Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 29/12/1987 |
Numero: | 531 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria, e convertito in legge con le seguenti modificazioni |
§ 98.1.26460 - Legge 29 dicembre 1987, n. 531.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria.
(G.U. 30 dicembre 1987, n. 303)
1. Il
All'articolo 1, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
"2-bis. Sono esentati dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa per le cure termali i soggetti esenti dalle quote di partecipazione alla spesa per le prestazioni farmaceutiche".
All'articolo 2:
al comma 5, le parole: "30 novembre 1987" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1987"; e le parole: "e dei fustellati cartografici" sono soppresse;
al comma 6, dopo le parole: "in confezione ospedaliera", sono aggiunte le seguenti: "previo controllo annuale da effettuarsi dalla unità sanitaria locale competente per territorio";
il comma 8 è sostituito dai seguenti:
"8. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, stimato in lire 389,5 miliardi per il 1987, 405 miliardi per il 1988 e 417 miliardi per il 1989, si provvede, quanto a lire 385 miliardi per il 1987, 400 miliardi per il 1988 e 412 miliardi per il 1989, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1987-1989 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Revisione ticket in materia sanitaria", e per la quota residua a carico del capitolo 5941 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987 e anni successivi.
8-bis. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, stimato in lire 650 miliardi per il 1987, 750 miliardi per il 1988 e 800 miliardi per il 1989, si provvede a carico del capitolo 5941 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987 e anni successivi".
All'articolo 3:
i commi 1, 2 e 3 sono soppressi;
al comma 4, nell'alinea, le parole: "Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto";
al comma 4, lettera e), le parole: "in clinica medica" sono sostituite dalle seguenti: "in discipline mediche e chirurgiche";
i commi 6, 7, 8, 9 e 10 sono soppressi.
All'articolo 4, al comma 1, le parole: "con modalità diverse da quelle vigenti" sono sostituite dalle seguenti: "con modalità diverse, escluso il metodo del pagamento a notula".
All'articolo 5:
al comma 3, le parole: "dell'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori di Milano" sono sostituite dalle seguenti: "degli Istituti nazionali per lo studio e la cura dei tumori di Milano e di Napoli";
il comma 8 è soppresso;
al comma 10, dopo le parole: "per spese di parte corrente", sono aggiunte le seguenti: ", con utilizzo prioritario per l'aggiornamento e la riqualificazione del personale".
All'articolo 6, al comma 3, le parole da: "del medesimo stanziamento" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "del capitolo 4201 dello stato di previsione del Ministero della sanità".
L'articolo 7 è soppresso.
L'articolo 8 è soppresso.
All'articolo 9:
al comma 2, primo periodo, dopo la parola: "relazione" sono inserite le seguenti: "sulle prescrizioni e";
dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
"4-bis. Le unità sanitarie locali sono tenute a portare a conoscenza dei cittadini assistiti le norme contenute nei commi 2, 3 e 4. I cittadini possono segnalare direttamente alla unità sanitaria locale competente per territorio gli effetti conseguenti o comunque correlabili all'impiego di farmaci".
L'articolo 10 è soppresso.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-
3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.