Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.3 anagrafe tributaria e codice fiscale |
Data: | 11/07/1992 |
Numero: | 333 |
Sommario |
Art. 1. 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 1992, è sospesa la concessione di mutui da parte della Cassa depositi e prestiti e degli altri istituti [...] |
Art. 2. 1. Le amministrazioni, soggette a limitazioni delle assunzioni in base alla legge 29 dicembre 1988, n. 554, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre [...] |
Art. 3. 1. Nel comma 2 dell'articolo 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, sono soppresse le parole "aventi durata inferiore all'anno"; il comma 3 della medesima norma è abrogato; nel comma 4 della [...] |
Art. 4. 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la facoltà di impegnare le spese nei limiti dei fondi iscritti nel bilancio dello Stato e delle aziende autonome per l'anno [...] |
Art. 5. 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogate le disposizioni legislative che accordano la garanzia dello Stato per il rischio di cambio su prestiti in [...] |
Art. 5 bis. |
Art. 6. 1. Le aliquote contributive a carico dei lavoratori dipendenti del settore privato e pubblico dovute all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei [...] |
Art. 7. |
Art. 8. 1. Nell'esercizio dei poteri previsti dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, come sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della [...] |
Art. 9. 1. L'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, di cui alla tariffa allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, [...] |
Art. 10. 1. Le tasse sulle concessioni governative previste dalla tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, con esclusione di quelle [...] |
Art. 11. |
Art. 12. 1. Se il reddito di impresa delle persone fisiche, delle società in nome collettivo e in accomandita semplice e delle società ed enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87 del [...] |
Art. 13. 1. Le entrate derivanti dal presente capo sono riservate all'erario e concorrono, anche attraverso il potenziamento di strumenti antievasione, alla copertura degli oneri per il servizio del [...] |
Art. 14. 1. Con riferimento agli enti di cui al presente capo ed alle società da essi controllate, tutte le attività, nonché i diritti minerari, attribuiti o riservati per legge o con atti amministrativi [...] |
Art. 15. 1. L'Istituto nazionale per la ricostruzione industriale - IRI, l'Ente nazionale idrocarburi - ENI, l'Istituto nazionale assicurazioni - INA e l'Ente nazionale energia elettrica - ENEL sono [...] |
Art. 16. |
Art. 17. |
Art. 18. |
Art. 19. 1. Tutte le operazioni connesse con la trasformazione di cui al presente Capo sono esenti da imposte e tasse |
Art. 20. 1. Sono abrogate tutte le disposizioni di legge contrarie od incompatibili con quanto stabilito nel presente capo |
Art. 21. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge |
§ 95.3.8 – D.L. 11 luglio 1992, n. 333. [1]
Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica.
(G.U. 11 luglio 1992, n. 162).
Capo I
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 1992, è sospesa la concessione di mutui da parte della Cassa depositi e prestiti e degli altri istituti di credito a favore delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle province, dei comuni, delle comunità montane, delle aziende degli enti locali e loro consorzi con onere totale o parziale a carico del bilancio dello Stato, con esclusione dei mutui destinati agli interventi nel settore della giustizia, agli interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna di cui alla
2. I contributi ordinari spettanti alle amministrazioni provinciali e ai comuni ai sensi dell'articolo 2 del
3. Nel comma 2 dell'articolo 5 della
4. Le misure previste dall'articolo 4, comma 5, della
1. Le amministrazioni, soggette a limitazioni delle assunzioni in base alla
2. Per l'anno 1992, ulteriori aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali, pubbliche e private, possono essere erogati qualora gli aumenti già applicati non abbiano determinato un incremento medio annuo superiore al tasso di inflazione programmato. A tal fine il Governo, entro il mese di settembre dello stesso anno, verificherà, d'intesa con le organizzazioni sindacali, l'entità degli aumenti.
