Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 27. Contabilità pubblica |
Capitolo: | 27.7 leggi di spesa |
Data: | 05/12/2005 |
Numero: | 250 |
Sommario |
Art. 1. Incentivazione della ricerca nelle università |
Art. 1 bis. (Norme in materia di scuole non statali). |
Art. 1 ter. (Inquadramento nei ruoli degli insegnanti di religione cattolica). |
Art. 1 quater. (Personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale). |
Art. 1 quinquies. (Riordino dell'Istituto italiano di studi germanici). |
Art. 1 sexies. (Trasformazione in fondazioni dei Conservatori della Toscana). |
Art. 1 septies. (Equipollenza di titoli di studio). |
Art. 1 octies. (Servizio sociale professionale). |
Art. 1 novies. (Finanziamento del Museo della Shoah). |
Art. 1 decies. (Consiglio di amministrazione della fondazione «Accademia nazionale di Santa Cecilia»). |
Art. 1 undecies. (Accesso alla professione di enologo). |
Art. 2. Rinegoziazione di mutui |
Art. 3. Assistenza dei soggetti affetti da sindrome da talidomide |
Art. 4. Indennizzo per i soggetti emofilici danneggiati da somministrazione di emoderivati |
Art. 4 ter. (Centro San Raffaele del Monte Tabor). |
Art. 4 quater. (Disposizioni urgenti in materia di accesso alle professioni sanitarie). |
Art. 5. Deputazioni e società di storia patria |
Art. 5 bis. (Modifiche agli articoli 4 e 8 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28). |
Art. 5 ter. (Istituto internazionale di studi «G. Garibaldi»). |
Art. 5 quater. (Modifiche alla legge 23 dicembre 2005, n. 266). |
Art. 5 quinquies. (Potenziamento dell'organico del Comando carabinieri per la tutela della salute). |
Art. 6. Entrata in vigore |
§ 27.7.239 - D.L. 5 dicembre 2005, n. 250. [1]
Misure urgenti in materia di scuola, università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonché in tema di rinegoziazione di mutui, di professioni e di sanità [2].
(G.U. 6 dicembre 2005, n. 284)
Art. 1. Incentivazione della ricerca nelle università
1. Al fine di consentire alle università di fare fronte ai programmi di ricerca nei settori strategici per il Paese, il Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti, di cui all'articolo 1, comma 1, del
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 1 bis. (Norme in materia di scuole non statali). [4]
1. Le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al
2. La frequenza delle scuole paritarie costituisce assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, di cui al
3. Le scuole paritarie non possono svolgere esami di idoneità per alunni che abbiano frequentato scuole non paritarie che dipendano dallo stesso gestore o da altro con cui il gestore abbia comunque comunanza d'interessi. Il gestore o il legale rappresentante ed il coordinatore delle attività educative e didattiche della scuola paritaria devono dichiarare l'inesistenza di tale situazione per ciascun candidato ai predetti esami. La dichiarazione è inserita nel fascicolo personale del candidato stesso. La mancanza o falsità delle predette dichiarazioni comporta la nullità degli esami sostenuti e dei titoli rilasciati, fatte salve le conseguenti responsabilità civili e penali.
4. Sono scuole non paritarie quelle che svolgono un'attività organizzata di insegnamento e che presentano le seguenti condizioni di funzionamento:
a) un progetto educativo e relativa offerta formativa, conformi ai princìpi della Costituzione e all'ordinamento scolastico italiano, finalizzati agli obiettivi generali e specifici di apprendimento correlati al conseguimento di titoli di studio;
b) la disponibilità di locali, arredi e attrezzature conformi alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza dei locali scolastici, e adeguati alla funzione, in relazione al numero degli studenti;
c) l'impiego di personale docente e di un coordinatore delle attività educative e didattiche forniti di titoli professionali coerenti con gli insegnamenti impartiti e con l'offerta formativa della scuola, nonché di idoneo personale tecnico e amministrativo;
d) alunni frequentanti, in età non inferiore a quella prevista dai vigenti ordinamenti scolastici, in relazione al titolo di studio da conseguire, per gli alunni delle scuole statali o paritarie.
