Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.3 leggi e decreti |
Data: | 31/12/2007 |
Numero: | 248 |
Sommario |
Art. 1. Proroga di autorizzazioni di spesa per le missioni internazionali |
Art. 2. Proroga di termini in materia di difesa |
Art. 3. Proroga dei termini in materia di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere |
Art. 4. Contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche nei locali aperti al pubblico |
Art. 5. Proroga termini in materia di beni e attività culturali e disposizioni in materia di diritto d'autore |
Art. 6. Proroghe in materia previdenziale |
Art. 6 bis. Proroghe in materia di ammortizzatori sociali |
Art. 6 ter. Regolarizzazione e versamenti per i territori colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002 |
Art. 6 quater. Contributi in favore di enti e organismi operanti nel settore della musica |
Art. 7. (Disposizioni in materia di lavoro non regolare e di società cooperative, nonchè in materia di contrattazione collettiva e in materia di contratti integrativi del personale delle fondazioni [...] |
Art. 7 bis. Reversibilità degli assegni vitalizi in favore dei familiari degli ex deportati |
Art. 8. Piani di rientro, tariffe di prestazioni sanitarie e percorsi diagnostico-terapeutici |
Art. 8 bis. Disposizioni inerenti alla conservazione di cellule staminali del cordone ombelicale |
Art. 8 ter. Fondo transitorio per le regioni con elevato disavanzo sanitario |
Art. 9. Proroghe e disposizioni in materia di farmaci |
Art. 10. Prosecuzione dell'attività della Fondazione Istituto mediterraneo di ematologia |
Art. 11. Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare |
Art. 11 bis. Finanziamento di iniziative volte alla tutela dei minori |
Art. 12. Disposizioni in materia di università ed enti di ricerca |
Art. 13. Termini per la conferma di ricercatori |
Art. 13 bis. Dotazione del fondo per il finanziamento ordinario delle università |
Art. 14. Proroga nelle funzioni dei giudici onorari e dei vice procuratori onorari |
Art. 14 bis. Dirigenti dell'amministrazione giudiziaria |
Art. 15. Disposizioni in materia di arbitrati |
Art. 16. Attività di liquidazione della Fondazione Ordine Mauriziano |
Art. 16 bis. Responsabilità degli amministratori di società quotate partecipate da amministrazioni pubbliche |
Art. 16 ter. Misure in materia di incarichi giudiziari |
Art. 17. Utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nazionale e trasporto ferroviario |
Art. 18. Modifiche all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96 |
Art. 18 bis. Modifiche al decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, in materia di tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire. |
Art. 18 ter. Autorità marittima della navigazione dello Stretto di Messina |
Art. 19. Contratti pubblici |
Art. 19 bis. Differimento di un termine relativo agli interventi per la ricostruzione del Belice |
Art. 19 ter. Modifica del comma 2 dell'articolo 139 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 |
Art. 20. Regime transitorio per l'operatività della revisione delle norme tecniche per le costruzioni |
Art. 21. Proroga utilizzo disponibilità Enac per interventi aeroportuali |
Art. 21 bis. Diritti aeroportuali |
Art. 21 ter. Indennità di trasferta per il personale ispettivo dell'Ente nazionale dell'aviazione civile |
Art. 21 quater. Interventi per processi di riorganizzazione del sistema aeroportuale |
Art. 22. Disposizioni in materia di limitazioni alla guida |
Art. 22 bis. Disposizione transitoria concernente la certificazione dei requisiti per la guida dei ciclomotori |
Art. 22 ter. Interventi in materia di disagio abitativo |
Art. 22 quater. Investimenti immobiliari degli enti previdenziali |
Art. 22 quinquies. Interventi per la riqualificazione della caserma Rossani e del quartiere Carrassi di Bari |
Art. 22 sexies. Istituzione, durata e compiti del commissario delegato alla gestione del piano di sviluppo per il porto di Gioia Tauro. |
Art. 22 septies. Proroga del termine per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasporto |
Art. 23. |
Art. 24. Proroga contratti a tempo determinato del Ministero del commercio internazionale e del Ministero della salute |
Art. 24 bis. Proroga dell'efficacia della graduatoria di un concorso pubblico per vigile del fuoco |
Art. 24 ter. Disposizioni concernenti il riposo giornaliero del personale sanitario |
Art. 24 quater. Proroga dell'efficacia della graduatoria di concorsi pubblici per ispettore del lavoro |
Art. 24 quinquies. Disposizioni in materia di dirigenti scolastici |
Art. 24 sexies. Equiparazione di titoli ai fini dell'accesso ai concorsi presso il Servizio sanitario nazionale e vigilanza sull'Ordine nazionale degli psicologi |
Art. 25. Divieto di estensione del giudicato |
Art. 25 bis. Proroga dei termini per l'adozione della disciplina dei requisiti per la stabilizzazione di alcune tipologie di lavoro flessibile |
Art. 26. Disposizioni urgenti in materia di agricoltura |
Art. 26 bis. Proroghe in materia di presentazione degli atti di aggiornamento catastale |
Art. 27. Disposizioni in materia di riordino di consorzi di bonifica |
Art. 28. Proroga dei termini per il riordino ed il riassetto delle partecipazioni societarie dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. |
Art. 28 bis. Differimento del termine per l'alienazione delle partecipazioni eccedenti detenute in banche popolari |
Art. 29. Disposizioni in materia di credito di imposta e incentivi alla rottamazione |
Art. 29 bis. Proroga del termine in materia di installazione degli impianti all'interno degli edifici |
Art. 29 ter. Disposizioni in materia di trasporto e di circolazione di prova di veicoli nuovi |
Art. 29 quater. Disposizioni in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura |
Art. 30. Proroga dei termini di cui al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, in materia di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche |
Art. 31. |
Art. 32. Proroga per emissioni da impianti |
Art. 32 bis. Modifiche all'articolo 2 del decreto legge 30 ottobre 2007, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2007, n. 243 |
Art. 33. Disposizione in materia di rifiuti |
Art. 33 bis. Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nei confronti delle istituzioni scolastiche |
Art. 34. Proroghe in materia di contrasto al terrorismo internazionale |
Art. 34 bis. Finanziamento delle misure per le vittime del dovere e della criminalità organizzata |
Art. 34 ter. Utilizzo del fondo di cui all'articolo 2-duodecies della legge 31 maggio 1965, n. 575 |
Art. 35. Proroghe in materia di carta d'identità elettronica e carta nazionale dei servizi |
Art. 35 bis. Modifica all'articolo 2, comma 28, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 |
Art. 36. Disposizioni in materia di riscossione |
Art. 36 bis. Proroga di termini per la definizione di somme dovute da soggetti residenti nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa |
Art. 37. Abolizione tassa sui contratti di borsa |
Art. 37 bis. Modifiche alla legge 24 dicembre 2007, n. 244 |
Art. 37 ter. Modifica all'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 |
Art. 38. Proroga della riduzione dell'accisa sul gas per uso industriale |
Art. 38 bis. Notifica di sanzioni relative a tasse automobilistiche e sulle concessioni governative e modifiche all'articolo 1, comma 37, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 |
Art. 39. Proroghe in materia radiotelevisiva |
Art. 40. Proroga di disposizioni in materia di dissesto finanziario degli enti locali |
Art. 40 bis. Proroga di termini in materia di patto di stabilità |
Art. 41. Modifica all'articolo 35 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 |
Art. 41 bis. Efficacia del comma 263 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 |
Art. 42. Modalità di applicazione dell'articolo 2, comma 39, e dell'articolo 3, comma 45, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 |
Art. 42 bis. Applicazione dell'articolo 2, comma 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 |
Art. 43. Accantonamenti |
Art. 44. Obbligo di fornire dati per le rilevazioni statistiche e disposizioni concernenti le informazioni relative al partenariato pubblico-privato |
Art. 44 bis. Misure in tema di disponibilità finanziaria per il funzionamento e l'attività istituzionale del comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori |
Art. 45. Cinque per mille in favore di associazioni sportive dilettantistiche nonchè di fondazioni nazionali di carattere culturale |
Art. 46. Disposizioni in favore di inabili e proroga di termini per tariffe sociali |
Art. 46 bis. Modifica all'articolo 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 |
Art. 47. Modifiche all'articolo 3, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 |
Art. 47 bis. Sospensione di termini per l'adempimento di obblighi contributivi e fiscali da parte di enti non commerciali |
Art. 47 ter. Modifica all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2007, n. 244 |
Art. 47 quater. Durata in carica dei membri delle autorità indipendenti |
Art. 47 quinquies. Modifica all'articolo 2, comma 488 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 |
Art. 48. Riassegnazione di risorse |
Art. 49. Partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse di Fondi e Banche internazionali |
Art. 49 bis. Celebrazioni del sessantesimo anniversario della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo |
Art. 49 ter. Equiparazione della Croce Rossa Italiana alle organizzazioni di volontariato |
Art. 50. Interventi a favore dei perseguitati politici e razziali |
Art. 51. Trattamento di fine rapporto |
Art. 51 bis. Rimborsi di spese elettorali |
Art. 51 ter. Proroga delle agevolazioni fiscali per gli atti relativi al riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza |
Art. 51 quater. Disposizioni in materia di incentivi per il programma nazionale di razionalizzazione del comparto delle fonderie di ghisa e acciaio |
Art. 52. Entrata in vigore |
§ 80.3.38 - D.L. 31 dicembre 2007, n. 248. [1]
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria.
(G.U. 31 dicembre 2007, n. 302)
Capo I
PROROGHE DI TERMINI
Sezione I
Difesa
Art. 1. Proroga di autorizzazioni di spesa per le missioni internazionali
1. E' prorogato al 31 gennaio 2008 il termine per le autorizzazioni di spesa di cui al
2. [Allo scopo di consentire la necessaria flessibilità nell'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1240, della
Art. 2. Proroga di termini in materia di difesa
1. All'articolo 26, comma 1, del
2. All'articolo 31, comma 14, del
3. All'articolo 60-bis del
3-bis. All'articolo 7, comma 6, del
3-ter. Dall'attuazione del comma 3-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica [6].
4. [Le unità produttive e industriali di cui all'articolo 22, comma 1, del
4-bis. Al
a) all'articolo 51, comma 2, lettera a), la parola: «2010» è sostituita dalla seguente: «2015»;
b) all'articolo 52, comma 5, lettera a), la parola: «2010» è sostituita dalla seguente: «2015»;
c) all'articolo 53, comma 2, la parola: «2008» è sostituita dalla seguente: «2012»;
d) alla nota [5] dell'allegata Tabella 1, la parola: «2011» è sostituita dalla seguente: «2015» [8].
Sezione II
Beni culturali e turismo
Art. 3. Proroga dei termini in materia di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere
1. Il termine stabilito dall'articolo 3, comma 4, del
2. La proroga del termine di cui al comma 1 si applica alle strutture ricettive per le quali sia stato presentato, entro il 30 giugno 2005, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio, il progetto di adeguamento per l'acquisizione del parere di conformità previsto dall'articolo 2 del
2-bis. [Per le strutture che in occasione di rinnovo del certificato di prevenzione incendi abbiano avuto ulteriori prescrizioni che comportano per la loro realizzazione una spesa superiore a 100.000 euro, il termine per effettuare l'adeguamento è fissato al 30 giugno 2009] [10].
Art. 4. Contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche nei locali aperti al pubblico
1. All'articolo 1, comma 389, della
Art. 5. Proroga termini in materia di beni e attività culturali e disposizioni in materia di diritto d'autore [11]
1. I termini di durata degli organi di cui agli articoli 12, comma 5, e 21, comma 2, del
1-bis. I consiglieri di amministrazione delle fondazioni di diritto privato disciplinate dal
2. All'articolo 14, comma 3, del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, le parole: «entro il 28 febbraio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 aprile 2008» [13].
2-bis. Il termine per l'eventuale trasformazione in soggetto di diritto privato dell'Unione accademica nazionale, di cui al numero 5 dell'allegato A annesso alla
2-ter. Al comma 1 dell'articolo 71-septies della
2-quater. Al primo periodo del comma 2 dell'articolo 71-septies della
Sezione III
Lavoro e previdenza
Art. 6. Proroghe in materia previdenziale
1. In attesa dell'intervento di razionalizzazione del sistema degli enti pubblici previdenziali e assicurativi previsto dal Protocollo su «Previdenza, lavoro e competitività per l'equità e la crescita sostenibili» del 23 luglio 2007 e dai relativi provvedimenti attuativi e della presentazione, a tale fine, da parte del Governo, di un Piano industriale, il termine di scadenza dei Presidenti e dei Consigli di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) è prorogato fino alla scadenza dei Consigli di amministrazione dei rispettivi Istituti [17].
