Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 27. Contabilità pubblica |
Capitolo: | 27.8 leggi finanziarie |
Data: | 23/12/1994 |
Numero: | 724 |
Sommario |
Art. 1. (Esenzioni). |
Art. 2. (Prestazioni specialistiche). |
Art. 3. (Ospedali). |
Art. 4. (Dotazioni organiche). |
Art. 5. (Congedo ordinario aggiuntivo per categoria di lavoratori esposti a rischio radiologico). |
Art. 6. (Pagamento a tariffa e acquisto di beni e servizi). |
Art. 7. (Spesa farmaceutica). |
Art. 8. (Norme in materia di classificazione delle specialità medicinali). |
Art. 9. (Assistenza farmaceutica). |
Art. 10. (Norme finali). |
Art. 11. (Età per il pensionamento di vecchiaia). |
Art. 12. (Attività usuranti). |
Art. 13. (Disposizioni in materia di pensionamenti di anzianità nel regime generale e nei regimi sostitutivi ed esclusivi). |
Art. 14. (Perequazione automatica delle pensioni). |
Art. 15. (Assoggettamento alla ritenuta in conto entrate del Ministero del tesoro della quota di maggiorazione della base pensionabile e omogeneizzazione dei trattamenti di pensione). |
Art. 16. (Modifiche alle norme per la liquidazione dell'indennità di buonuscita). |
Art. 17. (Aliquote di rendimento per il calcolo della pensione, pensioni in regime internazionale e rinvio dei miglioramenti delle pensioni). |
Art. 18. (Condono previdenziale ed assistenziale). |
Art. 19. (Soppressione dello SCAU e trasferimento delle relative funzioni all'INPS e all'INAIL). |
Art. 20. (Interventi in materia di occupazione e mercato del lavoro). |
Art. 21. (Norma finanziaria). |
Art. 22. (Personale). |
Art. 23. (Commissioni giudicatrici degli esami di maturità. Semplificazione delle procedure di pagamento del personale della scuola. Università). |
Art. 24. (Emolumenti, compensi e indennità). |
Art. 25. (Incarichi di consulenza). |
Art. 26. (Soppressione di regimi fiscali particolari). |
Art. 27. (Neutralità fiscale delle operazioni societarie di fusione e scissione). |
Art. 28. (Norma contro l'elusione). |
Art. 29. (Lettori a scheda magnetica). |
Art. 30. (Società di comodo. Valutazione dei titoli). |
Art. 31. (Rivalutazione delle rendite dei terreni. Coltivazioni di vegetali produttive di reddito d'impresa. Crediti IVA). |
Art. 32. (Beni patrimoniali e demaniali). |
Art. 33. (Gioco del lotto). |
Art. 34. (Trasferimenti alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano). |
Art. 35. (Emissione di titoli obbligazionari da parte di enti territoriali). |
Art. 36. (Competenze della regione Valle d'Aosta). |
Art. 37. (Indebitamento degli enti locali dissestati). |
Art. 38. (Disposizioni relative alla Cassa depositi e prestiti). |
Art. 39. (Definizione agevolata delle violazioni edilizie). |
Art. 40. (Sistema di finanziamento CONSOB). |
Art. 41. (Modifiche alla legge 2 gennaio 1991, n. 1). |
Art. 42. (Prefinanziamenti per interventi previsti nel quadro comunitario di sostegno). |
Art. 43. (Alloggi militari e delle Forze di polizia). |
Art. 44. (Contratti pubblici). |
Art. 45. (Fiscalizzazione degli oneri sociali). |
Art. 46. (Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi). |
Art. 47. (Entrata in vigore). |
§ 27.8.25 - Legge 23 dicembre 1994, n. 724.
Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.
(G.U. 30 dicembre 1994, n. 304, S.O.).
Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA
Art. 1. (Esenzioni).
1. Al comma 14 dell'articolo 8 della
2. Al comma 15 dell'articolo 8 della
3. Il comma 16 dell'articolo 8 della
"16. A decorrere dal 1° gennaio 1995 sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 i cittadini di età inferiore a sei anni e di età superiore a sessantacinque anni, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo riferito all'anno precedente non superiore a lire 70 milioni. Sono altresì esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 i portatori di patologie neoplastiche maligne, i pazienti in attesa di trapianti di organi e i titolari di pensioni sociali. Sono inoltre esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15, purché appartenenti ad un nucleo familiare, con un reddito complessivo, riferito all'anno precedente, inferiore a lire 16 milioni, incrementato fino a lire 22 milioni in presenza del coniuge ed in ragione di un ulteriore milione per ogni figlio a carico, i titolari di pensioni al minimo di età superiore a sessanta anni e i disoccupati. Le esenzioni connesse ai livelli di reddito operano su dichiarazione dell'interessato o di un suo familiare da apporre sul retro della ricetta. I soggetti affetti dalle forme morbose e le categorie previste dal decreto del Ministro della sanità 1° febbraio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 7 febbraio 1991, e successive modificazioni ed integrazioni, sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 limitatamente alle prestazioni individuate dallo stesso decreto.
16-bis. Sono altresì esenti le prestazioni diagnostiche e terapeutiche, comprese le vaccinazioni di comprovata efficacia, di cui all'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 5 della
16-ter. Per l'assistenza farmaceutica l'esenzione opera esclusivamente per i farmaci collocati nella classe di cui al comma 10, lettera b). Per l'assistenza farmaceutica e per le prestazioni di cui al comma 15 i cittadini esenti, con esclusione degli invalidi di guerra titolari di pensione diretta vitalizia, dei grandi invalidi per servizio, degli invalidi civili al 100 per cento e dei grandi invalidi del lavoro, sono tenuti comunque al pagamento di una quota fissa per ricetta di lire 3.000 per prescrizioni di una confezione e di lire 6.000 per prescrizioni di più confezioni nonché per prescrizioni relative alle prestazioni di cui al comma 15.
16-quater. I direttori generali e i commissari straordinari delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere dispongono verifiche sulla regolarità delle prescrizioni, in regime di esenzione, dei medici convenzionati e dipendenti del Servizio sanitario nazionale, inoltre attivano attraverso gli organi preposti controlli sulla veridicità delle dichiarazioni di esenzione apposte sul retro delle ricette previste dal comma 16. In caso di violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo si applicano le sanzioni previste dal codice penale.
16-quinquies. Al comma 3 dell'articolo 5 della
4. E' confermata l'esenzione disposta dall'articolo 3, comma 3, del
5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della sanità provvede con proprio decreto ad aggiornare il protocollo diagnostico predisposto nel decreto del Ministro della sanità 14 aprile 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 30 aprile 1984.
Art. 2. (Prestazioni specialistiche).
1. Il comma 3 dell'articolo 1 del
Art. 3. (Ospedali).
1.[1].
2.[2].
3.[3].
4. Le disposizioni di cui all'allegato A del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 1990, sono sospese per cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro tale termine, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e acquisito il parere degli operatori del settore e delle associazioni dei gestori, sono definiti, anche in relazione alla situazione esistente negli altri Paesi dell'Unione europea, i nuovi requisiti dimensionali per le RSA nonché i criteri per il graduale adeguamento agli stessi delle strutture esistenti. Le regioni possono prevedere che la gestione delle residenze sanitarie assistenziali sia affidata ad organismi pubblici, privati o misti, disciplinando le modalità di controllo della qualità delle prestazioni e del servizio reso. L'organismo affidatario della gestione della RSA fa fronte in via prioritaria al fabbisogno di personale mediante l'assunzione di personale di corrispondente qualificazione professionale, proveniente, su base volontaria, dai servizi dismessi dell'unità sanitaria locale, fermo restando il riconoscimento dell'anzianità di servizio e di qualifica [4].
5. Nel quadro delle attivazioni delle strutture residenziali previste dal progetto obiettivo "Tutela della salute mentale 1994-1996", approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1994, utilizzando se necessario anche le strutture ospedaliere disattivate o riconvertite nell'ambito del processo di ristrutturazione della rete ospedaliera, le regioni provvedono alla chiusura dei residui ospedali psichiatrici entro il 31 dicembre 1996. I beni mobili e immobili degli ex ospedali psichiatrici, già assegnati o da destinare alle aziende sanitarie locali o alle aziende ospedaliere, sono da esse a loro volta destinati alla produzione di reddito attraverso la vendita anche parziale degli stessi, con diritto di prelazione per gli enti pubblici, o la locazione. I redditi prodotti sono utilizzati prioritariamente per la realizzazione di strutture territoriali, in particolare residenziali, nonché di centri diurni con attività riabilitative destinate ai malati mentali, in attuazione degli interventi previsti dal piano sanitario nazionale 1998-2000, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 1998, e dal progetto obiettivo "Tutela della salute mentale 1998-2000", approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 22 novembre 1999. Qualora risultino disponibili ulteriori somme, dopo l'attuazione di quanto previsto dal terzo periodo del presente comma, le aziende sanitarie potranno utilizzarle per altre attività di carattere sanitario.
6. [5]
7. Nel caso in cui la contabilità separata di cui al comma 6 presenti un disavanzo, il direttore generale è obbligato ad assumere tutti i provvedimenti necessari, compresi l'adeguamento delle tariffe o la sospensione del servizio relativo alle erogazioni delle prestazioni sanitarie. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle prestazioni ambulatoriali fornite a pazienti solventi in proprio.
8. Ai fini del diritto di accesso garantito dalla
9. Le regioni definiscono nel proprio piano sanitario, anche mediante aggiornamenti, il tasso minimo di occupazione dei posti letto per singole tipologie di reparto. I direttori generali delle aziende ospedaliere o delle unità sanitarie locali interessate provvedono alla riduzione del numero dei posti letto in dotazione ai reparti che si discostano in misura superiore al 5 per cento dal tasso regionale di cui al presente comma, provvedendo altresì al ridimensionamento degli organici e alla conseguente mobilità del personale, fermo restando il rispetto delle durate medie di degenza definite nel Piano sanitario nazionale.
Art. 4. (Dotazioni organiche).
1. La revisione delle dotazioni organiche ed i processi di mobilità del personale sono in particolare finalizzati all'obiettivo del pieno utilizzo delle strutture pubbliche, secondo le indicazioni del Piano sanitario nazionale per il triennio 1994- 1996. I direttori generali ed i commissari straordinari delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, avvalendosi anche dei poteri loro attribuiti in materia di definizione dell'orario di servizio e di articolazione dell'orario contrattuale di lavoro, di cui all'articolo 16 del
2. Per il primo semestre dell'anno 1995 si applica il divieto di assunzione di cui al comma 6 dell'articolo 22; per il secondo semestre, per la copertura dei posti che si rendono vacanti per cessazioni dal servizio comunque verificatesi dal 1° gennaio 1995, le regioni possono autorizzare nuove assunzioni, entro il limite del 10 per cento delle cessazioni per il ruolo amministrativo e del 30 per cento delle cessazioni per gli altri ruoli, previa verifica dei carichi di lavoro ed esclusivamente dopo aver esperito le procedure di mobilità, da effettuarsi tra il personale del comparto sanità in ambito locale, regionale, interregionale, secondo tale ordine di priorità, e d'ufficio, per motivate esigenze di servizio, e dopo che le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere abbiano provveduto all'utilizzazione del personale risultante in esubero a seguito della disattivazione o della riconversione degli ospedali di cui all'articolo 3 ed a seguito degli accorpamenti e delle riorganizzazioni delle strutture e dei servizi del territorio di competenza. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano al personale sanitario delle unità di terapia intensiva e di rianimazione.
3. A decorrere dal 1° gennaio 1996 la corresponsione dell'indennità di tempo pieno di cui all'articolo 110, comma 1, del
4. I giudizi di idoneità di cui agli articoli 8, commi 1-bis e 8, e 18, comma 2-bis, del
Art. 5. (Congedo ordinario aggiuntivo per categoria di lavoratori esposti a rischio radiologico).
