§ 86.2.87 – L. 8 ottobre 1997, n. 347.
Disposizioni in materia di commercializzazione di medicinali omeopatici.


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.2 farmaci e presidi medici
Data:08/10/1997
Numero:347


Sommario
Art. 1.  Modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185.
Art. 2.  Disposizioni transitorie - Differimento di termini.
Art. 3.  Entrata in vigore.


§ 86.2.87 – L. 8 ottobre 1997, n. 347.

Disposizioni in materia di commercializzazione di medicinali omeopatici.

(G.U. 15 ottobre 1997, n. 241).

 

     Art. 1. Modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185.

     1. All'articolo 3 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

     (Omissis).

     2. All'articolo 5 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 1 è abrogato;

     b) al comma 2, le parole: "La domanda di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: (omissis).

     3. All'articolo 6 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le parole: (omissis);

     b) al comma 2, dopo le parole: "Ministro della sanità" sono inserite le seguenti: (omissis);

     c) al comma 3, le parole: "che, ove ritenga di adottarle," sono sostituite dalle seguenti: (omissis).

 

          Art. 2. Disposizioni transitorie - Differimento di termini.

     1. Il decreto del Ministro della sanità di cui all'articolo 3, comma 1-ter, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185, introdotto dall'articolo 1, comma 1, della presente legge è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. Il termine del 31 dicembre 1992 ed il termine del 31 dicembre 1997 previsti dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185, sono differiti, rispettivamente, al 6 giugno 1995 e al 31 dicembre 2001. Fatto salvo quanto disposto ai sensi dell'articolo 1 della legge 17 gennaio 1997, n. 4, la documentazione relativa alla presenza sul mercato italiano del medicinale omeopatico, prevista dall'articolo 7, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 185 del 1995, deve essere presentata al Ministero della sanità entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge [1].

     3. Il termine del 31 dicembre 1992 previsto dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185, è differito al 6 giugno 1995.

     Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai medicinali omeopatici prodotti in paesi non appartenenti all'Unione europea presenti sul mercato italiano alla data del 6 giugno 1995 e comunque notificati [2].

 

          Art. 3. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1] Comma così modificato dall'art. 5 della L. 14 ottobre 1999, n. 362.

[2] Comma così modificato dall'art. 5 della L. 14 ottobre 1999, n. 362.