Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 27. Contabilità pubblica |
Capitolo: | 27.8 leggi finanziarie |
Data: | 30/12/1991 |
Numero: | 412 |
Sommario |
Art. 1. (Mediocredito centrale). |
Art. 2. (Danni di guerra). |
Art. 3. (Fondi per la cooperazione allo sviluppo). |
Art. 4. (Assistenza sanitaria). |
Art. 5. (Assunzioni nel pubblico impiego). |
Art. 6. (Impiego di nuove tecnologie nella Pubblica amministrazione). |
Art. 7. (Valutazione di servizi). |
Art. 8. (Perequazione dei trattamenti economici). |
Art. 9. (Disposizioni in materia di lavoro straordinario). |
Art. 10. (Nucleo di valutazione della spesa relativa al pubblico impiego). |
Art. 11. (Contribuzione INAIL). |
Art. 12. (Requisiti reddituali delle prestazioni ai minorati civili). |
Art. 13. (Norme di interpretazione autentica). |
Art. 14. (Recupero base contributiva). |
Art. 15. (Stabilimenti termali dell'INPS). |
Art. 16. (Disposizioni varie in materia previdenziale). |
Art. 17. (Norme in materia di amministrazione postale). |
Art. 18. (Attività della Cassa depositi e prestiti). |
Art. 19. (Contenimento delle spese degli enti locali). |
Art. 20. (Norme in materia di opere pubbliche). |
Art. 21. (Autoveicoli dell'Amministrazione dello Stato). |
Art. 22. (Albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica). |
Art. 23. (Partecipazione a convegni). |
Art. 24. (Anagrafe delle prestazioni). |
Art. 25. (Piano di ristrutturazione dell'ente Ferrovie dello Stato). |
Art. 26. (Remunerazione dei Fondi di dotazione). |
Art. 27. (Imposte sulle giuocate dei concorsi pronostici). |
Art. 28. (Gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica). |
Art. 29. (Modifica all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250). |
Art. 30. (Modifica all'articolo 5 della legge 2 gennaio 1991, n. 1). |
Art. 31. (Modifica all'articolo 18 della legge 2 gennaio 1991, n. 1). |
Art. 32. (Entrata in vigore). |
§ 27.8.19 - Legge 30 dicembre 1991, n. 412.
Disposizioni in materia di finanza pubblica.
(G.U. 31 dicembre 1991, n. 305).
Capo I
Disposizioni nei settori dell'economia
Art. 1. (Mediocredito centrale).
1. L'articolo 37, comma terzo, del
"A partire dall'anno 1971 è attribuito allo Stato il dividendo sui suoi apporti al fondo di dotazione del Mediocredito centrale. A decorrere dal bilancio che si chiude al 31 dicembre 1991 gli otto decimi del relativo ammontare sono destinati al fondo di dotazione stesso; i residui due decimi del dividendo sono utilizzati per incrementare la riserva straordinaria dell'Istituto, nonché per iniziative per studi e ricerche attinenti alle finalità istituzionali del Mediocredito centrale".
Art. 2. (Danni di guerra).
1. A decorrere dall'anno finanziario 1992 cessa la concessione di indennizzi e di contributi per danni di guerra di cui alla
2. I relativi stanziamenti autorizzati annualmente dall'articolo 56 della
Art. 3. (Fondi per la cooperazione allo sviluppo). [1]
[1. Gli stanziamenti iscritti al capitolo 4620 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per il 1992 (Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo), nonché ai capitoli 4532 per la parte relativa alla cooperazione allo sviluppo, 8173 e 9005 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, sono immediatamente utilizzabili fino al limite del 50 per cento degli stanziamenti.
2. Il restante 50 per cento degli stanziamenti di cui al comma 1 sarà utilizzato dopo l'approvazione da parte del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS) degli indirizzi programmatici della cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 3, comma 6, lettera a), della
3. Per l'attuazione delle iniziative di cooperazione, ad esclusione di quelle finanziate ai sensi degli articoli 11e 29 della
4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 8, comma 4, del
5. Il Ministero degli affari esteri provvede annualmente a rendere pubblico l'elenco di tutte le ditte che prestano servizi o effettuano forniture per la cooperazione allo sviluppo, con l'indicazione di ciascun servizio o lavoro prestato e dei relativi importi.
6. La composizione del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo, istituito ai sensi dell'articolo 3 della
Capo II
Disposizioni in materia sanitaria
Art. 4. (Assistenza sanitaria).
1. Il Governo determina, con effetto dal 1° gennaio 1992, i livelli di assistenza sanitaria da assicurare in condizioni di uniformità sul territorio nazionale nonché gli standard organizzativi e di attività da utilizzare per il calcolo del parametro capitario di finanziamento di ciascun livello assistenziale per l'anno 1992. Il provvedimento è adottato, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera d), della
a) i livelli di assistenza sanitaria sono definiti nel rispetto delle disposizioni di legge, delle direttive comunitarie e, limitatamente alle modalità di erogazione, degli accordi di lavoro per il personale dipendente;
b) gli standard organizzativi e di attività sono determinati a fini di calcolo del parametro capitario di finanziamento e non costituiscono vincolo organizzativo per le regioni e le unità sanitarie locali;
c) il parametro capitario per ciascun livello di assistenza è finanziato in rapporto alla popolazione residente. La mobilità sanitaria interregionale è compensata in sede nazionale;
d) per favorire la manovra di rientro è istituito, nell'ambito delle disponibilità del Fondo sanitario nazionale, un fondo di riequilibrio da utilizzarsi per sostenere le regioni con dotazione di servizi eccedenti gli standard di riferimento;
e) in ogni caso è garantita la somministrazione gratuita di farmaci salvavita ed il regime di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria prevista dalle leggi vigenti. La verifica dell'andamento della spesa ed il rispetto dell'uniformità delle prestazioni è effettuata in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. I risultati della verifica sono trasmessi al Parlamento al 31 luglio ed al 31 dicembre, anche ai fini dell'adozione di eventuali misure correttive.
