di sospensione è ammesso ricorso ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14, comma 14.
9. I provvedimenti definitivi di cui al comma 6 sono comunicati, entro trenta giorni, anche con modalità informatiche, dall'amministrazione che li ha emanati all'Ispettorato nazionale del lavoro ai fini della decurtazione dei crediti.
10. La patente con punteggio inferiore a quindici crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a). In tal caso è consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30 per cento del valore del contratto, salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 14.
11. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, in mancanza della patente o del documento equivalente previsti al comma 1, alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui al citato articolo 89, comma 1, lettera a), si applicano una sanzione amministrativa pari al 10 per cento del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a euro 6.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all'articolo 301-bis del presente decreto, nonchè l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici, di cui al
12. Le informazioni relative alla patente sono annotate in un'apposita sezione del Portale nazionale del sommerso, di cui all'articolo 10, comma 1, del
13. L'Ispettorato nazionale del lavoro avvia il monitoraggio sulla funzionalità del sistema della patente a crediti entro dodici mesi dalla data di cui al comma 1 e trasmette al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i dati raccolti per l'eventuale aggiornamento dei decreti ministeriali previsti dai commi 3 e 5 del presente articolo.
14. L'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 13 può essere estesa ad altri ambiti di attività individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative.
15. Non sono tenute al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023»;
b) all'articolo 90, comma 9:
1) dopo la lettera b) è inserita la seguente:
«b-bis) verifica il possesso della patente o del documento equivalente di cui all'articolo 27 nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del comma 15 del medesimo articolo 27, dell'attestazione di qualificazione SOA;»;
2) alla lettera c), le parole: «alle lettere a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «alle lettere a), b) e b-bis);»;
c) all'articolo 157, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro per la violazione degli articoli 90, commi 7, 9, lettere b-bis) e c), e 101, comma 1, primo periodo.».
c-bis) dopo l'allegato I è inserito l'allegato I-bis, di cui all'allegato 2-bis annesso al presente decreto [128].
20. Gli oneri derivanti dal comma 19, pari ad euro 3.250.000 per il 2024 ed euro 2.500.000 a decorrere dal 2025, sono a carico del bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro. A decorrere dall'anno 2025 per il medesimo Ispettorato sono conseguentemente elevati nella misura di 2.500.000 euro i limiti di spesa di cui all'articolo 1, comma 591, della
Art. 30. Misure per il rafforzamento dell'attività di accertamento e di contrasto delle violazioni in ambito contributivo
1. Al fine di dare attuazione alla linea II della Missione 5, Componente 1, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza relativa alla introduzione di misure dirette e indirette per trasformare il lavoro sommerso in lavoro regolare rendendo maggiormente vantaggioso operare nell'economia regolare, a decorrere dal 1° settembre 2024, all'articolo 116, comma 8, della
a) alla lettera a), dopo le parole «maggiorato di 5,5 punti;» sono aggiunte le seguenti: «se il pagamento dei contributi o premi è effettuato entro centoventi giorni, in unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, la maggiorazione non trova applicazione;»;
b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) in caso di evasione connessa a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero, poste in essere con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi mediante l'occultamento di rapporti di lavoro in essere, retribuzioni erogate o redditi prodotti, ovvero di fatti o notizie rilevanti per la determinazione dell'obbligo contributivo, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento, fermo restando che la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Se la denuncia della situazione debitoria è effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile pari, in ragione d'anno, al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, se il versamento in unica soluzione dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia. Il tasso ufficiale di riferimento è maggiorato di 7,5 punti, se il versamento in unica soluzione dei contributi o premi è effettuato entro novanta giorni dalla denuncia. La sanzione civile non può, in ogni caso, essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge. In caso di pagamento in forma rateale, l'applicazione della misura di cui al secondo e terzo periodo è subordinata al versamento della prima rata. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 11, del
c) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
«b-bis) in caso di situazione debitoria rilevata d'ufficio dagli enti impositori ovvero a seguito di verifiche ispettive, al versamento della sanzione civile di cui al primo periodo delle lettere a) e b) nella misura del 50 per cento, se il pagamento dei contributi e premi è effettuato, in unica soluzione, entro trenta giorni dalla notifica della contestazione. In caso di pagamento in forma rateale, l'applicazione della misura di cui al primo periodo è subordinata al versamento della prima rata. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 11, del
2. A decorrere dal 1° settembre 2024, all'articolo 116, comma 10, della
3. All'articolo 116, comma 15, della
a) all'alinea, le parole: «Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'economia e delle finanze» e le parole: «nei seguenti casi» sono sostituite dalle seguenti: «in caso di»;
b) alla lettera a), le parole: «nei casi di mancato e ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da» sono soppresse;
c) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale per i quali siano stati adottati i provvedimenti di concessione del trattamento di integrazione salariale straordinario e comunque in tutti i casi di crisi che presentino particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore e che rendono probabile l'insolvenza.».
4. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono l'applicazione di regimi sanzionatori più favorevoli per il contribuente rispetto a quelli previsti dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.
5. Al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), anche in termini preventivi rispetto alle scadenze contributive, finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare l'assolvimento degli obblighi contributivi e favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili, a decorrere dal 1° settembre 2024 l'INPS mette a disposizione del contribuente ovvero del suo intermediario gli elementi e le informazioni in suo possesso riferibili allo stesso contribuente, acquisiti direttamente o pervenuti da terzi, relativi ai rapporti di lavoro, agli imponibili e agli elementi rilevanti ai fini della determinazione degli obblighi contributivi. Il contribuente può segnalare all'INPS eventuali fatti, elementi e circostanze da quest'ultimo non conosciuti.
6. Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'INPS, assunta con la maggioranza assoluta dei componenti in carica, sono individuati i criteri e le modalità con cui gli elementi e le informazioni di cui al comma 5 sono messi a disposizione del contribuente e sono indicati, altresì, le fonti informative, la tipologia di informazioni da fornire al contribuente, le fattispecie di esclusione, i criteri, le modalità e i termini di comunicazione tra quest'ultimo e l'amministrazione, assicurate anche a distanza mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici, nonchè i livelli di assistenza e i rimedi per la regolarizzazione di eventuali inadempimenti contributivi. La deliberazione di cui al presente comma entra in vigore dopo l'approvazione da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi nel termine di sessanta giorni dalla data del ricevimento [131].
7. La regolarizzazione degli inadempimenti contributivi, secondo le modalità e i termini indicati con la deliberazione di cui al comma 6, comporta l'applicazione, in ragione della violazione contestata, delle seguenti sanzioni civili, ai sensi dell'articolo 116, comma 8, della
a) in caso di omissione contributiva, della sanzione, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento; la sanzione civile non può in ogni caso essere superiore al 40 per cento dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
b) in caso di evasione contributiva, della sanzione, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può in ogni caso essere superiore al 40 per cento dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
8. In caso di pagamento in forma rateale, l'applicazione della misura di cui al comma 7 è subordinata al versamento della prima rata. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 11, del
9. In caso di mancata regolarizzazione e di mancato pagamento nei termini indicati ai sensi del comma 7, l'INPS procede alla notifica al contribuente dell'importo della contribuzione omessa con l'applicazione delle seguenti sanzioni civili, ai sensi dell'articolo 116, comma 8, della
a) in caso di omissione contributiva, nella misura, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può in ogni caso essere superiore al 40 per cento dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
b) in caso di evasione contributiva, nella misura, in ragione d'anno, pari al 30 per cento; la sanzione civile non può in ogni caso essere superiore al 60 per cento dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge [134].
10. Senza pregiudizio dell'eventuale ulteriore accertamento ispettivo, le attività di controllo e addebito dei contributi previdenziali, ivi compresi i contributi dovuti in caso di utilizzo di prestatori di lavoro formalmente imputati a terzi ovvero a titolo di responsabilità solidale, possono fondarsi su accertamenti eseguiti d'ufficio dall'INPS sulla base di elementi tratti anche dalla consultazione di banche di dati dell'Istituto medesimo o di altre pubbliche amministrazioni, alle quali l'Istituto possa accedere in base alla legislazione vigente, e dalla comparazione dei relativi dati, da cui si deducano l'esistenza e la misura di basi imponibili non dichiarate o la fruizione di benefici contributivi, esenzioni o agevolazioni, comunque denominati, in tutto o in parte non dovuti. Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dal 1° settembre 2024 [135].
11. Per l'adempimento dei compiti di cui al comma 10, gli uffici dell'INPS possono:
a) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti;
b) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti;
c) inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti o nei confronti di altri contribuenti con i quali abbiano intrattenuto rapporti, con invito a restituirli compilati e firmati;
d) invitare ogni altro soggetto a esibire o trasmettere, anche in copia fotostatica, atti o documenti rilevanti concernenti specifici rapporti intrattenuti con il contribuente e a fornire i chiarimenti relativi, nonchè a rendere dichiarazioni su questionari trasmessi dall'INPS.
12. Gli inviti e le richieste di cui al comma 11 sono trasmessi, in via prioritaria, tramite posta elettronica certificata. Dalla data di notificazione decorre il termine fissato dall'ufficio per l'adempimento, che non può essere inferiore in ogni caso a quindici giorni.
13. Sulla base delle risultanze dell'attività accertativa effettuata d'ufficio, l'INPS può formare avviso di accertamento, da notificare al contribuente prioritariamente tramite posta elettronica certificata. Qualora il contribuente esegua il pagamento integrale dei contributi dovuti entra trenta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento, si applica la sanzione civile nella misura di cui all'articolo 116, comma 8, lettera b-bis), della
14. Nel giudizio di accertamento negativo dell'obbligo contributivo ovvero di opposizione all'avviso di addebito di cui al comma 13, la mancata comparizione all'invito di cui al comma 11, lettera a), ovvero l'omessa comunicazione, in tutto o in parte, dei dati, delle notizie e dei documenti richiesti ai sensi delle lettere b), c) e d) del medesimo comma 11 costituiscono argomenti di prova ai quali il giudice di merito può attribuire rilevanza, anche in via esclusiva, ai fini della decisione.
15. L'INPS provvede alle attività di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13 e 14 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
16. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 7, 8 e 9, valutati in 16,8 milioni di euro per l'anno 2024 e 50,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede, quanto a 16,8 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, quanto a 50,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del
Art. 31. Ulteriori disposizioni urgenti in materia di lavoro
1. Al fine di rafforzare l'attività di vigilanza in materia di lavoro, legislazione sociale, nonchè di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro mediante il potenziamento del personale ispettivo preposto ai controlli sul territorio, le autorizzazioni alle assunzioni non utilizzate dall'Ispettorato nazionale del lavoro e previste dall'articolo 13, comma 2, del
2. L'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato, per gli anni 2024, 2025 e 2026, ad assumere a tempo indeterminato, senza previo esperimento delle previste procedure di mobilità, 250 unità di personale da inquadrare nell'area funzionari del vigente Contratto collettivo nazionale, Comparto funzioni centrali, famiglia professionale ispettore di vigilanza tecnica salute e sicurezza, con incremento della dotazione organica per le unità eccedenti.
3. Ai fini dei commi 1 e 2, l'Ispettorato nazionale del lavoro è, altresì, autorizzato, per gli anni 2024, 2025 e 2026, a bandire procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esami, su base regionale, anche svolte mediante l'uso di tecnologie digitali, con facoltà di avvalersi della Commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del
4. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 2 e 3, pari ad euro 325.000 per il 2024, relativi allo svolgimento delle procedure concorsuali, nonchè pari ad euro 2.500.000 per il 2025 e a euro 1.500.000 annui a decorrere dal 2026, riferiti agli oneri indiretti per l'assunzione di personale, sono a carico del bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a euro 325.000 per l'anno 2024, euro 2.500.000 per il 2025 ed euro 1.500.000 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
a) quanto a 1.700.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante utilizzo di quota parte delle risorse rivenienti dall'abrogazione dell'articolo 13-ter, comma 2, del
b) quanto a 4.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione dell'articolo 39, commi da 1 a 12-ter e 14, del
c) quanto a 6.077.968 euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali [137].
5. A decorrere dal 1° settembre 2024, il contingente di personale dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 826, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, di cui al
6. All'articolo 826, comma 1, del codice di cui al
a) all'alinea, le parole: «660 unità» sono sostituite dalle seguenti: «710 unità»;
b) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) ispettori: 271;»;
c) la lettera f) è sostituita dalla seguente:
«f) appuntati e carabinieri: 254;».
7. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 5, l'Arma dei carabinieri è autorizzata ad assumere, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, un corrispondente numero di unità di personale, ripartite in 25 unità del ruolo ispettori e in 25 unità del ruolo appuntati e carabinieri.
8. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 5 a 7, pari a euro 380.810 per l'anno 2024, a euro 2.054.569 per l'anno 2025, a euro 2.385.722 per l'anno 2026, a euro 2.624.596 per l'anno 2027, a euro 2.704.398 per l'anno 2028, a euro 2.718.625 per l'anno 2029, a euro 2.767.773 per ciascuno degli anni dal 2030 al 2033 e a euro 2.798.175 annui a decorrere dall'anno 2034, si provvede, per euro 380.810 per l'anno 2024, euro 2.054.569 per l'anno 2025 e euro 2.798.175 annui a decorrere dall'anno 2026, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
9. Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie di cui al comma 7, comprese le spese per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa complessiva di euro 111.667 per l'anno 2024, di euro 52.500 per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di euro 35.000 annui a decorrere dall'anno 2027, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali [138].
10. Al fine di garantire un adeguato presidio del territorio attraverso il potenziamento del coordinamento e dello svolgimento su tutto il territorio nazionale dell'attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di contrasto al lavoro sommerso e irregolare, le somme destinate al bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro, ai sensi degli articoli 13, comma 6, 14, comma 13, e 306, comma 4-bis, del
11. Al fine di garantire l'efficacia delle misure incentivanti già destinate al personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, a fronte dell'aumento del numero delle unità ispettive previsto dall'articolo 8-bis del
«d) il trenta per cento dell'importo delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 3 del
12. Sono abrogati l'articolo 6, comma 3, e l'articolo 7, commi 1 e 3, del
Capo IX
Disposizioni urgenti in materia di investimenti
Art. 31 bis. Misure per favorire l'accesso ai finanziamenti del PNRR per lo sviluppo del biometano [142]
1. Ai titolari degli impianti che accedono ai finanziamenti previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 24 settembre 2021, per la realizzazione della Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4 «Sviluppo del biometano secondo criteri per promuovere l'economia circolare», del PNRR, nell'ambito della procedura abilitativa semplificata è consentito ottenere, ove previsto, il rilascio delle autorizzazioni richieste ai sensi degli articoli 29-bis e 269 del
Art. 32. Disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali
1. All'articolo 1 della
a) al comma 136, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nel caso di opere cofinanziate, in tutto o in parte, dalle risorse previste dal
b) il comma 139-ter è sostituito dal seguente:
«139-ter. Le risorse assegnate ai comuni ai sensi del comma 139 per le annualità 2024 e 2025 sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili per l'anno 2023. I comuni beneficiari dei contributi per le annualità 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025 sono tenuti a concludere i lavori entro il 31 marzo 2026.»;
c) il comma 139-quater è abrogato;
d) al comma 140:
1) al primo periodo dell'alinea, dopo le parole: «di riferimento del contributo» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «secondo le modalità dettagliate nell'apposito decreto del Ministero dell'interno. Per i contributi riferiti al triennio 2026-2028, il termine di cui al primo periodo è fissato al 15 settembre 2025 e, per i contributi riferiti al biennio 2029-2030, il termine di cui al primo periodo è fissato al 15 settembre 2028»;
2) alla lettera c-bis), la parola: «biennio» è sostituita dalla seguente: «triennio»;
e) al comma 141, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Per i contributi riferiti al triennio 2026-2028, il termine di cui al primo periodo è fissato al 15 novembre 2025 e, per i contributi riferiti al biennio 2029-2030, il termine di cui al primo periodo è fissato al 15 novembre 2028»;
f) al comma 143:
1) al primo periodo, la parola: «affidare» è sostituita dalla seguente: «aggiudicare» e le parole: «l'affidamento», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «l'aggiudicazione»;
2) dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Con riferimento alle annualità 2021-2022, il termine di cui al primo periodo è riferito all'affidamento dei lavori che coincide con la data di pubblicazione del bando, ovvero con la lettera di invito, in caso di procedura negoziata, ovvero con l'affidamento diretto.»;
3) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «I risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 144 e, alla conclusione dell'opera, eventuali economie di progetto non restano nella disponibilità dell'ente e sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.»;
4) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le annualità dal 2026 al 2030, gli enti beneficiari delle risorse concludono i lavori entro ventiquattro mesi dall'avvenuta aggiudicazione dei lavori.»;
g) al comma 144:
1) al primo periodo, le parole: «entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento del contributo, per il 70 per cento sulla base degli» sono sostituite dalle seguenti: «a titolo di acconto, per il 10 per cento previa verifica dell'avvenuta aggiudicazione dei lavori, per il 60 per cento sulla base dei giustificativi di spesa attestanti gli» e dopo le parole «
2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Entro sei mesi dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione, i comuni sono tenuti ad alimentare integralmente il sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 146. In caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al terzo periodo, le somme già corrisposte saranno recuperate secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della
h) al comma 145:
1) dopo le parole: «articolo 1 della
2) il secondo e il terzo periodo sono soppressi;
i) il comma 146 è sostituito dal seguente:
«146. Il monitoraggio e la rendicontazione delle opere pubbliche di cui ai commi da 139 a 145 è effettuato dai comuni beneficiari secondo le indicazioni fornite con il decreto di cui al comma 141. Il monitoraggio e la rendicontazione delle opere pubbliche per i comuni beneficiari del contributo sono effettuati attraverso il sistema ReGiS sviluppato dalla Ragioneria generale dello Stato, come previsto dall'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.»;
l) al comma 147, le parole: «, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,» sono soppresse;
m) al comma 148, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Le attività di supporto, assistenza tecnica e vigilanza connesse all'utilizzo delle risorse per investimenti stanziate nello stato di previsione del Ministero dell'interno sono disciplinate secondo modalità previste con decreto del Ministero dell'interno. Agli oneri derivanti dal primo periodo, nel limite massimo annuo di 500.000 euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 30, comma 14-bis, del
2. Alla
a) all'articolo 5, comma 1, è premesso il seguente:
«01. Il Ministero della difesa, mediante le proprie competenti articolazioni del genio militare, provvede alla progettazione e all'esecuzione dei lavori nonchè all'acquisizione delle forniture necessarie per la realizzazione delle strutture di cui all'allegato 1 al Protocollo, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 7.»;
b) all'articolo 6:
1) al comma 1, lettera a), le parole da: «la spesa di euro 31,2 milioni per l'anno 2024» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «la spesa di euro 65 milioni per l'anno 2024 in favore del Ministero della difesa»;
2) al comma 4, le parole: «euro 29 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «euro 30,27 milioni di euro»;
3) al comma 5, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Per le finalità di cui al primo periodo è, altresì, istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero della difesa, con una dotazione di 1.270.000 euro per l'anno 2024.»;
4) al comma 6, le parole «pari a euro 47.680.000 per l'anno 2024, si provvede» sono sostituite dalle seguenti: «pari a euro 73.480.000 per l'anno 2024, si provvede, quanto a 10.000.000 di euro, a valere sulle risorse a legislazione vigente ai sensi dell'articolo 21, comma 4, del
5) al comma 7:
5.1. all'alinea, le parole: «94.856.475 euro» sono sostituite dalle seguenti: «96.126.475 euro»;
5.2. alla lettera b), dopo le parole: «quanto a» sono inserite le seguenti: «1.270.000 euro per l'anno 2024» [144].
Art. 32 bis. Disposizioni concernenti la realizzazione della Linea 2 della metropolitana della città di Torino [145]
1. Il termine per la comunicazione del cronoprogramma concernente gli interventi per la realizzazione della Linea 2 della metropolitana della città di Torino, di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2023, recante la nomina del Commissario straordinario per la realizzazione dell'intervento denominato «Linea 2 della metropolitana della città di Torino», è prorogato di centottanta giorni. Il Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 33, comma 5-quater, del
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 150.000 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Art. 33. Disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali «piccole opere»
1. All'articolo 1 della
a) al comma 29-bis, quarto periodo, le parole: «31-ter» e le parole: «nonchè di quelli relativi all'alimentazione tempestiva del sistema di monitoraggio previsto dalla regolamentazione attuativa del PNRR.» sono soppresse;
b) al comma 31, dopo le parole: «di cui al
c) il comma 31-bis è sostituito dal seguente:
«31-bis. I comuni beneficiari dei contributi inseriscono all'interno del sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 35 gli identificativi di progetto (CUP) per ciascuna annualità riferita al periodo 2020-2024. Qualora non vi abbiano ancora provveduto, i medesimi comuni sono tenuti ad inserire gli identificativi di progetto (CUP) per ciascuna annualità riferita al periodo 2020-2024 entro il 30 aprile 2024.»;
d) il comma 31-ter è abrogato;
e) il comma 32 è sostituito dal seguente:
«32. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 29 è tenuto ad aggiudicare i lavori entro il 15 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo. Per l'anno 2021, il termine di cui al primo periodo è fissato al 31 dicembre 2021. In caso di utilizzo del contributo per più annualità, il termine di riferimento per l'aggiudicazione dei lavori è quello riferito alla prima annualità. Per i contributi relativi alle annualità dal 2020 al 2024, i lavori devono essere conclusi entro il termine unico del 31 dicembre 2025. Per i contributi relativi alle annualità dal 2020 al 2024, i risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 33 e successivamente possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dal comma 29, a condizione che gli stessi siano impegnati entro sei mesi dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione.»;
f) il comma 33 è sostituito dal seguente:
«33. I contributi di cui al comma 29 sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari, per il 50 per cento previa verifica dell'avvenuta aggiudicazione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 35 e per il restante 50 per cento previa trasmissione, sul sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 35, del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice dei contratti pubblici di cui al
g) il comma 34 è sostituito dal seguente:
«34. Nel caso di mancato rispetto del termine di aggiudicazione dei lavori di cui al comma 32, il contributo di cui al comma 29, riferito alle annualità dal 2020 al 2023, è revocato, in tutto o in parte, con decreto del Ministero dell'interno da emanarsi entro il 31 maggio 2024. Con il medesimo decreto si procede alla revoca dei contributi nei confronti degli enti inadempienti agli obblighi di cui al comma 31-bis. Il mancato rispetto del termine di aggiudicazione dei lavori di cui al comma 32, a valere sul contributo riferito all'annualità 2024, comporta la revoca, in tutto o in parte, del medesimo contributo con decreto del Ministero dell'interno da emanarsi entro sessanta giorni dalla scadenza del predetto termine di aggiudicazione dei lavori. Il mancato rispetto del termine unico di conclusione dei lavori di cui al comma 32, comporta la revoca del contributo con decreto del Ministero dell'interno da emanare entro il 30 giugno 2026. Le somme derivanti dalla revoca dei contributi di cui al presente comma sono recuperate secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della
h) al comma 35, le parole: «previsto dal
i) al comma 36, le parole: «, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,» sono soppresse [146].