1. A partire dal 1° gennaio 1995 il congedo ordinario aggiuntivo di quindici giorni spetta ai tecnici sanitari di radiologia medica e ai medici specialisti in radio-diagnostica, radio-terapia, medicina nucleare e a quanti svolgono abitualmente la specifica attività professionale, in zona controllata.
2. Al personale di cui al comma 1 durante il periodo di congedo per recupero biologico è vietato, a pena di decadenza dall'impiego, l'esercizio professionale in qualsivoglia struttura pubblica e privata.
3. Il predetto congedo ordinario aggiuntivo dovrà essere effettuato con il sistema della turnazione alternata al servizio effettivamente svolto.
4. Fino all'entrata in vigore del contratto collettivo di lavoro al personale di cui al comma 1 continua ad essere corrisposta l'indennità mensile lorda prevista dall'articolo 1, comma 2, della
Art. 6. (Pagamento a tariffa e acquisto di beni e servizi).
1. La spesa per l'acquisto di beni e servizi non può superare, a livello regionale, l'importo registrato nell'esercizio 1993 ridotto del 18 per cento per l'anno 1995, del 16 per cento per l'anno 1996 e del 14 per cento per l'anno 1997. Per l'anno 1995 viene individuato l'ammontare per cassa delle somme destinate all'acquisto di beni e servizi. Le regioni tramite i direttori generali e i commissari straordinari provvedono ad individuare i funzionari responsabili delle somme destinate ai fornitori e ai prestatori di servizi entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli oneri relativi agli interessi passivi richiesti dai fornitori o dai prestatori di servizi in caso di ritardato pagamento rientrano nella responsabilità contabile del funzionario delegato e del direttore generale o del commissario straordinario in caso di mancato controllo. In nessun caso è consentito alle regioni di far gravare sulle aziende di cui al
2. Le regioni attivano osservatori di controllo dei prezzi di beni e servizi, con particolare attenzione alle attrezzature tecnico-medicali, ai farmaci e al materiale diagnostico. Le regioni, ogni sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, inviano una relazione al Ministro della sanità e ai Presidenti delle Camere per l'inoltro alle competenti Commissioni permanenti.
3. Per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al comma 1, le regioni possono individuare forme di centralizzazione degli acquisti da parte del Servizio sanitario nazionale, fissare prezzi di riferimento per categorie di beni e servizi e promuovere il pagamento dei fornitori entro il termine massimo di novanta giorni.
4. L'affidamento e il rinnovo a terzi di servizi di pertinenza dell'unità sanitaria locale e dell'azienda ospedaliera sono subordinati alla contestuale disattivazione dei corrispondenti servizi direttamente gestiti ed il relativo personale è posto in mobilità d'ufficio. Il personale che non ottempera al trasferimento d'ufficio è collocato in disponibilità ai sensi dell'articolo 34 del
5. All'articolo 4 del
"7. Le regioni disciplinano entro il 31 gennaio 1995 le modalità di finanziamento delle aziende ospedaliere sulla base dei seguenti principi:
a) prevedere l'attribuzione da parte delle regioni per l'anno 1995 di una quota del fondo sanitario destinata alla copertura parziale delle spese necessarie per la gestione determinata nella misura dell'80 per cento dei costi complessivi dell'anno precedente, decurtati dell'eventuale disavanzo di gestione, compresi gli oneri passivi in ragione di quest'ultimo sostenuti;
b) le prestazioni, sia di degenza che ambulatoriali, da rendere a fronte del finanziamento erogato secondo le modalità di cui alla lettera a) devono formare oggetto di apposito piano annuale preventivo che, tenuto conto della tariffazione, ne stabilisca quantità presunte e tipologia in relazione alle necessità che più convenientemente possono essere soddisfatte nella sede pubblica. Tale preventivo forma oggetto di contrattazione fra regione e unità sanitarie locali, da una parte, e azienda ospedaliera e presidi ospedalieri con autonomia economico- finanziaria, dall'altra. La verifica a consuntivo, da parte, rispettivamente, delle regioni e delle unità sanitarie locali dell'osservanza dello stesso preventivo, tenuto conto di eventuali motivati scostamenti, forma criterio di valutazione per la misura del finanziamento delle singole aziende ospedaliere o dei presidi stessi da erogare nell'anno successivo;
c) prevedere le quote di partecipazione alla spesa eventualmente dovute da parte dei cittadini, gli introiti connessi all'esercizio dell'attività libero-professionale dei diversi operatori ed i corrispettivi relativi a servizi integrativi a pagamento;
d) prevedere i lasciti, le donazioni e le rendite derivanti dall'utilizzo del patrimonio dell'azienda, ed eventuali altre risorse acquisite per contratti e convenzioni.
7-bis. La remunerazione a tariffa delle prestazioni effettuate rappresenta la base di calcolo ai fini del conguaglio in positivo o in negativo dell'acconto nella misura dell'80 per cento di cui al comma 7. Sulla base delle suddette tariffe sono altresì effettuate le compensazioni della mobilità sanitaria interregionale.
7-ter. Il sistema di finanziamento di cui al comma 7, valido per l'anno 1995, dovrà essere progressivamente superato nell'arco di un triennio, al termine del quale si dovrà accedere esclusivamente al sistema della remunerazione a prestazione degli erogatori pubblici e privati".
6. A decorrere dalla data di entrata in funzione del sistema di pagamento delle prestazioni sulla base di tariffe predeterminate dalla regione cessano i rapporti convenzionali in atto ed entrano in vigore i nuovi rapporti fondati sull'accreditamento, sulla remunerazione delle prestazioni e sull'adozione del sistema di verifica della qualità previsti all'articolo 8, comma 7, del
7. All'articolo 8, comma 5, secondo periodo, del
Art. 7. (Spesa farmaceutica).
1. Fino al 31 dicembre 1995, il Servizio sanitario nazionale, nel procedere alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto, trattiene, a titolo di sconto, una quota pari al 3 per cento dell'importo al lordo dei ticket, fatta eccezione per le farmacie rurali che godono dell'indennità di residenza alle quali è trattenuta una quota pari all'1,5 per cento.
2. Per l'anno 1995 il prezzo dei farmaci con onere a carico del Servizio sanitario nazionale è ridotto del 2,5 per cento rispetto al prezzo medio europeo vigente al 15 ottobre 1994. Tale riduzione è del 5 per cento per le aziende, i cui ricavi relativi ai prodotti collocati nelle classi a), b) e c) di cui all'articolo 8, comma 10, della
3. A decorrere dal 1° giugno 1995 ai farmaci viene applicata l'aliquota IVA del 4 per cento, secondo le indicazioni della Comunità europea. Tale abbattimento dovrà applicarsi direttamente sul prezzo di vendita, riducendolo. A decorrere dalla stessa data l'imposta di fabbricazione dei superalcolici e dei tabacchi è aumentata in misura tale da compensare il minor gettito IVA.
4. L'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica per l'anno 1995 è determinato in lire 9.000 miliardi. Qualora la spesa per l'assistenza farmaceutica risulti, sulla base delle proiezioni effettuate al termine del primo semestre del 1995, superiore al predetto limite, la Commissione unica del farmaco di cui all'articolo 7 del
5. L'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica è determinato in lire 9.000 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997, salvo diversa determinazione adottata con apposita norma della legge finanziaria per gli anni medesimi. Entro il 15 settembre 1995 il Governo trasmette ai Presidenti delle Camere per l'inoltro alle competenti Commissioni permanenti una relazione tecnica sull'andamento, nel primo semestre del 1995, della spesa per l'assistenza farmaceutica a carico del Servizio sanitario nazionale, nonché sull'andamento previsto per l'intero 1995 e per il 1996.
6. Il settimo periodo del comma 4 dell'articolo 4 della
Art. 8. (Norme in materia di classificazione delle specialità medicinali).
1. Al fine di mantenere la spesa farmaceutica nei limiti indicati dall'articolo 7, comma 4, a partire dal 1° gennaio 1995 il Ministro della sanità dispone idonei controlli circa l'applicazione delle norme di cui al comma 10 dell'articolo 8, della
2. Lo sconto praticato alle aziende ospedaliere e ai presidi ospedalieri nonché agli istituti di ricovero e cura sulle specialità medicinali e sui prodotti galenici, il cui prezzo al pubblico è inclusivo dell'aliquota IVA sul prezzo base, è stabilito mediante contrattazione tra le parti interessate, e non può essere inferiore a quanto previsto dall'articolo 9, quinto comma, del
Art. 9. (Assistenza farmaceutica).
1. La prescrizione di specialità medicinali e di prodotti generici con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale è limitata al numero massimo di due pezzi per ricetta, fatta eccezione per i prodotti a base di antibiotici in confezione monodose e per i medicinali somministrati esclusivamente per fleboclisi, per i quali si applica la disposizione di cui all'articolo 2, comma 3, del
2. Entro il 31 marzo 1995 il Ministro della sanità, sentito il parere della Commissione unica del farmaco, provvede, con proprio decreto, a definire per ciascuna categoria di farmaci destinati alla cura delle patologie di cui al citato decreto del Ministro della sanità 1° febbraio 1991 il confezionamento ottimale per ciclo di terapie, prevedendo fra l'altro standard di confezionamento a posologia limitata destinati ad evidenziare possibili fenomeni di intolleranza nonché l'efficacia del farmaco; conseguentemente, la prescrizione per tali farmaci è limitata al numero massimo di due pezzi per ricetta.
Art. 10. (Norme finali).
1. Alle unità sanitarie locali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 8, del
2. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente capo, in quanto costituente fonte di responsabilità patrimoniale, deve essere tempestivamente e circostanziatamente denunciata alla competente procura regionale della Corte dei conti, ai fini di cui all'articolo 1 della
3. Il direttore generale o il commissario straordinario della unità sanitaria locale è direttamente responsabile per le somme indebitamente corrisposte ai medici di medicina generale ed ai pediatri di libera scelta convenzionati in caso di omissione o inesatta esecuzione degli obblighi posti a carico degli stessi. E' altresì direttamente responsabile del rispetto dei termini e della regolarità di tutte le spettanze ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta come previsto dai rispettivi contratti di lavoro.
Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA PREVIDENZIALE
Art. 11. (Età per il pensionamento di vecchiaia).
1. La tabella A allegata al
Art. 12. (Attività usuranti).
1. Entro il 31 gennaio 1995 con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministro del tesoro, sarà ridefinito l'elenco delle attività cosiddette "usuranti" al fine di ridurre per i lavoratori appartenenti a tali categorie l'età di pensionamento senza aggravio di oneri per la finanza pubblica.
Art. 13. (Disposizioni in materia di pensionamenti di anzianità nel regime generale e nei regimi sostitutivi ed esclusivi).
1. A decorrere dal 1° gennaio 1995 nei confronti dei lavoratori dipendenti privati e pubblici, nonché dei lavoratori autonomi, è sospesa l'applicazione di ogni disposizione di legge, di regolamento, di accordi collettivi che preveda il diritto a trattamenti pensionistici anticipati rispetto all'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia, ovvero per il collocamento a riposo d'ufficio in base ai singoli ordinamenti. La sospensione opera fino alla data di entrata in vigore di specifico provvedimento legislativo di riordino del sistema previdenziale e comunque non oltre il 30 giugno 1995. Tale provvedimento unitamente alla predetta disposizione di sospensione, dovrà essere idoneo ad assicurare effetti di contenimento:
a) del saldo netto da finanziare: di almeno lire 1.748 miliardi per l'anno 1995, comprensivi di lire 1.088 miliardi di cui all'articolo 21, lire 258 miliardi per l'anno 1996 e lire 354 miliardi per l'anno 1997;
b) del fabbisogno di cassa del settore statale: di almeno lire 5.107 miliardi per l'anno 1995, lire 4.808 miliardi per l'anno 1996 e lire 5.117 miliardi per l'anno 1997.