3. Per l'anno 1992, le somme relative ai fondi di incentivazione ed ai fondi per il miglioramento dell'efficienza dei servizi comunque denominati, previsti dai singoli accordi di comparto, non possono essere attribuite in misura superiore ai correlativi stanziamenti di bilancio per l'anno finanziario 1991.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono soppressi: il secondo periodo del terzo comma dell'articolo 4 del
5. L'indennità di funzione di cui all'articolo 13, comma 4, della
6. Per l'anno 1992, l'autorizzazione del Consiglio dei Ministri di cui all'ottavo comma dell'articolo 6 della
7. Per l'anno 1992, gli enti e le aziende o società produttrici di servizi di pubblica utilità non possono adottare delibere in materia di retribuzioni e normazione del personale dipendente che, tenuto conto del vincolo dell'invarianza delle tariffe e dei prezzi dei servizi prodotti, comportino il peggioramento dei saldi dei rispettivi bilanci o comunque determinino variazioni del costo complessivo del rispettivo personale superiori al tasso programmato di inflazione.
8. La disposizione di cui al comma 6 è estesa anche nei confronti del personale disciplinato dalle leggi 1° aprile 1981, n. 121, 8 agosto 1990, n. 231, 11 luglio 1988, n. 266, 30 maggio 1988, n. 186, nonché del personale comunque dipendente da enti pubblici non economici [4].
9. Per il periodo di cui al comma 6 il trattamento economico del personale dirigente dello Stato e delle categorie di personale ad esso comunque collegate, nonché il trattamento economico del personale di cui all'articolo 8, comma 3, della
1. Nel comma 2 dell'articolo 33 della
2. [6]
3. Gli stanziamenti iscritti sui seguenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1992 sono ridotti degli importi corrispondentemente indicati:
capitolo 1802 lire 50 miliardi;
capitolo 1832 lire 100 miliardi;
capitolo 1872 lire 250 miliardi;
capitolo 2102 lire 50 miliardi;
capitolo 2501 lire 50 miliardi;
capitolo 2502 lire 100 miliardi;
capitolo 2802 lire 150 miliardi;
capitolo 4005 lire 150 miliardi;
capitolo 4031 lire 250 miliardi;
capitolo 4051 lire 350 miliardi. [7]
4. Con decreti del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro della difesa, possono essere operate variazioni compensative per competenza e cassa tra i capitoli di cui al comma 3 e gli altri capitoli della categoria IV - Acquisto di beni e servizi dello stato di previsione del Ministero della difesa [8].
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la facoltà di impegnare le spese nei limiti dei fondi iscritti nel bilancio dello Stato e delle aziende autonome per l'anno 1992 può essere esercitata limitatamente alle spese relative agli stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse o aventi natura obbligatoria, alle competenze accessorie al personale, alle spese di funzionamento dei servizi istituzionali delle amministrazioni (ed in particolare a quelle afferenti le iniziative in atto per il potenziamento della sicurezza pubblica), agli interessi, alle poste correttive e compensative delle entrate, ai trasferimenti connessi con il funzionamento di enti decentrati, alle spese derivanti da accordi internazionali, nonché alle annualità relative ai limiti di impegno decorrenti da esercizi precedenti ed alle rate di ammortamento di mutui.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 1992, è sospesa la facoltà di rilasciare garanzie dello Stato, di qualunque natura, in relazione agli oneri dipendenti da finanziamenti, anche sotto forma di prestiti obbligazionari. Resta ferma la concessione di garanzie dello Stato disposta da previsioni di legge.
3. Per effettive, motivate e documentate esigenze, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro del tesoro, ovvero per sua delega il Ministro del tesoro, su proposta dei Ministri interessati, può autorizzare l'assunzione di ulteriori impegni di spesa nell'ambito delle disponibilità di bilancio, nonché il rilascio di garanzie dello Stato.
4. Per l'anno 1992, le quote dei fondi speciali di cui alle tabelle A e B approvate con l' articolo 2, comma 2, della
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogate le disposizioni legislative che accordano la garanzia dello Stato per il rischio di cambio su prestiti in valuta contratti da soggetti pubblici o privati direttamente oppure tramite istituzioni creditizie nazionali, su mercati o presso istituzioni finanziarie internazionali e comunitarie. Per i prestiti contratti in dipendenza delle finalità di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con
2. Sono fatte salve le garanzie per le quali sia già stato adottato il relativo provvedimento di concessione alla data di entrata in vigore del presente decreto.
