Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 84. Radio e telecomunicazioni |
Capitolo: | 84.1 disciplina generale |
Data: | 31/07/1997 |
Numero: | 249 |
Sommario |
Art. 1. Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. |
Art. 2. Divieto di posizioni dominanti. |
Art. 3. Norme sull'emittenza televisiva. |
Art. 3 bis. (Principi generali sulle trasmissioni transfrontaliere). |
Art. 4. Reti e servizi di telecomunicazioni. |
Art. 5. Interconnessione, accesso e servizio universale. |
Art. 6. Copertura finanziaria. |
Art. 7. Entrata in vigore. |
§ 84.1.81 - L. 31 luglio 1997, n. 249.
Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo.
(G.U. 31 luglio 1997, n. 177, S.O.).
Art. 1. Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
1. E' istituita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata «Autorità», la quale opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.
2. Ferme restando le attribuzioni di cui al decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla
3. Sono organi dell'Autorità il presidente, la commissione per le infrastrutture e le reti, la commissione per i servizi e i prodotti e il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da due commissari. Il consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati eleggono due commissari ciascuno, i quali vengono nominati con decreto del Presidente della Repubblica. Ciascun senatore e ciascun deputato esprime il voto indicando un nominativo per il consiglio. In caso di morte, di dimissioni o di impedimento di un commissario, la Camera competente procede all'elezione di un nuovo commissario che resta in carica fino alla scadenza ordinaria del mandato dei componenti l'Autorità. Al commissario che subentri quando mancano meno di tre anni alla predetta scadenza ordinaria non si applica il divieto di conferma di cui all'articolo 2, comma 8, della
4. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi verifica il rispetto delle norme previste dagli articoli 1 e 4 della
5. Ai componenti dell'Autorità si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 8, 9, 10 e 11, della
6. Le competenze dell'Autorità sono così individuate:
a) la commissione per le infrastrutture e le reti esercita le seguenti funzioni:
1) esprime parere al Ministero delle comunicazioni sullo schema del piano nazionale di ripartizione delle frequenze da approvare con decreto del Ministro delle comunicazioni, sentiti gli organismi di cui al comma 3 dell'articolo 3 della
2) elabora, avvalendosi anche degli organi del Ministero delle comunicazioni e sentite la concessionaria pubblica e le associazioni a carattere nazionale dei titolari di emittenti o reti private nel rispetto del piano nazionale di ripartizione delle frequenze, i piani di assegnazione delle frequenze, comprese quelle da assegnare alle strutture di protezione civile ai sensi dell'articolo 11 della
3) definisce, fermo restando quanto previsto dall'articolo 15 della
4) sentito il parere del Ministero delle comunicazioni e nel rispetto della normativa comunitaria, determina gli standard per i decodificatori in modo da favorire la fruibilità del servizio;
4-bis) sentito il parere del Ministero delle imprese e del made in Italy e nel rispetto della normativa europea e internazionale, individua, per i cavi in fibra ottica, gli standard tecnici a cui devono attenersi gli aggiudicatari dei bandi per la realizzazione dell'infrastruttura di rete, in modo da assicurare adeguati livelli qualitativi e prestazioni elevate di connettività [2];
5) cura la tenuta del registro degli operatori di comunicazione e postali al quale si devono iscrivere in virtù della presente legge i soggetti destinatari di concessione ovvero di autorizzazione in base alla vigente normativa da parte dell'Autorità o delle amministrazioni competenti, i fornitori di servizi postali, compresi i fornitori di servizi di consegna dei pacchi, le imprese concessionarie di pubblicità da trasmettere mediante impianti radiofonici o televisivi o da diffondere su giornali quotidiani o periodici, sul web e altre piattaforme digitali fisse o mobili, le imprese di produzione e distribuzione dei programmi radiofonici e televisivi, i fornitori di servizi di intermediazione on line e i motori di ricerca on line, anche se non stabiliti, che offrono servizi in Italia, i fornitori di servizi di piattaforma per la condivisione di video di cui alle disposizioni attuative della
6) dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al numero 5) sono abrogate tutte le disposizioni concernenti la tenuta e l'organizzazione del Registro nazionale della stampa e del Registro nazionale delle imprese radiotelevisive contenute nella
7) definisce criteri obiettivi e trasparenti, anche con riferimento alle tariffe massime, per l'interconnessione e per l'accesso alle infrastrutture di telecomunicazione secondo criteri di non discriminazione;
8) regola le relazioni tra gestori e utilizzatori delle infrastrutture di telecomunicazioni e verifica che i gestori di infrastrutture di telecomunicazioni garantiscano i diritti di interconnessione e di accesso alle infrastrutture ai soggetti che gestiscono reti ovvero offrono servizi di telecomunicazione; promuove accordi tecnologici tra gli operatori del settore per evitare la proliferazione di impianti tecnici di trasmissione sul territorio;
9) sentite le parti interessate, dirime le controversie in tema di interconnessione e accesso alle infrastrutture di telecomunicazione entro novanta giorni dalla notifica della controversia;
10) riceve periodicamente un'informativa dai gestori del servizio pubblico di telecomunicazioni sui casi di interruzione del servizio agli utenti, formulando eventuali indirizzi sulle modalità di interruzione. Gli utenti interessati possono proporre ricorso all'Autorità avverso le interruzioni del servizio, nei casi previsti da un apposito regolamento definito dalla stessa Autorità;
11) individua, in conformità alla normativa comunitaria, alle leggi, ai regolamenti e in particolare a quanto previsto nell'articolo 5, comma 5, l'ambito oggettivo e soggettivo degli eventuali obblighi di servizio universale e le modalità di determinazione e ripartizione del relativo costo, e ne propone le eventuali modificazioni;
12) promuove l'interconnessione dei sistemi nazionali di telecomunicazione con quelli di altri Paesi;
13) determina, sentiti i soggetti interessati che ne facciano richiesta, i criteri di definizione dei piani di numerazione nazionale delle reti e dei servizi di telecomunicazione, basati su criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione, equità e tempestività;
14) interviene nelle controversie tra l'ente gestore del servizio di telecomunicazioni e gli utenti privati;
15) vigila sui tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana e verifica che tali tetti, anche per effetto congiunto di più emissioni elettromagnetiche, non vengano superati, anche avvalendosi degli organi periferici del Ministero delle comunicazioni. Il rispetto di tali indici rappresenta condizione obbligatoria per le licenze o le concessioni all'installazione di apparati con emissioni elettromagnetiche. Il Ministero dell'ambiente, d'intesa con il Ministero della sanità e con il Ministero delle comunicazioni, sentiti l'Istituto superiore di sanità e l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), fissa entro sessanta giorni i tetti di cui al presente numero, tenendo conto anche delle norme comunitarie [4];
b) la commissione per i servizi e i prodotti:
1) vigila sulla conformità alle prescrizioni della legge dei servizi e dei prodotti che sono forniti da ciascun operatore destinatario di concessione ovvero di autorizzazione in base alla vigente normativa promuovendo l'integrazione delle tecnologie e dell'offerta di servizi di telecomunicazioni;
2) emana direttive concernenti i livelli generali di qualità dei servizi e per l'adozione, da parte di ciascun gestore, di una carta del servizio recante l'indicazione di standard minimi per ogni comparto di attività;
3) vigila sulle modalità di distribuzione dei servizi e dei prodotti, inclusa la pubblicità in qualunque forma diffusa, fatte salve le competenze attribuite dalla legge a diverse autorità, e può emanare regolamenti, nel rispetto delle norme dell'Unione europea, per la disciplina delle relazioni tra gestori di reti fisse e mobili e operatori che svolgono attività di rivendita di servizi di telecomunicazioni;
4) assicura il rispetto dei periodi minimi che debbono trascorrere per l'utilizzazione delle opere audiovisive da parte dei diversi servizi a partire dalla data di edizione di ciascuna opera, in osservanza della normativa vigente, tenuto conto anche di eventuali diversi accordi tra produttori;
4 bis) svolge i compiti attribuiti dall'articolo 182-bis della
5) in materia di pubblicità sotto qualsiasi forma e di televendite, emana i regolamenti attuativi delle disposizioni di legge e regola l'interazione organizzata tra il fornitore del prodotto o servizio o il gestore di rete e l'utente, che comporti acquisizione di informazioni dall'utente, nonché l'utilizzazione delle informazioni relative agli utenti;