2. Qualora entro la data del 30 giugno 1995 non sia stato adottato il provvedimento legislativo di riordino del sistema previdenziale di cui al comma 1, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro 30 giorni dalla predetta data e con effetto dal 1° luglio 1995, sono aumentate, in misura tale da assicurare gli effetti finanziari di cui al comma 1:
a) le aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti del settore privato e pubblico dovute all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alle forme di previdenza esclusive, sostitutive ed esonerative della medesima;
b) le aliquote contributive dovute, ai sensi della
3. Le disposizioni in materia di sospensione dell'accesso ai trattamenti pensionistici di anzianità non si applicano: nei casi di cessazione dal servizio per invalidità derivanti o meno da causa di servizio; nei casi di pensionamento anticipato, specificamente previsti da norme derogatorie, connessi ad esuberi strutturali di manodopera; nei casi di trattamento di cui all'articolo 7, commi 6 e 7, della
4. Le disposizioni del comma 3 non si applicano altresì:
a) per i lavoratori dipendenti del settore privato che, in possesso dei requisiti di legge per il pensionamento anticipato, siano cessati dal lavoro entro il 30 settembre 1994 come attestato dalla certificazione del datore di lavoro di cui alla successiva lettera b), semprechè dalla predetta data non prestino attività lavorativa. Tale ultima condizione deve risultare dalla documentazione agli atti degli enti di previdenza, o in mancanza, dalla dichiarazione di responsabilità dell'interessato rilasciata, ai sensi della
b) per i lavoratori dipendenti del settore privato che hanno presentato ai rispettivi enti di previdenza domanda di pensionamento anticipato in data antecedente al 28 settembre 1994 e che, in possesso dei requisiti di legge per il pensionamento anticipato, siano cessati dal lavoro entro il 30 settembre 1994; la cessazione entro il termine anzidetto deve risultare dalla documentazione agli atti degli enti di previdenza ed essere certificata dal datore di lavoro mediante espressa dichiarazione di responsabilità;
c) per i lavoratori ammessi alla prosecuzione volontaria in data anteriore al 28 settembre 1994, nonché per i lavoratori per i quali a tale data sia in corso il periodo di preavviso connesso alla risoluzione del rapporto di lavoro, semprechè la comunicazione di preavviso risulti certificata dal datore di lavoro mediante espressa dichiarazione di responsabilità;
d) per i lavoratori dipendenti da imprese cui è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale in base alle procedure avviate ai sensi dell'articolo 5 della
e) per i lavoratori che fruiscano alla data del 28 settembre 1994 dell'indennità di mobilità, ovvero collocati in mobilità in base alle procedure avviate antecedentemente a tale data ai sensi degli articoli 4 e 24 della
f) per i lavoratori dipendenti dagli enti di cui al decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla
g) ai lavoratori privi di vista;
g-bis) per il personale dei conservatori di musica e delle accademie di belle arti e di arte drammatica cessato dal servizio a decorrere dal 1° novembre 1994 e per il personale dell'Accademia nazionale di danza cessato dal servizio a decorrere dal 1° ottobre 1994 [7].
5. Fuori dalle ipotesi di cui ai commi 3 e 4 e fermo restando quanto previsto dal comma 10, i lavoratori dipendenti privati e pubblici, nonché i lavoratori autonomi, che abbiano presentato entro la data del 28 settembre 1994 la domanda di pensionamento di anzianità, accettata, ove previsto, entro la medesima data dall'amministrazione di appartenenza, possono, ancorché riammessi in servizio, conseguire un trattamento pensionistico secondo quanto previsto dal comma 6 con le conseguenti decorrenze:
a) dal 1° luglio 1995, qualora al 28 settembre 1994 abbiano maturato un'anzianità contributiva o di servizio non inferiore a 37 anni;
b) dal 1° gennaio 1996, qualora al 28 settembre 1994 abbiano maturato un'anzianità contributiva o di servizio non inferiore a 31 anni [8];
c) dal 1° gennaio 1997, qualora al 28 settembre 1994 abbiano maturato un'anzianità contributiva o di servizio inferiore a 31 anni [9].
6. Ai trattamenti pensionistici di anzianità dei lavoratori di cui al comma 5 continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 11, comma 16, della
7. Per i lavoratori di cui al comma 5 che conseguono il requisito contributivo massimo utile previsto nei rispettivi ordinamenti antecedentemente alle date indicate alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 5, il trattamento pensionistico è attribuito con la decorrenza eventualmente anteriore stabilita dalla disciplina prevista dagli ordinamenti predetti in materia di decorrenza delle pensioni di anzianità.
8. Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 del
9. Le disposizioni del
10. I lavoratori dipendenti privati e pubblici, in possesso alla data del 31 dicembre 1993 del requisito di trentacinque anni di contribuzione, possono conseguire i trattamenti pensionistici anticipati di cui al comma 1 a partire dal 1° gennaio 1995, secondo criteri da individuarsi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, entro il limite massimo di onere di lire 500 miliardi per l'anno 1995. In sede di definizione del provvedimento legislativo di riordino di cui al comma 1 ovvero del decreto di cui al comma 2 si terrà conto degli effetti derivanti dal presente comma.
Art. 14. (Perequazione automatica delle pensioni).
1. Con effetto dal 1995 il termine stabilito, ai fini della perequazione automatica delle pensioni, dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni ed integrazioni, è differito al 1° gennaio successivo di ogni anno.
Art. 15. (Assoggettamento alla ritenuta in conto entrate del Ministero del tesoro della quota di maggiorazione della base pensionabile e omogeneizzazione dei trattamenti di pensione).
1. Con decorrenza dal 1° gennaio 1995, ai soli fini dell'assoggettamento a ritenuta in conto entrate del Ministero del tesoro, lo stipendio e gli altri assegni pensionabili, con esclusione dell'indennità integrativa speciale di cui alla
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai dipendenti iscritti a gestioni pensionistiche regolate da ordinamenti che rinviano alle norme contenute nel testo unico approvato con
3. In attesa dell'armonizzazione delle basi contributive e pensionabili previste dalle diverse gestioni obbligatorie dei settori pubblico e privato, con decorrenza dal 1° gennaio 1995, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del
4. La pensione di cui al comma 3 è reversibile, con riferimento alle categorie di superstiti aventi diritto, in base all'aliquota in vigore nel regime dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.
5. [Le disposizioni relative alla corresponsione della indennità integrativa speciale sui trattamenti di pensione previste dall'articolo 2 della
6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano anche ai dipendenti iscritti ai fondi integrativi di previdenza previsti dai regolamenti degli enti di cui alla
Art. 16. (Modifiche alle norme per la liquidazione dell'indennità di buonuscita).
1. Il comma 3 dell'articolo 3 della
2. Il comma 1 dell'articolo 6 della
Art. 17. (Aliquote di rendimento per il calcolo della pensione, pensioni in regime internazionale e rinvio dei miglioramenti delle pensioni).
1. Con effetto dal 1° gennaio 1995 le disposizioni in materia di aliquote annue di rendimento ai fini della determinazione della misura della pensione dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, pari al 2 per cento, sono estese ai regimi pensionistici sostitutivi, esclusivi ed esonerativi dell'assicurazione predetta, per le anzianità contributive o di servizio maturate a decorrere da tale data.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai trattamenti pensionistici erogati dagli enti di cui al
3. Al secondo comma dell'articolo 8 della
4. La decorrenza degli aumenti dei trattamenti pensionistici di cui agli articoli 1, commi 9, 9-bis e 9-ter; 2-bis, comma 3; e 3, comma 3, del
5. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, da adottarsi entro il 30 giugno 1995 sono stabiliti aumenti delle aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti delle gestioni interessate, tali da assicurare almeno la copertura dei conseguenti maggiori oneri.
Art. 18. (Condono previdenziale ed assistenziale).
1. I soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali, che denunciano per la prima volta la loro posizione presso gli sportelli unificati di cui al comma 4 dell'articolo 14 della
2. L'agevolazione di cui al comma 1 si applica anche ai soggetti già iscritti che risultino ancora debitori per i contributi o premi omessi o pagati tardivamente, relativi a periodi scaduti alla data del 31 agosto 1994, a condizione che versino i contributi o premi e/o la relativa somma aggiuntiva entro lo stesso termine fissato per i soggetti di cui al comma 1.
3. La regolarizzazione può avvenire, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, anche in cinque rate bimestrali di uguale importo di cui la prima entro il 31 marzo 1995, la seconda entro il 31 maggio 1995, la terza entro il 31 luglio 1995, la quarta entro il 30 settembre 1995 e la quinta entro il 30 novembre 1995. Le rate successive alla prima saranno maggiorate degli interessi dell'8 per cento annuo per il periodo di differimento [11].
4. La regolarizzazione estingue i reati previsti da leggi speciali in materia di versamento di contributi e di premi per le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio, connessi con le violazioni delle norme sul collocamento nonché con la denuncia e con il versamento dei contributi o dei premi medesimi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 51 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con
5. I soggetti che provvedono al versamento della seconda e della terza rata del condono previdenziale ed assistenziale di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 1994, n. 601, alle scadenze, già previste dal decreto stesso, rispettivamente, del 30 settembre e del 30 novembre 1994, non sono tenuti al pagamento della maggiorazione degli interessi dell'8 per cento annuo per il periodo di differimento, nè del diritto di mora del 4 per cento, previsti per tali rate dal predetto decreto-legge.
6. I datori di lavoro agricolo, i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e rispettivi concedenti e gli imprenditori agricoli a titolo principale possono regolarizzare le loro posizioni debitorie relative agli anni 1994 e precedenti, anche nel caso di omissione contributiva totale o di omessa o incompleta denuncia dei rapporti di lavoro, nei confronti del Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU), tramite il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti [12]
7. Il versamento degli importi dovuti ai sensi del comma 6 è effettuato in rate quadrimestrali consecutive, di importo non inferiore a lire 1.000.000 decorrenti dal 10 giugno 1995, non superiori a 20. La rateizzazione si applica anche per il pagamento o la restituzione dei contributi agricoli unificati dovuti, nel periodo, in base a titolo esecutivo. Le rate successive alla prima saranno maggiorate degli interessi dell'8 per cento annuo per il periodo di differimento. Nel caso di omissione contributiva totale o di omessa o incompleta denuncia dei rapporti di lavoro, nei confronti dello SCAU il versamento di cui al presente comma è effettuato in 5 rate trimestrali consecutive.
8. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16 del
9. Per avvalersi delle agevolazioni di cui ai commi 6 e 7, gli interessati devono presentare allo SCAU per i contributi agricoli unificati apposita domanda di regolarizzazione, corredata dalla ricevuta dell'avvenuto versamento di cui al comma 10, entro il termine perentorio del 31 dicembre 1995 [13]. Nei casi di omissione contributiva totale o di omessa o incompleta denuncia dei rapporti di lavoro alla domanda di pagamento agevolato deve essere allegata, a pena di decadenza, la denuncia dei rapporti di lavoro intercorsi nel periodo di riferimento [14]
10. I richiedenti, a pena di inammissibilità della domanda, sono tenuti a versare:
a) per le posizioni debitorie fino a lire 3.000.000 una somma pari all'importo totale dei soli contributi omessi in tutto o in parte, che estingue totalmente l'obbligazione contributiva ivi compresi interessi e sanzioni;
b) per le posizioni debitorie superiori a lire 3.000.000, in acconto una somma pari a un decimo del debito totale per i soli contributi omessi, elevata a quattro decimi nei casi di omessa denuncia dei lavoratori agricoli, ed una somma pari ad un quinto del debito residuo alla data del 31 marzo 1995. Per ciascuno dei predetti versamenti l'importo non può essere inferiore a lire 1.000.000 [15].
11. I crediti per contributi di importo non superiore a lire 30.000 dovuti allo SCAU alla data del 31 dicembre 1993 unitamente agli accessori di legge, nonché gli importi dovuti per accessori di legge dalle ditte per inadempienze degli obblighi contributivi, riferiti a periodi fino al 31 dicembre 1993 e soddisfatti entro la data di entrata in vigore della presente legge, sono estinti e non si fa luogo alla loro riscossione [16].
