Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 22. Commercio |
Capitolo: | 22.4 concorrenza e antitrust |
Data: | 04/08/2006 |
Numero: | 248 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in [...] |
§ 22.4.29 - L. 4 agosto 2006, n. 248.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.
(G.U. 11 agosto 2006, n. 186 - S.O. n. 183)
1. Il
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 4 LUGLIO 2006, N. 223
All'articolo 1:
dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
"1-bis. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in conformità agli statuti speciali e alle relative norme di attuazione".
All'articolo 2:
al comma 1, lettera a), le parole: "la fissazione di tariffe obbligatorie" sono sostituite dalle seguenti: "l'obbligatorietà di tariffe";
al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonchè il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dall'ordine";
al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti, fermo restando che l'oggetto sociale relativo all'attività libero-professionale deve essere esclusivo, che il medesimo professionista non può partecipare a più di una società e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più soci professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità";
al comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il giudice provvede alla liquidazione delle spese di giudizio e dei compensi professionali, in caso di liquidazione giudiziale e di gratuito patrocinio, sulla base della tariffa professionale. Nelle procedure ad evidenza pubblica, le stazioni appaltanti possono utilizzare le tariffe, ove motivatamente ritenute adeguate, quale criterio o base di riferimento per la determinazione dei compensi per attività professionali";
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. All'articolo 2233 del codice civile, il terzo comma è sostituito dal seguente:
"Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali"".
All'articolo 3:
al comma 1, alinea, le parole: "le attività economiche di distribuzione commerciale, ivi comprese la somministrazione di alimenti e bevande," sono sostituite dalle seguenti: "le attività commerciali, come individuate dal
al comma 1, lettera a), le parole: "fatti salvi quelli riguardanti la tutela della salute e la tutela igienico-sanitaria degli alimenti" sono sostituite dalle seguenti: "fatti salvi quelli riguardanti il settore alimentare e della somministrazione degli alimenti e delle bevande";
al comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fatta salva la distinzione tra settore alimentare e non alimentare";
al comma 1, lettera e), la parola: "generali" è soppressa;
al comma 1, lettera f), dopo la parola: "temporale" sono inserite le seguenti: "o quantitativo" e, in fine, sono aggiunte le seguenti: ", tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti";
al comma 1 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"f-bis) il divieto o l'ottenimento di autorizzazioni preventive per il consumo immediato dei prodotti di gastronomia presso l'esercizio di vicinato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie".
All'articolo 4:
al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonchè dall'indicazione del nominativo del responsabile dell'attività produttiva, che assicura l'utilizzo di materie prime in conformità alle norme vigenti, l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro e la qualità del prodotto finito";
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
"2-bis. E' comunque consentita ai titolari di impianti di cui al comma 2 l'attività di vendita dei prodotti di propria produzione per il consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie.
2-ter. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana un decreto ai sensi dell'articolo 17 della
a) la denominazione di "panificio" da riservare alle imprese che svolgono l'intero ciclo di produzione del pane, dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale;
b) la denominazione di "pane fresco" da riservare al pane prodotto secondo un processo di produzione continuo, privo di interruzioni finalizzate al congelamento, alla surgelazione o alla conservazione prolungata delle materie prime, dei prodotti intermedi della panificazione e degli impasti, fatto salvo l'impiego di tecniche di lavorazione finalizzate al solo rallentamento del processo di lievitazione, da porre in vendita entro un termine che tenga conto delle tipologie panarie esistenti a livello territoriale;
c) l'adozione della dicitura "pane conservato" con l'indicazione dello stato o del metodo di conservazione utilizzato, delle specifiche modalità di confezionamento e di vendita, nonchè delle eventuali modalità di conservazione e di consumo".
All'articolo 5:
al comma 1, dopo le parole: "a prescrizione medica," sono inserite le seguenti: "previa comunicazione al Ministero della salute e alla regione in cui ha sede l'esercizio e";
al comma 2, le parole: "con l'assistenza" sono sostituite dalle seguenti: "alla presenza e con l'assistenza personale e diretta al cliente";
al comma 3, dopo le parole: "sulla confezione del farmaco" sono inserite le seguenti: "rientrante nelle categorie di cui al comma 1";
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3-bis. Nella provincia di Bolzano è fatta salva la vigente normativa in materia di bilinguismo e di uso della lingua italiana e tedesca per le etichette e gli stampati illustrativi delle specialità medicinali e dei preparati galenici come previsto dal
al comma 5, dopo la parola: "distribuzione" è inserito il segno di interpunzione: ",";
il comma 6 è sostituito dal seguente:
"6. Sono abrogati i commi 5, 6 e 7 dell'articolo 7 della
dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
"6-bis. I commi 9 e 10 dell'articolo 7 della
"9. A seguito di acquisto a titolo di successione di una partecipazione in una società di cui al comma 1, qualora vengano meno i requisiti di cui al secondo periodo del comma 2, l'avente causa cede la quota di partecipazione nel termine di due anni dall'acquisto medesimo.
