Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 86. Sanità |
Capitolo: | 86.3 farmacie |
Data: | 30/09/1938 |
Numero: | 1706 |
Sommario |
Articolo unico. E' approvato l'unito regolamento per il servizio farmaceutico, composto di 68 articoli, visto, d'ordine nostro, dal Capo del governo, primo ministro segretario di Stato, ministro segretario di [...] |
Art. 1. Il conferimento sia delle farmacie di nuova istituzione, sia di quelle già esistenti, ha luogo in base a pubblico concorso, al quale possono partecipare i laureati o diplomati in farmacia e i [...] |
Art. 2. Il concorso è indetto dal prefetto della provincia, in cui ha o dovrà aver sede la farmacia, entro due mesi dal giorno in cui l'esercizio sia rimasto vacante o da quello in cui sia stato [...] |
Art. 3. Il bando di concorso è pubblicato nel Foglio annunzi legali della provincia, e, durante il termine stabilito per la presentazione delle domande, rimane affisso nell'albo pretorio della [...] |
Art. 4. Gli aspiranti all'autorizzazione all'esercizio delle farmacie debbono far pervenire entro il termine fissato dal bando, al prefetto, che ha indetto il concorso, la domanda contenente [...] |
Art. 5. Nel mese di gennaio di ciascun anno il prefetto nomina i componenti della commissione, di cui all'art. 105 del testo unico delle leggi sanitarie e provvede anche alla nomina di un supplente per [...] |
Art. 6. La commissione è convocata dal presidente presso la prefettura con lettera raccomandata consegnata alla posta almeno cinque giorni prima della data della riunione |
Art. 7. Per ogni giorno di adunanza è assegnata la medaglia di presenza di lire 25 per i componenti della commissione giudictrice, salvo per il vice-prefetto e per il medico provinciale |
Art. 8. La commissione giudicatrice esclude dal concorso i candidati le cui domande siano pervenute dopo la scadenza del termine fissato dal bando ovvero non corredate da tutti i documenti di rito; ed [...] |
Art. 9. I titoli sono suddivisi in tre categorie, per ciascuna delle quali ogni commissario dispone di 10 punti |
Art. 10. Di tutte le deliberazioni prese dalla commissione si deve redigere, giorno per giorno, un processo verbale, che deve essere sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario |
Art. 11. Il prefetto approva con provvedimento definitivo la graduatoria e la comunica con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ai concorrenti, invitando il primo graduato a far pervenire, entro [...] |
Art. 12. In caso di rinuncia esplicita od implicita da parte del vincitore, il prefetto ne dà comunicazione al secondo graduato negli stessi modi e con le stesse avvertenze fatte al primo graduato e così [...] |
Art. 13. Ai concorsi che vengono indetti per il conferimento delle farmacie succursali, ai sensi degli art. 116 e 117 del testo unico delle leggi sanitarie, si applicano in quanto possibile, le [...] |
Art. 14. Adempiute da parte del vincitore le formalità di cui all'art. 11, il prefetto emette il decreto di autorizzazione |
Art. 15. Il rimanente importo della tassa di concessione è versato, in rate uguali, entro il 31 dicembre di ciascuno dei due anni solari successivi a quello in cui ha avuto luogo la concessione, [...] |
Art. 16. Nel caso di contestazione sul prezzo degli arredi, delle provviste e delle dotazioni della farmacia, sarà a cura di una delle parti interessate promosso il giudizio della commissione di cui [...] |
Art. 17. Le spese occorse per le operazioni della commissione sono a carico del precedente titolare e dei suoi eredi, qualora la decisione fissi il prezzo da pagare in una somma non superiore a quella [...] |
Art. 18. La decisione è, a cura del prefetto, notificata agli interessati mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno |
Art. 19. Lo svincolo dei depositi eventualmente effettuati ai fini della lettera i) dell'art. 4 è ordinato dal prefetto su domanda degli interessati |
Art. 20. Nel termine di cui al penultimo comma dell'art. 11, il medico provinciale esegue l'ispezione di cui all'art. 111 del testo unico delle leggi sanitarie, con l'assistenza di un farmacologo o di un [...] |
Art. 21. Presso ogni prefettura dev'essere tenuto al corrente il registro delle farmacie esistenti in ciascun comune della provincia |
Art. 22. La pianta organica delle farmacie è sottoposta a revisione ordinaria in base ai risultati di ogni censimento ufficiale |
Art. 23. Quando in un comune nel quale non esistano esercizi in soprannumero alla pianta organica, si renda vacante una sede, gli altri farmacisti esistenti nel comune possono chiedere di trasferirvi il [...] |
Art. 24. Nel caso previsto dal terzo comma dell'art. 109 del testo unico delle leggi sanitarie, il trasferimento può essere chiesto dai farmacisti esistenti nel comune e la farmacia del titolare che lo [...] |
Art. 25. Le domande relative ai trasferimenti di cui ai due articoli precedenti, debbono essere prodotte al prefetto entro un termine perentorio fissato dal prefetto stesso, con speciale avviso, che [...] |
Art. 26. Nell'esame delle domande prodotte dai farmacisti per il trasferimento da una sede all'altra, il prefetto darà la preferenza al titolare della farmacia che si trovi in sede avente di fatto più [...] |
Art. 27. L'autorizzazione all'impianto e all'esercizio di una farmacia in soprannumero alla pianta organica, nella ipotesi prevista dal quarto comma dell'art. 109 del testo unico delle leggi sanitarie, è [...] |
Art. 28. Chi intende trasferire una farmacia da uno ad altro locale nell'ambito della sede, per la quale fu concessa l'autorizzazione, deve farne domanda al prefetto, corredata dalla prova che il nuovo [...] |
Art. 29. Il prefetto, sentiti i podestà, il consiglio provinciale di sanità e il sindacato provinciale dei farmacisti, stabilisce le norme ed i turni per il regolare esercizio delle farmacie nella [...] |
Art. 30. I comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti o capoluoghi di provincia possono sussidiare una o più farmacie, per assicurare il servizio notturno di assistenza farmaceutica |
Art. 31. Il titolare autorizzato di una farmacia può farsi sostituire nell'esercizio della medesima |
Art. 32. |
Art. 33. La nomina dei direttori responsabili delle farmacie appartenenti alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e degli eventuali farmacisti collaboratori dei direttori, ha luogo secondo [...] |
Art. 34. Nella farmacopea ufficiale sono indicate, con speciale contrassegno, le sostanze medicinali di cui le farmacie hanno l'obbligo di essere provviste ai termini dell'art. 123 del testo unico delle [...] |