12. I contributi omessi sono calcolati in conformità delle somme esposte sui bollettini di versamento inviati, nel periodo, dallo SCAU.
13. Possono essere corrisposti, con le modalità ed i termini previsti dai commi che precedono, anche i contributi che hanno formato oggetto di procedure di regolarizzazione agevolata, ai sensi di precedenti disposizioni, per la parte del debito rimasto insoluto.
14. L'omesso versamento totale o parziale delle somme dal corrispondere alle scadenze di cui ai commi 7 e 10, nonché dei contributi correnti dovuti nell'anno 1995 e nei casi di pagamento rateale, negli anni entro i quali si effettua la rateizzazione, comporta la decadenza dal beneficio della regolarizzazione agevolata disciplinata dal presente articolo [17].
15. Il pagamento dei debiti contributivi nelle forme di cui ai commi 7, 9, 10, 11 e 12 estingue i reati previsti in materia di accertamento e di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e di avviamento dei lavoratori, nonché le obbligazioni per sanzioni amministrative. L'accoglimento della domanda di pagamento agevolato sospende i provvedimenti di merito e di esecuzione in corso, in qualsiasi fase e grado, fino al totale pagamento delle somme determinate agli effetti del presente articolo alle scadenze dallo stesso previste.
16. I datori di lavoro agricolo sono esonerati dal pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per gli operai a tempo determinato ed indeterminato impiegati negli anni 1986 e 1987 nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'articolo 15 della
17. In attesa di una organica revisione della disciplina dei rapporti di lavoro in agricoltura e, comunque, ai fini della regolarizzazione di cui al presente articolo, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e delle risorse agricole, alimentari e forestali, sono individuati le province nelle quali si pratica un orario di lavoro ridotto rispetto a quello praticato nel restante territorio nazionale ed i criteri per la determinazione dei relativi salari medi da valere per la liquidazione dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per gli operai agricoli, in misura proporzionale all'orario di lavoro ridotto.
18. Qualora le competenti autorità regionali non abbiano proceduto all'accertamento dei danni subiti dalle singole aziende agricole, il diritto alle agevolazioni contributive in favore dei soggetti di cui al comma 6, disposte dall'articolo 7-ter del
Art. 19. (Soppressione dello SCAU e trasferimento delle relative funzioni all'INPS e all'INAIL).
1. Con decorrenza 1° luglio 1995 lo SCAU è soppresso e tutte le strutture, le funzioni e il personale sono trasferiti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), e all'Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro (INAIL), secondo le rispettive competenze, in apposite strutture, salvaguardando le esperienze e le professionalità specifiche, con tempi e modalità stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanare, d'intesa con i Ministri del tesoro e delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
2. I contributi di cui all'articolo 11, primo comma, della
Art. 20. (Interventi in materia di occupazione e mercato del lavoro).
1. L'accertamento definito con adesione ai sensi degli articoli 2-bis e 3 del
2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le parti sociali, le somme derivanti all'INPS dall'accertamento definitivo per adesione di cui al comma 1, valutate in lire 1.050 miliardi per il 1995, sono utilizzate, sulla base delle somme effettivamente introitate, per interventi in materia di occupazione e mercato del lavoro definiti dalla vigente normativa fino alla concorrenza di lire 1.000 miliardi. A tal fine è istituita nell'ambito del bilancio INPS apposita evidenziazione contabile [18].
3. Tenuto conto dell'esigenza di assicurare ai fini dell'invarianza del gettito un adeguato numero di accertamenti con adesione ai sensi degli articoli 2-bis e 3 del
Art. 21. (Norma finanziaria).
1. In conseguenza delle disposizioni contenute nel presente capo, sono ridotti di 1.088 miliardi di lire, per l'anno 1995, gli importi dei trasferimenti destinati alle gestioni previdenziali interessate.
Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO
Art. 22. (Personale).
1. L'orario di servizio nelle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del
2. Nelle amministrazioni pubbliche indicate nel comma 1 l'orario settimanale di lavoro ordinario, nell'ambito dell'orario d'obbligo contrattuale, è funzionale all'orario di servizio e si articola su cinque giorni, anche nelle ore pomeridiane, fatte salve le particolari esigenze dei servizi pubblici indicati nel comma 1.
3. L'articolazione dell'orario di servizio, dell'orario di apertura al pubblico e dell'orario di lavoro è definita, con le procedure di cui all'art. 10, all'art. 16, comma 1, lettera d), ed all'art. 17, comma 2, del
4. In relazione all'articolazione dell'orario di servizio su cinque giorni lavorativi, gli stanziamenti ed i fondi comunque utilizzati nell'anno 1994 per l'erogazione del compenso per lavoro straordinario al personale del comparto ministeriale, ivi compreso quello addetto agli uffici cui si applicano i criteri previsti dall'art. 19 della
5. E' abrogato l'art. 60 del
6. Fino al 30 giugno 1995, e comunque fino a quando non sono definite le dotazioni organiche previa verifica dei carichi di lavoro, è fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del
7. Successivamente al 30 giugno 1995 e fino al 31 dicembre 1997, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del
8. Per il triennio 1995-1997 le amministrazioni indicate nel comma 6 possono assumere personale di ruolo e a tempo indeterminato, esclusivamente in applicazione delle disposizioni del presente articolo, anche utilizzando gli idonei delle graduatorie di concorsi, approvate dall'organo competente a decorrere dal 1° gennaio 1992, la cui validità è prorogata al 31 dicembre 1997. Fino al 31 dicembre 1997, in relazione all'attuazione dell'art. 89 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con
9. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 non si applicano al personale delle amministrazioni di cui all'art. 3, comma 9, della
10. Alle istituzioni e agli enti di ricerca continua ad applicarsi il comma 26 dell'art. 5 della
11. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 non si applicano agli enti locali territoriali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 45 del
12. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 non si applicano, altresì, alle camere di commercio che non versino in condizioni di squilibrio finanziario, e che abbiano rideterminato la propria dotazione organica, le quali possono assumere personale, nell'ambito dei posti vacanti e delle relative disponibilità di bilancio, utilizzando le somme percepite ai sensi dell'art. 34 del
13. Al fine di consentire l'assegnazione di personale in mobilità, a decorrere dal 1° luglio 1995, le camere di commercio danno comunicazione dei posti vacanti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, il Dipartimento trasmette a ciascuna camera di commercio l'elenco nominativo del personale da trasferire mediante le procedure di mobilità. In mancanza di tale trasmissione nel termine, la camera di commercio può avviare le procedure di assunzione ai sensi del comma 12.
14. Fermo restando quanto disposto dall'art. 24, comma 9, lettera a), del
15. [22]
16. Le dotazioni organiche del personale delle pubbliche amministrazioni, previa verifica dei carichi di lavoro, sono definite entro il 30 giugno 1995. Decorso tale termine la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero del tesoro, procede d'ufficio per le amministrazioni indicate nel comma 18.
17. L'individuazione delle procedure, la loro razionalizzazione, semplificazione ed eventuale riduzione di cui alle lettere b) e c) del comma 15, sono effettuate e comunicate al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro prima della successiva verifica biennale dei carichi di lavoro, così da pervenire, nell'arco del primo anno, all'individuazione delle procedure o procedimenti e, entro l'anno successivo, alla razionalizzazione, semplificazione e riduzione degli stessi. Resta, in ogni caso, ferma la cadenza triennale prevista dall'art. 30, comma 2, del
18. Le disposizioni di cui all'art. 3, comma 5, della
19. Il Dipartimento della funzione pubblica utilizza i dati della rilevazione dei carichi di lavoro delle amministrazioni di cui al comma 18 per monitorare le linee di attività omogenee allo scopo di definire, di concerto con il Ministero del tesoro, i parametri per il dimensionamento delle dotazioni organiche.
20. I contingenti di personale da destinare a tempo parziale previsti all'art. 2, comma 1, del
21. Le amministrazioni pubbliche determinano, sulla base delle domande degli interessati, i contingenti di cui al comma 20 entro il 30 giugno di ogni anno. E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 8 del
22. Il primo comma dell'art. 40 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con
23. Al comma 40 dell'art. 3 della
24. Dopo il comma 40 dell'art. 3 della
"40-bis. Il dipendente che non abbia fruito dell'intero periodo di congedo straordinario può essere collocato in aspettativa, ai sensi dell'art. 68 del testo unico approvato con
25. Il comma 42 dell'art. 3 della
"42. Salvo quanto previsto dal secondo comma dell'art. 37 del testo unico approvato con
26. Il comma 41 dell'art. 3 della
27. Nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del
28. La misura dell'equo indennizzo per le menomazioni dell'integrità fisica ascritte alla prima categoria della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con
29. [23]
30. Le disposizioni di cui ai commi 27, 28 e 29 si applicano per le domande presentate a decorrere dal 1° gennaio 1995.
31. E' abrogato l'art. 154 della
32. L'art. 4 della
33. Fino all'entrata in vigore dei provvedimenti di riordino della disciplina delle indennità di servizio e degli assegni di sede, comunque denominati, spettanti ai dipendenti del Ministero degli affari esteri in servizio all'estero e comunque non oltre il 31 dicembre 1995, i coefficienti di maggiorazione dell'indennità di sede previsti dall'art. 171 del
34. Per l'anno 1995 è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di adottare provvedimenti per l'estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato o comunque divenute esecutive nella materia del pubblico impiego.
35. Il comma 18 dell'art. 16 della
"18. Le disposizioni di cui all'art. 13 della
36. Il regolamento di cui al comma 18 dell'art. 16 della
37. Le disposizioni riguardanti la gestione del rapporto di lavoro costituiscono norme di indirizzo per le regioni che provvedono nell'ambito della propria autonomia e capacità di spesa. Le regioni si avvalgono altresì della disciplina sulle assunzioni prevista per gli enti locali non in dissesto.
38. Le norme sull'aspettativa per mandato parlamentare per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 71 del
39. La normativa prevista dall'art. 31 della
40. [25].
41. [26].
Art. 23. (Commissioni giudicatrici degli esami di maturità. Semplificazione delle procedure di pagamento del personale della scuola. Università).
1. [27].
2. Con decorrenza dall'anno scolastico 1994-1995, i compensi forfettari per gli esami di maturità sono stabiliti entro il limite di spesa complessiva di lire 116 miliardi, con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. I compensi sono onnicomprensivi di qualsiasi altro emolumento, ivi compreso il trattamento economico di missione previsto dalle vigenti disposizioni. La misura dei compensi è differenziata per i presidenti delle commissioni, per i componenti e per i membri interni e tiene conto delle rispettive provenienze. Agli ispettori tecnici incaricati della vigilanza è attribuito il compenso stabilito per i presidenti provenienti dalla stessa provincia del comune sede di esame [28].
3. Le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami, ad eccezione di quelle relative al concorso magistrale per titoli ed esami indetto con decreto ministeriale 23 marzo 1990, già prorogate dalla
4. A decorrere dal 1° settembre 1995, il pagamento degli stipendi, delle retribuzioni e degli altri assegni fissi agli insegnanti elementari di ruolo e al personale direttivo, docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario di ruolo in servizio negli istituti tecnici, professionali e d'arte è disposto dalle Direzioni provinciali del tesoro a mezzo di ordinativi emessi in base a ruoli di spesa fissa.
5. Tutti i provvedimenti riguardanti il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario aventi effetto sul trattamento economico, ivi compresi quelli concernenti il riconoscimento di servizi e la ricostruzione e progressione di carriera, nonché i provvedimenti di accettazione di dimissioni volontarie ovvero di collocamento a riposo per anzianità di servizio e per limiti di età del medesimo personale, sono devoluti alla competenza dei capi di istituto, sentiti i coordinatori amministrativi, in aggiunta a quelle già ad essi attribuite. Con regolamento ministeriale, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della
6. Il Ministro del tesoro, sentito il Ministro della pubblica istruzione, determina la data mensile di pagamento degli stipendi al personale di cui al comma 4.