10. Il termine di cui al comma 9 si applica anche alla vendita della farmacia privata da parte degli aventi causa ai sensi del dodicesimo comma dell'articolo 12 della
6-ter. Dopo il comma 4 dell'articolo 7 della
"4-bis. Ciascuna delle società di cui al comma 1 può essere titolare dell'esercizio di non più di quattro farmacie ubicate nella provincia dove ha sede legale."";
il comma 7 è sostituito dal seguente:
"7. Il comma 2 dell'articolo 100 del
L'articolo 6 è sostituito dal seguente:
"Art. 6. - (Interventi per il potenziamento del servizio di taxi). - 1. Al fine di assicurare per il servizio di taxi il tempestivo adeguamento dei livelli essenziali di offerta del servizio taxi necessari all'esercizio del diritto degli utenti alla mobilità, in conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonchè la funzionalità e 1'efficienza del medesimo servizio adeguati ai fini della mobilità urbana ai sensi degli articoli 43, 49, 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunità europea e degli articoli 3, 11, 16, 32, 41 e 117, comma secondo, lettere e) e m), della Costituzione, i comuni, sentite le commissioni consultive di cui all'articolo 4, comma 4, della
a) disporre turnazioni integrative in aggiunta a quelle ordinarie, individuando idonee forme di controllo sistematico circa l'effettivo svolgimento del servizio nei turni dichiarati. Per l'espletamento del servizio integrativo di cui alla presente lettera, i titolari di licenza si avvalgono, in deroga alla disciplina di cui all'articolo 10 della
b) bandire concorsi straordinari in conformità alla vigente programmazione numerica, ovvero in deroga ove la programmazione numerica manchi o non sia ritenuta idonea dal comune ad assicurare un livello di offerta adeguato, per il rilascio, a titolo gratuito o a titolo oneroso, di nuove licenze da assegnare ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 6 della citata
c) prevedere il rilascio ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 6 della citata
d) prevedere in via sperimentale l'attribuzione, prevalentemente a favore di soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), della citata
e) prevedere in via sperimentale forme innovative di servizio all'utenza, con obblighi di servizio e tariffe differenziati, rilasciando a tal fine apposite autorizzazioni ai titolari di licenza del servizio di taxi o ai soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), della citata
f) prevedere la possibilità degli utenti di avvalersi di tariffe predeterminate dal comune per percorsi prestabiliti;
g) istituire un comitato permanente di monitoraggio del servizio di taxi al fine di favorire la regolarità e l'efficienza dell'espletamento del servizio e di orientare costantemente le modalità di svolgimento del servizio stesso alla domanda effettiva, composto da funzionari comunali competenti in materia di mobilità e di trasporto pubblico e da rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, degli operatori di radiotaxi e delle associazioni degli utenti.
2. Sono fatti salvi il conferimento di nuove licenze secondo la vigente programmazione numerica e il divieto di cumulo di più licenze al medesimo intestatario, ai sensi della
All'articolo 7, al comma 1, dopo le parole: "l'autenticazione" sono inserite le seguenti: "della sottoscrizione" e dopo le parole: "di cui all'articolo 2 del" sono inserite le seguenti: "regolamento di cui al".
All'articolo 8:
al comma 1, dopo le parole: "prezzi minimi o di sconti massimi per l'offerta" sono inserite le seguenti: "ai consumatori";
dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
"3-bis. All'articolo 131 del codice delle assicurazioni private, di cui al
"2-bis. Per l'offerta di contratti relativi all'assicurazione r.c. auto, l'intermediario rilascia preventiva informazione al consumatore sulle provvigioni riconosciutegli dall'impresa o, distintamente, dalle imprese per conto di cui opera. L'informazione è affissa nei locali in cui l'intermediario opera e risulta nella documentazione rilasciata al contraente.
2-ter. I preventivi e le polizze indicano, in modo evidenziato, il premio di tariffa, la provvigione dell'intermediario, nonchè lo sconto complessivamente riconosciuto al sottoscrittore del contratto"".
All'articolo 9, al comma 1, al capoverso 2-quater, dopo le parole: "Ministero delle politiche agricole" il segno di interpunzione: "," è soppresso e, al capoverso 2-quinquies, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e gestori del servizio di telefonia".
L'articolo 10 è sostituito dal seguente:
"Art. 10. - (Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali). - 1. L'articolo 118 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al
"Art. 118. - (Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali). - 1. Nei contratti di durata può essere convenuta la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto qualora sussista un giustificato motivo nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1341, secondo comma, del codice civile.
2. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: 'Proposta di modifica unilaterale del contrattò, con preavviso minimo di trenta giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro sessanta giorni. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
3. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per il cliente.
4. Le variazioni dei tassi di interesse conseguenti a decisioni di politica monetaria riguardano contestualmente sia i tassi debitori che quelli creditori, e si applicano con modalità tali da non recare pregiudizio al cliente".
2. In ogni caso, nei contratti di durata, il cliente ha sempre la facoltà di recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura".
All'articolo 11:
ai commi 2, 4 e 5, le parole: "Camere di commercio" sono sostituite dalle seguenti: "camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura";
al comma 3, dopo le parole: "dall'articolo 1 del" sono inserite le seguenti: "regolamento di cui al" e le parole: "7 ottobre 1993, n. 589" sono sostituite dalle seguenti: "21 febbraio 1990, n. 300, e successive modificazioni".
All'articolo 12, al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nel rispetto della normativa vigente in tema di riservatezza del trattamento dei dati personali".
L'articolo 13 è sostituito dal seguente:
"Art. 13. - (Norme per la riduzione dei costi degli apparati pubblici regionali e locali e a tutela della concorrenza). - 1. Al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori, le società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti in funzione della loro attività, con esclusione dei servizi pubblici locali, nonchè, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, devono operare esclusivamente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, nè in affidamento diretto nè con gara, e non possono partecipare ad altre società o enti. Le società che svolgono l'attività di intermediazione finanziaria prevista dal testo unico di cui al
2. Le società di cui al comma 1 sono ad oggetto sociale esclusivo e non possono agire in violazione delle regole di cui al comma 1.
3. Al fine di assicurare l'effettività delle precedenti disposizioni, le società di cui al comma 1 cessano entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le attività non consentite. A tale fine possono cedere, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, le attività non consentite a terzi ovvero scorporarle, anche costituendo una separata società da collocare sul mercato, secondo le procedure del
4. I contratti conclusi, dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, in violazione delle prescrizioni dei commi 1 e 2 sono nulli. Restano validi, fatte salve le prescrizioni di cui al comma 3, i contratti conclusi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, ma in esito a procedure di aggiudicazione perfezionate prima della predetta data".
