§ 71.3.188 - Legge 10 ottobre 1996, n. 525.
Norme in materia di personale amministrativo del Ministero di grazia e giustizia e delle magistrature speciali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:71. Ordinamento giudiziario
Capitolo:71.3 personale
Data:10/10/1996
Numero:525


Sommario
Art. 1.      1. Alle indennità previste dall'articolo 1 della legge 22 giugno 1988, n. 221, e dall'articolo 1 della legge 15 febbraio 1989, n. 51, si applica fino al 31 dicembre 1993 il meccanismo di [...]
Art. 2.  [1]
Art. 3.      1. Al complessivo onere derivante dagli articoli 1 e 2, valutato in lire 37.120 milioni per l'anno 1996, in lire 148.477 milioni in ragione d'anno a decorrere dal 1997 nonché, quanto alla [...]


§ 71.3.188 - Legge 10 ottobre 1996, n. 525.

Norme in materia di personale amministrativo del Ministero di grazia e giustizia e delle magistrature speciali.

(G.U. 11 ottobre 1996, n. 239).

 

     Art. 1.

     1. Alle indennità previste dall'articolo 1 della legge 22 giugno 1988, n. 221, e dall'articolo 1 della legge 15 febbraio 1989, n. 51, si applica fino al 31 dicembre 1993 il meccanismo di adeguamento periodico di cui all'articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

     2. L'adeguamento periodico ai sensi del comma 1 decorre dal 1° gennaio 1991. La successiva dinamica delle indennità di cui al predetto comma 1, contrattualmente definite "indennità di amministrazione", rimane affidata alla contrattazione di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 23 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546; tuttavia gli aumenti di tali indennità previsti in sede di contrattazione per il biennio 1996-1997 restano assorbiti dagli importi determinati dai meccanismi di adeguamento periodico.

     3. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge e aventi ad oggetto le questioni di cui ai commi 1 e 2 sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti. I provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato restano privi di effetti.

     4. Le somme maturate fino al 30 settembre 1996 sono corrisposte per il trentacinque per cento nel corso dell'anno 1997, per il trentacinque per cento nel corso dell'anno 1998 e per la restante parte nel corso dell'anno 1999.

     5. Sulle somme derivanti dall'applicazione del presente articolo non sono dovuti gli interessi e la rivalutazione monetaria.

 

          Art. 2. [1]

     [1. Il contingente di personale civile del Ministero della difesa di IV e V qualifica funzionale assegnato presso gli uffici giudiziari della giustizia militare di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 15 febbraio 1989, n. 51, già determinato in 129 unità, è rideterminato in 173 unità.]

 

          Art. 3.

     1. Al complessivo onere derivante dagli articoli 1 e 2, valutato in lire 37.120 milioni per l'anno 1996, in lire 148.477 milioni in ragione d'anno a decorrere dal 1997 nonché, quanto alla corresponsione delle somme arretrate, in lire 217.920 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998 e in lire 186.789 milioni per l'anno 1999, si provvede:

     a) quanto a lire 37.120 milioni per l'anno 1996 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia;

     b) per gli anni 1997 e successivi con le maggiori entrate derivanti dagli importi dei diritti riscossi dalle cancellerie e segreterie giudiziarie per conto dello Stato, previsti dalla tabella allegata alla legge 24 dicembre 1976, n. 900, già sostituita dalla tabella A annessa alla legge 6 aprile 1984, n. 57, e modificata dalla legge 21 febbraio 1989, n. 99, che sono aumentati nelle misure di cui ai commi 2 e 4, nonché dalle entrate derivanti dai diritti previsti dal comma 3.

     2. I diritti previsti dalla tabella richiamata nel comma 1 sono così aumentati:

     a) per ciascuno di quelli previsti ai numeri 1), 2) e 3) della tabella citata alla lettera b) del comma 1, nella misura di lire 300 per l'ufficio di conciliazione e lire 1.000 per gli altri uffici giudiziari;

     b) quelli previsti ai numeri 4), 5), 6), 8), 9), 10) della tabella citata alla lettera b) del comma 1, nella misura di lire 3.000 per ciascuno di essi;

     c) quelli previsti ai numeri 7) e 12) della tabella citata alla lettera b) del comma 1, nella misura di lire 2.000 per ciascuno di essi;

     d) quello di cui al numero 13) della tabella citata alla lettera b) del comma 1, con le seguenti modalità:

     1) diritto forfetizzato di copia e di certificazione di conformità di atti civili, penali e amministrativi, nella misura di cui alla tabella I allegata alla presente legge;

     2) diritto forfetizzato di copia e di rilascio per copie richieste senza certificazione di conformità, nella misura di cui alla tabella II allegata alla presente legge. Entrambi i diritti sono commisurati ad ogni pagina di formato uso bollo e sono determinati in misura eguale anche per la copia fotografica.

     3. Per il rilascio di copie, senza certificazione di conformità, di documenti su supporto diverso da quello cartaceo è dovuto il diritto forfetizzato nella misura stabilita dalla tabella III allegata alla presente legge.

     3 bis. [2]

     4. Per gli uffici di conciliazione e del giudice di pace tutti i diritti di cui ai commi 2 e 3 sono ridotti della metà.

     5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     TABELLA I

     (prevista dall'articolo 3, comma 2, lettera d), n. 1). [3]

 

     TABELLA II

     (prevista dall'articolo 3, comma 2, lettera d), n. 2). [4]

 

     TABELLA III

     (prevista dall'articolo 3, comma 3). [5]


[1] Articolo abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2] Comma aggiunto dall'art. 145 della L. 23 dicembre 2000, n. 388 e abrogato dall'art. 299 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

[3] Tabella abrogata dall'art. 299 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

[4] Tabella abrogata dall'art. 299 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

[5] Tabella modificata dall'art. 145 della L. 23 dicembre 2000, n. 388 e abrogata dall'art. 299 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.