7. Entro il 31 ottobre 1995 sono versate in entrata al bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnate con decreti del Ministro del tesoro ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, le somme rimaste disponibili sulle contabilità speciali scolastiche e sui conti correnti postali e bancari con provenienza dai capitoli 1498, 1499, 1500, nonché le somme rimaste disponibili sui bilanci degli istituti tecnici, professionali e d'arte con provenienza dai capitoli 1042, 1043, 1044, 2400, 2401 e 2602.
8. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della
9. Per le eventuali gestioni di fondi mediante aperture di credito, il regolamento di cui al comma 8 del presente articolo può prevedere l'applicazione dell'articolo 61-bis del
10. Al fine di consentire l'acquisizione delle competenze professionali necessarie per l'insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare, per gli anni scolastici 1995-96, 1996-97 e 1997-98 una quota delle dotazioni organiche provinciali per la scuola elementare può essere utilizzata per la formazione dei docenti da destinare a tale insegnamento.
11. La destinazione dei docenti alle attività indicate nel comma 10 non deve comunque determinare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
12. I criteri per la determinazione annuale dei contingenti provinciali di personale di cui al comma 10, i limiti per la concessione dei periodi di esonero dal servizio, nonché le modalità per l'attuazione delle relative iniziative sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, emanato di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica.
13. L'articolo 1 della
Art. 24. (Emolumenti, compensi e indennità). [29]
Art. 25. (Incarichi di consulenza).
1. Al fine di garantire la piena e effettiva trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa, al personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
2. In deroga al comma 1, gli incarichi conferiti e i rapporti stabiliti alla data di entrata in vigore della presente legge sono confermati fino alla prima data di scadenza o fino alla cessazione, per qualsiasi causa, dell'incarico o del rapporto stesso.
3. I soggetti e le amministrazioni interessati sono tenuti a comunicare entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica tutte le notizie relative agli incarichi e ai rapporti di cui alla presente disposizione. In caso di inottemperanza per i soggetti di cui al comma 1 viene disposta la decadenza dell'incarico o la fine del rapporto con provvedimento dell'autorità amministrativa competente e viene comminata una sanzione pari al 100 per cento della controprestazione pecuniaria gravante in capo all'amministrazione stessa.
Capo IV
DISPOSIZIONI FISCALI
Art. 26. (Soppressione di regimi fiscali particolari).
1. Sono soppressi i regimi fiscali particolari concernenti:
a) le indennità percepite dai membri del Parlamento e del Governo nazionale, del Parlamento europeo, della Corte costituzionale, dei consigli e delle giunte regionali, nonché dai titolari di cariche elettive negli enti locali e dagli amministratori locali;
b) gli assegni vitalizi spettanti ai membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo, della Corte costituzionale e dei consigli regionali per la quota parte che non derivi da fonti riferibili a trattenute effettuate al percettore già assoggettate a ritenute fiscali.
2. Conseguentemente, sono abrogate le disposizioni legislative incompatibili con quelle di cui al comma 1 e, in particolare, sono abrogati l'articolo 48, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
Art. 27. (Neutralità fiscale delle operazioni societarie di fusione e scissione).
1. Le fusioni e le scissioni di società sono, agli effetti delle imposte sui redditi, neutrali. Conseguentemente, il disavanzo di fusione e di scissione non è utilizzabile per iscrizioni di valori in franchigia d'imposta, a qualsiasi voce, forma o titolo operate. Ai fondi di sospensione d'imposta continuano, per neutralità, ad essere applicate le disposizioni di cui all'articolo 123, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
2. Le disposizioni del comma 1, relative ai disavanzi di fusione, si applicano alle operazioni deliberate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 28. (Norma contro l'elusione).
1. Il comma 1 dell'articolo 10 della
2. Le disposizioni del comma 1, limitatamente alle operazioni di liquidazione, alla valutazione di partecipazioni, alle cessioni di crediti e alle cessioni o valutazioni di valori mobiliari, si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal periodo di imposta che inizia successivamente al 30 settembre 1994.
Art. 29. (Lettori a scheda magnetica).
1. Il Ministro delle finanze è autorizzato ad emanare, con proprio decreto, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, specifiche disposizioni per l'obbligo di installazione di lettori a scheda magnetica o qualsiasi altro dispositivo idoneo a certificare gli incassi sugli apparecchi da gioco elettromagnetici od elettronici, nonché sui distributori automatici di cibo e bevande, installati in qualsiasi locale in cui abbia accesso il pubblico, nei luoghi di lavoro e nelle mense aziendali [31].
2. Le schede magnetiche necessarie all'utilizzo delle apparecchiature indicate al comma 1 devono essere vendute dai gestori in conformità alle normative fiscali vigenti al momento.
3. Il Ministro delle finanze provvede, inoltre, entro i termini di cui al comma 1, ad effettuare il censimento di tutti gli apparecchi da gioco elettromagnetici od elettronici dovunque essi siano installati e posti a disposizione del pubblico.
Art. 30. (Società di comodo. Valutazione dei titoli).
1. Agli effetti del presente articolo le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice, nonchè le società e gli enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, si considerano non operativi se l'ammontare complessivo dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze e dei proventi, esclusi quelli straordinari, risultanti dal conto economico, ove prescritto, è inferiore alla somma degli importi che risultano applicando le seguenti percentuali:
a) il 2 per cento al valore dei beni indicati nell’articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
b) il 6 per cento al valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni indicati nell'articolo 8-bis, primo comma, lettera a), del
c) il 15 per cento al valore delle altre immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria. Le disposizioni del primo periodo non si applicano:
1) ai soggetti ai quali, per la particolare attività svolta, è fatto obbligo di costituirsi sotto forma di società di capitali;
2) ai soggetti che si trovano nel primo periodo di imposta;
3) alle società in amministrazione controllata o straordinaria;
4) alle società ed enti che controllano società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani ed esteri, nonché alle stesse società ed enti quotati ed alle società da essi controllate, anche indirettamente;
5) alle società esercenti pubblici servizi di trasporto;
6) alle società con un numero di soci non inferiore a 50 [33];
6-bis) alle società che nei due esercizi precedenti hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unità [34];
6-ter) alle società in stato di fallimento, assoggettate a procedure di liquidazione giudiziaria, di liquidazione coatta amministrativa ed in concordato preventivo [35];
6-quater) alle società che presentano un ammontare complessivo del valore della produzione (raggruppamento A del conto economico) superiore al totale attivo dello stato patrimoniale [36];
6-quinquies) alle società partecipate da enti pubblici almeno nella misura del 20 per cento del capitale sociale [37];
6-sexies) alle società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore [38].
[Le percentuali di cui alle lettere a) e c) sono ridotte rispettivamente all’1 per cento e al 10 per cento per i beni situati in comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti] [39].
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, i ricavi e i proventi nonché i valori dei beni e delle immobilizzazioni vanno assunti in base alle risultanze medie dell'esercizio e dei due precedenti. Per la determinazione del valore dei beni si applica l'articolo 110, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con
3. Fermo l'ordinario potere di accertamento, ai fini dell'imposta personale sul reddito per le società e per gli enti non operativi indicati nel comma 1 si presume che il reddito del periodo di imposta non sia inferiore all'ammontare della somma degli importi derivanti dall'applicazione, ai valori dei beni posseduti nell'esercizio, delle seguenti percentuali:
a) l'1,50 per cento sul valore dei beni indicati nella lettera a) del comma 1;
b) il 4,75 per cento sul valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni indicati nell'articolo 8-bis, primo comma, lettera a), del
c) il 12 per cento sul valore complessivo delle altre immobilizzazioni anche in locazione finanziaria. Le perdite di esercizi precedenti possono essere computate soltanto in diminuzione della parte di reddito eccedente quello minimo di cui al presente comma [42].
3-bis. Fermo l’ordinario potere di accertamento, ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive per le società e per gli enti non operativi indicati nel comma 1 si presume che il valore della produzione netta non sia inferiore al reddito minimo determinato ai sensi del comma 3 aumentato delle retribuzioni sostenute per il personale dipendente, dei compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi, di quelli per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente e degli interessi passivi [43].
4. Per le società e gli enti non operativi, l'eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione presentata ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non è ammessa al rimborso nè può costituire oggetto di compensazione ai sensi dell'articolo 17 del
4-bis. In presenza di oggettive situazioni che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi nonchè del reddito determinati ai sensi del presente articolo, ovvero non hanno consentito di effettuare le operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui al comma 4, la società interessata può interpellare l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della
4-ter. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere individuate determinate situazioni oggettive, non trovano applicazione le disposizioni di cui al presente articolo [46].
4-quater. Il contribuente che ritiene sussistenti le condizioni di cui al comma 4-bis ma non ha presentato l'istanza di interpello prevista dal medesimo comma ovvero, avendola presentata, non ha ricevuto risposta positiva deve darne separata indicazione nella dichiarazione dei redditi [47].
5. [48]
6. [49]
7. [50]
8. Il comma 2 dell'articolo 61 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
9. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 6 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 1994
10. [51]
Art. 31. (Rivalutazione delle rendite dei terreni. Coltivazioni di vegetali produttive di reddito d'impresa. Crediti IVA).
1. Fino all'entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo, ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi, i vigenti redditi dominicali sono rivalutati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1995 del 55 per cento e i vigenti redditi agrari sono rivalutati del 45 per cento.
2. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1994, le percentuali di cui al comma 1 sono rispettivamente ridotte al 37 per cento e al 32 per cento.
3. Le norme in materia di tassazione del reddito d'impresa si applicano in caso di coltivazione industriale di vegetali. Conseguentemente, all'articolo 29, comma 2, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
4. Le disposizioni di cui agli articoli 30, secondo comma, e 38-bis del
5. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 1994.
Art. 32. (Beni patrimoniali e demaniali).
1. A decorrere dall'anno 1995, i canoni annui per i beni patrimoniali dello Stato, concessi o locati a privati, sono, in deroga alle altre disposizioni di legge in vigore, rivalutati rispetto a quelli dovuti per l'anno 1994 di un coefficiente pari a 2,5 volte il canone stesso, salvo quanto previsto al comma 2.
2. A decorrere dal 1° gennaio 1995 i canoni annui per i beni patrimoniali e demaniali dello Stato destinati ad uso abitativo, concessi o locati a privati, sono, in deroga alle altre disposizioni di legge in vigore, rivalutati rispetto a quelli dovuti per l'anno 1994 di un coefficiente pari a: due volte il canone stesso, per i soggetti appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo, riferito all'anno di imposta 1993, non superiore ad ottanta milioni di lire; cinque volte il canone stesso, per i soggetti appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo, riferito all'anno di imposta 1993, uguale o superiore ad ottanta milioni di lire. Ai fini del calcolo dell'aumento di cui al presente comma non si tiene conto dell'eventuale incremento del canone relativo all'anno 1994, conseguente alla emanazione, successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, dei decreti ministeriali previsti dal comma 3 dell'articolo 9 della
3. Sono esclusi dall'incremento di cui al comma 2 gli alloggi di servizio, quelli in godimento alle vedove o alle persone già a carico, e finchè mantengano i requisiti per essere considerate tali, di pubblici dipendenti deceduti per causa di servizio, a soggetti appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo, riferito all'anno di imposta 1993, non superiore a quaranta milioni di lire, e alle associazioni e fondazioni con finalità culturali, sociali, sportive, assistenziali e religiose senza fini di lucro, nonché ad associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali, individuate con apposito decreto del Ministro delle finanze da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nonché i beni patrimoniali adibiti ad abitazione e gestiti dagli Istituti autonomi case popolari, già assoggettati al regime dell'equo canone [52].
4. Le maggiorazioni dei canoni previste dai commi 1 e 2 hanno effetto dal 1° gennaio 1995, indipendentemente dalla data di scadenza dei rapporti in corso.
5. Nel caso in cui le maggiorazioni dei canoni operate ai sensi del presente articolo siano considerate eccessive, gli interessati possono chiedere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la risoluzione del rapporto, restituendo contestualmente il bene.