Art. 33 bis. Modifiche al comma 1009 dell'articolo 1 della
1. Al comma 1009 dell'articolo 1 della
Art. 34. Disposizioni urgenti in materia di Piani urbani integrati
1. Al
a) all'articolo 21, comma 1, le parole: «per un ammontare complessivo pari a 2.493,79 milioni di euro per il periodo 2022-2026, nel limite massimo di 125,75 milioni di euro per l'anno 2022, di 125,75 milioni di euro per l'anno 2023, di 632,65 milioni di euro per l'anno 2024, di 855,12 milioni di euro per l'anno 2025 e di 754,52 milioni di euro per l'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «per un ammontare complessivo pari a 900 milioni di euro per il periodo 2022-2026, nel limite massimo di 125,75 milioni di euro per l'anno 2022, di 125,75 milioni di euro per l'anno 2023, di 122,65 milioni di euro per l'anno 2024, di 325,12 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200,73 milioni di euro per l'anno 2026.» [148];
b) l'Allegato 1 è sostituito dall'Allegato 3 al presente decreto.
2. Le risorse di cui all'articolo 21, comma 1, sono integrate, per complessivi 1.593,80 milioni di euro ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto, nel limite massimo di 450 milioni di euro per l'anno 2024, 520 milioni di euro per l'anno 2025, 470 milioni di euro per l'anno 2026 e 153,80 milioni di euro per l'anno 2027 [149].
Art. 35. Disposizioni urgenti in materia di interventi di rigenerazione urbana
1. All'articolo 1 della
a) al comma 42-bis, dopo la parola: «confluite» sono inserite le seguenti «, per un importo complessivo pari a 1.500 milioni di euro,» e dopo le parole: «13 luglio 2021,» sono inserite le seguenti «e revisionato a seguito della decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023,»;
b) al comma 42-quater, dopo le parole: «I comuni beneficiari delle risorse del comma 42-bis,» sono inserite le seguenti: «unitamente ai comuni beneficiari delle restanti risorse di cui al comma 42 per il periodo 2021-2026,».
Art. 36. Disposizioni per la realizzazione degli interventi volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico e per la realizzazione degli interventi nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2009, del 2016, del 2022 e del 2023 [150]
1. L'articolo 29, comma 1, del
1-bis. All'articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 ottobre 2025» [151].
2. All'articolo 15-ter del
«2-ter. Al fine di assicurare una più celere attuazione degli interventi di cui al comma 1 compresi negli allegati II e II-bis alla parte seconda del
2-bis. All'articolo 35 del
«8-bis. Ai fini del presente articolo e per la tutela della salute, della sicurezza e dei diritti dei lavoratori del settore edile, il Commissario straordinario adotta specifiche misure per il controllo e la sicurezza nei cantieri, comprese forme di monitoraggio dei flussi della manodopera, anche tramite tecnologie innovative a carico delle imprese di cui al comma 3. Tali misure possono prevedere la comunicazione e lo scambio di informazioni con autorità, enti pubblici, parti sociali e datori di lavoro. Il Commissario straordinario adotta, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le misure di cui al presente comma con provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, mediante i quali sono definiti anche i tipi di informazioni trattate e i soggetti obbligati alla raccolta o alla comunicazione. Gli esiti del monitoraggio dei flussi di manodopera sono messi a disposizione della Struttura di cui all'articolo 30 e delle prefetture - uffici territoriali del Governo territorialmente competenti, anche ai fini dell'esercizio del potere di accesso previsto dall'articolo 93 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al
2-ter. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 2, comma 2, del
2-quater. All'articolo 10, comma 1, del
Art. 36 bis. Modifica all'articolo 3-bis del
1. All'articolo 3-bis, comma 4-bis, del
Art. 37. Attività del «Nucleo PNRR Stato-Regioni»
1. All'articolo 33, comma 3, del
«b) prestare supporto tecnico alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, favorendo il confronto con le amministrazioni titolari degli interventi previsti dal PNRR, nella elaborazione, coerentemente con le linee del PNRR, di un progetto avente particolare rilevanza strategica per ciascuna regione e provincia autonoma, denominato «Progetto bandiera», ferme restando le competenze delle medesime Amministrazioni titolari di interventi PNRR e le modalità di finanziamento previste dall'articolo 21 del
Art. 37 bis. Rafforzamento dell'attuazione delle misure del PNRR di titolarità del Ministero delle imprese e del made in Italy [156]
1. All'articolo 11, comma 1, del
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro per gli anni 2024 e 2025 e a 1.500.000 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.
3. Al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse umane per il raggiungimento degli obiettivi connessi all'attuazione del PNRR e rafforzare la capacità amministrativa dei soggetti attuatori e dell'Unità di missione PNRR del Ministero delle imprese e del made in Italy, fino al 31 dicembre 2026, per le richieste di comando e distacco, presso il predetto Ministero, di personale non dirigenziale appartenente al Comparto funzioni centrali non si applica il limite di cui all'articolo 30, comma 1-quinquies, primo periodo, del
Art. 38. Transizione 5.0
1. Al fine di sostenere il processo di transizione digitale ed energetica delle imprese, in attuazione di quanto previsto dalla decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023 e, in particolare, di quanto disposto in relazione all'Investimento 15-«Transizione 5.0», della Missione 7 - REPowerEU, è istituito il Piano Transizione 5.0.
2. A tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, che dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell'ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici, è riconosciuto, nei limiti delle risorse di cui al comma 21, un credito d'imposta proporzionale alla spesa sostenuta per gli investimenti effettuati alle condizioni e nelle misure stabilite nei commi successivi [157].
3. Il credito d'imposta di cui al comma 2 non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal
4. Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all'esercizio d'impresa di cui agli allegati A e B annessi alla
5. Nell'ambito dei progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici nelle misure e alle condizioni di cui al comma 4, sono inoltre agevolabili:
a) gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo anche a distanza ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2), del
b) le spese per la formazione del personale previste dall'articolo 31, paragrafo 3, del
6. Al fine di garantire il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente ai sensi dell'articolo 17 del
a) ad attività direttamente connesse ai combustibili fossili;
b) ad attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
c) ad attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
d) ad attività nel cui processo produttivo venga generata un'elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi di cui al
7. Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 35 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 15 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 5 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni. Per gli investimenti nei beni di cui all'allegato B alla
8. La misura del credito d'imposta per ciascuna quota di investimento prevista dal comma 7 è rispettivamente aumentata:
a) al 40 per cento, 20 per cento e 10 per cento, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 6 per cento o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento superiore al 10 per cento, conseguita tramite gli investimenti nei beni di cui al comma 4;
b) al 45 per cento, 25 per cento e 15 per cento, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10 per cento o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento superiore al 15 per cento, conseguita tramite gli investimenti nei beni di cui al comma 4 [160].
9. La riduzione dei consumi di cui al comma 4, riproporzionata su base annuale, è calcolata con riferimento ai consumi energetici registrati nell'esercizio precedente a quello di avvio degli investimenti, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico. Per le imprese di nuova costituzione, il risparmio energetico conseguito è calcolato rispetto ai consumi energetici medi annui riferibili a uno scenario controfattuale, individuato secondo i criteri definiti nel decreto di cui al comma 17.
10. Per l'accesso al beneficio, le imprese presentano, in via telematica, sulla base di un modello standardizzato messo a disposizione dal Gestore dei Servizi Energetici s.p.a (GSE), la documentazione di cui al comma 11, lettera a), unitamente ad una comunicazione concernente la descrizione del progetto di investimento e il costo dello stesso. Il GSE, previa verifica della completezza della documentazione, trasmette mensilmente, con modalità telematiche, al Ministero delle imprese e del made in Italy, l'elenco delle imprese che hanno validamente chiesto di fruire dell'agevolazione e l'importo del credito prenotato, assicurando che l'importo complessivo dei progetti ammessi a prenotazione non ecceda il limite di spesa di cui al comma 21. Ai fini dell'utilizzo del credito, l'impresa invia al GSE comunicazioni periodiche relative all'avanzamento dell'investimento ammesso all'agevolazione, secondo modalità definite con il decreto di cui al comma 17. Tra le comunicazioni periodiche è ricompresa quella volta a dimostrare l'effettuazione degli ordini accettati dal venditore, con pagamento di acconto in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione sia per gli investimenti di cui al comma 4 che per gli investimenti di cui al comma 5, lettera a), da trasmettere, entro trenta giorni dalla prenotazione del credito d'imposta, pena la decadenza dal beneficio. Resta fermo che il termine ultimo di conclusione dell'investimento che dà diritto alla maturazione del credito è il 31 dicembre 2025. In base a tali comunicazioni è determinato l'importo del credito d'imposta utilizzabile, nel limite massimo di quello prenotato. L'impresa comunica il completamento dell'investimento e tale comunicazione deve essere corredata, a pena di decadenza, dalla certificazione di cui al comma 11, lettera b). Il GSE trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle imprese beneficiarie di cui al presente comma con l'ammontare del relativo credito d'imposta utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del
11. Il beneficio è subordinato alla presentazione di apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente, secondo criteri e modalità individuate con il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di cui al comma 17, che rispetto all'ammissibilità del progetto di investimento e al completamento degli investimenti attestano:
a) ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni di cui al comma 4;
b) ex post, l'effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante [162].
11-bis. Con il decreto di cui al comma 17 sono individuati i requisiti, anche in termini di indipendenza, imparzialità, onorabilità e professionalità, dei soggetti autorizzati al rilascio delle certificazioni. Tra i soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni sono compresi, in ogni caso:
a) gli esperti in gestione dell'energia (EGE) certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339;
b) le società di servizi energetici (ESCo) certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352 [163].
11-ter. Il Ministero delle imprese e del made in Italy esercita, anche avvalendosi del GSE, la vigilanza sulle attività svolte dai soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni di cui al comma 11, alinea, verificando la correttezza formale delle certificazioni rilasciate e procedendo, sulla base di idonei piani di controllo, alla verifica nel merito della rispondenza del loro contenuto alle disposizioni di cui al presente decreto e ai relativi provvedimenti attuativi [164].
12. Per le piccole e medie imprese, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione di cui al comma 11 sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 10.000 euro, fermo restando il limite massimo di cui al comma 7.
13. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del
14. Se i beni agevolati sono ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione anche se appartenenti allo stesso soggetto, nonchè in caso di mancato esercizio dell'opzione per il riscatto nelle ipotesi di beni acquisiti in locazione finanziaria, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento degli investimenti, il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito d'imposta eventualmente già utilizzato in compensazione è direttamente riversato dal beneficiario entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 1, commi 35 e 36, della
15. Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni di cui al presente articolo. L'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del
16. Sulla base della documentazione tecnica prevista dal presente articolo nonchè della eventuale ulteriore documentazione fornita dalle imprese, ivi inclusa quella necessaria alla verifica della prevista riduzione dei consumi energetici, il GSE, effettua, entro termini concordati con l'Agenzia delle entrate, i controlli finalizzati alla verifica dei requisiti tecnici e dei presupposti previsti dal presente articolo per la fruizione del beneficio. Nel caso in cui nell'ambito dei controlli di cui al primo periodo nonchè delle verifiche documentali e in situ di cui all'articolo 22 del
17. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo:
a) al contenuto nonchè alle modalità e ai termini di trasmissione delle comunicazioni, delle certificazioni e dell'eventuale ulteriore documentazione atta a dimostrare la spettanza del beneficio, ivi compresa l'attestazione dell'avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, della congruità e della pertinenza delle spese sostenute;
b) ai criteri per la determinazione del risparmio energetico conseguito, anche in relazione allo scenario controfattuale di cui al comma 9, e dell'esistenza degli ulteriori requisiti tecnici correlati agli investimenti;
b-bis) al costo massimo ammissibile, calcolato in euro/kW, degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e, in euro/kWh, dei sistemi di accumulo di cui al comma 5;
c) alle procedure di fruizione del credito d'imposta, nonchè di controllo, esclusione e recupero del beneficio atte a garantire il rispetto della normativa nazionale ed europea;
d) alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 21;
e) all'individuazione dei requisiti, anche in termini di indipendenza, imparzialità, onorabilità e professionalità dei soggetti autorizzati al rilascio delle certificazioni ex ante ed ex post di cui al comma 11 e di quelle di cui al comma 15, nonchè alle coperture assicurative di cui gli stessi devono dotarsi per tenere indenni le imprese in caso di errate valutazioni di carattere tecnico;
f) all'individuazione delle eccezioni e delle specifiche connesse agli investimenti non agevolabili di cui al comma 6;
g) alle modalità con le quali è effettuato il monitoraggio in ordine al concorso della misura al raggiungimento degli obiettivi in materia di cambiamenti climatici, in conformità all'allegato VI del
18. Il credito d'imposta di cui al presente articolo non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con il credito d'imposta per investimenti in beni nuovi strumentali di cui all'articolo 1, commi 1051 e seguenti, della
19. Il Ministero delle imprese e del made in Italy provvede allo sviluppo, implementazione e gestione di una piattaforma informatica finalizzata a consentire l'attività di monitoraggio e controllo sull'andamento della misura agevolativa, anche ai fini del rispetto dei limiti delle risorse di cui al comma 21. La piattaforma è altresì funzionale a facilitare la valutazione, lo scambio e la gestione dei dati trasmessi dal GSE, nonchè alla gestione e al monitoraggio di altre misure incentivanti, in modo da individuare sinergie attivabili con altre fonti di finanziamento europee, con particolare riguardo ai settori maggiormente strategici per la competitività e l'autonomia tecnologica nazionale e dell'Unione europea, nonchè a consentire l'elaborazione di un rapporto analitico sull'efficacia degli investimenti PNRR assegnati alla titolarità del Ministero delle imprese e del made in Italy [169].
20. Il GSE provvede sulla base di convenzione con il Ministero delle imprese e del made in Italy, alla ricezione delle domande di prenotazione e delle comunicazioni ex post di cui al comma 11, lettera b), e di quelle, ulteriori, eventualmente previste dal decreto di cui al comma 17 relative alla rendicontazione dell'investimento e al credito di imposta spettante, all'effettuazione delle verifiche della documentazione allegata dagli istanti, nonchè ai controlli di cui al comma 16 sulla base di apposita convenzione stipulata con il Ministero delle imprese e del made in Italy e con l'Agenzia delle Entrate, con oneri a valere sulle risorse di cui al comma 21 nei limiti massimi di 45 milioni [170].
21. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 15 del presente articolo, pari a euro 1.039,5 milioni di euro per l'anno 2024, 3.118,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 415,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, che aumentano in termini di indebitamento netto a 3.118,5 milioni di euro per l'anno 2024, e agli oneri derivanti dai commi 16, 19 e 20, pari complessivamente a euro 63.000.000 per l'anno 2024, si provvede a valere sulla nuova Misura PNRR M7 - Investimento 15 "Transizione 5.0" finanziata dal Fondo Next Generation EU-Italia.".
Art. 39. Misure urgenti per assicurare la continuità operativa degli impianti ex Ilva
1. Al fine di assicurare la continuità operativa degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale e la tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza dei lavoratori addetti ai predetti stabilimenti, l'amministrazione straordinaria di ILVA S.p.A. trasferisce all'amministrazione straordinaria della società Acciaierie d'Italia S.p.A., su richiesta del Commissario, somme fino a un massimo di euro 150.000.000, a valere sulle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, decimo periodo, del
Art. 39 bis. Disposizioni in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura [172]
1. All'articolo 17, comma 1-bis, del
Art. 40. Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni
1. All'articolo 6, comma 2, dell'Allegato II.14 al Codice dei contratti pubblici di cui al
2. All'articolo 44 del
3. All'articolo 1 della
a) dopo il comma 867 è inserito il seguente:
«867-bis. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della
b) dopo il comma 870 è inserito il seguente:
«870-bis. Per ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della
4. Al fine di attuare la riforma 1.11, «Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie», della Missione 1, Componente 1, del PNRR, i ministeri che, alla data del 31 dicembre 2023, presentano un ritardo nei tempi di pagamento, calcolato con l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti di cui all'articolo 1, comma 859, lettera b), della
5. Il Piano degli interventi di cui al comma 4 è approvato con decreto ministeriale, adottato su proposta dei titolari degli uffici di cui all'articolo 19, comma 3, del
6. Per le medesime finalità di cui al comma 4, i Sindaci dei comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti che al 31 dicembre 2023 presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti di cui all'articolo 1, comma 859, lettera b), della
a) l'efficientamento e la semplificazione delle procedure di spesa, nel rispetto del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL) di cui al
b) l'inserimento, nell'organizzazione comunale, di una struttura preposta al pagamento dei debiti commerciali, nei termini di legge, e dedicata ad assicurare il puntuale rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 183, comma 8 del TUEL, con particolare riguardo al programma dei pagamenti, nonchè alla corretta iscrizione del fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione annuale [174].
7. La proposta del Piano di interventi di cui al comma 6, approvata con delibera di Giunta e previa acquisizione, ai sensi dell'articolo 49 del TUEL., del parere del responsabile finanziario dell'Ente, è trasmessa entro il 31 marzo 2024 dal comune al Tavolo tecnico, istituito ai sensi del comma 8, ai fini della valutazione dell'adeguatezza delle misure proposte rispetto agli obiettivi di riduzione dell'indicatore dei tempi di ritardo. Il Tavolo termina l'istruttoria sulle proposte del Piano degli interventi entro il 31 maggio 2024, con la comunicazione ai comuni degli esiti della valutazione effettuata. Qualora la valutazione del Tavolo sia positiva ovvero il comune accetti le modifiche proposte dal Tavolo, entro quindici giorni dalla data di comunicazione al comune della predetta valutazione positiva ovvero dalla data di comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze dell'accettazione delle modifiche richieste, viene sottoscritto, ai sensi dell'articolo 15 della
8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Tavolo tecnico per la verifica dei Piani di intervento predisposti dai comuni ai sensi del comma 7. Il Tavolo è composto da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, della Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e dell'Associazione nazionale comuni italiani con funzioni di supporto all'istruttoria. Ai componenti del Tavolo tecnico non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati [176].
9. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 si applicano, in quanto compatibili, alle province e città metropolitane che al 31 dicembre 2023 presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti di cui all'articolo 1, comma 859, lettera b), della
9-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 4, i comuni con popolazione fino a 60.000 abitanti che, alla data del 31 dicembre 2023, presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti di cui all'articolo 1, comma 859, lettera b), della
a) creazione di una struttura preposta al pagamento dei debiti commerciali per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e individuazione di un responsabile del pagamento dei debiti commerciali per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;
b) sperimentazione di procedure semplificate di spesa idonee ad assicurare maggiore tempestività nei pagamenti;
c) costante verifica dei dati registrati nella predetta piattaforma elettronica, con particolare riguardo alla verifica delle scadenze delle fatture e alla corretta gestione delle note di credito e delle sospensioni;
d) ogni altra iniziativa, anche di carattere organizzativo, necessaria per il superamento del ritardo dei pagamenti [177].
9-ter. La realizzazione delle misure previste dal Piano di cui al comma 9-bis, da effettuare entro il 31 dicembre 2025, è verificata dall'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile nell'ambito delle attività di cui all'articolo 41, comma 1, del
Art. 41. Disposizioni in materia di controlli sugli interventi di efficientamento energetico
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche al fine di ottemperare alle previsioni di cui all'articolo 22 del
Art. 41 bis. Modifica all'articolo 11 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla
1. All'articolo 11, comma 1-bis, secondo periodo, del
Capo X
Disposizioni urgenti in materia di investimenti del ministero della salute
Art. 42. Disposizioni in materia di fascicolo sanitario elettronico, sistemi di sorveglianza nel settore sanitario e governo della sanità digitale
1. All'articolo 12 del
a) al comma 6, le parole: «e dal Ministero della salute» sono sostituite dalle seguenti: «, dal Ministero della salute e dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS),»;
b) al comma 15-undecies, lettera g), dopo le parole «di telemedicina» sono aggiunte le seguenti: «, di intelligenza artificiale e valutazione delle tecnologie sanitarie (Health Technology Assessment - HTA) relative ai dispositivi medici»;
c) al comma 15-duodecies, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Al fine di consentire il monitoraggio dell'erogazione dei servizi di telemedicina necessario per il raggiungimento degli obiettivi riconducibili al sub-intervento di investimento M6C1 1.2.3.2 "Servizi di telemedicina", tra cui il target comunitario M6C1-9, nonchè per garantire la tempestiva attuazione del sub intervento M6C1 1.2.2.4 "COT-Progetto pilota di intelligenza artificiale", l'AGENAS avvia le attività relative alla raccolta e alla gestione dei dati utili anche pseudonimizzati, garantendo che gli interessati non siano direttamente identificabili.».
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali provvede alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 43. Modalità tecnologiche per la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati sanitari [181]
1. Al fine di assicurare l'aggiornamento del fascicolo sanitario elettronico in attuazione dei progetti previsti dalla Missione 6, Componente 2, Investimento 1.3 «Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione», del PNRR, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità tecnologiche idonee a garantire il rilascio e la verifica delle certificazioni sanitarie digitali, in conformità alle specifiche tecniche europee e internazionali.
2. Per assicurare l'individuazione e lo sviluppo di modalità tecnologiche idonee alla gestione di certificazioni sanitarie digitali, quali quelle di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 3.850.000 per l'anno 2024, da gestire nell'ambito della vigente convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la società SOGEI S.p.A. A decorrere dall'anno 2025, è autorizzata la spesa di euro 1.850.000 annui, da gestire nell'ambito della convenzione di cui al primo periodo. A tal fine le risorse di cui al presente comma sono iscritte nell'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e costituiscono incremento del limite di spesa annuo della predetta vigente convenzione.
