§ 86.5.9 – L. 25 luglio 1956, n. 837.
Riforma della legislazione vigente per la profilassi delle malattie veneree.


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.5 prevenzione e cura delle malattie
Data:25/07/1956
Numero:837


Sommario
Art. 1.      Agli effetti della presente legge si intendono per malattie veneree, la blenorragia, l'ulcera venerea, la lue e la linfogranulomatosi inguinale (malattia di Nicolas [...]
Art. 2.      Chiunque è affetto da malattia venerea deve farsi curare presso una delle istituzioni di cui al successivo articolo, oppure da un medico di propria scelta e conformarsi [...]
Art. 3.      Chiunque è affetto da malattia venerea ha diritto di essere visitato e curato gratuitamente in ogni stadio della malattia presso i dispensari per la profilassi e per la [...]
Art. 4.      Il sanitario che, comunque nell'esercizio professionale, riscontri una persona affetta da malattia venerea, è tenuto a renderla edotta della natura e della contagiosità [...]
Art. 5.      Il sanitario che constati un caso di malattia venerea che non sia stato ancora accertato da un altro sanitario, deve darne immediatamente notizia al medico provinciale, [...]
Art. 6.      Il medico provinciale, quando abbia fondato motivo di ritenere affetta da malattia venerea, con manifestazioni contagiose, una persona, la quale può diffonderla ad [...]
Art. 7. 
Art. 8.      I Comuni capoluoghi di provincia e quelli aventi popolazione superiore ai 30.000 abitanti debbono avere appositi dispensari per la profilassi e per la cura gratuita [...]
Art. 9.      I Comuni aventi popolazione inferiore ai 30 mila abitanti possono istituire dispensari per la profilassi e per la cura gratuita delle malattie veneree con il concorso [...]
Art. 10.      Nei Comuni ove non esistono dispensari antivenerei, il medico condotto deve curare gratuitamente in ambulatorio i malati affetti dalle malattie di cui all'art. 1
Art. 11.      Nei principali porti del territorio nazionale l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica provvede all'istituzione ed al funzionamento di dispensari [...]
Art. 12.      Gli articoli 4 e 5 della presente legge si applicano anche ai medici addetti alle visite di leva
Art. 13.      I medici dei dispensari comunali per malattie veneree sono nominati di ruolo in seguito a pubblico concorso indetto in base ad apposito regolamento da emanarsi dal [...]
Art. 14.      Le visite mediche prescritte per la tutela igienica del baliatico dall'art. 309 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. [...]
Art. 15.      Le consultazioni e le cure previste dalla presente legge devono essere effettuate in modo da assicurare il segreto professionale e d'ufficio sulla identità del malato
Art. 16.      Gli esami sierologici e gli altri eventuali accertamenti necessari per l'applicazione della presente legge devono essere eseguiti presso istituti o laboratori [...]
Art. 17.      E' vietato ogni richiamo pubblicitario, sotto qualsiasi forma, relativo a rimedi, durata e metodi di cura per le affezioni veneree e sessuali in genere
Art. 18.      Spetta all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, d'intesa, ove occorra, con le Amministrazioni interessate, di disciplinare, favorire e coordinare la [...]
Art. 19.      Le spese di degenza e di cura negli ospedali e nelle cliniche universitarie, per i ricoveri effettuati ai sensi della presente legge, sono a carico dello Stato, tranne [...]
Art. 20.      Per la istituzione di reparti ospedalieri specializzati per la cura delle malattie veneree, l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica stipula apposite [...]
Art. 21.      Il maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto il lire 350.000.000, farà carico al "fondo speciale" di cui al capitolo n. 516 dello stato di [...]
Art. 22.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge
Art. 23.  Norma transitoria.
Art. 24.      Ogni disposizione attualmente in vigore, in contrasto con la presente legge, è abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore di questa


§ 86.5.9 – L. 25 luglio 1956, n. 837. [1]

Riforma della legislazione vigente per la profilassi delle malattie veneree.

(G.U. 8 agosto 1956, n. 198).

 

     Art. 1.

     Agli effetti della presente legge si intendono per malattie veneree, la blenorragia, l'ulcera venerea, la lue e la linfogranulomatosi inguinale (malattia di Nicolas Favre), considerate nel periodo di loro contagiosità.

 

          Art. 2.