6. [53]
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le superfici destinate ad attraversamento di torrenti o fiumi, che costituiscono un necessario ed insostituibile accesso a case di civile abitazione sul fondo intercluso, sono soggette al pagamento di un canone meramente ricognitorio.
8. A decorrere dal 1° gennaio 1995 i canoni annui per i beni appartenenti al patrimonio indisponibile dei comuni sono, in deroga alle disposizioni di legge in vigore, determinati dai comuni in rapporto alle caratteristiche dei beni, ad un valore comunque non inferiore a quello di mercato, fatti salvi gli scopi sociali.
Art. 33. (Gioco del lotto).
1. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, provvede a fissare in anticipo sui tempi previsti dal comma 2 dell'articolo 5 della
2. Il ritardato versamento dei proventi del gioco del lotto è soggetto a sanzione amministrativa stabilita dall'autorità concedente nella misura minima di lire 200.000 e massima di lire 1.000.000 oltre agli interessi sul ritardato pagamento nella misura di una volta e mezzo gli interessi legali.
3. Il Ministro delle finanze, ad invarianza di gettito complessivo, provvede con proprio decreto a riordinare l'imposta di concessione governativa dovuta per l'esclusiva di vendita di tabacco ai sensi della
Capo V
FINANZA REGIONALE E LOCALE
Art. 34. (Trasferimenti alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano).
1. A decorrere dall'anno 1995 la quota del 3,10 per cento dell'imposta di fabbricazione sugli olii minerali, loro derivati e prodotti analoghi di cui all'articolo 8, primo comma, lettera a), della
2. Le norme di attuazione per il completamento del trasferimento delle competenze previste dagli statuti di autonomia delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono emanate entro il 30 aprile 1995; le spese sostenute a decorrere dall'anno 1995 dallo Stato, per le funzioni da trasferire, determinate d'intesa fra lo Stato, le regioni e le province autonome, sono poste a carico degli enti interessati, a condizione che il trasferimento venga completato entro il 30 settembre 1995. Al fine di rendere possibile l'esercizio organico delle funzioni trasferite con le medesime norme di attuazione viene altresì delegato alle regioni e alle province stesse, per il rispettivo territorio, l'esercizio delle funzioni amministrative che, esercitate dagli uffici statali soppressi, residuano alla competenza dello Stato; al finanziamento degli oneri necessari per l'esercizio delle funzioni delegate provvedono gli enti interessati, avvalendosi a tal fine delle risorse che sono determinate di intesa con il Governo in modo da assicurare risparmi di spesa per il bilancio dello Stato.
3. Le misure del concorso delle regioni Sicilia, Sardegna e Friuli-Venezia Giulia al finanziamento del Servizio sanitario nazionale previste dall'articolo 12, comma 9, della
4. Per gli anni 1995, 1996 e 1997, la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano partecipano al processo di contenimento del fabbisogno del settore statale, nel rispetto dello statuto di autonomia e delle relative norme di attuazione.
5. A decorrere dall'anno 1995 gli oneri previsti a carico dello Stato derivanti dai mutui non ancora stipulati dalla regione Valle d'Aosta e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, a copertura dei disavanzi delle unità sanitarie locali per gli anni dal 1987 al 1991, sono fronteggiati dalla regione e dalle province medesime.
6. Per il triennio 1995-1997 l'assegnazione di fondi alla regione Trentino-Alto Adige di cui all'articolo 7 del
7. I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 3 della
8. Al comma 2 dell'articolo 12 della
9. Nell'articolo 20, comma 1, del
Art. 35. (Emissione di titoli obbligazionari da parte di enti territoriali).
1. Le province, i comuni e le unioni di comuni, le città metropolitane e i comuni di cui agli articoli 17 e seguenti della
1-bis. [I comuni, le province, le città metropolitane e, previa autorizzazione di ciascun partecipante, le unioni di comuni, le comunità montane e i consorzi tra enti locali, per il finanziamento di singole opere pubbliche, possono attivare prestiti obbligazionari di scopo legati alla realizzazione delle opere stesse e garantiti da un apposito patrimonio destinato. Tale patrimonio è formato da beni immobili disponibili di proprietà degli enti locali di cui al primo periodo, per un valore almeno pari all'emissione obbligazionaria, ed è destinato esclusivamente alla soddisfazione degli obbligazionisti. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni da parte di qualsiasi creditore diverso dai portatori dei titoli emessi dall'ente locale. Con apposito regolamento, da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
2. L'emissione dei prestiti obbligazionari è subordinata alle seguenti condizioni:
a) che gli enti locali territoriali, anche nel caso in cui partecipino a consorzi o unioni di comuni, non si trovino in situazione di dissesto o in situazioni strutturalmente deficitarie come definite dall'art. 45 del
b) che le regioni non abbiano proceduto al ripiano di disavanzi di amministrazione ai sensi dell'art. 20 del
3. Nessun prestito può comunque essere emesso se dal conto consuntivo del penultimo esercizio risulti un disavanzo di amministrazione e se non sia stato deliberato il bilancio di previsione dell'esercizio in cui è prevista l'emissione del prestito. Il prestito obbligazionario deve essere finalizzato ad investimenti e deve essere pari all'ammontare del valore del progetto esecutivo a cui fa riferimento. Gli investimenti, ai quali è finalizzato il prestito obbligazionario, devono avere un valore di mercato, attuale o prospettico, almeno pari all'ammontare del prestito. Gli interessi sui prestiti obbligazionari emessi dagli enti di cui al comma 1 concorrono a tutti gli effetti alla determinazione del limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente per le rispettive tipologie di enti emittenti.
4. La durata del prestito obbligazionario non può essere inferiore a cinque anni. In caso di prestiti emessi da un'unione di comuni o da consorzi tra enti locali territoriali, la data di estinzione non può essere successiva a quella in cui è previsto lo scioglimento dell'unione o del consorzio. Qualora si proceda alla fusione dei comuni prima della scadenza del termine di dieci anni, ai sensi degli articoli 11 e 26 della
5. Le obbligazioni potranno essere convertibili o con warrant in azioni di società possedute dagli enti locali.
6. Il rendimento effettivo al lordo di imposta per i sottoscrittori del prestito non dovrà essere superiore, al momento della emissione, al rendimento lordo dei titoli di Stato di pari durata emessi nel mese precedente maggiorato di un punto. Ove in tale periodo non vi fossero state emissioni della specie si farà riferimento al rendimento dei titoli di Stato esistenti sul mercato con vita residua più vicina a quella delle obbligazioni da emettere maggiorato di un punto. I titoli obbligazionari sono emessi al portatore, sono stanziabili in anticipazione presso la Banca d'Italia e possono essere ricevuti in pegno per anticipazioni da tutti gli enti creditizi. Gli enti emittenti devono operare una ritenuta del 12,50 per cento a titolo di imposta sugli interessi, premi o altri frutti corrisposti ai possessori persone fisiche e a titolo di anticipo d'imposta per i soggetti tassati in base all'IRPEG. Il gettito della ritenuta rimane di competenza degli enti emittenti che dovranno iscrivere la somma in apposito capitolo di bilancio al netto di una percentuale dello 0,1 per cento - una tantum - calcolato sul valore del prestito obbligazionario, da attribuire all'entrata del bilancio dello Stato quale contributo alle spese relative ad atti autorizzativi [56].
7. La delibera dell'ente emittente di approvazione del prestito deve indicare l'investimento da realizzare, l'importo complessivo, la durata e le modalità di rimborso e deve essere corredata del relativo piano di ammortamento finanziario. Il rimborso anticipato del prestito, ove previsto, può essere effettuato esclusivamente con fondi provenienti dalla dismissione di cespiti patrimoniali disponibili. L'ente emittente si avvale per il collocamento del servizio del prestito di intermediari autorizzati dalla normativa nazionale o comunitaria, ferme restando le disposizioni che ne disciplinano l'attività. L'ente emittente provvede ad erogare il ricavato del prestito obbligazionario con le modalità di cui all'art. 19 della
8. Il rimborso del prestito è assicurato attraverso il rilascio delle delegazioni di pagamento di cui all'art. 3 della
9. Alle emissioni obbligazionarie si applicano, in quanto compatibili, le norme relative alla gestione cartolare dei BOT di cui al decreto del Ministro del tesoro del 25 luglio 1985. Le emissioni obbligazionarie sono sottoposte al benestare preventivo della Banca d'Italia, che deve essere espresso entro sessanta giorni dalla richiesta, nei limiti fissati dalla stessa ai sensi dell'art. 129 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. I titoli obbligazionari possono essere quotati sui mercati regolamentati ai sensi della normativa vigente e possono essere riacquistati dall'ente emittente esclusivamente con mezzi provenienti da economie di bilancio.
10. Con apposito regolamento da emanare entro il 30 giugno 1995, il Ministro del tesoro determina le caratteristiche dei titoli obbligazionari, nonché i criteri e le procedure che gli enti emittenti sono tenuti ad osservare per la raccolta del risparmio; definisce l'ammontare delle commissioni di collocamento che dovranno percepire gli intermediari autorizzati; definisce altresì i criteri di quotazione sul mercato secondario. A tal fine possono anche essere previste modificazioni ed integrazioni delle certificazioni di bilancio di cui all'art. 44 del
Art. 36. (Competenze della regione Valle d'Aosta).
1. Rimangono salve le competenze attribuite alla regione Valle d'Aosta dalla
Art. 37. (Indebitamento degli enti locali dissestati).
1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 35, comma 2, lettera a), gli enti locali territoriali possono procedere all'emissione di prestiti obbligazionari purché:
a) abbiano registrato un avanzo di amministrazione nei conti consuntivi relativi all'ultimo e al penultimo esercizio precedente quello dell'emissione del prestito;
b) abbiano interamente ripianato gli eventuali disavanzi di gestione dei servizi pubblici gestiti a mezzo di aziende municipalizzate, provincializzate e speciali, nonché gli eventuali disavanzi dei consorzi per la quota a carico del singolo ente locale interessato. I disavanzi da assumere a riferimento sono quelli risultanti dai conti consuntivi del servizio pubblico relativi all'ultimo e al penultimo esercizio precedente quello dell'emissione del prestito.
2. Per quanto non stabilito dal presente articolo relativamente ai prestiti obbligazionari si applicano le disposizioni recate dall'articolo 35.
3. Per gli enti locali dissestati che si trovino nelle condizioni stabilite nel comma 1 cessano i limiti all'assunzione di mutui disposti dall'articolo 25, comma 9, del
4. I conti consuntivi da assumere a riferimento per l'applicazione del presente articolo non possono in ogni caso interessare gli esercizi precedenti quello per il quale è stata approvata l'ipotesi di bilancio riequilibrato.
Capo VI
DISPOSIZIONI VARIE
Art. 38. (Disposizioni relative alla Cassa depositi e prestiti).
1. Le annualità da corrispondere per il 1995 alla Cassa depositi e prestiti, relativamente ai limiti di impegno autorizzati dagli articoli 36 e 38 della
Art. 39. (Definizione agevolata delle violazioni edilizie).
1. Le disposizioni di cui ai capi IV e V della
1-bis Qualora l'amministratore di beni immobili oggetto di sequestro o di confisca ai sensi della
2. Il rilascio della concessione o autorizzazione in sanatoria non comporta limitazione ai diritti dei terzi [59].
3. Per gli abusi edilizi commessi fino al 15 marzo 1985 e dal 16 marzo 1985 al 31 dicembre 1993, la misura dell'oblazione, prevista nella tabella allegata alla legge di cui al comma 1, in relazione al periodo dal 30 gennaio 1977 al 1° ottobre 1983, è moltiplicata rispettivamente per 2 e per 3. La misura dell'oblazione, come determinata ai sensi del presente comma, è elevata di un importo pari alla metà, nei comuni con popolazione superiore ai centomila abitanti.