All'articolo 14:
al comma 1, all'alinea, dopo le parole: "capo II" sono inserite le seguenti: "del titolo II"; al capoverso Art. 14-bis, comma 2, le parole: "sono applicabili per un determinato periodo di tempo e, se necessario e opportuno, possono essere rinnovate" sono sostituite dalle seguenti: "non possono essere in ogni caso rinnovate o prorogate";
al comma 1, capoverso Art. 14-ter, le parole da: ""Art. 14-ter" fino a: "senza accertare l'illecito" sono sostituite dalle seguenti: "Art. 14-ter. (Impegni). - 1. Entro tre mesi dalla notifica dell'apertura di un'istruttoria per l'accertamento della violazione degli articoli 2 o 3 della presente legge o degli articoli 81 o 82 del Trattato CE, le imprese possono presentare impegni tali da far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria. L'Autorità, valutata l'idoneità di tali impegni, può, nei limiti previsti dall'ordinamento comunitario, renderli obbligatori per le imprese e chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione"; al medesimo capoverso, al comma 2, le parole: "un sanzione" sono sostituite dalle seguenti: "una sanzione";
al comma 2, capoverso 2-bis, le parole: ""2-bis" sono sostituite dalle seguenti: ""2-bis" e le parole: "può essere ridotta in misura non superiore alla metà" sono sostituite dalle seguenti: "può essere non applicata ovvero ridotta nelle fattispecie previste dal diritto comunitario".
Dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:
"Art. 14-bis. - (Integrazione dei poteri dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni). - 1. Ferme restando le competenze assegnate dalla normativa comunitaria e dalla
2. Nei casi previsti dal comma 1, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, qualora ritenga gli impegni proposti idonei ai fini rispettivamente indicati, può approvarli con l'effetto di renderli obbligatori per l'impresa proponente. In caso di mancata attuazione degli impegni resi obbligatori dall'Autorità trovano applicazione le sanzioni previste dalle discipline di settore. Qualora la proposta di impegno provenga da un'impresa incorsa in illecito non ancora punito, l'Autorità tiene conto dell'attuazione dell'impegno da essa approvato ai fini della decisione circa il trattamento sanzionatorio applicabile al caso concreto".
All'articolo 15, al comma 1, dopo le parole: "15-ter, del" sono inserite le seguenti: "testo unico di cui al" e le parole: "31 dicembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2006, relativamente al solo servizio idrico integrato al 31 dicembre 2007".
All'articolo 17, al comma 2, le parole: "dall'articolo 1 della" sono sostituite dalla seguente: "dalla" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le risorse integrative di cui al presente comma devono essere utilizzate esclusivamente per i cantieri aperti".
Dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:
"Art. 17-bis. - (Modifiche a disposizioni concernenti le Autorità portuali). - 1. All'articolo 34-septies del
a) al comma 1, le parole: "nei limiti di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2006 e 2007" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti di 60 milioni di euro per l'anno 2006 e di 90 milioni di euro per l'anno 2007";
b) al comma 3, le parole: "30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007" sono sostituite dalle seguenti: "60 milioni di euro per l'anno 2006 e 90 milioni di euro per l'anno 2007".
All'articolo 18, al comma 2, dopo la parola: "Fondo" è inserita la seguente: "nazionale".
Nel capo I del titolo II, dopo l'articolo 18 è aggiunto il seguente:
"Art. 18-bis. - (Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi). - 1. Per le esigenze operative del Corpo forestale dello Stato connesse alle attività antincendi boschivi di competenza, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2006 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2007.
2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando i seguenti accantonamenti: per l'anno 2006, quanto a 3.550.000 euro l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a 250.000 euro quello relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e a 200.000 euro quello relativo al Ministero per i beni e le attività culturali; per l'anno 2007, quanto a 3.100.000 euro l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a 5.000.000 di euro quello relativo al Ministero degli affari esteri, a 500.000 euro quello relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e a 1.400.000 euro quello relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali; per l'anno 2008, quanto a 5.650.000 euro l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, a 1.550.000 euro quello relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a 1.900.000 euro quello relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, a 500.000 euro quello relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e a 400.000 euro quello relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
All'articolo 20, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
"3-bis. All'articolo 3, comma 2-ter, secondo periodo, della
3-ter. Il requisito della rappresentanza parlamentare indicato nell'alinea dell'articolo 3, comma 10, della
All'articolo 21:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Per il pagamento delle spese di giustizia non è ammesso il ricorso all'anticipazione da parte degli uffici postali, tranne che per gli atti di notifiche nei procedimenti penali e per gli atti di notifiche e di espropriazione forzata nei procedimenti civili quando i relativi oneri sono a carico dell'erario";
al comma 4, alinea, dopo le parole: "in materia di" sono inserite le seguenti: "spese di";
al comma 4, al capoverso 6-bis, le parole: "per le istanze cautelari di primo e secondo grado," e le parole: "aggiunto dall'articolo 2 della
dopo il comma 4 è inserito il seguente:
"4-bis. All'onere derivante dall'attuazione del capoverso 6-bis, introdotto dal comma 4, valutato per il 2006 in 200.000 euro e in 500.000 euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede, per l'anno 2006, mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto, e per gli anni successivi mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per gli anni 2006-2008, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.";
al comma 5, capoverso 1-bis, l'ultimo periodo è soppresso.
All'articolo 22, al comma 1, dopo le parole: ", degli Istituti zooprofilattici sperimentali" sono inserite le seguenti: ", degli enti e degli organismi gestori delle aree naturali protette".
Dopo l'articolo 22 è inserito il seguente:
"Art. 22-bis. - (Riduzione della spesa per incarichi di funzione dirigenziale. Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria). - 1. La spesa complessiva derivante dagli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale è soggetta ad una riduzione globale non inferiore al 10 per cento.