2. Le regioni, con apposito provvedimento programmatorio di carattere generale anche a stralcio del piano sanitario regionale, possono dichiarare la decadenza delle convenzioni in atto per la specialistica esterna e con le case di cura e rideterminare il fabbisogno di attività convenzionate necessarie per assicurare i livelli obbligatori uniformi di assistenza, nel rispetto delle indicazioni di cui agli articoli 9 e 10 della
3. Le regioni sono tenute ad attuare, a modifica di quanto previsto dalla
4. A decorrere dal 1° gennaio 1992, la quota di partecipazione alla spesa farmaceutica del 40 per cento è elevata al 50 per cento con arrotondamento alle cinquecento lire superiori; la quota fissa sulle singole prescrizioni farmaceutiche è determinata in lire 3.000 e in lire 1.500 per le confezioni a base di antibiotici e per i prodotti in fleboclisi e in confezione monodose. Tale quota è dovuta da tutti i cittadini, esclusi i pensionati esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria per motivi di reddito e gli invalidi di guerra titolari di pensione diretta vitalizia, nonché, ai sensi dell'articolo 5 della
5. In caso di spesa sanitaria superiore a quella parametrica correlata ai livelli obbligatori uniformi di cui al comma 1 non compensata da minori spese in altri settori, le regioni decidono il ricorso alla propria e autonoma capacità impositiva ovvero adottano, in condizioni di uniformità all'interno della regione, le altre misure previste dall'articolo 29 della
6. In deroga alla normativa vigente, e nel rispetto dei livelli uniformi di assistenza e dei rispettivi finanziamenti, sono consentite sperimentazioni gestionali, ivi comprese quelle riguardanti modalità di pagamento e di remunerazione dei servizi, quelle riguardanti servizi e prestazioni forniti da soggetti singoli, istituzioni ed associazioni volontarie di mutua assistenza aventi personalità giuridica, consorzi e società di servizi.
7. Con il Servizio sanitario nazionale può intercorrere un unico rapporto di lavoro. Tale rapporto è incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, e con altri rapporti anche di natura convenzionale con il Servizio sanitario nazionale. Il rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale è altresì incompatibile con l'esercizio di altre attività o con la titolarità o con la compartecipazione delle quote di imprese che possono configurare conflitto di interessi con lo stesso. L'accertamento delle incompatibilità compete, anche su iniziativa di chiunque vi abbia interesse, all'amministratore straordinario della unità sanitaria locale al quale compete altresì l'adozione dei conseguenti provvedimenti. Le situazioni di incompatibilità devono cessare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. A decorrere dal 1° gennaio 1993, al personale medico con rapporto di lavoro a tempo definito, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è garantito il passaggio, a domanda, anche in soprannumero, al rapporto di lavoro a tempo pieno. In corrispondenza dei predetti passaggi si procede alla riduzione delle dotazioni organiche, sulla base del diverso rapporto orario, con progressivo riassorbimento delle posizioni soprannumerarie. L'esercizio dell'attività libero-professionale dei medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale è compatibile col rapporto unico d'impiego, purché espletato fuori dall'orario di lavoro all'interno delle strutture sanitarie o all'esterno delle stesse, con esclusione di strutture private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale. Le disposizioni del presente comma si applicano anche al personale di cui all'articolo 102 del
8. E' abolito il controllo dei comitati regionali di controllo sugli atti delle unità sanitarie locali e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché degli enti di cui all'articolo 41, secondo comma, della
9. La delegazione di parte pubblica per il rinnovo degli accordi riguardanti il comparto del personale del Servizio sanitario nazionale ed il personale sanitario a rapporto convenzionale è costituita da rappresentanti regionali nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Partecipano i rappresentanti dei Ministeri del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e, limitatamente al rinnovo dei contratti, del Dipartimento della funzione pubblica, designati dai rispettivi Ministri. La delegazione ha sede presso la segreteria della Conferenza permanente, con un apposito ufficio al quale è preposto un dirigente generale del Ministero della sanità a tal fine collocato fuori ruolo. Ai fini di quanto previsto dai commi ottavo e nono dell'articolo 6 della
9-bis. La struttura di cui al comma 9, fermo restando il limite di autorizzazione di spesa ivi indicato, rappresenta la delegazione di parte pubblica anche per il rinnovo dell'accordo collettivo nazionale per le farmacie pubbliche e private. Con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sul quale è sentita la Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani, è disciplinato il procedimento di contrattazione collettiva relativo al predetto accordo [5].
