§ 1.3.29 - L. 22 dicembre 1980, n. 925.
Nuove norme relative ai sovracanoni in tema di concessioni di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice.


Settore:Normativa nazionale
Materia:1. Acque
Capitolo:1.3 acque pubbliche
Data:22/12/1980
Numero:925


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 


§ 1.3.29 - L. 22 dicembre 1980, n. 925.

Nuove norme relative ai sovracanoni in tema di concessioni di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice.

(G.U. 6 gennaio 1981, n. 4).

 

Art. 1. [1]

     La misura del sovracanone annuo dovuto, ai sensi dell'ottavo comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzioni di forza motrice, con potenza nominale media superiore a chilowatt 220, è rivalutata a lire 4.500 per chilowatt di potenza nominale a decorrere dal 1° gennaio 1980.

 

     Art. 2.

     Con la stessa decorrenza i sovracanoni previsti dall'articolo 53 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni, sono conferiti nella misura fissa di lire 1.200 per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa o riconosciuta per le derivazioni di acqua con potenza superiore a chilowatt 220 [2].

     Il riparto del gettito annuo può avvenire con accordo diretto, ratificato con decreto del Ministro delle finanze, fra i comuni e le province beneficiarie del sovracanone.

     In caso di mancato accordo lo stesso Ministro delle finanze, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, procederà d'ufficio alla liquidazione e ripartizione delle somme.

     Per le concessioni per le quali abbia già avuto luogo la liquidazione del sovracanone alla data di entrata in vigore della presente legge, lo stesso sovracanone verrà automaticamente conferito nella misura fissa di cui al primo comma del presente articolo e con eguale decorrenza. Il riparto del gettito stabilito tra i beneficiari non subisce modificazioni, salvo l'accoglimento di motivate richieste dei beneficiari medesimi.

 

     Art. 3.

     Il Ministro dei lavori pubblici per il sovracanone di cui all'articolo 1 e il Ministro delle finanze per il sovracanone di cui all'articolo 2 della presente legge provvedono ogni biennio, con decorrenza 1° gennaio 1982, alla revisione delle misure degli stessi sulla base dei dati ISTAT relativi all'andamento del costo della vita.

     I due provvedimenti devono essere emanati entro il 30 novembre dell'anno precedente alla decorrenza di ogni biennio.

 

     Art. 4.

     La lettera b) del nono comma dell'articolo l della legge 27 dicembre 1953, n. 959, deve essere interpretata nel senso che il sovracanone decorre dalla data di entrata in funzione, anche parziale, degli impianti; negli altri casi, pur in pendenza del decreto di concessione.

 

     Art. 5.

     Le regioni, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 117 della Costituzione, acquisito l'assenso della maggioranza dei comuni e sentite le comunità montane, possono sciogliere i consorzi per i bacini imbriferi montani, trasferendone alle comunità montane, funzioni, beni mobili ed immobili, attività e passività, rapporti giuridici, mezzi finanziari e proventi derivanti dai sovracanoni e stabilendo le modalità con le quali i comuni non ricadenti nel territorio di comunità montane, già consorziati e non, introitano i sovracanoni loro spettanti.

     Nel caso di comuni non appartenenti a consorzi ma situati nel territorio di comunità montane, l'introito del sovracanone è attribuito alla comunità montana a richiesta dei comuni stessi.

     Gli introiti previsti dalla presente legge vengono utilizzati dai Consorzi per i bacini imbriferi montani, secondo le indicazioni fornite dalle comunità montane sulla base dei loro piani o programmi.

 

     Art. 6.

     Per le province autonome di Trento e di Bolzano, si applica l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235.


[1] Per la misura del sovracanone di cui al presente articolo, vedi, da ultimo, l'art. 1 del D.Dirig. 1 dicembre 2023 (G.U. 16 dicembre 2023, n. 293).

[2] Per l'elevazione della misura del sovracanone di cui al presente articolo, vedi, da ultimo, il D.Dirig. 7 dicembre 2023 (G.U. 19 dicembre 2023, n. 295).