Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 4. Alimenti e bevande |
Capitolo: | 4.2 alimenti di origine animale |
Data: | 04/02/2000 |
Numero: | 8 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il quantitativo di latte attribuito dall'Unione europea con regolamento (CE) n. 1256/99 del Consiglio del 17 maggio 1999, con decorrenza 1° aprile 2000, affluisce [...] |
Art. 2. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...] |
§ 4.2.53 – D.L. 4 febbraio 2000, n. 8. [1]
Disposizioni urgenti per la ripartizione dell'aumento comunitario del quantitativo globale di latte e per la regolazione provvisoria del settore lattiero-caseario.
(G.U. 7 febbraio 2000, n. 30).
1. Il quantitativo di latte attribuito dall'Unione europea con
1 bis Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono assegnare quantitativi di riferimento ad università degli studi, istituti di istruzione, enti pubblici e privati di ricerca e sperimentazione, istituti di pena, nonché istituzioni pubbliche ed enti o organizzazioni private riconosciute che operano nell'ambito del recupero delle tossicodipendenze o della riabilitazione e dell'inserimento dei portatori di handicap mediante la conduzione di appropriate strutture produttive [3].
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano che le quote assegnate in applicazione del presente articolo, nonché quelle di cui all'articolo 1, comma 21, del
3. Entro il 15 marzo 2000, in applicazione dell'articolo 01 del
3 bis Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare il quantitativo individuale di riferimento alla produzione effettivamente commercializzata nel caso in cui, nel corso dell'ultimo periodo di dodici mesi, il medesimo quantitativo non è stato utilizzato per almeno il 70 per cento. Sono fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli debitamente certificati che colpiscono la capacità produttiva dei produttori in questione, a condizione che siano comunicati alle competenti regioni e province autonome entro il 31 ottobre di ogni anno. I quantitativi di riferimento inutilizzati affluiscono alla riserva nazionale e sono riattribuiti alla regione o provincia autonoma cui afferiscono detti quantitativi, la quale provvede alla riassegnazione, entro il 31 marzo dell'anno successivo [6].
4. Alle dichiarazioni di consegna degli acquirenti e ai relativi modelli L1 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del
5. Alle operazioni di compensazione nazionale, da effettuarsi entro il 31 luglio di ogni anno, si applicano i criteri di cui all'articolo 1, comma 8, del
6. Le regioni e le province autonome possono autorizzare, in deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, lettera a), della
a) il contratto intervenga tra produttori in attività che hanno prodotto e commercializzato nel corso del periodo almeno il 50 per cento della loro quota;
b) le aziende agricole dei contraenti siano ubicate nella medesima zona omogenea (di montagna, svantaggiata, di pianura). Sono in ogni caso esclusi i contratti di soccida e di comodato di stalla, che non possono avere una durata inferiore ad un intero periodo.
b bis) a partire dal periodo 2000-2001 la stipula del contratto intervenga anteriormente al 31 gennaio di ogni anno e la comunicazione agli organi regionali o della provincia autonoma di controllo sia effettuata entro il 15 febbraio successivo [9].
L'atto attestante il trasferimento di quota deve essere convalidato dalla regione o dalla provincia autonoma del produttore che acquisisce il quantitativo in questione, entro 15 giorni dalla predetta comunicazione; è fatto obbligo alle parti contraenti di trasmettere detto documento ai rispettivi acquirenti che si avvalgono dello stesso ai fini del calcolo del prelievo supplementare [10].
7. I termini per le compensazioni nazionali relative ai periodi di produzione lattiera 1997-98 e 1998-99, di cui all'articolo 1, commi 7 e 10, del
7 bis Fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 6, del
8. Per quanto non modificato dal presente decreto, si applicano le disposizioni della
8 bis Il quantitativo di latte attribuito ai sensi del
8–ter Entro il 30 giugno 2000 l'AIMA in liquidazione provvede ad aggiornare il tasso di tenore medio nazionale di grasso di riferimento nel latte. Il tasso sarà successivamente aggiornato ogni due anni entro il 31 marzo, nel rispetto della normativa comunitaria [14].
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Tabella di ripartizione
Piemonte ............................................ |
30.050 |
Valle d'Aosta ...................................... |
1.700 |
Lombardia ......................................... |
141.900 |
Bolzano ............................................... |
13.150 |
Trento .................................................. |
4.200 |
Veneto ................................................. |
43.750 |
Friuli-Venezia Giulia ......................... |
8.650 |
Liguria ................................................. |
400 |
Emilia-Romagna .............................. |
64.500 |
Toscana ............................................. |
3.550 |
Umbria .............................................. |
2.250 |
Marche ................................................ |
1.850 |
Lazio .................................................... |
18.600 |
Abruzzo ............................................... |
3.650 |
Molise ................................................. |
3.200 |
Campania .......................................... |
11.750 |
Puglia .................................................. |
10.850 |
Basilicata ........................................... |
3.800 |
Calabria ............................................. |
2.400 |
Sicilia ................................................ |
5.750 |
Sardegna ........................................... |
8.050 |
TOTALE ............ |
384.000 |
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Comma così modificato dalla
[3] Comma inserito dalla
[4] Comma così sostituito dalla
[5] Comma così modificato dalla
[6] Comma inserito dalla
[7] Comma così modificato dalla
[8] Comma già modificato dalla
[9] Lettera inserita dalla
[10] Comma così modificato dalla
[11] Comma così modificato dalla
[12] Comma inserito dalla
[13] Comma aggiunto dalla
[14] Comma aggiunto dalla