5. Le scuole non paritarie che presentino le condizioni di cui al comma 4 sono incluse in un apposito elenco affisso all'albo dell'ufficio scolastico regionale. Lo stesso ufficio vigila sulla sussistenza e sulla permanenza delle predette condizioni, il cui venir meno comporta la cancellazione dall'elenco. Le modalità procedimentali per l'inclusione nell'elenco e per il suo mantenimento sono definite con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
6. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non possono essere rilasciati nuove autorizzazioni, riconoscimenti legali o pareggiamenti, secondo le disposizioni di cui alla parte II, titolo VIII, del testo unico di cui al
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono abrogate le disposizioni contenute nella parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al
8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Art. 1 ter. (Inquadramento nei ruoli degli insegnanti di religione cattolica). [5]
1. Ai fini applicativi dell'articolo 1, comma 2, della
Art. 1 quater. (Personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale). [6]
1. Per l'anno accademico 2006-2007, le Accademie di belle arti, le Accademie nazionali di arte drammatica e di danza, i Conservatori di musica e gli Istituti superiori per le industrie artistiche, al fine di assicurare con carattere di continuità la funzionalità amministrativa, sono autorizzati ad assumere a tempo indeterminato, per il profilo professionale di coadiutore, un contingente non superiore a 716 unità. Le medesime istituzioni sono altresì autorizzate a bandire procedure concorsuali per il reclutamento, a decorrere dallo stesso anno accademico 2006-2007, del personale tecnico ed amministrativo, appartenente agli altri profili professionali, per un contingente complessivo non superiore a 200 unità. Le predette assunzioni sono effettuate esclusivamente per la copertura dei posti vacanti in organico contestualmente alla cessazione dall'incarico di un corrispondente numero di unità di personale assunte in servizio con contratto a tempo determinato e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della
Art. 1 quinquies. (Riordino dell'Istituto italiano di studi germanici). [8]
1. Il commissario straordinario dell'Istituto italiano di studi germanici (IISG) in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto provvede a riordinare lo stesso Istituto configurandolo quale ente pubblico di ricerca nazionale, a carattere non strumentale. A tal fine il commissario redige il regolamento di organizzazione e funzionamento, il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità e il regolamento del personale dell'IISG sulla base dei princìpi organizzativi con cui sono stati riordinati gli enti pubblici di ricerca ai sensi della
a) l'articolo 15 in materia di disposizioni specifiche limitatamente agli organi dell'IISG;
b) l'articolo 16 in materia di piani di attività;
c) l'articolo 18 in materia di strumenti;
d) l'articolo 19, comma 3, lettera f), in materia di forniture;
e) l'articolo 20 in materia di rapporto di lavoro e assunzioni del personale;
f) l'articolo 21 in materia di mobilità del personale;
g) l'articolo 22 in materia di bilanci e controlli.
2. I regolamenti di cui al comma 1 sono sottoposti al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'esercizio del controllo ai sensi dell'articolo 8 della
3. Il commissario straordinario di cui al comma 1 resta in carica fino alla data di insediamento del presidente e del consiglio direttivo e assicura fino a tale data la funzionalità dell'Istituto. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1 resta in vigore l'ordinamento vigente dell'IISG. In sede di prima applicazione il mandato del commissario straordinario non rileva ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del
4. L'IISG mantiene il proprio patrimonio, i beni mobili e le attrezzature in dotazione e mantiene altresì la disponibilità in uso gratuito da parte del demanio dell'immobile sito in Roma denominato «Villa Sciarra Wurts».