9-ter. Nel rinnovo degli accordi nazionali di cui ai commi 9 e 9-bis, per gli aspetti riguardanti la collaborazione interprofessionale, in riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 11 della
10. Le tariffe relative alle prestazioni di cui all'articolo 7 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono rideterminate, a decorrere dal 1° gennaio 1992, con riferimento alle tariffe vigenti nell'anno 1981 incrementate della variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati intervenuta tra il 1981 e il 1991; la rideterminazione deve comunque comportare un incremento delle tariffe non inferiore al 70 per cento di quelle vigenti al 31 dicembre 1991. A partire dall'esercizio finanziario 1992, le somme di cui all'articolo 69, primo comma, lettere b), c) ed e), della
11. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, le misure del 20 per cento, del 10 per cento e del 5 per cento, di cui all'articolo 19, comma 1, del
12. Quanto disposto dall'articolo 2, comma 6, della
13. Le regioni a statuto ordinario per le esigenze di manutenzione straordinaria e per gli acquisti delle attrezzature sanitarie in sostituzione di quelle obsolete sono autorizzate per l'anno 1992 ad assumere mutui decennali, ad un tasso di interesse non superiore a quello massimo stabilito in applicazione dell'articolo 13, comma 1, del
14. Per le finalità previste dal
15. Gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari a diretta gestione, gli ospedali classificati, gli istituti zooprofilattici sperimentali e l'Istituto superiore di sanità possono essere ammessi direttamente a beneficiare degli interventi di cui all'articolo 20 della
16. Nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano è costituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, una commissione tecnica per la verifica, entro il 31 luglio 1992, degli andamenti di spesa nelle distinte regioni in attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. L'attuazione delle disposizioni è condizione preliminare per essere ammessi alla verifica. La predetta Conferenza esamina in seduta plenaria le risultanze della verifica.
17. Per l'anno 1992, in attesa della approvazione del piano sanitario nazionale, la quota del Fondo sanitario nazionale destinata alla prevenzione è fissata in una misura non inferiore al 6 per cento.
18. Dal 1° gennaio 1992 i cittadini che non abbiano ritirato i risultati di visite o esami diagnostici e di laboratorio sono tenuti al pagamento per intero della prestazione usufruita. E' compito dell'amministratore straordinario della unità sanitaria locale stabilire le modalità più idonee al recupero delle somme dovute.
Capo III
Disposizioni in materia di personale
Art. 5. (Assunzioni nel pubblico impiego).
1. Per l'anno 1992, i trasferimenti e le assunzioni di personale nelle amministrazioni pubbliche avvengono secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, della
2. I riferimenti temporali già prorogati dall'articolo 1, comma 2, della
3. Per l'anno 1992, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4, della
4. Ove, nel corso dell'anno 1992, le assunzioni disposte ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della
5. Per il complesso delle amministrazioni statali soggette al blocco delle assunzioni e dei trasferimenti di cui al comma 1, con esclusione di quelle autorizzate ad assumere sulla base di specifiche disposizioni legislative che prevedano deroghe, il numero dei nuovi assunti nel 1992 in base alla disciplina dei commi 1 e 4 non può in ogni caso superare il 30 per cento delle unità cessate dal servizio tra il 30 aprile 1991 e il 30 aprile 1992.
6. Per adeguarsi alla generale politica del razionale impiego del personale delle amministrazioni statali, il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, presenta, entro il 30 aprile 1992, un piano pluriennale, da allegare al Documento di programmazione economico-finanziaria di cui all'articolo 3 della
7. Per le assunzioni da effettuarsi ai sensi dell'articolo 16 della
8. La disposizione di cui al comma 7 si applica anche ai lavoratori che fruiscono dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7 della
Art. 6. (Impiego di nuove tecnologie nella Pubblica amministrazione).
1. Tutte le piante organiche di Ministeri, enti pubblici, enti economici definite prima dell'avvio del processo di informatizzazione e, in ogni caso, tutte le piante organiche definite prima del 31 dicembre 1989 debbono essere riviste in diminuzione sulla base dei carichi funzionali entro il 30 giugno 1992 e sottoposte all'approvazione formale della Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Salvo che per gli atti aventi valore normativo, le comunicazioni tra amministrazioni pubbliche, enti pubblici, regioni ed enti locali che avvengano via telefax sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza. Qualora dalle comunicazioni possano nascere diritti, doveri, legittime aspettative di terzi, prima dell'atto finale del procedimento dovrà essere acquisito agli atti l'originale della comunicazione.
Art. 7. (Valutazione di servizi). [8]
[1. Il servizio militare valutabile ai sensi dell'articolo 20 della
2. Rimane fermo il computo ai fini del trattamento di quiescenza dei periodi previsti dall'articolo 1, comma 1, della
3. Gli eventuali maggiori trattamenti comunque in godimento, conseguenti ad interpretazioni difformi da quelle recate dal comma 1, cessano di essere corrisposti; le somme già erogate sono riassorbite con i futuri miglioramenti dovuti sul trattamento di attività o di quiescenza.]
Art. 8. (Perequazione dei trattamenti economici).
1. In osservanza dei principi di omogeneizzazione sanciti dall'articolo 4 della
2. La disposizione di cui al comma 1 va attuata nell'ambito delle risorse finanziarie destinate ai rinnovi contrattuali per il periodo 1991-1993 dalla legge finanziaria per il 1992 e attraverso una diversa distribuzione e utilizzazione delle disponibilità finanziarie dei fondi per il miglioramento dell'efficienza dei servizi previsti dai vigenti accordi di comparto.
3. In attesa della revisione del sistema di adeguamento automatico della retribuzione stabilito per il personale di magistratura dagli articoli 11 e 12 della
Art. 9. (Disposizioni in materia di lavoro straordinario).