[1. Fino all'emanazione di un'organica disciplina per tutte le espropriazioni preordinate alla realizzazione di opere o interventi da parte o per conto dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e degli altri enti pubblici o di diritto pubblico, anche non territoriali, o comunque preordinate alla realizzazione di opere o interventi dichiarati di pubblica utilità, l'indennità di espropriazione per le aree edificabili è determinata a norma dell'articolo 13, terzo comma, della
2. In ogni fase del procedimento espropriativo il soggetto espropriato può convenire la cessione volontaria del bene. In tal caso non si applica la riduzione di cui al comma 1 [11].
3. Per la valutazione delle edificabilità delle aree, si devono considerare le possibilità legali ed effettive di edificazione esistenti al momento dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.
4. Per le aree agricole e per quelle che, ai sensi del comma 3, non sono classificabili come edificabili, si applicano le norme di cui al titolo II della
5. Con regolamento da emanare con decreto del Ministro dei lavori pubblici ai sensi dell'art. 17,
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in tutti i casi in cui non sono stati ancora determinati in via definitiva il prezzo, l'entità dell'indennizzo e/o del risarcimento del danno, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto [13].
7. Nella determinazione dell'indennità di espropriazione per i procedimenti in corso si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.
7 bis. In caso di occupazioni illegittime di suoli per causa di pubblica utilità, intervenute anteriormente al 30 settembre 1996, si applicano, per la liquidazione del danno, i criteri di determinazione dell'indennità di cui al comma 1, con esclusione della riduzione del 40 per cento. In tal caso l'importo del risarcimento è altresì aumentato del 10 per cento. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai procedimenti in corso non definiti con sentenza passata in giudicato [14].]
1. Le aliquote contributive a carico dei lavoratori dipendenti del settore privato e pubblico dovute all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed alle forme di previdenza esclusive e sostitutive della medesima sono aumentate di 0,6 punti a decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e di ulteriori 0,2 punti a decorrere dal periodo di paga relativo al mese di gennaio 1993. I versamenti riferiti ai periodi di paga compresi fra la data di entrata in vigore del presente decreto e quella di entrata in vigore della relativa legge di conversione, eseguiti in misura superiore a quella prevista dal presente comma, sono computati in diminuzione dei contributi dovuti per i periodi successivi, fino a compensazione delle somme versate in eccesso [15].
2. Con la stessa decorrenza di cui al comma 1, sono aumentate di 1 punto le aliquote contributive dovute, ai sensi della
3. Salvo che gli accordi ed i contratti collettivi, anche aziendali, dispongano diversamente, stabilendo se e in quale misura la mensa è retribuzione in natura, il valore del servizio di mensa, comunque gestito ed erogato, e l'importo della prestazione pecuniaria sostitutiva di esso, percepita da chi non usufruisce del servizio istituito dall'azienda, non fanno parte della retribuzione a nessun effetto attinente a istituti legali e contrattuali del rapporto di lavoro subordinato.
4. Sono fatte salve, a far data dalla loro decorrenza, le disposizioni degli accordi e dei contratti collettivi, anche aziendali, pur se stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, che prevedono limiti e valori convenzionali del servizio di mensa di cui al comma 3 e dell'importo della prestazione sostitutiva di esso, percepita da chi non usufruisce del servizio istituito, a qualsiasi effetto attinente a istituti legali e contrattuali del rapporto di lavoro subordinato [16].
5. Rimangono in ogni caso ferme le norme relative all'inserimento del valore del servizio di mensa nella base imponibile per il computo dei contributi di previdenza e assistenza sociale. Restano altresì ferme, per la prestazione pecuniaria sostitutiva del servizio di mensa, le disposizioni dell'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
6. Alla rubrica dell'articolo 11 della
7. All'articolo 11 della
(Omissis).