Art. 35. Le sostante comprese nella farmacopea ufficiale debbono avere i cartelli prescritti dalla farmacopea e corrispondere ai saggi in essa indicati |
Art. 36. Negli elenchi, di cui all'art. 124 del testo unico delle leggi sanitarie, sono indicate in modo speciale le sostanze velenose |
Art. 37. I farmacisti hanno l'obbligo di annotare |
Art. 38. I farmacisti non possono rifiutarsi di vendere le specialità medicinali di cui siano provvisti e di spedire ricette firmate da un medico per medicinali esistenti nella farmacia |
Art. 39. Quando i farmacisti spediscono veleni dietro ordinazione di un medico chirurgo o di un veterinario, dovranno trattenere e conservare presso di loro le ricette originali, notandovi il nome delle [...] |
Art. 40. Qualora il farmacista nello spedire veleni sopra ordinazione di un medico chirurgo o di veterinario riconosca in una ricetta la prescrizione di sostanze velenose a dosi non medicamentose o [...] |
Art. 41. La tariffa dei medicinali contiene, oltre l'indicazione dei prezzi stabiliti per ogni sostanza, le norme per la sua applicazione, gli onorari professionali, gli aumenti di prezzo per le [...] |
Art. 42. I prezzi della tariffa serviranno di norma per la risoluzione delle contestazioni relative alla applicazione dei prezzi massimi |
Art. 43. Le sostanze che i non farmacisti possono vendere al pubblico, ai termini della lettera c) dell'art. 124 del testo unico delle leggi sanitarie, debbono essere tenute a parte in appositi scaffali [...] |
Art. 44. Le farmacie e le officine nelle quali si preparano sostanze da adoperarsi per iniezioni devono essere fornite dei mezzi atti ad assicurare una accurata sterilizzazione dei recipienti e del [...] |
Art. 45. Gli ambulatori medico-chirurgici annessi alle farmacie devono sempre avere l'ingresso diverso da quello delle farmacie, alle quali sono annessi e non debbono avere alcuna comunicazione interna [...] |
Art. 46. I produttori di medicinali e i grossisti non possono vendere i medicinali che alle farmacie regolarmente autorizzate all'esercizio in base al testo unico delle leggi sanitarie e del presente [...] |
Art. 47. Qualora nei comuni, di cui all'art. 115 del testo unico delle leggi sanitarie, nonostante la disposta concessione della indennità di residenza nella misura massima di lire 4000, il concorso vada [...] |
Art. 48. L'armadio farmaceutico, nei comuni dove funziona, dovrà essere rifornito dei medicinali dalla farmacia più vicina. La gestione di esso deve essere affidata al medico condotto |
Art. 49. Il segretario del sindacato provinciale dei farmacisti deve comunicare al prefetto della provincia qualsiasi provvedimento relativo alla sospensione dall'esercizio professionale di un farmacista [...] |
Art. 50. Si procede alla visita, di cui all'art. 127 del testo unico delle leggi sanitarie, con l'intervento del titolare autorizzato o del direttore responsabile della farmacia |
Art. 51. Se, all'atto della visita, fra le sostanze che il farmacista detiene se ne trovassero alcune guaste od adulterate, i visitatori procederanno all'immediato loro disperdimento; ove il titolare o [...] |
Art. 52. Per le ispezioni, di cui all'art. 111 e per quelle ordinarie, di cui all'art. 127 del testo unico delle leggi sanitarie, spetta al farmacologo o al dottore di chimica e farmacia, o al dottore in [...] |
Art. 53. Il prefetto, valendosi del registro in cui all'art. 21 del presente regolamento, prepara la matricola dei debitori della tassa di ispezione, distinguendoli per comune, e indicando per ciascuno [...] |
Art. 54. Entro 30 giorni decorrenti dall'ultimo di pubblicazione della matricola, gli interessati possono reclamare al prefetto e contro la decisione del prefetto, possono entro 30 giorni dalla [...] |
Art. 55. Non oltre il 31 luglio il prefetto trasmette la matricola, rettificata in seguito alle decisioni amministrative pronunciate fino a quella data, all'intendente di finanza, il quale la invia agli [...] |
Art. 56. In qualunque epoca dell'anno venga autorizzata l'apertura della farmacia, la tassa di ispezione è dovuta per l'intero suo ammontare |
Art. 57. Debbono comunicarsi al prefetto della provincia, nella quale la relativa farmacia ha sede |
Art. 58. Il prefetto, quando il titolare della farmacia non provveda, nel termine fissato nel decreto di autorizzazione, al versamento della seconda o terza rata della tassa di concessione governativa, [...] |
Art. 59. Il prefetto, nel caso di decadenza dichiarata ai termini dell'articolo 113 del testo unico delle leggi sanitarie, notifica il provvedimento all'interessato e provvede a bandire il concorso, [...] |
Art. 60. Verificandosi uno dei casi previsti dalle lettere a), b), d), e), dell'art. 113 del testo unico delle leggi sanitarie, il prefetto lo contesta all'interessato con lettera raccomandata con [...] |
Art. 61. Nei casi di decadenza di cui alle lettere c), f), g) dell'art. 113del testo unico delle leggi sanitarie, il prefetto pronuncia, sentito il consiglio provinciale di sanità, la decadenza stessa e [...] |
Art. 62. La decadenza dall'autorizzazione all'esercizio di una succursale nelle stazioni di cura, di cui all'art. 118 del testo unico delle leggi sanitarie, è pronunciata con lo stesso procedimento [...] |
Art. 63. Nel caso previsto dalla lettera c) dell'art. 114del testo unico delle leggi sanitarie, quando una istituzione pubblica di assistenza e beneficenza, dopo la formale diffida, incorra nuovamente [...] |
Art. 64. Alle contravvenzioni al presente regolamento, in quanto non rientrino in quelle espressamente prevedute dalla legge, si applicano le sanzioni penali di cui all'ultimo comma dell'art. 358 del [...] |
Art. 65. Le spese dipendenti dagli eventuali provvedimenti adottati dal prefetto, ai termini dell'art. 129 del testo unico delle leggi sanitarie, sono a carico del comune, salvo rivalsa sui proventi [...] |
Art. 66. Devono comunicarsi al prefetto della provincia, in cui la farmacia ha sede, nel termine di cinque giorni |
Art. 67. Se dagli atti prodotti al prefetto risulti che la farmacia era in comproprietà di due o più farmacisti alla data del 31 marzo 1934, è riconosciuto a ciascuno di essi il diritto di continuare a [...] |
Art. 68. Le farmacie, di cui all'art. 369 del testo unico delle leggi sanitarie, quando non ne sia stato effettuato il trapasso ai sensi dei primi due comma dell'articolo stesso, possono essere [...] |
§ 86.3.3 – R.D. 30 settembre 1938, n. 1706.