2. (Soppresso).
2-bis. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 18 della
Art. 6 bis. Proroghe in materia di ammortizzatori sociali [19]
1. Al comma 7 dell'articolo 41 della
a) al primo periodo, le parole: «Per gli anni 2004-2007» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2004-2009» e le parole: «, nel limite massimo di 350 unita» sono soppresse;
b) al secondo periodo, le parole: «e per la durata di 48 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «, per la durata di 66 mesi dalla data di decorrenza del licenziamento e nel limite di 400 unità, calcolato come media del periodo».
2. Al comma 8 dell'articolo 41 della
a) dopo le parole: «e 2007,» sono inserite le seguenti: «nonchè di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009,»;
b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, la cui dotazione per ciascuno degli anni 2008 e 2009 è incrementata di pari importo».
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Art. 6 ter. Regolarizzazione e versamenti per i territori colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002 [20]
1. I termini previsti dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3344 del 19 marzo 2004, n. 3354 del 7 maggio 2004, n. 3496 del 17 febbraio 2006, n. 3507 del 5 aprile 2006 e n. 3559 del 27 dicembre 2006 sono differiti al 30 giugno 2008 per tutti i soggetti privati residenti o aventi domicilio nei territori maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002 e individuati con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 e 15 novembre 2002 e del 9 gennaio 2003 [21].
2. L'onere derivante dal comma 1 è valutato in 24,8 milioni di euro per l'anno 2008. L'autorizzazione di spesa di cui al
Art. 6 quater. Contributi in favore di enti e organismi operanti nel settore della musica [23]
1. Allo scopo di garantire la continuità delle attività di enti e organismi di riconosciuto prestigio operanti nel settore della musica, che versano in condizioni di difficoltà finanziaria, è assegnato a tali enti per l'anno 2008 un contributo complessivo di 5 milioni di euro.
2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati gli enti e gli organismi di cui al comma 1 e sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al medesimo comma.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 3 milioni di euro, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 2 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
Art. 7. (Disposizioni in materia di lavoro non regolare e di società cooperative, nonchè in materia di contrattazione collettiva e in materia di contratti integrativi del personale delle fondazioni lirico-sinfoniche.
1. Il termine per la notifica dei provvedimenti sanzionatori amministrativi di cui all'articolo 3 del
2. All'articolo 1, comma 1192, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «entro il 30 settembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2008».
2-bis. All'articolo 1, comma 1202, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «entro e non oltre il 30 aprile 2007» sono sostituite dalle seguenti: «entro e non oltre il 30 settembre 2008» [24].
3. Il Comitato per l'emersione del lavoro non regolare, di cui all'articolo 78 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, svolge la sua attività fino al 31 gennaio 2008. Dopo tale termine le funzioni e le attività del medesimo Comitato, con le relative risorse finanziarie, sono trasferite alla Cabina di regia nazionale di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera a), della
4. Fino alla completa attuazione della normativa in materia di socio lavoratore di società cooperative, in presenza di una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria, le società cooperative che svolgono attività ricomprese nell'ambito di applicazione di quei contratti di categoria applicano ai propri soci lavoratori, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della
4-bis. Nelle more della completa attuazione della normativa in materia di tutela dei lavoratori impiegati in imprese che svolgono attività di servizi in appalto e al fine di favorire la piena occupazione e di garantire l'invarianza del trattamento economico complessivo dei lavoratori, l'acquisizione del personale già impiegato nel medesimo appalto, a seguito del subentro di un nuovo appaltatore, non comporta l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 24 della
4-ter. All'articolo 3-ter del
«5. Nelle more della stipula dei contratti integrativi aziendali secondo le modalità di cui al presente articolo, con apposita delibera del consiglio di amministrazione possono essere concesse ai dipendenti delle fondazioni che presentino condizioni di equilibrio economico-finanziario anticipazioni economiche, da riassorbirsi con la stipula dei predetti contratti integrativi, strettamente correlate ad accertati e rilevanti aumenti della produttività. La delibera di cui al primo periodo è sottoposta al collegio dei revisori che ne verifica la compatibilità economica e la validità. Il consiglio di amministrazione di ogni singola fondazione individua con apposita delibera le risorse necessarie per la contrattazione integrativa nel rispetto del principio del pareggio di bilancio; tale delibera è sottoposta al collegio dei revisori che ne verifica la compatibilità con il conto economico e il rispetto dei principi di cui al comma 4. I contratti integrativi aziendali in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere rinnovati solo successivamente alla stipulazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro. Le delibere di cui al presente comma, corredate del parere reso dal collegio dei revisori, sono trasmesse al Ministero per i beni e le attività culturali e al Ministero dell'economia e delle finanze». [26]
Art. 7 bis. Reversibilità degli assegni vitalizi in favore dei familiari degli ex deportati [27]
1. L'articolo 1 della
«articolo 1. 1. L'assegno vitalizio di cui all'articolo 1 della
2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della
Sezione IV
Salute
Art. 8. Piani di rientro, tariffe di prestazioni sanitarie e percorsi diagnostico-terapeutici [28]
1. Ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di programmazione sanitaria connessi anche all'attuazione dei piani di rientro dei disavanzi sanitari e alla stipula degli accordi con le strutture erogatrici di prestazioni sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale sono disposti i seguenti interventi:
a) con riferimento all'anno 2007, nelle regioni per le quali si è verificato il mancato raggiungimento degli obiettivi programmati di risanamento e riequilibrio economico-finanziario contenuti nello specifico piano di rientro dai disavanzi sanitari, di cui all'accordo sottoscritto, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della
b) all'articolo 8-quinquies, comma 2, del
«e-bis) la modalità con cui viene comunque garantito il rispetto del limite di remunerazione delle strutture correlato ai volumi di prestazioni, concordato ai sensi della lettera d), prevedendo che in caso di incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso dell'anno, dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera, delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, nonchè delle altre prestazioni comunque remunerate a tariffa, il volume massimo di prestazioni remunerate, di cui alla lettera b), si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti indicati alla lettera d), fatta salva la possibile stipula di accordi integrativi, nel rispetto dell'equilibrio economico finanziario programmato».
c) entro il 30 giugno 2008, al fine di permettere la definitiva estinzione dei crediti pregressi certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti dell'azienda universitaria Policlinico Umberto I, il commissario liquidatore è autorizzato ad effettuare transazioni nel limite massimo del 90 per cento del credito accertato sulla sorte capitale, ad esclusione degli interessi e della rivalutazione monetaria, previa definitiva rinuncia da parte dei creditori ad ogni azione e pretesa. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per il 2008. Tale somma è trasferita su un conto vincolato della Gestione commissariale dell'azienda per l'effettuazione dei pagamenti entro il 31 dicembre 2009. Le somme non utilizzate per l'effettuazione di pagamenti entro il termine di cui al periodo precedente sono riversate al bilancio dello Stato con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata. Agli oneri derivanti dalla presente lettera, pari a 250 milioni di euro per il 2008, si fa fronte mediante riduzione, per il medesimo anno, dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 12 dell'articolo 15-bis del
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli accordi con le strutture erogatrici di prestazioni sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale, eventualmente già sottoscritti per l'anno 2008, e seguenti, sono adeguati alla previsione normativa di cui al comma 1.
3. All'articolo 1, comma 170, della
Art. 8 bis. Disposizioni inerenti alla conservazione di cellule staminali del cordone ombelicale [31]
1. [E' prorogato al 28 febbraio 2009 il termine di cui all'articolo 10, comma 3, della
Art. 8 ter. Fondo transitorio per le regioni con elevato disavanzo sanitario [33]
1. Il fondo transitorio di cui alla lettera b) del comma 796 dell'articolo 1 della
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 14 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 10 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia e, quanto a 4 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.
Art. 9. Proroghe e disposizioni in materia di farmaci
1. Gli effetti della facoltà esercitata dalle aziende farmaceutiche in ordine alla sospensione della riduzione del 5 per cento dei prezzi, ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera g), della
2. Al fine di consentire alle competenti autorità dell'Amministrazione centrale di continuare a disporre di necessari elementi di conoscenza sulle dinamiche del mercato farmaceutico, le aziende farmaceutiche titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali non soggetti a prescrizione medica, disciplinati dall'articolo 96 del
2-bis. Al fine di agevolare l'applicazione della disciplina prevista dall'articolo 5 del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla
Art. 10. Prosecuzione dell'attività della Fondazione Istituto mediterraneo di ematologia
1. Al fine di assicurare la prosecuzione delle attività di cura, formazione e ricerca sulle malattie ematiche svolte, sia a livello nazionale che internazionale, dalla Fondazione Istituto mediterraneo di ematologia (IME), di cui all'articolo 2, comma 2, del
2. All'onere derivante dall'attuazione del disposto del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 5, del
Art. 11. Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare [36]
1. Il comma 356 dell'articolo 2 della
«356. Il Comitato nazionale per la sicurezza alimentare, di cui al decreto interministeriale 26 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 4 ottobre 2007, assume la denominazione di «Autorità nazionale per la sicurezza alimentare« e, a decorrere dal 15 gennaio 2008, si trasforma in «Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare«, con sede in Foggia, che è posta sotto la vigilanza del Ministero della salute. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono stabilite le norme per l'organizzazione, il funzionamento e l'amministrazione dell'Agenzia. Per lo svolgimento delle attività e il funzionamento dell'Agenzia è autorizzato un contributo di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2010».
Art. 11 bis. Finanziamento di iniziative volte alla tutela dei minori [37]
1. Il comma 464 dell'articolo 2 della
«464. Per l'anno 2008 è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per il finanziamento, da parte del Ministero della solidarietà sociale, di iniziative volte alla tutela dei minori, anche disabili, in situazioni di disagio, abuso o maltrattamento, ivi compreso il sostegno all'attività dell'ente morale «SOS Il Telefono Azzurro ONLUS«».
Sezione V
Università
Art. 12. Disposizioni in materia di università ed enti di ricerca [38]
1. Gli effetti dell'articolo 5 del
2. In attesa della definizione ed attuazione della disciplina delle procedure di reclutamento dei professori universitari di prima e seconda fascia, fino al 31 dicembre 2009 continuano ad applicarsi, relativamente a tale reclutamento, le disposizioni della
2-bis. Nelle more dell'attuazione del regolamento dei concorsi per ricercatore di cui all'articolo 1, comma 647, della
3. Per l'anno 2008, continua ad applicarsi l'articolo 2, terzo comma, della
3-bis. All'articolo 2, comma 429, della
«c-bis) definire, previa intesa tra la regione Basilicata e l'università degli studi della Basilicata, le modalità di utilizzo di eventuali trasferimenti regionali da parte dell'università medesima, fermo restando il calcolo del limite del 90 per cento di cui alla lettera c), al netto dei predetti trasferimenti, e assicurando l'assenza di effetti negativi sui saldi di finanza pubblica» [43].
Art. 13. Termini per la conferma di ricercatori
1. Il termine di cui all'articolo 31, primo comma, del
Art. 13 bis. Dotazione del fondo per il finanziamento ordinario delle università [45]
1. La dotazione finanziaria del fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.
Sezione VI
Giustizia
Art. 14. Proroga nelle funzioni dei giudici onorari e dei vice procuratori onorari
1. I giudici onorari ed i vice procuratori onorari, nonchè i giudici onorari presso i tribunali per i minorenni, che esercitano le funzioni alla data di entrata in vigore del presente decreto e il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2007 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma secondo quanto previsto dall'articolo 42-quinquies, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al
Art. 14 bis. Dirigenti dell'amministrazione giudiziaria [47]
1. I dirigenti risultati idonei nel concorso a 23 posti di dirigente nel ruolo del personale dirigenziale dell'amministrazione giudiziaria, indetto con provvedimento del Direttore generale 13 giugno 1997 e assunti in via provvisoria in esecuzione di ordinanze del giudice del lavoro, che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto abbiano già sottoscritto i relativi contratti, previa rinuncia espressa ad ogni contenzioso giudiziario, sono inquadrati in via definitiva nel ruolo dirigenziale del Ministero della giustizia, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 527, della
Art. 15. Disposizioni in materia di arbitrati [48]
1. Al fine di consentire la devoluzione delle competenze alle sezioni specializzate di cui all'articolo 1 del
Art. 16. Attività di liquidazione della Fondazione Ordine Mauriziano
1. All'articolo 30 del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla
a) al comma 4, i primi due periodi sono sostituiti dai seguenti: «Il commissario predispone entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto un piano di liquidazione dei beni della FOM, con esclusione di quelli gravati da vincoli storico-culturali di cui alla tabella A allegata al citato
b) al comma 4-bis sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «Il compenso spettante al commissario è determinato sulla base dei criteri di cui al decreto del Ministro di grazia e giustizia 28 luglio 1992, n. 570. Ai componenti del comitato di vigilanza, ad eccezione dei rappresentanti dei creditori cui compete esclusivamente il rimborso delle spese, è corrisposto un compenso non superiore al dieci per cento di quello liquidato al commissario, oltre al rimborso delle spese».