Capo II
1. Per l'anno 1992 è istituita una imposta straordinaria immobiliare sul valore dei fabbricati e delle aree fabbricabili individuate negli strumenti urbanistici vigenti, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, posseduti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Soggetto passivo dell'imposta è il proprietario dell'immobile ovvero il titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione sullo stesso, anche se non residente nel territorio dello Stato; l'imposta è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso. Non sono soggetti passivi lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, i consorzi tra detti enti, le unità sanitarie locali, le istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'articolo 41 della
3. L'imposta è stabilita nella misura del 3 per mille del valore dei fabbricati e delle aree fabbricabili individuate negli strumenti urbanistici vigenti. Il valore è costituito, per i fabbricati iscritti in catasto, da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite catastali determinate dall'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali a seguito della revisione generale disposta con il decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1990, un moltiplicatore pari a 100 per le unità immobiliari classificate o classificabili nei gruppi catastali A, B e C, con esclusione delle categorie A/10 e C/1, pari a 50 per quelle classificate o classificabili nel gruppo D non possedute nell'esercizio d'impresa e nella categoria A/10 e pari a 34 per quelle classificate o classificabili nella categoria C/1. Per determinare il valore dei fabbricati non ancora iscritti in catasto si fa riferimento alla rendita delle unità immobiliari similari. Per le unità immobiliari urbane direttamente adibite ad abitazione principale del possessore e dei suoi familiari, l'imposta è stabilita nella misura del 2 per mille del valore determinato ai sensi del presente comma, diminuito di 50 milioni di lire. Per unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale deve intendersi quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari, dimorano abitualmente. Per le unità immobiliari classificate o classificabili nel gruppo D possedute nell'esercizio d'impresa, il valore è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili applicando per ciascun anno di formazione dello stesso i seguenti coefficienti: 1992: 1,02; 1991: 1,03; 1990: 1,05; 1989: 1,10; 1988: 1,15; 1987: 1,20; 1986: 1,30; 1985: 1,40; 1984: 1,50; 1983: 1,60; 1982 e precedenti: 1,70. Per le aree fabbricabili individuate negli strumenti urbanistici vigenti, il valore è costituito dal valore venale in comune commercio ovvero, per le aree destinate ad attività di pubblica utilità, dall'ammontare delle indennità che gli enti pubblici competenti per lo svolgimento delle attività stesse hanno corrisposto o devono corrispondere [18].
3 bis. L'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati [19].
4. Sono esenti dalla imposta:
a) le costruzioni o porzioni di costruzioni rurali di cui all'articolo 39 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
b) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
c) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense 11 febbraio 1929, reso esecutivo con la
d) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
e) i fabbricati posseduti dagli enti indicati all'articolo 87, comma 1, lettera c), del citato testo unico delle imposte sui redditi, non aventi finalità di lucro, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività istituzionali di carattere didattico;
f) i fabbricati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla
g) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del
h) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
i) i fabbricati e le aree fabbricabili, nonché le quote di essi, appartenenti ai soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano sottoposti a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a concordato preventivo con cessione di beni.
i bis) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
5. L'imposta è riscossa mediante versamento diretto con le modalità previste ai fini delle imposte sui redditi. Il versamento deve essere effettuato nel mese di settembre 1992. Tuttavia il versamento può essere effettuato entro il 15 dicembre 1992; in tal caso le somme versate oltre il 30 settembre 1992 devono essere maggiorate del 3 per cento a titolo di interessi, senza applicazione di soprattasse.
6. Per l'anno 1992 è istituita una imposta straordinaria sull'ammontare dei depositi bancari, postali e presso istituti e sezioni per il credito a medio termine, conti correnti, depositi a risparmio e a termine, certificati di deposito, libretti e buoni fruttiferi, da chiunque detenuti; sono esclusi i buoni postali fruttiferi, i libretti di risparmio di previdenza indicati all'articolo 41, primo comma, della
7. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi delle imposte di cui al presente articolo, nonché per il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Le imposte straordinarie di cui al presente articolo non sono deducibili ai fini delle imposte sui redditi.
1. Nell'esercizio dei poteri previsti dall'articolo 8 del
2. Il questionario costituisce parte integrante della fattura ed è inviato all'utente tramite l'ente erogatore; esso deve essere compilato e restituito all'anagrafe tributaria a cura dell'utente, con tassa a carico della amministrazione destinataria, entro il termine indicato nel questionario stesso. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è approvato il modello di questionario.