Approvazione del regolamento per il servizio farmaceutico.
(G.U. 14 novembre 1938, n. 259).
E' approvato l'unito regolamento per il servizio farmaceutico, composto di 68 articoli, visto, d'ordine nostro, dal Capo del governo, primo ministro segretario di Stato, ministro segretario di Stato per l'interno.
Regolamento
Titolo I
AUTORIZZAZIONE AD APRIRE
ED ESERCITARE UNA FARMACIA
Capo I
SVOLGIMENTO DEL CONCORSO
Il conferimento sia delle farmacie di nuova istituzione, sia di quelle già esistenti, ha luogo in base a pubblico concorso, al quale possono partecipare i laureati o diplomati in farmacia e i laureati in chimica e farmacia regolarmente iscritti nell'albo professionale.
Il concorso è indetto dal prefetto della provincia, in cui ha o dovrà aver sede la farmacia, entro due mesi dal giorno in cui l'esercizio sia rimasto vacante o da quello in cui sia stato istituito.
Il bando deve indicare:
a) il comune e la località ove la farmacia ha o dovrà avere la propria sede, e, quando si applichi il criterio della distanza, l'ubicazione delle farmacie rispetto alle quali deve osservarsi la distanza stessa, misurata in linea d'aria;
b) l'ammontare della tassa di concessione governativa;
c) l'ammontare della indennità di residenza di cui all'art. 115 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con
d) l'ammontare dell'indennità di avviamento previsto dall'art. 110 del citato testo unico, se l'esercizio non sia di nuova istituzione;
e) un richiamo esplicito alle disposizioni degli articoli 108, 110, 112 del testo unico anzidetto, oltre le indicazioni che caso per caso siano ritenute utili e convenienti;
f) la specifica indicazione dei titoli e documenti richiesti per l'ammissione al concorso;
g) il termine non minore di 60 giorni entro il quale devono essere presentati i titoli e la domanda.
Il bando di concorso è pubblicato nel Foglio annunzi legali della provincia, e, durante il termine stabilito per la presentazione delle domande, rimane affisso nell'albo pretorio della prefettura e in quello del comune ove ha o dovrà avere sede l'esercizio.
Il bando è pure pubblicato, per estratto, nella Gazzetta ufficiale del regno e contemporaneamente trasmesso in copia al sindacato provinciale e al sindacato nazionale fascista dei farmacisti.
Gli aspiranti all'autorizzazione all'esercizio delle farmacie debbono far pervenire entro il termine fissato dal bando, al prefetto, che ha indetto il concorso, la domanda contenente l'indicazione del domicilio, corredata dei seguenti documenti:
a) estratto del registro degli atti di nascita, rilasciato ai sensi del
b) certificato di cittadinanza italiana;
Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli;
c) certificato di buona condotta, rilasciato dal podestà del comune o dei comuni, ove l'aspirante ha avuto residenza nell'ultimo biennio;
d) certificato generale penale;
e) certificato medico comprovante che il concorrente è esente da difetti o imperfezioni che impediscono l'esercizio personale della farmacia e da malattie contagiose in atto che non abbiano carattere temporaneo e che rendono pericoloso l'esercizio medesimo.
E' in facoltà del prefetto di disporre che i concorrenti siano sottoposti a visita medica per accertarne lo stato di salute;
f) laurea in farmacia, ovvero diploma in farmacia, ovvero laurea in chimica e farmacia e, qualora la laurea od il diploma non abiliti all'esercizio professionale, anche il certificato di abilitazione all'esercizio predetto;
g) certificato d'iscrizione all'albo professionale;
h) certificato attestante l'appartenenza del concorrente al P.N.F. E' dispensato dal presentare tale certificato il concorrente che dimostri di essere mutilato od invalido di guerra;
i) i titoli e documenti che dimostrino nel candidato il possesso dei mezzi sufficienti al regolare e completo esercizio della farmacia, in caso di istituzioni ex novo, e, nel caso di farmacia già esistente, anche dei mezzi per pagare l'indennità di avviamento e quella presumibile per il rilievo degli arredi, provviste e dotazioni attinenti all'esercizio; nell'un caso e nell'altro anche mediante valida fideiussione;
l) stato di famiglia del concorrente, se questi sia coniugato o vedovo con prole;
m) copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare, o, per chi non abbia prestato servizio militare, certificato di esito di leva.
Inoltre, il candidato potrà presentare tutti i documenti e titoli che riterrà utile ai fini del concorso. I candidati a più concorsi contemporaneamente indetti nella stessa provincia debbono presentare tante domande quanti sono i concorsi, allegando ad una sola i documenti e titoli; i candidati invece a concorsi indetti in diverse province debbono presentare tante domande quanti sono i corrispondenti concorsi, unendo ad una i documenti originali e alle altre copie integrali debitamente autenticate.
La domanda ed i documenti dovranno essere in regola con le disposizioni delle leggi sul bollo, e i documenti debitamente legalizzati; quelli indicati nelle lettere b), c), d), e), g), h), l), dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella del bando di concorso.
Nel mese di gennaio di ciascun anno il prefetto nomina i componenti della commissione, di cui all'art. 105 del testo unico delle leggi sanitarie e provvede anche alla nomina di un supplente per ciascuna delle categorie cui appartengono i membri effettivi.
Tanto il farmacista effettivo quanto quello supplente, chiamati a far parte della commissione, debbono essere esercenti.
Tanto il farmacista quanto il chimico farmacista sono scelti su terne proposte dal sindacato dei farmacisti competente per territorio.
Non possono far parte della stessa commissione i parenti e gli affini fino al quarto grado.
La commissione è convocata dal presidente presso la prefettura con lettera raccomandata consegnata alla posta almeno cinque giorni prima della data della riunione.
Per la validità dell'adunanza è necessario l'intervento di tutti i componenti la commissione.
Nel caso di legittimo impedimento o di incompatibilità di un membro effettivo, lo sostituisce il membro supplente della stessa categoria. Il vice prefetto ed il medico provinciale sono suppliti, in caso di assenza o di impedimento, rispettivamente da un consigliere di prefettura o da un medico provinciale aggiunto designati dal prefetto.
Non possono prendere parte ai lavori di un determinato concorso i componenti la commissione che siano legati con vincolo di parentela o affinità sino al quarto grado con uno dei concorrenti.