4. La domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria, con la prova del pagamento dell'oblazione, deve essere presentata al comune competente, a pena di decadenza, entro il 31 marzo 1995. La documentazione di cui all'art. 35, terzo comma, della
5. L'oblazione prevista dal presente articolo deve essere corrisposta a mezzo di versamento, entro il 31 marzo 1995, dell'importo fisso indicato nella tabella B allegata alla presente legge e della restante parte in quattro rate di pari importo da effettuarsi rispettivamente il 15 aprile 1995, il 15 luglio 1995, il 15 settembre 1995 ed il 15 dicembre 1995. E' consentito il versamento della restante parte dell'oblazione, in una unica soluzione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero entro il termine di scadenza di una delle suindicate rate. Ove l'intera oblazione da corrispondere sia di importo minore o pari rispetto a quello indicato nella tabella di cui sopra ovvero l'oblazione stessa, pari a lire 2.000.000, sia riferita alle opere di cui al n. 7 della tabella allegata alla
6. I soggetti che hanno presentato domanda di concessione o di autorizzazione edilizia in sanatoria ai sensi del capo IV della
7. All'articolo 32 della
8. Nel caso di interventi edilizi nelle zone e fabbricati sottoposti a vincolo ai sensi delle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, e del
9. Alle domande di concessione in sanatoria deve essere altresì allegata una ricevuta comprovante il pagamento al comune, nel cui territorio è ubicata la costruzione, di una somma a titolo di anticipazione degli oneri concessori, se dovuti, calcolata nella misura indicata nella tabella C allegata alla presente legge, rispettivamente per le nuove costruzioni e gli ampliamenti e per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 31, primo comma, lettera d), della
10. Le domande di concessione in sanatoria presentate entro il 30 giugno 1987 e non definite per il mancato pagamento dell'oblazione, secondo quanto previsto dall'articolo 40, primo comma, ultimo periodo, della
10-bis. Per le domande di concessione o autorizzazione in sanatoria presentate entro il 30 giugno 1987 sulle quali il sindaco abbia espresso provvedimento di diniego successivamente al 31 marzo 1995, sanabili a norma del presente articolo, gli interessati possono chiederne la rideterminazione sulla base delle disposizioni della presente legge [63].
11. I soggetti che hanno presentato entro il 31 dicembre 1993 istanza di concessione ai sensi dell'art. 13 della
12. Per le opere oggetto degli abusi edilizi posti in essere dai soggetti di cui al comma 1, ultimo periodo, la sentenza del giudice penale che irroga le sanzioni di cui all'articolo 20 della
13. Per le opere realizzate al fine di ovviare a situazioni di estremo disagio abitativo, la misura dell'oblazione è ridotta percentualmente in relazione ai limiti, alla tipologia del reddito ed all'ubicazione delle stesse opere secondo quanto previsto dalla tabella D allegata alla presente legge. Per il pagamento dell'oblazione si applicano le modalità di cui al comma 5 del presente articolo. Le regioni possono modificare, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della
14. Per l'applicazione della riduzione dell'oblazione è in ogni caso richiesto che l'opera abusiva risulti adibita ad abitazione principale, ovvero destinata ad abitazione principale del proprietario residente all'estero del possessore dell'immobile o di altro componente del nucleo familiare in relazione di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo grado, e che vi sia convivenza da almeno due anni; è necessario inoltre che le opere abusive risultino di consistenza non superiore a quella indicata al comma 1 del presente articolo.La riduzione dell'oblazione si applica anche nei casi di ampliamento dell'abitazione e di effettuazione degli interventi di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 31, primo comma, della
15. Il reddito di riferimento di cui al comma 13 è quello dichiarato ai fini IRPEF per l'anno 1993 dal nucleo familiare del possessore ovvero, nel caso di più aventi titolo, è quello derivante dalla somma della quota proporzionale dei redditi dichiarati per l'anno precedente dai nuclei familiari dei possessori dell'immobile. A tali fini si considera la natura del reddito prevalente qualora ricorrano diversi tipi di reddito. Ove l'immobile sanato, ai sensi del comma 14, venga trasferito, con atto "inter vivos" a titolo oneroso a terzi, entro dieci anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è dovuta la differenza tra l'oblazione corrisposta in misura ridotta e l'oblazione come determinata ai sensi del comma 3, maggiorata degli interessi nella misura legale. La ricevuta del versamento della somma eccedente deve essere allegata a pena di nullità all'atto di trasferimento dell'immobile.
16. All'oblazione calcolata ai sensi del presente articolo continuano ad applicarsi le riduzioni di cui all'articolo 34, terzo, quarto e settimo comma della
17. Ai fini della determinazione delle norme tecniche per l'adeguamento antisismico dei fabbricati oggetto di sanatoria edilizia si applicano le norme di cui alla
18. Il presente articolo sostituisce le norme in materia incompatibili, salvo le disposizioni riferite ai termini di versamento dell'oblazione, degli oneri di concessione e di presentazione delle domande, che si intendono come modificativi di quelle sopra indicati.Il presente articolo sostituisce le norme in materia incompatibili, salvo le disposizioni riferite ai termini di versamento dell'oblazione, degli oneri di concessione e di presentazione delle domande, che si intendono come modificative di quelle sopra indicate [68].
19. Per le opere abusive divenute sanabili in forza della presente legge, il proprietario che ha adempiuto agli oneri previsti per la sanatoria ha il diritto di ottenere l'annullamento delle acquisizioni al patrimonio comunale dell'area di sedime e delle opere sopra questa realizzate disposte in attuazione dell'articolo 7, terzo comma, della
20. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, i vincoli di inedificabilità richiamati dall'articolo 33 della
21. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, se incompatibili con le attribuzioni previste dagli statuti delle stesse e dalle relative norme di attuazione ad esclusione di quelle relative alla misura dell'oblazione ed ai termini per il versamento di questa.
Art. 40. (Sistema di finanziamento CONSOB).
1. Nel quadro dell'attivazione di un processo di revisione dell'assetto istituzionale della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), ai fini del proprio autofinanziamento la CONSOB segnala al Ministro del tesoro entro il 31 luglio di ciascun anno, a decorrere dal 1995, il fabbisogno finanziario per l'esercizio successivo, nonché la previsione delle entrate, realizzabili nello stesso esercizio, per effetto dell'applicazione delle contribuzioni di cui al comma 3 [70].
2. [Sulla base della segnalazione della CONSOB, il Ministro del tesoro, determina, con proprio decreto, l'ammontare annuo del fondo di cui all'articolo 1, settimo comma, del
3. Entro il limite del fabbisogno finanziario di cui al comma 1, la CONSOB determina in ciascun anno l'ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza. Nella determinazione delle predette contribuzioni la CONSOB adotta criteri di parametrazione che tengono conto dei costi derivanti dal complesso delle attività svolte relativamente a ciascuna categoria di soggetti [72].
3 bis Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è esonerato, fino all'emanazione del testo unico previsto dall'articolo 8, comma 1, della
4. Le determinazioni della CONSOB di cui al comma 3 sono rese esecutive con le procedure indicate dall'articolo 1, nono comma, del
5. Le contribuzioni di cui al comma 3 sono versate direttamente alla CONSOB in deroga alla
6. La riscossione coattiva delle contribuzioni previste dal comma 3 avviene tramite ruolo e secondo le modalità di cui all'articolo 67, comma 2, del
Art. 41. (Modifiche alla
1. All'articolo 24 della
a) al comma 1 è aggiunto il seguente periodo: "Il consiglio di borsa ha personalità giuridica";
b) al comma 3, dopo le parole: "riservatezza anche con riferimento al personale addetto.", è inserito il seguente periodo: "Il consiglio di borsa provvede alla dotazione del personale necessario con gli strumenti e le forme del diritto privato.";
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:"4. Le spese necessarie per il funzionamento del consiglio di borsa, ivi comprese quelle per la dotazione del personale e per le attività di promozione della borsa, sono coperte dalle entrate previste dall'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), della legge 1° agosto 1988, n. 340";
d) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:"4-bis. Le deliberazioni relative alla determinazione delle tariffe dei diritti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), della legge 1° agosto 1988, n. 340, e di quelle di cui all'articolo 20, comma 3, della presente legge, sono assunte dal consiglio di borsa e divengono definitive dopo l'approvazione del Ministero del tesoro, sentita la CONSOB.4-ter. La titolarità dei beni acquisiti con l'impiego del fondo di dotazione di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 1° agosto 1988, n. 340, o dei diritti rivenienti da atti di disposizione di cui siano stati oggetto, nonché le residue disponibilità liquide del fondo non ancora erogate alla data di entrata in vigore della presente legge, sono trasferite al consiglio di borsa per l'esercizio delle funzioni proprie di cui al comma 1. Al trasferimento si applicano le disposizioni in materia di contributi di cui all'articolo 55, comma 3, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con
Art. 42. (Prefinanziamenti per interventi previsti nel quadro comunitario di sostegno).
1. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi previsti nel quadro comunitario di sostegno per gli obiettivi, 1, 2 e 5-b di cui al
2. Una convenzione quadro, stipulata tra il Ministero del tesoro e l'Associazione bancaria italiana, definisce costi e modalità di funzionamento di tali prefinanziamenti a carico delle regioni.
3. Nella convenzione di cui al comma 2 può essere previsto che gli istituti finanziatori siano rimborsati direttamente dal Ministero del tesoro tramite il fondo di rotazione di cui alla
Art. 43. (Alloggi militari e delle Forze di polizia).
1. [Ai fini dell'adeguamento dei canoni di concessione degli alloggi costituenti il patrimonio abitativo della Difesa, fermo restando la gratuità degli alloggi di cui al n. 1) dell'articolo 6 della
2. [Nell'articolo 13 della
3. La determinazione dei canoni di concessione degli alloggi di cui al comma 1 trova applicazione anche per gli alloggi di servizio delle Forze di polizia di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 1° dicembre 1986, n. 831. Gli alloggi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), della legge 1° dicembre 1986, n. 831, rientrano nella previsione dell'articolo 9, comma 3, ultimo periodo, della
4. Le misure del 20 per cento e dell'80 per cento e relative destinazioni, indicate dall'articolo 14 della
Art. 44. (Contratti pubblici).
1. L'articolo 6 della
"Art. 6. (Contratti pubblici). 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
2. E' vietato il rinnovo tacito dei contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi, ivi compresi quelli affidati in concessione a soggetti iscritti in appositi albi. I contratti stipulati in violazione del predetto divieto sono nulli. Entro tre mesi dalla scadenza dei contratti, le amministrazioni accertano la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse per la rinnovazione dei contratti medesimi e, ove verificata detta sussistenza, comunicano al contraente la volontà di procedere alla rinnovazione.
3. Alle finalità previste dal presente articolo le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono in base alle loro competenze nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.
4. Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo. La revisione viene operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili della acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati di cui al comma 6.
5. Le amministrazioni pubbliche, nell'ambito dei poteri e delle responsabilità previsti dal
6. Per orientare le pubbliche amministrazioni nell'individuazione del miglior prezzo di mercato, l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), avvalendosi, ove necessario, delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, cura la rilevazione e la elaborazione dei prezzi del mercato dei principali beni e servizi acquisiti dalle pubbliche amministrazioni, provvedendo alla comparazione, su base statistica, tra questi ultimi e i prezzi di mercato. Gli elenchi dei prezzi rilevati sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, per la prima volta entro il 31 marzo 1995 e successivamente, con cadenza almeno semestrale, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno.
7. Con riferimento ai prodotti e servizi informatici, laddove la natura delle prestazioni consenta la rilevazione di prezzi di mercato, dette rilevazioni saranno operate dall'ISTAT di concerto con l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, di cui al
8. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro per la funzione pubblica, assicura lo svolgimento delle attività di cui al comma 6 definendo modalità, tempi e responsabilità per la loro realizzazione. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica vigila sul rispetto da parte delle amministrazioni pubbliche degli obblighi, dei criteri e dei tempi per la rilevazione dei prezzi corrisposti. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, in sede di concerto per la presentazione al Parlamento del disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato, può proporre riduzioni da apportare agli stanziamenti di bilancio delle amministrazioni inadempienti.
