Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 18/11/1991 |
Numero: | 363 |
Sommario |
Art. 1. Il decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, recante disposizioni concernenti l'applicazione nell'anno 1991 dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'articolo 3 [...] |
§ 98.1.26715 - Legge 18 novembre 1991, n. 363.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, recante disposizioni concernenti l'applicazione nell'anno 1991 dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, i versamenti dovuti a seguito delle dichiarazioni sostitutive in aumento del reddito dei fabbricati e l'accertamento di tali redditi, nonché altre disposizioni tributarie urgenti
(G.U. 18 novembre 1991, n. 270)
Il
Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-
Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al
All'art. 1:
al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; per i soli fabbricati dati in locazione finanziaria l'esenzione di cui al secondo periodo della detta lettera d) compete anche se l'attività di locazione finanziaria non è esclusiva ma prevalente.";
dopo il comma 2, è inserito il seguente:
"2-bis. La disposizione del comma 1 non si applica alle aree assoggettate dallo strumento urbanistico generale o attuativo a vincoli preordinati all'espropriazione ovvero a vincoli che comportino l'inedificabilità.";
al comma 3, le parole: "al 10 dicembre" sono sostituite dalle seguenti: "al 20 dicembre";
al comma 6, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "L'onere per il pagamento del compenso ai concessionari fa carico al capitolo 6910 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1991.";
dopo il comma 8, è inserito il seguente:
"8-bis. Per le unità immobiliari destinate a civile abitazione e locate ad equo canone per almeno la metà del periodo di riferimento dell'incremento di valore, l'imposta di cui al comma 1 è ridotta all'80 per cento".
Dopo l'art. 4, è inserito il seguente:
"Art. 4-bis. - 1. Con effetto dal 1° gennaio 1992, le tariffe in materia di imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni sono aumentate del 30 per cento; le misure dell'aggio del minimo garantito e del canone fisso convenute nei contratti di concessione del servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni devono essere revisionate in relazione alle maggiori riscossioni derivanti da detto aumento di tariffe. Nella revisione dovrà tenersi conto anche degli aumenti del costo del servizio debitamente documentati verificatisi dopo l'ultima revisione del contratto nei limiti del tasso di svalutazione monetaria; in caso di mancato accordo tra le parti, la revisione sarà demandata alla commissione arbitrale di cui al regio
2. Con effetto dal 1° gennaio 1992, le tariffe massime previste dal testo unico per la finanza locale, approvato con