1. A decorrere dal 1° luglio 1992 le amministrazioni pubbliche anche ad ordinamento autonomo, gli enti locali e le unità sanitarie locali presso i quali non sono regolarmente operanti strumenti o procedure idonei all'accertamento dell'effettiva durata della prestazione di lavoro, non possono ricorrere a lavoro straordinario. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano, entro lo stesso termine, le norme regionali e provinciali al principio stabilito dal presente articolo.
Art. 10. (Nucleo di valutazione della spesa relativa al pubblico impiego).
1. Per la valutazione della dinamica della spesa conseguente ai trattamenti giuridici ed economici dei pubblici dipendenti è istituito un Nucleo di valutazione.
2. [9]
3. Il Nucleo di valutazione è composto da sette componenti nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta formulata congiuntamente dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica entro una rosa di almeno il doppio del numero dei componenti formulata dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), tra esperti in materia economica, giuridica e di contabilità di Stato.
4. I componenti del Nucleo di valutazione durano in carica sei anni.
5. Per lo svolgimento delle proprie attività il Nucleo di valutazione si avvale delle strutture e del personale del CNEL che può instaurare rapporti convenzionali con soggetti estranei alla Pubblica amministrazione.
6. Il Nucleo di valutazione per lo svolgimento dei propri compiti ha accesso alle informazioni, ai dati e alle elaborazioni di tutte le pubbliche amministrazioni, ivi compresa la Ragioneria generale dello Stato.
Capo IV
Disposizioni in materia di previdenza ed assistenza
Art. 11. (Contribuzione INAIL).
1. Dal 1° gennaio 1993, le rendite corrisposte dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per i mutilati e invalidi del lavoro sono rivalutate con cadenza annuale, e con i medesimi decreti di rivalutazione delle prestazioni economiche sono stabiliti contributi addizionali a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi nelle misure necessarie a coprire gli oneri derivanti dalle maggiori spese rispetto alla vigente normativa.
2. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1992, il terzo comma dell'articolo 2 del
3. Con la stessa decorrenza di cui al comma 1, l'importo della retribuzione giornaliera oltre il quale le imprese possono esercitare rivalsa per metà dei contributi dovuti, ai sensi del secondo comma dell'articolo 3 del
Art. 12. (Requisiti reddituali delle prestazioni ai minorati civili).
1. All'articolo 3, comma 1, della
2. All'articolo 3 della
3. Con effetto dal 1° gennaio 1992, ai fini dell'accertamento della condizione reddituale per la concessione delle pensioni assistenziali agli invalidi civili, con esclusione dei ciechi, dei sordomuti e degli invalidi totali, da parte del Ministero dell'interno, si applica il limite di reddito individuale stabilito per la concessione della pensione sociale da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
4. Per i titolari delle prestazioni di cui al comma 3, già in godimento al 1° gennaio 1992, ed in possesso di redditi superiori ai limiti stabiliti nel medesimo comma, non opera, finchè permane tale condizione, il relativo meccanismo di perequazione automatica delle prestazioni.
Art. 13. (Norme di interpretazione autentica).
1. Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della
2. L'INPS procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza [11].
2-bis. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate le fattispecie e i termini entro i quali, su proposta del Presidente dell'INPS motivata da obiettive ragioni di carattere organizzativo e funzionale anche relative alla tempistica di acquisizione delle necessarie informazioni da parte dell'Amministrazione finanziaria, il termine del recupero di cui al comma 2 è prorogato, in ogni caso, non oltre il secondo anno successivo a quello della verifica [12].
3. L'articolo 1, comma 2, della
Art. 14. (Recupero base contributiva).
1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le somme dovute all'INPS dai soggetti contribuenti devono essere versate, con modalità da stabilire a cura dell'Istituto stesso, esclusivamente presso gli uffici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e le aziende di credito che adottano il sistema telematico per la rendicontazione della documentazione utilizzata per il pagamento da ciascun soggetto contribuente. Il trasferimento dei fondi da parte delle aziende di credito nelle contabilità speciali accese all'INPS presso le competenti tesorerie provinciali dello Stato, deve avvenire entro quattro giorni lavorativi bancabili, successivi a quello di esazione e, da parte degli uffici postali, con accreditamento giornaliero sui conti aperti all'INPS. Fino allo scadere del predetto termine, le somme dovute all'INPS dai soggetti contribuenti sono versate:
a) presso gli uffici postali per l'accreditamento giornaliero nei conti correnti postali aperti all'INPS. Il relativo saldo di fine mese deve essere trasferito il primo giorno lavorativo del mese successivo a cura dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nelle contabilità speciali accese all'INPS presso le competenti tesorerie provinciali dello Stato;
b) presso le aziende di credito per il trasferimento a cura delle stesse aziende nelle suddette contabilità speciali entro tre giorni lavorativi bancabili, successivi a quello di esazione. Le aziende di credito, che prima dello scadere del termine rendicontano in via telematica all'INPS la documentazione utilizzata dai soggetti contribuenti per il versamento, secondo modalità stabilite dall'Istituto stesso, sono ammesse a versare i fondi nelle contabilità speciali entro i quattro giorni lavorativi bancabili successivi a quello di esazione, a decorrere dal mese nel quale effettuano la rendicontazione all'INPS con le predette modalità. In deroga ai predetti termini di tre o quattro giorni, le somme riscosse entro il 27 dicembre devono comunque essere versate dalle aziende di credito nelle contabilità speciali accese all'INPS entro l'ultimo giorno lavorativo bancabile dello stesso mese.
