Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 55. Industria |
Capitolo: | 55.3 sviluppo economico |
Data: | 11/05/1999 |
Numero: | 140 |
Sommario |
Art. 1. (Interventi per il settore aeronautico). |
Art. 2. (Programmi dei settori aerospaziale e duale). |
Art. 3. (Studi e ricerche per la politica industriale). |
Art. 4. (Disposizioni concernenti il personale dell'Ente nazionale cellulosa e carta e delle imprese assicurative). |
Art. 5. (Mercati agro-alimentari all'ingrosso). |
Art. 6. (Norme di rifinanziamento e proroga di incentivi). |
Art. 7. (Gestione finanziaria degli interventi a favore delle attività minerarie e interpretazione autentica di norme). |
Art. 8. (Fondo per l'innovazione degli impianti a fune). |
Art. 9. (Modifiche alla legge 29 luglio 1991, n. 236, e al decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 798). |
Art. 10. (Attività di valutazione delle leggi). |
Art. 11. (Disposizioni concernenti le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura). |
Art. 12. (Inquadramento di personale delle camere di commercio). |
Art. 13. (Agevolazioni per le imprese a prevalente partecipazione femminile). |
Art. 14. (Copertura finanziaria). |
Art. 15. (Entrata in vigore). |
§ 55.3.26 – L. 11 maggio 1999, n. 140.
Norme in materia di attività produttive.
(G.U. 21 maggio 1999, n. 117).
Art. 1. (Interventi per il settore aeronautico).
1. Al fine di promuovere lo sviluppo dell'industria nazionale ad alta tecnologia, assicurando altresì la qualificata integrazione dell'industria aeronautica italiana nel quadro giuridico ed economico dell'Unione europea, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato ad effettuare interventi riguardanti:
a) la realizzazione da parte di imprese italiane, anche eventualmente nell'ambito di collaborazioni internazionali, di progetti e programmi ad elevato contenuto tecnologico nei settori aeronautico e spaziale e nel settore dei prodotti elettronici ad alta tecnologia suscettibili di impiego duale;
b) la partecipazione di imprese italiane del settore aeronautico al capitale di rischio di società, preferibilmente costituenti le strutture di cooperazione europea.
2. Gli interventi di cui al comma 1, lettera b), da attuare anche secondo i criteri e le modalità recati dall'articolo 2, comma 6, del
a) alla rilevanza, qualitativa e quantitativa, della partecipazione italiana in funzione della partecipazione societaria da realizzare;
b) all'accrescimento dell'autonomia tecnologica dell'industria nazionale in relazione allo sviluppo dei maggiori sistemi aeronautici;
c) alle capacità di ampliamento dell'occupazione qualificata, con particolare riferimento alle aree depresse del paese;
d) al miglioramento delle condizioni di competitività delle industrie italiane in campo internazionale.
3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con riferimento ai sistemi aeronautici complessi e limitatamente ai programmi avviati nel 1998, sosterrà, nei modi e nei limiti disposti dall'articolo 5 del
4. Per consentire l'avvio di un primo programma di cui al comma 2, sono autorizzati i limiti di impegno quindicennali di lire 64.200 milioni a decorrere dall'anno 1999 e di lire 99.700 milioni a decorrere dall'anno 2000.
Art. 2. (Programmi dei settori aerospaziale e duale).
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 1, lettera a), sono considerati preminenti i progetti e i programmi idonei a favorire il rafforzamento della competitività internazionale sia in settori sistemistici che specialistici, la collaborazione tra industria e comunità scientifica nazionale, la valorizzazione delle piccole e medie aziende ad alta tecnologia, la partecipazione con ruoli adeguati alle collaborazioni internazionali, specialmente nell'ambito dell'Unione europea.
2. Gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), sono disciplinati con regolamento, da emanare, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della
3. Il regolamento di cui al comma 2 si conformerà ai seguenti criteri e princìpi direttivi:
a) promuovere nei settori di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), progetti o programmi per la realizzazione di nuovi prodotti o il sostanziale miglioramento di prodotti esistenti, comprese le fasi di studio, progettazione, realizzazione di prototipi e prove, tramite la concessione di finanziamenti e contributi in conto capitale o in conto interessi;
b) promuovere un adeguato utilizzo industriale e commerciale dei prodotti di cui alla lettera a), intervenendo con contributi in conto interessi per un massimo di dieci anni su mutui concessi da istituti di credito alle imprese impegnate nella realizzazione di progetti o programmi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), relativamente a dilazioni di pagamento nei confronti di clienti finali;
c) concorrere, tramite finanziamenti da restituire, a porre le imprese italiane del settore spaziale e del settore elettronico ad alta tecnologia per impiego duale in grado di svolgere ruoli attivi, in linea con le esperienze ed esigenze caratteristiche dei relativi comparti, per la costituzione ed operatività di società, anche di diritto estero, finalizzate alla realizzazione e gestione di sistemi applicativi, a tal fine partecipando al capitale di rischio delle stesse;
d) consentire, per i fini indicati alle lettere a) e c) e in alternativa ai finanziamenti diretti dello Stato, l'utilizzo delle risorse del sistema del credito, tramite l'assunzione da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di impegni pluriennali corrispondenti alle rate di ammortamento dei mutui contratti dalle imprese;
e) assicurare che gli interventi di cui al presente articolo non siano cumulabili con i benefici eventualmente concessi in relazione alle stesse attività in base a normative agevolative nazionali e comunitarie;
f) assicurare il coordinamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), individuando modelli organizzatori che consentano la rappresentanza delle amministrazioni interessate e, ove necessario, il ricorso ad esperti di alta qualificazione in settori di cui alla medesima lettera, evitando situazioni di incompatibilità con particolare riguardo ai rapporti di lavoro o di consulenza con le imprese e le società operanti nei medesimi settori, determinando altresì il compenso degli esperti, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Al relativo onere si provvede nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3.
4. Tutti gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge sono soggetti alle procedure di valutazione previste dall'articolo 1 della
5. Per le finalità di cui al presente articolo, eccettuate quelle di cui alla lettera f) del comma 3, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 64.100 milioni, di lire 84.800 milioni e di lire 35.000 milioni, rispettivamente con decorrenza dal 1999, dal 2000 e dal 2001.
Art. 3. (Studi e ricerche per la politica industriale).
1. Per lo svolgimento di funzioni di elaborazione, di analisi e di studio nei settori delle attività produttive, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato ad avvalersi della collaborazione di esperti o società specializzate mediante appositi contratti, nonchè di un nucleo di esperti per la politica industriale, dotato della necessaria struttura di supporto e disciplinato con apposito decreto, anche in attuazione dei criteri direttivi e di quanto disposto dall'articolo 10 della
Art. 4. (Disposizioni concernenti il personale dell'Ente nazionale cellulosa e carta e delle imprese assicurative).
1. Ferme restando le previsioni di cui all'articolo 39, commi 1, 2 e 3, della
2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo per il lavoro del 24 settembre 1996, nonchè aderenti allo stesso ed acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono dettate norme per agevolare, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, l'esodo dei lavoratori provenienti da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa, che siano stati riassunti dal commissario liquidatore ai sensi dell'articolo 10 del
3. Per le liquidazioni coatte amministrative di imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti che saranno disposte successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, non trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo 11 del
Art. 5. (Mercati agro-alimentari all'ingrosso). [2]
1. Fermo restando quanto disposto dal
2. La durata massima dei finanziamenti agevolati di cui all'articolo 11, comma 16, della
3. Per le finalità di cui all'articolo 11, commi 16, 17 e 18, della
Art. 6. (Norme di rifinanziamento e proroga di incentivi).
1. Il contributo agli acquisti di ciclomotori e motoveicoli di cui all'articolo 22 della
2. All'art. 22, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, le parole: «al 1° gennaio 1989» sono sostituite dalle seguenti: (omissis).
3. All'art. 22, comma 2, lettera b), della
4. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto altresì, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge e per la durata di dodici mesi, ai ciclomotori e motoveicoli a trazione elettrica, nelle seguenti misure:
a) ciclomotori e motoveicoli a due ruote, fino a lire 800.000;
b) ciclomotori e motoveicoli a tre e quattro ruote, fino a lire 3.000.000;
c) biciclette a pedalata assistita elettricamente, fino a lire 300.000.
5. Al fondo per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione di cui all'articolo 17 della
6. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 9 della
7. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7 del
8. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 36 della
(Omissis).
9. La rubrica dell'articolo 36 della
10. Le attività ricettive esistenti con oltre venticinque posti letto possono completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi di cui alla lettera b) del punto 21.2 della regola tecnica di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere, approvata con decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, entro il termine previsto dalla successiva lettera c), previa presentazione, acquisito il necessario parere di conformità del Comando provinciale dei vigili del fuoco ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi di cui all'articolo 3 del
11. All'onere derivante dalle disposizioni dei commi 1, 2, 3 e 4, valutato in lire 69.100 milioni per l'anno 1999 e in lire 11.700 milioni per l'anno 2000, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione, come disciplinata dal presente articolo, dell'articolo 22 della
Art. 7. (Gestione finanziaria degli interventi a favore delle attività minerarie e interpretazione autentica di norme).
