Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 14/11/1992 |
Numero: | 438 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, recante misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonchè disposizioni fiscali, è [...] |
§ 98.1.26767 - Legge 14 novembre 1992, n. 438.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, recante misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonchè disposizioni fiscali.
(G.U. 18 novembre 1992, n. 272)
1. Il
Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al
All'art. 1:
al comma 1, le parole: "di legge e di regolamento" sono sostituite dalle seguenti: "di legge, di regolamento e di accordi collettivi"; dopo le parole: "forme sostitutive" è inserita la seguente: ", integrative"; e dopo le parole: "del regime stesso," sono inserite le seguenti: "ivi compreso lo speciale regime di cui alla
il comma 2 è sostituito dai seguenti:
"2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica:
a) ai trattamenti pensionistici di cui all'art. 37 della
b) ai lavoratori dipendenti da imprese per le quali siano approvati dal Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) i programmi di cui all'art. 1, comma 2, della
c) ai lavoratori per i quali sia intervenuta l'estinzione del rapporto di lavoro anche se ammessi alla prosecuzione volontaria, ovvero sia iniziato il decorso del periodo di preavviso connesso alla risoluzione del rapporto, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto;
d) ai lavoratori che abbiano presentato domanda di pensione di anzianità agli istituti previdenziali anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto e abbiano maturato i requisiti previsti entro il 30 settembre 1992, ancorchè la pensione spetti con decorrenza dal 1° ottobre 1992;
e) ai dipendenti che abbiano presentato domanda di dimissioni da un pubblico impiego, accolta dai competenti organi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto;
f) ai lavoratori che possano far valere un'anzianità contributiva non inferiore a 40 anni;
g) al personale di volo dipendente dalle aziende di navigazione aerea per i casi di cui all'art. 6, comma 1, lettere b), c), d) ed e), della
h) ai trattamenti pensionistici spettanti ai lavoratori italiani che svolgono la loro attività in altri Stati.
2-bis. Con effetto dal 1° gennaio 1994 la decorrenza delle pensioni di anzianità per le quali è richiesta una anzianità contributiva non inferiore a 35 anni è stabilita in data non anteriore al 1° maggio di ciascun anno per i soggetti di età pari o superiore a 57 anni, se uomini, e a 52 anni, se donne, e in data non anteriore al 1° novembre di ciascun anno negli altri casi.
2-ter. Fino all'allineamento al regime generale, per i soggetti iscritti a forme di previdenza che prevedano requisiti di anzianità contributiva inferiori a 35 anni la decorrenza del pensionamento anticipato, rispetto ai limiti di età vigenti nei singoli ordinamenti per il collocamento a riposo ovvero per il pensionamento di vecchiaia, è fissata al 1° settembre di ciascun anno.
2-quater. Resta stabilito in 35 anni il requisito di contribuzione per il pensionamento di anzianità previsto dalle norme dell'assicurazione generale obbligatoria.
2-quinquies. Per l'anno 1994, per i soggetti in possesso al 31 dicembre 1992 dei requisiti richiesti dai rispettivi ordinamenti per il pensionamento di anzianità, l'accesso alla pensione stessa è consentito a decorrere dal 1° gennaio 1994".
All'art. 2:
al comma 1, dopo le parole: "è sospesa" sono inserite le seguenti: ", ad eccezione di quanto previsto al comma 1-bis,"; le parole: "di legge o di regolamento" sono sostituite dalle seguenti: "di legge, di regolamento o di accordi collettivi"; e dopo le parole: "enti del settore pubblico allargato" sono inserite le seguenti: "e lo speciale regime di cui alla
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"1-bis. Per l'anno 1993, la misura degli aumenti di perequazione automatica delle pensioni al costo della vita di cui all'art. 21, secondo comma, della
Dopo l'art. 3 sono inseriti i seguenti:
"Art. 3-bis. - (Adeguamento contributivo). - 1. A decorrere dall'anno 1993, l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui all'art. 1 della
2. I versamenti da effettuare alla gestione di appartenenza in applicazione delle disposizioni di cui alla
3. Le somme eventualmente dovute a saldo sono versate in unica soluzione entro un mese dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 2.