6) verifica il rispetto nel settore radiotelevisivo delle norme in materia di tutela dei minori anche tenendo conto dei codici di autoregolamentazione relativi al rapporto tra televisione e minori e degli indirizzi della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. In caso di inosservanza delle norme in materia di tutela dei minori, ivi comprese quelle previste dal Codice di autoregolamentazione TV e minori approvato il 29 novembre 2002, e successive modificazioni, la Commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorità delibera l'irrogazione delle sanzioni previste dall'articolo 31 della
7) vigila sul rispetto della tutela delle minoranze linguistiche riconosciute nell'ambito del settore delle comunicazioni di massa;
8) verifica il rispetto nel settore radiotelevisivo delle norme in materia di diritto di rettifica;
9) garantisce l'applicazione delle disposizioni vigenti sulla propaganda, sulla pubblicità e sull'informazione politica nonché l'osservanza delle norme in materia di equità di trattamento e di parità di accesso nelle pubblicazioni e nella trasmissione di informazione e di propaganda elettorale ed emana le norme di attuazione;
10) propone al Ministero delle comunicazioni lo schema della convenzione annessa alla concessione del servizio pubblico radiotelevisivo e verifica l'attuazione degli obblighi previsti nella suddetta convenzione e in tutte le altre che vengono stipulate tra concessionaria del servizio pubblico e amministrazioni pubbliche. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi esprime parere obbligatorio entro trenta giorni sullo schema di convenzione e sul contratto di servizio con la concessionaria del servizio pubblico; inoltre, vigila in ordine all'attuazione delle finalità del predetto servizio pubblico;
11) garantisce, anche alla luce dei processi di convergenza multimediale, che le rilevazioni degli indici di ascolto e di lettura dei diversi mezzi di comunicazione, su qualsiasi piattaforma di distribuzione e di diffusione, si conformino a criteri di correttezza metodologica, trasparenza, verificabilità e certificazione da parte di soggetti indipendenti e siano realizzate da organismi dotati della massima rappresentatività dell'intero settore di riferimento. L'Autorità emana le direttive necessarie ad assicurare il rispetto dei citati criteri e principi e vigila sulla loro attuazione. Qualora l'Autorità accerti il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente numero, previa diffida, può irrogare al soggetto inadempiente una sanzione fino all'1 per cento del fatturato dell'anno precedente a quello in cui è effettuata la contestazione. La manipolazione dei dati tramite metodologie consapevolmente errate ovvero tramite la consapevole utilizzazione di dati falsi è punita ai sensi dell'articolo 476, primo comma, del codice penale [7];
12) verifica che la pubblicazione e la diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa siano effettuate rispettando i criteri contenuti nell'apposito regolamento che essa stessa provvede ad emanare;
13) effettua il monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive, anche avvalendosi degli ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni [8];
14) applica le sanzioni previste dall'articolo 31 della
15) favorisce l'integrazione delle tecnologie e dell'offerta di servizi di comunicazioni;
c) il consiglio:
1) segnala al Governo l'opportunità di interventi, anche legislativi, in relazione alle innovazioni tecnologiche ed all'evoluzione, sul piano interno ed internazionale, del settore delle comunicazioni;
2) garantisce l'applicazione delle norme legislative sull'accesso ai mezzi e alle infrastrutture di comunicazione, anche attraverso la predisposizione di specifici regolamenti;
3) promuove ricerche e studi in materia di innovazione tecnologica e di sviluppo nel settore delle comunicazioni e dei servizi multimediali, anche avvalendosi dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, che viene riordinato in «Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione», ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla
4) adotta i regolamenti di cui al comma 9 e i provvedimenti di cui ai commi 11 e 12;
5) adotta le disposizioni attuative del regolamento di cui all'articolo 1, comma 2, del
6) propone al Ministero delle comunicazioni i disciplinari per il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni in materia radiotelevisiva sulla base dei regolamenti approvati dallo stesso consiglio;
7) verifica i bilanci ed i dati relativi alle attività ed alla proprietà dei soggetti autorizzati o concessionari del servizio radiotelevisivo, secondo modalità stabilite con regolamento;
8) accerta la effettiva sussistenza di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo e comunque vietate ai sensi della presente legge e adotta i conseguenti provvedimenti;
9) assume le funzioni e le competenze assegnate al Garante per la radiodiffusione e l'editoria, escluse le funzioni in precedenza assegnate al Garante ai sensi del comma 1 dell'articolo 20 della
10) accerta la mancata osservanza, da parte della società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, degli indirizzi formulati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ai sensi degli articoli 1 e 4 della
11) esprime, entro trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione, parere obbligatorio sui provvedimenti, riguardanti operatori del settore delle comunicazioni e del settore postale, predisposti dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato in applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 6 della
12) entro il 30 giugno di ogni anno presenta al Presidente del Consiglio dei ministri per la trasmissione al Parlamento una relazione sull'attività svolta dall'Autorità e sui programmi di lavoro; la relazione contiene, fra l'altro, dati e rendiconti relativi ai settori di competenza, in particolare per quanto attiene allo sviluppo tecnologico, alle risorse, ai redditi e ai capitali, alla diffusione potenziale ed effettiva, agli ascolti e alle letture rilevate, alla pluralità delle opinioni presenti nel sistema informativo, alle partecipazioni incrociate tra radio, televisione, stampa quotidiana, stampa periodica e altri mezzi di comunicazione a livello nazionale e comunitario;
13) autorizza i trasferimenti di proprietà delle società che esercitano l'attività radiotelevisiva previsti dalla legge;
14) esercita tutte le altre funzioni e poteri previsti nella
14-bis) garantisce l'adeguata ed efficace applicazione del
14-ter) esercita la funzione di Coordinatore dei Servizi Digitali e i relativi poteri previsti dal
7. Le competenze indicate al comma 6 possono essere ridistribuite con il regolamento di organizzazione dell'Autorità di cui al comma 9.
7-bis. Per l'esecuzione del
8. La separazione contabile e amministrativa, cui sono tenute le imprese operanti nel settore destinatarie di concessioni o autorizzazioni, deve consentire l'evidenziazione dei corrispettivi per l'accesso e l'interconnessione alle infrastrutture di telecomunicazione, l'evidenziazione degli oneri relativi al servizio universale e quella dell'attività di installazione e gestione delle infrastrutture separata da quella di fornitura del servizio e la verifica dell'insussistenza di sussidi incrociati e di pratiche discriminatorie. La separazione contabile deve essere attuata nel termine previsto dal regolamento di cui all'articolo 1, comma 2, del
9. L'Autorità, entro novanta giorni dal primo insediamento, adotta un regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento, i bilanci, i rendiconti e la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, nonché il trattamento giuridico ed economico del personale addetto, sulla base della disciplina contenuta nella
10. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di denunziare violazioni di norme di competenza dell'Autorità e di intervenire nei procedimenti.
11. L'Autorità disciplina con propri provvedimenti le modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie che possono insorgere fra utenti o categorie di utenti ed un soggetto autorizzato o destinatario di licenze oppure tra soggetti autorizzati o destinatari di licenze tra loro. Per le predette controversie, individuate con provvedimenti dell'Autorità, non può proporsi ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione da ultimare entro trenta giorni dalla proposizione dell'istanza all'Autorità. A tal fine, i termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione.
12. I provvedimenti dell'Autorità definiscono le procedure relative ai criteri minimi adottati dalle istituzioni dell'Unione europea per la regolamentazione delle procedure non giurisdizionali a tutela dei consumatori e degli utenti. I criteri individuati dall'Autorità nella definizione delle predette procedure costituiscono princìpi per la definizione delle controversie che le parti concordino di deferire ad arbitri.