5. L'adeguamento dell'IISG alla struttura organizzativa delineata con i regolamenti di cui al comma 1 avviene compatibilmente con le risorse finanziarie assegnate annualmente all'Istituto, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
Art. 1 sexies. (Trasformazione in fondazioni dei Conservatori della Toscana). [9]
1. Gli istituti pubblici di educazione femminile di cui alla tabella n. 2 allegata al regio decreto 1° ottobre 1931, n. 1312, ivi indicati come «Conservatori della Toscana», sono trasformati in fondazioni di diritto privato, con finalità di istruzione, educazione e cultura, ed acquistano personalità giuridica di diritto privato con l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, previsto dal regolamento di cui al
2. I consigli di amministrazione degli istituti di cui al comma 1 in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto provvedono, entro tre mesi dalla predetta data, ad adeguare i rispettivi statuti alle disposizioni del presente articolo e a quelle dettate dal codice civile in materia di fondazioni private, nel rispetto dei princìpi contenuti nelle tavole di fondazione. Lo statuto di ciascuna fondazione ne disciplina, in particolare: l'organizzazione; la partecipazione delle persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private; le modalità di costituzione degli organi della fondazione, le loro funzioni e la loro durata. Lo statuto prevede altresì che vi sia distinzione tra le funzioni di indirizzo, amministrazione e controllo e che al consiglio di amministrazione possano partecipare rappresentanti di enti pubblici e privati, persone fisiche e giuridiche che intendano contribuire alla fondazione. Il patrimonio della fondazione è costituito dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'istituto trasformato, e assicura il mantenimento della fondazione, senza oneri per la finanza pubblica. In caso di accertata inesistenza di patrimonio ovvero di una consistenza patrimoniale non adeguata alla realizzazione degli scopi della fondazione, i competenti organi dell'istituto attivano le procedure per la liquidazione dell'istituto stesso.
3. Al fine di promuovere, sostenere, programmare e coordinare iniziative di istruzione, formazione e cultura, è istituita tra le fondazioni risultanti dalle trasformazioni di cui al comma 1, che ne assicurano il mantenimento senza oneri per la finanza pubblica, una Fondazione avente lo scopo di assumere direttamente l'amministrazione ed il coordinamento delle attività delle medesime fondazioni che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non siano più attive e che quindi non siano più in grado di svolgere autonomamente attività di istruzione, educazione o cultura. Il consiglio di amministrazione della Fondazione, composto di tre membri nominati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, provvede ad elaborare lo statuto in conformità alla normativa dettata dal presente articolo e dal codice civile per le fondazioni private, entro novanta giorni dall'acquisizione della personalità giuridica secondo quanto previsto dal comma 1. Lo statuto è redatto secondo quanto previsto dal comma 2, secondo e terzo periodo, e approvato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 1 septies. (Equipollenza di titoli di studio). [10]
[1. Il diploma di laurea in scienze motorie è equipollente al diploma di laurea in fisioterapia, se il diplomato abbia conseguito attestato di frequenza ad idoneo corso su paziente, da istituirsi con decreto ministeriale, presso le università.]
Art. 1 octies. (Servizio sociale professionale). [11]
1. All'articolo 7, comma 1, della
Art. 1 novies. (Finanziamento del Museo della Shoah). [12]
1. Per le finalità di cui all'articolo 1 della
2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 1 decies. (Consiglio di amministrazione della fondazione «Accademia nazionale di Santa Cecilia»). [13]
1. All'articolo 12, comma 3, del
Art. 1 undecies. (Accesso alla professione di enologo). [14]
1. Il comma 1 dell'articolo 1 della
«1. Il titolo di enologo spetta a coloro che abbiano conseguito un diploma universitario di 1° livello, previsto dalla
Art. 2. Rinegoziazione di mutui
1. All'articolo 1, comma 71, della
Art. 3. Assistenza dei soggetti affetti da sindrome da talidomide
1. Al fine di assicurare la indispensabile assistenza ai soggetti affetti da sindrome da talidomide, determinata dalla somministrazione dell'omonimo farmaco, nelle forme dell'amelia, emimelia, focomelia e macromelia, tale sindrome è inserita tra le patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le correlate prestazioni sanitarie, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a), del
2. In attuazione di quanto previsto dal comma 1, il Ministro della salute provvede, con proprio decreto, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad inserire la sindrome da talidomide tra le malattie croniche e invalidanti che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa, individuate dal regolamento di cui al
3. Al primo periodo del comma 2 dell'articolo 97 della
Art. 4. Indennizzo per i soggetti emofilici danneggiati da somministrazione di emoderivati
1. Ai soggetti emofilici che ai sensi del
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione di quanto previsto dal comma 1, valutati in euro 55 milioni per l'esercizio 2005, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata per il medesimo esercizio dall'articolo 3, comma 1, del
Art 4 bis. (Personale a tempo determinato dell'Istituto superiore di sanità e dell'Istituto «Lazzaro Spallanzani»). [15]