Le votazioni hanno luogo in modo palese ed incominciano dal meno anziano di età; in ultimo vota il presidente.
Un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della Sanità esercita le funzioni di segretario [1].
Per ogni giorno di adunanza è assegnata la medaglia di presenza di lire 25 per i componenti della commissione giudictrice, salvo per il vice-prefetto e per il medico provinciale.
Ai detti funzionari ed al segretario possono essere corrisposti premi di operosità e di rendimento ai sensi del
Ai componenti predetti che non abbiano la loro residenza nel luogo di svolgimento del concorso, sono, inoltre, dovuti il rimborso delle spese di viaggio e l'indennità diaria nella misura di lire 70, quando non appartengono a personale dipendente dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni, nel qual caso è dovuta l'indennità diaria inerente al loro grado in conformità delle norme in vigore.
Le medaglie e le indennità predette sono soggette alle ritenute e decurtazioni di legge.
Tali spese, eccetto il caso di cui all'art. 17, sono a carico del ministero dell'interno.
La commissione giudicatrice esclude dal concorso i candidati le cui domande siano pervenute dopo la scadenza del termine fissato dal bando ovvero non corredate da tutti i documenti di rito; ed esclude, inoltre, i concorrenti che non risultino in possesso dei mezzi sufficienti ai fini di cui alla lettera i) dell'art. 4.
I titoli sono suddivisi in tre categorie, per ciascuna delle quali ogni commissario dispone di 10 punti.
Le categorie sono le seguenti:
1) titoli di studio;
2) pratica professionale (servizio di titolare di farmacia con effettiva direzione della medesima, servizio di direttore presso farmacie aperte al pubblico, o presso case produttrici di medicinali, o presso farmacie interne di ospedali o di altre comunità o istituti; servizio di ufficiale farmacista presso ospedali militari, servizio di collaboratore presso le farmacie su indicate, ecc.);
3) attività scientifica (titolarietà di cattedre, incarichi di insegnamento universitario, libera docenza, assistentato, pubblicazioni, indagini scientifiche).
Le deliberazioni della commissione devono essere motivate.
In base alla somma dei punti riportati per ogni categoria di titoli la commissione forma la graduatoria dei concorrenti.
A parità di punti sono osservate le preferenze stabilite nel regio
Di tutte le deliberazioni prese dalla commissione si deve redigere, giorno per giorno, un processo verbale, che deve essere sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario.
Il prefetto approva con provvedimento definitivo la graduatoria e la comunica con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ai concorrenti, invitando il primo graduato a far pervenire, entro dieci giorni dalla data della ricevuta della lettera stessa, la dichiarazione di accettazione o quella di rinuncia. Nel caso di accettazione, il primo graduato deve far conoscere, entro trenta giorni dalla medesima data, il locale dove sarà aperta la farmacia, trasmettere la bolletta comprovante il pagamento della prima rata della tassa di concessione nella misura di un terzo del relativo ammontare e dimostrare di aver provveduto al pagamento dell'indennità d'avviamento, di cui all'art. 110 del testo unico delle leggi sanitarie o di aver concluso opportuni accordi relativi al detto pagamento con gli aventi diritto.
In caso di dimostrata impossibilità di eseguire il versamento agli aventi diritto, il prefetto può autorizzare il deposito della somma presso la cassa depositi e prestiti.
Il mancato adempimento delle prescrizioni dei precedenti comma nel termine stabilito, equivale a rinuncia all'autorizzazione, con gli stessi effetti conseguenti alla rinuncia esplicita, di cui al primo comma.
Di ciò il prefetto fa formale avvertimento nella comunicazione nella quale indica, altresì, il termine, non minore di un mese, nè maggiore di due dalla scadenza dei trenta giorni su indicati, entro il quale avrà luogo l'ispezione di cui all'art. 111 del testo unico citato.
I termini indicati nel presente articolo sono perentori.
In caso di rinuncia esplicita od implicita da parte del vincitore, il prefetto ne dà comunicazione al secondo graduato negli stessi modi e con le stesse avvertenze fatte al primo graduato e così di seguito, salvo il disposto dell'art. 19 del presente regolamento.
Ai concorsi che vengono indetti per il conferimento delle farmacie succursali, ai sensi degli art. 116 e 117 del testo unico delle leggi sanitarie, si applicano in quanto possibile, le disposizioni del presente capo.
Alle domande di ammissione al concorso debbono essere uniti soltanto i documenti indicati nelle lettere h), i), l), m) dell'art. 4 e tutti gli altri documenti e titoli che si ritengano utili ai fini del concorso.
Capo II
AUTORIZZAZIONE
Adempiute da parte del vincitore le formalità di cui all'art. 11, il prefetto emette il decreto di autorizzazione.
Questo deve indicare:
a) il cognome, il nome, la paternità del farmacista autorizzato, la data ed il luogo di nascita, la data e l'università o scuola nella quale egli conseguì la laurea o il diploma e la data e l'università nella quale conseguì il certificato di abilitazione all'esercizio professionale;
b) l'ammontare della tassa di concessione, l'importo della quota pagata, la data ed il numero della relativa quietanza e l'ufficio del registro che l'ha rilasciata, nonchè la data di scadenza per il pagamento delle rimanenti rate, ai termini dell'art. 15 del presente regolamento;
c) il comune e la descrizione della sede della farmacia, nonchè il locale in cui sarà tenuto l'esercizio farmaceutico;
d) l'indicazione dell'eventuale indennità di residenza ai sensi dell'articolo 115 del testo unico delle leggi sanitarie.
Copia del provvedimento è trasmessa all'intendente di finanza.
Il rimanente importo della tassa di concessione è versato, in rate uguali, entro il 31 dicembre di ciascuno dei due anni solari successivi a quello in cui ha avuto luogo la concessione, all'ufficio del registro nel cui distretto trovasi la farmacia.
Entro dieci giorni dalle relative scadenze l'interessato deve far pervenire al prefetto le corrispondenti bollette attestanti il pagamento.
La decadenza dell'autorizzazione per il mancato pagamento di una delle rate è dichiarata, con decreto, dal prefetto, in seguito a diffida, regolarmente notificata, di pagare entro dieci giorni l'importo della rata scaduta.
Nel caso di contestazione sul prezzo degli arredi, delle provviste e delle dotazioni della farmacia, sarà a cura di una delle parti interessate promosso il giudizio della commissione di cui all'art. 105 del testo unico delle leggi sanitarie, con domanda rivolta alla commissione stessa e notificata all'altra parte.