2. Con appositi decreti il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, stabilisce le modalità per l'adozione del sistema di cui al presente articolo da parte dell'Amministrazione postale e, di concerto col Ministro del lavoro e della previdenza sociale, stabilisce la data a decorrere dalla quale anche il trasferimento nelle contabilità speciali accese all'INPS presso le competenti tesorerie provinciali dello Stato delle somme riscosse avverrà con sistemi telematici.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è abrogato l'articolo 10-bis del
4. [A decorrere dal 1° gennaio 1992 le iscrizioni, variazioni e cancellazioni all'INPS, all'INAIL, al Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU) e alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché alle commissioni provinciali per l'artigianato, e le operazioni che interessino la competenza dell'amministrazione finanziaria poste in essere da parte delle aziende che svolgono attività economica con lavoratori dipendenti nonché da parte dei lavoratori autonomi, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni, e loro familiari coadiuvanti, sono effettuate esclusivamente presso sportelli polifunzionali istituiti nelle sedi di ciascuno degli anzidetti organismi. La denuncia di iscrizione, variazione e cancellazione presentate dal datore di lavoro ovvero dal lavoratore autonomo allo sportello di uno dei predetti organismi ai sensi e per gli effetti previsti dalle vigenti disposizioni ha efficacia anche nei confronti degli altri soggetti interessati nei limiti delle rispettive competenze di legge] [13].
Art. 15. (Stabilimenti termali dell'INPS).
1. Gli stabilimenti termali dell'INPS, anche se fatti oggetto dei decreti di cui all'articolo 65, primo comma, della
2. Si applicano, per quanto non previsto dal comma 1, le norme di cui all'articolo 20, comma 2, della
Art. 16. (Disposizioni varie in materia previdenziale).
1. Le commissioni provinciali per la manodopera agricola e le commissioni circoscrizionali per il collocamento in agricoltura sono integrate da un funzionario in rappresentanza dell'INPS, da un funzionario in rappresentanza dell'INAIL e da un funzionario in rappresentanza dello SCAU, limitatamente all'esercizio dei compiti di cui all'articolo 5, numeri 5) e 6), ed all'articolo 7, primo comma, numero 5), ivi compreso il compito di accertare le giornate prestate dai compartecipanti familiari, piccoli coloni e coltivatori diretti, del
2. Alla regolazione degli effetti conseguenti alla sentenza della Corte costituzionale n. 261 del 12 giugno 1991, si provvederà in sede di determinazione, con separato provvedimento legislativo, dei criteri e modalità per la concessione per l'anno 1992, nei limiti di spesa che saranno per lo scopo stabiliti dalla legge finanziaria per l'anno medesimo, dello sgravio degli oneri sociali in favore delle imprese operanti nei territori del Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con
3. Con il medesimo provvedimento di cui al comma 2 si provvederà altresì a definire un piano di pensionamenti anticipati nel limite complessivo massimo di 25.000 unità, facendosi fronte al relativo onere mediante il concorso nella misura del 50 per cento da parte delle imprese interessate e, per la restante parte, con utilizzo di una quota del maggior gettito derivante per effetto delle disposizioni della legge finanziaria per l'anno 1992 relative all'aumento delle aliquote di cui all'articolo 18, commi 1 e 2, del
4. Il Ministro della sanità, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un decreto che identifica le patologie che possono trovare reale beneficio dalle cure termali ed indica gli strumenti di controllo per evitare abusi.
5. In attesa della disciplina organica della materia, le prestazioni idrotermali possono essere fruite dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, anche al di fuori dei congedi ordinari e delle ferie annuali, esclusivamente per la terapia o la riabilitazione relative ad affezioni o stati patologici per la cui risoluzione sia giudicato determinante, anche in associazione con altri mezzi di cura, un tempestivo trattamento termale motivatamente prescritto da un medico specialista dell'unità sanitaria locale ovvero, limitatamente ai lavoratori avviati alle cure dall'INAIL, motivatamente prescritto dai medici del predetto Istituto. Le prescrizioni mediche di cui sopra vengono rilasciate con l'osservanza del decreto del Ministro della sanità di cui al comma 4.
6. Gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda, laddove quest’ultima risulti completa di tutti gli atti, documenti ed altri elementi necessari per l’avvio del procedimento, salvi i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, già in possesso della pubblica amministrazione procedente o di altre pubbliche amministrazioni acquisibili d’ufficio ai sensi e per gli effetti dell’articolo 18, comma 2, della
7. Al personale di cui al
Capo V
Disposizioni varie
Art. 17. (Norme in materia di amministrazione postale).
1. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni redige, entro il 30 aprile 1992, un programma pluriennale di riorganizzazione e razionalizzazione dei servizi gestiti dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni idoneo a conseguire l'equilibrio del bilancio e la integrale copertura tariffaria del costo di tutti i servizi gestiti, con progressiva eliminazione degli oneri impropri previsti dalla vigente legislazione. Il programma viene presentato al Parlamento in allegato al Documento di programmazione economico-finanziaria.
2. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni provvederà a riorganizzare gli uffici postali eliminando quelli che presentano un minore tasso di utilizzazione; la soppressione di uffici potrà essere disposta se, a distanza di non più di due chilometri, esiste un altro ufficio postale. Nelle località che, a seguito della soppressione, rimangano prive di ufficio postale, devono essere assicurate la raccolta e la distribuzione quotidiana della posta e gli altri servizi postali essenziali, anche mediante l'appalto a privati, ove sia conveniente, del servizio, e, se del caso, un servizio postale itinerante.
3. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata ad estendere le attività dei propri uffici attraverso la vendita o l'intermediazione di prodotti filatelici.
4. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni può autorizzare l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a partecipare in posizione maggioritaria a società di capitali o ad enti economici esercenti attività postale o di telecomunicazioni ovvero attività ad esse complementari o accessorie. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le Commissioni parlamentari competenti, stabilisce, con proprio decreto, modalità e procedure per il conferimento di beni di proprietà dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e le rappresentanze nel consiglio di amministrazione e nel collegio sindacale.
5. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, può stabilire, con decreto, tariffe e condizioni particolari per la spedizione di grandi quantità di effetti postali, purché nell'interesse dell'Amministrazione e della maggiore efficienza del servizio.
Art. 18. (Attività della Cassa depositi e prestiti).
1. Le disposizioni dell'articolo 14 del
2. Per il 1992 i limiti contenuti nella norma richiamata al comma 1 non si applicano ai mutui fino all'importo di lire 500 miliardi per l'edilizia giudiziaria e carceraria.
Art. 19. (Contenimento delle spese degli enti locali).
1. Le spese sostenute dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, nonché dai loro consorzi e aziende, per acquisto, gestione e manutenzione di autoveicoli adibiti al trasporto di persone; spese postali e telefoniche; acquisti ed abbonamenti a pubblicazioni; partecipazione a convegni, non potranno nell'anno 1992 superare quelle previste dal bilancio preventivo per il 1991 di ciascun ente.
Art. 20. (Norme in materia di opere pubbliche).
1. Le economie verificatesi nella realizzazione di opere pubbliche, finanziate con ricorso a mutui con ammortamento a carico del bilancio statale in base a specifiche disposizioni legislative, possono essere utilizzate per il finanziamento di ulteriori lavori afferenti al progetto originario ovvero a un nuovo progetto di opere della stessa tipologia di quelle previste dalla legge originaria di finanziamento, previa autorizzazione del Ministero competente [15] .
2. Nell'esecuzione di opere pubbliche di pertinenza degli enti locali, finanziate con il ricorso a mutui della Cassa depositi e prestiti o di altri istituti di credito, può essere considerata munita di copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 55, comma 5, della
Art. 21. (Autoveicoli dell'Amministrazione dello Stato).
1. In deroga alle disposizioni vigenti è fatto divieto di destinare autoveicoli di Stato ad uso esclusivo da parte di singoli funzionari dell'amministrazione civile, centrale e periferica dello Stato, fatta eccezione per le seguenti categorie:
a) Ministri, Sottosegretari di Stato ed equiparati;
b) dirigenti generali preposti alle direzioni generali della amministrazione centrale o alle unità organizzative corrispondenti, da determinarsi con decreto del Ministro del tesoro;
c) responsabili di uffici periferici, da determinarsi con decreto del Ministro del tesoro.
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro competente per ciascuna Arma o Corpo, sono individuate le categorie di ufficiali dirigenti delle forze armate, della Guardia di finanza e della Polizia di Stato con particolari incarichi di comando cui è consentito assegnare autoveicoli di Stato adibiti ad uso esclusivo dei singoli ufficiali.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a cura del Provveditorato generale dello Stato, si procede ad una ricognizione della situazione del parco-macchine dell'amministrazione civile dello Stato. I risultati della ricognizione verranno allegati al progetto di stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1993.
4. Al fine di una gestione più efficiente ed economica, tutti gli autoveicoli dello Stato non adibiti ad uso esclusivo dei funzionari di cui al comma 1, vengono utilizzati in forme coordinate, da disciplinare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del tesoro, sentiti i Ministri per la funzione pubblica e dei trasporti.
5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvederà ad emanare le opportune direttive per la riduzione di un terzo della consistenza del parco-macchine dell'amministrazione civile dello Stato, ad esclusione delle Forze di polizia, quale risultante al termine della ricognizione di cui al comma 3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti degli enti non territoriali del settore pubblico allargato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro e con i Ministri vigilanti, sono emanate le occorrenti disposizioni attuative in conformità ai criteri di cui ai commi 1, 3 e 4.
6. Per l'anno 1992 è fatto divieto alle amministrazioni civili dello Stato, ad esclusione delle Forze di polizia, di acquistare autovetture.
7. Le norme fiscali relative al calcolo del reddito figurativo imputabile all'uso di autovetture fuori dell'assolvimento della prestazione lavorativa sono estese agli amministratori e funzionari pubblici.
Art. 22. (Albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica). [16]
Art. 23. (Partecipazione a convegni).
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri emana, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto che disciplini la partecipazione dei dipendenti pubblici a convegni, conferenze, tavole rotonde, che comportino da parte dell'ente organizzatore spese per ospitalità ed emolumenti di qualsiasi natura.
Art. 24. (Anagrafe delle prestazioni).
1. A fini del contenimento della spesa pubblica e per garantire l'efficacia, l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa, è istituita presso il Dipartimento della funzione pubblica una anagrafe nominativa, da aggiornare annualmente, in cui dovranno essere indicati tutti gli incarichi pubblici e privati non compresi nei compiti e doveri d'ufficio, con i relativi compensi, ricevuti da tutto il personale delle amministrazioni pubbliche compresi i magistrati e il personale della Banca d'Italia.
2. Gli incarichi di cui al comma 1 riguardano gli arbitrati, i collaudi di opere pubbliche, i consigli di amministrazione, i collegi sindacali, dei revisori dei conti in enti vari, università, scuole, e ogni altro tipo di prestazione professionale.