Art. 16 bis. Responsabilità degli amministratori di società quotate partecipate da amministrazioni pubbliche [50]
1. Per le società con azioni quotate in mercati regolamentati, con partecipazione anche indiretta dello Stato o di altre amministrazioni o di enti pubblici, inferiore al 50 per cento, nonchè per le loro controllate, la responsabilità degli amministratori e dei dipendenti è regolata dalle norme del diritto civile e le relative controversie sono devolute esclusivamente alla giurisdizione del giudice ordinario. Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Art. 16 ter. Misure in materia di incarichi giudiziari [51]
1. In deroga agli articoli 104, 108 e 109 dell'ordinamento giudiziario di cui al
2. Per le esigenze di funzionamento degli uffici giudiziari di Bolzano, tenuti all'osservanza dei principi costituzionali della proporzionale e del bilinguismo, è abrogato il comma 7 dell'articolo 13 del
Sezione VII
Infrastrutture e trasporti
Art. 17. Utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nazionale e trasporto ferroviario
1. All'articolo 17, comma 10, del
2. All'articolo 2, comma 253, primo periodo, della
Art. 18. Modifiche all'articolo 3, comma 2, del
1. All'articolo 3, comma 2, del
a) nel primo periodo, dopo le parole: «legge speciale,» sono inserite le seguenti: «e in ipotesi di delocalizzazione funzionale,»;
b) nel secondo periodo, le parole: «un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2010» [53].
Art. 18 bis. Modifiche al
1. Al
a) all'articolo 12, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Ai fini dell'accesso alle prestazioni del Fondo, devono risultare nei confronti del costruttore procedure implicanti una situazione di crisi non concluse in epoca antecedente al 31 dicembre 1993 nè aperte in data successiva all'applicabilità della disciplina in tema di garanzia fideiussoria, prevista dall'articolo 5 del presente decreto»;
b) all'articolo 13, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. L'accesso alle prestazioni del Fondo è inoltre consentito nei casi in cui l'acquirente, a seguito dell'insorgenza di una situazione di crisi per effetto dell'insolvenza del costruttore, abbia dovuto versare, in aggiunta al prezzo originariamente convenuto, somme ulteriori per ottenere, dopo la stipula dell'atto di compravendita o di assegnazione, la rinuncia da parte degli organi della procedura concorsuale a promuovere o coltivare l'azione revocatoria fallimentare promossa ai sensi dell'articolo 67, secondo comma, del
2. Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 18 del
Art. 18 ter. Autorità marittima della navigazione dello Stretto di Messina [55]
1. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
Art. 19. Contratti pubblici [56]
[1. Le disposizioni di cui all'articolo 256, comma 4, del
Art. 19 bis. Differimento di un termine relativo agli interventi per la ricostruzione del Belice [58]
1. Il termine previsto dall'articolo 43, comma 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2007 dall'articolo 6, comma 8-ter, del
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 2 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della
Art. 19 ter. Modifica del comma 2 dell'articolo 139 della
1. Il comma 2 dell'articolo 139 della
«2. I contributi previsti dai commi primo, secondo, terzo e settimo dell'articolo 4 della
Art. 20. Regime transitorio per l'operatività della revisione delle norme tecniche per le costruzioni [60]
1. Il termine di cui al comma 2-bis dell'articolo 5 del
2. A seguito dell'entrata in vigore della revisione generale delle norme tecniche per le costruzioni approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, durante il periodo di cui all'articolo 5, comma 2-bis, del citato
3. Per le costruzioni e le opere infrastrutturali iniziate, nonchè per quelle per le quali le amministrazioni aggiudicatrici abbiano affidato lavori o avviato progetti definitivi o esecutivi prima dell'entrata in vigore della revisione generale delle norme tecniche per le costruzioni approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, continua ad applicarsi la normativa tecnica utilizzata per la redazione dei progetti, fino all'ultimazione dei lavori e all'eventuale collaudo.
4. Con l'entrata in vigore della revisione generale di cui al comma 2, il differimento del termine di cui al comma 1 non opera per le verifiche tecniche e le nuove progettazioni degli interventi relativi agli edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonchè relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, di cui al decreto del Capo del dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2003, attuativo dell'articolo 2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 29 ottobre 2003.
5. Le verifiche tecniche di cui all'articolo 2, comma 3, della citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 2003, ad esclusione degli edifici e delle opere progettate in base alle norme sismiche vigenti dal 1984, devono essere effettuate a cura dei rispettivi proprietari entro il 31 dicembre 2023 e riguardare in via prioritaria edifici e opere ubicati nelle zone sismiche 1 e 2 [62].
6. Con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture è istituita, fino al 30 giugno 2009, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una commissione consultiva, con rappresentanti delle regioni e degli enti locali, nonchè delle associazioni imprenditoriali e degli ordini professionali interessati, per il monitoraggio delle revisioni generali delle norme tecniche di cui al comma 2, anche al fine degli adeguamenti normativi che si rendano necessari, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
7. La partecipazione alla commissione di cui al comma 6 non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità, o rimborsi spese.
Art. 21. Proroga utilizzo disponibilità Enac per interventi aeroportuali
1. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) è autorizzato, con le modalità di cui all'articolo 1, comma 582, della
Art. 21 bis. Diritti aeroportuali [64]
1. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 10 dell'articolo 10 della
Art. 21 ter. Indennità di trasferta per il personale ispettivo dell'Ente nazionale dell'aviazione civile [66]
1. All'articolo 1, comma 213-bis, della
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti.
Art. 21 quater. Interventi per processi di riorganizzazione del sistema aeroportuale [67]
1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 521, della
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1161, della
3. All'articolo 3-bis del
4. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture è istituito un fondo di continuità infrastrutturale, finalizzato al mantenimento degli investimenti nell'area di Malpensa, da ripartire fra la regione Lombardia e gli enti locali azionisti della società di gestione aeroportuale, con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 1161, della
5. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3, 9 e 10, della
Art. 22. Disposizioni in materia di limitazioni alla guida
1. All'articolo 2, comma 2, del
Art. 22 bis. Disposizione transitoria concernente la certificazione dei requisiti per la guida dei ciclomotori [68]
1. All'articolo 116, comma 1-quater, secondo periodo, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «Fino alla data del 1° gennaio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «Fino alla data di applicazione delle disposizioni attuative della
Art. 22 ter. Interventi in materia di disagio abitativo [69]
1. Al fine di contenere il disagio abitativo e di favorire il passaggio da casa a casa per le particolari categorie sociali individuate dalla
2. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 1 continuano a trovare applicazione le disposizioni dell'articolo 1, commi 2, 4, 5 e 6, della
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 2,59 milioni di euro per l'anno 2008 e in 8,75 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede ai sensi del comma 4.
4. A valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 4, del
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 22 quater. Investimenti immobiliari degli enti previdenziali [70]
[1. Il comma 489 dell'articolo 2 della
«489. Sono comunque fatti salvi i procedimenti in corso relativi a somme accantonate per i piani di impiego approvati dai Ministeri vigilanti, a fronte dei quali non sono state assunte obbligazioni giuridicamente perfezionate; le medesime somme sono investite entro il limite di cui al comma 488. Sono, altresì, fatti salvi i procedimenti per opere per le quali siano stati già consegnati i lavori ai sensi dell'articolo 130 del regolamento di cui al
2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della
Art. 22 quinquies. Interventi per la riqualificazione della caserma Rossani e del quartiere Carrassi di Bari [71]
1. E' autorizzata la spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2008, al fine di garantire la realizzazione degli interventi necessari per la riqualificazione della caserma Rossani e del quartiere Carrassi San Pasquale da parte del comune di Bari.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 13 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di conto capitale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 10 milioni di euro, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, quanto a euro 682.000, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, quanto a euro 45.000, l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e, quanto a euro 2.273.000, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 22 sexies. Istituzione, durata e compiti del commissario delegato alla gestione del piano di sviluppo per il porto di Gioia Tauro. [72]
1. E' istituito il commissario delegato alla gestione del piano di sviluppo per il porto di Gioia Tauro.
2. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il commissario straordinario del Governo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2007 è sostituito dal commissario delegato alla gestione del piano di sviluppo per il porto di Gioia Tauro.
3. Il commissario delegato dura in carica sino al 31 dicembre 2009 [73].
4. E' di competenza del commissario delegato la realizzazione delle attività previste dal piano di sviluppo per il porto di Gioia Tauro, redatto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2007.
5. Per l'attuazione del piano di sviluppo del porto di Gioia Tauro, il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, istituisce un'apposita unità di coordinamento, posta alle dipendenze del commissario delegato.
6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 600.000 per l'anno 2008 e ad euro 750.000 per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti.
Art. 22 septies. Proroga del termine per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasporto [74]
1. Il termine previsto dal comma 4 dell'articolo 1 della legge 1° marzo 2005, n. 32, limitatamente alla liberalizzazione regolata di cui alla lettera b) del comma 1 del medesimo articolo 1, è differito al 31 dicembre 2008.
(Soppresso)
Sezione VIII
personale delle pubbliche amministrazioni
Art. 24. Proroga contratti a tempo determinato del Ministero del commercio internazionale e del Ministero della salute
1. Per fare fronte alle esigenze connesse ai propri compiti istituzionali e, in particolare, per rafforzare e dare continuità all'azione del Sistema Italia per l'internazionalizzazione delle imprese, e al fine di potenziare le attività rivolte alla promozione del «made in Italy» sui mercati mondiali, il Ministero del commercio internazionale è autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2010, del personale, assunto con contratto a tempo determinato a seguito di espletamento di prove concorsuali per titoli ed esami, in servizio alla data del 28 settembre 2007.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa massima di euro 100.000 per l'anno 2008 e di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2009 e 2010. Al relativo onere si provvede, quanto a euro 100.000 per l'anno 2008 e a euro 1.000.000 per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del
3. Il Ministero della salute, per l'assolvimento dei compiti istituzionali e per fronteggiare le esigenze straordinarie di carattere sanitario, continua ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2009, del personale medico assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della
4. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 3, pari a 1,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, si provvede, per i medesimi anni, mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del
4-bis. Il comma 44 dell'articolo 3 della
Art. 24 bis. Proroga dell'efficacia della graduatoria di un concorso pubblico per vigile del fuoco [77]
1. Il termine di cui al comma 4 dell'articolo 1 del
Art. 24 ter. Disposizioni concernenti il riposo giornaliero del personale sanitario [78]
[1. Le disposizioni di cui al comma 6-bis dell'articolo 17 del
Art. 24 quater. Proroga dell'efficacia della graduatoria di concorsi pubblici per ispettore del lavoro [79]
1. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 35, comma 5-ter, del
Art. 24 quinquies. Disposizioni in materia di dirigenti scolastici [80]
1. Dopo la nomina dei vincitori del corso-concorso di formazione ordinario a dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 94 del 26 novembre 2004, e del corso-concorso di formazione riservato per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 76 del 6 ottobre 2006, nonchè dopo la nomina dei soggetti aventi titolo ai sensi dei commi 605, lettera c), e 619 dell'articolo 1 della
Art. 24 sexies. Equiparazione di titoli ai fini dell'accesso ai concorsi presso il Servizio sanitario nazionale e vigilanza sull'Ordine nazionale degli psicologi [81]
1. I titoli di specializzazione rilasciati ai sensi dell'articolo 3 della
2. L'articolo 29 della
«articolo 29 (Vigilanza del Ministro della salute). - 1. Il Ministro della salute esercita l'alta vigilanza sull'Ordine nazionale degli psicologi».
Art. 25. Divieto di estensione del giudicato
1. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 132, della
1-bis. La disposizione di cui al comma 1 non si applica all'estensione, in applicazione dell'articolo 61, comma 3, del
1-ter. All'onere derivante dal comma 1-bis, nel limite massimo di un milione di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero [83].