13. L'Autorità si avvale degli organi del Ministero delle comunicazioni e degli organi del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazioni nonché degli organi e delle istituzioni di cui può attualmente avvalersi, secondo le norme vigenti, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria. Riconoscendo le esigenze di decentramento sul territorio al fine di assicurare le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazione, sono funzionalmente organi dell'Autorità i comitati regionali per le comunicazioni, che possono istituirsi con leggi regionali entro sei mesi dall'insediamento, ai quali sono altresì attribuite le competenze attualmente svolte dai comitati regionali radiotelevisivi. L'Autorità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua gli indirizzi generali relativi ai requisiti richiesti ai componenti, ai criteri di incompatibilità degli stessi, ai modi organizzativi e di finanziamento dei comitati. Entro il termine di cui al secondo periodo e in caso di inadempienza le funzioni dei comitati regionali per le comunicazioni sono assicurate dai comitati regionali radiotelevisivi operanti. L'Autorità d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un regolamento per definire le materie di sua competenza che possono essere delegate ai comitati regionali per le comunicazioni. Nell'esplicazione delle funzioni l'Autorità può richiedere la consulenza di soggetti o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza. Le comunicazioni dirette all'Autorità sono esenti da bollo. L'Autorità si coordina con i preposti organi dei Ministeri della difesa e dell'interno per gli aspetti di comune interesse.
14. Il reclutamento del personale di ruolo dei comitati regionali per le comunicazioni avviene prioritariamente mediante le procedure di mobilità previste dall'articolo 4, comma 2, del
15. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle comunicazioni e con il Ministro del tesoro, sono determinati le strutture, il personale ed i mezzi di cui si avvale il servizio di polizia delle telecomunicazioni, nei limiti delle dotazioni organiche del personale del Ministero dell'interno e degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione dello stesso Ministero, rubrica sicurezza pubblica. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle comunicazioni e con il Ministro del tesoro, sono determinati le strutture, il personale e i mezzi della Guardia di finanza per i compiti d'istituto nello specifico settore della radiodiffusione e dell'editoria.
16. [L'Autorità collabora anche mediante scambi ed informazioni con le Autorità e le amministrazioni competenti degli Stati esteri al fine di agevolare le rispettive funzioni] [13].
17. E' istituito il ruolo organico del personale dipendente dell'Autorità nel limite di duecentosessanta unità. Alla definitiva determinazione della pianta organica si procede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, su parere conforme dell'Autorità, in base alla rilevazione dei carichi di lavoro, anche mediante il ricorso alle procedure di mobilità previste dalla normativa vigente e compatibilmente con gli stanziamenti ordinari di bilancio previsti per il funzionamento dell'Autorità.
18. L'Autorità, in aggiunta al personale di ruolo, può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero non superiore a sessanta unità, con le modalità previste dall'articolo 2, comma 30, della
19. L'Autorità può avvalersi, per motivate esigenze, di dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche o di enti pubblici collocati in posizione di fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del
20. In sede di prima attuazione della presente legge l'Autorità può provvedere al reclutamento del personale di ruolo, nella misura massima del 50 per cento dei posti disponibili nella pianta organica, mediante apposita selezione proporzionalmente alle funzioni ed alle competenze trasferite nell'ambito del personale dipendente dal Ministero delle comunicazioni e dall'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria purché in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per l'espletamento delle singole funzioni.
21. All'Autorità si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 della
22. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di organizzazione previsto dal comma 9 del presente articolo, sono abrogati i commi 1, 2, 3, 4, 5, 12 e 13 dell'articolo 6 della
23. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle comunicazioni, sono emanati uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
24. [Presso il Ministero delle comunicazioni è istituito un Forum permanente per le comunicazioni composto oltre che da rappresentanti dello stesso Ministero da esperti di riconosciuta competenza e da operatori del settore. Il Forum per le comunicazioni ha compiti di studio e di proposta nel settore della multimedialità e delle nuove tecnologie della comunicazione. L'istituzione del Forum non comporta oneri finanziari aggiuntivi per lo Stato] [14].
25. Fino all'entrata in funzione dell'Autorità il Ministero delle comunicazioni svolge le funzioni attribuite all'Autorità dalla presente legge, salvo quelle attribuite al Garante per la radiodiffusione e l'editoria, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 1-bis del
26. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo [15].
27. [16].
28. E' istituito presso l'Autorità un Consiglio nazionale degli utenti, composto da esperti designati dalle associazioni rappresentative delle varie categorie degli utenti dei servizi di telecomunicazioni e radiotelevisivi fra persone particolarmente qualificate in campo giuridico, sociologico, psicologico, pedagogico, educativo e massmediale, che si sono distinte nella affermazione dei diritti e della dignità della persona o delle particolari esigenze di tutela dei minori. Il Consiglio nazionale degli utenti esprime pareri e formula proposte all'Autorità, al Parlamento e al Governo e a tutti gli organismi pubblici e privati, che hanno competenza in materia audiovisiva o svolgono attività in questi settori su tutte le questioni concernenti la salvaguardia dei diritti e le legittime esigenze dei cittadini, quali soggetti attivi del processo comunicativo, promuovendo altresì iniziative di confronto e di dibattito su detti temi. Con proprio regolamento l'Autorità detta i criteri per la designazione, l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio nazionale degli utenti e fissa il numero dei suoi componenti, il quale non deve essere superiore a undici. I pareri e le proposte che attengono alla tutela dei diritti di cui all'articolo 1, comma 1, della
29. I soggetti che nelle comunicazioni richieste dall'Autorità espongono dati contabili o fatti concernenti l'esercizio della propria attività non rispondenti al vero, sono puniti con le pene previste dall'articolo 2621 del codice civile.
30. I soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dall'Autorità sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire duecento milioni irrogata dalla stessa Autorità.
31. I soggetti che non ottemperano agli ordini e alle diffide dell'Autorità, impartiti ai sensi della presente legge, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire venti milioni a lire cinquecento milioni. Se l'inottemperanza riguarda provvedimenti adottati in ordine alla violazione delle norme sulle posizioni dominanti o in applicazione del
32. Nei casi previsti dai commi 29, 30 e 31, se la violazione è di particolare gravità o reiterata, può essere disposta nei confronti del titolare di licenza o autorizzazione o concessione anche la sospensione dell'attività, per un periodo non superiore ai sei mesi, ovvero la revoca.
32-bis. In caso di violazione degli obblighi previsti agli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30 e 45 del
Art. 2. Divieto di posizioni dominanti. [19]
1. [Nei settori delle comunicazioni sonore e televisive, anche nelle forme evolutive, realizzate con qualsiasi mezzo tecnico, della multimedialità, dell'editoria anche elettronica e delle connesse fonti di finanziamento, è vietato qualsiasi atto o comportamento avente per oggetto o per effetto la costituzione o il mantenimento di una posizione dominante da parte di uno stesso soggetto anche attraverso soggetti controllati e collegati] [20].
2. Gli atti giuridici, le operazioni di concentrazione e le intese che contrastano con i divieti di cui al presente articolo, sono nulli.
3. I soggetti che operano nei settori di cui al comma 1 sono obbligati a comunicare all'Autorità e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato le intese e le operazioni di concentrazione di cui sono parti al fine dell'esercizio delle rispettive competenze.
4. L'Autorità vigila sull'andamento e sull'evoluzione dei mercati relativi ai settori di cui al comma 1, rendendo pubblici con apposite relazioni annuali al Parlamento i risultati delle analisi effettuate.