2. Al comma 10 dell'articolo 15-quinquies del
3. L'esercizio straordinario dell'attività libero-professionale intramuraria in studi professionali, previa autorizzazione aziendale, è informato ai principi organizzativi fissati da ogni singola azienda sanitaria, nell'ambito della rispettiva autonomia, secondo le modalità stabilite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano e sulla base dei principi previsti nell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2000.
4. Al fine di garantire il corretto equilibrio tra attività istituzionale e attività libero-professionale intramuraria, anche in riferimento all'obiettivo di ridurre le liste di attesa, sono affidati alle regioni i controlli sulle modalità di svolgimento dell'attività libero-professionale della dirigenza del Servizio sanitario nazionale e l'adozione di misure dirette ad attivare, previo congruo termine per provvedere da parte delle aziende risultate inadempienti, interventi sostitutivi anche sotto forma della nomina di un commissario ad acta. In ogni caso l'attività libero-professionale non può superare, sul piano quantitativo nell'arco dell'anno, l'attività istituzionale dell'anno precedente".
All'articolo 23, al comma 1, dopo le parole: "abrogato" sono aggiunte le seguenti: "e nell'articolo 2, comma 4, della
All'articolo 24, al comma 1, dopo le parole: "tabella D allegata al" sono inserite le seguenti: "regolamento di cui al".
All'articolo 25:
al comma 3, la parola: "coesistente" è sostituita dalla seguente: "rispettivo";
al comma 4, la parola: "manovra" è sostituita dalla seguente: "legge".
All'articolo 29:
al comma 2, dopo la lettera e), sono aggiunte le seguenti:
"e-bis) indicazione di un termine di durata, non superiore a tre anni, con la previsione che alla scadenza l'organismo è da intendersi automaticamente soppresso;
e-ter) previsione di una relazione di fine mandato sugli obiettivi realizzati dagli organismi, da presentare all'amministrazione competente e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.";
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri valuta, prima della scadenza del termine di durata degli organismi individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3, di concerto con l'amministrazione di settore competente, la perdurante utilità dell'organismo proponendo le conseguenti iniziative per l'eventuale proroga della durata dello stesso.";
il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Gli organismi non individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3 entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi".
All'articolo 30:
al comma 1, capoverso 204, dopo le parole: "Dipartimento degli affari regionali" sono inserite le seguenti: "e del Ministero dell'interno";
al comma 1, dopo il capoverso 204-bis, è aggiunto il seguente:
"204-ter. Ai fini dell'attuazione dei commi 198, 204 e 204-bis, limitatamente agli enti locali in condizione di avanzo di bilancio negli ultimi tre esercizi, sono escluse dal computo le spese di personale riferite a contratti di lavoro a tempo determinato, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa, stipulati nel corso dell'anno 2005".
All'articolo 31, al comma 2, sono soppresse le parole: "e successive modificazioni,".
All'articolo 32, al comma 1, alinea, le parole: "i commi 6, 6-bis e 6-ter sono sostituiti" sono sostituite dalle seguenti: "il comma 6 è sostituito" e, al capoverso 6-ter, dopo le parole: "comma 6, del" sono inserite le seguenti: "testo unico di cui al".
All'articolo 34, al comma 3, dopo la parola: "trasparenza" il segno di interpunzione: "." è soppresso.
Nel titolo II, dopo l'articolo 34 sono aggiunti i seguenti:
"Art. 34-bis. - (Autofinanziamento dei servizi anagrafici informatizzati del Ministero dell'interno). - 1. All'articolo 7-vicies quater, comma 2, del
Art. 34-ter. - (Deroghe ai limiti all'acquisizione di immobili). - 1. All'articolo 1, comma 23, della
Art. 34-quater. - (Controllo del costo del lavoro). - 1. All'articolo 60 del
Art. 34-quinquies. - (Proroga dei trasferimenti ai sensi del
All'articolo 35:
al comma 2, le parole: "comma precedente" sono sostituite dalle seguenti: "secondo comma";
al comma 3, le parole: "comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "primo comma" e, dopo le parole: "testo unico delle imposte sui redditi" sono aggiunte le seguenti: ", di cui al
al comma 5, capoverso, le parole: "comma precedente" sono sostituite dalle seguenti: "quinto comma";
al comma 6, le parole: "Il comma precedente si applica" sono sostituite dalle seguenti: "Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano" e le parole: "
dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:
"6-bis. All'articolo 30, secondo comma, lettera a), del
6-ter. Per i soggetti subappaltatori ai quali si applica l'articolo 17, sesto comma, del
al comma 8, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) all'articolo 10, primo comma:
1) i numeri 8) e 8-bis) sono sostituiti dai seguenti:
"8) le locazioni e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, e di fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati, escluse le locazioni di fabbricati strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni effettuate nei confronti dei soggetti indicati alle lettere b) e c) del numero 8-ter) ovvero per le quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione;
8-bis) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da quelli di cui al numero 8-ter), escluse quelle effettuate, entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della
2) dopo il numero 8-bis) è inserito il seguente:
"8-ter) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, escluse:
a) quelle effettuate, entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della
b) quelle effettuate nei confronti di cessionari soggetti passivi d'imposta che svolgono in via esclusiva o prevalente attività che conferiscono il diritto alla detrazione d'imposta in percentuale pari o inferiore al 25 per cento;
c) quelle effettuate nei confronti di cessionari che non agiscono nell'esercizio di impresa, arti o professioni;
d) quelle per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione"";
al comma 8, la lettera c) è soppressa;
