Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 2. Agricoltura |
Capitolo: | 2.4 interventi sul mercato agricolo |
Data: | 07/09/1987 |
Numero: | 370 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 1 bis. |
Art. 2. 1. Per la preparazione, la designazione e la commercializzazione dei vini frizzanti e dei vini frizzanti gassificati, come definiti nell'allegato I del regolamento CEE [...] |
Art. 3. 1. L'art. 56 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente |
Art. 4. 1. Chiunque trasgredisce le prescrizioni, i divieti ed i limiti stabiliti negli articoli 15, 16, 22e nell'allegato VI del regolamento CEE n. 822/87 del Consiglio in data [...] |
Art. 5. 1. |
Art. 6. 1. Al personale dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), di cui alla tabella A allegata alla legge 14 agosto 1982, n. 610, nonché al [...] |
Art. 6 bis. |
Art. 7. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...] |
§ 2.4.34 – D.L. 7 settembre 1987, n. 370. [1]
Nuove norme in materia di produzione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, nonché sanzioni per l'inosservanza di regolamenti comunitari in materia agricola.
(G.U. 10 settembre 1987, n. 211).
1. Nelle campagne vitivinicole per le quali, in relazione a circostanze climatiche sfavorevoli, viene autorizzato, ai sensi dell'art. 18 del
2. Col decreto di cui al comma 1 è determinato, sentiti gli organismi nazionali di settore, il prezzo massimo di vendita del mosto concentrato rettificato per la cui produzione viene concesso l'aiuto.
3. Ferma restando la sottoposizione della produzione dei mosti concentrati rettificati all'autorizzazione sanitaria ed al regime di controllo fiscale delle imposte di fabbricazione e all'apposita licenza annuale di esercizio, la concessione dell'aiuto di cui al comma 1 è subordinata, a decorrere dal 1° settembre 1988, alla preventiva autorizzazione all'esercizio dell'attività di produzione dei mosti concentrati rettificati, da rilasciarsi da parte del Ministro dell'agricoltura e delle foreste alle condizioni stabilite con decreto da emanarsi da parte dello stesso Ministro, volte anche a specificare le modalità relative alle fasi della produzione e della commercializzazione, nonché gli adempimenti posti a carico dei produttori e degli utilizzatori ai fini dei controlli da parte dell'Ispettorato centrale per la prevenzione e la repressione delle frodi.
4. L'aiuto, il cui ammontare include l'importo corrispondente all'aiuto fissato dalla CEE, che l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) è tenuta ad anticipare, è corrisposto ai singoli produttori di mosto concentrato rettificato da parte dell'AIMA, in base al programma di intervento approvato dal CIPE ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della
5. Per la campagna vitivinicola 1987-1988 l'aiuto di cui al comma 1 è concesso direttamente ai produttori di vino da tavola, di vino a denominazione di origine controllata e di vino a denominazione di origine controllata e garantita, dietro dimostrazione dell'utilizzazione del mosto concentrato rettificato ai fini dell'aumento del titolo alcolometrico di cui al comma 1. Con il decreto ministeriale di cui al comma 1 sono determinati gli adempimenti da osservarsi ai fini dell'anzidetta dimostrazione.
1. Il termine di quarantotto ore, previsto dal comma 3 dell'art. 74 del
1. Per la preparazione, la designazione e la commercializzazione dei vini frizzanti e dei vini frizzanti gassificati, come definiti nell'allegato I del
2. [5].
3. La disposizione dell'art. 34 del
4. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da emanarsi di concerto con il Ministro della sanità entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le norme concernenti la composizione, la preparazione, la designazione e la commercializzazione delle bevande di fantasia di cui al comma 3 [6].
4 bis. La trasgressione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da lire seicentomila a lire tre milioni [7].
1. L'art. 56 del
"Art. 56. - 1. È consentito detenere negli stabilimenti enologici, vendere per uso enologico ed impiegare in enologia soltanto le sostanze espressamente ammesse dalle vigenti norme nazionali e comunitarie, che rispondano ai requisiti ed alle caratteristiche anche di purezza determinati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro della sanità.
2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro della sanità, da emanarsi entro tre mesi dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite norme relative alla produzione, al confezionamento, alla conservazione ed alla etichettatura delle sostanze destinate ad uso enologico, nonché dei prodotti ottenuti dalla loro miscelazione o diluizione in idoneo supporto. Con lo stesso decreto vengono indicate le modalità e le condizioni necessarie per ottenere l'autorizzazione alla produzione ed alla commercializzazione dei predetti preparati [8].
3. L'autorizzazione di cui al comma 2 è rilasciata dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro della sanità.
4. [9].
2. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali previsti dal comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 56 del
2-bis. L'art. 97 del
"Art. 97. - 1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 53 e 61 è punito con la sanzione amministrativa da lire seicentomila a lire tre milioni.