3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a euro 3.850.000 per l'anno 2024 e a euro 1.850.000 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede, quanto a euro 3.850.000 per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della
Art. 44. Modifiche al
1. All'articolo 2-sexies del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al
a) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
«1-bis. I dati personali relativi alla salute, pseudonimizzati, sono trattati, anche mediante interconnessione, dal Ministero della salute, dall'Istituto superiore di sanità (ISS), dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), dall'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP), nonchè, relativamente ai propri assistiti, dalle regioni e dalle province autonome, nel rispetto delle finalità istituzionali di ciascuno, secondo le modalità individuate con decreto del Ministro della salute, adottato ai sensi del comma 1 previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.»;
b) dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:
«1-ter. Il Ministero della salute disciplina, con uno o più decreti adottati ai sensi del comma 1, l'interconnessione a livello nazionale dei sistemi informativi su base individuale, pseudonimizzati, ivi incluso il fascicolo sanitario elettronico (FSE), compresi quelli gestiti dai soggetti di cui al comma 1-bis o da altre pubbliche amministrazioni che a tal fine adeguano i propri sistemi informativi. I decreti di cui al primo periodo adottati, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, nel rispetto del Regolamento, del presente codice, del codice dell'amministrazione digitale di cui al
1-bis. All'articolo 110, comma 1, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al
Art. 44 bis. Misure in materia di efficienza dei policlinici universitari [184]
1. Al fine di migliorare l'efficienza dei policlinici universitari e di assicurare il rispetto delle scadenze relative ai progetti compresi nella Missione 6 del PNRR, all'articolo 5, comma 15, del
a) al primo periodo, le parole: «nel limite del 2 per cento dell'organico» sono sostituite dalle seguenti: «nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di spesa per il personale»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle aziende di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), anche se costituite in via definitiva nella forma ivi prevista dopo il periodo di sperimentazione, il personale medico, veterinario e sanitario già assunto con le modalità stabilite per la dirigenza medica e sanitaria del Servizio sanitario nazionale e nel rispetto dell'articolo 11, comma 1, del
Art. 44 ter. Modifiche all'articolo 9 del
1. Al fine di garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi della Missione 6 del PNRR, all'articolo 9, comma 28, del
a) al settimo periodo, dopo le parole: «Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano» sono inserite le seguenti: «agli enti del Servizio sanitario nazionale, con riferimento al personale della dirigenza medica e al personale non dirigenziale appartenente ai profili sanitario e socio-sanitario,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e nel rispetto della disciplina in materia di spesa per il personale»;
b) dopo il nono periodo sono inseriti i seguenti: «Per ciascun anno del triennio 2024-2026 la spesa complessiva per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale di cui al settimo periodo non può essere superiore al doppio di quella sostenuta per la stessa finalità nell'anno 2009. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale il limite di cui al presente comma opera a livello regionale; conseguentemente le regioni indirizzano e coordinano la spesa degli enti del rispettivo servizio sanitario regionale in conformità a quanto previsto dal presente comma, fermo restando quanto disposto per ciascuno di essi dall'articolo 11 del
Art. 44 quater. Modifiche all'articolo 1, comma 548-bis, della
1. Al fine di garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi della Missione 6 del PNRR, all'articolo 1, comma 548-bis, della
a) al primo periodo, dopo le parole: «possono procedere» sono inserite le seguenti: «, fino al 31 dicembre 2026,»;
b) il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «Il contratto ha durata pari alla durata residua del corso di formazione specialistica e può essere prorogato fino al conseguimento del titolo di formazione specialistica, anche se la struttura nella quale lo specializzando svolge l'attività lavorativa non appartiene alla rete formativa della scuola di specializzazione cui lo specializzando stesso è iscritto, ma alla rete formativa di un'altra scuola di specializzazione per la disciplina di interesse. Sono fatti salvi, per i medici specializzandi, i periodi di sospensione previsti dall'articolo 40 del
c) dopo il settimo periodo è inserito il seguente: «È sospesa la certificazione delle attività formative da parte del consiglio della scuola di specializzazione, secondo quanto stabilito dal progetto formativo della scuola stessa»;
d) al decimo periodo, le parole: «di cui all'ottavo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al nono periodo»;
e) al dodicesimo periodo:
1) dopo le parole: «purchè accreditati ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo n. 368 del 1999» sono inserite le seguenti: «alla data di stipulazione del contratto di cui al presente comma»;
2) dopo le parole: «ovvero presso gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico» sono aggiunte le seguenti: «che devono garantire, oltre al tutoraggio, anche la certificazione delle competenze acquisite dallo specializzando e le attività assistenziali che lo specializzando può svolgere in autonomia. Tale certificazione sostituisce la prova di cui all'articolo 38, comma 2, del
2. All'articolo 12, comma 2, del
Art. 44 quinquies. Norme in materia di servizi consultoriali [187]
1. Le regioni organizzano i servizi consultoriali nell'ambito della Missione 6, Componente 1, del PNRR e possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche del coinvolgimento di soggetti del Terzo settore che abbiano una qualificata esperienza nel sostegno alla maternità.
Titolo III
DISPOSIZIONI FINALI E DI COORDINAMENTO
Art. 44 sexies. Clausola di salvaguardia [188]
1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla
2. Le risorse eventualmente già assegnate alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano e agli enti locali dei rispettivi territori per la realizzazione degli investimenti non più finanziati, in tutto o in parte, a valere sulle risorse del PNRR, a seguito della decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, rimangono assegnate ai suddetti enti territoriali anche se finanziate con risorse statali, comprese quelle di cui all'articolo 1, comma 5.
Art. 45. Abrogazioni
1. All'articolo 13-ter del
2. All'articolo 39 del
Art. 46. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) italiano approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023;
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di definire misure volte a garantire la tempestiva attuazione degli interventi relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) coerentemente con il relativo cronoprogramma;
Considerata la straordinaria necessità e urgenza di un'ulteriore semplificazione e accelerazione delle procedure, incluse quelle di spesa, strumentali all'attuazione del PNRR, nonchè di adottare misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari degli interventi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 febbraio 2024;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, per gli affari regionali e le autonomie, per lo sport e i giovani, per la protezione civile e le politiche del mare, per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, dell'economia e delle finanze, dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, della giustizia, della salute, delle imprese e del made in Italy, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dell'ambiente e della sicurezza energetica, del turismo, dell'università e della ricerca e dell'istruzione e del merito;
Emana
il seguente decreto-legge:
Titolo I
Governance per il PNRR e il PNC
Capo I
Misure per l'attuazione del PNRR
Art. 1. Disposizioni per la realizzazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e di quelli non più finanziati con le risorse del PNRR, nonchè in materia di revisione del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR
1. Al fine di garantire una più efficiente e coordinata utilizzazione delle risorse europee e del bilancio dello Stato e consentire la tempestiva realizzazione degli investimenti stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nel rispetto dei traguardi e degli obiettivi dallo stesso previsti, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1037, della
2. Entro il 31 marzo 2024 e successivamente con cadenza semestrale, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR presentano un'informativa congiunta al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) sui costi afferenti alla realizzazione degli interventi e degli investimenti del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC), di cui all'articolo 1 del
3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, approvati dal Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro venti giorni dalla data di presentazione delle informative di cui al comma 2 e sulla base dei contenuti delle informative medesime, sono individuati gli eventuali interventi relativi al PNC oggetto di definanziamento in ragione del mancato perfezionamento delle obbligazioni giuridicamente vincolanti alla data di entrata in vigore del presente decreto e sono contestualmente rese indisponibili le relative risorse. Per i decreti successivi al primo si tiene conto delle obbligazioni giuridicamente vincolanti in essere alla data di adozione delle relative informativa e dell'inosservanza dei cronoprogrammi procedurali contenenti gli obiettivi iniziali, intermedi e finali dei programmi e degli interventi del medesimo Piano, come definiti con il decreto di cui al comma 11. Al fine dell'eventuale definanziamento degli interventi, si tiene conto anche della loro complessità o del loro stato di avanzamento. Con i decreti di cui al primo periodo, sono indicate le relative risorse da destinare all'incremento del Fondo sviluppo e coesione di cui all'articolo 1, comma 177, della
4. Qualora le somme relative a interventi oggetto di definanziamento risultino impegnate ai sensi dell'articolo 34, comma 2, quarto periodo, della
5. La spesa autorizzata per la realizzazione degli investimenti non più finanziati, in tutto o in parte a valere sulle risorse del PNRR, a seguito della decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, di cui al comma 1, pari complessivamente a 684 milioni di euro per l'anno 2024, di 785 milioni di euro per l'anno 2025, di 765 milioni di euro per l'anno 2026, di 548,8 milioni di euro per l'anno 2027, di 400 milioni di euro per l'anno 2028 e di 260 milioni di euro per l'anno 2029, è destinata:
a) quanto a 19 milioni di euro per l'anno 2024, all'intervento "Servizi digitali e esperienza dei cittadini";
b) quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, all'intervento "Sviluppo dell'Industria cinematografica - Progetto Cinecittà";
c) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, 210 milioni di euro per l'anno 2027, 285 milioni di euro per l'anno 2028 e 205 milioni di euro per l'anno 2029 all'intervento "Utilizzo dell'Idrogeno in settori hard-to-abate";
d) quanto a 450 milioni di euro per l'anno 2024, 520 milioni di euro per l'anno 2025, 470 milioni di euro per l'anno 2026, 153,8 milioni di euro per l'anno 2027, all'intervento "Piani urbani integrati - progetti generali";
e) quanto a 45 milioni di euro per l'anno 2024, 95 milioni di euro per l'anno 2025, 125 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, 75 milioni di euro per l'anno 2028 e 35 milioni di euro per l'anno 2029 all'intervento "Aree Interne - Potenziamento servizi e infrastrutture sociali di comunità";
f) quanto a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, 40 milioni di euro per l'anno 2028 e 20 milioni di euro per l'anno 2029 all'intervento "Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie".
6. Le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, del
a) alla lettera a), numero 3: nella misura di 70 milioni di euro per l'anno 2025;
b) alla lettera b), numero 1: nella misura di 150 milioni di euro per l'anno 2027 e di 100 milioni di euro per l'anno 2028;
c) alla lettera c):
1) al numero 3: nella misura di 250 milioni di euro per l'anno 2027 e di 160 milioni di euro per l'anno 2028;
2) al numero 5: nella misura di 220 milioni di euro per l'anno 2027 e di 120 milioni di euro per l'anno 2028;
3) al numero 6: nella misura di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028;
4) al numero 7: nella misura di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, di 210 milioni di euro per l'anno 2027 e di 170 milioni di euro per l'anno 2028;
5) al numero 9: nella misura di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028;
6) al numero 11: nella misura di 90 milioni di euro per l'anno 2027 e di 80 milioni di euro per l'anno 2028;
d) alla lettera d), numero 1: nella misura di 135 milioni di euro per l'anno 2027 e di 180 milioni di euro per l'anno 2028;
e) alla lettera f), numero 3: nella misura di 70 milioni di euro per l'anno 2026;
f) alla lettera g), numero 1: nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2027 e di 10 milioni di euro per l'anno 2028;
g) alla lettera h), numero 1: nella misura di 200 milioni di euro per l'anno 2027 e di 100 milioni di euro per l'anno 2028;
h) alla lettera i), numero 1: nella misura di 30 milioni di euro per l'anno 2027.
7. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86, della
8. Agli oneri derivanti dai commi 1, 6 e 7, pari a 3.645 milioni di euro per l'anno 2024, 4.878 milioni di euro per l'anno 2025, 3.440,221 milioni di euro per l'anno 2026, 1.908,8 milioni di euro per l'anno 2027, 1.408,539 milioni di euro per l'anno 2028 e 260 milioni di euro per l'anno 2029, che aumentano in termini di fabbisogno a 4.943 milioni di euro per l'anno 2025, 2.284,6 milioni di euro per l'anno 2027, 1.784,339 milioni di euro per l'anno 2028, 675,8 milioni di euro per l'anno 2029 e 415,8 milioni di euro per l'anno 2030, si provvede:
a) quanto a 1.955,45 milioni di euro per l'anno 2024, 1.453,53 milioni di euro per l'anno 2025 e 404,53 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, del
1) comma 2, lettera a), numero 4: 35,25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026;
2) comma 2, lettera b), numero 1: 150 milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro per l'anno 2025;
3) comma 2, lettera c), numero 1: 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 40 milioni di euro per l'anno 2025;
4) comma 2-ter, lettera a): 157,6 milioni di euro per l'anno 2024, 142 milioni di euro per l'anno 2025 e 108,7 milioni di euro per l'anno 2026;
5) comma 2-ter, lettera b): 23,2 milioni di euro per l'anno 2024;
6) comma 2-ter, lettera c): 44,7 milioni di euro per l'anno 2024, 58 milioni di euro per l'anno 2025 e 41,3 milioni di euro per l'anno 2026;
7) comma 2, lettera c), numero 3: 250 milioni per l'anno 2024 e 160 per l'anno 2025;
8) comma 2, lettera c), numero 4: 55 milioni di euro per l'anno 2024 e 15 milioni di euro per l'anno 2025;
9) comma 2, lettera c), numero 5: 220 milioni di euro per l'anno 2024 e 120 milioni di euro per l'anno 2025;
10) comma 2, lettera c), numero 6: 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025;
11) comma 2, lettera c), numero 7: 120 milioni di euro per l'anno 2024 e 80 milioni di euro per l'anno 2025;
12) comma 2, lettera c), numero 9: 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025;
13) comma 2, lettera c), numero 10: 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026;
14) comma 2, lettera c), numero 11: 90 milioni di euro per l'anno 2024 e 80 milioni di euro per l'anno 2025;
15) comma 2, lettera d), numero 1: 135 milioni di euro per l'anno 2024 e 180 milioni di euro per l'anno 2025;
16) comma 2, lettera e), numero 1: 34,7 milioni di euro per l'anno 2024;
17) comma 2, lettera e), numero 2: 250 milioni di euro per l'anno 2024, 140 milioni di euro per l'anno 2025 e 120 milioni di euro per l'anno 2026;
18) comma 2, lettera e), numero 3: 55 milioni di euro per l'anno 2024, 58,28 milioni di euro per l'anno 2025 e 19,28 milioni di euro per l'anno 2026;
19) comma 2, lettera f), numero 3: 70 milioni di euro per l'anno 2025;
20) comma 2, lettera g), numero. 1: 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 10 milioni di euro per l'anno 2025;
21) comma 2, lettera h), numero 1: 200 milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro per l'anno 2025;
22) comma 2, lettera i), numero 1: 30 milioni di euro per l'anno 2024;
23) comma 2, lettera a), numero 3: 70 milioni di euro per l'anno 2026;
b) quanto a 450 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'avvio di opere indifferibili, di cui all'articolo 26, comma 7, del
c) quanto a 690 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto residui, nello stato di previsione del Ministero della salute, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), numero 2, del
d) quanto a 699,5 milioni di euro per l'anno 2026, e a 35 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della
e) quanto a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e a 260 milioni di euro per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 44, della
f) quanto a 306.519.550 euro per l'anno 2026, 656.649.550 euro per l'anno 2027 e 397.921.550 euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione delle somme indicate nella tabella di cui all'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto, già attribuite alle amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 1, comma 140, della
g) quanto a 50.000.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 107.128.450 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando:
1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 15.558.091 euro per l'anno 2024 e 13.212.680 euro per l'anno 2025;
2) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy per 1.851.554 euro per l'anno 2024 e 2.941.643 euro per l'anno 2025;
3) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 1.818.190 euro per l'anno 2024 e 2.036.526 euro per l'anno 2025;
4) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 1.983.807 euro per l'anno 2024, 1.469.669 euro per l'anno 2025 e 13.710.450 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028;
5) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 2.025.287 euro per l'anno 2024 e 1.961.864 euro per l'anno 2025;
6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito per 1.845.886 euro per l'anno 2024, 2.896.321 euro per l'anno 2025 e 26.991.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028;
7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 1.851.554 euro per l'anno 2024 e 1.469.669 euro per l'anno 2025;
8) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per 3.375.305 euro per l'anno 2024, 3.924.497 euro per l'anno 2025 e 17.034.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028;
9) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 3.210.778 euro per l'anno 2024 e 2.407.100 euro per l'anno 2025;
10) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca per 3.714.560 euro per l'anno 2024, 3.629.333 euro per l'anno 2025 e 23.800.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028;
11) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per 2.338.373 euro per l'anno 2024 e 2.453.291 euro per l'anno 2025;
12) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per 1.792.118 euro per l'anno 2024 e 3.140.212 euro per l'anno 2025;
13) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura per 3.009.485 euro per l'anno 2024, 3.111.328 euro per l'anno 2025 e 25.593.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028;
14) l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 2.885.467 euro per l'anno 2024 e 2.943.180 euro per l'anno 2025;
15) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo per 2.739.547 euro per l'anno 2024 e 2.402.688 euro per l'anno 2025;
h) quanto a 725 milioni di euro per l'anno 2024, 2.667 milioni di euro per l'anno 2025, 1.401 milioni di euro per l'anno 2026 e 115 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto residui, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nel Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della
i) quanto a 36,65 milioni di euro per l'anno 2024, a 73,35 milioni di euro per l'anno 2025 e a 0,5 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto residui, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nel Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014-2020 e precedenti, di cui all'articolo 1, comma 6, della
l) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2024 e a 250 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 253, della
m) quanto a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, mediante corrispondente utilizzo delle risorse disponibili nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito della missione 29 "Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica", programma 5 "Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposte", unità di voto 1.4;
n) quanto a 415,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030, mediante corrispondente riduzione, in termini di sola cassa, del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della
o) quanto a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 4, comma 6, del
p) quanto a 39 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto residui, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, della
q) quanto a euro 86.222.000 per l'anno 2027 e euro 23.489.000 per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86, della
r) quanto a euro 20.000.000 per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 11, comma 4-sexies del
s) quanto a euro 30.373.000 per l'anno 2026 e euro 30.000.000 per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 comma 1 del decreto-legge 10 settembre 2021, n.121;
t) quanto a euro 20.000.000 per ciascuno degli anni 2027 e 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 443, della
u) quanto a euro 21.000.000 per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 392, della
9. All'articolo 56, comma 2, quarto periodo, del
10. Al fine di reintegrare le disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della
a) l'articolo 2, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, del
b) l'articolo 1, comma 977, della
11. Al fine di adeguare i programmi e gli interventi PNC alle riduzioni e ai rifinanziamenti di cui ai commi 6 e 7, lettere a) e c), con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede all'aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali contenenti gli obiettivi iniziali, intermedi e finali dei programmi e degli interventi del medesimo Piano, fermo restando il rispetto del cronoprogramma finanziario. Ai fini della validità delle assegnazioni disposte a valere sul Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7, del
12. All'articolo 1 del
13. Gli investimenti destinati alla realizzazione del programma denominato «Verso un ospedale sicuro e sostenibile», già finanziati a carico del Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), numero 2), del
14. Le risorse assegnate per gli interventi del PNRR, giacenti sui conti aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 1038, della
15. Le risorse di cui al comma 1 del presente articolo, destinate a realizzare gli investimenti stabiliti dal PNRR, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, sono versate nei conti correnti di tesoreria Next Generation EU-Italia, di cui all'articolo 1, comma 1038 della
Art. 2. Disposizioni in materia di responsabilità per il conseguimento degli obiettivi del PNRR
1. Al fine di assicurare il conseguimento, anche in via prospettica, dei traguardi e degli obiettivi intermedi e finali delle misure e dei relativi interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), i soggetti attuatori dei programmi e degli interventi provvedono a rendere disponibile ovvero ad aggiornare sul sistema informatico «ReGiS» di cui all'articolo 1, comma 1043, della
2. La Struttura di missione PNRR di cui all'articolo 2 del
3. Qualora la Commissione europea accerti ai sensi dell'articolo 24 del
4. La Struttura di missione PNRR provvede a pubblicare sul sito internet utilizzato per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del
Art. 3. Misure per la prevenzione e il contrasto delle frodi nell'utilizzazione delle risorse relative al PNRR e alle politiche di coesione
1. Al fine di rafforzare la strategia unitaria delle attività di prevenzione e contrasto alle frodi e agli altri illeciti sui finanziamenti connessi al PNRR, alle politiche di coesione relative al ciclo di programmazione 2021 - 2027 e ai fondi nazionali a questi comunque correlati, sono estese anche al PNRR le funzioni previste dall'articolo 3, comma 1, del
2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 6 e 7 del
a) richiedere informazioni circa le iniziative adottate da istituzioni, enti e organismi per prevenire e contrastare le frodi e gli altri illeciti di cui al comma 1;
b) promuovere la stipulazione e monitorare l'attuazione di protocolli d'intesa di cui all'articolo 7, comma 8, del citato
c) valutare l'opportunità, anche sulla base dell'attività di cui alla lettera a), di elaborare eventuali proposte, anche normative, da sottoporre alle amministrazioni competenti ovvero alla Cabina di regia di cui all'articolo 2 del citato
d) sviluppare attività di analisi anche con riguardo all'andamento dei risultati dell'azione di prevenzione e contrasto delle frodi e degli altri illeciti di cui al comma 1. I risultati dell'attività svolta sono inclusi nella relazione al Parlamento di cui all'articolo 54, comma 1, secondo periodo, della
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, la composizione del Comitato, come definita dall'articolo 3, comma 2, del
a) il coordinatore della Struttura di missione PNRR di cui all'articolo 2 del
b) il capo del Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri;
c) il coordinatore della Struttura di missione ZES di cui all'articolo 10, comma 2, del
d) il presidente della Rete dei referenti antifrode del PNRR istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
e) il presidente del Comitato di coordinamento istituito presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 39, comma 9, del codice dei contratti pubblici, di cui al
f) un rappresentante del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri;
g) un rappresentante del Comando generale della Guardia di finanza;
h) un rappresentante del Nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di finanza;
i) un rappresentante della Corte dei conti;
l) un rappresentante dell'Autorità nazionale anticorruzione;
m) un rappresentante dell'Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia;
n) un rappresentante della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;
o) un rappresentante del Ministero dell'interno - Direzione Centrale della Polizia Criminale;
p) un rappresentante del Ministero dell'interno - Direzione Investigativa Antimafia.
4. Ciascuna delle amministrazioni di cui al comma 3, lettere f), g), h), i), l), m), n), o) e p), provvede alla designazione del proprio rappresentante secondo le modalità previste dal proprio ordinamento. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati, in ragione della tematica affrontata, rappresentanti di altre amministrazioni, istituzioni, enti o organi nazionali ed europei, nonchè i soggetti incaricati dell'attuazione di progetti o di investimenti, finanziati in tutto o in parte con le risorse afferenti al PNRR ovvero alle politiche di coesione.
5. La partecipazione alle riunioni del Comitato non dà diritto alla corresponsione di compensi, indennità, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. Ai partecipanti alle riunioni del Comitato spettano gli eventuali rimborsi di spese previsti dalla normativa vigente in materia di trattamento di missione, ai cui oneri si fa fronte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente delle amministrazioni di provenienza. Il Nucleo della Guardia di finanza per la repressione delle frodi nei confronti dell'Unione europea di cui all'articolo 54, comma 2, della
6. Con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche e di coesione e il PNRR sono disciplinati l'organizzazione e il funzionamento del Comitato.
7. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. All'articolo 7, comma 8, del
9. All'articolo 512-bis del codice penale, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:
«La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni.».
10. All'articolo 84, comma 4, lettera a), del
Art. 4. Disposizioni in materia di organizzazione della Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri
1. Al fine di migliorare e rendere più efficiente il coordinamento delle attività di gestione, nonchè di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo degli interventi del PNRR, comprensivo del capitolo RepowerEU, anche mediante il rafforzamento delle attività di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo relativamente alla fase attuativa, nonchè delle attività di verifica del raggiungimento degli obiettivi del medesimo PNRR, all'articolo 2 del
a) al comma 1, alinea, primo periodo, le parole: «quattro direzioni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque direzioni»;
b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, alla Struttura di missione sono, altresì, trasferiti i compiti, le funzioni e le risorse umane attribuiti all'unità di missione di livello dirigenziale generale, istituita ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del
c) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della verifica della coerenza della fase attuativa del PNRR rispetto agli obiettivi programmati, la Struttura di missione PNRR può procedere all'effettuazione di ispezioni e controlli a campione, sia presso le amministrazioni centrali titolari delle misure, sia presso i soggetti attuatori.»;
d) al comma 4:
1) al primo periodo, le parole: «nove unità dirigenziali di livello non generale e di cinquanta unità di personale non dirigenziale» sono sostituite dalle seguenti: «dodici unità dirigenziali di livello non generale e di sessantacinque unità di personale non dirigenziale» e le parole: «di euro 6.061.290 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 7.620.756 per l'anno 2024 e di euro 7.932.649 per ciascuno degli anni 2025 e 2026»;
2) al settimo periodo, le parole: «Per le spese di funzionamento è autorizzata la spesa di euro 693.879 per l'anno 2023 e di euro 832.655 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026» sono sostituite dalle seguenti: «Per le spese di funzionamento e per le spese di missione del personale della Struttura di missione è autorizzata la spesa di euro 693.879 per l'anno 2023, di euro 1.890.602 per l'anno 2024 e di euro 2.102.191 per ciascuno degli anni 2025 e 2026».