al comma 8, lettera d), le parole: "il n. 127-ter è soppresso" sono sostituite dalle seguenti: "la voce di cui al numero 127-ter) è soppressa";
il comma 9 è sostituito dal seguente:
"9. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 8 in relazione al mutato regime disposto dall'articolo 10, primo comma, numeri 8) e 8-bis), del
il comma 10 è sostituito dal seguente:
"10. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al
a) all'articolo 5, comma 2, le parole: "operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10, numeri 8), 8-bis)" sono sostituite dalle seguenti: "operazioni esenti e imponibili ai sensi dell'articolo 10, primo comma, numeri 8), 8-bis), 8-ter),";
b) all'articolo 40, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Sono soggette all'imposta proporzionale di registro le locazioni di immobili strumentali, ancorchè assoggettate all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8), del
c) nella Tariffa, parte prima, all'articolo 5, comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
"a-bis) quando hanno per oggetto immobili strumentali, ancorchè assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8), del
dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:
"10-bis. Al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al
a) all'articolo 10, comma 1, dopo le parole: "a norma dell'articolo 2" sono aggiunte le seguenti: ", anche se relative a immobili strumentali, ancorchè assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-ter), del
b) dopo l'articolo 1 della Tariffa è inserito il seguente:
"1-bis. Trascrizioni di atti e sentenze che importano trasferimento di proprietà di beni immobili strumentali, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-ter), del
10-ter. Per le volture catastali e le trascrizioni relative a cessioni di beni immobili strumentali di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-ter), del
10-quater. Le disposizioni in materia di imposte indirette previste per la locazione di fabbricati si applicano, se meno favorevoli, anche per l'affitto di aziende il cui valore complessivo sia costituito, per più del 50 per cento, dal valore normale di fabbricati, determinato ai sensi dell'articolo 14 del
10-quinquies. Ai fini dell'applicazione delle imposte proporzionali di cui all'articolo 5 della Tariffa, parte prima, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al
10-sexies. Le somme corrisposte a titolo di imposte proporzionali di cui all'articolo 5 della Tariffa, parte prima, del testo unico di cui al
al comma 11, secondo periodo, dopo le parole: "imposte sui redditi," sono inserite le seguenti: "di cui al
al comma 12, la parola: "aggiunti" è sostituita dalla seguente: "inseriti";
dopo il comma 12 è inserito il seguente:
"12-bis. Il limite di 100 euro di cui al quarto comma dell'articolo 19 del
al comma 13, all'alinea, le parole: "approvato con" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al"; al capoverso 5-bis, all'alinea, le parole: "2359, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "2359, primo comma"; alla lettera a), la parola: "controllate" è sostituita dalla seguente: "controllati" e le parole: "comma 1" dalle seguenti: "primo comma" e, alla lettera b), la parola: "amministrate" dalla seguente: "amministrati";
al comma 14, le parole: "precedente comma" sono sostituite dalle seguenti: "comma 13";
al comma 15, all'alinea, la parola: "del" è soppressa; alla lettera a), capoverso 1, dopo le parole: "che risultano applicando" sono inserite le seguenti: "le seguenti percentuali", le parole: "approvato con" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al", le parole: "8-bis, comma 1" dalle seguenti: "8-bis, primo comma" e le parole: "dei precedenti periodi" dalle seguenti: "del primo periodo"; alla lettera b), capoverso 3, le parole: "articolo 8-bis, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 8-bis, primo comma"; alla lettera d), capoverso 4-bis, le parole: "n. 600 del 1973" sono sostituite dalle seguenti: "29 settembre 1973, n. 600";
al comma 16, le parole: "comma precedente" sono sostituite dalle seguenti: "comma 15";
al comma 17, le parole: "approvato con" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al";
al comma 18, secondo periodo, dopo le parole: "articolo 37-bis del" sono inserite le seguenti: "decreto del Presidente della Repubblica";
al comma 19, le parole: "precedente comma" sono sostituite dalle seguenti: "comma 121";
al comma 20, le parole: "comma precedente" sono sostituite dalle seguenti: "comma 19";
dopo il comma 22 è inserito il seguente:
"22-bis. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 15 del testo unico di cui al
"b-bis) dal 1° gennaio 2007 i compensi comunque denominati pagati a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale per un importo non superiore ad euro 1.000 per ciascuna annualità"";
dopo il comma 23, sono inseriti i seguenti:
"23-bis. Per i trasferimenti immobiliari soggetti ad IVA finanziati mediante mutui fondiari o finanziamenti bancari, ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 54 del
23-ter. All'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al
"5-bis. Le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano relativamente alle cessioni di immobili e relative pertinenze diverse da quelle disciplinate dall'articolo 1, comma 497, della
al comma 24, alla lettera a), le parole: "53-bis" sono sostituite dalle seguenti: "Art. 53-bis", dopo le parole: "n. 600" è inserito il segno d'interpunzione: ",", le parole: "e catastale di cui al" sono sostituite dalle seguenti: "e catastale previste dal testo unico di cui al" e dopo le parole: "n. 347."" il segno di interpunzione: "." è sostituito dal seguente: ";"; alla lettera b), la parola: "inserito" è sostituita dalla seguente: "aggiunto";
al comma 25, le parole: "dal direttore generale" sono sostituite dalle seguenti: "dai direttori generali";
al comma 26, le parole: "comma precedente" sono sostituite dalle seguenti: "comma 25";
dopo il comma 26 sono inseriti i seguenti:
"26-bis. Ai fini dell'attuazione dei commi 25 e 26 l'Agenzia delle entrate individua in modo selettivo i dipendenti degli agenti della riscossione che possono utilizzare ed accedere ai dati.