Art. 3-ter. - (Aliquota contributiva aggiuntiva). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 1993, è stabilita in favore di tutti i regimi pensionistici dei dipendenti pubblici e privati che prevedano aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10 per cento una aliquota aggiuntiva nella misura di un punto percentuale sulle quote di retribuzione eccedente il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile determinata ai fini dell'applicazione dell'art. 21, comma 6, della
Dopo l'art. 5 è inserito il seguente:
"Art. 5-bis. - (Disposizioni varie). - 1. Lo stanziamento destinato all'aiuto pubblico in favore dei Paesi in via di sviluppo di cui alla
2. Gli oneri relativi all'ammortamento dei mutui contratti e delle obbligazioni emesse dall'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) ai sensi dell'art. 11, comma 22, della
L'art. 6 è sostituito dal seguente:
"Art. 6. - (Revisione delle prestazioni sanitarie). - 1. Entro il 30 novembre 1992 il Governo, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce i livelli uniformi di assistenza sanitaria da garantire a tutti i cittadini a decorrere dal 1° gennaio 1993. Ove tale intesa non intervenga, il Governo provvede direttamente entro il 15 dicembre 1992.
2. I livelli di assistenza devono prevedere che siano tenuti al versamento di una quota fissa individuale annua nella misura di lire 85.000 per l'assistenza medica di base:
a) i soggetti appartenenti ad un nucleo familiare costituito da un unico componente ed avente un reddito complessivo per l'anno precedente superiore a lire 30.000.000;
b) i soggetti appartenenti ad un nucleo familiare costituito da due componenti ed avente un reddito complessivo per l'anno precedente superiore a lire 42.000.000;
c) i soggetti appartenenti ad un nucleo familiare costituito da tre componenti ed avente un reddito complessivo per l'anno precedente superiore a lire 50.000.000.
3. Ai fini dell'obbligo di versamento della quota fissa annuale di cui al comma 2, il limite di reddito di cui alla lettera c) del medesimo comma 2, è aumentato di lire 5.000.000 per ciascun componente aggiuntivo del nucleo familiare.
4. Per la determinazione del reddito complessivo di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo si tiene conto anche del reddito determinato sinteticamente sulla base degli indici di capacità contributiva di cui all'art. 2, secondo comma, del
5. I soggetti di cui ai commi 2 e 3, con esclusione di quelli esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria, sono tenuti, a decorrere dal 1° marzo 1993, al pagamento del costo dei farmaci prescritti in ciascuna ricetta, con esclusione dei farmaci salvavita, sino all'importo di lire 40.000, oltre al 10 per cento degli importi eccedenti tale limite, nonchè al pagamento delle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e delle altre prestazioni specialistiche, ivi comprese le prestazioni di fisiokinesiterapia e le cure termali, sino all'importo di lire 100.000, oltre al 10 per cento degli importi eccedenti tale limite.
6. Fermo restando il vigente regime delle esenzioni, i soggetti appartenenti a nuclei familiari non riconducibili ai casi di cui ai commi 2 e 3, i quali non siano già muniti dell'attestazione di esenzione, dovranno dotarsi di apposita certificazione, secondo modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze.
7. La quota fissa sulle singole prescrizioni farmaceutiche è determinata in lire 4.000 e in lire 2.000 per le confezioni a base di antibiotici e per i prodotti in fleboclisi e in confezione monodose; la quota fissa per ciascuna ricetta relativa a prestazioni sanitarie, esclusi i ricoveri, diverse da quelle farmaceutiche è determinata in lire 4.000.
8. Il compenso orario spettante ai medici specialisti ambulatoriali convenzionati ai sensi dell'art. 48 della
9. L'osservatorio sui prezzi e sulle tecnologie sanitarie istituito ai sensi dell'art. 25, comma 5, del
10. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, qualora i redditi risultassero, anche per effetto dell'applicazione degli indici di capacità contributiva di cui all'art. 2, secondo comma, del
11. Il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale per i lavoratori dipendenti di tutti i settori, pubblici e privati, previsto dall'art. 31, comma 1, della
12. Le disposizioni di cui al presente articolo, ad eccezione di quelle di cui ai commi 1 e 5, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1993".
All'art. 7:
al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Le amministrazioni pubbliche che abbiano provveduto alla ridefinizione delle piante organiche possono indire concorsi di reclutamento, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 28 della
al comma 9, dopo le parole: "di competenze specifiche" sono inserite le seguenti: "oggettivamente attestabili".