Art. 25 bis. Proroga dei termini per l'adozione della disciplina dei requisiti per la stabilizzazione di alcune tipologie di lavoro flessibile [84]
1. Il termine previsto dall'articolo 3, comma 96, della
Sezione IX
AGRICOLTURA
Art. 26. Disposizioni urgenti in materia di agricoltura
1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 9-bis, quinto periodo, del
2. All'articolo 1, comma 1, del
2-bis. All'articolo 11, comma 1, lettera c), della
3. All'articolo 2, comma 4, del
4. I soci delle cooperative agricole in accertato stato di insolvenza, che hanno presentato le istanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis, del
4-bis. Al fine di consentire al comune di Sanremo di disciplinare entro il 31 dicembre 2009 la situazione gestionale del mercato dei fiori, i contributi in conto capitale già erogati per la realizzazione del mercato stesso ai sensi delle leggi 1° luglio 1977, n. 403, 27 dicembre 1977, n. 984, e 8 novembre 1986, n. 752, sono confermati in favore del comune medesimo, proprietario dell'impianto demaniale, a condizione che, entro la data del 31 dicembre 2008, lo stesso assuma gli impegni di destinazione e di inalienabilità previsti per le opere finanziate ai sensi delle richiamate leggi [89].
5. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 559, della
6. Il termine del 30 novembre 2007 di cui all'articolo 1, comma 1055, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è differito al 30 aprile 2008 per consentire la definizione del piano di rientro, tenendo conto della rideterminazione delle tariffe da applicarsi alla fornitura dell'acqua destinata ai diversi usi, ad opera del Comitato di cui all'accordo di programma sottoscritto il 5 agosto 1999 dalle regioni Puglia e Basilicata; in difetto di tale rideterminazione nel termine suddetto, vi provvede il Commissario straordinario nei successivi quindici giorni. Il Commissario è altresì autorizzato a prorogare i contratti in essere per la gestione degli impianti per l'accumulo e la distribuzione dell'acqua fino al 30 settembre 2009 nei limiti delle risorse disponibili dell'ente. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entro il 30 aprile 2008 effettua la ricognizione sull'esecuzione dei progetti finanziati, le cui opere irrigue siano state realizzate o siano in corso di collaudo finale, al fine di verificare l'ammontare degli interessi attivi maturati non necessari per il completamento delle opere medesime. Tale importo è versato alle entrate diverse dello Stato per essere riassegnato al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che è autorizzato ad attribuire all'Ente un contributo straordinario, nell'ambito delle suddette disponibilità, per concorrere al risanamento dello stesso, facendo salvo quanto necessario per il risanamento per il bilancio dell'Ente di cui al comma 1056 della medesima legge, in relazione agli interessi maturati sulle opere realizzate dallo stesso, in conseguenza del quale il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro il 30 giugno 2008, emana, d'intesa con le regioni Umbria e Toscana, un decreto avente finalità e caratteristiche analoghe a quelle di cui al terzo periodo del comma 1055 dell'articolo 1 della
7. Per assicurare la continuità nel funzionamento dell'Amministrazione centrale attraverso la prosecuzione del servizio di somministrazione di lavoro nei limiti utilizzati nel corso dell'anno 2007, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 36 del
7-bis. All'articolo 5, comma 1, del
7-ter. Il comma 96 dell'articolo 145 della
Art. 26 bis. Proroghe in materia di presentazione degli atti di aggiornamento catastale [94]
1. All'articolo 2, comma 36, terzo periodo, del
2. All'articolo 2, comma 38, primo periodo, del
a) le parole: «30 novembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2008»;
b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «fermo restando che gli effetti fiscali decorrono dal 1° gennaio 2007».
3. Le modifiche apportate dal comma 2 non danno luogo ad alcun diritto al rimborso di somme eventualmente già riscosse a titolo di sanzione.
Art. 27. Disposizioni in materia di riordino di consorzi di bonifica [95]
1. Entro il termine del 31 dicembre 2008, le regioni possono procedere al riordino, anche mediante accorpamento o eventuale soppressione di singoli consorzi, dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario di cui al capo I del titolo V del
2. I commi 36 e 37 dell'articolo 2 della
Sezione X
SVILUPPO ECONOMICO
Art. 28. Proroga dei termini per il riordino ed il riassetto delle partecipazioni societarie dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.
1. Il termine per l'attuazione del piano di riordino e di dismissione previsto dal secondo periodo dell'articolo 1, comma 461, della
1-bis. A completa attuazione di quanto previsto dall'articolo 10-ter, commi 1 e 2, del
1-ter. Al fine dell'attuazione del Programma nazionale delle Autostrade del mare, e in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 461, della
Art. 28 bis. Differimento del termine per l'alienazione delle partecipazioni eccedenti detenute in banche popolari [100]
1. Per i soggetti che alla data del 31 dicembre 2007 detenevano una partecipazione al capitale sociale di banche popolari superiore alla misura prevista al comma 2 dell'articolo 30 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è differito di un anno il termine per l'alienazione delle azioni eccedenti di cui al citato comma 2 del medesimo articolo.
Art. 29. Disposizioni in materia di credito di imposta e incentivi alla rottamazione
1. Fermo restando il contributo previsto dall'articolo 1, commi 228 e 229, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il periodo dal 3 ottobre 2006 al 31 marzo 2010 per l'acquisto di autovetture e di veicoli di cui al comma 227 della stessa legge, nuovi ed omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano e GPL, nonchè mediante alimentazione elettrica ovvero ad idrogeno, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 224 e 225, della
2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 236, della
3. In attuazione del principio di salvaguardia ambientale ed al fine di incentivare la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo di categoria «euro 0», «euro 1» o «euro 2», immatricolati prima del 1° gennaio 1997, con autovetture nuove di categoria «euro 4» o «euro 5», che emettono non oltre 140 grammi di CO2 per chilometro oppure non oltre 130 grammi di CO2 per chilometro se alimentate a diesel, è concesso un contributo di euro 700 e l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per una annualità, estesa per ulteriori due annualità se il veicolo rottamato appartiene alla categoria «euro 0». Il contributo di cui al primo periodo è aumentato di euro 100 in caso di acquisto di autovetture nuove di categoria «euro 4» o «euro 5», che emettono non oltre 120 grammi di CO2 per chilometro. Il contributo di cui al presente comma è aumentato di euro 500 nel caso di demolizione di due autoveicoli di proprietà di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare, secondo quanto attestato dal relativo stato di famiglia, purchè conviventi.
4. Per la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, di veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere c), d), f), g), ed m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di massa massima fino a 3.500 chilogrammi, di categoria «euro 0» o «euro 1» immatricolati prima del 1° gennaio 1999, con veicoli nuovi, di categoria «euro 4», della medesima tipologia ed entro il medesimo limite di massa, è concesso un contributo:
a) di euro 1.500, se il veicolo è di massa massima inferiore a 3000 chilogrammi;
b) di euro 2.500, se lo stesso ha massa massima da 3000 e fino a 3500 chilogrammi.
5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 hanno validità per i veicoli nuovi acquistati con contratto stipulato tra venditore e acquirente a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008 ed immatricolati non oltre il 31 marzo 2009.
6. Per l'applicazione dei commi precedenti valgono le norme di cui al primo periodo del comma 229 e dei commi dal 230 al 234 dell'articolo 1 della
7. Ai contributi previsti o prorogati dal presente articolo non si applica il limite annuale previsto dal comma 53 dell'articolo 1 della
8. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 59 dell'articolo 2 del
9. La misura dell'incentivo è determinata nella misura di euro 350 per le installazioni degli impianti a GPL e di euro 500 per l'installazione degli impianti a metano [102].
10. Nel terzo periodo del comma 2 dell'articolo 1 del
10-bis. All'articolo 1 della
a) al comma 271, le parole da: «dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, è attribuito un credito d'imposta automatico secondo le modalità di cui ai commi da 272 a 279. E' fatta salva la diversa decorrenza del credito d'imposta di cui al precedente periodo eventualmente prevista dall'autorizzazione di cui al comma 279»;
b) al comma 283, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze,» sono inserite le seguenti: «da adottare entro il 31 marzo 2008,» [103].
10-ter. In relazione alle modifiche di cui al comma 10-bis del presente articolo, le maggiori entrate nette derivanti nell'anno 2008 in relazione all'effettivo utilizzo dei crediti d'imposta previsti dai commi da 271 a 284 dell'articolo 1 della
11. Le dotazioni del Fondo per la competitività e lo sviluppo di cui all'articolo 1, comma 841, della
11-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, ad eccezione dei commi 10-bis e 10-ter, pari a 441,2 milioni di euro per l'anno 2008, a 177,2 milioni di euro per l'anno 2009 e a 33,2 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede:
a) per l'anno 2008, quanto a 385,2 milioni di euro, a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente articolo e, quanto a 56 milioni di euro, mediante utilizzo delle riduzioni delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 11;
b) per l'anno 2009, quanto a 19,4 milioni di euro, a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente articolo e, quanto a 157,8 milioni di euro, a valere sulle maggiori entrate derivanti dagli articoli 36, comma 2-bis, e 38;
c) per l'anno 2010, quanto a 33,2 milioni di euro, a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'articolo 36, comma 2-bis [106].
Art. 29 bis. Proroga del termine in materia di installazione degli impianti all'interno degli edifici [107]
1. Al comma 1 dell'articolo 3 del
Art. 29 ter. Disposizioni in materia di trasporto e di circolazione di prova di veicoli nuovi [108]
1. All'articolo 98 del codice della strada, di cui al
«4-bis. Alle fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi è consentito il trasporto di veicoli nuovi di fabbrica per il tramite di altri veicoli nuovi provvisti di targa provvisoria».
Art. 29 quater. Disposizioni in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura [109]
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono emanate norme di modifica del regolamento di cui all'articolo 12, comma 3, della
Sezione XI
AMBIENTE
Art. 30. Proroga dei termini di cui al
1. All'articolo 6 del
«1-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, da adottarsi entro il 28 febbraio 2008, sentita la Conferenza unificata, sono individuate, nel rispetto delle disposizioni comunitarie e anche in deroga alle disposizioni di cui alla parte quarta del
2. All'articolo 20, comma 4, del
(Soppresso)
Art. 32. Proroga per emissioni da impianti
1. All'articolo 281, comma 2, del
Art. 32 bis. Modifiche all'articolo 2 del
1. All'articolo 2 del
a) al comma 1-bis sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In mancanza del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale entro il 31 marzo 2008, in sede di prima applicazione, per le domande di autorizzazione integrata ambientale relative ad impianti esistenti, regolarmente presentate entro i termini, i gestori possono procedere all'esecuzione degli interventi proposti finalizzati all'adeguamento dell'impianto alle migliori tecniche disponibili, con le modalità e i termini indicati nella domanda, qualora gli stessi interventi non siano soggetti a valutazione di impatto ambientale o, se a questa soggetti, per essi sia già stato emanato provvedimento favorevole di conformità ambientale, dando contestualmente pieno avvio alle attività di monitoraggio e controllo indicate nella domanda medesima. Le competenti Agenzie per la protezione dell'ambiente possono verificare, con oneri a carico del gestore, l'attuazione degli interventi e del piano di monitoraggio e controllo, riferendo, entro tre mesi dall'ultimazione degli interventi, all'autorità competente in ordine alle verifiche effettuate e all'efficacia degli interventi stessi rispetto a quanto dichiarato dal gestore. Le risultanze delle verifiche possono costituire causa di riesame del provvedimento di autorizzazione, di esse dovendosi comunque tenere conto nell'emanazione del provvedimento medesimo»;
b) dopo il comma 1-ter sono aggiunti i seguenti:
«1-quater. In mancanza del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale entro il 31 marzo 2008, i nuovi impianti, per i quali sia stata presentata la domanda di autorizzazione integrata ambientale, che abbiano ottenuto il provvedimento positivo di compatibilità ambientale e siano in fase di avanzata costruzione, possono avviare tutte le attività preliminari all'esercizio dell'impianto nel rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni stabilite nelle autorizzazioni ambientali già rilasciate, dandone comunicazione all'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale. L'autorità competente, ove ne ravvisi la necessità, rilascia un'autorizzazione provvisoria nelle more del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, entro sessanta giorni dalla predetta comunicazione.
1-quinquies. In mancanza del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale entro il 31 marzo 2008, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di qualità dell'aria dopo il 1° gennaio 2008, i gestori degli impianti che abbiano già presentato richiesta di esenzione ai sensi dell'articolo 273, comma 5, del
Art. 33. Disposizione in materia di rifiuti
1. Il termine di cui all'articolo 7 del
1-bis. Il termine di cui al comma 1-ter dell'articolo 3 del
1-ter. All'articolo 5 del
1-quater. E' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito fondo, con una dotazione di 1.500.000 euro annui per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, per la corresponsione di contributi ai comuni in relazione ai disagi di carattere sociale e ambientale derivanti dalla localizzazione nei rispettivi territori di siti per il trattamento e lo stoccaggio di rifiuti speciali. Il fondo è ripartito tra i comuni nei cui territori sono localizzati i siti di cui al periodo precedente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da adottare, di concerto con il Ministro dell'interno, in rapporto alla quantità di rifiuti conferiti. In sede di prima attuazione, per l'anno 2008 le risorse del fondo sono destinate, in misura non superiore a 800.000 euro, ai comuni di cui all'articolo 7 del
1-quinquies. Per far fronte alle esigenze dell'emergenza rifiuti in Campania è autorizzata, in favore dei commissari delegati, la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2008. Al relativo onere si provvede:
a) quanto a 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 321, della
b) quanto a 20 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 10 del
c) quanto a 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della
1-sexies. Per le finalità di cui al comma 1-quinquies, il commissario delegato alla costruzione delle discariche può avvalersi, nel limite di 20 milioni di euro, previa intesa con la regione Campania, delle risorse assegnate sui fondi POR Campania presenti nel Quadro comunitario di sostegno, programmazione 2000-2006 e 2007-2013, riguardanti le misure relative allo smaltimento dei rifiuti [116].
