Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 86. Sanità |
Capitolo: | 86.2 farmaci e presidi medici |
Data: | 08/10/1997 |
Numero: | 347 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185. |
Art. 2. Disposizioni transitorie - Differimento di termini. |
Art. 3. Entrata in vigore. |
§ 86.2.87 – L. 8 ottobre 1997, n. 347.
Disposizioni in materia di commercializzazione di medicinali omeopatici.
(G.U. 15 ottobre 1997, n. 241).
Art. 1. Modifiche al
1. All'articolo 3 del
(Omissis).
2. All'articolo 5 del
a) il comma 1 è abrogato;
b) al comma 2, le parole: "La domanda di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: (omissis).
3. All'articolo 6 del
a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le parole: (omissis);
b) al comma 2, dopo le parole: "Ministro della sanità" sono inserite le seguenti: (omissis);
c) al comma 3, le parole: "che, ove ritenga di adottarle," sono sostituite dalle seguenti: (omissis).
Art. 2. Disposizioni transitorie - Differimento di termini.
1. Il decreto del Ministro della sanità di cui all'articolo 3, comma 1-ter, del
2. Il termine del 31 dicembre 1992 ed il termine del 31 dicembre 1997 previsti dall'articolo 7, comma 1, del
3. Il termine del 31 dicembre 1992 previsto dall'articolo 7, comma 3, del
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai medicinali omeopatici prodotti in paesi non appartenenti all'Unione europea presenti sul mercato italiano alla data del 6 giugno 1995 e comunque notificati [2].
Art. 3. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
[1] Comma così modificato dall'art. 5 della
[2] Comma così modificato dall'art. 5 della