All'art. 8:
al comma 1:
la lettera a) è sostituita dalle seguenti:
"a) autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose di potenza fiscale superiore a 20 cavalli, immatricolati per la prima volta come nuovi di fabbrica successivamente al 31 dicembre 1989, iscritti nei pubblici registri alla data di entrata in vigore del presente decreto;
a-bis) autocaravan di potenza fiscale superiore a 30 cavalli e motocicli di potenza fiscale superiore a 6 cavalli, immatricolati per la prima volta come nuovi di fabbrica successivamente al 31 dicembre 1990, iscritti nei pubblici registri alla data di entrata in vigore del presente decreto";
alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le parole: ", con esclusione degli aeromobili costruiti anteriormente al 1° gennaio 1960";
alla lettera c) le parole: "di stazza lorda superiore a 3 tonnellate e" sono soppresse;
dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
"c-bis) imbarcazioni da diporto di lunghezza da 15 a 18 metri fuoritutto, escluso il bompresso, se a propulsione a vela, anche con motore ausiliario; imbarcazioni da diporto di lunghezza oltre 12 e fino a 15 metri fuoritutto, escluso il bompresso, se a propulsione a motore di potenza oltre 25 cavalli";
il comma 2 è sostituito dai seguenti:
"2. Per ciascuno dei beni di cui alla lettera a) del comma 1, di potenza fiscale compresa tra 21 e 24 cavalli, oppure, se immatricolati nel corso dell'anno 1990, di potenza fiscale superiore a 24 cavalli, il tributo straordinario è dovuto nella misura di tre volte le tasse automobilistiche erariali, regionali e relativa addizionale, stabilite per l'anno 1992. Per ciascuno dei beni di cui alla lettera a) del comma 1, di potenza fiscale superiore a 24 cavalli, se immatricolati successivamente al 31 dicembre 1990, il tributo straordinario è dovuto nella misura di cinque volte le tasse automobilistiche erariali, regionali e relativa addizionale, stabilite per l'anno 1992.
2-bis. Per gli autocaravan di cui alla lettera a-bis) del comma 1, il tributo straordinario è dovuto nella misura di tre volte la tassa automobilistica erariale, regionale e relativa addizionale e la tassa speciale erariale di cui all'art. 7 del
al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'importo dovuto è ridotto del 45 per cento se l'immatricolazione è avvenuta anteriormente al 1° gennaio 1977, del 30 per cento se l'immatricolazione è avvenuta nel periodo dal 1° gennaio 1977 al 31 dicembre 1982, e del 15 per cento se l'immatricolazione è avvenuta nel periodo dal 1° gennaio 1983 al 31 dicembre 1987";
dopo il comma 4 è inserito il seguente:
"4-bis. Per ciascuno dei beni di cui alla lettera c-bis) del comma 1, il tributo straordinario è dovuto nella misura di tre volte la tassa di stazionamento di cui all'art. 8 del
al comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il tributo non è, altresì, dovuto per i beni utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa. In ogni caso il tributo è dovuto quando i beni sono dati in uso agli amministratori, ai soci, ai collaboratori e ai dipendenti, o sono utilizzati dallo stesso imprenditore";
dopo il comma 8 è inserito il seguente:
"8-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai soggetti di cui all'art. 5 e all'art. 87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
il comma 9 è sostituito dal seguente:
"9. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto, al di fuori dell'esercizio di una attività commerciale, gestiscano, individualmente o in forma associata, aziende faunistico-venatorie ovvero siano titolari di diritti esclusivi di pesca su corsi d'acqua o su superfici lacustri, sono tenuti al versamento del tributo di cui al comma 1 nelle seguenti misure: a) lire 10 mila per ettaro, per le aziende faunistico-venatorie; b) lire 10 mila per chilometro, per i diritti esclusivi di pesca su corsi d'acqua; c) lire 10 mila per ettaro, per i diritti esclusivi di pesca su superfici lacustri. Si applicano le disposizioni dei commi 5, 6, 7 e 8. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai soggetti titolari di concessioni a scopo esclusivo di piscicoltura".
All'art. 9, al comma 2, lettera b), le parole: "la detrazione per coniuge a carico si applica" sono sostituite dalle seguenti: "la detrazione spettante per il coniuge si applica".
All'art. 10, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"5-bis. All'art. 78, comma 1, della
5-ter. All'art. 78, comma 4, ultimo periodo, della
5-quater. All'art. 78 della
"13-bis. Il sostituto d'imposta può assolvere gli obblighi di cui al comma 13 mediante convenzione con un Centro autorizzato di assistenza fiscale di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo; tale Centro garantisce ai lavoratori dipendenti di avvalersi delle facoltà, alle medesime condizioni, di cui al presente articolo"".