La domanda dovrà contenere l'indicazione del prezzo offerto.
La commissione chiede alla parte istante un congruo deposito per le spese, fissando un termine perentorio entro il quale deve essere effettuato. Entro 15 giorni da quello in cui ha avuto luogo il deposito, sentite le parti emette la sua decisione.
Le spese occorse per le operazioni della commissione sono a carico del precedente titolare e dei suoi eredi, qualora la decisione fissi il prezzo da pagare in una somma non superiore a quella offerta dal nuovo titolare.
Sono a carico del nuovo titolare quando la decisione importi una differenza in più, in confronto al prezzo offerto, maggiore del decimo.
Si dividono per metà fra le parti quando la differenza fra il prezzo offerto e quello risultante dalla decisione non sia maggiore del decimo.
La nota delle spese è resa esecutoria dal prefetto e notificata alla parte soccombente.
La decisione è, a cura del prefetto, notificata agli interessati mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Qualora il nuovo titolare lasci decorrere 10 giorni dalla notificazione della decisione senza ottemperare a quanto essa dispone, viene dichiarato decaduto ai termini dell'art. 113, lettera b), del testo unico predetto.
Il deposito di cui al precedente art. 16 è restituito alla parte che l'ha effettuato, ove questa non debba sottostare a pagamento di spese.
Lo svincolo dei depositi eventualmente effettuati ai fini della lettera i) dell'art. 4 è ordinato dal prefetto su domanda degli interessati.
Se la domanda è fatta entro i 30 giorni assegnati al vincitore del concorso a norma dell'art. 11 del presente regolamento equivale a rinuncia dell'istante al diritto di surroga, di cui all'ultimo comma dell'art. 112 del testo unico delle leggi sanitarie.
Nel termine di cui al penultimo comma dell'art. 11, il medico provinciale esegue l'ispezione di cui all'art. 111 del testo unico delle leggi sanitarie, con l'assistenza di un farmacologo o di un dottore in chimica e farmacia, o di un dottore in farmacia scelto di volta in volta dal prefetto, ed alla presenza del titolare autorizzato.
Dell'esito dell'ispezione il medico provinciale riferisce al prefetto, il quale, se il risultato non sarà stato soddisfacente, diffiderà l'interessato a mettersi in regola entro un termine perentorio non maggiore di trenta giorni, decorso il quale infruttuosamente lo dichiarerà decaduto dalla autorizzazione.
Titolo II
DELL'ESERCIZIO DELLE FARMACIE
Capo I
PIANTA ORGANICA E TRASFERIMENTI
Presso ogni prefettura dev'essere tenuto al corrente il registro delle farmacie esistenti in ciascun comune della provincia.
La pianta organica delle farmacie è sottoposta a revisione ordinaria in base ai risultati di ogni censimento ufficiale.
E' sottoposta a revisione straordinaria quando, le variazioni della popolazione, in qualsiasi tempo verificatasi, abbiano determinato la formazione nell'ambito del comune, di nuovi centri abitati alla cui assistenza farmaceutica sia necessario di provvedere.
La pianta organica deve indicare:
a) la popolazione del comune ed il numero delle farmacie che il comune deve avere in base all'art. 104 del testo unico delle leggi sanitarie;
b) la delimitazione della sede di ogni singolo esercizio;
c) il numero delle farmacie esistenti di fatto.
Essa è pubblicata nel Foglio degli annunzi legali.
Quando in un comune nel quale non esistano esercizi in soprannumero alla pianta organica, si renda vacante una sede, gli altri farmacisti esistenti nel comune possono chiedere di trasferirvi il proprio esercizio.
Nel caso di accoglimento della domanda la farmacia, il cui titolare abbia ottenuto il trasferimento, sarà conferita mediante pubblico concorso, secondo le norme del presente regolamento.
Ove, però, la farmacia da mettere a concorso si trovi in una sede in cui esistano di fatto più farmacie alle quali non sia stato possibile assegnare una sede distinta, il prefetto stabilirà la nuova sede dell'esercizio da conferire in altra zona del comune, in rapporto agli effettivi bisogni dell'assistenza farmaceutica.
Nel caso previsto dal terzo comma dell'art. 109 del testo unico delle leggi sanitarie, il trasferimento può essere chiesto dai farmacisti esistenti nel comune e la farmacia del titolare che lo ha ottenuto deve essere chiusa.
Il trasferimento può essere disposto se la nuova farmacia dista dalla più prossima almeno 500 metri.
Le domande relative ai trasferimenti di cui ai due articoli precedenti, debbono essere prodotte al prefetto entro un termine perentorio fissato dal prefetto stesso, con speciale avviso, che viene notificato al sindacato provinciale dei farmacisti e pubblicato per 15 giorni consecutivi, all'albo della prefettura e a quello del comune.
Le domande debbono essere corredate dei titoli e documenti che dimostrino nei richiedenti il possesso dei mezzi sufficienti per il regolare e completo esercizio della farmacia nella nuova sede in cui dovrebbe essere trasferita, nonchè, nel caso dell'art. 23, dei mezzi per pagare l'indennità di avviamento e quella presumibile per il rilievo degli arredi, provviste e dotazioni attinenti all'esercizio già esistente.
Il prefetto sentirà anche il parere del sindacato provinciale dei farmacisti prima di emettere il provvedimento.
Nell'esame delle domande prodotte dai farmacisti per il trasferimento da una sede all'altra, il prefetto darà la preferenza al titolare della farmacia che si trovi in sede avente di fatto più farmacie, e negli altri casi adotterà i criteri di preferenza stabiliti dal regio
L'autorizzazione all'impianto e all'esercizio di una farmacia in soprannumero alla pianta organica, nella ipotesi prevista dal quarto comma dell'art. 109 del testo unico delle leggi sanitarie, è concessa a seguito di pubblico concorso da espletarsi in base alle norme contenute nel presente regolamento.
Il nuovo esercizio dovrà essere distante almeno 500 metri da quello più prossimo.
Chi intende trasferire una farmacia da uno ad altro locale nell'ambito della sede, per la quale fu concessa l'autorizzazione, deve farne domanda al prefetto, corredata dalla prova che il nuovo locale disti dal più prossimo esercizio almeno 500 metri.
La domanda deve essere pubblicata per 15 giorni consecutivi all'albo della prefettura ed a quello del comune.
Il decreto di trasferimento richiama quello di autorizzazione ed indica il nuovo locale in cui sarà tenuto l'esercizio farmaceutico.