3. Coloro che non sono utenti della fornitura di energia elettrica nelle unità immobiliari di loro proprietà sono tenuti a comunicare all'utente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il proprio numero di codice fiscale e gli estremi catastali identificativi dell'unità immobiliare; nel caso di comproprietà l'obbligo è soddisfatto con la comunicazione del numero di codice fiscale di uno soltanto dei comproprietari. La medesima comunicazione deve essere data dal proprietario dell'unità immobiliare al conduttore nel caso di contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto; in tal caso il conduttore è tenuto ad indicare all'ente cui richiede la fornitura di energia elettrica, oltre al proprio, anche il numero di codice fiscale del proprietario.
4. Il Ministero delle finanze, mediante procedure automatizzate di elaborazione, effettua incroci tra i dati delle dichiarazioni dei redditi, del catasto e degli enti erogatori di forniture di energia elettrica, provvedendo ad accertare i redditi o i maggiori redditi non dichiarati con le modalità di cui all'articolo 41-bis del
5. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, dovute per i periodi di imposta relativamente ai quali il termine per la presentazione della dichiarazione è scaduto anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, i contribuenti sono ammessi a presentare dichiarazioni integrative, con gli effetti e le modalità previsti dall'articolo 14 della
6. In considerazione dell' emanazione, con effetto dall'anno 1993, del decreto del Ministro delle finanze integrativo dei dati e delle notizie indicativi di capacità contributiva previsto dall'articolo 2 del
7. Agli oneri a carico dell'Amministrazione finanziaria di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, valutati in trenta miliardi di lire per l'anno 1992, si provvede con quota parte delle maggiori entrate recate per lo stesso anno dal presente capo; le somme eventualmente non impegnate nell'anno 1992 potranno essere utilizzate nell'anno 1993.
1. L'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, di cui alla tariffa allegato A, annessa al
2. L'imposta di bollo sugli atti compiuti dal giudice e dal cancelliere e sui provvedimenti originali del giudice nei procedimenti civili, con esclusione di quella dovuta sugli originali delle sentenze e dei processi verbali di conciliazione, è corrisposta, per ogni procedimento, mediante applicazione di marche o mediante versamento in conto corrente postale intestato all'ufficio del registro di Roma, nelle misure di lire 90.000 e di lire 120.000, rispettivamente, per i procedimenti di cognizione e per i procedimenti di esecuzione, limitatamente a quelli il cui valore supera lire 5 milioni, davanti al pretore; di lire 120.000 per i procedimenti di cognizione e di lire 240.000 per quelli di esecuzione davanti al tribunale; di lire 90.000 per i procedimenti davanti alla corte di appello e di lire 60.000 per quelli davanti alla Corte di cassazione; di lire 60.000 per i procedimenti speciali.
3. L'imposta di bollo sugli atti compiuti dal giudice e dai segretari, compresa quella sugli originali delle decisioni e dei provvedimenti, è corrisposta per ogni procedimento dinanzi al Consiglio di Stato ed al tribunale amministrativo regionale nella misura di lire 180.000, con le modalità di cui al comma 2.
4. L'imposta fissa di bollo dovuta sugli atti di cui agli articoli 19 e 20 della tariffa allegato A, annessa al
5. L'imposta fissa di bollo dovuta sugli atti di cui all'articolo 20-bis della tariffa allegato A, annessa al
6. La carta bollata, i moduli redatti a stampa su carta bollata o bollati in modo straordinario, nonché i libri e i registri già bollati in modo straordinario, che alla data di cui al comma 7 sono interamente in bianco, devono essere integrati prima dell'uso, sino a concorrenza dell'imposta dovuta nella misura stabilita dal presente articolo, mediante applicazione di marche da bollo da annullarsi nei modi previsti dall'articolo 12 del
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 14 luglio 1992.
1. Le tasse sulle concessioni governative previste dalla tariffa annessa al
2. L'aumento di cui al comma 1 si applica alle tasse di rilascio, di rinnovo, per il visto e per la vidimazione relative ad atti e provvedimenti amministrativi emanati, rinnovati, sottoposti a visto o a vidimazione successivamente al 31 dicembre 1991; l'aumento si applica, altresì, alle tasse annuali il cui termine ultimo di pagamento scade successivamente alla predetta data. Gli importi delle tasse vanno arrotondati alle mille lire superiori [23].