All'art. 11:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsti dall'art. 11, comma 5, del
il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. All'art. 41-bis, comma 2, secondo periodo, del
il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. All'art. 11 del
"1-bis. Il contributo diretto lavorativo di cui al comma 1 è determinato sulla base di dati oggettivi e soggettivi ed in particolare del tipo di attività esercitata, dell'ambito economico in cui essa viene svolta, della organizzazione imprenditoriale o professionale, del tempo a cui risale l'inizio dell'esercizio dell'attività, nonchè dell'entità dell'apporto considerata anche con riferimento all'età del soggetto"".
Dopo l'art. 11 sono inseriti i seguenti:
"Art. 11-bis. - (Liquidazione e riscossione delle imposte sui redditi in base al contributo diretto lavorativo). - 1. Per i soggetti, diversi da quelli indicati nell'art. 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
2. Gli uffici delle entrate provvedono allo sgravio delle somme iscritte a ruolo ai sensi del comma 1 se, dalla documentazione prodotta dal contribuente entro trenta giorni dalla data di notifica della cartella di pagamento, asseverata con i criteri e le modalità previsti dal comma 3, risulti che i dati presi a base per la determinazione del contributo diretto lavorativo sono infondati in tutto o in parte ovvero che sussistono componenti negativi deducibili non compresi tra quelli ordinariamente imputabili al settore o all'attività.
3. Le disposizioni recate dal comma 1 del presente articolo non si applicano nei riguardi degli imprenditori individuali e degli esercenti arti e professioni i quali, nell'esercizio della loro attività, non si avvalgono di collaboratori o di dipendenti e che in relazione all'ambito economico, al luogo e alle modalità di tale esercizio, all'entità del capitale investito e alle specifiche condizioni soggettive, rendono manifesta, sulla base dei criteri determinati con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze e con il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 17, terzo comma, della
4. Le domande di esonero dalla applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, corredate dai pareri e dalla documentazione di cui al comma 3, sono presentate al sindaco del comune ove il soggetto interessato ha il domicilio fiscale. Il sindaco trasmette alla commissione provinciale le domande pervenute. Coloro che hanno presentato la domanda conformemente a quanto previsto dal comma 3 possono avvalersi delle disposizioni dell'ultimo periodo del medesimo comma 3 nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta per il quale hanno presentato la domanda di esonero; tuttavia, se con la successiva decisione della commissione provinciale la domanda è respinta, sono tenuti a versare la maggiore imposta dovuta con gli interessi nella misura annua del 12 per cento all'atto del versamento della imposta dovuta sulla base della dichiarazione da presentare per il periodo di imposta successivo.
5. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo, gli uffici delle entrate applicano le disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 10 del
6. Le commissioni provinciali sono insediate entro il 15 gennaio 1993. Con il primo dei decreti indicati nel primo periodo del comma 3, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 15 dicembre 1992, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
Art. 11-ter. - (Accertamenti). - 1. Le disposizioni di cui all'art. 41-bis del
2. Le disposizioni di cui all'art. 11-bis del presente decreto si applicano alle liquidazioni relative al periodo di imposta in corso alla data del 1° dicembre 1992 e ai successivi. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli accertamenti effettuati dopo tale data".
Dopo l'art. 12 è inserito il seguente:
"Art. 12-bis. - (Interpretazione autentica). - 1. Ai fini della determinazione dell'imposta straordinaria immobiliare istituita dall'art. 7 del
Dopo l'art. 13 sono inseriti i seguenti:
"Art. 13-bis. - (Modifica all'art. 75 del testo unico delle imposte sui redditi). - 1. Dopo il comma 5 dell'art. 75 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
"5-bis. Qualora nell'esercizio siano stati conseguiti gli interessi e i proventi di cui al comma 3 dell'art. 63 che eccedono l'ammontare degli interessi passivi, fino a concorrenza di tale eccedenza non sono deducibili le spese e gli altri componenti negativi di cui alla seconda parte del precedente comma e, ai fini del rapporto previsto dal predetto art. 63, non si tiene conto di un ammontare corrispondente a quello non ammesso in deduzione".
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli interessi o altri proventi esenti derivanti da obbligazioni sottoscritte, acquistate o ricevute in usufrutto o pegno, o da cedole acquistate, separatamente, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 13-ter. - (Applicazione delle norme). - 1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano in quanto non in contrasto con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione. - 2. In ogni caso, per la Regione Valle d'Aosta l'individuazione delle entrate di cui al presente capo e la determinazione del loro importo da riversare allo Stato avvengono previa intesa con il competente organo della Regione medesima".