- 2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'inosservanza delle disposizioni emanate con il decreto ministeriale di cui al primo e secondo comma dell'art. 56, nonché l'esercizio dell'attività di produzione e di commercializzazione delle sostanze per uso enologico senza la prescritta autorizzazione, comporta l'assoggettamento alla sanzione amministrativa da lire seicentomila a lire tre milioni" [10].
1. Chiunque trasgredisce le prescrizioni, i divieti ed i limiti stabiliti negli articoli 15, 16, 22e nell'allegato VI del
2. Chiunque nella preparazione dei mosti, dei vini e dei prodotti indicati negli allegati I e III del
4. Chiunque non osserva le limitazioni imposte dagli articoli 6, paragrafo 3, 7, paragrafo 4, 13, paragrafo 4, 72, paragrafo 1, terzo comma, 66, 67 e dall'allegato I del
5. Chiunque nell'elaborazione dei mosti e dei vini utilizza uve in difformità da quanto disposto dall'art. 69 del
6. Chiunque trasgredisce il divieto di sovrappressione delle uve e di pressatura delle fecce, nonché l'obbligo di distillare i sottoprodotti sancito dall'art. 35 del
7. Chiunque effettua l'arricchimento, l'acidificazione o la disacidificazione di uve e di prodotti vinicoli in difformità dalle disposizioni degli articoli 18, 19, 21 e 23, paragrafi 1 e 3, del
8. Chiunque viola gli obblighi relativi ai documenti di accompagnamento, alla tenuta dei registri e alla documentazione ufficiale e commerciale imposta nel settore vitivinicolo dal
9. Chiunque viola le disposizioni relative alla designazione e alla presentazione dei vini e dei vini spumanti contenute nel
10. Chiunque trasgredisce gli obblighi di dichiarazione e di tenuta dei registri relativi all'elaborazione dei vini spumanti di cui all'art. 7 del
11. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel
12. Chiunque, pur essendovi tenuto, non effettua la dichiarazione di raccolta, di produzione e di giacenza di prodotti vitivinicoli prevista dal
1. [15].
1 bis. Il termine previsto dall'art. 1, comma 1, del
2. Ai fatti contemplati dall'ultimo comma dell'art. 6 e dall'ultimo comma dell'art. 8 del
3. Per l'accertamento delle violazioni amministrative previste nel presente decreto e nell'art. 4, commi secondo e terzo, della
3 bis. La disposizione di cui all'art. 2, comma 1, secondo periodo, della
3 ter. Il comma 1 dell'art. 3 della
"1. Indipendentemente dalla sanzione penale, per il fatto indicato nei commi 1 e 2 dell'art. 2 il percettore è tenuto in ogni caso alla restituzione dell'indebito e, soltanto quando lo stesso indebito sia superiore a lire centomila, al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, pari all'importo indebitamente percepito" [19].
3 quater. Chi commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa disposizione del presente decreto o del
1. Al personale dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), di cui alla tabella A allegata alla
2. La lettera (a) della tabella A, quadro 1, allegata alla
2-bis. Le disposizioni contenute nell'art. 12 del
3. Alla spesa conseguente all'applicazione dei benefici di cui al comma 1, calcolata in lire 500 milioni, si provvede mediante riduzione del capitolo 263 e contestuale incremento del capitolo 107 del bilancio di funzionamento dell'AIMA per il 1987 [23].
1. Il fondo di incentivazione di cui all'art. 50 del
2. Per il personale dirigente e delle qualifiche ad esaurimento in servizio presso l'Ispettorato centrale, il compenso incentivante la produttività, previsto dall'art. 4 della
3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, valutato, per l'anno 1988, rispettivamente in lire 2.800 milioni ed in lire 190 milioni, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste al capitolo 5002 per lire 280 milioni, al capitolo 5051 per lire 60 milioni, al capitolo 5053 per lire 400 milioni, al capitolo 5054 per lire 50 milioni, al capitolo 5055 per lire 650 milioni, al capitolo 5058 per lire 400 milioni, al capitolo 5059 per lire 1.150 milioni, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 11, comma 5, del
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Articolo così sostituito dalla
[3] Articolo inserito dalla
[4] Comma così modificato dalla
[5] Comma abrogato dalla
[6] Comma così modificato dalla
[7] Comma aggiunto dalla
[8] Comma così modificato dalla
[9] Comma abrogato dalla
[10] Comma aggiunto dalla
[11] Comma così modificato dalla
[12] Per la depenalizzazione delle ipotesi di reato di cui al presente comma, vedi l'art. 2 del
[13] Comma così modificato dalla
[14] Comma già modificato dalla L. di conversione e dall'art. 1 del
[15] Comma abrogato dall'art. 2 del
[16] Comma inserito dalla
[17] Per la depenalizzazione delle ipotesi di reato di cui al presente comma, vedi l'art. 2 del
[18] Comma aggiunto dalla
[19] Comma aggiunto dalla
[20] Comma aggiunto dalla
[21] Comma così modificato dalla
[22] Comma inserito dalla
[23] Comma così sostituito dalla
[24] Articolo inserito dalla