3. Entro il 30 aprile 1992 il Ministro per la funzione pubblica predispone un piano pluriennale, da allegare al Documento di programmazione economico-finanziaria, che stabilisce gli obiettivi annuali per la riduzione del fenomeno degli incarichi.
Art. 25. (Piano di ristrutturazione dell'ente Ferrovie dello Stato).
1. L'ente Ferrovie dello Stato provvederà ad aggiornare il piano di ristrutturazione per il risanamento e lo sviluppo dell'ente stesso entro il 1° settembre 1992 al fine di realizzare una riorganizzazione e razionalizzazione produttiva idonea a conseguire entro un quinquennio livelli tariffari e di agevolazioni sociali coerenti con gli indirizzi adottati in questo settore negli altri Stati membri della Comunità economica europea. Tale piano viene allegato alla legge finanziaria per il 1993. Il Governo terrà conto degli effetti finanziari attesi dalla realizzazione del predetto piano ai fini della formulazione del Documento di programmazione economico-finanziaria.
2. Il piano di cui al comma 1 dovrà in ogni caso prevedere il raggiungimento dell'equilibrio tra spese vive di esercizio, per oneri di personale, acquisto di materiale, energia e combustibile, manutenzione ordinaria del materiale rotabile, ed il flusso dei ricavi di gestione corrente, inclusi quelli derivanti dalla prestazione allo Stato ed agli enti locali di servizi di interesse pubblico da essi espressamente richiesti, regolati su base contrattuale e valutati sulla base di parametri di mercato. Nell'ambito della politica di controllo della dinamica delle tariffe si procederà con priorità nell'attuazione delle disposizioni dettate dal
3. Al personale in esubero dei settori ausiliari connessi e complementari al servizio ferroviario, ovvero nel comparto della produzione e della manutenzione del materiale rotabile, si applicano le disposizioni delle leggi 23 luglio 1991, n. 223, e 5 novembre 1968, n. 1115.
4. L'ente Ferrovie dello Stato è autorizzato a utilizzare i finanziamenti per investimenti, compresi nel piano di cui al comma 1, anche mediante partecipazione alle società concessionarie per l'esecuzione delle opere, mediante contributi diretti alla realizzazione delle medesime e mediante accollo degli oneri finanziari relativi agli interessi sui prestiti delle società concessionarie, fino all'inizio dello sfruttamento economico delle opere realizzate, nei limiti massimi preventivamente definiti nel piano di cui al comma 1. A tal fine possono essere utilizzate le disponibilità residue, delle leggi e dei decreti interministeriali che disciplinano gli investimenti ferroviari, per il conseguimento degli obiettivi di investimento globalmente previsti dal contratto di programma sottoscritto dal Ministero dei trasporti e dell'ente Ferrovie dello Stato il 23 gennaio 1991.
Art. 26. (Remunerazione dei Fondi di dotazione).
1. Gli enti ai quali lo Stato partecipa con un fondo di dotazione corrispondono ogni anno al Tesoro una remunerazione su tale fondo la cui entità è determinata annualmente, con riferimento agli andamenti dell'esercizio precedente, con apposita norma da approvarsi con la legge finanziaria.
2. Per l'anno 1992 il tasso di remunerazione di cui al comma 1 è determinato nel 4,5 per cento per l'ENEL e per l'ENI, con riferimento ai rispettivi fondi di dotazione alla data del 31 dicembre 1990.
3. Qualora gli enti di cui al comma 1 non corrispondano al Tesoro la remunerazione di cui al comma 1 per due anni consecutivi, gli amministratori degli enti medesimi sono dichiarati decaduti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro il 31 luglio dell'anno successivo alla chiusura del secondo esercizio di bilancio che non abbia dato luogo a remunerazione del fondo di dotazione. Gli amministratori dichiarati decaduti ai sensi del presente comma non possono essere reintegrati nell'incarico.
4. L'articolo 13 della
Art. 27. (Imposte sulle giuocate dei concorsi pronostici).
1. A decorrere dal primo concorso pronostici successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, sulle giuocate dei concorsi pronostici esercitati dallo Stato, dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dall'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE) i concorrenti sono tenuti a corrispondere, all'atto dell'effettuazione delle giuocate stesse, un diritto fisso di lire 100 per ogni posta del giuoco da ripartire, per ciascun concorso, nella misura del 65 per cento all'Erario e del 35 per cento al monte premi dei concorsi medesimi. Su tale diritto fisso nessuna somma è dovuta ai ricevitori.
2. L'ammontare complessivo dei diritti spettanti all'Erario viene versato dagli enti gestori dei concorsi pronostici in apposito capitolo del bilancio della entrata dello Stato, entro il termine e con le modalità previste per il versamento dell'imposta unica sui giuochi di cui alla
3. [Delle maggiori entrate derivanti dal comma 2 relative al concorso pronostici gestito dal CONI, una quota pari a lire 20 miliardi annui è attribuita all'Istituto per il credito sportivo per il finanziamento degli interventi di cui al
4. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 14 del
Art. 28. (Gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica). [18]
1. Sono alloggi di edilizia residenziale pubblica, soggetti alle norme della presente legge, quelli acquisiti, realizzati o recuperati, a totale carico o con concorso o con contributo dello Stato o della regione, dallo Stato, da enti pubblici territoriali, dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) e dai loro consorzi, comunque denominati o modificati per legge regionale.