5. L'Autorità con proprio regolamento, adottato nel rispetto dei criteri di partecipazione e trasparenza di cui alla
6. [Ad uno stesso soggetto o a soggetti controllati da o collegati a soggetti i quali a loro volta controllino altri titolari di concessione in base ai criteri individuati nella vigente normativa, non possono essere rilasciate concessioni né autorizzazioni che consentano di irradiare più del 20 per cento rispettivamente delle reti televisive o radiofoniche analogiche e dei programmi televisivi o radiofonici numerici, in ambito nazionale, trasmessi su frequenze terrestri, sulla base del piano delle frequenze. Al fine di consentire l'avvio dei mercati nel rispetto dei princìpi del pluralismo e della concorrenza, relativamente ai programmi televisivi o radiofonici numerici l'Autorità può stabilire un periodo transitorio nel quale non vengono applicati i limiti previsti nel presente comma. L'Autorità può stabilire per l'emittenza radiofonica in ambito nazionale una percentuale maggiore al 20 per cento nel rispetto dei princìpi del pluralismo e della concorrenza. [21]] Nel piano nazionale di assegnazione delle frequenze, redatto per l'ubicazione degli impianti sentite le regioni e, al fine di tutelare le minoranze linguistiche, d'intesa con le regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e con le province autonome di Trento e di Bolzano, l'Autorità fissa il numero delle reti e dei programmi irradiabili in ambito nazionale e locale, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica e delle frequenze pianificate secondo i seguenti criteri:
a) localizzazione comune degli impianti;
b) parametri radioelettrici stabiliti in modo uniforme secondo standard internazionalmente riconosciuti, tenendo conto di un adeguato periodo transitorio per adeguare la situazione attuale;
c) segnali ricevibili senza disturbi;
d) riserve di frequenza per la diffusione del segnale radiofonico e televisivo con tecnologia digitale ed uso integrato del satellite, del cavo e dei ponti radio su frequenze terrestri per i collegamenti tra gli impianti di radiodiffusione;
e) riserva in favore dell'emittenza televisiva in ambito locale di un terzo dei canali irradiabili per ogni bacino di utenza; ulteriori risorse possono essere assegnate all'emittenza locale successivamente alla pianificazione. I bacini televisivi sono di norma coincidenti con il territorio della regione, quelli radiofonici con il territorio della provincia;
f) equivalenza, nei limiti delle compatibilità tecniche, in termini di copertura del territorio e comunque bilanciamento, su tutte le emittenti in ambito nazionale e locale, dell'eventuale insufficienza di frequenze disponibili in alcune aree di servizio;
g) riserve per la diffusione dei canali irradiabili per la diffusione del segnale radiofonico e televisivo di emittenti estere in favore delle minoranze linguistiche riconosciute e per emittenti locali che trasmettono nelle lingue delle stesse minoranze.
7. L'Autorità, adeguandosi al mutare delle caratteristiche dei mercati, ferma restando la nullità di cui al comma 2, adotta i provvedimenti necessari per eliminare o impedire il formarsi delle posizioni di cui al comma 1 o comunque lesive del pluralismo. Qualora ne riscontri l'esistenza, apre un'istruttoria nel rispetto del principio del contraddittorio, al termine della quale interviene affinché esse vengano sollecitamente rimosse; qualora accerti il compimento di atti o di operazioni idonee a determinare una situazione vietata ai sensi dei commi 1 e 2 ne inibisce la prosecuzione e ordina la rimozione degli effetti. Ove l'Autorità ritenga di dover disporre misure che incidano sulla struttura dell'impresa imponendo dismissioni di aziende o di rami di azienda, è tenuta a determinare nel provvedimento stesso un congruo termine entro il quale provvedere alla dismissione; tale termine non può essere comunque superiore a dodici mesi. In ogni caso le disposizioni relative ai limiti di concentrazione di cui al presente articolo si applicano in sede di rilascio ovvero di rinnovo delle concessioni e delle autorizzazioni [22].
8. [Nell'esercizio dei propri poteri l'Autorità applica i seguenti criteri:
a) i soggetti destinatari di concessioni televisive in ambito nazionale anche per il servizio pubblico, di autorizzazioni per trasmissioni codificate in ambito nazionale, ovvero di entrambi i provvedimenti possono raccogliere proventi per una quota non superiore al 30 per cento delle risorse del settore televisivo in ambito nazionale riferito alle trasmissioni via etere terrestre e codificate. I proventi di cui al precedente periodo sono quelli derivanti da finanziamento del servizio pubblico al netto dei diritti dell'Erario, nonché da pubblicità nazionale e locale, da spettanze per televendite e da sponsorizzazioni, proventi da convenzioni con soggetti pubblici, ricavi da offerta televisiva a pagamento, al netto delle spettanze delle agenzie di intermediazione. Il calcolo, per ciascun soggetto, dei ricavi derivanti da offerta televisiva a pagamento è considerato nella misura del 50 per cento per un periodo di tre anni a condizione che tale offerta sia effettuata esclusivamente su cavo o da satellite; la quota di cui al primo periodo della presente lettera non può essere superiore al 25 per cento qualora il fatturato lordo complessivo dei soggetti autorizzati per trasmissioni televisive a pagamento sia uguale o superiore al 20 per cento del fatturato globale del settore televisivo nazionale;
b) i soggetti destinatari di concessioni radiofoniche in ambito nazionale possono raccogliere le risorse economiche calcolate sui proventi derivanti da pubblicità e da sponsorizzazioni per una quota non superiore al 30 per cento del totale delle risorse del settore radiofonico. Ai fini dello sviluppo del settore nella fase iniziale, l'Autorità può stabilire una quota di raccolta delle risorse economiche maggiore di quella prevista nella presente lettera;
c) i soggetti destinatari di autorizzazioni per emittenti televisive via cavo ovvero via satellite possono raccogliere proventi non superiori al 30 per cento del totale delle risorse riferito al settore delle emittenti televisive nazionali via cavo e delle emittenti via satellite. Al fine di consentire l'avvio dei mercati, nel rispetto dei princìpi del pluralismo e della concorrenza, l'Autorità determina un periodo transitorio nel quale non vengono applicati i limiti previsti nella presente lettera. Nel caso di programmi offerti in modo coordinato, i limiti di cui alla presente lettera si applicano con riferimento alle singole emittenti televisive via cavo ovvero via satellite che compongono l'offerta;
d) i soggetti che comunque detengono partecipazioni in imprese operanti nei settori della radiotelevisione e dell'editoria di giornali quotidiani e periodici possono raccogliere, sommando i ricavi dei due settori, proventi non superiori al 20 per cento del totale nazionale delle risorse derivanti da pubblicità, spettanze per televendite, sponsorizzazioni, proventi da convenzioni con soggetti pubblici, finanziamento del servizio pubblico, ricavi da offerta televisiva a pagamento, vendite e abbonamenti di quotidiani e periodici, dal mercato dell'editoria elettronica destinata al consumo delle famiglie; è fatta salva la disciplina sulle imprese editrici di giornali quotidiani o periodici di cui alla
e) le concessionarie di pubblicità possono raccogliere nei settori radiofonico ovvero televisivo risorse economiche non oltre le quote previste nelle lettere a), b), c) e d). L'impresa concessionaria di pubblicità, controllata da o collegata ad un soggetto destinatario di concessione o autorizzazione radiotelevisiva, può raccogliere pubblicità anche per altri soggetti destinatari di concessione in ambito locale, nei limiti previsti dal primo periodo della presente lettera ed a condizione che detta impresa concessionaria raccolga in esclusiva la pubblicità per il soggetto concessionario o autorizzato che la controlla o è ad essa collegato] [23].
9. [Qualora anche uno solo dei limiti quantitativi indicati nelle lettere a), b) e c) del comma 8 sia stato raggiunto mediante intese o concentrazioni, l'Autorità provvede, nel rispetto del principio del contraddittorio, ai sensi del comma 7. Se i soggetti che esercitano l'attività radiotelevisiva superano, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, i limiti di cui al comma 8, mediante lo sviluppo spontaneo dell'impresa che non determini una posizione dominante né elimini o riduca il pluralismo e la concorrenza, l'Autorità, con atto motivato e informatone il Parlamento, non provvede ai sensi del comma 7. Ai fini della verifica, da compiere prima della data di rilascio ovvero di rinnovo delle concessioni e delle autorizzazioni, l'Autorità invita i soggetti interessati a dimostrare, entro i termini prefissati, mediante idonea documentazione, la insussistenza di una posizione dominante vietata perché la quota raggiunta è inferiore ai limiti di cui al comma 8 ovvero perché, pur essendo stati superati i limiti di cui al comma 8 nel mercato di riferimento, individuati tenendo conto, tra l'altro, dell'esistenza o meno di vincoli tecnici, economici o giuridici all'ingresso nel mercato di riferimento, della possibilità di accesso ai fattori di produzione, delle dimensioni e del numero dei concorrenti e della struttura degli stessi, non si configura una posizione dominante vietata. Compete in ogni caso all'Autorità effettuare ogni altro opportuno accertamento al fine di verificare l'esatta situazione in essere] [24].