1-septies. Con successiva ordinanza di protezione civile del Presidente del Consiglio dei Ministri, le risorse di cui al comma 1-quinquies, che non sono già assegnate, sono ripartite tra i commissari interessati agli interventi, in relazione alle misure emergenziali che saranno richieste. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio [117].
1-octies. Per l'impianto di termodistruzione localizzato nel territorio di Acerra della regione Campania spettano, anche in deroga ai commi 1117 e 1118 dell'articolo 1 della
Art. 33 bis. Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nei confronti delle istituzioni scolastiche [119]
1. A decorrere dall'anno 2008, il Ministero della pubblica istruzione provvede a corrispondere direttamente ai comuni la somma concordata in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali nelle sedute del 22 marzo 2001 e del 6 settembre 2001, valutata in euro 38,734 milioni, quale importo forfetario complessivo per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui all'articolo 238 del
Sezione XII
INTERNO
Art. 34. Proroghe in materia di contrasto al terrorismo internazionale
1. Al
a) all'articolo 6, comma 1, le parole: «fino al 31 dicembre 2007», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «fino alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo di attuazione della
b) all'articolo 7, comma 1, le parole: «fino al 31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2008».
Art. 34 bis. Finanziamento delle misure per le vittime del dovere e della criminalità organizzata [121]
[1. Le somme iscritte in bilancio, in applicazione dell'articolo 1, comma 562, della
Art. 34 ter. Utilizzo del fondo di cui all'articolo 2-duodecies della
1. Ai fini dell'integrale utilizzo del fondo istituito ai sensi dell'articolo 2-duodecies della
Art. 35. Proroghe in materia di carta d'identità elettronica e carta nazionale dei servizi
1. I termini di cui all'articolo 64, comma 3, del
Art. 35 bis. Modifica all'articolo 2, comma 28, della
1. All'articolo 2, comma 28, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «Dopo il 1° aprile 2008» sono sostituite dalle seguenti: «A partire dal 30 settembre 2008».
Capo II
Disposizioni finanziarie urgenti
Art. 36. Disposizioni in materia di riscossione
1. L'obbligo di anticipazione di cui all'articolo 9, comma 1, del
1-bis. La disposizione del comma 1 si applica a decorrere dal 30 dicembre 2007 [125].
2. [La riscossione coattiva dei tributi e di tutte le altre entrate degli enti locali continua a potere essere effettuata con:
a) la procedura dell'ingiunzione di cui al
b) la procedura del ruolo di cui al
2-bis. All'articolo 19 del
a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «L'agente della riscossione, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di settantadue rate mensili»;
b) il comma 2 è abrogato;
c) al comma 4-bis, le parole: «il fidejussore» sono sostituite dalle seguenti: «l'eventuale fidejussore» [127].
2-ter. All'articolo 26 del
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le disposizioni dell'articolo 19 del
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì alle restanti entrate iscritte a ruolo, salvo diversa determinazione dell'ente creditore, da comunicare all'agente della riscossione competente in ragione della sede legale dello stesso ente; tale determinazione produce effetti a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla ricezione della comunicazione da parte del competente agente della riscossione» [128].
2-quater. All'articolo 7 della
2-quinquies. La disposizione di cui al comma 2-quater si applica ai procedimenti di notifica effettuati, ai sensi dell'articolo 7 della citata
3. (Soppresso).
4. (Soppresso).
4-bis. Al comma 148 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «1° aprile 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2009» [131].
4-ter. [La cartella di pagamento di cui all'articolo 25 del
4-quater. All'articolo 2, comma 110, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole da: «in due rate» fino a: «30 settembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2008» [133].
4-quinquies. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 426 e 426-bis, della
4-sexies. Per tutte le comunicazioni di inesigibilità, anche integrative, il cui termine di presentazione è fissato al 31 dicembre 2014, il termine previsto dall'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, decorre dal 1 gennaio 2015 [135].
4-septies. Nei confronti della società di cui all'articolo 3, comma 2, del
Art. 36 bis. Proroga di termini per la definizione di somme dovute da soggetti residenti nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa [137]
1. All'articolo 3-quater, comma 2, del
2. Al comma 1011 dell'articolo 1 della
a) al primo periodo, le parole: «30 giugno 2007» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2008»;
b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «I contribuenti hanno la facoltà di definire la propria posizione di cui al periodo precedente attraverso un unico versamento attualizzando il debito alla data del versamento medesimo».
Art. 37. Abolizione tassa sui contratti di borsa
1. La tassa sui contratti di borsa è soppressa.
2. Alla Tabella allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al
a) nell'articolo 8, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Azioni, obbligazioni, altri titoli in serie o di massa e relative girate, titoli di Stato o garantiti; atti, documenti e registri relativi al movimento, a qualunque titolo, e alla compravendita degli stessi titoli e dei valori in moneta o verghe, salvo quanto disposto dall'articolo 11 della Tariffa, parte prima, e dall'articolo 2 della Tariffa, parte seconda»;
b) nell'articolo 9, comma 1, le parole «; scritture private anche unilaterali, comprese le lettere ed i telegrammi, aventi per oggetto contratti soggetti alla tassa di cui al
3. Alla Tabella dell'allegato B al
a) nell'articolo 7, primo comma, dopo le parole: «titoli obbligazionari emessi» sono inserite le seguenti: «o garantiti»;
b) nell'articolo 7, secondo comma, le parole: «o la negoziazione» sono sostituite dalle seguenti: «, la negoziazione o la compravendita»;
c) nell'articolo 15, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Atti, documenti e registri relativi al movimento, a qualsiasi titolo, e alla compravendita di valute e di valori in moneta o verghe».
4. Il
4-bis. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, determinate in 2,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede con le maggiori entrate derivanti dall'articolo 36, comma 2-bis [138].
Art. 37 bis. Modifiche alla
1. Al comma 217 dell'articolo 1 della
2. All'articolo 2 della
a) al comma 539, dopo le parole: «lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui all'articolo 2, lettera f),» sono inserite le seguenti: «punto XI,» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il credito d'imposta è concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal citato regolamento (CE) n. 2204/2002»;
b) il comma 548 è abrogato.
Art. 37 ter. Modifica all'articolo 12 del
1. All'articolo 12, comma 2-bis, secondo periodo, del
Art. 38. Proroga della riduzione dell'accisa sul gas per uso industriale
1. A decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008 si applicano le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas naturale per combustione per uso industriale, di cui all'articolo 4 del decreto legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla
1-bis. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2008 e a 12 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede:
a) per l'anno 2008, quanto a 20 milioni di euro con le maggiori entrate derivanti dall'articolo 36, comma 2-bis, e, quanto a 40 milioni di euro, mediante utilizzo della riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per la competitività e lo sviluppo di cui all'articolo 1, comma 841, della
b) per l'anno 2010, quanto a 12 milioni di euro, con le maggiori entrate derivanti dall'articolo 36, comma 2-bis [141].
1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della
1-quater. Alla copertura delle minori entrate derivanti dal comma 1-ter si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'articolo 38-bis [143].
Art. 38 bis. Notifica di sanzioni relative a tasse automobilistiche e sulle concessioni governative e modifiche all'articolo 1, comma 37, della
1. All'articolo 3, comma 5, del
2. Al primo periodo del comma 37 dell'articolo 1 della
a) la parola: «utilizza» è sostituita dalla seguente: «possiede»;
b) le parole: «primo periodo,» sono soppresse.
Art. 39. Proroghe in materia radiotelevisiva
1. Fino alla ratifica del nuovo accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino in materia di collaborazione in campo radiotelevisivo e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2008, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato ad assicurare, nell'ambito delle risorse finanziarie del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la prosecuzione della fornitura dei servizi previsti dalla apposita convenzione con la RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A.
2. Il diritto dei canali tematici satellitari di cui all'articolo 1, comma 1247, secondo periodo, della
2-bis. Il termine annuale di cui all'articolo 44, comma 6, del testo unico della radiotelevisione di cui al
2-ter. All'articolo 6, comma 1, del testo unico di cui al
2-quater. Il regolamento di cui all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del testo unico di cui al
2-quinquies. All'articolo 44, comma 3, terzo e sesto periodo, del testo unico di cui al
Art. 40. Proroga di disposizioni in materia di dissesto finanziario degli enti locali
1. Il termine del 31 dicembre 2007 per l'effettuazione dei pagamenti di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla
2. Il termine del 31 dicembre 2007 per la liquidazione delle transazioni di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla
3. Resta fermo il termine del 31 dicembre 2007 stabilito dall'articolo 24 del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla
3-bis. All'articolo 24 del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla
a) al comma 1:
1) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per le medesime finalità di cui al periodo precedente e per i soli enti che abbiano deliberato il dissesto tra il 30 giugno 2001 e il 31 dicembre 2002, è trasferita una somma pari a 5 milioni di euro per l'effettuazione dei pagamenti entro il 31 dicembre 2008»;
2) al secondo periodo, le parole: «Detta somma sarà ripartita» sono sostituite dalle seguenti: «Dette somme saranno ripartite»;
b) [al comma 2, dopo le parole: «31 dicembre 2007» sono inserite le seguenti: «dagli enti che abbiano deliberato il dissesto successivamente al 31 dicembre 2002, ed entro il termine del 31 dicembre 2008 dagli enti che abbiano deliberato il dissesto tra il 30 giugno 2001 e il 31 dicembre 2002,»] [150];
c) al comma 3, le parole: «la somma di cui al comma 1 rientra» sono sostituite dalle seguenti: «le somme di cui al comma 1 rientrano» [151].
3-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno [152].
4. Per consentire il definitivo risanamento degli enti che si sono avvalsi della procedura straordinaria di cui all'articolo 268-bis del
4-bis. All'articolo 2 della
«32-bis. Le regioni a statuto speciale provvedono ad adottare le disposizioni idonee a perseguire le finalità di cui ai commi da 23 a 29. In caso di mancata attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo del presente comma entro la data del 30 giugno 2008, la riduzione del fondo ordinario prevista dal comma 31 si applica anche agli enti locali delle regioni a statuto speciale» [153].
Art. 40 bis. Proroga di termini in materia di patto di stabilità [154]
1. All'articolo 1, commi 667 e 686, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per il patto relativo all'anno 2007 la certificazione è prodotta entro il termine perentorio del 31 maggio 2008».
2. Tutti i termini previsti all'articolo 1, commi 669, 670, 691 e 692, sono prorogati di due mesi con riferimento al mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2007.
Art. 41. Modifica all'articolo 35 del
1. Alla lettera b) del comma 26-quater dell'articolo 35, del
Art. 41 bis. Efficacia del comma 263 dell'articolo 1 della
1. Fino al 1° gennaio 2009 non si applica il comma 263 dell'articolo 1 della
Art. 42. Modalità di applicazione dell'articolo 2, comma 39, e dell'articolo 3, comma 45, della
1. Dopo il comma 39 dell'articolo 2 della
«39-bis. Le disposizioni di cui al comma 39 si applicano a decorrere dal parere della Banca centrale europea» [158].
2. All'articolo 3, comma 45, della
2-bis. Al comma 132 dell'articolo 1 della
a) le parole: «Nel limite massimo di 500.000 euro annui» sono soppresse;
b) l'ultimo periodo è soppresso [159].
2-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2-bis, pari a 26 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale [160].
Art. 42 bis. Applicazione dell'articolo 2, comma 29, della
1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 29, della
Art. 43. Accantonamenti
1. Le quote che risultano accantonate al 31 dicembre 2007 ai sensi dell'articolo 1, comma 758, della
1-bis. All'articolo 1, comma 796, lettera a), primo periodo, della
Art. 44. Obbligo di fornire dati per le rilevazioni statistiche e disposizioni concernenti le informazioni relative al partenariato pubblico-privato
1. Fino al 31 dicembre 2008, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 11 del
1-bis. Al fine di consentire la stima dell'impatto sull'indebitamento netto e sul debito pubblico delle operazioni di partenariato pubblico-privato avviate da pubbliche amministrazioni e ricadenti nelle tipologie indicate dalla decisione Eurostat dell'11 febbraio 2004, le stazioni appaltanti sono tenute a comunicare all'Unità tecnica finanza di progetto della Presidenza del Consiglio dei ministri le informazioni relative a tali operazioni, secondo modalità e termini indicati in un'apposita circolare da emanarsi d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica [163].