26-ter. Ai fini di cui all'articolo 1, commi 426 e 426-bis, della
26-quater. Le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 426 e 426-bis, della
a) ai provvedimenti sanzionatori e di diniego del diritto al rimborso o al discarico per inesigibilità per i quali, alla data del 30 giugno 2005, non era pendente un ricorso amministrativo o giurisdizionale;
b) alle irregolarità consistenti in falsità di atti redatti dai dipendenti, se definitivamente dichiarata in sede penale prima della data di entrata in vigore della stessa
26-quinquies. All'articolo 19, comma 1, del
"e-bis) l'iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all'articolo 77 del
e-ter) il fermo di beni mobili registrati di cui all'articolo 86 del
al comma 27, al primo periodo, le parole: "la causale del predetto versamento," sono soppresse; dopo le parole: "1° ottobre 2006." è aggiunto il seguente periodo: "I dati acquisiti ai sensi del presente comma sono utilizzati prioritariamente nell'attività di accertamento effettuata nei confronti dei soggetti le cui prestazioni sono state valutate ai fini della quantificazione della somma liquidata"; all'ultimo periodo, dopo le parole: "delle trasmissioni" sono inserite le seguenti: "mediante posta elettronica certificata";
al comma 33, le parole: "comma precedente" sono sostituite dalle seguenti: "comma 32";
il comma 34 è sostituito dal seguente:
"34. Le disposizioni di cui ai commi da 28 a 33 si applicano, successivamente all'adozione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che stabilisca la documentazione attestante l'assolvimento degli adempimenti di cui al comma 28, in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi da soggetti che stipulano i predetti contratti nell'ambito di attività rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui al
al comma 35, terzo periodo, dopo le parole: "articolo 53 del" sono inserite le seguenti: "codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al";
dopo il comma 35 sono aggiunti i seguenti:
"35-bis. Al fine di contrastare l'evasione e l'elusione fiscale, le società di calcio professionistiche sono obbligate a inviare per via telematica all'Agenzia delle entrate copia dei contratti di acquisizione delle prestazioni professionali degli atleti professionisti, nonchè dei contratti riguardanti i compensi per tali prestazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è delegato ad acquisire analoghe informazioni dalle Federazioni calcistiche estere per le operazioni effettuate da società sportive professionistiche residenti in Italia anche indirettamente con analoghe società estere.
35-ter. E' prorogata per l'anno 2006, nella misura e alle condizioni ivi previste, l'agevolazione tributaria in materia di recupero del patrimonio edilizio relativa alle prestazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), della
35-quater. All'articolo 1 della
"121-ter. Per il periodo dal 1° ottobre 2006 al 31 dicembre 2006 la quota di cui al comma 121 è pari al 36 per cento nei limiti di 48.000 euro per abitazione"".
All'articolo 36:
al comma 1, le parole da: "sono soppresse" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "è soppressa la voce di cui al numero 123-bis";
al comma 2, dopo le parole: "n. 633, del" sono inserite le seguenti: "testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al", dopo le parole: "n. 131 del" sono inserite le seguenti: "testo unico delle imposte sui redditi, di cui al" e dopo le parole: "n. 917" è inserito il segno d'interpunzione: ",";
al comma 3, le parole: "approvato con" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al";
al comma 4, le parole: "comma precedente" sono sostituite dalle seguenti: "comma 3";
dopo il comma 4, è inserito il seguente:
"4-bis. All'articolo 89, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
al comma 5, le parole: "approvato con" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al";
al comma 6, dopo le parole: "testo unico" sono inserite le seguenti: "di cui al
dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
"6-bis. Nell'articolo 102, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
6-ter. La disposizione del comma 6-bis si applica con riferimento ai canoni relativi a contratti di locazione finanziaria stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.";
al comma 7, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il costo delle predette aree è quantificato in misura pari al valore risultante da apposita perizia di stima, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri e dei periti industriali edili e comunque non inferiore al 20 per cento e, per i fabbricati industriali, al 30 per cento del costo complessivo";
al comma 9, le parole: "approvato con" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al";
al comma 10, le parole: "medesimo testo unico" sono sostituite dalle seguenti: "citato testo unico di cui al decreto n. 917 del 1986" e la parola: "aggiunte" è sostituita dalla seguente: "inserite";
al comma 12, all'alinea, le parole: "approvato con" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al"; alla lettera a), numero 1), la parola: "aggiunte" è sostituita dalla seguente: "inserite"; alla lettera b), la parola: "soppressa" è sostituita dalla seguente: "abrogata";
al comma 13, le parole: "predetto testo unico" sono sostituite dalle seguenti: "citato testo unico di cui al decreto n. 917 del 1986" e dopo le parole: "comma 12" sono inserite le seguenti: "del presente articolo";
il comma 15 è sostituito dal seguente:
"15. L'articolo 33, comma 3, della
al comma 16, alinea, le parole: "approvato con" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al";
al comma 18, le parole: "approvato con" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al";
al comma 20, le parole: "approvato con" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al" e la parola: "soppresso" è sostituita dalla seguente: "abrogato";
al comma 21, le parole: "comma precedente" sono sostituite dalle seguenti: "comma 20";
al comma 22, alinea, le parole: "approvato, con" sono sostituite dalle seguenti: ", di cui al" e la parola: "settembre" è sostituita dalla seguente: "dicembre";
al comma 23, le parole: "approvato con" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al", la parola: "settembre" è sostituita dalla seguente: "dicembre" e la parola: "soppresso" dalla seguente: "abrogato" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La disciplina di cui al predetto comma 4-bis continua ad applicarsi con riferimento alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, nonchè con riferimento alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati in attuazione di atti o accordi, aventi data certa, anteriori alla data di entrata in vigore del presente decreto.";
al comma 24, le parole: "comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "primo comma", la parola: "aggiunte" è sostituita dalla seguente: "inserite" e dopo la parola: "permettere" il segno d'interpunzione: "," è soppresso;
il comma 25 è sostituito dai seguenti:
"25. All'articolo 51, comma 2-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
25-bis. Il reddito derivante dall'applicazione del comma 25 rileva anche ai fini contributivi con esclusivo riferimento alle assegnazioni effettuate in virtù di piani di incentivazione deliberati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e con esclusivo riferimento, ai fini del calcolo delle prestazioni, alle anzianità maturate in data successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto.";
al comma 27, alinea, le parole: "approvato con" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al";
al comma 29, all'alinea, le parole: "approvato con" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al"; alla lettera a), numero 1), alinea, la parola: "aggiunti" è sostituita dalla seguente: "inseriti"; alla lettera a), numero 2), la parola: "aggiunto" è sostituita dalla seguente: "inserito"; alla lettera b), la parola: "aggiunta" è sostituita dalla seguente: "inserita";
ai commi 30 e 31, le parole: "approvato con" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al";
al comma 33, dopo le parole: "articolo 13, comma 1" è inserito il segno d'interpunzione: ",";
al comma 34, le parole: "ai fini dell'imposta sul reddito delle società" sono sostituite dalle seguenti: "dai soggetti di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
dopo il comma 34 è aggiunto il seguente:
"34-bis. In deroga all'articolo 3 della
Dopo l'articolo 36 è inserito il seguente:
"Art. 36-bis. - (Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro). - 1. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori nel settore dell'edilizia, nonchè al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare ed in attesa dell'adozione di un testo unico in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, ferme restando le attribuzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), del
2. E' condizione per la revoca del provvedimento da parte del personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 1:
a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;
b) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di reiterate violazioni alla disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui al
3. Nell'ambito dei cantieri edili i datori di lavoro debbono munire, a decorrere dal 1° ottobre 2006, il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. Nei casi in cui siano presenti contemporaneamente nel cantiere più datori di lavoro o lavoratori autonomi, dell'obbligo risponde in solido il committente dell'opera.