10. [I limiti di cui al comma 8 non si applicano ai soggetti destinatari di una concessione televisiva o radiofonica su frequenze terrestri o di una autorizzazione per offerta televisiva a pagamento via cavo o via satellite, in entrambi i casi per l'irradiazione di un solo programma nazionale] [25].
11. [Il superamento dei limiti quantitativi relativi all'acquisizione di risorse economiche indicati nel comma 8 deve essere verificato nell'ambito di un congruo periodo di tempo, in ogni caso non superiore ai dodici mesi] [26].
12. L'Autorità, in occasione della relazione al Parlamento sulle caratteristiche dei mercati di riferimento, deve pronunciarsi espressamente sulla adeguatezza dei limiti indicati nel presente articolo.
13. Al fine di favorire la progressiva affermazione delle nuove tecnologie trasmissive, ai destinatari di concessioni radiotelevisive in chiaro su frequenze terrestri è consentita, previa autorizzazione dell'Autorità, la trasmissione simultanea su altri mezzi trasmissivi.
14. [Ai fini della definizione di posizione dominante, i soggetti che raccolgono pubblicità per una quota superiore al 50 per cento del fatturato di una emittente, e i produttori e i distributori di produzioni audiovisive che su base annua forniscono prodotti ad una emittente televisiva in chiaro per una percentuale superiore al 35 per cento del tempo di diffusione giornaliero o al 35 per cento della fascia di maggiore ascolto, così come definita dall'Autorità, sono equiparati ad un soggetto destinatario di concessione o autorizzazione. Nel tempo di diffusione non vengono conteggiate le interruzioni pubblicitarie e le televendite] [27].
15. [Ai fini della applicazione del comma 8, alla concessionaria di pubblicità che raccoglie una quota superiore al 50 per cento dei proventi derivanti da pubblicità, sponsorizzazioni e spettanze da televendite di ciascun soggetto destinatario di concessioni ovvero autorizzazioni radiotelevisive è imputato l'intero ammontare dei proventi ad esso derivanti da pubblicità, sponsorizzazioni e spettanze da televendite] [28].
16. Ai fini della individuazione delle posizioni dominanti vietate nel sistema integrato delle comunicazioni si considerano anche le partecipazioni al capitale acquisite o comunque possedute per il tramite di società anche indirettamente controllate, di società fiduciarie o per interposta persona. Si considerano acquisite le partecipazioni che vengono ad appartenere ad un soggetto diverso da quello cui appartenevano precedentemente anche in conseguenza o in connessione ad operazioni di fusione, scissione, scorporo, trasferimento d'azienda o simili che interessino tali soggetti. Allorché tra i diversi soci esistano accordi, in qualsiasi forma conclusi, in ordine all'esercizio concertato del voto, o comunque alla gestione della società, diversi dalla mera consultazione tra soci, ciascuno dei soci è considerato come titolare della somma di azioni o quote detenute dai soci contraenti o da essi controllate [29]
17. Ai fini della presente legge il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile.
18. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorché ricorra una delle seguenti situazioni:
a) esistenza di un soggetto che, da solo o in base alla concertazione con altri soci, abbia la possibilità di esercitare la maggioranza dei voti dell'assemblea ordinaria o di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori;
b) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario o organizzativo o economico idonei a conseguire uno dei seguenti effetti:
1) la trasmissione degli utili e delle perdite;
2) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune;
3) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle azioni o dalle quote possedute;
4) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base all'assetto proprietario di poteri nella scelta degli amministratori e dei dirigenti delle imprese;
c) l'assoggettamento a direzione comune, che può risultare anche in base alle caratteristiche della composizione degli organi amministrativi o per altri significativi e qualificati elementi.
19. [In deroga alle disposizioni del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 8, lettera c), la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e la società concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni, tra loro congiuntamente, possono partecipare ad una piattaforma unica per trasmissioni digitali da satellite e via cavo e per trasmissioni codificate in forma analogica su reti terrestri, mediante accordi di tipo associativo anche con operatori di comunicazione destinatari di concessione, autorizzazione, licenza o comunque iscritti nel registro di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della presente legge. La piattaforma è aperta alla utilizzazione di chi ne faccia richiesta in base a titolo idoneo, secondo princìpi di trasparenza, di concorrenza e di non discriminazione. L'Autorità vigila sulla costituzione e sulla gestione della piattaforma, garantendo, mediante l'adozione di specifici provvedimenti, anche ai sensi dei commi 31 e 32 dell'articolo 1, l'osservanza dei princìpi di trasparenza, di concorrenza e di non discriminazione tra i soggetti pubblici e privati, nonché tra i soggetti partecipanti all'accordo di cui al presente comma e soggetti terzi che intendano distribuire proprie trasmissioni mediante la stessa piattaforma] [30].
20. Ai fini dell'applicazione degli articoli 4, 7 e 8 della
Art. 3. Norme sull'emittenza televisiva.
1. [E' consentita ai soggetti legittimamente operanti alla data di entrata in vigore della presente legge la prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva in chiaro in ambito nazionale e locale fino al rilascio delle nuove concessioni ovvero fino alla reiezione della domanda e comunque non oltre il 30 aprile 1998] [31].
2. L'Autorità approva il piano nazionale di assegnazione delle frequenze di cui all'articolo 2, comma 6, entro e non oltre il 31 gennaio 1998. Sulla base del piano nazionale di assegnazione delle frequenze sono rilasciate, entro e non oltre il 30 aprile 1998, le nuove concessioni radiotelevisive private. Tali concessioni, che hanno una durata di sei anni, possono essere rilasciate, nel rispetto delle condizioni definite in un regolamento adottato dall'Autorità tenendo conto anche dei princìpi di cui al comma 3, a società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperative. Le società di cui al presente comma devono essere di nazionalità italiana ovvero di uno Stato appartenente all'Unione europea. Il controllo delle società da parte di soggetti di cittadinanza o nazionalità di Stati non appartenenti all'Unione europea è consentito a condizione che detti Stati pratichino nei confronti dell'Italia un trattamento di effettiva reciprocità, fatte salve le disposizioni derivanti da accordi internazionali. Gli amministratori delle società richiedenti la concessione non devono aver riportato condanna irrevocabile a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi e non devono essere stati sottoposti a misura di sicurezza o di prevenzione. L'Autorità, limitatamente alla radiodiffusione sonora, è autorizzata ad una deroga per le scadenze previste al comma 1 e per quelle previste per la predisposizione del piano nazionale di assegnazione e del conseguente rilascio delle concessioni, qualora la complessità del piano radiofonico impedisca la sua stesura nei tempi indicati. Il piano dovrà comunque essere elaborato entro il 31 dicembre 1998 e il rilascio delle relative concessioni dovrà avvenire entro e non oltre il 30 aprile 1999. In caso di deroga è consentita la prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione sonora di cui al comma 1, fino al rilascio delle nuove concessioni ovvero fino alla reiezione della domanda e comunque non oltre il 30 aprile 1999 [32].