     Chiunque è affetto da malattia venerea deve farsi curare presso una delle istituzioni di cui al successivo articolo, oppure da un medico di propria scelta e conformarsi alle prescrizioni sanitarie intese a guarire la malattia e ad impedire la propagazione dell'infezione.

     Gli esercenti la patria potestà e la tutela sono tenuti a provvedere alla cura dei minori o di coloro che sono affidati alla loro tutela quando siano a conoscenza che i medesimi risultino affetti da malattia venerea.

     I contravventori sono puniti con una ammenda da lire 10.000 a lire 50.000.

 

          Art. 3.

     Chiunque è affetto da malattia venerea ha diritto di essere visitato e curato gratuitamente in ogni stadio della malattia presso i dispensari per la profilassi e per la cura gratuita delle malattie veneree, previsti dalla presente legge, o, in mancanza, presso il medico condotto.

     Gli infermi affetti da malattie veneree hanno altresì diritto di usufruire gratuitamente dei servizi di consultazione anche generica degli ospedali o di essere ricoverati e curati gratuitamente per il periodo di contagiosità nelle cliniche dermosifilopatiche universitarie o negli ospedali comuni.

     Gli istituti ospedalieri non possono sottrarsi all'obbligo di ricoverare e curare detti infermi anche quando non abbiamo sezioni o reparti speciali, tranne che si tratti di ospedali specializzati per la cura di determinate malattie diverse dalle veneree.

 

          Art. 4.

     Il sanitario che, comunque nell'esercizio professionale, riscontri una persona affetta da malattia venerea, è tenuto a renderla edotta della natura e della contagiosità della malattia, della obbligatorietà della cura radicale e delle facilitazioni concesse a tale fine dalla presente legge, delle responsabilità alle quali va incontro nel caso che trasmetta il contagio e della punibilità degli atti contemplati dagli articoli 554 e 555 del Codice penale.

     Quando trattasi di minore che non abbia compiuto i 18 anni o di interdetto, il medico deve avvertire immediatamente la persona cui compete l'obbligo di far curare il malato ai sensi del secondo comma dell'art. 2.

     Per il minore che abbia compiuto gli anni 18, è in facoltà del sanitario di avvertire, quando lo ritenga opportuno, la persona cui compete l'obbligo di far curare il malato.

 

          Art. 5.

     Il sanitario che constati un caso di malattia venerea che non sia stato ancora accertato da un altro sanitario, deve darne immediatamente notizia al medico provinciale, segnalando le informazioni assunte dalla persona malata circa la fonte del contagio e comunicando, ai soli fini statistici, il sesso, l'età, il Comune di residenza della persona presentatasi alla cura, esclusa ogni altra indicazione sulla sua identità.

     Il medico provinciale, ove ragioni di sanità lo richiedano, può fare obbligo ai sanitari di segnalare le generalità degli assistiti affetti da malattie veneree in stato contagioso.

     Il sanitario che ometta di eseguire quanto prescritto dal presente articolo o dal precedente art. 4, è passibile di ammenda da lire 10.000 a lire 50.000 ed è deferito all'Ordine dei medici per i provvedimenti disciplinari.

 

          Art. 6.

     Il medico provinciale, quando abbia fondato motivo di ritenere affetta da malattia venerea, con manifestazioni contagiose, una persona, la quale può diffonderla ad altri, ha facoltà di ordinare che la persona medesima, nel termine di tre giorni, si sottoponga a visita gratuita presso un istituto o un medico da lui designato.

     Il medico provinciale potrà, per altro, attenersi alle risultanze di un certificato rilasciato da medico di fiducia.

     Se entro il termine sopraindicato la persona non si presenta alla visita o non produca il certificato o se il risultato della visita accerti o il certificato del medico di fiducia non escluda la presenza di malattia venerea con manifestazioni contagiose, il medico provinciale può disporre l'allontanamento della persona dall'opificio o dall'esercizio pubblico nel quale lavora ed invita l'ammalato a curarsi; in caso di rifiuto adotta le misure idonee ad evitare la diffusione della malattia, non escluso il ricovero ospedaliero fino alla scomparsa delle manifestazioni contagiose.

     Tali misure cessano di avere effetto appena una visita medica o un certificato medico, come sopra, escludano la presenza di malattia venerea con manifestazioni contagiose.