4. I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui al comma 3 mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Ai fini del presente comma, nel computo delle unità lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 3.
5. La violazione delle previsioni di cui ai commi 3 e 4 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del
6. L'articolo 86, comma 10-bis, del
"10-bis. Nei casi di instaurazione di rapporti di lavoro nel settore edile, i datori di lavoro sono tenuti a dare la comunicazione di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del
7. All'articolo 3 del
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, l'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria è altresì punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L'importo delle sanzioni civili connesse all'omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non può essere inferiore a euro 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata.";
b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. Alla irrogazione della sanzione amministrativa di cui al comma 3 provvede la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente. Nei confronti della sanzione non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del
8. Le agevolazioni di cui all'articolo 29 del
9. Al comma 213-bis dell'articolo 1 della
10. All'articolo 10, comma 1, del
11. Il termine di prescrizione di cui all'articolo 3, comma 9, lettera a), della
12. Nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del
All'articolo 37:
al comma 1, dopo la parola: "professioni" è inserito il segno d'interpunzione: ",";
al comma 3, le parole: "di cui all'articolo 2 del" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 2 del regolamento di cui al";
al comma 4, alla lettera a), la parola: "comunicati" è sostituita dalla seguente: "comunicate"; alla lettera b), la parola: "aggiunte" è sostituita dalla seguente: "inserite" e dopo le parole: "connesse alla riscossione mediante ruolo" sono aggiunte le seguenti: ", nonchè dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b), c) ed e), del regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 4 agosto 2000, n. 269, ai fini dell'espletamento degli accertamenti finalizzati alla ricerca e all'acquisizione della prova e delle fonti di prova nel corso di un procedimento penale, sia in fase di indagini preliminari, sia nelle fasi processuali successive, ovvero degli accertamenti di carattere patrimoniale per le finalità di prevenzione previste da specifiche disposizioni di legge e per l'applicazione delle misure di prevenzione";
al comma 5, le parole: "comma precedente" sono sostituite dalle seguenti: "comma 4" e le parole: "dal 1° gennaio 2001" dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2005";
al comma 6, alla lettera a), punto 1, la parola: "aggiungere" è sostituita dalle seguenti: "sono inserite le seguenti" e al punto 2, dopo le parole: "n. 600, e" sono inserite le seguenti: "dell'articolo"; alla lettera b), alinea, la parola: "aggiunto" è sostituita dalla seguente: "inserito";
al comma 7, la parola: "aggiunta" è sostituita dalla seguente: "inserita";
al comma 8, alinea, dopo le parole: "8-bis del" sono inserite le seguenti: "regolamento di cui al";
al comma 10, all'alinea, dopo la parola: "Al" sono inserite le seguenti: "regolamento di cui al"; alla lettera c), punto 2, le parole: "d'affari" sono sostituite dalle seguenti: "di affari"; alla lettera f), prima delle parole: "per il tramite" il segno d'interpunzione: "," è soppresso;
al comma 11, dopo la parola: "comma 1, del" sono inserite le seguenti: "regolamento di cui al";
al comma 12, alinea, dopo la parola: "Al" sono inserite le seguenti: "regolamento di cui al";
al comma 13, dopo le parole: "30 giugno" sono inserite le seguenti: ", ovunque ricorrano,";
al comma 15, capoverso Art. 32-bis, al comma 3, le parole: "dell'imposta," sono sostituite dalle seguenti: "dell'imposta e" e al comma 4, dopo le parole: "articolo 10, n. 8)" le seguenti: ", del presente decreto" e dopo la parola: "convertito" sono inserite le seguenti: ", con modificazioni,";
al comma 18, al capoverso 15-bis, le parole: "è subordinato alla" sono sostituite dalle seguenti: "determina la"; e le parole: "nonchè all'eventuale preventiva" dalle seguenti: "nonchè l'eventuale"; al capoverso 15-ter, lettera b), le parole: "è subordinato al rilascio di polizza fidejussoria o di fidejussione bancaria" sono sostituite dalle seguenti: "determina la possibilità di effettuare gli acquisti di cui all'articolo 38 del
al comma 19, le parole: "dal 1° settembre 2006" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° novembre 2006";
al comma 21, le parole: "lettera f)," sono sostituite dalle seguenti: "lettera f) del primo comma";
dopo il comma 21 è inserito il seguente:
"21-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare, ai sensi dell'articolo 71 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al
al comma 22, le parole: "comma precedente" sono sostituite dalle seguenti: "comma 21";
al comma 27, all'alinea, dopo le parole: "articolo 60" il segno d'interpunzione: "," è soppresso; alla lettera a), la parola: "aggiunta" è sostituita dalla seguente: "inserita"; alla lettera b), la parola: "aggiunte" è sostituita dalla seguente: "inserite";
al comma 28, alle lettere a) e b), la parola: "plico" è sostituita dalla seguente: "quale";
al comma 30, le parole: "comma precedente" sono sostituite dalle seguenti: "comma 29";
al comma 32, lettera a), la parola: "aggiunte" è sostituita dalla seguente: "inserite";
al comma 34, primo periodo, le parole: "e 7 del
il comma 35 è sostituito dal seguente:
"35. Ai contribuenti che optano per l'adattamento tecnico degli apparecchi misuratori di cui all'articolo 1 della
al comma 36, dopo le parole: "registrazione e" è inserita la seguente: "di" e le parole: "dal presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "dai commi 33 e 34";