3. Le relative integrazioni, dovute per l'intero 1992, devono essere corrisposte entro il 31 ottobre 1992, mediante versamento in conto corrente postale, intestato all'ufficio del registro tasse sulle concessioni governative di Roma. Per i pagamenti effettuati a mezzo marche, compresi quelli relativi alle patenti di guida, l'integrazione può essere corrisposta anche mediante le normali marche di concessione governativa da annullarsi a cura del contribuente.
4. Con effetto dal 1° gennaio 1992, la tassa di concessione governativa per l'iscrizione delle società nel registro delle imprese e quella annuale di cui ai commi 18, primo periodo, e 19 dell'articolo 3 del
5. Il canone di concessione previsto dall'articolo 51 della convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Sip - Società italiana per l'esercizio telefonico p.a. per la concessione dei servizi di telecomunicazioni nazionali ad uso pubblico, approvata con
6. Alla copertura delle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4, valutate in 600 miliardi di lire a decorrere dal 1993, si provvede con parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del presente decreto.
6 bis. Con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, saranno approvate la nuova tariffa dell'imposta di bollo di cui all'allegato A al
1. Se il reddito di impresa delle persone fisiche, delle società in nome collettivo e in accomandita semplice e delle società ed enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
2. Alla copertura delle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, valutate in 140 miliardi di lire per l'anno 1993, in 200 miliardi di lire in ciascuno degli anni 1994 e 1995 e in 60 miliardi di lire per l'anno 1996, si provvede con parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del presente decreto.
1. Le entrate derivanti dal presente capo sono riservate all'erario e concorrono, anche attraverso il potenziamento di strumenti antievasione, alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, nonché alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria.
Capo III
1. Con riferimento agli enti di cui al presente capo ed alle società da essi controllate, tutte le attività, nonché i diritti minerari, attribuiti o riservati per legge o con atti amministrativi ad amministrazioni diverse da quelle istituzionalmente competenti, ad enti pubblici, ovvero a società a partecipazione statale, restano attribuiti a titolo di concessione ai medesimi soggetti che ne sono attualmente titolari.
2. Le concessioni di cui al comma 1 sono disciplinate dalle amministrazioni competenti in conformità alle disposizioni vigenti. Ove la materia non sia regolata da leggi preesistenti, la disciplina sarà stabilita dall'atto di concessione in conformità ai principi generali vigenti in materia.
3. Le concessioni di cui al comma 1 avranno la durata massima prevista dalle norme vigenti, comunque non inferiore a venti anni, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto [27].
4. Le concessioni di attività in favore dei soggetti di cui al comma 1, che siano già in vigore, sono prorogate per la stessa durata prevista dal comma 3. Le amministrazioni competenti potranno, ove occorra modificarle o integrarle [28].
4-bis. Fino alla emanazione di una nuova disciplina, le società per azioni derivate dalla trasformazione di cui agli articoli 15 e 18 esercitano, nei medesimi limiti e con i medesimi effetti, le attribuzioni in materia di dichiarazione di pubblica utilità e di necessità e di urgenza, già spettanti agli enti originari [29].
1. L'Istituto nazionale per la ricostruzione industriale - IRI, l'Ente nazionale idrocarburi - ENI, l'Istituto nazionale assicurazioni - INA e l'Ente nazionale energia elettrica - ENEL sono trasformati in società per azioni con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Il capitale iniziale di ciascuna delle società per azioni derivanti dalle trasformazioni è determinato con decreto del Ministro del tesoro in base al netto patrimoniale risultante dai rispettivi ultimi bilanci. I consigli di amministrazione di ciascuna delle predette società per azioni devono, entro la data fissata con decreto del Ministro del tesoro e comunque non oltre il 31 dicembre 1994, proporre al Ministro del tesoro una rettifica dei valori dell'attivo e del passivo, accompagnata da una relazione redatta da una o più società specializzate, ovvero da soggetto o soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 11 del
3. Le azioni delle società di cui al comma 1, unitamente a quelle della BNL S.p.a., sono attribuite al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro esercita i diritti dell'azionista secondo le direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Sono parimenti attribuite al Ministero del tesoro le partecipazioni della Cassa depositi e prestiti nell'IMI S.p.a. e negli altri istituti di intermediazione creditizia e finanziaria. Le minusvalenze derivanti nel bilancio della Cassa depositi e prestiti dal trasferimento al Ministero del tesoro delle partecipazioni di cui al presente comma sono poste a carico del fondo di riserva della Cassa stessa [31].