3. Ai fini del rilascio delle concessioni radiotelevisive il regolamento di cui al comma 2, emanato dopo aver sentito le associazioni a carattere nazionale dei titolari di emittenti o reti private, prevede:
a) per le emittenti radiotelevisive nazionali:
1) una misura adeguata del capitale e la previsione di norme che consentano la massima trasparenza societaria anche con riferimento ai commi 16 e 17 dell'articolo 2;
2) una distinzione, fra i soggetti richiedenti, delle emittenti che, in base al progetto editoriale presentato, garantiscano una proposta di produzioni destinate a diversificare l'offerta in relazione alle condizioni di mercato, una quota rilevante di autoproduzione e di produzione italiana ed europea, una consistente programmazione riservata all'informazione, un adeguato numero di addetti, piani di investimento coordinati con il progetto editoriale;
b) per le emittenti radiotelevisive locali e la radiodiffusione sonora nazionale, i seguenti criteri direttivi:
1) la semplificazione delle condizioni, dei requisiti soggettivi e delle procedure di rilascio delle concessioni;
2) la distinzione delle emittenti radiotelevisive locali in emittenti aventi scopi esclusivamente commerciali ed emittenti con obblighi di informazione in base a criteri che verranno stabiliti dall'Autorità. La possibilità di accedere a provvidenze ed incentivi, anche già previsti da precedenti disposizioni di legge, è riservata in via esclusiva alle emittenti con obblighi di informazione ed alle emittenti di cui all'articolo 16, comma 5, della
3) la previsione di norme atte a favorire la messa in comune di strutture di produzione e di trasmissione, gli investimenti tecnici e produttivi, le compravendite di aziende, impianti o rami di aziende, le dismissioni e le fusioni nonché la costituzione di consorzi di servizi e l'ingresso delle emittenti radiotelevisive locali nel mercato dei servizi di telecomunicazioni;
4) la possibilità per le emittenti radiotelevisive locali di trasmettere programmi informativi differenziati per non oltre un quarto delle ore di trasmissione giornaliera in relazione alle diverse aree territoriali comprese nel bacino di utenza [33];
5) la previsione di norme specifiche in materia di pubblicità, sponsorizzazioni e televendite;
6) in attesa che il Governo emani uno o più regolamenti nei confronti degli esercenti la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale, le sanzioni previste dall'articolo 31 della
7) nel sistema radiotelevisivo nazionale, assumono particolare valore le emittenti locali che decidono di dedicare almeno il 70 per cento della programmazione monotematica quotidiana a temi di chiara utilità sociale, quali salute, sanità e servizi sociali, e classificabili come vere e proprie emittenti di servizio. Le emittenti locali a programmazione monotematica di chiara utilità sociale dovranno essere considerate anche nella divisione della parte di pubblicità pubblica riservata alle emittenti locali ed alle radio locali e nazionali, ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 9 della
4. Nell'ambito del riassetto del piano nazionale di assegnazione delle frequenze, le stesse, in via prioritaria sono assegnate ai soggetti titolari della concessione comunitaria.
5. Le concessioni relative alle emittenti radiotelevisive in ambito nazionale devono consentire l'irradiazione dei programmi secondo i criteri tecnici stabiliti nell'articolo 2, comma 6, e comunque l'irradiazione del segnale in un'area geografica che comprenda almeno l'80 per cento del territorio e tutti i capoluoghi di provincia. Le concessioni relative alle emittenti radiofoniche in ambito nazionale devono consentire l'irradiazione del segnale in un'area geografica che comprenda almeno il 60 per cento del territorio e tutti i capoluoghi di provincia. Il piano nazionale di assegnazione delle frequenze riserva almeno un terzo dei programmi irradiabili all'emittenza televisiva locale e, di norma, il 70 per cento dei programmi irradiabili all'emittenza radiofonica in ambito locale. Nel piano nazionale di assegnazione delle frequenze è prevista una riserva di frequenze:
a) per le emittenti radiotelevisive locali e radiofoniche nazionali che diffondono produzioni culturali, etniche e religiose e che si impegnano a non trasmettere più del 5 per cento di pubblicità per ogni ora di diffusione. La concessione a tali emittenti può essere rilasciata se le stesse sono costituite da associazioni riconosciute o non riconosciute, fondazioni o cooperative prive di scopo di lucro;
b) per l'introduzione del servizio di radiodiffusione sonora e televisiva digitale così come previsto dall'articolo 2, comma 6, lettera d). L'esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva digitale è concesso alla concessionaria del servizio pubblico e ai concessionari o autorizzati per la televisione e la radiodiffusione sonora in modulazione di frequenza, che a tal fine possono costituire consorzi fra loro o con altri concessionari per la gestione dei relativi impianti.
6. [Gli esercenti la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale che superino i limiti previsti dall'articolo 2, comma 6, possono proseguire in via transitoria, successivamente alla data del 30 aprile 1998, l'esercizio delle reti eccedenti gli stessi limiti, nel rispetto degli obblighi stabiliti per le emittenti nazionali televisive destinatarie di concessione, a condizione che le trasmissioni siano effettuate contemporaneamente su frequenze terrestri e via satellite o via cavo e, successivamente al termine di cui al comma 7, esclusivamente via cavo o via satellite] [34].
7. [L'Autorità, in relazione all'effettivo e congruo sviluppo dell'utenza dei programmi radiotelevisivi via satellite e via cavo, indica il termine entro il quale i programmi irradiati dalle emittenti di cui al comma 6 devono essere trasmessi esclusivamente via satellite o via cavo] [35].
8. [All'entrata in vigore della presente legge l'Autorità dispone la cessazione dell'uso delle frequenze che a parere della stessa non sono indispensabili ai soggetti esercenti l'attività radiotelevisiva per l'illuminazione dell'area di servizio e del bacino. L'Autorità assegna, anche in via provvisoria, tali frequenze ai destinatari di concessioni o autorizzazioni radiotelevisive in ambito nazionale e locale che hanno un grado di copertura della popolazione inferiore al 90 per cento di quella residente nel territorio cui si riferisce la concessione o
l'autorizzazione. Sono escluse dall'assegnazione, che comunque è attuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Corte costituzionale con la sentenza 7 dicembre 1994, n. 420, le emittenti che trasmettono in forma codificata. Le disposizioni di cui al presente comma sono attuate fino all'entrata in funzione dell'Autorità dal Ministero delle comunicazioni] [36].
9. [Le disposizioni riguardanti i limiti alla raccolta di risorse economiche di cui alla presente legge si applicano dal 30 aprile 1998. Entro la stessa data la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo è tenuta a presentare all'Autorità un piano per una ristrutturazione che consenta, pur nell'ambito dell'unitarietà del servizio pubblico, di trasformare una delle sue reti televisive in una emittente che non può avvalersi di risorse pubblicitarie. Nel piano presentato all'Autorità si prevedono apposite soluzioni per le regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e per le province autonome di Trento e di Bolzano d'intesa, rispettivamente, con le regioni e con le province, a tutela delle minoranze linguistiche e in una logica di cooperazione transfrontaliera. All'emittente di cui al secondo periodo non si applicano i limiti previsti dall'articolo 2, commi 6 e 8. L'Autorità, valutato il piano di ristrutturazione, sentita la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, indica il termine entro cui deve essere istituita l'emittente di cui al presente comma, contestualmente all'indicazione del termine di cui al comma 7] [37].
10. La diffusione radiotelevisiva via satellite originata dal territorio nazionale, compresa quella in forma codificata, è soggetta ad autorizzazione rilasciata dall'Autorità ovvero, fino alla sua costituzione, dal Ministero delle comunicazioni, sulla base di un apposito regolamento.
11. [Nessun soggetto può essere destinatario di più di una concessione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale per la trasmissione di programmi in forma codificata. I soggetti legittimamente esercenti alla data di entrata in vigore della presente legge più reti televisive in ambito nazionale in forma codificata devono, ai fini di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, dal 31 dicembre 1997, trasferire via cavo o via satellite le trasmissioni irradiate da una delle loro reti. Ciascun operatore può proseguire l'esercizio di due reti fino al 30 aprile 1998. A partire dalla data indicata nel precedente periodo la rete eccedente può essere esercitata in via transitoria, alle stesse condizioni e nei termini previsti dai commi 6 e 7. L'Autorità adotta un apposito regolamento che disciplina le trasmissioni in codice su frequenze terrestri e tiene conto, nell'indicazione del termine di cui al comma 7, della particolare natura di tale tipo di trasmissioni [38]]. L'Autorità ovvero, fino al momento del funzionamento dell'Autorità stessa, il Ministero delle comunicazioni, in via provvisoria, prima dell'approvazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze, assegna le frequenze libere, anche a seguito del trasferimento su cavo o su satellite delle reti di cui al presente comma, ai concessionari o autorizzati in ambito nazionale e locale che si trovano nelle condizioni previste dal comma 8. Entro il termine di novanta giorni l'Autorità adotta, sulla base delle norme contenute nella presente legge e nel regolamento previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-
12. Restano salvi gli effetti prodottisi in virtù della previgente disciplina, in particolare per ciò che attiene ai procedimenti sanzionatori in corso, alle violazioni contestate e alle sanzioni applicate.