9. Al fine di favorire la massima trasparenza delle transazioni, il Ministero del tesoro - Provveditorato generale dello Stato, per i beni di propria competenza, provvede alla pubblicazione di schemi di capitolato.
10. I dati elaborati ai sensi del comma 6 costituiscono elementi per i nuclei di valutazione dei dirigenti e per gli organi di controllo interni, nonché per l'analisi dei costi sostenuti dalle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 18 del
11. Ove non ricorrano alle procedure concorsuali per la scelta del contraente ed in assenza dei dati orientativi di cui al comma 6, le amministrazioni pubbliche sono tenute ad effettuare, almeno annualmente, ricognizioni dei prezzi di mercato ai fini dell'applicazione del comma 2.
12. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, individuano, sulla base di specifiche competenze ed esperienze professionali, dirigenti responsabili delle acquisizioni di beni e servizi, alle cui dipendenze sono posti i consegnatari.
13. Presso ciascun Commissariato del Governo nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano è costituito, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, un "comitato per l'acquisizione di beni e servizi", con il compito di curare ed espletare, a richiesta e per conto delle amministrazioni interessate, procedure per l'acquisizione di beni e servizi. La richiesta può essere avanzata anche congiuntamente da più amministrazioni allo scopo di ottenere condizioni contrattuali più favorevoli ed economie procedimentali.
14. I comitati di cui al comma 13 sono composti da un funzionario con qualifica dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri, che lo presiede, e da quattro funzionari designati, rispettivamente, dal Ministero dell'interno, dalla Ragioneria generale dello Stato, dal Provveditorato generale dello Stato, e dalla regione o dalla provincia autonoma. I componenti sono scelti prioritariamente tra il personale che presta servizio nella sede ove opera il comitato.
15. Ai lavori del comitato partecipa un rappresentante dell'amministrazione direttamente interessata alle acquisizioni.1
16. La partecipazione dei componenti ai lavori del comitato rientra nei compiti di istituto e non dà titolo a compensi aggiuntivi a quelli corrisposti dall'amministrazione di appartenenza.
17. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
18. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 del
19. Le controversie derivanti dall'applicazione del presente articolo sono devolute alla giurisdizione, in via esclusiva, del giudice amministrativo.
20. Sono abrogati l'articolo 14 della
2. Il regolamento di cui al comma 17 dell'articolo 6 della
Art. 45. (Fiscalizzazione degli oneri sociali).
1. Con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, adottato di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, e tenendo conto degli indirizzi dell'Unione europea, si provvede alla determinazione delle condizioni, dei limiti e delle modalità degli interventi in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali regolati, da ultimo, dalle disposizioni di cui all'articolo 18 del
Art. 46. (Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi).
1. Per l'anno 1995, i capitoli della categoria "acquisto di beni e servizi" del bilancio dello Stato, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti di 471 miliardi di lire. Corrispondente riduzione viene operata, sulla medesima categoria, per gli anni 1996 e 1997.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, ivi incluso l'incremento, per l'anno 1995, e sui corrispondenti capitoli degli anni 1996 e 1997, della dotazione del Fondo Sanitario Nazionale di parte corrente per un importo pari a lire 150 miliardi.
Art. 47. (Entrata in vigore).
1. Le disposizioni della presente legge si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 1995.
Tabella A (articolo 11, comma 1) - Età richiesta per il pensionamento di vecchiaia
Periodo di riferimento |
Uomini |
Donne |
dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1995 |
61° anno |
56° anno |
dal 1° luglio 1995 al 31 dicembre 1996 |
62° anno |
57° anno |
dal 1° gennaio 1997 al 30 giugno 1998 |
63° anno |
58° anno |
dal 1° luglio 1998 al 31 dicembre 1999 |
64° anno |
59° anno |
dal 1° gennaio 2000 in poi |
65° anno |
60° anno |
Tabella B (articolo 39, comma 5) - Importo fisso da versare entro il 31 dicembre 1994 [79]
Tipologia di abuso |
Importo dovuto |
|
|
Lire |
|
Opere edilizie fino a 100 metri cubi |
800.000 |
|
Opere edilizie fino a 200 metri cubi |
2.000.000 |
|
Opere edilizie fino a 400 metri cubi |
4.000.000 |
|
Opere edilizie fino a 750 metri cubi |
7.000.000 |
|
Opere edilizie oltre 750 metri cubi |
10.000 |
a mq oltre all'importo previsto fino a 750 m3 |
Tabella C (articolo 39, comma 9) - Contributi di concessione ripartiti per popolazione del comune
Numero abitanti |
Nuove costruzioni ampliamenti |
Ristrutturazioni modifiche destinazione d'uso |
|
Lire/mq |
Lire/mq |
Fino a 3.000 |
30.000 |
15.000 |
Da 3.001 a 20.000 |
60.000 |
30.000 |
Da 20.001 a 100.000 |
90.000 |
45.000 |
Da 100.001 a 300.000 |
120.000 |
60.000 |
Oltre i 300.000 |
150.000 |
75.000 |
Tabella D (articolo 39, comma 13) - Modalità di determinazione dell'oblazione dovuta nei casi di abusivismo determinato da situazioni di estremo disagio abitativo [80]
a) Riduzione dell'oblazione in relazione ai limiti di reddito [81]
Per nucleo familiare (redditi diversi da quelli da lavoro dipendente): |
|
|
Percentuale di riduzione |
Limiti di reddito fino a: |
|
1) lire 15.000.000 |
50% |
2) lire 25.000.000 |
30% |
3) lire 30.000.000 |
25% |
b) Riduzione dell'oblazione in relazione ai limiti di reddito [82]
Per nucleo familiare (redditi da lavoro dipendente): |
|
|
Percentuale di riduzione |
|
|
Limiti di reddito fino a: |
|
a) lire 24.000.000 |
50% |
b) lire 40.000.000 |
30% |
c) lire 48.000.000 |
25% |
c) Correlazione percentuale dell'oblazione in relazione all'ubicazione dell'immobile [da applicare agli importi calcolati sulla base di quanto previsto sub a) e b)] [83]:
1) Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti: |
||
|
Zone |
Valori di calcolo |
1.1) |
zona agricola |
0,85 |
1.2) |
zona edificata periferica |
1 |
1.3) |
zona edificata compresa fra quella |
|
|
periferica ed il centro storico |
0,20 |
1.4) |
zona di particolare pregio sorta nella |
|
|
zona edificata o nella zona agricola |
1,20 |
1.5) |
centro storico |
1,30 |
2) Comuni con popolazione non superiore a 20.000 abitanti: |
||
|
Zone |
Valori di calcolo |
2.1) |
zona agricola |
0,85 |
2.2) |
centro edificato |
1 |
2.3) |
centro storico |
1,10 |
3) Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti: |
Valore di calcolo 1 per tutte le zone del territorio comunale. |
[1] Comma abrogato dall'art. 1 del
[2] Comma abrogato dall'art. 1 del
[3] Comma abrogato dall'art. 1 del
[4] Comma così modificato dall'art. 1 del
[5] Comma abrogato dall'art. 28 della
[6] La Corte costituzionale, con sentenza 28 luglio 1995, n. 416, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma nella parte in cui impone alle regioni di provvedere con risorse proprie al ripiano degli eventuali disavanzi di gestione anche in relazione a scelte esclusive o determinanti dello Stato.
[7] Lettera aggiunta dall'art. 2 del
[8] La Corte costituzionale, con sentenza n. 347 del 1997, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo, comma 5, lett. b), nella parte in cui differisce al 1° gennaio 1996 la corresponsione della pensione per il personale della scuola collocato a riposo per dimissioni.
[9] Lettera così modificata dall'art. 1 della
[10] Comma abrogato dall'art. 1, comma 776, della
[11] Per una proroga del termine di cui al presente comma vedi l'art. 4 del
[12] Comma così modificato dall'art. 14 bis del
[13] Termine così prorogato dall' art. 14 bis del
[14] Per una modifica del termine di cui al presente comma vedi l'art. 4 del
[15] Per una modifica del termine di cui al presente comma vedi l'art. 4 del
[16] Per una modifica del termine di cui al presente comma vedi l'art. 4 del
[17] Per una modifica del termine di cui al presente comma vedi l'art. 4 del
[18] Comma così modificato dall'art. 1 del
[19] Comma così modificato dall'art. 1 del
[20] Per una intepretazione autentica del presente comma vedi l'art. 1 del
[21] Comma così modificato dall'art. 4 del
[22] Comma abrogato dall'art. 43 del
[23] Comma abrogato dall'art. 1 della
[24] La Corte costituzionale, con sentenza 2 novembre 2000, n. 459, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma limitatamente alle parole «e privati».
[25] Comma abrogato dall'art. 1 del
[26] Comma abrogato dall'art. 1 del
[27] Comma abrogato dall'art. 8 della
[28] Per un’intepretazione autentica del presente comma vedi l'art. 1 della
[29] Articolo abrogato dall'art. 1 della
[30] Comma così modificato dall'art. 22 del
[31] Comma così sostituito dall'art. 5 del
[32] Lettera così modificata dall'art. 1 della
[33] Numero così modificato dall'art. 1 della
[34] Numero aggiunto dall'art. 1 della
[35] Numero aggiunto dall'art. 1 della
[36] Numero aggiunto dall'art. 1 della
[37] Numero aggiunto dall'art. 1 della
[38] Numero aggiunto dall'art. 1 della
[39] Comma già sostituito dall'art. 27 del
[40] Comma già sostituito dall'art. 27 del
[41] Lettera già modificata dall'art. 1, comma 109, della
[42] Comma così sostituito dall'art. 35 del
[43] Comma inserito dall'art. 1, comma 109, della
[44] Comma modificato dall'art. 27 del
[45] Comma inserito dall'art. 35 del
[46] Comma inserito dall'art. 1 della
[47] Comma inserito dall'art. 1 della
[48] Comma così modificato dall'art. 27 del
[49] Comma così modificato dall'art. 27 del
[50] Comma così modificato dall'art. 27 del
[51] Comma abrogato dall'art. 29 del
[52] Comma così modificato dall'art. 32 della
[53] Comma abrogato dall'art. 3 della
[54] Comma già modificato dall'art. 19 della
[55] Comma inserito dall'art. 54 del
[56] Comma già modificato dall'art. 3 bis del
[57] Comma così modificato dall'art. 2 della
[58] Comma aggiunto dall'art. 44 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, con effetto a decorrere dall’1 gennaio 2001.
[59] Comma così sostituito dall'art. 2 della
[60] Comma modificato dall'art. 14 del
[61] Comma già modificato dall'art. 14 del
[62] Comma già modificato dall'art. 14 del
[63] Comma aggiunto dall'art. 2 della
[64] Comma già modificato dall'art. 2 della
[65] Comma così modificato dall'art. 2 della
[66] Comma così modificato dall'art. 2 della
[67] Comma così modificato dall'art. 2 della
[68] Comma così modificato dall'art. 2 della
[69] Per un’interpretazione autentica del presente comma vedi l'art. 24 della
[70] Comma così modificato dall'art. 145 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, con effetto a decorrere dall’1 gennaio 2001.
[71] Comma modificato dall'art. 145 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, con effetto a decorrere dall’1 gennaio 2001 e abrogato dall'art. 1, comma 68, della
[72] Comma così sostituito dall'art. 145 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, con effetto a decorrere dall’1 gennaio 2001.
[73] Comma aggiunto dall'art. 54 della
[74] Comma così modificato dall'art. 145 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, con effetto a decorrere dall’1 gennaio 2001.
[75] Comma aggiunto dall'art. 65 del
[76] Comma abrogato dall'art. 2268 del
[77] Comma abrogato dall'art. 2268 del
[78] Comma già modificato dall'art. 31 della
[79] Tabella così modificata dall'art. 2 della
[80] Titolo così modificato dall'art. 2 della
[81] Lettera così modificata dall'art. 2 della
[82] Lettera così modificata dall'art. 2 della
[83] Lettera così modificata dall'art. 2 della