Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 22. Commercio |
Capitolo: | 22.5 disciplina generale |
Data: | 28/03/1996 |
Numero: | 207 |
Sommario |
Art. 1. Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale. |
Art. 2. Requisiti e condizioni. |
Art. 3. Misura, durata e modalità di erogazione. |
Art. 4. Incompatibilità. |
Art. 5. Fondo per la razionalizzazione della rete commerciale. |
Art. 6. Comitato di gestione. |
Art. 7. Procedure per la concessione dell'indennizzo. |
§ 22.5.35 - D.Lgs. 28 marzo 1996, n. 207.
Attuazione della delega di cui all'art. 2, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di erogazione di un indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale.
(G.U. 24 aprile 1996, n. 96).
Art. 1. Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale.
1. Il presente decreto legislativo, in attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 43, della
Art. 2. Requisiti e condizioni.
1. L'indennizzo previsto dall'art. 1 spetta ai soggetti che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 1998, siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) più di 62 anni di età, se uomini, ovvero più di 57 anni di età, se donne;
b) iscrizione, al momento della cessazione dell'attività, per almeno 5 anni, in qualità di titolari o coadiutori, nella Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
2. L'erogazione dell'indennizzo è subordinata, nel periodo indicato dal comma 1, alle seguenti condizioni:
a) cessazione definitiva dell'attività commerciale;
b) riconsegna dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività commerciale e dell'autorizzazione per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nel caso in cui quest'ultima sia esercitata congiuntamente all'attività di commercio al minuto;
c) cancellazione del soggetto titolare dell'attività dal registro degli esercenti il commercio e dal registro delle imprese presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Art. 3. Misura, durata e modalità di erogazione.
1. L'indennizzo di cui all'art. 1 è pari all'importo del trattamento minimo di pensione previsto per gli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni degli esercenti attività commerciali dell'INPS.
2. Il periodo di godimento dell'indennizzo, da computare nell'ambito della Gestione di cui al comma 1, è utile ai soli fini del conseguimento del diritto a pensione.
3. L'erogazione dell'indennizzo viene effettuata dall'INPS con le stesse modalità e cadenze previste per le prestazioni pensionistiche agli esercenti attività commerciali.
4. Salvo quanto disposto dall'art. 4, l'indennizzo spetta dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda fino a tutto il mese in cui il beneficiario compie il 65° anno di età, se uomo, ovvero il 60° anno di età, se donna.
Art. 4. Incompatibilità.
1. L'indennizzo di cui all'art. 1 è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato.
2. L'erogazione dell'indennizzo cessa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il beneficiario abbia ripreso un'attività lavorativa, dipendente o autonoma. Il beneficiario è tenuto a comunicare all'INPS la ripresa dell'attività lavorativa entro trenta giorni dall'evento.
3. L'INPS effettua i controlli necessari a verificare la sussistenza di cause di incompatibilità.
Art. 5. Fondo per la razionalizzazione della rete commerciale.
1. Per le finalità di cui al presente decreto è istituito presso l'INPS il «Fondo degli interventi per la razionalizzazione della rete commerciale» che opera mediante contabilità separata nell'ambito della Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali.
2. Per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 2000, gli iscritti alla Gestione di cui al comma 1 sono tenuti al versamento di un'aliquota contributiva aggiuntiva nella misura dello 0,09 per cento. Tale contribuzione è riscossa unitamente a quella prevista dalla
3. Per l'anno 1996 il pagamento di cui al comma 2 deve essere effettuato in unica soluzione entro il 20 ottobre 1996 con le modalità stabilite dall'INPS.
4. La contribuzione aggiuntiva di cui al comma 2:
a) per la quota pari allo 0,07 per cento è destinata al finanziamento del Fondo di cui al comma 1;
b) per la restante quota pari allo 0,02 per cento è devoluta alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali.
5. Le somme non utilizzate o impegnate dal Fondo di cui al comma 1 a copertura degli oneri derivanti dalla concessione dell'indennizzo vengono devolute alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali, ove potranno essere utilizzate a copertura delle prestazioni che fanno carico alla Gestione medesima.
Art. 6. Comitato di gestione.
1. Il Fondo di cui all'art. 5, comma 1, è gestito da un Comitato nominato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, presieduto da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e composto da un rappresentante del Ministero del tesoro, da un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da un rappresentante dell'INPS e da tre rappresentanti della categoria designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.
2. Il Comitato, che opera presso l'INPS, pone in essere tutte le attività necessarie a realizzare le finalità del presente decreto e definisce le procedure per l'esame delle domande e per l'erogazione dell'indennizzo.
3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato svolge un compito di monitoraggio sugli effetti dell'indennizzo di cui al presente decreto, in relazione agli obiettivi di razionalizzazione della rete commerciale, e presenta, alla fine di ogni anno, un'apposita relazione al Parlamento.
Art. 7. Procedure per la concessione dell'indennizzo. [1]
1. La domanda diretta ad ottenere la concessione dell'indennizzo deve essere presentata presso le sedi periferiche dell'INPS sul modello appositamente predisposto, unitamente alla documentazione probante il rispetto dei requisiti e delle condizioni di cui all'art. 2.
2. Le domande possono essere presentate entro il 31 gennaio 1999.
3. L'istruttoria delle domande viene effettuata, secondo l'ordine cronologico, dalla sede periferica dell'INPS competente per territorio, che verifica i requisiti di ammissibilità delle domande e trasmette, con parere motivato, le risultanze al Comitato di gestione entro trenta giorni dalla ricezione delle domande stesse.
4. Il Comitato di gestione decide in via definitiva sulla concessione dell'indennizzo secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande alle sedi periferiche dell'INPS e nei limiti della disponibilità delle risorse del Fondo di cui all'art. 5.
5. Il Comitato di gestione può disporre la chiusura anticipata del termine di presentazione delle domande di indennizzo in caso di esaurimento delle risorse del Fondo.
[1] Per una modifica del termine di presentazione delle domande di cui al presente articolo, vedi l'art. 72 della