Capo II
DISIMPEGNO DEL SERVIZIO FARMACEUTICO
Il prefetto, sentiti i podestà, il consiglio provinciale di sanità e il sindacato provinciale dei farmacisti, stabilisce le norme ed i turni per il regolare esercizio delle farmacie nella provincia, ai termini del primo comma dell'art. 119 del testo unico delle leggi sanitarie, tenendo conto anche delle necessità del servizio farmaceutico notturno e della convenienza di concedere, ove sia possibile, la chiusura domenicale [2].
Copia delle norme deve essere tenuta esposta al pubblico in ciascuna farmacia e pubblicata nel "Foglio degli annunzi legali della provincia" [3].
I comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti o capoluoghi di provincia possono sussidiare una o più farmacie, per assicurare il servizio notturno di assistenza farmaceutica.
Il titolare autorizzato di una farmacia può farsi sostituire nell'esercizio della medesima.
La sostituzione temporanea non può avere durata superiore a due mesi.
La sostituzione per motivi di famiglia può avere durata fino a due anni. Quella dovuta a motivi di salute o per obblighi di leva o per richiamo alle armi od anche per comprovata e riconosciuta necessità di pubblico servizio di carattere non permanente, dura finchè dura la causa che l'ha determinata. Di ogni sostituzione il titolare della farmacia deve dare avviso al prefetto, indicando il farmacista diplomato o laureato che lo sostituisce.
Questi dev'essere un farmacista regolarmente iscritto all'albo professionale e possedere i requisiti prescritti dalle lettere a), b), c), d), e), h), dell'art. 4.
Quando il titolare o il direttore di una farmacia si assenti per motivi di salute, per oltre 15 giorni, non può riprendere servizio, se non dimostri con certificato medico che è esente da difetti o imperfezioni che impediscano l'esercizio personale della farmacia e da malattie contagiose in atto che rendano pericoloso l'esercizio medesimo.
Il titolare di un esercizio farmaceutico deve comunicare al medico provinciale il nome e cognome e la data di assunzione degli addetti all'esercizio stesso [5].
Ugualmente deve comunicare la data di cessazione degli stessi dal servizio.
La suddetta comunicazione deve essere trascritta in apposito registro tenuto dall'ufficio del medico provinciale [6].
La nomina dei direttori responsabili delle farmacie appartenenti alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e degli eventuali farmacisti collaboratori dei direttori, ha luogo secondo le norme contenute nei regolamenti delle istituzioni medesime e non è valida se gli uni e gli altri non siano in possesso dei requisiti richiesti dalle lettere da a) ad h) dell'art. 4 del presente regolamento.
Nella farmacopea ufficiale sono indicate, con speciale contrassegno, le sostanze medicinali di cui le farmacie hanno l'obbligo di essere provviste ai termini dell'art. 123 del testo unico delle leggi sanitarie. Esse saranno anche riportate in apposito elenco.
Sono pure indicati gli apparecchi e gli utensili indispensabili di ciascuna farmacia, le sostanze che debbono essere tenute con particolare contrassegno, in armadio chiuso a chiave, a termine dell'art. 146 del citato testo unico e le sostanze medicamentose che debbono essere tenute al riparo dalla luce.
Sono pure indicate le dosi dei medicamenti per l'adulto, oltre le quali il farmacista non può fare la spedizione, salvo il caso di dichiarazione speciale del medico a termine dell'art. 40 del presente regolamento.
Sono, inoltre, aggiunte tutte le indicazioni che si riterranno opportune a meglio regolare il servizio pratico della farmacia.
Le sostante comprese nella farmacopea ufficiale debbono avere i cartelli prescritti dalla farmacopea e corrispondere ai saggi in essa indicati;
I medicamenti composti debbono corrispondere alla formula prescritta dalla farmacopea ed essere preparati con le norme in essa descritte.
Qualsiasi medicinale non descritto nella farmacopea deve essere somministrato dal farmacista allo stato di purezza, genuinità ed ottima conservazione.
Negli elenchi, di cui all'art. 124 del testo unico delle leggi sanitarie, sono indicate in modo speciale le sostanze velenose.
I farmacisti hanno l'obbligo di annotare:
a) sulle ricette che spediscono, la data della spedizione ed il prezzo praticato;
b) sulle etichette che appongono sui recipienti o sugli involucri dei medicinali:
1) la data della spedizione;
2) l'indicazione qualitativa e quantitativa del rimedio, secondo la ricetta;
3) la dose di somministrazione;
4) il prezzo praticato, indicando specificamente:
a) l'importo complessivo delle sostanze;
b) l'importo complessivo degli onorari professionali;
c) il costo del recipiente, quando sia fornito dal farmacista.
Debbono, inoltre, indicare chiaramente se il rimedio serve per uso esterno, interno, ipodermico o endovenoso; se deve essere adoperato a gocce; e quando si tratti di sostanze velenose, devono ciò rendere noto con adatto segno esterno molto visibile.
Quando si tratti di rimedi per cura di animali, si scriverà su di un cartello attaccato all'involucro od alla boccetta del medicinale "per uso veterinario".
I farmacisti non possono rifiutarsi di vendere le specialità medicinali di cui siano provvisti e di spedire ricette firmate da un medico per medicinali esistenti nella farmacia.
I farmacisti richiesti di specialità medicinali nazionali, di cui non siano provvisti, sono tenuti a procurarle nel più breve tempo possibile, purchè il richiedente anticipi l'ammontare delle spese di porto.
Hanno l'obbligo di spedire le ricette nel tempo strettamente necessario per eseguire magistralmente le preparazioni.
Qualunque ricetta deve essere firmata da un medico chirurgo o da un veterinario. I farmacisti debbono conservare per sei mesi le ricette spedite concernenti preparazioni estemporanee [7].
Quando i farmacisti spediscono veleni dietro ordinazione di un medico chirurgo o di un veterinario, dovranno trattenere e conservare presso di loro le ricette originali, notandovi il nome delle persone cui furono spedite e dandone copia all'acquirente se le domandi.
Quando le ricette contengano la prescrizione di materie velenose anche in minime dosi, queste ultime devono essere segnate in tutte lettere.
Qualora il farmacista nello spedire veleni sopra ordinazione di un medico chirurgo o di veterinario riconosca in una ricetta la prescrizione di sostanze velenose a dosi non medicamentose o pericolose, deve esigere che il medico, il chirurgo o il veterinario dichiari per iscritto, nella ricetta stessa, che la somministrazione è sotto la sua responsabilità ed a quale uso deve servire.