Art. 44 bis. Misure in tema di disponibilità finanziaria per il funzionamento e l'attività istituzionale del comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori [164]
1. Alla
a) nell'elenco n. 1 allegato, al numero 16 Ministero dei trasporti, le parole: «
b) all'articolo 3, comma 40, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e la contabilità speciale intestata al comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori per le spese di funzionamento del comitato centrale e dei comitati provinciali».
Capo III
Disposizioni varie
Art. 45. Cinque per mille in favore di associazioni sportive dilettantistiche nonchè di fondazioni nazionali di carattere culturale [165]
1. Al comma 5 dell'articolo 3 della
a) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonchè delle fondazioni nazionali di carattere culturale»;
b) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«c-bis) sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge» [166].
1-bis. Alla lettera a) del comma 1234 dell'articolo 1 della
1-ter. Le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 3, comma 8, della
Art. 46. Disposizioni in favore di inabili e proroga di termini per tariffe sociali [169]
1. All'articolo 8 della
«1-bis. L'attività svolta con finalità terapeutica dai figli riconosciuti inabili, secondo la definizione di cui al comma 1 con orario non superiore alle 25 ore settimanali, presso le cooperative sociali di cui alla
1-ter. L'importo del trattamento economico corrisposto dai datori di lavoro ai soggetti di cui al comma 1-bis non può essere inferiore al trattamento minimo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti incrementato del 30 per cento.
1-quater. La finalità terapeutica dell'attività svolta ai sensi del comma 1-bis è accertata dall'ente erogatore della pensione ai superstiti.
1-quinquies. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008 si provvede quanto a 1,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 5 dell'articolo 10 del
1-sexies. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della
1-bis. Il termine per l'emanazione del decreto interministeriale di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è differito al 30 giugno 2008. Entro lo stesso termine, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze, della solidarietà sociale e delle politiche per la famiglia, le disposizioni di cui al citato comma 375 dell'articolo 1 della
Art. 46 bis. Modifica all'articolo 1, comma 1250, della
1. All'articolo 1, comma 1250, secondo periodo, della
Art. 47. Modifiche all'articolo 3, comma 24, della
1. Al comma 24 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono inserite, alla fine del primo periodo, le seguenti parole: «a decorrere dal 1° agosto 2008 e, conseguentemente, sono corrisposti i soli contributi per i quali, entro il 31 luglio 2008, siano stati assunti i relativi impegni di spesa da parte dei soggetti pubblici beneficiari e siano state adottate le dichiarazioni di assunzione di responsabilità di cui al comma 29 dell'articolo 1 della
2. Il secondo periodo del comma 24 dell'articolo 3 della
3. All'onere recato dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2008 e 7 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2008 e 4 milioni di euro per l'anno 2009 mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del
Art. 47 bis. Sospensione di termini per l'adempimento di obblighi contributivi e fiscali da parte di enti non commerciali [174]
1. E' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2009 il termine già prorogato al 31 dicembre 2008 dal primo periodo del comma 8-quinquies dell'articolo 6 del
Art. 47 ter. Modifica all'articolo 2, comma 5, della
1. Le disposizioni di cui al primo periodo del comma 5 dell'articolo 2 della
Art. 47 quater. Durata in carica dei membri delle autorità indipendenti [177]
1. Nelle more dell'approvazione della legge di riordino delle autorità indipendenti, la durata in carica del presidente e dei membri della Commissione nazionale per le società e la borsa, di cui all'articolo 1, terzo comma, del
Art. 47 quinquies. Modifica all'articolo 2, comma 488 della
[1. All'articolo 2, comma 488, della
Art. 48. Riassegnazione di risorse [179]
1. All'articolo 148, comma 2, della
1-bis. Le entrate di cui all'articolo 148 della
1-ter. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono quantificate le somme da rendere indisponibili sulle contabilità speciali di cui all'articolo 5-ter del
1-quater. All'articolo 2, comma 554, lettera d), primo periodo, della
Art. 49. Partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse di Fondi e Banche internazionali
1. Le disposizioni relative alla
Art. 49 bis. Celebrazioni del sessantesimo anniversario della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo [183]
1. La promozione e il coordinamento delle iniziative e delle manifestazioni per la celebrazione della ricorrenza, nell'anno 2008, del sessantesimo anniversario della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, nel quadro delle attività patrocinate dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, sono affidati a un comitato da istituire nel medesimo anno, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, presso il Ministero degli affari esteri.
2. Ai componenti del comitato di cui al comma 1 non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso spese.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
Art. 49 ter. Equiparazione della Croce Rossa Italiana alle organizzazioni di volontariato [184]
1. Ai fini dell'iscrizione nei registri regionali delle organizzazioni di volontariato di cui alla
Art. 50. Interventi a favore dei perseguitati politici e razziali
1. Al comma 1 dell'articolo 1 della
a) le parole: «per ciascuno degli anni 2006 e 2007» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008 e 2009»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli interventi di cui al presente comma possono essere rifinanziati, per uno o più degli anni considerati dal bilancio pluriennale, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della
2. All'onere pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del
3. Per la determinazione dei limiti di reddito previsti per il riconoscimento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della
4. Le disposizioni di cui al comma 3 hanno effetto a decorrere dal 15 settembre 2007.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3 e 4, valutati in 1.750.000 euro per l'anno 2007, in 5.000.000 di euro per l'anno 2008 ed in 4.700.000 euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede:
a) per l'anno 2007 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, utilizzando parte dell'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
b) per l'anno 2008 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007 utilizzando quanto a 2,4 milioni di euro la proiezione di parte dell'accantonamento relativo al Ministero della giustizia e quanto ai restanti 2,6 milioni di euro utilizzando, per l'importo di euro 867.000 ciascuno, la proiezione di parte degli accantonamenti relativi al Ministero della solidarietà sociale e al Ministero della salute e, per l'importo di euro 866.000, la proiezione di parte dell'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca;
c) per l'anno 2009 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, utilizzando, per l'importo di euro 903.000 e di euro 1.215.000, la proiezione di parte degli accantonamenti relativi rispettivamente al Ministero per i beni e le attività culturali e al Ministero dell'università e della ricerca e, per l'importo di euro 1.291.000 ciascuno, la proiezione di parte degli accantonamenti relativi al Ministero degli affari esteri e al Ministero della solidarietà sociale.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della
7-bis. La Presidenza del Consiglio dei ministri procede alle operazioni necessarie per il restauro del blocco n. 21 del campo di prigionia di Auschwitz. A tal fine è autorizzata la spesa di 900.000 euro per l'anno 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
Art. 51. Trattamento di fine rapporto
1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 758, della
Art. 51 bis. Rimborsi di spese elettorali [187]
1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, terzo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, per la presentazione della richiesta dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali svoltesi il 9 e il 10 aprile 2006 per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica è differito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. Le quote di rimborso relative agli anni 2006 e 2007 maturate a seguito della richiesta presentata in applicazione del comma 1 sono corrisposte in un'unica soluzione entro quarantacinque giorni dalla data di scadenza del termine differito di cui al medesimo comma 1. L'erogazione delle successive quote ha luogo alle scadenze previste dall'articolo 1, comma 6, della
3. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie già previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 51 ter. Proroga delle agevolazioni fiscali per gli atti relativi al riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza [188]
1. All'articolo 4, comma 4, del
2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Art. 51 quater. Disposizioni in materia di incentivi per il programma nazionale di razionalizzazione del comparto delle fonderie di ghisa e acciaio [189]
1. L'incentivo concesso in attuazione delle finalità di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 12 della
Art. 52. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga di termini previsti da disposizioni legislative, al fine di consentire una più concreta e puntuale attuazione dei correlati adempimenti, di conseguire una maggiore funzionalità delle pubbliche amministrazioni, nonchè di prevedere interventi di riassetto di disposizioni di carattere finanziario;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 2007;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Capo I
PROROGHE DI TERMINI
Sezione I
Difesa
Art. 1. Proroga di autorizzazioni di spesa per le missioni internazionali
1. E' prorogato al 31 gennaio 2008 il termine per le autorizzazioni di spesa di cui al
2. Allo scopo di consentire la necessaria flessibilità nell'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1240, della
Art. 2. Proroga di termini in materia di difesa
1. All'articolo 26, comma 1, del
2. All'articolo 31, comma 14, del
3. All'articolo 60-bis del
4. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 14 del
Sezione II
Beni culturali e turismo
Art. 3. Proroga dei termini in materia di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere
1. Il termine stabilito dall'articolo 3, comma 4, del
2. La proroga del termine di cui al comma 1 si applica alle strutture ricettive per le quali sia stato presentato, entro il 30 giugno 2005, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio, il progetto di adeguamento per l'acquisizione del parere di conformità previsto dall'articolo 2 del
Art. 4. Contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche nei locali aperti al pubblico
1. All'articolo 1, comma 389, della
Art. 5. Proroga termini in materia di beni e attività culturali
1. I termini di durata degli organi di cui agli articoli 12, comma 5, e 21, comma 2, del
2. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 14 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è prorogato al 30 aprile 2008.
Sezione III
Lavoro e previdenza
Art. 6. Proroghe in materia previdenziale
1. In attesa dell'intervento di razionalizzazione del sistema degli enti pubblici previdenziali e assicurativi previsto dal Protocollo su "Previdenza, lavoro e competitività per l'equità e la crescita sostenibili" del 23 luglio 2007 e dai relativi provvedimenti attuativi e della presentazione, a tale fine, da parte del Governo, di un Piano industriale, il termine di scadenza dei Presidenti e dei Consigli di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) è prorogato fino alla scadenza dei Consigli di amministrazione dei rispettivi Istituti, fermo restando la possibilità di procedere al loro rinnovo in base alle disposizioni vigenti, ovvero di adottare provvedimenti funzionali alla celere definizione del processo di riordino.
2. Il termine per l'adozione dei progetti di unificazione, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), della
Art. 7. Disposizioni in materia di lavoro non regolare e di società cooperative
1. Il termine per la notifica dei provvedimenti sanzionatori amministrativi di cui all'articolo 3 del
2. All'articolo 1, comma 1192, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: "entro il 30 settembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre 2008".
3. Il Comitato per l'emersione del lavoro non regolare, di cui all'articolo 78 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, svolge la sua attività fino al 31 gennaio 2008. Dopo tale termine le funzioni e le attività del medesimo Comitato, con le relative risorse finanziarie, sono trasferite alla Cabina di regia nazionale di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera a), della
4. Fino alla completa attuazione della normativa in materia di socio lavoratore di società cooperative, in presenza di una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria, le società cooperative che svolgono attività ricomprese nell'ambito di applicazione di quei contratti di categoria applicano ai propri soci lavoratori, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della
Sezione IV
Salute
Art. 8. Tariffe di prestazioni sanitarie e percorsi diagnostico terapeutici
1. Ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di programmazione sanitaria connessi alla stipula degli accordi con le strutture erogatrici di prestazioni sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale, all'art. 8-quinquies, comma 2, del
"e-bis) la modalità con cui viene comunque garantito il rispetto del limite di remunerazione delle strutture correlato ai volumi di prestazioni, concordato ai sensi della lettera d), prevedendo che in caso di incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso dell'anno, dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera, delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, nonchè delle altre prestazioni comunque remunerate a tariffa, il volume massimo di prestazioni remunerate, di cui alla lettera b), si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti indicati alla lettera d), fatta salva la possibile stipula di accordi integrativi, nel rispetto dell'equilibrio economico finanziario programmato.".
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli accordi con le strutture erogatrici di prestazioni sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale, eventualmente già sottoscritti per l'anno 2008, e seguenti, sono adeguati alla previsione normativa di cui al comma 1.
3. All'articolo 1, comma 170, della
sentite le società scientifiche e le associazioni di categoria interessate.".
