Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 27. Contabilità pubblica |
Capitolo: | 27.8 leggi finanziarie |
Data: | 23/12/1992 |
Numero: | 498 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 5. |
Art. 6. |
Art. 7. |
Art. 8. |
Art. 9. |
Art. 10. |
Art. 11. |
Art. 12. |
Art. 13. |
Art. 14. |
Art. 15. |
Art. 16. |
Art. 17. |
§ 27.8.21 - Legge 23 dicembre 1992, n. 498.
Interventi urgenti in materia di finanza pubblica.
(G.U. 29 dicembre 1992, n. 304).
1. La facoltà di contrarre mutui con il concorso anche parziale dello Stato, prevista dalle leggi sotto indicate, è sospesa fino al 31 dicembre 1993, fatto salvo quanto disposto al comma 2; le somme derivanti dalle relative autorizzazioni di spesa per l'anno 1993 sono iscritte in bilancio nell'esercizio successivo a quello di scadenza delle autorizzazioni medesime:
a)
b)
c)
d)
e) articolo 4, comma 3, lettera b), della
f) articolo 1, comma 8, del
2. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET), su proposta del Ministro per i problemi delle aree urbane d'intesa con il Ministro dei trasporti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, può autorizzare la contrazione nel secondo semestre dell'anno 1993 di mutui ai sensi delle leggi indicate al comma 1, lettere a) e b), nel complessivo limite di lire 1.000 miliardi.
3. Ferme restando le competenze, le procedure e le modalità di approvazione e di attuazione dei programmi d'intervento, stabilite dalle leggi indicate al comma 1, lettere a) e b), i soggetti interessati alla realizzazione delle opere possono altresì provvedere ai relativi costi, ivi compresi quelli di manutenzione e gestione, anche mediante l'utilizzo di capitali propri, l'apporto di capitali di altri soggetti, i proventi derivanti dall'esercizio e mediante l'introduzione di regimi tariffari in grado di assicurare la remuneratività del capitale investito.
4. All'articolo 6, comma 1, della
5. Le norme indicate nel comma 1 continuano ad operare in relazione a convenzioni, atti di impegno o contratti di mutuo già stipulati alla data di entrata in vigore della presente legge.
6. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, del
7. L'autorizzazione di spesa di cui alla
8. La sospensione dei mutui di cui al comma 6 non ha altresì effetto per i mutui con oneri di ammortamento a carico del Fondo sanitario nazionale - parte in conto capitale - di cui all'articolo 4, comma 13, della
9. Le annualità da corrispondere per il 1993 alla Cassa depositi e prestiti, relative ai limiti di impegno autorizzati dagli articoli 36 e 38 della
10. I contributi di cui al primo comma, lettere b) e c), dell'articolo 10 della
11. L'ammortamento dei mutui di cui agli articoli 2-bis e 3 del
1. Ai fini della ottimale e razionale utilizzazione delle risorse naturali, anche per conseguire obiettivi di risparmio e di uso qualificato dei beni naturali da parte del sistema produttivo e dei cittadini, nonché per realizzare il principio che chiunque arrechi pregiudizio all'ambiente è tenuto a ripristinare la situazione precedente, nonché a corrispondere un indennizzo adeguato, il Governo, sentite le competenti commissioni parlamentari e la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è delegato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) riordinare la materia della concessione delle acque pubbliche e disciplinare l'importo dei canoni in ragione delle utilizzazioni previste, della quantità della domanda esistente per l'uso della risorsa idrica nel bacino idrografico e, per quanto riguarda gli usi industriali e irrigui, in ragione delle tecnologie impiegate per l'utilizzo e la distribuzione delle acque; disciplinare l'importo dei canoni per l'estrazione di materiali dall'alveo dei corsi d'acqua, in funzione della granulometria e della natura del materiale estratto; disciplinare l'importo dei canoni per la concessione di spiagge lacuali, sulla base dell'estensione dell'area concessa e delle sue caratteristiche ambientali; prevedere che i nuovi importi siano stabiliti con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'agricoltura e delle foreste e dei lavori pubblici, entro limiti di maggiorazione non eccedenti il 10 per cento degli importi in essere per gli usi irrigui e il 30 per cento per tutti gli altri casi; prevedere l'effettuazione del monitoraggio delle acque pubbliche utilizzate a fini irrigui e delle acque di fognatura;
b) prevedere l'adeguamento delle tariffe per i servizi di acquedotto, di fognatura e di depurazione, anche nei casi in cui la rete fognaria è sfornita di impianto centralizzato di depurazione, fatta salva una diversa tariffa per le utenze che provvedono direttamente alla depurazione. Le tariffe sono determinate tenendo conto della qualità del servizio idrico fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, in modo che sia assicurata gradualmente la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;
