§ 98.1.26730 - Legge 23 gennaio 1992, n. 34.
Proroga e rifinanziamento di disposizioni di legge concernenti la ricostruzione dei territori del Friuli colpiti dal terremoto del 1976.


Settore:Normativa nazionale
Data:23/01/1992
Numero:34


Sommario
Art. 1.      1. Le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 8 agosto 1977, n. 546, come sostituito dall'art. 15 della legge 11 novembre 1982, n. 828, e ulteriormente integrato [...]
Art. 2.      1. Per provvedere alle esigenze della ricostruzione, dell'edilizia abitativa di cui all'art. 1 della legge 1° dicembre 1986, n. 879, è assegnato alla Regione [...]
Art. 3.      1. Per il completamento dell'opera di ripristino e di ricostruzione dei complessi edilizi adibiti al culto di cui al comma 1 dell'art. 4 della legge 1° dicembre 1986, n. [...]
Art. 4.      1. Per il completamento dell'opera di ripristino e di restauro del patrimonio culturale e degli impianti di cui al comma 1 dell'art. 6 della legge 1° dicembre 1986, n. [...]
Art. 5.      1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 2, 3 e 4, pari a lire 25 miliardi per l'anno 1992 e a lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994, si [...]


§ 98.1.26730 - Legge 23 gennaio 1992, n. 34. [1]

Proroga e rifinanziamento di disposizioni di legge concernenti la ricostruzione dei territori del Friuli colpiti dal terremoto del 1976.

(G.U. 29 gennaio 1992, n. 23)

 

     Art. 1.

     1. Le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 8 agosto 1977, n. 546, come sostituito dall'art. 15 della legge 11 novembre 1982, n. 828, e ulteriormente integrato dall'art. 15 della legge 1° dicembre 1986, n. 879, così come prorogate ed estese dall'art. 19 della medesima legge n. 879 del 1986, sono ulteriormente prorogate al 31 dicembre 1993 [2] .

 

          Art. 2.

     1. Per provvedere alle esigenze della ricostruzione, dell'edilizia abitativa di cui all'art. 1 della legge 1° dicembre 1986, n. 879, è assegnato alla Regione Friuli-Venezia Giulia un contributo di lire 15 miliardi nel triennio 1992-1994.

     2. Le quote per il triennio di cui al comma 1 sono determinate in lire 5 miliardi per ciascun anno.

 

          Art. 3.

     1. Per il completamento dell'opera di ripristino e di ricostruzione dei complessi edilizi adibiti al culto di cui al comma 1 dell'art. 4 della legge 1° dicembre 1986, n. 879, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 20 miliardi nel periodo 1992-1994.

     2. Le quote per il triennio di cui al comma 1 sono rispettivamente determinate in lire 10 miliardi per il 1992, lire 5 miliardi per il 1993 e lire 5 miliardi per il 1994.

 

          Art. 4.

     1. Per il completamento dell'opera di ripristino e di restauro del patrimonio culturale e degli impianti di cui al comma 1 dell'art. 6 della legge 1° dicembre 1986, n. 879, limitatamente ai complessi edilizi adibiti al culto, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 20 miliardi nel periodo 1992-1994.

     2. Le quote per il triennio di cui al comma 1 sono rispettivamente determinate in lire 10 miliardi per il 1992, lire 5 miliardi per il 1993 e lire 5 miliardi per il 1994.

 

          Art. 5.

     1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 2, 3 e 4, pari a lire 25 miliardi per l'anno 1992 e a lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi per l'edilizia storico-artistico-monumentale".

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Per un'ulteriore proroga del termine di cui al presente comma, vedi l'art. 3, comma 157 della L. 23 dicembre 1996, n. 662.