Art. 9. Proroghe e disposizioni in materia di farmaci
1. Gli effetti della facoltà esercitata dalle aziende farmaceutiche in ordine alla sospensione della riduzione del 5 per cento dei prezzi, ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera g), della
2. Al fine di consentire alle competenti autorità dell'Amministrazione centrale di continuare a disporre di necessari elementi di conoscenza sulle dinamiche del mercato farmaceutico, le aziende farmaceutiche titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali non soggetti a prescrizione medica, disciplinati dall'articolo 96 del
Art. 10. Prosecuzione dell'attività della Fondazione Istituto mediterraneo di ematologia
1. Al fine di assicurare la prosecuzione delle attività di cura, formazione e ricerca sulle malattie ematiche svolte, sia a livello nazionale che internazionale, dalla Fondazione Istituto mediterraneo di ematologia (IME), di cui all'articolo 2, comma 2, del
2. All'onere derivante dall'attuazione del disposto del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 5, del
Art. 11. Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare
1. A decorrere dal 15 gennaio 2008 l'Autorità nazionale per la sicurezza alimentare assume la denominazione di "Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare", ha sede in Foggia ed è posta sotto la vigilanza del Ministero della salute. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono stabilite le norme per l'organizzazione, il funzionamento e l'amministrazione dell'Agenzia.
Sezione V
Università
Art. 12. Disposizioni in materia di università
1. Gli effetti dell'articolo 5 del
2. In attesa della definizione ed attuazione della disciplina delle procedure di reclutamento dei professori universitari di prima e seconda fascia, fino al 31 dicembre 2008 continuano ad applicarsi, relativamente a tale reclutamento, le disposizioni della
3. Per l'anno 2008, continua ad applicarsi l'articolo 2, terzo comma, della
Art. 13. Termini per la conferma di ricercatori
1. Il termine di cui all'articolo 31, primo comma, del
Sezione VI
Giustizia
Art. 14. Proroga nelle funzioni dei giudici onorari e dei vice procuratori onorari
1. In attesa della riforma organica della magistratura onoraria, i giudici onorari ed i vice procuratori onorari, che esercitano le funzioni alla data di entrata in vigore del presente decreto e il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2007 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma secondo quanto previsto dall'articolo 42-quinquies, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al
Art. 15. Disposizioni in materia di arbitrati
1. Al fine di consentire la devoluzione delle competenze alle sezioni specializzate di cui all'articolo 1 del
Art. 16. Attività di liquidazione della Fondazione Ordine Mauriziano
1. All'articolo 30 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla
a) al comma 4, i primi due periodi sono sostituiti dai seguenti: "Il commissario predispone entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto un piano di liquidazione dei beni della FOM, con esclusione di quelli gravati da vincoli storico-culturali di cui alla tabella A allegata al citato
b) al comma 4-bis sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "Il compenso spettante al commissario è determinato sulla base dei criteri di cui al decreto del Ministro di grazia e giustizia 28 luglio 1992, n. 570. Ai componenti del comitato di vigilanza, ad eccezione dei rappresentanti dei creditori cui compete esclusivamente il rimborso delle spese, è corrisposto un compenso non superiore al dieci per cento di quello liquidato al commissario, oltre al rimborso delle spese.".
Sezione VII
Infrastrutture e trasporti
Art. 17. Utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nazionale e trasporto ferroviario
1. All'articolo 17, comma 10, del
2. Il termine di entrata in vigore delle disposizioni recate dall'articolo 2, comma 253, della
Art. 18. Modifiche all'articolo 3, comma 2, del
1. All'articolo 3, comma 2, del
a) nel primo periodo, dopo le parole: "legge speciale," sono inserite le seguenti: "e in ipotesi di delocalizzazione funzionale,";
b) nel secondo periodo, le parole: "un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2008".
Art. 19. Contratti pubblici
1. Le disposizioni di cui all'articolo 256, comma 4, del
Art. 20. Regime transitorio per l'operatività della revisione delle norme tecniche per le costruzioni
1. Le revisioni generali delle norme tecniche di cui all'articolo 5, comma 1, del
Art. 21. Proroga utilizzo disponibilità Enac per interventi aeroportuali
1. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) è autorizzato, con le modalità di cui all'articolo 1, comma 582, della
Art. 22. Disposizioni in materia di limitazioni alla guida
1. All'articolo 2, comma 2, del
Art. 23. Programmi integrati per la riduzione del disagio abitativo
1. Le modificazioni apportate all'articolo 21-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla
Sezione VIII
Personale delle pubbliche amministrazioni
Art. 24. Proroga contratti a tempo determinato del Ministero del commercio internazionale e del Ministero della salute
1. Per fare fronte alle esigenze connesse ai propri compiti istituzionali e, in particolare, per rafforzare e dare continuità all'azione del Sistema Italia per l'internazionalizzazione delle imprese, e al fine di potenziare le attività rivolte alla promozione del "made in Italy" sui mercati mondiali, il Ministero del commercio internazionale è autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2010, del personale, assunto con contratto a tempo determinato a seguito di espletamento di prove concorsuali per titoli ed esami, in servizio alla data del 28 settembre 2007.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, nel limite massimo di euro 100.000 (centomila) per l'anno 2008 e di euro 1 (uno) milione a decorrere dall'anno 2009, si provvede rispettivamente per gli anni 2008 e 2009, mediante riduzione del "Fondo per interventi strutturali di politica economica" di cui all'articolo 10, comma 5, del
3. Il Ministero della salute, per l'assolvimento dei compiti istituzionali e per fronteggiare le esigenze straordinarie di carattere sanitario, continua ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2009, del personale medico assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della
4. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 3, pari a 1,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, si provvede, per i medesimi anni, mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del
Art. 25. Divieto di estensione del giudicato
1. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 132, della
Sezione IX
Agricoltura
Art. 26. Disposizioni urgenti in materia di agricoltura
1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 9-bis, quinto periodo, del
2. All'articolo 26, comma 1, del
3. All'articolo 2, comma 4, del
4. I soci delle cooperative agricole in accertato stato di insolvenza, che hanno presentato le istanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis, del
5. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 559, della
6. Il termine del 30 novembre 2007 di cui all'articolo 1, comma 1055, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è differito al 30 aprile 2008 per consentire la definizione del piano di rientro, tenendo conto della rideterminazione delle tariffe da applicarsi alla fornitura dell'acqua destinata ai diversi usi, ad opera del Comitato di cui all'accordo di programma sottoscritto il 5 agosto 1999 dalle regioni Puglia e Basilicata; in difetto di tale rideterminazione nel termine suddetto, vi provvede il Commissario straordinario nei successivi quindici giorni. Il Commissario è altresì autorizzato a prorogare i contratti in essere per la gestione degli impianti per l'accumulo e la distribuzione dell'acqua fino al 30 giugno 2008 nei limiti delle risorse disponibili dell'ente. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entro il 30 aprile 2008 effettua la ricognizione sull'esecuzione dei progetti finanziati, le cui opere irrigue siano state realizzate o siano in corso di collaudo finale, al fine di verificare l'ammontare degli interessi attivi maturati non necessari per il completamento delle opere medesime. Tale importo è versato alle entrate diverse dello Stato per essere riassegnato al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che è autorizzato ad attribuire all'Ente un contributo straordinario, nell'ambito delle suddette disponibilità, per concorrere al risanamento dello stesso, facendo salvo quanto necessario per il risanamento per il bilancio dell'Ente di cui al comma 1056 della medesima legge, in relazione agli interessi maturati sulle opere realizzate dallo stesso.
7. Per assicurare la continuità nel funzionamento dell'Amministrazione centrale attraverso la prosecuzione del servizio di somministrazione di lavoro nei limiti utilizzati nel corso dell'anno 2007, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 36 del
Art. 27. Disposizioni in materia di riordino di consorzi di bonifica
1. Entro il termine del 30 giugno 2008, le regioni possono procedere al riordino dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario di cui al capo I del titolo V del
Sezione X
Sviluppo economico
Art. 28. Proroga dei termini per il riordino ed il riassetto delle partecipazioni societarie dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.
1. Il termine per l'attuazione del piano di riordino e di dismissione previsto dal secondo periodo dell'articolo 1, comma 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è differito al 30 giugno 2008 in riferimento alle società regionali dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A., per consentire il completamento delle attività connesse alla loro cessione alle regioni. Al fine di salvaguardare il loro equilibrio economico e finanziario, le società regionali continuano a svolgere le attività previste dai contratti di servizio con l'Agenzia, relativi ai titoli I e II del
Art. 29. Incentivi per l'acquisto di veicoli a ridotta emissione con contestuale rottamazione di veicoli usati
1. Fermo restando il contributo previsto dall'articolo 1, commi 228 e 229, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il periodo dal 3 ottobre 2006 al 31 marzo 2010 per l'acquisto di autovetture e di veicoli di cui al comma 227 della stessa legge, nuovi ed omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano e GPL, nonchè mediante alimentazione elettrica ovvero ad idrogeno, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 224 e 225, della
2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 236, della
3. In attuazione del principio di salvaguardia ambientale ed al fine di incentivare la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo di categoria "euro 0", "euro 1" o "euro 2", immatricolati prima del 1° gennaio 1997, con autovetture nuove di categoria "euro 4" o "euro 5", che emettono non oltre 140 grammi di CO 2 per chilometro oppure non oltre 130 grammi di CO 2 per chilometro se alimentate a diesel, è concesso un contributo di euro 700 e l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per una annualità, estesa per ulteriori due annualità se il veicolo rottamato appartiene alla categoria "euro 0". Il contributo di cui al primo periodo è aumentato di euro 100 in caso di acquisto di autovetture nuove di categoria "euro 4" o "euro 5", che emettono non oltre 120 grammi di CO 2 per chilometro. Il contributo di cui al presente comma è aumentato di euro 500 nel caso di demolizione di due autoveicoli di proprietà di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare, secondo quanto attestato dal relativo stato di famiglia, purchè conviventi.
4. Per la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, di veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere c), d), f), g), ed m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di massa massima fino a 3.500 chilogrammi, di categoria "euro 0" o "euro 1" immatricolati prima del 1° gennaio 1999, con veicoli nuovi, di categoria "euro 4", della medesima tipologia ed entro il medesimo limite di massa, è concesso un contributo:
a) di euro 1.500, se il veicolo è di massa massima inferiore a 3000 chilogrammi;
b) di euro 2.500, se lo stesso ha massa massima da 3000 e fino a 3500 chilogrammi.
5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 hanno validità per i veicoli nuovi acquistati con contratto stipulato tra venditore e acquirente a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008 ed immatricolati non oltre il 31 marzo 2009.
6. Per l'applicazione dei commi precedenti valgono le norme di cui al primo periodo del comma 229 e dei commi dal 230 al 234 dell'articolo 1 della
7. Ai contributi previsti o prorogati dal presente articolo non si applica il limite annuale previsto dal comma 53 dell'articolo 1 della
8. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 59 dell'articolo 2 del
9. La misura dell'incentivo è determinata nella misura di euro 350 per le installazioni degli impianti a GPL e di euro 500 per l'installazione degli impianti a metano.
10. Nel terzo periodo del comma 2 dell'articolo 1 del
11. La dotazione del fondo per la competitività e per lo sviluppo di cui all'articolo 1, comma 841, della
Sezione XI
Ambiente
Art. 30. Proroga dei termini di cui al
1. All'articolo 6 del
"1-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, da adottarsi entro il 28 febbraio 2008, sentita la Conferenza unificata, sono individuate, nel rispetto delle disposizioni comunitarie e anche in deroga alle disposizioni di cui alla parte quarta del
2. All'articolo 20, comma 4, del
Art. 31. Proroga della Commissione di studio sulla subsidenza
1. L'attività della Commissione di esperti sulla subsidenza, istituita per le finalità di cui all'articolo 2-bis del
Art. 32. Proroga per emissioni da impianti
1. All'articolo 281, comma 2, del
Art. 33. Disposizione in materia di rifiuti
1. Il termine di cui all'articolo 7 del
Sezione XII
Interno
Art. 34. Proroghe in materia di contrasto al terrorismo internazionale
1. Al
a) a) all'articolo 6, comma 1, le parole: "fino al 31 dicembre 2007", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2008";
b) all'articolo 7, comma 1, le parole: "fino al 31 dicembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2008".