c) disciplinare le tariffe in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in modo che vi sia correlazione fra entità della tariffa, quantità e qualità dei rifiuti e relativi costi di smaltimento, tenendo conto dell'organizzazione dei servizi di raccolta differenziata ed in modo che sia assicurata gradualmente la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;
d) disciplinare i vincoli e gli oneri ai quali è sottoposta l'attività di cava in sede di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, commisurando l'onere alla quantità dei materiali estratti, alla qualità degli stessi, alle caratteristiche delle aree interessate e fissando, altresì, modalità e condizioni per la conservazione e la manutenzione degli alvei fluviali e delle difese spondali nonché disciplinando l'eventuale utilizzazione del materiale di risulta in modo che i proventi entrino a far parte delle risorse di cui al comma 2 [2].
2. Le maggiori risorse di cui alla lettera a) del comma 1 sono destinate alle finalità di cui alla
3. I nuovi importi dei canoni, delle tariffe e degli oneri previsti dal presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1994.
4. Il Governo è autorizzato ad emanare le necessarie disposizioni di raccordo tra le norme recate dal presente articolo, dall'articolo 12 della presente legge e dai decreti legislativi previsti dall'articolo 4 della
5. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei limiti consentiti dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.
1. Per gli anni 1993 e 1994, i soggetti di cui all'articolo 65, primo comma, della
2. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica definisce con proprio decreto, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro del tesoro, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità ed i criteri per l'attuazione del comma 1.
1. Per l'anno scolastico 1993-1994, le nomine relative alla copertura dei posti delle dotazioni organiche aggiuntive, determinate ai sensi dell'articolo 13 della
2. A decorrere dall'anno scolastico 1993-1994, le autorizzazioni ad accettare incarichi temporanei per l'espletamento di attività di studio, di ricerca e di consulenza tecnica, di cui all'articolo 65 del
3. Le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami, già prorogate di un anno scolastico dalla
4. La disposizione dell'articolo 1, comma 5, della
5. L'articolo 1 della
6. Le assunzioni di personale tecnico e amministrativo delle università, degli istituti di istruzione universitaria e degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano effettuate nel periodo tra il 1° gennaio 1989 e la data di entrata in vigore della presente legge o comunque relative ai soli vincitori di concorsi già espletati entro tale periodo restano regolate esclusivamente dall'articolo 3 della
1. A modificazione di quanto previsto nell'articolo 6 del
1. Per la predisposizione e l'attuazione dei progetti tesi a recuperare efficienza e produttività nella pubblica amministrazione ed a contenere la spesa, il comitato metropolitano istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 10 ottobre 1992, esercita i poteri e le facoltà previsti dall'articolo 18 del
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1 e con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, sono altresì individuate le province nelle quali i rispettivi comitati provinciali della pubblica amministrazione, di cui all'articolo 17 del
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 della
2. [4]
3. [5]
4. [6]
5. [7].
1. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, le risorse provenienti dal Fondo sanitario nazionale o dalla attribuzione dei contributi sanitari in attuazione dell'articolo 1, comma 1, lettera i), della
2. All'articolo 1, comma 1, lettera i), della
3. Entro il 30 giugno 1993, il Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della sanità, presenta al Parlamento una relazione sulla spesa sanitaria accertata di parte corrente, suddivisa per regioni e riferita agli esercizi finanziari degli anni 1989, 1990, 1991, 1992.
4. [In relazione all'attuazione della direttiva 91/680/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente il completamento del sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, è corrisposta a partire dall'anno 1993 alla regione Valle d'Aosta una assegnazione statale d'importo pari al gettito attribuito per l'anno 1991 ai sensi dell'articolo 3, primo comma, lettera a), della
1. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato del personale amministrativo, artistico e tecnico degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate è incompatibile con qualsiasi altro lavoro dipendente pubblico o privato.