13. A partire dal 1° gennaio 1998 gli immobili, composti da più unità abitative di nuova costruzione o quelli soggetti a ristrutturazione generale, per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive satellitari si avvalgono di norma di antenne collettive e possono installare o utilizzare reti via cavo per distribuire nelle singole unità le trasmissioni ricevute mediante antenne collettive. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i comuni emanano un regolamento sull'installazione degli apparati di ricezione delle trasmissioni radiotelevisive satellitari nei centri storici al fine di garantire la salvaguardia degli aspetti paesaggistici.
14. [40].
15. All'articolo 1, comma 2, della
16. [Dopo l'articolo 43 della
"Art. 43 bis.
1. L'installazione e l'esercizio di impianti e ripetitori privati, destinati esclusivamente alla ricezione e trasmissione via etere simultanea ed integrale dei programmi delle concessionarie televisive in ambito nazionale e locale, sono assoggettati a preventiva autorizzazione del Ministero delle comunicazioni, il quale assegna le frequenze di funzionamento dei suddetti impianti. Il richiedente deve allegare alla domanda il progetto tecnico dell'impianto. L'autorizzazione è rilasciata esclusivamente ai comuni ,comunità montane o ad altri enti locali o consorzi di enti locali, ed ha estensione territoriale limitata alla circoscrizione dell'ente richiedente tenendo conto, tuttavia, della particolarità delle zone di montagna"] [41].
17. [Le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva operanti in ambito locale e le imprese di radiodiffusione sonora operanti in ambito nazionale possono effettuare collegamenti in diretta sia attraverso ponti mobili, sia attraverso collegamenti temporanei funzionanti su base non interferenziale con altri utilizzatori dello spettro radio, in occasione di avvenimenti di cronaca, politica, spettacolo, cultura, sport e attualità. Le stesse imprese, durante la diffusione dei programmi e sulle stesse frequenze assegnate, possono trasmettere dati e informazioni all'utenza. La concessione costituisce titolo per l'utilizzazione dei ponti mobili e dei collegamenti temporanei, nonchè per trasmettere dati e informazioni all'utenza] [42].
18. [Sono consentite le acquisizioni, da parte di società di capitali, di concessionarie svolgenti attività di radiodiffusione sonora e televisiva di cui all'articolo 1 del
19. [Fino al rilascio delle nuove concessioni per la radiodiffusione sonora sono consentiti il trasferimento e la cessione di impianti o rami di azienda tra concessionari radiofonici nazionali o tra questi e gli autorizzati di cui agli articoli 38 e seguenti della
20. [I canoni di concessione relativi all'emittenza radiotelevisiva privata in ambito locale sono dovuti dal momento del ricevimento del provvedimento di concessione da parte dell'interessato. Ove la concessione venga ricevuta nel corso dell'anno il canone è dovuto in proporzione ai mesi intercorrenti con la fine dell'anno stesso] [45].
21. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i trasferimenti di azioni o di quote di società concessionarie private sono consentiti a condizione che l'assetto proprietario che ne derivi sia conforme a quanto stabilito nel comma 2 del presente articolo.
22. [Le norme di cui all'articolo 4 della
23. [Il comma 45 dell'articolo 1 del
"45. In sede di prima applicazione i soggetti di cui ai commi 28, 30 e 31 sono tenuti ad ottemperare ai provvedimenti di cui ai suddetti commi entro il 31 ottobre 1997"] [47].
24. [Il canone di concessione per il servizio di radiodiffusione sonora digitale terrestre non è dovuto dagli interessati per un periodo di dieci anni] [48].
Art. 3 bis. (Principi generali sulle trasmissioni transfrontaliere). [49]
[1. Le emittenti televisive appartenenti a stati membri dell’Unione europea sottoposte alla giurisdizione italiana ai sensi dell’art. 2 della direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, come modificata dalla
2. Salvi i casi previsti dal comma 3, è assicurata la libertà di ricezione e non viene ostacolata la ritrasmissione di trasmissioni televisive provenienti da stati dell’Unione europea per ragioni attinenti ai settori coordinati dalla medesima direttiva 89/552/CEE, come modificata dalla
3. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può disporre la sospensione provvisoria di ricezione o ritrasmissione di trasmissioni televisive provenienti da stati dell’Unione europea nei seguenti casi di violazioni, già commesse per almeno due volte nel corso dei 12 mesi precedenti:
a) violazione manifesta, seria e grave del divieto di trasmissione di programmi che possano nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni, in particolare di programmi che contengano scene pornografiche o di violenza gratuita;
b) violazione manifesta, seria e grave del divieto di trasmissione di programmi che possano nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni, a meno che la scelta dell’ora di trasmissione o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minorenni che si trovano nell’area di diffusione assistano normalmente a tali programmi;
c) violazione manifesta, seria e grave del divieto di trasmissione di programmi che contengano incitamento all’odio basato su differenza di razza, sesso, religione o nazionalità.
4. I provvedimenti di cui al comma 3 vengono adottati e notificati alla Commissione delle Comunità europee da parte dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nel termine non inferiore a 15 giorni dalla notifica per iscritto all’emittente televisiva e alla stessa Commissione delle violazioni rilevate e dei provvedimenti che la stessa Autorità intende adottare.
5. Le emittenti sottoposte alla giurisdizione italiana non possono esercitare i diritti esclusivi di trasmissione televisiva da esse acquisiti dopo il 30 luglio 1997 su eventi che, nel rispetto del diritto comunitario vigente, siano stati dichiarati di particolare importanza per la società da uno stato membro dell’Unione europea, in modo da privare una parte importante del pubblico residente in tale stato della possibilità di seguire tali eventi su di un canale liberamente accessibile in diretta integrale o parziale o, a causa di ragioni di pubblico interesse, in differita integrale o parziale, secondo le modalità previste per ogni singolo evento dalla normativa di tale stato, quale risultante dalla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.]
Art. 4. Reti e servizi di telecomunicazioni. [50]
[ 1. L'installazione non in esclusiva delle reti di telecomunicazione via cavo o che utilizzano frequenze terrestri è subordinata, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, al rilascio di licenza da parte dell'Autorità. A decorrere dalla stessa data l'esercizio delle reti di telecomunicazione e la fornitura di servizi di telecomunicazioni sono subordinati al rilascio di licenze e autorizzazioni da parte dell'Autorità. L'installazione di stazioni terrestri per i servizi via satellite disciplinata ai sensi delle procedure previste nel
2. Le licenze e le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rilasciate sulla base delle disposizioni contenute nel regolamento di cui all'articolo 1, comma 2, del
3. L'installazione delle reti di telecomunicazione che transitano su beni pubblici è subordinata al rilascio di concessione per l'uso del suolo pubblico da parte dei comuni e comunque in modo non discriminatorio tra i diversi soggetti richiedenti. In tali concessioni i comuni possono prevedere obblighi di natura civica. A tal fine l'Autorità emana un regolamento che disciplina in linea generale le modalità ed i limiti con cui possono essere previsti gli stessi obblighi, la cui validità si estende anche alle concessioni precedentemente rilasciate, su richiesta dei comuni interessati. L'installazione delle reti dorsali, così come definite in un apposito regolamento emanato dall'Autorità, è soggetta esclusivamente al rilascio di licenza da parte della stessa Autorità. I provvedimenti di cui al presente comma, nonché le concessioni di radiodiffusione previste nel piano di assegnazione costituiscono dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle relative opere. Le aree acquisite entrano a far parte del patrimonio indisponibile del comune. Per l'acquisizione dei pareri, autorizzazioni e nulla osta previsti in materia ambientale, edilizia e sanitaria è indetta, ai sensi dell'articolo 14 della
4. Le società che installano o esercitano le reti di telecomunicazioni e gli operatori che su tali reti forniscono servizi di telecomunicazioni sono obbligati, nel termine previsto dal regolamento di cui all'articolo 1, comma 2, del
5. Gli impianti oggetto di concessione radiotelevisiva possono essere utilizzati anche per la distribuzione di servizi di telecomunicazioni. In tal caso, i destinatari di concessioni in ambito locale sono tenuti alla separazione contabile dell'attività radiotelevisiva da quella svolta nel settore delle telecomunicazioni, mentre i destinatari di concessioni per emittenti nazionali sono tenuti a costituire società separate per la gestione degli impianti. Le disposizioni di cui al presente comma hanno efficacia a decorrere dall'adeguamento degli impianti al piano nazionale di assegnazione delle frequenze, adeguamento che comunque deve avvenire entro centottanta giorni dall'approvazione del piano stesso.
