Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 23/01/1992 |
Numero: | 34 |
Sommario |
Art. 1. 1. Le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 8 agosto 1977, n. 546, come sostituito dall'art. 15 della legge 11 novembre 1982, n. 828, e ulteriormente integrato [...] |
Art. 2. 1. Per provvedere alle esigenze della ricostruzione, dell'edilizia abitativa di cui all'art. 1 della legge 1° dicembre 1986, n. 879, è assegnato alla Regione [...] |
Art. 3. 1. Per il completamento dell'opera di ripristino e di ricostruzione dei complessi edilizi adibiti al culto di cui al comma 1 dell'art. 4 della legge 1° dicembre 1986, n. [...] |
Art. 4. 1. Per il completamento dell'opera di ripristino e di restauro del patrimonio culturale e degli impianti di cui al comma 1 dell'art. 6 della legge 1° dicembre 1986, n. [...] |
Art. 5. 1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 2, 3 e 4, pari a lire 25 miliardi per l'anno 1992 e a lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994, si [...] |
§ 98.1.26730 - Legge 23 gennaio 1992, n. 34. [1]
Proroga e rifinanziamento di disposizioni di legge concernenti la ricostruzione dei territori del Friuli colpiti dal terremoto del 1976.
(G.U. 29 gennaio 1992, n. 23)
1. Le disposizioni di cui all'art. 4 della
1. Per provvedere alle esigenze della ricostruzione, dell'edilizia abitativa di cui all'art. 1 della
2. Le quote per il triennio di cui al comma 1 sono determinate in lire 5 miliardi per ciascun anno.
1. Per il completamento dell'opera di ripristino e di ricostruzione dei complessi edilizi adibiti al culto di cui al comma 1 dell'art. 4 della
2. Le quote per il triennio di cui al comma 1 sono rispettivamente determinate in lire 10 miliardi per il 1992, lire 5 miliardi per il 1993 e lire 5 miliardi per il 1994.
1. Per il completamento dell'opera di ripristino e di restauro del patrimonio culturale e degli impianti di cui al comma 1 dell'art. 6 della
2. Le quote per il triennio di cui al comma 1 sono rispettivamente determinate in lire 10 miliardi per il 1992, lire 5 miliardi per il 1993 e lire 5 miliardi per il 1994.
1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 2, 3 e 4, pari a lire 25 miliardi per l'anno 1992 e a lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi per l'edilizia storico-artistico-monumentale".
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
[1] Abrogata dall'art. 24 del
[2] Per un'ulteriore proroga del termine di cui al presente comma, vedi l'art. 3, comma 157 della