1. Il contributo previsto dal comma 1 dell'articolo 17 della
2. L'articolo 1, comma 4, del
3. L'articolo 21, comma 1, del
4. L'ENI e l'ENEL sono autorizzati a recedere dalla società per azioni prevista dall'articolo 5, comma 1, della
5. La società di cui al comma 4 è tenuta a presentare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un nuovo piano di attività per il perseguimento delle finalità ivi indicate.
6. Nell'art. 20 del
(Omissis).
7. Al comma 10 dell'art. 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla
8. Le risorse finanziarie previste dall'articolo 64 della
9. Le risorse finanziarie previste dal decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla
Art. 8. (Fondo per l'innovazione degli impianti a fune).
1. A decorrere dall'anno 1999 è istituito, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un fondo per l'innovazione tecnologica, l'ammodernamento e il miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune situati nelle regioni a statuto ordinario, a cui possono accedere i soggetti pubblici e privati, proprietari o gestori dei medesimi. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzato il limite di impegno ventennale di lire 10 miliardi a decorrere dal 1999.
2. Fermo restando quanto previsto dal
3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, ripartisce le risorse di cui al presente articolo tra le regioni interessate, sulla base delle domande pervenute entro il termine di cui al comma 2. Alle medesime regioni sono affidati le istruttorie delle domande, la gestione delle risorse assegnate e i controlli sulla regolare esecuzione delle opere che, comunque, devono essere completate entro due anni dall'inizio dei lavori. Le domande sono accolte secondo l'ordine cronologico di presentazione fino ad esaurimento delle risorse disponibili e finanziate mediante contributo annuo pari al 3,5 per cento dell'ammontare complessivo della spesa. Eventuali varianti intervenute in corso d'opera non comportano aumento del contributo assegnato.
Art. 9. (Modifiche alla
1. All'art. 22, comma 3, del testo unico approvato con
(Omissis).
2. Il secondo ed il terzo comma dell'art. 12 del
(Omissis).
Art. 10. (Attività di valutazione delle leggi).
1. Per l'acquisto di strumenti tecnici e informatici, nonchè per le spese di funzionamento strettamente connesse allo svolgimento dell'attività di informazione e monitoraggio sugli effetti dei provvedimenti di sostegno alle attività economiche e produttive, secondo quanto previsto dall'articolo 1 della
2. Per le finalità e nei limiti di spesa di cui al comma 1, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è inoltre autorizzato ad avvalersi della collaborazione di esperti o società specializzate, mediante appositi contratti.
Art. 11. (Disposizioni concernenti le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura).
1. Al comma 7 dell'art. 10, al comma 2 dell'art. 14 e al comma 3 dell'art. 16 della
2. Al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi a carico delle imprese, evitando duplicazioni di operazioni, l'Unioncamere, sulla base di un modello unico di comunicazione, acquisisce direttamente dalle amministrazioni e dagli organismi competenti i dati necessari all'aggiornamento continuo delle informazioni economiche, statistiche e amministrative previste dall'articolo 8, comma 8, lettera d), della
3. Per le medesime finalità di cui al comma 2, l'Unioncamere mette a disposizione delle pubbliche amministrazioni collegate, senza alcun onere, le informazioni, gli atti e i documenti contenuti nel registro delle imprese, che non devono pertanto essere richiesti direttamente alle imprese medesime.
Art. 12. (Inquadramento di personale delle camere di commercio).
1. Il personale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura in servizio alla data di entrata in vigore del
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede ai sensi dell'articolo 18 della
Art. 13. (Agevolazioni per le imprese a prevalente partecipazione femminile).
1. Nell'ambito del riordino della disciplina dei singoli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, previsto dall'articolo 12 del
2. Le amministrazioni pubbliche competenti comunicano le misure adottate in applicazione di quanto previsto al comma 1 al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che, sentito il Comitato per l'imprenditoria femminile, ne tiene conto nell'ambito della relazione programmatica prevista dall'articolo 10, comma 1, del
Art. 14. (Copertura finanziaria).
1. Per la realizzazione del programma IGNITOR è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per il 1999 e di lire 10 miliardi per il 2000. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, si provvede, per l'importo di lire 20 miliardi per il 1999, mediante utilizzo delle disponibilità di cui all'articolo 1, comma 5, del
2. All'onere derivante dalle disposizioni dell'articolo 2, comma 3, lettera f), dell'articolo 3 e dell'articolo 10, pari a lire 9 miliardi annue a decorrere dal 1999 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
3. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1, 2, ad eccezione della lettera f) del comma 3, 5, comma 3, dell'articolo 6, commi 5 e 6, e dell'articolo 8, comma 1, pari a lire 160.300 milioni per il 1999, a lire 366.600 milioni per il 2000 e a lire 379.800 milioni per il 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 15. (Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
[1] Comma così modificato dall'art. 39 del
[2] Articolo abrogato dall'art. 23 del