2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 2.878.289 per l'anno 2024 ed a euro 3.453.947 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede:
a) quanto ad euro 2.130.894 per l'anno 2024 ed euro 2.557.073 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, mediante utilizzo delle risorse assegnate all'unità di missione di livello dirigenziale generale, istituita ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del
b) quanto ad euro 747.396 per l'anno 2024 e ad euro 896.875, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della
3. All'articolo 12, comma 5, del
Art. 5. Disposizioni urgenti in materia di alloggi universitari
1. Al fine di assicurare il conseguimento entro il 30 giugno 2026 degli obiettivi della Missione 4, Componente 1, del PNRR relativa alla realizzazione di nuovi posti letto destinati agli studenti universitari, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, è nominato un Commissario straordinario, cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, del
2. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario resta in carica fino al 31 dicembre 2026 e si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 e che opera sino alla data di cessazione dell'incarico del Commissario straordinario. Alla struttura di supporto è assegnato un contingente massimo di personale pari a cinque unità, di cui una di personale dirigenziale di livello non generale e quattro di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali, previa intesa con le amministrazioni e con gli enti predetti, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale di cui al secondo periodo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, comma 6, primo e secondo periodo del
Art. 6. Disposizioni in materia di recupero e rifunzionalizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata
1. Al fine di assicurare la rapida realizzazione degli interventi di recupero, rifunzionalizzazione e valorizzazione di beni confiscati alla criminalità organizzata, con l'obiettivo di aumentare l'inclusione sociale, supportare la creazione di nuove opportunità di lavoro per i giovani e le persone a rischio esclusione, aumentare i presidi di legalità e sicurezza del territorio e creare nuove strutture per l'ospitalità, la mediazione e l'integrazione culturale, non più finanziati con le risorse del PNRR, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'interno entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario, cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, del
2. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario resta in carica fino al 31 dicembre 2029 e si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 e che opera sino alla data di cessazione dell'incarico del Commissario straordinario. Alla struttura di supporto è assegnato un contingente massimo di personale pari a dodici unità, di cui una di personale dirigenziale di livello generale, due di personale dirigenziale di livello non generale e nove di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali, previa intesa con le amministrazioni e con gli enti predetti, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale di cui al secondo periodo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della
3. Fermo quanto previsto dall'articolo 12, comma 6, primo e secondo periodo del decreto-
Art. 7. Disposizioni per il superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura
1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi della Missione 5, Componente 2, Investimento 2.2 del PNRR relativa al superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è nominato un Commissario straordinario, cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, del
2. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario resta in carica per fino al 31 dicembre 2026 e si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 e che opera sino alla data di cessazione dell'incarico del Commissario straordinario. Alla struttura di supporto è assegnato un contingente massimo di personale pari a dodici unità, di cui una di personale dirigenziale di livello generale, due di personale dirigenziale di livello non generale e nove di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali, previa intesa con le amministrazioni e con gli enti predetti, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale di cui al secondo periodo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della
3. Fermo quanto previsto dall'articolo 12, comma 6, primo e secondo periodo, del
Art. 8. Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori
1. All'articolo 8, comma 5, del
2. Al
a) all'articolo 7, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «superiore a trentasei mesi,» sono inserite le seguenti: «in deroga all'articolo 19 del
b) all'articolo 11, comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «anche per effetto di proroga» sono inserite le seguenti: «in deroga all'articolo 19 del
c) all'articolo 13, comma 1, alinea, dopo le parole: «prorogabile fino al 30 giugno 2026» sono inserite le seguenti: «in deroga all'articolo 19 del
3. All'articolo 10 del
a) al comma 4, dopo le parole: «gli enti locali,» è inserita la seguente: «anche»;
b) al comma 6, dopo le parole: «con le risorse interne,» sono inserite le seguenti: «ivi compreso personale assunto mediante contratti di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi del comma 6-ter»;
c) al comma 6-ter, al secondo periodo, dopo le parole: «non eccedente il 30 giugno 2026» sono inserite le seguenti: «per i progetti del PNRR» e, al terzo periodo, dopo le parole: «il progetto del PNRR» sono inserite le seguenti: «ovvero il progetto finanziato con le risorse nazionali o europee di cui al comma 1».
4. All'articolo 1 della
«290-bis. Per il supporto tecnico, i commissari straordinari di cui ai commi 289 e 290 possono avvalersi di un numero massimo di sette esperti o consulenti, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione e anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 del
290-ter. L'erogazione dei fondi stanziati dall'articolo 1, comma 519, della
5. All'articolo 1 della
6. All'articolo 9, comma 1-quinquies, del
7. All'articolo 26 del
«2-bis. La dotazione finanziaria del fondo di cui al comma 1 è integrata di 1,5 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al primo periodo, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:
a) quanto a euro 1.270.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 34, comma 1, del
b) quanto a euro 230.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 34, comma 3, del
8. Ai fini del potenziamento e del rafforzamento delle competenze del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste in materia di analisi, di valutazione delle politiche pubbliche e di revisione della spesa, in coerenza con gli obiettivi del PNRR e delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 891 a 893, della
9. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 8, il direttore generale si avvale di personale indicato dalle articolazioni ministeriali interessate dai processi di revisione della spesa, con competenza in materia di bilancio pubblico, nonchè di esperti in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, anche attraverso convenzioni con università e istituti di formazione, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 891, della
10. Per le finalità di cui al comma 8, è autorizzata la spesa di euro 141.233 per l'anno 2024 e di euro 282.466 annui a decorrere dall'anno 2025, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
11. La dotazione del Fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di cui all'articolo 10 del
12. Al fine di garantire l'urgente copertura di fabbisogno di personale di ruolo necessario per accelerare il processo di rafforzamento delle proprie capacità, valorizzando la specifica professionalità acquisita dal personale di livello non dirigenziale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato attraverso procedura selettiva pubblica ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera b), del
13. Per le medesime finalità di cui al comma 12, fino al 31 dicembre 2026, il termine previsto dall'articolo 12, comma 3-bis, del
14. Al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi connessi all'attuazione del PNRR, anche mediante l'omogeneizzazione del trattamento economico accessorio del personale dell'Avvocatura dello Stato a quello del personale del comparto funzioni centrali, la consistenza del fondo risorse decentrate del personale delle aree di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni centrali per il triennio 2019-2021 dell'Avvocatura dello Stato, è incrementato di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della
15. Al fine del potenziamento delle competenze del Ministero della salute in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e di revisione della spesa, anche in coerenza con gli specifici obiettivi del PNRR, a decorrere dal 1° giugno 2024, la dotazione organica di cui al
16. Agli oneri derivanti dal comma 15, pari a euro 178.596 per l'anno 2024 e a euro 306.164 annui a decorrere dal 2025, si provvede, quanto all'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della
17. Al fine di completare e accelerare la migrazione dei sistemi informativi del Ministero del turismo verso i servizi cloud del Polo strategico nazionale di cui all'articolo 33-septies del
18. Al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse umane e strumentali per il rafforzamento della capacità amministrativa per il raggiungimento degli obiettivi PNRR, all'articolo 7, comma 1, del
19. All'articolo 1, comma 685, secondo periodo, della
20. Nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, con uno o più decreti del Ragioniere generale dello Stato sono individuati e disciplinati, nelle modalità di attuazione, gli interventi di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, previsti dalla delibera CIPESS del 22 dicembre 2021, n. 78, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 22 aprile 2022, n. 94, e finalizzati all'attivazione di adeguati sistemi di controllo dei programmi 2021-2027, in coerenza con le previsioni di cui agli articoli 77, 78, 79 e 80 del
21. Per le finalità di cui all'articolo 57, comma 3, del
22. All'onere derivante dal comma 21, pari a 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede:
a) quanto a 1,2 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
b) quanto a 1,3 milioni di euro mediante utilizzo di quota parte delle risorse rinvenienti dall'abrogazione dell'articolo 13-ter, comma 2, del
23. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 19, della
Art. 9. Misure per il rafforzamento dell'attività di supporto in favore degli enti locali
1. Al fine di rendere maggiormente efficace il monitoraggio su base territoriale degli interventi del PNRR, di favorire le sinergie tra le diverse amministrazioni e i soggetti attuatori operanti nel medesimo territorio, nonchè di migliorare l'attività di supporto in favore degli enti territoriali anche promuovendo le migliori prassi, presso ciascuna prefettura - ufficio territoriale di Governo è istituita una cabina di coordinamento, presieduta dal prefetto o da un suo delegato, per la definizione del piano di azione per l'efficace attuazione dei programmi e degli interventi previsti dal PNRR in ambito provinciale. Alla cabina di coordinamento partecipano il Presidente della provincia o il sindaco della città metropolitana o loro delegati, un rappresentante della regione o della provincia autonoma, un rappresentante della Ragioneria Generale dello Stato, una rappresentanza dei sindaci dei Comuni titolari di interventi PNRR o loro delegati e i rappresentanti delle Amministrazioni centrali titolari dei programmi e degli interventi previsti dal PNRR da attuare in ambito provinciale, di volta in volta interessati. Possono essere chiamati a partecipare anche altri soggetti pubblici interessati. La cabina di coordinamento di cui al presente comma esercita, altresì, i compiti di monitoraggio attribuiti al prefetto dall'articolo 55, comma 1, lettera a), numero 1-bis, del
2. Il piano di azione e gli esiti del monitoraggio sono comunicati dal prefetto alla Struttura di missione PNRR di cui all'articolo 2 del
3. Restano ferme le attività di collaborazione e supporto alle amministrazioni locali titolari di interventi del PNRR previste dall'articolo 12, commi 1-sexies e 1-septies, del
4. La partecipazione alle riunioni della cabina di coordinamento di cui al comma 1 non dà diritto alla corresponsione di compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione di quanto previsto ai commi 1 e 2 nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5. Al fine di far fronte alle perduranti esigenze connesse alla proroga dello stato di emergenza disposta dall'articolo 1, comma 390, della
Art. 10. Contributo del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro all'attuazione del PNRR
1. Al fine di rafforzare ulteriormente la cooperazione con il partenariato economico e sociale nell'attività di monitoraggio e di attuazione del PNRR, all'articolo 2, comma 3-bis, primo periodo, del
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, nonchè per favorire il contributo del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro alla piena implementazione del PNRR, alla
a) all'articolo 8-bis, le parole: «spettanti agli esperti di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 2 della
b) all'articolo 19, comma 3, dopo le parole: «con enti pubblici» sono inserite le seguenti: «, nonchè con enti del terzo settore (ETS), istituti, fondazioni e società di ricerche, in conformità e con le modalità previste dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici».
3. Al fine di concorrere al potenziamento in risorse umane e tecnologiche dell'archivio nazionale dei contratti collettivi di lavoro di cui all'articolo 17 della
a) la dotazione organica del Consiglio nazionale della economia e del lavoro di cui alla tabella 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2014, è incrementata di una unità di dirigenziale di livello generale e di una unità dirigenziale di livello non generale. In sede di prima applicazione è consentito il conferimento di tali incarichi dirigenziali in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del
b) in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del
c) all'articolo 51, comma 2, del
4. Ai fini del conferimento degli incarichi di cui agli articoli 2 e 5 della
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari ad euro 338.691 per l'anno 2024 e ad euro 1.176.053 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede nei limiti dei trasferimenti annualmente assegnati al Consiglio nazionale della economia e del lavoro e iscritti in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della
Titolo II
Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure per l'attuazione del PNRR e del PNC
Capo I
Misure di semplificazione amministrativa
Art. 11. Procedure di gestione finanziaria delle risorse del PNRR
1. Al fine di consentire la tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, come modificato in esito alla decisone del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, e il conseguimento dei relativi obiettivi entro i termini di scadenza previsti, la misura delle anticipazioni iniziali erogabili in favore dei soggetti attuatori è di norma pari al 30 per cento del contributo assegnato, ferme restando le eventuali maggiori percentuali previste da specifiche disposizioni di legge.
2. La Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per il PNRR provvede a rendere disponibile, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della
3. Le amministrazioni titolari di interventi non più finanziati a valere sulle risorse del PNRR, come modificato in esito alla decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023 provvedono al recupero delle somme eventualmente già erogate a favore dei medesimi interventi e a versarle, tempestivamente, negli appositi conti di tesoreria di cui all'articolo 1, comma 1038, della
Art. 12. Ulteriori misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e in materia di procedimenti amministrativi
1. Al fine di assicurare l'attuazione degli interventi, caratterizzati da un maggiore livello di avanzamento, non più finanziati in tutto o in parte a valere sulle risorse del PNRR, in applicazione della decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, alle relative procedure di affidamento ed ai contratti i cui bandi o avvisi risultino già pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonchè, laddove non sia prevista la pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure ed ai contratti in cui, alla suddetta data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al
2. In relazione agli interventi di cui all'Allegato IV al
3. Nel limite delle risorse stanziate a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche in relazione agli interventi non più finanziati in tutto o in parte a valere sulle risorse del PNRR in applicazione della decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, continuano ad applicarsi le disposizioni relative al rafforzamento e al supporto della capacità amministrativa, al reclutamento di personale e al conferimento di incarichi, nonchè alle semplificazioni dei procedimenti amministrativi e contabili, contenute nel
4. Per gli adempimenti di monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3, le amministrazioni titolari ed i soggetti attuatori utilizzano le funzionalità del sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della
5. Per gli interventi non più finanziati a valere sulle risorse del PNRR in applicazione della decisione del Consiglio Ecofin dell'8 dicembre 2023 e del PNC, restano confermate le assegnazioni per l'incremento prezzi dei materiali a valere sul «Fondo per l'avvio di opere indifferibili» di cui all'articolo 26, comma 7, primo periodo, del
6. All'articolo 13, comma 1, del
a) all'alinea, le parole: «Fino al 30 giugno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2024»;
b) alla lettera b), le parole: «entro trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro quindici giorni».
7. Le disposizioni di cui all'articolo 13 del
8. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17 della
9. Al fine di consentire la tempestiva realizzazione degli interventi indicati nel PNRR, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 4, lettera l), del
10. All'articolo 17, comma 2, del
11. All'articolo 1, comma 65, della
12. Al
a) dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:
«Art. 4 bis. (Semplificazione di regimi amministrativi in materia di impresa artigiana). - 1. L'avvio, la variazione, la sospensione, il subingresso e la cessazione delle attività di impresa artigiana di cui alle allegate tabelle B.I e B.II, che formano parte integrante del presente decreto, non sono soggette a titoli abilitativi, segnalazione o comunicazione. Restano fermi i regimi amministrativi previsti dalla normativa di settore per l'esercizio delle attività, nonchè gli adempimenti previsti dalla
2. Ai fini e agli effetti del presente decreto, per impresa artigiana si intende l'impresa di cui all'articolo 3 della
3. Le amministrazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, possono ricondurre le attività non espressamente elencate nelle tabelle B.I e B.II, anche in ragione delle loro specificità territoriali, a quelle corrispondenti, pubblicandole sul proprio sito istituzionale.»;
b) all'articolo 6:
1) al comma 2, dopo le parole: «si adeguano alle disposizioni» sono inserite le seguenti: «di cui agli articoli da 1 a 4»;
2) dopo il comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente:
«2-bis. Le regioni e gli enti locali si adeguano alle disposizioni di cui all'articolo 4-bis del presente decreto entro il 31 dicembre 2024, nel rispetto delle proprie competenze in materia.».
c) nell'allegato, sono aggiunte, in fine, le tabelle B.I e B.II di cui all'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto.
13. Le disposizioni di cui al comma 12 e quelle dei provvedimenti emanati in attuazione dello stesso si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione anche con riferimento alla
14. All'articolo 25, comma 5, del
15. Fuori dai casi previsti dagli articoli 12 e 13 del
16. Al fine di assicurare un ordinato trasferimento alla Struttura di missione ZES di cui all'articolo 10, comma 2, del
Capo II
Disposizioni urgenti in materia di istruzione e merito
Art. 13. Misure di semplificazione per l'attuazione della Missione 4 Istruzione e Ricerca - Componente 1 del PNRR in materia di Riforma del sistema ITS e di Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria - ITS
1. Per garantire il rispetto degli obiettivi e dei traguardi del PNRR, alla
a) all'articolo 4, comma 10, le parole: «sono stabiliti» sono sostituite dalle seguenti: «è stabilita» e le parole: «e i crediti riconoscibili» sono sostituite dalle seguenti: «con le classi di concorso»;
b) all'articolo 11, comma 2, lettera a), le parole: «per dotare gli ITS Academy di nuove sedi e per» sono sostituite dalle seguenti: «relativi alle sedi degli ITS Academy e volti a»;
c) all'articolo 14, dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
«5-bis. In via straordinaria, esclusivamente fino all'anno 2025, il cofinanziamento di cui all'articolo 11, comma 8, non ha natura obbligatoria.
5-ter. In via straordinaria, esclusivamente per gli anni 2024, 2025 e 2026, le risorse del Fondo di cui al comma 5 possono essere utilizzate altresì per spese di gestione ordinaria per il corretto funzionamento delle Fondazioni».
Art. 14. Misure urgenti per l'attuazione delle previsioni della Missione 4 - Componente 1 «Istruzione e Ricerca» del PNRR in materia di riforma del sistema di orientamento, di reclutamento dei docenti, di didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico e di nuove competenze e nuovi linguaggi
1. Al
a) all'articolo 5, comma 2, dopo le parole: «equipollente o equiparato,» sono inserite le seguenti: «oppure del diploma di specializzazione per le tecnologie applicate e del diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), della
b) all'articolo 16-ter:
1) al comma 4-bis:
1.1) al quinto periodo, la parola: «regolamento» è sostituita dalla seguente: «decreto»;
1.2) al sesto periodo: la parola «regolamento» è sostituita dalla seguente: «decreto» e le parole «, anche in deroga all'articolo 17, comma 3, della
2) al comma 9:
2.1) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, sono delineati i contenuti della formazione continua di cui al comma 1, prevedendo per le verifiche intermedie e finale di cui al comma 4 criteri specifici di valutazione degli obiettivi conseguiti e della capacità didattica.»;
2.2) al terzo periodo, la parola: «regolamento» è sostituita dalla seguente: «decreto».
c) all'articolo 18, dopo il comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente: «1-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, le attività formative durante il periodo annuale di servizio in prova prevedono anche la frequenza, comprovata dal conseguimento di apposito attestato finale, di uno o più moduli formativi, pari ad almeno il 20 per cento delle ore complessivamente previste nel decreto di cui al all'articolo 13, comma 1, quinto periodo, erogati nell'ambito delle linee di investimento 2.1 e 3.1 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza.».
2. All'articolo 1 del
a) il comma 7 è abrogato;
b) al comma 9, lettera d), le parole: «, a cui possono partecipare i soggetti di cui al comma 7» sono soppresse.
3. All'articolo 2, comma 416, della
«, alla quale si accede con il possesso dei titoli di studio di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del
4. Al fine di consentire l'adeguamento ai nuovi percorsi di formazione iniziale previsti dalla riforma del sistema di reclutamento dei docenti - R 2.1 della Missione 4 - Componente 1 del PNRR all'articolo 67, comma 5, primo periodo del
5. Al fine di dare piena attuazione alla riforma del sistema di orientamento - R 1.4 della Missione 4 - Componente 1 del PNRR e valorizzare il consiglio di orientamento rilasciato dalle istituzioni scolastiche agli alunni della classe terza della scuola secondaria di primo grado a supporto della scelta del percorso di istruzione e formazione al termine del primo ciclo di istruzione, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito è adottato il modello nazionale di consiglio di orientamento, da integrare nell'E-Portfolio previsto dalle «Linee guida per l'orientamento», adottate con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 328 del 22 dicembre 2022.
6. In coerenza con la riforma del sistema di orientamento - R 1.4 della Missione 4 - Componente 1 del PNRR, all'articolo 21, comma 2, secondo periodo, del
7. Al fine di garantire il raggiungimento del target finale collegato alla riforma del sistema di reclutamento dei docenti - R 2.1 della Missione 4 - Componente 1 del PNRR, per la durata del Piano medesimo, con il decreto di cui all'articolo 1, comma 335, della
8. All'articolo 47 del
9. All'articolo 1, comma 158, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo la parola: «(INAIL)» sono aggiunte le seguenti: «, nonchè, nei limiti delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, eventuali canoni per l'affitto di immobili o il noleggio di strutture temporanee modulari ad uso scolastico per il tempo necessario alla realizzazione degli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici scolastici di cui alla Missione 2 - Componente 3 - Investimento 1.1 del PNRR».
10. All'articolo 1, comma 558, terzo periodo, della
11. All'articolo 20-bis del
a) al comma 1, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «In caso di rinuncia all'incarico, è possibile attingere alle graduatorie di istituto. Per l'anno scolastico 2023/2024 i predetti contratti sono stipulabili dalle istituzioni scolastiche entro e non oltre il termine ultimo del 31 marzo 2024.»;
b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Al fine di garantire un adeguato supporto amministrativo alle istituzioni scolastiche, assicurando il corretto e tempestivo pagamento delle retribuzioni del personale destinatario degli incarichi temporanei di cui al comma 1, le risorse di cui alla Missione 4 - Componente 1 del PNRR, ivi incluse quelle già trasferite alle istituzioni scolastiche, nel limite massimo di 40 milioni di euro sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad incrementare gli stanziamenti di bilancio, anche mediante riassegnazione in spesa, dei capitoli destinati al pagamento delle retribuzioni del personale scolastico assunto con contratto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, sulla base dei dati contrattuali inseriti nell'apposita funzione del sistema informativo del Ministero da parte delle istituzioni scolastiche.
1-ter. Entro il 1° aprile 2024, il Ministero dell'istruzione e del merito effettua un monitoraggio dei contratti stipulati nell'esercizio finanziario 2024 ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1 e comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 15 aprile 2024, i relativi dati finanziari al fine di provvedere al versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse di cui al comma 1-bis, per gli importi corrispondenti alle spese effettivamente sostenute per la copertura dei contratti stipulati dalle istituzioni scolastiche.
1-quater. Nelle more della rendicontazione finale dei progetti realizzati dalle istituzioni scolastiche a valere sulle linee di investimento PNRR su cui gravano le risorse per i contratti del personale amministrativo e tecnico, sono accantonate e rese indisponibili, per l'anno 2025, una quota delle risorse di cui all'articolo 1, comma 601, della
1-quinques. In esito alla rendicontazione finale dei progetti realizzati dalle istituzioni scolastiche a valere sulle linee di investimento PNRR su cui gravano le risorse per i contratti del personale amministrativo e tecnico, il Ministero dell'istruzione e del merito, entro il 30 novembre 2025, richiede il disaccantonamento delle somme di cui al comma 1-quater per la quota corrispondente alle somme per le quali si è conclusa la rendicontazione da parte delle istituzioni scolastiche.».