 

          Art. 7. [2]

     In tutti i casi nei quali è obbligatoria la presentazione del certificato di sana costituzione fisica, dovrà essere precisato che si è eseguito accertamento sierologico del sangue per la lue.

     Chiunque intende contrarre matrimonio può richiedere al medico provinciale o all'ufficiale sanitario comunale di disporre, presso un istituto sanitario da essi indicato, l'accertamento del proprio stato di salute, ivi compreso l'esame sierologico del sangue per la lue.

     I certificati sono del tutto gratuiti ed esenti da ogni bollo; e, per essere validi, devono essere stati rilasciati non oltre sei mesi prima della presentazione.

     All'inizio del servizio militare e all'atto dell'invio in congedo dovrà procedersi all'accertamento sierologico del sangue, per la lue, dei militari.

     Tale accertamento sarà eseguito anche sui detenuti e sui minorenni da rieducare nel tempo in cui essi rispettivamente espiano la pena o sono ricoverati.

     Sui certificati non dovrà essere indicato l'esito dell'accertamento.

 

          Art. 8.

     I Comuni capoluoghi di provincia e quelli aventi popolazione superiore ai 30.000 abitanti debbono avere appositi dispensari per la profilassi e per la cura gratuita delle malattie veneree.

     I dispensari debbono essere costituiti, di regola, come sezioni speciali di poliambulatori o di altri istituti sanitari.

     L'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica contribuisce alle spese occorrenti per ciascun dispensario, oltre che con la fornitura di medicinali specifici, anche con un contributo annuo che non può superare la metà della spesa di gestione, prelevato dall'apposito fondo stanziato nel proprio bilancio.

     La rimanente spesa è a carico dei Comuni.

     La misura del contributo, le modalità del funzionamento dei dispensari e il numero di essi sono stabiliti per convenzione fra l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica ed i Comuni.

     Se manca il consenso del Comune sulla misura del contributo, questo viene determinato d'ufficio con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, di concerto con il Ministro per l'interno.

     Oltre ai dispensari precedentemente indicati, nelle città dove esistono cliniche dermosifilopatiche universitarie, ospedali, od altri enti pubblici particolarmente idonei, può essere affidato a tali istituti, sia dai Comuni e sia dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica direttamente, l'esercizio di dispensari col corrispettivo di un contributo annuo determinato in apposita convenzione.

 

          Art. 9.

     I Comuni aventi popolazione inferiore ai 30 mila abitanti possono istituire dispensari per la profilassi e per la cura gratuita delle malattie veneree con il concorso statale.(FP} La misura del concorso viene stabilita con speciali accordi fra l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica ed il Comune interessato.

     Nei detti Comuni l'istituzione dei dispensari è resa obbligatoria quando, per speciali circostanze locali o per notevole diffusione delle malattie suddette, se ne ravvisi la necessità.

     La dichiarazione dell'obbligatorietà è fatta dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, che può delegarla al prefetto. Questi provvede con proprio decreto, sentito il medico provinciale.

     La misura del concorso statale viene stabilita nei modi e nelle forme indicate nell'articolo precedente.

     Quando le condizioni locali lo consentono, due o più Comuni possono riunirsi in consorzio per l'esercizio di un unico dispensario.

 

          Art. 10.

     Nei Comuni ove non esistono dispensari antivenerei, il medico condotto deve curare gratuitamente in ambulatorio i malati affetti dalle malattie di cui all'art. 1.

     I medicinali devono essere forniti dall'ufficio sanitario provinciale su richiesta motivata del medico condotto.

     Per tale attività possono essere concessi premi ai medici condotti particolarmente meritevoli nei limiti consentiti dalla disponibilità dei fondi stanziati nel bilancio dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

     L'attribuzione e la misura di detti premi sono stabilite con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.

 

          Art. 11.

     Nei principali porti del territorio nazionale l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica provvede all'istituzione ed al funzionamento di dispensari governativi per la profilassi e per la cura gratuita delle malattie veneree dei lavoratori dei porti, nonchè del personale della marina mercantile appartenente a qualsiasi nazionalità, ai sensi degli accordi internazionali vigenti.

 

          Art. 12.

     Gli articoli 4 e 5 della presente legge si applicano anche ai medici addetti alle visite di leva.