Art. 35. Proroghe in materia di carta d'identità elettronica e carta nazionale dei servizi
1. I termini di cui all'articolo 64, comma 3, del
Capo II
DISPOSIZIONI FINANZIARIE URGENTI
Art. 36. Disposizioni in materia di riscossione
1. L'obbligo di anticipazione di cui all'articolo 9, comma 1, del
2. La riscossione coattiva dei tributi e di tutte le altre entrate degli enti locali continua a potere essere effettuata con:
a) la procedura dell'ingiunzione di cui al
b) la procedura del ruolo di cui al
3. A decorrere dalla data della sua entrata in vigore, all'articolo 3-bis, comma 1, del
4. All'articolo 19, comma 1, primo periodo, del
Art. 37. Abolizione tassa sui contratti di borsa
1. La tassa sui contratti di borsa è soppressa.
2. Alla Tabella allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al
a) nell'articolo 8, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Azioni, obbligazioni, altri titoli in serie o di massa e relative girate, titoli di Stato o garantiti; atti, documenti e registri relativi al movimento, a qualunque titolo, e alla compravendita degli stessi titoli e dei valori in moneta o verghe, salvo quanto disposto dall'articolo 11 della Tariffa, parte prima, e dall'articolo 2 della Tariffa, parte seconda.";
b) nell'articolo 9, comma 1, le parole "; scritture private anche unilaterali, comprese le lettere ed i telegrammi, aventi per oggetto contratti soggetti alla tassa di cui al
3. Alla Tabella dell'allegato B al
a) nell'articolo 7, primo comma, dopo le parole: "titoli obbligazionari emessi" sono inserite le seguenti: "o garantiti";
b) nell'articolo 7, secondo comma, le parole: "o la negoziazione" sono sostituite dalle seguenti: ", la negoziazione o la compravendita";
c) nell'articolo 15, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Atti, documenti e registri relativi al movimento, a qualsiasi titolo, e alla compravendita di valute e di valori in moneta o verghe.".
4. Il
Art. 38. Proroga della riduzione dell'accisa sul gas per uso industriale
1. A decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008 si applicano le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas naturale per combustione per uso industriale, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla
Art. 39. Proroghe in materia radiotelevisiva
1. Fino alla ratifica del nuovo accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino in materia di collaborazione in campo radiotelevisivo e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2008, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato ad assicurare, nell'ambito delle risorse finanziarie del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la prosecuzione della fornitura dei servizi previsti dalla apposita convenzione con la RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A.
2. Il diritto dei canali tematici satellitari di cui all'articolo 1, comma 1247, secondo periodo, della
Art. 40. Proroga di disposizioni in materia di dissesto finanziario degli enti locali
1. Il termine del 31 dicembre 2007 per l'effettuazione dei pagamenti di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla
2. Il termine del 31 dicembre 2007 per la liquidazione delle transazioni di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto-legge l° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla
3. Resta fermo il termine del 31 dicembre 2007 stabilito dall'articolo 24 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla
4. Per consentire il definitivo risanamento degli enti che si sono avvalsi della procedura straordinaria di cui all'articolo 268-bis del
Art. 41. Modifica all'articolo 35 del
1. Alla lettera b) dell'articolo 35, comma 26-quater, del
Art. 42. Modalità di applicazione dell'articolo 2, comma 39, e dell'articolo 3, comma 45, della
1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 39, della
2. All'articolo 3, comma 45, della
Art. 43. Accantonamenti
1. Le quote che risultano accantonate al 31 dicembre 2007 ai sensi dell'articolo 1, comma 758, della
Art. 44. Obbligo di fornire dati per le rilevazioni statistiche
1. Fino al 31 dicembre 2008, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 11 del
Capo III
DISPOSIZIONI VARIE
Art. 45. Cinque per mille in favore di associazioni sportive dilettantistiche
1. Anche per l'anno finanziario 2008 una quota pari al 5 per mille dell'imposta netta, diminuita del credito di imposta per redditi prodotti all'estero e degli altri crediti di imposta spettanti, è destinata, nei limiti degli importi stabiliti dalla legge, in base alla scelta del contribuente, oltre alle finalità previste dalla legge vigente, alle associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI a norma di legge.
Art. 46. Disposizioni in favore di inabili
1. All'articolo 8 della
"1-bis. L'attività svolta con finalità terapeutica dai figli riconosciuti inabili, secondo la definizione di cui al comma 1 con orario non superiore alle 25 ore settimanali, presso le cooperative sociali di cui alla
1-ter. L'importo del trattamento economico corrisposto dai datori di lavoro ai soggetti di cui al comma 1-bis non può essere inferiore al trattamento minimo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti incrementato del 30 per cento.
1-quater. La finalità terapeutica dell'attività svolta ai sensi del comma 1-bis è accertata dall'ente erogatore della pensione ai superstiti.
1-quinquies. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2008, si provvede per gli anni 2008 e 2009 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 5 dell'articolo 10 del
Art. 47. Modifiche all'art. 3, comma 24, della
1. Al comma 24 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono inserite, alla fine del primo periodo, le seguenti parole: "a decorrere dal 1° aprile 2008 e, conseguentemente, sono corrisposti i soli contributi per i quali, entro il 31 marzo 2008, siano stati assunti i relativi impegni di spesa da parte dei soggetti pubblici beneficiari e siano state adottate le dichiarazioni di assunzione di responsabilità di cui al comma 29 dell'articolo 1 della
2. Il secondo periodo del comma 24 dell'articolo 3 della
3. All'onere recato dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2008 e 7 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2008 e 4 milioni di euro per l'anno 2009 mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del
Art. 48. Utilizzo delle sanzioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato
1. All'articolo 148, comma 2, della
Art. 49. Partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse di Fondi e Banche internazionali
1. Le disposizioni relative alla
Art. 50. Interventi a favore dei perseguitati politici e razziali
1. Al comma 1 dell'articolo 1 della
a) le parole: "per ciascuno degli anni 2006 e 2007" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008 e 2009";
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli interventi di cui al presente comma possono essere rifinanziati, per uno o più degli anni considerati dal bilancio pluriennale, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della
2. All'onere pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del
3. Per la determinazione dei limiti di reddito previsti per il riconoscimento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della
4. Le disposizioni di cui al comma 3 hanno effetto a decorrere dal 15 settembre 2007.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3 e 4, valutati in 1.750.000 euro per l'anno 2007, in 5.000.000 di euro per l'anno 2008 ed in 4.700.000 euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede:
a) per l'anno 2007 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, utilizzando parte dell'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
b) per l'anno 2008 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007 utilizzando quanto a 2,4 milioni di euro la proiezione di parte dell'accantonamento relativo al Ministero della giustizia e quanto ai restanti 2,6 milioni di euro utilizzando, per l'importo di euro 867.000 ciascuno, la proiezione di parte degli accantonamenti relativi al Ministero della solidarietà sociale e al Ministero della salute e, per l'importo di euro 866.000, la proiezione di parte dell'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca;
c) per l'anno 2009 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, utilizzando, per l'importo di euro 903.000 e di euro 1.215.000, la proiezione di parte degli accantonamenti relativi rispettivamente al Ministero per i beni e le attività culturali e al Ministero dell'università e della ricerca e, per l'importo di euro 1.291.000 ciascuno, la proiezione di parte degli accantonamenti relativi al Ministero degli affari esteri e al Ministero della solidarietà sociale.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della
Art. 51. Trattamento di fine rapporto
1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 758, della
Art. 52. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Comma modificato dalla L. di conversione e abrogato dall'art. 2268 del
[3] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[4] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[5] Comma inserito dalla L. di conversione.
[6] Comma inserito dalla L. di conversione.
[7] Comma sostituito dalla L. di conversione, modificato dall'art. 14 del
[8] Comma inserito dalla L. di conversione.
[9] Comma così modificato dall'art. 4 bis del
[10] Comma aggiunto dalla L. di conversione e abrogato dall'art. 4 del
[11] Rubrica così modificata dalla L. di conversione.
[12] Comma inserito dalla L. di conversione.
[13] Comma così sostituito dalla L. di conversione.
[14] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[15] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[16] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[17] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[18] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[19] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[20] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[21] Comma così modificato dall'art. 5 del
[22] Comma così modificato dall'art. 5 del
[23] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[24] Comma inserito dalla L. di conversione.
[25] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[26] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[27] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[28] Rubrica così sostituita dalla L. di conversione.
[29] Comma sostituito dalla L. di conversione. La lettera c), già modificata dall'art. 41 del
[30] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[31] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[32] Comma modificato dall'art. 4 bis del
[33] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[34] Il termine di cui al primo periodo del presente comma, già prorogato al 31 dicembre 2009 dall'art. 34 del
[35] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[36] Articolo così sostituito dalla L. di conversione.
[37] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[38] Rubrica così modificata dalla L. di conversione.
[39] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[40] Comma già modificato dalla L. di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 4 bis del
[41] Comma inserito dalla L. di conversione.
[42] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[43] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[44] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[45] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[46] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[47] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[48] Per una proroga dei termini di cui al presente articolo, vedi l'art. 4 bis del
[49] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[50] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[51] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[52] Comma così sostituito dalla L. di conversione.
[53] Lettera così modificata dall'art. 29 del
[54] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[55] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[56] Articolo abrogato dall'art. 256 del
[57] Comma così modificato dall'art. 4 del
[58] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[59] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[60] Articolo sostituito dalla L. di conversione.
[61] Comma già modificato dall'art. 29 del
[62] Comma già modificato dall'art. 6 del
[63] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[64] Articolo inserito dalla L. di conversione e modificato dall'art. 28 del
[65] Comma già modificato dall'art. 5 del
[66] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[67] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[68] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[69] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[70] Articolo inserito dalla L. di conversione e abrogato dall'art. 5 del
[71] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[72] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[73] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 31 dicembre 2010 dall'art. 5 del
[74] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[75] Comma così sostituito dalla L. di conversione.
[76] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[77] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[78] Articolo inserito dalla L. di conversione e abrogato dall'art. 1 ter del
[79] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[80] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[81] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[82] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[83] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[84] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[85] Comma così modificato dalla L. di conversione. I termini di cui al presente comma sono stati prorogati al 31 dicembre 2009 dall'art. 18 del
[86] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[87] Comma inserito dalla L. di conversione.
[88] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[89] Comma inserito dalla L. di conversione e così modificato dall'art. 4 del
[90] Comma già modificato dalla L. di conversione, dall'art. 4 bis del
[91] Comma già modificato dalla L. di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 3 del
[92] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[93] Comma aggiunto dalla L. di conversione. La Corte costituzionale, con sentenza 15 luglio 2015, n. 154, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.
[94] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[95] Articolo così sostituito dalla L. di conversione.
[96] Comma così modificato dall'art. 4 bis del
[97] Comma già modificato dalla L. di conversione, dall'art. 4 bis del
[98] Comma aggiunto dalla L. di conversione e così modificato dall'art. 4 septies del
[99] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[100] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[101] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[102] Per la rideterminazione dell'incentivo di cui al presente comma, vedi l'art. 1 del
[103] Comma inserito dalla L. di conversione.
[104] Comma inserito dalla L. di conversione.
[105] Comma così sostituito dalla L. di conversione.
[106] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[107] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[108] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[109] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[110] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[111] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[112] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[113] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[114] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[115] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[116] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[117] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[118] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[119] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[120] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[121] Articolo inserito dalla L. di conversione e abrogato dall'art. 2268 del
[122] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[123] Comma già modificato dalla L. di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 3 del
[124] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[125] Comma inserito dalla L. di conversione.
[126] Comma abrogato dall'art. 7, comma 2, lett. gg septies (nella versione previgente alla sostituzione apportata dall'art. 5 del
[127] Comma inserito dalla L. di conversione.
[128] Comma inserito dalla L. di conversione.
[129] Comma inserito dalla L. di conversione.
[130] Comma inserito dalla L. di conversione.
[131] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[132] Comma aggiunto dalla L. di conversione e abrogato dall'art. 2 del
[133] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[134] Comma aggiunto dalla L. di conversione, già modificato dall'art. 1 del
[135] Comma aggiunto dalla L. di conversione, già modificato dall'art. 1 del
[136] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[137] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[138] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[139] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[140] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[141] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[142] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[143] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[144] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[145] Comma così modificato dall'art. 10 sexies del
[146] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[147] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[148] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[149] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[150] Lettera abrogata dall'art. 5 del
[151] Comma inserito dalla L. di conversione.
[152] Comma inserito dalla L. di conversione.
[153] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[154] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[155] Rubrica così modificata dalla L. di conversione.
[156] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[157] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[158] Comma così sostituito dalla L. di conversione.
[159] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[160] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[161] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[162] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[163] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[164] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[165] Rubrica così modificata dalla L. di conversione.
[166] Comma così sostituito dalla L. di conversione.
[167] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[168] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[169] Rubrica così modificata dalla L. di conversione.
[170] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[171] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[172] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[173] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[174] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[175] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[176] La Corte costituzionale, con sentenza 13 marzo 2009, n. 74, ha dichiarato l'illegittimità del primo periodo del presente comma.
[177] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[178] Articolo inserito dalla L. di conversione e abrogato dall'art. 5 del
[179] Rubrica così sostituita dalla L. di conversione.
[180] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[181] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[182] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[183] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[184] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[185] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[186] Comma così modificato dall'art. 2, comma 105, della
[187] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[188] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[189] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[190] Nel testo sono inserite le correzioni apportate con Errata-Corrige pubblicato nella G.U. 11 gennaio 2008, n. 9.