12. All'articolo 21, comma 4-bis.2, del
Art. 15. Disposizioni in materia di istituti tecnici e professionali
1. Al fine di garantire il rispetto dei target previsti dal PNRR, all'articolo 26 del
a) al comma 2:
1) alla lettera a):
1.1) l'alinea è sostituito dal seguente: «a) aggiornamento dei profili dei curricoli vigenti, mirando a:»;
1.2) il numero 1) è sostituito dal seguente: «1) rafforzare le competenze generali linguistiche, storiche, matematiche e scientifiche, giuridiche ed economiche, nonchè le competenze tecnico-professionali riguardanti i profili in uscita con particolare riferimento al contesto dell'innovazione digitale e allo studio dei prodotti e dei servizi connessi al made in Italy;»;
1.3) dopo il numero 1, è inserito il seguente: «1-bis) rafforzare la connessione al tessuto socioeconomico-produttivo del territorio di riferimento, favorendo la laboratorialità, l'innovazione e l'apporto formativo delle imprese e degli enti del territorio;»;
1.4) al numero 2, secondo periodo, dopo le parole: «Ministro dell'istruzione» sono inserite le seguenti: «e del merito» e le parole: «e i relativi» sono sostituite dalle seguenti: «, le necessarie articolazioni, i relativi risultati di apprendimento e i corrispondenti»;
2) alla lettera d), il secondo periodo è soppresso;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Gli studenti frequentanti i percorsi di istruzione tecnica possono richiedere, prima della conclusione del percorso di studi, la certificazione delle competenze e la corrispondenza ai livelli di cui al Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente al fine di mettere in trasparenza le competenze acquisite ai fini della loro spendibilità in un contesto di studio e/o di lavoro esterno al percorso frequentato. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i modelli e le modalità di rilascio delle certificazioni di cui al primo periodo.».
Art. 16. Disposizioni in materia di Scuola di alta formazione dell'istruzione
1. Al
a) all'articolo 16-bis:
1) al comma 1, l'alinea è sostituito dalla seguente: «È istituita, presso il Ministero dell'istruzione e del merito, la Scuola di alta formazione dell'istruzione, di seguito denominata Scuola. La Scuola, che opera alle dirette dipendenze del Ministro dell'istruzione e del merito:»;
2) al comma 2, le parole: «, è dotata di autonomia amministrativa e contabile e si raccorda, per le funzioni amministrative,» sono sostituite dalle seguenti: «e si raccorda» e le parole: «e stipula» sono sostituite dalle seguenti: «anche per la stipula, da parte del citato Ministero, delle»;
3) al comma 3, le parole: «Sono organi della Scuola il» sono sostituite dalle seguenti: «La Scuola è composta dal» e la parola: «il», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «dal»;
4) al comma 4, al quarto periodo, le parole: «, ne ha la rappresentanza legale» sono soppresse e, al quinto periodo, le parole: «d'intesa con il direttore generale di cui al comma 6 e» sono soppresse;
5) al comma 5, al secondo periodo, le parole: «tramite il direttore generale di cui al comma 6, cura l'esecuzione degli atti, predispone le convenzioni e svolge le attività di coordinamento istituzionale della Scuola» sono sostituite dalle seguenti: «avvalendosi della segreteria tecnica di cui al comma 6, predispone gli atti di competenza della Scuola»;
6) al comma 6:
6.1) il primo periodo è soppresso;
6.2) al secondo periodo, le parole: «Il direttore generale è» sono sostituite dalle seguenti: «A supporto della Scuola è posta una segreteria tecnica, coordinata da un direttore generale,» e le parole: «, con collocamento nella posizione di fuori ruolo» sono soppresse;
6.3) al quarto periodo, le parole: «Direzione generale» sono sostituite dalle seguenti: «segreteria tecnica»
6.4) dopo il quarto periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: «La segreteria tecnica opera in raccordo con il competente Dipartimento del Ministero dell'istruzione e del merito.»;
7) il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. Per garantire il funzionamento della segreteria tecnica a supporto della Scuola, la dotazione organica del Ministero dell'istruzione e del merito è incrementata di un dirigente di prima fascia, di un dirigente di seconda fascia e di dodici unità di personale da inquadrare nell'area dei funzionari del vigente contratto collettivo nazionale Comparto Funzioni Centrali, per il cui reclutamento il Ministero dell'istruzione e del merito, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate, procede utilizzando le graduatorie dei concorsi per funzionari di area III del Ministero medesimo. L'incarico di dirigente di seconda fascia è conferito ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001.»;
8) al comma 9:
8.1) al primo periodo, le parole: «2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «2 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.553.190 euro per l'anno 2024 e di 1.421.671 euro annui a decorrere dall'anno 2025»;
8.2) al secondo periodo le parole: «dal 2023» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2024» e le parole: «i fondi di cui alla Missione 4 - Componente 1 - Riforma 2.2 del PNRR» sono sostituite dalle seguenti: «corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito»;
b) all'articolo 16-ter, comma 2:
1) all'alinea, dopo le parole: «ne coordina,» sono inserite le seguenti: «in raccordo con il Ministero dell'istruzione e del merito,»;
2) alla lettera a), la parola: «accreditamento» è sostituita dalle seguenti: «definizione delle linee guida per l'accreditamento»;
c) l'allegato A è abrogato.
2. In sede di prima applicazione delle disposizioni introdotte dal comma 1, restano fermi gli atti già adottati e gli incarichi già conferiti ai sensi dell'articolo 16-bis, commi 4, 5 e 7, del
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono apportate le necessarie modifiche al decreto adottato ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 6, quinto periodo, del
Capo III
Disposizioni urgenti in materia di università e ricerca
Art. 17. Ulteriori misure per la semplificazione delle procedure in materia di alloggi e di residenze per studenti universitari in attuazione del PNRR
1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi della Missione 4, Componente 1, Riforma 1.7 - «Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti (M4C1-R 1.7-27-30)» del PNRR, alla
a) all'articolo 1-bis:
1) al comma 1, le parole «, per un importo pari a 660 milioni di euro,» sono soppresse.
2) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le risorse destinate ai sensi del comma 1 sono assegnate alle imprese, agli operatori economici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera l), dell'allegato I.1 al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36-, agli altri soggetti privati di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge e agli altri soggetti pubblici, sulla base delle proposte selezionate da una commissione istituita presso il Ministero dell'università e della ricerca, secondo le procedure definite dal decreto di cui al comma 7.»;
3) al comma 4, dopo il primo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: «È possibile erogare anticipatamente il contributo relativo ai primi tre anni di gestione dell'immobile, in un'unica soluzione, a fronte di idonea garanzia bancaria o assicurativa condizionata al rispetto del vincolo di destinazione nel periodo di riferimento del contributo di gestione.»;
4) al comma 11, dopo le parole: «Ai soggetti aggiudicatari ai sensi del comma 3» sono inserite le seguenti: «ovvero ai proprietari dei relativi immobili, ove non coincidenti con i primi, così come risultanti dalla domanda di partecipazione alle procedure per la presentazione delle proposte di intervento,»;
b) all'articolo 1-ter, comma 4, le parole: «dalle regioni» sono soppresse;
c) dopo l'articolo 1-ter è inserito il seguente:
«Art. 1 quater. (Semplificazioni in tema di cambi di destinazione d'uso degli immobili da destinare a residenze universitarie). - 1. Al fine di favorire la dotazione di alloggi e residenze per studenti mediante l'utilizzo del patrimonio edilizio esistente, nell'ambito della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del PNRR, è sempre ammesso il mutamento di destinazione d'uso funzionale all'impiego di tali immobili quali residenze universitarie anche in deroga alle eventuali prescrizioni e limitazioni previste dalle previsioni degli strumenti urbanistici.
2. Gli interventi connessi al mutamento della destinazione d'uso, di cui al comma 1, sono realizzabili mediante la segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) di cui all'articolo 19 della
3. Sugli edifici interessati dagli interventi di cui ai commi 1 e 2 permane un vincolo di destinazione funzionale per la durata prevista dal decreto di finanziamento, o comunque per una durata non inferiore a dodici anni.
4. Gli alloggi e le residenze per studenti, rientranti nell'ambito della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del PNRR, non sono assoggettati al reperimento di ulteriori aree per servizi di interesse generale, previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 1444 del 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e dalle disposizioni di legge regionale, nè sono soggetti al vincolo della dotazione minima obbligatoria dei parcheggi prevista dalla
5. Sono fatte salve le normative regionali e comunali che prevedono disposizioni di maggiore incentivazione e semplificazione nell'ambito della disciplina dei mutamenti di destinazione d'uso.
6. Qualora, a seguito del mutamento della destinazione d'uso di cui al comma 1 il valore della rendita catastale dell'immobile dovesse variare in aumento, tale incremento, nel periodo del finanziamento, non si applica ai fini della determinazione della tassazione sugli immobili, nonchè delle imposte ipotecarie e catastali.
7. Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al
8. Al fine di assicurare il monitoraggio degli immobili suscettibili di essere destinati a residenze universitarie, fino al 30 giugno 2026, le università statali comunicano al Ministro dell'università e della ricerca, che si esprime con parere entro sessanta giorni dalla ricezione, le ipotesi di acquisizione di diritti reali o di godimento su immobili aventi durata ultranovennale.».
d) dopo l'articolo 2, è aggiunto, in fine, il seguente:
«Art. 2 bis. (Disposizioni sulle risorse per gli alloggi e residenze per studenti universitari). - 1. Le somme destinate, a qualsiasi titolo, dal Ministero dell'università e della ricerca al finanziamento delle attività di cui alla presente legge non sono soggette ad esecuzione forzata e non sono oggetto di accantonamento. Gli atti di sequestro e di pignoramento afferenti ai fondi di cui alla presente legge sono nulli e la nullità è rilevabile d'ufficio.».
2. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 15 del
a) al comma 1, primo periodo, le parole: «destinati ad alloggi o residenze universitarie, oggetto di finanziamento, anche parziale,» sono sostituite dalle seguenti: «destinati ad alloggi o residenze universitarie, anche oggetto di finanziamento anche parziale,»;
b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Per accelerare la realizzazione di interventi necessari a destinare i beni immobili dello Stato a residenze e alloggi universitari, la Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, di cui all'articolo 1, commi da 162 a 170, della
2-ter. Per supportare e favorire la realizzazione di interventi necessari a destinare i beni immobili dello Stato a infrastrutture e laboratori di ricerca, la Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, di cui all'articolo 1, commi da 162 a 170, della
c) al comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Al fine di favorire lo sviluppo e l'efficienza della progettazione degli interventi di cui al comma 3, le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici, qualora siano soggetti attuatori, ovvero beneficiari di finanziamenti, nell'ambito delle misure del PNRR, possono avvalersi, previa convenzione e senza oneri diretti per i richiedenti, dei servizi di progettazione della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all'articolo 1, commi da 162 a 170, della
Art. 18. Disposizioni urgenti in materia di formazione superiore e ricerca
1. Al fine di garantire l'attuazione degli interventi previsti dalla Missione 4 - Componente 2 del PNRR, all'articolo 14 della
a) al comma 2, le parole: «ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Con il decreto di cui all'articolo 8, comma 2, della
2. All'articolo 14 del
a) al comma 1:
1) al primo periodo, le parole: «negli anni 2022 o precedenti» sono soppresse;
2) al terzo periodo, le parole: «, pari a 600 milioni di euro» sono soppresse;
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Ai medesimi fini di cui al comma 1, alle procedure ivi disciplinate possono accedere altresì i soggetti che:
a) hanno partecipato, in qualità di Principal Investigators, a bandi Starting grants o Consolidator grants dello European Research Council e, pur avendo ottenuto una valutazione eccellente (di livello A), non si sono collocati in posizione utile ai fini dell'accesso al finanziamento;
b) sono risultati vincitori di bandi relativi alle Azioni individuali Marie Skłodowska-Curie (MSCA).»;
c) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Ai soggetti selezionati nell'ambito delle procedure di cui ai commi 1, 1-bis, e 2 sono altresì assegnati fondi per lo svolgimento dei rispettivi progetti di ricerca, conformemente a quanto previsto dall'investimento 1.2 della Missione 4, Componente 2, e a quanto specificato nei relativi avvisi e limitatamente alle risorse disponibili sulla base del medesimo investimento 1.2.».
3. Al fine di conseguire il pieno raggiungimento degli obiettivi della riforma 1.1 della Missione 4 Componente 2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e di incentivare la mobilità reciproca tra università ed enti pubblici di ricerca, ai ricercatori, ai primi ricercatori e ai dirigenti di ricerca assunti tramite le procedure selettive di cui all'articolo 11, comma 3-ter del
Capo IV
Disposizioni urgenti in materia di sport
Art. 19. Disposizioni per l'attuazione della Misura 5 - Componente 2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore del PNRR in materia di sport e inclusione sociale
1. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi della Missione 5, Componente 2, investimento 3.1 «Sport e inclusione sociale» del PNRR, per gli interventi relativi all'impiantistica sportiva finanziati in tutto o in parte con fondi PNRR, il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri può autorizzare i soggetti attuatori all'utilizzo dei ribassi d'asta nell'ambito del medesimo intervento nel quale sono stati registrati, anche per fronteggiare l'incremento dei prezzi. Per gli interventi che abbiano avuto accesso alle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7, del
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, sulla base degli indirizzi dell'Autorità di governo competente in materia di sport, è autorizzato a riprogrammare le risorse afferenti alla misura del PNRR di cui al comma 1 e disponibili in seguito a revoche ovvero a rinunce da parte dei soggetti attuatori, per la realizzazione di nuove palestre pubbliche nei Comuni delle isole minori marine, ovvero per l'efficientamento energetico di impianti sportivi di proprietà pubblica destinati esclusivamente alla pratica di sport invernali, fermo restando il rispetto delle condizionalità e del cronoprogramma del PNRR.
Capo V
Disposizioni urgenti in materia di digitalizzazione
Art. 20. Modifiche al codice dell'amministrazione digitale
1. Al codice dell'amministrazione digitale di cui al
a) all'articolo 17, comma 1-septies, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «È fatta salva la facoltà di avvalersi, mediante apposite convenzioni e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del supporto di società in house.»;
b) all'articolo 50-ter, comma 7, le parole: «previsti dalla legislazione vigente» sono sostituite dalla seguente: «attivi»;
c) all'articolo 62:
1) dopo il comma 2-ter è inserito il seguente:
«2-quater. I dati relativi alle strade urbane e ai numeri civici contenuti nell'ANPR sono costantemente allineati con i medesimi dati resi disponibili dall'Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane (ANNCSU), di cui all'articolo 3 del
2) al comma 5, le parole: «a tal fine necessari e» sono sostituite dalle seguenti: «a tal fine necessari, o» e dopo le parole: «archivi informatizzati», sono inserite le seguenti: «opportunamente integrati con il codice identificativo univoco di cui al comma 3»;
d) l'articolo 64-ter è sostituito dal seguente:
«Articolo 64 ter. (Piattaforma di gestione deleghe). - 1. Il cittadino iscritto in ANPR può delegare l'accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni che richiedono identificazione informatica, a non più di due soggetti iscritti in ANPR, titolari dell'identità digitale di cui all'articolo 64, comma 2-quater, con livello di sicurezza almeno significativo.
2. La presentazione della delega avviene tramite la piattaforma di cui al comma 5, mediante una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, o recandosi presso gli uffici del comune di residenza. La delega è revocabile in ogni momento. Il delegante viene puntualmente informato dalla piattaforma di cui al comma 5, dell'esercizio della delega da parte del delegato.
3. Per i soggetti sottoposti alle forme di tutela previste dal codice civile nei casi di incapacità totale o parziale a provvedere ai propri interessi, il Ministero della giustizia rende disponibile alla piattaforma di cui al comma 5, per il tramite della piattaforma di cui all'articolo 50-ter, le informazioni, ove disponibili in formato digitale idoneo, relative alla qualifica di tutore, di curatore o di amministratore di sostegno del soggetto che richiede l'accesso ai servizi in rete quale rappresentante del soggetto tutelato.
4. I gestori di identità digitale, tramite la piattaforma di cui al comma 5, verificano l'esistenza di eventuali deleghe in capo al cittadino che effettua l'accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni.
5. Ai fini di cui al comma 1, l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. realizza, gestisce e cura la manutenzione della piattaforma per la gestione delle deleghe. L'accesso ai dati attraverso la piattaforma non modifica la disciplina relativa alla titolarità del trattamento, ferme restando le specifiche responsabilità ai sensi dell'articolo 28 del
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dell'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica, ove nominata, adottato di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, sono definiti le caratteristiche tecniche, l'architettura generale, i requisiti di sicurezza, le modalità di funzionamento della piattaforma di cui al comma 5, nonchè le tipologie di dati oggetto di trattamento e, in generale, le modalità e le procedure per assicurare il rispetto dell'articolo 5 del
7. Agli oneri derivanti dalla progettazione, realizzazione e graduale messa a disposizione della piattaforma di cui al comma 5, pari a 1.589.784 euro per l'anno 2024 ed a 3.070.216 euro per l'anno 2025, si provvede a valere sulle risorse assegnate, nell'ambito del Fondo complementare al PNRR, per l'Investimento 1.4 della Missione 1, Componente 1 di titolarità della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale.».
e) dopo l'articolo 64-ter è inserito il seguente:
«Art. 64 quater. (Sistema di portafoglio digitale italiano - Sistema IT-Wallet) - 1. Al fine di valorizzare e rafforzare l'interoperabilità tra le banche dati pubbliche attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) di cui all'articolo 50-ter, nonchè di favorire la diffusione e l'utilizzo di servizi in rete erogati da soggetti pubblici e privati, è istituito il Sistema di portafoglio digitale italiano (Sistema IT-Wallet).
2. Il Sistema IT-Wallet è costituito da una soluzione di portafoglio digitale pubblico (IT-Wallet pubblico), resa disponibile mediante il punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis, nonchè da soluzioni di portafoglio digitale private (IT-Wallet privato), rese disponibili dai soggetti privati interessati, previo accreditamento da parte dell'AgID, secondo le modalità di cui al comma 3.
3. Al fine di garantire la necessaria celere evoluzione del Sistema IT-Wallet, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dell'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica, ove nominata, adottato su proposta di AgID e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentite l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, per i profili di competenza, e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono approvate apposite linee guida. Le linee guida di cui al primo periodo, adottate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione periodicamente aggiornate, definiscono:
a) le caratteristiche tecniche e le modalità di adozione dell'IT-Wallet pubblico e delle soluzioni di IT-Wallet privato da parte di cittadini e imprese, nonchè la tipologia di servizi resi disponibili dalle soluzioni IT-Wallet;
b) le modalità di accreditamento presso l'AgID dei soggetti privati fornitori delle soluzioni IT- Wallet privato;
c) i servizi resi disponibili alle pubbliche amministrazioni e ai soggetti privati accreditati, sia in qualità di erogatori di servizi, sia in qualità di erogatori di attestazioni elettroniche relative a prerogative, caratteristiche, licenze o qualità di persone fisiche e giuridiche, per il tramite della piattaforma di cui all'articolo-50-ter;
d) gli standard tecnici adottati per garantire interoperabilità del Sistema IT-Wallet con le banche dati e i sistemi informativi della pubblica amministrazione e dei soggetti privati accreditati, inclusa la piattaforma di cui all'articolo 50-ter, anche al fine di garantire la compatibilità dell'IT-Wallet pubblico e delle soluzioni di IT-Wallet privato con precedenti sistemi di identità digitale e con i relativi sistemi di autenticazione per l'accesso in rete già predisposti;
e) le misure da adottare sul piano tecnico e organizzativo per assicurare livelli di affidabilità, disponibilità e sicurezza adeguati al Sistema IT-Wallet;
f) le modalità per la messa a disposizione del codice sorgente di tutte le componenti dell'IT- Wallet pubblico e delle soluzioni di IT-Wallet privato, ai sensi dell'articolo 69.
4. La società di cui all'articolo 8, comma 2, del
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dell'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica, ove nominata, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali per gli aspetti di competenza, sono definiti:
a) i compiti e le funzioni attribuiti a ciascuna delle società di cui al comma 4;
b) la data a decorrere dalla quale l'IT-Wallet pubblico è reso disponibile, nonchè il termine entro il quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, sono tenuti a rendere disponibili i dati e i documenti relativi a prerogative, caratteristiche, licenze o qualità di persone fisiche e giuridiche sotto forma di attestazioni elettroniche ovvero a rendere disponibili i dati e i documenti per la generazione di attestazioni elettroniche, nonchè ad avvalersi delle attestazioni elettroniche presenti nelle istanze e nelle dichiarazioni formulate nei loro confronti con esenzione dei controlli di cui al capo V del
c) la data a decorrere dalla quale i soggetti privati accreditati possono rendere disponibili soluzioni di IT-Wallet privato;
d) al fine di concorrere alla sostenibilità economica del Sistema IT-Wallet a regime e ferma restando la gratuità dell'emissione dell'IT-Wallet pubblico per cittadini e imprese, la tipologia di servizi che possono essere oggetto di remunerazione da parte del titolare del Wallet e dei soggetti privati accreditati in qualità di erogatori di servizi, incluse le relative indicazioni di costo.
6. Agli oneri derivanti dalla progettazione, realizzazione e graduale messa a disposizione dell'infrastruttura tecnologica per l'attuazione del Sistema IT-Wallet, di cui al comma 4, pari a complessivi 102 milioni di euro per gli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede quanto a 69 milioni a valere sulle risorse assegnate per l'Investimento 1.3 "Dati e interoperabilità" della Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura", Componente 1 "Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA" del PNRR, quanto a 33 milioni a valere sul Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione di cui all'articolo 239 del
7. Nelle more della piena funzionalità del Sistema IT Wallet, sono rese disponibili, a richiesta, attraverso il punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis, le versioni digitali della Tessera sanitaria - Tessera europea di assicurazione di malattia (TS/TEAM), della patente di guida mobile e della Carta europea della disabilità. La verifica di validità di tali versioni digitali è consentita, anche a soggetti terzi, mediante funzionalità rese disponibili dal punto di accesso telematico. La versione digitale della TS/TEAM è disponibile secondo le modalità previste dal
2. Al fine di popolare l'Anagrafe nazionale dell'istruzione superiore (ANIS) di cui all'articolo 62-quinquies del Codice dell'amministrazione digitale di cui al
3. Ai fini del rafforzamento dell'interoperabilità tra le banche dati pubbliche e di valorizzazione della Piattaforma Digitale Nazionale Dati di cui all'articolo 50-ter del
4. All'articolo 8, comma 2, del
5. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal PNRR nella Missione 1, Componente 1 - "Digitalizzazione, innovazione e sicurezza PA", all'articolo 4, comma 1, alinea, del
Art. 21. Misure in materia di digitalizzazione e dematerializzazione documentale delle pubbliche amministrazioni
1. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione dei processi di dematerializzazione e digitalizzazione documentale delle pubbliche amministrazioni connessi agli obiettivi di cui al
2. A valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 1, del
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. può avvalersi, sulla base di un'apposita convenzione, di concessionari di pubblici servizi, ivi incluse società da questi controllate, che siano, anche in relazione al relativo gruppo societario, dotati di infrastrutture fisiche e digitali già operative e capillari su tutto il territorio nazionale, e di piattaforme tecnologiche integrate caratterizzate da elevati livelli di sicurezza informatica, che siano, anche in relazione a società da questi controllate, Identity Provider e abbiano la qualifica di Certification Authority accreditata dall'Agenzia per l'Italia digitale, con esperienza pluriennale nella ricezione, digitalizzazione e gestione delle istanze e dichiarazioni alla pubblica amministrazione.