La tariffa dei medicinali contiene, oltre l'indicazione dei prezzi stabiliti per ogni sostanza, le norme per la sua applicazione, gli onorari professionali, gli aumenti di prezzo per le somministrazioni fatte ai privati nelle ore notturne e quando la farmacia è chiusa, secondo le speciali disposizioni riguardo agli orari stabiliti dal prefetto, nonchè i diritti addizionali che competono al farmacista per la spedizione di ricette contenenti sostanze velenose o stupefacenti.
I prezzi della tariffa serviranno di norma per la risoluzione delle contestazioni relative alla applicazione dei prezzi massimi.
Le sostanze che i non farmacisti possono vendere al pubblico, ai termini della lettera c) dell'art. 124 del testo unico delle leggi sanitarie, debbono essere tenute a parte in appositi scaffali ed i recipienti dovranno portare in modo chiaro l'indicazione del contenuto.
I non farmacisti, che vendono tali prodotti, debbono tenere registri di carico e scarico, nei quali siano annotati, volta per volta, gli acquisti fatti e le vendite, con la indicazione della quantità venduta per ciascun prodotto.
Le farmacie e le officine nelle quali si preparano sostanze da adoperarsi per iniezioni devono essere fornite dei mezzi atti ad assicurare una accurata sterilizzazione dei recipienti e del contenuto.
Gli ambulatori medico-chirurgici annessi alle farmacie devono sempre avere l'ingresso diverso da quello delle farmacie, alle quali sono annessi e non debbono avere alcuna comunicazione interna con le stesse.
I produttori di medicinali e i grossisti non possono vendere i medicinali che alle farmacie regolarmente autorizzate all'esercizio in base al testo unico delle leggi sanitarie e del presente regolamento; essi non possono vendere neppure alle comunità, alle associazioni e agli enti assistenziali i medicinali da distribuire agli assistiti dagli enti stessi.
La somministrazione dei medicinali ai poveri, sia da parte dei comuni, sia da parte di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che vi provvedono in tutto o in parte, ai sensi dell'art. 55 del testo unico delle leggi sanitarie, è considerata vendita al pubblico e come tale interdetta alle farmacie interne, previste dall'art. 114del predetto testo unico.
Qualora nei comuni, di cui all'art. 115 del testo unico delle leggi sanitarie, nonostante la disposta concessione della indennità di residenza nella misura massima di lire 4000, il concorso vada deserto, può provvedersi, in via temporanea, al servizio di assistenza con un armadio farmaceutico.
L'armadio farmaceutico, nei comuni dove funziona, dovrà essere rifornito dei medicinali dalla farmacia più vicina. La gestione di esso deve essere affidata al medico condotto.
Capo III
VIGILANZA SUL SERVIZIO FARMACEUTICO
Il segretario del sindacato provinciale dei farmacisti deve comunicare al prefetto della provincia qualsiasi provvedimento relativo alla sospensione dall'esercizio professionale di un farmacista della provincia stessa.
Si procede alla visita, di cui all'art. 127 del testo unico delle leggi sanitarie, con l'intervento del titolare autorizzato o del direttore responsabile della farmacia.
Assiste in qualità di segretario un impiegato dell'ufficio sanitario provinciale od il cancelliere della pretura o, in mancanza, il segretario del comune o chi per esso.
Il verbale viene steso in doppio originale, uno da trascriversi in apposito registro che il farmacista è obbligato a tenere e l'altro da trasmettersi al prefetto della provincia.
Ambedue gli originali devono essere firmati, oltre che dai componenti la commissione visitatrice, dal titolare o direttore della farmacia e dal segretario.
Qualora il titolare o direttore si rifiutasse di intervenire o di firmare il verbale, deve farsene menzione indicando i motivi del rifiuto.
Se, all'atto della visita, fra le sostanze che il farmacista detiene se ne trovassero alcune guaste od adulterate, i visitatori procederanno all'immediato loro disperdimento; ove il titolare o direttore si opponga, i visitatori ne faranno il sequestro sul posto, ritirandone sempre un saggio per promuovere l'applicazione della pena comminata dal combinato disposto degli art. 123 del testo unico delle leggi sanitarie e 443 del codice penale.
Quando si proceda al sequestro, le sostanze saranno chiuse e suggellate con la firma anche del segretario e del titolare o direttore responsabile, e, se questi si rifiuta di firmare, se ne farà menzione nel verbale con la indicazione dei motivi addotti.
Al verbale da trasmettere al prefetto a norma dell'articolo precedente, ove ne sia il caso, deve essere unito il campione delle sostanze medicinali trovate guaste od adulterate.
Nel caso che dal verbale risulti qualche contravvenzione prevista dalla legge, il prefetto lo trasmetterà immediatamente all'autorità giudiziaria.
Per le ispezioni, di cui all'art. 111 e per quelle ordinarie, di cui all'art. 127 del testo unico delle leggi sanitarie, spetta al farmacologo o al dottore di chimica e farmacia, o al dottore in farmacia, che secondo i casi assiste il medico provinciale, una indennità giornaliera di lire 25 al lordo delle decurtazioni di legge oltre il rimborso delle eventuali spese di viaggio.
Al medico provinciale ed eventualmente al segretario spettano, se del caso, le indennità inerenti al grado.
Tali spese sono a carico del ministero dell'interno.
Nella stessa misura si calcolano le spese per le ispezioni straordinarie, di cui all'art. 127 del citato testo unico delle leggi sanitarie, spese che il farmacista deve rimborsare, qualora il risultato dell'ispezione non sia stato soddisfacente ai sensi dello stesso art. 127.
Il prefetto, valendosi del registro in cui all'art. 21 del presente regolamento, prepara la matricola dei debitori della tassa di ispezione, distinguendoli per comune, e indicando per ciascuno il nome, il cognome, la paternità, il domicilio e la farmacia.
Per quanto riguarda gli enti sarà indicata la denominazione dell'ente, la sede e la farmacia cui la tassa si riferisce.
La matricola viene ogni anno, nel mese di gennaio, completata e rettificata con l'aggiunta di coloro che furono omessi e con la cancellazione di quelli che, per qualsiasi causa, furono indebitamente iscritti o che, per motivi sopravvenuti, ne debbano essere esclusi.
Essa deve essere esposta per 15 giorni durante il mese di febbraio nell'ufficio comunale. Il podestà, con avviso al pubblico, avverte del deposito della matricola, indicando i giorni e le ore in cui gli interessati potranno consultarla.