2. Coloro che vengono a trovarsi in situazione di incompatibilità possono optare entro trenta giorni per la trasformazione del rapporto in contratto a tempo determinato di durata biennale.
3. Le attività di lavoro autonomo o professionale svolte dai dipendenti a tempo indeterminato sono consentite solo, a carattere saltuario, per prestazioni di alto valore artistico e professionale, fatti salvi i principi del non aggravio economico e le esigenze produttive degli enti o istituzioni di cui al comma 1. Tali attività devono essere preventivamente autorizzate dal sovrintendente, sentito il direttore artistico. I criteri per la concessione delle autorizzazioni sono stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Per il 1993, gli enti e le istituzioni di cui al comma 1 non possono assumere personale a tempo indeterminato, neanche in sostituzione di personale cessato dal servizio. Sono altresì vietate assunzioni di personale a tempo determinato, salvo che si tratti di personale artistico e tecnico da impiegare per singole opere o spettacoli, o di personale tecnico, artistico e amministrativo addetto alla preparazione e allo svolgimento di festival estivi o all'aperto di fama internazionale che risultino realtà consolidate e con carattere di continuità. Non si applicano le disposizioni della
5. La permanenza della idoneità professionale artistica ai fini della continuazione del rapporto a tempo indeterminato del personale artistico in servizio al 31 dicembre 1992 è accertata su richiesta del sovrintendente, sentito il direttore artistico, da apposita commissione, nominata dal sovrintendente stesso, attenendosi ai criteri fissati per l'espletamento dei concorsi pubblici. Gli effetti della verifica e le conseguenti modalità attuative sono regolate dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza oneri finanziari aggiuntivi a carico degli enti.
6. Il Ministro del turismo e dello spettacolo con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, detta direttive agli enti lirici per l'individuazione degli interventi da attuarsi in ordine alla eventuale mobilità del personale anche a seguito dell'applicazione del comma 5.
7. Per il 1993, la diaria per gli spettacoli fuori sede non può essere superiore alla quota giornaliera dello stipendio base lordo del dipendente non dirigente di qualifica più elevata. Per lo stesso anno, non può essere autorizzata una spesa complessiva per lavoro straordinario superiore al 90 per cento della media di quella sostenuta negli anni 1990, 1991 e 1992.
8. Sono vietati contratti integrativi aziendali che comportino oneri finanziari diretti o indiretti a carico degli enti, anche tramite riduzione dell'orario ordinario di lavoro [9] .
9. Al fine di contenere i costi per compensi degli artisti, nonché per i contratti di carattere professionale o di collaborazione, l'Autorità competente in materia di spettacolo, sentito il comitato di coordinamento di cui all'articolo 20 della
10. Entro due mesi dall'inizio dell'esercizio finanziario sarà liquidato agli enti lirici ed alle istituzioni concertistiche assimilate un acconto di importo pari al 60 per cento del contributo ordinario dell'anno precedente. L'assegnazione di una quota del contributo ordinario, da quantificare con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, è condizionata per ciascun ente ad una contribuzione annua della regione e degli enti locali complessivamente non inferiore alla quota di spesa globale di ciascun ente accertata nel conto consuntivo dell'anno precedente, al netto delle partite di giro e delle anticipazioni bancarie, stabilita con il medesimo decreto.
11. Una seconda quota dell'acconto, pari ad un ulteriore 20 per cento, è erogata entro il 30 giugno 1993 qualora entro tale data non siano stati individuati nuovi parametri e approvati nuovi organici per i singoli enti lirici da parte del Ministro del turismo e dello spettacolo.
12. Le minori entrate derivanti da riduzione del contributo statale costituiscono causa di forza maggiore ai fini della risoluzione senza penalità dei contratti di scrittura artistica.
1. Le indagini statistiche che le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1, del
1. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, emana direttive per la concessione della garanzia dello Stato di cui all'articolo 3 della
2. Le tariffe di pedaggio autostradale sono fissate, conformemente alle direttive del CIPE, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica.
3. Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato a modificare, con proprio decreto, l'entità dei sovrapprezzi di cui all'articolo 11, comma 2, della
4. Il Ministro dei lavori pubblici indica, con proprio decreto, il quadro informativo dei dati economici, finanziari, tecnici e gestionali che le società concessionarie devono annualmente trasmettere all'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS).
5. Le società concessionarie autostradali sono soggette ai seguenti obblighi:
a) certificare il bilancio, anche se non quotate in borsa, ai sensi del
b) mantenere adeguati requisiti di solidità patrimoniale, come individuati nelle convenzioni [11];
c) provvedere, nel caso di concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici, agli affidamenti a terzi di lavori nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 142, comma 4, e 253, comma 25, del codice di cui al
d) [sottoporre gli schemi dei bandi di gara delle procedure di aggiudicazione all’approvazione di ANAS Spa, che deve pronunciarsi entro trenta giorni dal loro ricevimento: in caso di inutile decorso del termine si applica l’articolo 20 della
e) prevedere nel proprio statuto idonee misure atte a prevenire i conflitti di interesse degli amministratori, e, per gli stessi, speciali requisiti di onorabilità e professionalità, nonchè, per almeno alcuni di essi, di indipendenza;
f) [nei casi di cui alle lettere c) e d), le commissioni di gara per l'aggiudicazione dei contratti sono nominate dal Ministro delle infrastrutture. Restano fermi i poteri di vigilanza dell'Autorità di cui all'articolo 6 del codice di cui al
5-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture sono stabiliti i casi in cui i progetti relativi alle opere da realizzare da parte di ANAS S.p.a. e delle altre concessionarie devono essere sottoposte al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici per la loro valutazione tecnico-economica [15].
5-ter. L’affidamento dei servizi di distribuzione carbolubrificanti e delle attività commerciali e ristorative nelle aree di servizio delle reti autostradali, in deroga rispetto a quanto previsto nelle lettere c) ed f) del comma 5, avviene secondo i seguenti principi:
a) verifica preventiva della sussistenza delle capacità tecnico-organizzative ed economiche dei concorrenti allo scopo di garantire un adeguato livello e la regolarità del servizio, secondo quanto disciplinato dalla normativa di settore;
b) valutazione delle offerte dei concorrenti che valorizzino l’efficienza, la qualità e la varietà dei servizi, gli investimenti in coerenza con la durata degli affidamenti e la pluralità dei marchi. I processi di selezione devono assicurare una prevalente importanza al progetto tecnico-commerciale rispetto alle condizioni economiche proposte;
c) modelli contrattuali idonei ad assicurare la competitività dell’offerta in termini di qualità e disponibilità dei servizi nonchè dei prezzi dei prodotti oil e non oil [16].
6. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 15, quinto comma, lettera a), della
1. [17]
2. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) disciplinare l'entità del capitale sociale delle costituende società per azioni e la misura minima della partecipazione dell'ente locale al capitale sociale, anche per assicurare il diritto di chiedere la convocazione dell'assemblea;
b) disciplinare i criteri di scelta dei possibili soci mediante procedimento di confronto concorrenziale, che tenga conto dei principi della normativa comunitaria con particolare riguardo alle capacità tecniche e finanziarie dei soggetti stessi;
c) disciplinare la natura del rapporto intercorrente tra l'ente locale e il privato;
d) disciplinare forme adeguate di controllo dell'efficienza e dell'economicità dei servizi.
3. [18]
4. [19]
5. [20]
6. Ove gli introiti siano connessi a tariffe o prezzi amministrati, il Comitato interministeriale prezzi o il comitato provinciale prezzi, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione del piano finanziario dell'investimento, verifica l'eventuale presenza di fattori inflattivi che contrastino con gli indirizzi di politica economica generale. Eventuali successivi aumenti tariffari vengono determinati ai sensi del comma 4; il Comitato interministeriale prezzi o il comitato provinciale prezzi verifica tuttavia, entro lo stesso termine perentorio decorrente dalla comunicazione della delibera di approvazione della tariffa o del prezzo, la sussistenza delle condizioni di cui ai commi 4 e 5, alle quali l'aumento deliberato resta subordinato.
