§ 98.1.26715 - Legge 18 novembre 1991, n. 363.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, recante disposizioni concernenti l'applicazione nell'anno [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:18/11/1991
Numero:363


Sommario
Art. 1.      Il decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, recante disposizioni concernenti l'applicazione nell'anno 1991 dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'articolo 3 [...]


§ 98.1.26715 - Legge 18 novembre 1991, n. 363.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, recante disposizioni concernenti l'applicazione nell'anno 1991 dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, i versamenti dovuti a seguito delle dichiarazioni sostitutive in aumento del reddito dei fabbricati e l'accertamento di tali redditi, nonché altre disposizioni tributarie urgenti

(G.U. 18 novembre 1991, n. 270)

 

     Art. 1.

     Il decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, recante disposizioni concernenti l'applicazione nell'anno 1991 dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, i versamenti dovuti a seguito delle dichiarazioni sostitutive in aumento del reddito dei fabbricati e l'accertamento di tali redditi, nonché altre disposizioni tributarie urgenti, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 28 marzo 1989, n. 112, 29 maggio 1989, n. 200, 28 luglio 1989, n. 266, 25 settembre 1989, n. 330, e 25 novembre 1989, n. 383. Restano altresì salvi gli effetti del differimento al 16 ottobre 1989, disposto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 330 del 1989, dei termini già differiti dagli articoli 14 e 15 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.

 

     Allegato

     Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299

     All'art. 1:

     al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; per i soli fabbricati dati in locazione finanziaria l'esenzione di cui al secondo periodo della detta lettera d) compete anche se l'attività di locazione finanziaria non è esclusiva ma prevalente.";

     dopo il comma 2, è inserito il seguente:

     "2-bis. La disposizione del comma 1 non si applica alle aree assoggettate dallo strumento urbanistico generale o attuativo a vincoli preordinati all'espropriazione ovvero a vincoli che comportino l'inedificabilità.";

     al comma 3, le parole: "al 10 dicembre" sono sostituite dalle seguenti: "al 20 dicembre";

     al comma 6, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "L'onere per il pagamento del compenso ai concessionari fa carico al capitolo 6910 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1991.";

     dopo il comma 8, è inserito il seguente:

     "8-bis. Per le unità immobiliari destinate a civile abitazione e locate ad equo canone per almeno la metà del periodo di riferimento dell'incremento di valore, l'imposta di cui al comma 1 è ridotta all'80 per cento".

     Dopo l'art. 4, è inserito il seguente:

     "Art. 4-bis. - 1. Con effetto dal 1° gennaio 1992, le tariffe in materia di imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni sono aumentate del 30 per cento; le misure dell'aggio del minimo garantito e del canone fisso convenute nei contratti di concessione del servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni devono essere revisionate in relazione alle maggiori riscossioni derivanti da detto aumento di tariffe. Nella revisione dovrà tenersi conto anche degli aumenti del costo del servizio debitamente documentati verificatisi dopo l'ultima revisione del contratto nei limiti del tasso di svalutazione monetaria; in caso di mancato accordo tra le parti, la revisione sarà demandata alla commissione arbitrale di cui al regio decreto-legge 25 gennaio 1931, n. 36, convertito dalla legge 9 aprile 1931, n. 460.

     2. Con effetto dal 1° gennaio 1992, le tariffe massime previste dal testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, in materia di tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche sono aumentate del 50 per cento e vanno applicate nella misura massima. Qualora la riscossione del tributo sia affidata in appalto, si applica la disposizione di cui al comma 1 relativa alla revisione dei contratti".