Capo VI
Disposizioni urgenti in materia di giustizia
Art. 22. Disposizioni urgenti in materia di personale
1. Al
a) all'articolo 11:
1) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «o titoli equipollenti o equiparati» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «ovvero deve aver conseguito i titoli di studio anzidetti entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del bando di concorso semprechè alla suddetta data avesse superato l'ultimo esame previsto dal corso di laurea»;
2) al comma 4:
2.1) all'alinea, le parole «l'intero periodo sempre presso la sede di prima assegnazione» sono sostituite dalle seguenti: «almeno due anni consecutivi»;
2.2) alla lettera d) il segno di interpunzione «.» è sostituito dal seguente: «;»;
2.3) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
«d-bis) costituisce titolo di preferenza, a parità di titoli e di merito, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al
b) all'articolo 14:
1) al comma 11, terzo periodo, le parole: «per uno solo dei distretti» sono sostituite dalle seguenti: «per una o più sedi dei distretti»;
2) dopo il comma 12-ter è inserito il seguente: «12-quater. Se il lavoratore assunto a tempo determinato alle dipendenze del Ministero della giustizia ai sensi degli articoli 11 e 13 risulta vincitore di un concorso indetto per l'assunzione a tempo indeterminato alle dipendenze di una pubblica amministrazione diversa dal Ministero della giustizia, la data di immissione in ruolo può essere differita fino al termine del rapporto a tempo determinato e non oltre il 30 giugno 2026, previo assenso di tale amministrazione e del lavoratore interessato.»;
c) dopo l'articolo 16, è inserito il seguente:
«Art. 16 bis. (Stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato). - 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 20 del
2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 20 del
2. Al fine di dare attuazione alle disposizioni previste dall'articolo 13, comma 2, del
3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numeri 2.1) e 2.3), si applicano anche agli addetti all'ufficio per il processo in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Per l'espletamento delle procedure concorsuali relative alle assunzioni dei profili professionali di cui all'articolo 11 del
5. All'articolo 67 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al
a) al comma 2, dopo le parole: «analisi e comparazione della grafia» è inserita la seguente: «, trascrizione,»;
b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
«5-bis. Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono stabilite le ulteriori categorie dell'albo e i settori di specializzazione di ciascuna categoria.».
6. Nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 67, comma 5-bis, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con
7. In attuazione delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6, con provvedimento del responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia sono aggiornate le specifiche tecniche previste dall'articolo 16-novies del
Art. 23. Incentivi per gli uffici giudiziari per il conseguimento degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza
1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi stabiliti dal PNRR il Ministero della giustizia rileva, per ciascun ufficio giudiziario, la percentuale di riduzione dei procedimenti civili pendenti per ciascuna delle annualità di attuazione del PNRR e procede all'individuazione dei corrispondenti obiettivi annuali.
2. Per ciascuno degli anni 2024 e 2025 il Ministero della Giustizia può individuare una quota delle risorse di cui all'investimento M1C1 - 1.8. del PNRR, comprensiva degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione, da destinare all'incremento del Fondo risorse decentrate del personale amministrativo del Ministero della Giustizia.
3. Le risorse di cui al comma 2 sono corrisposte al personale amministrativo degli uffici giudiziari che riducono i procedimenti civili pendenti, in relazione al grado di conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 e sulla base dei criteri previsti dalla contrattazione integrativa, nel limite del 15 per cento del trattamento economico individuale complessivo lordo annuo. L'eventuale quota di risorse non attribuibile al personale in base ai predetti criteri è versata dal Ministero della giustizia in favore dei conti correnti di tesoreria di cui all'articolo 1, comma 1038, della
4. La quota parte di risorse individuate dal Ministero della Giustizia per le finalità di cui al comma 2 sono versate, negli anni 2024 e 2025, dai conti correnti di tesoreria di cui all'articolo 1, comma 1038, della
Art. 24. Disposizioni in materia reclutamento dei magistrati tributari
1. All'articolo 1 della
«10-bis. Nell'ambito delle facoltà assunzionali dei magistrati tributari previste dal comma 10, per l'anno 2024, e in deroga agli articoli 4 e seguenti del
a) i giudici tributari presenti nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della
b) i magistrati ordinari, militari, amministrativi e contabili;
c) i procuratori e gli avvocati dello Stato;
d) i candidati diversamente abili con percentuale di invalidità pari o superiore all'80 per cento, in base all'articolo 20, comma 2-bis, della
10-ter. La prova scritta di cui al comma 10-bis, consiste nello svolgimento di due elaborati tra i tre indicati dall'articolo 4, comma 3, del
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, bandisce la procedura concorsuale di cui al all'articolo 1, commi 10-bis e 10-ter, della
Art. 25. Disposizioni in materia di pignoramento di crediti verso terzi
1. Al codice di procedura civile, di cui al
a) all'articolo 546, primo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Dal giorno in cui gli è notificato l'atto previsto nell'articolo 543, il terzo è soggetto agli obblighi che la legge impone al custode relativamente alle cose e alle somme da lui dovute, nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato di 1.000,00 euro per i crediti fino a 1.100,00 euro, di 1.600,00 euro per i crediti da 1.100,01 euro fino a 3.200,00 euro e della metà per i crediti superiori a 3.200,00 euro.»;
b) dopo l'articolo 551, è inserito il seguente:
«Art. 551 bis. (Efficacia del pignoramento di crediti del debitore verso terzi). - Salvo che sia già stata pronunciata l'ordinanza di assegnazione delle somme o sia già intervenuta l'estinzione o la chiusura anticipata del processo esecutivo, il pignoramento di crediti del debitore verso terzi perde efficacia decorsi dieci anni dalla notifica al terzo del pignoramento o della dichiarazione di interesse di cui al secondo comma.
Al fine di conservare l'efficacia del pignoramento, nei due anni antecedenti alla scadenza del termine decennale di cui al primo comma il creditore pignorante o il creditore intervenuto a norma dell'articolo 525 può notificare a tutte le parti e al terzo una dichiarazione di interesse al mantenimento del vincolo pignoratizio. La dichiarazione contiene l'indicazione della data di notifica del pignoramento, dell'ufficio giudiziario innanzi al quale è pendente la procedura esecutiva, delle parti, del titolo esecutivo e del numero di ruolo della procedura, nonchè l'attestazione che il credito persiste. Se la dichiarazione di interesse è notificata dal creditore intervenuto, la stessa contiene anche la data di deposito dell'atto di intervento. La dichiarazione di interesse è depositata nel fascicolo dell'esecuzione, a pena di inefficacia della stessa, entro dieci giorni dall'ultima notifica. Se il pignoramento è eseguito nei confronti di più terzi, l'inefficacia del medesimo si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificata e depositata la dichiarazione di interesse.
In mancanza della notifica della dichiarazione di interesse di cui al secondo comma, il terzo è liberato dagli obblighi previsti dall'articolo 546 decorsi sei mesi dalla scadenza del termine di efficacia del pignoramento previsto dal primo comma.
Il processo esecutivo si estingue di diritto decorsi dieci anni dalla notifica al terzo del pignoramento o della successiva dichiarazione di interesse o, se i terzi sono più, dall'ultima delle notifiche ai medesimi.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche se l'esecuzione è sospesa.»;
c) all'articolo 553:
1) al primo comma, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «La notifica dell'ordinanza di assegnazione è accompagnata da una dichiarazione nella quale il creditore indica al terzo i dati necessari per provvedere al pagamento previsti dall'articolo 169-septies delle disposizioni per l'attuazione del presente codice. L'obbligo di pagamento decorre, per il terzo, dalla notifica dell'ordinanza di assegnazione e della dichiarazione di cui al secondo periodo.»;
2) dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti: «I crediti assegnati cessano di produrre interessi nei confronti del debitore e del terzo se l'ordinanza di assegnazione non è notificata al terzo entro novanta giorni dalla sua pronuncia o dalla sua comunicazione, unitamente alla dichiarazione di cui al primo comma, secondo periodo. Gli interessi riprendono a decorrere dalla data della notifica dell'ordinanza e della dichiarazione.
L'ordinanza di assegnazione, pronunciata entro il termine previsto dall'articolo 551-bis, primo comma, diventa inefficace se non è notificata al terzo entro i sei mesi successivi alla scadenza del medesimo termine di cui all'articolo 551-bis, primo comma.
Fermo quanto previsto dal primo comma, terzo periodo, l'ordinanza di assegnazione è comunicata dalla cancelleria ai terzi pignorati i cui indirizzi di posta elettronica certificata risultano dai pubblici elenchi o che hanno eletto domicilio digitale speciale ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 4-quinquies, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.»;
d) all'articolo 630, secondo comma, al secondo periodo, dopo le parole: «a cura del cancelliere», sono inserite le seguenti: «alle parti,» e dopo le parole: «fuori dall'udienza», sono inserite le seguenti: «e, in ogni caso, ai terzi pignorati i cui indirizzi di posta elettronica certificata risultano dai pubblici elenchi o che hanno eletto domicilio digitale speciale ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 4-quinquies, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.».
2. Alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, di cui al
a) all'articolo 36 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Il terzo pignorato può accedere al fascicolo senza necessità di autorizzazione del giudice.»;
b) al Titolo IV, alla rubrica del Capo II dopo la parola: «mobiliare», sono aggiunte le seguenti: «e presso terzi»;
c) dopo l'articolo 169-sexies è inserito il seguente:
«Art. 169 septies. Informazioni necessarie al pagamento dei crediti assegnati - La dichiarazione prevista dall'articolo 553, primo comma, del codice contiene le seguenti informazioni:
1) il numero di ruolo della procedura, l'indicazione del titolo esecutivo, i dati anagrafici e il codice fiscale del creditore e, se diverso, anche del destinatario del pagamento;
2) l'importo dovuto, comprensivo del dettaglio degli interessi, degli accessori e delle spese;
3) l'identificativo del conto di pagamento ovvero l'indicazione di altra modalità di esecuzione del pagamento.».
3. L'articolo 551-bis del codice di procedura civile, introdotto dal comma 1, lettera b), si applica anche alle procedure esecutive pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il pignoramento di crediti presso terzi pendente da almeno otto anni alla data di entrata in vigore del presente decreto perde efficacia se il creditore procedente o il creditore intervenuto non procedono alla notifica della dichiarazione di interesse al mantenimento del vincolo pignoratizio entro il termine di due anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto.
4. I crediti già assegnati ai sensi dell'articolo 553 del codice di procedura civile alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano di produrre interessi se l'ordinanza di assegnazione, che non sia stata antecedentemente notificata, non è notificata al terzo entro novanta giorni dalla data medesima unitamente alla dichiarazione di cui all'articolo 553, primo comma, secondo periodo, introdotto dal presente decreto. Gli interessi riprendono a decorrere dalla data della notifica dell'ordinanza e della dichiarazione.
5. Se, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono decorsi almeno otto anni dalla notifica al terzo del pignoramento ed è stata pronunciata ordinanza di assegnazione, quest'ultima perde efficacia se non è notificata nel termine di due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e il terzo è liberato dagli obblighi previsti dall'articolo 546 del codice di procedura civile.
Art. 26. Modifiche al
1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al
a) all'articolo 2, comma 1:
1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) "casellario giudiziale" è la base dati di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 60 del
2) alle lettere a-bis), b), c) e d) le parole «l'insieme dei dati relativi a» sono sostituite dalle seguenti: «la base dati ai sensi dell'articolo 50-ter del
3) la lettera p) è sostituita dalla seguente:
«p) "ufficio centrale" è l'ufficio presso la direzione generale degli affari interni del dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia;»;
4) dopo la lettera p-bis) è inserita la seguente:
«p-ter) «DGSIA» è la Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati del Dipartimento per la transizione digitale, l'analisi statistica e le politiche di coesione del Ministero della giustizia;»;
5) alla lettera q), il segno di interpunzione: «.» è sostituito dal seguente: «;»;
6) dopo la lettera q) è aggiunta la seguente:
«q-bis) «PDND» è la Piattaforma Digitale Nazionale Dati, di cui all'articolo 50-ter del
b) all'articolo 28, comma 6, lettera b), dopo le parole «nelle more» sono inserite le seguenti: «dell'accreditamento alla PDND,»;
c) all'articolo 39, comma 1, dopo la parola: «avviene» sono inserite le seguenti: «mediante accreditamento alla PDND. Nelle more dell'accreditamento alla PDND, la consultazione avviene»;
d) all'articolo 42:
1) al comma 1, le parole da: «decreto dirigenziale» a: «dati personali» sono sostituite dalle seguenti: «provvedimento del Direttore generale della DGSIA, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale»;
2) al comma 1-bis, dopo le parole: «dati personali» sono aggiunte le seguenti: «e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale»;
e) dopo l'articolo 42, è aggiunto il seguente:
«Art. 42 bis. (Gestione del sistema informatico). - 1. Il sistema informatico è gestito dalla DGSIA.
2. Ferme restando le competenze dell'Ufficio del casellario centrale, la DGSIA:
a) raccoglie e conserva i dati immessi nel sistema del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, trattando separatamente quelli delle iscrizioni relative ai minorenni;
b) raccoglie e conserva i dati immessi nell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e nell'anagrafe dei carichi pendenti delle sanzioni amministrative dipendenti da reato;
c) conserva i dati raccolti adottando le più idonee modalità tecniche al fine di consentirne l'immediato utilizzo per la reintegrazione di quelli eventualmente andati persi;
d) conserva a fini statistici, in modo anonimo, i dati eliminati;
e) gestisce le modalità tecniche di funzionamento del sistema di cui all'articolo 42, relative all'iscrizione, eliminazione, scambio, trasmissione e conservazione dei dati nelle procedure degli e tra gli uffici;
f) adotta le iniziative tecniche necessarie per garantire il pieno svolgimento delle funzioni del casellario giudiziale, del casellario dei carichi pendenti, dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, dell'anagrafe dei carichi pendenti delle sanzioni amministrative dipendenti da reato;
g) assicura l'accreditamento alla PDND della base dati del casellario giudiziale, dei carichi pendenti, dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, dell'anagrafe dei carichi pendenti delle sanzioni amministrative dipendenti da reato.»;
f) all'articolo 43, comma 1, le parole da: «con decreto dirigenziale» a: «le tecnologie,» sono sostituite dalle seguenti: «con provvedimento del Direttore generale della DGSIA, di intesa con il Ministero dell'interno, sentiti la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale».
Art. 27. Modifiche al
1. Al
a) all'articolo 92:
1) al comma 1, le parole: «di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del 31 dicembre 2023»;
2) al comma 2, le parole: «nell'ultimo quinquennio» sono sostituite dalle seguenti: «nel quinquennio precedente il 31 dicembre 2023» e le parole: «di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del 31 dicembre 2023».
b) all'articolo 93, comma 1, le parole: «di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del 31 dicembre 2023».
Capo VII
Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture e trasporti
Art. 28. Disposizioni per la realizzazione degli interventi ferroviari finanziati dal PNRR
1. Nelle more dell'aggiornamento, secondo le modalità di cui all'articolo 15, comma 2-bis, del
Capo VIII
Disposizioni urgenti in materia di lavoro
Art. 29. Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare
1. All'articolo 1, comma 1175, della
a) le parole: «fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonchè» sono sostituite dalle seguenti: «all'assenza di violazioni nelle predette materie, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonchè di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonchè»;
b) dopo il comma 1175 è inserito il seguente:
«1175 bis. Resta fermo il diritto ai benefici di cui al comma 1175 in caso di successiva regolarizzazione degli obblighi contributivi ed assicurativi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, nonchè delle violazioni accertate di cui al medesimo comma 1175, entro i termini indicati dagli organi di vigilanza sulla base delle specifiche disposizioni di legge. In relazione alle violazioni amministrative che non possono essere oggetto di regolarizzazione, il recupero dei benefici erogati non può essere superiore al doppio dell'importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione.».
2. All'articolo 29 del
a) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Al personale impiegato nell'appalto di opere o servizi e nell'eventuale subappalto è corrisposto un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale maggiormente applicato nel settore e per la zona il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto.»;
b) al comma 2, dopo il secondo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: «Il presente comma si applica anche nelle ipotesi dell'utilizzatore che ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro nei casi di cui all'articolo 18, comma 2, nonchè ai casi di appalto e di distacco di cui all'articolo 18, comma 5-bis.».
3. All'articolo 1, comma 445, della
4. All'articolo 18, del
a) al comma 1:
1) il primo periodo è sostituito dal seguente: «L'esercizio non autorizzato delle attività di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), è punito con la pena dell'arresto fino a un mese o dell'ammenda di euro 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro.»;
2) il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Se non vi è scopo di lucro, la pena è dell'arresto fino a due mesi o dell'ammenda da euro 600 a euro 3.000.»;
3) il sesto periodo è sostituito dal seguente: «L'esercizio non autorizzato delle attività di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), è punito con la pena dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda da euro 900 ad euro 4.500»;
4) il settimo periodo è sostituito dal seguente: «Se non vi è scopo di lucro, la pena è dell'arresto fino a quarantacinque giorni o dell'ammenda da euro 300 a euro 1.500.»;
b) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Nei confronti dell'utilizzatore che ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), ovvero da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), o comunque al di fuori dei limiti ivi previsti, si applica la pena dell'arresto fino a un mese o dell'ammenda di euro 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione.»;
c) al comma 5-bis, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Nei casi di appalto privo dei requisiti di cui all'articolo 29, comma 1, e di distacco privo dei requisiti di cui all'articolo 30, comma 1, l'utilizzatore e il somministratore sono puniti con la pena dell'arresto fino a un mese o dell'ammenda di euro 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione.»;
d) dopo il comma 5-bis, sono inseriti i seguenti:
1) «5-ter. Quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore, il somministratore e l'utilizzatore sono puniti con la pena dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda di euro 100 per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione.»;
2) «5-quater. Gli importi delle sanzioni previste dal presente articolo sono aumentati del venti per cento ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni penali per i medesimi illeciti.»;
3) «5-quinquies. L'importo delle sanzioni previste dal presente articolo non può, in ogni caso, essere inferiore a euro 5.000 nè superiore a euro 50.000».
4) «5-sexies. Il venti per cento dell'importo delle somme versate in sede amministrativa, ai sensi dell'articolo 15 del
5. L'articolo 38-bis del
6. All'articolo 1 della
7. All'esito di accertamenti ispettivi in materia di lavoro e di legislazione sociale, ivi compresa la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in caso non emergano violazioni o irregolarità, l'Ispettorato nazionale del lavoro rilascia un attestato e iscrive, previo assenso, il datore di lavoro in un apposito elenco informatico consultabile pubblicamente, tramite il sito istituzionale del medesimo Ispettorato, e denominato «Lista di conformità INL». L'iscrizione nell'elenco informatico di cui al primo periodo è effettuata nel rispetto delle disposizioni di cui al
8. I datori di lavoro, cui è stato rilasciato l'attestato di cui al comma 7, non sono sottoposti, per un periodo di dodici mesi dalla data di iscrizione, ad ulteriori verifiche da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro nelle materie oggetto degli accertamenti, fatte salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le eventuali richieste di intervento, nonchè le attività di indagine disposte dalla Procura della Repubblica.
9. In caso di violazioni o irregolarità accertate attraverso elementi di prova successivamente acquisti dagli organi di vigilanza, l'Ispettorato nazionale del lavoro provvede alla cancellazione del datore di lavoro dalla Lista di conformità INL.
10. Nell'ambito degli appalti pubblici e privati di realizzazione dei lavori edili, prima di procedere al saldo finale dei lavori, il responsabile del progetto, negli appalti pubblici, e il committente, negli appalti privati, verificano la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva, nei casi e secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previsto dall'articolo 8, comma 10 - bis, del
11. Negli appalti pubblici di valore complessivo pari o superiore a 150.000 euro, fermi restando i profili di responsabilità amministrativo-contabile, l'avvenuto versamento del saldo finale da parte del responsabile del progetto in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori, è considerato dalla stazione appaltante ai fini della valutazione della performance dello stesso. L'esito dell'accertamento della violazione di cui al primo periodo è comunicato all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), anche ai fini dell'esercizio dei poteri ad essa attribuiti ai sensi dell'articolo 222, comma 3, lettera b), del codice dei contratti pubblici, di cui al
12. Negli appalti privati di valore complessivo pari o superiore a 500.000 euro, il versamento del saldo finale, in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori, comporta la sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 5.000 a carico del committente.
13. All'accertamento della violazione di cui ai commi 11 e 12, nonchè, nel caso di appalti privati, all'irrogazione delle relative sanzioni provvedono gli organi di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale, ferme restando le rispettive competenze previste a legislazione vigente, anche sulla base di segnalazioni di enti pubblici e privati.
14. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 13, si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
15. Al fine di promuovere il miglioramento, anche in via progressiva, del livello qualitativo e quantitativo delle prestazioni di lavoro, di cura e di assistenza in favore delle persone anziane non autosufficienti e a favorire la regolarizzazione del lavoro di cura prestato al domicilio della persona non autosufficiente, a decorrere dalla data che sarà comunicata dall'INPS a conclusione delle procedure di ammissione a finanziamento sul Programma Nazionale Giovani, Donne e Lavoro 2021-2027 previste dal comma 18 e fino al 31 dicembre 2025, in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico con mansioni di assistente a soggetti anziani, con una età anagrafica di almeno ottanta anni, già titolari dell'indennità di accompagnamento, di cui all'articolo 1, primo comma, della
16. Il datore di lavoro destinatario della prestazione di cui al comma 15 deve possedere un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria, ai sensi dell'articolo 6 del
17. Il beneficio non spetta nel caso in cui tra il medesimo lavoratore e il medesimo datore di lavoro o persona del suo nucleo familiare sia cessato un rapporto di lavoro domestico con mansioni di assistente a soggetti anziani da meno di sei mesi, nonchè in caso di assunzione di parenti o affini, salvo che il rapporto abbia ad oggetto lo svolgimento delle mansioni di cui all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, numeri da 1 a 5, del
18. L'esonero contributivo di cui ai commi da 15 a 17 è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024, 39,9 milioni di euro per l'anno 2025, 58,8 milioni di euro per l'anno 2026, 27,9 milioni di euro per l'anno 2027 e di 0,6 milioni di euro per l'anno 2028 , a valere sul programma nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027, subordinatamente alla modifica del Programma ed all'ammissione della misura al finanziamento, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità allo stesso applicabili. L'INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate contributive derivanti dai commi da 15 a 17 e qualora, anche in via prospettica, emerga il raggiungimento del limite di spesa indicato al primo periodo il medesimo Istituto non prende in considerazione ulteriori domande per l'accesso ai benefici contributivi di cui ai predetti commi.
19. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto al lavoro sommerso e di vigilanza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro al
a) l'articolo 27 è sostituito dal seguente:
«Art. 27 (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti). - 1. A far data dal 1° ottobre 2024 e all'esito della integrazione del portale di cui al comma 9, sono tenuti al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a). La patente è rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti da parte del responsabile legale dell'impresa o del lavoratore autonomo richiedente:
a) iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;
b) adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell'impresa, degli obblighi formativi di cui all'articolo 37;
c) adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;
d) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);
e) possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
f) possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF).
2. Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività di cui al Titolo IV, salva diversa comunicazione notificata dalla competente sede dell'Ispettorato del lavoro.
3. La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e consente ai soggetti di cui al comma 1 di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), con una dotazione pari o superiore a quindici crediti.