6-bis. Per la realizzazione di opere immediatamente cantierabili nell'ambito degli interventi di cui al comma 1, che risultino già aggiudicate ad imprese o consorzi di imprese a seguito di regolari gare di appalto e non attuate per carenza di stanziamenti pubblici, gli enti locali interessati possono disporre l'avvio dei lavori previa conclusione di un contratto di programma con organismi finanziari e/o bancari che si impegnino ad anticipare le somme occorrenti. Al rimborso delle anticipazioni si provvede attraverso i proventi della gestione sulla base di tariffe da stabilire in conformità ai criteri di cui al presente articolo. Il comitato di cui al comma 9 predispone per lo scopo uno schema di contratto tipo [21] .
7. [22]
8. [23]
9. Per le finalità di cui al presente articolo il Ministro per i problemi delle aree urbane, d'intesa con i Ministri competenti per settore, può promuovere gli opportuni accordi od intese con le amministrazioni regionali e locali interessate. Gli accordi e le intese dovranno essere corredati, tra l'altro, dalla progettazione di massima, dallo studio di impatto ambientale ove previsto dal
1. La lettera c) dell'articolo 38 della
1. Al fine di assicurare una completa e razionale utilizzazione delle risorse stanziate con il
2. Le disponibilità derivanti dalle revoche di cui al comma 1 sono utilizzate per la concessione di mutui finalizzati al completamento di impianti sportivi già finanziati in attuazione delle disposizioni legislative richiamate al medesimo comma 1, al fine di assicurarne la piena funzionalità.
3. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1 del
4. I mutui autorizzati per le finalità di cui al comma 2 sono concessi dall'Istituto per il credito sportivo nei limiti delle disponibilità derivanti dalle revoche disposte ai sensi del comma 1 del presente articolo. I mutui a favore degli enti locali sono assistiti dalla contribuzione statale pari ad una rata di ammortamento ventennale costante annua posticipata al 6 per cento, comprensiva di capitale e interessi, rimanendo la parte ulteriore della rata di ammortamento a carico degli enti beneficiari. I mutui a favore dei soggetti indicati al secondo comma dell'articolo 3 della
5. Il comma 4 dell'articolo 33 della
1. Il comma 2 dell'articolo 13-bis del
2. I decreti legislativi previsti dalla legge 29 dicembre 1990, n. 408, e successive modificazioni, dovranno assicurare nel complesso maggiori entrate nette in misura non inferiore a lire 1.500 miliardi nel 1993, a lire 3.000 miliardi nel 1994 e a lire 2.500 miliardi nel 1995.
3. All'articolo 4, comma 5, della
1. A valere sui fondi stanziati dall'articolo 17, comma 3, della
[1] La Corte costituzionale, con sentenza 12 settembre 1995, n. 424, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, limitatamente al secondo e terzo periodo.
[2] La Corte costituzionale, con sentenza 9 luglio 1993, n. 308, ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera.
[3] Comma così modificato dall'art. 18 della
[4] Comma abrogato dall'art. 1 della
[5] Comma abrogato dall'art. 1 della
[6] Comma abrogato dall'art. 1 della
[7] Comma abrogato dall'art. 1 della
[8] Comma abrogato dall'art. 1 del
[9] Comma così sostituito dall'art. 27 del
[10] Comma così sostituito dall'art. 27 del
[11] Lettera così sostituita dall'art. 3 del
[12] Lettera sostituita dall'art. 29 del
[13] Lettera abrogata dall'art. 226 del
[14] Lettera abrogata dall'art. 226 del
[15] L'originario comma 5 è stato così sostituito dagli attuali commi 5, 5 bis e 5 ter per effetto dell'art. 2 del
[16] L'originario comma 5 è stato così sostituito dagli attuali commi 5, 5 bis e 5 ter per effetto dell'art. 2 del
[17] Comma abrogato dall'art. 274 del
[18] Comma abrogato dall'art. 274 del
[19] Comma abrogato dall'art. 274 del
[20] Comma abrogato dall'art. 274 del
[21] Comma aggiunto dall'art. 1 del
[22] Comma abrogato dall'art. 274 del
[23] Comma abrogato dall'art. 274 del
[24] Articolo sostituito dall'art. 6 bis del