6. Le società titolari di servizi di pubblica utilità che hanno realizzato, per le proprie esigenze, reti di telecomunicazione, sono tenute a costituire società separata per lo svolgimento di qualunque attività nel settore delle telecomunicazioni. La società concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni non può assumere partecipazioni dirette o indirette, attraverso società controllate o controllanti, ovvero collegate, nelle società titolari di servizi di pubblica utilità che hanno realizzato le predette reti, né acquisire diritti reali o di obbligazione sulle stesse reti.
7. L'Autorità conferma alle società concessionarie del servizio pubblico radiotelevisivo e di telecomunicazioni le vigenti concessioni con annesse convenzioni. L'installazione delle infrastrutture a larga banda da parte della società concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni è soggetta alla concessione di cui al comma 3. L'installazione, l'esercizio e la fornitura della rete nonché la fornitura dei servizi di telecomunicazioni da parte delle società di cui ai commi 5 e 6 sono subordinati al rilascio dei provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, nonché al rispetto dei princìpi di obiettività, trasparenza e non discriminazione.
8. Sulle reti di telecomunicazioni possono essere offerti tutti i servizi di telecomunicazioni. Fino al 1° gennaio 1998 la concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni conserva l'esclusività per l'offerta di telefonia vocale, fatta salva comunque la possibilità di sperimentazione da parte dei soggetti che ne abbiano fatto richiesta all'Autorità, ottenendone autorizzazione. Fino alla stessa data le società destinatarie di concessioni in esclusiva per telecomunicazioni non possono realizzare produzioni radiotelevisive. La concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni non può essere destinataria direttamente o indirettamente di concessioni radiotelevisive su frequenze terrestri in chiaro né fornire programmi o servizi né raccogliere pubblicità per i concessionari radiotelevisivi nazionali e locali su frequenze terrestri in chiaro.
9. L'offerta del servizio di telefonia vocale è soggetta dal 1° gennaio 1998 a regime di prezzo. La concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni, per un periodo non superiore a due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è soggetta per il servizio di telefonia vocale a regime tariffario. Le tariffe sono determinate ai sensi dell'articolo 2, comma 18, della
Art. 5. Interconnessione, accesso e servizio universale. [51]
[ 1. I soggetti destinatari di licenze o autorizzazione per la installazione delle reti ovvero per la fornitura di servizi di telecomunicazioni, nonché i soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio di reti regolano i rapporti di interconnessione e di accesso sulla base di negoziazione nel rispetto delle regole emanate dall'Autorità e dei seguenti princìpi:
a) promozione di un mercato competitivo delle reti e dei servizi;
b) garanzia dell'interconnessione tra le reti e i servizi sui mercati locali, nazionali e dell'Unione europea;
c) garanzia di comunicazione tra i terminali degli utenti, ove compatibili, di non discriminazione e di proporzionalità di obblighi e di diritti tra gli operatori ed i fornitori.
2. La remunerazione degli obblighi del servizio universale è disciplinata in base ai princìpi di cui al regolamento di attuazione di cui al
3. I soggetti autorizzati all'offerta di servizi di telecomunicazioni ai sensi dell'articolo 4 hanno diritto di accesso alle reti. L'accesso può essere limitato dall'Autorità per ragioni di:
a) sicurezza di funzionamento della rete;
b) mantenimento dell'integrità della rete;
c) interoperabilità dei servizi, qualora ricorrano comprovati motivi di interesse generale di natura non economica;
4. Se ricorrono ragioni di protezione dei dati anche personali, riservatezza delle informazioni trasmesse o registrate e tutela della sfera privata l'accesso può essere limitato dal Garante per la protezione dei dati personali, di intesa con l'Autorità.
5. Gli obblighi di fornitura del servizio universale, ivi inclusi quelli concernenti la cura di interessi pubblici nazionali, con specifico riguardo ai servizi di pubblica sicurezza, di soccorso pubblico, di difesa nazionale, di protezione civile, di giustizia, di istruzione e di Governo, e le procedure di scelta da parte dell'Autorità dei soggetti tenuti al loro adempimento sono fissati secondo i criteri stabiliti dall'Unione europea.
6. Le disposizioni di cui all'articolo 4 della presente legge e al presente articolo possono essere modificate su proposta del Ministro delle comunicazioni, secondo le procedure dell'articolo 17, comma 2, della
Art. 6. Copertura finanziaria.
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 52.090.000.000 in ragione d'anno, si provvede:
a) quanto ad annue lire 32.090.000.000 mediante utilizzo delle risorse finanziarie già destinate al funzionamento dell'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria;
b) quanto ad annue lire 20 miliardi con le modalità di cui all'articolo 2, comma 38, lettera b), e commi successivi, della
2. Secondo le stesse modalità può essere istituito, ove necessario e con criteri di parametrazione che tengano conto dei costi dell'attività, un corrispettivo per i servizi resi dall'Autorità in base a disposizioni di legge, ivi compresa la tenuta del registro degli operatori.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 7. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
[1] Comma già modificato dall'art. 1 del
[2] Numero inserito dall'art. 2 bis del
[3] Numero già modificato dall'art. 3 del
[4] Numero così modificato dall'art. 3 del
[5] Numero inserito dall'art. 11 della
[6] Lettera così modificata dall'art. 10 della
[7] Numero così sostituito dall'art. 71 del
[8] Numero così modificato dall'art. 3 del
[9] Numero così modificato dall'art. 25 della
[10] Numero aggiunto dall'art. 1, comma 515, della
[11] Numero aggiunto dall'art. 15 del
[12] Comma inserito dall'art. 34 della
[13] Comma abrogato dall'art. 218 del
[14] Comma abrogato dall'art. 54 del
[15] Comma così sostituito dall'art. 3 dell'Allegato 4 al
[16] Comma abrogato dall'art. 4 della
[17] Comma già modificato dall'art. 195 bis del
[18] Comma aggiunto dall'art. 15 del
[19] Articolo abrogato dall'art. 54 del
[20] Comma abrogato dall'art. 28 della
[21] I primi tre periodi del presente comma sono stati abrogati dall'art. 28 della
[22] Comma così modificato dall'art. 15 della
[23] Comma abrogato dall'art. 28 della
[24] Comma abrogato dall'art. 28 della
[25] Comma abrogato dall'art. 28 della
[26] Comma abrogato dall'art. 28 della
[27] Comma abrogato dall'art. 28 della
[28] Comma abrogato dall'art. 28 della
[29] Comma così modificato dall'art. 14 della
[30] Comma abrogato dall'art. 28 della
[31] Comma abrogato dall'art. 54 del
[32] Le date previste come termini nel presente comma sono state posticipate di nove mesi dall'art. 1 della
[33] Numero così modificato dall'art. 1 del
[34] Comma abrogato dall'art. 28 della
[35] Comma abrogato dall'art. 28 della
[36] Comma abrogato dall'art. 54 del
[37] Comma abrogato dall'art. 28 della
[38] I primi cinque periodi del presente comma sono stati abrogati dall'art. 54 del
[39] Comma così modificato dall'art. 2 bis del
[40] Comma abrogato dall'art. 1 del
[41] Comma abrogato dall'art. 54 del
[42] Comma sostituito dall'art. 1 della
[43] Comma abrogato dall'art. 54 del
[44] Comma modificato dall'art. 2 del
[45] Comma abrogato dall'art. 54 del
[46] Comma abrogato dall'art. 54 del
[47] Comma abrogato dall'art. 54 del
[48] Comma abrogato dall'art. 3 del
[49] Articolo inserito dall'art. 51 della
[50] Articolo abrogato dall'art. 218 del
[51] Articolo abrogato dall'art. 218 del