Entro 30 giorni decorrenti dall'ultimo di pubblicazione della matricola, gli interessati possono reclamare al prefetto e contro la decisione del prefetto, possono entro 30 giorni dalla notificazione, appellarsi al ministro per l'interno.
Le decisioni, tanto del prefetto quanto del ministro, sono notificate a mezzo del messo comunale.
Non oltre il 31 luglio il prefetto trasmette la matricola, rettificata in seguito alle decisioni amministrative pronunciate fino a quella data, all'intendente di finanza, il quale la invia agli uffici distrettuali delle imposte dirette della provincia, affinchè ciascuno ne tragga gli elementi necessari per la compilazione entro il mese di novembre degli elenchi per i comuni compresi nel proprio distretto. Gli elenchi sono resi esecutori dal prefetto.
In qualunque epoca dell'anno venga autorizzata l'apertura della farmacia, la tassa di ispezione è dovuta per l'intero suo ammontare.
L'aggio di riscossione spettante all'esattore ed al ricevitore provinciale nella misura convenuta per le imposte dirette si aggiunge alla tassa.
Per la riscossione gli esattori ed i ricevitori provinciali sono tenuti a prestare una cauzione uguale all'importo di una rata del carico annuale.
Per la costituzione e l'approvazione di tale garanzia valgono le norme stabilite dal vigente testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette e del relativo regolamento.
Titolo III
DELLA DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE
Debbono comunicarsi al prefetto della provincia, nella quale la relativa farmacia ha sede:
a) dal podestà, la dichiarazione di morte di un titolare autorizzato, entro tre giorni dalla relativa denuncia, e la perdita della cittadinanza entro tre giorni dalla eseguita annotazione;
b) dal cancelliere del tribunale che l'ha pronunciata, la sentenza di interdizione o inabilitazione, quella di dichiarazione di fallimento e quella di omologazione di concordato, entro tre giorni dalla pubblicazione;
c) dal segretario del sindacato provinciale, la cancellazione o la radiazione dall'albo professionale.
Il prefetto, quando il titolare della farmacia non provveda, nel termine fissato nel decreto di autorizzazione, al versamento della seconda o terza rata della tassa di concessione governativa, lo diffida a far pervenire la prova dell'avvenuto pagamento nel termine di giorni dieci, trascorso infruttuosamente il quale, pronuncierà la decadenza.
Il prefetto, nel caso di decadenza dichiarata ai termini dell'articolo 113 del testo unico delle leggi sanitarie, notifica il provvedimento all'interessato e provvede a bandire il concorso, qualora nel comune non esistano farmacie in soprannumero;
Verificandosi uno dei casi previsti dalle lettere a), b), d), e), dell'art. 113 del testo unico delle leggi sanitarie, il prefetto lo contesta all'interessato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, prefiggendogli il termine di giorni 10 per le eventuali deduzioni.
Trascorso detto termine e sentito il consiglio provinciale di sanità, provvede, con decreto motivato, che notifica in via amministrativa. Nel caso di pronuncia di decadenza farà eseguire la immediata chiusura della farmacia.
Nei casi di decadenza di cui alle lettere c), f), g) dell'art. 113del testo unico delle leggi sanitarie, il prefetto pronuncia, sentito il consiglio provinciale di sanità, la decadenza stessa e notifica agli interessati il relativo provvedimento.
Nei casi delle lettere c) e h) il prefetto, qualora la farmacia non debba essere chiusa, autorizza all'esercizio provvisorio il titolare rinunciatario o gli eredi, fino al conferimento della farmacia stessa.
La decadenza dall'autorizzazione all'esercizio di una succursale nelle stazioni di cura, di cui all'art. 118 del testo unico delle leggi sanitarie, è pronunciata con lo stesso procedimento previsto nell'articolo 60.
Nel caso previsto dalla lettera c) dell'art. 114del testo unico delle leggi sanitarie, quando una istituzione pubblica di assistenza e beneficenza, dopo la formale diffida, incorra nuovamente nella violazione del divieto di vendita al pubblico, il prefetto, prima di pronunciare la decadenza, deve contestare al legale rappresentante dell'ente i fatti, prefiggendogli il termine di giorni dieci per le eventuali controdeduzioni.
Trascorso detto termine provvede con decreto motivato sentito il consiglio provinciale di sanità e, nel caso di pronuncia di decadenza, fa eseguire la chiusura della farmacia.
Titolo IV
DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE
Alle contravvenzioni al presente regolamento, in quanto non rientrino in quelle espressamente prevedute dalla legge, si applicano le sanzioni penali di cui all'ultimo comma dell'art. 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con
Le spese dipendenti dagli eventuali provvedimenti adottati dal prefetto, ai termini dell'art. 129 del testo unico delle leggi sanitarie, sono a carico del comune, salvo rivalsa sui proventi dell'azienda farmaceutica.
Devono comunicarsi al prefetto della provincia, in cui la farmacia ha sede, nel termine di cinque giorni:
a) dal successore, per qualsiasi titolo, del titolare di una farmacia, di cui agli articoli 369, 370, 374 del testo unico delle leggi sanitarie e dal procuratore del registro competente, ogni trapasso del diritto di esercizio delle farmacie stesse;
b) dal titolare autorizzato di una delle medesime farmacie, l'assunzione o la surrogazione del direttore responsabile, a norma dell'art. 378 del citato testo unico.
Se dagli atti prodotti al prefetto risulti che la farmacia era in comproprietà di due o più farmacisti alla data del 31 marzo 1934, è riconosciuto a ciascuno di essi il diritto di continuare a vita nell'esercizio della farmacia.
Le farmacie, di cui all'art. 369 del testo unico delle leggi sanitarie, quando non ne sia stato effettuato il trapasso ai sensi dei primi due comma dell'articolo stesso, possono essere trasferite, una volta tanto, a farmacista iscritto nell'albo professionale, dagli eredi del titolare defunto, purchè il trasferimento abbia luogo entro il termine perentorio di due anni dalla morte del titolare.
Durante le more per il conferimento della farmacia, gli eredi hanno diritto di continuare l'esercizio in via provvisoria.
Non occorre, nel caso di cui al comma precedente, alcuna formale autorizzazione da parte del prefetto.
Quando la morte del titolare si sia verificata precedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il termine di due anni decorre da detta data.
[1] Comma così sostituito dall'art. unico del
[2] Comma così modificato dall'art. 22 del
[3] Comma così modificato dall'art. 22 del
[4] Articolo sostituito dall'art. 12 del
[5] Comma così modificato dall'art. 42 del
[6] Comma così modificato dall'art. 42 del
[7] Comma così modificato dall'art. 87 della