4. La patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze degli accertamenti e dei conseguenti provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell'impresa o del lavoratore autonomo:
a) accertamento delle violazioni di cui all'Allegato I: dieci crediti;
b) accertamento delle violazioni che espongono i lavoratori ai rischi indicati nell'Allegato XI: sette crediti;
c) provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 3, commi 3 e seguenti, del
d) riconoscimento della responsabilità datoriale di un infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata:
1) la morte: venti crediti;
2) un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale: quindici crediti;
3) un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di quaranta giorni: dieci crediti.
5. Nei casi di infortuni da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, la competente sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo di dodici mesi. L'ispettorato nazionale del lavoro definisce i criteri, le procedure e i termini del provvedimento di sospensione. Ciascun provvedimento di cui al comma 4 e al presente comma riporta i crediti decurtati. Gli atti ed i provvedimenti emanati in relazione al medesimo accertamento ispettivo non possono nel complesso comportare una decurtazione superiore a venti crediti.
6. L'amministrazione che ha formato gli atti e i provvedimenti definitivi di cui ai commi 4 e 5 ne dà notizia, entro trenta giorni dalla notifica ai destinatari, anche alla competente sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, la quale procede entro trenta giorni dalla comunicazione alla decurtazione dei crediti.
7. I crediti decurtati possono essere reintegrati a seguito della frequenza, da parte del soggetto nei confronti del quale è stato emanato uno dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, dei corsi di cui all'articolo 37, comma 7. Ciascun corso consente di riacquistare cinque crediti, a condizione della trasmissione di copia del relativo attestato di frequenza alla competente sede dell'Ispettorato nazionale del lavoro. I crediti riacquistati ai sensi del presente comma non possono superare complessivamente il numero di quindici. Trascorsi due anni dalla notifica degli atti e dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, previa trasmissione alla competente sede dell'Ispettorato nazionale del lavoro di copia dell'attestato di frequenza di uno dei corsi di cui al presente comma, la patente è incrementata di un credito per ciascun anno successivo al secondo, sino ad un massimo di dieci crediti, qualora l'impresa o il lavoratore autonomo non siano stati destinatari di ulteriori atti o provvedimenti di cui ai commi 4 e 5. Il punteggio è inoltre incrementato di cinque crediti in relazione alle imprese che adottano i modelli di organizzazione e di gestione di cui all'articolo 30.
8. Una dotazione inferiore a quindici crediti della patente non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), fatto salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso al momento dell'ultima decurtazione dei crediti nonchè gli effetti dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 14. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 e con riferimento al completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso al momento dell'ultima decurtazione dei crediti, l'attività in cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), da parte di una impresa o un lavoratore autonomo privi della patente o in possesso di una patente recante un punteggio inferiore a quindici crediti comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da euro 6.000 ad euro 12.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all'articolo 301-bis e l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici, di cui al
9. Le informazioni relative alla patente confluiscono in un'apposita sezione del portale nazionale del sommerso di cui all'articolo 19 del
10. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 possono essere estese ad altri ambiti di attività individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base di quanto previsto da uno o più accordi stipulati a livello nazionale dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative.
11. Non sono tenute al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese in possesso dell'attestato di qualificazione SOA di cui all'articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.»;
b) all'articolo 90, comma 9:
1) dopo la lettera b) è inserita la seguente:
«b-bis) verifica il possesso della patente di cui all'articolo 27 nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 27, dell'attestato di qualificazione SOA;»;
2) alla lettera c), le parole: «alle lettere a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «alle lettere a), b) e b-bis);»;
c) all'articolo 157, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro per la violazione degli articoli 90, commi 7, 9, lettere b-bis) e c), e 101, comma 1, primo periodo.».
20. Gli oneri derivanti dal comma 19, pari ad euro 3.250.000 per il 2024 ed euro 2.500.000 a partire dal 2025, sono a carico del bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro. A partire dall'anno 2025 per il medesimo Ispettorato sono conseguentemente elevati nella misura di 2.500.000 euro i limiti di spesa di cui all'articolo 1, comma 591, della
Art. 30. Misure per il rafforzamento dell'attività di accertamento e di contrasto delle violazioni in ambito contributivo
1. Al fine di dare attuazione alla linea II della Missione 5, Componente 1, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza relativa alla introduzione di misure dirette e indirette per trasformare il lavoro sommerso in lavoro regolare rendendo maggiormente vantaggioso operare nell'economia regolare, a decorrere dal 1° settembre 2024, all'articolo 116, comma 8, della
a) alla lettera a), dopo le parole «maggiorato di 5,5 punti;» sono aggiunte le seguenti: «se il pagamento dei contributi o premi è effettuato entro centoventi giorni, in unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, la maggiorazione non trova applicazione;»;
b) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) in caso di evasione connessa a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero, poste in essere con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi mediante l'occultamento di rapporti di lavoro in essere, retribuzioni erogate o redditi prodotti, ovvero di fatti o notizie rilevanti per la determinazione dell'obbligo contributivo, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento, fermo restando che la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Se la denuncia della situazione debitoria è effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile pari, in ragione d'anno, al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, se il versamento in unica soluzione dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia. Il tasso ufficiale di riferimento è maggiorato di 7,5 punti, se il versamento in unica soluzione dei contributi o premi è effettuato entro novanta giorni dalla denuncia. La sanzione civile non può, in ogni caso, essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge. In caso di pagamento in forma rateale, l'applicazione della misura di cui al secondo e terzo periodo è subordinata al versamento della prima rata. Si applicano le disposizioni dall'articolo 2, comma 11, del
c) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: «b-bis) in caso di situazione debitoria rilevata d'ufficio dagli Enti impositori ovvero a seguito di verifiche ispettive, al versamento della sanzione civile di cui al primo periodo delle lettere a) e b) nella misura del 50 per cento, se il pagamento dei contributi e premi è effettuato, in unica soluzione, entro trenta giorni dalla notifica della contestazione. In caso di pagamento in forma rateale, l'applicazione della misura di cui al primo periodo è subordinata al versamento della prima rata. Si applicano le disposizioni dall'articolo 2, comma 11, del
2. A decorrere dal 1° settembre 2024, all'articolo 116, comma 10, della
3. All'articolo 116, comma 15, della
a) all'alinea, le parole: «Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'economia e delle finanze» e le parole: «nei seguenti casi» sono sostituite dalle seguenti: «in caso di»;
b) alla lettera a), le parole: «nei casi di mancato e ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da» sono soppresse;
c) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale per i quali siano stati adottati i provvedimenti di concessione del trattamento di integrazione salariale straordinario e comunque in tutti i casi di crisi che presentino particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore e che rendono probabile l'insolvenza.».
4. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono l'applicazione di regimi sanzionatori più favorevoli per il contribuente rispetto a quelli previsti dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.
5. Al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), anche in termini preventivi rispetto alle scadenze contributive, finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare l'assolvimento degli obblighi contributivi e favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili, a decorrere dal 1° settembre 2024 l'INPS mette a disposizione del contribuente ovvero del suo intermediario gli elementi e le informazioni in suo possesso riferibili allo stesso contribuente, acquisiti direttamente o pervenuti da terzi, relativi ai rapporti di lavoro, agli imponibili e agli elementi rilevanti ai fini della determinazione degli obblighi contributivi. Il contribuente può segnalare all'INPS eventuali fatti, elementi e circostanze da quest'ultimo non conosciuti.
6. Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'INPS, assunta con la maggioranza assoluta dei componenti in carica, sono individuati i criteri e le modalità con cui gli elementi e le informazioni di cui al comma 5 sono messi a disposizione del contribuente e sono indicate, altresì, le fonti informative, la tipologia di informazioni da fornire al contribuente, le fattispecie di esclusione, i criteri, le modalità e i termini di comunicazione tra quest'ultimo e l'amministrazione, assicurate anche a distanza mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici, nonchè i livelli di assistenza e i rimedi per la regolarizzazione di eventuali inadempimenti contributivi. La deliberazione di cui al presente comma entra in vigore dopo l'approvazione da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi nel termine di sessanta giorni dalla data del ricevimento.
7. La regolarizzazione degli inadempimenti contributivi, secondo le modalità e i termini indicati con la deliberazione di cui al comma 6, comporta l'applicazione, in ragione della violazione contestata, delle seguenti sanzioni civili, ai sensi dell'articolo 116, comma 8, della
a) in caso di omissione contributiva, della sanzione, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento; la sanzione civile non può in ogni caso essere superiore al 40 per cento dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
b) in caso di evasione contributiva, della sanzione, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può in ogni caso essere superiore al 40 per cento dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
8. In caso di pagamento in forma rateale, l'applicazione della misura di cui al comma 7 è subordinata al versamento della prima rata. Si applicano le disposizioni dall'articolo 2, comma 11, del
9. In caso di mancata regolarizzazione e di mancato pagamento nei termini indicati ai sensi del comma 7, l'INPS procede alla notifica al contribuente dell'importo della contribuzione omessa con l'applicazione delle seguenti sanzioni civili, ai sensi dell'articolo 116, comma 8, della
a) nelle ipotesi relative alla omissione contributiva, nella misura, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può in ogni caso essere superiore al 40 per cento dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
b) nelle ipotesi relative alla evasione contributiva, nella misura, in ragione d'anno, pari al 30 per cento; la sanzione civile non può in ogni caso essere superiore al 60 per cento dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
10. Senza pregiudizio dell'eventuale ulteriore accertamento ispettivo, le attività di controllo e addebito dei contributi previdenziali, ivi compresi i contributi dovuti in caso di utilizzo di prestatori di lavoro formalmente imputati a terzi ovvero a titolo di responsabilità solidale, possono fondarsi su accertamenti eseguiti d'ufficio dall'INPS sulla base di elementi tratti anche dalla consultazione di banche di dati dell'Istituto medesimo o di altre pubbliche amministrazioni, alle quali l'Istituto possa accedere in base alla legislazione vigente, e dalla comparazione dei relativi dati, da cui si deducano l'esistenza e la misura di basi imponibili non dichiarate o la fruizione di benefici contributivi, esenzioni o agevolazioni, comunque denominate, in tutto o in parte non dovuti. Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dal 1° settembre 2024.
11. Per l'adempimento dei compiti di cui al comma 10, gli uffici dell'INPS possono:
a) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti;
b) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti;
c) inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti o nei confronti di altri contribuenti con i quali abbiano intrattenuto rapporti, con invito a restituirli compilati e firmati;
d) invitare ogni altro soggetto a esibire o trasmettere, anche in copia fotostatica, atti o documenti rilevanti concernenti specifici rapporti intrattenuti con il contribuente e a fornire i chiarimenti relativi, nonchè a rendere dichiarazioni su questionari trasmessi dall'INPS.
12. Gli inviti e le richieste di cui al comma 11 sono trasmessi, in via prioritaria, tramite posta elettronica certificata. Dalla data di notificazione decorre il termine fissato dall'ufficio per l'adempimento, che non può essere inferiore in ogni caso a quindici giorni.
13. Sulla base delle risultanze dell'attività accertativa effettuata d'ufficio, l'INPS può formare avviso di accertamento, da notificare al contribuente prioritariamente tramite posta elettronica certificata. Qualora il contribuente esegua il pagamento integrale dei contributi dovuti entra trenta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento, si applica la sanzione civile nella misura di cui all'articolo 116, comma 8, lettera c), della
14. Nel giudizio di accertamento negativo dell'obbligo contributivo ovvero di opposizione all'avviso di addebito di cui al comma 13, la mancata comparizione all'invito di cui al comma 11, lettera a), ovvero l'omessa comunicazione, in tutto o in parte, dei dati, delle notizie e dei documenti richiesti ai sensi delle lettere b), c) e d) del medesimo comma 11 costituiscono argomenti di prova ai quali il giudice di merito può attribuire rilevanza, anche in via esclusiva, ai fini della decisione.
15. L'INPS provvede alle attività di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13 e 14 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
16. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 7, 8 e 9, valutati in 16,8 milioni di euro per l'anno 2024 e 50,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede, quanto a 16,8 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, quanto a 50,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del
Art. 31. Ulteriori disposizioni urgenti in materia di lavoro
1. Al fine di rafforzare l'attività di vigilanza in materia di lavoro, legislazione sociale, nonchè di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro mediante il potenziamento del personale ispettivo preposto ai controlli sul territorio, le autorizzazioni alle assunzioni non utilizzate dall'Ispettorato nazionale del lavoro e previste dall'articolo 13, comma 2, del
2. L'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato, per gli anni 2024, 2025 e 2026, ad assumere a tempo indeterminato, senza previo esperimento delle previste procedure di mobilità, 250 unità di personale da inquadrare nell'area funzionari del vigente Contratto collettivo nazionale, Comparto funzioni centrali, famiglia professionale ispettore di vigilanza tecnica salute e sicurezza, con incremento della dotazione organica per le unità eccedenti.
3. Ai fini dei commi 1 e 2, l'Ispettorato nazionale del lavoro è, altresì, autorizzato, per gli anni 2024, 2025 e 2026, a bandire procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esami, su base regionale, anche svolte mediante l'uso di tecnologie digitali, con facoltà di avvalersi della Commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del
4. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 2 e 3, pari ad euro 325.000 per il 2024, relativi allo svolgimento delle procedure concorsuali, nonchè pari ad euro 2.500.000 per il 2025 ed euro 1.500.000 a decorrere dal 2026, riferiti agli oneri indiretti per l'assunzione di personale, sono a carico del bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a euro 325.000 per l'anno 2024, euro 2.500.000 per il 2025 ed euro 1.500.000 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
a) quanto a 1.700.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante utilizzo di quota parte delle risorse rinvenienti dall'abrogazione dell'articolo 13-ter, comma 2, del
b) quanto a 4.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante utilizzo delle risorse rinvenienti dall'abrogazione dell'articolo 39, commi da 1 a 12-ter e 14, del
c) quanto 6.077.968 annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
5. A decorrere dal 1° settembre 2024, il contingente di personale dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 826, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, di cui al
6. All'articolo 826, comma 1, del codice di cui al
a) all'alinea, le parole: «660 unità» sono sostituite dalle seguenti: «710 unità»;
b) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) ispettori: 271;»;
c) la lettera f) è sostituita dalla seguente: «f) appuntati e carabinieri: 254;».
7. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 5, l'Arma dei carabinieri è autorizzata ad assumere, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, un corrispondente numero di unità di personale, ripartite in 25 unità del ruolo ispettori e in 25 unità del ruolo appuntati e carabinieri.
8. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 5 a 7, pari a euro 380.810 per l'anno 2024, a euro 2.054.569 per l'anno 2025, a euro 2.385.722 per l'anno 2026, a euro 2.624.596 per l'anno 2027, a euro 2.704.398 per l'anno 2028, a euro 2.718.625 per l'anno 2029, a euro 2.767.773 per ciascuno degli anni dal 2030 al 2033 e a euro 2.798.175 annui a decorrere dall'anno 2034, si provvede, per euro 380.810 per l'anno 2024, euro 2.054.569 per l'anno 2025 e euro 2.798.175 annui a decorrere dall'anno 2026, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
9. Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie di cui al comma 8, comprese le spese per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa complessiva di euro 111.667 per l'anno 2024, di euro 52.500 per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di euro 35.000 a decorrere dall'anno 2027, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
10. Al fine di garantire un adeguato presidio del territorio attraverso il potenziamento del coordinamento e dello svolgimento su tutto il territorio nazionale dell'attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di contrasto al lavoro sommerso e irregolare, le somme destinate al bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro, ai sensi degli articoli 13, comma 6, 14, comma 13, e 306, comma 4-bis, del
11. Al fine di garantire l'efficacia delle misure incentivanti già destinate al personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, a fronte dell'aumento del numero delle unità ispettive previsto dall'articolo 8-bis del
12. Sono abrogati l'articolo 6, comma 3, e l'articolo 7, commi 1 e 3, del
Capo IX
Disposizioni urgenti in materia di investimenti
Art. 32. Disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali
1. All'articolo 1 della
a) al comma 136, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nel caso di opere cofinanziate, in tutto o in parte, dalle risorse previste dal
b) il comma 139-ter è sostituito dal seguente:
«139-ter. Le risorse assegnate ai comuni ai sensi del comma 139 per le annualità 2024 e 2025, sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili per l'anno 2023. I comuni beneficiari dei contributi per le annualità 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025 sono tenuti a concludere i lavori entro il 31 marzo 2026.»;
c) il comma 139-quater è abrogato;
d) al comma 140:
1) al primo periodo dell'alinea, dopo le parole: «di riferimento del contributo» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «secondo le modalità dettagliate nell'apposito decreto del Ministero dell'interno. Per i contributi riferiti al triennio 2026-2028, il termine di cui al primo periodo è fissato al 15 settembre 2025 e, per i contributi riferiti al biennio 2029-2030, il termine di cui al primo periodo è fissato al 15 settembre 2028»;
2) alla lettera c-bis), la parola: «biennio» è sostituita dalla seguente: «triennio»;
e) al comma 141, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Per i contributi riferiti al triennio 2026-2028, il termine di cui al primo periodo è fissato al 15 novembre 2025 e, per i contributi riferiti al biennio 2029-2030, il termine di cui al primo periodo è fissato al 15 novembre 2028»;
f) al comma 143:
1) al primo periodo, la parola: «affidare» è sostituita dalla seguente: «aggiudicare» e le parole: «l'affidamento», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «l'aggiudicazione»;
2) dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Con riferimento alle annualità 2021-2022, il termine di cui al primo periodo è riferito all'affidamento dei lavori che coincide con la data di pubblicazione del bando, ovvero con la lettera di invito, in caso di procedura negoziata, ovvero con l'affidamento diretto.»;
3) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «I risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 144 e, alla conclusione dell'opera, eventuali economie di progetto non restano nella disponibilità dell'ente e sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.»;
4) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le annualità dal 2026 al 2030, gli enti beneficiari delle risorse concludono i lavori entro ventiquattro mesi dall'avvenuta aggiudicazione dei lavori.»;
g) al comma 144:
1) al primo periodo, le parole: «entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento del contributo, per il 70 per cento sulla base degli» sono sostituite dalle seguenti: «a titolo di acconto, per il 10 per cento previa verifica dell'avvenuta aggiudicazione dei lavori, per il 60 per cento sulla base dei giustificativi di spesa attestanti gli» e dopo le parole «
2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Entro sei mesi dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione i comuni sono tenuti ad alimentare integralmente il sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 146. In caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al terzo periodo, le somme già corrisposte saranno recuperate secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della
h) al comma 145:
1) dopo le parole: «articolo 1 della
2) il secondo e il terzo periodo sono soppressi;
i) il comma 146 è sostituito dal seguente: «146. Il monitoraggio e la rendicontazione delle opere pubbliche di cui ai commi da 139 a 145 è effettuato dai comuni beneficiari secondo le indicazioni fornite con il decreto di cui al comma 141. Il monitoraggio e la rendicontazione delle opere pubbliche per i comuni beneficiari del contributo sono effettuati attraverso il sistema ReGiS sviluppato dalla Ragioneria generale dello Stato, così come previsto dall'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.»;
l) al comma 147, le parole: «, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,» sono soppresse;
m) al comma 148, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Le attività di supporto, assistenza tecnica e vigilanza connesse all'utilizzo delle risorse per investimenti stanziate nello stato di previsione del Ministero dell'interno sono disciplinate secondo modalità previste con decreto del Ministero dell'interno. Agli oneri derivanti dal primo periodo, nel limite massimo annuo di 500.000 euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 30, comma 14-bis, del
2. Alla
a) all'articolo 5, comma 1, è premesso il seguente: «01. Il Ministero della difesa, mediante le proprie competenti articolazioni del genio militare, provvede alla progettazione e all'esecuzione dei lavori nonchè all'acquisizione delle forniture necessarie per la realizzazione delle strutture di cui all'allegato 1 al Protocollo, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 7.»;
b) all'articolo 6:
1) al comma 1, lettera a), le parole da: «la spesa di euro 31,2 milioni per l'anno 2024» fino alla fine della lettera sono sostituite con le seguenti: «la spesa di euro 65 milioni per l'anno 2024 in favore del Ministero della difesa»;
2) al comma 4, sostituire le parole: «euro 29 milioni» con le seguenti: «euro 30,27 milioni di euro»;
3) al comma 5, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Per le finalità di cui al primo periodo è, altresì, istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero della difesa, con una dotazione di 1.270.000 euro per l'anno 2024.»;
4) al comma 6, le parole «pari a euro 47.680.000 per l'anno 2024, si provvede» sono sostituite con le seguenti: «pari a euro 73.480.000 per l'anno 2024, si provvede, quanto a 10.000.000 di euro a valere sulle risorse a legislazione vigente ai sensi dell'articolo 21, comma 4, del
5) al comma 7:
5.1. all'alinea, le parole: «94.856.475 euro» sono sostitute con le seguenti: «96.126.475 euro»;
5.2. alla lettera b), dopo le parole: «quanto a» sono inserite le seguenti: «1.270.0000 euro per l'anno 2024».
Art. 33. Disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali «piccole opere»
1. All'articolo 1 della
a) al comma 29-bis, quarto periodo, le parole: «31-ter» e le parole: «nonchè di quelli relativi all'alimentazione tempestiva del sistema di monitoraggio previsto dalla regolamentazione attuativa del PNRR.» sono soppresse;
b) al comma 31, dopo le parole: «di cui al
c) il comma 31-bis è sostituito dal seguente: «31-bis. I comuni beneficiari dei contributi inseriscono all'interno del sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 35, gli identificativi di progetto (CUP) per ciascuna annualità riferita al periodo 2020-2024. Qualora non vi abbiano ancora provveduto, i medesimi comuni sono tenuti ad inserire gli identificativi di progetto (CUP) per ciascuna annualità riferita al periodo 2020-2024 entro il 30 aprile 2024.»;
d) il comma 31-ter è abrogato;
e) il comma 32 è sostituito dal seguente: «32. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 29 è tenuto ad aggiudicare i lavori entro il 15 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo. Per l'anno 2021, il termine di cui al primo periodo è fissato al 31 dicembre 2021. In caso di utilizzo del contributo per più annualità, il termine di riferimento per l'aggiudicazione dei lavori è quello riferito alla prima annualità. Per i contributi relativi alle annualità dal 2020 al 2024, i lavori devono essere conclusi entro il termine unico del 31 dicembre 2025. Per i contributi relativi alle annualità dal 2020 al 2024, i risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 33 e successivamente possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dal comma 29, a condizione che gli stessi siano impegnati entro sei mesi dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione.»;
f) il comma 33 è sostituito dal seguente: «33. I contributi di cui al comma 29 sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari, per il 50 per cento previa verifica dell'avvenuta aggiudicazione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 35 e per il 50 per cento previa trasmissione sul sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 35, del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice dei contratti pubblici di cui al
g) il comma 34 è sostituito dal seguente: «34. Nel caso di mancato rispetto del termine di aggiudicazione dei lavori di cui al comma 32, il contributo di cui al comma 29, riferito alle annualità dal 2020 al 2023 è revocato, in tutto o in parte, con decreto del Ministero dell'interno da emanarsi entro il 31 maggio 2024. Con il medesimo decreto si procede alla revoca dei contributi nei confronti degli enti inadempienti agli obblighi di cui al comma 31-bis. Il mancato rispetto del termine di aggiudicazione dei lavori di cui al comma 32, a valere sul contributo riferito all'annualità 2024, comporta la revoca, in tutto o in parte, del medesimo contributo con decreto del Ministero dell'interno da emanarsi entro sessanta giorni dalla scadenza del predetto termine di aggiudicazione dei lavori. Il mancato rispetto del termine unico di conclusione dei lavori di cui al comma 32, comporta la revoca del contributo con decreto del Ministero dell'interno da emanare entro il 30 giugno 2026. Le somme derivanti dalla revoca dei contributi di cui al presente comma sono recuperate secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della
h) al comma 35, le parole: «previsto dal
i) al comma 36, le parole: «, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,» sono soppresse.