1. L'Istituto superiore di sanità e l'Istituto nazionale malattie infettive «Lazzaro Spallanzani» possono continuare ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2006, del personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto con contratto a tempo determinato. I relativi oneri continuano ad essere posti a carico dei rispettivi bilanci degli enti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 187 e 188, della
Art. 4 ter. (Centro San Raffaele del Monte Tabor). [16]
1. Al comma 10 dell'articolo 11-quaterdecies del
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 14 milioni di euro per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Art. 4 quater. (Disposizioni urgenti in materia di accesso alle professioni sanitarie). [17]
1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del
Art. 5. Deputazioni e società di storia patria
1. Nella tabella A allegata al
Art. 5 bis. (Modifiche agli articoli 4 e 8 del
1. Al
a) all'articolo 4, comma 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) l'individuazione degli obiettivi per la promozione delle attività cinematografiche di cui all'articolo 19, comma 3»;
b) all'articolo 8, comma 3, primo periodo, le parole: «scelti dal Ministro» sono sostituite dalle seguenti: «scelti per due terzi dal Ministro e per un terzo dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».
Art. 5 ter. (Istituto internazionale di studi «G. Garibaldi»). [20]
1. L'Istituto internazionale di studi «G. Garibaldi», fondato a Roma l'8 giugno 1871 dal generale Giuseppe Garibaldi, è incluso tra gli enti ammessi ai benefìci di cui alla
2. All'Istituto di cui al comma 1, incluso nella rete degli istituti storici ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 2002, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 4 della
Art. 5 quater. (Modifiche alla
1. Alla rubrica «Ministero dell'economia e delle finanze» della Tabella E della
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 59,5 milioni di euro per l'anno 2006 e a 21 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 5 quinquies. (Potenziamento dell'organico del Comando carabinieri per la tutela della salute). [22]
1. Allo scopo di garantire la tempestiva immissione in ruolo degli ufficiali di cui alla tabella prevista dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla
Art. 6. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Misure urgenti in materia di università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonchè in tema di rinegoziazione di mutui.
Art. 1. Incentivazione della ricerca nelle università
1. Al fine di consentire alle università di fare fronte ai programmi di ricerca nei settori strategici per il Paese, il Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti, di cui all'articolo 1, comma 1, del
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 2. Rinegoziazione di mutui
1. All'articolo 1, comma 71, della
Art. 3. Assistenza dei soggetti affetti da sindrome da talidomide
1. Al fine di assicurare la indispensabile assistenza ai soggetti affetti da sindrome da talidomide, determinata dalla somministrazione dell'omonimo farmaco, nelle forme dell'amelia, emimelia, focomelia e macromelia, tale sindrome è inserita tra le patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le correlate prestazioni sanitarie, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a), del
2. In attuazione di quanto previsto dal comma 1, il Ministro della salute provvede, con proprio decreto, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad inserire la sindrome da talidomide tra le malattie croniche e invalidanti che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa, individuate dal regolamento di cui al
3. Al primo periodo del comma 2 dell'articolo 97 della
Art. 4. Indennizzo per i soggetti emofilici danneggiati da somministrazione di emoderivati
1. Ai soggetti emofilici che ai sensi del
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione di quanto previsto dal comma 1, valutati in euro 55 milioni per l'esercizio 2005, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata per il medesimo esercizio dall'articolo 3, comma 1, del
Art. 5. Deputazioni e società di storia patria
1. Nella tabella A allegata al
Art. 6. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Titolo così sostituito dalla L. di conversione.
[3] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[4] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[5] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[6] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[7] Il quarto periodo è stato abrogato dall'art. 8 del
[8] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[9] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[10] Articolo inserito dalla L. di conversione e abrogato dall'art. 1 della
[11] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[12] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[13] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[14] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[15] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[16] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[17] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[18] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[19] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[20] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[21] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[22] Articolo inserito dalla L. di conversione.