2. Sono esclusi gli alloggi di servizio oggetto di concessione amministrativa in connessione con particolari funzioni attribuite a pubblici dipendenti, nonché gli alloggi realizzati con mutuo agevolato di cui all'articolo 18 della
3. L'alienazione di fabbricati costituiti da alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui al comma 1 è consentita a favore di assegnatari in locazione esclusivamente per il conseguimento di finalità proprie dell'edilizia abitativa pubblica.
4. Hanno diritto a presentare domanda di acquisto degli alloggi posti in vendita coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno in uso un alloggio a titolo di locazione da oltre un decennio, e che non siano in mora con il pagamento dei canoni e delle spese.
5. La regione approva i piani di cessione degli alloggi predisposti dagli enti gestori nel rispetto dei principi di cui al presente articolo, adottando contestualmente le misure per la mobilità degli inquilini che non desiderano acquistare gli alloggi posti in vendita e tutelando gli inquilini ultrasessantacinquenni o portatori di handicap.
6. I fondi ricavati delle alienazioni di cui al presente articolo saranno gestiti direttamente dalle amministrazioni proprietarie e destinati secondo le direttive impartite dalle regioni. Le alienazioni devono consentire:
a) parità del corrispettivo capitalizzato, in caso di pagamento protratto nel tempo, rispetto al valore dell'immobile ceduto;
b) reinvestimento dei ricavi in edifici o aree edificabili, per l'incremento del patrimonio abitativo pubblico, mediante nuove costruzioni, recupero e programmi integrati;
c) reinvestimento dei ricavi in urbanizzazioni socialmente rilevanti per il patrimonio abitativo pubblico;
d) facoltà di utilizzare parte dei ricavi per il ripiano del deficit finanziario.
7. Le alienazioni possono essere effettuate:
a) con il trasferimento immediato della proprietà dell'alloggio, con pagamento in contanti, in unica soluzione, con una riduzione pari al 10 per cento del prezzo di cessione;
b) con il trasferimento immediato della proprietà dell'alloggio e iscrizione di ipoteca a garanzia della parte del prezzo eventualmente dilazionata, per non più di 15 anni, ad un interesse coerente con il principio di cui al comma 6, lettera a), previo pagamento di una quota in contanti non inferiore al 30 per cento del prezzo di cessione. A tal fine la regione riserva per l'acquisto da parte dei locatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui al comma 1 una quota dei contributi per il finanziamento dell'edilizia agevolata non superiore al 30 per cento delle disponibilità; le modalità per l'accesso ai mutui sono disposte con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro.
8. Per tutte le modalità di cessione il prezzo è costituito dal valore catastale di cui al decreto del Ministro delle finanze 27 settembre 1991, pubblicato nel supplemento straordinario n. 9 alla Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 1991, relativo alla determinazione delle tariffe di estimo delle unità immobiliari urbane per l'intero territorio nazionale, ed ai successivi aggiornamenti. Sono escluse riduzioni di carattere oggettivo.
9. L'amministrazione degli immobili interessati dalle alienazioni è gestita dai cessionari. La legge regionale dispone le modalità con cui l'ente gestore, con onere a carico degli interessati, presta la propria assistenza alla formazione ed al funzionamento dei condomini.
10. Sino all'entrata in vigore dell'approvazione regionale di cui al comma 5, continua ad applicarsi l'articolo 29 della
11. Le intendenze di finanza autorizzano la cessione di alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dello Stato, su proposta degli enti gestori, purché tale proposta sia conforme alla legge regionale o, in assenza di tale legge, sia conforme ai limiti e ai criteri di cui all'articolo 29 della
12. Tutte le operazioni previste nel presente articolo sono esenti dal pagamento dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili (INVIM) e, nel caso di cessioni con garanzia ipotecaria, sono esenti dal pagamento degli oneri per l'iscrizione e la cancellazione ipotecaria.
13. Non sono comunque alienabili gli immobili soggetti ai vincoli di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni.
Art. 29. (Modifica all'articolo 3 della
1. All'alinea del comma 10 dell'articolo 3 della
2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in lire 5 miliardi annui a decorrere dal 1992, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dalla presente legge.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 30. (Modifica all'articolo 5 della
1. All'articolo 5, comma 8, lettera e), della
Art. 31. (Modifica all'articolo 18 della
1. All'articolo 18, comma 13, della
Art. 32. (Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
[1] Articolo abrogato dall'art. 36 del
[2] Per un’interpretazione autentica del presente comma vedi l'art. 1 della
[3] Comma così modificato dall'art. 1 del
[4] Comma già modificato dall'art. 4 del
[5] Comma inserito dall'art. 3 del
[6] Comma inserito dall'art. 3 del
[7] Comma così modificato dall'art. 63 della
[8] Articolo abrogato dall'art. 2268 del
[9] Comma abrogato dall'art. 74 del
[10] La Corte costituzionale, con sentenza n. 39 del 10 febbraio 1993, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma nella parte in cui è applicabile anche ai rapporti sorti precedentemente alla data della sua entrata in vigore o comunque pendenti alla stessa data.
[11] Per una proroga del termine di cui al presente comma, vedi l'art. 11 del
[12] Comma inserito dall'art. 16 del
[13] Comma modificato dall'art. 1 del
[14] Comma già modificato dall'art. 1, comma 783, della
[15] Comma così sostituito dall'art. 8 della
[16] Articolo abrogato dall'art. 3 del
[17] Comma abrogato dall'art. 3 della
[18] Articolo abrogato dall'art. 1 della