     Il Ministero della difesa, d'intesa con l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, promuoverà, nelle forme stabilite dalle norme in vigore, il coordinamento con la presente legge delle disposizioni che regolano la profilassi e la cura delle malattie veneree dei militari in servizio ed all'atto del loro collocamento in congedo.

 

          Art. 13.

     I medici dei dispensari comunali per malattie veneree sono nominati di ruolo in seguito a pubblico concorso indetto in base ad apposito regolamento da emanarsi dal Consiglio comunale, e da approvarsi nei modi di legge, sentito il Consiglio provinciale di sanità.

 

          Art. 14.

     Le visite mediche prescritte per la tutela igienica del baliatico dall'art. 309 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e dal decreto luogotenenziale 4 agosto 1918, n. 1395, devono essere completate con l'esame sierologico, del sangue per la lue.

 

          Art. 15.

     Le consultazioni e le cure previste dalla presente legge devono essere effettuate in modo da assicurare il segreto professionale e d'ufficio sulla identità del malato.

 

          Art. 16.

     Gli esami sierologici e gli altri eventuali accertamenti necessari per l'applicazione della presente legge devono essere eseguiti presso istituti o laboratori autorizzati dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, che ne stabilisce le tariffe.

     Le spese relative sono a carico dello Stato.

 

          Art. 17.

     E' vietato ogni richiamo pubblicitario, sotto qualsiasi forma, relativo a rimedi, durata e metodi di cura per le affezioni veneree e sessuali in genere.

     I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 10 mila a lire 50 mila.

 

          Art. 18.

     Spetta all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, d'intesa, ove occorra, con le Amministrazioni interessate, di disciplinare, favorire e coordinare la propaganda contro il pericolo venereo.

 

          Art. 19.

     Le spese di degenza e di cura negli ospedali e nelle cliniche universitarie, per i ricoveri effettuati ai sensi della presente legge, sono a carico dello Stato, tranne che il ricovero avvenga in istituti ospedalieri tenuti in base alle norme statutarie alla cura gratuita delle malattie veneree e salvo che le spese relative facciano carico, in base a disposizioni di legge, regolamentari, o statutarie od a convenzioni, ad altri enti od istituti.

     Le rette di degenza per i ricoveri di cui al precedente comma, sono pagate dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, in misura non superiore a quelle stabilite per i malati non abbienti, salvo quanto disposto dal successivo articolo.

     In ogni caso è escluso qualsiasi onere a carico dei Comuni.

 

          Art. 20.

     Per la istituzione di reparti ospedalieri specializzati per la cura delle malattie veneree, l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica stipula apposite convenzioni nelle quali sono stabiliti i requisiti dei reparti stessi, le modalità per il loro funzionamento, la direzione tecnica, le condizioni di ammissione alla cura e la retta di spedalità.

     Questa non può superare la media fra la retta di medicina e quella di chirurgia del rispettivo ospedale.

     Dove esiste clinica dermosifilopatica universitaria si deve, in quanto possibile, assicurare nelle convenzioni che il direttore della clinica abbia la direzione dei reparti di cura per le malattie veneree.

     La direzione dei reparti può essere affidata temporaneamente al direttore del locale dispensario per le malattie veneree quando l'ospedale non possa provvedervi con altro medico specializzato.

 

          Art. 21.

     Il maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto il lire 350.000.000, farà carico al "fondo speciale" di cui al capitolo n. 516 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1954-55.

 

          Art. 22.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

 

          Art. 23. Norma transitoria.

     I medici attualmente in servizio, già nominati in seguito a concorso, sono inquadrati nei ruoli di cui all'art. 13, sempre che abbiano compiuto almeno un biennio di lodevole servizio.

     I medici e gli ispettori interni i quali prestano servizio da almeno cinque anni possono partecipare ai concorsi, indipendentemente dai limiti d'età.

 

          Art. 24.

     Ogni disposizione attualmente in vigore, in contrasto con la presente legge, è abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore di questa.

     La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Entro tale termine saranno emanate, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri competenti, le norme regolamentari per l'esecuzione della legge medesima.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Le disposizioni di cui al presente articolo che prevedono l'obbligatorietà dell'esecuzione dell'accertamento sierologico della lue ai fini del rilascio del certificato di sana e robusta costituzione e di altri adempimenti amministrativi sono state abrogate per effetto dell'art. 93 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, con effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 del medesimo art. 93 della L. 388/2000.