Art. 34. Disposizioni urgenti in materia di Piani urbani integrati
1. Al
a) all'articolo 21, comma 1, le parole: «per un ammontare complessivo pari a 2.493,79 milioni di euro per il periodo 2022-2026, nel limite massimo di 125,75 milioni di euro per l'anno 2022, di 125,75 milioni di euro per l'anno 2023, di 632,65 milioni di euro per l'anno 2024, di 855,12 milioni di euro per l'anno 2025 e di 754,52 milioni di euro per l'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «per un ammontare complessivo pari a 900 milioni di euro per il periodo 2022-2026, nel limite massimo di 125,75 milioni di euro per l'anno 2022, di 125,75 milioni di euro per l'anno 2023, di 122,65 milioni di euro per l'anno 2024, 325,12 milioni di euro per l'anno 2025 e 200,73 milioni di euro per l'anno 2026.»;
b) l'Allegato 1 è sostituito dall'Allegato 3 al presente decreto.
2. Le risorse di cui all'articolo 21, comma 1, del
Art. 35. Disposizioni urgenti in materia di interventi di rigenerazione urbana
1. All'articolo 1 della
a) al comma 42-bis, dopo la parola: «confluite» sono inserite le seguenti «, per un importo complessivo pari a 1.500 milioni di euro,» e dopo le parole: «13 luglio 2021,» sono inserite le seguenti «e revisionato a seguito della decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023,»;
b) al comma 42-quater, dopo le parole: «I comuni beneficiari delle risorse del comma 42-bis,» sono inserite le seguenti: «unitamente ai comuni beneficiari delle restanti risorse di cui al comma 42 per il periodo 2021-2026,».
Art. 36. Disposizioni per la realizzazione degli interventi volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico e per la realizzazione degli interventi nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 e del 2016
1. L'articolo 29, comma 1, del
2. All'articolo 15-ter del
«2-ter. Al fine di assicurare una più celere attuazione degli interventi di cui al comma 1 compresi negli allegati II e II-bis alla parte seconda del
Art. 37. Attività del «Nucleo PNRR Stato-Regioni»
1. All'articolo 33, comma 3, del
Art. 38. Transizione 5.0
1. Al fine di sostenere il processo di transizione digitale ed energetica delle imprese, in attuazione di quanto previsto dalla decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023 e, in particolare, di quanto disposto in relazione all'Investimento 15 - «Transizione 5.0», della Missione 7 - REPowerEU, è istituito il Piano Transizione 5.0.
2. A tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, che negli anni 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell'ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici, è riconosciuto, nei limiti delle risorse di cui al comma 21, un credito d'imposta proporzionale alla spesa sostenuta per gli investimenti effettuati alle condizioni e nelle misure stabilite nei commi successivi.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 2 non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal
4. Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all'esercizio d'impresa di cui agli allegati A e B annessi alla
5. Nell'ambito dei progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici nelle misure e alle condizioni di cui al comma 4, sono inoltre agevolabili:
a) gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta. Con riferimento all'autoproduzione e all'autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati ammissibili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c) del
b) le spese per la formazione del personale previste dall'articolo 31, paragrafo 3, del
6. Al fine di garantire il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente ai sensi dell'articolo 17 del
a) ad attività direttamente connesse ai combustibili fossili;
b) ad attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
c) ad attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
d) ad attività nel cui processo produttivo venga generata un'elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi di cui al
7. Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 35 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 15 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 5 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni. Per gli investimenti nei beni di cui all'allegato B alla
8. La misura del credito d'imposta per ciascuna quota di investimento prevista dal comma 7 è rispettivamente aumentata:
a) al 40 per cento, 20 per cento e 10 per cento, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 6 per cento o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento superiore al 10 per cento, conseguita tramite gli investimenti nei beni di cui al comma 4;
b) al 45 per cento, 25 per cento e 15 per cento, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10 per cento o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento superiore al 15 per cento, conseguita tramite gli investimenti nei beni al comma 4.
9. La riduzione dei consumi di cui al comma 4, riproporzionata su base annuale, è calcolata con riferimento ai consumi energetici registrati nell'esercizio precedente a quello di avvio degli investimenti, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico. Per le imprese di nuova costituzione, il risparmio energetico conseguito è calcolato rispetto ai consumi energetici medi annui riferibili a uno scenario controfattuale, individuato secondo i criteri definiti nel decreto di cui al comma 17.
10. Per l'accesso al beneficio, le imprese presentano, in via telematica, sulla base di un modello standardizzato messo a disposizione dal Gestore dei Servizi Energetici s.p.a (GSE), la documentazione di cui al comma 11 unitamente ad una comunicazione concernente la descrizione del progetto di investimento e il costo dello stesso. Il soggetto gestore, previa verifica della completezza della documentazione, trasmette quotidianamente, con modalità telematiche, al Ministero delle imprese e del made in Italy, l'elenco delle imprese che hanno validamente chiesto di fruire dell'agevolazione e l'importo del credito prenotato, assicurando che l'importo complessivo dei progetti ammessi a prenotazione non ecceda il limite di spesa di cui al comma 21. Ai fini dell'utilizzo del credito, l'impresa invia al GSE comunicazioni periodiche relative all'avanzamento dell'investimento ammesso all'agevolazione, secondo modalità definite con il decreto di cui al comma 17. In base a tali comunicazioni è determinato l'importo del credito d'imposta utilizzabile, nel limite massimo di quello prenotato. L'impresa comunica il completamento dell'investimento e tale comunicazione deve essere corredata, a pena di decadenza, dalla certificazione di cui al comma 11, lettera b). Il GSE trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle imprese beneficiarie di cui al presente comma con l'ammontare del relativo credito d'imposta utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del
11. Il beneficio è subordinato alla presentazione di apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente, secondo criteri e modalità individuate con il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di cui al comma 17, che rispetto all'ammissibilità del progetto di investimento e al completamento degli investimenti, attestano:
a) ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni di cui al comma 4;
b) ex post, l'effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante. Con decreto di cui al comma 17 sono individuati i requisiti, anche in termini di indipendenza, imparzialità, onorabilità e professionalità, dei soggetti autorizzati al rilascio delle certificazioni. Tra i soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni sono compresi, in ogni caso: i) gli Esperti in Gestione dell'Energia (EGE) certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339; ii) le Energy Service Company (ESCo) certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352. Il Ministero delle imprese e del made in Italy esercita, anche avvalendosi del GSE, la vigilanza sulle attività svolte dai soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni, verificando la correttezza formale delle certificazioni rilasciate e procedendo, sulla base di idonei piani di controllo, alla verifica nel merito della rispondenza del loro contenuto alle disposizioni di cui al presente decreto e ai relativi provvedimenti attuativi.
12. Per le piccole e medie imprese, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione di cui al comma 11 sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 10.000 euro, fermo restando il limite massimo di cui al comma 7.
13. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del
14. Se i beni agevolati sono ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione anche se appartenenti allo stesso soggetto, nonchè in caso di mancato esercizio dell'opzione per il riscatto nelle ipotesi di beni acquisiti in locazione finanziaria, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento degli investimenti, il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito d'imposta eventualmente già utilizzato in compensazione è direttamente riversato dal beneficiario entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 1, commi 35 e 36, della
15. Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni di cui al presente articolo. L'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del
16. Sulla base della documentazione tecnica prevista dal presente articolo nonchè della eventuale ulteriore documentazione fornita dalle imprese, ivi inclusa quella necessaria alla verifica della prevista riduzione dei consumi energetici, il GSE, effettua, entro termini concordati con l'Agenzia delle entrate, i controlli finalizzati alla verifica dei requisiti tecnici e dei presupposti previsti dal presente articolo per la fruizione del beneficio. Nel caso in cui i controlli di cui al primo periodo nonchè le verifiche documentali e in situ di cui all'art. 22 del
17. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto e sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo:
a) al contenuto nonchè alle modalità e ai termini di trasmissione delle comunicazioni, delle certificazioni e dell'eventuale ulteriore documentazione atta a dimostrare la spettanza del beneficio, ivi compresa l'attestazione dell'avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, della congruità e della pertinenza delle spese sostenute;
b) ai criteri per la determinazione del risparmio energetico conseguito, anche in relazione allo scenario controfattuale di cui al comma 9; e dell'esistenza degli ulteriori requisiti tecnici correlati agli investimenti;
c) alle procedure di fruizione del credito d'imposta, nonchè di controllo, esclusione e recupero del beneficio atte a garantire il rispetto della normativa nazionale ed europea;
d) alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 21;
e) all'individuazione dei requisiti, anche in termini di indipendenza, imparzialità, onorabilità e professionalità, dei soggetti autorizzati al rilascio delle certificazioni ex ante ed ex post di cui al comma 11 e di quelle di cui al comma 15, nonchè alle coperture assicurative di cui gli stessi devono dotarsi per tenere indenni le imprese in caso di errate valutazioni di carattere tecnico;
f) all'individuazione delle eccezioni e delle specifiche connesse agli investimenti non agevolabili di cui al comma 6;
g) alle modalità con le quali è effettuato il monitoraggio in ordine al concorso della misura al raggiungimento degli obiettivi in materia di cambiamenti climatici, in conformità all'allegato VI del
18. Il credito d'imposta di cui al presente articolo non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con il credito d'imposta per investimenti in beni nuovi strumentali di cui all'articolo 1, commi 1051 e seguenti, della
19. Il Ministero delle imprese e del made in Italy provvede allo sviluppo, implementazione e gestione di una piattaforma informatica finalizzata a consentire l'attività di monitoraggio e controllo sull'andamento della misura agevolativa, anche ai fini del rispetto dei limiti delle risorse di cui al comma 21. La piattaforma è altresì funzionale a facilitare la valutazione, lo scambio e la gestione dei dati trasmessi dal GSE, nonchè alle gestione e monitoraggio di altre misure incentivanti, in modo da individuare sinergie attivabili con altre fonti di finanziamento europee, con particolare riguardo ai settori maggiormente strategici per la competitività e l'autonomia tecnologica nazionale e dell'Unione europea, nonchè a consentire l'elaborazione di un rapporto analitico sull'efficacia degli investimenti PNRR assegnati alla titolarità del Ministero delle imprese e del made in Italy.
20. Il GSE provvede sulla base di convenzione con il Ministero delle imprese e del made in Italy, alla ricezione delle domande di prenotazione e delle comunicazioni ex post di cui al comma 11 lett. b) e di quelle, ulteriori, eventualmente previste dal decreto di cui al comma 17 relative alla rendicontazione dell'investimento e al credito di imposta spettante, all'effettuazione delle verifiche della documentazione allegata dagli istanti, nonchè ai controlli di cui al comma 16 sulla base di apposita convenzione stipulata con il Ministero delle imprese e con l'Agenzia delle Entrate, con oneri a valere sulle risorse di cui al comma 21 nei limiti massimi di 45 milioni.
21. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 15 del presente articolo, pari a euro 1.039,5 milioni di euro per l'anno 2024, 3.118,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 415,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, che aumentano in termini di indebitamento netto a 3.118,5 milioni di euro per l'anno 2024, e agli oneri derivanti dai commi 16, 19 e 20, pari complessivamente a euro 63.000.000 per l'anno 2024, si provvede a valere sulla nuova Misura PNRR M7- Investimento 15 "Transizione 5.0" finanziata dal Fondo Next Generation EU-Italia.».
Art. 39. Misure urgenti per assicurare la continuità operativa degli impianti ex Ilva
1. Al fine di assicurare la continuità operativa degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale e la tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza dei lavoratori addetti ai predetti stabilimenti, l'amministrazione straordinaria di ILVA S.p.A. trasferisce all'amministrazione straordinaria della società Acciaierie d'Italia S.p.A., su richiesta del Commissario, somme fino a un massimo di euro 150.000.000, a valere sulle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, decimo periodo, del
Art. 40. Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni
1. All'articolo 6, comma 2, dell'Allegato II.14 al Codice dei contratti pubblici di cui al
2. All'articolo 44, del
3. All'articolo 1 della
a) dopo il comma 867 è inserito il seguente:
«867-bis. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della
b) dopo il comma 870 è inserito il seguente:
«870-bis. Per ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della
4. Al fine di attuare la riforma 1.11, «Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie», della Missione 1, Componente 1, del PNRR, i ministeri che, alla data del 31 dicembre 2023, presentano un ritardo nei tempi di pagamento, calcolato con l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti di cui all'articolo 1, comma 859, lettera b), della
5. Il Piano degli interventi, di cui al comma 4, è approvato con decreto ministeriale, adottato su proposta dei titolari degli uffici di cui all'articolo 19, comma 3, del
6. Per le medesime finalità di cui al comma 4, i Sindaci dei comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti che al 31 dicembre 2023 presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti di cui all'articolo 1, comma 859, lettera b), della
a) l'efficientamento e la semplificazione delle procedure di spesa, nel rispetto del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL) di cui al
b) l'inserimento, nell'organizzazione comunale, di una struttura dedicata, preposta al pagamento nei termini di legge dei debiti commerciali, ad assicurare il puntuale rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 183, comma 8 del TUEL, con particolare riguardo al programma dei pagamenti, nonchè alla corretta iscrizione del fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione annuale.
7. La proposta del Piano di interventi di cui al comma 6, approvata con delibera di Giunta e previa acquisizione, ai sensi dell'articolo 49 del TUEL., del parere del responsabile finanziario dell'Ente, è trasmessa entro il 31 marzo 2024 dal comune al Tavolo tecnico, istituito ai sensi del comma 8, ai fini della valutazione dell'adeguatezza delle misure proposte rispetto agli obiettivi di riduzione dell'indicatore dei tempi di ritardo. Il Tavolo termina l'istruttoria sulle proposte del Piano degli interventi entro il 31 maggio 2024, con la comunicazione ai comuni degli esiti della valutazione effettuata. Qualora la valutazione del Tavolo sia positiva ovvero il comune accetti le modifiche proposte dal Tavolo, entro quindici giorni dalla data di comunicazione al comune della predetta valutazione positiva ovvero dalla data di comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze dell'accettazione delle modifiche richieste, viene sottoscritto, ai sensi dell'articolo 15 della
8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Tavolo tecnico per la verifica dei Piani di intervento predisposti dai comuni ai sensi del comma 7. Il Tavolo è composto da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, della Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e dell'Associazione nazionale comuni italiani con funzioni di supporto all'istruttoria. Ai componenti del Tavolo tecnico non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese ed altri emolumenti comunque denominati.
9. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 si applicano, in quanto compatibili, alle province e città metropolitane che al 31 dicembre 2023 presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti di cui all'articolo 1, comma 859, lettera b), della
Art. 41. Disposizioni in materia di controlli sugli interventi di efficientamento energetico
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche al fine di ottemperare alle previsioni di cui all'articolo 22 del
Capo X
Disposizioni urgenti in materia di investimenti del Ministero della Salute
Art. 42. Disposizioni in materia di fascicolo sanitario elettronico, sistemi di sorveglianza nel settore sanitario e governo della sanità digitale
1. All'articolo 12 del
a) al comma 6, le parole: «e dal Ministero della salute» sono sostituite dalle seguenti: «, dal Ministero della salute e dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS),»;
b) al comma 15-undecies, lettera g), dopo le parole «di telemedicina» sono aggiunte le seguenti: «, di intelligenza artificiale e valutazione delle tecnologie sanitarie (Health Technology Assessment - HTA) relative ai dispositivi medici»;
c) al comma 15-duodecies, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Al fine di consentire il monitoraggio dell'erogazione dei servizi di telemedicina necessario per il raggiungimento degli obiettivi riconducibili al sub-intervento di investimento M6C1 1.2.3.2 "Servizi di telemedicina", tra cui il target comunitario M6C1-9, nonchè per garantire la tempestiva attuazione del sub intervento M6C1 1.2.2.4 "COT-Progetto pilota di intelligenza artificiale", l'AGENAS avvia le attività relative alla raccolta e alla gestione dei dati utili anche pseudonimizzati, garantendo che gli interessati non siano direttamente identificabili.».
1. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali provvede alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 43. Interoperabilità delle certificazioni sanitarie digitali
1. Per far fronte a eventuali emergenze sanitarie, nonchè per agevolare il rilascio e la verifica di certificazioni sanitarie digitali utilizzabili in tutti gli Stati aderenti alla rete globale di certificazione sanitaria digitale dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Piattaforma nazionale digital green certificate (Piattaforma nazionale - DGC) di cui all'articolo 9, comma 1, lettera e), del
2. Le certificazioni di cui al comma 1 sono rilasciate in formato digitale, compatibile con le specifiche tecniche di cui alla
3. Al fine di assicurare l'evoluzione della Piattaforma nazionale - DGC per il collegamento della stessa alla rete globale di certificazione sanitaria digitale dell'OMS, nonchè di assicurare la conduzione e manutenzione ordinaria della stessa, è autorizzata la spesa di euro 3.850.000 per l'anno 2024, da gestire nell'ambito della vigente convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la società SOGEI S.p.A. A decorrere dall'anno 2025, per la conduzione e manutenzione ordinaria della Piattaforma nazionale - DGC è autorizzata la spesa di euro 1.850.000 annui, da gestire nell'ambito della convenzione di cui al primo periodo. A tal fine le risorse di cui al presente comma sono iscritte sull'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e costituiscono incremento del limite di spesa annuo della predetta vigente convenzione.
4. All'onere derivante dai commi 2 e 3, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 1-bis, del
Art. 44. Modifiche al
1. All'articolo 2-sexies del
a) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
«1-bis. I dati personali relativi alla salute, pseudonomizzati, sono trattati, anche mediante interconnessione, dal Ministero della salute, dall'Istituto superiore di sanità (ISS), dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), dall'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP), nonchè, relativamente ai propri assistiti, dalle regioni e dalle province autonome, nel rispetto delle finalità istituzionali di ciascuno, secondo le modalità individuate con decreto del Ministro della salute, adottato ai sensi del comma 1 previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.»;
b) dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:
«1-ter. Il Ministero della salute disciplina, con uno o più decreti adottati ai sensi del comma 1, l'interconnessione a livello nazionale dei sistemi informativi su base individuale, pseudonomizzati, ivi incluso il fascicolo sanitario elettronico (FSE), compresi quelli gestiti dai soggetti di cui al comma 1-bis o da altre pubbliche amministrazioni che a tal fine adeguano i propri sistemi informativi. I decreti di cui al primo periodo adottati, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, nel rispetto del Regolamento, del presente codice, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera b), pari a 28.342.068,00 euro, si provvede a valere sulle risorse della Missione 6, Componente 2, sub-investimento 1.3.2.3.2, del PNRR.
Titolo III
Disposizioni finali e di coordinamento
Capo I
Disposizioni finali
Art. 45. Abrogazioni
1. All'articolo 13-ter del
2. All'articolo 39 del
Art. 46. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[3] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[4] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[5] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[6] Comma inserito dalla L. di conversione.
[7] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[8] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[9] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[10] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[11] Lettera così sostituita dalla L. di conversione.
[12] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[13] Comma inserito dalla L. di conversione.
[14] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[15] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[16] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[17] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[18] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[19] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[20] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[21] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[22] Alinea così modificato dalla L. di conversione.
[23] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[24] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[25] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[26] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[27] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[28] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[29] Comma già modificato dalla L. di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 16 del
[30] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[31] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[32] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[33] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[34] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[35] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[36] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[37] Lettera inserita dalla L. di conversione.
[38] Comma inserito dalla L. di conversione.
[39] Comma inserito dalla L. di conversione.
[40] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[41] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[42] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[43] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[44] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[45] Comma inserito dalla L. di conversione.
[46] Comma inserito dalla L. di conversione.
[47] Comma inserito dalla L. di conversione.
[48] Comma inserito dalla L. di conversione.
[49] Comma così modificato dall'art. 10 del
[50] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[51] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[52] Comma aggiunto dall'art. 36 del
[53] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[54] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[55] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[56] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[57] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[58] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[59] Rubrica così modificata dalla L. di conversione.
[60] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[61] Lettera aggiunta dalla L. di conversione.
[62] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[63] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[64] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[65] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[66] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[67] Comma inserito dalla L. di conversione.
[68] Comma inserito dalla L. di conversione.
[69] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[70] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[71] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[72] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[73] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[74] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[75] Lettera aggiunta dalla L. di conversione.
[76] Lettera aggiunta dalla L. di conversione.
[77] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[78] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[79] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[80] Comma inserito dalla L. di conversione.
[81] Comma inserito dalla L. di conversione.
[82] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[83] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[84] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[85] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[86] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[87] Comma inserito dalla L. di conversione.
[88] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[89] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[90] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[91] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[92] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[93] Comma così sostituito dall'art. 6 del
[94] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[95] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[96] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[97] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[98] Comma inserito dalla L. di conversione.
[99] Comma inserito dalla L. di conversione.
[100] Comma inserito dalla L. di conversione.
[101] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[102] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[103] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[104] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[105] Comma già modificato dalla L. di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 10 del
[106] Comma rettificato con Avviso pubblicato nella G.U. 5 marzo 2024, n. 54 e così modificato dalla L. di conversione.
[107] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[108] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[109] Rubrica così sostituita dalla L. di conversione.
[110] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[111] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[112] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[113] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[114] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[115] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[116] Articolo così modificato dalla L. di conversione.
[117] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[118] Lettera così sostituita dalla L. di conversione.
[119] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[120] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[121] Comma così modificato dalla L. di conversione. Per una modifica del presente comma, vedi l'art. 1 del
[122] Comma così sostituito dall'art. 28 del
[123] Comma così sostituito dall'art. 28 del
[124] Comma così sostituito dall'art. 28 del
[125] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[126] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[127] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[128] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[129] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[130] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[131] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[132] Alinea così modificato dalla L. di conversione.
[133] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[134] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[135] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[136] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[137] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[138] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[139] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[140] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[141] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[142] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[143] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[144] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[145] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[146] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[147] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[148] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[149] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[150] Rubrica così modificata dalla L. di conversione.
[151] Comma inserito dalla L. di conversione.
[152] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[153] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[154] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[155] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[156] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[157] Comma così modificato dall'art. 6 del
[158] Comma già modificato dalla L. di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 15 del
[159] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[160] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[161] Comma già modificato dalla L. di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 6 del
[162] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[163] Comma inserito dalla L. di conversione.
[164] Comma inserito dalla L. di conversione.
[165] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[166] Comma già modificato dalla L. di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 6 del
[167] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[168] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[169] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[170] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[171] Comma così modificato dall'art. 13 del
[172] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[173] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[174] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[175] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[176] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[177] Comma aggiunto dall'art. 6 sexies del
[178] Comma aggiunto dall'art. 6 sexies del
[179] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[180] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[181] Articolo così sostituito dalla L. di conversione.
[182] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[183] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[184] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[185] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[186] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[187] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[188] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[189] Allegati così modificati dalla L. di conversione.
[190] Lettera così rettificata con Avviso pubblicato nella G.U. 5 marzo 2024, n. 54.