al comma 37 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La prima trasmissione è effettuata, entro il mese di luglio 2007, anche per i mesi precedenti";
al comma 38, alinea, le parole: "approvato con" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al";
al comma 39, le parole: "approvato con" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al" e dopo le parole: "lettera b)" sono inserite le seguenti: "del comma 1";
al comma 40, lettera a), dopo le parole: "e 20 del" sono inserite le seguenti: "testo unico di cui al";
ai commi 41 e 43, le parole: "approvato con" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al";
al comma 44, primo periodo, dopo le parole: "e 16" il segno d'interpunzione: "," è soppresso;
al comma 45, alinea, le parole: "approvato con" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al";
al comma 46, le parole: "comma precedente", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "comma 45";
al comma 47, alinea, le parole: "approvato con" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al";
al comma 51, le parole: "da 518" sono sostituite dalle seguenti: "a 518";
al comma 53, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Fino alla data di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, da accertare con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, rimane in vigore l'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini dell'ICI, di cui all'articolo 10, comma 4, del
al comma 55, le parole: "ed è versata" sono sostituite dalle seguenti: "e può essere versata".
All'articolo 38:
al comma 1, lettera c), dopo le parole: "destinate al gioco" sono inserite le seguenti: "disciplinato dal regolamento";
al comma 2, capoverso 287, alla lettera a), le parole: "all'articolo 1, comma 498, della
al comma 3, all'alinea, le parole: "il punto 3" sono sostituite dalle seguenti: "il numero 3)"; al capoverso 3), i numeri: "i.", "ii.", "iii.", "iv." e "v." sono sostituiti rispettivamente dai seguenti: "3.1)", "3.2)", "3.3)", "3.4)" e "3.5)";
al comma 4, lettera j), la lettera: "j)" è sostituita dalla seguente: "l)" e dopo le parole: "scommesse ippiche" sono inserite le seguenti: "disciplinate dal regolamento".
Dopo l'articolo 39 è inserito il seguente:
"Art. 39-bis. - (Disposizioni in materia di rimborsi elettorali). - 1. All'articolo 1 della
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Specifiche disposizioni sono previste dal comma 5-bis per il rimborso da attribuire ai movimenti o partiti politici in relazione alle spese sostenute per le campagne elettorali nella circoscrizione Estero, di cui all'articolo 48 della Costituzione, per l'elezione delle Camere";
b) al comma 4, le parole: "lire mille" sono sostituite dalle seguenti: "un euro" e le parole: "lire 5 miliardi annue" sono sostituite dalle seguenti: "euro 2.582.285 annui";
c) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
"5-bis. Per il rimborso previsto dal comma 1-bis, in relazione alle spese sostenute per le elezioni nella circoscrizione Estero, i fondi di cui al comma 5 relativi, rispettivamente, al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati, sono incrementati nella misura dell'1,5 per cento del loro ammontare. Ciascuno dei due importi aggiuntivi di cui al precedente periodo è suddiviso tra le ripartizioni della circoscrizione Estero in proporzione alla rispettiva popolazione. La quota spettante a ciascuna ripartizione è suddivisa tra le liste di candidati in proporzione ai voti conseguiti nell'ambito della ripartizione. Partecipano alla ripartizione della quota le liste che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto nella ripartizione o che abbiano conseguito almeno il 4 per cento dei voti validamente espressi nell'ambito della ripartizione stessa. Si applicano le disposizioni di cui al comma 13 dell'articolo 15 della
d) al comma 6, le parole: "commi 1 e 4" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1 e 1-bis" e dopo le parole: "entro il 31 luglio di ciascun anno" sono inserite le seguenti: "I rimborsi di cui al comma 4 sono corrisposti in un'unica soluzione, entro il 31 luglio dell'anno in cui si è svolta la consultazione referendaria".
2. All'articolo 2, comma 1, della
3. All'articolo 9 della
a) il comma 1 è abrogato;
b) al comma 3, le parole: "per l'attribuzione della quota di seggi da assegnare in ragione proporzionale" sono soppresse.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a partire dai rimborsi delle spese elettorali sostenute per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati nelle elezioni dell'aprile 2006.
5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede per l'anno 2006, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del
L'articolo 40 è sostituito dal seguente:
"Art. 40. - (Copertura finanziaria). - 1. Agli oneri recati dal presente decreto, ad eccezione di quelli relativi agli articoli 18-bis, 21 e 39-bis, pari a complessivi 4.384,4 milioni di euro per l'anno 2006, a 2.066,6 milioni di euro per l'anno 2007 e a 3.013,7 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate e delle riduzioni di spesa recate dal medesimo decreto.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
Dopo l'articolo 40 è inserito il seguente:
"Art. 40-bis. - (Norma transitoria). - 1. Gli atti ed i contratti, pubblici e privati, emanati, stipulati o comunque posti in essere nello stesso giorno della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale in applicazione ed osservanza della disciplina normativa previgente non costituiscono in nessun caso ipotesi di violazione della disciplina recata dal decreto stesso. In tali casi, le disposizioni del decreto si considerano entrate in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale".
L'elenco n. 1 è sostituito dal seguente:
(Omissis) [1]
[1] Sostituisce l'elenco n. 1 nel