4. Lo statuto di ciascuna delle società derivanti dalle trasformazioni sarà deliberato dalla prima assemblea. In via provvisoria rimangono in vigore le norme, legislative e statutarie, che disciplinano i singoli enti. I presidenti delle società per azioni derivanti dalla trasformazione convocheranno le rispettive assemblee sociali entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. La pubblicazione del presente decreto tiene luogo di tutti gli adempimenti in materia di costituzione delle società previsti dalla normativa vigente.
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro del tesoro predispone un programma di riordino delle partecipazioni di cui all'articolo 15 e lo trasmette, d'intesa con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali, al Presidente del Consiglio dei ministri. Il programma di riordino delle partecipazioni di cui all'articolo 15 è finalizzato alla valorizzazione delle partecipazioni stesse, anche attraverso la previsione di cessioni di attività e di rami di aziende, scambi di partecipazioni, fusioni, incorporazioni ed ogni altro atto necessario per il riordino.
2. Il programma deve prevedere la quotazione delle società partecipate derivanti dal riordino delle attuali partecipazioni e l'ammontare dei ricavi da destinare alla riduzione del debito pubblico.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri invia il programma di riordino alle competenti Commissioni parlamentari che esprimono il proprio parere entro il termine previsto dai regolamenti di ciascuna Camera. Decorso tale termine, il programma è approvato dal Consiglio dei ministri e diviene esecutivo.
1. Fermo restando quanto previsto dalla
1. Tutte le operazioni connesse con la trasformazione di cui al presente Capo sono esenti da imposte e tasse [36].
1. Sono abrogate tutte le disposizioni di legge contrarie od incompatibili con quanto stabilito nel presente capo.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Comma modificato dalla
[3] Per l’interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 7 del
[4] Comma già modificato dall'art. 74 del
[5] Comma così rettificato con avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 14 luglio 1992, n. 164.
[6] Comma abrogato dalla
[7] Comma così rettificato con avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 14 luglio 1992, n. 164.
[8] Comma così rettificato con avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 14 luglio 1992, n. 164.
[9] Articolo aggiunto dalla
[10] La Corte costituzionale, con sentenza 24 ottobre 2007, n. 348, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.
[11] La Corte costituzionale, con sentenza 16 giugno 1993, n. 283 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non prevede in favore dei soggetti già espropriati al momento della entrata in vigore della
[12] La Corte costituzionale, con sentenza 10 giugno 2011, n. 181, ha dichiarato l'illegittimità del combinato disposto del presente comma e degli articoli 15, primo comma, secondo periodo, e 16, commi quinto e sesto,della
[13] Comma così sostituito dall'art. 1 della
[14] Comma aggiunto dall'art. 3 della
[15] Comma così modificato dalla
[16] Comma così rettificato con avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 14 luglio 1992, n. 164.
[17] Articolo così sostituito dalla
[18] Per l’interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 12 bis del
[19] Comma aggiunto dall'art. 1 del
[20] Lettera aggiunta dall'art. 1 del
[21] Comma così modificato dalla
[22] Comma così rettificato con avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 14 luglio 1992, n. 164.
[23] Comma così rettificato con avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 14 luglio 1992, n. 164.
[24] Comma così sostituito dalla
[25] Comma aggiunto dalla
[26] Articolo modificato dalla
[27] Per l’interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 10 della
[28] Per l’interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 10 della
[29] Comma aggiunto dalla
[30] Comma già modificato dalla
[31] Comma sostituito dalla
[32] Articolo così sostituito dalla
[33] Articolo abrogato dalla
[34] Articolo così modificato dall'art. 2 del
[35] Per l'Ente ferrovie dello Stato, vedi la deliberazione CIPE del 12 agosto 1992.
[36] Comma così modificato dalla